Legge Regionale 25 agosto 2003, n. 16 Applicazione del regime di deroga ai sensi della legge 3 ottobre 2002, n. 221
Allegato A Limiti e archi temporali per il prelievo in
deroga
SPECIE |
Limite massimo
di prelievo giornaliero per cacciatore - Capi |
Limite massimo
di prelievo per stagione venatoria per cacciatore -
Capi |
TEMPI
Stagione venatoria |
STORNO
(Sturnus
Vulgaris) |
20 |
200 |
dalla
terza domenica di settembre fino al 31 gennaio |
PASSERO
(Passer
italiae) |
10 |
100 |
dalla
terza domenica di settembre fino al 31 dicembre |
CORMORANO
(Phalacrocorax carbo) |
02 |
20 |
dalla
terza domenica di settembre fino al 31 dicembre |
TACCOLA
(Corvus
monedula) |
02 |
20 |
dalla
terza domenica di settembre fino al 31
dicembre |
Art. 1(Finalità) 1. La Regione Puglia, in attuazione della legge 3
ottobre 2002, n.221, disciplina il prelievo in deroga previsto dalla direttiva
79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 e successive modifiche, conformandosi
alle prescrizioni dell’articolo 9 e ai principi e alle finalità degli articoli 1
e 2 della stessa direttiva.
Art. 2(Prelievo in deroga) 1. In considerazione dell’accertata necessità di prevenire
gravi e permanenti danni alle colture e all’itticoltura e della comprovata
impraticabilità di altre soluzioni soddisfacenti, è autorizzato, con le modalità
e i limiti fissati dal presente articolo, il prelievo in deroga di soggetti
appartenenti alla specie storno (sturnus vulgaris), passero (passer italiae),
cormorano (pholacrocorax carbo) e taccola (corvus
monedula).
2. Il prelievo può essere realizzato da appostamento fisso,
temporaneo o in forma vagante da parte dei cacciatori residenti nella Regione
Puglia iscritti agli Ambiti territoriali di caccia (ATC) o che esercitano la
caccia nelle aziende faunistiche- venatorie istituite in
Puglia.
3. I limiti massimi giornalieri e stagionali di soggetti
prelevabili nonché gli archi temporali nei quali possono essere effettuati i
prelievi sono previsti dall’allegato A della presente
legge.
4.
Ulteriori modalità di prelievo saranno disciplinate dal calendario venatorio
regionale, sentito l’Osservatorio faunistico regionale o l’Istituto nazionale
per la fauna selvatica (INFS).
Art. 3(Controlli) 1. Gli abbattimenti devono essere annotati sul tesserino
venatorio regionale secondo le vigenti disposizioni.
2. Per l’esercizio dell’attività di prelievo è consentito
l’utilizzo dei mezzi di cui all’articolo 32 della legge regionale 13 agosto 1998, n.
27.
3. La vigilanza sull’applicazione della presente legge è
affidata ai soggetti di cui alla l.r. 27/1998, con le sanzioni ivi previste,
nonché con i compiti e i poteri di cui alla stessa legge regionale e relativo
regolamento di attuazione.
Art. 4(Limitazione
dei poteri) 1. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta
dell’Assessore competente, sentito l’Osservatorio faunistico regionale o l’INFS,
adotta provvedimenti di limitazione o di sospensione dei prelievi in deroga
autorizzati dalla presente legge in relazione all’insorgere di variazioni
negative dello stato delle popolazioni oggetto del prelievo.
Art. 5(Attuazione) 1.
Entro il 30 giugno di ogni anno il Presidente della Giunta regionale, per il
tramite dell’Assessorato all’agricoltura, trasmette al Presidente del Consiglio
dei ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al
Ministro per le politiche comunitarie, nonché all’INFS una relazione
sull’attuazione delle deroghe di cui alla presente legge.
2. La Giunta regionale con proprio provvedimento attuerà il
regime di deroga di cui alla presente legge nel rispetto delle relative modalità
e termini.
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