Legge Regionale 25 agosto 2003, n. 15
Modifica legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico - ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria)
Art. 11. Al comma 7 dell’articolo 33 della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27, dopo la
parola: “ungulati” aggiungere le seguenti: “e la caccia agli acquatici da
appostamento in prossimità di masse d’acqua stagnanti o
corrente”.