Anno 2003
Numero 22
Data 25/08/2003
Abrogato No
Materia Urbanistica - edilizia pubblica;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia del 1° settembre 2003, n. 100
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Nessun allegato

Legge Regionale 25 agosto 2003, n. 22

Trasferimento dallo Stato delle risorse di edilizia residenziale - Annualità 2003



Art. 1


1. Le risorse finanziarie provenienti, ai sensi dell’articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, relative all’annualità 2003 per il pagamento del concorso statale-regionale nel pagamento degli interessi per i mutui autorizzati e contratti dai soggetti attuatori con le banche convenzionate pari a euro 44.380.691,00 sono acquisite al bilancio regionale, approvato con legge regionale 7 marzo 2003, n.5, al capitolo di entrata 2057005.
 
2. I fondi di cui al comma 1 sono portati:
 
a) in quanto a euro 12.988.103,58 sul capitolo 491036 “Annualità in conto interessi per interventi concessi con legge regionale sulla casa. Anno corrente collegato al capitolo di entrata 2057005. D. lgs. 112/1998” a incremento dello stanziamento di bilancio esercizio 2003;
 
b) in quanto a euro 31.392.587,42 al capitolo di nuova istituzione 411010 avente a oggetto “Contribuzione finanziaria regionale al programma nazionale denominato ‘Contratti di Quartiere II’ -  D.M. 30 dicembre 2002”.



Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.