Anno 2003
Numero 30
Data 30/12/2003
Abrogato No
Materia Bilancio - Finanze - Tributi;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia del 30 dicembre 2003, n. 153
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Legge Regionale 30 dicembre 2003, n. 30

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e bilancio pluriennale 2004 - 2006



TITOLO 1

NORME DI BILANCIO





Art. 1

(Stato di previsione delle entrate)


1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione Puglia per lanno finanziario 2004, annesso alla presente legge, predisposto secondo i criteri di cui allarticolo 45 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dellordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), è approvato in euro 14.658.981.272,21 in termini di competenza e in euro 20.642.774.154,99 in termini di cassa.

2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, laccertamento, la riscossione e il versamento nelle casse della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nellesercizio 



Art. 2

(Stato di previsione della spesa)


1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Puglia per lanno finanziario 2004, annesso alla presente legge, predisposto secondo i criteri di cui allarticolo 46 della l.r. 28/2001, è approvato in euro 14.658.981.272,21 in termini di competenza e in euro 20.642.774.154,99 in termini di cassa.



Art. 3

(Impegni e pagamenti delle spese)


1. E autorizzato limpegno della spesa della Regione Puglia per lanno finanziario 2004 entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui allarticolo 2, fatto salvo limpegno autorizzato sugli esercizi futuri a norma degli articoli 76 e 77 della l.r. 28/2001.

2. E autorizzato il pagamento delle spese della Regione Puglia per lesercizio finanziario 2004 entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui allarticolo 2.



Art. 4

(Quadro generale riassuntivo)


1. E approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione Puglia per lanno finanziario 2004, di cui allallegato 1, predisposto secondo il quadro di classificazione in titoli per lentrata e per la spesa previsti, rispettivamente, dagli articoli 45 e 46 della l.r. 28/2001.



Art. 5

(Elenco delle spese obbligatorie)


1. Sono considerate spese obbligatorie quelle di cui allallegato elenco contrassegnato con il numero 4, contenente le unità previsionali di base che possono essere integrate a norma dellarticolo 49, comma 2, della l.r. 28/2001.



Art. 6

(Fondo di riserva per le spese obbligatorie e dordine)


1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie e dordine è determinato per lesercizio 2004 in euro 2 milioni 500 mila ed è gestito a termini dellarticolo 49 della l.r. 28/2001.



Art. 7

(Fondo di riserva per le spese impreviste)


1. Il fondo di riserva per le spese impreviste è determinato per lesercizio 2004 in euro 250 mila ed è gestito a termini dellarticolo 50 della l.r. 28/2001.



Art. 8

(Fondo di riserva per la definizione di partite pregresse)


1. Al fine di far fronte a eventuali oneri rivenienti dalla definizione di passività pregresse, il relativo fondo di riserva è dotato di uno stanziamento di euro 5 milioni ed è gestito secondo i criteri di cui allarticolo 50, comma 2, della l.r. 28/2001.



Art. 9

(Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa)


1. Il fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa è determinato per lesercizio 2004 in euro 346.218.322,66 ed è gestito a termini dellarticolo 51 della l.r. 28/2001.



Art. 10

(Fondi intersettoriali)


1. Il fondo per il cofinanziamento regionale dei programmi comunitari è determinato per lesercizio 2004 in euro 120 milioni ed è gestito a termini dellarticolo 54 della l.r. n. 28/2001.



Art. 11

(Fondo per reiscrizione residui passivi perentie per regolarizzazione carte contabili)


1. Il fondo per il pagamento dei residui passivi dichiarati perenti ai fini amministrativi viene determinato per lesercizio finanziario 2004 in euro 180 milioni ed è gestito a termini dellarticolo 95 della l.r. 28/2001.

2. E iscritto, altresì, con uno stanziamento di euro 50 milioni lapposito fondo destinato, secondo i criteri di cui al comma 3 dellarticolo 10 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 14 (Bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003), alla regolarizzazione delle carte contabili derivanti da provvedimenti esecutivi dellautorità giudiziaria, ivi comprese quelle formatesi a seguito di atti esecutivi a carico del Tesoriere regionale in relazione a debiti delle ex Unità sanitarie locali (USL) rientranti nella gestione liquidatoria 1994 e retro.

3. LAssessorato alla sanità provvede, in relazione alle partite provenienti dalle gestioni liquidatorie, ivi comprese quelle derivanti da pagamenti in forza di provvedimenti giudiziari, a comunicare alle aziende USL interessate i pagamenti già intervenuti sulle relative partite debitorie al fine di consentire le necessarie registrazioni e rettifiche contabili sulle gestioni in parola, nonché ad attivare le indispensabili operazioni di verifica circa lassenza di duplicazioni di pagamento.



Art. 12

(Fondo delle economie vincolate da riscrivere)


1. Il fondo delle economie vincolate da riscrivere è determinato per lesercizio 2004 in euro 196.300.828,70 ed è gestito a termini dellarticolo 93 della l.r. 28/2001, così come modificato dallarticolo 12 della legge regionale 25 agosto 2003, n. 18. 



Art. 13

(Variazioni di bilancio. Autorizzazione alla Giunta regionale)


1. La Giunta regionale, fermi restando le autonome facoltà e i poteri previsti dallarticolo 42 della l.r. 28/2001, è autorizzata, per lesercizio finanziario 2004, a disporre con proprio atto le variazioni occorrenti per listituzione di nuove unità previsionali di entrata, per liscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dellUnione europea (UE), nonché per liscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.

2. La Giunta regionale è autorizzata inoltre a effettuare, con delibera da comunicare al Consiglio regionale entro dieci giorni, variazioni compensative tra le unità previsionali di base strettamente collegate nellambito di una stessa funzione-obiettivo o di uno stesso programma o progetto, nonché a effettuare variazioni compensative tra unità previsionali di base diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per lattuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

3. Le variazioni di cui al comma 2 relative ad assegnazioni a destinazione vincolata possono essere apportate nellambito dei vincoli di destinazione specifica stabiliti dallUE, dallo Stato o da altri soggetti.



Art. 14

(Bilancio pluriennale)


1. A norma dellarticolo 26, comma 3, della l.r. 28/2001, è approvato il bilancio pluriennale della Regione Puglia per il triennio 2004-2006, nel testo annesso alla presente legge e predisposto secondo i criteri di cui allarticolo 26 della citata l.r. 28/2001.



Disposizioni finali


   La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dellart.60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.