Legge Regionale 11 dicembre 2000, n. 23 Interventi a favore dei pugliesi nel mondo.(•)
TITOLO 1Disposizione generale
Art. 1Finalità. 1. La Regione Puglia riconosce nei pugliesi nel
mondo, nelle loro famiglie, nei discendenti e nelle loro comunità una componente
essenziale della società regionale e una risorsa da attivare al fine di
rafforzare i legami con i Paesi che li ospitano e attribuisce ai rapporti con
tale componente un valore fondamentale da sostenere e sviluppare. 2. La Regione definisce la sua azione nei
confronti dei pugliesi nel mondo attraverso programmi di interventi idonei a
favorire il consolidamento e lo sviluppo delle reciproche relazioni e, in
particolare, a: a) mantenerne e rafforzarne lidentità
culturale, anche attraverso la conservazione del patrimonio linguistico e
culturale di origine; b) favorirne lintegrazione e la promozione
sociale, economica e culturale nelle società di accoglienza; c) promuovere la diffusione e lo sviluppo
dellassociazionismo dei pugliesi nel mondo e sostenerne le relative attività;
d) promuove la valorizzazione dei legami con la
terra dorigine, coinvolgendo le istituzioni e la società civile; e) favorire il raccordo con tutti i soggetti
pubblici e privati che in Puglia conservano e sviluppano i rapporti con le
comunità allestero; f) attivare e mantenere vivi e interattivi i
canali della informazione e della comunicazione anche attraverso lutilizzo dei
moderni strumenti telematici e multimediali; g) promuove lo studio e la ricerca sul fenomeno
dellemigrazione della Puglia; h) favorire il reinserimento sociale e
produttivo nelle attività agricole, artigianali, turistiche e commerciali in
forma singola o associata e lacceso alla abitazione dei pugliesi emigrati e le
loro famiglie che rientrano nella Regione. 3. Per il raggiungimento delle finalità di cui
al presente articolo la Regione valorizza in particolare il contributo degli
enti locali, delle istituzioni scolastiche e universitarie e delle associazioni
attive sul territorio nazionale e allestero che operano con continuità a favore
dei cittadini pugliesi, loro famiglie e discendenti nei Paesi ospitanti.
4. In armonia con gli indirizzi politici
nazionali, la Regione difende e promuove i diritti dei cittadini pugliesi
allestero presso i competenti organi statali, Unione Europea e le
organizzazioni internazionali.
(•) Vedi il regolamento regionale 3 ottobre 2001 n. 8
Art. 2Destinatari degli interventi. 1. Sono destinatari degli interventi previsti
nella presente legge: a) i cittadini di origine pugliese per nascita o
residenza, le loro famiglie e i loro discendenti che da almeno cinque anni
risiedono stabilmente fuori dal territorio regionale per motivi di lavoro
dipendente o autonomo; b) i cittadini di origine pugliese, le loro
famiglie e i loro discendenti che eleggono la propria residenza in un Comune
della Puglia dopo aver maturate, per motivi di lavoro dipendente o autonomo, una
permanenza allestero non inferiore a cinque anni consecutivi e rientrati nella
Regione da non più di due anni; c) le associazioni dei pugliesi nel mondo di cui
allart. 4. 2. La permanenza allestero deve risultare da
certificazione delle autorità consolari, da documenti ufficiali rilasciati dal
Comune o da autorità o da enti previdenziali stranieri o italiani ovvero, nei
casi consentiti, da dichiarazione sostitutiva di certificazione.
3. Non sono ritenuti destinatari degli
interventi previsti nella presente legge i dipendenti di ruolo dello Stato e i
dipendenti di ditte o imprese italiane distaccati o inviati in missione presso
uffici, cantieri o fabbriche allestero.
Art. 3Oggetto degli interventi. 1. Per le finalità di cui allarticolo 1 la
Regione attua, promuove e sostiene anche finanziariamente, nel rispetto della
legislazione nazionale in materia: a) iniziative in Regione e fuori Regione dirette
a favorire lo sviluppo e il consolidamento dei rapporti e degli scambi sociali,
economici, commerciali e culturali fra i pugliesi nel mondo e le loro comunità e
la terra dorigine; b) iniziative allestero per promuovere e
sviluppare il patrimonio linguistico e culturale italiano e di ogni comunità
pugliese, valorizzando le tradizioni popolari, e, in particolare, per la
conservazione del patrimonio storico, artistico, sociale, ambientale ed
economico della Puglia; c) iniziative allestero volte a favorire
lintegrazione e la promozione socio-culturale dei pugliesi nella società di
accoglienza; d) interventi di sostegno e tutela dei pugliesi
residenti allestero in particolari condizioni di disagio socio-economico; e) programmi per favorire il gemellaggio fra
enti locali e istituzioni scolastiche della Puglia e dei Paesi esteri che
tradizionalmente ospitano comunità pugliesi, nonché per incrementare gli scambi
giovanili e il soggiorno in Puglia di giovani e anziani componenti delle
comunità pugliesi nel mondo; f) interventi per il riconoscimento, la tutela e
la diffusione dellassociazionismo dei pugliesi nel mondo e per il sostegno
delle relative attività sociali; g) interventi per il reinserimento sociale
abitativo e produttivo dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie che
rientrano nella Regione; h) attività dinformazione e comunicazione sulla
realtà economica, sociale, ambientale, storica e culturale della Puglia, sulla
legislazione regionale e nazionale concernente i cittadini pugliesi nel mondo,
anche attraverso lorganizzazione e/o la partecipazione a eventi culturali e
commerciali (mostre, fiere, workshop, ecc.); i) interventi per la valorizzazione delle
attività di informazione e comunicazione poste in essere dalle associazioni dei
pugliesi nel mondo ovvero prodotte allestero per le comunità pugliesi; l) iniziative rivolte particolarmente ai giovani
e tendenti a favorire la qualificazione, laggiornamento e la specializzazione
professionale, con interventi finanziari (borse di studio) e/o formativi (stage,
partecipazione a master, ecc.); m) studi di ricerche sulla storia della
emigrazione pugliese, in particolare per far conoscere il fenomeno migratorio
alle giovani generazioni. 2. In attuazione dei princìpi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, gli interventi di carattere
assistenziale in favore degli emigrati pugliesi che rientrano definitivamente
sono trasferiti alla competenza dei comuni ove gli stessi abbiano fissato la
propria residenza.
Art. 4Associazioni e Federazioni di pugliesi nel
mondo 1. Agli effetti della presente legge, la Regione Puglia riconosce le Associazioni dei pugliesi nel mondo che ne facciano formale richiesta e che: a) abbiano un numero di associati non inferiore a cinquanta, di, cui la maggioranza di origine pugliese; b) abbiano svolto, nei dodici mesi precedenti la data della richiesta, attività documentata in favore delle collettività dei pugliesi all’estero.(2) 2. Le Associazioni dei giovani pugliesi all’estero, cui aderiscono soggetti di età non superiore a trentacinque anni, non sono sottoposte alla limitazione indicata al comma 1, lettera a), purché il numero degli associati di origine pugliese non sia inferiore a dieci. (3) 3. La Regione favorisce, altresì, laggregazione su base federativa e regionale delle Associazioni e dei circoli dei pugliesi nel mondo operanti in ambito metropolitano o in aree geopolitiche omogenee. 4. La Regione favorisce, altresì, su loro formale richiesta, le Associazioni, con sede operativa in Puglia, che operino con continuità e specificità da almeno due anni in favore degli emigrati pugliesi e delle loro famiglie. 5. Il riconoscimento delle Associazioni e delle Federazioni di Associazioni, di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, viene effettuato, con proprio decreto e previa verifica dei requisiti richiesti, dal Presidente della Giunta regionale. 6. Lo stesso Presidente della Giunta regionale dispone la revoca del riconoscimento, in caso di eventuale successiva perdita dei requisiti o di atteggiamento incompatibile con le finalità della presente legge. 7. Presso la Presidenza della Giunta regionale viene istituito lAlbo delle Associazioni e Federazioni di pugliesi nel mondo regolarmente riconosciute, la cui tenuta è affidata alla struttura organizzativa di cui allarticolo 12. (1)
(1) Con il regolamento regionale n. 8/2001 è stato istituito l'Albo delle Associazioni e Federazioni di Associazioni dei pugliesi nel mondo. (2) Lettera così sostituita dalla l.r.23/2012, art. 2, c.1, lett. a) (3) Comma così sostituito dalla l.r.23/2012, art. 2, c.1, lett. b)
Art. 5Interventi specifici diretti a favorire la
partecipazione alle consultazioni elettorali regionali. 1. La Regione al di fuori delle procedure di
programmazione di cui al Titolo III, per le finalità di agevolare lesercizio
del diritto dal voto regionale dispone la corresponsione di unindennità
forfettaria a titolo di rimborso di spese in favore dei cittadini pugliesi
residenti allestero. 2. Lindennità di cui al comma 1 è dovuta a
seguito della partecipazione alla consultazione elettorale regionale e viene
determinata dalla Giunta regionale, nei limiti della disponibilità finanziaria,
nellanno di riferimento della consultazione stessa. 3. I comuni danno comunicazione agli aventi
diritto dellindennità prevista dal presente articolo contestualmente allinvio
dei certificati e delle cartoline elettorali. 4. I comuni erogano lindennità previa verifica
dellavvenuto esercizio del diritto di voto.
5. La Giunta regionale provvede al rimborso
delle somme corrisposte dai comuni su presentazione di rendiconto debitamente
approvato, corredato dalle quietanze per avvenuta riscossione. Il rendiconto
deve essere presentato alla Giunta regionale entro il 31 dicembre dellanno
successivo a quello in cui si sono svolte le elezioni.
Art. 6Premio Puglia. 1. La Regione Puglia conferisce annualmente il
Premio Puglia a cinque cittadini di origine pugliese per nascita o
discendenza, stabilmente residenti allestero, che siano particolarmente
distinti in ogni campo di attività tenendo alto il nome della Puglia. 2. Il Premio Puglia, avente valore simbolico,
viene assegnato con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale,
sentito lUfficio di Presidenza del Consiglio generale dei pugliesi del mondo di
cui allarticolo 8, su segnalazione di associazioni di pugliesi nel mondo,
autorità diplomatiche e consolari, istituzioni pubbliche e private o singole
personalità del mondo sociale, economico, scientifico e culturale, italiane o
straniere.
3. Il Premio Puglia viene consegnato con una
cerimonia svolta sul territorio regionale. Le spese per il viaggio e il
soggiorno in Puglia degli insigniti, in occasione della consegna, sono a carico
della Regione.
TITOLO 2Organismi di partecipazione
Art. 7Consiglio generale dei pugliesi nel mondo 1. È istituito il consiglio generale dei pugliesi nel mondo, con funzioni di: a) proposizione e consulenza in ordine ai programmi e agli interventi regionali attuativi della presente legge; b) formulazione di indirizzi del piano annuale degli interventi di cui allarticolo 10 e per laggiornamento annuale del relativo programma finanziario; c) proposizione e consulenza in ordine alle problematiche relative alla condizione degli italiani e, in particolare, dei Pugliesi nel mondo e alle relative politiche di settore a livello regionale, nazionale e comunitario. 2. Il Consiglio è presieduto dal Presidente della Giunta regionale ed è composto da: a) ventitré rappresentanti dei pugliesi nel mondo designati, su base continentale dai Presidenti delle Associazioni e Federazioni riconosciute e iscritte allAlbo, di cui allarticolo 4, comma 5, e distinti come segue: otto in rappresentanza dei pugliesi in Europa; sei in rappresentanza dei pugliesi in America del Nord; sei in rappresentanza dei pugliesi in America del Sud; due in rappresentanza dei pugliesi in Australia; uno in rappresentanza dei pugliesi in Africa; b) cinque rappresentanti dei pugliesi nel mondo di età inferiore ai trentacinque anni designati, su base continentale, dai Presidenti delle associazioni dei giovani pugliesi di cui all’articolo 4, comma 2, in rappresentanza di: Europa, America del Nord, America del Sud, Australia e Africa; (4) c) cinque cittadini di origine pugliese stabilmente residenti allestero designati dal Presidente della Giunta regionale; d) otto rappresentanti designati unitariamente dalle associazioni e/o organizzazioni, con sede in Puglia, che da almeno due anni operano con continuità e specificità sul territorio regionale in favore dei pugliesi nel mondo e le loro famiglie; e) il Presidente dellUnione regionale delle Province pugliesi o suo delegato; f) il Presidente della sezione regionale ANCI o suo delegato; g) il Presidente della sezione regionale UNCEM o suo delegato; h) quattro rappresentanti designati, dintesa fra loro, dalle: organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale; i) cinque rappresentanti designati, d’intesa tra loro, dagli istituti di patronato e di assistenza sociale per i lavoratori residenti all’estero e delle loro famiglie, operanti a livello nazionale e regionale; (5) l) tre esperti nel campo delle politiche migratorie, dello studio dei processi socio-economici connessi alla mobilità umana, della cultura italiana allestero e/o della informazione e comunicazione, designati dal Presidente della Giunta regionale; m) i componenti di origine pugliese il Consiglio generale italiani allestero; n) il Direttore regionale dellINPS o suo delegato; o) un rappresentante del Ministero degli Esteri. o bis) tre Consiglieri regionali della Puglia, di cui uno in rappresentanza delle minoranze, designati dal Consiglio regionale.(6)
3. I componenti il Consiglio sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale di norma entro centoventi giorni dalla data del suo insediamento e durano in carica per anni cinque a decorrere dalla data del decreto medesimo. (7) 4. A tal fine il Presidente della Giunta regionale invia ai soggetti interessati espressa richiesta fissando il termine, non inferiore a trenta giorni per lItalia e sessanta giorni per lestero, entro il quale le designazioni devono pervenire. 5. In caso di mancata designazione entro il termine, ovvero di designazioni sulle quali non è stata raggiunta la prevista intesa, il Presidente della Giunta regionale provvede comunque alla costituzione del Consiglio se sono stati raggiunti i due terzi delle designazioni. 6. Il Consiglio generale si riunisce validamente con la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. 7. Il Consiglio generale dei pugliesi nel mondo viene convocato dal presidente della Giunta regionale e si riunisce di norma almeno una volta lanno. 8. Le sedute del Consiglio generale dei pugliesi nel mondo si svolgono di regola nel capoluogo della Regione. Per particolari e motivate esigenze, il Presidente della Giunta regionale può di volta in volta stabilire una diversa sede di svolgimento, anche allestero. 9. Il Presidente della Giunta regionale nomina con proprio atto il Segretario del Consiglio generale dei pugliesi nel mondo fra i dirigenti regionali o i dipendenti di categoria D.
(4) Lettera così sostituita dalla l.r. 23/2012, art.3, c.1, lett. a) (5) Lettera così sostituita dalla l.r.23/2012, art.3, c.1, lett. b) (6) Lettera aggiunta dalla l.r.15/2010 (7) Comma così sostituito dalla l.r. 23/2012, art.3, c.1, lett. c)
Art. 8Ufficio di Presidenza 1. Il Consiglio generale dei pugliesi nel mondo
elegge al suo interno lUfficio di Presidenza, cui sono affidati i seguenti
compiti: a) formulare proposte, per la successiva
approvazione da parte della Giunta regionale, per il piano annuale degli
interventi sulla base delle risorse finanziarie previste dal bilancio regionale;
b) proporre iniziative di informazione delle
collettività degli emigrati sulla situazione sociale, economica e culturale
della Regione; c) formulare proposte per interventi e azioni
per lo sviluppo delle associazioni degli emigrati pugliesi allestero; d) formulare proposte e progetti alla Giunta e
al Consiglio regionale attinenti lemigrazione e le materie a essa connesse.
2. LUfficio di Presidenza è convocato e
presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato ed è
composto da: a) due Vice Presidenti, di cui uno residente
allestero;
b) sette membri, di cui almeno due tra
rappresentanti dei pugliesi residenti allestero e almeno uno tra i
rappresentanti dei giovani pugliesi di cui allarticolo 7, comma 2, lettera b).
Art. 9Indennità. 1. Ai componenti gli organismi di cui agli articoli 7 e 8 è riconosciuto il
trattamento economico di cui alla legge
regionale 17 luglio 1979, n. 42 Trattamento economico di missione e
di trasferimento del personale regionale e alla legge
regionale 12 agosto 1981, n. 45 Norme per il conferimento di
consulenze e eventuali successive integrazioni e modificazioni, per la
partecipazione alle sedute e alle attività degli organismi, nonché per la
partecipazione a iniziative e a manifestazioni in Italia o allestero in
rappresentanza e per delega del Presidente del Consiglio generale dei pugliesi
nel mondo. 1 bis. Ai componenti di cui al comma 1 è altresì riconosciuto, per lattività istituzionale da loro svolta, un rimborso spese annuo forfettario nella misura annualmente fissata con decreto dal Presidente della Regione. (8) 2. Alla suddetta spesa si fa fronte con i fondi stanziati in bilancio al capitolo 0941030.
(8) Comma inserito dalla l.r. 1/2005, art. 50
TITOLO 3Programmazione e gestione degli interventi
Art. 10Piano annuale degli interventi in favore dei
pugliesi allestero 1. Il piano annuale degli interventi in favore
dei pugliesi allestero disciplina unitariamente linsieme delle attività di
rilievo e comprende il programma finanziario e il disciplinare di attuazione.
2. Il dispositivo di piano contiene: a) riferimenti introduttivi di analisi sulla
situazione delle comunità pugliesi allestero; b) la verifica di attività avviate in precedenza
da parte di soggetti pugliesi nellambito dei programmi di intervento in favore
dei pugliesi allestero; c) la specificazione delle determinazioni
programmatiche recate in materia dal Programma regionale di sviluppo; d) le indicazioni di priorità geografiche e
tematiche per la realizzazione degli interventi; e) le tipologie di intervento; f) le iniziative e i progetti di interesse
regionale, con lindicazione degli obbiettivi specifici, dei contenuti degli
interventi e degli eventuali altri soggetti istituzionali o associativi
coinvolti. 3. Il programma finanziario contiene: a) lindividuazione delle risorse da impegnare
complessivamente; b) le quote da riservare alle iniziative e ai
progetti di interesse regionale; c) i criteri di ripartizione delle risorse per
tipologie di intervento; d) le quote minime di compartecipazione
finanziaria dei soggetti destinatari dei contributi. 4. Il disciplinare di attuazione contiene: a) le modalità e termini di presentazione delle
proposte; b) i criteri di valutazione preventiva degli
interventi, di selezione delle proposte e di verifica dei risultati; c) le ipotesi di decadenza;
d) le modalità di rendicontazione e di
erogazione dei contributi.
Art. 11Procedure di formazione del piano
regionale. 1. La Giunta regionale, tenuto conto degli
indirizzi generali espressi dagli organismi di partecipazione di cui agli
articoli 7 e 8, approva il piano annuale degli interventi in favore dei pugliesi
allestero entro il 31 ottobre dellanno precedente a quello di riferimento . (9)
2. Per la realizzazione di progetti di interesse
regionale il piano annuale può prevedere forme di collaborazione e
coinvolgimento operativo di enti locali e di altri soggetti pubblici o privati
senza finalità di lucro con esperienza documentabile nel settore di intervento a
favore delle comunità pugliesi allestero.
(9) (12) Con Delib.G.R. 14 novembre 2008, n.
2183 e con Delib.G.R. 10 novembre 2009, n.
2128 con Delib.G.R. 21 giugno
2011, n. 1378 e con Delib.G.R. 23 aprile 2012, n. 731
è stato approvato il piano annuale degli interventi in favore dei
pugliesi all'estero, ai sensi del presente comma.Vedi, anche, la
Delib.G.R. 15 marzo 2011, n.
511.(ALLEGATE)
Art. 12 (Competenza gestione degli interventi) (10) 1. La gestione degli interventi previsti dalla presente legge
rientra nelle competenze dell’Ufficio pugliesi nel mondo del Servizio
internazionalizzazione, incardinato nell’Area politiche per lo sviluppo, il
lavoro e l’innovazione.
(10) Articolo così sostituito dalla l.r. 23/2012, art. 4.
TITOLO 4Disposizioni transitorie e finali
Art. 13Norma finanziaria. 1. Agli oneri di spesa derivanti dallattuazione
della presente legge si fa fronte per lanno 2000 con i fondi stanziati in
bilancio sui capitoli 0941010 e 0941030. 2. Il capitolo 0941015 viene soppresso. Il
relativo stanziamento viene assegnato per il 2000 al capitolo 0941010 che assume
la seguente declaratoria «Interventi in favore dei pugliesi nel mondo».
3. Per gli anni successivi al 2000 si fa fronte
con le rispettive leggi di bilancio.
Art. 14Abrogazioni. 1. La legge
regionale 23 ottobre 1979, n. 65 «Interventi a favore degli emigrati
e delle loro famiglie», la legge
regionale 5 luglio 1984, n. 33 «Modifica agli artt. 6 e 7 della
L.R.
23 ottobre 1979, n. 65», la legge
regionale 11 maggio 1990, n. 25 «Modifica del primo comma
dellart. 10 della L.R.
23 ottobre 1979, n. 65» e gli articoli 15 e 16 della legge
regionale 11 maggio 1990, n. 29 «Interventi a favore dei lavoratori
extracomunitari in Puglia», sono abrogati, fatte salve le obbligazioni assunte
alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 15Norma transitoria. 1. In sede di prima applicazione della presente
legge il piano annuale dinterventi per lanno 2000, viene approvato dalla
giunta regionale in deroga a quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 11, comma I.
2. Fino alla istituzione del Consiglio generale
dei pugliesi nel mondo previsto dallarticolo 7, le funzioni di cui al comma 1
dello stesso articolo sono svolte dalla Consulta regionale dellemigrazione,
istituita, ai sensi dellarticolo 7 dalla legge
regionale 23 ottobre 1979, n. 65, con decreti del Presidente della
Giunta regionale n. 109 del 19 marzo 1996, n. 231 del 24 maggio 1996, n. 58 del
12 febbraio 1997, n. 598 del 27 ottobre 1997 e n. 692 del 16 dicembre 1997.
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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