Legge Regionale 7 gennaio 2004, n. 1 Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2004 e bilancio plutiennale 2004-2006 della Regione Puglia
TITOLO 1Disposizioni di carattere finanziario
Art. 1Livello massimo del ricorso al mercato
finanziario 1. Per gli anni 2004-2006 il livello massimo del ricorso al mercato finanziario,
di cui allarticolo 25
della legge
regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dellordinamento
regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e
controlli), per la contrazione di mutui e prestiti della Regione è determinato,
tenuto conto degli effetti della presente legge, rispettivamente in euro 620
milioni, 200 milioni e 150 milioni.
Art. 2Spesa a carattere pluriennale
1. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di
spesa recate da leggi regionali a carattere pluriennale restano determinati, per
ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate nella tabella A
allegata alla presente legge.
Art. 3Patto di stabilità interno
1. Le disposizioni sul patto di stabilità interno, previste dallarticolo 15
della legge
regionale 21 maggio 2002, n. 7 (Bilancio di previsione per
lesercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004), restano
confermate per lanno 2004
in attuazione dellarticolo 29, comma 2, della legge 27
dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003).
Art. 4Estensione del patto di stabilità interno
agli enti strumentali 1. Ai fini del concorso degli enti strumentali della Regione Puglia al rispetto degli obblighi rivenienti dal patto di stabilità interno, di cui allarticolo 1 della legge 16 novembre 2001, n. 405 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria), il complesso delle spese correnti per lesercizio finanziario 2004, al netto degli interessi passivi e delle spese correnti finanziate dalla Regione e dai programmi comunitari, non può superare lammontare degli impegni e dei pagamenti allo stesso titolo effettuatisi nellesercizio 2002, aumentati del 3,1 per cento. 2. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, gli enti strumentali trasmettono trimestralmente alla Regione Puglia, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale. 3. Per lanno 2004 agli enti strumentali è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nonché di procedere allavvio di bandi concorsuali per posti resisi vacanti o che si renderanno vacanti. 4. Le assunzioni di personale a tempo determinato, a contratto di diritto privato, di consulenza o a seguito di convenzione, e quelle relative a figure professionali non fungibili possono effettuarsi previa autorizzazione della Giunta regionale e a condizione che gli enti richiedenti abbiano assolto agli obblighi di cui ai commi 1 e 2 e realizzato in bilancio lequilibrio di competenza. (1) 5. Le disposizioni del presente articolo sono estese ai Consorzi di bonifica operanti in Puglia. 6. Larticolo 16
(Regole di bilancio per gli enti strumentali della Regione Puglia) della
L.R.
n. 7/2002 è abrogato.
Art. 5Addizionale IRPEF regionale.
Riduzione Laddizionale regionale allimposta sul reddito delle persone fisiche, di cui
allarticolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dellimposta
regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dellIRPEF e istituzione di unaddizionale regionale a tale
imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), così come
modificato dallarticolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 30
dicembre 1999, n. 506, già elevata allo 0,9 per cento dal 1° gennaio 2000 ai
sensi dellarticolo 3 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 e
all1,4 per cento dal 1° gennaio 2001 per esigenze di copertura dei disavanzi
sanitari e successivamente ridotta all1,2 per cento dal 1° gennaio 2003 ai
sensi dellarticolo 5
della legge
regionale 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione
Puglia), è ulteriormente ridotta all1,1 per cento per i redditi riferiti
allanno di imposta 2004. (2)
(2) L’art. 1 della l.r. 22/2004 ha rideterminato dal 1° gennaio 2005 l’addizionale regionale all’IRPEF nella misura dello 0,9 per cento
Art. 6Acquisto di beni e servizi
1. Al
fine di consentire il conseguimento di risparmi di spesa e in relazione a quanto
previsto dallarticolo 24 della legge n.
289/2002, i competenti uffici regionali devono procedere
allacquisto di beni e servizi attraverso lutilizzazione delle convenzioni
quadro definite dalla CONSIP S.p.A.
2. Per
procedere ad acquisti in maniera autonoma, gli uffici regionali adottano i
prezzi delle convenzioni di cui al comma 1 come base dasta al ribasso.
3.
Nellipotesi in cui la vigente normativa consente la trattativa privata, i
competenti uffici regionali possono farvi ricorso solo in casi eccezionali e
motivati, previo esperimento di una documentata indagine di mercato, dandone
comunicazione alla Sezione regionale della Corte dei conti.
Art. 7Modifiche agli articoli 51 e 95 della L.R.
n. 28/2001 1.Il comma 2 dellarticolo 51 della l.r.
28/2001 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal
seguente: 2. Dal fondo di cui al
comma 1, con atto dirigenziale del competente Settore, da comunicare alla Giunta
regionale, sono prelevate e iscritte in aumento degli stanziamenti di cassa
delle unità previsionali di base del bilancio le somme necessarie a provvedere a
eventuali deficienze delle relative dotazioni”.
2. Al comma 4 dellarticolo 95 della l.r.
28/2001 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: con la
stessa deliberazione della Giunta regionale sono sostituite dalle seguenti:
con atto dirigenziale del competente Settore.
Art. 8Rifinanziamento e ristrutturazione debiti
regionali verso istituti di credito 1. Le disposizioni contenute nellarticolo 3
della legge
regionale 25 agosto 2003, n. 19 (Assestamento e prima variazione
al bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2003), concernenti il
rifinanziamento e la ristrutturazione dei debiti regionali verso gli istituti di
credito, restano confermate e prorogate a tutto lesercizio 2004.
Art. 9Acquisizione degli immobili da destinare a
sede della Regione in Bari 1. Le
disposizioni contenute nellarticolo 48,
comma 2, della L.R.
n. 4/2003, concernenti le operazioni di contrazione di un mutuo
con la Cassa depositi e prestiti, per un periodo di ammortamento massimo di
ventanni, da destinare allacquisto ed esecuzione di opere di ristrutturazione
e adeguamento dellex centro servizi di proprietà demaniale quale nuova sede
della Regione in Bari, ivi compresa la realizzazione della struttura da
destinare al Consiglio regionale, sono confermate ed estese allesercizio 2004
per un ammontare massimo di euro 100 milioni. 2. La
Giunta regionale è autorizzata a definire con proprio atto i criteri, le
modalità e le condizioni delle relative operazioni di acquisizione.
3. Al
conseguente onere relativo agli anni 2004 e successivi si fa fronte mediante
specifici stanziamenti di bilancio iscritti in apposita unità previsionale di
base.
TITOLO 2Norme settoriali di rilievo finanziario
CAPO 1Disposizioni in materia di artigianato, commercio, fiere e mercati
Art. 10Modifiche e integrazioni allarticolo 6
della legge regionale 28 maggio 1975, n. 48 1. Larticolo 6 della
legge
regionale 28 maggio 1975, n. 48 (Piano fieristico regionale e
attività professionali della Regione in materie di fiere e mercati), è
sostituito dal seguente: Art.
6
1.La Regione, al fine di sostenere la
competitività del sistema produttivo pugliese, può svolgere azioni di marketing
territoriale e attrazione degli investimenti, nonché di promozione delle
produzioni e dei prodotti a rilevanza regionale. 2. Per le finalità di cui al comma 1, gli
interventi sono attuati attraverso la partecipazione, in Italia e allestero, a
manifestazioni fieristiche, mostre e convegni, la realizzazione di missioni
economiche e istituzionali, incontri, seminari e accoglienza di delegazioni
straniere, nonché la sottoscrizione di specifici accordi di programma con i
competenti Ministeri. 3. La Giunta regionale, su proposta
dellAssessore regionale competente per materia, annualmente, entro il 30 marzo
di ogni esercizio, approva il programma delle iniziative promozionali e di
marketing territoriale e la relativa previsione di spesa.
4. Per la realizzazione del programma, la
Regione può avvalersi di idonei soggetti pubblici, anche da essa controllati, e
associazioni di categoria da individuare secondo le procedure di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della Direttiva 92/50CEE in
materia di appalti pubblici di servizi), e successive modificazioni e
integrazioni.
5. Ai soggetti di cui al comma 4, che si
propongono di perseguire le finalità di promozione e di marketing territoriale
della Puglia, la Giunta regionale può concedere un contributo
finanziario.
6. Ai fini di cui al comma 5 deve essere
inoltrata, entro il 30 gennaio di ogni esercizio e in ogni caso prima della
realizzazione dellevento, una formale richiesta corredata di una relazione
illustrativa, da cui si possa desumere il pubblico interesse, e del relativo
piano finanziario.
7. La liquidazione a saldo del contributo
avverrà dietro presentazione di una dichiarazione del legale rappresentante del
soggetto beneficiario attestante lavvenuta realizzazione dellevento e i costi
sostenuti sulla base di una relazione e di idonea documentazione a
consuntivo.
8. Le spese ammissibili devono rientrare
nelle seguenti categorie:
a) assistenza tecnica per la gestione e
la realizzazione delle attività;
b) consulenze specifiche per la
predisposizione di progetti, studi di settore e di conoscenza e relazioni dei
mercati esteri;
c) software e connettività alla rete
internet;
d) progettazione e pubblicazione di
stampa di cataloghi, opuscoli, libri, depliants, manifesti, multimediali e ogni
altro materiale illustrativo delle attività produttive
pugliesi;
e) viaggi e missioni, anche delle
delegazioni ospitate;
f) spese generali da rendicontare nel
limite massimo del 10 per cento del costo complessivo dellintervento.
9. Gli oneri rivenienti dallapplicazione del
presente articolo graveranno sul capitolo 216015 Partecipazione della Regione a
fiere, mostre ed esposizioni - articolo 6 l.r.
48/1975 e articolo 6 legge
regionale 20 febbraio 1995, n. 5 (Norme per lattuazione del
Programma operativo plurifondo 1994-1999 della Regione Puglia) e saranno
determinati in sede di approvazione della legge annuale di
bilancio.
Art. 11Contributo straordinario agli enti
fieristici 1. Per
gli enti fieristici a carattere regionale, di cui allarticolo 39 della legge
regionale 22 giugno 1994, n. 22 (Norme per lesercizio delle
funzioni di controllo sugli atti degli enti locali e degli enti regionali), di
Foggia e di Francavilla Fontana è iscritto nel bilancio regionale, limitatamente
allesercizio 2004, allunità previsionale di base 4.8.2 Enti fieristici
regionali, capitolo 352026 Contributo straordinario per le spese di
funzionamento della Fiera di Foggia e Fiera dellascensione di Francavilla
Fontana, lo stanziamento di euro 465 mila come di seguito articolato: a)
euro 413 mila per lente Fiera di Foggia;
b)
euro 52 mila per lente Fiera di Francavilla Fontana.
Art. 12Modifiche e integrazioni alla legge
regionale 1° agosto 2003, n. 11 1. Il comma 2 dellarticolo 2 della legge
regionale 1° agosto 2003, n.11 (Nuova
disciplina del commercio), è sostituito dal seguente: 2. I provvedimenti attuativi di cui al
comma 1 sono adottati entro il 31 marzo 2004 a seguito di parere obbligatorio
delle rappresentanze degli enti locali e previa consultazione delle
organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente
rappresentative a livello regionale. Sui provvedimenti si avvia altresì la
consultazione delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori..
2.
Alla lettera a) del comma 1 dellarticolo 6 della l.r.
11/2003, dopo le
parole: per il commercio sono soppresse le parole: istituito
o.
3. Al
comma 6 dellarticolo 28 della l.r.
11/2003 sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: Le vendite di fine stagione o saldi sono
fissate nei periodi dal 7 gennaio al 28 febbraio e dal 15 luglio al 15 settembre
per il 2004.
4. Allarticolo 28 della l.r.
11/2003 sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
10 bis.
Fino alla scadenza del termine di centottanta giorni di cui allarticolo 15, per
il rilascio delle autorizzazioni per medie strutture di vendita restano in
vigore gli strumenti di programmazione comunale approvati ai sensi della
legge
regionale 4 agosto 1999, n. 24
(Principi e direttive per lesercizio delle competenze regionali in materia di
commercio). 10
ter. Le autorizzazioni devono essere rilasciate con riferimento alla nuova
articolazione delle tipologie distributive di cui allarticolo 5, ma entro le
classi dimensionali previste dalla
programmazione comunale approvata.
10 quater. Per i Comuni che non hanno
approvato gli strumenti di programmazione per medie strutture di vendita ai
sensi della l.r.
24/1999 , si applicano gli automatismi previsti dallarticolo 9,
comma 1, lettere a) e b), ma solo per lautorizzazione di esercizi entro i
limiti della tipologia M1 (600 mq).
10 quinquies. Decorso il termine di cui
al comma 10 bis, si applica quanto previsto dallarticolo 9.
10 sexies. Fino allapprovazione del
regolamento di cui allarticolo 2, comma 1, lettera a), è fatto salvo il
rispetto di quanto previsto dalla l.r.
24/1999 sullidoneità urbanistica delle aree e sugli standard di parcheggio..
CAPO 2Disposizioni in materia di formazione professionale e pubblica istruzione
Art. 13Disposizioni procedurali per lacquisizione
di beni e servizi per i CRSEC 1. Al
fine di consentire ai Centri regionali dei servizi educativi e culturali (CRSEC)
di continuare a ottemperare ai compiti previsti dallarticolo 17 della legge
regionale 12 maggio 1980, n. 42 (Norme organiche per lattuazione
del diritto allo studio), è autorizzata, entro il limite di euro 5 mila per
singola spesa necessaria per le attività realizzate e per i servizi erogati dai
suddetti Centri, la procedura di cui ai commi 2 e 3.
2. Gli
atti di impegno, liquidazione e pagamento delle spese per lacquisto di beni e
servizi necessari per le attività dei CRSEC, formalmente autorizzate dal
competente Dirigente del Settore pubblica istruzione e finanziate con appositi
stanziamenti presenti nei bilanci annuali, sono adottati dal Dirigente del
Settore pubblica istruzione, sulla base di una proposta di determinazione
predisposta dal responsabile del Centro interessato, il quale è incaricato di
effettuare le necessarie ricerche di mercato, di ordinare la
fornitura/prestazione assumendo le relative obbligazioni, di perfezionare le
suddette obbligazioni entro il termine desercizio ai sensi di legge, di
attestare che la richiesta di fornitura/prestazione è conforme alla
programmazione delle attività del Centro formalmente autorizzate, di attestare
che la fornitura è realmente avvenuta e il prezzo è congruo, nonché di
provvedere a ogni altro adempimento e formalità nel rispetto della normativa
vigente, preliminari alladozione degli atti di competenza del Dirigente del
Settore pubblica istruzione.
3. In particolare per spese, IVA
od ogni altro eventuale onere accessorio compreso, sino a euro 2 mila
500,
lordinazione al fornitore da parte del Responsabile di
CRSEC deve avvenire previa ricerca di mercato comprovata da dichiarazione sulla
fattura dello stesso responsabile attestante la congruità del prezzo; per spese
di importo superiore, comprese tra euro 2 mila 500 e 5 mila, lordinazione al
fornitore/prestatore da parte del Responsabile di CRSEC deve avvenire previa
acquisizione di almeno tre preventivi scritti, fatta eccezione per i casi in
cui, per la natura della fornitura/prestazione, non può procedersi ad acquisire
i prescritti tre preventivi specificandone in atti il motivo; per spese di
importo superiore a euro 5 mila il Responsabile di CRSEC deve interessare il
Settore provveditorato, economato, contratti e appalti, che impartirà le dovute
istruzioni.
Art. 14Modifica alla legge regionale 7 agosto 2002,
n. 15 1. Larticolo 24 della legge
regionale 7 agosto 2002, n. 15 (Riforma della formazione
professionale), è sostituito dal
seguente:
Art.
24 (Accreditamento delle strutture formative) 1. I
soggetti pubblici e privati, al fine di ottenere la titolarità diretta delle
attività previste dalla presente legge, devono acquisire laccreditamento delle
proprie sedi operative, secondo quanto previsto dalla vigente normativa
nazionale e regionale.
2.
Sono esclusi dallobbligo dellaccreditamento:
a) i
datori di lavoro pubblici e privati che svolgono attività formative per il
proprio personale;
b) le
aziende dove si realizzano attività di stage e tirocinio;
c) le
strutture che prestano servizi configurabili prevalentemente come azioni di
assistenza tecnica, limitatamente a tali servizi.
3.
Laccreditamento costituisce formale riconoscimento ai fini dello svolgimento
delle attività di formazione professionale e delle attività collegate; esso può
essere sospeso o revocato in caso di riscontrate difformità o mutamenti delle
condizioni e dei requisiti che ne avevano determinato la
concessione.
4.
Alla concessione, sospensione o revoca dellaccreditamento provvede il Settore
formazione professionale, sulla base di criteri e procedure definiti con
apposito provvedimento della Giunta regionale, anche sulla base delle
segnalazioni delle Province..
Art. 15Proroga durata del CIFDA. 1. La durata del Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori
agricoli (CIFDA), di cui allarticolo 1, comma 4, dello Statuto del Consorzio
medesimo, approvato con legge
regionale 28 febbraio 1983, n. 5, è prorogata di due anni, sulla
base della deliberazione adottata dal Consiglio generale e nelle more delle
modificazioni statutarie per ridefinire gli scopi e le iniziative del consorzio
medesimo.
CAPO 3Disposizioni in materia di lavori pubblici
Art. 16Modifiche allarticolo 11 della L.R. n.
4/2003 1. Allarticolo 11
della L.R.
n. 4/2003 le parole: già concesso in rate annuali, è
rideterminato sulla base dei tassi applicati dalla Cassa depositi e prestiti sui
mutui contratti ed sono soppresse.
Art. 17Condono fiscale 1. Al fine di provvedere al pagamento delle pendenze debitorie, ivi comprese quelle fiscali e previdenziali, anche con le agevolazioni offerte dalla vigente normativa sul condono fiscale, il Commissario liquidatore del Consorzio interprovinciale dei trulli e delle grotte di Martina Franca è autorizzato a utilizzare le disponibilità finanziarie, esistenti sulla contabilità speciale accesa presso la Tesoreria provinciale dello Stato -Sezione di Taranto, rivenienti da erogazioni disposte ai sensi delle leggi regionali 12 agosto 1978, n. 37 (Norme in materia di lavori pubblici) e 16 maggio 1985, n. 27 (Testo unificato e aggiornato in materia di opere e di lavori pubblici).
Art. 18Modifica alla legge regionale 11 maggio
2001, n. 13 1. Allarticolo 3 della legge
regionale 11 maggio 2001, n.13 (Norme
regionali in materia di opere e lavori pubblici), è aggiunta, in fine, la
seguente lettera:
f bis)
soggetti di cui allarticolo 2 della legge
regionale 4 febbraio 1994, n. 4 e per
gli interventi di cui allarticolo 1 della medesima legge.
CAPO 4Norme in materia di razionalizzazione, contenimento e qualificazione della spesa
sanitaria
Art. 19Disposizioni in materia di
personale 1. Per
lanno 2004 le aziende sanitarie possono disporre ulteriori assunzioni, a tempo
indeterminato, di personale del ruolo sanitario entro il limite del 50 per cento
delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dellanno 2003. 2. Per
il personale infermieristico è consentita lassunzione entro il limite del 100
per cento di quello cessato dal servizio nello stesso anno. 3. Le
disposizioni previste dallarticolo 8,
comma 6, della L.R.
n. 19/2003 non si applicano solo per le assunzioni di personale
infermieristico di cui allarticolo 8,
comma 5, lettera b), della L.R.
n. 19/2003 e al comma 2 del presente articolo.
4. In caso di inadempienza da
parte dellazienda sanitaria nellattuazione dellarticolo 8
della L.R.
n. 19/2003, il Presidente della Giunta regionale attiva i poteri
sostitutivi mediante nomina del commissario ad acta.
Art. 20Operatori pedagogisti 1. Gli operatori pedagogisti a rapporto convenzionale con le aziende unità sanitarie locali, in attività da almeno due anni alla data del 29 settembre 2003, devono essere confermati a esaurimento nel rapporto convenzionale a tempo indeterminato. (3)
Art. 21Indicazione in materia di bilancio preventivo e tetti di spesa. 1. Ai fini della predisposizione del bilancio preventivo annuale, le aziende sanitarie, nelle more dellapprovazione del riparto del fondo sanitario regionale, iscrivono in bilancio, tra i ricavi, le assegnazioni disposte per lanno precedente.
2. Sono confermati i tetti di remunerazione degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e degli enti ecclesiastici previsti per lanno precedente fino alle determinazioni dei limiti di remunerazione delle prestazioni assunte dalla Giunta regionale.
3. Le aziende ospedaliero-universitarie, gli IRCCS e gli enti ecclesiastici possono adeguare la quota corrispondente ai costi per lerogazione diretta dei farmaci.
4. LAgenzia regionale sanitaria iscrive in bilancio, tra i ricavi derivanti da trasferimenti regionali, la somma di euro 2 milioni 500 mila come da legge regionale 7 marzo 2003, n 5 (Bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005).
5. Le aziende sanitarie allegano al bilancio economico preventivo il programma annuale degli investimenti in beni durevoli, dando evidenza separata degli ammortamenti sterilizzati da contributi assegnati in conto capitale. Le medesime allegano, altresì, un elenco dei servizi appaltati o che intendono appaltare, di cui agli allegati 1 e 2 del d.lgs. 157/1995. Per i servizi da appaltare le aziende allegano al predetto elenco una relazione comprovante la compatibilità finanziaria, ai sensi dellarticolo 2 e seguenti della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38 (Norme sullassetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517), nonché le economie di gestione rivenienti dallaffidamento in termini di riduzione di costi del personale dipendente, beni di consumo, manutenzioni e ammortamento di beni durevoli e di altri fattori produttivi. Le eventuali scelte di esternalizzazione dei servizi devono essere adottate previo confronto con le Organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) - area comparto - in sede di contrattazione integrativa aziendale, giusta dichiarazione congiunta n. 2 allegata al citato CCNL e nel pieno rispetto di quanto previsto dallarticolo 1 della preintesa del CCNL 2002-2003, sottoscritta dallARAN in data 11 dicembre 2003. (4) 6. Il programma annuale e lelenco di cui al comma 5 sono oggetto di specifico esame nel parere del collegio sindacale che accompagna il bilancio di previsione.
7. I Direttori generali delle aziende sanitarie locali sono autorizzati a destinare leventuale risultato economico positivo di esercizio del 2003, in via prioritaria, a investimenti per lesercizio 2004, ai sensi dellarticolo 33, comma 1, della l.r. 38/1994 nel rispetto dei programmi regionali riguardanti gli interventi di edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico in conformità alla programmazione regionale. Il risultato economico positivo utilizzabile è determinato dopo lapplicazione del comma 35 dellarticolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica). (5) 7 bis Per lanno 2004, nel caso di superamento del valore di riferimento del 13 per cento per la spesa farmaceutica territoriale, in ambito regionale e di singola azienda, fermo restando quanto previsto dallarticolo 1, comma 35, della legge 662/1996, il 50 per cento del residuo risultato economico positivo, entro il limite del superamento per ciascuna azienda, affluisce ad apposito fondo regionale da utilizzare per iniziative finalizzate al contenimento della spesa farmaceutica. (6)
Art. 22Definizione dei livelli essenziali di
assistenza(••) 1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, le percentuali di ammissibilità in regime di degenza ordinaria dei ricoveri rientranti nei quarantatre Diagnosis related groups (DRGS) ad alto rischio di inappropriatezza individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza) sono determinate come segue: CODICI DRG | DESCRIZIONE DRG | LIMITE DI AMMISSIBILITA | CHIRURGICI 6 | COMPRESSIONE TUNNEL CARPALE | 6 | 6 | COMPRESSIONE TUNNEL CARPALE | 6 | 39 | INTERVENTI SUL CRISTALLINO CON O SENZA VITRECTOMIA | 26 | 40 | INTERVENTI EXTRAOCULARI ECCETTO ORBITA ETA >17 | 28 | 41 | INTERVENTI EXTRAOCULARI ECCETTO ORBITA ETA 0 - 17 | 43 | 42 | INTERVENTI SULLE STRUTTURE INTRAOCULARI ECCETTO RETINE, IRIDE E CRISTALLINO (ESCLUSO TRAPIANTI CORNEA COD. 11.60) | 41 | 55 | MISCELLANEA DI INTERVENTI SU ORECCHIO, NASO, BOCCA E GOLA | 37 | 119 | LEGATURA E STRIPPING DI VENE | 39 | 160 | INTERVENTI PER ERNIA, ECCETTO INGUINALE E FEMORALE, ETA >17 SENZA CC | 48 | 158 | INTERVENTI SU ANO E STOMA | 54 | 162 | INTERVENTI PER ERNIA INGUINALE E FEMORALE, ETA >17 NO CC | 33 | 163 222 | INTERVENTI PER ERNIA, ETA: 0-17 INTERVENTI SUL GINOCCHIO (CODICE INTERVENTO 80.6) | 34 42 | 232 | ARTROSCOPIA | 35 | 262 | BIOPSIA DELLA MAMMELLA E ASPORTAZIONE LOCALE NON PER NEOPLASIE MALIGNE (CODICE INTERVENTO 85.20 E 85.21) | 35 | 267 | INTERVENTI PERIANALI E PILONIDALI | 33 | 270 | ALTRI INTERVENTI SU PELLE, SOTTOCUTE E MAMMELLA NON CC | 4 | 364 | DILATAZIONE O RASCHIAMENTO, CONIZZAZIONE NON PER TUMORE MALIGNO | 12 | MEDICI 19 | MALATTIE DEI NERVI CRANICI E PERIFERICI | 28 | 25 | CONVULSIONI E CEFALEA | 23 | 65 | TURBE DELLEQUILIBRIO | 31 | 131 | MALATTIE VASCOLARI PERIFERICHE NON CC | 39 | 133 | ATEROSCLEROSI NO CC | 32 | 134 | IPERTENSIONE | 63 | 142 | SINCOPE E COLLASSO | 37 | 183 | ESOFAGITE, GASTROENTERITE E MISCELLANEA DI MALATTIE DELLAPPARATO DIGERENTE, ETA >17 | 8 | 184 | ESOFAGITE, GASTROENTERITE E MISCELLANEA DI MALATTIE DELLAPPARATO DIGERENTE, ETA 0 -17 | 38 | 187 | ESTRAZIONI E RIPARAZIONI DENTALI | 15 | 208 | MALATTIE DELLE VIE BILIARI | 54 | 243 | AFFEZIONI MEDICHE DEL DORSO | 26 | 276 | PATOLOGIE NON MALIGNE DELLA MAMMELLA | 1 | 281 | TRAUMI DELLA PELLE DEL SOTTOCUTE E DELLA MAMMELLA ETA >17 NO CC | 40 | 282 | TRAUMI DELLA PELLE DEL SOTTOCUTE E DELLA MAMMELLA ETA 0-17 | 41 | 283 | MALATTIE MINORI DELLA PELLE CON CC | 8 | 284 | MALATTIE MINORI DELLA PELLE NO CC | 6 | 294 | DIABETE ETA >35 | 48 | 301 | MALATTIE ENDOCRINE, NO CC | 5 | 324 | CALCOLOSI URINARIA NO CC | 31 | 326 | SEGNI E SINTOMI RELATIVI A RENE E VIE URINARIE, ETA >17 NO CC | 26 | 395 | ANOMALIE DEI GLOBULI ROSSI, ETA >17 | 35 | | 426 NEVROSI DEPRESSIVA | 20 | 427 | NEVROSI ECCETTO NEVROSI DEPRESSIVA | 20 | 429 | DISTURBI ORGANICI E RITARDO MENTALE | 36 | 467 | ALTRI FATTORI CHE INFLUENZANO LO STATO DI SALUTE | 13 | 2. Le percentuali di cui al comma 1 sono calcolate con riferimento al totale dei ricoveri ordinari effettuati nellanno 2001. I ricoveri in regime ordinario effettuati oltre la soglia percentuale di ammissibilità sono remunerati in misura pari alla tariffa ministeriale per i ricoveri di un giorno se trattasi di DRG chirurgico e nella misura del 40 per cento se trattasi di DRG medico.(7) 3. La remunerazione e la percentuale di cui al comma 2 sono applicate alla tariffa di competenza della fascia di appartenenza della struttura erogante la prestazione.
Art. 23Termine di deliberazione dei bilanci di
previsione In deroga allarticolo 17
della L.R.
n. 38/1994, il bilancio pluriennale preventivo e il bilancio
economico preventivo per lanno 2004 sono deliberati dal Direttore generale
entro il 20 gennaio e trasmessi entro dieci giorni allAgenzia regionale
sanitaria per lesercizio delle funzioni di controllo di cui allarticolo 12
della legge
regionale 9 dicembre 2002, n. 20 (Assestamento e variazione al
bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2002).
Art. 24Acquisto di beni e servizi con valore di
stima superiore alla soglia comunitaria 1. Il
comma 1 dellarticolo 13 della legge
regionale 5 dicembre 2001, n. 32
(Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per lesercizio finanziario
2001), è sostituito dal seguente: 1.
Ferme restando le procedure autorizzative di cui allarticolo 20 della
legge
regionale 22 dicembre 2000, n. 28, le
procedure dacquisto per la fornitura di beni e servizi, con valori di stima
superiori alla soglia comunitaria, possono essere aggiudicate secondo i criteri
di seguito indicati:
a) al
prezzo più basso qualora lofferta debba obbligatoriamente conformarsi ad
appositi capitolati o disciplinari tecnici; b) in
favore dellofferta economicamente più vantaggiosa valutabile in base a
oggettivi elementi diversi, da menzionarsi nei disciplinari di gara, così come
individuati dallarticolo 16, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24
luglio 1992, n. 358 e successive modificazioni e dallarticolo 22, comma 1,
lettera b), del d.lgs.157/1995.
Nel
predisporre i capitolati di oneri e nel determinare i criteri di valutazione, le
aziende e istituti del Servizio sanitario regionale (SSR) tengono conto di ogni
altro onere di natura economica che potrebbe rivenire dalla stipula del
contratto di fornitura di beni o servizi, al fine di rendere governabili e
prevedibili i costi di gestione scaturenti dagli stessi.. 2. Il
comma 5 dellarticolo 8 della l.r.
20/2002 è
abrogato.
3. Il
comma 2 dellarticolo 6 della l.r.
32/2001 è
sostituito dal seguente:
2.
Le aziende e gli istituti del SSR non possono stipulare contratti per fornitura
di beni e servizi per una durata superiore a tre anni, fatto salvo il caso in
cui loggetto del contratto preveda, a carico della ditta aggiudicataria,
lonere di effettuare, per conto dellamministrazione appaltante, cospicui
investimenti per lacquisizione di tecnologie, impianti e attrezzature il cui
ammortamento richiede una durata maggiore tale da rendere finanziariamente
vantaggioso il rapporto sinallagmatico..
Art. 25Acquisto di beni e servizi con valore di
stima inferiore alla soglia comunitaria 1.
Ferme restando le procedure autorizzative di cui allarticolo 20
della L.R.
n. 28/2000 per acquisti di valore superiore a quello indicato con
Delib.G.R. 20 marzo 2001, n. 280, le aziende e istituti del SSR sono obbligati
ad esperire le procedure di acquisto, con valore di stima contrattuale tra i 50
mila euro e i 200 mila dps, facendo ricorso a procedure ristrette così come
individuate dallarticolo 9, comma 1, del D.Lgs. n. 358/1992 e
dallarticolo 6, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 157/1995. 2. Le
procedure di cui al comma 1 possono essere aggiudicate secondo i criteri
indicati nel comma 1 dellarticolo 24 e nel rispetto dei principi di
governabilità dei costi contenuti nel medesimo articolo. 3. Per
lacquisto di beni e servizi con valore di stima inferiore alla soglia
comunitaria, le aziende e istituti del SSR possono, nel rispetto di quanto
previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 4 aprile 2002, n. 101 (Regolamento recante criteri e
modalità per lespletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di
procedure telematiche di acquisto per lapprovvigionamento di beni e servizi) e
sulla base delle iniziative in tal senso intraprese a livello statale e
regionale, effettuare approvvigionamenti di beni e servizi attraverso sistemi
automatizzati di scelta del contraente, nel rispetto dei principi di trasparenza
e di semplificazione delle procedure.
4. Per
lindividuazione delle ditte concorrenti, le aziende e gli istituti del SSR si
avvalgono dellAlbo dei fornitori ospedalieri on line istituito e aggiornato
in via sperimentale dallAssessorato regionale alla sanità. Lutilizzo del
predetto Albo assolve, per le aziende e istituti del SSR, lobbligo di
pubblicazione dellavviso indicativo previsto dallarticolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 573 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei
procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla
soglia di rilievo comunitario).
Art. 26Acquisto di beni e servizi con valore di
stima sino a euro 50 mila 1. Per
lacquisizione di beni e servizi relativi a contratti con valore di stima sino a
euro 50 mila, ferma restando lobbligatorietà di attivare le più efficaci azioni
in grado di ingenerare la massima concorrenzialità, le aziende e istituti del
SSR possono fare ricorso a procedure negoziate a condizione che: a) sia
stato adempiuto a quanto previsto dallarticolo 6, comma 2, del D.P.R. n.
573/1994; b)
alle lettere dinvito a produrre offerta venga allegato un disciplinare di oneri
contenente le indicazioni delle condizioni contrattuali alle quali
lamministrazione intende negoziare lacquisto del bene o del servizio; c)
vengano indicati i criteri mediante i quali si intende aggiudicare la fornitura
o il servizio e nellipotesi di affidamento in favore dellofferta
economicamente più vantaggiosa indicando, in ordine decrescente, gli elementi
dei quali si procederà alla valutazione qualitativa; d)
vengano rispettate le prescrizioni di natura perentoria indicate nel comma 1
dellarticolo 24;
e) si
proceda allinvito di almeno cinque ditte, ferma restando la facoltà
dellamministrazione di aumentare il numero dei partecipanti qualora ricorrano i
presupposti commerciali in grado di accrescere la concorrenzialità della
procedura dacquisto.
Art. 27Acquisto di beni e servizi in
economia 1. Le aziende e gli istituti del SSR per lacquisizione di beni e servizi con
valore di stima inferiore ai 20 mila euro, nel rispetto di quanto previsto
dallarticolo 37,
comma 3, della L.R.
n. 4/2003, procedono mediante acquisti in economia sulla base di
idoneo regolamento da adottarsi sulla base dei criteri contenuti nel decreto
del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384
(Regolamento di semplificazione del procedimento di spese in economia).
Art. 28Estensione contratti di acquisto di beni e
servizi 1. Al
fine di realizzare migliori condizioni di mercato, le aziende e istituti del SSR
prevedono, nei contratti predisposti per lacquisizione di beni e servizi,
clausole negoziali intese a consentire, oltre i limiti di cui allarticolo 27,
comma 3, del decreto-ministeriale 28 ottobre 1985 (Approvazione del nuovo
capitolato doneri generali per le forniture e i servizi eseguiti a cura del
Provveditorato generale dello Stato), ad altre aziende sanitarie pubbliche,
previa accettazione da parte dei soggetti fornitori, lestensione in proprio
favore dello stesso contratto, nella misura massima del 40 per cento del valore
di quanto originariamente stipulato, a parità di condizioni e prezzi e a patto
che le prestazioni da acquisire o i beni da fornire siano identici per tipologia
e qualità a quelli originariamente contrattati. 2.
Nelle ipotesi di cui al comma 1 il calcolo del valore del contratto, ai fini
della pubblicità di gara, deve essere computato sul totale della spesa prevista,
ivi inclusa leventuale estensione.
3. È
fatto obbligo alle aziende che intendono avvalersi di contratti stipulati con la
predetta clausola, verificatane la convenienza, di comunicare, prima di
procedere nellestensione, il valore massimo della spesa che si impegnano a
sostenere al fine di consentire allazienda titolare del contratto originario di
effettuare il monitoraggio contabile dello stesso nonché concedere il proprio
assenso.
Art. 29Disposizioni diverse in materia di
sanità(8) [1. Le
disposizioni di cui allarticolo 5,
comma 1, della L.R.
n. 32/2001 sono confermate per lanno 2004. 2. Il
comma 8 dellarticolo 10
della L.R.
n. 32/2001 è abrogato.
3.
Fino alla definizione della contrattazione con i fornitori dei dispositivi di
cui allelenco 1 del nomenclatore tariffario, in esecuzione delle disposizioni
contenute negli articoli 8 e 9 del D.M. 27
agosto 1999, n. 332 del Ministro della sanità (Regolamento
recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nellambito
del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe), sono
confermati in novanta giorni i termini entro cui le aziende sanitarie locali
devono provvedere al pagamento dei fornitori. 4. Il termine del 31 dicembre 2003 di cui allarticolo 5, comma 3, della l.r. 20/2002 è prorogato fino allattuazione delle procedure di accreditamento e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2006. (9) 5. Larticolo 40,
comma 3, della L.R.
n. 38/1994 è abrogato. 6. Dopo il comma 1 dellarticolo 10 della legge regionale 13 agosto 2001, n. 24 (Istituzione dellAgenzia regionale sanitaria pugliese-ARES), è inserito il seguente: 1 bis. Listruttoria ai fini del controllo degli atti di cui al comma precedente è effettuata dal Settore sanità dellAssessorato alla sanità e servizi sociali . 7. I commi 3, 4 e 5 dellarticolo 6 della l.r. 32/2001 sono abrogati.]
Art. 30Modifiche di leggi regionali in materia di
sanità(••) 1. Alla legge
regionale 30 dicembre 1994, n. 36 (Norme e
principi per il riordino del SSR in attuazione del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n.502 Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dellart.1 della legge 23 ottobre 1992, n.421, così come modificato dal decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517), sono apportate le seguenti
modifiche: A. Il
comma 4 dellarticolo 15 è sostituito dal seguente:
4.
Nellazienda USL e nellazienda ospedaliera sono previste obbligatoriamente le
seguenti strutture complesse:
a)
struttura burocratico-legale;
b)
gestione tecnica;
c)
gestione del personale;
d)
gestione delle risorse finanziarie;
e)
gestione del patrimonio;
Nellazienda
USL sono previste obbligatoriamente le seguenti strutture complesse e
dipartimentali:
a) il
dipartimento di prevenzione;
b) i
distretti;
c) la
struttura complessa farmaceutica territoriale;
d) il
dipartimento di salute mentale;
e) la
struttura complessa servizio socio-sanitario;
f) i
presidi ospedalieri.
B. I
commi 5, 7 e 8 dellarticolo 24 sono abrogati.
[C. Il
comma 7 dellarticolo 26 è sostituito dal seguente:
7.
Lincarico di direttore di distretto, struttura complessa della disciplina
Organizzazione dei servizi sanitari di base, è attribuito dal Direttore
generale con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
dicembre 1997, n. 484 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per
laccesso alla direzione sanità aziendale e dei requisiti e dei criteri per
laccesso al secondo livello dirigenziale per il personale di ruolo sanitario
del Servizio sanitario nazionale). Possono partecipare alla procedura di
selezione i dirigenti medici e medici convenzionati di medicina generale e
pediatri di libera scelta, entrambi dellazienda USL, previsti dallarticolo 3
sexies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni. In caso di incarico a medico convenzionato è congelato un
corrispondente posto di organico della dirigenza medica. E istituito lUfficio
di coordinamento delle attività distrettuali, ai sensi dellarticolo 3 sexies,
comma 2, del d.lgs. 502/1992, composto da figure professionali operanti nel
distretto. Il direttore di distretto si avvale di detto
Ufficio.](10)
2. Alla legge
regionale 16 dicembre 1998, n. 30 (Norme e
principi per il funzionamento dei dipartimenti di salute mentale previsti dalla
legge
regionale 28 dicembre 1994, n. 36), sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al
comma 1 dellarticolo 4, la parola sedici è sostituita dalla parola
quindici;
b) al
comma 3 dellarticolo 4, la parola diecimila è sostituita dalla parola
quattordicimila.
(••) Articolo successivamente modificato dalle ll.rr. 14/2004, art. 30; 1/2006, art. 1 e 25/2006, art. 14. è riportato nel testo aggiornato e coordinato della l.r. 36/94 e della l.r. 30/98, art. 4(10) Lettera abrogata dall'art. 1, comma 2, lettera b), l.r.
7 febbraio 2006, n. 1. Sostituiva il
comma 7 dell'art. 26,
l.r.
28 dicembre 1994, n. 36 (comma anch'esso
abrogato dal suddetto art. 1). L'art. 14,
comma 12, l.r. 3 agosto 2006, n.
25
ha confermato la soppressione della
presente lettera.
Art. 31Modifiche allarticolo 6 della legge
regionale 14 gennaio 1998, n. 1(••) 1. Allarticolo 6 della legge
regionale 14 gennaio 1998, n. 1
(Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per lanno finanziario 1998),
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
2
bis. E esclusa ogni legittimazione passiva, sostanziale e processuale della
Regione per leventuale residuo passivo conseguente alla chiusura delle gestioni
liquidatorie.
Art. 32Modifiche allarticolo 43 della L.R. n.
4/2003(••) 1. Allarticolo 43 della l.r.
4/2003 sono
apportate le seguenti modifiche:
A) Il
comma 2 è sostituito dal seguente:
2.
Allarticolo 11 della l.r.
20/2002 sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
3 bis. Per il rispetto
delle norme in materia di patto di stabilità degli obiettivi di finanza
pubblica, al fine delleffettivo ripiano del disavanzo della spesa sanitaria
regionale relativa alle gestioni delle USL soppresse dallarticolo 2 della legge
regionale 14 giugno 1994, n. 18, alle gestioni liquidatorie,
risultanti dalla soppressione delle predette USL ai sensi dellarticolo 6, comma
1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dellarticolo 2, comma 14, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, che si trovano in condizioni di grave dissesto
finanziario ovvero risultano gravemente deficitarie, si applicano gli articoli
198, 199, comma 1, 200, comma 2, 201, 204, 206, comma 2, 207, 208, 209, 210, 212
e 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dellamministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa), in quanto compatibili.
3 ter. Il limite minimo per
le autorizzazioni di cui allarticolo 206 del r.d. 267/1942 è fissato in euro
500 mila.
3 quater.
Lautorità di cui allarticolo 206, comma 1, del r.d. 267/1942 è individuata
nellAmministrazione regionale nella persona del suo legale rappresentante o da
suo delegato..
B) Le
lettere c) e d) del comma 3 sono sostituite dalle seguenti:
c) a tutti gli effetti di
legge lo stato del passivo va accertato con riferimento alla data del 1° maggio
2003. Alla stessa data vanno conteggiati, ai
sensi e per gli effetti dellarticolo 55 del r.d. 267/1942, gli interessi
maturati sulle posizioni debitorie non ancora estinte;
d) a
favore delle gestioni liquidatorie delle soppresse USL, poste in liquidazione
coatta amministrativa, la Regione garantisce disponibilità di fonti finanziarie
fino alla concorrenza massima del saldo fra lo stato passivo e attivo accertato
alla data del 1° maggio 2003. Con provvedimento di Giunta regionale si
provvederà alla specificazione delle somme relative a ciascuna delle dodici
gestioni liquidatorie entro il limite massimo complessivo di cui
sopra..
C) Al
comma 3 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
e bis) i Direttori generali
pro tempore delle Aziende USL, per le finalità di cui al comma 3bis
dellarticolo 11 della l.r.
20/2002, sono Commissari liquidatori delle liquidazioni coatte
amministrative delle USL soppresse dallarticolo 2 della l.r.
18/1994, confluite in ciascuna azienda sanitaria e provvedono alle
sistemazioni contabili e al pagamento delle posizioni debitorie residue mediante
utilizzazione delle risorse messe a disposizione dalla Regione. A tal fine, i
suddetti Commissari liquidatori provvedono alla redazione dello stato passivo e
ai successivi adempimenti, ai sensi degli articoli 207 e seguenti del r.d.
267/1942..
D) Dopo
il comma 3 è aggiunto il seguente:
3 bis. Ai Direttori
generali per le attività di Commissario liquidatore spetta un compenso
onnicomprensivo forfetario fissato in euro 8
mila..
(••) Vedi il testo aggiornato e coordinato dell’art. 43. La Corte Costituzionale con sentenza n. 25/2007 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11 della l.r. 20/2002 nelle seguenti parti: comma 3 bis introdotto dalla l.r. 4/2003, art. 43 come modificato dalla l.r. 1/2004, art. 32; commi 3 ter e 3 quater introdotti dalla l.r. 4/2003, art. 43 come modificato dalla l.r. 1/2004, art. 32: commi 3 ter 1 e 3 ter 2 introdotti dalla l.r. 14/2004, art. 20: La Corte ha dichiarato, altresì l’illegittimità costituzionale dell’art. 43 della l.r. 4/2003, comma 3, lett. a), b), e c) , d) ,e bis) ( queste ultime come modificate dalla l.r. 1/2004, art. 32)
Art. 33Norme di ripianamento disavanzi
sanitari 1. Al fine di sostenere eventuali esigenze di ripiano di disavanzi sanitari
dellesercizio 2003, è stanziata nel bilancio di previsione 2004, su apposito
capitolo dellunità previsionale di base 9.1.3, la somma di euro 20 milioni.
Art. 34Spese di investimento nella sanità
1. Al
fine di sostenere le spese di investimento per interventi di ristrutturazione
edilizia e ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, è
stanziata nel bilancio di previsione 2004, su apposito capitolo di bilancio
dellunità previsionale di base 9.1.5, la somma di euro 10 milioni. 2. Per
il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 si provvede, altresì, mediante
lutilizzazione dei residui di stanziamento provenienti dagli esercizi
finanziari: a)
1997 relativamente al capitolo 411180, già confluiti nellapposito fondo delle
economie da reiscrivere;
b)
2000 relativamente ai capitoli 491034 e 491036.
Art. 35Norma interpretativa e di carattere
finanziario 1. Al
fine di sostenere le spese di investimento per interventi di ristrutturazione
edilizia e ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, è
stanziata nel bilancio di previsione 2004, su apposito capitolo di bilancio
dellunità previsionale di base 9.1.5, la somma di euro 10 milioni.
2. Per
il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 si provvede, altresì, mediante
lutilizzazione dei residui di stanziamento provenienti dagli esercizi
finanziari:
a)
1997 relativamente al capitolo 411180, già confluiti nellapposito fondo delle
economie da reiscrivere;
b)
2000 relativamente ai capitoli 491034 e 491036.
CAPO 5Disposizioni varie
Art. 36Imposta regionale sulle emissioni sonore
degli aeromobili (•) [1. Nelle more dellemanazione dei decreti del Ministro delle
finanze di cui allarticolo 90, comma 4, della legge 21 novembre 2000, n.
342 (Misure in materia fiscale), qualora i medesimi non siano adottati entro
il 30 giugno 2004, la Giunta regionale è autorizzata a predisporre apposita
disciplina al fine di consentire la riscossione dellimposta regionale sulle
emissioni sonore degli aeromobili istituita dallarticolo 90 della legge n.
342/2000.]
(•) Articolo abrogato dalla l.r. 45/2012, art. 10. Con il medesimo art. 10, ai sensi del comma 1 dell’articolo 8 del d.lgs. 68/2011, viene soppressa l’imposta regionale sulle emissioni degli aeromobili (IRESA).
Art. 37Applicazione articolo 4, comma 6, legge
regionale 13 dicembre 1999, n. 32 1. In applicazione del comma 6
dellarticolo 4
della legge
regionale 13 dicembre 1999, n. 32 (Variazione al bilancio di
previsione per lesercizio finanziario 1999), la quota di cui allarticolo 1,
lettera c), della legge 7 febbraio
1951, n. 168 (Ripartizione dei proventi delle sanzioni pecuniarie dovute
per violazioni alle leggi tributarie), è determinata nella misura del 10 per
cento delle sanzioni riscosse ai sensi del citato comma 6 dellarticolo 4
della L.R.
n. 32/1999.
2. Con
apposito provvedimento della Giunta regionale si provvede a disciplinare la
quota così come determinata nel comma 1.
3. La
quota, nella misura di cui al comma 1, si applica anche agli importi rivenienti
dalle sanzioni penali e amministrative comminate dagli organi ispettivi dei
Dipartimenti di prevenzione delle ASL nellesercizio delle funzioni di vigilanza
e viene destinata alle finalità di cui allarticolo 59 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di
investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi alloccupazione
e della normativa che disciplina lINAIL, nonché disposizioni per il riordino
degli enti previdenziali).
Art. 38Termini prescrizionali 1. Il termine di cui allarticolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n.
241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi), entro il quale devono concludersi i
procedimenti irrogatori di sanzioni amministrative da parte della Regione, è
fissato in quello stabilito per la prescrizione prevista dallarticolo 28 della
legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e
successive modificazioni e integrazioni.
Art. 39Disposizioni relative alla chiusura del POP
1994-1999 1. In attuazione delle
disposizioni della deliberazione CIPE 16 ottobre 1997, n. 189 (Indirizzi per
larmonizzazione e laccelerazione delle procedure attuative dei programmi
cofinanziati dalla Commissione europea), i rientri finanziari relativi al
periodo 1994-1999, concessi dallUnione europea e dallo Stato per lattuazione
del programma operativo plurifondo 1994-1999 approvato dalla Commissione Ue con
decisione n. C(95)1073 del 22 maggio 1995 e n. C(00)2841 del 26 gennaio 2001,
eccedenti le spese sostenute a valere sui capitoli di spesa riportati nel
bilancio di previsione per lesercizio 2004 finanziati, con vincolo di
destinazione, dai capitoli di entrata su cui affluiscono le risorse finanziarie
trasferite dallUe e dallo Stato per il suddetto programma operativo, sono
destinati alle seguenti iniziative:
a)
redazione degli studi di fattibilità relativi alla rete europea di trasporto
denominata Corridoio 8 nella prospettiva del rafforzamento delle attività di
cooperazione della Regione verso larea dei Balcani e del ciclo di
programmazione post 2006;
b)
costituzione di un Fondo antiusura, al fine di rafforzare la strategia del
programma operativo nazionale Sicurezza 2000-2006 del Ministero degli interni
nella regione. Listituzione del fondo e la modalità di utilizzazione saranno
approvate con legge regionale;
c)
assegnazione di una riserva di premialità ai Progetti integrati territoriali
(PIT) individuati nel complemento di programmazione del POR Puglia e approvati
secondo le modalità nello stesso indicate, che raggiungono al 30 giugno 2005
specifici criteri di efficienza e/o efficacia adottati dal Comitato di
sorveglianza del POR e approvati dalla Giunta regionale.
2. La
Giunta regionale, fatti salvi i provvedimenti già adottati in materia alla data
di entrata in vigore della presente legge, dopo lerogazione dei saldi relativi
ai sottoprogrammi FESR, FEOGA e FSE del POP 1994-1999, provvede alla
ripartizione dei rientri finanziari netti di cui al comma 1 tra le iniziative
nello stesso indicate.
Art. 40Modifica agli articoli 12-bis e 12-ter legge
regionale 25 gennaio 1977, n. 2 e successive modificazioni e
integrazioni 1. Il Servizio cassa centrale, le Sezioni di economato e cassa e gli Uffici
provinciali di economato e cassa, istituiti con legge
regionale 25 gennaio 1977, n. 2 (Disciplina dei servizi del
Settore provveditorato-economato-contratti e appalti) e successive modificazioni
e integrazioni, sono strutture funzionalmente dipendenti dal Settore
provveditorato, economato, contratti e appalti.
Art. 41Disposizioni in materia di Consorzi di
bonifica(••) [1. I termini per il rinnovo del Consiglio dei delegati dei Consorzi
di bonifica di cui allarticolo 28 della legge
regionale 31 maggio 1980, n. 54 (Norme in materia di determinazione dei comprensori e costituzione
dei consorzi di bonifica integrale), già sospesi sino al 31 dicembre 2003 per
effetto dellarticolo 14 della L.R.
n. 19/2003, sono ulteriormente
prorogati sino al 31 dicembre 2004 (27).
2. Per effetto del disposto di cui al comma 1, sono prorogati i
Consigli dei delegati dei Consorzi di bonifica di Capitanata, Arneo, Gargano e
Ugento li Foggi.
3. Alla lettera a) del comma 1 dellarticolo 1 della
legge
regionale 10 ottobre 2003, n. 23 (Disposizioni urgenti in
materia di Consorzi di bonifica e di personale forestale), dopo la parola:
dipendente sono inserite le seguenti: dei Consorzi di bonifica e dellUnione
regionale delle bonifiche.](11)
Art. 42Ripartizione delle risorse ai Consorzi di
bonifica(•) 1. Le risorse di cui alla L.R.
n. 54/1980 iscritte nel capitolo 112095, u.p.b. 4.3.1, del
bilancio di previsione della Regione Puglia per lesercizio finanziario 2004
sono ripartite ai Consorzi di bonifica sulla base e proporzionalmente ai mancati
introiti realizzati a seguito della sospensione della riscossione dei ruoli,
riferita alle annualità dal 2000 al 2002, disponendo limpegno e la liquidazione
entro gennaio 2004.
(•) Ai sensi del comma 4, lett. c) dell’art. 8 della l.r. 12/2011 le anticipazioni di cui al presente articolo sono da considerarsi erogate ai Consorzi di bonifica, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 16 della l.r. 54/1980. Il comma 5 del medesimo articolo 8 dispone che in attuazione e nei limiti previsti dal comma 4 la Regione non procederà al recupero delle somme erogate ai Consorzi di bonifica
Art. 43Servizio avanzato di anagrafe
zootecnica 1. La
Regione Puglia, allo scopo di contribuire alla tutela della salute pubblica
attraverso lidentificazione e la registrazione degli animali, nonché la
tracciabilità dei loro prodotti, promuove la costituzione di un servizio
avanzato di anagrafe zootecnica.
2. Ai
fini di cui al comma 1, la Regione autorizza lIstituto regionale pugliese
Finpuglia S.p.A. a costituire una società consortile per azioni mista, che avrà
come altri soci Italia Lavoro S.p.A. e organismi rappresentativi del mondo
agricolo, con partecipazione maggioritaria pari al 51 per cento delle azioni del
medesimo Istituto.
3. La
Regione attribuirà direttamente alla società lorganizzazione e la gestione
dellanagrafe zootecnica e degli eventuali servizi connessi, trattandosi di
servizi di evidente pubblica utilità, con creazione di opportunità occupazionali
e la mancanza di finalità di lucro.
4. La
Finpuglia, nella sua qualità di strumento della programmazione regionale,
partecipa alla società in nome e per conto della Regione e opera su direttive
regionali sia per quanto attiene la costituzione degli organi societari, sia per
quanto riguarda il contesto operativo generale della società.
5.
Dopo il quinto anno di attività la Finpuglia procede allalienazione della
propria quota societaria, nel rispetto della vigente normativa in materia.
6. La
Regione, tramite Finpuglia, provvede a erogare alla società consortile le somme
necessarie per la gestione delle attività connesse allanagrafe zootecnica sulla
base del preventivo di spesa presentato entro il 31 ottobre di ogni anno.
7. La
Regione può erogare unanticipazione pari al 50 per cento delle occorrenze
preventivate più il 20 per cento a stati di avanzamento lavoro; il saldo è
erogato su rendiconto analitico dellattività svolta corredato dei
giustificativi di spesa.
8.
Alla copertura della spesa di cui al comma 2 si provvede mediante listituzione
nel bilancio regionale, nellunità previsionale di base 4.4.1, di un capitolo
avente la denominazione Spesa per la costituzione della società consortile per
la gestione del servizio regionale di anagrafe zootecnica con un importo, in
termini di competenza e cassa, di euro 255 mila.
9.
Alla copertura della spesa di cui al comma 3 si provvede mediante listituzione
nel bilancio regionale, nellunità previsionale di base 4.4.1, di un capitolo
avente la denominazione Spesa per la gestione del servizio regionale di
anagrafe zootecnica, con un importo annuale, in termini di competenza e cassa,
di euro 350 mila.
Art. 44Regolarizzazione vigneti di uve da
vino(•) 1. La
Regione, allo scopo di tutelare e salvaguardare il patrimonio viticolo, i
livelli occupazionali e leconomia regionale, dà attuazione allarticolo 64
della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2002).
2. Gli
Ispettorati provinciali dellagricoltura completano la fase istruttoria delle
domande di regolarizzazione relative ai vigneti di uve da vino irregolarmente
impiantati dal 1° settembre 1993 al 31 agosto 1998, secondo quanto disposto dal
comma 1 dellarticolo 64 della legge n. 448/2001 e dalla Delib.G.R. 29
maggio 2001, n. 612 e dalla Delib.G.R. 11 novembre 2002, n. 1802, e
rilasciano, agli aventi diritto, la relativa attestazione.
3. Gli
Ispettorati provinciali dellagricoltura completano listruttoria delle domande
di regolarizzazione dei vigneti di uve da vino irregolarmente impiantati prima
del 1° aprile 1987, adottando le disposizioni dettate dal comma 2 dellarticolo
64 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), e invitando gli aventi diritto
a versare limporto di euro 50,00 per ettaro a titolo di spese amministrative . (12)
3-bis.
Gli Ispettorati provinciali dellagricoltura, tenuto conto delle indicazioni
della Commissione europea, completano, altresì, listruttoria delle domande di
regolarizzazione dei vigneti di uve da vino irregolarmente impiantati dal 1°
aprile 1987 al 31 agosto 1993, invitando gli aventi diritto a versare limporto
di euro 50,00 per ettaro a titolo di sanzione amministrativa .
4. I
conduttori di vigneti di uve da vino irregolarmente impiantati che non hanno
presentato domanda di regolarizzazione possono presentarla agli Ispettorati
provinciali dellagricoltura entro il 31 marzo 2005. Gli Ispettorati provinciali
dellagricoltura completano listruttoria delle domande di regolarizzazione dei
vigneti di uve da vino irregolarmente impiantati entro il 31 luglio 2005 . (13)
5. I
conduttori di vigneti regolarizzati secondo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4
possono chiedere la concessione del diritto di reimpianto, nel rispetto delle
norme comunitarie in materia e secondo le disposizioni dettate dalla
Delib.G.R. 26 settembre 2003, n. 1419.
6. I
provvedimenti di regolarizzazione, con le relative autorizzazioni, adottati in
attuazione dei commi 3 e 4 e la concessione del diritto di reimpianto, di cui al
comma 5, sono emessi, in ogni caso, con la condizione di un loro adeguamento
alla decisione della Commissione europea sullapplicazione dellarticolo 64
della legge n. 448/2001.
Art. 45Disposizioni in materia di piante di olive
da olio 1. Il
numero delle piante di olive da olio iscritte al catasto olivicolo, per le quali
gli Ispettorati provinciali dellagricoltura hanno autorizzato labbattimento in
attuazione della legge 14 febbraio 1951, n.
144 (Modificazioni degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27
luglio 1945, n. 475,
concernente il Divieto di abbattimento di alberi di olivo) e delle relative
disposizioni applicative, costituisce la riserva regionale da cui attingere per
limpianto di oliveti a salvaguardia della quota regionale.
2.
Sono escluse dalla riserva regionale le piante di olive da olio estirpate su
autorizzazione degli Ispettorati e utilizzate in pari numero per nuovi impianti
da parte del titolare dellautorizzazione.
3. Le
piante di olive da olio possono concorrere alla concessione del regime di aiuto
previsto dallarticolo 4 del regolamento (CEE) n.1638/1998 (Modifica del
regolamento n. 136/66/CEE relativo allattuazione di unorganizzazione comune
dei mercati nel settore dei grassi), sulla base di un programma predisposto
dalla Regione sul quale è acquisita la decisione di conformità della Commissione
europea.
4. I
conduttori delle aziende agricole possono presentare richiesta agli Ispettorati
provinciali dellagricoltura competenti per territorio per accedere al prelievo
dalla riserva regionale.
5. LIspettorato provinciale
dellagricoltura, sulla base delle domande acquisite alla fine di ogni
quadrimestre, concede lautorizzazione allimpianto del numero di piante
richieste e prelevate dalla riserva regionale, con priorità a favore dei giovani
agricoltori di età inferiore a quarantanni che presentino piani dimpianto di
oliveti e si impegnino a produrre olio a denominazione di origine protetta.
Art. 46Disposizioni in materia urbanistica(•) [1. Il Comitato urbanistico regionale (CUR) di cui allarticolo
3
della legge regionale 17 gennaio 1980, n. 8 (Istituzione del Comitato urbanistico regionale), è
prorogato alla data del 31 dicembre 2004. ]
Art. 47Norma in materia di trasporti
1. Al comma 1 dellarticolo 35
della legge
regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo unico sulla disciplina
del trasporto pubblico locale), le parole: entro il 31 dicembre 2003 sono
sostituite dalle seguenti: entro il 31 dicembre 2004.
Art. 48Contratti ponte del TPRL
1. Larticolo 33 della l.r.
18/2002 è
sostituito dal seguente:
Art.
33 (Contratti ponte)
1.
I contratti ponte del TPRL sottoscritti nella Regione Puglia restano in vigore
fino alla definizione delle procedure di gara di cui allarticolo 16 della
presente legge, mediante la sottoscrizione dei contratti di servizio pubblico di
cui allarticolo 19 della presente legge.
2.
I programmi di esercizio nei contratti ponte non possono subire variazioni salvo
per gli orari, che possono variare per mutate esigenze di mobilità e previa
autorizzazione dellente affidante.
Art. 49Modifica allarticolo 2 della legge
regionale 22 gennaio 1999, n. 6 1. Al comma 5 dellarticolo 2 della legge
regionale 22 gennaio 1999, n. 6 (Sistema regionale della prevenzione.
Istituzione dellAgenzia regionale per la protezione ambientale), le parole:
trenta giorni sono sostituite dalle seguenti: centoventi giorni.
Art. 50Modifica alla legge regionale 30 novembre
2000, n. 17 1. La lettera a) del comma 4 dellarticolo 4 della legge
regionale 30 novembre 2000, n. 17
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela
ambientale), è sostituita dalla seguente:
a)
concessione agli enti locali di contributi in conto capitale per la
realizzazione di impianti e opere.
Art. 51Procedure di recupero contributo
regionale 1. La
Regione, qualora abbia erogato in favore dei Comuni contributi per interventi
finalizzati ad agevolare il lavoro dei giovani in opere e servizi di pubblica
utilità ai sensi della legge
regionale 26 marzo 1985, n. 9 (Interventi per agevolare il lavoro
dei giovani e delle categorie svantaggiate), per i quali è stata successivamente
presentata la rendicontazione in misura parziale, provvede al recupero dei
suddetti contributi limitatamente alla quota non rendicontata.
2. Nei casi di cui al comma 1 è applicato dufficio listituto
della cessazione, a condizione che venga sottoscritta la chiusura di eventuale
contenzioso in atto e la rinuncia a nuove pretese, con compensazione delle spese
legali anche in caso di intervenuta sentenza passata in giudicato, ai Comuni che
presentino domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.(14)
(14) Comma così modificato dall’art. 24,
l.r.
31 dicembre 2010, n. 19, il testo originarioa era così formulato:"2. Nei
casi di cui al comma 1 è applicato d'ufficio l'istituto della cessazione, a
condizione che venga sottoscritta la chiusura di eventuale contenzioso in atto e
la rinuncia a nuove pretese, con compensazione delle spese legali. "
Art. 52Integrazione alla legge regionale 19
novembre 2001, n. 27 1. La
Regione riconosce, attraverso gli enti gestori presso i quali risultano
ricollocati, un contributo una tantum agli operatori già iscritti nellalbo o
nellelenco di cui al soppresso articolo 26 della legge
regionale 17 ottobre 1978, n. 54 (Formazione professionale),
provenienti da organismi non più affidatari di attività formative e che non
abbiano presentato, ai sensi dellarticolo 2 della legge regionale 19 novembre
2001, n. 27 (Misure straordinarie di ristrutturazione del sistema formativo),
progetti di ristrutturazione o i cui progetti siano stati dichiarati non
ammissibili ovvero non siano stati approvati dallapposita Commissione di
valutazione.
2. Il
contributo di cui al comma 1 è erogato in misura percentualmente non superiore a
quello che è dagli enti corrisposto in favore degli operatori già dipendenti,
per le criticità inerenti le risorse umane di cui al punto b) dellarticolo 2
della L.R.
n. 27/2001, in base al progetto di ristrutturazione presentato.
3. Il
relativo onere di spesa, valutato in euro 150 mila, grava sullapposito capitolo
di nuova istituzione 961033 «Contributo una tantum agli operatori già iscritti
nellalbo o nellelenco di cui al soppresso articolo 26 L.R.
n. 54/1978 - Legge regionale Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione
Puglia approvata con Delib.C.R. 22 dicembre 2003, n. 163».
4. Il
riconoscimento del contributo avviene a condizione che loperatore presenti
espressa rinuncia alla prosecuzione di eventuali giudizi in corso nei confronti
della Regione, o nei quali la Regione è chiamata in causa, e che attesti con
dichiarazione, resa nelle forme di legge, di non aver incassato, dallente da
cui dipendeva, competenze allo stesso titolo, né di aver, nei confronti dello
stesso ente e per la stessa ragione, giudizi in corso e/o pignoramenti in atto.
5. La
liquidazione del contributo da parte della Regione, in favore dellente gestore,
è disposta:
a) con
una prima rata pari al 90 per cento, previa presentazione di apposita richiesta
da inoltrare al Settore formazione professionale da parte dellente presso cui
loperatore è ricollocato, corredata dei relativi conteggi e della rinuncia e
dichiarazione di cui al comma 4;
b) con
una rata a saldo, pari al rimanente 10 per cento, alla presentazione e
approvazione del relativo rendiconto.
Art. 53Modifiche alla legge regionale 5 luglio 1996, n. 12 e disposizioni
transitorie.(•) [1. Al comma 1 dellarticolo 4 della legge
regionale 5 luglio 1996, n. 12
(Diritto agli studi universitari), è aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
d
bis) EDISU con sede in Taranto per gli studenti iscritti ai corsi di laurea e di
diploma universitario, compresi quelli del Politecnico, aventi sede a Taranto e
provincia.... ] (15)
[2. Al comma 3 dellarticolo 14
della L.R. n. 12/1996, dopo la parola: EDISU è
inserita la virgola.] (16)
3.
Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, il
Presidente della Giunta regionale, in deroga a quanto previsto dagli articoli 5,
6, 7, 8 e 9 della L.R.
n. 12/1996, nomina un Commissario straordinario con specifiche
competenze tecnico-amministrative con il compito di provvedere
allorganizzazione e alla prima fase di gestione dellEDISU di Taranto.
4. Il
Commissario straordinario esercita le funzioni del Presidente e del Consiglio di
amministrazione e dura in carica sino alla nomina del primo Consiglio di
amministrazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005 . (17)
5. Al
Commissario straordinario spetta unindennità pari a quella prevista per il
Presidente dallarticolo 12,
comma 1, della L.R.
n. 12/1996.
6.
Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge,
lAssessorato regionale competente provvede alla dotazione organica provvisoria
attraverso gli istituti della mobilità per trasferimento del personale dei ruoli
della Regione Puglia.
7. In sede di prima
applicazione, e comunque sino alla nomina del Consiglio di amministrazione, la
Regione continua ad assicurare la sede e le attrezzature, già in dotazione
allUfficio decentrato dellEDISU di Bari in Taranto, per la migliore
realizzazione degli interventi di cui allarticolo 2
della L.R.
n. 12/1996.
(•) La l.r.12/96 e s.m. e i. è stata abrogata dalla l.r. 18/2007, art. 39(15) Comma abrogato per effetto dell'art.39,
l.r.
27 giugno 2007, n. 18, il quale ha abrogato la l.r.
5 luglio 1996, n. 12 unitamente alle sue successive modificazioni
(ivi compresa quindi quella apportata dal presente comma, consistente
nell'aggiunta della lettera d-bis) al comma 1 dell'art.4,
l.r.
5 luglio 1996, n. 12). (16) Comma abrogato per effetto dell'art. 39,
l.r.
27 giugno 2007, n. 18, il quale ha abrogato la l.r.
5 luglio 1996, n. 12 unitamente alle sue successive modificazioni
(ivi compresa quindi quella apportata dal presente comma). (17) Il termine è stato prorogato al 31 dicembre 2006 dall'art. 1,
l.r.
12 maggio 2006, n. 9.
Art. 54Modifica allarticolo 1 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 34 1. Alla lettera c) dellarticolo 1 della legge
regionale 30 aprile 1980, n. 34 (Norme per lorganizzazione e la
partecipazione a convegni, congressi e altre manifestazioni e per ladesione a
enti e associazioni), dopo le parole: che non abbiano scopo di lucro sono
soppresse le parole: e che non godano di altri contributi regionali.
Art. 55Modifica allarticolo 8 della legge regionale 27 giugno 2003, n. 8. 1. Allarticolo 8 della legge
regionale 27 giugno 2003, n. 8 (Testo unico sulle norme in materia di
trattamento economico e previdenziale dei
consiglieri regionali della Puglia), è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
8
bis. La corresponsione dellassegno vitalizio è anticipata, su richiesta del
Consigliere e dopo la cessazione del mandato, al compimento del 55° anno di età.
In tal caso, per ogni anno di anticipazione, le misure dellassegno vitalizio di
cui allarticolo 9 della presente legge sono ridotte, anche ai fini della
determinazione dellassegno indiretto, in relazione al numero di anni di
contribuzione maturati, nonché al numero di anni di anticipazione, secondo la
seguente tabella:
Età
di pensionamento |
Coefficiente
di riduzione |
55 |
0,7604 |
56 |
0,8016 |
57 |
0,8460 |
58 |
0,8936 |
59 |
0,9448 |
Art. 56Rimborso spese per prosieguo attività di aggiornamento e documentazione.(•) [1. Con decorrenza 1° gennaio 2004, al fine di determinare il
reddito imponibile fiscale, una quota pari a un terzo dellammontare lordo
mensile di ciascun assegno vitalizio è considerata a titolo di rimborso spese e
come tale mensilmente corrisposta agli aventi diritto per il prosieguo delle
loro attività di aggiornamento e documentazione ](18)
Art. 57Rimborso spese per reinserimento sociale e
lavorativo 1. Una
quota pari a un terzo dellammontare lordo dellassegno di fine mandato è
considerata a titolo di rimborso spese e come tale corrisposta agli aventi
diritto per il loro reinserimento sociale e lavorativo.
2. Il
Consigliere regionale che abbia esercitato il mandato per almeno trenta mesi e
che per tale periodo abbia versato i contributi obbligatori ha facoltà di
richiedere la corresponsione anticipata dellassegno di fine mandato . (19)
2-bis.
La misura dellanticipazione non può superare l80 per cento di quanto il
Consigliere avrebbe diritto di ottenere in caso di cessazione del mandato
consiliare alla data della richiesta dellanticipazione medesima . (20)
2-ter. [Lanticipazione può essere ottenuta una sola volta per
legislatura regionale] . (21)
2-quater.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a coloro che hanno
già percepito, alla data di entrata in vigore della presente legge, la suddetta
anticipazione . (22)
(19) Comma così sostituito dall'art. 51,
comma 1, lettera a), l.r.
4 agosto 2004, n. 14. Il testo
originario era così formulato: «2. Ciascun avente diritto può richiedere
un'anticipazione dell'assegno di fine mandato in misura percentuale comunque non
superiore a quella massima stabilita dalle leggi vigenti in materia per i
pubblici dipendenti.».(20) Comma aggiunto dall'art. 51,
comma 1, lettera b), l.r.
4 agosto 2004, n. 14.(21) Comma aggiunto dall'art. 51,
comma 1, lettera b), L.R.
4 agosto 2004, n. 14, poi abrogato
dall'art. 70,
comma 6, L.R.
12 gennaio 2005, n. 1.(22) Comma aggiunto dall'art. 51,
comma 1, lettera b), L.R.
4 agosto 2004, n. 14.
Art. 58Modifiche allarticolo 11 della L.R. n.
8/2003 1. Al
comma 2 dellarticolo 11
della L.R.
n. 8/2003 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al
secondo rigo, la parola: mensile è sostituita dalla seguente: annuale;
b) al
quarto rigo, le parole: per gli anni di servizio sono sostituite dalle
seguenti: per il numero di legislature. 2. Il comma 3 dellarticolo 11 della l.r.
8/2003 è
sostituito dal seguente:
3.
La frazione di legislatura è calcolata
proporzionalmente..
TITOLO 3Disposizioni in materia di personale
Art. 59Riorganizzazione delle strutture regionali (•) 1. Lorganizzazione,
lindividuazione delle strutture di livello dirigenziale e il loro numero, le
relative funzioni, la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, le
modalità di reclutamento e nomina e la dotazione organica regionale sono
stabiliti con appositi provvedimenti adottati dalla Giunta regionale. Tali
provvedimenti disciplinano altresì le modalità di attuazione dei controlli
interni.
2. La
struttura organizzativa del Consiglio regionale è disciplinata con atto
dellUfficio di Presidenza del medesimo Consiglio.
3. I
costi di funzionamento delle strutture amministrative della Giunta regionale e
del Consiglio regionale sono inseriti, rispettivamente, in due uniche unità
previsionali di base del bilancio di previsione.
4. LAmministrazione regionale è
organizzata in strutture dirigenziali di vertice, al cui interno possono essere
organizzati i servizi. I servizi possono essere organizzati in uffici diretti da
personale con categoria almeno apicale del comparto . (23)
5. I
dirigenti dei servizi gestiscono i capitoli ed esercitano le funzioni su delega
dei dirigenti delle strutture dirigenziali di vertice. I dirigenti dei servizi
possono delegare parte delle proprie competenze ai responsabili degli uffici.
6. La
Giunta regionale, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di bilancio e della legge di variazione, individua i capitoli di spesa e
li assegna ai dirigenti delle strutture dirigenziali di vertice. Analogamente
procede a tale assegnazione in occasione dellistituzione di nuovi capitoli. La
Giunta può variare in ogni momento lassegnazione dei capitoli. LUfficio di
Presidenza del Consiglio regionale procede allassegnazione dei capitoli di
competenza.
7. Con
appositi provvedimenti di Giunta possono essere istituite strutture
organizzative autonome e/o di progetto per la cura di specifici adempimenti o
per il perseguimento di particolari obiettivi.
8. I
titoli II e III della legge
regionale 4 febbraio 1997, n. 7 (Norme in materia di
organizzazione dellAmministrazione regionale) e successive modificazioni e
integrazioni sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore dei
provvedimenti di cui al comma 1. Sono altresì abrogate, a decorrere da tale
data, le disposizioni ordinarie e speciali incompatibili con i principi e le
disposizioni del presente articolo.
(•) Vedi anche l'art. 2,c.1 della l.r. 7/2005, l'art. 59,l.r. 2004, n. 14 , le ll.rr. 17/2005, art.18 e 12/2005, art. 18 e la l.r.
n. 37/2014, art. 22.(23) Vedi anche l'art. 2,
comma 1, l.r.
4 agosto 2005, n. 7.
Art. 60Assegnazione personale agli enti
locali 1. In applicazione di quanto
disposto dallarticolo 10
della legge
regionale 30 novembre 2000, n. 22 (Riordino delle funzioni e dei
compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali) e in previsione della
definizione della data di cui al comma 1 del medesimo articolo 10, nellambito
del processo di riorganizzazione delle proprie strutture e di rideterminazione
dei propri organici, ai sensi del comma 12 del citato articolo 10, nonché per un
migliore e più razionale utilizzo del personale addetto alle funzioni trasferite
agli enti locali, la Regione disciplina lassegnazione delle risorse umane ai
predetti enti, secondo le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. A seguito della definizione
del contingente numerico, determinato per ciascuna delle strutture regionali
preposte alle funzioni conferite, e comunque entro novanta giorni dalla data di
cui al comma 1 dellarticolo10
della L.R.
n. 22/2000, la Regione provvede ad assegnare il personale agli
enti sulla base delle opzioni esercitate dal personale medesimo. Qualora il
numero delle suddette opzioni risulti inferiore al contingente previsto, la
Regione provvede a predisporre apposito bando di mobilità volontaria aperto a
tutto il personale del ruolo regionale. (24)
3.
Qualora, dopo aver esperito le procedure di cui al comma 2, il contingente
numerico previsto non fosse comunque conseguito, si procede a mobilità di
ufficio per il personale regionale addetto alle funzioni trasferite.
4. Al
fine di un più agevole perseguimento dellobiettivo di assegnazione del
personale regionale agli enti locali, la Giunta regionale è autorizzata ad
attuare, per tutto il personale trasferito, una progressione verticale di una
categoria e/o di un passaggio orizzontale, da concordare con le Organizzazioni
sindacali, entro il termine di cui al comma 2.
5. Gli
oneri relativi al personale assegnato agli enti locali sono a carico della
Regione per un biennio, a decorrere dalla data di cui allarticolo 16,
comma 3, della L.R.
n. 22/2000.
Art. 61Disposizioni in materia di mobilità(••) 1.
Nellambito del processo di riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture
della Regione, in previsione dellattuazione di quanto disposto dallarticolo
60, nonché al fine di realizzare il riordino delle sedi periferiche, attraverso
il loro accorpamento e/o la loro soppressione, è data facoltà al personale
addetto alle suddette sedi, interessato da provvedimenti di mobilità, di
richiedere lassegnazione oltre che alle strutture della Giunta regionale nei
limiti dei posti disponibili, anche agli enti locali destinatari delle funzioni
trasferite secondo le procedure e le modalità di cui allarticolo 60.
2. È
fatto obbligo a tutti gli enti per i quali le spese di funzionamento sono
finanziate con trasferimenti a carico del bilancio regionale e che abbiano
necessità di completare le proprie piante organiche di attingere,
prioritariamente, al personale di cui al comma 1, compatibilmente con i profili
professionali occorrenti . (25)
Art. 62Proroga termini (••) 1. Al
fine di realizzare una maggiore gradualità nel processo di riorganizzazione
della Regione e di evitare grave pregiudizio nella continuità dellazione
amministrativa, la Giunta regionale ha facoltà di disporre la proroga del
termine del 1° gennaio 2004, di cui allarticolo 28,
comma 7, della L.R.
n. 7/2002, al 1° settembre 2005.
2. La
disposizione di cui al comma 1 si applica al personale oggetto dei provvedimenti
di cui allarticolo 28, comma 7, della L.R.
n. 7/2002 che sia in servizio alla data di approvazione della
presente legge e che ne faccia richiesta anteriormente alla data di cessazione
dal servizio.
3. La
Giunta regionale, esaminate le richieste, qualora ne ravvisi lopportunità,
dispone il nuovo termine di cessazione dal servizio. Decorsi trenta giorni dalla
predetta richiesta senza che sia stata adottata alcuna determinazione, la
richiesta medesima si intende respinta e il dipendente cessa dal servizio a
decorrere dal mese successivo.
4. Le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente al
personale che abbia già sottoscritto il contratto di risoluzione consensuale
entro il 30 dicembre 2003 e che sia ancora in servizio alla data di approvazione
della presente legge.
5. Al
personale nei confronti del quale la Giunta regionale ritiene di disporre la
proroga del termine al 1° settembre 2005 è riconosciuto un incremento del 25 per
cento dellindennità prevista dallarticolo 28,
comma 1, della L.R.
n. 7/2002, calcolata con riferimento alla data di effettiva
cessazione dal servizio, ovvero, qualora più favorevole, è corrisposta
lindennità, dagli interessati maturata alla data del 1° gennaio 2004, di
precedente risoluzione consensuale del contratto. Il predetto incremento sarà
corrisposto in ununica soluzione, contestualmente alla corresponsione
dellultima delle quote di cui al comma 3 dellarticolo 28
della L.R.
n. 7/2002. Al suddetto personale si applica comunque lopzione
più favorevole per la corresponsione dellindennità prevista dallarticolo 28,
comma 1, della L.R.
n. 7/2002 qualora la data di collocazione in quiescenza per
raggiunti limiti di età sia anteriore al 1° settembre 2005 o per intervenuto
decesso .(26)
Art. 63Modifiche allarticolo 28 della L.R. n.
7/2002(••) 1. Le
istanze per la risoluzione del rapporto di lavoro di cui ai commi 1 e 6
dellarticolo 28
della L.R.
n. 7/2002 possono essere prodotte entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
2. I
termini di cui ai commi 2 e 7 dellarticolo 28
della L.R.
n. 7/2002 sono prorogati rispettivamente al 1° aprile 2004 e al
1° settembre 2005.
3. Le
quote di cui al comma 3 dellarticolo 28
della L.R.
n. 7/2002 sono corrisposte a decorrere dal trimestre successivo
alla data di effettiva risoluzione del rapporto di lavoro.
4. Al
personale nei confronti del quale la Giunta regionale ritiene di disporre la
proroga del termine di cessazione dal servizio, rispetto a quello indicato nella
relativa istanza, al 1° settembre 2005 è riconosciuto un incremento del 25 per
cento dellindennità prevista dallarticolo 28, comma 1, della L.R.
n. 7/2002, calcolata con riferimento alla data di effettiva
cessazione del servizio ovvero, qualora più favorevole, è corrisposta
lindennità maturata dagli interessati alla data di cessazione indicata nella
relativa domanda. Il predetto incremento sarà corrisposto in ununica soluzione,
contestualmente alla corresponsione dellultima delle quote di cui allarticolo
28,
comma 3, della L.R.
n. 7/2002. Al suddetto personale si applica comunque lopzione
più favorevole per la corresponsione dellindennità prevista dallarticolo 28,
comma 1, della L.R.
n. 7/2002 qualora la data di collocazione in quiescenza per
raggiunti limiti di età sia anteriore al 1° settembre 2005 o per intervenuto
decesso . (27)
5.
Restano ferme tutte le altre disposizioni di cui allarticolo 28
della L.R.
n. 7/2002, che non siano in contrasto con la presente norma.
Art. 64Personale regionale in posizione di distacco
presso le strutture di supporto agli organi politici 1. Le disposizioni di cui allarticolo 51
della L.R.
n. 4/2003, in materia di personale regionale in posizione di
distacco presso le strutture di supporto agli organi politici, nonché di
personale inviato a prestare temporaneamente la propria attività lavorativa
presso gli uffici regionali ubicati fuori dalla sede di servizio, restano
confermate fino alla regolamentazione della stessa in sede di contrattazione
decentrata con le Organizzazioni sindacali e, comunque, non oltre il 31 dicembre
2004. (28)
(28) Termine prorogato dapprima al 31 dicembre 2005
dall'art. 83, L.R.
12 gennaio 2005, n. 1 e poi al 31
dicembre 2006 dall'art. 27,
L.R.
2 dicembre 2005, n. 17. è stato successivamente così fissato dalla l.r. 39/2006, art. 25 .Articolo implicitamente abrogato dalla l.r. 18/2008, art.15 che ha abrogato, a decorrere dal 15 novembre 2008, l'art. 51 della l.r. 4/2003
TITOLO 4Istituzione dellagenzia regionale per la tecnologia e linnovazione
(ARTI)
Art. 65Istituzione 1. È
istituita lAgenzia regionale per la tecnologia e linnovazione, denominata
ARTI. LAgenzia ha personalità giuridica ed è sottoposta alla vigilanza della
Regione.
2. LARTI ha autonomia
scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; può darsi ordinamenti
autonomi nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e con propri
regolamenti.
Art. 66Finalità 1. LARTI è organismo
tecnico-operativo e strumentale della Regione, mirato allo sviluppo tecnologico
nei settori produttivi, alla riqualificazione del territorio e alla promozione e
diffusione dellinnovazione.
2. LARTI, al fine di realizzare
gli obiettivi regionali di cui al comma 1:
a)
opera come istituto di previsione tecnologico-scientifico (Foresight) della
Regione allo scopo di identificare le linee di sviluppo future del territorio e
di indirizzare le risorse disponibili in concertazione con gli attori
tecnologico-scientifici pubblici e privati della Puglia;
b)
agisce come strumento operativo della Regione nel coordinamento, nella gestione
e nellindirizzo delle risorse destinate alle istituzioni (consorzi di ricerca,
enti di ricerca pubblici e privati, università, etc.) e al sistema produttivo
per la ricerca, linnovazione e lo sviluppo tecnologico;
c)
realizza i programmi di sostegno allinnovazione e al trasferimento tecnologico
promossi dalla Regione, con strumenti progettuali specifici dedicati al
potenziamento del partenariato tecnologico pubblico-privato;
d)
svolge attività di valutazione tecnico-scientifica e gestionale ex-ante ed
ex-post e di monitoraggio continuo dei progetti sui fondi da essa gestiti e sui
progetti e programmi di sviluppo e innovazione finanziati.
3. LARTI esercita le proprie
competenze nel quadro delle scelte di programmazione e pianificazione regionali
e in attuazione delle direttive generali impartite dalla Giunta regionale.
Art. 67Competenze 1. Per realizzare le finalità di cui allarticolo 66, la Giunta regionale, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito
provvedimento, stabilisce le competenze dellARTI.
Art. 68Organi 1.
Sono organi dellARTI:
a) il
Presidente;
b) la
Giunta esecutiva;
c) il
Comitato di indirizzo;
d) il
Collegio dei revisori contabili.
2.
Tutti i componenti e gli organi durano in carica tre anni e possono essere
riconfermati una sola volta.
3. I
compiti, le modalità e il funzionamento degli organi sono definiti con
provvedimenti della Giunta regionale.
Art. 69Il Presidente 1. Il
Presidente è nominato dalla Giunta regionale.
2. Il
Presidente:
a) ha
la rappresentanza legale dellARTI;
b)
convoca e presiede il Comitato di indirizzo;
c)
assicura lesecuzione delle delibere adottate dagli organi;
d)
presenta annualmente alla Giunta regionale una relazione sullattività svolta
dallARTI;
e)
nomina il Direttore amministrativo, con compiti di gestione amministrativa.
Art. 70La Giunta esecutiva 1. La
Giunta esecutiva è composta dal Presidente, da due componenti nominati dalla
Giunta regionale e dal Direttore amministrativo.
2. La
Giunta esecutiva esercita i compiti previsti dai regolamenti e delibera i
finanziamenti.
Art. 71Il Comitato di
indirizzo 1. Il
Comitato di indirizzo è composto dal Presidente, dal Direttore amministrativo e
da un numero massimo di otto componenti rappresentanti del sistema delle
università, della ricerca e delle imprese pugliesi.
2. Il
Comitato di indirizzo contribuisce alla stesura del piano regionale della
ricerca e a rivederne e adeguarne i contenuti su base annuale.
Art. 72Il Collegio dei
revisori 1. Il Collegio dei revisori è costituito da tre componenti iscritti allAlbo
nazionale, di cui uno con funzioni di Presidente nominato dalla Giunta
regionale.
Art. 73Personale 1. LARTI, oltre che di personale
direttamente assunto, si avvale di personale distaccato o comandato dalla
Regione, da aziende sanitarie e da altri enti pubblici, nel rispetto di quanto
previsto dal decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 (Razionalizzazione dellorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma
dellarticolo 2 della legge 2 ottobre 1992, n. 421) e successive integrazioni e
modificazioni.
2. Lorganico complessivo di
personale dellARTI può raggiungere la misura massima di quindici unità.
3. LARTI può avvalersi, per lo
svolgimento delle proprie attività, di società e di singoli professionisti
mediante contratti di consulenza, con costi a carico della stessa Agenzia.
Art. 74Controlli e vigilanza 1. La
Giunta regionale esercita il controllo sui seguenti atti dellARTI:
a)
atto aziendale di organizzazione e funzionamento;
b)
disciplina di contabilità e dei contratti;
c)
bilanci di previsione, rendiconti;
d)
affidamento del servizio di tesoreria;
e)
alienazione e acquisto di immobili.
2. La
Giunta regionale compie verifiche annuali finalizzate alla valutazione
dellefficienza dellorganizzazione e dellefficacia dei risultati dellARTI in
relazione alle materie di competenza.
Art. 75Indennità 1. Le indennità del Presidente, del Direttore amministrativo e del Collegio dei
revisori sono stabilite con atto della Giunta regionale.
Art. 76Norma finanziaria 1.
Agli oneri derivanti dallapplicazione delle norme del presente titolo si
provvede mediante listituzione di apposito capitolo di bilancio avente la
denominazione Spese di funzionamento dellARTI - legge di bilancio 2004 con
uno stanziamento di euro 1 milione.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dellart. 60
dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
Disposizioni finali La presente legge e dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera in vigore il giorno stesso della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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