Anno 2003
Numero 16
Data 25/08/2003
Abrogato No
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia del 29 agosto 2003, n. 99
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Nessun allegato

Legge Regionale 25 agosto 2003, n. 16

Applicazione del regime di deroga ai sensi della legge 3 ottobre 2002, n. 221



Allegato A

Limiti e archi temporali per il prelievo in deroga


SPECIE
Limite massimo di prelievo giornaliero per cacciatore - Capi
Limite massimo di prelievo per stagione venatoria per cacciatore - Capi
 
TEMPI
Stagione venatoria
STORNO
(Sturnus Vulgaris)
20
200
dalla terza domenica di settembre fino al 31 gennaio
PASSERO
(Passer italiae)
10
100
dalla terza domenica di settembre fino al 31 dicembre
CORMORANO
(Phalacrocorax carbo)
02
20
dalla terza domenica di settembre fino al 31 dicembre
TACCOLA
(Corvus monedula)
02
20
dalla terza domenica di settembre fino al 31 dicembre





Art. 1

(Finalità)


1. La Regione Puglia, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n.221, disciplina il prelievo in deroga previsto dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 e successive modifiche, conformandosi alle prescrizioni dell’articolo 9 e ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva.



Art. 2

(Prelievo in deroga)


1. In considerazione dell’accertata necessità di prevenire gravi e permanenti danni alle colture e all’itticoltura e della comprovata impraticabilità di altre soluzioni soddisfacenti, è autorizzato, con le modalità e i limiti fissati dal presente articolo, il prelievo in deroga di soggetti appartenenti alla specie storno (sturnus vulgaris), passero (passer italiae), cormorano (pholacrocorax carbo) e taccola (corvus monedula).
 
2. Il prelievo può essere realizzato da appostamento fisso, temporaneo o in forma vagante da parte dei cacciatori residenti nella Regione Puglia iscritti agli Ambiti territoriali di caccia (ATC) o che esercitano la caccia nelle aziende faunistiche- venatorie istituite in Puglia.
 
3. I limiti massimi giornalieri e stagionali di soggetti prelevabili nonché gli archi temporali nei quali possono essere effettuati i prelievi sono previsti dall’allegato A della presente legge.
 
4. Ulteriori modalità di prelievo saranno disciplinate dal calendario venatorio regionale, sentito l’Osservatorio faunistico regionale o l’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS).



Art. 3

(Controlli)


1. Gli abbattimenti devono essere annotati sul tesserino venatorio regionale secondo le vigenti disposizioni.
        
2. Per l’esercizio dell’attività di prelievo è consentito l’utilizzo dei mezzi di cui all’articolo 32 della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27.
        
3. La vigilanza sull’applicazione della presente legge è affidata ai soggetti di cui alla l.r. 27/1998, con le sanzioni ivi previste, nonché con i compiti e i poteri di cui alla stessa legge regionale e relativo regolamento di attuazione.
 



Art. 4

(Limitazione dei poteri)


1. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente, sentito l’Osservatorio faunistico regionale o l’INFS, adotta provvedimenti di limitazione o di sospensione dei prelievi in deroga autorizzati dalla presente legge in relazione all’insorgere di variazioni negative dello stato delle popolazioni oggetto del prelievo.



Art. 5

(Attuazione)


1. Entro il 30 giugno di ogni anno il Presidente della Giunta regionale, per il tramite dell’Assessorato all’agricoltura, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro per le politiche comunitarie, nonché all’INFS una relazione sull’attuazione delle deroghe di cui alla presente legge.
 
2. La Giunta regionale con proprio provvedimento attuerà il regime di deroga di cui alla presente legge nel rispetto delle relative modalità e termini.