Anno 2001
Numero 17
Data 24/07/2001
Abrogato No
Materia Turismo;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 111 del 25 luglio 2001
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Legge Regionale 24 luglio 2001, n. 17

Istituzione e disposizioni normative dell'attività ricettiva di Bed & Breakfast (affittacamere).(1) 


(1) Legge abrogata dalla l.r. 27/2013, art. 15  (che ridisciplinato l’intera materia. Vedi l’art. 14 della citata l.r. 27/2013 per la disciplina del periodo transitorio. )


Art. 1

(Finalità della legge)(2) 


[1. Con la presente legge la Regione Puglia, in conformità ai principi di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217 e a integrazione di quanto disposto dalla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11, istituisce il servizio turistico denominato Bed & Breakfast e ne disciplina lattività.]





(2) Legge abrogata dalla l.r. 27/2013, art. 15  (che ridisciplinato l’intera materia. Vedi l’art. 14 della citata l.r. 27/2013 per la disciplina del periodo transitorio. )


Art. 2

(Definizione dell’attività di Bed & Breakfast)(3) 


[1. Costituisce attività ricettiva di Bed & Breakfast lofferta del servizio di alloggio e prima colazione da chi, nella casa in cui abita, destina non più di sei camere con un massimo di dieci posti letto, con carattere saltuario o per periodi stagionali ricorrenti.]





(3) Legge abrogata dalla l.r. 27/2013, art. 15  (che ridisciplinato l’intera materia. Vedi l’art. 14 della citata l.r. 27/2013 per la disciplina del periodo transitorio. )


Art. 3

(Esercizio dell’attività di Bed & Breakfast)(4) (5) 


 [1. Il servizio deve essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare, fornendo, esclusivamente a chi è alloggiato, cibi e bevande per la prima colazione.

2. Il servizio deve comprendere:

a) la pulizia quotidiana della camera e dei bagni;

b) la fornitura di biancheria pulita, ivi compresa quella del bagno, a ogni cambio di cliente e anche a richiesta;

c) lerogazione allinterno del vano abitativo di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento.


3. Lesercizio dellattività di Bed & Breakfast non costituisce modifica di destinazione duso dellimmobile e comporta, per i proprietari o i possessori dellunità abitativa, lobbligo di dimora nella medesima per i periodi in cui lattività è esercitata o di residenza nel Comune in cui è svolta lattività purché lunità abitativa sia ubicata a non più di cinquanta metri di distanza dallabitazione in cui si dimora.


4. Lunità abitativa adibita ad attività ricettiva deve possedere i requisiti igienico sanitari e di messa a norma degli impianti (legge 5 marzo 1990, n. 46) previsti per luso abitativo dal Regolamento edilizio comunale. Qualora lattività si svolga in più di una camera, devono comunque essere garantiti non meno di due servizi igienici completi per unità abitativa.]





(4) Legge abrogata dalla l.r. 27/2013, art. 15  (che ridisciplinato l’intera materia. Vedi l’art. 14 della citata l.r. 27/2013 per la disciplina del periodo transitorio. )
(5) Vedi anche la l.r. 10/2007, art. 49 che così dispone:


Art. 4

(Adempimenti amministrativi)(6) 


[1. Lattività ricettiva di Bed & Breakfast non necessita di iscrizione alla Sezione speciale del Registro degli esercenti il commercio prescritta dallarticolo 5 della L. 217/1983, né necessita dellautorizzazione prescritta dagli articoli 58 e seguenti della L.R. 11/1999.
2. Coloro i quali intendono avviare unattività ricettiva di Bed & Breakfast devono presentare denuncia di inizio attività, ai sensi dellarticolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, al Comune territorialmente competente. La denuncia di inizio attività deve essere resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui allarticolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, e deve contenere:

a) generalità del richiedente;

b) ubicazione dellunità abitativa destinata allattività;

c) numero delle camere, dei posti letto e dei servizi igienici;

d) periodi di esercizio dellattività;

e) prezzi minimi e massimi;

f) attestazione del possesso dei requisiti di cui allarticolo 3, comma 4.


3. Il Comune istituisce un Albo dove iscrive tutti coloro che fanno denuncia di inizio di attività di Bed & Breakfast, riservandosi di eseguire eventuale sopralluogo ai fini dellaccertamento dei requisiti richiesti.


4. Entro il 1° ottobre di ogni anno, chi esercita lattività ricettiva di Bed & Breakfast deve comunicare al Comune i prezzi minimi e massimi e il periodo di apertura dellattività con validità dal 1° gennaio successivo. Sussiste, inoltre, lobbligo di comunicare mensilmente, su apposito modulo ISTAT, agli enti competenti il movimento degli ospiti ai fini della rilevazione statistica.


5. Il Comune, sulla base delle dichiarazioni annuali e delle denunce di inizio attività, aggiorna lAlbo degli esercenti lattività ricettiva di Bed & Breakfast che, comprensivo dei prezzi praticati, entro il 31 ottobre di ogni anno viene comunicato alla Regione, alla Provincia, e allAzienda per la promozione turistica competente ai fini dellattività di informazione turistica. Copia di tale comunicazione deve essere esposta allinterno della struttura ricettiva.]




(6) Legge abrogata dalla l.r. 27/2013, art. 15  (che ridisciplinato l’intera materia. Vedi l’art. 14 della citata l.r. 27/2013 per la disciplina del periodo transitorio. )


Art. 5

(Marchio identificativo dell’attività ricettiva di Bed & Breakfast)(7) 


[1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, è autorizzata ad approvare un apposito marchio identificativo dei Bed & Breakfast in Puglia e a pubblicare, aggiornandolo ogni due anni, lelenco degli iscritti allAlbo.(8) 


2. Il marchio è trasmesso ai Comuni e messo a disposizione degli operatori. A spese degli interessati il marchio può, inoltre, essere affisso allesterno delle unità abitative adibite allesercizio dellattività.]




(7) Legge abrogata dalla l.r. 27/2013, art. 15  (che ridisciplinato l’intera materia. Vedi l’art. 14 della citata l.r. 27/2013 per la disciplina del periodo transitorio. )
(8) in attuazione del presente articolo è stata adottata la seguente deliberazione: DGR n. 67 del 01/02/2006 “L.R. 24.07.2001, n. 17 – Istituzione e disposizioni normative dell’attività ricettiva di Bed & Breakfast (affitta-camere) – Pubblicazione elenco iscritti all’Albo, comma1, art.5 “.


Art. 6

(Sanzioni)(9) 


[1. La promozione dellattività ricettiva di Bed & Breakfast, in mancanza delliscrizione allAlbo, comporta una sanzione, elevata dai Comuni, da lire 1 milione a lire 5 milioni.


2. Qualora per la promozione irregolare si esponga il marchio di cui allarticolo 5, la sanzione è raddoppiata.


3. Lo svolgimento dellattività in locali diversi da quelli comunicati ovvero in misura maggiore a quanto consentito comporta la sanzione, elevata dai Comuni, da lire 200 mila lire a 1 milione e restano applicabili le eventuali sanzioni comminate in violazione di altre leggi regionali o statali. In caso di recidiva loperatore è cancellato per un anno dallAlbo di cui allarticolo 4, comma 3.


4. La mancata esposizione, in ciascuna delle camere adibite al servizio, del cartello indicante il costo dellospitalità comporta la sanzione, elevata dai Comuni, da lire 500 mila lire a 2 milioni.


5. Il titolare che pratica prezzi difformi da quelli comunicati al Comune e indicati in ogni stanza adibita al servizio è soggetto alla sanzione minima, elevata dai Comuni, di lire 1 milione e massima di lire 3 milioni.


6. Le sanzioni di cui al presente articolo possono essere elevate anche secondo quanto stabilito dagli articoli 68 e 69 della L.R. 11/1999.]






(9) Legge abrogata dalla l.r. 27/2013, art. 15  (che ridisciplinato l’intera materia. Vedi l’art. 14 della citata l.r. 27/2013 per la disciplina del periodo transitorio. )