Legge Regionale 2 marzo 2004, n. 2 Disposizioni in materia di trasporti - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale)(1)
(1) Con Delib.G.R. 22 giugno 2004, n. 918 è stato approvato l'atto di
indirizzo in materia di trasporto pubblico locale, riguardante il procedimento
di attuazione delle previsioni derivanti dal combinato disposto della presente
legge.
Art. 11. Al comma 4 dellarticolo 7
della legge
regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo unico sulla disciplina del
trasporto pubblico locale), le parole: dalla Giunta regionale sono sostituite
dalle seguenti: dal Consiglio regionale.
Art. 21. Al comma 2 dellarticolo 13
della L.R.
n. 18/2002 le parole: entro la fine del periodo transitorio
disposto dallarticolo 34 sono sostituite dalle seguenti: entro il 30
settembre 2004.
Art. 31. Alla lettera d) del comma 2 dellarticolo 20
della L.R.
n. 18/2002 le parole: entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge sono sostituite dalle seguenti: entro il 30 settembre
2004 .
Art. 41. Al comma 4 dellarticolo 16
della L.R.
n. 18/2002 la parola: concedente è sostituita dalla seguente:
appaltante.
Art. 51. Al comma 4 dellarticolo 16
della L.R.
n. 18/2002 le parole: riferimento ai seguenti aspetti sono
sostituite dalle seguenti: riferimento, per quanto riguarda i servizi di
trasporto pubblico regionale locale, ai seguenti aspetti.
Art. 61. Dopo il numero 4) della lettera b) del
comma 4 dellarticolo 16
della L.R.
n. 18/2002 è aggiunto il seguente:
4-bis) Per quanto riguarda
laggiudicazione della gestione delle infrastrutture ferroviarie, così come
individuate allarticolo 3, comma 1, lettera n), del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 188, fermo restando il criterio dellofferta
più vantaggiosa, ai sensi dellarticolo 24, lettera b), del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158, sarà fatta sulla base di elementi di
valutazione prestabiliti dallente appaltante in apposito capitolato speciale di
appalto, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
1) economico (max punti 35) per la valutazione,
con punteggio nellordine:
a) del ribasso sullimporto a base di
gara, se previsto a compensazioni di obblighi di servizio o di altri
obblighi previsti dal D.Lgs. n. 188/2003
(max punti 5);
b) di altri specifici aspetti
economico-gestionali che verranno individuati, anche nellambito del D.Lgs.
n. 188/2003, dalla Giunta regionale con proprio provvedimento (max punti
30);
2) qualitativo (max punti 65) per la
valutazione, con punteggio nellordine:
a) delle eventuali certificazioni di
qualità conseguite per la progettazione, gestione, manutenzione ordinaria e
straordinaria delle infrastrutture ferroviarie (UNI EN ISO 9001:2000), per la
responsabilità sociale (SA 8000:2001), per la gestione ambientale (UNI EN ISO
14000) rilasciate da enti certificatori di rilevanza comunitaria (max punti 25);
b) delle caratteristiche qualitative dei
servizi previsti dallarticolo 20 del D.Lgs. n. 188/2003 che dovranno
essere erogati dal gestore dellinfrastruttura alle imprese ferroviarie e, più
in generale, per la valutazione delle caratteristiche qualitative del servizio
complessivamente offerto, della salvaguardia ambientale del territorio, della
disponibilità a offrire servizi gratuiti agli utenti disabili, nonché di altri
specifici aspetti che verranno individuati dalla Giunta regionale con proprio
provvedimento, anche nellambito del D.Lgs. n. 188/2003 (max punti 40).
Art. 71. Il comma 4 dellarticolo 21
della L.R.
n. 18/2002 è sostituito dal seguente:
4. Per i servizi ferroviari, in applicazione
della direttiva 91/440 (CEE) del 29 luglio 1991 del Consiglio così come
modificata dalla direttiva 2001/12/CE del 26 febbraio 2001 del Parlamento
europeo e del Consiglio, relativa allo Sviluppo delle ferrovie comunitarie e
della disposizione dellarticolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, deve essere garantito alle imprese ferroviarie il
diritto di accesso alle reti ferroviarie di interesse locale e regionale. A tal
fine le imprese esercenti i servizi ferroviari regionali e locali devono
provvedere a separare, anche soltanto sul piano della contabilità, la gestione
dellinfrastruttura ferroviaria da quella dei servizi di trasporto e questi
ultimi ulteriormente suddivisi nei settori passeggeri ferrovia, automobilistici
e merci ferrovia. La Giunta regionale stabilisce le modalità applicative delle
disposizioni statali emanate in attuazione della direttiva 95/18/CE del 19
giugno 1995 del Consiglio, così come modificata dalla direttiva
2001/13/CE del 26 febbraio 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio,
relativa alle Licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva
2001/14/CE del 26 febbraio 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio,
relativa alla Ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria,
allimposizione dei diritti per lutilizzo dellinfrastruttura ferroviaria e
alla certificazione di sicurezza, in conformità a quanto disposto per le
ferrovie comunitarie dal D.Lgs. n. 188/2003 (Attuazione delle direttive
n. 2001/12/CE, n. 2001/13/CE e n. 2001/14/CE in materia ferroviaria)..
Art. 81. Larticolo 34
della L.R.
n. 18/2002 è sostituito dal seguente:
Art. 34
Avvio delle procedure concorsuali.
1. La Regione e gli enti locali competenti,
entro il 30 settembre 2004, hanno lobbligo di attivare e concludere le
procedure di gara di cui allarticolo 16, affinché i servizi di TPRL - esclusi i
servizi ferroviari - vengano affidati con contratto di servizio pubblico di cui
allarticolo 19.
2. Le procedure concorsuali inerenti i servizi
ferroviari esclusi dal comma 1 saranno espletate a far data dal 30 dicembre 2004
avvalendosi, in tal caso, dei nuovi termini fissati dalle vigenti norme
nazionali. La Giunta regionale è autorizzata con propri atti a prorogare, anche
con più provvedimenti, i termini di attivazione delle procedure di gara di cui
allarticolo 16 e nel limite temporale previsto dalle vigenti norme nazionali.
3. Le prime gare espletate ai sensi della
presente legge per laffidamento dei servizi di trasporto pubblico locale sono
svolte anche in assenza di piano regionale dei trasporti, di piano triennale dei
servizi e di piani provinciali di bacino previsti agli articoli 7, 8 e 11. A tal
fine i servizi minimi disciplinati dallarticolo 5 sono identificati nei
programmi di esercizio oggetto dei contratti ponte in essere.
4. Lerogazione delle risorse regionali relative
ai servizi di trasporto pubblico è sospesa qualora lente competente non
provveda ad avviare e concludere le procedure concorsuali a seguito di
espletamento di gara per laffidamento dei servizi entro il 30 settembre 2004..
Art. 9Larticolo 35
della L.R.
n. 18/2002 è sostituito dal seguente:
Art. 35
Società regionale trasporto ferroviario.
1. La Regione Puglia, entro il 31 dicembre 2004,
promuove la realizzazione di un sistema ferroviario regionale unitario,
coordinato e integrato con il sistema ferroviario nazionale e con il sistema del
trasporto pubblico locale che garantisca le esigenze collettive di mobilità
delle persone e delle merci e che consenta un equilibrato sviluppo economico e
sociale dellintero territorio regionale.
2. Per il raggiungimento dei fini di cui al
comma 1, la Regione Puglia può partecipare al capitale sociale di una società di
capitali di nuova costituzione o di una già esistente e operante nel settore
ferroviario, nel rispetto delle previsioni dellarticolo 13 commi 2 e 3.
3. La società di capitali così come individuata
dalla Regione Puglia per lo scopo di cui al comma 1 sarà denominata AREF
(Azienda regionale ferroviaria) S.p.A.
4. Lo Statuto sociale è approvato dal competente
organo societario nel rispetto di quanto previsto dallarticolo 13 e loggetto
sociale principale della società sarà quello di organizzare e gestire reti
infrastrutturali ferroviarie adibite al trasporto passeggeri e merci, servizi di
trasporto ferroviari sia di persone che di merci, servizi automobilistici
integrativi e sostitutivi strettamente legati allesercizio ferroviario locale e
quantaltro sarà ritenuto opportuno.
5. I soci della società di capitali come
individuata al comma 2 possono essere enti locali, aziende o istituti di
credito, camere di commercio, industria e artigianato, società di capitali,
imprenditori singoli e associati e cooperative di dipendenti. I requisiti, le
modalità e limpegno finanziario per assumere direttamente o indirettamente la
qualità di socio saranno definiti da apposita delibera della Giunta regionale.
6. Il capitale sociale dellAREF in fase di
costituzione viene quantificato in euro 5 milioni 200 mila. La Regione e gli
enti locali vi partecipano nei limiti previsti al comma 2 dellarticolo 13. Sia
per la determinazione della quota di partecipazione della Regione Puglia che per
il relativo finanziamento si dovrà provvedere con specifico provvedimento
mediante stanziamento in apposito capitolo di spesa a costituirsi.
7. La composizione degli organi sociali è
determinata dallo Statuto dellAREF. La rappresentanza della Regione è designata
dalla Giunta regionale.
8. La rappresentanza della Regione Puglia negli
organi statutari dellAREF relaziona annualmente alla stessa sulle realizzazioni
e sui programmi della società, nonchè sullandamento di gestione
economico-finanziaria.
9. La Regione è rappresentata nellAssemblea
dellAREF dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore regionale suo
delegato, che partecipa allAssemblea dopo aver acquisito gli orientamenti della
Giunta stessa..
Art. 101. Dopo larticolo 38
della L.R.
n. 18/2002 è aggiunto il seguente:
Art. 38-bis
Norme transitorie.
1. Gli atti assunti in forza delle precedenti
previsioni normative dalla presente legge modificate, integrate o abrogate
mantengono la loro validità ed efficacia..
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