Anno 2003
Numero 15
Data 25/08/2003
Abrogato No
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia del 29 agosto 2003, n. 99 Il Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri,rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato ha proposto impugnativa per illegittimità costitusionale, ai sensi dell'art. 127 Cost, della presente legge (B.U. Regione Puglia del 27.11.2003, n. 139)
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Nessun allegato

Legge Regionale 25 agosto 2003, n. 15

Modifica legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico - ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria)



Art. 1


1. Al comma 7 dell’articolo 33 della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27, dopo la parola: “ungulati” aggiungere le seguenti: “e la caccia agli acquatici da appostamento in prossimità di masse d’acqua stagnanti o corrente”.