Legge Regionale 2 marzo 2004, n. 2 Disposizioni in materia di trasporti - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale)
Art. 11. Al comma 4
dell’articolo 7 della legge regionale 31 ottobre 2002,
n. 18 (Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale), le
parole: “ dalla Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “ dal
Consiglio regionale”.
Art. 21. Al comma 2
dell’articolo 13 della l.r. 18/2002 le parole:
“entro la fine del periodo transitorio disposto dall’articolo 34” sono
sostituite dalle seguenti: “ entro il 30 settembre
2004”.
Art. 31. Alla lettera d)
del comma 2 dell’articolo 20 della l.r. 18/2002
le parole: “entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge”
sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 settembre
2004”.
Art. 41. Al comma 4
dell’articolo 16 della l.r. 18/2002 la parola:
“concedente” è sostituita dalla seguente: “appaltante”.
Art. 51. Al comma 4
dell’articolo 16 della l.r. 18/2002 le parole:
“riferimento ai seguenti aspetti” sono sostituite dalle seguenti: “riferimento,
per quanto riguarda i servizi di trasporto pubblico regionale locale, ai
seguenti aspetti”.
Art. 61. Dopo il numero 4) della
lettera b) del comma 4 dell’articolo 16 della l.r.
18/2002 è aggiunto il seguente:
“4 bis) Per quanto riguarda
l’aggiudicazione della gestione delle infrastrutture ferroviarie, così come
individuate all’articolo 3, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 8
luglio 2003, n. 188, fermo restando il criterio dell’offerta più vantaggiosa, ai
sensi dell’articolo 24, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
158, sarà fatta sulla base di elementi di valutazione prestabiliti dall’ente
appaltante in apposito capitolato speciale di appalto, con particolare
riferimento ai seguenti aspetti:
1)
economico (max
punti 35) per la valutazione, con punteggio
nell’ordine:
a) del ribasso sull’importo a base di gara, se
previsto a compensazioni di obblighi di servizio o di altri obblighi previsti
dal d. lgs. 188/2003 (max punti 5);
b) di altri specifici
aspetti economico-gestionali che verranno individuati, anche nell’ambito del d.
lgs. 188/2003, dalla Giunta regionale con proprio provvedimento (max punti
30);
2)
qualitativo (max
punti 65) per la valutazione, con punteggio
nell’ordine:
a) delle eventuali
certificazioni di qualità conseguite per la progettazione, gestione,
manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture ferroviarie (UNI EN
ISO 9001:2000), per la responsabilità sociale (SA 8000::2001), per la gestione
ambientale (UNI EN ISO 14000) rilasciate da enti certificatori di rilevanza
comunitaria (max punti 25);
b) delle caratteristiche
qualitative dei servizi previsti dall’articolo 20 del d.lgs. 188/2003 che
dovranno essere erogati dal gestore dell’infrastruttura alle imprese ferroviarie
e, più in generale, per la valutazione delle caratteristiche qualitative del
servizio complessivamente offerto, dalla salvaguardia ambientale del territorio,
della disponibilità a offrire servizi gratuiti agli utenti disabili, nonché di
altri specifici aspetti che verranno individuati dalla Giunta regionale con
proprio provvedimento, anche nell’ambito del d. lgs. 188/2003 (max punti
40).
Art. 71. Il comma 4 dell’articolo
21 della l.r. 18/2002 è sostituito dal
seguente:
“4. Per i servizi
ferroviari, in applicazione della direttiva 91/440 (CEE) del Consiglio del 29
luglio 1991 così come modificata dalla direttiva 2001/12/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 265 febbraio 2001, relativa allo “Sviluppo delle
ferrovie comunitarie” e della disposizione dell’articolo 19, comma 5, del
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, deve essere garantito alle imprese
ferroviarie il diritto di accesso alle reti ferroviarie di interesse locale e
regionale. A tal fine le imprese esercenti i servizi ferroviari regionali e
locali devono provvedere a separare, anche soltanto sul piano della contabilità,
la gestione dell’infrastruttura ferroviaria da quella dei servizi di trasporto e
questi ultimi ulteriormente suddivisi nei settori passeggeri ferrovia,
automobilistici e merci ferrovia. La Giunta regionale stabilisce le modalità
applicative delle disposizioni statali emanate in attuazione della direttiva
95/18/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, così come modificata dalla direttiva
2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001,
relativa alle “Licenze delle imprese ferroviarie” e della direttiva 2001/14/Ce
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla
“Ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei
diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di
sicurezza”, in conformità a quanto disposto per le ferrovie comunitarie dal d.
lgs. 188/2003 (Attuazione delle direttive n. 2001/12/Ce, n. 2001/13/CE, e n.
2001/14/CE in materia ferroviaria)”.
Art. 81. L’articolo 34 della
l.r. 18/2002 è sostituito dal
seguente:
“Art. 34 (Avvio delle
procedure concorsuali)
1. La Regione e gli enti
locali competenti, entro il 30 settembre 2004, hanno l’obbligo di attivare e
concludere l,e procedure di gara di cui all’articolo 16, affinché i servizi di TPRL – esclusi i servizi
ferroviari – vengano affidati con contratto di servizio pubblico di cui
all’articolo 19.
2. Le procedure concorsuali
inerenti i servizi ferroviari esclusi dal comma 1 saranno espletate a far data
dal 30 dicembre 2004 avvalendosi, in tal caso, dei nuovi termini fissati dalle
vigenti norme nazionali. La Giunta regionale è autorizzata con propri atti a
prorogare, anche con più provvedimenti, i termini di attivazione delle procedure di
gara di cui all’articolo 16 e nel limite temporale previsto dalle vigenti norme
nazionali.
3. Le prime gare espletate
ai sensi della presente legge per l’affidamento dei servizi di trasporto
pubblico locale sono svolte anche in assenza di piano regionale dei trasporti,
di piano triennale dei servizi e di piani provinciali di bacino previsti agli
articoli 7, 8 e 11. A tal fine i servizi minimi disciplinati dall’articolo 5
sono identificati nei programmi di esercizio oggetto dei contratti “ponte” in
essere.
4. L’erogazione delle
risorse regionali relative ai servizi di trasporto pubblico è sospesa qualora
l’ente competente non provveda ad avviare e concludere le procedure concorsuali
a seguito di espletamento di gara per l’affidamento dei servizi entro il 30
settembre 2004.”
Art. 91. L’articolo 35 della
l.r. 18/2002 è sostituito dal
seguente:
“Art. 35 (Società regionale
trasporto ferroviario)
- La Regione Puglia, entro il
31 dicembre 2004, promuove la realizzazione di un sistema ferroviario regionale
unitario, coordinato e integrato con il sistema ferroviario nazionale e con il
sistema del trasporto pubblico locale che garantisca le esigenze collettive di
mobilità delle persone e delle merci e che consenta un equilibrato sviluppo
economico e sociale dell’intero territorio regionale.
- Per il raggiungimento dei
fini di cui al comma 1, la Regione Puglia può partecipare al capitale sociale di
una società di capitali di nuova costruzione o di una già esistente e operante
nel settore ferroviario, nel rispetto delle previsioni dell’articolo 13 commi 2
e 3.
- La società di capitali così
come individuata dalla Regione Puglia per lo scopo di cui al comma 1 sarà
denominata AREF (Azienda regionale ferroviaria) s.p.a.
- Lo Statuto sociale è
approvato dal competente organo societario nel rispetto di quanto previsto
dall’articolo 13 e l’oggetto sociale principale della società sarà quello di
organizzare e gestire reti
infrastrutturali ferroviarie
adibite al trasporto passeggeri e merci, servizi di trasporto ferroviari sia di
persone che di merci, servizi automobilistici integrativi e sostitutivi
strettamente legati all’esercizio ferroviario locale e quant’altro sarà ritenuto
opportuno.
- I soci della società di
capitali come individuata al comma 2 possono essere enti locali, aziende o
istituti di credito, camere di commercio, industria e artigianato, società di
capitali, imprenditori singoli e associati e cooperative di dipendenti. I
requisiti, le modalità e l’impiego finanziario per assumere direttamente o
indirettamente la qualità di socio saranno definiti da apposita delibera della
Giunta regionale.
- Il capitale sociale
dell’AREF in fase di costituzione viene quantificato in euro 5 milioni 200 mila.
La Regione e gli enti locali vi partecipano nei limiti previsti al comma 2
dell’articolo 13. Sia per la determinazione della quota di partecipazione della
Regione Puglia che per il relativo finanziamento si dovrà provvedere con
specifico provvedimento mediante stanziamento in apposito capitolo di spesa a
costituirsi.
- La composizione degli
organi sociali è determinata dallo Statuto dell’AREF. La rappresentanza della
Regione è designata dalla Giunta regionale.
- La rappresentanza della
Regione Puglia negli organi statutari dell’AREF relaziona annualmente alla
stessa sulle realizzazioni e sui programmi della società, nonché sull’andamento
di gestione economico-finanziaria.
- La Regione è rappresentata
nell’Assemblea dell’AREF dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore
regionale suo delegato, che partecipa all’Assemblea dopo aver acquisito gli
orientamenti della Giunta stessa.”.
Art. 101. Dopo l’articolo 38 della
l.r. 18/2002 è aggiunto il
seguente:
“Art. 38 bis (Norme
transitorie)
1. Gli atti assunti in
forza delle precedenti previsioni normative dalla presente legge modificate,
integrate o abrogate mantengono la loro validità ed
efficacia.”.
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