Legge Regionale 7 gennaio 2004, n. 1 Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2004 e bilancio plutiennale 2004-2006 della Regione Puglia
TITOLO 1DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1(Livello massimo
del ricorso al mercato
finanziario) 1.
Per gli anni 2004-2006 il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di
cui allarticolo 25 della legge regionale 16 novembre
2001, n. 28 (Riforma dellordinamento regionale in materia di
programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), per la contrazione
di mutui e prestiti della Regione è determinato, tenuto conto degli effetti
della presente legge, rispettivamente in euro 620 milioni, 200 milioni e 150
milioni.
Art. 2(Spesa a carattere pluriennale) 1. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle
autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali a carattere pluriennale
restano determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure
indicate nella tabella A allegata alla presente legge.
Art. 3(Patto di stabilità interno) 1. Le disposizioni sul patto di stabilità interno, previste
dallarticolo 15 della legge regionale 21 maggio 2002,
n. 7 (Bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2002 e bilancio
pluriennale 2002-2004), restano confermate per lanno 2004 in attuazione
dellarticolo 29, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n.289 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2003).
Art. 4(Estensione del patto di stabilità interno agli enti strumentali) 1.
Ai fini del concorso degli enti strumentali della Regione Puglia al rispetto
degli obblighi rivenienti dal patto di stabilità interno, di cui allarticolo 1
della legge 16 novembre 2001, n. 405 (Interventi urgenti in materia di spesa
sanitaria), il complesso delle spese correnti per lesercizio finanziario 2004,
al netto degli interessi passivi e delle spese correnti finanziate dalla Regione
e dai programmi comunitari, non può superare lammontare degli impegni e dei
pagamenti allo stesso titolo effettuatisi nellesercizio 2002, aumentati del 3,1
per cento.
2. Al
fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di
stabilità interno, gli enti strumentali trasmettono trimestralmente alla Regione
Puglia, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, le
informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa,
attraverso un prospetto e con le modalità definiti con deliberazione della
Giunta regionale.
3. Per
lanno 2004 agli enti strumentali è fatto divieto di procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato, nonché di procedere allavvio di bandi
concorsuali per posti resisi vacanti o che si renderanno
vacanti.
4. Le
assunzioni di personale a tempo determinato, a contratto di diritto privato, di
consulenza o a seguito di convenzione, e quelle relative a figure professionali
non fungibili possono effettuarsi previa autorizzazione della Giunta regionale e
a condizione che gli enti richiedenti abbiano assolto agli obblighi di cui ai
commi 1 e 2 e realizzato lequilibrio di bilancio.
5. Le
disposizioni del presente articolo sono estese ai Consorzi di bonifica operanti
in Puglia.
6.
Larticolo 16 (Regole di bilancio per gli enti strumentali della Regione Puglia)
della l.r. 7/2002 è
abrogato.
Art. 5(Addizionale IRPEF regionale. Riduzione) 1. Laddizionale regionale allimposta sul reddito delle
persone fisiche, di cui allarticolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446 (Istituzione dellimposta regionale sulle attività produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dellIRPEF e
istituzione di unaddizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della
disciplina dei tributi locali), così come modificato dallarticolo 1, comma 1,
lettera r), del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, già elevata allo
0,9 per cento dal 1° gennaio 2000 ai sensi dellarticolo 3 del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 e all1,4 per cento dal 1° gennaio 2001 per
esigenze di copertura dei disavanzi sanitari e successivamente ridotta all1,2
per cento dal 1° gennaio 2003 ai sensi dellarticolo 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per
la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005
della Regione Puglia), è ulteriormente ridotta all1,1 per cento per i redditi
riferiti allanno di imposta 2004.
Art. 6(Acquisto di beni e servizi) 1. Al fine
di consentire il conseguimento di risparmi di spesa e in relazione a quanto
previsto dallarticolo 24 della legge 289/2002, i competenti uffici regionali
devono procedere allacquisto di beni e servizi attraverso lutilizzazione delle
convenzioni quadro definite dalla CONSIP s.p.a.
2. Per
procedere ad acquisti in maniera autonoma, gli uffici regionali adottano i
prezzi delle convenzioni di cui al comma 1 come base dasta al
ribasso.
3.
Nellipotesi in cui la vigente normativa consente la trattativa privata, i
competenti uffici regionali possono farvi ricorso solo in casi eccezionali e
motivati, previo esperimento di una documentata indagine di mercato, dandone
comunicazione alla Sezione regionale della Corte dei
conti.
Art. 7(Modifiche agli articoli 51 e 95 della l.r.
28/2001) 1.Il comma 2 dellarticolo 51 della l.r. 28/2001 e successive modificazioni e
integrazioni è sostituito dal seguente:
2.
Dal fondo di cui al comma 1, con atto dirigenziale del competente Settore, da
comunicare alla Giunta regionale, sono prelevate e iscritte in aumento degli
stanziamenti di cassa delle unità previsionali di base del bilancio le somme
necessarie a provvedere a eventuali deficienze delle relative
dotazioni”.
2. Al comma 4 dellarticolo 95 della l.r. 28/2001 e successive modificazioni e
integrazioni, le parole: con la stessa deliberazione della Giunta regionale
sono sostituite dalle seguenti: con atto dirigenziale del competente
Settore.
Art. 8(Rifinanziamento e ristrutturazione debiti regionali verso istituti di credito) 1. Le disposizioni contenute nellarticolo 3 della legge regionale 25 agosto 2003, n. 19 (Assestamento e
prima variazione al bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2003),
concernenti il rifinanziamento e la ristrutturazione dei debiti regionali verso
gli istituti di credito, restano confermate e prorogate a tutto lesercizio
2004.
Art. 9(Acquisizione degli immobili da destinare a sede della Regione in Bari) 1. Le disposizioni contenute nellarticolo 48, comma 2, della
l.r. 4/2003, concernenti le operazioni di
contrazione di un mutuo con la Cassa depositi e prestiti, per un periodo di
ammortamento massimo di ventanni, da destinare allacquisto ed esecuzione di
opere di ristrutturazione e adeguamento dellex centro servizi di proprietà
demaniale quale nuova sede della Regione in Bari, ivi compresa la realizzazione
della struttura da destinare al Consiglio regionale, sono confermate ed estese
allesercizio 2004 per un ammontare massimo di euro 100
milioni.
2. La
Giunta regionale è autorizzata a definire con proprio atto i criteri, le
modalità e le condizioni delle relative operazioni di
acquisizione.
3. Al
conseguente onere relativo agli anni 2004 e successivi si fa fronte mediante
specifici stanziamenti di bilancio iscritti in apposita unità previsionale di
base.
TITOLO 2NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO
CAPO 1Disposizioni in materia di artigianato,commercio, fiere e
mercati
Art. 10(Modifiche e integrazioni allarticolo 6 della legge regionale 28 maggio 1975, n.
48) 1.
Larticolo 6 della legge regionale 28 maggio 1975, n.
48 (Piano fieristico regionale e attività professionali della Regione in
materie di fiere e mercati), è sostituito dal
seguente:
1.La Regione, al fine di
sostenere la competitività del sistema produttivo pugliese, può svolgere azioni
di marketing territoriale e attrazione degli investimenti, nonché di promozione
delle produzioni e dei prodotti a rilevanza
regionale.
2. Per le finalità di cui
al comma 1, gli interventi sono attuati attraverso la partecipazione, in Italia
e allestero, a manifestazioni fieristiche, mostre e convegni, la realizzazione
di missioni economiche e istituzionali, incontri, seminari e accoglienza di
delegazioni straniere, nonché la sottoscrizione di specifici accordi di
programma con i competenti Ministeri.
3. La Giunta regionale,
su proposta dellAssessore regionale competente per materia, annualmente, entro
il 30 marzo di ogni esercizio, approva il programma delle iniziative
promozionali e di marketing territoriale e la relativa previsione di
spesa.
4. Per la realizzazione
del programma, la Regione può avvalersi di idonei soggetti pubblici, anche da
essa controllati, e associazioni di categoria da individuare secondo le
procedure di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della
Direttiva 92/50CEE in materia di appalti pubblici di servizi), e successive
modificazioni e integrazioni.
5. Ai soggetti di cui
al comma 4, che si propongono di perseguire le finalità di promozione e di
marketing territoriale della Puglia, la Giunta regionale può concedere un
contributo finanziario.
6. Ai fini di cui al
comma 5 deve essere inoltrata, entro il 30 gennaio di ogni esercizio e in ogni
caso prima della realizzazione dellevento, una formale richiesta corredata di
una relazione illustrativa, da cui si possa desumere il pubblico interesse, e
del relativo piano finanziario.
7. La liquidazione a
saldo del contributo avverrà dietro presentazione di una dichiarazione del
legale rappresentante del soggetto beneficiario attestante lavvenuta
realizzazione dellevento e i costi sostenuti sulla base di una relazione e di
idonea documentazione a consuntivo.
8. Le spese ammissibili
devono rientrare nelle seguenti categorie:
a) assistenza tecnica
per la gestione e la realizzazione delle attività;
b) consulenze
specifiche per la predisposizione di progetti, studi di settore e di conoscenza
e relazioni dei mercati esteri;
c) software e
connettività alla rete internet;
d) progettazione e
pubblicazione di stampa di cataloghi, opuscoli, libri, depliants, manifesti,
multimediali e ogni altro materiale illustrativo delle attività produttive
pugliesi;
e) viaggi e missioni,
anche delle delegazioni ospitate;
f) spese generali da
rendicontare nel limite massimo del 10 per cento del costo complessivo
dellintervento.
9. Gli oneri rivenienti
dallapplicazione del presente articolo graveranno sul capitolo 216015
Partecipazione della Regione a fiere, mostre ed esposizioni - articolo 6 l.r. 48/1975 e articolo 6 legge regionale 20 febbraio 1995, n. 5 (Norme per
lattuazione del Programma operativo plurifondo 1994-1999 della Regione Puglia)
e saranno determinati in sede di approvazione della legge annuale di
bilancio.
Art. 11(Contributo straordinario agli enti fieristici) 1. Per gli enti fieristici a carattere regionale, di cui
allarticolo 39 della legge regionale 22 giugno 1994,
n. 22 (Norme per lesercizio delle funzioni di controllo sugli atti degli
enti locali e degli enti regionali), di Foggia e di Francavilla Fontana è
iscritto nel bilancio regionale, limitatamente allesercizio 2004, allunità
previsionale di base 4.8.2 Enti fieristici regionali, capitolo 352026
Contributo straordinario per le spese di funzionamento della Fiera di Foggia e
Fiera dellascensione di Francavilla Fontana, lo stanziamento di euro 465 mila
come di seguito articolato:
a) euro 413 mila per
lente Fiera di Foggia;
b) euro 52 mila per
lente Fiera di Francavilla Fontana.
Art. 12(Modifiche e integrazioni alla
legge regionale 1° agosto 2003, n.
11) 1. Il comma 2 dellarticolo 2 della legge
regionale 1° agosto 2003, n.11 (Nuova
disciplina del commercio), è sostituito dal seguente:
2. I provvedimenti
attuativi di cui al comma 1 sono adottati entro il 31 marzo 2004 a seguito di
parere obbligatorio delle rappresentanze degli enti locali e previa
consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio
maggiormente rappresentative a livello regionale. Sui provvedimenti si avvia
altresì la consultazione delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori..
2. Alla lettera a) del comma 1 dellarticolo 6 della
l.r.
11/2003, dopo le
parole: per il commercio sono soppresse le parole: istituito o.
3. Al comma 6 dellarticolo 28 della l.r. 11/2003 sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: Le vendite di fine stagione o saldi sono
fissate nei periodi dal 7 gennaio al 28 febbraio e dal 15 luglio al 15 settembre
per il 2004.
4. Allarticolo 28 della l.r.
11/2003 sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
10 bis.
Fino alla scadenza del termine di centottanta giorni di cui allarticolo 15, per
il rilascio delle autorizzazioni per medie strutture di vendita restano in
vigore gli strumenti di programmazione comunale approvati ai sensi della
legge
regionale 4 agosto 1999, n. 24
(Principi e direttive per lesercizio delle competenze regionali in materia di
commercio).
10 ter. Le autorizzazioni devono essere rilasciate con riferimento
alla nuova articolazione delle tipologie distributive di cui allarticolo 5, ma
entro le classi dimensionali previste
dalla programmazione comunale approvata.
10 quater. Per i Comuni
che non hanno approvato gli strumenti di programmazione per medie strutture di
vendita ai sensi della l.r. 24/1999 , si
applicano gli automatismi previsti dallarticolo 9, comma 1, lettere a) e b), ma
solo per lautorizzazione di esercizi entro i limiti della tipologia M1 (600
mq).
10 quinquies. Decorso
il termine di cui al comma 10 bis, si applica quanto previsto dallarticolo
9.
10 sexies. Fino
allapprovazione del regolamento di cui allarticolo 2, comma 1, lettera a), è
fatto salvo il rispetto di quanto previsto dalla l.r.
24/1999 sullidoneità urbanistica delle aree e sugli standard di parcheggio..
CAPO 2Disposizioni in materia di formazione professionale e pubblica istruzione
Art. 13(Disposizioni procedurali per lacquisizione di beni e Servizi per i CRSEC) 1. Al fine di consentire ai Centri regionali dei servizi
educativi e culturali (CRSEC) di continuare a
ottemperare ai compiti previsti dallarticolo 17 della legge
regionale 12 maggio 1980, n. 42 (Norme organiche per lattuazione del
diritto allo studio), è autorizzata, entro il limite di euro 5 mila per singola
spesa necessaria per le attività realizzate e per i servizi erogati dai suddetti
Centri, la procedura di cui ai commi 2 e 3.
2. Gli atti di impegno,
liquidazione e pagamento delle spese per lacquisto di beni e servizi necessari
per le attività dei CRSEC, formalmente autorizzate dal competente Dirigente del
Settore pubblica istruzione e finanziate con appositi stanziamenti presenti nei
bilanci annuali, sono adottati dal Dirigente del Settore pubblica istruzione,
sulla base di una proposta di determinazione predisposta dal responsabile del
Centro interessato, il quale è incaricato di effettuare le necessarie ricerche
di mercato, di ordinare la fornitura/prestazione assumendo le relative
obbligazioni, di perfezionare le suddette obbligazioni entro il termine
desercizio ai sensi di legge, di attestare che la richiesta di
fornitura/prestazione è conforme alla programmazione delle attività del Centro
formalmente autorizzate, di attestare che la fornitura è realmente avvenuta e il
prezzo è congruo, nonché di provvedere a ogni altro adempimento e formalità nel
rispetto della normativa vigente, preliminari alladozione degli atti di
competenza del Dirigente del Settore pubblica istruzione.
3. In particolare per
spese, IVA od ogni altro eventuale onere accessorio compreso, sino a euro 2 mila
500, lordinazione al fornitore da parte del
Responsabile di CRSEC deve avvenire previa ricerca di mercato comprovata da
dichiarazione sulla fattura dello stesso responsabile attestante la congruità
del prezzo; per spese di importo superiore, comprese tra euro 2 mila 500 e 5
mila, lordinazione al fornitore/prestatore da parte del Responsabile di CRSEC
deve avvenire previa acquisizione di almeno tre preventivi scritti, fatta
eccezione per i casi in cui, per la natura della fornitura/prestazione, non può
procedersi ad acquisire i prescritti tre preventivi specificandone in atti il
motivo; per spese di importo superiore a euro 5 mila il Responsabile di CRSEC
deve interessare il Settore provveditorato, economato, contratti e appalti, che
impartirà le dovute istruzioni.
Art. 14(Modifica alla legge
regionale 7 agosto 2002, n. 15) 1.
Larticolo 24 della legge regionale 7 agosto 2002, n.
15 (Riforma della formazione professionale), è sostituito dal seguente:
Art.
24 (Accreditamento delle strutture formative)
1. I soggetti pubblici e privati, al fine di ottenere la titolarità
diretta delle attività previste dalla presente legge, devono acquisire
laccreditamento delle proprie sedi operative, secondo quanto previsto dalla
vigente normativa nazionale e regionale.
2. Sono esclusi dallobbligo dellaccreditamento:
a) i datori di lavoro pubblici e privati che svolgono attività
formative per il proprio personale;
b) le aziende dove si realizzano attività di stage e
tirocinio;
c) le strutture che prestano servizi configurabili prevalentemente
come azioni di assistenza tecnica, limitatamente a tali
servizi.
3. Laccreditamento costituisce formale riconoscimento ai fini dello
svolgimento delle attività di formazione professionale e delle attività
collegate; esso può essere sospeso o revocato in caso di riscontrate difformità
o mutamenti delle condizioni e dei requisiti che ne avevano determinato la
concessione.
4. Alla concessione, sospensione o revoca dellaccreditamento
provvede il Settore formazione professionale, sulla base di criteri e procedure
definiti con apposito provvedimento della Giunta regionale, anche sulla base
delle segnalazioni delle Province..
Art. 15Proroga durata del CIFDA. 1.
Larticolo 24 della legge regionale 7 agosto 2002, n.
15 (Riforma della formazione professionale), è sostituito dal seguente:
Art.
24 (Accreditamento delle strutture formative)
1. I soggetti pubblici e privati, al fine di ottenere la titolarità
diretta delle attività previste dalla presente legge, devono acquisire
laccreditamento delle proprie sedi operative, secondo quanto previsto dalla
vigente normativa nazionale e regionale.
2. Sono esclusi dallobbligo dellaccreditamento:
a) i datori di lavoro pubblici e privati che svolgono attività
formative per il proprio personale;
b) le aziende dove si realizzano attività di stage e
tirocinio;
c) le strutture che prestano servizi configurabili prevalentemente
come azioni di assistenza tecnica, limitatamente a tali
servizi.
3. Laccreditamento costituisce formale riconoscimento ai fini dello
svolgimento delle attività di formazione professionale e delle attività
collegate; esso può essere sospeso o revocato in caso di riscontrate difformità
o mutamenti delle condizioni e dei requisiti che ne avevano determinato la
concessione.
4. Alla concessione, sospensione o revoca dellaccreditamento
provvede il Settore formazione professionale, sulla base di criteri e procedure
definiti con apposito provvedimento della Giunta regionale, anche sulla base
delle segnalazioni delle Province..
1. La durata del Consorzio interregionale per la formazione dei
divulgatori agricoli (CIFDA), di cui allarticolo 1, comma 4, dello Statuto del
Consorzio medesimo, approvato con legge
regionale 28 febbraio 1983, n. 5, è
prorogata di due anni, sulla base della deliberazione adottata dal Consiglio
generale e nelle more delle modificazioni statutarie per ridefinire gli scopi e
le iniziative del consorzio medesimo.
CAPO 3Disposizioni in materia di lavori pubblici
Art. 16(Modifiche allarticolo 11 della l.r.
4/2003) 1. Allarticolo 11 della l.r.
4/2003 le
parole: già concesso in rate annuali, è rideterminato sulla base dei tassi
applicati dalla Cassa depositi e prestiti sui mutui contratti ed sono
soppresse.
Art. 17(Condono fiscale) 1.
Al fine di provvedere al pagamento delle pendenze debitorie, ivi comprese quelle
fiscali e previdenziali, anche con le agevolazioni offerte dalla vigente
normativa sul condono fiscale, il Commissario liquidatore del Consorzio
interprovinciale dei trulli e delle grotte di Martina Franca è autorizzato a
utilizzare le disponibilità finanziarie, esistenti sulla contabilità speciale
accesa presso la Tesoreria provinciale dello Stato -Sezione di Taranto,
rivenienti da erogazioni disposte ai sensi delle leggi
regionali 12 agosto 1978, n. 37
(Norme in materia di lavori pubblici) e 16
maggio 1985, n. 27
(Testo unificato e aggiornato in materia di opere e di lavori
pubblici).
Art. 18(Modifica alla legge regionale 11 maggio 2001, n. 13) 1. Allarticolo 3 della legge
regionale 11 maggio 2001, n.13 (Norme
regionali in materia di opere e lavori pubblici), è aggiunta, in fine, la
seguente lettera:
f bis)
soggetti di cui allarticolo 2 della legge
regionale 4 febbraio 1994, n. 4 e per
gli interventi di cui allarticolo 1 della medesima legge.
CAPO 4Norme in materia di razionalizzazione, contenimento e qualificazione della spesa
sanitaria
Art. 19(Disposizioni in materia di personale) 1. Per lanno 2004 le aziende sanitarie possono disporre
ulteriori assunzioni, a tempo indeterminato, di personale del ruolo sanitario
entro il limite del 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel
corso dellanno 2003.
2. Per il
personale infermieristico è consentita lassunzione entro il limite del 100 per
cento di quello cessato dal servizio nello stesso anno.
3. Le disposizioni previste dallarticolo 8, comma 6, della
l.r.
19/2003 non si
applicano solo per le assunzioni di personale infermieristico di cui
allarticolo 8, comma 5, lettera b), della l.r.
19/2003 e al
comma 2 del presente articolo.
4. In caso di inadempienza da parte
dellazienda sanitaria nellattuazione dellarticolo 8 della l.r.
19/2003, il
Presidente della Giunta regionale attiva i poteri sostitutivi mediante nomina
del commissario ad acta.
Art. 20(Operatori pedagogisti) 1. Gli operatori pedagogisti a rapporto convenzionale con le
aziende unità sanitarie locali, in attività da almeno due anni alla data del 29
settembre 2003, possono essere confermati a esaurimento nel rapporto
convenzionale a tempo indeterminato.
Art. 21(Indicazione in materia di bilancio
preventivo e tetti di spesa) 1. Ai fini della predisposizione del bilancio preventivo
annuale, le aziende sanitarie, nelle more dellapprovazione del riparto del
fondo sanitario regionale, iscrivono in bilancio, tra i ricavi, le assegnazioni
disposte per lanno precedente.
2. Sono confermati i tetti di remunerazione degli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e degli enti ecclesiastici
previsti per lanno precedente fino alle determinazioni dei limiti di
remunerazione delle prestazioni assunte dalla Giunta
regionale.
3. Le aziende ospedaliero-universitarie, gli IRCCS e gli enti
ecclesiastici possono adeguare la quota corrispondente ai costi per lerogazione
diretta dei farmaci.
4. LAgenzia regionale sanitaria iscrive in bilancio, tra i ricavi
derivanti da trasferimenti regionali, la somma di euro 2 milioni 500 mila come
da legge
regionale 7 marzo 2003, n 5
(Bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2003 e bilancio pluriennale
2003-2005).
5. Le aziende sanitarie allegano al bilancio economico preventivo il
programma annuale degli investimenti in beni durevoli, dando evidenza separata
degli ammortamenti sterilizzati da contributi assegnati in conto capitale. Le
medesime allegano, altresì, un elenco dei servizi appaltati o che intendono
appaltare, di cui agli allegati 1 e 2 del d.lgs. 157/1995. Per i servizi da
appaltare le aziende allegano al predetto elenco una relazione comprovante la
compatibilità finanziaria, ai sensi dellarticolo 2 e seguenti della
legge
regionale 30 dicembre 1994, n. 38 (Norme
sullassetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle unità
sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517), nonché le
economie di gestione rivenienti dallaffidamento in termini di riduzione di
costi del personale dipendente, beni di consumo, manutenzioni e ammortamento di
beni durevoli e di altri fattori produttivi. Le eventuali scelte di
esternalizzazione dei servizi devono essere adottate previo confronto con le
Organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto collettivo nazionale di lavoro
(CCNL) - area comparto - in sede di contrattazione integrativa aziendale, giusta
dichiarazione congiunta n. 2 allegata al citato CCNL e nel pieno rispetto di
quanto previsto dallarticolo 1 della preintesa del CCNL 2002-2003, sottoscritta
dallARAN in data 11 dicembre 2003.
6. Il programma annuale e lelenco di cui al comma 5 sono oggetto di
specifico esame nel parere del collegio sindacale che accompagna il bilancio di
previsione.
7. I Direttori generali delle aziende sanitarie locali sono
autorizzati a destinare leventuale risultato economico positivo di esercizio
del 2003, in via prioritaria, a investimenti per lesercizio 2004, ai sensi
dellarticolo 33, comma 1, della l.r.
38/1994 nel
rispetto dei programmi regionali riguardanti gli interventi di edilizia
sanitaria e ammodernamento tecnologico in conformità alla programmazione
regionale.
Art. 22(Definizione dei livelli essenziali di assistenza) 1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, le percentuali di
ammissibilità in regime di degenza ordinaria dei ricoveri rientranti nei
quarantatre Diagnosis related groups (DRGS) ad alto rischio di inappropriatezza
individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre
2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza) sono determinate come
segue:
CODICI
DRG |
DESCRIZIONE
DRG |
LIMITE
DI
AMMISSIBILITA |
CHIRURGICI |
6 |
DECOMPRESSIONE
TUNNEL CARPALE |
6 |
39 |
INTERVENTI
SUL CRISTALLINO CON O SENZA
VITRECTOMIA |
26 |
40 |
INTERVENTI
EXTRAOCULARI ECCETTO ORBITA ETA >17 |
28 |
41 |
INTERVENTI
EXTRAOCULARI ECCETTO ORBITA ETA
0-17 |
43 |
42 |
INTERVENTI
SULLE STRUTTURE INTRAOCULARI ECCETTO RETINE, IRIDE E CRISTALLINO (ESCLUSO
TRAPIANTI CORNEA COD. 11.60 |
41 |
55 |
MISCELLANEA
DI INTERVENTI SU ORECCHIO, NASO, BOCCA E GOLA |
37 |
119 |
LEGATURA
E STRIPPING DI VENE |
39 |
158 |
INTERVENTI
SU ANO E STOMA |
54 |
160 |
INTERVENTI
PER ERNIA, ECCETTO INGUINALE E FEMORALE, ETA’ >17 SENZA CC |
48 |
162 |
INTERVENTI
PER ERNIA INGUINALE E FEMORALE, ETA >17 NO CC |
33 |
163 |
INTERVENTI
PER ERNIA, ETA: 0-17 |
34 |
222 |
INTERVENTI
SUL GINOCCHIO (CODICE INTERVENTO 80.6) |
42 |
232 |
ARTROSCOPIA |
35 |
262 |
BIOPSIA
DELLA MAMMELLA E ASPORTAZIONE LOCALE NON PERNEOPLASIE MALIGNE (CODICE INTERVENTO
85.20 E 85.21) |
35 |
267 |
INTERVENTI
PERIANALI E PILONIDALI |
33 |
270 |
ALTRI
INTERVENTI SU PELLE, SOTTOCUTE E MAMMELLA NON CC |
4 |
364 |
DILATAZIONE
O RASCHIAMENTO, CONIZZAZIONE NON PER TUMORE MALIGNO |
12 |
MEDICI
|
19 |
MALATTIE
DEI NERVI CRANICI E PERIFERICI |
28 |
25 |
CONVULSIONI
E CEFALEA |
23 |
65 |
TURBE
DELLEQUILIBRIO |
31 |
131 |
MALATTIE
VASCOLARI PERIFERICHE NON CC |
39 |
133 |
ATEROSCLEROSI
NO CC |
32 |
134 |
IPERTENSIONE |
63 |
142 |
SINCOPE E
COLLASSO |
37 |
183 |
ESOFAGITE,
GASTROENTERITE E MISCELLANEA DI MALATTIE DELLAPPARATO DIGERENTE,
ETA
>17 |
8 |
184 |
ESOFAGITE,
GASTROENTERITE E MISCELLANEA DI MALATTIE DELL’APPARATO DIGERENTE, ETA’
0-17 |
38 |
187 |
ESTRAZIONI
E RIPARAZIONI DENTALI |
15 |
208 |
MALATTIE
DELLE VIE BILIARI |
54 |
243 |
AFFEZIONI
MEDICHE DEL DORSO |
26 |
276 |
PATOLOGIE
NON MALIGNE DELLA MAMMELLA |
1 |
281 |
TRAUMI
DELLA PELLE DEL SOTTOCUTE E DELLA MAMMELLA ETA >17 NO CC |
40 |
282 |
TRAUMI
DELLA PELLE DEL SOTTOCUTE E DELLA MAMMELLA ETA’ 0-17 |
41 |
283 |
MALATTIE
MINORI DELLA PELLE CON CC |
8 |
284 |
MALATTIE
MINORI DELLA PELLE NO CC |
6 |
294 |
DIABETE
ETA >35 |
48 |
301 |
MALATTIE
ENDOCRINE, NO CC |
5 |
324 |
CALCOLOSI
URINARIA NO CC |
31 |
326 |
SEGNI E
SINTOMI RELATIVI A RENE E VIE URINARIE, ETA >17 NO CC |
26 |
395 |
ANOMALIE
DEI GLOBULI ROSSI, ETA >17 |
35 |
426 |
NEVROSI
DEPRESSIVA |
20 |
427 |
NEVROSI
ECCETTO NEVROSI DEPRESSIVA |
20 |
429 |
DISTURBI
ORGANICI E RITARDO MENTALE |
36 |
467 |
ALTRI
FATTORI CHE INFLUENZANO LO STATO DI SALUTE |
13 |
2. Le percentuali di cui al comma 1 sono calcolate con riferimento
al totale dei ricoveri ordinari effettuati nellanno 2001. I ricoveri in regime
ordinario effettuati oltre la soglia percentuale di ammissibilità sono
remunerati in misura pari alla tariffa ministeriale per i ricoveri di un giorno
se trattasi di DRG chirurgico e nella misura del 40 per cento se trattasi di DRG
medico.
3. La remunerazione e la percentuale di cui al comma 2 sono
applicate alla tariffa di competenza della fascia di appartenenza della
struttura erogante la prestazione.
Art. 23(Termine di deliberazione dei bilanci di previsione) 1. In deroga allarticolo 17 della l.r.
38/1994, il
bilancio pluriennale preventivo e il bilancio economico preventivo per lanno
2004 sono deliberati dal Direttore generale entro il 20 gennaio e trasmessi
entro dieci giorni allAgenzia regionale sanitaria per lesercizio delle
funzioni di controllo di cui allarticolo 12 della legge
regionale 9 dicembre 2002, n. 20 (Assestamento
e variazione al bilancio di previsione per lesercizio finanziario
2002).
Art. 24(Acquisto di beni e servizi con valore di stima superiore alla soglia
comunitaria) 1. Il
comma 1 dellarticolo 13 della legge
regionale 5 dicembre 2001, n. 32
(Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per lesercizio finanziario
2001), è sostituito dal seguente:
1. Ferme restando le procedure autorizzative di cui allarticolo 20
della legge
regionale 22 dicembre 2000, n. 28, le
procedure dacquisto per la fornitura di beni e servizi, con valori di stima
superiori alla soglia comunitaria, possono essere aggiudicate secondo i criteri
di seguito indicati:
a) al
prezzo più basso qualora lofferta debba obbligatoriamente conformarsi ad
appositi capitolati o disciplinari tecnici;
b) in favore dellofferta economicamente più vantaggiosa valutabile
in base a oggettivi elementi diversi, da menzionarsi nei disciplinari di gara,
così come individuati dallarticolo 16, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e successive modificazioni e dallarticolo
22, comma 1, lettera b), del d.lgs.157/1995.
Nel
predisporre i capitolati di oneri e nel determinare i criteri di valutazione, le
aziende e istituti del Servizio sanitario regionale (SSR) tengono conto di ogni
altro onere di natura economica che potrebbe rivenire dalla stipula del
contratto di fornitura di beni o servizi, al fine di rendere governabili e
prevedibili i costi di gestione scaturenti dagli stessi..
2. Il comma 5 dellarticolo 8 della l.r.
20/2002 è
abrogato.
3. Il comma 2 dellarticolo 6 della l.r.
32/2001 è
sostituito dal seguente:
2. Le aziende e gli istituti del SSR non possono stipulare
contratti per fornitura di beni e servizi per una durata superiore a tre anni,
fatto salvo il caso in cui loggetto del contratto preveda, a carico della ditta
aggiudicataria, lonere di effettuare, per conto dellamministrazione
appaltante, cospicui investimenti per lacquisizione di tecnologie, impianti e
attrezzature il cui ammortamento richiede una durata maggiore tale da rendere
finanziariamente vantaggioso il rapporto sinallagmatico..
Art. 25(Acquisto di beni e servizi con valore di stima inferiore alla soglia
comunitaria) 1. Ferme restando le procedure autorizzative di cui
allarticolo 20 della l.r.
28/2000 per
acquisti di valore superiore a quello indicato con deliberazione della Giunta
regionale 20 marzo 2001, n. 280, le aziende e istituti del SSR sono obbligati ad
esperire le procedure di acquisto, con valore di stima contrattuale tra i 50
mila euro e i 200 mila dps, facendo ricorso a procedure ristrette così come
individuate dallarticolo 9, comma 1, del d.lgs. 358/1992 e dallarticolo 6,
comma 1, lettere b) e c), del d.lgs. 157/1995.
2. Le procedure di cui al comma 1 possono essere aggiudicate secondo
i criteri indicati nel comma 1 dellarticolo 24 e nel rispetto dei principi di
governabilità dei costi contenuti nel medesimo articolo.
3. Per lacquisto di beni e servizi con valore di stima inferiore
alla soglia comunitaria, le aziende e istituti del SSR possono, nel rispetto di
quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n.
101 (Regolamento recante criteri e modalità per lespletamento da parte delle
amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per
lapprovvigionamento di beni e servizi) e sulla base delle iniziative in tal
senso intraprese a livello statale e regionale, effettuare approvvigionamenti di
beni e servizi attraverso sistemi automatizzati di scelta del contraente, nel
rispetto dei principi di trasparenza e di semplificazione delle
procedure.
4. Per lindividuazione delle ditte concorrenti, le aziende e
gli istituti del SSR si avvalgono dellAlbo dei fornitori ospedalieri on line
istituito e aggiornato in via sperimentale dallAssessorato regionale alla
sanità. Lutilizzo del predetto Albo assolve, per le aziende e istituti del SSR,
lobbligo di pubblicazione dellavviso indicativo previsto dallarticolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573 (Regolamento
recante norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di
pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo
comunitario).
Art. 26(Acquisto di beni e servizi con valore di stima sino a euro 50 mila) 1. Per lacquisizione di beni e servizi relativi a contratti
con valore di stima sino a euro 50 mila, ferma restando lobbligatorietà di
attivare le più efficaci azioni in grado di ingenerare la massima
concorrenzialità, le aziende e istituti del SSR possono fare ricorso a procedure
negoziate a condizione che:
a) sia stato adempiuto a quanto previsto dallarticolo 6, comma 2,
del d.p.r. 573/1994;
b) alle lettere dinvito a produrre offerta venga allegato un
disciplinare di oneri contenente le indicazioni delle condizioni contrattuali
alle quali lamministrazione intende negoziare lacquisto del bene o del
servizio;
c) vengano indicati i criteri mediante i quali si intende
aggiudicare la fornitura o il servizio e nellipotesi di affidamento in favore
dellofferta economicamente più vantaggiosa indicando, in ordine decrescente,
gli elementi dei quali si procederà alla valutazione
qualitativa;
d) vengano rispettate le prescrizioni di natura perentoria indicate
nel comma 1 dellarticolo 24;
e) si proceda allinvito di almeno cinque ditte, ferma restando la
facoltà dellamministrazione di aumentare il numero dei partecipanti qualora
ricorrano i presupposti commerciali in grado di accrescere la concorrenzialità
della procedura dacquisto.
Art. 27(Acquisto di beni e servizi in economia) 1. Le aziende e gli istituti del SSR per lacquisizione di
beni e servizi con valore di stima inferiore ai 20 mila euro, nel rispetto di
quanto previsto dallarticolo 37, comma 3, della l.r.
4/2003,
procedono mediante acquisti in economia sulla base di idoneo regolamento da
adottarsi sulla base dei criteri contenuti nel decreto del Presidente della
Repubblica 20 agosto 2001, n. 384 (Regolamento di semplificazione del
procedimento di spese in economia).
Art. 28(Estensione contratti di acquisto di beni e servizi) 1. Al fine di realizzare migliori condizioni di mercato, le
aziende e istituti del SSR prevedono, nei contratti predisposti per
lacquisizione di beni e servizi, clausole negoziali intese a consentire, oltre
i limiti di cui allarticolo 27, comma 3, del decreto ministeriale 28 ottobre
1985 (Approvazione del nuovo capitolato doneri generali per le forniture e i
servizi eseguiti a cura del Provveditorato generale dello Stato), ad altre
aziende sanitarie pubbliche, previa accettazione da parte dei soggetti
fornitori, lestensione in proprio favore dello stesso contratto, nella misura
massima del 40 per cento del valore di quanto originariamente stipulato, a
parità di condizioni e prezzi e a patto che le prestazioni da acquisire o i beni
da fornire siano identici per tipologia e qualità a quelli originariamente
contrattati.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 il calcolo del valore del
contratto, ai fini della pubblicità di gara, deve essere computato sul totale
della spesa prevista, ivi inclusa leventuale estensione.
3. E fatto obbligo alle aziende che intendono avvalersi di
contratti stipulati con la predetta clausola, verificatane la convenienza, di
comunicare, prima di procedere nellestensione, il valore massimo della spesa
che si impegnano a sostenere al fine di consentire allazienda titolare del
contratto originario di effettuare il monitoraggio contabile dello stesso nonché
concedere il proprio assenso.
Art. 29(Disposizioni diverse in materia di sanità) 1. Le disposizioni di cui allarticolo 5, comma 1, della
l.r. 32/2001 sono
confermate per lanno 2004.
2. Il comma 8 dellarticolo 10 della
l.r.
32/2001 è
abrogato.
3. Fino alla definizione della contrattazione con i fornitori dei
dispositivi di cui allelenco 1 del nomenclatore tariffario, in esecuzione delle
disposizioni contenute negli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro della
sanità 27 agosto 1999, n. 332 (Regolamento recante norme per le prestazioni di
assistenza protesica erogabili nellambito del Servizio sanitario nazionale:
modalità di erogazione e tariffe), sono confermati in novanta giorni i termini
entro cui le aziende sanitarie locali devono provvedere al pagamento dei
fornitori.
4. Il termine del 31 dicembre 2003 di cui allarticolo 5, comma 3,
della l.r.
20/2002 è
prorogato fino allattuazione delle procedure di accreditamento e, comunque, non
oltre il 31 dicembre 2004.
5. Larticolo 40, comma 3, della l.r.
38/1994 è
abrogato.
6. Dopo il comma 1 dellarticolo 10 della legge
regionale 13 agosto 2001, n. 24
(Istituzione dellAgenzia regionale sanitaria pugliese-ARES), è inserito il
seguente:
1 bis.
Listruttoria ai fini del controllo degli atti di cui al comma precedente è
effettuata dal Settore sanità dellAssessorato alla sanità e servizi sociali
.
7. I commi 3, 4 e 5 dellarticolo 6 della l.r.
32/2001 sono
abrogati.
Art. 30(Modifiche di leggi regionali in materia di sanità) 1. Alla legge
regionale 30 dicembre 1994, n. 36 (Norme e
principi per il riordino del SSR in attuazione del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n.502 Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dellart.1 della legge 23 ottobre 1992, n.421, così come modificato dal decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517), sono apportate le seguenti
modifiche:
A. Il comma 4 dellarticolo 15 è sostituito dal
seguente:
4. Nellazienda USL e nellazienda ospedaliera sono previste
obbligatoriamente le seguenti strutture complesse:
a) struttura burocratico-legale;
b) gestione tecnica;
c) gestione del personale;
d) gestione delle risorse finanziarie;
e) gestione del patrimonio;
Nellazienda USL sono previste obbligatoriamente le seguenti
strutture complesse e dipartimentali:
a) il dipartimento di prevenzione;
b) i distretti;
c) la struttura complessa farmaceutica
territoriale;
d) il dipartimento di salute mentale;
e) la struttura complessa servizio
socio-sanitario;
f) i presidi ospedalieri.
B. I commi 5, 7 e 8 dellarticolo 24 sono
abrogati.
C. Il comma 7 dellarticolo 26 è sostituito dal
seguente:
7. Lincarico di direttore di distretto, struttura complessa della
disciplina Organizzazione dei servizi sanitari di base, è attribuito dal
Direttore generale con le procedure di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 (Regolamento recante la determinazione dei
requisiti per laccesso alla direzione sanità aziendale e dei requisiti e dei
criteri per laccesso al secondo livello dirigenziale per il personale di ruolo
sanitario del Servizio sanitario nazionale). Possono partecipare alla procedura
di selezione i dirigenti medici e medici convenzionati di medicina generale e
pediatri di libera scelta, entrambi dellazienda USL, previsti dallarticolo 3
sexies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni. In caso di incarico a medico convenzionato è congelato un
corrispondente posto di organico della dirigenza medica. E istituito lUfficio
di coordinamento delle attività distrettuali, ai sensi dellarticolo 3 sexies,
comma 2, del d.lgs. 502/1992, composto da figure professionali operanti nel
distretto. Il direttore di distretto si avvale di detto
Ufficio.
2. Alla
legge
regionale 16 dicembre 1998, n. 30 (Norme e
principi per il funzionamento dei dipartimenti di salute mentale previsti dalla
legge
regionale 28 dicembre 1994, n. 36), sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dellarticolo 4, la parola sedici è sostituita dalla
parola quindici;
b) al comma 3 dellarticolo 4, la parola diecimila è sostituita
dalla parola quattordicimila.
Art. 31(Modifiche allarticolo 6 della legge
regionale 14 gennaio 1998, n. 1) 1. Allarticolo 6 della legge
regionale 14 gennaio 1998, n. 1
(Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per lanno finanziario 1998),
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
2 bis. E esclusa ogni legittimazione passiva, sostanziale e
processuale della Regione per leventuale residuo passivo conseguente alla
chiusura delle gestioni liquidatorie.
Art. 32(Modifiche allarticolo 43 della l.r.
4/2003) 1. Allarticolo 43 della l.r.
4/2003 sono
apportate le seguenti modifiche:
A) Il
comma 2 è sostituito dal seguente:
2.
Allarticolo 11 della l.r.
20/2002 sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
3
bis. Per il rispetto delle norme in materia di patto di stabilità degli
obiettivi di finanza pubblica, al fine delleffettivo ripiano del disavanzo
della spesa sanitaria regionale relativa alle gestioni delle USL soppresse
dallarticolo 2 della legge regionale 14 giugno 1994,
n. 18, alle gestioni liquidatorie, risultanti dalla soppressione delle
predette USL ai sensi dellarticolo 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n.
724 e dellarticolo 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che si
trovano in condizioni di grave dissesto finanziario ovvero risultano gravemente
deficitarie, si applicano gli articoli 198, 199, comma 1, 200, comma 2, 201,
204, 206, comma 2, 207, 208, 209, 210, 212 e 213 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dellamministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), in
quanto compatibili.
3 ter. Il
limite minimo per le autorizzazioni di cui allarticolo 206 del r.d. 267/1942 è
fissato in euro 500 mila.
3 quater.
Lautorità di cui allarticolo 206, comma 1, del r.d. 267/1942 è individuata
nellAmministrazione regionale nella persona del suo legale rappresentante o da
suo delegato..
B) Le
lettere c) e d) del comma 3 sono sostituite dalle seguenti:
c) a
tutti gli effetti di legge lo stato del passivo va accertato con riferimento
alla data del 1° maggio 2003. Alla stessa data
vanno conteggiati, ai sensi e per gli effetti dellarticolo 55 del r.d.
267/1942, gli interessi maturati sulle posizioni debitorie non ancora
estinte;
d) a
favore delle gestioni liquidatorie delle soppresse USL, poste in liquidazione
coatta amministrativa, la Regione garantisce disponibilità di fonti finanziarie
fino alla concorrenza massima del saldo fra lo stato passivo e attivo accertato
alla data del 1° maggio 2003. Con provvedimento di Giunta regionale si
provvederà alla specificazione delle somme relative a ciascuna delle dodici
gestioni liquidatorie entro il limite massimo complessivo di cui
sopra..
C) Al
comma 3 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
e bis) i
Direttori generali pro tempore delle Aziende USL, per le finalità di cui al
comma 3bis dellarticolo 11 della l.r. 20/2002,
sono Commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle USL
soppresse dallarticolo 2 della l.r. 18/1994,
confluite in ciascuna azienda sanitaria e provvedono alle sistemazioni contabili
e al pagamento delle posizioni debitorie residue mediante utilizzazione delle
risorse messe a disposizione dalla Regione. A tal fine, i suddetti Commissari
liquidatori provvedono alla redazione dello stato passivo e ai successivi
adempimenti, ai sensi degli articoli 207 e seguenti del r.d. 267/1942..
D) Dopo
il comma 3 è aggiunto il seguente:
3 bis. Ai
Direttori generali per le attività di Commissario liquidatore spetta un compenso
onnicomprensivo forfetario fissato in euro 8
mila..
Art. 33(Norme di ripianamento disavanzi sanitari) 1. Al
fine di sostenere eventuali esigenze di ripiano di disavanzi sanitari
dellesercizio 2003, è stanziata nel bilancio di previsione 2004, su apposito
capitolo dellunità previsionale di base 9.1.3, la somma di euro 20
milioni.
Art. 34(Spese di investimento nella sanità) 1. Al
fine di sostenere le spese di investimento per interventi di ristrutturazione
edilizia e ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, è
stanziata nel bilancio di previsione 2004, su apposito capitolo di bilancio
dellunità previsionale di base 9.1.5, la somma di euro 10 milioni.
2. Per il
conseguimento delle finalità di cui al comma 1 si provvede, altresì, mediante
lutilizzazione dei residui di stanziamento provenienti dagli esercizi
finanziari:
a) 1997
relativamente al capitolo 411180, già confluiti nellapposito fondo delle
economie da reiscrivere;
b) 2000
relativamente ai capitoli 491034 e 491036.
Art. 35(Norma interpretativa e di carattere finanziario) 1. Le
disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per lesercizio
finanziario 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 tengono conto del modello
organizzativo, finalizzato alla garanzia dei livelli di assistenza, come
individuato allarticolo 18 della l.r. 20/2000,
quale unico modello avente effetti di razionalizzazione e garanzia della tutela
della salute compatibile con le esigenze di equilibrio di bilancio.
2. Eventuali modifiche al modello organizzativo, in termini di
strutture territoriali, della prev1. Le
disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per lesercizio
finanziario 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 tengono conto del modello
organizzativo, finalizzato alla garanzia dei livelli di assistenza, come
individuato allarticolo 18 della l.r. 20/2000,
quale unico modello avente effetti di razionalizzazione e garanzia della tutela
della salute compatibile con le esigenze di equilibrio di bilancio.
2. Eventuali modifiche al modello organizzativo, in termini di
strutture territoriali, della prevenzione, di stabilimenti ospedalieri, con
relativi accorpamenti funzionali, discipline e posti letto, comportanti effetti
economici, finanziari e patrimoniali aggiuntivi devono essere disposte con legge
regionale, con conseguente individuazione della copertura
finanziaria.
3. Il
Piano sanitario regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale 27
dicembre 2001, n. 2087 e il conseguente piano
di riordino della rete ospedaliera, di cui alle deliberazioni della Giunta
regionale 2 agosto 2002, n. 1087 e 30 settembre 2002, n. 1429, sono
approvati.enzione, di stabilimenti ospedalieri, con
relativi accorpamenti funzionali, discipline e posti letto, comportanti effetti
economici, finanziari e patrimoniali aggiuntivi devono essere disposte con legge
regionale, con conseguente individuazione della copertura
finanziaria.
3. Il
Piano sanitario regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale 27
dicembre 2001, n. 2087 e il conseguente piano
di riordino della rete ospedaliera, di cui alle deliberazioni della Giunta
regionale 2 agosto 2002, n. 1087 e 30 settembre 2002, n. 1429, sono
approvati.
CAPO 5Disposizioni varie
Art. 36(Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili) 1.
Nelle more dellemanazione dei decreti del Ministro delle finanze di cui
allarticolo 90, comma 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in
materia fiscale), qualora i medesimi non siano adottati entro il 30 giugno 2004,
la Giunta regionale è autorizzata a predisporre apposita disciplina al fine di
consentire la riscossione dellimposta regionale sulle emissioni sonore degli
aeromobili istituita dallarticolo 90 della legge 342/2000.
Art. 37(Applicazione articolo 4, comma 6, legge regionale 13 dicembre 1999, n. 32) 1. In
applicazione del comma 6 dellarticolo 4 della legge
regionale 13 dicembre 1999, n. 32 (Variazione al bilancio di previsione
per lesercizio finanziario 1999), la quota di cui allarticolo 1, lettera c),
della legge 7 febbraio 1951, n. 168 (Ripartizione dei proventi delle sanzioni
pecuniarie dovute per violazioni alle leggi tributarie), è determinata nella
misura del 10 per cento delle sanzioni riscosse ai sensi del citato comma 6
dellarticolo 4 della l.r. 32/1999.
2. Con
apposito provvedimento della Giunta regionale si provvede a disciplinare la
quota così come determinata nel comma 1.
3. La
quota, nella misura di cui al comma 1, si applica anche agli importi rivenienti
dalle sanzioni penali e amministrative comminate dagli organi ispettivi dei Dipartimenti di
prevenzione delle ASL nellesercizio delle funzioni di vigilanza e viene
destinata alle finalità di cui allarticolo 59 della legge 17 maggio 1999, n.144
(Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli
incentivi alloccupazione e della normativa che disciplina lINAIL, nonché
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali).
Art. 38(Termini prescrizionali) 1. Il termine di cui allarticolo 2, comma 2, della legge 7
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi), entro il quale devono
concludersi i procedimenti irrogatori di sanzioni amministrative da parte della
Regione, è fissato in quello stabilito per la prescrizione prevista
dallarticolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale) e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 39(Disposizioni relative alla chiusura del POP 1994-1999) 1.
In attuazione delle disposizioni della deliberazione CIPE 16 ottobre 1997, n.
189 (Indirizzi per larmonizzazione e laccelerazione delle procedure attuative
dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea), i rientri finanziari
relativi al periodo 1994-1999, concessi dallUnione europea e dallo Stato per
lattuazione del programma operativo plurifondo 1994-1999 approvato dalla
Commissione Ue con decisione n. C(95)1073 del 22 maggio 1995 e n. C(00)2841 del
26 gennaio 2001, eccedenti le spese sostenute a valere sui capitoli di spesa
riportati nel bilancio di previsione per lesercizio 2004 finanziati, con
vincolo di destinazione, dai capitoli di entrata su cui affluiscono le risorse
finanziarie trasferite dallUe e dallo Stato per il suddetto programma operativo, sono destinati alle seguenti
iniziative:
a) redazione degli studi di fattibilità relativi alla rete europea
di trasporto denominata Corridoio 8 nella prospettiva del rafforzamento delle
attività di cooperazione della Regione verso larea dei Balcani e del ciclo di
programmazione post 2006;
b) costituzione di un Fondo antiusura, al fine di rafforzare la
strategia del programma operativo nazionale Sicurezza 2000-2006 del Ministero
degli interni nella regione. Listituzione del fondo e la modalità di
utilizzazione saranno approvate con legge regionale;
c) assegnazione di una riserva di premialità ai Progetti integrati
territoriali (PIT) individuati nel complemento di programmazione del POR Puglia
e approvati secondo le modalità nello stesso indicate, che raggiungono al 30
giugno 2005 specifici criteri di efficienza e/o efficacia adottati dal Comitato
di sorveglianza del POR e approvati dalla Giunta regionale.
2. La Giunta regionale, fatti salvi i provvedimenti già adottati in
materia alla data di entrata in vigore della presente legge, dopo lerogazione
dei saldi relativi ai sottoprogrammi FESR, FEOGA e FSE del POP 1994-1999,
provvede alla ripartizione dei rientri finanziari netti di cui al comma 1 tra le
iniziative nello stesso indicate.
Art. 40(Modifica agli articoli 12 bis e 12 ter legge
regionale 25 gennaio 1977, n. 2 e successive modificazioni e
integrazioni) 1.
Il Servizio cassa centrale, le Sezioni di economato e cassa e gli Uffici
provinciali di economato e cassa, istituiti con legge
regionale 25 gennaio 1977, n. 2
(Disciplina dei servizi del Settore provveditorato-economato-contratti e
appalti) e successive modificazioni e integrazioni, sono strutture
funzionalmente dipendenti dal Settore provveditorato, economato, contratti e
appalti.
Art. 41(Disposizioni in materia di Consorzi di bonifica) 1.
I termini per il rinnovo del Consiglio dei delegati dei Consorzi di bonifica di
cui allarticolo 28 della legge
regionale 31 maggio 1980, n. 54
(Norme in materia di determinazione dei comprensori e costituzione dei consorzi
di bonifica integrale), già sospesi sino al 31 dicembre 2003 per effetto
dellarticolo 14 della l.r.
19/2003,
sono ulteriormente prorogati sino al 30 giugno
2004.
2. Per effetto del disposto di cui al comma 1, sono prorogati i
Consigli dei delegati dei Consorzi di bonifica di Capitanata, Arneo, Gargano e
Ugento li Foggi.
3. Alla lettera a) del comma 1 dellarticolo 1 della
legge
regionale 10 ottobre 2003, n. 23
(Disposizioni urgenti in materia di Consorzi di bonifica e di personale
forestale), dopo la parola: dipendente sono inserite le seguenti: dei
Consorzi di bonifica e dellUnione regionale delle bonifiche.
Art. 42(Ripartizione delle risorse ai Consorzi di bonifica) 1. Le risorse di cui alla l.r.
54/1980 iscritte
nel capitolo 112095, u.p.b. 4.3.1, del bilancio di previsione della Regione
Puglia per lesercizio finanziario 2004 sono ripartite ai Consorzi di bonifica
sulla base e proporzionalmente ai mancati introiti realizzati a seguito della
sospensione della riscossione dei ruoli, riferita alle annualità dal 2000 al
2002, disponendo limpegno e la liquidazione entro gennaio 2004.
Art. 43(Servizio avanzato di anagrafe zootecnica) 1. La Regione Puglia, allo scopo di contribuire alla tutela
della salute pubblica attraverso lidentificazione e la registrazione degli
animali, nonché la tracciabilità dei loro prodotti, promuove la costituzione di
un servizio avanzato di anagrafe zootecnica.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione autorizza lIstituto
regionale pugliese Finpuglia s.p.a. a costituire una società consortile per
azioni mista, che avrà come altri soci Italia Lavoro s.p.a. e organismi
rappresentativi del mondo agricolo, con partecipazione maggioritaria pari al 51
per cento delle azioni del medesimo Istituto.
3. La Regione attribuirà
direttamente alla società lorganizzazione e la gestione dellanagrafe
zootecnica e degli eventuali servizi connessi, trattandosi di servizi di
evidente pubblica utilità, con creazione di opportunità occupazionali e la
mancanza di finalità di lucro.
4. La Finpuglia, nella sua qualità di strumento della programmazione
regionale, partecipa alla società in nome e per conto della Regione e opera su
direttive regionali sia per quanto attiene la costituzione degli organi
societari, sia per quanto riguarda il contesto operativo generale della
società.
5. Dopo il quinto anno di attività la Finpuglia procede
allalienazione della propria quota societaria, nel rispetto della vigente
normativa in materia.
6. La Regione, tramite Finpuglia, provvede a erogare alla società
consortile le somme necessarie per la gestione delle attività connesse
allanagrafe zootecnica sulla base del preventivo di spesa presentato entro il
31 ottobre di ogni anno.
7. La Regione può erogare unanticipazione pari al 50 per cento
delle occorrenze preventivate più il 20 per cento a stati di avanzamento lavoro;
il saldo è erogato su rendiconto analitico dellattività svolta corredato dei
giustificativi di spesa.
8. Alla copertura della spesa di cui al comma 2 si provvede mediante
listituzione nel bilancio regionale, nellunità previsionale di base 4.4.1, di
un capitolo avente la denominazione Spesa per la costituzione della società
consortile per la gestione del servizio regionale di anagrafe zootecnica con un
importo, in termini di competenza e cassa, di euro 255
mila.
9. Alla copertura della spesa di cui al comma 3 si provvede mediante
listituzione nel bilancio regionale, nellunità previsionale di base 4.4.1, di
un capitolo avente la denominazione Spesa per la gestione del servizio
regionale di anagrafe zootecnica, con un importo annuale, in termini di
competenza e cassa, di euro 350 mila.
Art. 44(Regolarizzazione vigneti di uve da vino) 1. La Regione, allo scopo di tutelare e salvaguardare il
patrimonio viticolo, i livelli occupazionali e leconomia regionale, dà
attuazione allarticolo 64 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2002).
2. Gli Ispettorati provinciali dellagricoltura completano la fase
istruttoria delle domande di regolarizzazione relative ai vigneti di uve da vino
irregolarmente impiantati dal 1° settembre 1993 al 31 agosto 1998,
secondo quanto
disposto dal comma 1 dellarticolo 64 della legge 448/2001 e dalle deliberazioni
della Giunta regionale 29 maggio 2001, n. 612 e 11 novembre 2002, n. 1802, e
rilasciano, agli aventi diritto, la relativa attestazione.
3. Gli Ispettorati provinciali dellagricoltura completano, altresì,
listruttoria delle domande di regolarizzazione dei vigneti di uve da vino
irregolarmente impiantati prima del 1° settembre 1993, adottando le disposizioni
dettate dal comma 2 dellarticolo 64 della legge 448/2001 e invitando gli aventi
diritto a versare limporto di euro 50,00 per ettaro a titolo di spese
amministrative, così come previsto allarticolo 2, comma 3, del decreto
legislativo 10 agosto 2000, n. 260, successivamente modificato dal medesimo
articolo 64, comma 2, della legge 448/2001.
4. I conduttori di vigneti di uve da vino irregolarmente impiantati
che non hanno presentato domanda di regolarizzazione possono presentarla agli
Ispettorati provinciali dellagricoltura entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
5. I conduttori di vigneti regolarizzati secondo quanto disposto dai
commi 2, 3 e 4 possono chiedere la concessione del diritto di reimpianto, nel
rispetto delle norme comunitarie in materia e secondo le disposizioni dettate
dalla deliberazione della Giunta regionale 26 settembre 2003, n.
1419.
6. I provvedimenti di regolarizzazione, con le relative
autorizzazioni, adottati in attuazione dei commi 3 e 4 e
la concessione del diritto di reimpianto, di cui al comma 5, sono emessi, in
ogni caso, con la condizione di un loro adeguamento alla decisione della
Commissione europea sullapplicazione dellarticolo 64 della legge
448/2001.
Art. 45(Disposizioni in materia di piante di olive da olio) 1.
Il numero delle piante di olive da olio iscritte al catasto olivicolo,
per le quali gli Ispettorati provinciali dellagricoltura hanno autorizzato
labbattimento in attuazione della legge 14 febbraio 1951, n. 144 (Modificazioni
degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n.
475, concernente il Divieto di abbattimento di alberi di olivo) e delle
relative disposizioni applicative, costituisce la riserva regionale da cui
attingere per limpianto di oliveti a salvaguardia della quota
regionale.
2. Sono escluse dalla riserva regionale le piante di olive da olio
estirpate su autorizzazione degli Ispettorati e utilizzate in pari numero per
nuovi impianti da parte del titolare
dellautorizzazione.
3. Le piante di olive da olio possono concorrere alla concessione
del regime di aiuto previsto dallarticolo 4 del regolamento (CEE) n.1638/1998
(Modifica del regolamento n.136/66/CEE relativo allattuazione di
unorganizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi), sulla base di un
programma predisposto dalla Regione sul quale è acquisita la decisione di
conformità della Commissione europea.
4. I conduttori delle aziende agricole possono presentare richiesta
agli Ispettorati provinciali dellagricoltura competenti per territorio per
accedere al prelievo dalla riserva regionale.
5. LIspettorato provinciale dellagricoltura, sulla base delle
domande acquisite alla fine di ogni quadrimestre, concede lautorizzazione
allimpianto del numero di piante richieste e prelevate dalla riserva regionale,
con priorità a favore dei giovani agricoltori di età inferiore a quarantanni
che presentino piani dimpianto di oliveti e si impegnino a produrre olio a
denominazione di origine protetta.
Art. 46(Disposizioni in materia urbanistica) 1. Il Comitato urbanistico regionale (CUR) di cui allarticolo
3 della legge
regionale 17 gennaio 1980, n. 8
(Istituzione del Comitato urbanistico regionale), è prorogato alla data del 31
dicembre 2004.
Art. 47(Norma in materia di trasporti) 1.
Al comma 1 dellarticolo 35 della legge
regionale 31 ottobre 2002, n. 18
(Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale), le parole: entro
il 31 dicembre 2003 sono sostituite dalle seguenti: entro il 31 dicembre
2004.
Art. 48(Contratti ponte del TPRL) 1. Larticolo 33 della l.r.
18/2002 è
sostituito dal seguente:
Art.
33 (Contratti ponte)
1.
I contratti ponte del TPRL sottoscritti nella Regione Puglia restano in vigore
fino alla definizione delle procedure di gara di cui allarticolo 16 della
presente legge, mediante la sottoscrizione dei contratti di servizio pubblico di
cui allarticolo 19 della presente legge.
2.
I programmi di esercizio nei contratti ponte non possono subire variazioni salvo
per gli orari, che possono variare per mutate esigenze di mobilità e previa
autorizzazione dellente affidante.
Art. 49(Modifica allarticolo 2 della
legge
regionale 22 gennaio 1999, n. 6) 1. Al comma 5 dellarticolo 2 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 6 (Sistema
regionale della prevenzione. Istituzione dellAgenzia regionale per la
protezione ambientale), le parole: trenta giorni sono sostituite dalle
seguenti: centoventi giorni.
Art. 50(Modifica alla legge
regionale 30 novembre 2000, n.
17) 1. La lettera a) del comma 4 dellarticolo 4 della
legge
regionale 30 novembre 2000, n. 17
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela
ambientale), è sostituita dalla seguente:
a) concessione agli enti locali di contributi in conto capitale per
la realizzazione di impianti e opere.
Art. 51(Procedure di recupero contributo
regionale) 1. La Regione, qualora abbia erogato in favore dei Comuni
contributi per interventi finalizzati ad agevolare il lavoro dei giovani in
opere e servizi di pubblica utilità ai sensi della legge regionale 26 marzo 1985, n. 9 (Interventi per
agevolare il lavoro dei giovani e delle categorie svantaggiate), per i quali è
stata successivamente presentata la rendicontazione in misura parziale, provvede
al recupero dei suddetti contributi limitatamente alla quota non
rendicontata.
2. Nei casi di cui al comma 1 è applicato dufficio listituto della
cessazione, a condizione che venga sottoscritta la chiusura di eventuale
contenzioso in atto e la rinuncia a nuove pretese, con compensazione delle spese
legali.
Art. 52(Integrazione alla legge
regionale 19 novembre 2001, n. 27) 1. La Regione riconosce, attraverso gli enti gestori presso i
quali risultano ricollocati, un contributo una tantum agli operatori già
iscritti nellalbo o nellelenco di cui al soppresso articolo 26 della
legge
regionale 17 ottobre 1978, n. 54
(Formazione professionale), provenienti da organismi non più affidatari di
attività formative e che non abbiano presentato, ai sensi dellarticolo 2 della
legge
regionale 19 novembre 2001, n. 27 (Misure
straordinarie di ristrutturazione del sistema formativo), progetti di
ristrutturazione o i cui progetti siano stati dichiarati non ammissibili ovvero
non siano stati approvati dallapposita Commissione di valutazione.
2. Il
contributo di cui al comma 1 è erogato in misura percentualmente non superiore a
quello che è dagli enti corrisposto in favore degli operatori già dipendenti,
per le criticità inerenti le risorse umane di cui al punto b) dellarticolo 2
della l.r.
27/2001, in base
al progetto di ristrutturazione presentato.
3. Il relativo onere di spesa, valutato in euro 150 mila, grava
sullapposito capitolo di nuova istituzione 961033 Contributo una
tantum agli operatori già iscritti nellalbo o nellelenco di cui al soppresso
articolo 26 l.r.
54/1978 - Legge
regionale Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2004 e del
bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Puglia approvata con delibera
consiliare n. 163 del 22 dicembre 2003.
4. Il riconoscimento del contributo avviene a condizione che
loperatore presenti espressa rinuncia alla prosecuzione di eventuali giudizi in
corso nei confronti della Regione, o nei quali la Regione è chiamata in causa, e
che attesti con dichiarazione, resa nelle forme di legge, di non aver incassato,
dallente da cui dipendeva, competenze allo stesso titolo, né di aver, nei
confronti dello stesso ente e per la stessa ragione, giudizi in corso e/o
pignoramenti in atto.
5. La liquidazione del contributo da parte della Regione, in favore
dellente gestore, è disposta:
a) con una prima rata pari al 90 per cento, previa presentazione di
apposita richiesta da inoltrare al Settore formazione professionale da parte
dellente presso cui loperatore è ricollocato, corredata dei relativi conteggi
e della rinuncia e dichiarazione di cui al comma 4;
b)
con una rata a saldo, pari al rimanente 10 per cento, alla presentazione e
approvazione del relativo rendiconto.
Art. 53(Modifiche alla legge
regionale 5 luglio 1996, n. 12 e
disposizioni transitorie) 1.
Al comma 1 dellarticolo 4 della legge
regionale 5 luglio 1996, n. 12
(Diritto agli studi universitari), è aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
d
bis) EDISU con sede in Taranto per gli studenti iscritti ai corsi di laurea e di
diploma universitario, compresi quelli del Politecnico, aventi sede a Taranto e
provincia.
2. Al comma 3 dellarticolo 14 della l.r.
12/1996, dopo la
parola: EDISU è inserita la virgola.
3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente
legge, il Presidente della Giunta regionale, in deroga a quanto previsto dagli
articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della l.r.
12/1996, nomina
un Commissario straordinario con specifiche competenze tecnico-amministrative
con il compito di provvedere allorganizzazione e alla prima fase di gestione
dellEDISU di Taranto.
4. Il Commissario straordinario esercita le funzioni del Presidente
e del Consiglio di amministrazione e dura in carica sino alla nomina del primo
Consiglio di amministrazione, e comunque non oltre il 31 dicembre
2005.
5. Al Commissario straordinario spetta unindennità pari a quella
prevista per il Presidente dallarticolo 12, comma 1, della l.r.
12/1996.
6. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente
legge, lAssessorato regionale competente provvede alla dotazione organica
provvisoria attraverso gli istituti della mobilità per trasferimento del
personale dei ruoli della Regione Puglia.
7. In
sede di prima applicazione, e comunque sino alla nomina del Consiglio di
amministrazione, la Regione continua ad assicurare la sede e le attrezzature,
già in dotazione allUfficio decentrato dellEDISU di Bari in Taranto, per la
migliore realizzazione degli interventi di cui allarticolo 2 della l.r.
12/1996.
Art. 54Modifica allarticolo 1 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 34 1.
Al comma 1 dellarticolo 4 della legge
regionale 5 luglio 1996, n. 12
(Diritto agli studi universitari), è aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
d
bis) EDISU con sede in Taranto per gli studenti iscritti ai corsi di laurea e di
diploma universitario, compresi quelli del Politecnico, aventi sede a Taranto e
provincia.
2. Al comma 3 dellarticolo 14 della l.r.
12/1996, dopo la
parola: EDISU è inserita la virgola.
3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente
legge, il Presidente della Giunta regionale, in deroga a quanto previsto dagli
articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della l.r.
12/1996, nomina
un Commissario straordinario con specifiche competenze tecnico-amministrative
con il compito di provvedere allorganizzazione e alla prima fase di gestione
dellEDISU di Taranto.
4. Il Commissario straordinario esercita le funzioni del Presidente
e del Consiglio di amministrazione e dura in carica sino alla nomina del primo
Consiglio di amministrazione, e comunque non oltre il 31 dicembre
2005.
5. Al Commissario straordinario spetta unindennità pari a quella
prevista per il Presidente dallarticolo 12, comma 1, della l.r.
12/1996.
6. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente
legge, lAssessorato regionale competente provvede alla dotazione organica
provvisoria attraverso gli istituti della mobilità per trasferimento del
personale dei ruoli della Regione Puglia.
7. In
sede di prima applicazione, e comunque sino alla nomina del Consiglio di
amministrazione, la Regione continua ad assicurare la sede e le attrezzature,
già in dotazione allUfficio decentrato dellEDISU di Bari in Taranto, per la
migliore realizzazione degli interventi di cui allarticolo 2 della l.r.
12/1996.
1.
Alla lettera c) dellarticolo 1 della legge regionale
30 aprile 1980, n. 34 (Norme per lorganizzazione e la partecipazione a
convegni, congressi e altre manifestazioni e per ladesione a enti e
associazioni), dopo le parole: che non abbiano scopo di lucro sono soppresse
le parole: e che non godano di altri contributi regionali.
Art. 55(Modifica allarticolo 8 della legge
regionale 27 giugno 2003, n. 8) 1. Allarticolo 8 della legge
regionale 27 giugno 2003, n. 8 (Testo unico sulle norme in materia di
trattamento economico e previdenziale dei
consiglieri regionali della Puglia), è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
8 bis. La corresponsione dellassegno vitalizio è anticipata, su
richiesta del Consigliere e dopo la cessazione del mandato, al compimento del
55° anno di età. In tal caso, per ogni anno di anticipazione, le misure
dellassegno vitalizio di cui allarticolo 9 della presente legge sono ridotte,
anche ai fini della determinazione dellassegno indiretto, in relazione al
numero di anni di contribuzione maturati, nonché al numero di anni di
anticipazione, secondo la seguente tabella:
Età
di pensionamento |
Coefficiente
di riduzione |
55 |
0,7604 |
56 |
0,8016 |
57 |
0,8460 |
58 |
0,8936 |
59 |
0,9448 |
Art. 56(Rimborso spese per prosieguo attività
di aggiornamento e documentazione) 1.
Con decorrenza 1° gennaio 2004, al fine di determinare il reddito imponibile
fiscale, una quota pari a un terzo dellammontare lordo mensile di ciascun
assegno vitalizio e di reversibilità è considerata a titolo di rimborso spese e
come tale mensilmente corrisposta agli aventi diritto per il prosieguo delle
loro attività di aggiornamento e documentazione.
Art. 57(Rimborso spese per reinserimento sociale e lavorativo) 1. Una quota pari a un terzo
dellammontare lordo dellassegno di fine mandato è considerata a titolo di
rimborso spese e come tale corrisposta agli aventi diritto per il loro
reinserimento sociale e lavorativo.
2. Ciascun avente diritto può richiedere unanticipazione
dellassegno di fine mandato in misura percentuale comunque non superiore a
quella massima stabilita dalle leggi vigenti in materia per i pubblici
dipendenti.
Art. 58(Modifiche allarticolo 11 della l.r. 8/2003) 1. Al comma 2 dellarticolo 11 della l.r. 8/2003 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al secondo rigo, la parola: mensile è sostituita dalla
seguente: annuale;
b) al quarto rigo, le parole: per gli anni di servizio sono
sostituite dalle seguenti: per il numero di
legislature.
2. Il comma 3 dellarticolo 11 della l.r.
8/2003 è
sostituito dal seguente:
3.
La frazione di legislatura è calcolata proporzionalmente..
TITOLO 3DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE
Art. 59(Riorganizzazione delle strutture regionali) 1. Lorganizzazione, lindividuazione delle strutture di
livello dirigenziale e il loro numero, le relative funzioni, la distribuzione
dei posti di funzione dirigenziale, le modalità di reclutamento e nomina e la
dotazione organica regionale sono stabiliti con appositi provvedimenti adottati
dalla Giunta regionale. Tali provvedimenti disciplinano altresì le modalità di
attuazione dei controlli interni.
2. La struttura organizzativa del Consiglio regionale è disciplinata
con atto dellUfficio di Presidenza del medesimo
Consiglio.
3. I costi di funzionamento delle strutture amministrative della
Giunta regionale e del Consiglio regionale sono inseriti, rispettivamente, in
due uniche unità previsionali di base del bilancio di
previsione.
4. LAmministrazione regionale è organizzata in strutture
dirigenziali di vertice, al cui interno possono essere organizzati i servizi. I
servizi possono essere organizzati in uffici diretti da personale con qualifica
almeno apicale del comparto.
5. I dirigenti dei servizi gestiscono i capitoli ed esercitano le
funzioni su delega dei dirigenti delle
strutture dirigenziali di vertice. I dirigenti dei servizi possono delegare
parte delle proprie competenze ai responsabili degli uffici.
6. La Giunta regionale, entro quindici giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di bilancio e della legge di variazione, individua i
capitoli di spesa e li assegna ai dirigenti delle strutture dirigenziali di
vertice. Analogamente procede a tale assegnazione in occasione dellistituzione
di nuovi capitoli. La Giunta può variare in ogni momento lassegnazione dei
capitoli. LUfficio di Presidenza del Consiglio regionale procede
allassegnazione dei capitoli di competenza.
7.
Con appositi provvedimenti di Giunta possono essere istituite strutture
organizzative autonome e/o di progetto per la cura di specifici adempimenti o
per il perseguimento di particolari obiettivi.
8. I titoli II e III della legge
regionale 4 febbraio 1997, n. 7 (Norme
in materia di organizzazione dellAmministrazione regionale) e successive
modificazioni e integrazioni sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in
vigore dei provvedimenti di cui al comma 1. Sono altresì abrogate, a decorrere
da tale data, le disposizioni ordinarie e speciali incompatibili con i principi
e le disposizioni del presente articolo.
Art. 60(Assegnazione personale agli enti locali) 1. In applicazione di quanto disposto dallarticolo 10 della
legge regionale 30 novembre 2000, n. 22
(Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti
locali) e in previsione della definizione della data di cui al comma 1 del
medesimo articolo 10, nellambito del processo di riorganizzazione delle proprie
strutture e di rideterminazione dei propri organici, ai sensi del comma 12 del
citato articolo 10, nonché per un migliore e più razionale utilizzo del
personale addetto alle funzioni trasferite agli enti locali, la Regione
disciplina lassegnazione delle risorse umane ai predetti enti, secondo le
disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. A
seguito della definizione del contingente numerico, determinato per ciascuna
delle strutture regionali preposte alle funzioni conferite, e comunque entro
novanta giorni dalla data di cui al comma 1 dellarticolo 10 della l.r. 22/2000, la Regione provvede ad assegnare il personale agli enti
sulla base delle opzioni esercitate dal personale medesimo. Qualora il numero
delle suddette opzioni risulti inferiore al contingente previsto, la Regione
provvede a predisporre apposito bando di mobilità volontaria aperto a tutto il personale del ruolo
regionale.
3. Qualora, dopo aver esperito le procedure di cui al comma 2, il
contingente numerico previsto non fosse comunque conseguito, si procede a
mobilità di ufficio per il personale regionale addetto alle funzioni
trasferite.
4. Al fine di un più agevole perseguimento dellobiettivo di
assegnazione del personale regionale agli enti locali, la Giunta regionale è
autorizzata ad attuare, per tutto il personale trasferito, una progressione
verticale di una categoria e/o di un passaggio orizzontale, da concordare con le
Organizzazioni sindacali, entro il termine di cui al comma 2.
5. Gli
oneri relativi al personale assegnato agli enti locali sono a carico della
Regione per un biennio, a decorrere dalla data di cui allarticolo 16, comma 3,
della l.r. 22/2000.
Art. 61(Disposizioni in materia di mobilità) 1. Nellambito del processo di riorganizzazione e
razionalizzazione delle strutture della Regione, in previsione dellattuazione
di quanto disposto dallarticolo 60, nonché al fine di realizzare il riordino
delle sedi periferiche, attraverso il loro accorpamento e/o la loro
soppressione, è data facoltà al personale addetto alle suddette sedi,
interessato da provvedimenti di mobilità, di richiedere lassegnazione oltre che
alle strutture della Giunta regionale nei limiti dei posti disponibili, anche
agli enti locali destinatari delle funzioni trasferite secondo le procedure e le
modalità di cui allarticolo 60.
2. E fatto obbligo a tutti gli enti per i quali le spese di
funzionamento sono finanziate con trasferimenti a carico del bilancio regionale
e che abbiano necessità di completare le proprie piante organiche di attingere,
prioritariamente, al personale di cui al comma 1, compatibilmente con i profili
professionali occorrenti.
Art. 62(Proroga termini) 1. Al fine di realizzare una maggiore gradualità nel processo
di riorganizzazione della Regione e di evitare grave pregiudizio nella
continuità dellazione amministrativa, la Giunta regionale ha facoltà di
disporre la proroga del termine del1° gennaio 2004,
di cui allarticolo 28, comma 7, della l.r. 7/2002, al 1° settembre
2005.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al personale
oggetto dei provvedimenti di cui all articolo 28, comma 7, della l.r.
7/2002 che sia in servizio alla data di approvazione della
presente legge e che ne faccia richiesta anteriormente alla data di cessazione
dal servizio.
3.
La Giunta regionale, esaminate le richieste, qualora ne ravvisi lopportunità,
dispone il nuovo termine di cessazione dal servizio. Decorsi trenta giorni dalla
predetta richiesta senza che sia stata adottata alcuna determinazione, la
richiesta medesima si intende respinta e il dipendente cessa dal servizio a
decorrere dal mese successivo.
4. Le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano esclusivamente al personale che abbia già sottoscritto il
contratto di risoluzione consensuale entro il 30 dicembre 2003 e che sia ancora
in servizio alla data di approvazione della presente legge.
5. Al personale nei confronti del quale la Giunta regionale ritiene
di disporre la proroga del termine al 1° settembre 2005 è riconosciuto un
incremento del 25 per cento dellindennità prevista dallarticolo 28, comma 1,
della l.r.
7/2002, calcolata con
riferimento alla data di effettiva cessazione dal servizio, ovvero, qualora più
favorevole, è corrisposta lindennità, dagli interessati maturata alla data del
1° gennaio 2004, di precedente risoluzione consensuale del contratto. Il
predetto incremento sarà corrisposto in ununica soluzione, contestualmente alla
corresponsione dellultima delle quote di cui al comma 3 dellarticolo 28 della
l.r.
7/2002.
Art. 63(Modifiche allarticolo 28 della l.r.
7/2002) 1. Le istanze per la risoluzione del rapporto di lavoro di cui ai commi 1 e 6
dellarticolo 28 della l.r.
7/2002 possono essere prodotte entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente
legge.
2. I termini di cui ai commi 2 e 7 dellarticolo 28 della l.r.
7/2002 sono prorogati rispettivamente al 1° aprile 2004 e al
1° settembre 2005.
3. Le quote di cui al comma 3 dellarticolo 28 della l.r.
7/2002 sono corrisposte a decorrere dal trimestre successivo
alla data di effettiva risoluzione del rapporto di
lavoro.
4. Al personale nei confronti del quale la Giunta regionale ritiene
di disporre la proroga del termine di cessazione dal
servizio, rispetto a quello indicato nella relativa istanza, al 1° settembre
2005 è riconosciuto un incremento del 25 per cento dellindennità prevista
dallarticolo 28, comma 1, della l.r.
7/2002, calcolata con riferimento
alla data di effettiva cessazione del servizio ovvero, qualora più favorevole, è
corrisposta lindennità maturata dagli interessati alla data di
cessazione indicata nella relativa domanda. Il predetto incremento sarà
corrisposto in ununica soluzione, contestualmente alla corresponsione
dellultima delle quote di cui allarticolo 28, comma 3, della l.r.
7/2002.
5. Restano ferme tutte le altre disposizioni di cui allarticolo 28
della l.r.
7/2002, che non siano in contrasto con la presente
norma.
Art. 64(Personale regionale in posizione di distacco presso le strutturedi supporto
agli organi politici) 1. Le disposizioni di cui allarticolo 51 della l.r.
4/2003, in materia di personale regionale in posizione di
distacco presso le strutture di supporto agli organi politici, nonché di
personale inviato a prestare temporaneamente la propria attività lavorativa
presso gli uffici regionali ubicati fuori dalla sede di servizio, restano
confermate fino alla regolamentazione della stessa in sede di contrattazione
decentrata con le Organizzazioni sindacali e, comunque, non oltre il 31 dicembre
2004.
TITOLO 4ISTITUZIONE DELLAGENZIA REGIONALE PER LA
TECNOLOGIA
E LINNOVAZIONE (ARTI)
Art. 65(Istituzione) 1. E istituita lAgenzia regionale per la tecnologia e linnovazione, denominata ARTI. LAgenzia ha
personalità giuridica ed è sottoposta alla
vigilanza della Regione.
2.
LARTI ha autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; può
darsi ordinamenti autonomi nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e
con propri regolamenti.
Art. 66(Finalità) 1. LARTI è organismo tecnico-operativo e strumentale della
Regione, mirato allo sviluppo tecnologico nei settori produttivi, alla
riqualificazione del territorio e alla promozione e diffusione
dellinnovazione.
2.
LARTI, al fine di realizzare gli obiettivi regionali di cui al comma
1:
a)
opera come istituto di previsione tecnologico-scientifico (Foresight) della
Regione allo scopo di identificare le linee di sviluppo future del territorio e
di indirizzare le risorse disponibili in concertazione con gli attori
tecnologico-scientifici pubblici e privati della
Puglia;
b) agisce come strumento operativo della Regione nel coordinamento,
nella gestione e nellindirizzo delle risorse destinate alle istituzioni
(consorzi di ricerca, enti di ricerca pubblici e privati, università, etc.) e al
sistema produttivo per la ricerca, linnovazione e lo sviluppo
tecnologico;
c) realizza i programmi di sostegno allinnovazione e al
trasferimento tecnologico promossi dalla Regione, con strumenti progettuali
specifici dedicati al potenziamento del partenariato tecnologico
pubblico-privato;
d) svolge attività di valutazione tecnico-scientifica e gestionale
ex-ante ed ex-post e di monitoraggio continuo dei progetti sui fondi da essa
gestiti e sui progetti e programmi di sviluppo e innovazione
finanziati.
3. LARTI esercita le proprie competenze nel quadro delle scelte di
programmazione e pianificazione regionali e in attuazione delle direttive
generali impartite dalla Giunta
regionale.
Art. 67(Competenze) 1. Per realizzare le finalità di cui allarticolo 66, la
Giunta regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con apposito provvedimento, stabilisce le competenze dellARTI.
Art. 68(Organi) 1. Sono organi
dellARTI:
a) il
Presidente;
b) la Giunta
esecutiva;
c) il Comitato di
indirizzo;
d) il Collegio dei revisori
contabili.
2. Tutti i componenti e gli organi durano in carica tre anni e
possono essere riconfermati una sola
volta.
3. I compiti, le modalità e il funzionamento degli organi sono
definiti con provvedimenti della Giunta
regionale.
Art. 69(Il Presidente) 1. Il Presidente è nominato dalla Giunta
regionale.
2.
Il Presidente:
a) ha la rappresentanza legale
dellARTI;
b) convoca e presiede il Comitato di
indirizzo;
c)
assicura lesecuzione delle delibere adottate dagli
organi;
d) presenta annualmente alla Giunta regionale una relazione
sullattività svolta
dallARTI;
e) nomina il Direttore amministrativo, con compiti di gestione
amministrativa.
Art. 70(La Giunta esecutiva) 1. La Giunta esecutiva è composta dal Presidente, da due
componenti nominati dalla Giunta regionale e dal Direttore
amministrativo.
2. La Giunta esecutiva esercita i compiti previsti dai regolamenti e
delibera i
finanziamenti.
Art. 71(Il Comitato di indirizzo) 1. Il Comitato di indirizzo è composto dal Presidente, dal
Direttore amministrativo e da un numero massimo di otto componenti
rappresentanti del sistema delle università, della ricerca e delle imprese
pugliesi.
2. Il Comitato di indirizzo contribuisce alla stesura del piano
regionale della ricerca e a rivederne e adeguarne i contenuti su base
annuale.
Art. 72(Il Collegio dei revisori) 1. Il Collegio dei revisori è costituito da tre componenti
iscritti allAlbo nazionale, di cui uno con funzioni di Presidente nominato
dalla Giunta regionale.
Art. 73(Personale) 1. LARTI, oltre che di personale direttamente assunto, si
avvale di personale distaccato o comandato dalla Regione, da aziende sanitarie e
da altri enti pubblici, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dellorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego a norma dellarticolo 2 della legge 2 ottobre 1992, n. 421) e successive
integrazioni e
modificazioni.
2. Lorganico complessivo di personale dellARTI può raggiungere la
misura massima di quindici
unità.
3. LARTI può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie attività,
di società e di singoli professionisti mediante contratti di consulenza, con
costi a carico della stessa
Agenzia.
Art. 74(Controlli e vigilanza) 1. La Giunta regionale esercita il controllo sui seguenti atti
dellARTI:
a) atto aziendale di organizzazione e
funzionamento;
b) disciplina di contabilità e dei
contratti;
c) bilanci di previsione,
rendiconti;
d) affidamento del servizio di
tesoreria;
e) alienazione e acquisto di
immobili.
2. La Giunta regionale compie verifiche annuali finalizzate alla
valutazione dellefficienza dellorganizzazione e dellefficacia dei risultati
dellARTI in relazione alle materie di
competenza.
Art. 75(Indennità) 1. Le indennità del Presidente, del Direttore amministrativo e
del Collegio dei revisori sono stabilite con atto della Giunta regionale.
Art. 76(Norma finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dallapplicazione delle norme del
presente titolo si provvede mediante listituzione di apposito capitolo di
bilancio avente la denominazione Spese di funzionamento dellARTI - legge di
bilancio 2004 con uno stanziamento di euro 1 milione.
Tabella A IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE
AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI IN
MILIONI DI EURO
SETTORI
DI INTERVENTO |
2004 |
2005 |
2006 |
RAGIONERIA
(Mutui) |
304,38 |
331,98 |
331,24 |
RAGIONERIA
RUOLI DI S.F. |
12,02 |
11,00 |
10,00 |
EDILIZIA
RESIDENZIALE |
13,40 |
10,00 |
7,00 |
TOTALE |
329,80 |
352,98 |
348,24 |
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dellart.60
dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
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