Legge Regionale 1 dicembre 2003, n. 24 Istituzione della giornata regionale del diversamente abile
Art. 1(Finalità) 1. La Regione Puglia promuove la diffusione della conoscenza dei diritti e dei problemi delle persone diversamente abili, al fine di favorire la loro piena integrazione nella società. 1 bis. La Regione adotta linno ai diversamente abili di cui allallegato 1 della presente legge e ne promuove la diffusione su tutto il territorio regionale. (1)
(1) Comma inserito dalla l.r. 3/2006, art. 1
Art. 2(Istituzione) 1. Per conseguire gli obiettivi previsti dalla presente legge, è istituita la Giornata regionale del diversamente abile, da tenersi il 24maggio di ogni anno e di seguito denominata Giornata.
Art. 3(Programma) 1. Il programma delle attività da svolgere nella Giornata è predisposto dalle categorie interessate con il patrocinio e la partecipazione del sistema delle autonomie locali, sulla base ed entro i limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili.
2. La Giunta regionale, con propria delibera, può individuare un organismo pubblico cui affidare il coordinamento e lattuazione del programma di cui al comma 1.
Art. 4(Oneri finanziari) 1. Agli oneri
derivanti dall’applicazione della presente legge si fa fronte mediante specifico
stanziamento su apposito capitolo del bilancio regionale, nonché mediante il
concorso finanziario ed eventuali contributi provenienti dall’Unione europea,
dallo Stato, dagli enti locali, da organismi pubblici e privati e da singoli
cittadini.
2.
Relativamente all’esercizio 2003, viene stanziata nel bilancio regionale la
somma di euro 15.000,00 al capitolo di nuova istituzione 1400 U.P.B. 1.2.1. epigrafato “Spese
per la celebrazione della giornata regionale del diversamente abile” mediante
contestuale riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 3185 U.P.B. 3.2.2.”.
3. Per
gli anni successivi la spesa viene stabilita con legge annuale di approvazione
del bilancio regionale.
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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