Legge Regionale 30 dicembre 2003, n. 30 Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e bilancio pluriennale 2004 - 2006
TITOLO 1NORME DI BILANCIO
Art. 1(Stato di previsione delle entrate) 1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione Puglia per lanno
finanziario 2004, annesso alla presente legge, predisposto secondo i criteri di
cui allarticolo 45
della legge
regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dellordinamento regionale
in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), è
approvato in euro 14.658.981.272,21 in termini di competenza e in euro
20.642.774.154,99 in termini di cassa.
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in
vigore, laccertamento, la riscossione e il versamento nelle casse della Regione
delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nellesercizio
finanziario 2004.
Art. 2(Stato di previsione della spesa) 1. Lo stato di
previsione della spesa della Regione Puglia per lanno finanziario 2004, annesso
alla presente legge, predisposto secondo i criteri di cui allarticolo 46 della
l.r. 28/2001, è approvato in euro 14.658.981.272,21 in termini di competenza e
in euro 20.642.774.154,99 in termini di cassa.
Art. 3(Impegni e pagamenti delle spese) 1. E autorizzato limpegno della spesa della Regione Puglia per lanno
finanziario 2004 entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello
stato di previsione di cui allarticolo 2, fatto salvo limpegno autorizzato
sugli esercizi futuri a norma degli articoli 76
e 77
della l.r.
28/2001.
2. E autorizzato il pagamento delle
spese della Regione Puglia per lesercizio finanziario 2004 entro il limite
degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui
allarticolo 2.
Art. 4(Quadro generale riassuntivo) 1. E approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione Puglia
per lanno finanziario 2004, di cui allallegato 1, predisposto secondo il
quadro di classificazione in titoli per lentrata e per la spesa previsti,
rispettivamente, dagli articoli 45
e 46
della l.r.
28/2001.
Art. 5(Elenco delle spese obbligatorie) 1. Sono considerate spese obbligatorie quelle di cui allallegato elenco
contrassegnato con il numero 4, contenente le unità previsionali di base che
possono essere integrate a norma dellarticolo 49,
comma 2, della l.r.
28/2001.
Art. 6(Fondo di riserva per le spese
obbligatorie e dordine) 1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie e dordine è determinato per
lesercizio 2004 in euro 2 milioni 500 mila ed è gestito a termini dellarticolo
49
della l.r. 28/2001.
Art. 7(Fondo di riserva per le spese impreviste) 1. Il fondo di riserva per le spese impreviste è determinato per lesercizio
2004 in euro 250 mila ed è gestito a termini dellarticolo 50
della l.r.
28/2001.
Art. 8(Fondo di riserva per la definizione di partite
pregresse) 1. Al fine di far fronte a eventuali oneri rivenienti dalla definizione di
passività pregresse, il relativo fondo di riserva è dotato di uno stanziamento
di euro 5 milioni ed è gestito secondo i criteri di cui allarticolo 50,
comma 2, della l.r.
28/2001.
Art. 9(Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di
cassa) 1. Il fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa è
determinato per lesercizio 2004 in euro 346.218.322,66 ed è gestito a termini
dellarticolo 51
della l.r.
28/2001.
Art. 10(Fondi intersettoriali) 1. Il fondo per il cofinanziamento regionale dei programmi comunitari è
determinato per lesercizio 2004 in euro 120 milioni ed è gestito a termini
dellarticolo 54
della l.r. n.
28/2001.
Art. 11 (Fondo per reiscrizione residui passivi perenti e per regolarizzazione
carte contabili) 1. Il fondo per il pagamento dei residui passivi dichiarati perenti ai fini
amministrativi viene determinato per lesercizio finanziario 2004 in euro 180
milioni ed è gestito a termini dellarticolo 95
della l.r.
28/2001.
2. E iscritto, altresì,
con uno stanziamento di euro 50 milioni lapposito fondo destinato, secondo i
criteri di cui al comma 3 dellarticolo 10
della legge
regionale 31 maggio 2001, n. 14 (Bilancio di previsione per
lesercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003), alla
regolarizzazione delle carte contabili derivanti da provvedimenti esecutivi
dellautorità giudiziaria, ivi comprese quelle formatesi a seguito di atti
esecutivi a carico del Tesoriere regionale in relazione a debiti delle ex Unità
sanitarie locali (USL) rientranti nella gestione liquidatoria 1994 e
retro.
3. LAssessorato alla
sanità provvede, in relazione alle partite provenienti dalle gestioni
liquidatorie, ivi comprese quelle derivanti da pagamenti in forza di
provvedimenti giudiziari, a comunicare alle aziende USL interessate i pagamenti
già intervenuti sulle relative partite debitorie al fine di consentire le
necessarie registrazioni e rettifiche contabili sulle gestioni in parola, nonché
ad attivare le indispensabili operazioni di verifica circa lassenza di
duplicazioni di pagamento.
Art. 12(Fondo delle economie vincolate da riscrivere) 1. Il fondo delle economie vincolate da riscrivere è determinato per lesercizio
2004 in euro 196.300.828,70 ed è gestito a termini dellarticolo 93
della l.r.
28/2001, così come modificato dallarticolo 12
della legge
regionale 25 agosto 2003, n. 18.
Art. 13(Variazioni di bilancio. Autorizzazione alla Giunta regionale) 1. La Giunta regionale, fermi restando le autonome facoltà e i poteri previsti
dallarticolo 42
della l.r.
28/2001, è autorizzata, per lesercizio finanziario 2004, a disporre
con proprio atto le variazioni occorrenti per listituzione di nuove unità
previsionali di entrata, per liscrizione di entrate derivanti da assegnazioni
vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dellUnione europea (UE),
nonché per liscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente
regolate dalla legislazione in vigore.
2. La Giunta regionale è
autorizzata inoltre a effettuare, con delibera da comunicare al Consiglio
regionale entro dieci giorni, variazioni compensative tra le unità previsionali
di base strettamente collegate nellambito di una stessa funzione-obiettivo o di
uno stesso programma o progetto, nonché a effettuare variazioni compensative tra
unità previsionali di base diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie
per lattuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o
da altri strumenti di programmazione negoziata.
3. Le variazioni di cui
al comma 2 relative ad assegnazioni a destinazione vincolata possono essere
apportate nellambito dei vincoli di destinazione specifica stabiliti dallUE,
dallo Stato o da altri soggetti.
Art. 14(Bilancio pluriennale) 1. A norma dellarticolo 26,
comma 3, della l.r.
28/2001, è approvato il bilancio pluriennale della Regione Puglia per
il triennio 2004-2006, nel testo annesso alla presente legge e predisposto
secondo i criteri di cui allarticolo 26
della citata l.r.
28/2001. All.
omissis
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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