Anno 2004
Numero 8
Data 28/05/2004
Abrogato No
Materia Sanità;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia del 28 maggio 2004, n. 65
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Legge Regionale 28 maggio 2004, n. 8

Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio - sanitarie pubbliche e private



CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI





Art. 1

(Finalità)


1. La Regione garantisce, attraverso gli istituti dellautorizzazione alla realizzazione e allesercizio dellattività sanitaria e socio-sanitaria, dellaccreditamento istituzionale e degli accordi contrattuali, lerogazione di prestazioni efficaci e sicure, il miglioramento continuo della qualità delle strutture sanitarie e socio-sanitarie nonché lo sviluppo sistematico e programmato del servizio sanitario regionale.



Art. 2

(Definizioni)


1. Per autorizzazione sintendono i due distinti provvedimenti che consentono la realizzazione di strutture e lesercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie.

2. Per accreditamento istituzionale sintende il provvedimento con il quale si riconosce alle strutture pubbliche e private già autorizzate lo status di potenziali erogatori di prestazioni nellambito e per conto del servizio sanitario.

3. Per accordo contrattuale sintende latto con il quale la Regione e le Aziende USL definiscono, con i soggetti accreditati pubblici e privati, la tipologia e la quantità delle prestazioni erogabili agli utenti del servizio sanitario regionale, nonché la relativa remunerazione a carico del servizio sanitario medesimo, nellambito di livelli di spesa determinati in corrispondenza delle scelte della programmazione regionale.

4. Per decreto legislativo sintende il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dellarticolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni.

5. Per Aziende sanitarie sintendono le Aziende USL e le Aziende ospedaliere. Ai soli fini della presente legge, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e gli enti ecclesiastici sono denominati Aziende sanitarie.

6. Per strutture sanitarie e socio-sanitarie sintendono quelle di cui allarticolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997.

7. Per nuova realizzazione sintende la costruzione o lallestimento ex novo di strutture destinate allesercizio di attività sanitarie.

8. Per ampliamento sintende un aumento di posti letto, posti letto-tecnici e grandi apparecchiature o lattivazione di funzioni sanitarie aggiuntive rispetto a quelle precedentemente svolte.

9. Per trasformazione sintende la modifica strutturale e/o funzionale o il cambio duso, con o senza lavori, delle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

10. Per studio sintende il luogo dove vengono erogate prestazioni sanitarie da parte di professionisti abilitati allesercizio della professione, in regime fiscale di persona fisica e in forma singola o associata.



Art. 3

(Compiti della Regione)


1. La Regione esercita le seguenti funzioni:

a) con regolamento di Giunta regionale:

1) determina gli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze di strutture o di capacità produttive ai sensi dellarticolo 8-ter, comma 5, lettera b), del decreto legislativo ai fini della verifica di compatibilità del progetto, propedeutica allautorizzazione alla realizzazione, nonché il fabbisogno di assistenza e gli standard per la verifica dellattività svolta e dei risultati raggiunti dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, ai fini dellaccreditamento istituzionale; ai fini di cui al presente punto 1) procede anche, ove necessario, a eventuali rimodulazioni della rete dei presidi ospedalieri pubblici e privati di cui allarticolo 9 della legge regionale 25 agosto 2003, n.19 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2003);

2) in presenza di comprovate carenze nel d.p.r. 14 gennaio1997 o di necessità di integrazione dei relativi requisiti minimi, integra i requisiti di cui al citato d.p.r. per lautorizzazione allesercizio;
 
3) stabilisce gli ulteriori requisiti per laccreditamento istituzionale secondo i principi previsti nella presente legge;

4) approva i modelli per la richiesta di autorizzazione e di accreditamento;

5) provvede al rilascio e revoca dei provvedimenti di autorizzazione allesercizio per le strutture sanitarie di propria competenza.
 
b) con decreto del Presidente:

1) dispone la decadenza di cui allarticolo 10, applica le sanzioni di competenza di cui allarticolo 15 e decide sullistanza di riesame di cui allarticolo 26.

c) con determinazione dirigenziale:

1) provvede al rilascio della verifica di compatibilità ex articolo 8-ter del decreto legislativo, finalizzata al rilascio dellautorizzazione alla realizzazione di cui al successivo articolo 7 e dellautorizzazione allesercizio di propria spettanza di cui al successivo articolo 8, comma 3;

2) esercita lattività di vigilanza sulle strutture sanitarie e socio-sanitarie dalla stessa autorizzate, per il tramite del Dipartimento di prevenzione dellAzienda USL territorialmente competente;
 
3) esercita le attività di verifica dei requisiti di accreditamento, secondo le modalità e i tempi definiti dalla presente legge;
 
4) provvede al rilascio e revoca dei provvedimenti di accreditamento delle strutture sanitarie.



Art. 4

(Compiti dei Comuni)


1. Sono esercitate dai Comuni le funzioni concernenti:

a) il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di cui allarticolo 7, previa verifica di compatibilità da parte della Regione, nonché il rilascio delle autorizzazioni allesercizio di cui allarticolo 8, comma 4;

b) lattività di vigilanza sulle strutture sanitarie e socio-sanitarie dagli stessi Comuni autorizzate, svolta per il tramite del Dipartimento di prevenzione dellAzienda USL territorialmente competente;
 
c) lapplicazione delle sanzioni di competenza di cui allarticolo 15.



CAPO 2

AUTORIZZAZIONI





Art. 5

(Autorizzazioni)


1. Lautorizzazione consta di due distinti provvedimenti che consentono la realizzazione di strutture e lesercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie.


a) Autorizzazione alla realizzazione di strutture.

1) Sono soggetti allautorizzazione alla realizzazione:

1.1 le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti;

1.2 le seguenti strutture sanitarie e socio sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale non ospedaliero, a ciclo continuativo e/o diurno:

1.2.1 presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali;

1.2.2 strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne;

1.2.3 strutture di riabilitazione e strutture educativo-assistenziali per i tossicodipendenti;

1.2.4 residenze sanitarie assistenziali;

1.3 i centri residenziali per cure palliative (hospice);

1.4 gli stabilimenti termali.

2) Tra le strutture e gli studi che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi inclusi quelli individuati ai sensi del comma 2 dellarticolo 8-ter del decreto legislativo, sono, altresì, soggetti allautorizzazione alla realizzazione le seguenti attività:

2.1 specialistica ambulatoriale chirurgica, ove attrezzata per lerogazione di prestazioni comprese tra quelle individuate con apposito provvedimento di Giunta regionale;

2.2 specialistica ambulatoriale odontoiatrica, ove attrezzata per erogare prestazioni chirurgiche comprese fra quelle individuate con apposito provvedimento della Giunta regionale;

2.3 diagnostica per immagini con utilizzo delle grandi macchine;

2.4 radioterapia;

2.5 medicina nucleare in vivo;

2.6 dialisi;

2.7 terapia iperbarica;

2.8 consultoriale familiare.

3) Ai sensi del combinato disposto dellarticolo 8-ter del decreto legislativo e dellarticolo 3 del d.p.r. 14 gennaio 1997, nel regime autorizzativo per la realizzazione di nuove strutture rientrano, limitatamente alle attività di cui ai precedenti punti 1) e 2), anche le seguenti fattispecie:

3.1 gli ampliamenti di strutture già esistenti e autorizzate, in essi compresi:

3.1.1 laumento del numero dei posti letto, posti letto-tecnici e grandi apparecchiature rispetto a quelli già autorizzati;

3.1.2 lattivazione di funzioni sanitarie e/o socio-sanitarie aggiuntive rispetto a quelle già autorizzate;

3.2 la trasformazione di strutture già esistenti e specificamente:

3.2.1 la modifica della tipologia (disciplina) di posti letto rispetto a quelli già autorizzati;

3.2.2 la modifica di altre funzioni sanitarie e/o socio-sanitarie già autorizzate;

3.2.3 il cambio duso degli edifici, finalizzato a ospitare nuove funzioni sanitarie o socio-sanitarie, con o senza lavori;

3.3 il trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate.

b) Autorizzazione allesercizio dellattività sanitaria.

1) Sono soggetti allautorizzazione allesercizio:

1.1 tutte le strutture per le quali è richiesta lautorizzazione alla realizzazione, di cui alla lettera a) del presente articolo;

1.2 le strutture e gli studi che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ancorché non soggetti allautorizzazione alla realizzazione, così come di seguito classificati:

1.2.1 attività specialistica ambulatoriale medica;

1.2.2 attività specialistica ambulatoriale chirurgica ove non attrezzata per erogare le prestazioni individuate con i provvedimenti di cui alla lettera a), punto 2), del presente articolo;

1.2.3 attività specialistica ambulatoriale odontoiatrica, ove non attrezzata per erogare prestazioni chirurgiche individuate con i provvedimenti di cui alla lettera a), punto 2), del presente articolo;

1.2.4 attività di medicina di laboratorio;

1.2.5 attività di diagnostica per immagini;

1.2.6 attività ambulatoriale di FKT.

2. Per gli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta si applicano le norme di cui agli accordi collettivi nazionali.

3. Non sono soggetti ad autorizzazione gli studi dei medici che esercitano lattività professionale, con esclusione di quelle previste alle lettere a) e b) del comma 1 e gli studi per lesercizio delle professioni sanitarie, individuate dai regolamenti ministeriali, in attuazione dellarticolo 6 del decreto legislativo. I predetti studi, nei quali i professionisti esercitano lattività in forma singola o associata, devono avere spazi e attrezzature proporzionati alla capacità erogativa e al personale ivi operante e, in ogni caso, devono avere caratteristiche tali da non configurare lesercizio di attività complesse, intendendo con ciò consistenza equiparabile a quella stabilita dal d.p.r. 14 gennaio 1997 per i presidi ambulatoriali. I predetti soggetti hanno comunque lobbligo di comunicare lapertura del proprio studio allAzienda USL competente per territorio, corredando la comunicazione di planimetria degli ambienti ove si svolge lattività, di elenco delle attrezzature utilizzate e di apposita dichiarazione sostitutiva del titolo di studio posseduto che, per quanto riguarda gli esercenti le professioni sanitarie, deve essere comunque acquisito in corsi/scuole riconosciuti dal Ministero della salute. Il Servizio igiene pubblica del Dipartimento di prevenzione dellAzienda USL territorialmente competente, entro novanta giorni dalla comunicazione, esprime il proprio nulla osta allo svolgimento dellattività professionale. LAzienda USL effettua, nei confronti degli studi ove si esercitano le professioni sanitarie, la vigilanza per assicurare il rispetto della normativa in materia di igiene e sanità pubblica.



Art. 6

(Requisiti per lautorizzazione)


1. I requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi richiesti per lautorizzazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie sono quelli previsti dal d.p.r. 14 gennaio 1997 con le integrazioni individuate dalla Giunta regionale, ai sensi dellarticolo 3, comma 1, lettera a), punto 2).

2. Nessuna struttura sanitaria di ricovero per acuti può possedere capacità ricettiva inferiore a trenta posti letto. Le strutture di ricovero a ciclo diurno devono essere dotate di almeno dieci posti letto.

3. Le prestazioni a ciclo diurno per acuti devono essere comunque erogate allinterno di strutture di ricovero con specifica identificazione dei posti letto dedicati e della relativa organizzazione tecnico-sanitaria.

4. La Giunta regionale aggiorna i requisiti minimi richiesti per lautorizzazione ogni qualvolta levoluzione tecnologica o normativa lo rendano necessario.



Art. 7

(Procedure per lautorizzazione alla realizzazione di strutture sanitariee socio-sanitarie)


1. Nei casi previsti dallarticolo 5, comma 1, lettera a), i soggetti pubblici e privati inoltrano al Comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola della documentazione prescritta. Il Comune richiede alla Regione la prevista verifica di compatibilità, di cui allarticolo 8-ter del decreto legislativo, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dellistanza.

2. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 1, con provvedimento del Dirigente del Settore sanità della Regione.



Art. 8

(Procedure per lautorizzazione allesercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie)


1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione allesercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al Comune.

2. Alla domanda deve essere allegato il certificato di agibilità e tutta la documentazione richiesta dallente competente.

3. Alla Regione compete il rilascio dellautorizzazione allesercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui allarticolo 5, comma 1, lettera a), punto 1).

4. Al Comune compete il rilascio dellautorizzazione allesercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui allarticolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), nonché per le strutture di cui allarticolo 5, comma 1, lettera b), punto 1.2.

5. La Regione e il Comune, avvalendosi del Dipartimento di prevenzione dellAzienda USL competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nellambito dellattività da autorizzare, verificano leffettivo rispetto dei requisiti minimi nonché ogni eventuale prescrizione contenuta nellautorizzazione alla realizzazione, ove prevista. Laccertamento da parte del Dipartimento di prevenzione deve essere effettuato entro novanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione.

6. Completato liter istruttorio, il Dipartimento di prevenzione dellAzienda USL inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al Comune interessato, che, in caso di esito favorevole, rilasciano lautorizzazione allesercizio dellattività sanitaria o socio-sanitaria entro sessanta giorni dalla data di notifica degli accertamenti di cui al comma 5, fatta salva linterruzione dei termini effettuata ai sensi delle vigenti disposizioni.



Art. 9

(Istanza di riesame)


1. Nel caso di diniego dellautorizzazione o nel caso la stessa contenga le prescrizioni di cui allarticolo 11, comma 1, lettera e), linteressato può presentare, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dellatto medesimo, le proprie controdeduzioni mediante istanza di riesame.

2. La Regione o il Comune decidono sullistanza, sentito il Dipartimento di prevenzione dellAzienda USL competente per territorio, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della stessa.



Art. 10

(Decadenza dellautorizzazione allesercizio)


1. Lautorizzazione non è trasmissibile a un soggetto diverso da quello autorizzato.

2. In caso di decesso della persona fisica autorizzata e ferma restando la sussistenza dei requisiti, gli eredi possono continuare lesercizio dellattività fino al rilascio e/o conferma dellautorizzazione.

3. Lautorizzazione decade nei casi di:

a) estinzione della persona giuridica autorizzata;

b) rinuncia del soggetto autorizzato;

c) condanna passata in giudicato per reati di truffa e corruzione contro la pubblica amministrazione e associazione a delinquere di stampo mafioso nei confronti del titolare dellattività.



Art. 11

(Disposizioni comuni alle autorizzazioni)


1. Lautorizzazione indica in particolare:

a) i dati anagrafici del soggetto richiedente nel caso lo stesso sia persona fisica;

b) la ragione sociale e il nominativo del legale rappresentante nel caso in cui il soggetto richiedente sia una società;

c) la sede legale, lubicazione e la denominazione della struttura;

d) la tipologia delle prestazioni autorizzate;

e) eventuali prescrizioni volte a garantire leffettivo rispetto dei requisiti minimi di cui allarticolo 6;

f) il nome e i titoli accademici del responsabile sanitario.

2. La sostituzione del responsabile sanitario deve essere comunicata allente che ha rilasciato lautorizzazione per la variazione del relativo provvedimento.



Art. 12

(Legale rappresentante della struttura)


1. Il legale rappresentante della struttura è tenuto a comunicare tempestivamente alla Regione o al Sindaco:

a) il nominativo del sostituto del responsabile sanitario in caso di assenza o impedimento dello stesso;

b) le sostituzioni e/o le integrazioni del personale sanitario operante nella struttura;

c) tutte le variazioni e trasformazioni intervenute nella natura giuridica e nella composizione della società titolare della struttura;

d) la temporanea chiusura o inattività della struttura.

2. Il legale rappresentante della struttura è inoltre tenuto a:

a) verificare lassenza di situazioni di incompatibilità ai sensi della normativa vigente;

b) assicurare la presenza del responsabile sanitario e del restante personale;

c) comunicare alla Regione o al Sindaco, entro il 31 gennaio di ogni anno, le variazioni intervenute nelle sostituzioni e/o integrazioni delle attrezzature sanitarie. 



Art. 13

(Responsabile sanitario - Requisiti)


1. Ogni struttura sanitaria deve avere un responsabile sanitario.

2. Nelle strutture pubbliche ed equiparate di cui allarticolo 5, comma 1, lettera a), punto 1.1, il responsabile sanitario deve possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente.

3. Nelle strutture private di cui allarticolo 5, comma 1, lettera a), punto 1.1, il responsabile sanitario deve essere in possesso dei requisiti previsti per lincarico di direttore medico di presidio ospedaliero di struttura pubblica. Ai fini dellattribuzione dellincarico di responsabile sanitario presso tali strutture, lanzianità di servizio maturata nella disciplina con rapporto di lavoro continuativo presso strutture private è equiparata a quella prestata nelle strutture pubbliche. Nelle case di cura con meno di centocinquanta posti letto, il responsabile sanitario deve possedere la specializzazione in direzione medica di presidio ospedaliero o equipollente ovvero lanzianità di cinque anni nella disciplina. Anche presso tali strutture, ai fini dellattribuzione dellincarico di responsabile sanitario, lanzianità di servizio maturata nella disciplina con rapporto di lavoro continuativo presso strutture private è equiparata a quella prestata nelle strutture pubbliche.

4. Nelle strutture monospecialistiche ambulatoriali, residenziali e semiresidenziali le funzioni del responsabile sanitario possono essere svolte anche da un medico in possesso della specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente rispetto a quella cui fa capo la struttura.

5. Negli ambulatori che svolgono esclusivamente attività di medicina di laboratorio, le funzioni del responsabile sanitario possono essere svolte anche da personale sanitario di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 febbraio 1984.

6. Non è consentito svolgere le funzioni di responsabile sanitario in più di una struttura sanitaria, fatta eccezione per le strutture territoriali monospecialistiche residenziali e semiresidenziali e, comunque, a condizione che il totale dei posti letto non sia superiore a cinquanta.

7. La funzione di responsabile sanitario è incompatibile con la qualità di proprietario, comproprietario, socio o azionista della società che gestisce la struttura sanitaria, fatta eccezione per le strutture monospecialistiche residenziali e semiresidenziali e per le strutture ambulatoriali.



Art. 14

(Responsabile sanitario - Requisiti)


1. Il responsabile sanitario cura lorganizzazione tecnico-sanitaria della struttura sotto il profilo igienico e organizzativo, essendone responsabile nei confronti della titolarità e dellAutorità sanitaria competente, e assicura tutte le funzioni previste dalle norme vigenti.



Art. 15

(Sanzioni)


1. Il Presidente della Regione o il Sindaco (di seguito indicate come le Autorità competenti), secondo le rispettive competenze di cui allarticolo 8, commi 3 e 4, a seguito di accertamenti eseguiti dagli organi della pubblica amministrazione incaricati della vigilanza, dispongono la chiusura di strutture o attività aperte o trasferite in altra sede senza autorizzazione.

2. Le Autorità competenti revocano lautorizzazione e dispongono la conseguente chiusura della struttura nella quale sia stato accertato lesercizio abusivo della professione sanitaria o in cui siano state commesse gravi e/o reiterate inadempienze comportanti situazioni di pericolo per la salute dei cittadini, fatta salva, nei casi previsti, la trasmissione di informativa di reato allAutorità giudiziaria.

3. Nei casi previsti ai commi 1 e 2 è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra un minimo di euro 6 mila e un massimo di euro 12 mila.

4. Le Autorità competenti, nel caso in cui siano state apportate modifiche strutturali, funzionali o della tipologia delle prestazioni erogate tali da configurare rischio per la salute pubblica, dispongono il ripristino della situazione preesistente, da assicurare entro il termine di trenta giorni. In tal caso lAutorità sanitaria locale dispone la sospensione dellattività.

5. Ove il trasgressore non provveda nel termine assegnato, le Autorità competenti dispongono la chiusura della struttura. La riapertura può essere concessa non prima di sei mesi dalla data di notifica del provvedimento, previa verifica dellavvenuta rimozione delle cause che hanno determinato il provvedimento di chiusura.

6. In caso di carenza dei requisiti di cui allarticolo 6, di violazione di prescrizioni inserite nellatto di autorizzazione o di disfunzioni assistenziali che possano essere eliminate mediante idonei interventi, le Autorità competenti ordinano gli adempimenti necessari assegnando a tal fine un termine compreso fra trenta e centottanta giorni.

7. Ove il trasgressore non provveda nei termini assegnati, le Autorità competenti dispongono la sospensione dellattività per un periodo di tempo sino a sei mesi.

8. Lattività sospesa può essere nuovamente esercitata previo accertamento dellintervenuta rimozione delle infrazioni rilevate. In caso contrario le Autorità competenti dichiarano la revoca dellautorizzazione.

9. Nei casi previsti ai commi 4 e 6 è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra un minimo di euro 3 mila e un massimo di euro 6 mila.

10. Il legale rappresentante e il responsabile sanitario della struttura che non adempiono agli obblighi a essi rispettivamente imposti dagli articoli 12 e 14 sono soggetti rispettivamente alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille a euro 2 mila.

11. Salvo quanto previsto dallarticolo 12, comma 1, lettera. d), lautorizzazione decade automaticamente in caso di dichiarata o accertata chiusura o inattività per un periodo superiore a sei mesi.



Art. 16

(Procedimento per lapplicazione dei provvedimenti di cui allarticolo 15)


1. Laccertamento delle violazioni di cui al presente capo è effettuato dal Dipartimento di prevenzione dellAzienda USL territorialmente competente.

2. Per laccertamento e lapplicazione delle sanzioni pecuniarie si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. Resta fermo lobbligo di rapporto allAutorità giudiziaria nel caso di violazione di norme penali.

3. La chiusura della struttura ai sensi dellarticolo 15, commi 1 e 5, è disposta dallAutorità competente.

4. Nel caso previsto dallarticolo 15, comma 2, salvo accertata situazione di pericolo per la salute dei cittadini, linteressato può far pervenire allAutorità competente, entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione, scritti difensivi e documenti nonché chiedere di essere sentito. Dopo aver acquisito il rapporto del Dipartimento di prevenzione dellAzienda USL, esaminati gli scritti difensivi e sentito eventualmente linteressato, lAutorità competente, se ritiene fondato laccertamento, dispone i relativi provvedimenti sanzionatori previsti dallarticolo 15. E consentito il pagamento in misura ridotta ai sensi dellarticolo 16 della legge 689/1981. LAutorità competente, qualora dallaccertamento, comprensivo delle controdeduzioni dellorgano accertatore, non ravvisi la sussistenza delle violazioni o inadempienze, emette provvedimento motivato di archiviazione. Il provvedimento emanato è notificato allinteressato ed è trasmesso allorgano che ha redatto il rapporto il quale, nel caso sia disposta la chiusura, ne cura lesecuzione.

5. I proventi delle sanzioni amministrative comminate dallAutorità competente sono incamerati dalla Regione e utilizzati con destinazione ad attività socio-sanitarie.



Art. 17

(Registro delle strutture autorizzate)


1. E istituito presso il competente Assessorato della Regione il Registro delle strutture sanitarie e socio-sanitarie autorizzate allesercizio.

2. A tale scopo il Sindaco trasmette allAzienda USL, nel territorio della quale è ricompreso il Comune, copia di tutti gli atti autorizzativi rilasciati nonché le pronunce di sospensione, decadenza e revoca, al fine della registrazione degli stessi nel Sistema informativo sanitario regionale.



Art. 18

(Verifica periodica dei requisiti minimi autorizzativi e vigilanza)


1. I soggetti autorizzati allesercizio dellattività sanitaria inviano, con cadenza quinquennale, al Dipartimento di prevenzione dellAzienda USL territorialmente competente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente la permanenza del possesso dei requisiti minimi di cui allarticolo 6, corredata di relazione tecnico-sanitaria redatta a cura del responsabile sanitario.

2. Il Dipartimento di prevenzione, dintesa con altre strutture in rapporto alla tipologia di prestazioni erogate dalle strutture interessate, con cadenza almeno quinquennale e ogni qualvolta la Regione ne ravvisi la necessità, provvede a effettuare controlli e verifiche ispettive tese allaccertamento della permanenza dei requisiti che hanno dato luogo al rilascio dellautorizzazione. Di ogni verifica è redatto apposito verbale da consegnare in copia al legale rappresentante della struttura, al responsabile sanitario, alla Regione e al Comune per gli eventuali provvedimenti di cui allarticolo 15.



Art. 19

(Norme transitorie)


1. Le disposizioni di cui alla presente legge trovano immediata applicazione nel caso di realizzazione di nuove strutture e di ampliamento o trasformazione di strutture già autorizzate.

2. Gli studi medici, odontoiatrici e delle altre professioni sanitarie, per i quali la precedente normativa non prevedeva lautorizzazione allesercizio, già operanti al 15 ottobre 2002, data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale del 30 settembre 2002, n. 1412, sono provvisoriamente autorizzati, nel rispetto di quanto previsto ai commi successivi.

3. Le strutture già autorizzate e i soggetti di cui al comma 2, fermo restando il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente per i requisiti generali, devono adeguarsi ai requisiti di cui allarticolo 6, nei termini sotto indicati:

a) entro quattro anni, per quanto riguarda i requisiti strutturali e impiantistici e tecnologici, generali e specifici;

b) entro due anni, per quanto riguarda i requisiti organizzativi generali e specifici.

4. I termini di cui al comma 3 per le strutture pubbliche, decorrenti dalla data di approvazione del piano di adeguamento di cui allarticolo 9, comma 2, della l.r. 19/2003, sono coincidenti con quelli dellaccreditamento di cui al capo III.

5. Le strutture private già autorizzate ai sensi della normativa vigente, per continuare a svolgere le attività, devono presentare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di conferma dellautorizzazione con impegno alla realizzazione dei requisiti entro i termini di cui al comma 3 decorrenti dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui allarticolo 3, comma 1, lettera a).

6. LAutorità competente, accertata tramite il Dipartimento di prevenzione dellAzienda USL la sussistenza dei requisiti richiesti, rinnova lautorizzazione stessa.

7. La mancata presentazione della domanda di conferma dellautorizzazione o il mancato adeguamento ai requisiti disciplinati dalla presente legge nei termini indicati nel comma 3 comporta la decadenza dellautorizzazione e la conseguente chiusura dellesercizio.



CAPO 3

ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE PUBBLICHEE PRIVATE EROGANTI PRESTAZIONI SANITARIEE SOCIO-SANITARIE





Art. 20

(Accreditamento istituzionale e obbligatorietà del possesso dei requisiti)


1. Laccreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto e a carico del servizio sanitario.

2. Le strutture sanitarie pubbliche, le strutture sanitarie private autorizzate in esercizio e i professionisti che intendano erogare prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale allinterno dei vincoli della programmazione sanitaria regionale devono ottenere preventivamente laccreditamento.

3. Lautorizzazione alla realizzazione e allesercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale.

4. Laccreditamento, nellambito della programmazione regionale, è titolo necessario per linstaurazione dei rapporti di cui allarticolo 8-quinquies del decreto legislativo.

5. Oggetto del provvedimento di accreditamento istituzionale sono le strutture sanitarie e relative funzioni.

6. I soggetti accreditati erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto del Servizio sanitario regionale nellambito dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), nonché degli eventuali livelli aggiuntivi previsti dalla Regione.

7. Le funzioni amministrative concernenti laccreditamento sono svolte dal Dirigente del Settore sanità del competente Assessorato della Regione.



Art. 21

(Condizioni per laccreditamento)


1. Laccreditamento istituzionale è rilasciato subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e ai requisiti di cui allarticolo 23.

2. Condizioni essenziali per laccreditamento sono:

a) il possesso dei requisiti generali e specifici concernenti la struttura, le tecnologie e lorganizzazione del servizio;

b) laccettazione del sistema di pagamento a prestazione nel rispetto del volume massimo di prestazioni e del corrispondente corrispettivo fissato a livello regionale e di singole Unità sanitarie locali e dei criteri fissati dalla Regione a norma dellarticolo 8-quinquies, comma 1, lettera d), del decreto legislativo;

c) ladozione di un programma interno di verifica e di promozione della qualità dellassistenza;

d) il possesso dellautorizzazione allesercizio, ove preventivamente richiesta dalla normativa vigente al momento dellattivazione della struttura;

e) la funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale relativamente al fabbisogno assistenziale e verifica positiva dellattività svolta e dei risultati raggiunti in caso di accreditamento provvisorio di cui allarticolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo;

f) la rispondenza della struttura, della funzione o del soggetto accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui allarticolo 23;

g) il dimensionamento dei posti letto delle Unità operative (UO), per quanto riguarda i presidi ospedalieri pubblici ed equiparati, secondo quanto indicato nel Piano sanitario regionale e nel collegato riordino della rete ospedaliera;

h) la rispondenza allo standard minimo di posti letto, per quanto riguarda le case di cura private, previsto dallarticolo 6.

3. Le case di cura transitoriamente accreditate o autorizzate allesercizio possono essere accreditate per un numero di posti letto, calcolati con riferimento ai requisiti minimi strutturali per larea di degenza fissati dalla Regione, fino al massimo della dotazione in esercizio alla data del 31 ottobre 2003.

4. Fermo restando quanto fissato al comma 3, nonché ai commi 2 e 3 dellarticolo 24, le case di cura e gli altri soggetti privati transitoriamente accreditati o autorizzati allesercizio che intendono accedere al regime di accreditamento istituzionale devono presentare alla Regione piani di adeguamento ai requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, generali e specifici, entro sei mesi dalla data di approvazione del regolamento di cui allarticolo 3, comma 1, lettera a).

5. Nei piani di cui al comma 4 devono essere previsti tempi differenziati di adeguamento ai requisiti, in relazione alla loro complessità e funzione.

6. Ogni casa di cura deve essere articolata in UO con un numero di posti letto non inferiore al 50 per cento delle dotazioni standard previste per le strutture pubbliche dal piano regionale di riordino della rete ospedaliera.
 
7. Sono esclusi dal processo di accreditamento le strutture che erogano prestazioni sanitarie ove si svolgono anche attività ludiche, sportive ed estetiche, fatta eccezione per gli stabilimenti termali.



Art. 22

(Rapporti tra soggetti accreditati ed ente pubblico)


1. La Giunta regionale disciplina i rapporti di cui allarticolo 8-quinquies del decreto legislativo mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono lindicazione delle quantità, delle tipologie di prestazioni da erogare, delle tariffe e le modalità delle verifiche e dei controlli rispetto alla qualità delle prestazioni erogate.

2. La Giunta Regionale provvede alla definizione degli indirizzi per la formulazione dei piani annuali preventivi di attività, con lindicazione delle funzioni e delle attività da potenziare e da depotenziare nel rispetto della programmazione regionale, compatibilmente con le risorse finanziarie, e dei criteri per lindividuazione dei soggetti erogatori, tra quelli accreditati, con i quali stipulare i contratti.

3. La Regione e le Aziende USL definiscono accordi con le Aziende sanitarie e stipulano contratti con le strutture private e i professionisti anche mediante intese con le relative organizzazioni rappresentative a livello regionale.

4. La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende USL a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei contratti stipulati ai sensi dellarticolo 8-quinquies del decreto legislativo.



Art. 23

(Definizione degli ulteriori requisiti di qualificazioneper laccreditamento)


1. I requisiti ulteriori di qualificazione ai fini dellaccreditamento fissati dalla Giunta regionale devono risultare:

a) compatibili con lesigenza di garantire che lo sviluppo del sistema sia funzionale alle scelte di programmazione regionale;

b) orientati a promuovere lappropriatezza, laccessibilità, lefficacia, lefficienza delle attività e delle prestazioni, in coerenza con i LEA;

c) finalizzati a perseguire luniformità dei livelli di qualità dellassistenza offerta dai soggetti pubblici e privati;

d) commisurati rispetto al livello quantitativo e qualitativo di dotazioni strumentali, tecnologiche e amministrative correlate alla tipologia delle prestazioni erogabili;

e) tesi a favorire il miglioramento della qualità e lumanizzazione dellassistenza attraverso la risultanza positiva rispetto al controllo di qualità, anche con riferimento agli indicatori di efficienza e di qualità dei servizi e delle prestazioni previsti dagli articoli 10 e 14 del decreto legislativo e dal sistema di garanzia dei LEA.

2. La Giunta Regionale individua:

a) gli ambiti e strumenti per la verifica dellattività svolta e dei risultati raggiunti ai fini della conferma dellaccreditamento istituzionale;

b) le modalità per le verifiche, iniziali e successive, del possesso e della permanenza dei requisiti della struttura o del professionista accreditato.

3. La Giunta Regionale aggiorna i requisiti ulteriori richiesti per laccreditamento ogni qualvolta levoluzione tecnologica o normativa lo rendano necessario.



Art. 24

(Procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti)


1. Per le Aziende sanitarie, nel rispetto di quanto stabilito allarticolo 9, comma 1, lettera c, della l.r. 19/2003, il processo di autorizzazione e accreditamento è unificato e si applicano le procedure di cui al comma 11, lettera a).

2. I soggetti privati nonché i professionisti che intendono chiedere laccreditamento istituzionale inoltrano la domanda con la relativa documentazione al Settore sanità del competente Assessorato regionale.

3. Ai fini della concessione dellaccreditamento, il Dirigente del Settore sanità, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati allatto dellautorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria e chiede il parere sugli aspetti tecnico-sanitari alle strutture competenti. In base alle risultanze delle valutazioni effettuate, il Dirigente del Settore sanità, completata la fase istruttoria, predispone gli atti conseguenti. Le valutazioni sulla persistenza dei requisiti di accreditamento sono effettuate con periodicità triennale e ogni qualvolta dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica non programmata. Gli oneri derivanti dallattività di valutazione sono a carico dei soggetti che richiedono laccreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta Regionale.

4. Le strutture e i professionisti transitoriamente accreditati ai sensi dellarticolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e ai sensi del regolamento regionale 27 novembre 2002, n. 7 (Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private), devono presentare richiesta di accreditamento istituzionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando che la Regione emanerà a seguito dellapprovazione da parte della Giunta regionale degli atti di cui allarticolo 3. Scaduto inutilmente il termine previsto per la richiesta dellaccreditamento istituzionale, il Dirigente del Settore sanità provvede alla revoca dellaccreditamento transitorio della struttura. Una nuova richiesta di accreditamento può essere inoltrata da queste strutture dopo un anno dalla data del provvedimento di revoca.

5. Qualora il professionista accreditato intenda continuare la propria attività in forma associata, a domanda, è consentito il trasferimento dellautorizzazione e dellaccreditamento, da effettuarsi con specifico atto dellAutorità competente, a condizione che trattasi di associazioni di persone costituite da professionisti specialisti accreditati nella stessa branca, ferma restando la sussistenza dei titoli e requisiti e ferme restando le quantità e tipologie di prestazioni da erogare per conto e a carico del Servizio sanitario regionale nellambito degli appositi rapporti.

6. Le strutture e i professionisti autorizzati già in esercizio possono presentare, secondo le modalità di cui al comma 4, domanda di accreditamento, senza vincoli di tempo, successivamente allapprovazione da parte della Giunta regionale degli atti di cui allarticolo 3.

7. Al termine dellistruttoria viene rilasciato laccreditamento istituzionale alle strutture e ai professionisti transitoriamente accreditati nonché a quelli autorizzati allesercizio che ne abbiano fatto richiesta entro i termini fissati. Laccreditamento è revocato in conseguenza di verifica negativa di cui allarticolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo.

8. La Regione procede, ogni tre anni, per il tramite del Dirigente del Settore sanità, alla verifica della sussistenza dei requisiti in possesso dei soggetti di cui al comma 7.

9. In caso di esito negativo della valutazione di cui al comma 3, il Dirigente del Settore sanità respinge la domanda e comunica il relativo provvedimento allinteressato nel termine di otto mesi dalla data di ricevimento della richiesta di accreditamento. Qualora in fase istruttoria sia stata rilevata una parziale insussistenza dei requisiti richiesti, sono comunicati al richiedente le prescrizioni e il termine per ladeguamento, alla scadenza del quale si procederà ad ulteriore valutazione. In caso di diniego o di prescrizione, è data facoltà al richiedente di proporre istanza di riesame ai sensi dellarticolo 26.

10. Laccreditamento viene conferito, sospeso o revocato con determinazione del Dirigente del Settore sanità.

11. I requisiti di accreditamento devono essere posseduti entro i seguenti termini:

a) le aziende sanitarie pubbliche, gli IRCCS pubblici e privati e gli enti ecclesiastici, ivi compreso lex ospedale psichiatrico di Bisceglie e Foggia, sono tenuti ad adeguare ai requisiti minimi e ulteriori le strutture sanitarie, ivi compresi i presidi ospedalieri di cui alle deliberazioni della Giunta regionale 2 agosto 2002, n. 1087 e 30 settembre 2002, n.. 1429, secondo le seguenti fasi:

1) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende, gli istituti ed enti di cui sopra predispongono un piano di adeguamento ai requisiti;

2) lattuazione del piano di adeguamento deve essere comunque garantita entro il termine massimo di quattro anni, per quanto riguarda i requisiti strutturali, impiantistici e tecnologici, e di due anni, per quanto riguarda i requisiti organizzativi generali e specifici, dalla data in cui il piano stesso è stato approvato dalla Giunta regionale; nei piani devono essere previsti tempi differenziati di adeguamento ai requisiti, in relazione alla loro complessità e funzione.
Per lesercizio delle attività sanitarie, le strutture di nuova realizzazione devono, comunque, essere in possesso dei requisiti autorizzativi di cui allarticolo 9, comma 1, lettera a), della l.r. 19/2003.
Gli IRCCS pubblici e privati e gli enti ecclesiastici hanno lobbligo di adeguarsi alle disposizioni dellarticolo 15 undecies del decreto legislativo entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

b) gli altri soggetti sono tenuti ad adeguarsi agli ulteriori requisiti previsti per laccreditamento:

1) ai requisiti strutturali, impiantistici e tecnologici generali e specifici: entro quattro anni dalla data di approvazione del piano di adeguamento, come specificato al comma 12;

2) ai requisiti organizzativi generali e specifici: entro due anni dalla data di approvazione del piano di adeguamento, come specificato al comma 12.

12. I piani di adeguamento presentati ai sensi dellarticolo 21, comma 4, devono essere approvati dalla Giunta regionale. In caso di non approvazione, viene disposta la revoca dellaccreditamento transitorio nei confronti del soggetto richiedente.



Art. 25

(Accreditamento provvisorio)


1. Per lattivazione di nuove strutture o per lavvio di nuove attività in strutture preesistenti, ferma restando la compatibilità di cui allarticolo 8-ter, comma 3, del decreto legislativo per lautorizzazione alla realizzazione, i soggetti interessati, unitamente allautorizzazione allesercizio dellattività, possono richiedere laccreditamento istituzionale. In tal caso il soggetto richiedente deve essere in possesso dei requisiti minimi e ulteriori al momento della loro verifica, che sarà effettuata congiuntamente. In caso di esito positivo della valutazione dei requisiti, sarà concessa lautorizzazione allesercizio e un accreditamento provvisorio per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei risultati, anche in relazione alle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti contrattuali di cui allarticolo 8-quinquies del decreto legislativo.

2. Quanto stabilito al comma 1 si applica anche ai soggetti già autorizzati alla realizzazione di nuove strutture sanitarie o di nuove attività in strutture preesistenti.

3. In relazione alla conformità ai requisiti minimi e ulteriori richiesti, può essere concessa anche la sola autorizzazione allesercizio, con prescrizioni e termini per ladeguamento ai requisiti mancanti per la concessione dellaccreditamento.

4. Nel caso in cui i soggetti di cui ai commi 1 e 2 intendano fare richiesta solo di autorizzazione allesercizio, essi possono richiedere laccreditamento provvisorio dopo un anno dalla data di concessione dellautorizzazione.

5. Le modalità per la richiesta dellaccreditamento provvisorio e le procedure per il rilascio dello stesso sono quelle previste dalla presente legge.



Art. 26

Istanza di riesame.


1. Per lattivazione di nuove strutture o per lavvio di nuove attività in strutture preesistenti, ferma restando la compatibilità di cui allarticolo 8-ter, comma 3, del decreto legislativo per lautorizzazione alla realizzazione, i soggetti interessati, unitamente allautorizzazione allesercizio dellattività, possono richiedere laccreditamento istituzionale. In tal caso il soggetto richiedente deve essere in possesso dei requisiti minimi e ulteriori al momento della loro verifica, che sarà effettuata congiuntamente. In caso di esito positivo della valutazione dei requisiti, sarà concessa lautorizzazione allesercizio e un accreditamento provvisorio per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei risultati, anche in relazione alle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti contrattuali di cui allarticolo 8-quinquies del decreto legislativo.

2. Quanto stabilito al comma 1 si applica anche ai soggetti già autorizzati alla realizzazione di nuove strutture sanitarie o di nuove attività in strutture preesistenti.

3. In relazione alla conformità ai requisiti minimi e ulteriori richiesti, può essere concessa anche la sola autorizzazione allesercizio, con prescrizioni e termini per ladeguamento ai requisiti mancanti per la concessione dellaccreditamento.

4. Nel caso in cui i soggetti di cui ai commi 1 e 2 intendano fare richiesta solo di autorizzazione allesercizio, essi possono richiedere laccreditamento provvisorio dopo un anno dalla data di concessione dellautorizzazione.

5. Le modalità per la richiesta dellaccreditamento provvisorio e le procedure per il rilascio dello stesso sono quelle previste dalla presente legge.

1. In caso di diniego dellaccreditamento o nel caso lo stesso contenga prescrizioni, linteressato può presentare al Presidente della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dellatto medesimo, le proprie controdeduzioni mediante istanza di riesame.

2. Il Presidente della Giunta regionale decide sullistanza nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della stessa.



Art. 27

(Sospensione e revoca dellaccreditamento)


1. La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti necessari per laccreditamento e lattuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento medesimo.

2. Laccreditamento può essere sospeso o revocato a seguito del venir meno delle condizioni di cui allarticolo 21.

3. Qualora nel corso del triennio di accreditamento si verifichino eventi che possano rappresentare pregiudizio rispetto ai livelli qualitativi dellassistenza erogata dal soggetto accreditato, il Dirigente del Settore sanità dispone le necessarie verifiche ispettive. Laccertamento di situazioni di non conformità ai requisiti di accreditamento comporta, a seconda della gravità delle disfunzioni riscontrate e, previa formale diffida, la sospensione con prescrizioni.

4. Laccreditamento può, altresì, essere revocato a seguito di accertamento della violazione grave e continuativa degli accordi contrattuali di cui allarticolo 8-quinquies del decreto legislativo nonché in conseguenza del rifiuto di stipula del contratto e del non rispetto degli accordi eventualmente sottoscritti con le organizzazioni rappresentative a livello regionale.

5. La revoca o la sospensione dellaccreditamento comportano, rispettivamente, limmediata revoca o sospensione degli accordi contrattuali di cui allarticolo 8-quinquies del decreto legislativo.

6. Laccreditamento non può essere sospeso per un periodo superiore a due anni, trascorso inutilmente il quale è revocato.



Art. 28

(Anagrafe dei soggetti accreditati)


1. È istituito, presso il Settore sanità dellAssessorato competente, lelenco dei soggetti accreditati, distinti per classe di appartenenza della struttura e per tipologia di prestazioni erogabili, il cui aggiornamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione con periodicità annuale.

2. Ciascuna Azienda USL pubblica lelenco dei soggetti accreditati con i quali ha instaurato rapporti, con lindicazione delle tipologie delle prestazioni e i relativi volumi di spesa e di attività che ciascuno di essi eroga a carico del Servizio sanitario regionale.



Art. 29

(Norme transitorie e finali)


1. Laccreditamento transitorio viene prorogato, sino alla decorrenza dei termini di cui allarticolo 24, comma 11, lettera b), e comma 12, alle strutture e ai professionisti che richiedono laccreditamento istituzionale, fermo restando quanto stabilito ai commi 2 e 3 dello stesso articolo 24.

2. Nelle more della regolamentazione della materia, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui al comma 3 dellarticolo 24, il Dirigente del Settore sanità si avvale dei Dipartimenti di prevenzione e delle altre strutture delle Aziende USL regionali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare.

3. In fase di prima applicazione della presente legge, per le strutture di cui allarticolo 6, comma 2, il numero dei posti letto da confermare per lautorizzazione allesercizio va calcolato determinandolo in base ai requisiti minimi strutturali per larea di degenza fissati dalla Regione, fino al massimo della dotazione dei posti letto autorizzati alla data del 31 ottobre 2003. Nel caso in cui il numero dei posti letto così calcolati risulti inferiore rispetto a quelli autorizzati alla data del 31 ottobre 2003, le strutture sanitarie devono richiedere nuova autorizzazione per lampliamento del numero dei posti letto o per il trasferimento presso nuova struttura, configurandosi la fattispecie prevista dallarticolo 5, comma 3. In tal caso le strutture mantengono lautorizzazione allesercizio fino alladozione del regolamento di cui allarticolo 3, comma 1, lettera a).

4. In caso di necessità connesse alla realizzazione di interventi strutturali necessari ad adeguare e/o mantenere i requisiti strutturali e tecnologici previsti dalla normativa vigente, al fine di non interrompere lerogazione dei servizi, la struttura sanitaria, previa comunicazione allAzienda sanitaria inviata con preavviso non inferiore a giorni sessanta, può disporre, temporaneamente, il trasferimento del presidio in altra idonea sede, nellambito della stessa Azienda USL, per il tempo strettamente necessario allesecuzione delle opere. La comunicazione deve contenere:

a) lindirizzo completo del presidio che sintende temporaneamente trasferire;

b) lindicazione delle funzioni oggetto del trasferimento (che possono essere totali o parziali);

c) la data in cui avverrà il trasferimento;

d) lindirizzo completo dei locali che sintendono utilizzare per il trasferimento temporaneo;

e) la durata prevista del trasferimento;

f) la dichiarazione del legale rappresentante della struttura sanitaria autorizzata o accreditata transitoriamente che attesti la conformità dei nuovi locali sia alle norme di sicurezza che a quelle di carattere igienico-sanitario.
Alla comunicazione deve essere allegata, a pena di nullità della stessa, piantina in scala 1:100 contenente la descrizione della destinazione dei singoli locali che sintendono utilizzare. Qualora ritenuto opportuno, lAzienda USL competente, previa ispezione dei locali che saranno utilizzati per accogliere temporaneamente il presidio, può inibire il trasferimento temporaneo in presenza di gravi e consistenti inadeguatezze strutturali e igieniche dei locali. A tal fine, il diniego deve essere adeguatamente motivato e circostanziato e deve essere notificato allerogatore, a pena di decadenza del provvedimento di diniego stesso, entro e non oltre dieci giorni prima della data prevista per il trasferimento. Nel caso in cui non vi sia alcuna comunicazione entro i sessanta giorni dalla data di presentazione dellistanza, il trasferimento sintende autorizzato.

5. In caso di necessità connesse alla realizzazione di interventi strutturali per ladeguamento ai requisiti prescritti, le strutture di cui al r.r. 7/2002, considerando positiva la compatibilità con il fabbisogno complessivo, sono autorizzate alle relative modifiche o al trasferimento definitivo, nellambito del distretto ove è ubicata la struttura autorizzata. In tal caso, si applicano, per quanto compatibili, le procedure di cui allarticolo 7. In caso di trasferimento temporaneo, si applicano le disposizioni di cui al comma 4. I termini previsti per ladeguamento ai requisiti da parte delle strutture di cui allarticolo 7 del r.r. 7/2002 sono prorogati secondo le seguenti scadenze:

a) per i requisiti organizzativi, entro due anni dalla data di entrata in vigore del r.r. 7/2002;

b) per i requisiti strutturali e tecnologici, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del r.r. 7/2002.

6. I soggetti transitoriamente accreditati che hanno in corso interventi strutturali per le cui opere è stata rilasciata concessione edilizia o presentata denuncia di inizio attività alla data di pubblicazione della del. giunta reg. 1412/2002 possono chiedere la conferma dei posti letto in esercizio alla data del 31 ottobre 2003, purché la nuova struttura sia conforme ai requisiti minimi strutturali per larea di degenza fissati dalla Regione.



Disposizioni finali


  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dellart.60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.