Legge Regionale 1 dicembre 2003, n. 24 Istituzione della giornata regionale del diversamente abile
Art. 1(Finalità) 1. La Regione Puglia promuove la
diffusione della conoscenza dei diritti e dei problemi delle persone
diversamente abili, al fine di favorire la loro piena integrazione nella
società.
Art. 2(Istituzione) 1. Per conseguire gli obiettivi
previsti dalla presente legge, è istituita la Giornata regionale del
diversamente abile, da tenersi il 24 maggio di ogni anno e di seguito denominata
“Giornata”.
Art. 3(Programma) 1. Il programma
delle attività da svolgere nella “Giornata” è predisposto dalle categorie
interessate con il patrocinio e la partecipazione del sistema delle autonomie
locali, sulla base ed entro i limiti delle risorse finanziarie annualmente
disponibili.
2. La
Giunta regionale, con propria delibera, può individuare un organismo pubblico
cui affidare il coordinamento e l’attuazione del programma di cui al comma
1.
Art. 4(Oneri finanziari) 1. Agli oneri
derivanti dall’applicazione della presente legge si fa fronte mediante specifico
stanziamento su apposito capitolo del bilancio regionale, nonché mediante il
concorso finanziario ed eventuali contributi provenienti dall’Unione europea,
dallo Stato, dagli enti locali, da organismi pubblici e privati e da singoli
cittadini.
2.
Relativamente all’esercizio 2003, viene stanziata nel bilancio regionale la
somma di euro 15.000,00 al capitolo di nuova istituzione 1400 U.P.B. 1.2.1.
epigrafato “Spese per la celebrazione della giornata regionale del diversamente
abile” mediante contestuale riduzione di pari importo dello stanziamento del
capitolo 3185 U.P.B. 3.2.2.”.
3. Per
gli anni successivi la spesa viene stabilita con legge annuale di approvazione
del bilancio regionale.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per
gli effetti dell’art. 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
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