Legge Regionale 25 agosto 2003, n. 16 Applicazione del regime di deroga ai sensi della legge 3 ottobre 2002, n. 221(1)
(1) Legge abrogata dalla l.r. 30/2007, art. 9
Art. 1Finalità.(2) [1. La Regione Puglia, in
attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221, disciplina il prelievo in
deroga previsto dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile
1979 e successive modifiche, conformandosi alle prescrizioni dellarticolo 9 e
ai princìpi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva. ]
(2) Legge abrogata dalla l.r. 30/2007, art. 9
Art. 2Prelievo in deroga.(3) [1. In
considerazione dellaccertata necessità di prevenire gravi e permanenti danni
alle colture e allitticoltura e della comprovata impraticabilità di altre
soluzioni soddisfacenti, è autorizzato, con le modalità e i limiti fissati dal
presente articolo, il prelievo in deroga di soggetti appartenenti alla specie
storno (sturnus vulgaris), passero (passer italiae), cormorano (pholacrocorax
carbo) e taccola (corvus monedula).
2. Il prelievo può essere realizzato da
appostamento fisso, temporaneo o in forma vagante da parte dei cacciatori
residenti nella Regione Puglia iscritti agli Àmbiti territoriali di caccia
(A.T.C.) o che esercitano la caccia nelle aziende faunistiche-venatorie
istituite in Puglia.
3. I limiti massimi giornalieri e stagionali
di soggetti prelevabili nonché gli archi temporali nei quali possono essere
effettuati i prelievi sono previsti dallallegato A della presente legge.
4. Ulteriori modalità di prelievo saranno
disciplinate dal calendario venatorio regionale, sentito lOsservatorio
faunistico regionale o lIstituto nazionale per la fauna selvatica (I.N.F.S.). ]
(3) Legge abrogata dalla l.r. 30/2007, art. 9
Art. 3Controlli.(4) [1. Gli abbattimenti devono essere annotati sul
tesserino venatorio regionale secondo le vigenti disposizioni.
2. Per lesercizio dellattività di prelievo è
consentito lutilizzo dei mezzi di cui allarticolo 32 della legge regionale
13 agosto 1998, n. 27.
3. La vigilanza sullapplicazione della
presente legge è affidata ai soggetti di cui alla L.R. n. 27/1998, con le
sanzioni ivi previste, nonché con i compiti e i poteri di cui alla stessa legge
regionale e relativo regolamento di attuazione. ]
(4) Legge abrogata dalla l.r. 30/2007, art. 9
Art. 4Limitazione dei poteri.(5) [1. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta
dellAssessore competente, sentito lOsservatorio faunistico regionale o
lI.N.F.S., adotta provvedimenti di limitazione o di sospensione dei prelievi in
deroga autorizzati dalla presente legge in relazione allinsorgere di variazioni
negative dello stato delle popolazioni oggetto del prelievo.]
(5) Legge abrogata dalla l.r. 30/2007, art. 9
Art. 5Attuazione.(6) [1. Entro il 30 giugno di ogni anno il
Presidente della Giunta regionale, per il tramite dellAssessorato
allagricoltura, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al
Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro per le politiche
comunitarie, nonché allI.N.F.S. una relazione sullattuazione delle deroghe di
cui alla presente legge.
2. La Giunta regionale con proprio
provvedimento attuerà il regime di deroga di cui alla presente legge nel
rispetto delle relative modalità e termini. ]
(6) Legge abrogata dalla l.r. 30/2007, art. 9
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