Regolamento Regionale 27 aprile 1995, n. 2 Guardie giurate particolari della Regione Puglia.
Art. 1Mansioni delle Guardie giurate.(1) [1. La Regione Puglia ha istituito, con la legge
regionale 30 agosto 1979, n. 61, modificata e integrata dalla legge
regionale 4 maggio 1990, n. 21, per lesercizio delle funzioni di sicurezza,
il «Nucleo Guardie giurate particolari», funzionalmente dipendente dallUfficio
provveditorato ed economato. 2. Si intende «sicurezza» il complesso di prestazioni di rilevante interesse
collettivo che la Regione Puglia intende garantire alle Istituzioni e territori
demaniali regionali. 3. Le Guardie giurate particolari appartenenti allarea di vigilanza e
custodia, giusta Delib.G.R. n. 3076/1991, e che in appresso verranno chiamati
«agenti» prestano i seguenti servizi: a) vigilanza; b) controllo; c) servizio di tutela; d) rappresentanza. ]
Art. 2Vigilanza.(2) [1. Gli agenti per il servizio di vigilanza assicurano le seguenti
prestazioni:
a) vigilanza agli ingressi delle sedi delle strutture regionali, ivi compresa
lapertura e la chiusura degli stessi, se necessaria. I dipendenti regionali
possessori delle chiavi di accesso alle sedi regionali dovranno essere
regolarmente autorizzati dal responsabile del Settore da cui dipendono e le
generalità degli stessi dovranno essere annotate su apposito registro, vidimato
dal dirigente del Nucleo; b) custodia, esclusivamente ai fini di sicurezza, di tutte le chiavi dei
locali degli uffici regionali; c) controllo allinizio e alla fine di ogni turno che allinterno
dellimmobile, per ogni singolo piano, sia tutto regolarmente in ordine,
segnalando verbalmente o per iscritto, a seconda della consistenza del fatto, al
responsabile del Nucleo guardie giurate, ogni tipo di inconveniente constatato.
Resta inteso che lagente non potrà rispondere, tranne nei casi di flagranza,
della sottrazione di beni o atti che avvengono durante lorario di lavoro, né di
furti che dovessero avvenire dopo lorario di chiusura degli uffici. Salvo nei
casi in cui sia comprovata una responsabilità riveniente alla propria funzione o
incuria o inosservanza delle norme del presente regolamento; d) controllo a vista che laccesso delle autovetture nei garage regionali
avvenga solo per quelle dellAmministrazione regionale o di persone regolarmente
autorizzate;
e) richiesta di documento di riconoscimento e trascrizione di generalità su
apposito registro vidimato dal dirigente del Nucleo di tutti i cittadini che
accedono agli uffici regionali. Lagente di servizio, al termine delle predette
operazioni, rilascerà apposito «pass» su cui verrà indicato lufficio presso cui
il cittadino ha richiesto laccesso. Alluscita dello stesso, lagente di
servizio, prima di restituire il documento di riconoscimento, accerterà, dalla
dichiarazione apposta sul «pass» dallufficio interessato, che il visitatore è
stato presso lufficio per il quale aveva richiesto laccesso. Sono fatti salvi
da dette formalità tutti gli amministratori regionali e gli impiegati muniti
dellapposito tesserino o conosciuti dallagente addetto, nonché le personalità
pubbliche note o accompagnate da persone identificate; in questultimo caso,
lagente trascriverà ugualmente il nominativo sullapposito registro, indicando
il motivo della mancata richiesta di documento. Inoltre, lagente di servizio
avrà cura di fornire informazioni e notizie a coloro che le richiedono, sempre
che il dovere del servizio non si opponga, nonché di far osservare lorario di
accesso al pubblico, soprattutto per quelli uffici per i quali, con regolare
disposizione di servizio, lo stesso sia limitato a giorni e/o orari
prestabiliti; f) controllo allentrata e alluscita di pacchi, buste o borse ingombranti e
qualsiasi altro oggetto o involucro sospetto che possa contenere oggetti di
insicurezza o pericolo per lAmministrazione regionale, nonché materia di
proprietà regionale, per la quale non sia stata autorizzata, da parte del
responsabile dellufficio, lutilizzazione allesterno della sede regionale e/o
il trasferimento ad altre sedi regionali; in questultimo caso, un elenco del
materiale trasferito, sottoscritto dal dirigente dellufficio al quale
apparteneva, deve essere trattenuto dallagente di servizio e inviato con una
propria relazione di servizio al Nucleo guardie giurate;
g) osservanza che laccesso, in caso di riunioni, incontri, assemblee o altre
circostanze che comportino ingressi di persone in massa, avvenga solo dopo
lautorizzazione del responsabile del Settore interessato. Inoltre, lagente di
servizio trascriverà sullapposito registro i dati personali di uno o più
elementi del gruppo e, qualora il posto di vigilanza sia sufficientemente
presidiato, accompagnerà il gruppo stesso nel luogo di riunione e, se
espressamente richiesto dal dirigente responsabile dellincontro, si tratterrà
sino alla conclusione per ogni evenienza e necessità attinente la propria
funzione; h) osservanza di territori, sottopassaggi, portoni, autorimesse e cortili che
si trovano nel raggio della propria azione; i) osservanza delle norme di civile comportamento, educazione e rispetto nei
confronti di tutti (Amministratori, dipendenti, cittadini ecc.), nonché garbato
rifiuto a prestazioni di natura diversa da quelle previste dal presente
regolamento;
l) osservanza delle norme del Codice penale e di Procedura penale e richiesta
di intervento delle Forze dellOrdine per le competenze di Polizia giudiziaria,
in casi di verifica di compimento di reato; m) riservatezza e professionalità, in caso di reato, sugli elementi e notizie
raccolte, per far sì che non siano manomessi o alterati; n) stesura di rapporti, verbali o relazioni di servizio al dirigente del
Nucleo in caso di qualsiasi situazione anormale verificatasi durante il
servizio; o) altri servizi di vigilanza, purché attinenti le proprie funzioni,
richiesti dagli uffici e disposti dal dirigente del Nucleo, che pertanto si
assume ogni responsabilità nei confronti degli organi superiori. ]
Art. 3Controllo.(3) [1. In riferimento allart. 2
della L.R.
n. 61/1979, sostituito dallart. 2
della L.R.
n. 21/1990, con provvedimento della Giunta regionale, che ne stabilisce
anche la durata, possono essere affidati agli agenti, ai fini specifici della
sicurezza, i seguenti incarichi:
a) controllo sullosservanza delle disposizioni di legge su territori
demaniali della Regione Puglia; b) controllo, in ausilio ai funzionari preposti e previo corso di formazione
professionale, sui pagamenti delle tasse relative alle concessioni regionali o
società commerciali interessate e a quelle ad autorizzazione regionale.]
Art. 4Servizio di tutela.(4) [1. Su richiesta del Presidente del Consiglio regionale e della Giunta regionale,
potrà essere organizzato un servizio di tutela per la salvaguardia di beni
mobili o atti che esigono particolari garanzie di sicurezza e riservatezza. ]
Art. 5Servizio di rappresentanza.(5) [1. Per gli agenti appartenenti al «Nucleo guardie giurate particolari»,
giusta quanto disposto dal punto d) dellart. 2
della L.R.
n. 61/1979, modificato dallart. 2
della L.R.
n. 21/1990, sono previsti i servizi di rappresentanza.
2. Tali servizi si svolgono in base alle direttive impartite al dirigente del
Nucleo dal Presidente della Giunta regionale. ]
Art. 6Espletamento dal servizio.(6) [1. Nelle more dellaccorpamento degli uffici regionali in uniche sedi
provinciali, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, indicherà i plessi
da sottoporre a vigilanza, controllo e servizio di tutela, determinando anche il
numero dei componenti le relative pattuglie, che non potrà essere inferiore a
due unità.
2. Man mano che si concretizzerà laccorpamento degli uffici regionali, gli
agenti in servizio presso la Sezione provinciale interessata dovranno assicurare
il servizio di vigilanza nellunica sede, con migliore distribuzione anche
nellinterno del plesso ed estensione del servizio nellarco dellintera
giornata, se e quando il numero degli agenti a disposizione lo consentirà.
3. Nellattuale situazione di pluralità di sedi, il servizio verrà espletato
prevalentemente allesterno degli immobili e nei vani di accesso degli stessi,
fatti salvi i casi di cui agli articoli precedenti e quando gli Uffici non
occupano lintero stabile ma parte di esso; in tale circostanza gli agenti
dovranno stazionare prevalentemente allinterno e in prossimità dei relativi
ingressi dei piani. ]
Art. 7Orario di lavoro e turni.(7) [1. I turni di servizio del personale di vigilanza appartenente al «Nucleo
guardie giurate», relativamente alle province con più sedi dUfficio, sono
divisi in due servizi di 6,30 ore ciascuno, come appresso specificato, con
recupero di 3,30 ore nella giornata prevista dallaccordo decentrato vigente:
1) Turno: Ore 7,00/7,30 - 13,30/14,00 2) Turno: Ore 13,30/14,00- 20,00/20,30
2. Qualora per motivi di servizio dovesse verificarsi la necessità di
prestare servizio notturno o festivo, verranno chiamati in forza gli
appartenenti al turno di pronta reperibilità relativa di cui al successivo art.
10.
3. Allorquando si concretizzeranno gli accorpamenti degli uffici regionali in
unica sede provinciale e il numero degli agenti di servizio consentirà la
vigilanza 24 ore su 24 ore, i turni di servizio saranno determinati di
conseguenza.
4. Per le esigenze di servizio che si rendessero necessarie al di fuori del
normale orario lavorativo, potranno essere autorizzate, nellambito
delleventuale monte-ore previsto dallAmministrazione per ciascun dipendente,
dal dirigente del Nucleo, prestazioni straordinarie; a tal uopo, lo stesso
indicherà lora di inizio e la presumibile ora di fine servizio.
5. Nel caso in cui, per lo svolgimento di sedute della Giunta regionale,
Assemblee del Consiglio regionale, riunioni di Amministratori, dovesse essere
necessario protrarre la chiusura degli uffici regionali oltre le ore
20,00/20,30, soprattutto ove manchi il personale di custodia, gli agenti di
turno rimarranno in servizio tutti o in parte e, comunque, in numero non
inferiore a due, a seconda delle circostanze, sino al termine delle riunioni,
fatti salvi i controlli dellimmobile previsti dal precedente art. 2.
6. Tranne che non siano di ausilio durante le predette riunioni, i dipendenti
regionali dovranno lasciare gli uffici regionali entro le ore 19,00, fatti salvi
alcuni particolari casi nei quali, però, il personale dovrà farsi autorizzare
dal dirigente dellufficio da cui dipendono.
7. Nei casi previsti dal presente articolo, gli agenti che rimarranno in
servizio oltre le ore 20,00/20,30 dovranno relazionare al dirigente del Nucleo
in ordine ai motivi per i quali si è reso necessario prolungare il servizio
oltre il normale orario lavorativo, allo scopo di segnalare al competente
Ufficio del settore personale le ore eccedenti come lavoro straordinario, sempre
che lo stesso rientri nel monte-ore autorizzato. ]
Art. 8Referenti dei turni.(8) [1. Ai fini del rapporto con il dirigente del Nucleo guardie giurate, fungerà
da referente in ogni turno e in ogni plesso lagente della pattuglia più anziano
nel servizio e, a parità di servizio, quello più anziano anagraficamente.
2. Detti agenti avranno cura dei fogli di presenza e annoteranno sugli stessi
i motivi delle eventuali assenze.
3. La regolarità di detti fogli, fatti salvi le varie autorizzazioni e i
controlli per congedi ordinari e straordinari, permessi, ecc., verrà verificata
e sottoscritta in ogni caso dal responsabile del Nucleo. ]
Art. 9(9) [1. Sino allaccorpamento degli uffici regionali in uniche sedi provinciali e
una volta individuate le sedi da sottoporre a vigilanza e il numero dei
componenti le relative pattuglie nei modi previsti dal precedente art. 6, le
composizioni delle stesse verranno determinate dal dirigente del Nucleo,
considerata lesperienza maturata e valutate eventuali necessità logistiche.
2. La composizione delle pattuglie, così determinata, durerà di norma 12
mesi; dopo di che si provvederà a ricomporle tenuto conto di eventuali altre
esigenze. Resta inteso, però, che potrà essere consentito lo scambio di uno o
più componenti le pattuglie di vigilanza, purché gli interessati siano
daccordo.
3. Infine, è consentita la sostituzione, a cura del dirigente del Nucleo, di
uno o più componenti le pattuglie con altri agenti in caso di emergenza o
defezioni (malattia, congedi, dimissioni, ecc.). ]
Art. 10Reperibilità.(10) [1. È istituito il Servizio di pronta reperibilità nellambito del Corpo, allo
scopo di assicurare il proprio intervento nei casi straordinari o non
prevedibili (calamità, occupazioni e altri gravi avvenimenti che comportino
pericolo per lAmministrazione) che dovessero verificarsi in qualsiasi momento
della giornata.
2. Sono formate squadre di pronta reperibilità, ciascuna pari ad un quarto
della forza disponibile e, quindi, operanti una per settimana.
3. Per reperibilità si intende lobbligo dellagente incluso nel relativo
turno di essere in grado di ricevere prontamente e costantemente, per lintero
arco delle 24 ore, le eventuali chiamate e di provvedere in conformità
raggiungendo il posto di servizio in tempo utile.
4. È fatto obbligo a tutto il personale interessato al Servizio di pronta
reperibilità di comunicare per iscritto al dirigente del Nucleo lindirizzo
presso il quale sarà reperibile e leventuale numero di telefono.
5. Il dipendente non potrà essere posto in servizio di pronta reperibilità
per un periodo superiore a giorni sette per ogni mese.
6. Il servizio sarà remunerato come da contratto.
7. Il dipendente che, essendo in servizio di pronta reperibilità, risultasse
non reperibile nei modi previsti dal precedente comma 3, salvo giustificato
motivo, può essere soggetto a procedimento disciplinare.]
Art. 11Controllo attività e vigilanza esterna.(11) [1. Per lo svolgimento di attività di vigilanza e/o rappresentanza che
comporti spostamenti di servizio, gli agenti utilizzeranno, previa
autorizzazione del Dirigente, le autovetture che lAmministrazione metterà a
disposizione del Nucleo.
2. A tale scopo, tutti gli agenti in possesso di patente di guida in regola
sono autorizzati alla guida delle autovetture summenzionate. ]
Art. 12Personale privo di decreto di nomina.(12) [1. Gli agenti non ancora in possesso del decreto di nomina prefettizio dovranno,
durante il servizio, accompagnare gli agenti regolarmente autorizzati per
impratichirsi sulle mansioni da espletare ed essere, quindi, disponibili per un
immediato autonomo impiego, non appena definita, nei modi di legge, la loro
posizione. ]
Art. 13Armamento.(13) [1. Con provvedimento della Giunta regionale verrà individuato il tipo di
armamento di cui le Guardie giurate dovranno essere dotate. ]
Art. 14Deposito armamento.(14) [1. Allorquando si accorperanno gli uffici regionali in uniche sedi provinciali e
per consentire agli agenti il deposito delle armi quando non ne ritengono
necessaria la detenzione, potrà essere istituito presso dette sedi un deposito
per la custodia delle armi in idoneo locale, che comprenderà anche una serie di
armadi spogliatoio per le necessità di ogni agente. ]
Art. 15Caratteristiche e vigilanza del deposito armi.(15) [1. Quando si verificheranno le condizioni di cui al precedente art. 14, le
armi potranno essere depositate in casseforti blindate, con doppio congegno di
sicurezza, qualora non contrasti con le norme vigenti in materia di armi ed
esplosivi.
2. Il vano destinato a contenere la succitata cassaforte dovrà essere munito
di una sola porta dingresso blindata, con spioncino.
3. Lo stesso vano non dovrà essere ubicato prospiciente a strade perimetrali
o confinante con abitazioni private.
4. Per lannotazione in uscita e in entrata il movimento delle armi in
dotazione degli agenti è istituito un registro numerato, timbrato e siglato dal
Dirigente del Nucleo in ogni pagina della sua composizione.
5. Verrà effettuata assidua vigilanza e controllo 24 ore su 24 ore al vano
destinato a contenere la cassaforte e lagente incaricato conserverà le chiavi
di accesso e quella relativa alla cassaforte. ]
Art. 16Corsi di aggiornamento e riqualificazione.(16) [1. Per il personale appartenente al Nucleo guardie giurate sono previsti, ai
sensi della L.R.
n. 21/1990 corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale.
2. Detti corsi saranno effettuati almeno una volta lanno e saranno a
partecipazione obbligatoria.
3. A tale proposito, la Giunta regionale, con proprio provvedimento,
indicherà di volta in volta le modalità di attuazione dei predetti corsi,
compresa la durata, le materie e i docenti, da individuare preferibilmente in
dipendenti regionali esperti nelle varie materie. ]
Art. 17Vestiario.(17) [1. Gli agenti durante il servizio dovranno obbligatoriamente indossare la
divisa prevista dallapposito regolamento sul vestiario al personale regionale.
2. Nel caso in cui, per motivi eccezionali, gli agenti siano sprovvisti di
divisa, durante il servizio dovranno obbligatoriamente portare ben visibile il
tesserino regionale di riconoscimento personale. ]
Art. 18Modifica regolamento.(18) [1. Il presente regolamento potrà essere modificato ogni qual volta nuove norme
legislative, contrattuali o accordi sindacali lo imporranno. ]
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