Legge Regionale 11 dicembre 2000, n. 23 Interventi a favore dei pugliesi nel mondo.
TITOLO 1DISPOSIZIONI
GENERALI
Art. 1(Finalità) 1. La Regione Puglia
riconosce nei pugliesi nel mondo, nelle loro famiglie, nei discendenti e nelle
loro comunità una componente essenziale della società regionale e una risorsa da
attivare al fine di rafforzare i legami con i Paesi che li ospitano e
attribuisce ai rapporti con tale componente un valore fondamentale da sostenere
e sviluppare.
2. La Regione
definisce la sua azione nei confronti dei pugliesi nel mondo attraverso
programmi di interventi idonei a favorire il consolidamento e lo sviluppo delle
reciproche relazioni e, in particolare, a:
a. mantenerne e rafforzarne l’identità culturale, anche
attraverso la conservazione del patrimonio linguistico e culturale di
origine;
b. favorirne l’integrazione e la promozione sociale,
economica e culturale nelle società di accoglienza;
c. promuovere la diffusione e lo sviluppo
dell’associazionismo dei pugliesi nel mondo e sostenerne le relative
attività;
d. promuovere la valorizzazione dei legami con la terra
d’origine, coinvolgendo le istituzioni e la società
civile;
e. favorire il raccordo con tutti i soggetti pubblici e
privati che in Puglia conservano e sviluppano i rapporti con le comunità
all’estero;
f. attivare e mantenere vivi e interattivi i canali della
informazione e della comunicazione anche attraverso l’utilizzo dei moderni
strumenti telematici e multimediali;
g. promuovere lo studio e la ricerca sul fenomeno
dell’emigrazione dalla Puglia;
h. favorire il reinserimento sociale e produttivo nelle
attività agricole, artigianali, turistiche e commerciali in forma singola o
associata e l’accesso alla abitazione dei pugliesi emigrati e loro famiglie che
rientrano nella Regione.
3. Per il
raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo la Regione valorizza
in particolare il contributo degli enti locali, delle istituzioni scolastiche e
universitarie e delle associazioni attive sul territorio nazionale e all’estero
che operano con continuità a favore dei cittadini pugliesi, loro famiglie e
discendenti nei Paesi ospitanti.
4. In armonia con gli
indirizzi politici nazionali, la Regione difende e promuove i diritti dei
cittadini pugliesi all’estero presso i competenti organi statali, l’Unione
europea e le organizzazioni internazionali.
Art. 2(Destinatari
degli interventi) 1. Sono destinatari
degli interventi previsti nella presente legge:
a. i cittadini di origine pugliese per nascita o residenza,
le loro famiglie e i loro discendenti che da almeno cinque anni risiedono
stabilmente fuori dal territorio regionale per motivi di lavoro dipendente o
autonomo;
b. i cittadini di origine pugliese, le loro famiglie e i
loro discendenti che eleggono la propria residenza in un Comune della Puglia
dopo aver maturato, per motivi di lavoro dipendente o autonomo, una permanenza
all’estero non inferiore a cinque anni consecutivi e rientrati nella Regione da
non più di due anni;
c. le associazioni dei pugliesi nel mondo di cui
all’articolo 4.
2. La permanenza
all’estero deve risultare da certificazione delle autorità consolari, da
documenti ufficiali rilasciati dal Comune o da autorità o da enti previdenziali
stranieri o italiani ovvero, nei casi consentiti, da dichiarazione sostitutiva
di certificazione.
3. Non sono ritenuti
destinatari degli interventi previsti nella presente legge i dipendenti di ruolo
dello Stato e i dipendenti di ditte o imprese italiane distaccati o inviati in
missione presso uffici, cantieri o fabbriche all’estero.
Art. 3(Oggetto
degli interventi) 1. Per le finalità di
cui all’articolo 1 la Regione attua, promuove e sostiene anche finanziariamente
, nel rispetto della legislazione nazionale in materia:
a. iniziative in regione e fuori regione dirette a favorire
lo sviluppo e il consolidamento dei rapporti e degli scambi sociali, economici,
commerciali e culturali fra i pugliesi nel mondo e le loro comunità e la terra
d’origine;
b. iniziative all’estero per promuovere e sviluppare il
patrimonio linguistico e culturale italiano e di ogni comunità pugliese,
valorizzando le tradizioni popolari, e, in particolare, per la conservazione del
patrimonio storico, artistico, sociale, ambientale ed economico della
Puglia;
c. iniziative all’estero volte a favorire l’integrazione e
la promozione socio-culturale dei pugliesi nelle società di
accoglienza;
d. interventi di sostegno e tutela dei pugliesi residenti
all’estero in particolari condizioni di disagio
socio-economico;
e. programmi per favorire il gemellaggio fra enti locali e
istituzioni scolastiche della Puglia e dei Paesi esteri che tradizionalmente
ospitano comunità pugliesi, nonché per incrementare gli scambi giovanili e il
soggiorno in Puglia di giovani e anziani componenti delle comunità pugliesi nel
mondo;
f. interventi per il riconoscimento, la tutela e la
diffusione dell’associazionismo dei pugliesi nel mondo e per il sostegno delle
relative attività sociali;
g. interventi per il reinserimento sociale abitativo e
produttivo dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie che rientrano nella
Regione;
h. attività d’informazione e comunicazione sulla realtà
economica, sociale, ambientale, storica e culturale della Puglia, sulla
legislazione regionale e nazionale concernente i cittadini pugliesi nel mondo,
anche attraverso l’organizzazione e/o la partecipazione a eventi culturali e
commerciali (mostre, fiere, workshop, ecc.);
i. interventi per la valorizzazione delle attività di
informazione e comunicazione poste in essere dalle associazioni dei pugliesi nel
mondo ovvero prodotte all’estero per le comunità pugliesi;
l. iniziative rivolte particolarmente ai giovani e tendenti
a favorire la qualificazione, l’aggiornamento e la specializzazione
professionale, con interventi finanziari (borse di studio) e/o formativi (stage,
partecipazione a master, ecc.);
m. studi di ricerche sulla storia della emigrazione
pugliese, in particolare per far conoscere il fenomeno migratorio alle giovani
generazioni.
2. In attuazione dei
principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, gli interventi di carattere
assistenziale in favore degli emigrati pugliesi che rientrano definitivamente
sono trasferiti alla competenza dei Comuni ove gli stessi abbiano fissato la
propria residenza.
Art. 4(Associazioni
e Federazioni di pugliesi nel mondo) 1. Agli effetti della
presente legge, la Regione Puglia riconosce le Associazioni dei pugliesi nel
mondo che ne facciano formale richiesta e che:
a. abbiano un numero di associati non inferiore a
cinquanta, di cui la maggioranza di origine pugliese;
b. abbiano svolto, nei due anni precedenti la data della
richiesta, attività documentata in favore delle collettività pugliesi
all’estero.
2. Le Associazioni dei
giovani pugliesi all’estero, cui aderiscono soggetti di età non superiore a
ventotto anni, non sono sottoposte alla limitazione indicata al comma 1, lettera
a), purché il numero degli associati di origine pugliese non sia inferiore a
dieci.
3. La Regione
favorisce, altresì, l’aggregazione su base federativa e regionale delle
Associazioni e dei circoli dei pugliesi nel mondo operanti in ambito
metropolitano o in aree geopolitiche omogenee.
4. La Regione
riconosce, altresì, su loro formale richiesta, le Associazioni, con sede
operativa in Puglia, che operino con continuità e specificità da almeno due anni
in favore degli emigrati pugliesi e delle loro famiglie.
5. Il riconoscimento
delle Associazioni e delle Federazioni di Associazioni, di cui ai commi 1, 2, 3,
e 4, viene effettuato, con proprio decreto e previa verifica dei requisiti
richiesti, dal Presidente della Giunta regionale.
6. Lo stesso
Presidente della Giunta regionale dispone la revoca del riconoscimento, in caso
di eventuale successiva perdita dei requisiti o di atteggiamento incompatibile
con le finalità della presente legge.
7. Presso la
Presidenza della Giunta regionale viene istituito l’Albo delle Associazioni e
Federazioni di pugliesi nel mondo regolarmente riconosciute, la cui tenuta è
affidata alla struttura organizzativa di cui all’articolo
12.
Art. 5(Interventi
specifici diretti a favorire la partecipazione alle consultazioni elettorali
regionali) 1. La Regione, al di
fuori delle procedure di programmazione di cui al Titolo III, per le finalità di
agevolare l’esercizio del diritto al voto regionale dispone la corresponsione di
un’indennità forfetaria a titolo di rimborso di spese in favore dei cittadini
pugliesi residenti all’estero.
2. L’indennità di cui
al comma 1 è dovuta a seguito della partecipazione alla consultazione elettorale
regionale e viene determinata dalla Giunta regionale, nei limiti della
disponibilità finanziaria, nell’anno di riferimento della consultazione
stessa.
3. I Comuni danno
comunicazione agli aventi diritto dell’indennità prevista dal presente articolo
contestualmente all’invio dei certificati e delle cartoline
elettorali.
4. I Comuni erogano
l’indennità previa verifica dell’avvenuto esercizio del diritto di
voto.
5. La Giunta regionale
provvede al rimborso delle somme corrisposte dai Comuni su presentazione di
rendiconto debitamente approvato, corredato dalle quietanze per avvenuta
riscossione. Il rendiconto deve essere presentato alla Giunta regionale entro il
31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui si sono svolte le
elezioni.
Art. 6(Premio
Puglia) 1. La Regione Puglia
conferisce annualmente il Premio Puglia a cinque cittadini di origine pugliese
per nascita o discendenza, stabilmente residenti all’estero, che si siano
particolarmente distinti in ogni campo di attività, tenendo alto il nome della
Puglia.
2. Il Premio Puglia,
avente valore simbolico, viene assegnato con decreto motivato del Presidente
della Giunta regionale, sentito l’Ufficio di Presidenza del Consiglio generale
dei pugliesi del mondo di cui all’articolo 8, su segnalazione di associazioni di
pugliesi nel mondo, autorità diplomatiche e consolari, istituzioni pubbliche e
private o singole personalità del mondo sociale, economico, scientifico e
culturale, italiane o straniere.
3. Il Premio Puglia
viene consegnato con una cerimonia svolta sul territorio regionale. Le spese per
il viaggio e il soggiorno in Puglia degli insigniti, in occasione della
consegna, sono a carico della Regione.
TITOLO 2ORGANISMI DI
PARTECIPAZIONE
Art. 7(Consiglio
generale dei pugliesi nel mondo) 1. E’ istituito il
Consiglio generale dei pugliesi nel mondo, con funzioni
di:
a. proposizione e consulenza in ordine ai programmi e agli
interventi regionali attuativi della presente legge;
b. formulazione di indirizzi del piano annuale degli
interventi di cui all’articolo 10 e per l’aggiornamento annuale del relativo
programma finanziario;
c. proposizione e consulenza in ordine alle problematiche
relative alla condizione degli italiani e, in particolare, dei Pugliesi nel
mondo e alle relative politiche di settore a livello regionale, nazionale e
comunitario.
2. Il Consiglio è
presieduto dal Presidente della Giunta regionale ed è composto
da:
a. ventitré rappresentanti dei pugliesi nel mondo
designati, su base continentale, dai Presidenti delle Associazioni e Federazioni
riconosciute e iscritte all’Albo, di cui all’articolo 4, comma 5, e distinti
come segue:
b.
otto in rappresentanza dei pugliesi in Europa;
c.
sei in rappresentanza dei pugliesi in America del Nord;
d.
sei in rappresentanza dei pugliesi in America del Sud;
e.
due in rappresentanza dei pugliesi in Australia;
f.
uno in rappresentanza dei pugliesi in Africa;
g. cinque rappresentanti dei pugliesi nel mondo di età
inferiore ai ventotto anni designati, su base continentale, dai Presidenti delle
Associazioni dei giovani pugliesi di cui all’articolo 4, comma 2, in
rappresentanza di:
Europa, America del Nord, America del Sud, Australia e
Africa;
h. cinque cittadini di origine pugliese stabilmente
residenti all’estero designati dal Presidente della Giunta
regionale;
i. otto rappresentanti designati unitariamente dalle
associazioni e/o organizzazioni, con sede in Puglia, che da almeno due anni
operano con continuità e specificità sul territorio regionale in favore dei
pugliesi nel mondo e loro famiglie;
l. il Presidente dell’Unione regionale delle Province
pugliesi o suo delegato;
m. il Presidente della Sezione regionale ANCI o suo
delegato;
n. il Presidente della Sezione regionale UNCEM o suo
delegato;
o. quattro rappresentanti designati, d’intesa fra loro,
dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a
livello nazionale;
p. quattro rappresentanti designati, d’intesa tra loro,
dagli istituti di patronato e di assistenza sociale per i lavoratori residenti
all’estero e delle loro famiglie, operanti a livello nazionale e
regionale;
q. tre esperti nel campo delle politiche migratorie, dello
studio dei processi socio-economici connessi alla mobilità umana, della cultura
italiana all’estero e/o della informazione e comunicazione, designati dal
Presidente della Giunta regionale;
r. i componenti di origine pugliese il Consiglio generale
italiani all’estero;
s. il direttore regionale dell’INPS o suo
delegato;
t. un rappresentante del Ministero degli
esteri.
3. I componenti il
Consiglio sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale di
norma entro centoventi giorni dal suo insediamento e durano in carica per
l’intera legislatura.
4. A tal fine il
Presidente della Giunta regionale invia ai soggetti interessati espressa
richiesta fissando il termine, non inferiore a trenta giorni per l’Italia e
sessanta giorni per l’estero, entro il quale le designazioni devono
pervenire.
5. In caso di mancata
designazione entro il termine, ovvero di designazioni sulle quali non è stata
raggiunta la prevista intesa, il Presidente della Giunta regionale provvede
comunque alla costituzione del Consiglio se sono stati raggiunti i due terzi
delle designazioni.
6. Il Consiglio
generale si riunisce validamente con la maggioranza dei suoi componenti e le
deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli
intervenuti.
7. Il Consiglio
generale dei pugliesi nel mondo viene convocato dal Presidente della Giunta
regionale e si riunisce di norma almeno una volta l’anno.
8. Le sedute del
Consiglio generale dei pugliesi nel mondo si svolgono di regola nel capoluogo
della Regione. Per particolari e motivate esigenze, il Presidente della Giunta
regionale può di volta in volta stabilire una diversa sede di svolgimento, anche
all’estero.
9. Il Presidente della
Giunta regionale nomina con proprio atto il Segretario del Consiglio generale
dei pugliesi nel mondo fra i dirigenti regionali o i dipendenti di categoria
D.
Art. 8(Ufficio di
Presidenza) 1. Il Consiglio
generale dei pugliesi nel mondo elegge al suo interno l’Ufficio di Presidenza,
cui sono affidati i seguenti compiti:
a. formulare proposte, per la successiva approvazione da
parte della Giunta regionale, per il piano annuale degli interventi sulla base
delle risorse finanziarie previste dal bilancio regionale;
b. proporre iniziative di informazione delle collettività
degli emigrati sulla situazione sociale, economica e culturale della
Regione;
c. formulare proposte per interventi e azioni per lo
sviluppo delle associazioni degli emigrati pugliesi
all’estero;
d. formulare proposte e progetti alla Giunta e al Consiglio
regionale attinenti l’emigrazione e le materie a essa
connesse.
2. L’Ufficio di
Presidenza è convocato e presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da
un suo delegato ed è composto da:
a. due Vice Presidenti, di cui uno residente
all’estero;
b. sette membri, di cui almeno due tra rappresentanti dei
pugliesi residenti all’estero e almeno uno tra i rappresentanti dei giovani
pugliesi di cui all’articolo 7, comma 2, lettera b).
Art. 9(Indennità) 1. Ai componenti gli
organismi di cui agli articoli. 7 e 8 è riconosciuto il trattamento economico di
cui alle leggi regionali 17 luglio 1979, n.42 Trattamento economico di missione
e di trasferimento del personale regionale e 12 agosto 1981, n.45 Norme per il
conferimento di consulenze e eventuali successive integrazioni e modificazioni,
per la partecipazione alle sedute e alle attività degli organismi, nonché per la
partecipazione a iniziative e a manifestazioni in Italia o all’estero in
rappresentanza e per delega del Presidente del Consiglio generale dei pugliesi
nel mondo.
2. Alla suddetta spesa
si fa fronte con i fondi stanziati in bilancio al capitolo
0941030.
TITOLO 3PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEGLI
INTERVENTI
Art. 10(Piano
annuale degli interventi in favore dei pugliesi
all’estero) 1. Il piano annuale
degli interventi in favore dei pugliesi all’estero disciplina unitariamente
l’insieme delle attività di rilievo e comprende il programma finanziario e il
disciplinare di attuazione.
2. Il dispositivo di
piano contiene:
a. riferimenti introduttivi di analisi sulla situazione
delle comunità pugliesi all’estero;
b. la verifica di attività avviate in precedenza da parte
di soggetti pugliesi nell’ambito dei programmi di intervento in favore dei
pugliesi all’estero;
c. la specificazione delle determinazioni programmatiche
recate in materia dal Programma regionale di sviluppo;
d. le indicazioni di priorità geografiche e tematiche per
la realizzazione degli interventi;
e. le tipologie di intervento;
f. le iniziative e i progetti di interesse regionale, con
l’indicazione degli obiettivi specifici, dei contenuti degli interventi e degli
eventuali altri soggetti istituzionali o associativi
coinvolti.
3. Il programma
finanziario contiene:
a. l’individuazione delle risorse da impegnare
complessivamente;
b. le quote da riservare alle iniziative e ai progetti di
interesse regionale;
c. i criteri di ripartizione delle risorse per tipologie di
intervento;
d. le quote minime di compartecipazione finanziaria dei
soggetti destinatari dei contributi.
4. Il disciplinare di
attuazione contiene:
a. le modalità e i termini di presentazione delle
proposte;
b. i criteri di valutazione preventiva degli interventi, di
selezione delle proposte e di verifica dei risultati;
c. le ipotesi di decadenza;
d. le modalità di rendicontazione e di erogazione dei
contributi.
Art. 11(Procedure di
formazione del piano regionale) 1. La Giunta
regionale, tenuto conto degli indirizzi generali espressi dagli organismi di
partecipazione di cui ai articoli 7 e 8, approva il piano annuale degli
interventi in favore dei pugliesi all’estero entro il 31 ottobre dell’anno
precedente a quello di riferimento.
2. Per la
realizzazione di progetti di interesse regionale il piano annuale può prevedere
forme di collaborazione e coinvolgimento operativo di enti locali e di altri
soggetti pubblici o privati senza finalità di lucro con esperienza documentabile
nel settore di intervento a favore delle comunità pugliesi
all’estero.
Art. 12(Settore
politiche migratorie) 1. E’ istituito presso la Presidenza della Giunta
regionale il Settore politiche migratorie, articolato in Ufficio Emigrazione e
Ufficio Immigrazione, cui è affidata la gestione degli interventi previsti dalla
presente legge e di quelli di cui alla legge regionale 11 maggio 1990, n.29
Interventi a favore dei lavoratori extracomunitari in
Puglia.
TITOLO 4DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI
Art. 13DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI 1. Agli oneri di spesa
derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte per l’anno 2000 con
i fondi stanziati in bilancio sui capitoli 0941010 e
0941030.
2. Il capitolo 0941015
viene soppresso. Il relativo stanziamento viene assegnato per il 2000 al
capitolo 0941010 che assume la seguente declaratoria Interventi in favore dei
pugliesi nel mondo.
3. Per gli anni
successivi al 2000 si fa fronte con le rispettive leggi di
bilancio.
Art. 14(Abrogazioni) 1. La legge regionale 23 ottobre 1979, n.65
Interventi a favore degli emigrati e delle loro famiglie, la legge regionale 5
luglio 1984, n.33 Modifica agli artt. 6 e 7 della l.r. 23 ottobre 1979, n.65,
la legge regionale 11 maggio 1990, n.25 Modifica del primo comma dell’art.10
della l.r. 23 ottobre 1979, n.65 e gli articoli 15 e 16 della legge regionale
11 maggio 1990, n.29 Interventi a favore dei lavoratori extracomunitari in
Puglia, sono abrogati, fatte salve le obbligazioni assunte alla data di entrata
in vigore della presente legge.
Art. 15(Norma
transitoria) Fino alla istituzione del Consiglio generale dei
pugliesi nel mondo previsto dall’articolo 7, le funzioni di cui al comma 1 dello
stesso articolo sono svolte dalla Consulta regionale dell’emigrazione,
istituita, ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 23 ottobre 1979, n.65,
con decreti del Presidente della Giunta regionale n.109 del 19 marzo 1996, n.231
del 24 maggio 1996, n.58 del 12 febbraio 1997, n.598 del 27 ottobre 1997 e n.692
del 16 dicembre 1997.
Disposizioni finali La presente legge e’ dichiarata urgente ai sensi e
per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60
dello Statuto ed entrera’ in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
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