Anno 2001
Numero 22
Data 10/08/2001
Abrogato No
Materia Ordinamento e organizzazione regionale;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia del 27 agosto 2001, n. 129
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Legge Regionale 10 agosto 2001, n. 22

Adozione della bandiera della Regione Puglia



Art. 1

(Bandiera della Regione Puglia)


1. La bandiera della Regione Puglia è formata da un drappo di forma rettangolare, con al centro lo stemma della Regione, come individuato con legge regionale 8 settembre 1988, n. 28 Adozione dello stemma e del gonfalone della Regione Puglia, posto sul fondo di colore bianco. Lo stemma ha dimensioni pari a tre quinti dell’altezza della bandiera.
2. L’altezza della bandiera della Regione è pari a due terzi della sua lunghezza.
3. All’innesto del puntale sull’asta della bandiera è annodato un nastro con i colori della bandiera nazionale.
4. I colori della bandiera regionale sono quelli del gonfalone e dello stemma adottati con l.r. 28/1988. 



Art. 2

(Esposizione della bandiera)


1. In attuazione e integrazione di quanto stabilito dalla legge 5 febbraio 1998, n. 22 Disposizioni generali sull’uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell’Unione europea, l’esposizione della bandiera della Regione Puglia, insieme a quelle della Repubblica italiana e dell’Unione europea, ha luogo nei casi previsti dalla legge. Il Presidente del Consiglio regionale può espressamente disporre o autorizzare l’esposizione della bandiera in occasione di avvenimenti che rivestono particolare solennità regionale o locale. In questi casi e nell’eventualità che la bandiera rimanga esposta dopo il tramonto, la stessa deve essere adeguatamente illuminata.
2. La bandiera viene altresì esposta:
a. all’esterno della sede della Giunta regionale;
b. all’esterno della sede del Consiglio regionale;
c. all’esterno delle sedi dei Consigli provinciali, comunali e circoscrizionali in occasione delle rispettive riunioni;
d. all’esterno degli edifici scolastici, in occasione dell’inizio e della fine dell’anno scolastico e accademico.
3. L’esposizione della bandiera deve essere idonea a evidenziare la dignità e la visibilità da parte della generalità dei cittadini.
4. La bandiera non deve essere esposta in cattivo stato d’uso. 



Art. 3

(Estensione dell’obbligo ad altri Enti pubblici)


1. E’ fatto obbligo di esporre la bandiera della Repubblica, la bandiera dell’Unione europea e la bandiera della Regione Puglia nella sede centrale e negli uffici distaccati della Regione nonché presso le sedi di altri organismi pubblici rientranti comunque nella sfera delle competenze regionali.
2. Gli Enti espongono la bandiera in modo permanente, con collocazione interna, idonea a evidenziare la dignità e a favorire la visibilità da parte di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, hanno accesso ai locali in cui è svolta l’attività di istituto. 



Art. 4

(Posizione della bandiera)


1. L’esposizione della bandiera avviene riservando alla bandiera della Repubblica la posizione centrale; alla sua destra è posta la bandiera dell’Unione europea e alla sua sinistra la bandiera della Regione Puglia.
2. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa statale in materia, nessuna bandiera, vessillo, gonfalone può comunque essere posto al di sopra della bandiera della Regione Puglia. Se la bandiera è esposta su un’asta, in una pubblica sala, essa deve occupare il posto donore alla destra del tavolo della Presidenza. 



Art. 5

(Casi particolari)


1. La bandiera esposta all’esterno degli edifici pubblici in segno di lutto deve essere tenuta a mezz’asta.
2.Quando la bandiera viene portata nelle pubbliche cerimonie funebri devono essere apposte due strisce di velo nero all’estremità superiore dell’inferitura.