Legge Regionale 24 luglio 2001, n. 17 Istituzione e disposizioni normative dell'attività ricettiva di Bed & Breakfast (affittacamere).
Art. 1(Finalità
della legge) 1. Con la presente legge la Regione Puglia, in
conformità ai principi di cui alla legge 17 maggio 1983, n.217 e a integrazione
di quanto disposto dalla legge regionale 11 febbraio 1999, n.11, istituisce il
servizio turistico denominato Bed & Breakfast e ne disciplina
l’attività.
Art. 2(Definizione
dell’attività di Bed & Breakfast) 1. Costituisce attività ricettiva di Bed &
Breakfast l’offerta del servizio di alloggio e prima colazione da chi, nella
casa in cui abita, destina non più di sei camere con un massimo di dieci posti
letto, con carattere saltuario o per periodi stagionali
ricorrenti.
Art. 3(Esercizio
dell’attività di Bed & Breakfast) 1. Il servizio deve
essere assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare, fornendo,
esclusivamente a chi è alloggiato, cibi e bevande per la prima
colazione.
2. Il servizio deve
comprendere:
a. la pulizia quotidiana della camera e dei
bagni;
b. la fornitura di biancheria pulita, ivi compresa quella
del bagno, a ogni cambio di cliente e anche a richiesta;
c. l’erogazione all’interno del vano abitativo di energia
elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento.
3. L’esercizio
dell’attività di Bed & Breakfast non costituisce modifica di destinazione
d’uso dell’immobile e comporta, per i proprietari o i possessori dell’unità
abitativa, l’obbligo di dimora nella medesima per i periodi in cui l’attività è
esercitata o di residenza nel Comune in cui è svolta l’attività purché l’unità
abitativa sia ubicata a non più di cinquanta metri di distanza dall’abitazione
in cui si dimora.
4. L’unità abitativa
adibita ad attività ricettiva deve possedere i requisiti igienico sanitari e di
messa a norma degli impianti (legge 5 marzo 1990, n. 46) previsti per l’uso
abitativo dal Regolamento edilizio comunale. Qualora l’attività si svolga in più
di una camera, devono comunque essere garantiti non meno di due servizi igienici
completi per unità abitativa.
Art. 4(Adempimenti
amministrativi) 1. L’attività
ricettiva di Bed & Breakfast non necessita di iscrizione alla Sezione
speciale del Registro degli esercenti il commercio prescritta dall’articolo 5
della l. 217/1983, né necessita dell’autorizzazione prescritta dagli articoli 58
e seguenti della l.r. 11/1999.
2. Coloro i quali
intendono avviare un’attività ricettiva di Bed & Breakfast devono presentare
denuncia di inizio attività, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto
1990, n.241 e successive modificazioni, al Comune territorialmente competente.
La denuncia di inizio attività deve essere resa sotto forma di dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà di cui all’articolo 4 della legge 4 gennaio
1968, n.15 e agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20
ottobre 1998, n.403, e deve contenere:
a. generalità del richiedente;
b. ubicazione dell’unità abitativa destinata
all’attività;
c. numero delle camere, dei posti letto e dei servizi
igienici;
d. periodo di esercizio
dell’attività;
e. prezzi minimi e massimi;
f. attestazione del possesso dei requisiti di cui
all’articolo 3, comma 4.
3. Il Comune
istituisce un Albo dove iscrive tutti coloro che fanno denuncia di inizio di
attività di Bed & Breakfast, riservandosi di eseguire eventuale sopralluogo
ai fini dell’accertamento dei requisiti richiesti.
4. Entro il 1° ottobre
di ogni anno, chi esercita l’attività ricettiva di Bed & Breakfast deve
comunicare al Comune i prezzi minimi e massimi e il periodo di apertura
dell’attività con validità dal 1° gennaio successivo. Sussiste, inoltre,
l’obbligo di comunicare mensilmente, su apposito modulo ISTAT, agli enti
competenti il movimento degli ospiti ai fini della rilevazione
statistica.
5. Il Comune, sulla
base delle dichiarazioni annuali e delle denunce di inizio attività, aggiorna
l’Albo degli esercenti l’attività ricettiva di Bed & Breakfast che,
comprensivo dei prezzi praticati, entro il 31 ottobre di ogni anno viene
comunicato alla Regione, alla Provincia, e all’Azienda per la promozione
turistica competente ai fini dell’attività di informazione turistica. Copia di
tale comunicazione deve essere esposta all’interno della struttura
ricettiva.
Art. 5(Marchio
identificativo dell’attività ricettiva di Bed &
Breakfast) 1. La Giunta
regionale, con propria deliberazione, è autorizzata ad approvare un apposito
marchio identificativo dei Bed & Breakfast in Puglia e a pubblicare,
aggiornandolo ogni due anni, l’elenco degli iscritti
all’Albo.
2. Il marchio è
trasmesso ai Comuni e messo a disposizione degli operatori. A spese degli
interessati il marchio può, inoltre, essere affisso all’esterno delle unità
abitative adibite all’esercizio dell’attività.
Art. 6(Sanzioni) 1. La promozione
dell’attività ricettiva di Bed & Breakfast, in mancanza dell’iscrizione
all’Albo, comporta una sanzione, elevata dai Comuni, da lire 1 milione a lire 5
milioni.
2. Qualora per la
promozione irregolare si esponga il marchio di cui all’articolo 5, la sanzione è
raddoppiata.
3. Lo svolgimento
dell’attività in locali diversi da quelli comunicati ovvero in misura maggiore a
quanto consentito comporta la sanzione, elevata dai Comuni, da lire 200 mila a
lire 1 milione e restano applicabili le eventuali sanzioni comminate in
violazione di altre leggi regionali o statali. In caso di recidiva l’operatore è
cancellato per un anno dall’Albo di cui all’articolo 4, comma
3.
4. La mancata
esposizione, in ciascuna delle camere adibite al servizio, del cartello
indicante il costo dell’ospitalità comporta la sanzione, elevata dai Comuni, da
lire 500 mila a lire 2 milioni.
5. Il titolare che
pratica prezzi difformi da quelli comunicati al Comune e indicati in ogni stanza
adibita al servizio è soggetto alla sanzione minima, elevata dai Comuni, di lire
1 milione e massima di lire 3 milioni.
6. Le sanzioni di cui
al presente articolo possono essere elevate anche secondo quanto stabilito dagli
articoli 68 e 69 della l.r. 11/1999.
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