Anno 2003
Numero 16
Data 25/08/2003
Abrogato
Materia Agricoltura - foreste - caccia e pesca;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 99 del 29 agosto 2003
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Legge Regionale 25 agosto 2003, n. 16

Applicazione del regime di deroga ai sensi della legge 3 ottobre 2002, n. 221(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 30/2007, art. 9


Art. 1

Finalità.(2) 


[1. La Regione Puglia, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221, disciplina il prelievo in deroga previsto dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 e successive modifiche, conformandosi alle prescrizioni dellarticolo 9 e ai princìpi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva. ]



(2) Legge abrogata dalla l.r. 30/2007, art. 9


Art. 2

Prelievo in deroga.(3) 


[1. In considerazione dellaccertata necessità di prevenire gravi e permanenti danni alle colture e allitticoltura e della comprovata impraticabilità di altre soluzioni soddisfacenti, è autorizzato, con le modalità e i limiti fissati dal presente articolo, il prelievo in deroga di soggetti appartenenti alla specie storno (sturnus vulgaris), passero (passer italiae), cormorano (pholacrocorax carbo) e taccola (corvus monedula).

2. Il prelievo può essere realizzato da appostamento fisso, temporaneo o in forma vagante da parte dei cacciatori residenti nella Regione Puglia iscritti agli Àmbiti territoriali di caccia (A.T.C.) o che esercitano la caccia nelle aziende faunistiche-venatorie istituite in Puglia.

3. I limiti massimi giornalieri e stagionali di soggetti prelevabili nonché gli archi temporali nei quali possono essere effettuati i prelievi sono previsti dallallegato A della presente legge.

4. Ulteriori modalità di prelievo saranno disciplinate dal calendario venatorio regionale, sentito lOsservatorio faunistico regionale o lIstituto nazionale per la fauna selvatica (I.N.F.S.). ]  



(3) Legge abrogata dalla l.r. 30/2007, art. 9


Art. 3

Controlli.(4) 


[1. Gli abbattimenti devono essere annotati sul tesserino venatorio regionale secondo le vigenti disposizioni.

2. Per lesercizio dellattività di prelievo è consentito lutilizzo dei mezzi di cui allarticolo 32 della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27.

3. La vigilanza sullapplicazione della presente legge è affidata ai soggetti di cui alla L.R. n. 27/1998, con le sanzioni ivi previste, nonché con i compiti e i poteri di cui alla stessa legge regionale e relativo regolamento di attuazione. ]



(4) Legge abrogata dalla l.r. 30/2007, art. 9


Art. 4

Limitazione dei poteri.(5) 


[1. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dellAssessore competente, sentito lOsservatorio faunistico regionale o lI.N.F.S., adotta provvedimenti di limitazione o di sospensione dei prelievi in deroga autorizzati dalla presente legge in relazione allinsorgere di variazioni negative dello stato delle popolazioni oggetto del prelievo.]


(5) Legge abrogata dalla l.r. 30/2007, art. 9


Art. 5

Attuazione.(6) 


[1. Entro il 30 giugno di ogni anno il Presidente della Giunta regionale, per il tramite dellAssessorato allagricoltura, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro per le politiche comunitarie, nonché allI.N.F.S. una relazione sullattuazione delle deroghe di cui alla presente legge.

2. La Giunta regionale con proprio provvedimento attuerà il regime di deroga di cui alla presente legge nel rispetto delle relative modalità e termini. ]



(6) Legge abrogata dalla l.r. 30/2007, art. 9