Anno 1979
Numero 6
Data 12/02/1979
Abrogato No
Materia Urbanistica - edilizia pubblica;
Note Pubblicata nel B.U. Puglia 1° marzo 1979, n. 11, S.O. Vedi anche la l.r. 31 ottobre 1979, n. 66 "Modifiche ed integrazioni alla l.r. n. 6 del 12 febbraio 1979 in materia di edificabilità dei suoli"
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Legge Regionale 12 febbraio 1979, n. 6

Adempimenti regionali per l' attuazione della legge statale n. 10 del 28 gennaio 1977.(•) 


(•) Vedi anche il regolamento reg. 16/2006, riportato nel volume II,  e la l.r. 17/2006


TITOLO 1


Norme preliminari 




Art. 1

(Scopo della legge)(1) 


La Regione Puglia con le presenti disposizioni dà attuazione a quanto stabilito dalla legge statale 28.1.1977, n. 10




(1) Articolo così sostituito dalla l.r. 56/80, art. 36


TITOLO 2

PROGRAMMI PLURIENNALI DI ATTUAZIONE(2) 




(2) Vedi anche le llrr. 6/85 e 26/90,art. 6


Art. 2

(Finalità del programma pluriennale di attuazione)


Il programma pluriennale di attuazione (P.P.A.) è finalizzato a coordinare forme, tempi e modalità di attuazione degli strumenti urbanistici generali in base alle risorse economico-finanziarie e disponibili o prevedibili.




Art. 3

(Durata del programma pluriennale di attuazione)(3) 


Il primo P.P.A. conterrà le previsioni riferite ad un triennio.

I P.P.A., successivi al primo, conterranno previsioni riferite ad un periodo non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. (4) 



(3) Vedi anche la l.r. 6/85, art. 1 e la l.r 1/2007, art. 2
(4) Comma aggiunto dalla l.r. 56/80, art. 36


Art. 4

(Obbligo della formazione del programma pluriennale di attuazione)(•) 


Sono obbligati alla formazione del p.p.a. tutti i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

2.  Sono altresì obbligati alla formazione del p.p.a. i Comuni con territorio comprensivo di aree costiere ovvero facenti parte dei Consorzi delle aree di sviluppo Industriale, nonchè i Comuni sul cui territorio insistono vincoli paesaggistici ed ambientali previsti dalla legge 29.6.1939, n. 1497.

3.  Ai fini dellobbligo di cui al presente articolo si fa riferimento alla popolazione esistente al 31 dicembre dellanno precedente.

4.  Per i Comuni non obbligati, ladozione del p.p.a. è facoltativa.  In tale Comuni non trovano applicazione le norme previste dal 6° comma dellart. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

5.  I Comuni non obbligati che hanno già approvato il p.p.a. in esecuzione della L.R. 12 febbraio 1979, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge possono revocare il p.p.a. o confermare lo stesso quale facoltativo.

6.  In mancanza della revoca prevista dal precedente comma, il p.p.a. approvato è da ritenersi facoltativo a tutti gli effetti.



(•) Articolo sostituito dalla l.r. 6/85, art. 2


Art. 5

Contenuti del Programma pluriennale di attuazione.


Il P.P.A. è formato dal Comune o dai Comuni consorziati in riferimento agli eventi demografici e socio-economici, alla disponibilità di risorse pubbliche e private presumibili nel periodo considerato, valutati in base alla partecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati alla trasformazione dei territori.

Il P.P.A. contiene:   

a)       lo stato di attuazione degli strumenti urbanistici con la valutazione degli interventi ancora consentiti nel settore residenziale, produttivo e delle urbanizzazioni;

b)      la valutazione dei fabbisogni per ognuno dei suddetti settori da soddisfare in riferimento alle presumibili risorse pubbliche e private;

c)       il dimensionamento per il periodo di validità del P.P.A. degli interventi per ciascuno dei suddetti settori;

d)      lindividuazione con criteri di globalità:

1)      delle aree non edificate nellambito delle zone omogenee di tipo A e B del D.M. 2.4.68 n. 1444 inserite o meno in strumenti urbanistici attuativi, ovvero delimitate da comparti edificatori;

2)      delle aree nelle zone omogenee di tipo C del D.M. 2.4.68, n. 1444, per espansione residenziale, inserite o meno in strumenti urbanistici attuativi, ovvero delimitate da comparti edificatori in aggiunta alla quota di fabbisogno soddisfatta dagli interventi di cui al punto precedente;

3)      delle aree e degli immobili, nellambito delle zone omogenee di tipo A, B, C del D.M. 2.4.68, n. 1444, da espropriare in quanto compresi o da comprendere in strumenti di intervento per la edilizia residenziale pubblica anche ai sensi dellart. 51 della legge 22.10.71 n. 865; ((6) )

4)      delle aree destinate agli insediamenti industriali, artigianali, commerciali, direzionali e turistici, (5) inserite o meno in strumenti attuativi.

5)      delle aree e degli immobili da espropriare in quanto compresi o da comprendere in piani delle aree di sviluppo industriale e/o in Piani di insediamenti produttivi di cui allart. 27 della legge 22.10.71, n. 865;

6)      delle opere di urbanizzazione da realizzare e di quelle esistenti e da adeguare nonchè lindicazione delle aree acquisite o da acquisire a tale scopo. (7)

Nella individuazione delle aree vanno rispettati gli standards urbanistici nelle quantità previste dagli strumenti urbanistici vigenti e comunque almeno nei minimi di cui al D.M. 2.4.68, n. 1444;  tale dotazione deve essere assicurata nel P.P.A. ancorchè negli strumenti urbanistici siano complessivamente individuati standards inferiori;

7)      degli interventi da effettuare sul patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente;

e)       lindicazione delle modalità di attuazione dello strumento urbanistico generale nelle aree individuate ai sensi del precedente punto d), sia mediante la formazione di strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica o privata, sia mediante la formazione di comparti edificatori unitari ai sensi dellart. 15 della presente legge, sia direttamente mediante concessione;

f)       il bilancio economico-finanziario del P.P.A., elaborato con riferimento ai costi di attuazione del medesimo con la indicazione delle fonti di finanziamento e con la ripartizione degli oneri conseguenti e prevedibili tra operatori pubblici e privati, nonchè con la valutazione delle spese a carico del Comune in annualità e con lindividuazione dei capitoli di bilancio in entrata e in uscita.

Per lautorizzazione alla spesa di fondi del bilancio destinati alla esecuzione di opere di urbanizzazione è vincolante la loro previsione nel P.P.A.;

g)      lindicazione dei termini entro cui i proprietari e gli aventi titolo, singoli o consorziati, devono presentare istanza di concessione, salvo per i casi previsti dal successivo art. 9;

h)      lindicazione dei termini entro cui i proprietari e/o gli aventi titolo, singoli o consorziati, devono presentare al Comune i progetti di strumenti urbanistici attuativi ai sensi del precedente punto e), nonchè dei termini entro cui il comune intende sia adottare gli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica, stabiliti ai sensi del precedente punto e), sia procedere direttamente alla esecuzione delle opere di propria competenza.

In ciascun P.P.A. il Comune deve osservare la proporzione stabilita dallart. 2 della legge 28.1.77 n. 10 tra aree destinate alla edilizia residenziale pubblica ed aree destinate alledilizia privata.

Le quantità previste nelle zone omogenee di tipo C devono essere distribuite con criteri di omogeneità nellambito di ciascun nucleo.

Tale proporzione deve essere obbligatoria anche per quei comuni non dotati di piani per ledilizia economica e popolare, ancorchè non siano tenuti alla loro formazione ai sensi dellart. 1 della legge 18.4.62, n. 167 e successive modificazioni.

Tutti i Comuni obbligati alla formazione del P.P.A. sono tenuti alladozione di piani per ledilizia economica e popolare di cui alla legge 18.4.1962, n. 167 e successive modificazioni, entro il periodo di validità della presente legge.



(5) Per il Piano regionale dei porti e approdi turistici vedi anche le ll.rr. 6/82 e 17/2006
(6) Vedi anche l.r. 3/77


Art. 6

(Interventi sui tessuti edificati)(7) 


Gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici relativi ai tessuti edificati posti nelle zone omogenee di tipo A-B-C-D- e miste del D.M. 2.4.68, N. 1444, inseriti nel P.P.A., sono regolati dalle seguenti norme:

-        nella zona omogenea di tipo A, il rilascio della concessione a titolo oneroso è subordinato allinclusione degli interventi in strumenti urbanistici attuativi, ivi compresi i piani particolareggiati di zona per ledilizia residenziale di cui alla legge statale n. 167 del 18.4.1962, nonchè i piani di recupero di cui alla L. n. 457 del 5.8.1978;(8) 

-        nelle zone omogenee di tipo B-C-D e miste, il rilascio della concessione a titolo oneroso è subordinato alla determinazione da parte del Comune, nel P.P.A., della cubatura massima edificabile nelle singole zone per il periodo di validità dello stesso P.P.A..

Si intendono tessuti edificati le maglie (aree delimitate dalle indicazioni dello strumento urbanistico e/o dal P.P.A.) nelle quali il rapporto tra suoli occupati da costruzioni e suoli liberi edificabili è non inferiore a 1/12. (10) 

Per gli interventi di cui al presente articolo, qualora entro i termini stabiliti dal P.P.A. non vengono presentate istanze di concessione, il Comune, con deliberazione consiliare, può decidere di procedere allesproprio delle singole aree ovvero di inserire le stesse nel nuovo P.P.A..

Per gli immobili ricadenti in zone industriali ed artigianali, qualora entro i termini stabilita dal P.P.A. non vengano presentate istanze di concessione, il Comune con delibera consiliare può decidere, in alternativa alle procedure espropriative, linserimento nel P.P.A. successivo. ((9) )



(10) Comma sostituito dalla l.r. 31 ottobre 1979, n. 66, art. 1, secondo comma
(7) Vedi anche la l.r. 6/85, art. 3 
(8) comma  modificato dalla l.r. 66/79, art. 1
(9) Comma aggiunto dalla l.r. 56/80, art. 36


Art. 7

(Criterio per il dimensionamento del programma pluriennale di attuazione)


Il dimensionamento del P.P.A. deve tenere conto dei seguenti elementi:

a)       situazione di fatto dei vari tipi di insediamenti e della dinamica demografica e socio-economica, riferita al momento di formazione del P.P.A.;

b)      capacità residuali insediative ancora consentite dagli strumenti urbanistici, nel settore residenziale e produttivo, ivi comprendendo anche quelle risultanti da operazioni di rinnovo del patrimonio urbano esistente;

c)       condizioni delle infrastrutture e servizi esistenti in relazione alla loro congruità rispetto ai carichi di utenza attuali ed indotti da nuovi insediamenti;

d)      individuazione, attraverso un processo di definizione della domanda sociale presente e futura, del deficit per ogni settore di intervento;

e)       definizione dei fabbisogni da soddisfare attraverso la individuazione delle destinazioni duso e delle quantità aggiuntive necessarie per sanare in parte o del tutto il deficit nel periodo di validità del P.P.A.;

f)       risorse pubbliche e private da destinare alla attuazione delle quantità previste dal precedente punto e) con lindicazione delle priorità di intervento.




Art. 8

(Elaborati del programma pluriennale di attuazione)


Il P.P.A., con riferimento ai precedenti artt. 5, 6 e 7, si compone dei seguenti elaborati:

1)      relazione illustrativa in ordine ai contenuti di cui ai punti a, b, c, dellart. 5 ed agli artt. 6 e 7;

2)      relazione contenente le indicazioni e le proposte formulate dai soggetti pubblici e privati di cui al primo comma dellart. 5;

3)      elaborati scritto-grafici, nelle stesse scale degli strumenti urbanistici, contenenti linquadramento del P.P.A. negli strumenti urbanistici vigenti e le espresse indicazioni di cui al punto d) dellart. 5, nonchè la delimitazione delle aree e degli immobili nelle quali gli interventi si realizzano a mezzo di strumenti attuativi, ivi compreso il comparto, o di concessione singola;

4)      mappe catastali delle aree e degli immobili compresi nel P.P.A.;

5)      relazione programmatica in ordine ai contenuti di cui ai punti f, g, h, dellart. 5.

Gli elaborati costituiscono parte integrante dellatto deliberativo consiliare di approvazione del P.P.A..




Art. 9

(Interventi consentiti nelle zone agricole al di fuori del P.P.A.)(11) 


Il P.P.A. può individuare nel territorio comunale zone agricole nelle quali è consentito il rilascio della concessione di cui allart. 3 della legge statale 28.1.77, n. 10 nel rispetto delle previsioni della strumentazione urbanistica vigente.  Sono escluse le zone sulle quali insistono vincoli posti da leggi nazionali e regionali.  La onerosità della concessione, determinata in base alle norme della presente legge per ledilizia residenziale, non è suscettibile di abbattimento alcuno.

Il contributo di cui allart. 3 della legge statale n. 10 del 28.1.77 non è dovuto per le opere, gli interventi, le modifiche e gli impianti previsti dallart. 9 della citata legge.

La concessione è data al di fuori delle aree incluse nel P.P.A., in conformità delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, per le opere e gli interventi previsti dallart. 9 della legge 28.1.1977, n. 10.

La condizione di imprenditore agricolo a titolo principale, singolo o associato di cui alla lettera a) dellart. 9 della legge statale 28.1.77, n. 10 o di coltivatore diretto o di bracciante agricolo, è attestata a mezzo di certificazione rilasciata dallIspettorato provinciale dellAgricoltura, ovvero a mezzo di atto di notorietà redatto in conformità delle vigenti disposizioni di legge.

Le caratteristiche della residenza in funzione delle esigenze dellimprenditore agricolo, o associato, di cui alla lettera a) dellart. 9 della legge 28.1.77, n. 10, o del coltivatore diretto e del bracciante agricolo, sono quelle di cui alle disposizioni vigenti in materia di edilizia economica e popolare (T.U. approvato con R.D. 28.4.1938, n. 1165 e successive modificazioni ed integrazioni).

Gli interventi relativi agli annessi rustici ed ai complessi produttivi agricoli sono considerati funzionali alla conduzione del fondo o alla produttività agricola se necessari alla realizzazione di piani di sviluppo aziendali o di cooperative conformi ai piani zonali, o, in assenza, a seguito di certificazione dellIspettorato provinciale dellAgricoltura attestante la loro idoneità tecnica e produttiva per interventi richiesti a titolo oneroso non è richiesto il rilascio di certificazione dell’Ufficio provinciale dell’Agricoltura. (12) 

La vendita degli immobili realizzati con concessione gratuita a soggetti privi dei requisiti di cui allart. 12 della legge 9.5.75, n. 153, ovvero effettuata - indipendentemente dalla vendita del fondo - nei dieci anni successivi alla ultimazione dei lavori, costituisce nuova destinazione duso.

Gli interventi nelle aree cimiteriali nonchè di demolizione e consolidamento statico prescritti dal Comune per tutelare la pubblica incolumità e le opere di pronto intervento in occasionedi pubblica calamità non sono subordinati al P.P.A..

Al di fuori delle aree incluse nel P.P.A. è possibile anche ledificazione autorizzata ai sensi dellart. 48 della l.s. n. 457 del 5.8.1978.



(11) Articolo  così modificato e integrato dalla l.r. 66/79, art. 2
(12) Parole aggiunte dalla l.r. 29/2019, art..1, comma1.


Art. 10

(Procedimenti di formazione ed approvazione)(13) 


[Il Consiglio comunale, entro  60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, delibera su un Documento programmatico preliminare formulato sulla base dei contenuti di cui ai punti a), b), c) ed f) dell’art. 5  ed all’art. 7 della presente legge.

Il Documento programmatico preliminare è depositato per 30 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di affissione, presso la segreteria comunale; dell’avvenuto deposito è dato avviso pubblico a mezzo di manifesti ed eventualmente anche in altre forme.

Durante il periodo di deposito chiunque può prenderne visione e presentare istanze e memorie tendenti a proporre scelte specifiche generali per la formazione del PPA; gli enti pubblici interessati all’uso del territorio sono tenuti a comunicare al Comune i loro programmi su base pluriennale.

Nel medesimo periodo il Comune promuove specifiche consultazioni della cittadinanza e di associazioni ed altresì trasmette il documento della Giunta regionale, alla Provincia ed alla eventuale Comunità Montana.

Neri 30 giorni successivi alla data della comunicazione del Documento programmatico preliminare i soggetti di cui al comma precedente esprimono i propri intenti in merito, che potranno essere presi in considerazione da parte del Comune in sede di formazione del PPA:

Trascorso inutilmente tale termine il Documento si intende accettato.

Il predetto termine non potrà essere interrotto o sospeso da alcuna causa.

Entro i 90 giorni successivi al termine di cuii al precedente 5° comma il Comune formula il PPA e lo approva.

La delibera di approvazione del PPA è soggetta al controllo di cui all’art. 130 della Costituzione.

Nei 30 giorni successivi all’approvazione, il PPA viene comunicato, per quanto di competenza, alla Giunta regionale ed altri Enti interessati, ed è altresì depositato presso la Segreteria comunale per l’intero periodo di validità, a disposizione di chiunque.]



(13) L'articolo è stato abrogato dalla l.r. 66/79. art. 3. Con lo stesso articolo 3 sono state indicate le procedure riferite esclusivamente al primo P.P.A. ed al successivo piano già in fase di redazione alla data di entrata in vigore della l.r. 66/79. Per i P.P.A. successivi vedi l'art. 5 della l.r. 6/85.


Art. 11

(Rapporto tra programma pluriennale e strumento urbanistico comunale)


I Comuni sprovvisti dello strumento urbanistico generale non possono formare il P.P.A..

Qualora un Comune abbia uno strumento urbanistico generale adottato, ma non approvato al momento della formazione del P.P.A., lapprovazione di questultimo è differita di 20 giorni da quella dello strumento urbanistico generale. Tale differimento si applica anche per le varianti agli strumenti urbanistici generali. (14) 

Lapprovazione da parte della Giunta regionale dei provvedimenti comunali di varianti agli strumenti urbanistici generali, in adeguamento al P.P.A., che non comportino modifiche della zonizzazione, è espressa entro 120 giorni dalla data di ricevimento degli atti;  lapprovazione da parte della Giunta Regionale dei Piani Particolareggiati del P.P.A. è espressa entro un anno dalla data di ricevimento degli atti.

Per i P.P.A. successivi al primo la disposizione del precedente secondo comma si applica solo nel caso di adozione di strumenti urbanistici generali. (15) 



(14) Comma sostituito dalla l.r. 66/79, art. 4.
(15) Comma aggiunto dalla l.r. 56/80, art. 36.


Art. 12

(Varianti al programma pluriennale di attuazione)


Sono ammesse varianti al P.P.A. nei seguenti casi:

a)       per varianti agli strumenti urbanistici;

b)      per documentato incremento del fabbisogno di aree o di impianti nel settore delle attività produttive;

c)       per sopravvenute necessità connesse alla realizzazione di opere pubbliche e di infrastrutture;

d)      per consentire la realizzazione di interventi per il risanamento e la ristrutturazione dei centri storici, ove vi siano particolari finanziamenti;

e)       per necessità di variare il tipo di strumento urbanistico attuativo;

f)       per opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;

g)      per sopravvenute necessità di variare la percentuale già prevista ai sensi dellart. 2 della legge 28.1.77 n. 10 tra aree destinate alledilizia residenziale pubblica ed aree destinate alledilizia privata.

Non sono ammesse varianti nellultimo anno di validità del P.P.A., ad esclusione di quanto previsto nei precedenti punti c), d), f), e g).

La variante al P.P.A. conterrà la documentazione sullo stato di attuazione del P.P.A. stesso di cui al secondo comma e successivi del precedente art. 10.




Art. 13

(Operatività del programma pluriennale di attuazione)(16) 


Dopo lapprovazione del P.P.A., il Sindaco notifica ai soli proprietari delle aree, incluse nel P.P.A. e non assoggettate alle disposizioni del precedente art. 6, la inclusione delle stesse nel P.P.A. ed indica i termini per la presentazione delle istanze di concessione o del progetto dello strumento esecutivo di iniziativa privata (17) 

Il termine relativo alla presentazione di istanze di concessione per la edificazione sottoposta alla disciplina di strumenti urbanistici esecutivi, decorre dalla data di entrata in vigore dello strumento stesso. (18) 

Decorso inutilmente il termine per la presentazione dellistanza di concessione, si procede alla espropriazione ai sensi del 6°  comma dellart. 13 della legge 28.1.77, n. 10.

Qualora i proprietari, singoli o consorziati, non procedano alla formazione dei piani attuativi di iniziativa privata nei tempi stabiliti dal P.P.A., il Sindaco dà corso alle procedure previste dal successivo art. 15.

Trascorso inutilmente il termine fissato per linizio dei lavori, ed ove non venga presentata nuova istanza di concessione entro i termini del P.P.A., ai sensi del VI comma dellart. 13 della legge 28.1.1977, n. 10 si procede allespropriazione.

Gli immobili e/o le aree espropriate vengono acquisite al patrimonio del Comune, conservano la destinazione duso prevista dagli strumenti urbanistici vigenti e sono utilizzati nei seguenti modi:

1)      per gli interventi di cui alla lettera d/6 del precedente art. 5, anche con le procedure previste per le varianti ai P.P.A.;

2)      per gli interventi di edilizia residenziale pubblica e/o produttiva di cui alle leggi 18.4.1962, n. 167 e 21.10.1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero per gli interventi di edilizia residenziale convenzionata di cui gli artt. 7, 8 e 9/b della legge 28 gennaio 1977, n. 10 mediante attribuzione con diritto di superficie;

3)      per luso da parte di terzi, proprietari di altre aree espropriate o da espropriare destinate ad usi pubblici dagli strumenti urbanistici vigenti comprese nel P.P.A., semprechè i proprietari offrano in permuta le aree da espropriare.

I titolari di concessione per la costruzione di case unifamiliari aventi le caratteristiche delledilizia economica e popolare destinate alla loro abitazione, in quanto in possesso dei requisiti per lassegnazione di alloggi popolari, ove sopravvenga lesproprio, ai sensi del presente articolo, conservano il diritto di prelazione nellassegnazione del diritto di superficie sulle aree entrate a far parte del patrimonio comunale.

Qualora i lavori siano stati solo parzialmente eseguiti entro i termini di validità della concessione, il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere nuova concessione per la parte non ultimata.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche alle aree assoggettate a lottizzazioni.

Non si può procedere allesproprio qualora lo strumento urbanistico attuativo, presentato nei termini indicati al punto h) del precedente art. 5, non venga approvato dagli organi competenti 12 mesi prima dello scadere del P.P.A.

Lapprovazione da parte del Consiglio comunale del progetto generale di massima delle opere urbanizzative di cui al punto d/6 del precedente art. 5 comporta gli effetti di cui allart. 1 primo comma della legge 3.1.78, n. 1.

Lintero procedimento si completa con le modalità di cui al 4° e 5° comma del predetto articolo di legge.

I Comuni dotati dei P.P.A., i Consorzi di Comuni, le Comunità Montane, gli altri Enti locali, nonchè la Regione, non possono impegnare ed erogare propri fondi di bilancio per la realizzazione di nuove opere urbanizzative non comprese nel P.P.A.

La Regione recepisce le scelte dei P.P.A. dei Comuni e loro Consorzi nei propri programmi e bilanci pluriennali, purchè in armonia con gli obiettivi di sviluppo regionale. A tal fine la Giunta Regionale, sentita la Commissione Consiliare competente, individua aggregazioni territoriali, promuovendo in esse apposite conferenze di coordinamento.(19) 



(16) L'art. 4 della l.r. 6/85così dispone:"Art. 4 (Notifica ai proprietari) - 1.  La pubblicazione del p.p.a. sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia costituisce, a tutti gli effetti, la notifica ai proprietari prevista dal primo comma dell'art. 13 della l.r. 12 febbraio 1979, n. 6, modificato dallo art. 36 della l.r. 31 maggio 1980, n. 56."
(17) Per effetto della l.r. 56/80, art. 36, i commi 1 e 2 sostituiscono l'originario primo comma
(18) Comma  sostituito dal terzo comma dell'art. 36, l.r. 31 maggio 1980, n. 56.
(19)

Comma modificato dal primo comma dell'articolo unico, l.r. 22 marzo 1989, n. 26. 



Art. 14

(Rapporti tra programma pluriennale

di attuazione e strumenti urbanistici attuativi)


I Comuni dotati di programmi di fabbricazione potranno provvedere alla loro attuazione anche mediante i piani particolareggiati di cui gli articoli 13, 14, 15, 16 e 17 della legge 17.8.1942, n. 1150 e successive modificazioni. (20) 

I Comuni obbligati alla redazione del P.P.A., dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono approvare strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata su aree non comprese nei P.P.A. medesimi.

Per i piani di recupero si applicano le norme di cui alla legge statale 5.8.1978, n. 457.

Gli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata non ancora autorizzati, quandanche convenzionati, possono essere inseriti anche parzialmente nellambito del P.P.A. compatibilmente con le scelte programmatiche del Comune.

Le zone incluse negli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica e/o privata approvati, autorizzati e convenzionati, non ancora attuati in tutto o in parte, anche a richiesta degli interessati, vanno inclusi con precedenza nei P.P.A., semprechè la loro inclusione risulti compatibile con le scelte programmatiche del Comune.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche ai Comuni non obbligati alla formazione del P.P.A., che si dotino dello stesso.



(20) Comma così inserito dalla l.r. 66/79, art. 5.


Art. 15

(Comparti e Consorzi)


Il Comparto costituisce una unità di intervento e/o di ristrutturazione urbanistica ed edilizia.

Può comprendere immobili da trasformare e/o aree libere da utilizzare secondo le previsioni e prescrizioni degli strumenti urbanistici generali ed attuativi.

Esso ha come finalità precipua quella di conseguire, tra i proprietari e/o gli aventi titolo interessati, la ripartizione percentuale degli utili e degli oneri connessi allattuazione degli strumenti urbanistici generali.

Il Comune può procedere alla delimitazione dei comparti in sede di attuazione degli strumenti urbanistici generali, ivi compreso il Programma di Fabbricazione, ovvero in sede di formulazione del P.P.A..

La realizzazione degli interventi previsti nel comparto è subordinata allapprovazione di strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica o privata estesi allintero comparto.

Lapprovazione dei predetti strumenti urbanistici esecutivi  costituisce dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità di tutte le opere previste nel Comparto. (21) 

Il Sindaco, entro 30 gg. dallavvenuta approvazione dello strumento urbanistico attuativo, notifica ai proprietari e/o aventi titolo interessati il provvedimento medesimo, indicando loro le modalità di esecuzione del comparto ed i termini entro cui dovranno dichiarare se intendono, da soli o riuniti in Consorzio, eseguire le opere programmate previa stipula di apposita convenzione.

Decorso il termine su indicato, il Comune procede allesecuzione dufficio del Comparto, anche a mezzo di esproprio, nei confronti dei proprietari e/o degli aventi titolo che non abbiano assentito al Comparto.

Le aree e gli immobili espropriati vengono acquisiti al patrimonio del Comune conservando la destinazione duso prevista dagli strumenti urbanistici vigenti e sono utilizzati a norma dellart. 13 comma sesto della presente legge, ovvero a norma dellart. 15 comma terzo della legge n. 10 del 28.1.77.



(21) Comma così sostituito dalla l.r. 56/80, art. 36.


Art. 16

(Poteri sostitutivi)


Nel caso in cui il Comune obbligato non provveda alla formazione ed approvazione del P.P.A. nei termini di cui allart. 10 della presente legge, il Presidente della Giunta Regionale, nei 30 giorni successivi, invita il Sindaco a provvedervi fissando alluopo il termine di 60 giorni.(22) 

In caso di persistente inadempienza del Comune, il Presidente della Giunta regionale nomina, su proposta dellAssessore al ramo, con proprio decreto, un commissario <<ad acta>> scelto fra i funzionari regionali, perchè provveda secondo i termini e le procedure del precedente art. 10.

Nel caso in cui il Sindaco non provveda al rilascio della concessione, o non adotti alcuna determinazione in merito alla richiesta del proprietario e/o aventi titolo, il termine di cui al 4°  comma dellart. 10 della legge 6.8.67 n. 765 o nei termini stabiliti dallart. 11 della legge 27.6.74 n. 247 linteressato può, entro 30 giorni, con ricorso, notificare la inerzia dellAmministrazione comunale al Presidente della Giunta regionale.

Il ricorso non produce alcun effetto sulla legittimazione ad agire in via giudiziaria dellinteressato e può essere presentato anche in pendenza della azione giudiziaria stessa.

Il Presidente della Giunta regionale, nei 30 giorni successivi al ricevimento del ricorso, invita il Sindaco ad adottare le proprie determinazioni entro 30 giorni.

Decorso questultimo termine, e perdurando linerzia del Comune, il Presidente della Giunta regionale nomina, entro i successivi 30 giorni, su proposta dellAssessore al ramo, un commissario <<ad acta>>, scelto tra i funzionari regionali, che dovrà adottare le determinazioni del caso entro 60 giorni dalla nomina secondo le procedure di legge.



(22) Comma così modificato dal primo comma dell'articolo unico, l.r. 22 marzo 1980, n. 26. 


Art. 17

(Verifica del programma pluriennale di attuazione)


Annualmente i Comuni approvano, con delibera del Consiglio, una relazione sullo stato di attuazione del P.P.A., cui allegano la cartografia indicante gli interventi già realizzati e ne inviano copia alla Giunta regionale.




Art. 18

(Norme transitorie e istituzione del pubblico registro urbanistico)


Sino allapprovazione dei P.P.A. al di fuori dei casi previsti dallart. 9, la concessione è data dal Sindaco soltanto su aree dotate di opere di urbanizzazione o per le quali esista limpegno dei concessionari a realizzarle, sempre che esse non contrastino con il Documento Programmatico Preliminare di cui allart. 10 della presente legge, se ed in quanto adottato.(23) 

Nel periodo compreso tra la scadenza del P.P.A. e lapprovazione del successivo, il sindaco può rilasciare le concessioni solo nei casi previsti dal precedente art. 9.

Qualora il Comune non approvi il P.P.A. entro i termini stabiliti dalla presente legge, il Sindaco può rilasciare concessioni solo nei casi previsti dal precedente art. 9. (25) 

In attesa della disciplina della legge regionale sulla tutela e uso del suolo,  (24)   è istituito presso lAssessorato Regionale allUrbanistica un registro cronologico degli strumenti urbanistici, dei piani attuativi e dei piani di lottizzazione contenente i dati relativi allarrivo degli atti agli uffici della Regione, alliter degli stessi, alla data di esame ed al parere finale.




(23) Comma così sostituito dalla l.r. 66/79, art. 6
(24) Vedi l.r. 56/80 concernente "Tutela ed uso del territorio"
(25) Comma così modificato dalla l.r. 26/80, articolo unico.


TITOLO 3

Oneri di urbanizzazione  





Art. 19

(Oggetto della normativa)(26) 


Ai sensi degli artt. n. 3 e n. 5 della legge 28.1.1977, n. 10 sono opere di urbanizzazione primaria le seguenti:

a)       strade e spazi di sosta e parcheggio;

b)      rete fognante ed impianti di trattamento liquami;

c)       rete di distribuzione delle acque;

d)      rete di distribuzione dellenergia elettrica;

e)       rete di distribuzione del gas;

f)       rete telefonica;

g)      rete della pubblica illuminazione;

h)      impianti di smaltimento di rifiuti solidi urbani ed industriali.

Sono opere di urbanizzazione secondaria le seguenti:

a)       asili nido e scuole materne;

b)      scuola dellobbligo;

c)       chiese ed altri edifici per servizi religiosi;

d)      attrezzature sanitarie e socio-culturali;

e)       attrezzature commerciali e mercati;

f)       spazi pubblici a parco e per lo sport di quartiere;

g)      verde attrezzato.





(26) Articolo sostituito dalla l.r. 53/85, art. 1


bis 1

(27) 


I Comuni della Puglia, ai sensi degli artt. 5-10 e 12 della legge statale 28 gennaio 1977, n. 10, stabiliscono lincidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sulla base della tabella parametrica seguente:

Incidenze percentuali relative agli oneri di urbanizzazione sui costi base fissati dalla tabella <<B>> allegata alla presente legge:

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA:

a)       strade e spazi di sosta e parcheggio 30%

b)      rete fognante ed impianti di trattamento liquami 24%

c)       rete di distribuzione delle acque 14%

d)      rete di distribuzione dellenergia elettrica 10%

e)       rete di distribuzione del gas 1%

f)       rete telefonica 1%

g)      rete di pubblica illuminazione 4%

h)      impianti di smaltimento  dei rifiuti solidi urbani ed industriali 10%

OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA:

a)       asili nido e scuole materne 25%

b)      scuola dellobbligo 54%

c)       chiese ed altri edifici per servizi religiosi 7%

d)      attrezzature sanitarie e socio-culturali 10%

e)       attrezzature commerciali e mercati 2%

f)       spazi pubblici a parco e per lo sport di quartiere 2%

g)      verde attrezzato 6%

Le attribuzioni percentuali precedenti comprendono gli oneri per gli allacciamenti generali e gli altri oneri indotti.

Ai fini della determinazione di detta incidenza e dellapplicazione della citata legge statale debbono essere osservate le norme contenute nei successivi articoli.



(27) Articolo aggiunto dalla l.r. 3 giugno 1985, n. 53,  art. 2, primo comma 


ter 1

(28) 


La tabella parametrica e dincidenza di cui al precedente art. 19-bis è aggiornata ogni tre anni con deliberazione del Consiglio Regionale(29) 

(28) Articolo aggiunto dalla l.r. 53/85, art. 3
(29) Parole soppresse  dalla l.r. 22/2012, art. 3


Art. 20

Delibera comunale di determinazione del costo base delle opere di urbanizzazione.(••) 


Il Comune determina i costi di urbanizzazione per le varie zone del territorio comunale, sulla base delle tabelle B) ed H) della presente legge.  Su tali costi il Comune ha facoltà di applicare un abbattimento massimo del 50%.

Alluopo il Comune, con delibera consiliare soggetta al controllo di cui allart. 130 della Costituzione, procede:

a)       alla determinazione, in base al numero degli abitanti residenti al 31 dicembre dellanno precedente al provvedimento stesso, della propria classe di appartenenza con riferimento alla Tabella A);

b)      allindividuazione, con riferimento alle Tabelle B), del costo base di urbanizzazione applicabile nel Comune in relazione agli indici di fabbricabilità territoriale ed alla classe di appartenenza di cui al precedente punto a);

c)       alla decurtazione, dal costo base, dellaliquota relativa alle opere di urbanizzazione di cui al successivo art. 24, terzo comma, nella misura percentuale indicata nella Tabella C), qualora non si preveda la realizzazione delle stesse;

d)      alla individuazione dei coefficienti applicabili nel Comune in relazione allandamento demografico (Tabella D), alla distanza dal capoluogo di provincia (Tabella E) ed alla distanza del territorio comunale dalla costa (Tabella F);

e)       alla individuazione per ciascuna zona omogenea dei coefficienti che il Comune intende adottare, differenziati secondo il tipo di intervento edilizio (Tabella G);

f)       alla determinazione finale, per effetto dei parametri di cui alla presente legge, del contributo per le opere di urbanizzazione dovuto rispettivamente:

1)      per le costruzioni residenziali, commerciali e direzionali (Tabella B/1);

2)      per gli impianti turistici e per le attrezzature di soggiorno temporaneo (Tabella B/2);

3)      per gli impianti industriali e artigiani (Tabelle H) ed I).

g)      alla determinazione della gradualità di applicazione del contributo secondo le modalità di cui al successivo



(••) Articolo sostituito dalla l.r. 66/79art. 7


Art. 21

(Gradualità di applicazione)(30) 


Il Comune, determinato il contributo ai sensi dellart. 20, ha facoltà di abbattere tale contributo in misura non maggiore del 35%, limitatamente alle costruzioni residenziali, commerciali e direzionali.

Gli abbattimenti di cui al precedente comma dovranno essere gradualmente ridotti dal Comune in funzione dellammontare dei costi reali sostenuti per le varie zone del territorio comunale, fino a raggiungere il contributo di cui allart. 20.

Il Comune per i soggetti di cui allart. 8 della legge 28.1.77, n. 10;  nonchè per gli interventi nellambito dei piani di zona di cui alla legge 18.4.62, n. 167 o sulle aree individuate ai sensi dellart. 51 della legge 21.10.71, n. 855 e per gli interventi anche al di fuori dei suddetti piani di zona da parte di richiedenti che abbiano i requisiti per la assegnazione di alloggi di tipo economico e popolare, può stabilire un ulteriore abbattimento del 25%.

Gli abbattimenti di cui ai precedenti commi non si applicano alle costruzioni o parti di costruzioni che possono classificarsi di lusso ai sensi del D.M. 2.8.69 del Ministero dei LL.PP. e successive modificazioni ed integrazioni.

Per i piani di lottizzazione il contributo commisurato alla incidenza delle spese di urbanizzazione non può in ogni caso essere inferiore agli oneri di cui allart. 8 della legge 6.8.67, n. 765.



(30) Articolo  sostituito dalla l.r. 66/79, art. 8


Art. 22

(Classificazione dei Comuni)


La classificazione del Comune in funzione degli abitanti è determinata dal numero dei residenti anagrafici alla data del 31 dicembre dellanno precedente la deliberazione comunale.

La tabella A), allegata alla presente legge, individua le classi dei Comuni.  I Comuni capoluoghi di provincia, indipendentemente dalla consistenza demografica, appartengono alla 5a classe.




Art. 23

Determinazione del costo-base di urbanizzazione per ledilizia residenziale,

commerciale o direzionale e per gli impianti turistici e le attrezzature di soggiorno temporaneo.(•) 


I Comuni dotati di strumento urbanistico determinano il costo base di urbanizzazione desumendolo dalla Tabella B/1 per ledilizia residenziale, commerciale e direzionale in relazione allindice di fabbricabilità territoriale stabilito per ciascuna zona omogenea dallo strumento urbanistico medesimo.

Quando la zona abbia un indice di fabbricabilità territoriale intermedio rispetto a quelli indicati dalla Tabella B/1, il costo base viene determinato mediante interpolazione lineare tra i valori corrispondenti agli indici di fabbricabilità territoriale immediatamente inferiori e superiori della Tabella.

Nel caso di indice di fabbricabilità territoriale inferiore a 0,25 mc/mq. il costo base di urbanizzazione è quello determinato dalla Tabella B/1 per lanzidetto indice di fabbricabilità territoriale, aumentato del maggior costo delle opere di urbanizzazione primarie che risultassero necessarie in relazione alla tipologia edilizia prescelta.

I Comuni sprovvisti di strumento urbanistico applicano, con riferimento alla classe di appartenenza per ledilizia residenziale commerciale e direzionale allinterno dei perimetri dei centri abitati, determinati ai sensi dellart. 17 della legge 6.8.1967, n. 765, il costo base di cui alla Tabella B/1 corrispondente allindice di fabbricabilità territoriale 1 mc/mq; gli stessi applicano, per ledilizia residenziale, commerciale e direzionale esterna a detto perimetro, il costo base di cui alla tabella B/1 corrispondente allindice di fabbricabilità territoriale di 0,25 mc/mq.

Qualora lo strumento urbanistico non determini indici di fabbricabilità territoriale, questi si ricavano dagli indici di fabbricabilità fondiaria attraverso lallegata tabella L).

La Tabella B/2 determina i costi base per gli impianti turistici, quali alberghi o pensioni, e per le attrezzature di soggiorno temporaneo, quali campeggi e simili, nonchè per i villaggi turistici.

Le opere interne agli impianti turistici, quali le strade interne, i parcheggi, le reti di distribuzione idrica ed elettrica, le opere di smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi, ivi compresi gli impianti di depurazione e di incenerimento e le attrezzature di uso riservato agli utenti, sono a totale carico del concessionario e non sono compensabili con il contributo previsto nel presente articolo.

Il contributo per le costruzioni residenziali allinterno di complessi per impianti turistici è determinato secondo la tabella B/1 e per lindice di fabbricabilità territoriale di 0,25 mc/mq.



(•) Articolo sostituito dalla l.r. 66/79, art. 9


Art. 24

(Opere di urbanizzazione)


Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, il cui costo concorre alla determinazione del contributo di cui ai precedenti articoli, sono quelle indicate nella allegata tabella C).

La stessa tabella indica la incidenza relativa di ciascuna categoria di opere sugli oneri di urbanizzazione.

Il Comune può decurtare il costo base della quota parte relativa alla rete di distribuzione del gas, della energia elettrica e dei telefoni, qualora non se ne preveda la realizzazione.

Il costo base non può essere decurtato della quota parte relativa alle opere di urbanizzazione primaria o secondaria già eseguite o esistenti nella zona, ad eccezione delle opere o della parte di esse realizzate o in corso di realizzazione con contributi in conto capitale erogati da Enti pubblici. (32) 

A scomputo totale o parziale del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione gli interessati possono chiedere nella istanza di concessione di essere autorizzati a realizzare direttamente una o più opere di urbanizzazione primaria o secondaria.

Qualora la realizzazione diretta dellopera sia riconosciuta congruente con le scelte e le priorità indicate dal P.P.A., od alla delibera di approvazione delle tabelle parametriche, il Sindaco, sentito lUfficio Tecnico Comunale, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, invita i richiedenti a presentare il progetto esecutivo accompagnato dal capitolato degli oneri e dalla offerta di congrue garanzie finanziarie.

Unitamente a tale invito il Sindaco comunica agli interessati lammontare della quota di contributo relativo agli oneri di urbanizzazione determinata in relazione alla concessione richiesta.

Il Sindaco, nel rilasciare la concessione, autorizza lesecuzione di tutte o di alcune delle opere, determina il contributo dovuto per il rilascio della concessione, riducendolo dellammontare del costo delle opere da realizzarsi direttamente.

Lautorizzazione non può essere concessa per lesecuzione di quelle opere che il Consiglio comunale, in sede di approvazione del P.P.A. o allatto della delibera di determinazione delle tabelle parametriche, abbia espressamente riservato alla realizzazione diretta da parte del Comune medesimo.

Non è ammessa compensazione tra le opere di urbanizzazione primaria e secondaria. (31) 

Nel contributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione ai sensi della presente legge non sono comprese le tariffe e gli altri diritti eventualmente richiesti, anche in misura forfettaria, per lallacciamento alle reti elettriche, telefoniche, del gas ed ogni altro servizio pubblico del quale sia già dotata la zona.



(31) Comma sostituito dalla l.r. 66/79, art. 10
(32) Comma sostituito dalla l.r. 66/79, art. 10


Art. 25

(Coefficiente relativo allandamento demografico dei Comuni)


 Il Comune applica al costo-base, determinato ai sensi dei precedenti artt. 21, 23 e 24, i coefficienti stabiliti nella allegata tabella D) in funzione del proprio andamento demografico.

Landamento demografico di riferimento è quello del decennio terminato al 31 dicembre dellanno precedente la deliberazione comunale.

Per andamento demografico si intende il saldo demografico decennale, riferito alla popolazione residente. (33) 



(33) Comma aggiunto dalla l.r. 66/79, art. 11


Art. 26

(Distanza dal capoluogo)


I territori dei Comuni i cui centri urbani sono compresi in una fascia della profondità di Km. 10 dal confine del territorio del capoluogo di provincia, compreso lo stesso capoluogo, applicano ai costi-base determinati ai sensi dei precedenti articoli lulteriore coefficiente indicato nella allegata tabella E).




Art. 27

(Coefficiente relativo ai territori adiacenti al mare)


Nelle parti del territorio comunale comprese nelle fasce parallele alle coste, determinate in funzione della distanza dalla linea media di battigia, i Comuni applicano al costo di urbanizzazione, determinato ai sensi dei precedenti articoli, i coefficienti indicati nella allegata tabella F).

Le distanze sono misurate sul piano orizzontale tenendo conto di quelle più brevi.

I coefficienti correttivi di cui al precedente 1° comma non si applicano nelle zone omogenee di tipo A e B e nei nuclei per ledilizia residenziale pubblica.




Art. 28

(Coefficiente relativo al tipo di intervento edilizio ed alle zone omogenee)


La tabella G) determina, in funzione della zona omogenea in cui ricade lintervento, il coefficiente di correzione dei costi base applicabile per tipo di intervento. (34) 

Ai fini dellapplicazione dei coefficienti di cui alla tabella G) i Comuni dotati di strumento urbanistico approvato debbono preliminarmente procedere, qualora non vi abbiano provveduto in sede di formazione del Piano Regolatore Generale o del Programma di Fabbricazione, a classificare nellambito del proprio territorio le zone territoriali omogenee di cui allart. 2 del D.M. 2.4.1968, n. 1444.

Per i Comuni sprovvisti di strumentazione urbanistica - fermo restando quanto disposto dallart. 17 - 5° comma - della Legge 6.8.1967, n. 765 - il territorio compreso entro il perimetro del centro abitato è equiparato, ai soli fini dellapplicazione dei coefficienti di cui alla tabella G), alla zona omogenea B ed il territorio fuori di detto perimetro è equiparato alla zona omogenea C.

Ai fini dellapplicazione della tabella G):

-        per nuove costruzioni si intendono sia le fabbriche nuove sorgenti su area libera, sia le nuove accessioni o sopraelevazioni di fabbricati esistenti, sia il volume corrispondente alla maggiore superficie utile che si sia ricavata in occasione di demolizione e ricostruzioni ovvero di ristrutturazioni;

-        per demolizioni e ricostruzioni si intendono le costruzioni effettuate, in tutto o in parte, previa demolizione di altre fabbriche preesistenti, semprechè queste non comportino il realizzo di una maggiore superficie utile; verificandosi tale ultimo caso, il volume corrispondente alla maggiore superficie utile viene considerato nuova costruzione;

-        per manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento, ristrutturazione urbanistica si intendono gli interventi definiti dallart. 31 della legge statale 5.8.1978, n. 457.



(34) Comma modificato dalla l.r. 66/79, art. 12


Art. 29

(Determinazione complessiva del contributo per

le costruzioni residenziali, commerciali o direzionali e per gli impianti turistici)


Il contributo da corrispondere in relazione allincidenza delle opere di urbanizzazione è, per le costruzioni a carattere residenziale, commerciale o direzionale e per gli impianti turistici ed attrezzature di soggiorno temporanee, pari al costo base delle predette opere determinato dalle tabelle A), B), C), eventualmente graduato in prima applicazione ai sensi dellart. 21 e moltiplicato successivamente per i coefficienti stabiliti nelle tabelle D), E), F), G).

Ai fini dellapplicazione del presente articolo i Comuni possono fare riferimento allallegato modello M.




Art. 30

(Insediamenti industriali ed artigianali)


Per determinare lincidenza delle opere di urbanizzazione inerenti gli insediamenti industriali ed artigianali, il Comune assume il costo-base di urbanizzazione stabilito nella tabella H) e riferito a metro quadro di superficie utile calcolato al piano.

Quando si tratti di costruzioni atipiche, quali cisterne, pareti, impianti tubolari sospesi e similari la superficie utile da calcolare al fine dellapplicazione della tabella H) è pari alla superficie occupata dalla proiezione della costruzione stessa.

Il costo-base di urbanizzazione dedotto dalla suddetta tabella H) viene successivamente moltiplicato per i coefficienti stabiliti nella tabella D) e per quelli della tabella I) relativa al tipo di intervento ed al tipo di attività produttiva.

Nelle zone industriali o artigianali istituite con leggi apposite, ovvero gestite da Consorzi e da altri Enti Pubblici, qualora gli Enti gestori attraverso apposita convenzione con i Comuni interessati si impegnino alla realizzazione di tutte o parte delle opere di urbanizzazione primaria e di quelle secondarie, specificatamente previste dai relativi strumenti urbanistici di riferimento, il contributo a carico dei concessionari sarà limitato alla quota corrispondente alle opere di urbanizzazione non incluse nella convenzione.

[ Il Comune può applicare un abbattimento secondo quanto stabilito nel precedente art. 19.]   (35) 



(35) Comma abrogato dalla l.r. 66/79, art. 13


Art. 31

 (Costruzioni a destinazione mista)(36) 


Quando in una medesima costruzione coesistono unità immobiliari aventi destinazioni diverse, per ciascuna unità si applica il contributo corrispondente alla propria destinazione duso.



(36) Articolo sostituito dalla l.r. 66/79, art. 14


Art. 32

(Modificazioni della destinazione duso)


Qualora la destinazione duso delle opere o impianti destinati alla residenza di cui allart. 10 della legge 28.1.1977, n. 10, nonchè di quelle zone agricole previste nellart. 9 della medesima legge, così come precisato nellart. 9 della presente legge venga comunque modificata nei (10) dieci anni successivi allultimazione dei lavori, il contributo per la concessione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinato con riferimento al momento della intervenuta variazione.

In tutti gli altri casi nei quali venga modificata la destinazione duso, che non siano quelli previsti nel comma precedente, il contributo per la concessione è pari alla differenza tra le misure corrispondenti alla nuova destinazione e alla vecchia, calcolate distintamente per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Tra le due specie non è ammessa compensazione.




Art. 33

(Criteri per la determinazione del contributo di urbanizzazione)


Il contributo di urbanizzazione di cui allart. 19 della presente legge è determinato in relazione alla superficie totale (St), somma della superficie utile abitabile (Sua) e del 50% della superficie destinata alle pertinenze (Sp).

La superficie utile abitabile (Sua) è costituita dalla superficie dei pavimenti misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, aumentata della superficie netta delle verande chiuse.

La superficie delle pertinenze è costituita da:

a)       vano scala, androni, porticati, non di uso pubblico;

b)      balconi e terrazzi;

c)       cantinole, ripostigli, depositi, autorimesse, locali a seminterrato e locali di sottotetto;

d)      lavatoi comuni, stenditori comuni se chiusi;

sono escluse dal computo le seguenti superfici:

a1) locali di sgombero rifiuti, cabine idriche, centrali termiche, sala macchina per ascensori ed i relativi disimpegni, limitatamente alle dimensioni minime richieste dalle vigenti norme di legge e regolamenti;

b1) locali aperti di uso pubblico quali porticati, patii e pensiline.

Per le costruzioni commerciali e direzionali e per gli impianti turistici gli oneri sono calcolati a metro quadro (mq) di superficie lorda complessiva di pavimento, compresi i piani seminterrati la cui destinazione duso comporti una permanenza anche temporanea.

I Comuni, nella determinazione dei costi reali da sostenere per le varie zone del territorio comunale, fanno riferimento alla natura geomorfologica del suolo. (37) 



(37) Comma modificato dalla l.r. 26/80, articolo unico


Art. 34

(Revisione dei costi e delle tabelle)


La misura del contributo per le urbanizzazioni è soggetta ad adeguamento annuale in relazione allandamento dei costi.

Compete alla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, con propria deliberazione, determinare diversamente le percentuali di aumento e di diminuzione della misura dei costi base di urbanizzazione, sulla base dei dati che saranno anche forniti dai Comuni ovvero sulla base dei dati riferibili alla situazione socio-economica dei territori interessati.(38) 

Al fine di porre la Regione in condizione di procedere alla determinazione dei costi di urbanizzazione su base reale, i Comuni rileveranno sistematicamente i costi sostenuti per le urbanizzazioni, avvalendosi di intese con i Comuni limitrofi, e comunicheranno annualmente i dati allAssessorato ai LL.PP..

I Comuni devono procedere a nuova determinazione dellincidenza delle opere di urbanizzazione tutte le volte che risulti modificato alcuno dei parametri della presente legge ovvero alcuna delle previsioni urbanistiche di riferimento.



(38) Comma  sostituito dalla l.r. 66/79, art. 15


Art. 35

(Norme finali e transitorie)


Le disposizioni di cui al titolo III della presente legge vanno applicate anche ai Comuni non obbligati alla formazione del P.P.A..

Decorsi sessanta giorni dallentrata in vigore della presente legge, senza che sia stata adottata la delibera consiliare di determinazione dei costi base delle opere di urbanizzazione di cui ai precedenti articoli, i Comuni, nelle more degli adempimenti richiesti dal presente titolo III, applicano, per qualsiasi tipo di intervento, con riferimento alla propria classe, il maggiore dei costi-base di cui alle allegate tabelle B) ed H) integralmente e senza la gradualità di cui al precedente art. 21.(39) 

Gli oneri di urbanizzazione deliberati dai Comuni in via provvisoria ai sensi dellultimo comma dellart. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 si applicano fino alla deliberazione di cui al precedente art. 20 e comunque non oltre 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

La convenzione di cui allart. 28 della legge del 17.8.1942, n. 1150 modificato dallart. 8 della legge 6.8.1967, n. 765 e deve prevedere, oltre ai contenuti minimi necessari previsti da detti articoli, anche:

1)      la cessione gratuita, entro termini prestabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primarie indicate nella tabella C) della presente legge, nonchè la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondarie di cui alla citata tabella C), nella misura richiesta dal D.M. 2.4.1968, n. 1444, salvo diversa indicazione degli strumenti urbanistici vigenti;

2)      la realizzazione, a cura dei proprietari, di tutte le opere di urbanizzazione primaria, salvo la parziale monetizzazione delle stesse ai sensi del precedente art. 24;

3)      lobbligo dei proprietari di contribuire, in misura non inferiore a quanto fissato dalle tabelle parametriche comunali alle spese di urbanizzazione secondaria, salvo la realizzazione diretta delle stesse ai sensi del precedente art. 24;

4)      al momento del rilascio della concessione edilizia per le trasformazioni di aree già lottizzate, va scomputato dal contributo di cui agli artt. 5 e 10 della legge 28.1.1977, n. 10, limporto già corrisposto dal lottizzante, per le opere di urbanizzazione primarie e secondarie, in sede di stipula della convenzione lottizzattiva.

Per la durata di due anni dallentrata in vigore della legge statale 5.8.1978, n. 457 è consentita la rateizzazione degli oneri di urbanizzazione e secondari, nelle forme di cui allart. 47 della presente legge.




(39) Comma sostituito dalla l.r. 26/80, articolo unico


TITOLO 4

Contributo commisurato al costo di costruzione 





Art. 36

(Oggetto della normativa)(40) 


Il contributo afferente il costo di costruzione, di cui allart. 6 della L.S. n. 10 del 28.1.1977, nei Comuni della Puglia viene fissato nella misura del 5% del costo di costruzione determinato nei modi fissati dal citato art. 6.

Il contributo afferente al costo di costruzione degli edifici e/o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali, viene determinato dal Consiglio comunale ai sensi del secondo comma dellart. 10 della L.S. n. 10 del 28.1.1977, applicando al costo di documentato di costruzione unaliquota compresa fra il 5% ed il 10%, da stabilirsi in relazione ai diversi tipi di attività.

Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, i costi di costruzione individuati dai Comuni non devono in ogni caso superare i valori determinati per le nuove costruzioni ai sensi del primo comma dellart. 6 della L.S. n. 10 del 28.1.1977.




(40) Articolo sostituito dalla l.r. 66/79, art. 16


TITOLO 5

Convenzione tipo e atto dobbligo tipo regionale per gli interventi di edilizia abitativa 





Art. 37

(Oggetto della normativa)


I Comuni della Puglia, ai fini della concessione relativa agli interventi di edilizia abitativa, di cui agli artt. 7, 8 e 9/b della legge 28.1.1977, n. 10 sono tenuti ad uniformare le proprie convenzioni e gli atti unilaterali dobbligo alle seguenti convenzioni tipo e relativi criteri:

CONVENZIONE TIPO PER LA CONCESSIONE RELATIVA AGLI INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA  CONVENZIONATA DI CUI ALLART. 8 DELLA LEGGE 28.1.1977,  n. 10. 

Lanno________; il giorno____________ del mese di_______________

in________________

Il Comune_____________ rappresentato dal Sindaco pro-tempore Signor__________________ in esecuzione della delibera consiliare N.________ in data__________

e

il Signor____________________ nato a___________ il________

domiciliato in__________ alla Via_______

nella qualità di____________________

PREMESSO

Che il Signor_______________  ha ottenuto la concessione n.______  in data_______ per la costruzione di n.______ fabbricati per complessivi n.______ alloggi, alla Via_____________________  del Comune di_______________ , su di unarea della superficie complessiva di mq.________________  , distinta  in  catasto  alla partita_____________  foglio_____________  particelle____________ più  precisamente  individuata  nella  planimetria        (allegato “ ____________”);

CHE il titolare della concessione, in riferimento alla concessione

stessa, deve impegnarsi ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati in base alla convenzione tipo approvata dalla Regione ai sensi dellart. 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

CHE sullarea oggetto della concessione già esistono le opere di urbanizzazione realizzate dal Comune di ________________ consistenti __________________________ (oppure che sullarea dovranno essere realizzate a cura e spese del concessionario le seguenti opere di urbanizzazione)________________________________

VISTA  la  concessione  rilasciata  dal  Sindaco  del  Comune   di________________ in data________________ con la quale è stata determinata in L.___________________ la quota del contributo afferente gli oneri di urbanizzazione (ovvero sono state poste a carico del concessionario le opere di urbanizzazione sopra indicate).

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

CAPO I

Caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi

La Tipologia e le caratteristiche costruttive degli alloggi sono le seguenti:

TIPO

---------------------superficie utile:______________________

------------------------------servizi: ______________________

---------------superficie scoperta: ______________________

TIPO

---------------------superficie utile:______________________

------------------------------servizi: ______________________

---------------superficie scoperta: ______________________

TIPO

---------------------superficie utile:______________________

------------------------------servizi: ______________________

---------------superficie scoperta: ______________________

nota bene

I tipi di alloggi che possono formare oggetto della convenzione dovranno corrispondere alle seguenti caratteristiche:

TIPO A

superficie utile: mq. 45/60

servizi: Bv oppure Bd

superficie minima scoperta: 6/10 mq.

TIPO B

superficie utile: mq. 60/75

servizi: Bv oppure Bd + Bs

superficie minima scoperta: 6/12 mq.

TIPO C

superficie utile: mq. 75/90

servizi: Bv oppure Bd + Bs

superficie minima scoperta: 8/14 mq.

TIPO D

superficie utile: mq. 90/105

servizi: Bv + Bd

superficie minima scoperta 10/16 mq.

TIPO E

 superficie utile mq. 105/120

servizi: Bv + Bd

superficie minima scoperta 12/18 mq.

ALTRI TIPI

Altri tipi di alloggi stabiliti dal Comune fino ad un massimo di superficie utile abitabile di 140 mq.

Le “superfici utili” dellalloggio vanno intese come superfici utili nette interne allalloggio con lesclusione di ogni altro spazio esterno come logge, balconi, cantine;  soffitte, autorimesse e simili.

Per quanto riguarda i “Servizi” si è inteso indicare con “Bv” un servizio dotato di vasca da bagno, lavabo, tazza da cesso e bidet: con “Bd” un servizio dotato di doccia, lavabo, tazza da cesso e bidet: con “Bs” un servizio semplice e cioè dotato soltanto di lavabo, tazza da cesso e bidet.

Per quanto riguarda le pertinenze della residenza, quali cantine, soffitte, autorimesse singole o collettive, androni dingresso e porticati liberi ed altri locali singoli o collettivi a stretto servizio della residenza, la superficie minima ammessa è pari al 20% di quella utile salvo i casi in cui il Comune per particolari situazioni socio-economiche stabilisca una diversa percentuale.

I porticati liberi ed i piani a pilotis sono esclusi dal computo della superficie complessiva qualora gli stessi siano destinati ad uso privato ovvero non siano espressamente richiesti dagli strumenti urbanistici.  La volumetria delledificio realizzato non potrà essere inferiore di oltre il 10% alla massima consentita dallo strumento urbanistico in relazione anche ai distacchi dai confini ed alle altezze massime previste.

La Convenzione può ovviamente riguardare alloggi appartenenti ad una o più tipologie ed aventi uguali o diverse caratteristiche costruttive.

Le Caratteristiche costruttive e di finitura degli alloggi, gli impianti igienico-sanitari, gli impianti elettrici, limpianto di riscaldamento, ecc. sono qui di seguito precisati:

________________________________________________________________________

nota bene

Le caratteristiche costruttive, di finitura, degli impianti tecnologici, ecc. per ciascun alloggio dovranno essere almeno quelle di tipo medio, adottate dallIstituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia alla quale appartiene il Comune interessato.

Il Comune effettuerà a mezzo del proprio Ufficio Tecnico, periodici controlli e verifiche durante il corso dei lavori al fine di accertare la conformità delle tipologie e delle caratteristiche costruttive innanzi precisate.

I provvedimenti conseguenti ad eventuali rilievi dovranno essere notificati dal Comune al Concessionario entro 10 gg. dallaccertamento e dovrà essere fissato un congruo termine per ladeguamento.

Lagibilità degli alloggi sarà concessa dal Comune previo collaudo da effettuarsi a cura del Comune stesso ed a spese del Concessionario.

Le operazioni di verifica, ai fini del rilascio del certificato di abitabilità, dovranno essere iniziate entro 15-30 giorni dalla raccomandata del Concessionario attestante la ultimazione dei lavori ed il certificato relativo dovrà essere emesso entro 30-60 giorni dallultimazione delle opere medesime, salvo i maggiori termini derivanti da disposizioni vigenti relative a pareri obbligatori da parte di altri organismi pubblici.

CAPO II  (41) 

Determinazione del prezzo di cessione degli alloggi.

Il prezzo iniziale di cessione degli alloggi (Pi) da assumersi obbligatoriamente come limite massimo nei negozi di compra-vendita degli stessi è stabilito in L._________/mq per la superficie complessiva (Sc) come appresso determinata.

Tale prezzo è ricavato in base a:

a)       costo delle aree, determinato ai sensi dei commi 1 e 3  dellart. 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10: L. _________;

b)      costo della costruzione determinato di intesa tra Comune e concessionario sulla base delle caratteristiche tipologiche e costruttive delledificio nonchè del costo stabilito dalla Regione per gli interventi di edilizia convenzionata-agevolata di cui alla legge 5.8.1978, n. 457: L.__________ ;

c)       costo delle opere di urbanizzazione fissata con delibera consiliare N. _______ ;  in data _________, in conformità delle tabelle parametriche della Regione: L._________  ;

d)      oneri di prefinanziamento, finanziamento, rimborso spese tecniche e generali, IVA ed altri oneri fiscali nella misura prevedibile: L._____________.

Ai fini del calcolo del prezzo di cessione degli alloggi (Pi), per superficie complessiva (Sc) si intende la somma della superficie utile abitabile (Sua) e del 40% delle superfici destinate alle pertinenze.

Il prezzo iniziale di cessione degli alloggi stabilito nella presente legge convenzione è suscettibile di periodiche variazioni con frequenza biennale in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula della convenzione stessa, applicando una percentuale di deprezzamento nella misura dello 0,5% annuo nei primi dieci anni e dell1% annuo nei successivi.

Durante il periodo di validità della presente convenzione, i negozi di compra-vendita successivi al primo rimangono anche essi assoggettati al regime previsto dal presente Cap. II.

nota bene

I Comuni dichiarati sismici di prima e seconda categoria possono aumentare il costo di costruzione di cui al punto b) fino al 5% del costo stesso.

CAPO III

Determinazione dei canoni di locazione.

Il canone di locazione viene per ora determinato in L.___________ pari al 3% del prezzo di cessione dellalloggio, come sopra determinato, e sarà adeguato automaticamente alla percentuale che sarà fissata da leggi dello Stato.

Il canone di locazione è suscettibile di periodiche variazioni, con frequenza biennale, in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula della convenzione stessa.

CAPO IV

Clausole penali

Non è consentita la locazione degli alloggi di cui alla presente convenzione prima del rilascio del certificato comunale di abitabilità.

In caso di inosservanza di tale pattuizione il Concessionario sarà tenuto al pagamento di una penale pari al canone semestrale di locazione.

Il Concessionario è tenuto al pagamento del contributo di cui allart. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in proporzione agli alloggi ceduti o locati in violazione dei patti convenzionali, qualora contravvenga alle pattuizioni di cui alla presente convenzione circa i prezzi di cessione ed i canoni di locazione degli alloggi.

CAPO V  (42) 

Durata della convenzione

La durata di validità della presente convenzione è fissata in anni venti.

CONVENZIONE TIPO PER LA CONCESSIONE RELATIVA AGLI INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA CONVENZIONATA DI CUI ALLART. 9/b DELLA LEGGE 28.1.1977, n. 10.

Lanno________ , il giorno___________  del mese______________

di______________  in_________________________

Il Comune di_____________  rappresentato dal Sindaco pro-tempore Signor_______________  in esecuzione della delibera consiliare n.______________ in data___________________

E

il Signor_____________  nato a___________il_________________  domiciliato in______________ alla Via_________________  nella qualità di________________________

PREMESSO

CHE il Signor______________  ha ottenuto la concessione n._______  in data_____________ per lintervento di________________  attinente ledificio o parte di edificio per complessivi n.______  alloggi alla Via________________  del Comune di________________ , distinto in catasto alla partita___________ , foglio___________ , particelle____________ ,più precisamente individuato nella planimetria (allegato <<  >>);

CHE il titolare della concessione, in riferimento alla concessione stessa, deve impegnarsi ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati in base alla convenzione tipo approvata dalla Regione ai sensi dellart. 9/b della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

CHE nellisolato interessato dallintervento di cui alla concessione già esistono le opere di urbanizzazione realizzate dal Comune di_______________ consistenti________________________ _________________________________________________________________

(oppure dovranno essere realizzate a cura e spese del concessionario le seguenti opere di urbanizzazione)______________

VISTA la concessione rilasciata dal Sindaco del Comune di________  in data__________ con la quale è stata determinata in L.________

la quota del contributo afferente gli oneri di urbanizzazione;  (ovvero sono state poste a carico del concessionario le opere di urbanizzazione sopra indicate).

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

CAPO I

Caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi

La tipologia e le caratteristiche costruttive degli alloggi sono le seguenti:

TIPO   A                       

----------------- superficie utile di calpestio: _________________                                  

------------------------------------------servizi: _________________                                    

---------------------------superficie scoperta: _________________                                

TIPO   B                       

----------------- superficie utile di calpestio: _________________                                  

------------------------------------------servizi: _________________                                    

---------------------------superficie scoperta: _________________                                

TIPO   C                        

----------------- superficie utile di calpestio: _________________                                  

------------------------------------------servizi: _________________                                    

---------------------------superficie scoperta: _________________                                

nota bene

I tipi di alloggi che possono formare oggetto della convenzione dovranno avere una superficie massima utile di calpestio di 140 mq.

Le “superfici utili” di calpestio dellalloggio vanno intese come superfici utili nette interne allalloggio con lesclusione di ogni altro spazio esterno come logge, balconi, cantine, soffitte, autorimesse e simili.

Per quanto riguarda i “Servizi” ogni alloggio dovrà almeno essere dotato di un (Bv): servizio dotato di vasca da bagno, lavabo, tazza da cesso e bidet.

Per quanto riguarda le pertinenze dellalloggio, quali cantine, soffitte, autorimesse singole o collettive, androni dingresso e porticati liberi ed altri locali singoli o collettivi a stretto servizio dellalloggio, la superficie minima ammessa è pari al 25% di quella utile salvo i casi in cui il Comune per particolari situazioni socio-economiche stabilisca una diversa percentuale.

I porticati liberi sono esclusi dal computo della superficie complessiva qualora gli stessi siano destinati ad uso privato.

La superficie utile degli alloggi non potrà essere aumentata nè potranno essere consentiti mutamenti delle destinazioni duso.

La Convenzione può ovviamente riguardare alloggi appartenenti ad una o più tipologie ed aventi uguali o diverse caratteristiche costruttive.

Le caratteristiche costruttive e di finitura degli alloggi, gli impianti igienico-sanitari, gli impianti elettrici, limpianto di riscaldamento, ecc. sono qui di seguito precisati:

nota bene

Le caratteristiche costruttive, di finitura, degli impianti tecnologici, ecc. per ciascun alloggio dovranno essere almeno quelle di tipo medio, adottate dallIstituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia al quale appartiene il Comune interessato.

Il Comune effettuerà a mezzo del proprio Ufficio Tecnico, periodici controlli e verifiche durante il corso dei lavori al fine di accertare la conformità delle opere al progetto approvato ed alle condizioni di cui alla presente convenzione.

I provvedimenti conseguenti ad eventuali rilievi dovranno essere notificati dal Comune al Concessionario entro 10 gg. dallaccertamento e dovrà essere fissato un congruo termine per ladeguamento.

Lagibilità degli alloggi sarà concessa dal Comune previo collaudo da effettuarsi a cura del Comune stesso ed a spese del Concessionario.

Le operazioni di verifica, ai fini del rilascio del certificato di abitabilità, dovranno essere iniziate entro 15-30 giorni dalla raccomandata del Concessionario attestante la ultimazione dei lavori ed il certificato relativo dovrà essere emesso entro 30-60 giorni dallultimazione delle operazioni medesime, salvo i maggiori termini derivanti da disposizioni vigenti relative a pareri obbligatori da parte di altri organismi pubblici.

CAPO II (43) 

Determinazione del prezzo di cessione degli alloggi.

Il prezzo iniziale di cessione degli alloggi (Pi) da assumersi obbligatoriamente come limite massimo nei negozi di compra-vendita degli stessi è stabilito in L._______/mq per la superficie complessiva (Sc) come appresso determinata.

Tale prezzo è ricavato in base a:

a)       costo della costruzione determinato dintesa tra Comune e concessionario sulla base delle caratteristiche tipologiche e costruttive delledificio;

b)      costo delle opere di urbanizzazione fissato con delibera consiliare N._______ in data ________, in conformità delle tabelle parametriche della Regione nella misura di L.______  ;

c)       costo dellintervento di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione determinato dal Comune sulla base del costo stabilito dalla Regione per gli interventi di recupero di cui alla legge statale 5.8.1978, n. 457;

d)      oneri di prefinanziamento, finanziamento, rimborso spese tecniche generali, IVA ed altri oneri fiscali nella misura prevedibile: L. ____________

Ai fini del calcolo del prezzo iniziale degli alloggi (Pi), per superficie complessiva (Sc) si intende la somma della superficie utile abitabile (Sua) e del 40% delle superfici destinate alle pertinenze.

Il prezzo iniziale di cessione degli alloggi stabilito nella presente convenzione è suscettibile di periodiche variazioni con frequenza biennale in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula della convenzione stessa, applicando una percentuale di deprezzamento nella misura dell1% annuo nei primi dieci anni e del 2% annuo nei successivi.

Durante il periodo di validità della presente convenzione, i negozi di compra-vendita successivi al primo rimangono anche essi assoggettati al regime previsto dal presente cap. II.

nota bene

I Comuni dichiarati sismici di prima e seconda categoria possono aumentare il costo di costruzione di cui al punto a) fino al 5% del costo stesso.

CAPO III

Determinazione dei canoni di locazione

Il canone di locazione viene per ora determinato in L.  pari al 3% del prezzo di cessione dellalloggio, come sopra determinato, e sarà adeguato automaticamente alla percentuale che sarà fissata da leggi dello Stato.

Il canone di locazione è suscettibile di periodiche variazioni, con frequenza biennale, in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula della convenzione stessa.

CAPO IV

Rapporti tra proprietario e locatario

Per gli interventi che comportino lallontanamento dei locatari dagli alloggi, i proprietari e/o loro aventi causa devono assicurare ai locatari medesimi per lintera durata dei lavori lutilizzazione di appositi alloggi-parcheggio.

Al momento della cessione o locazione dellalloggio oggetto di intervento, al locatario va assicurato il diritto di prelazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

CAPO V

Clausole penali

Non è consentita la locazione degli alloggi di cui alla presente convenzione prima del rilascio del certificato comunale di abitabilità. In caso di inosservanza di tale pattuizione il Concessionario sarà tenuto al pagamento di una penale pari al canone semestrale di locazione.

Il Concessionario è tenuto al pagamento del contributo di cui allart. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in proporzione agli alloggi ceduti o locati in violazione dei patti convenzionali, qualora contravvenga alle pattuizioni di cui alla presente convenzione circa i prezzi di cessione ed i canoni di locazione degli alloggi.

CAPO VI (44) 

Durata della convenzione

La durata di validità della presente convenzione è fissata in anni venti.



(41) Capo  modificato dall'articolo unico della l.r. 26/80
(42) Capo modificato dall'articolo unico della l.r. 26/80
(43) Capo  modificato dall'articolo unico della l.r. 26/80
(44) Capo  modificato dall'articolo unico della l.r. 26/80


Art. 38

(Atto unilaterale dobbligo)


Latto unilaterale dobbligo di cui allart. 7 della legge 28.1.77, n. 10 conserva gli stessi contenuti delle convenzioni tipo di cui al precedente art. 37.




Art. 39

(Trascrizione delle convenzioni e dellatto dobbligo)


Le convenzioni o latto dobbligo unilaterale sono trascritti nei registri immobiliari a cura del Comune e a spese del concessionario. Copia degli stessi è inoltre depositata per il periodo di validità presso la Segreteria comunale.




Art. 40

(Aggiornamento delle convenzioni tipo e dellatto unilaterale dobbligo)


Le convenzioni tipo e latto unilaterale dobbligo sono aggiornate almeno ogni 5 anni con delibera della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.




Art. 41

(Formazione dellutenza)


Il concessionario e suoi aventi causa, a titolo personale o a titolo di imprenditore privato individuale o collettivo, ovvero se società cooperativa di produzione e lavoro, potranno alienare la proprietà degli alloggi o darli in locazione, ove non ostino contrarie disposizioni di legge, alle cooperative di abitazione, agli IACP, ovvero ad altri Enti Pubblici a condizione che questi espressamente si impegnino, alloccasione a procedere ad assegnazioni in conformità alle vigenti disposizioni in materia, previste da leggi statali e regionali. Gli I.A.C.P. hanno diritto di prelazione rispetto a qualsiasi altro soggetto richiedente pubblico o privato.




Art. 42

(Criteri per ledilizia convenzionata di cui allart. 8 della legge 28.1.77, n. 10)


Il regime della convenzione di cui allart. 8 della legge 28.1.77, n. 10 si applica solo nel caso di tipologie edilizie plurifamiliari, nonchè unifamiliari a schiera.

Non sono convenzionabili gli edifici che sorgono allinterno del demanio marittimo o in una fascia di 300 metri determinata a partire dal limite del demanio stesso o dalla linea media di battigia, con esclusione di quelli che ricadono nelle zone omogenee di tipo A e B di cui al D.M. 2.4.68, n. 1444.

Il Comune può proporre progetti tipo per la realizzazione di tipologie edilizie convenzionate, in relazione a specifiche situazioni socio-economiche ed ambientali.

Il convenzionato che adotti tali proposte corrisponde al Comune una quota delle spese effettivamente sostenute, stabilita dal Consiglio Comunale.

Il convenzionato che per gli impianti di riscaldamento adotti tecnologie fruenti di energia solare potrà ottenere dal Comune laumento del costo di costruzione, di cui al punto b) della convenzione tipo, nella misura del 5% del costo stesso.  La richiesta di convenzione può essere presa in esame dallAmministrazione comunale soltanto se presentata contestualmente alla richiesta di concessione o successivamente alla stessa purchè i lavori non siano ancora iniziati.





TITOLO 6

Disposizioni finali(45) 




(45) La presente rubrica era riportata erroneamente nel Bollettino Ufficiale come rubrica dell'art. 43.


Art. 43

(Disposizioni finali)



Per quanto non disposto dalla presente legge, si applicano, ove compatibili, le norme della legge statale 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni, le norme delle leggi statali 28.1.1977, n. 10 e 5.8.1978, n. 457, nonchè le altre disposizioni di leggi e decreti statali e regionali in materia urbanistico-edilizia e sulla tutela ed uso del suolo.

Il Presidente della Giunta regionale, con apposito decreto, può delegare le proprie competenze, stabilite dalla presente legge, allAssessore al ramo.

TABELLA A

Classi di comuni in relazione alla popolazione residente al 31/12 dellanno precedente alla data di adozione della  delibera del consiglio comunale di cui allart. 21

Classe 1ª 

Comuni con popolazione sino 

a 3.000 abitanti 

Classe 2ª  

» »  

da 3.001 a 10.000 abitanti 

Classe 3ª  

» »  

da 10.001 a 30.000 abitanti 

Classe 4ª  

» »  

oltre 30.000 abitanti 

Classe 5ª 

Capoluoghi di Provincia 

TABELLA B/1

Costo base per opere di urbanizzazione primaria e secondaria riferito a metro quadrato di superficie globale determinata in base allart.  33 relativo a ciascuna classe di comuni, per le costruzioni residenziali, commerciali e direzionali. ((49) )

Classe di  

Opere di  

IFT (mc/mq) 

Comuni 

urbanizzazione 

0,25 

0,50 

1,00 

1,50 

2,00 

2,50 

1ª classe 

UP 

26.000 

18.000 

10.000 

9.000 

6.000 

4.500 

US 

12.000 

12.000 

12.000 

12.000 

12.000 

12.000 

UT 

38.000 

30.000 

22.000 

21.000 

18.000 

16.500 

2ª classe 

UP 

27.000 

18.590 

10.760 

9.600 

6.600 

5.100 

US 

12.530 

12.530 

12.530 

12.530 

12.530 

12.530 

UT 

39.530 

31.120 

23.290 

22.130 

19.130 

17.630 

3ª classe 

UP 

28.000 

19.190 

11.530 

10.200 

7.200 

5.700 

US 

13.060 

13.060 

13.060 

13.060 

13.060 

13.060 

UT 

41.060 

32.250 

24.590 

23.260 

20.260 

18.760 

4ª classe 

UP 

29.000 

19.780 

12.290 

10.800 

7.800 

6.300 

US 

13.580 

13.580 

13.580 

13.580 

13.580 

13.580 

UT 

42.580 

33.360 

25.870 

24.380 

21.380 

19.880 

5ª classe 

UP 

30.000 

20.400 

12.900 

11.400 

8.400 

6.900 

US 

14.100 

14.100 

14.100 

14.100 

14.100 

14.100 

UT 

44.100 

34.500 

27.000 

25.500 

22.500 

21.000 

I.F.T. =  Indice di fabbricabilità territoriale in mc/mq

U.P.  =  Urbanizzazione primaria

U.S.  =  Urbanizzazione secondaria

U.T.  =  Urbanizzazione totale

TABELLA B/2 (46) 

Costo opere di urbanizzazione per impianti turistici indipendentemente dalla classe dei comuni

A) - ALBERGHI O PENSIONI

Le concessioni relative a costruzioni destinate ad alberghi o pensioni sono soggette a contributi pari a quelli relativi ad edifici residenziali.

B) - VILLAGGI TURISTICI

Le concessioni relative a costruzioni destinate a villaggi turistici sono soggette a contributi pari a quelli relativi ad edifici residenziali riferiti alla 5a classe di Comuni ed allindice di fabbricabilità territoriale di 0,25.

C) - ATTREZZATURE DI SOGGIORNO TEMPORANEO.

Per le attrezzature di soggiorno temporaneo, quali campeggi e simili, le opere di urbanizzazione necessarie, compreso limpianto di depurazione, devono essere realizzate a cura e spese del concessionario allinterno dellarea relativa;  oltre a tali oneri è a carico del concessionario un contributo pari al costo degli allacciamenti che il comune determina in relazione alla situazione di fatto ed in proporzione alle previsioni di insediamento della intera zona.

TABELLA C

Opere di urbanizzazione ed incidenza relativa sui costi base fissati dalla tabella B

1)      Opere di urbanizzazione primaria

a)      Strade 26%

b)      Spazi di sosta e parcheggio 4%

c)      Rete fognante 16%

d)     Impianto di depurazione 8,3%

e)      Rete di distribuzione delle acque 14%

f)       Rete di distribuzione energia elettrica 9,5%

g)      Rete di distribuzione del gas 1%

h)      Rete telefonica 0,5%

i)        Pubblica illuminazione 3,3%

l)    Allacciamenti generali ed oneri ridotti 5%

m)  Verde attrezzato 4,1%

n)   Smaltimento rifiuti solidi 8,3%

2)      - Opere di urbanizzazione secondaria

a)      - Asili nido 10%

b)      - Scuole materne 17%

c)      - Scuole elementari 30%

d)     - Scuole medie 25%

e)      - Edifici per il culto 2%

f)       - Attrezzature socio-culturali 8%

g)      - Attrezzature sanitarie 2%

h)      - Attrezzature commerciali e mercati 4%

i)        - Spazi pubblici a parco e per lo sport di quartiere 2%.

TABELLA D

Coefficiente di correzione del costo base determinato dalla  tabella B, in funzione dellandamento demografico riferito alla popolazione residente nellultimo decennio.

1ª, 2ª, 3ª  

4ª 

classe 

classe 

 classe 

Comuni che presentano un decremento demografico superiore al 3%  

0,80 

0,85 

Comuni con popolazione stazionaria 

0,90 

0,95 

Comuni che presentano un incremento oltre il 3%  

1,10 

1,15 

1,20 

TABELLA E

Coefficiente di correzione del costo di base determinato dalla Tabella B e in funzione della distanza dal capoluogo indipendentemente dalle classi di comuni.

Comuni della 5a classe e Comuni compresi in una fascia della profondità di Km. 10 dal confine del territorio del Capoluogo: 1.10.

TABELLA F

Coefficienti di correzione dei costi base di urbanizzazione da applicare negli interventi costruttivi ricadenti in fasce parallele alla costa, on esclusione delle zone omogenee di tipo A e B del D.M. 2.4.1968,n. 1444 e dei nuclei per ledilizia residenziale pubblica, indipendentemente dalle classi di comuni:

-        fino a mt. 500                          1,5;

-        da mt. 500 a mt. 2.000            1,3;

-        da mt. 2001 a mt. 5.000          1,10.

TABELLA G  (47) 

Coefficiente di correzione in funzione del tipo di intervento(1)

N.C. 

D.R. 

R.R. 

Zone omogenee di tipo A 

0,5 

Zone omogenee di tipo B 

0,9 

0,8 

0,6 

Zone omogenee di tipo C 

0,8 

0,7 

0,6 

N.C. = Nuove costruzioni

D.R. = Demolizione e ricostruzione

R.R. = Ristrutturazione e restauri

TABELLA H

Determinazione del costo base per opere e impianti industriali e artigianali, per metro quadro di superficie coperta a vano. ((50) )

Classi di attività per numero di addetti 

da 1 a 10  

da 11 a 50 

da 51 a 200 

da 201 a 1.000 

oltre 1.000 

UP 

3.500 

4.100 

4.600 

5.000 

5.600 

US 

1.750 

1.750 

1.750 

1.750 

1.750 

TABELLA I

Coefficienti di correzione da applicare ai costi base desunti dalla tabella H in relazione al tipo di intervento e al tipo di industria.

Nuovi  

Nuovi 

insediamenti 

Ampliamenti 

insediamenti 

in zone PIP 

a) Industrie per la trasformazione di prodotti  agricoli, zootecnie, artigianato 

0,2 

0,3 

0,2 

b) Industrie non comprese nel punto a) 

0,6 

0,9 

0,8 

TABELLA L  ((51) )

Relazione intercorrente tra gli indici di fabbricabilità fondiaria e di fabbricabilità territoriale.

IFF (mc/mq) 

0,1 

0,5 

10 

Indice di fabbricabilità territoriale 

18 mq/ab 

0,09 

0,40 

0,73 

1,24 

1,61 

1,90 

2,12 

2,30 

2,45 

2,57 

2,68 

2,77 

80 mc/ab 

18 mq/ab 

0,09 

0,41 

0,76 

1,32 

1,75 

2,09 

2,37 

2,60 

2,79 

2,95 

3,09 

3,25 

100 mc/ab 

12 mq/ab 

0,09 

0,42 

0,78 

1,38 

1,86 

2,25 

2,57 

2,84 

3,07 

3,27 

3,45 

3,60 

80 mc/ab 

12 mq/ab 

0,08 

0,42 

0,80 

1,45 

1,98 

2,43 

2,81 

3,14 

3,42 

3,67 

3,89 

4,09 

100 mc/ab 

Per gli indici di fabbricabilità fondiaria e territoriale inferiori o superiori a quelli tabellati, si applica la seguente formula:

ift = [iff x (1 - R)] / {1 + [iff x (S/K)]}

Con 

ift = indice di fabbricabilità territoriale; 

iff = indice di fabbricabilità fondiaria; 

R = incidenza strade calcolata = 10%; 

S = aree per servizi pari a 18 mq. per abitante o a 12 mq/ab; 

K = cubatura per abitante insediato (K = 80 mc/ab o K = 100 mc/ab). 

TABELLA M 

Comune di 

Prov. 

Classe di appartenenza 

Art. 23. Determinazione costo base edilizia Residenziale - Commerciale -Direzionale. 

IFT 

Urbanizzazione 

Urbanizzazione 

Ipotesi 

(mc/mq) 

primaria (UP) 

secondaria (US) 

che ricorre 

0,25 

0,50 

1,00 

1,50 

2,00 

2,50 

Costo base 

UP L. 

US L. 

Art. 21. 

Gradualità di applicazione Perc. Appl. 

%  

Costo base 

UP L. 

US L. 

Art. 24. 

Decurtazione opere di urbanizzazione: 

Rete di distribuzione energia elettrica 

9,5% 

Rete di distribuzione gas 

1,0% 

Rete telefonica 

0,5% 

Decurtazione 

UP L. 

Art. 25. Correzione costo base in funzione dellandamento demografico. 

Andamento 

Ipotesi che 

Correzione 

Incremento 

Decremento 

demografico 

ricorre 

Decremento maggiore del 3% 

- 3% (stazionario) 

+ 3% 

Incremento maggiore del 3% 

UP L. 

US L. 

Art. 26 

Coefficiente di correzione per distanza dal capoluogo 

UP L. 

US L. 

Art. 27 

Coefficiente di correzione per distanza dalla costa (ipotesi che ricorre) 

UP L. 

US L. 

Art. 28 

Coefficiente relativo al tipo di intervento ed alle zone omogenee ipotesi che ricorre  

 UP L. 

 US L. 

Art. 29 

Contributo da applicare per mq di costruzione (costo) 

UP L. 

US L. 

TABELLA N (48) 

TABELLA O (51)




(46) L'originaria tabella B/2 è stata soppressa dal primo comma dell'art. 17, l.r. 66 /1979,  e sostituita dall'originaria tabella B/3 divenuta, per effetto di tale modifica, B/2
(47) Tabella  sostituita dalla l.r. 66/79, art. 17
(48) Tabella soppressa dalla l.r. 66/79, art. 17.
(49) Titolo  della Tabella così modificato dalla l.r. 66/79, art. 17
(50) Titolo della tabella così sostituito dalla l.r. 66/79, art. 17
(51) Tabella così integrata dalla l.r. 66/79, art. 18.


Disposizioni finali


La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.