Anno 1995
Numero 2
Data 27/04/1995
Abrogato No
Materia Ordinamento e organizzazione regionale;
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Regolamento Regionale 27 aprile 1995, n. 2

Guardie giurate particolari della Regione Puglia.



Art. 1

(Mansioni delle guardie giurate)


1. La Regione Puglia ha istituito, con la L.R. 30 agosto 1979, n. 61, modificata e integrata dalla L.R. 4 maggio 1990, n. 21, per l’esercizio delle funzioni di sicurezza, il <<Nucleo guardie giurate particolari>>, funzionalmente dipendente dall’Ufficio provveditorato ed economato.

2. Si intende <<sicurezza>> il complesso di prestazioni di rilevante interesse collettivo che la Regione Puglia intende garantire alle Istituzioni e territori demaniali regionali.

3. Le guardie giurate particolari appartenenti all’area di vigilanza e custodia, giusta deliberazione della Giunta regionale n. 3076/1991, e che in appresso verranno chiamati <<agenti>> prestano i seguenti servizi:

a) vigilanza;

b) controllo;

c) servizio di tutela;

d) rappresentanza.




Art. 2

 (Vigilanza)


1. Gli agenti per il servizio di vigilanza assicurano le seguenti prestazioni:

a) vigilanza agli ingressi delle sedi delle strutture regionali, ivi compresa l’apertura e la chiusura degli stessi, se necessaria. I dipendenti regionali possessori delle chiavi di accesso alle sedi regionali dovranno essere regolarmente autorizzati dal responsabile del settore da cui dipendono e le generalità degli stessi dovranno essere annotate su apposito registro, vidimato dal dirigente del nucleo;

b) custodia, esclusivamente ai fini di sicurezza, di tutte le chiavi dei locali degli uffici regionali;

c) controllo all’inizio e alla fine di ogni turno che all’interno dell’immobile, per ogni singolo piano, sia tutto regolarmente in ordine, segnalando verbalmente o per iscritto, a seconda della consistenza del fatto, al responsabile del Nucleo guardie giurate, ogni tipo di inconveniente constatato. Resta inteso che l’agente non potrà rispondere, tranne nei casi di flagranza, della sottrazione di beni o atti che avvengono durante l’orario di lavoro, né di furti che dovessero avvenire dopo l’orario di chiusura degli uffici. Salvo nei casi in cui sia comprovata una responsabilità riveniente alla propria funzione o incuria o inosservanza delle norme del presente regolamento;

d) controllo a vista che l’accesso delle autovetture nei garage regionali avvenga solo per quelle dell’Amministrazione regionale o di persone regolarmente autorizzate;

e) richiesta di documento di riconoscimento e trascrizione di generalità su apposito registro vidimato dal dirigente del Nucleo di tutti i cittadini che accedono agli uffici regionali. L’agente di servizio, al termine delle predette operazioni, rilascerà apposito <<pass>> su cui verrà indicato l’Ufficio presso cui il cittadino ha richiesti l’accesso. All’uscita dello stesso, l’agente di servizio, prima di restituire il documento di riconoscimento, accerterà, dalla dichiarazione apposta sul <<pass>> dall’Ufficio interessato, che il visitatore è stato presso lUfficio per il quale aveva richiesto l’accesso. Sono fatti salvi da dette formalità tutti gli amministratori regionali e gli impiegati muniti dell’apposito tesserino o conosciuti dall’agente addetto, nonché le personalità pubbliche note o accompagnate da persone identificate; in quest’ultimo caso, l’agente trascriverà ugualmente il nominativo sull’apposito registro, indicando il motivo della mancata richiesta di documento. Inoltre, l’agente di servizio avrà cura di fornire informazioni e notizie a coloro che le richiedono, sempre che il dovere del servizio non si opponga, nonché di far osservare l’orario di accesso al pubblico, soprattutto per quegli uffici per i quali, con regolare disposizione di servizio, lo stesso sia limitato a giorni e/o orari prestabiliti,

f) controllo all’entrata e all’uscita di pacchi, buste o borse ingombranti e qualsiasi altro oggetto o involucro sospetto che possa contenere oggetti di insicurezza o pericolo per l’Amministrazione regionale, nonché materia di proprietà regionale, per la quale non sia stata autorizzata, da parte del responsabile dell’ufficio, l’utilizzazione all’esterno della sede regionale e/o il trasferimento ad altre sedi regionali; in quest’ultimo caso, un elenco del materiale trasferito, sottoscritto dal dirigente dell’Ufficio al quale apparteneva, deve essere trattenuto dall’agente di servizio e inviato con una propria relazione di servizio al Nucleo guardie giurate;

g) osservanza che l’accesso, in caso di riunioni, incontri, assemblee o altre circostanze che comportino ingressi di persone in massa, avvenga solo dopo l’autorizzazione del responsabile del settore interessato. Inoltre, l’agente di servizio trascriverà sull’apposito registro i dati personali di uno o più elementi del gruppo e, qualora il posto di vigilanza sia sufficientemente presidiato, accompagnerà il gruppo stesso nel luogo della riunione e, se espressamente richiesto dal dirigente responsabile dell’incontro, si tratterrà sino alla conclusione per ogni evenienza e necessità attinente la propria funzione;

h) osservanza di territori, sottopassaggi, portoni, autorimesse e cortili che si trovano nel raggio della propria azione;

i) osservanza delle norme di civile comportamento, educazione e rispetto nei confronti di tutti (amministratori, dipendenti, cittadini ecc.), nonché garbato rifiuto a prestazioni di natura diversa da quelle previste dal presente regolamento;

l) osservanza delle norme del codice penale e di procedura penale e richiesta di intervento delle Forze dell’Ordine per le competenze di Polizia giudiziaria, in casi di verifica di compimento di reato;

m) riservatezza e professionalità, in caso di reato, sugli elementi e notizie raccolte, per far sì che non siano manomessi o alterati;

n) stesura di rapporti, verbali o relazioni di servizio al dirigente del nucleo in caso di qualsiasi situazione anormale verificatasi durante il servizio;

o) altri servizi di vigilanza, purchè attinenti le proprie funzioni, richiesti dagli uffici e disposti dal dirigente del Nucleo, che pertanto si assume ogni responsabilità nei confronti degli organi superiori.




Art. 3

 (Controllo)


1. In riferimento all’art. 2 della L.R. 61/1979, sostituito dall’art. 2 della L.R. 21/1990, con provvedimento della Giunta regionale, che ne stabilisce anche la durata, possono essere affidati agli agenti, ai fini specifici della sicurezza, i seguenti incarichi:

a) controllo sull’osservanza delle disposizioni di legge su territori demaniali della Regione Puglia;

b) controllo, in ausilio ai funzionari preposti e previo corso di formazione professionale, sui pagamenti delle tasse relative alle concessioni regionali o società commerciali interessate e a quelle ad autorizzazione regionale.




Art. 4

(Servizio di tutela)


1. Su richiesta del Presidente del Consiglio regionale e della Giunta regionale, potrà essere organizzato un servizio di tutela per la salvaguardia di beni mobili o atti che esigono particolari garanzie di sicurezza e riservatezza.





Art. 5

 (Servizio di rappresentanza)


1. Per gli agenti appartenenti al <<Nucleo guardie giurate particolari>>, giusta quanto disposto dal punto d) dell’art. 2 della L.R. 61/1979, modificato dall’art. 2 della L.R. 21/1990, sono previsti i servizi di rappresentanza.

2. Tali servizi si svolgono in base alle direttive impartite al dirigente nel Nucleo dal Presidente della Giunta regionale.





Art. 6

 (Espletamento dal servizio)


1. Nelle more dell’accorpamento degli uffici regionali in uniche sedi provinciali, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, indicherà i plessi da sottoporre a vigilanza, controllo e servizio di tutela, determinando anche il numero dei componenti le relative pattuglie, che non potrà essere inferiore a due unità.

2. Man mano che si concretizzerà l’accorpamento degli uffici regionali, gli agenti in servizio presso la Sezione provinciale interessata dovranno assicurare il servizio di vigilanza nell’unica sede, con migliore distribuzione anche nell’interno del plesso ed estensione del servizio nell’arco dell’intera giornata, se e quando il numero degli agenti a disposizione lo consentirà.

3. Nell’attuale situazione di pluralità di sedi, il servizio verrà espletato prevalentemente all’esterno degli immobili e nei vani di accesso degli stessi, fatti salvi i casi di cui agli articoli precedenti e quando gli Uffici non occupano l’intero stabile ma parte di esso; in tale circostanza gli agenti dovranno stazionare prevalentemente all’interno e in prossimità dei relativi ingressi dei piani.




Art. 7

 (Orario di lavoro e turni)


1. I turni di servizio del personale di vigilanza appartenente al <<Nucleo guardie giurate>>, relativamente alle Province con più sedi d’ufficio, sono divisi in due servizi di 6,30 ore ciascuno, come appresso specificato, con recupero di 3,30 ore nella giornata prevista dall’accordo decentrato vigente:

1° turno: ore 7,00/7,30 - 13,30/14,00;
2° turno: ore 13,30/14,00 - 20,00/20,30.
2. Qualora per motivi di servizio dovesse verificarsi la necessità di prestare servizio notturno o festivo, verranno chiamati in forza gli appartenenti al turno di pronta reperibilità relativa di cui al successivo art. 10.

3. Allorquando si concretizzeranno gli accorpamenti degli uffici regionali in unica sede provinciale e il numero degli agenti di servizio consentirà la vigilanza 24 ore su 24 ore, i turni di servizio saranno determinati di conseguenza.

4. Per le esigenze di servizio che si rendessero necessarie al di fuori del normale orario lavorativo, potranno essere autorizzate, nell’ambito dell’eventuale monte-ore previsto dall’Amministrazione per ciascun dipendente, dal dirigente del nucleo, prestazioni straordinarie; a tal uopo, lo stesso indicherà l’ora di inizio e la presumibile ora di fine servizio.

5. Nel caso in cui, per lo svolgimento di sedute della Giunta regionale, Assemblee del Consiglio regionale, riunioni di amministratori, dovesse essere necessario protrarre la chiusura degli uffici regionali oltre le ore 20,00/20,30, soprattutto ove manchi il personale di custodia, gli agenti di turno rimarranno in servizio tutti o in parte e, comunque, in numero non inferiore a due, a seconda delle circostanze, sino al termine delle riunioni, fatti salvi i controlli dell’immobile previsti dal precedente art. 2.

6. Tranne che non siano di ausilio durante le predette riunioni, i dipendenti regionali dovranno lasciare gli uffici regionali entro le ore 19,00, fatti salvi alcuni particolari casi nei quali, però, il personale dovrà farsi autorizzare dal dirigente dell’Ufficio da cui dipendono.

7. Nei casi previsti dal presente articolo, gli agenti che rimarranno in servizio oltre le ore 20,00/20,30 dovranno relazionare al dirigente del nucleo in ordine ai motivi per i quali si è reso necessario prolungare il servizio oltre il normale orario lavorativo, allo scopo di segnalare al competente Ufficio del settore personale le ore eccedenti come lavoro straordinario, sempre che lo stesso rientri nel monte-ore autorizzato.




Art. 8

 (Referenti dei turni)


1. Ai fini del rapporto con il dirigente del Nucleo guardie giurate, fungerà da referente in ogni turno e in ogni plesso l’agente della pattuglia più anziano nel servizio e, a parità di servizio, quello più anziano anagraficamente.

2. Detti agenti avranno cura dei fogli di presenza e annoteranno sugli stessi i motivi delle eventuali assenze.

3. La regolarità di detti fogli, fatti salvi le varie autorizzazioni e i controlli per congedi ordinari e straordinari, permessi, ecc., verrà verificata e sottoscritta in ogni caso dal responsabile del Nucleo.




Art. 9

 (Composizione dei turni)


1. Sino all’accorpamento degli uffici regionali in uniche sedi provinciali e una volta individuate le sedi da sottoporre a vigilanza e il numero dei componenti le relative pattuglie nei modi previsti dal precedente art. 6, le composizioni delle stesse verranno determinate dal dirigente del Nucleo, considerata l’esperienza maturata e valutate eventuali necessità logistiche.

2. La composizione delle pattuglie, così determinata, durerà di norma 12 mesi; dopo di che si provvederà a ricomporle tenuto conto di eventuali altre esigenze. Resta inteso, però, che potrà essere consentito lo scambio di uno o più componenti le pattuglie di vigilanza, purchè gli interessati siano d’accordo.

3. Infine, è consentita la sostituzione, a cura del dirigente del Nucleo, di uno o più componenti le pattuglie con altri agenti in caso di emergenza o defezioni (malattia, congedi, dimissioni, ecc.).




Art. 10

 (Reperibilità)


1. E’ istituito il servizio di pronta reperibilità nell’ambito del corpo, allo scopo di assicurare il proprio intervento nei casi straordinari o non prevedibili (calamità, occupazioni e altri gravi avvenimenti che comportino pericolo per lAmministrazione) che dovessero verificarsi in qualsiasi momento della giornata.

2. Sono formate squadre di pronta reperibilità , ciascuna pari ad un quarto della forza disponibile e, quindi, operanti una per settimana.

3. Per reperibilità si intende l’obbligo dell’agente incluso nel relativo turno di essere in grado di ricevere prontamente e costantemente, per l’intero arco delle 24 ore, le eventuali chiamate e di provvedere in conformità raggiungendo il posto di servizio in tempo utile.

4. E’ fatto obbligo a tutto il personale interessato al servizio di pronta reperibilità di comunicare per iscritto al dirigente del Nucleo l’indirizzo presso il quale sarà reperibile e l’eventuale numero di telefono.

5. Il dipendente non potrà essere posto in servizio di pronta reperibilità per un periodo superiore a giorni sette per ogni mese.

6. Il servizio sarà remunerato come da contratto.

7. Il dipendente che, essendo in servizio di pronta reperibilità, risultasse non reperibile nei modi previsti dal precedente comma 3, salvo giustificato motivo, può essere soggetto a procedimento disciplinare.




Art. 11

 (Controllo attività e vigilanza esterna)


1. Per lo svolgimento di attività di vigilanza e/o rappresentanza che comporti spostamenti di servizio, gli agenti utilizzeranno, previa autorizzazione del dirigente, le autovetture che l’Amministrazione metterà a disposizione del Nucleo.

2. A tale scopo, tutti gli agenti in possesso di patente di guida in regola sono autorizzati alla guida delle autovetture summenzionate.



Art. 12

 (Personale privo di decreto di nomina)


1. Gli agenti non ancora in possesso del decreto di nomina prefettizio dovranno, durante il servizio, accompagnare gli agenti regolarmente autorizzati per impratichirsi sulle mansioni da espletare ed essere, quindi, disponibili per un immediato autonomo impiego, non appena definita, nei modi di legge, la loro posizione.





Art. 13

 (Armamento)


1. Con provvedimento della Giunta regionale verrà individuato il tipo di armamento di cui le guardie giurate dovranno essere dotate.





Art. 14

 (Deposito armamento)


1. Allorquando si accorperanno gli uffici regionali in uniche sedi provinciali e per consentire agli agenti il deposito delle armi quando non ne ritengono necessaria la detenzione, potrà essere istituito presso dette sedi un deposito per la custodia delle armi in idoneo locale, che comprenderà anche una serie di armadi spogliatoio per le necessità di ogni agente.



Art. 15

 (Caratteristiche e vigilanza del deposito armi)


1. Quando si verificheranno le condizioni di cui al precedente art. 14, le armi potranno essere depositate in casseforti blindate, con doppio congegno di sicurezza, qualora non contrasti con le norme vigenti in materia di armi ed esplosivi.

2. Il vano destinato a contenere la succitata cassaforte dovrà essere munito di una sola porta d’ingresso blindata, con spioncino.

3. Lo stesso vano non dovrà essere ubicato prospiciente a strade perimetrali o confinante con abitazioni private.

4. Per l’annotazione in uscita e in entrata il movimento delle armi in dotazione degli agenti è istituito un registro numerato, timbrato e siglato dal dirigente del nucleo in ogni pagina della sua composizione.

5. Verrà effettuata assidua vigilanza e controllo 24 ore su 24 ore al vano destinato a contenere la cassaforte e l’agente incaricato conserverà le chiavi di accesso e quella relativa alla cassaforte.




Art. 16

 (Corsi di aggiornamento e riqualificazione)


1. Per il personale appartenente al Nucleo guardie giurate sono previsti, ai sensi della L.R. 21/1990 corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale.

2. Detti corsi saranno effettuati almeno una volta l’anno e saranno a partecipazione obbligatoria.

3. A tal proposito, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, indicherà di volta in volta le modalità di attuazione dei predetti corsi, compresa la durata, le materie e i docenti, da individuare preferibilmente in dipendenti regionali esperti nelle varie materie.




Art. 17

 (Vestiario)


1. Gli agenti durante il servizio dovranno obbligatoriamente indossare la divisa prevista dall’apposito regolamento sul vestiario al personale regionale.

2. Nel caso in cui, per motivi eccezionali, gli agenti siano sprovvisti di divisa, durante il servizio dovranno obbligatoriamente portare ben visibile il tesserino regionale di riconoscimento personale.





Art. 18

(Modifica regolamento)


1. Il presente regolamento potrà essere modificato ogniqualvolta nuove norme legislative, contrattuali o accordi sindacali lo imporranno.