Legge Regionale 28 maggio 2004, n. 8 Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio - sanitarie pubbliche e private
CAPO 1DISPOSIZIONI
GENERALI
Art. 1(Finalità) 1. La Regione garantisce, attraverso gli istituti dellautorizzazione alla
realizzazione e allesercizio dellattività sanitaria e socio-sanitaria,
dellaccreditamento istituzionale e degli accordi contrattuali, lerogazione di
prestazioni efficaci e sicure, il miglioramento continuo della qualità delle
strutture sanitarie e socio-sanitarie nonché lo sviluppo sistematico e
programmato del servizio sanitario regionale.
Art. 2(Definizioni) 1. Per autorizzazione sintendono i due distinti provvedimenti che consentono la
realizzazione di strutture e lesercizio di attività sanitarie e
socio-sanitarie.
2. Per accreditamento istituzionale
sintende il provvedimento con il quale si riconosce alle strutture pubbliche e
private già autorizzate lo status di potenziali erogatori di prestazioni
nellambito e per conto del servizio sanitario.
3. Per accordo contrattuale sintende
latto con il quale la Regione e le Aziende USL definiscono, con i soggetti
accreditati pubblici e privati, la tipologia e la quantità delle prestazioni
erogabili agli utenti del servizio sanitario regionale, nonché la relativa
remunerazione a carico del servizio sanitario medesimo, nellambito di livelli
di spesa determinati in corrispondenza delle scelte della programmazione
regionale.
4. Per decreto legislativo sintende il
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dellarticolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421)
e successive modificazioni.
5. Per Aziende sanitarie sintendono le
Aziende USL e le Aziende ospedaliere. Ai soli fini della presente legge, gli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e gli enti
ecclesiastici sono denominati Aziende sanitarie.
6. Per strutture sanitarie e
socio-sanitarie sintendono quelle di cui allarticolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997.
7. Per nuova realizzazione sintende la
costruzione o lallestimento ex novo di strutture destinate allesercizio di
attività sanitarie.
8. Per ampliamento sintende un aumento
di posti letto, posti letto-tecnici e grandi apparecchiature o lattivazione di
funzioni sanitarie aggiuntive rispetto a quelle precedentemente
svolte.
9. Per trasformazione sintende la
modifica strutturale e/o funzionale o il cambio duso, con o senza lavori, delle
strutture sanitarie e socio-sanitarie.
10. Per studio sintende il luogo dove
vengono erogate prestazioni sanitarie da parte di professionisti abilitati
allesercizio della professione, in regime fiscale di persona fisica e in forma
singola o associata.
Art. 3(Compiti della Regione) 1. La Regione esercita le seguenti funzioni:
a) con regolamento di Giunta
regionale:
1) determina gli ambiti territoriali in
cui si riscontrano carenze di strutture o di capacità produttive ai sensi
dellarticolo 8-ter, comma 5, lettera b), del decreto legislativo ai fini della
verifica di compatibilità del progetto, propedeutica allautorizzazione alla
realizzazione, nonché il fabbisogno di assistenza e gli standard per la verifica
dellattività svolta e dei risultati raggiunti dalle strutture sanitarie e
socio-sanitarie pubbliche e private, ai fini dellaccreditamento istituzionale;
ai fini di cui al presente punto 1) procede anche, ove necessario, a eventuali
rimodulazioni della rete dei presidi ospedalieri pubblici e privati di cui
allarticolo 9 della legge
regionale 25 agosto 2003, n.19 (Assestamento e prima variazione al
bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2003);
2) in presenza di comprovate carenze nel
d.p.r. 14 gennaio1997 o di necessità di integrazione dei relativi requisiti
minimi, integra i requisiti di cui al citato d.p.r. per lautorizzazione
allesercizio;
3) stabilisce gli ulteriori requisiti per
laccreditamento istituzionale secondo i principi previsti nella presente
legge;
4)
approva i modelli per la richiesta di autorizzazione e di
accreditamento;
5) provvede al rilascio e revoca dei
provvedimenti di autorizzazione allesercizio per le strutture sanitarie di
propria competenza.
b) con decreto del
Presidente:
1) dispone la decadenza di cui
allarticolo 10, applica le sanzioni di competenza di cui allarticolo 15 e
decide sullistanza di riesame di cui allarticolo 26.
c) con determinazione
dirigenziale:
1) provvede al rilascio della verifica di
compatibilità ex articolo 8-ter del decreto legislativo, finalizzata al rilascio
dellautorizzazione alla realizzazione di cui al successivo articolo 7 e
dellautorizzazione allesercizio di propria spettanza di cui al successivo
articolo 8, comma 3;
2) esercita lattività di vigilanza sulle
strutture sanitarie e socio-sanitarie dalla stessa autorizzate, per il tramite
del Dipartimento di prevenzione dellAzienda USL territorialmente
competente;
3) esercita le attività di
verifica dei requisiti di accreditamento, secondo le modalità e i tempi definiti
dalla presente legge;
4) provvede al rilascio e revoca dei
provvedimenti di accreditamento delle strutture sanitarie.
Art. 4(Compiti dei Comuni) 1. Sono esercitate dai Comuni le funzioni concernenti:
a) il rilascio delle autorizzazioni alla
realizzazione di cui allarticolo 7, previa verifica di compatibilità da parte
della Regione, nonché il rilascio delle autorizzazioni allesercizio di cui
allarticolo 8, comma 4;
b) lattività di vigilanza sulle
strutture sanitarie e socio-sanitarie dagli stessi Comuni autorizzate, svolta
per il tramite del Dipartimento di prevenzione dellAzienda USL territorialmente
competente;
c) lapplicazione delle sanzioni di
competenza di cui allarticolo 15.
CAPO 2AUTORIZZAZIONI
Art. 5(Autorizzazioni) 1. Lautorizzazione consta
di due distinti provvedimenti che consentono la realizzazione di strutture e
lesercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie.
a) Autorizzazione alla
realizzazione di strutture.
1) Sono soggetti allautorizzazione alla
realizzazione:
1.1 le strutture che erogano prestazioni
in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti;
1.2 le seguenti strutture sanitarie e socio
sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale non
ospedaliero, a ciclo continuativo e/o diurno:
1.2.1 presidi di riabilitazione
funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche,
sensoriali;
1.2.2 strutture riabilitative
psichiatriche residenziali e diurne;
1.2.3 strutture di riabilitazione e
strutture educativo-assistenziali per i tossicodipendenti;
1.2.4 residenze sanitarie
assistenziali;
1.3 i centri residenziali per cure
palliative (hospice);
1.4 gli stabilimenti
termali.
2) Tra le strutture e gli studi che
erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi
inclusi quelli individuati ai sensi del comma 2 dellarticolo 8-ter del decreto
legislativo, sono, altresì, soggetti allautorizzazione alla realizzazione le
seguenti attività:
2.1 specialistica ambulatoriale
chirurgica, ove attrezzata per lerogazione di prestazioni comprese tra quelle
individuate con apposito provvedimento di Giunta
regionale;
2.2 specialistica ambulatoriale
odontoiatrica, ove attrezzata per erogare prestazioni chirurgiche comprese fra
quelle individuate con apposito provvedimento della Giunta
regionale;
2.3 diagnostica per immagini con utilizzo
delle grandi macchine;
2.4 radioterapia;
2.5 medicina nucleare in
vivo;
2.6 dialisi;
2.7 terapia
iperbarica;
2.8 consultoriale
familiare.
3) Ai sensi del combinato disposto
dellarticolo 8-ter del decreto legislativo e dellarticolo 3 del d.p.r. 14
gennaio 1997, nel regime autorizzativo per la realizzazione di nuove strutture
rientrano, limitatamente alle attività di cui ai precedenti punti 1) e 2), anche
le seguenti fattispecie:
3.1 gli ampliamenti di strutture già
esistenti e autorizzate, in essi compresi:
3.1.1 laumento del numero dei posti
letto, posti letto-tecnici e grandi apparecchiature rispetto a quelli già
autorizzati;
3.1.2 lattivazione di funzioni sanitarie
e/o socio-sanitarie aggiuntive rispetto a quelle già
autorizzate;
3.2 la trasformazione di strutture già
esistenti e specificamente:
3.2.1 la modifica della tipologia
(disciplina) di posti letto rispetto a quelli già
autorizzati;
3.2.2 la modifica di altre funzioni
sanitarie e/o socio-sanitarie già autorizzate;
3.2.3 il cambio duso degli edifici,
finalizzato a ospitare nuove funzioni sanitarie o socio-sanitarie, con o senza
lavori;
3.3 il trasferimento in altra sede di
strutture già autorizzate.
b) Autorizzazione allesercizio
dellattività sanitaria.
1) Sono soggetti allautorizzazione
allesercizio:
1.1 tutte le strutture per le quali è
richiesta lautorizzazione alla realizzazione, di cui alla lettera a) del
presente articolo;
1.2 le strutture e gli studi che erogano
prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ancorché non
soggetti allautorizzazione alla realizzazione, così come di seguito
classificati:
1.2.1 attività specialistica
ambulatoriale medica;
1.2.2 attività specialistica
ambulatoriale chirurgica ove non attrezzata per erogare le prestazioni
individuate con i provvedimenti di cui alla lettera a), punto 2), del presente
articolo;
1.2.3 attività specialistica
ambulatoriale odontoiatrica, ove non attrezzata per erogare prestazioni
chirurgiche individuate con i provvedimenti di cui alla lettera a), punto 2),
del presente articolo;
1.2.4 attività di medicina di
laboratorio;
1.2.5 attività di diagnostica per
immagini;
1.2.6 attività ambulatoriale di
FKT.
2. Per gli studi dei medici di medicina
generale e dei pediatri di libera scelta si applicano le norme di cui agli
accordi collettivi nazionali.
3. Non sono soggetti ad autorizzazione
gli studi dei medici che esercitano lattività professionale, con esclusione di
quelle previste alle lettere a) e b) del comma 1 e gli studi per lesercizio
delle professioni sanitarie, individuate dai regolamenti ministeriali, in
attuazione dellarticolo 6 del decreto legislativo. I predetti studi, nei quali
i professionisti esercitano lattività in forma singola o associata, devono
avere spazi e attrezzature proporzionati alla capacità erogativa e al personale
ivi operante e, in ogni caso, devono avere caratteristiche tali da non
configurare lesercizio di attività complesse, intendendo con ciò consistenza
equiparabile a quella stabilita dal d.p.r. 14 gennaio 1997 per i presidi
ambulatoriali. I predetti soggetti hanno comunque lobbligo di comunicare
lapertura del proprio studio allAzienda USL competente per territorio,
corredando la comunicazione di planimetria degli ambienti ove si svolge
lattività, di elenco delle attrezzature utilizzate e di apposita dichiarazione
sostitutiva del titolo di studio posseduto che, per quanto riguarda gli
esercenti le professioni sanitarie, deve essere comunque acquisito in
corsi/scuole riconosciuti dal Ministero della salute. Il Servizio igiene
pubblica del Dipartimento di prevenzione dellAzienda USL territorialmente
competente, entro novanta giorni dalla comunicazione, esprime il proprio nulla
osta allo svolgimento dellattività professionale. LAzienda USL effettua, nei
confronti degli studi ove si esercitano le professioni sanitarie, la vigilanza
per assicurare il rispetto della normativa in materia di igiene e sanità
pubblica.
Art. 6(Requisiti per lautorizzazione) 1. I requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi richiesti per
lautorizzazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie sono quelli
previsti dal d.p.r. 14 gennaio 1997 con le integrazioni individuate dalla Giunta
regionale, ai sensi dellarticolo 3, comma 1, lettera a), punto
2).
2. Nessuna struttura sanitaria di
ricovero per acuti può possedere capacità ricettiva inferiore a trenta posti
letto. Le strutture di ricovero a ciclo diurno devono essere dotate di almeno
dieci posti letto.
3. Le prestazioni a ciclo diurno per
acuti devono essere comunque erogate allinterno di strutture di ricovero con
specifica identificazione dei posti letto dedicati e della relativa
organizzazione tecnico-sanitaria.
4. La Giunta regionale aggiorna i
requisiti minimi richiesti per lautorizzazione ogni qualvolta levoluzione
tecnologica o normativa lo rendano necessario.
Art. 7(Procedure per lautorizzazione alla realizzazione di strutture sanitariee
socio-sanitarie) 1. Nei casi previsti dallarticolo 5, comma 1, lettera a), i soggetti pubblici e
privati inoltrano al Comune competente per territorio istanza di autorizzazione
alla realizzazione della struttura corredandola della documentazione prescritta.
Il Comune richiede alla Regione la prevista verifica di compatibilità, di cui
allarticolo 8-ter del decreto legislativo, entro trenta giorni dalla data di
ricevimento dellistanza.
2. Il parere di compatibilità regionale è
rilasciato, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di
cui al comma 1, con provvedimento del Dirigente del Settore sanità della
Regione.
Art. 8(Procedure per lautorizzazione allesercizio delle attività sanitarie e
socio-sanitarie) 1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria
soggetta ad autorizzazione allesercizio sono tenuti a presentare domanda alla
Regione o al Comune.
2. Alla domanda deve essere allegato il
certificato di agibilità e tutta la documentazione richiesta dallente
competente.
3. Alla Regione compete il rilascio
dellautorizzazione allesercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie
di cui allarticolo 5, comma 1, lettera a), punto 1).
4. Al Comune compete il rilascio
dellautorizzazione allesercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie
di cui allarticolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), nonché per le strutture di
cui allarticolo 5, comma 1, lettera b), punto 1.2.
5. La Regione e il Comune, avvalendosi
del Dipartimento di prevenzione dellAzienda USL competente per territorio,
eventualmente di concerto con altre strutture competenti nellambito
dellattività da autorizzare, verificano leffettivo rispetto dei requisiti
minimi nonché ogni eventuale prescrizione contenuta nellautorizzazione alla
realizzazione, ove prevista. Laccertamento da parte del Dipartimento di
prevenzione deve essere effettuato entro novanta giorni dalla data di
ricevimento della documentazione.
6. Completato liter istruttorio, il
Dipartimento di prevenzione dellAzienda USL inoltra gli atti degli accertamenti
e il parere conclusivo alla Regione o al Comune interessato, che, in caso di
esito favorevole, rilasciano lautorizzazione allesercizio dellattività
sanitaria o socio-sanitaria entro sessanta giorni dalla data di notifica degli
accertamenti di cui al comma 5, fatta salva linterruzione dei termini
effettuata ai sensi delle vigenti disposizioni.
Art. 9(Istanza di riesame) 1. Nel caso di diniego dellautorizzazione o nel caso la stessa contenga le
prescrizioni di cui allarticolo 11, comma 1, lettera e), linteressato può
presentare, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento
dellatto medesimo, le proprie controdeduzioni mediante istanza di
riesame.
2. La Regione o il Comune decidono
sullistanza, sentito il Dipartimento di prevenzione dellAzienda USL competente
per territorio, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della
stessa.
Art. 10(Decadenza dellautorizzazione allesercizio) 1. Lautorizzazione non è trasmissibile a un soggetto diverso da quello
autorizzato.
2. In caso di decesso della persona
fisica autorizzata e ferma restando la sussistenza dei requisiti, gli eredi
possono continuare lesercizio dellattività fino al rilascio e/o conferma
dellautorizzazione.
3. Lautorizzazione decade nei casi
di:
a) estinzione della persona giuridica
autorizzata;
b) rinuncia del soggetto
autorizzato;
c) condanna passata in giudicato per
reati di truffa e corruzione contro la pubblica amministrazione e associazione a
delinquere di stampo mafioso nei confronti del titolare
dellattività.
Art. 11(Disposizioni comuni alle autorizzazioni) 1. Lautorizzazione indica in particolare:
a) i dati anagrafici del soggetto
richiedente nel caso lo stesso sia persona fisica;
b) la ragione sociale e il nominativo del
legale rappresentante nel caso in cui il soggetto richiedente sia una
società;
c) la sede legale, lubicazione e la
denominazione della struttura;
d) la tipologia delle prestazioni
autorizzate;
e) eventuali prescrizioni volte a
garantire leffettivo rispetto dei requisiti minimi di cui allarticolo
6;
f) il nome e i titoli accademici del
responsabile sanitario.
2. La sostituzione del responsabile
sanitario deve essere comunicata allente che ha rilasciato lautorizzazione per
la variazione del relativo provvedimento.
Art. 12(Legale rappresentante della struttura) 1. Il legale rappresentante della struttura è tenuto a comunicare
tempestivamente alla Regione o al Sindaco:
a) il nominativo del sostituto del
responsabile sanitario in caso di assenza o impedimento dello
stesso;
b) le sostituzioni e/o le integrazioni
del personale sanitario operante nella struttura;
c) tutte le variazioni e trasformazioni
intervenute nella natura giuridica e nella composizione della società titolare
della struttura;
d) la temporanea chiusura o inattività
della struttura.
2. Il legale rappresentante della
struttura è inoltre tenuto a:
a) verificare lassenza di situazioni di
incompatibilità ai sensi della normativa vigente;
b) assicurare la presenza del
responsabile sanitario e del restante personale;
c) comunicare alla Regione o al Sindaco,
entro il 31 gennaio di ogni anno, le variazioni intervenute nelle sostituzioni
e/o integrazioni delle attrezzature sanitarie.
Art. 13(Responsabile sanitario - Requisiti) 1. Ogni struttura sanitaria deve avere un responsabile
sanitario.
2. Nelle strutture pubbliche ed
equiparate di cui allarticolo 5, comma 1, lettera a), punto 1.1, il
responsabile sanitario deve possedere i requisiti previsti dalla normativa
vigente.
3. Nelle strutture private di cui
allarticolo 5, comma 1, lettera a), punto 1.1, il responsabile sanitario deve
essere in possesso dei requisiti previsti per lincarico di direttore medico di
presidio ospedaliero di struttura pubblica. Ai fini dellattribuzione
dellincarico di responsabile sanitario presso tali strutture, lanzianità di
servizio maturata nella disciplina con rapporto di lavoro continuativo presso
strutture private è equiparata a quella prestata nelle strutture pubbliche.
Nelle case di cura con meno di centocinquanta posti letto, il responsabile
sanitario deve possedere la specializzazione in direzione medica di presidio
ospedaliero o equipollente ovvero lanzianità di cinque anni nella disciplina.
Anche presso tali strutture, ai fini dellattribuzione dellincarico di
responsabile sanitario, lanzianità di servizio maturata nella disciplina con
rapporto di lavoro continuativo presso strutture private è equiparata a quella
prestata nelle strutture pubbliche.
4. Nelle
strutture monospecialistiche ambulatoriali, residenziali e semiresidenziali le
funzioni del responsabile sanitario possono essere svolte anche da un medico in
possesso della specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente
rispetto a quella cui fa capo la struttura.
5. Negli ambulatori che
svolgono esclusivamente attività di medicina di laboratorio, le funzioni del
responsabile sanitario possono essere svolte anche da personale sanitario di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 febbraio
1984.
6. Non è consentito svolgere le funzioni
di responsabile sanitario in più di una struttura sanitaria, fatta eccezione per
le strutture territoriali monospecialistiche residenziali e semiresidenziali e,
comunque, a condizione che il totale dei posti letto non sia superiore a
cinquanta.
7. La funzione di responsabile sanitario
è incompatibile con la qualità di proprietario, comproprietario, socio o
azionista della società che gestisce la struttura sanitaria, fatta eccezione per
le strutture monospecialistiche residenziali e semiresidenziali e per le
strutture ambulatoriali.
Art. 14(Responsabile sanitario - Requisiti) 1. Il responsabile sanitario cura lorganizzazione tecnico-sanitaria della
struttura sotto il profilo igienico e organizzativo, essendone responsabile nei
confronti della titolarità e dellAutorità sanitaria competente, e assicura
tutte le funzioni previste dalle norme vigenti.
Art. 15(Sanzioni) 1. Il Presidente della Regione o il Sindaco (di seguito indicate come le
Autorità competenti), secondo le rispettive competenze di cui allarticolo 8,
commi 3 e 4, a seguito di accertamenti eseguiti dagli organi della pubblica
amministrazione incaricati della vigilanza, dispongono la chiusura di strutture
o attività aperte o trasferite in altra sede senza
autorizzazione.
2. Le Autorità competenti revocano
lautorizzazione e dispongono la conseguente chiusura della struttura nella
quale sia stato accertato lesercizio abusivo della professione sanitaria o in
cui siano state commesse gravi e/o reiterate inadempienze comportanti situazioni
di pericolo per la salute dei cittadini, fatta salva, nei casi previsti, la
trasmissione di informativa di reato allAutorità
giudiziaria.
3. Nei casi previsti ai commi 1 e 2 è
comminata la sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra un minimo di euro 6
mila e un massimo di euro 12 mila.
4. Le Autorità competenti, nel caso in
cui siano state apportate modifiche strutturali, funzionali o della tipologia
delle prestazioni erogate tali da configurare rischio per la salute pubblica,
dispongono il ripristino della situazione preesistente, da assicurare entro il
termine di trenta giorni. In tal caso lAutorità sanitaria locale dispone la
sospensione dellattività.
5.
Ove il trasgressore non provveda nel termine assegnato, le Autorità competenti
dispongono la chiusura della struttura. La riapertura può essere concessa non
prima di sei mesi dalla data di notifica del provvedimento, previa verifica
dellavvenuta rimozione delle cause che hanno determinato il provvedimento di
chiusura.
6. In caso di carenza dei requisiti di
cui allarticolo 6, di violazione di prescrizioni inserite nellatto di
autorizzazione o di disfunzioni assistenziali che possano essere eliminate
mediante idonei interventi, le Autorità competenti ordinano gli adempimenti
necessari assegnando a tal fine un termine compreso fra trenta e centottanta
giorni.
7. Ove il trasgressore non provveda nei
termini assegnati, le Autorità competenti dispongono la sospensione
dellattività per un periodo di tempo sino a sei mesi.
8. Lattività sospesa può essere
nuovamente esercitata previo accertamento dellintervenuta rimozione delle
infrazioni rilevate. In caso contrario le Autorità competenti dichiarano la
revoca dellautorizzazione.
9. Nei casi previsti ai commi 4 e 6 è
applicata la sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra un minimo di euro 3
mila e un massimo di euro 6 mila.
10. Il legale rappresentante e il
responsabile sanitario della struttura che non adempiono agli obblighi a essi
rispettivamente imposti dagli articoli 12 e 14 sono soggetti rispettivamente
alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille a euro 2 mila.
11. Salvo quanto previsto dallarticolo
12, comma 1, lettera. d), lautorizzazione decade automaticamente in caso di
dichiarata o accertata chiusura o inattività per un periodo superiore a sei
mesi.
Art. 16(Procedimento per lapplicazione dei provvedimenti di cui allarticolo 15) 1. Laccertamento delle violazioni di cui al presente capo è effettuato dal
Dipartimento di prevenzione dellAzienda USL territorialmente
competente.
2. Per laccertamento e lapplicazione
delle sanzioni pecuniarie si osservano le disposizioni della legge 24 novembre
1981, n. 689 e successive modificazioni. Resta fermo lobbligo di rapporto
allAutorità giudiziaria nel caso di violazione di norme
penali.
3. La chiusura della struttura ai sensi
dellarticolo 15, commi 1 e 5, è disposta dallAutorità
competente.
4. Nel caso previsto dallarticolo 15,
comma 2, salvo accertata situazione di pericolo per la salute dei cittadini,
linteressato può far pervenire allAutorità competente, entro il termine di
trenta giorni dalla data di contestazione, scritti difensivi e documenti nonché
chiedere di essere sentito. Dopo aver acquisito il rapporto del Dipartimento di
prevenzione dellAzienda USL, esaminati gli scritti difensivi e sentito
eventualmente linteressato, lAutorità competente, se ritiene fondato
laccertamento, dispone i relativi provvedimenti sanzionatori previsti
dallarticolo 15. E consentito il pagamento in misura ridotta ai sensi
dellarticolo 16 della legge 689/1981. LAutorità competente, qualora
dallaccertamento, comprensivo delle controdeduzioni dellorgano accertatore,
non ravvisi la sussistenza delle violazioni o inadempienze, emette provvedimento
motivato di archiviazione. Il provvedimento emanato è notificato allinteressato
ed è trasmesso allorgano che ha redatto il rapporto il quale, nel caso sia
disposta la chiusura, ne cura lesecuzione.
5. I proventi delle sanzioni
amministrative comminate dallAutorità competente sono incamerati dalla Regione
e utilizzati con destinazione ad attività socio-sanitarie.
Art. 17(Registro delle strutture autorizzate) 1. E istituito presso il competente Assessorato della Regione il Registro delle
strutture sanitarie e socio-sanitarie autorizzate
allesercizio.
2. A tale scopo il Sindaco trasmette
allAzienda USL, nel territorio della quale è ricompreso il Comune, copia di
tutti gli atti autorizzativi rilasciati nonché le pronunce di sospensione,
decadenza e revoca, al fine della registrazione degli stessi nel Sistema
informativo sanitario regionale.
Art. 18(Verifica periodica dei requisiti minimi autorizzativi e vigilanza) 1. I soggetti autorizzati allesercizio dellattività sanitaria inviano, con
cadenza quinquennale, al Dipartimento di prevenzione dellAzienda USL
territorialmente competente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
concernente la permanenza del possesso dei requisiti minimi di cui allarticolo
6, corredata di relazione tecnico-sanitaria redatta a cura del responsabile
sanitario.
2. Il Dipartimento di prevenzione,
dintesa con altre strutture in rapporto alla tipologia di prestazioni erogate
dalle strutture interessate, con cadenza almeno quinquennale e ogni qualvolta la
Regione ne ravvisi la necessità, provvede a effettuare controlli e verifiche
ispettive tese allaccertamento della permanenza dei requisiti che hanno dato
luogo al rilascio dellautorizzazione. Di ogni verifica è redatto apposito
verbale da consegnare in copia al legale rappresentante della struttura, al
responsabile sanitario, alla Regione e al Comune per gli eventuali provvedimenti
di cui allarticolo 15.
Art. 19(Norme transitorie) 1. Le disposizioni di cui alla presente legge trovano immediata applicazione nel
caso di realizzazione di nuove strutture e di ampliamento o trasformazione di
strutture già autorizzate.
2. Gli studi medici, odontoiatrici e
delle altre professioni sanitarie, per i quali la precedente normativa non
prevedeva lautorizzazione allesercizio, già operanti al 15 ottobre 2002, data
di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale del 30 settembre
2002, n. 1412, sono provvisoriamente autorizzati, nel rispetto di quanto
previsto ai commi successivi.
3.
Le strutture già autorizzate e i soggetti di cui al comma 2, fermo restando il
rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente per i requisiti generali,
devono adeguarsi ai requisiti di cui allarticolo 6, nei termini sotto
indicati:
a) entro quattro anni, per quanto
riguarda i requisiti strutturali e impiantistici e tecnologici, generali e
specifici;
b) entro due anni, per quanto riguarda i
requisiti organizzativi generali e specifici.
4. I termini di cui al comma 3 per le
strutture pubbliche, decorrenti dalla data di approvazione del piano di
adeguamento di cui allarticolo 9, comma 2, della l.r.
19/2003, sono coincidenti con quelli dellaccreditamento di cui al
capo III.
5. Le strutture private già autorizzate
ai sensi della normativa vigente, per continuare a svolgere le attività, devono
presentare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
domanda di conferma dellautorizzazione con impegno alla realizzazione dei
requisiti entro i termini di cui al comma 3 decorrenti dalla data di entrata in
vigore del regolamento di cui allarticolo 3, comma 1, lettera a).
6. LAutorità competente, accertata
tramite il Dipartimento di prevenzione dellAzienda USL la sussistenza dei
requisiti richiesti, rinnova lautorizzazione stessa.
7. La mancata presentazione della domanda
di conferma dellautorizzazione o il mancato adeguamento ai requisiti
disciplinati dalla presente legge nei termini indicati nel comma 3 comporta la
decadenza dellautorizzazione e la conseguente chiusura
dellesercizio.
CAPO 3ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE PUBBLICHEE PRIVATE EROGANTI PRESTAZIONI
SANITARIEE SOCIO-SANITARIE
Art. 20(Accreditamento istituzionale e obbligatorietà del possesso dei requisiti) 1. Laccreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità
del sistema sanitario, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e
qualitativi delle prestazioni erogate per conto e a carico del servizio
sanitario.
2. Le strutture sanitarie pubbliche, le
strutture sanitarie private autorizzate in esercizio e i professionisti che
intendano erogare prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale
allinterno dei vincoli della programmazione sanitaria regionale devono ottenere
preventivamente laccreditamento.
3. Lautorizzazione alla realizzazione e
allesercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di
accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto
alla programmazione regionale.
4. Laccreditamento, nellambito della
programmazione regionale, è titolo necessario per linstaurazione dei rapporti
di cui allarticolo 8-quinquies del decreto legislativo.
5. Oggetto del provvedimento di
accreditamento istituzionale sono le strutture sanitarie e relative
funzioni.
6. I soggetti accreditati erogano
prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto del Servizio sanitario
regionale nellambito dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), nonché degli
eventuali livelli aggiuntivi previsti dalla Regione.
7. Le funzioni amministrative concernenti
laccreditamento sono svolte dal Dirigente del Settore sanità del competente
Assessorato della Regione.
Art. 21(Condizioni per
laccreditamento) 1. Laccreditamento istituzionale è rilasciato subordinatamente alla sussistenza
delle condizioni di cui al presente articolo e ai requisiti di cui allarticolo
23.
2. Condizioni essenziali per
laccreditamento sono:
a) il possesso dei requisiti generali e
specifici concernenti la struttura, le tecnologie e lorganizzazione del
servizio;
b) laccettazione del sistema di
pagamento a prestazione nel rispetto del volume massimo di prestazioni e del
corrispondente corrispettivo fissato a livello regionale e di singole Unità
sanitarie locali e dei criteri fissati dalla Regione a norma dellarticolo
8-quinquies, comma 1, lettera d), del decreto legislativo;
c) ladozione di un programma interno di
verifica e di promozione della qualità dellassistenza;
d) il possesso dellautorizzazione
allesercizio, ove preventivamente richiesta dalla normativa vigente al momento
dellattivazione della struttura;
e) la funzionalità rispetto agli
indirizzi di programmazione regionale relativamente al fabbisogno assistenziale
e verifica positiva dellattività svolta e dei risultati raggiunti in caso di
accreditamento provvisorio di cui allarticolo 8-quater, comma 7, del decreto
legislativo;
f) la rispondenza della struttura, della
funzione o del soggetto accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione di
cui allarticolo 23;
g) il dimensionamento dei posti letto
delle Unità operative (UO), per quanto riguarda i presidi ospedalieri pubblici
ed equiparati, secondo quanto indicato nel Piano sanitario regionale e nel
collegato riordino della rete ospedaliera;
h) la rispondenza allo standard minimo di
posti letto, per quanto riguarda le case di cura private, previsto dallarticolo
6.
3. Le case di cura transitoriamente
accreditate o autorizzate allesercizio possono essere accreditate per un numero
di posti letto, calcolati con riferimento ai requisiti minimi strutturali per
larea di degenza fissati dalla Regione, fino al massimo della dotazione in
esercizio alla data del 31 ottobre 2003.
4. Fermo restando quanto fissato al comma
3, nonché ai commi 2 e 3 dellarticolo 24, le case di cura e gli altri soggetti
privati transitoriamente accreditati o autorizzati allesercizio che intendono
accedere al regime di accreditamento istituzionale devono presentare alla
Regione piani di adeguamento ai requisiti strutturali, tecnologici e
organizzativi, generali e specifici, entro sei mesi dalla data di approvazione
del regolamento di cui allarticolo 3, comma 1, lettera
a).
5. Nei piani di cui al comma 4 devono
essere previsti tempi differenziati di adeguamento ai requisiti, in relazione
alla loro complessità e funzione.
6. Ogni casa di cura deve essere
articolata in UO con un numero di posti letto non inferiore al 50 per cento
delle dotazioni standard previste per le strutture pubbliche dal piano regionale
di riordino della rete ospedaliera.
7. Sono esclusi dal processo di
accreditamento le strutture che erogano prestazioni sanitarie ove si svolgono
anche attività ludiche, sportive ed estetiche, fatta eccezione per gli
stabilimenti termali.
Art. 22(Rapporti tra soggetti accreditati ed ente pubblico) 1. La Giunta regionale disciplina i rapporti di cui allarticolo 8-quinquies del
decreto legislativo mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il
quale si stabiliscono lindicazione delle quantità, delle tipologie di
prestazioni da erogare, delle tariffe e le modalità delle verifiche e dei
controlli rispetto alla qualità delle prestazioni erogate.
2. La Giunta Regionale provvede alla
definizione degli indirizzi per la formulazione dei piani annuali preventivi di
attività, con lindicazione delle funzioni e delle attività da potenziare e da
depotenziare nel rispetto della programmazione regionale, compatibilmente con le
risorse finanziarie, e dei criteri per lindividuazione dei soggetti erogatori,
tra quelli accreditati, con i quali stipulare i contratti.
3. La Regione e le Aziende USL
definiscono accordi con le Aziende sanitarie e stipulano contratti con le
strutture private e i professionisti anche mediante intese con le relative
organizzazioni rappresentative a livello regionale.
4. La qualità di soggetto accreditato non
costituisce vincolo per le Aziende USL a corrispondere la remunerazione delle
prestazioni erogate al di fuori dei contratti stipulati ai sensi dellarticolo
8-quinquies del decreto legislativo.
Art. 23(Definizione degli ulteriori requisiti di qualificazioneper
laccreditamento) 1. I requisiti ulteriori di qualificazione ai fini dellaccreditamento fissati
dalla Giunta regionale devono risultare:
a) compatibili con lesigenza di
garantire che lo sviluppo del sistema sia funzionale alle scelte di
programmazione regionale;
b) orientati a promuovere
lappropriatezza, laccessibilità, lefficacia, lefficienza delle attività e
delle prestazioni, in coerenza con i LEA;
c) finalizzati a perseguire luniformità
dei livelli di qualità dellassistenza offerta dai soggetti pubblici e privati;
d) commisurati rispetto al livello
quantitativo e qualitativo di dotazioni strumentali, tecnologiche e
amministrative correlate alla tipologia delle prestazioni
erogabili;
e) tesi a favorire il miglioramento della
qualità e lumanizzazione dellassistenza attraverso la risultanza positiva
rispetto al controllo di qualità, anche con riferimento agli indicatori di
efficienza e di qualità dei servizi e delle prestazioni previsti dagli articoli
10 e 14 del decreto legislativo e dal sistema di garanzia dei
LEA.
2. La Giunta Regionale
individua:
a) gli ambiti e strumenti per la verifica
dellattività svolta e dei risultati raggiunti ai fini della conferma
dellaccreditamento istituzionale;
b) le modalità per le verifiche, iniziali
e successive, del possesso e della permanenza dei requisiti della struttura o
del professionista accreditato.
3. La Giunta Regionale aggiorna i
requisiti ulteriori richiesti per laccreditamento ogni qualvolta levoluzione
tecnologica o normativa lo rendano necessario.
Art. 24(Procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti) 1. Per le Aziende sanitarie, nel rispetto di quanto stabilito allarticolo 9,
comma 1, lettera c, della l.r.
19/2003, il processo di autorizzazione e accreditamento è unificato e
si applicano le procedure di cui al comma 11, lettera a).
2. I soggetti privati nonché i
professionisti che intendono chiedere laccreditamento istituzionale inoltrano
la domanda con la relativa documentazione al Settore sanità del competente
Assessorato regionale.
3. Ai fini della concessione
dellaccreditamento, il Dirigente del Settore sanità, verificata la funzionalità
della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come
individuati allatto dellautorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la
fase istruttoria e chiede il parere sugli aspetti tecnico-sanitari alle
strutture competenti. In base alle risultanze delle valutazioni effettuate, il
Dirigente del Settore sanità, completata la fase istruttoria, predispone gli
atti conseguenti. Le valutazioni sulla persistenza dei requisiti di
accreditamento sono effettuate con periodicità triennale e ogni qualvolta
dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica non
programmata. Gli oneri derivanti dallattività di valutazione sono a carico dei
soggetti che richiedono laccreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta
Regionale.
4. Le strutture e i professionisti
transitoriamente accreditati ai sensi dellarticolo 6, comma 6, della legge 23
dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e ai
sensi del regolamento regionale 27 novembre 2002, n. 7 (Regolamento regionale di
organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne
pubbliche e private), devono presentare richiesta di accreditamento
istituzionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando che la
Regione emanerà a seguito dellapprovazione da parte della Giunta regionale
degli atti di cui allarticolo 3. Scaduto inutilmente il termine previsto per la
richiesta dellaccreditamento istituzionale, il Dirigente del Settore sanità
provvede alla revoca dellaccreditamento transitorio della struttura. Una nuova
richiesta di accreditamento può essere inoltrata da queste strutture dopo un
anno dalla data del provvedimento di revoca.
5. Qualora il professionista accreditato
intenda continuare la propria attività in forma associata, a domanda, è
consentito il trasferimento dellautorizzazione e dellaccreditamento, da
effettuarsi con specifico atto dellAutorità competente, a condizione che
trattasi di associazioni di persone costituite da professionisti specialisti
accreditati nella stessa branca, ferma restando la sussistenza dei titoli e
requisiti e ferme restando le quantità e tipologie di prestazioni da erogare per
conto e a carico del Servizio sanitario regionale nellambito degli appositi
rapporti.
6. Le strutture e i professionisti
autorizzati già in esercizio possono presentare, secondo le modalità di cui al
comma 4, domanda di accreditamento, senza vincoli di tempo, successivamente
allapprovazione da parte della Giunta regionale degli atti di cui allarticolo
3.
7. Al termine dellistruttoria viene
rilasciato laccreditamento istituzionale alle strutture e ai professionisti
transitoriamente accreditati nonché a quelli autorizzati allesercizio che ne
abbiano fatto richiesta entro i termini fissati. Laccreditamento è revocato in
conseguenza di verifica negativa di cui allarticolo 8-quater, comma 7, del
decreto legislativo.
8. La Regione procede, ogni tre anni, per
il tramite del Dirigente del Settore sanità, alla verifica della sussistenza dei
requisiti in possesso dei soggetti di cui al comma 7.
9. In caso di esito negativo della
valutazione di cui al comma 3, il Dirigente del Settore sanità respinge la
domanda e comunica il relativo provvedimento allinteressato nel termine di otto
mesi dalla data di ricevimento della richiesta di accreditamento. Qualora in
fase istruttoria sia stata rilevata una parziale insussistenza dei requisiti
richiesti, sono comunicati al richiedente le prescrizioni e il termine per
ladeguamento, alla scadenza del quale si procederà ad ulteriore valutazione. In
caso di diniego o di prescrizione, è data facoltà al richiedente di proporre
istanza di riesame ai sensi dellarticolo 26.
10. Laccreditamento viene conferito,
sospeso o revocato con determinazione del Dirigente del Settore
sanità.
11. I requisiti di accreditamento devono
essere posseduti entro i seguenti termini:
a) le aziende sanitarie pubbliche, gli
IRCCS pubblici e privati e gli enti ecclesiastici, ivi compreso lex ospedale
psichiatrico di Bisceglie e Foggia, sono tenuti ad adeguare ai requisiti minimi
e ulteriori le strutture sanitarie, ivi compresi i presidi ospedalieri di cui
alle deliberazioni della Giunta regionale 2 agosto 2002, n. 1087 e 30 settembre
2002, n.. 1429, secondo le seguenti fasi:
1) entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, le aziende, gli istituti ed enti di cui sopra
predispongono un piano di adeguamento ai requisiti;
2) lattuazione del piano di adeguamento
deve essere comunque garantita entro il termine massimo di quattro anni, per
quanto riguarda i requisiti strutturali, impiantistici e tecnologici, e di due
anni, per quanto riguarda i requisiti organizzativi generali e specifici, dalla
data in cui il piano stesso è stato approvato dalla Giunta regionale; nei piani
devono essere previsti tempi differenziati di adeguamento ai requisiti, in
relazione alla loro complessità e funzione.
Per lesercizio delle attività sanitarie, le
strutture di nuova realizzazione devono, comunque, essere in possesso dei
requisiti autorizzativi di cui allarticolo 9, comma 1, lettera a), della l.r.
19/2003.
Gli IRCCS pubblici e privati e gli enti
ecclesiastici hanno lobbligo di adeguarsi alle disposizioni dellarticolo 15
undecies del decreto legislativo entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
b) gli altri soggetti sono tenuti ad
adeguarsi agli ulteriori requisiti previsti per
laccreditamento:
1) ai requisiti strutturali,
impiantistici e tecnologici generali e specifici: entro quattro anni dalla data
di approvazione del piano di adeguamento, come specificato al comma
12;
2) ai requisiti organizzativi generali e
specifici: entro due anni dalla data di approvazione del piano di adeguamento,
come specificato al comma 12.
12. I piani di adeguamento presentati ai
sensi dellarticolo 21, comma 4, devono essere approvati dalla Giunta regionale.
In caso di non approvazione, viene disposta la revoca dellaccreditamento
transitorio nei confronti del soggetto richiedente.
Art. 25(Accreditamento provvisorio) 1. Per lattivazione di nuove strutture o per lavvio di nuove attività in
strutture preesistenti, ferma restando la compatibilità di cui allarticolo
8-ter, comma 3, del decreto legislativo per lautorizzazione alla realizzazione,
i soggetti interessati, unitamente allautorizzazione allesercizio
dellattività, possono richiedere laccreditamento istituzionale. In tal caso il
soggetto richiedente deve essere in possesso dei requisiti minimi e ulteriori al
momento della loro verifica, che sarà effettuata congiuntamente. In caso di
esito positivo della valutazione dei requisiti, sarà concessa lautorizzazione
allesercizio e un accreditamento provvisorio per il tempo necessario alla
verifica del volume di attività svolto e della qualità dei risultati, anche in
relazione alle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti contrattuali di cui
allarticolo 8-quinquies del decreto legislativo.
2. Quanto stabilito al
comma 1 si applica anche ai soggetti già autorizzati alla realizzazione di nuove
strutture sanitarie o di nuove attività in strutture preesistenti.
3. In relazione alla
conformità ai requisiti minimi e ulteriori richiesti, può essere concessa anche
la sola autorizzazione allesercizio, con prescrizioni e termini per
ladeguamento ai requisiti mancanti per la concessione
dellaccreditamento.
4. Nel caso in cui i
soggetti di cui ai commi 1 e 2 intendano fare richiesta solo di autorizzazione
allesercizio, essi possono richiedere laccreditamento provvisorio dopo un anno
dalla data di concessione dellautorizzazione.
5. Le modalità per la
richiesta dellaccreditamento provvisorio e le procedure per il rilascio dello
stesso sono quelle previste dalla presente legge.
Art. 26Istanza di riesame. 1. Per lattivazione di nuove strutture o per lavvio di nuove attività in
strutture preesistenti, ferma restando la compatibilità di cui allarticolo
8-ter, comma 3, del decreto legislativo per lautorizzazione alla realizzazione,
i soggetti interessati, unitamente allautorizzazione allesercizio
dellattività, possono richiedere laccreditamento istituzionale. In tal caso il
soggetto richiedente deve essere in possesso dei requisiti minimi e ulteriori al
momento della loro verifica, che sarà effettuata congiuntamente. In caso di
esito positivo della valutazione dei requisiti, sarà concessa lautorizzazione
allesercizio e un accreditamento provvisorio per il tempo necessario alla
verifica del volume di attività svolto e della qualità dei risultati, anche in
relazione alle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti contrattuali di cui
allarticolo 8-quinquies del decreto legislativo.
2. Quanto stabilito al
comma 1 si applica anche ai soggetti già autorizzati alla realizzazione di nuove
strutture sanitarie o di nuove attività in strutture preesistenti.
3. In relazione alla
conformità ai requisiti minimi e ulteriori richiesti, può essere concessa anche
la sola autorizzazione allesercizio, con prescrizioni e termini per
ladeguamento ai requisiti mancanti per la concessione
dellaccreditamento.
4. Nel caso in cui i
soggetti di cui ai commi 1 e 2 intendano fare richiesta solo di autorizzazione
allesercizio, essi possono richiedere laccreditamento provvisorio dopo un anno
dalla data di concessione dellautorizzazione.
5. Le modalità per la
richiesta dellaccreditamento provvisorio e le procedure per il rilascio dello
stesso sono quelle previste dalla presente
legge.
1. In caso di diniego
dellaccreditamento o nel caso lo stesso contenga prescrizioni, linteressato
può presentare al Presidente della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla
data di ricevimento dellatto medesimo, le proprie controdeduzioni mediante
istanza di riesame.
2. Il Presidente della
Giunta regionale decide sullistanza nel termine di sessanta giorni dalla data
di ricevimento della stessa.
Art. 27(Sospensione e revoca dellaccreditamento) 1. La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti
necessari per laccreditamento e lattuazione delle prescrizioni eventualmente
adottate con il provvedimento di accreditamento medesimo.
2. Laccreditamento può
essere sospeso o revocato a seguito del venir meno delle condizioni di cui
allarticolo 21.
3. Qualora nel corso del
triennio di accreditamento si verifichino eventi che possano rappresentare
pregiudizio rispetto ai livelli qualitativi dellassistenza erogata dal soggetto
accreditato, il Dirigente del Settore sanità dispone le necessarie verifiche
ispettive. Laccertamento di situazioni di non conformità ai requisiti di
accreditamento comporta, a seconda della gravità delle disfunzioni riscontrate
e, previa formale diffida, la sospensione con prescrizioni.
4. Laccreditamento può,
altresì, essere revocato a seguito di accertamento della violazione grave e
continuativa degli accordi contrattuali di cui allarticolo 8-quinquies del
decreto legislativo nonché in conseguenza del rifiuto di stipula del contratto e
del non rispetto degli accordi eventualmente sottoscritti con le organizzazioni
rappresentative a livello regionale.
5. La revoca o la
sospensione dellaccreditamento comportano, rispettivamente, limmediata revoca
o sospensione degli accordi contrattuali di cui allarticolo 8-quinquies del
decreto legislativo.
6. Laccreditamento non
può essere sospeso per un periodo superiore a due anni, trascorso inutilmente il
quale è revocato.
Art. 28(Anagrafe dei soggetti accreditati) 1. È istituito, presso il Settore sanità dellAssessorato competente, lelenco
dei soggetti accreditati, distinti per classe di appartenenza della struttura e
per tipologia di prestazioni erogabili, il cui aggiornamento viene pubblicato
nel Bollettino ufficiale della Regione con periodicità
annuale.
2. Ciascuna Azienda USL
pubblica lelenco dei soggetti accreditati con i quali ha instaurato rapporti,
con lindicazione delle tipologie delle prestazioni e i relativi volumi di spesa
e di attività che ciascuno di essi eroga a carico del Servizio sanitario
regionale.
Art. 29(Norme transitorie e finali) 1. Laccreditamento transitorio viene prorogato, sino alla decorrenza dei
termini di cui allarticolo 24, comma 11, lettera b), e comma 12, alle strutture
e ai professionisti che richiedono laccreditamento istituzionale, fermo
restando quanto stabilito ai commi 2 e 3 dello stesso articolo
24.
2. Nelle more della
regolamentazione della materia, per la valutazione degli aspetti
tecnico-sanitari di cui al comma 3 dellarticolo 24, il Dirigente del Settore
sanità si avvale dei Dipartimenti di prevenzione e delle altre strutture delle
Aziende USL regionali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di
appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di
ubicazione della struttura da accreditare.
3. In fase di prima
applicazione della presente legge, per le strutture di cui allarticolo 6, comma
2, il numero dei posti letto da confermare per lautorizzazione allesercizio va
calcolato determinandolo in base ai requisiti minimi strutturali per larea di
degenza fissati dalla Regione, fino al massimo della dotazione dei posti letto
autorizzati alla data del 31 ottobre 2003. Nel caso in cui il numero dei posti
letto così calcolati risulti inferiore rispetto a quelli autorizzati alla data
del 31 ottobre 2003, le strutture sanitarie devono richiedere nuova
autorizzazione per lampliamento del numero dei posti letto o per il
trasferimento presso nuova struttura, configurandosi la fattispecie prevista
dallarticolo 5, comma 3. In tal caso le strutture mantengono lautorizzazione
allesercizio fino alladozione del regolamento di cui allarticolo 3, comma 1,
lettera a).
4. In caso di necessità
connesse alla realizzazione di interventi strutturali necessari ad adeguare e/o
mantenere i requisiti strutturali e tecnologici previsti dalla normativa
vigente, al fine di non interrompere lerogazione dei servizi, la struttura
sanitaria, previa comunicazione allAzienda sanitaria inviata con preavviso non
inferiore a giorni sessanta, può disporre, temporaneamente, il trasferimento del
presidio in altra idonea sede, nellambito della stessa Azienda USL, per il
tempo strettamente necessario allesecuzione delle opere. La comunicazione deve
contenere:
a) lindirizzo completo
del presidio che sintende temporaneamente trasferire;
b) lindicazione delle
funzioni oggetto del trasferimento (che possono essere totali o
parziali);
c) la data in cui
avverrà il trasferimento;
d) lindirizzo completo
dei locali che sintendono utilizzare per il trasferimento
temporaneo;
e) la durata prevista
del trasferimento;
f) la dichiarazione del
legale rappresentante della struttura sanitaria autorizzata o accreditata
transitoriamente che attesti la conformità dei nuovi locali sia alle norme di
sicurezza che a quelle di carattere igienico-sanitario.
Alla comunicazione deve
essere allegata, a pena di nullità della stessa, piantina in scala 1:100
contenente la descrizione della destinazione dei singoli locali che sintendono
utilizzare. Qualora ritenuto opportuno, lAzienda USL competente, previa
ispezione dei locali che saranno utilizzati per accogliere temporaneamente il
presidio, può inibire il trasferimento temporaneo in presenza di gravi e
consistenti inadeguatezze strutturali e igieniche dei locali. A tal fine, il
diniego deve essere adeguatamente motivato e circostanziato e deve essere
notificato allerogatore, a pena di decadenza del provvedimento di diniego
stesso, entro e non oltre dieci giorni prima della data prevista per il
trasferimento. Nel caso in cui non vi sia alcuna comunicazione entro i sessanta
giorni dalla data di presentazione dellistanza, il trasferimento sintende
autorizzato.
5. In caso di necessità
connesse alla realizzazione di interventi strutturali per ladeguamento ai
requisiti prescritti, le strutture di cui al r.r. 7/2002, considerando positiva
la compatibilità con il fabbisogno complessivo, sono autorizzate alle relative
modifiche o al trasferimento definitivo, nellambito del distretto ove è ubicata
la struttura autorizzata. In tal caso, si applicano, per quanto compatibili, le
procedure di cui allarticolo 7. In caso di trasferimento temporaneo, si
applicano le disposizioni di cui al comma 4. I termini previsti per
ladeguamento ai requisiti da parte delle strutture di cui allarticolo 7 del
r.r.
7/2002 sono prorogati secondo le seguenti
scadenze:
a) per i requisiti
organizzativi, entro due anni dalla data di entrata in vigore del r.r.
7/2002;
b) per i requisiti
strutturali e tecnologici, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore
del r.r.
7/2002.
6. I soggetti
transitoriamente accreditati che hanno in corso interventi strutturali per le
cui opere è stata rilasciata concessione edilizia o presentata denuncia di
inizio attività alla data di pubblicazione della del. giunta reg. 1412/2002
possono chiedere la conferma dei posti letto in esercizio alla data del 31
ottobre 2003, purché la nuova struttura sia conforme ai requisiti minimi
strutturali per larea di degenza fissati dalla Regione.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti
dellart.60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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