Legge Regionale 10 agosto 2001, n. 22 Adozione della bandiera della Regione Puglia
Art. 1(Bandiera della Regione Puglia) 1. La bandiera della Regione Puglia è formata da un drappo di
forma rettangolare, con al centro lo stemma della Regione, come individuato con
legge
regionale 8 settembre 1988, n. 28 Adozione dello stemma e del gonfalone
della Regione Puglia, posto sul fondo di colore bianco. Lo stemma ha dimensioni
pari a tre quinti dell’altezza della bandiera. 2. L’altezza della bandiera della Regione è pari a due terzi
della sua lunghezza. 3. All’innesto del puntale sull’asta della bandiera è annodato
un nastro con i colori della bandiera nazionale.
4. I colori della bandiera regionale sono quelli del gonfalone
e dello stemma adottati con l.r.
28/1988.
Art. 2(Esposizione della bandiera) 1. In attuazione e integrazione di quanto stabilito dalla legge
5 febbraio 1998, n. 22 Disposizioni generali sull’uso della bandiera della
Repubblica italiana e di quella dell’Unione europea, l’esposizione della
bandiera della Regione Puglia, insieme a quelle della Repubblica italiana e
dell’Unione europea, ha luogo nei casi previsti dalla legge. Il Presidente del
Consiglio regionale può espressamente disporre o autorizzare l’esposizione della
bandiera in occasione di avvenimenti che rivestono particolare solennità
regionale o locale. In questi casi e nell’eventualità che la bandiera rimanga
esposta dopo il tramonto, la stessa deve essere adeguatamente illuminata.
2. La bandiera viene altresì esposta:
a. all’esterno della sede della Giunta regionale;
b. all’esterno della sede del Consiglio regionale;
c. all’esterno delle sedi dei Consigli provinciali, comunali e
circoscrizionali in occasione delle rispettive riunioni;
d. all’esterno degli edifici scolastici, in occasione
dell’inizio e della fine dell’anno scolastico e accademico.
3. L’esposizione della bandiera deve essere idonea a
evidenziare la dignità e la visibilità da parte della generalità dei
cittadini.
4. La bandiera non deve essere esposta in cattivo stato
d’uso.
Art. 3(Estensione dell’obbligo ad altri Enti pubblici) 1. E’ fatto obbligo di esporre la bandiera della Repubblica, la
bandiera dell’Unione europea e la bandiera della Regione Puglia nella sede
centrale e negli uffici distaccati della Regione nonché presso le sedi di altri
organismi pubblici rientranti comunque nella sfera delle competenze
regionali.
2. Gli Enti espongono la bandiera in modo permanente, con
collocazione interna, idonea a evidenziare la dignità e a favorire la visibilità
da parte di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, hanno accesso ai locali in cui
è svolta l’attività di istituto.
Art. 4(Posizione della bandiera) 1. L’esposizione della bandiera avviene riservando alla
bandiera della Repubblica la posizione centrale; alla sua destra è posta la
bandiera dell’Unione europea e alla sua sinistra la bandiera della Regione
Puglia.
2. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa statale in
materia, nessuna bandiera, vessillo, gonfalone può comunque essere posto al di
sopra della bandiera della Regione Puglia. Se la bandiera è esposta su un’asta,
in una pubblica sala, essa deve occupare il posto donore alla destra del tavolo
della Presidenza.
Art. 5(Casi particolari) 1. La bandiera esposta all’esterno degli edifici pubblici in
segno di lutto deve essere tenuta a mezz’asta.
2.Quando la bandiera viene portata nelle pubbliche cerimonie
funebri devono essere apposte due strisce di velo nero all’estremità superiore
dell’inferitura.
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