Legge Regionale 12 febbraio 1979, n. 6 Adempimenti regionali per l'attuazione della legge statale n. 10 del 28 gennaio 1977
TITOLO 1NORME
PRELIMINARI
Art. 1(Scopo della
legge) Sino all’entrata in
vigore della legge regionale sulla tutela ed uso del suolo, la Regione Puglia
con le presenti disposizioni dà attuazione a quanto stabilito dalla legge
28.1.1977, n. 10.
TITOLO 2PROGRAMMI PLURIENNALI DI
ATTUAZIONE
Art. 2(Finalita del programma
pluriennale di attuazione) Il programma pluriennale
di attuazione ( PPA) e finalizzato a coordinare forme, tempi e modalita di
attuazione degli strumenti urbanistici generali in base alle risorse economico -
finanziarie e disponibili o prevedibili.
Art. 3(Durata del programma
pluriennale di attuazione) Il primo PPA conterrà le
previsioni riferite ad un triennio.
Art. 4(Obbligo della formazione del
programma pluriennale di attuazione) Tutti i comuni con
popolazione superiore a 1000 abitanti ed i Comuni il cui territorio comprenda
zone costiere, anche se con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, sono
obbligati alla formazione del PPA.
Art. 5(Contenuti del Programma
pluriennale di attuazione) Il P.P.A. e formato dal Comune
o dai Comuni consorziati in riferimento agli eventi demografici e socio -
economici, alla disponibilita di risorse pubbliche e private presumibili nel
periodo considerato, valutati in base alla partecipazione dei soggetti pubblici
e privati interessati alla trasformazione dei territori.
Il P.P.A.
contiene:
a) - lo stato di attuazione
degli strumenti urbanistici con la valutazione degli interventi ancora
consentiti nel settore residenziale, produttivo e delle
urbanizzazioni;
b) - la valutazione dei
fabbisogni per ognuno dei suddetti settori da soddisfare in riferimento alle
presumibili risorse pubbliche e private;
c) - il dimensionamento per il
periodo di validita del PPA degli interventi per ciascuno dei suddetti
settori;
d) - l individuazione con
criteri di globalita:
1) - delle aree non edificate
nell ambito delle zone omogenee di tipo A e B del DM 2- 4- 68 n. 1444 inserite
o meno in strumenti urbanistici attuativi, ovvero delimitate da comparti
edificatori;
2) - delle aree nelle zone
omogenee di tipo C del DM 2- 4- 68, n. 1444, per espansione residenziale,
inserite o meno in strumenti urbanistici attuativi, ovvero delimitate da
comparti edificatori in aggiunta alla quota di fabbisogno soddisfatta dagli
interventi di cui al punto precedente;
3) - delle aree e degli
immobili, nell ambito delle zone omogenee di tipo A, B, C del DM 2- 4- 68, n.
1444, da espropriare in quanto compresi o da comprendere in strumenti di
intervento per la edilizia residenziale pubblica anche ai sensi dell art. 51
della legge 22- 10- 71 n. 865;
4) - delle aree destinate agli
insediamenti industriali, artigianali, commerciali, direzionali e turistici,
inserite o meno in strumenti attuativi;
5) - delle aree e degli
immobili da espropriare in quanto compresi o da comprendere in piani delle aree
di sviluppo industriale t/ o in Piani di insediamenti produttivi di cui all
art. 27 della legge 22- 10- 71, n. 865;
6) - delle opere di
urbanizzazione da realizzare e di quelle esistenti e da adeguare nonche l
indicazione delle aree acquisite o da acquisire a tale scopo.
Nella individuazione delle aree
vanno rispettati gli standards urbanistici nelle quantita previste dagli
strumenti urbanistici vigenti e comunque almeno nei minimi di cui al DM 2- 4-
68, n. 1444; tale dotazione deve essere assicurata nel PPA ancorche negli
strumenti urbanistici siano complessivamente individuati standards
inferiori;
7) - degli interventi da
effettuare sul patrimonio edilizio ed infrastrutturale
esistente;
e) - l indicazione delle
modalita di attuazione dello strumento urbanistico generale nelle aree
individuate ai sensi del precedente punto d), sia mediante la formazione di
strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica o privata, sia mediante
la formazione di comparti edificatori unitari ai sensi dell art. 15 della
presente legge, sia direttamente mediante concessione;
f) - il bilancio economico -
finanziario del PPA, elaborato con riferimento ai costi di attuazione del
medesimo con la indicazione delle fonti di finanziamento e con la ripartizione
degli oneri conseguenti e prevedibili tra operatori pubblici e privati, nonche
con la valutazione delle spese a carico del Comune in annualita e con l
individuazione dei capitoli di bilancio in entrata e in
uscita.
Per l autorizzazione alla
spesa di fondi del bilancio destinati alla esecuzione di opere di urbanizzazione
e vincolante la loro previsione nel PPA;
g) - l indicazione dei termini
entro cui i proprietari e gli aventi titolo, singoli o consorziati, devono
presentare istanza di concessione, salvo per i casi previsti dal successivo art.
9;
h) - l indicazione dei termini
entro cui i proprietari e/ o gli aventi titolo, singoli o consorziati, devono
presentare al Comune i progetti di strumenti urbanistici attuativi ai sensi del
precedente punto e), nonche dei termini entro cui il comune intende sia
adottare gli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica, stabiliti
ai sensi del precedente punto e), sia procedere direttamente alla esecuzione
delle opere di propria competenza.
3. In ciascun PPA il Comune
deve osservare la proporzione stabilita dall art. 2 della legge 28- 1- 77 n. 10
tra aree destinate alla edilizia residenziale pubblica ed aree destinate all
edilizia privata.
4. Le quantita previste nelle
zone omogenee di tipo C devono essere distribuite con criteri di omogeneita
nell ambito di ciascun nucleo.
5. Tale proporzione deve essere
obbligatoria anche per quei comuni non dotati di piani per l edilizia economica
e popolare, ancorche non siano tenuti alla loro formazione ai sensi dell art.
1 della legge 18- 4- 62, n. 167 e successive
modificazioni.
6. Tutti i Comuni obbligati
alla formazione del PPA sono tenuti all adozione di piani per l edilizia
economica e popolare di cui alla legge 18- 4- 1962, n. 167 e successive
modificazioni, entro il periodo di validita della presente
legge.
Art. 6(Interventi sui tessuti
edificati) Gli interventi previsti dagli
strumenti urbanistici relativi ai tessuti edificati posti nelle zone omogenee di
tipo A - B - C - D- e miste del DM 2- 4- 68, N. 1444, inseriti nel PPA, sono
regolati dalle seguenti norme:
- nella zona omogenea di tipo A, il rilascio della
concessione a titolo oneroso e subordinato all inclusione degli interventi in
strumenti urbanistici attuativi, ivi compresi i piani particolareggiati di zona
per l edilizia residenziale pubblica;
- nelle zone omogenee di tipo B -
C - D e miste, il rilascio della concessione a titolo oneroso e subordinato
alla determinazione da parte del Comune, nel PPA, della cubatura massima
edificabile nelle singole zone per il periodo di validita dello stesso
PPA.
Si intendono tessuti edificati le maglie (aree delimitate
dalle indicazioni dello strumento urbanistico) nelle quali la volumetria
esistente risulti almeno pari ai due terzi della volumetria realizzabile,
riveniente dalle previsioni dello strumento urbanistico
generale.
Per gli interventi di cui al
presente articolo, qualora entro i termini stabiliti dal PPA non vengono
presentate istanze di concessione, il Comune, con deliberazione consiliare, puo
decidere di procedere all esproprio delle singole aree ovvero di inserire le
stesse nel nuovo PPA.
Art. 7(Criterio per il
dimensionamento del programma pluriennale di attuazione) Il dimensionamento del PPA deve
tenere conto dei seguenti elementi:
a) - situazione di fatto dei
vari tipi di insediamenti e della dinamica demografica e socio - economica,
riferita al momento di formazione del PPA;
b) - capacita residuali
insediative ancora consentite dagli strumenti urbanistici, nel settore
residenziale e produttivo, ivi comprendendo anche quelle risultanti da
operazioni di rinnovo del patrimonio urbano esistente;
c) - condizioni delle
infrastrutture e servizi esistenti in relazione alla loro congruita rispetto ai
carichi di utenza attuali ed indotti da nuovi
insediamenti;
d) - individuazione, attraverso
un processo di definizione della domanda sociale presente e futura, del deficit
per ogni settore di intervento;
e) - definizione dei fabbisogni
da soddisfare attraverso la individuazione delle destinazioni d uso e delle
quantita aggiuntive necessarie per sanare in parte o del tutto il deficit nel
periodo di validita del PPA;
f) - risorse pubbliche e
private da destinare alla attuazione delle quantita previste dal precedente
punto e) con l indicazione delle priorita di intervento.
Art. 8(Elaborati del programma
pluriennale di attuazione) Il PPA, con riferimento ai
precedenti artt. 5, 6 e 7, si compone dei seguenti
elaborati:
1) - relazione illustrativa in
ordine ai contenuti di cui ai punti a, b, c, dell art. 5 ed agli artt. 6 e
7;
2) - relazione contenente le
indicazioni e le proposte formulate dai soggetti pubblici e privati di cui al
primo comma dell art. 5;
3) - elaborati scritto -
grafici, nelle stesse scale degli strumenti urbanistici, contenenti l
inquadramento del PPA negli strumenti urbanistici vigenti e le espresse
indicazioni di cui al punto d) dell art. 5, nonche la delimitazione delle aree
e degli immobili nelle quali gli interventi si realizzano a mezzo di strumenti
attuativi, ivi compreso il comparto, o di concessione
singola;
4) - mappe catastali delle aree
e degli immobili compresi nel PPA;
5) - relazione programmatica in
ordine ai contenuti di cui ai punti f, g, h, dell art. 5.
Gli elaborati costituiscono
parte integrante dell atto deliberativo consiliare di approvazione del
PPA.
Art. 9(Interventi consentiti al di
fuori del programma pluriennale di attuazione) La concessione e data al di
fuori delle aree incluse nel PPA, in conformita delle previsioni degli
strumenti urbanistici vigenti, per le opere e gli interventi previsti dall art.
9 della legge 28- 1- 1977, n. 10.
La condizione di imprenditore agricolo a titolo principale,
singolo o associato, di cui alla lettera a) dell art. 9 della legge 28 gennaio
1977, n. 10, o di coltivatore diretto e bracciante agricolo e riconosciuta su
richiesta dell’interessato dal Comitato Consultivo di cui all’art. 11 della l.r.
3.3.78 n. 15 e successive modifiche.
Le caratteristiche della
residenza in funzione delle esigenze dell imprenditore agricolo, o associato,
di cui alla lettera a) dell art. 9 della legge 28- 1- 77, n. 10, o del
coltivatore diretto e del bracciante agricolo, sono quelle di cui alle
disposizioni vigenti in materia di edilizia economica e popolare( TU approvato
con RD 28- 4- 1938, n. 1165 e successive modificazioni ed
integrazioni).
Gli interventi relativi agli
annessi rustici ed ai complessi produttivi agricoli sono considerati funzionali
alla conduzione del fondo od alla produttivita agricola se necessari alla
realizzazione di piani di sviluppo aziendali o di cooperative, conformi ai piani
zonali, o, in assenza, a seguito della certificazione del Comitato Consultivo di
cui all’art. 11 della l.r. 3.3.78, n. 15 e successive modificazioni attestante
la loro idoneità tecnica e produttiva.
* Comma così modificato
dall’art. 2 della l.r. 66/79
La vendita degli immobili
realizzati con concessione gratuita a soggetti privi dei requisiti di cui all
art. 12 della legge 9- 5- 75, n. 153, ovvero effettuata - indipendentemente
dalla vendita del fondo - nei dieci anni successivi alla ultimazione dei lavori,
costituisce nuova destinazione d uso.
Gli interventi nelle aree
cimiteriali nonche di demolizione e consolidamento statico prescritti dal
Comune per tutelare la pubblica incolumita e le opere di pronto intervento in
occasione di pubblica calamita non sono subordinati al PPA.
Art. 10(Procedimenti di formazione ed
approvazione) Il
Consiglio comunale, entro 60 giorni
dalla entrata in vigore della presente legge, delibera su un Documento
programmatico preliminare formulato sulla base dei contenuti di cui ai punti a),
b), c) ed f) dell’art. 5 ed all’art. 7
della presente legge.
Il
Documento programmatico preliminare è depositato per 30 giorni consecutivi,
decorrenti dalla data di affissione, presso la segreteria comunale;
dell’avvenuto deposito è dato avviso pubblico a mezzo di manifesti ed
eventualmente anche in altre forme.
Durante
il periodo di deposito chiunque può prenderne visione e presentare istanze e
memorie tendenti a proporre scelte specifiche generali per la formazione del
PPA; gli enti pubblici interessati all’uso del territorio sono tenuti a
comunicare al Comune i loro programmi su base pluriennale.
Nel
medesimo periodo il Comune promuove specifiche consultazioni della cittadinanza
e di associazioni ed altresì trasmette il documento della Giunta regionale, alla
Provincia ed alla eventuale Comunità Montana.
Neri
30 giorni successivi alla data della comunicazione del Documento programmatico
preliminare i soggetti di cui al comma precedente esprimono i propri intenti in
merito, che potranno essere presi in considerazione da parte del Comune in sede
di formazione del PPA:
Trascorso
inutilmente tale termine il Documento si intende
accettato.
Il
predetto termine non potrà essere interrotto o sospeso da alcuna
causa.
Entro
i 90 giorni successivi al termine di cuii al precedente 5° comma il Comune
formula il PPA e lo approva.
La
delibera di approvazione del PPA è soggetta al controllo di cui all’art. 130
della Costituzione.
Nei
30 giorni successivi all’approvazione, il PPA viene comunicato, per quanto di
competenza, alla Giunta regionale ed altri Enti interessati, ed è altresì
depositato presso la Segreteria comunale per l’intero periodo di validità, a
disposizione di chiunque.
Art. 11(Rapporto tra programma
pluriennale e strumento urbanistico comunale) I Comuni sprovvisti dello
strumento urbanistico generale non possono formare il PPA.
Qualora un Comune abbia uno strumento urbanistico generale
adottato, ma non approvato al momento della formazione del P.P.A., l
approvazione di quest ultimo e differita di 20 giorni da quella dello
strumento urbanistico generale.
Lapprovazione da parte della
Giunta regionale dei provvedimenti comunali di varianti agli strumenti
urbanistici generali, in adeguamento al PPA, che non comportino modifiche della
zonizzazione, e espressa entro 120 giorni dalla data di ricevimento degli atti;
l approvazione da parte della Giunta Regionale dei Piani Particolareggiati del
PPA e espressa entro un anno dalla data di ricevimento degli
atti.
Art. 12(Varianti al programma
pluriennale di attuazione) 1. Sono ammesse varianti al PPA
nei seguenti casi:
a) - per varianti agli
strumenti urbanistici;
b) - per documentato incremento
del fabbisogno di aree o di impianti nel settore delle attivita
produttive;
c) - per sopravvenute
necessita connesse alla realizzazione di opere pubbliche e di
infrastrutture;
d) - per consentire la
realizzazione di interventi per il risanamento e la ristrutturazione dei centri
storici, ove vi siano particolari finanziamenti;
e) - per necessita di variare
il tipo di strumento urbanistico attuativo;
f) - per opere da realizzare in
attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche
calamita;
g) - per sopravvenute
necessita di variare la percentuale gia prevista ai sensi dell art. 2 della
legge 28- 1- 77 n. 10 tra aree destinate all edilizia residenziale pubblica ed
aree destinate all edilizia privata.
2. Non sono ammesse varianti
nell ultimo anno di validita del PPA, ad esclusione di quanto previsto nei
precedenti punti c), d), f), e g).
3. La variante al PPA conterra
la documentazione sullo stato di attuazione del PPA stesso di cui al secondo
comma e successivi del precedente art. 10.
Art. 13(Operativita del programma
pluriennale di attuazione) Dopo l approvazione del PPA,
il Sindaco notifica ai soli proprietari, singoli o consorziati, la inclusione
delle aree e/o degli immobili nel PPA, ed indica i termini ai sensi delle
lettere g) ed h) del precedente art. 5 per la presentazione dell’istanza di
concessione o dei progetti di iniziativa provata degli strumenti urbanistici
attuativi.
Decorso inutilmente il termine
per la presentazione dell istanza di concessione, si procede alla
espropriazione ai sensi del 6° comma dell art. 13 della legge 28- 1- 77, n.
10.
Qualora i proprietari, singoli o consorziati,
non procedano alla formazione dei piani attuativi di iniziativa privata nei
tempi stabiliti dal PPA, il Sindaco da corso alle procedure previste dal
successivo art. 15.
Trascorso inutilmente il
termine fissato per l inizio dei lavori, ed ove non venga presentata nuova
istanza di concessione entro i termini del PPA, ai sensi del VI comma dellart.
13 della legge 28- 1- 1977, n. 10 si procede all
espropriazione.
Gli immobili e/ o le aree
espropriate vengono acquisite al patrimonio del Comune, conservano la
destinazione d uso prevista dagli strumenti urbanistici vigenti e sono
utilizzati nei seguenti modi:
1) per gli interventi di cui
alla lettera d/ 6 del precedente art. 5, anche con le procedure previste per le
varianti ai PPA;
2) per gli interventi di
edilizia residenziale pubblica e/ o produttiva di cui alle leggi 18- 4- 1962, n.
167 e 21- 10- 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero
per gli interventi di edilizia residenziale convenzionata di cui gli artt. 7, 8
e 9/ b della legge 28 gennaio 1977, n. 10 mediante attribuzione con diritto di
superficie;
3) per l uso da parte di
terzi, proprietari di altre aree espropriate o da espropriare destinate ad usi
pubblici dagli strumenti urbanistici vigenti comprese nel PPA, semprechè i
proprietari offrano in permuta le aree da espropriare.
I titolari di concessione per
la costruzione di case unifamiliari aventi le caratteristiche dell edilizia
economica e popolare destinate alla loro abitazione, in quanto in possesso dei
requisiti per l assegnazione di alloggi popolari, ove sopravvenga l esproprio,
ai sensi del presente articolo, conservano il diritto di prelazione nell
assegnazione del diritto di superficie sulle aree entrate a far parte del
patrimonio comunale.
Qualora i lavori siano stati
solo parzialmente eseguiti entro i termini di validita della concessione, il
concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere nuova concessione per
la parte non ultimata.
Le norme di cui al presente
articolo si applicano anche alle aree assoggettate a
lottizzazioni.
Non si puo procedere all
esproprio qualora lo strumento urbanistico attuativo, presentato nei termini
indicati al punto h) del precedente art. 5, non venga approvato dagli organi
competenti 12 mesi prima dello scadere del PPA.
L approvazione da parte del
Consiglio comunale del progetto generale di massima delle opere urbanizzative di
cui al punto d/ 6 del precedente art. 5 comporta gli effetti di cui all art. 1
primo comma della legge 3- 1- 78 n. 1.
L intero procedimento si
completa con le modalita di cui al 4° e 5°comma del predetto articolo di
legge.
I Comuni dotati dei PPA, i
Consorzi di Comuni, le Comunita Montane, gli altri Enti locali, nonche la
Regione, non possono impegnare ed erogare propri fondi di bilancio per la
realizzazione di nuove opere urbanizzative non comprese nel
PPA.
La Regione recepisce le scelte
dei PPA dei Comuni e loro Consorzi nei propri programmi e bilanci pluriennali,
purche in armonia con gli obiettivi di sviluppo regionale. A tal fine la Giunta
Regionale, sentita la Commissione Consiliare competente, individua aggregazioni
territoriali, promuovendo in esse apposite conferenze di
coordinamento.
Art. 14(Rapporti tra programma
pluriennale di attuazione e strumenti urbanistici
attuativi) I Comuni obbligati alla
redazione del P.P.A., dalla data di entrata in vigore della presente legge non
possono approvare strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata su aree
non comprese nei P.P.A. medesimi.
Per i piani di recupero si
applicano le norme di cui alla legge statale 5- 8- 1978, n.
457.
Gli strumenti urbanistici
attuativi di iniziativa privata non ancora autorizzati, quand anche
convenzionati, possono essere inseriti anche parzialmente nell ambito del PPA
compatibilmente con le scelte programmatiche del Comune.
Le zone incluse negli strumenti
urbanistici attuativi di iniziativa pubblica e/ o privata approvati, autorizzati
e convenzionati, non ancora attuati in tutto o in parte, anche a richiesta degli
interessati, vanno inclusi con precedenza nei PPA, sempreche la loro inclusione
risulti compatibile con le scelte programmatiche del
Comune.
Le norme di cui al presente
articolo si applicano anche ai Comuni non obbligati alla formazione del PPA, che
si dotino dello stesso.
Art. 15(Comparti e
Consorzi) Il Comparto costituisce una
unita di intervento e/ o di ristrutturazione urbanistica ed
edilizia.
Puo comprendere immobili da
trasformare e/ o aree libere da utilizzare secondo le previsioni e prescrizioni
degli strumenti urbanistici generali ed attuativi.
Esso ha come finalita precipua
quella di conseguire, tra i proprietari e/ o gli aventi titolo interessati, la
ripartizione percentuale degli utili e degli oneri connessi all attuazione
degli strumenti urbanistici generali.
Il Comune puo procedere alla
delimitazione dei comparti in sede di attuazione degli strumenti urbanistici
generali, ivi compreso il Programma di Fabbricazione, ovvero in sede di
formulazione del PPA.
La realizzazione degli
interventi previsti nel comparto e subordinata all approvazione di strumenti
urbanistici attuativi di iniziativa pubblica o privata estesi all intero
comparto.
L approvazione da parte della
Giunta regionale dei predetti strumenti
urbanistici attuativi, espressa entro i 180 gg. dalla data di ricevimento degli
atti, costituisce dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità
di tutte le opere previste nel Comparto.
Il Sindaco, entro 30 gg. dall
avvenuta approvazione dello strumento urbanistico attuativo, notifica ai
proprietari e/ o aventi titolo interessati il provvedimento medesimo, indicando
loro le modalita di esecuzione del comparto ed i termini entro cui dovranno
dichiarare se intendono, da soli o riuniti in Consorzio, eseguire le opere
programmate previa stipula di apposita convenzione.
Decorso il termine su indicato,
il Comune procede all esecuzione d ufficio del Comparto, anche a mezzo di
esproprio, nei confronti dei proprietari e/ o degli aventi titolo che non
abbiano assentito al Comparto.
Le aree e gli immobili
espropriati vengono acquisiti al patrimonio del Comune conservando la
destinazione d uso prevista dagli strumenti urbanistici vigenti e sono
utilizzati a norma dell art. 13 comma sesto della presente legge, ovvero a
norma dell art. 15 comma terzo della legge n. 10 del 28- 1-
77.
Art. 16(Poteri
sostitutivi) Nel caso in cui il Comune
obbligato non provveda alla formazione ed approvazione del PPA nei termini di
cui all art. 10 della presente legge, il Presidente della Giunta Regionale, nei
30 giorni successivi, invita il Sindaco a provvedervi fissando all uopo il
termine di 60 giorni.
In caso di persistente
inadempienza del Comune, il Presidente della Giunta regionale nomina, su
proposta dell Assessore al ramo, con proprio decreto, un commissario <<
ad acta >> scelto fra i funzionari regionali, perche provveda secondo i
termini e le procedure del precedente art. 10.
Nel caso in cui il Sindaco non
provveda al rilascio della concessione, o non adotti alcuna determinazione in
merito alla richiesta del proprietario e/ o aventi titolo, il termine di cui al
4° comma dell art. 10 della legge 6- 8- 67 n.765 o nei termini stabiliti dall
art. 11 della legge 27- 6- 74 n. 247 l interessato puo, entro 30 giorni, con
ricorso, notificare la inerzia dellAmministrazione comunale al Presidente della
Giunta regionale.
Il ricorso non produce alcun
effetto sulla legittimazione ad agire in via giudiziaria dell interessato e
puo essere presentato anche in pendenza della azione giudiziaria
stessa.
Il Presidente della Giunta
regionale, nei 30 giorni successivi al ricevimento del ricorso, invita il
Sindaco ad adottare le proprie determinazioni entro 30
giorni.
Decorso questultimo termine, e
perdurando l inerzia del Comune, il Presidente della Giunta regionale nomina,
entro i successivi 30 giorni, su proposta dell Assessore al ramo, un
commissario << ad acta >>, scelto tra i funzionari regionali, che
dovra adottare le determinazioni del caso entro 60 giorni dalla nomina secondo
le procedure di legge.
Art. 17(Verifica del programma
pluriennale di attuazione) Annualmente i Comuni approvano, con delibera del
Consiglio, una relazione sullo stato di attuazione del PPA, cui allegano la
cartografia indicante gli interventi gia realizzati e ne inviano copia alla
Giunta regionale.
Art. 18(Norme transitorie e
istituzione del pubblico registro urbanistico) Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino
alla data di approvazione del PPA il Sindaco può rilasciare concessioni solo nei
casi previsti dal precedente art. 9 ed in aree dotate di opere di urbanizzazione
o per la quali esiste l’impegno dei concessionari a realizzarle, semprechè esse
non contrastino con il Documento programmatico preliminare di cui all’art. 10
della presente legge.
Nel periodo compreso tra la
scadenza del PPA e l approvazione del successivo, il sindaco puo rilasciare le
concessioni solo nei casi previsti dal precedente art. 9.
Qualora il Comune non approvi
il PPA entro i termini stabiliti dall’art. 10 della presente legge, il Sindaco
puo rilasciare concessioni solo nei casi previsti dal precedente art.
9.
In attesa della disciplina
della legge regionale sulla tutela e uso del suolo, e istituito presso l
Assessorato Regionale all Urbanistica un registro cronologico degli strumenti
urbanistici, dei piani attuativi e dei piani di lottizzazione contenente i dati
relativi all arrivo degli atti agli uffici della Regione, all iter degli
stessi, alla data di esame ed al parere finale.
TITOLO 3ONERI DI
URBANIZZAZIONE
Art. 19(Oggetto della
normativa) I Comuni della Puglia,
ai sensi dell’art. 5 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, stabiliscono
l’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sulla base delle
tabelle parametriche allegate alla presente legge.
Ai fini della
determinazione di detta incidenza e dell’applicazione della citata legge statale
debbono essere osservate le norme contenute nei successivi
articoli.
Art. 20(Delibera Comunale di
determinazione del costo base delle opere di
urbanizzazione) Il Comune, con delibera
consiliare soggetta a controllo, di cui all’art. 130 della Costituzione, da
adottare contestualmente al Documento programmatico di cui al precedente art. 10
e comunque non oltre i 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, procede:
a) alla determinazione, in base
al numero degli abitanti residenti al 31 dicembre dell’anno precedente al
provvedimento stesso, della propria classe di appartenenza con riferimento alla
Tabella A),
b) all’individuazione, con
riferimento alla Tabella B), del costo - base di urbanizzazione applicabile nel
Comune in relazione agli indici di fabbricabilità territoriale ad alla classe di
appartenenza di cui al precedente punto a) rispettivamente per l’edilizia
residenziale e per quella commerciale e direzionale;
c) alla decurtazione, dal costo
base, dell’aliquota relativa alle opere di urbanizzazione di cui al successivo
art. 24, terzo comma, nella misura percentuale indicata nella Tabella C),
qualora non si preveda la realizzazione delle stesse;
d) alla determinazione della
gradualità di applicazione del contributo, da applicarsi sul costo base
eventualmente ridotto, secondo le modalità di cui al successivo art.
21;
e) alla individuazione dei coefficienti applicabili nel Comune in
relazione all’andamento demografico (tabella D9, alla distanza dal capoluogo di
provincia (tabella E9 ed alla distanza del territorio comunale dalla costa
(tabella F);
f) alla determinazione finale,
per effetto dei parametri di cui alla presente legge, del contributo per le
opere di urbanizzazione dovuto rispettivamente:
1) per le costruzioni
residenziali;
2) per le costruzioni
commerciali o direzionali;
3) per gli impianti turistici e
per le attrezzature di soggiorno temporaneo (tabella
B/ter);
4) per gli impianti industriali
e artigiani (Tabelle H ed I).
Art. 21(Gradualita di
applicazione) In sede di prima
applicazione della presente legge i Comuni hanno facoltà di graduare il
contributo per opere di urbanizzazione.
L’abbattimento determinato dal
Comune, in funzione dell’ammontare dei costi reali sostenuti per le varie zone
del territorio comunale, potrà essere gradualmente ridotto, entro la scadenza
del primo PPA e comunque non oltre il primo triennio di validità della presente
legge, fino a raggiungere il costo base di cui alla tabella B9, stabilito dallo
stesso Comune.
Art. 22(Classificazione dei
Comuni) La classificazione del Comune
in funzione degli abitanti e determinata dal numero dei residenti anagrafici
alla data del 31 dicembre dell anno precedente la deliberazione
comunale.
La tabella A), allegata alla
presente legge, individua le classi dei Comuni. I Comuni capoluoghi di
provincia, indipendentemente dalla consistenza demografica, appartengono alla 5a
classe.
Art. 23(Determinazione del costo -
base di urbanizzazione per l edilizia residenziale, commerciale o direzionale e
per gli impianti turistici e le attrezzature di soggiorno
temporaneo) I Comuni dotati di strumento
urbanistico determinano il costo - base di urbanizzazione desumendolo dalla
tabella B/1 per l edilizia residenziale e dalla tabella B/2 per l’edilizia
commerciale e/o direzionale in relazione all’indice di fabbricabilità
territoriale stabilito per ciascuna zona omogenea dello strumento urbanistico
medesimo.
Quando la zona abbia un indice
di fabbricabilita territoriale intermedio rispetto a quelli indicati nelle
tabelle b/1 e B/2 il costo – base viene determinato mediante interpolazione
lineare tra i valori corrispondenti agli indici di fabbricabilita territoriale
immediatamente inferiori e superiori della Tabella.
Nel caso di indice di
fabbricabilita territoriale inferiore a 0,25 mc / mq. il costo - base di
urbanizzazione e quello determinato dalle Tabelle B/1 e B/2 per l’anzidetto
indice di fabbricabilità territoriale, aumentato del maggior costo delle opere
di urbanizzazione primarie che risultassero necessarie in relazione alla
tipologia edilizia prescelta.
Comuni sprovvisti di strumento
urbanistico applicano, con riferimento alla classe di appartenenza, per l
edilizia residenziale, commerciale e direzionale all interno dei perimetri dei
centri abitati, determinati ai sensi dell art. 17 della legge 6.8.1967, n. 765,
il costo – base di cui alle tabelle B/1 e B/2
corrispondente all indice di fabbricabilita territoriale di 1 mc / mq;
gli stessi applicano, per l’edilizia residenziale, commerciale e direzionale
esterna a detto perimetro, il costo base di cui alle tabelle B/1 e B/2
corrispondente all indice di fabbricabilita territoriale di m. 0,25 mc /
mq.
Qualora lo strumento
urbanistico non determini indici di fabbricabilita territoriale, questi si
ricavano dagli indici di fabbricabilità fondiaria attraverso l’allegata Tabella
L).
La tabella B/3 determina i
costi - base per gli impianti turistici, quali alberghi o pensioni, e per le
attrezzature di soggiorno temporaneo, quali campeggi e simili, nonche per i
villaggi turistici.
Le opere interne agli impianti
turistici, quali le strade interne, i parcheggi, le reti di distribuzione idrica
ed elettrica, le opere di smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi ivi compresi
gli impianti di depurazione e di incenerimento, e le attrezzature di uso
riservato agli utenti, sono a totale carico del concessionario e non sono
compensabili con il contributo previsto nel presente
articolo.
Il contributo per le
costruzioni residenziali allinterno di complessi per impianti turistici e
determinato secondo la tabella B/1 e per l indice di fabbricabilita
territoriale di 0,25 mc / mq.
Art. 24(Opere di
urbanizzazione) Le opere di urbanizzazione
primaria e secondaria, il cui costo concorre alla determinazione del contributo
di cui ai precedenti articoli, sono quelle indicate nella allegata tabella
C).
La stessa tabella indica la
incidenza relativa di ciascuna categoria di opere sugli oneri di
urbanizzazione.
Il Comune puo decurtare il
costo base della quota parte relativa alla rete di distribuzione del gas, della
energia elettrica e dei telefoni, qualora non se ne preveda la
realizzazione.
Il costo - base non puo essere decurtato della quota parte
relativa alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria gia eseguite o
esistenti nella zona.
A scomputo totale o parziale
del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione gli interessati possono
chiedere nella istanza di concessione di essere autorizzati a realizzare
direttamente una o piu opere di urbanizzazione primaria o
secondaria.
Qualora la realizzazione diretta dell opera sia
riconosciuta congruente con le scelte e le priorita indicate dal PPA, od alla
delibera di approvazione delle tabelle parametriche, il Sindaco, sentito l
Ufficio Tecnico Comunale, entro 30 giorni dalla data di presentazione della
domanda, invita i richiedenti a presentare il progetto esecutivo accompagnato
dal capitolato degli oneri e dalla offerta di congrue garanzie
finanziarie.
Unitamente a tale invito il
Sindaco comunica agli interessati l ammontare della quota di contributo
relativo agli oneri di urbanizzazione determinata in relazione alla concessione
richiesta.
Il Sindaco, nel rilasciare la
concessione, autorizza lesecuzione di tutte o di alcune delle opere, determina
il contributo dovuto per il rilascio della concessione, riducendolo dell
ammontare del costo delle opere da realizzarsi
direttamente.
L autorizzazione non puo
essere concessa per l esecuzione di quelle opere che il Consiglio comunale, in
sede di approvazione del PPA o all atto della delibera di determinazione delle
tabelle parametriche, abbia espressamente riservato alla realizzazione diretta
da parte del Comune medesimo.
Non e ammessa compensazione
tra le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, né tra il contributo
per le opere di urbanizzazione e quello
sul costo di costruzione.
Nel contributo richiesto per
gli oneri di urbanizzazione ai sensi della presente legge non sono comprese le
tariffe e gli altri diritti eventualmente richiesti, anche in misura forfetaria,
per l allacciamento alle reti elettriche, telefoniche, del gas ed ogni altro
servizio pubblico del quale sia gia dotata la zona.
ARTICOLO
25
Art. 25(Coefficiente relativo all
andamento demografico dei Comuni) Il Comune applica al costo -
base, determinato ai sensi dei precedenti artt. 21, 23 e 24, i coefficienti
stabiliti nella allegata tabella D) in funzione del proprio andamento
demografico.
L andamento demografico di
riferimento e quello del decennio terminato al 31 dicembre dell anno
precedente la deliberazione comunale.
Art. 26(Distanza dal
capoluogo) I territori dei Comuni i
cui centri urbani sono compresi in una fascia della profondita di Km. 10 dal
confine del territorio del capoluogo di provincia, compreso lo stesso capoluogo,
applicano ai costi - base determinati ai sensi dei precedenti articoli l
ulteriore coefficiente indicato nella allegata tabella E).
Art. 27(Coefficiente relativo ai
territori adiacenti al mare) Nelle parti del territorio
comunale comprese nelle fasce parallele alle coste, determinate in funzione
della distanza dalla linea media di battigia, i Comuni applicano al costo di
urbanizzazione, determinato ai sensi dei precedenti articoli, i coefficienti
indicati nella allegata tabella F).
Le distanze sono misurate sul
piano orizzontale tenendo conto di quelle piu brevi.
I coefficienti correttivi di
cui al precedente 1° comma non si applicano nelle zone omogenee di tipo A e B e
nei nuclei per l edilizia residenziale pubblica.
Art. 28(Coefficiente relativo al tipo
di intervento edilizio ed alle zone omogenee) La tabella G) determina, in
funzione della zona omogenea in cui ricade l intervento, il coefficiente di
correzione dei costi - base applicabile per ciascun tipo di intervento edilizio,
in relazione alle costruzioni residenziali, a quelle commerciali o direzionali,
agli impianti turistici e alle attrezzature di soggiorno
temporaneo.
Ai fini dell applicazione dei
coefficienti di cui alla tabella G) i Comuni dotati di strumento urbanistico
approvato debbono preliminarmente procedere, qualora non vi abbiano provveduto
in sede di formazione del Piano Regolatore Generale o del Programma di
Fabbricazione, a classificare nell ambito del proprio territorio le zone
territoriali omogenee di cui all art. 2 del DM 2- 4- 1968, n.
1444.
Per i Comuni sprovvisti di
strumentazione urbanistica - fermo restando quanto disposto dall art. 17 - 5°
comma - della Legge 6- 8-1967, n. 765 - il territorio compreso entro il
perimetro del centro abitato e equiparato, ai soli fini dell applicazione dei
coefficienti di cui alla tabella G), alla zona omogenea B ed il territorio fuori
di detto perimetro e equiparato alla zona omogenea C.
Ai fini dell applicazione
della tabella G):
- per nuove costruzioni si
intendono sia le fabbriche nuove sorgenti su area libera, sia le nuove
accessioni o sopraelevazioni di fabbricati esistenti, sia il volume
corrispondente alla maggiore superficie utile che si sia ricavata in occasione
di demolizione e ricostruzioni ovvero di ristrutturazioni;
- per demolizioni e
ricostruzioni si intendono le costruzioni effettuate, in tutto o in parte,
previa demolizione di altre fabbriche preesistenti, sempreche queste non
comportino il realizzo di una maggiore superficie utile; verificandosi tale
ultimo caso, il volume corrispondente alla maggiore superficie utile viene
considerato nuova costruzione;
- per manutenzione ordinaria,
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento, ristrutturazione urbanistica
si intendono gli interventi definiti dall art. 31 della legge statale 5- 8-
1978, n. 457.
Art. 29(Determinazione complessiva del
contributo per le costruzioni residenziali, commerciali o direzionali e per gli
impianti turistici) Il contributo da corrispondere
in relazione all incidenza delle opere di urbanizzazione e, per le costruzioni
a carattere residenziale, commerciale o direzionale e per gli impianti turistici
ed attrezzature di soggiorno temporanee, pari al costo base delle predette opere
determinato dalle tabelle A), B), C), eventualmente graduato in prima
applicazione ai sensi dell art. 21 e moltiplicato successivamente per i
coefficienti stabiliti nelle tabelle D), E), F),G).
Ai fini dell applicazione del
presente articolo i Comuni possono fare riferimento all allegato modello
M.
Art. 30( Insediamenti industriali ed
artigianali) Per determinare l incidenza
delle opere di urbanizzazione inerenti gli insediamenti industriali ed
artigianali, il Comune assume il costo - base di urbanizzazione stabilito nella
tabella H) e riferito a metro quadro di superficie utile calcolato al
piano.
Quando si tratti di costruzioni
atipiche, quali cisterne, pareti, impianti tubolari sospesi e similari la
superficie utile da calcolare al fine dell applicazione della tabella H) e
pari alla superficie occupata dalla proiezione della costruzione
stessa.
Il costo - base di
urbanizzazione dedotto dalla suddetta tabella H) viene successivamente
moltiplicato per i coefficienti stabiliti nella tabella D) e per quelli della
tabella I) relativa al tipo di intervento ed al tipo di attivita
produttiva.
Nelle zone industriali o
artigianali istituite con leggi apposite, ovvero gestite da Consorzi e da altri
Enti Pubblici, qualora gli Enti gestori attraverso apposita convenzione con i
Comuni interessati si impegnino alla realizzazione di tutte o parte delle opere
di urbanizzazione primaria e di quelle secondarie, specificatamente previste dai
relativi strumenti urbanistici di riferimento, il contributo a carico dei
concessionari sara limitato alla quota corrispondente alle opere di
urbanizzazione non incluse nella convenzione.
Il
Comune può applicare un abbattimento secondo quanto stabilito nel precedente
art. 19.
Art. 31(Costruzioni a destinazione
mista) Quando in una medesima
costruzione coesistano unita immobiliari aventi alcune una destinazione
residenziale e altre una destinazione turistica , commerciale, direzionale o
artigianale, per ciascuna unità si applica il contributo corrispondente alla
propria destinazione d’uso.
Quando nell’ambito di un
impianto industriale vi siano costruzioni o parti di costruzioni destinate ad
attività direzionali o a residenze di servizio inerenti all’attività
industriale, si applica il contributo previsto nella tabella B/2 con i parametri
in essa differenziati secondo la destinazione d’uso.
Art. 32(Modificazioni della
destinazione d uso) Qualora la destinazione d uso
delle opere o impianti destinati alla residenza di cui all art.10 della legge
28- 1- 1977, n. 10, nonche di quelle zone agricole previste nell art. 9 della
medesima legge, cosi come precisato nell art. 9 della presente legge venga
comunque modificata nei (10) dieci anni successivi all ultimazione dei lavori,
il contributo per la concessione e dovuto nella misura massima corrispondente
alla nuova destinazione, determinato con riferimento al momento della
intervenuta variazione.
In tutti gli altri casi nei
quali venga modificata la destinazione d uso, che non siano quelli previsti nel
comma precedente, il contributo per la concessione e pari alla differenza tra
le misure corrispondenti alla nuova destinazione e alla vecchia, calcolate
distintamente per le opere di urbanizzazione primaria e
secondaria.
Tra le due specie non e
ammessa compensazione.
Art. 33(Criteri per la determinazione
del contributo di urbanizzazione) Il contributo di urbanizzazione
di cui allart. 19 della presente legge e determinato in relazione alla
superficie totale( St), somma della superficie utile abitabile (Sua) e del 50%
della superficie destinata alle pertinenze( Sp).
La superficie utile abitabile(
Sua) e costituita dalla superficie dei pavimenti misurata al netto di murature,
pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, aumentata della
superficie netta delle verande chiuse.
La superficie delle pertinenze
e costituita da:
a) - vano scala, androni,
porticati, non di uso pubblico;
b) - balconi e
terrazzi;
c) - cantinole, ripostigli,
depositi, autorimesse, locali a seminterrato e locali di
sottotetto;
d) - lavatoi comuni, stenditori
comuni se chiusi; sono escluse dal computo le seguenti
superfici:
a1) - locali di sgombero
rifiuti, cabine idriche, centrali termiche, sala macchina per ascensori ed i
relativi disimpegni, limitatamente alle dimensioni minime richieste dalle
vigenti norme di legge e regolamenti;
b1) - locali aperti di uso
pubblico quali porticati, patii e pensiline.
Per le costruzioni commerciali
e direzionali e per gli impianti turistici gli oneri sono calcolati a metro
quadro( mq) di superficie lorda complessiva di pavimento, compresi i piani
seminterrati la cui destinazione d uso comporti una permanenza anche
temporanea.
I Comuni, nella determinazione
dei costi reali da sostenere per le varie zone del territorio comunale, fanno
riferimento alla natura geomorfologica del suolo. A tal fine possono avvalersi
dei coefficienti riportati nella allegata tabella N)
Art. 34(Revisione dei costi e delle
tabelle) La misura del contributo per le
urbanizzazioni e soggetta ad adeguamento annuale in relazione all andamento
dei costi.
Compete alla Giunta regionale, con propria deliberazione,
determinare diversamente le percentuali di aumento o di diminuzione della misura
del contributo di urbanizzazione, sulla base dei dati che saranno anche forniti
dai Comuni.
Al fine di porre la Regione in
condizione di procedere alla determinazione dei costi di urbanizzazione su base
reale, i Comuni rileveranno sistematicamente i costi sostenuti per le
urbanizzazioni, avvalendosi di intese con i Comuni limitrofi, e comunicheranno
annualmente i dati all Assessorato ai LLPP.
I Comuni devono procedere a
nuova determinazione dell incidenza delle opere di urbanizzazione tutte le
volte che risulti modificato alcuno dei parametri della presente legge ovvero
alcuna delle previsioni urbanistiche di riferimento.
Art. 35(Norme finali e
transitorie) Le disposizioni di cui al
titolo III della presente legge vanno applicate anche ai Comuni non obbligati
alla formazione del PPA.
Decorso il termine di cui al 1° comma dell’art. 20 della
presente legge, senza che sia stata adottata la delibera consiliare,i Comuni,
nelle more degli adempimenti richiesti dal presente titolo III, applicano, per
qualsiasi tipo di intervento, con riferimento alla propria classe, il maggiore
dei costi - base di cui alla tabella B) del precedente art. 23 integralmente e
senza la gradualità di cui al precedente art. 21.
Gli oneri di urbanizzazione
deliberati dai Comuni in via provvisoria ai sensi dell ultimo comma dell art.
5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 si applicano fino alla deliberazione di cui
al precedente art. 20 e comunque non oltre 60 giorni dalla entrata in vigore
della presente legge.
La convenzione di cui all art.
28 della legge del 17/ 8/ 1942, n. 1150 modificato dall art. 8 della legge
6/8/1967, n. 765 e deve prevedere, oltre ai contenuti minimi necessari previsti
da detti articoli, anche:
1) - la cessione gratuita,
entro termini prestabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione
primarie indicate nella tabella C) della presente legge, nonche la cessione
gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondarie di cui
alla citata tabella C), nella misura richiesta dal DM 2/ 4/ 1968, n. 1444, salvo
diversa indicazione degli strumenti urbanistici vigenti;
2) - la realizzazione, a cura
dei proprietari, di tutte le opere di urbanizzazione primaria, salvo la parziale
monetizzazione delle stesse ai sensi del precedente art.
24;
3) - l obbligo dei proprietari
di contribuire, in misura non inferiore a quanto fissato dalle tabelle
parametriche comunali alle spese di urbanizzazione secondaria, salvo la
realizzazione diretta delle stesse ai sensi del precedente art.
24;
4) - al momento del rilascio
della concessione edilizia per le trasformazioni di aree gia lottizzate, va
scomputato dal contributo di cui agli artt. 5 e 10 della legge 28/ 1/ 1977, n.
10, l importo gia corrisposto dal lottizzante, per le opere di urbanizzazione
primarie e secondarie, in sede di stipula della convenzione
lottizzattiva.
Per la durata di due anni dall
entrata in vigore della legge statale 5- 8- 1978, n. 457 e consentita la
rateizzazione degli oneri di urbanizzazione e secondari, nelle forme di cui
allart. 47 della presente legge.
TITOLO 4CONTRIBUTO COMMISURATO AL COSTO
DI COSTRUZIONE
Art. 36(Oggetto della
normativa) Il contributo afferente
il costo di costruzione, ai sensi degli artt. 6 e 10 della legge 28.1.1977 n.
10, nei Comuni della Puglia viene stabilito in applicazione della tabella (O)
allegata alla presente legge.
TITOLO 5CONVENZIONE TIPO E ATTO D
OBBLIGO TIPO REGIONALE PER GLI INTERVENTI DI EDILIZIA
ABITATIVA
Art. 37(Oggetto della
normativa) 1. I Comuni della Puglia, ai
fini della concessione relativa agli interventi di edilizia abitativa, di cui
agli artt. 7, 8 e 9/ b della legge 28-1- 1977 n. 10 sono tenuti ad uniformare le
proprie convenzioni e gli atti unilaterali d obbligo alle seguenti convenzioni
tipo e relativi criteri:
Convenzione tipo per la
concessione relativa agli interventidi edilizia abitativa convenzionata di cui
all art.8 della legge 28- 1- 197, n. 10.
L anno…………………..; il
giorno……………..del mese di………….. in …………. .
Il Comune………… rappresentato dal
Sindaco pro - tempore Signor……………… in esecuzione della delibera consiliare
N………………. in data……………………………
e
il Signor…………………. nato a il
………… domiciliato in ………… alla Via…………..
nella qualita
di……………..
premesso
che il Signor…………………… ha
ottenuto la concessione n………in data……. per la costruzione di n……………… fabbricati
per complessivi n……alloggi, alla Via …………………………del Comune di………………. , su di un
area della superficie complessiva di mq…………………….., distinta in catasto alla
partita ………… foglio …………. Particelle…………….. piu precisamente individuata nella
planimetria (allegato <<……………… >>);
che il titolare della
concessione, in riferimento alla concessione stessa, deve impegnarsi ad
applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati in base alla
convenzione tipo approvata dalla Regione ai sensi dell art. 8 della legge 28
gennaio 1977, n. 10;
che sull area oggetto della
concessione gia esistono le opere di urbanizzazione realizzate dal Comune di
……………………………consistenti…………………. (oppure che sull area dovranno essere realizzate
a cura e spese del concessionario le seguenti opere di
urbanizzazione)…………………………………………………………….
Vista la concessione rilasciata
dal Sindaco del Comune di ……………………………….
in data……………………… con la quale
e stata determinata in L…………………………
la quota del contributo
afferente gli oneri di urbanizzazione (ovvero sono state poste a carico del
concessionario le opere di urbanizzazione sopra indicate).
Tutto cio premesso, le parti
come sopra costituite, convengono e stipulano quanto
segue:
CAPO I: Caratteristiche
tipologiche e costruttive degli alloggi
La Tipologia e le
caratteristiche costruttive degli alloggi sono le
seguenti:
TIPO..............
- superficie utile:
................
-
servizi:.............................
- superficie
scoperta:..........
TIPO...............
- superficie
utile:................
-
servizi:............................
- superficie
scoperta:..........
TIPO.............
- superficie
utile:...............
-
servizi:...........................
- superficie
scoperta:.........
NOTA
BENE
I tipi di alloggi che possono
formare oggetto della convenzione dovranno corrispondere alle seguenti
caratteristiche:
TIPO A - superficie utile: mq.
45/ 60
servizi: Bv oppure
Bd
superficie minima scoperta: 6/
10 mq.
TIPO B - superficie utile: mq.
60/ 75
servizi: Bv oppure Bd +
Bs
superficie minima scoperta: 6/
12 mq.
TIPO C - superficie utile: mq.
75/ 90
servizi: Bv oppure Bd +
Bs
superficie minima scoperta: 8/
14 mq.
TIPO D - superficie utile: mq.
90/ 105
servizi: Bv +
Bd
superficie minima scoperta 10/
16 mq.
TIPO E - superficie utile mq.
105/ 120
servizi: Bv +
Bd
superficie minima scoperta 12/
18 mq.
Altri
tipi
Altri tipi di alloggi stabiliti
dal Comune fino ad un massimo di superficie utile abitabile di 140
mq.
Le << superfici utili
>> dell alloggio vanno intese come superfici utili nette interne all
alloggio con l esclusione di ogni altro spazio esterno come logge, balconi,
cantine; soffitte, autorimesse e simili.
Per quanto riguarda i <<
Servizi >> si e inteso indicare con << Bv >> un servizio
dotato di vasca da bagno, lavabo, tazza da cesso e bidet: con << Bd
>> un servizio dotato di doccia, lavabo, tazza da cesso e bidet: con
<< Bs >> un servizio semplice e cioe dotato soltanto di lavabo,
tazza da cesso e bidet.
Per quanto riguarda le
pertinenze della residenza, quali cantine, soffitte, autorimesse singole o
collettive, androni d ingresso e porticati liberi ed altri locali singoli o
collettivi a
stretto servizio della
residenza, la superficie minima ammessa e pari al 20% di quella utile salvo i
casi in cui il Comune per particolari situazioni socio - economiche stabilisca
una diversa percentuale.
I porticati liberi ed i piani a
pilotis sono esclusi dal computo della superficie complessiva qualora gli stessi
siano destinati ad uso privato ovvero non siano espressamente richiesti dagli
strumenti urbanistici. La volumetria dell edificio realizzato non potra essere
inferiore di oltre il 10% alla massima consentita dallo strumento urbanistico in
relazione anche ai distacchi dai confini ed alle altezze massime
previste.
La Convenzione puo ovviamente
riguardare alloggi appartenenti ad una o piu tipologie ed aventi uguali o
diverse caratteristiche costruttive.
Le caratteristiche costruttive
e di finitura degli alloggi, gli impianti igienico - sanitari, gli impianti
elettrici, l impianto di riscaldamento, ecc. sono qui di seguito
precisati:
NOTA
BENE
Le caratteristiche costruttive,
di finitura, degli impianti tecnologici, ecc. per ciascun alloggio dovranno
essere almeno quelle di tipo medio, adottate dall Istituto Autonomo per le Case
Popolari della Provincia alla quale appartiene il Comune
interessato.
Il Comune effettuera a mezzo
del proprio Ufficio Tecnico, periodici controlli e verifiche durante il corso
dei lavori al fine di accertare la conformita delle tipologie e delle
caratteristiche costruttive innanzi precisate.
I provvedimenti conseguenti ad
eventuali rilievi dovranno essere notificati dal Comune al Concessionario entro
10 gg. dall accertamento e dovra essere fissato un congruo termine per l
adeguamento.
L agibilita degli alloggi
sara concessa dal Comune previo collaudo da effettuarsi a cura del Comune
stesso ed a spese del Concessionario.
Le operazioni di verifica, ai
fini del rilascio del certificato di abitabilita, dovranno essere iniziate
entro 15- 30 giorni dalla raccomandata del Concessionario attestante la
ultimazione dei lavori ed il certificato relativo dovra essere emesso entro 30-
60 giorni dall ultimazione delle opere medesime, salvo i maggiori termini
derivanti da disposizioni vigenti relative a pareri obbligatori da parte di
altri organismi pubblici.
CAPO II: Determinazione del
prezzo di cessione degli alloggi
Il prezzo iniziale di cessione
degli alloggi (Pi) da assumersi obbligatoriamente come limite massimo nei negozi
di compra - vendita degli stessi e stabilito in L......... / mq. di Sc di cui
al DM 10.5.1977.
Tale prezzo e ricavato in base
a:
a) costo delle aree,
determinato ai sensi dei commi 1°e 3° dello art. 8 della legge 28 gennaio 1977,
n. 10, L............... ;
b) costo della costruzione
determinato ai sensi dell’art. 6 della legge 28 gennaio 1977 giusto decreto del
Ministero dei LL.PP. n….. in data….;
c) costo delle opere di
urbanizzazione fissato con delibera consiliare n........ in data......... , in
conformita delle tabelle parametriche della regione nella misura di
L............. ;
d) oneri di prefinanziamento,
finanziamento, rimborso spese tecniche e generali, IVA ed altri oneri fiscali
nella misura effettivamente sostenuta e documentata, L……corrispondente al % del
costo di costruzione di cui al precedente punto b).
Il prezzo iniziale di cessione
degli alloggi stabilito nella presente convenzione e suscettibile di periodiche
variazioni con frequenza biennale in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei
costi di costruzione intervenuti dopo la stipula della convenzione stessa,
applicando una percentuale di deprezzamento nella misura dello 0,5% annuo nei
primi dieci anni e dell1% annuo nei successivi.
Durante il periodo di validita
della presente convenzione, i negozi di compra - vendita successivi al primo
rimangono anche essi assoggettati al regime previsto dal presente Cap.
II.
NOTA
BENE
I Comuni dichiarati sismici di
prima e seconda categoria possono aumentare il costo di costruzione di cui al
punto b) fino al 5% del costo stesso.
CAPO III: Determinazione dei
canoni di locazione.
Il canone di locazione viene
per ora determinato in L....... pari al 3% del prezzo di cessione dell
alloggio, come sopra determinato, e sara adeguato automaticamente alla
percentuale che sara fissata da leggi dello Stato.
Il canone di locazione e
suscettibile di periodiche variazioni, con frequenza biennale, in relazione agli
indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula
della convenzione stessa.
CAPO IV: Clausole
penali
Non e consentita la locazione
degli alloggi di cui alla presente convenzione prima del rilascio del
certificato comunale di abitabilita. In caso di inosservanza di tale
pattuizione il Concessionario sara tenuto al pagamento di una penale pari al
canone semestrale di locazione.
Il Concessionario e tenuto al
pagamento del contributo di cui all art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10,
in proporzione agli alloggi ceduti o locati in violazione dei patti
convenzionali, qualora contravvenga alle pattuizioni di cui alla presente
convenzione circa i prezzi di cessione ed i canoni di locazione degli
alloggi.
CAPO V: Durata della
convenzione
La durata di validita della
presente convenzione e fissata in anni trenta
Convenzione tipo per la
concessione relativa agli interventi di edilizia abitativa convenzionata di cui
all’art. 9/b della legge 28.1.1977, n. 10.
L anno…………… il giorno ……………del
mese di ……………..in……………………..
Il Comune di
………………rappresentato dal Sindaco pro - tempore Signor ………. in esecuzione della
delibera consiliare n…………….in data………………………………
E
il Signor………….. nato a …………………
il domiciliato in………………………
alla Via ……………………. nella
qualita di ………………………………………………
Premesso
Che il Signor …………………… ha
ottenuto la concessione n………. in data per l intervento di attinente l
edificio……………………………………..
o parte di edificio per
complessivi n…………………………….. alloggi alla Via…………..
del Comune di …………………..,
distinto in catasto alla partita …………………….. ,
foglio ……………… , particelle
………………… ,piu precisamente individuato
nella planimetria (allegato
<<……………………………………….. >>);
che il titolare della
concessione, in riferimento alla concessione stessa, deve impegnarsi ad
applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati in base alla
convenzione tipo approvata dalla Regione ai sensi dell art. 9/ b della legge 28
gennaio 1977, n. 10;
Che nell isolato interessato
dall intervento di cui alla concessione gia esistono le opere
di
urbanizzazione realizzate dal
Comune di ………………….. consistenti……………………
(oppure dovranno essere
realizzate a cura e spese del concessionario le seguenti opere di
urbanizzazione)
Vista la concessione rilasciata
dal Sindaco del Comune di …………. in data……….con la quale e stata determinata in
L……………………la quota del contributo afferente gli oneri di urbanizzazione; (ovvero
sono state poste a carico del concessionario le opere di urbanizzazione sopra
indicate).
Tutto cio premesso, le parti
come sopra costituite, convengono e stipulano quanto
segue:
CAPO I: Caratteristiche
tipologiche e costruttive degli alloggi
La tipologia e le
caratteristiche costruttive degli alloggi sono le
seguenti:
TIPO............
- superficie
utile................
-
servizi:............................
- superficie
scoperta:..........
TIPO............
- superficie utile
................
-
servizi:.............................
- superficie
scoperta:...........
TIPO...............
- superficie utile
.................
-
servizi:.............................
- superficie
scoperta:..........
NOTA
BENE
I tipi di alloggi che possono
formare oggetto della convenzione dovranno avere una superficie massima utile di
calpestio di 140 mq.
Le << superfici utili
>> di calpestio dell alloggio vanno intese come superfici utili nette
interne all alloggio con l esclusione di ogni altro spazio esterno come logge,
balconi, cantine, soffitte, autorimesse e simili.
Per quanto riguarda i <<
Servizi >> ogni alloggio dovra almeno essere dotato di un(
Bv):
servizio dotato di vasca da
bagno, lavabo, tazza da cesso e bidet.
Per quanto riguarda le
pertinenze dell alloggio, quali cantine, soffitte, autorimesse singole o
collettive, androni d ingresso e porticati liberi ed altri locali singoli o
collettivi a stretto servizio dell alloggio, la superficie minima ammessa e
pari al 25% di quella utile salvo i casi in cui il Comune per particolari
situazioni socio - economiche stabilisca una diversa
percentuale.
I porticati liberi sono esclusi
dal computo della superficie complessiva qualora gli stessi siano destinati ad
uso privato.
La superficie utile degli
alloggi non potra essere aumentata ne potranno essere consentiti mutamenti
delle destinazioni d uso.
La Convenzione puo ovviamente
riguardare alloggi appartenenti ad una o piu tipologie ed aventi uguali o
diverse caratteristiche costruttive.
Le caratteristiche costruttive
e di finitura degli alloggi, gli impianti igienico - sanitari, gli impianti
elettrici, l impianto di riscaldamento, ecc. sono qui di seguito precisati:
......................................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
NOTA
BENE
Le caratteristiche costruttive,
di finitura, degli impianti tecnologici, ecc. per ciascun alloggio dovranno
essere almeno quelle di tipo medio, adottate dall Istituto Autonomo per le Case
Popolari della Provincia al quale appartiene il Comune
interessato.
Il Comune effettuera a mezzo
del proprio Ufficio Tecnico, periodici controlli e verifiche durante il corso
dei lavori al fine di accertare la conformita delle opere al progetto approvato
ed alle condizioni di cui alla presente convenzione.
I provvedimenti conseguenti ad
eventuali rilievi dovranno essere notificati dal Comune al Concessionario entro
10 gg. dall accertamento e dovra essere fissato un congruo termine per l
adeguamento.
L agibilita degli alloggi
sara concessa dal Comune previo collaudo da effettuarsi a cura del Comune
stesso ed a spese del Concessionario.
Le operazioni di verifica, ai
fini del rilascio del certificato di abitabilita, dovranno essere iniziate
entro 15- 30 giorni dalla raccomandata del Concessionario attestante la
ultimazione dei lavori ed il certificato relativo dovra essere emesso entro 30-
60 giorni dall ultimazione delle operazioni medesime, salvo i maggiori termini
derivanti da disposizioni vigenti relative a pareri obbligatori da parte di
altri organismi pubblici.
CAPO II: Determinazione del
prezzo di cessione degli alloggi
Il prezzo iniziale di cessione
degli alloggi (Pi) da assumersi obbligatoriamente come limite massimo nei negozi
di compra – vendita degli stessi e stabilito in L. / mq. di Sc di cui al DM 10/
5/ 1977.Tale prezzo e ricavato in base:
a) costo della costruzione pari
al 50% del costo determinato ai sensi dell’art., 6 della legge 28.2.99, n. 10
giusto decreto del Ministero LL.PP 10.5.1977;
b) costo delle opere di
urbanizzazione fissato con delibera consiliare n. in data , in conformita delle tabelle
parametriche della Regione nella misura di L....................
;
c) costo documentato dell
intervento di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione determinato
dal Comune ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 6 della legge 28 gennaio 1977,
n. 10;
d) oneri di prefinanziamento,
finanziamento, rimborso spese tecniche generali, IVA ed altri oneri fiscali
nella misura effettivamente sostenuta e documentata, L……….corrispondente al %
del costo di costruzione di cui al precedente punto b).
Il prezzo iniziale di cessione
degli alloggi stabilito nella presente convenzione e suscettibile di periodiche
variazioni con frequenza biennale in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei
costi di costruzione intervenuti dopo la stipula della convenzione stessa,
applicando una percentuale di deprezzamento nella misura dell 1% annuo nei
primi dieci anni e del 2% annuo nei successivi.
Durante il periodo di validita
della presente convenzione, i negozi di compra – vendita successivi al primo
rimangono anche essi assoggettati al regime previsto dal presente
cap.II.
NOTA
BENE
I Comuni dichiarati sismici di
prima e seconda categoria possono aumentare il costo di costruzione di cui al
punto a) fino al 5% del costo stesso.
CAPO III: Determinazione dei
canoni di locazione
Il canone di locazione viene
per ora determinato in L. pari al 3% del prezzo di cessione dell alloggio, come
sopra determinato, e sara adeguato automaticamente alla percentuale che sara
fissata da leggi dello Stato.
Il canone di locazione e
suscettibile di periodiche variazioni, con frequenza biennale, in relazione agli
indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula
della convenzione stessa.
CAPO IV: Rapporti tra
proprietario e locatario
Per gli interventi che
comportino l allontanamento dei locatari dagli alloggi, i proprietari e/ o loro
aventi causa devono assicurare ai locatari medesimi per l intera durata dei
lavori l utilizzazione di appositi alloggi - parcheggio.
Al momento della cessione o
locazione dell alloggio oggetto di intervento, al locatario va assicurato il
diritto di prelazione ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge.
CAPO V: Clausole
penali
Non e consentita la locazione
degli alloggi di cui alla presente convenzione prima del rilascio del
certificato comunale di abitabilita. In caso di inosservanza di tale
pattuizione il Concessionario sara tenuto al pagamento di una penale pari al
canone semestrale di locazione.
Il Concessionario e tenuto al
pagamento del contributo di cui all art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10,
in proporzione agli alloggi ceduti o locati in violazione dei patti
convenzionali, qualora contravvenga alle pattuizioni di cui alla presente
convenzione circa i prezzi di cessione ed i canoni di locazione degli
alloggi.
CAPO VI: Durata della
convenzione
La durata di validita della
presente convenzione e fissata in anni trenta
Art. 38(Atto unilaterale d
obbligo) L atto unilaterale
dobbligo di cui all art. 7 della legge 28/ 1/ 77 n. 10 conserva gli stessi
contenuti delle convenzioni tipo di cui al precedente art. 37.
Art. 39(Trascrizione delle convenzioni
e dell atto d obbligo) Le convenzioni o l atto
d obbligo unilaterale sono trascritti nei registri immobiliari a cura del
Comune e a spese del concessionario. Copia degli stessi e inoltre depositata
per il periodo di validita presso la Segreteria comunale.
Art. 40(Aggiornamento delle
convenzioni tipo e dell atto unilaterale d obbligo) Le convenzioni tipo e l
atto unilaterale d obbligo sono aggiornate almeno ogni 5 anni con delibera
della Giunta regionale, sentita la competente Commissione
consiliare.
Art. 41(Formazione dell
utenza) Il concessionario e suoi
aventi causa, a titolo personale o a titolo di imprenditore privato individuale
o collettivo, ovvero se societa cooperativa di produzione e lavoro, potranno
alienare la proprieta degli alloggi o darli in locazione, ove non ostino
contrarie disposizioni di legge, alle cooperative di abitazione, agli IACP,
ovvero ad altri Enti Pubblici a condizione che questi espressamente si
impegnino, all occasione a procedere ad assegnazioni in conformita alle
vigenti disposizioni in materia, previste da leggi statali e regionali. Gli IACP
hanno diritto di prelazione rispetto a qualsiasi altro soggetto richiedente
pubblico o privato.
Art. 42(Criteri per l edilizia
convenzionata di cui all art. 8 della legge 28- 1- 77 n.
10) Il regime della convenzione di
cui all art. 8 della legge 28- 1- 77 n. 10 si applica solo nel caso di
tipologie edilizie plurifamiliari, nonche unifamiliari a
schiera.
Non sono convenzionabili gli
edifici che sorgono all interno del demanio marittimo o in una fascia di 300
metri determinata a partire dal limite del demanio stesso o dalla linea media di
battigia, con esclusione di quelli che ricadono nelle zone omogenee di tipo A e
B di cui al DM 2- 4- 68 n. 1444.
Il Comune puo proporre
progetti tipo per la realizzazione di tipologie edilizie convenzionate, in
relazione a specifiche situazioni socio - economiche ed
ambientali.
Il convenzionato che adotti
tali proposte corrisponde al Comune una quota delle spese effettivamente
sostenute, stabilita dal Consiglio Comunale.
Il convenzionato che per gli
impianti di riscaldamento adotti tecnologie fruenti di energia solare potra
ottenere dal Comune l aumento del costo di costruzione, di cui al punto b)
della convenzione tipo, nella misura del 5% del costo stesso. La richiesta di
convenzione puo essere presa in esame dall Amministrazione comunale soltanto
se presentata contestualmente alla richiesta di concessione o successivamente
alla stessa purche i lavori non siano ancora iniziati.
TITOLO 6
Art. 43Per quanto non disposto dalla
presente legge, si applicano, ove compatibili, le norme della legge statale 17
agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni, le norme delle
leggi statali 28- 1- 1977, n. 10 e 5-8- 1978, n. 457, nonche le altre
disposizioni di leggi e decreti statali e regionali in materia urbanistico -
edilizia e sulla tutela ed uso del suolo.
Il Presidente della Giunta
regionale, con apposito decreto, puo delegare le proprie competenze, stabilite
dalla presente legge, all Assessore al ramo.
Tabelle Tabella A
Classi di comuni in relazione
alla popolazione residente al 31/ 12 dell anno precedente alla data di adozione
della delibera del consiglio comunale di cui all art. 21
Classe 1^ Comuni con
popolazione sino a 3.000 abitanti;
Classe 2^ Comuni con
popolazione da 3.001 a 10.000 abitanti;
Classe 3^ Comuni con
popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
Classe 4^ Comuni con
popolazione oltre 30.000 abitanti;
Classe 5^ Capoluoghi di
Provincia.
Tabella B/ 1
COSTO BASE PER OPERE DI
URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA RIFERITO A METRO QUADRATO DI SUPERFICIE
GLOBALE DETERMINATA IN BASE ALL ART. 32 RELATIVO A CIASCUNA CLASSE DI COMUNE
CLASSE
DI
COMUNI |
OPERE
DI
URBANIZZAZIONE |
0,25 |
0,50 |
1,00 |
1,50 |
2,00 |
2,50 |
1^
classe |
UP
US
UT |
26.000
12.000
38.000 |
18.000
12.000
30.000 |
10.000
12.000
22.000 |
9.000
12.000
21.000 |
26.000
12.000
38.000 |
4.500
12.000
16.500
|
2^
classe |
UP
US
UT |
27.000
12.530
39.530
|
18.590
12.530
31.120 |
10.760
12.530
23.920 |
27.000
12.530
39.530 |
9.600
12.530
22.130 |
5.100
12.530
17.630 |
3^
classe |
UP
US
UT |
28.000
13.060
41.060 |
19.190
13.060
32.250 |
11.530
13.060
24.590 |
28.000
13.060
41.060 |
10.200
13.060
23.260 |
5.700
13.060
18.760 |
4^
classe |
UP
US
UT |
29.000
13.580
42.580 |
19.780
13.580
33.360 |
12.290
13.580
25.870 |
29.000
13.580
42.580 |
10.800
13.580
24.380 |
6.300
13.580
19.880 |
5^
classe |
UP
US
UT |
30.000
14.100
44.100 |
20.400
14.100
34.500 |
12.900
14.100
27.000 |
30.000
14.100
44.100 |
11.400
14.100
25.500 |
6.900
14.100
21.000
|
ITF = Indice di fabbricabilità
territoriale in (mc/mq); UP = Urbanizzazione primaria; US = Urbanizzazione
secondaria; UT = Urbanizzazione totale
Tabella B/2
COSTO DI OPERE DI
URBANIZZAZIONE PER COSTRUZIONI COMMERCIALI E DIREZIONALI IN FUNZIONE DELLE ZONE
INDIPENDENTEMENTE DALLE CLASSI DI COMUNI
IFT
UT |
0,25
32.000 |
0,50
27.000 |
1,00
23.000 |
1,50
16.000 |
2,00
12.000 |
Oltre
2,50
10.000 |
Tabella
B/3
COSTO OPERE DI URBANIZZAZIONE
PER IMPIANTI TURISTICI INDIPENDENTEMENTE DALLA CLASSE DEI
COMUNI
A) - Alberghi o
pensioni
Le concessioni relative a
costruzioni destinate ad alberghi o pensioni sono soggette a contributi pari a
quelli relativi ad edifici residenziali.
B) - Villaggi
turistici
Le concessioni relative a
costruzioni destinate a villaggi turistici sono soggette a contributi pari a
quelli relativi ad edifici residenziali riferiti alla 5a classe di Comuni ed
all indice di fabbricabilita territoriale di 0,25.
C) - Attrezzature di soggiorno
temporaneo.
Per le attrezzature di
soggiorno temporaneo, quali campeggi e simili, le opere di urbanizzazione
necessarie, compreso l impianto di depurazione, devono essere realizzate a cura
e spese del concessionario all interno dell area relativa; oltre a tali oneri
e a carico del concessionario un contributo pari al costo degli allacciamenti
che il comune determina in relazione alla situazione di fatto ed in proporzione
alle previsioni di insediamento della intera zona.
Tabella C
OPERE DI URBANIZZAZIONE ED
INCIDENZA RELATIVA SUI COSTI BASE FISSATI DALLA TABELLA B
1) - Opere di urbanizzazione
primaria
a) - Strade
26%
b) - Spazi di sosta e
parcheggio 4%
c) - Rete fognante
16%
d) - Impianto di depurazione
8,3%
e) - Rete di distribuzione
delle acque 14%
f) - Rete di distribuzione
energia elettrica 9,5%
g) - Rete di distribuzione del
gas 1%
h) - Rete telefonica
0,5%
i) - Pubblica illuminazione
3,3%
l) - Allacciamenti generali ed
oneri ridotti 5%
m) - Verde attrezzato
4,1%
n) - Smaltimento rifiuti solidi
8,3%
2) - Opere di urbanizzazione
secondaria
a) - Asili nido
10%
b) - Scuole materne
17%
c) - Scuole elementari
30%
d) - Scuole medie
25%
e) - Edifici per il culto
2%
f) - Attrezzature socio -
culturali 8%
g) - Attrezzature sanitarie
2%
h) - Attrezzature commerciali e
mercati 4%
i) - Spazi pubblici a parco e
per lo sport di quartiere 2%
Tabella D
COEFFICIENTE DI CORREZIONE DEL
COSTO BASE DETERMINATO DALLA TABELLA B, IN FUNZIONE DELL ANDAMENTO DEMOGRAFICO
RIFERITO ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE NELL ULTIMO DECENNIO.
-Comuni che presentano un
decremento demografico superiore al 3%:
-Comuni con popolazione
stazionaria:
- Comuni che presentano un
incremento oltre il 3%:
|
1^, 2^, 3^
classe
0,80
0,90
1,10
|
4^ classe
0,85
0,95
1,15 |
5^ classe
1
1
1,20
|
Tabella E
COEFFICIENTE DI CORREZIONE DEL
COSTO DI BASE DETERMINATO DALLA TABELLA B E IN FUNZIONE DELLA DISTANZA DAL
CAPOLUOGO INDIPENDENTEMENTE DALLE CLASSI DI COMUNI.
Comuni della 5a classe e Comuni
compresi in una fascia della profondita di Km. 10 dal confine del territorio
del Capoluogo: 1.10.
Tabella F
COEFFICIENTI DI CORREZIONE DEI
COSTI BASE DI URBANIZZAZIONE DA APPLICARE NEGLI INTERVENTI COSTRUTTIVI RICADENTI
IN FASCE PARALLELE ALLA COSTA CON ESCLUSIONE DELLE ZONE OMOGENEE DI TIPO A E B
DEL DM 2- 4- 1968 N. 1444 E DEI NUCLEI PER L EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA,
INDIPENDENTEMENTE DALLE CLASSI DI COMUNI:
fino a mt. 500…………………………….
1,5
da mt. 500 a mt. 2.000
……………………1,3
da mt. 2001 a mt.
5.000………………….. 1,10
Tabella G
COEFFICIENTE DI CORREZIONE IN
FUNZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO.
RESIDENZIALE E
PRODUTTIVO TIR. DIREZ.
COMMERCIALE
Omogenee di tipo
A
Omogenee di tipo
B
Omogenee di tipo
C |
PEEP
PIP
0,5
0,5
0,6
|
N.C.
1,3
1,2
1 |
RIC
1,1
1,2
1 |
RE
0,2
0,3
0,5 |
RI
EC
0,6
0,8
0,8
|
PEEP
PIP
0,5
0.5
0,6 |
N.C.
1,5
1
1 |
RE
0,2
0,3
0,5 |
RIC
1
0.8
0,5 |
RI
EC
0.8
0,6
0,5 |
RI: ristrutturazione;
RE: restauri e risanamento
conservativo;
EC: edilizia convenzionata art.
7 legge 10/77;
RIC: ricostruzione;
PEEP: zone di edil.
Residenziale pubblica;
NC: nuove costruzioni;
PIP: zone di insediamenti
produttivi art. 27 L. 865/71.
Tabella H
DETERMINAZIONE DEL COSTO BASE
PER OPERE E IMPIANTI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI, RESIDENZE DI SERVIZIO O
ASSIMILABILI, PER METRO QUADRATO DI SUPEWRDICIE COPERTA A
PIANO
CLASSI DI ATTIVITA PER NUMERO
DI ADDETTI
|
da 1 a 10 |
da 11 a 50 |
da 51 a 2000 |
da 201 a 1000 |
oltre 1.000 |
UP
US |
3.500
1.750 |
4.1000
1.750 |
4.600
1.750 |
5.000
1.750 |
5.600
1.750 |
Tabella I
COEFFICIENTI DI CORREZIONE DA
APPLICARE AI COSTI BASE DESUNTI DALLA TABELLA H IN RELAZIONE AL TIPO DI
INTERVENTO E AL TIPO DI INDUSTRIA.
|
Ampliamenti |
Nuovi
insediamenti |
Nuovi insediamenti in zone
PP |
a)- Industrie per la
trasformazione di prodotti agricoli, zootecnie,
artigianato…
b) - Industrie non comprese nel
punto a).. |
0,2
0,6
|
0,3
0,9 |
0,2
0,8 |
Tabella L
RELAZIONE INTERCORRENTE TRA GLI
INDICI DI FABBRICABILITA FONDIARIA E DI FABBRICABILITA TERRITORIALE.
IFF
(mc/mq) |
0,1 |
0,5 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
18
mq/ab-80 mc/ab
18
mq/ab-100mc/ab
12
mq/ab-80 mc/ab
12
mq/ab-100 mc/ab
|
0,09
0,09
0,09
0,08 |
0,40
0,41
0,42
0,42 |
0.73
0,76
0,78
0,80 |
1,24
1,32
1,38
1,45 |
1,61
1,75
1,86
1,98 |
1,90
2,09
2,25
2,43 |
2,12
2,37
2,57
2,81 |
2,30
2,60
2,84
3,14 |
2,45
2,79
3,07
3,42 |
2,57
2,95
3,27
3,67 |
2,68
3.09
3,45
3,89 |
2,77
3,25
3,60
4,09
|
Tabella M
COMUNE DI________________ PROV.___________ CLASSE DI
APPARTENENZA__________________
Art. 23 - DETERMINAZIONE COSTO BASE EDILIZIA
RESIDENZIALE – COMMERCIALE - DIREZIONALE
IFT
Mc/Mq
0,25
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50 |
URBANIZZAZIONE PRIMARIA
(U.P.) |
URBANIZZAZIONE SECONDARIA
(U.S.) |
IPOTESI CHE
RICORRE |
COSTO BASE U.P.
L.______________ U.S.
L._____________________
Art. 21 GRADUALITA’ DI
APPLICAZIONE PERC. APPL. %
COSTO BASE U.P.
L.______________ U.S.
L._____________________
Art. 24 DECURTAZIONE OPERE DI
URBANIZZAZIONE
RETE DI DISTRIBUZIONE ENERGIA
ELETTRICA 9,5%
RETE DI DITRIBUZIONE GAS
1,0%
RETE TELEFONICA
0,5%
DECURTAZIONE
U.P. L._______________
Art. 25 CORREZIONE COSTO BASE
IN FUNZIONE DELL’ANDAMENTO DEMOGRAFICO
Andamento
demografico |
Ipotesi che
ricorre |
Correzione
% |
Incremento
+ |
Decremento
- |
Decremento maggiore del
3%
- 3%
(Stazionario)
+ 3%
Incremento maggiore del
3% |
|
|
|
|
U.P. L.___________ U.S.
L.______________
Art. 26 COEFFICIENTE DI
CORREZIONE
PER DISTANZA DAL CAPOLUOGO U.P. L. __________ U.S.
L.______________
Art. 27 COEFFICIENTE DI
CORREZIONE
PER DISTANZA DALLA
COSTA
IPOTESI CHE RICORRE U.P.
L.___________ U.S. L.______________
Art. 28 COEFFICIENTE RELATIVO
AL
TIPO DI INTERVENTO ED
ALLE
ZONE OMOGENEE IPOTESI
CHE
RICORRE U.P.
L.___________ U.S. L.______________
Art. 29 CONTRIBUTO DA
APPLICARE
PER MQ DI COSTRUZIONE COSTO U.P. L.__________
U.S.
L._______________
Tabella N
COEFFICIENTI CORRETTIVI DELLA
TABELLA RELATIVA AI COSTI DI URBANIZZAZIONE IN FUNZIONE DELLE CARATTERISTICHE
GEO – MORFOLOGICHE DEI TERRENI.
|
Terreno argilloso o
sciolto
A |
Terreno tufaceo o
calcareo
B |
Terreni con pendenza
15%
C |
Urbanizzazioni
primarie
|
|
|
|
strade |
1 |
1,30 |
1 |
spazi
di sosta e parcheggio |
1 |
1,30 |
1 |
Rete
fognante |
1 |
1,45 |
1 |
Impianti di
depurazione |
1 |
1,05 |
1 |
Rete
di distribuzione delle acque |
1 |
1,45 |
1 |
Rete
di distribuzione energia elettr. |
1 |
1,30 |
1 |
Rete
di distribuzione gas |
1 |
1,54 |
1 |
Rete
di distribuzione telefonica |
1 |
1,54 |
1 |
Pubblica
illuminazione |
1 |
1,30 |
1 |
Allacciamenti generali ed oneri
indotti |
1 |
1 |
1,10 |
Verde
attrezzato |
1 |
1,45 |
1 |
Smaltimento rifiuti
solidi |
1 |
1 |
1 |
Urbanizzazioni
secondarie |
|
|
|
Asili
nido |
1,20 |
1 |
1,10 |
Scuole
materne |
1,20 |
1 |
1,10 |
Scuole
elementari |
1,20 |
1 |
1,10 |
Scuole
medie |
1,20 |
1 |
1,10 |
Edifici per il
culto |
1,20 |
1 |
1,10 |
Attrezzature
sanitarie |
1,20 |
1 |
1,10 |
Attrezzature commerciali e mercati
di quartiere |
1,20 |
1 |
1,10 |
Spazi pubblici e parco per lo
sport di quartiere |
1 |
1 |
1,10 |
Tabella O
A
CARATTERISTICHE DELLE COSTRUZIONI
%
Classe
dei Comuni |
I |
II |
III |
IV |
V |
VI |
VII |
VIII |
IX |
X |
XI |
1 |
4,40 |
4,50 |
4,60 |
4,70 |
4,80 |
5,00 |
5,20 |
5,40 |
5,80 |
6,20 |
6,60 |
2 |
4,60 |
4,70 |
4,80 |
4,90 |
5,00 |
5,20 |
5,40 |
5,60 |
6,00 |
6,40 |
6,80 |
3 |
4,80 |
4,90 |
5,00 |
5,10 |
5,20 |
5,40 |
5,60 |
5,80 |
6,20 |
6,60 |
7,00 |
4 |
5,00 |
5,10 |
5,20 |
5,50 |
5,70 |
5,90 |
6,20 |
6,50 |
6,90 |
7,40 |
8,00 |
5 |
5,20 |
5,30 |
5,50 |
5,70 |
6,00 |
6,30 |
6,70 |
7,20 |
7,80 |
8,50 |
9,30 |
B)
TIPOLOGIE EDILIZIE
%
sopraelevazioni |
0,40 |
0,60 |
0,80 |
1,00 |
1,20 |
Case
unifamiliari (isolate o a schiera) |
0,80 |
1,00 |
1,20 |
1,60 |
2,00 |
Edifici fino a 4
piani |
0,60 |
0,80 |
1,00 |
1,40 |
1,60 |
Edifici da 4 a 7
piani |
0,70 |
0,90 |
1,10 |
1,50 |
1,80 |
Edifici oltre 7
piani |
1,00 |
1,20 |
1,40 |
1,80 |
2,20 |
C)
UBICAZIONE RIFERITA A ZONE OMOGENEE DM 2.4.768N, N. 1444
%
|
Zona
omogenea di tipo A |
Zona
omogenea di tipo B |
Zona
omogenea di tipo C |
Zona
omogenea di tipo D |
1 |
0,50 |
1,00 |
1,50 |
2,00 |
2 |
0,75 |
1,25 |
1,75 |
3,00 |
3 |
1,00 |
1,50 |
2,00 |
4,50 |
4 |
1,25 |
1,75 |
2,25 |
5,50 |
5 |
1,50 |
2,00 |
2,50 |
7,50 |
NOTA
BENE
1)
contributo sul costo di costruzione afferente le concessioni per l’edilizia
residenziale è determinato in funzione della classe del comune quale aliquota:
Q= A+B+C
ove A,determina l’aliquota di
contributo relativa alle costrizioni definite annualmente con decreto
ministeriale; B, determina l’aliquota di contributo relativa alla tipologia
edilizia; C, determina l’aliquota di contributo relativa all’ubicazione
dell’intervento con riferimento alle zone omogenee di cui al DM 2.4.68, n.
1444.
2) Il contributo, afferente al
costo di costruzione degli edifici e/o impianti destinati ad attività turistiche
commerciali e direzionali, viene determinato dal Consiglio comunale – ai sensi
del 2° comma dell’art. 10 della legge 28.1.77, n. 10 – applicando al costo
documentato di costruzione una aliquota compresa fra il 5 ed il 10%, da
stabilirsi ai diversi tipi di attività.
3) Il contributo sul costo di
costruzione afferente alla concessione relativa ai nuovi edifici aventi
destinazione residenziale turistica, commerciale e direzionale, è determinato
applicando l’aliquota, stabilita in base alla tabella O), al costo di
costruzione complessivo della parte residenziale dell’edificio, ed applicando
l’aliquota stabilita dal Consiglio comunale in base al secondo comma dell’art.
10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, al costo di costruzione complessivo della
parte destinata ad attività turistica, commerciale e direzionale e relativi
accessori, per qualsiasi valore dell’incidenza della superficie netta da parte
rispetto alla superficie utile abitabile.
4) Per gli interventi sul
patrimonio edilizio esistente i Comuni ove non sussistono le condizioni di cui
all’art. 9 della legge n. 10 del 28.1.1977, applicano – quale quota sul costo di
costruzione – quella riveniente dalle aliquote B e C della tabella
O.
I costi di intervento
individuati dal Comune non devono in ogni caso superare i valori determinati per
le nuove costruzioni annualmente dal Ministero LL.PP ai sensi del 1° comma
dell’art. 6 della legger 28.1.1977, n. 10
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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