Legge Regionale 25 agosto 2003, n. 15
Modifica legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico - ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria)(1)
(1) La Corte Costituzionale con sentenza n. 391/ 2005 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della presente legge
Art. 1(2)
[ 1. Al comma 7 dellarticolo 33 della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27, dopo la parola:
ungulati aggiungere le seguenti: e la caccia agli acquatici da appostamento in prossimità di masse dacqua stagnanti o corrente.]
(2) La Corte Costituzionale con sentenza n. 391/ 2005 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della presente legge