Legge Regionale 25 agosto 2003, n. 22
Trasferimento dallo Stato delle risorse di edilizia residenziale - Annualità 2003
Art. 11. Le
risorse finanziarie provenienti, ai sensi dell’articolo 61, comma 1, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n.112, relative all’annualità 2003 per il pagamento
del concorso statale-regionale nel pagamento degli interessi per i mutui
autorizzati e contratti dai soggetti attuatori con le banche convenzionate pari
a euro 44.380.691,00 sono acquisite al bilancio regionale, approvato con legge
regionale 7 marzo 2003, n.5, al capitolo di entrata
2057005.
2. I
fondi di cui al comma 1 sono portati:
a) in quanto a euro 12.988.103,58 sul capitolo 491036
“Annualità in conto interessi per interventi concessi con legge regionale sulla
casa. Anno corrente collegato al capitolo di entrata 2057005. D. lgs. 112/1998”
a incremento dello stanziamento di bilancio esercizio
2003;
b) in quanto a euro 31.392.587,42 al capitolo di nuova
istituzione 411010 avente a oggetto “Contribuzione finanziaria regionale al
programma nazionale denominato ‘Contratti di Quartiere II’ - D.M. 30 dicembre 2002”.