Legge Regionale 10 agosto 2001, n. 22 Adozione della bandiera della Regione Puglia
Art. 1(Bandiera della Regione
Puglia) 1. La bandiera della
Regione Puglia è formata da un drappo di forma rettangolare, con al centro lo
stemma della Regione, come individuato con legge regionale 8 settembre 1988, n.
28 Adozione dello stemma e del gonfalone della Regione Puglia, posto sul fondo
di colore bianco. Lo stemma ha dimensioni pari a tre quinti dell’altezza della
bandiera.
2. L’altezza della
bandiera della Regione è pari a due terzi della sua
lunghezza.
3. All’innesto del
puntale sull’asta della bandiera è annodato un nastro con i colori della
bandiera nazionale.
4. I colori della
bandiera regionale sono quelli del gonfalone e dello stemma adottati con l.r.
28/1988.
Art. 2(Esposizione della bandiera) 1. In attuazione e
integrazione di quanto stabilito dalla legge 5 febbraio 1998, n. 22
Disposizioni generali sull’uso della bandiera della Repubblica italiana e di
quella dell’Unione europea, l’esposizione della bandiera della Regione Puglia,
insieme a quelle della Repubblica italiana e dell’Unione europea, ha luogo nei
casi previsti dalla legge. Il Presidente del Consiglio regionale può
espressamente disporre o autorizzare l’esposizione della bandiera in occasione
di avvenimenti che rivestono particolare solennità regionale o locale. In questi
casi e nell’eventualità che la bandiera rimanga esposta dopo il tramonto, la
stessa deve essere adeguatamente illuminata.
2. La bandiera viene
altresì esposta:
a. all’esterno della sede della Giunta
regionale;
b. all’esterno della sede del Consiglio
regionale;
c. all’esterno delle sedi dei Consigli provinciali,
comunali e circoscrizionali in occasione delle rispettive
riunioni;
d. all’esterno degli edifici scolastici, in occasione
dell’inizio e della fine dell’anno scolastico e
accademico.
3. L’esposizione della
bandiera deve essere idonea a evidenziare la dignità e la visibilità da parte
della generalità dei cittadini.
4. La bandiera non
deve essere esposta in cattivo stato d’uso.
Art. 3(Estensione dell’obbligo ad altri Enti
pubblici) 1. E’ fatto obbligo di
esporre la bandiera della Repubblica, la bandiera dell’Unione europea e la
bandiera della Regione Puglia nella sede centrale e negli uffici distaccati
della Regione nonché presso le sedi di altri organismi pubblici rientranti
comunque nella sfera delle competenze regionali.
2. Gli Enti espongono
la bandiera in modo permanente, con collocazione interna, idonea a evidenziare
la dignità e a favorire la visibilità da parte di tutti coloro che, a qualsiasi
titolo, hanno accesso ai locali in cui è svolta l’attività di
istituto.
Art. 4(Posizione della bandiera) 1. L’esposizione della
bandiera avviene riservando alla bandiera della Repubblica la posizione
centrale; alla sua destra è posta la bandiera dell’Unione europea e alla sua
sinistra la bandiera della Regione Puglia.
2. Fatto salvo quanto
disposto dalla normativa statale in materia, nessuna bandiera, vessillo,
gonfalone può comunque essere posto al di sopra della bandiera della Regione
Puglia. Se la bandiera è esposta su un’asta, in una pubblica sala, essa deve
occupare il posto donore alla destra del tavolo della
Presidenza.
Art. 5(Casi particolari) 1. La bandiera esposta
all’esterno degli edifici pubblici in segno di lutto deve essere tenuta a
mezz’asta.
2.Quando la bandiera viene portata nelle pubbliche cerimonie
funebri devono essere apposte due strisce di velo nero all’estremità superiore
dell’inferitura.
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