Anno 1995
Numero 2
Data 27/04/1995
Abrogato
Materia Ordinamento e organizzazione regionale;
Note Regolamento sostituito dal regolamento regionale 21/2019, art. 26, comma 4.  Pubblicato nel B.U.R. Puglia 15 maggio 1995, n. 51.
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Regolamento Regionale 27 aprile 1995, n. 2

Guardie giurate particolari della Regione Puglia.



Art. 1

Mansioni delle Guardie giurate.(1) 


[1. La Regione Puglia ha istituito, con la legge regionale 30 agosto 1979, n. 61, modificata e integrata dalla legge regionale 4 maggio 1990, n. 21, per lesercizio delle funzioni di sicurezza, il «Nucleo Guardie giurate particolari», funzionalmente dipendente dallUfficio provveditorato ed economato.

2. Si intende «sicurezza» il complesso di prestazioni di rilevante interesse collettivo che la Regione Puglia intende garantire alle Istituzioni e territori demaniali regionali.

3. Le Guardie giurate particolari appartenenti allarea di vigilanza e custodia, giusta Delib.G.R. n. 3076/1991, e che in appresso verranno chiamati «agenti» prestano i seguenti servizi:

a) vigilanza;

b) controllo;

c) servizio di tutela;

d) rappresentanza. ]



(1)

Regolamento sostituito dal regolamento regionale 21/2019, art. 26, comma 4.



Art. 2

Vigilanza.(2) 


[1. Gli agenti per il servizio di vigilanza assicurano le seguenti prestazioni:

a) vigilanza agli ingressi delle sedi delle strutture regionali, ivi compresa lapertura e la chiusura degli stessi, se necessaria. I dipendenti regionali possessori delle chiavi di accesso alle sedi regionali dovranno essere regolarmente autorizzati dal responsabile del Settore da cui dipendono e le generalità degli stessi dovranno essere annotate su apposito registro, vidimato dal dirigente del Nucleo;

b) custodia, esclusivamente ai fini di sicurezza, di tutte le chiavi dei locali degli uffici regionali;

c) controllo allinizio e alla fine di ogni turno che allinterno dellimmobile, per ogni singolo piano, sia tutto regolarmente in ordine, segnalando verbalmente o per iscritto, a seconda della consistenza del fatto, al responsabile del Nucleo guardie giurate, ogni tipo di inconveniente constatato. Resta inteso che lagente non potrà rispondere, tranne nei casi di flagranza, della sottrazione di beni o atti che avvengono durante lorario di lavoro, né di furti che dovessero avvenire dopo lorario di chiusura degli uffici. Salvo nei casi in cui sia comprovata una responsabilità riveniente alla propria funzione o incuria o inosservanza delle norme del presente regolamento;

d) controllo a vista che laccesso delle autovetture nei garage regionali avvenga solo per quelle dellAmministrazione regionale o di persone regolarmente autorizzate;

e) richiesta di documento di riconoscimento e trascrizione di generalità su apposito registro vidimato dal dirigente del Nucleo di tutti i cittadini che accedono agli uffici regionali. Lagente di servizio, al termine delle predette operazioni, rilascerà apposito «pass» su cui verrà indicato lufficio presso cui il cittadino ha richiesto laccesso. Alluscita dello stesso, lagente di servizio, prima di restituire il documento di riconoscimento, accerterà, dalla dichiarazione apposta sul «pass» dallufficio interessato, che il visitatore è stato presso lufficio per il quale aveva richiesto laccesso. Sono fatti salvi da dette formalità tutti gli amministratori regionali e gli impiegati muniti dellapposito tesserino o conosciuti dallagente addetto, nonché le personalità pubbliche note o accompagnate da persone identificate; in questultimo caso, lagente trascriverà ugualmente il nominativo sullapposito registro, indicando il motivo della mancata richiesta di documento. Inoltre, lagente di servizio avrà cura di fornire informazioni e notizie a coloro che le richiedono, sempre che il dovere del servizio non si opponga, nonché di far osservare lorario di accesso al pubblico, soprattutto per quelli uffici per i quali, con regolare disposizione di servizio, lo stesso sia limitato a giorni e/o orari prestabiliti;

f) controllo allentrata e alluscita di pacchi, buste o borse ingombranti e qualsiasi altro oggetto o involucro sospetto che possa contenere oggetti di insicurezza o pericolo per lAmministrazione regionale, nonché materia di proprietà regionale, per la quale non sia stata autorizzata, da parte del responsabile dellufficio, lutilizzazione allesterno della sede regionale e/o il trasferimento ad altre sedi regionali; in questultimo caso, un elenco del materiale trasferito, sottoscritto dal dirigente dellufficio al quale apparteneva, deve essere trattenuto dallagente di servizio e inviato con una propria relazione di servizio al Nucleo guardie giurate;

g) osservanza che laccesso, in caso di riunioni, incontri, assemblee o altre circostanze che comportino ingressi di persone in massa, avvenga solo dopo lautorizzazione del responsabile del Settore interessato. Inoltre, lagente di servizio trascriverà sullapposito registro i dati personali di uno o più elementi del gruppo e, qualora il posto di vigilanza sia sufficientemente presidiato, accompagnerà il gruppo stesso nel luogo di riunione e, se espressamente richiesto dal dirigente responsabile dellincontro, si tratterrà sino alla conclusione per ogni evenienza e necessità attinente la propria funzione;

h) osservanza di territori, sottopassaggi, portoni, autorimesse e cortili che si trovano nel raggio della propria azione;

i) osservanza delle norme di civile comportamento, educazione e rispetto nei confronti di tutti (Amministratori, dipendenti, cittadini ecc.), nonché garbato rifiuto a prestazioni di natura diversa da quelle previste dal presente regolamento;

l) osservanza delle norme del Codice penale e di Procedura penale e richiesta di intervento delle Forze dellOrdine per le competenze di Polizia giudiziaria, in casi di verifica di compimento di reato;

m) riservatezza e professionalità, in caso di reato, sugli elementi e notizie raccolte, per far sì che non siano manomessi o alterati;

n) stesura di rapporti, verbali o relazioni di servizio al dirigente del Nucleo in caso di qualsiasi situazione anormale verificatasi durante il servizio;

o) altri servizi di vigilanza, purché attinenti le proprie funzioni, richiesti dagli uffici e disposti dal dirigente del Nucleo, che pertanto si assume ogni responsabilità nei confronti degli organi superiori. ]



(2)

Regolamento sostituito dal regolamento regionale 21/2019, art. 26, comma 4.



Art. 3

Controllo.(3) 


[1. In riferimento allart. 2 della L.R. n. 61/1979, sostituito dallart. 2 della L.R. n. 21/1990, con provvedimento della Giunta regionale, che ne stabilisce anche la durata, possono essere affidati agli agenti, ai fini specifici della sicurezza, i seguenti incarichi:

a) controllo sullosservanza delle disposizioni di legge su territori demaniali della Regione Puglia;

b) controllo, in ausilio ai funzionari preposti e previo corso di formazione professionale, sui pagamenti delle tasse relative alle concessioni regionali o società commerciali interessate e a quelle ad autorizzazione regionale.] 



(3)

Regolamento sostituito dal regolamento regionale 21/2019, art. 26, comma 4.



Art. 4

Servizio di tutela.(4) 


[1. Su richiesta del Presidente del Consiglio regionale e della Giunta regionale, potrà essere organizzato un servizio di tutela per la salvaguardia di beni mobili o atti che esigono particolari garanzie di sicurezza e riservatezza. ]



(4)

Regolamento sostituito dal regolamento regionale 21/2019, art. 26, comma 4.



Art. 5

Servizio di rappresentanza.(5) 


[1. Per gli agenti appartenenti al «Nucleo guardie giurate particolari», giusta quanto disposto dal punto d) dellart. 2 della L.R. n. 61/1979, modificato dallart. 2 della L.R. n. 21/1990, sono previsti i servizi di rappresentanza.

2. Tali servizi si svolgono in base alle direttive impartite al dirigente del Nucleo dal Presidente della Giunta regionale. ]



(5)

Regolamento sostituito dal regolamento regionale 21/2019, art. 26, comma 4.



Art. 6

Espletamento dal servizio.(6) 


[1. Nelle more dellaccorpamento degli uffici regionali in uniche sedi provinciali, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, indicherà i plessi da sottoporre a vigilanza, controllo e servizio di tutela, determinando anche il numero dei componenti le relative pattuglie, che non potrà essere inferiore a due unità.

2. Man mano che si concretizzerà laccorpamento degli uffici regionali, gli agenti in servizio presso la Sezione provinciale interessata dovranno assicurare il servizio di vigilanza nellunica sede, con migliore distribuzione anche nellinterno del plesso ed estensione del servizio nellarco dellintera giornata, se e quando il numero degli agenti a disposizione lo consentirà.

3. Nellattuale situazione di pluralità di sedi, il servizio verrà espletato prevalentemente allesterno degli immobili e nei vani di accesso degli stessi, fatti salvi i casi di cui agli articoli precedenti e quando gli Uffici non occupano lintero stabile ma parte di esso; in tale circostanza gli agenti dovranno stazionare prevalentemente allinterno e in prossimità dei relativi ingressi dei piani. ]



(6)

Regolamento sostituito dal regolamento regionale 21/2019, art. 26, comma 4.



Art. 7

Orario di lavoro e turni.(7) 


[1. I turni di servizio del personale di vigilanza appartenente al «Nucleo guardie giurate», relativamente alle province con più sedi dUfficio, sono divisi in due servizi di 6,30 ore ciascuno, come appresso specificato, con recupero di 3,30 ore nella giornata prevista dallaccordo decentrato vigente:

1) Turno: Ore 7,00/7,30 - 13,30/14,00

2) Turno: Ore 13,30/14,00- 20,00/20,30

2. Qualora per motivi di servizio dovesse verificarsi la necessità di prestare servizio notturno o festivo, verranno chiamati in forza gli appartenenti al turno di pronta reperibilità relativa di cui al successivo art. 10.

3. Allorquando si concretizzeranno gli accorpamenti degli uffici regionali in unica sede provinciale e il numero degli agenti di servizio consentirà la vigilanza 24 ore su 24 ore, i turni di servizio saranno determinati di conseguenza.

4. Per le esigenze di servizio che si rendessero necessarie al di fuori del normale orario lavorativo, potranno essere autorizzate, nellambito delleventuale monte-ore previsto dallAmministrazione per ciascun dipendente, dal dirigente del Nucleo, prestazioni straordinarie; a tal uopo, lo stesso indicherà lora di inizio e la presumibile ora di fine servizio.

5. Nel caso in cui, per lo svolgimento di sedute della Giunta regionale, Assemblee del Consiglio regionale, riunioni di Amministratori, dovesse essere necessario protrarre la chiusura degli uffici regionali oltre le ore 20,00/20,30, soprattutto ove manchi il personale di custodia, gli agenti di turno rimarranno in servizio tutti o in parte e, comunque, in numero non inferiore a due, a seconda delle circostanze, sino al termine delle riunioni, fatti salvi i controlli dellimmobile previsti dal precedente art. 2.

6. Tranne che non siano di ausilio durante le predette riunioni, i dipendenti regionali dovranno lasciare gli uffici regionali entro le ore 19,00, fatti salvi alcuni particolari casi nei quali, però, il personale dovrà farsi autorizzare dal dirigente dellufficio da cui dipendono.

7. Nei casi previsti dal presente articolo, gli agenti che rimarranno in servizio oltre le ore 20,00/20,30 dovranno relazionare al dirigente del Nucleo in ordine ai motivi per i quali si è reso necessario prolungare il servizio oltre il normale orario lavorativo, allo scopo di segnalare al competente Ufficio del settore personale le ore eccedenti come lavoro straordinario, sempre che lo stesso rientri nel monte-ore autorizzato. ]



(7)

Regolamento sostituito dal regolamento regionale 21/2019, art. 26, comma 4.



Art. 8

Referenti dei turni.(8) 


[1. Ai fini del rapporto con il dirigente del Nucleo guardie giurate, fungerà da referente in ogni turno e in ogni plesso lagente della pattuglia più anziano nel servizio e, a parità di servizio, quello più anziano anagraficamente.

2. Detti agenti avranno cura dei fogli di presenza e annoteranno sugli stessi i motivi delle eventuali assenze.

3. La regolarità di detti fogli, fatti salvi le varie autorizzazioni e i controlli per congedi ordinari e straordinari, permessi, ecc., verrà verificata e sottoscritta in ogni caso dal responsabile del Nucleo. ]



(8)

Regolamento sostituito dal regolamento regionale 21/2019, art. 26, comma 4.



Art. 9

(9) 


[1. Sino allaccorpamento degli uffici regionali in uniche sedi provinciali e una volta individuate le sedi da sottoporre a vigilanza e il numero dei componenti le relative pattuglie nei modi previsti dal precedente art. 6, le composizioni delle stesse verranno determinate dal dirigente del Nucleo, considerata lesperienza maturata e valutate eventuali necessità logistiche.

2. La composizione delle pattuglie, così determinata, durerà di norma 12 mesi; dopo di che si provvederà a ricomporle tenuto conto di eventuali altre esigenze. Resta inteso, però, che potrà essere consentito lo scambio di uno o più componenti le pattuglie di vigilanza, purché gli interessati siano daccordo.

3. Infine, è consentita la sostituzione, a cura del dirigente del Nucleo, di uno o più componenti le pattuglie con altri agenti in caso di emergenza o defezioni (malattia, congedi, dimissioni, ecc.). ]



(9)

Regolamento sostituito dal regolamento regionale 21/2019, art. 26, comma 4.



Art. 10

Reperibilità.(10) 


[1. È istituito il Servizio di pronta reperibilità nellambito del Corpo, allo scopo di assicurare il proprio intervento nei casi straordinari o non prevedibili (calamità, occupazioni e altri gravi avvenimenti che comportino pericolo per lAmministrazione) che dovessero verificarsi in qualsiasi momento della giornata.

2. Sono formate squadre di pronta reperibilità, ciascuna pari ad un quarto della forza disponibile e, quindi, operanti una per settimana.

3. Per reperibilità si intende lobbligo dellagente incluso nel relativo turno di essere in grado di ricevere prontamente e costantemente, per lintero arco delle 24 ore, le eventuali chiamate e di provvedere in conformità raggiungendo il posto di servizio in tempo utile.

4. È fatto obbligo a tutto il personale interessato al Servizio di pronta reperibilità di comunicare per iscritto al dirigente del Nucleo lindirizzo presso il quale sarà reperibile e leventuale numero di telefono.

5. Il dipendente non potrà essere posto in servizio di pronta reperibilità per un periodo superiore a giorni sette per ogni mese.

6. Il servizio sarà remunerato come da contratto.

7. Il dipendente che, essendo in servizio di pronta reperibilità, risultasse non reperibile nei modi previsti dal precedente comma 3, salvo giustificato motivo, può essere soggetto a procedimento disciplinare.]

 



(10)

Regolamento sostituito dal regolamento regionale 21/2019, art. 26, comma 4.



Art. 11

Controllo attività e vigilanza esterna.(11) 


[1. Per lo svolgimento di attività di vigilanza e/o rappresentanza che comporti spostamenti di servizio, gli agenti utilizzeranno, previa autorizzazione del Dirigente, le autovetture che lAmministrazione metterà a disposizione del Nucleo.

2. A tale scopo, tutti gli agenti in possesso di patente di guida in regola sono autorizzati alla guida delle autovetture summenzionate. ]



(11)

Regolamento sostituito dal regolamento regionale 21/2019, art. 26, comma 4.



Art. 12

Personale privo di decreto di nomina.(12) 


[1. Gli agenti non ancora in possesso del decreto di nomina prefettizio dovranno, durante il servizio, accompagnare gli agenti regolarmente autorizzati per impratichirsi sulle mansioni da espletare ed essere, quindi, disponibili per un immediato autonomo impiego, non appena definita, nei modi di legge, la loro posizione. ]



(12)

Regolamento sostituito dal regolamento regionale 21/2019, art. 26, comma 4.



Art. 13

Armamento.(13) 


[1. Con provvedimento della Giunta regionale verrà individuato il tipo di armamento di cui le Guardie giurate dovranno essere dotate. ]



(13)

Regolamento sostituito dal regolamento regionale 21/2019, art. 26, comma 4.



Art. 14

Deposito armamento.(14) 


[1. Allorquando si accorperanno gli uffici regionali in uniche sedi provinciali e per consentire agli agenti il deposito delle armi quando non ne ritengono necessaria la detenzione, potrà essere istituito presso dette sedi un deposito per la custodia delle armi in idoneo locale, che comprenderà anche una serie di armadi spogliatoio per le necessità di ogni agente. ]



(14)

Regolamento sostituito dal regolamento regionale 21/2019, art. 26, comma 4.



Art. 15

Caratteristiche e vigilanza del deposito armi.(15) 


[1. Quando si verificheranno le condizioni di cui al precedente art. 14, le armi potranno essere depositate in casseforti blindate, con doppio congegno di sicurezza, qualora non contrasti con le norme vigenti in materia di armi ed esplosivi.

2. Il vano destinato a contenere la succitata cassaforte dovrà essere munito di una sola porta dingresso blindata, con spioncino.

3. Lo stesso vano non dovrà essere ubicato prospiciente a strade perimetrali o confinante con abitazioni private.

4. Per lannotazione in uscita e in entrata il movimento delle armi in dotazione degli agenti è istituito un registro numerato, timbrato e siglato dal Dirigente del Nucleo in ogni pagina della sua composizione.

5. Verrà effettuata assidua vigilanza e controllo 24 ore su 24 ore al vano destinato a contenere la cassaforte e lagente incaricato conserverà le chiavi di accesso e quella relativa alla cassaforte. ]



(15)

Regolamento sostituito dal regolamento regionale 21/2019, art. 26, comma 4.



Art. 16

Corsi di aggiornamento e riqualificazione.(16) 


[1. Per il personale appartenente al Nucleo guardie giurate sono previsti, ai sensi della L.R. n. 21/1990 corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale.

2. Detti corsi saranno effettuati almeno una volta lanno e saranno a partecipazione obbligatoria.

3. A tale proposito, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, indicherà di volta in volta le modalità di attuazione dei predetti corsi, compresa la durata, le materie e i docenti, da individuare preferibilmente in dipendenti regionali esperti nelle varie materie. ]



(16)

Regolamento sostituito dal regolamento regionale 21/2019, art. 26, comma 4.



Art. 17

Vestiario.(17) 


[1. Gli agenti durante il servizio dovranno obbligatoriamente indossare la divisa prevista dallapposito regolamento sul vestiario al personale regionale.

2. Nel caso in cui, per motivi eccezionali, gli agenti siano sprovvisti di divisa, durante il servizio dovranno obbligatoriamente portare ben visibile il tesserino regionale di riconoscimento personale. ]



(17)

Regolamento sostituito dal regolamento regionale 21/2019, art. 26, comma 4.



Art. 18

Modifica regolamento.(18) 


[1. Il presente regolamento potrà essere modificato ogni qual volta nuove norme legislative, contrattuali o accordi sindacali lo imporranno. ]



(18)

Regolamento sostituito dal regolamento regionale 21/2019, art. 26, comma 4.