Anno 2004
Numero 8
Data 28/05/2004
Abrogato
Materia Sanità;
Note
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Legge Regionale 28 maggio 2004, n. 8

 Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio - sanitarie pubbliche e private    (1) 


(1) Vedi anche, a modifica di quanto disposto dalla presente legge, l'art. 36, comma 1, l.r. 16 aprile 2007, n. 10. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, l.r. 25 febbraio 2010, n. 4, l'art. 7, l.r. 20 luglio 1984, n. 36 si applica anche alle attività di cui alla presente legge. La presente legge è  stata abrogata dalla l.r. n. 9/2017, art.31, l.a) 


CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI(2) 




(2) Vedi la l.r. 40/2007, art. 3, comma 29 come modificato dalla l.r. 1/2008, art. 5 e la l.r. 45/2008. Vedi anche le ll.rr. 4/2003, Capo XI e 26/2006


Art. 1

(Finalità) (3) 



[1. La Regione garantisce, attraverso gli istituti dellautorizzazione alla realizzazione e allesercizio dellattività sanitaria e socio-sanitaria, dellaccreditamento istituzionale e degli accordi contrattuali, lerogazione di prestazioni efficaci e sicure, il miglioramento continuo della qualità delle strutture sanitarie e socio-sanitarie nonché lo sviluppo sistematico e programmato del servizio sanitario regionale.] (4) 





(3) La presente legge è  stata abrogata dalla l.r. n. 9/2017, art. 31, l. a).
(4) Vedi il reg. reg. 3/2005 e il reg. reg. 2/2005.


Art. 2

(Definizioni) (5) (6) 


[1. Per autorizzazione sintendono i due distinti provvedimenti che consentono la realizzazione di strutture e lesercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie.

2. Per accreditamento istituzionale sintende il provvedimento con il quale si riconosce alle strutture pubbliche e private già autorizzate lo status di potenziali erogatori di prestazioni nellambito e per conto del servizio sanitario.

3. Per accordo contrattuale sintende latto con il quale la Regione e le Aziende USL definiscono, con i soggetti accreditati pubblici e privati, la tipologia e la quantità delle prestazioni erogabili agli utenti del servizio sanitario regionale, nonché la relativa remunerazione a carico del servizio sanitario medesimo, nellambito di livelli di spesa determinati in corrispondenza delle scelte della programmazione regionale.

4. Per decreto legislativo sintende il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dellarticolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni.

5. Per Aziende sanitarie sintendono le Aziende USL e le Aziende ospedaliere. Ai soli fini della presente legge, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e gli enti ecclesiastici sono denominati Aziende sanitarie.


6. Per strutture sanitarie e socio-sanitarie sintendono quelle di cui allarticolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997.


7. Per nuova realizzazione sintende la costruzione o lallestimento ex novo di strutture destinate allesercizio di attività sanitarie.

8. Per ampliamento sintende un aumento di posti letto, posti letto-tecnici e grandi apparecchiature o lattivazione di funzioni sanitarie aggiuntive rispetto a quelle precedentemente svolte.


9. Per trasformazione sintende la modifica strutturale e/o funzionale o il cambio duso, con o senza lavori, delle strutture sanitarie e socio-sanitarie.


10. Per studio sintende il luogo dove vengono erogate prestazioni sanitarie da parte di professionisti abilitati allesercizio della professione, in regime fiscale di persona fisica e in forma singola o associata.]





(5) Vedi anche la l.r. 19/2006
(6) La presente legge è  stata abrogata dalla l.r. n. 9/2017, art. 31, l. a).


Art. 3

(Compiti della Regione)(7) (8) 


[1. La Regione esercita le seguenti funzioni:

a) con regolamenti di Giunta regionale:

1) determina gli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze di strutture o di capacità produttive ai sensi dellarticolo 8-ter, comma 5, lettera b), del decreto legislativo ai fini della verifica di compatibilità del progetto, propedeutica allautorizzazione alla realizzazione, nonché il fabbisogno di assistenza e gli standard per la verifica dellattività svolta e dei risultati raggiunti dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, ai fini dellaccreditamento istituzionale; ai fini di cui al presente punto 1) procede anche, ove necessario, a eventuali rimodulazioni della rete dei presidi ospedalieri pubblici e privati di cui allarticolo 9 della legge regionale 25 agosto 2003, n.19 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2003); (9) 

2) in presenza di comprovate carenze nel d.p.r. 14 gennaio1997 o di necessità di integrazione dei relativi requisiti minimi, integra i requisiti di cui al citato d.p.r. per lautorizzazione allesercizio;

3) stabilisce gli ulteriori requisiti per laccreditamento istituzionale secondo i principi previsti nella presente legge; (10) 

a bis) con deliberazione di Giunta regionale:

1) approva i modelli per la richiesta di autorizzazione e di accreditamento;

2) La Giunta regionale, sulla base di apposita istruttoria effettuata dal direttore dell’Area politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità, effettua con cadenza annuale il monitoraggio dell’attuazione della programmazione regionale in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e attuazione delle verifiche previste dalla presente legge. (11) 

b) con decreto del Presidente:

1) dispone la decadenza di cui allarticolo 10, applica le sanzioni di competenza di cui allarticolo 15 e decide sullistanza di riesame di cui allarticolo 26.

c) con determinazione dirigenziale:

1) provvede al rilascio della verifica di compatibilità ex articolo 8-ter del decreto legislativo, finalizzata al rilascio dellautorizzazione alla realizzazione di cui al successivo articolo 7 e dellautorizzazione allesercizio di propria spettanza di cui al successivo articolo 8, comma 3;

2) esercita lattività di vigilanza sulle strutture sanitarie e socio-sanitarie dalla stessa autorizzate, per il tramite del Dipartimento di prevenzione dellAzienda USL territorialmente competente;

3) esercita le attività di verifica dei requisiti di accreditamento, secondo le modalità e i tempi definiti dalla presente legge;

4) provvede al rilascio e revoca dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie di propria competenza e di accreditamento delle strutture sanitarie.(12) ]



(10) Lettera così modificata dalla l.r. 12/2005, art. 17. Vedi i regolamenti attuativi  nn. 16/2005, 3/2006, 8/2006, 15/2006  e 14/2009
(11) Lettera aggiunta dalla l.r. 14/2004, art. 16. Il Punto 2) è stato successivamente così sostituito dalla l.r. 4/2010, art. 4, c. 1, lett. a)
(12) Punto così integrato dalla l.r. 4/2010, art. 4, c. 1, lett. b)
(7) Con il Reg. reg. 5/2007 è stata disciplinata la costituzione ed il funzionamento della Commissione permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria prevista dalla l.r. 26/2006
(8) La presente legge è  stata abrogata dalla l.r. n. 9/2017, art. 31, l. a).
(9) Vedi il reg. reg. 14/2009 , il r.r. n. 6/2017 e il r.r. n. 8/2017.


Art. 4

(Compiti dei Comuni)(13) 


[1. Sono esercitate dai Comuni le funzioni concernenti:

a) il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di cui allarticolo 7, previa verifica di compatibilità da parte della Regione, nonché il rilascio delle autorizzazioni allesercizio di cui allarticolo 8, comma 4;

b) lattività di vigilanza sulle strutture sanitarie e socio-sanitarie dagli stessi Comuni autorizzate, svolta per il tramite del Dipartimento di prevenzione dellAzienda USL territorialmente competente;

c) lapplicazione delle sanzioni di competenza di cui allarticolo 15.]




(13) La presente legge è  stata abrogata dalla l.r. n. 9/2017, art. 31, l. a).


CAPO 2

AUTORIZZAZIONI (14) 




(14) Vedi anche la l.r. 28/2000, artt. 25 -27 e la l.r. 45/2008, art. 3


Art. 5

(Autorizzazioni)(15) 


[1. Lautorizzazione consta di due distinti provvedimenti che consentono la realizzazione di strutture e lesercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie. (16) 

a) Autorizzazione alla realizzazione di strutture.

1) Sono soggetti allautorizzazione alla realizzazione:

1.1 le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo  continuativo e/o diurno per acuti;

1.2 le seguenti strutture sanitarie e socio sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale non ospedaliero, a ciclo continuativo e/o diurno:

1.2.1 presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali;(17) 

1.2.2 strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne;

1.2.3 strutture di riabilitazione e strutture educativo-assistenziali per i tossicodipendenti;

1.2.4 residenze sanitarie assistenziali;

1.3 i centri residenziali per cure palliative (hospice);

1.4 gli stabilimenti termali.

2) Tra le strutture e gli studi che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi inclusi quelli individuati ai sensi del comma 2 dellarticolo 8-ter del decreto legislativo, sono, altresì, soggetti allautorizzazione alla realizzazione le seguenti attività:

2.1 specialistica ambulatoriale chirurgica, ove attrezzata per lerogazione di prestazioni comprese tra quelle individuate con apposito provvedimento di Giunta regionale;

2.2 specialistica ambulatoriale odontoiatrica, ove attrezzata per erogare prestazioni chirurgiche comprese fra quelle individuate con apposito provvedimento della Giunta regionale;

2.3 diagnostica per immagini con utilizzo delle grandi macchine;

2.4 radioterapia;

2.5 medicina nucleare in vivo;

2.6 dialisi;

2.7 terapia iperbarica;

2.8 consultoriale familiare.


3) Ai sensi del combinato disposto dellarticolo 8-ter del decreto legislativo e dellarticolo 3 del d.p.r. 14 gennaio 1997, nel regime autorizzativo per la realizzazione di nuove strutture rientrano, limitatamente alle attività di cui ai precedenti punti 1) e 2), anche le seguenti fattispecie (18)  :

3.1 gli ampliamenti di strutture già esistenti e autorizzate, in essi compresi:

3.1.1 laumento del numero dei posti letto, posti letto-tecnici e grandi apparecchiature rispetto a quelli già autorizzati;

3.1.2 lattivazione di funzioni sanitarie e/o socio-sanitarie aggiuntive rispetto a quelle già autorizzate;

3.2 la trasformazione di strutture già esistenti e specificamente:

3.2.1 la modifica della tipologia (disciplina) di posti letto rispetto a quelli già autorizzati;

3.2.2 la modifica di altre funzioni sanitarie e/o socio-sanitarie già autorizzate;

3.2.3 il cambio duso degli edifici, finalizzato a ospitare nuove funzioni sanitarie o socio-sanitarie, con o senza lavori;

3.3 il trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate.

b) Autorizzazione allesercizio dellattività sanitaria.

1) Sono soggetti allautorizzazione allesercizio:

1.1 tutte le strutture per le quali è richiesta lautorizzazione alla realizzazione, di cui alla lettera a) del presente articolo;

1.2 le strutture [e gli studi] (19) che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ancorché non soggetti allautorizzazione alla realizzazione, così come di seguito classificati:

1.2.1 attività specialistica ambulatoriale medica;

1.2.2 attività specialistica ambulatoriale chirurgica ove non attrezzata per erogare le prestazioni individuate con i provvedimenti di cui alla lettera a), punto 2), del presente articolo;

1.2.3 attività specialistica ambulatoriale odontoiatrica, ove non attrezzata per erogare prestazioni chirurgiche individuate con i provvedimenti di cui alla lettera a), punto 2), del presente articolo;

1.2.4 attività di medicina di laboratorio;

1.2.5 attività di diagnostica per immagini;

1.2.6 attività ambulatoriale di FKT.


2. Per gli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta si applicano le norme di cui agli accordi collettivi nazionali.

3. Non sono soggetti ad autorizzazione gli studi dei medici e gli studi odontoiatrici (20)  che esercitano lattività professionale, con esclusione di quelle previste alle lettere a) e b) del comma 1 e gli studi per lesercizio delle professioni sanitarie, individuate dai regolamenti ministeriali, in attuazione dellarticolo 6 del decreto legislativo. I predetti studi, nei quali i professionisti esercitano lattività in forma singola o associata, devono avere spazi e attrezzature proporzionati alla capacità erogativa e al personale ivi operante e, in ogni caso, devono avere caratteristiche tali da non configurare lesercizio di attività complesse, intendendo con ciò consistenza equiparabile a quella stabilita dal d.p.r. 14 gennaio 1997 per i presidi ambulatoriali. I predetti soggetti hanno comunque lobbligo di comunicare lapertura del proprio studio allAzienda USL competente per territorio, corredando la comunicazione di planimetria degli ambienti ove si svolge lattività, di elenco delle attrezzature utilizzate e di apposita dichiarazione sostitutiva del titolo di studio posseduto che, per quanto riguarda gli esercenti le professioni sanitarie, deve essere comunque acquisito in corsi/scuole riconosciuti dal Ministero della salute. Il Servizio igiene pubblica del Dipartimento di prevenzione dellAzienda USL territorialmente competente, entro novanta giorni dalla comunicazione, esprime il proprio nulla osta allo svolgimento dellattività professionale. LAzienda USL effettua, nei confronti degli studi ove si esercitano le professioni sanitarie, la vigilanza per assicurare il rispetto della normativa in materia di igiene e sanità pubblica.]





(15) La presente legge è  stata abrogata dalla l.r. n. 9/2017, art. 31, l. a).
(16) Vedi anche i reg. reg. 3/2005 e 28/2007
(17) Vedi il reg.reg. 16/2010, art. 9 per i requisiti organizzativi per l’erogazione delle prestazioni di riabilitazione domiciliare.
(18) La  l.r. 4/2010, art. 12, c. 8 così dispone: “8. Per favorire i processi di riconversione non si applicano le procedure previste dall’articolo 5, comma 1, lettera a), numero 3, e dall’articolo 7 della l.r. 8/2004, prevedendo la possibilità, all’atto della verifica, di concedere contestualmente l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale.”
(19) Parole soppresse dalla l.r. 4/2010, art. 4, c. 1, lett. c)
(20) Comma così integrato dalla l.r. 4/2010, art. 4, c. 1, lett. d)


Art. 6

(Requisiti per lautorizzazione)(21) 


[1. I requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi richiesti per lautorizzazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie sono quelli previsti dal d.p.r. 14 gennaio 1997 con le integrazioni individuate dalla Giunta regionale, ai sensi dellarticolo 3, comma 1, lettera a), punto 2).

2. Nessuna struttura di ricovero per acuti può possedere capacità ricettiva inferiore a trenta posti letto fatta eccezione per le strutture monospecialistiche della disciplina di psichiatria. (22) 

3. Le prestazioni a ciclo diurno per acuti devono essere comunque erogate allinterno di strutture di ricovero con specifica identificazione dei posti letto dedicati e della relativa organizzazione tecnico-sanitaria.

4. La Giunta regionale aggiorna i requisiti minimi richiesti per lautorizzazione ogni qualvolta levoluzione tecnologica o normativa lo rendano necessario.]



(21) La presente legge è  stata abrogata dalla l.r. n. 9/2017, art. 31, l. a).
(22) Comma modificato dalla l.r. 1/2005, art. 16 e successivamente integrato dalla l.r. 26/2006, art. 12. Il testo originario era così formulato: «Nessuna struttura sanitaria di ricovero per acuti può possedere capacità ricettiva inferiore a trenta posti letto.». 


Art. 7

(Procedure per lautorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie) (23) (24) (25) 



[1. Nei casi previsti dallarticolo 5, comma 1, lettera a), i soggetti pubblici e privati inoltrano al Comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola della documentazione prescritta. Il Comune richiede alla Regione la prevista verifica di compatibilità, di cui allarticolo 8-ter del decreto legislativo, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dellistanza. In sede di prima applicazione il Comune richiede alla Regione la prevista verifica di compatibilità successivamente alla data di pubblicazione del Registro di cui allarticolo 30 della l.r. 1/2005 fatta eccezione per le strutture di cui alla lettera a), punto 1), numeri 1.2.2, 1.2.4, 1.3 e punto 2), numeri 2.3 e 2.4, del comma 1 dellarticolo 5. Il parere di compatibilità non è richiesto per le strutture già autorizzate alla realizzazione prima dell entrata in vigore della legge regionale 22 dicembre 2000, n. 28 (Variazione al bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2000).(26) 

1 bis. Nelle ipotesi di modifica della disciplina dei posti letto o di funzioni che non presuppongono interventi soggetti ad autorizzazione o concessione comunale, il procedimento di autorizzazione alla realizzazione relativa alle strutture di cui allarticolo 5, comma 1, lettera a), numero 1, è unificato a quello relativo allautorizzazione allesercizio rilasciata dalla Regione. (27) 

2. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 1, con provvedimento del Dirigente del Settore sanità della Regione sentita l’azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e sociosanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale (28) 

2 bis.Il parere di compatibilità di cui al comma 2 ha validità biennale a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia fatto richiesta d’autorizzazione all’esercizio alla Regione o all’amministrazione comunale, con determinazione del dirigente del servizio competente si procede alla revoca, previa diffida ai sensi di legge, del parere di compatibilità e alla contestuale notifica dell’atto all’amministrazione comunale che ha avviato la richiesta.  (29) 

2 ter. Le strutture di cui all’articolo 12 della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria), qualora non abbiano fatto richiesta di autorizzazione all’esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno due anni di tempo dalla data di entrata in vigore della presente legge per richiedere l’autorizzazione all’esercizio. (30) ]



(23) La  l.r. 4/2010, art. 12, c. 8 così dispone: “8. Per favorire i processi di riconversione non si applicano le procedure previste dall’articolo 5, comma 1, lettera a), numero 3, e dall’articolo 7 della l.r. 8/2004, prevedendo la possibilità, all’atto della verifica, di concedere contestualmente l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale.” . Vedi anche il reg. reg. 14/2009
(24) Vedi anche la l.r 5/2011, art. 1, c. 4 prevede la disapplicazione delle disposizioni  presente articolo in determinate situazioni
(25) La presente legge è  stata abrogata dalla l.r. n. 9/2017, art. 31, l. a).
(26) Comma modificato dalla l.r. 12/2005, art. 17 e successivamente integrato dalla l.r. 26/2006, art. 12
(27) Comma aggiunto dalla l.r. 1/2005, art. 16
(28) Comma così integrato dalla l.r. 4/2010, art. 4, c. 1, lett. e)
(29) Comma aggiunto dalla l.r. 4/2010, art. 4, c. 1, lett. f). Successivamente la l.r. 38/2011, art. 41 ha prorogato i termini di cui al presente comma al 31 dicembre 2012.
(30) Comma aggiunto dalla l.r. 4/2010, art. 4, c. 1, lett. f).  Successivamente la l.r. 38/2011, art. 41 ha prorogato i termini di cui al presente comma al 31 dicembre 2012.


Art. 8

(Procedure per lautorizzazione allesercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie) (31) (32) 


[1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione allesercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al Comune.

2. Alla domanda deve essere allegato il certificato di agibilità e tutta la documentazione richiesta dallente competente.

3. Alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), numero 1.1. (33) 

4. Al comune compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), numero 1.2.  (34) 

5. La Regione e il Comune, avvalendosi del Dipartimento di prevenzione dellAzienda USL competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nellambito dellattività da autorizzare, verificano leffettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie), e successive modificazioni nonché ogni eventuale prescrizione contenuta nellautorizzazione alla realizzazione, ove prevista. Laccertamento da parte del Dipartimento di prevenzione deve essere effettuato entro novanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione. (35) 

6. Completato liter istruttorio, il Dipartimento di prevenzione dellAzienda USL inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al Comune interessato, che, in caso di esito favorevole, rilasciano lautorizzazione allesercizio dellattività sanitaria o socio-sanitaria entro sessanta giorni dalla data di notifica degli accertamenti di cui al comma 5, fatta salva linterruzione dei termini effettuata ai sensi delle vigenti disposizioni.]





(31) Per l’organizzazione ed il funzionamento delle RSA vedi il reg. reg. 8/2002
(32) La presente legge è  stata abrogata dalla l.r. n. 9/2017, art. 31, l. a).
(33) Comma  così sostituito  dalla l.r. 4/2010, art. 4, c. 1, lett. g)
(34) Comma  così sostituito  dalla l.r. 4/2010, art. 4, c. 1, lett. .h)
(35) Comma così integrato dalla l.r. 4/2010, art. 4, c., lett. i)


Art. 9

(Istanza di riesame)(36) 


[1. Nel caso di diniego dellautorizzazione o nel caso la stessa contenga le prescrizioni di cui allarticolo 11, comma 1, lettera e), linteressato può presentare, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dellatto medesimo, le proprie controdeduzioni mediante istanza di riesame.

2. La Regione o il Comune decidono sullistanza, sentito il Dipartimento di prevenzione dellAzienda USL competente per territorio, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della stessa.]





(36) La presente legge è  stata abrogata dalla l.r. n. 9/2017, art. 31, l. a).


Art. 10

Decadenza dellautorizzazione allesercizio.(37) 


[1. Lautorizzazione non è trasmissibile a un soggetto diverso da quello autorizzato fatte salve le seguenti ipotesi, fermo restando il possesso dei requisiti, con le conseguenti modifiche autorizzative:

1) costituzione di nuova società per fusione di società già autorizzate in ambito regionale;

2) fusione per incorporazione tra società autorizzate in ambito regionale. (38) 

2 bis) passaggio da aziende individuali e/o società di persone, già autorizzate all’esercizio, a società di capitale con il vincolo della permanenza con una quota non inferiore al 51 per cento nella compagine sociale del soggetto autorizzato all’esercizio. (39) 


1 bis Limitatamente alle strutture che erogano prestazioni termali insistenti sul territorio regionale è consentito, in caso di trasferimento della titolarità di società, continuare lesercizio dellattività fino al rilascio e/o conferma dellautorizzazione. (40) 

2. In caso di decesso della persona fisica autorizzata e ferma restando la sussistenza dei requisiti, gli eredi possono continuare lesercizio dellattività fino al rilascio e/o conferma dellautorizzazione che deve avvenire entro un tempo massimo di un anno, pena la decadenza. (41) 

3. Lautorizzazione decade nei casi di:

a) estinzione della persona giuridica autorizzata;

b) rinuncia del soggetto autorizzato;

c) condanna passata in giudicato per reati di truffa e corruzione contro la pubblica amministrazione e associazione a delinquere di stampo mafioso nei confronti del titolare dellattività.]





(37) La presente legge è  stata abrogata dalla l.r. n. 9/2017, art. 31, l. a).
(38) Comma così integrato dalla l.r. 12/2005, art. 17
(39) Punto aggiunto dalla  l.r. 45/2008, art. 8
(40) Comma aggiunto dalla l.r. 1/2005, art. 16
(41) Comma così integrato dalla l.r. 4/2010, art. 4, c., lett. j)


Art. 11

(Disposizioni comuni alle autorizzazioni)(42) 


[1. Lautorizzazione indica in particolare:

a) i dati anagrafici del soggetto richiedente nel caso lo stesso sia persona fisica;

b) la ragione sociale e il nominativo del legale rappresentante nel caso in cui il soggetto richiedente sia una società;

c) la sede legale, lubicazione e la denominazione della struttura;

d) la tipologia delle prestazioni autorizzate;

e) eventuali prescrizioni volte a garantire leffettivo rispetto dei requisiti minimi di cui allarticolo 6;(43) 

f) il nome e i titoli accademici del responsabile sanitario.

2. La sostituzione del responsabile sanitario deve essere comunicata allente che ha rilasciato lautorizzazione per la variazione del relativo provvedimento.]




(42) La presente legge è  stata abrogata dalla l.r. n. 9/2017, art. 31, l. a).
(43) Vedi anche l’art. 6, comma 2,   lett. e) della l.r. 26/2006


Art. 12

(Legale rappresentante della struttura)(44) 


[1. Il legale rappresentante della struttura è tenuto a comunicare tempestivamente all’ente che ha rilasciato l’autorizzazione (45)   :

a) il nominativo del sostituto del responsabile sanitario in caso di assenza o impedimento dello stesso;
 
b) le sostituzioni e/o le integrazioni del personale sanitario operante nella struttura;

c) tutte le variazioni e trasformazioni intervenute nella natura giuridica e nella composizione della società titolare della struttura;

d) la temporanea chiusura o inattività della struttura, motivandola adeguatamente, e comunque per un periodo non superiore a un anno. (46) 

2. Il legale rappresentante della struttura è inoltre tenuto a:

a) verificare lassenza di situazioni di incompatibilità ai sensi della normativa vigente;

b) assicurare la presenza del responsabile sanitario e del restante personale;

c) comunicare alla Regione o al Sindaco, entro il 31 gennaio di ogni anno, le variazioni intervenute nelle sostituzioni e/o integrazioni delle attrezzature sanitarie.]





(44) La presente legge è  stata abrogata dalla l.r. n. 9/2017, art. 31, l. a).
(45) Alinea così modificata dalla l.r. 4/2010, art. 4, c., lett. k)
(46) Lettera così sostituita dalla l.r. 4/2010, art. 4, c., lett. l).Il testo originario era così formulato: «d) la temporanea chiusura o inattività della struttura.». 


Art. 13

(Responsabile sanitario - Requisiti)(47) 


[1. Ogni struttura sanitaria deve avere un responsabile sanitario.

2. Nelle strutture pubbliche ed equiparate di cui allarticolo 5, comma 1, lettera a), punto 1.1, il responsabile sanitario deve possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente.

3. Nelle strutture private di cui allarticolo 5, comma 1, lettera a), punto 1.1, il responsabile sanitario deve essere in possesso dei requisiti previsti per lincarico di direttore medico di presidio ospedaliero di struttura pubblica. Ai fini dellattribuzione dellincarico di responsabile sanitario presso tali strutture, lanzianità di servizio maturata nella disciplina con rapporto di lavoro continuativo presso strutture private è equiparata a quella prestata nelle strutture pubbliche. Nelle case di cura con meno di centocinquanta posti letto, il responsabile sanitario deve possedere la specializzazione in direzione medica di presidio ospedaliero o equipollente ovvero lanzianità di cinque anni nella disciplina. Anche presso tali strutture, ai fini dellattribuzione dellincarico di responsabile sanitario, lanzianità di servizio maturata nella disciplina con rapporto di lavoro continuativo presso strutture private è equiparata a quella prestata nelle strutture pubbliche.

4. Nelle strutture monospecialistiche ambulatoriali, residenziali e semiresidenziali le funzioni del responsabile sanitario possono essere svolte anche da un medico in possesso della specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente rispetto a quella cui fa capo la struttura.

5. Negli ambulatori che svolgono esclusivamente attività di medicina di laboratorio, le funzioni del responsabile sanitario possono essere svolte anche da personale sanitario di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 febbraio 1984.

6. Non è consentito svolgere le funzioni di responsabile sanitario in più di una struttura sanitaria, fatta eccezione per le strutture territoriali monospecialistiche residenziali e semiresidenziali e, comunque, a condizione che il totale dei posti letto non sia superiore a cinquanta.

7. La funzione di responsabile sanitario è incompatibile con la qualità di proprietario, comproprietario, socio o azionista della società che gestisce la struttura sanitaria, fatta eccezione per le strutture monospecialistiche residenziali e semiresidenziali e per le strutture ambulatoriali.

7 bis.Il limite di età massimo previsto per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario è quello previsto dal comma 1 dell’articolo 15 nonies del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni.(48) ]



(47) La presente legge è  stata abrogata dalla l.r. n. 9/2017, art. 31, l. a).
(48) Comma  aggiunto dalla l.r. 4/2010, art. 4, c.1, lett. m)


Art. 14

(Responsabile sanitario - Compiti)(49) 


[1. Il responsabile sanitario cura lorganizzazione tecnico-sanitaria della struttura sotto il profilo igienico e organizzativo, essendone responsabile nei confronti della titolarità e dellAutorità sanitaria competente, e assicura tutte le funzioni previste dalle norme vigenti.]





(49) La presente legge è  stata abrogata dalla l.r. n. 9/2017, art. 31, l. a).


Art. 15

(Sanzioni)(50) 


[1. Il Presidente della Regione o il Sindaco (di seguito indicate come le Autorità competenti), secondo le rispettive competenze di cui allarticolo 8, commi 3 e 4, a seguito di accertamenti eseguiti dagli organi della pubblica amministrazione incaricati della vigilanza, dispongono la chiusura di strutture o attività aperte o trasferite in altra sede senza autorizzazione.

2. Le Autorità competenti revocano lautorizzazione e dispongono la conseguente chiusura della struttura nella quale sia stato accertato lesercizio abusivo della professione sanitaria o in cui siano state commesse gravi e/o reiterate inadempienze comportanti situazioni di pericolo per la salute dei cittadini, fatta salva, nei casi previsti, la trasmissione di informativa di reato allAutorità giudiziaria.

3. Nei casi previsti ai commi 1 e 2 è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra un minimo di euro 6 mila e un massimo di euro 12 mila.

4. Le Autorità competenti, nel caso in cui siano state apportate modifiche strutturali, funzionali o della tipologia delle prestazioni erogate tali da configurare rischio per la salute pubblica, dispongono il ripristino della situazione preesistente, da assicurare entro il termine di trenta giorni. In tal caso lAutorità sanitaria locale dispone la sospensione dellattività.

5. Ove il trasgressore non provveda nel termine assegnato, le Autorità competenti dispongono la chiusura della struttura. La riapertura può essere concessa non prima di sei mesi dalla data di notifica del provvedimento, previa verifica dellavvenuta rimozione delle cause che hanno determinato il provvedimento di chiusura.

6. In caso di carenza dei requisiti di cui allarticolo 6, di violazione di prescrizioni inserite nellatto di autorizzazione o di disfunzioni assistenziali che possano essere eliminate mediante idonei interventi, le Autorità competenti ordinano gli adempimenti necessari assegnando a tal fine un termine compreso fra trenta e centottanta giorni.

7. Ove il trasgressore non provveda nei termini assegnati, le Autorità competenti dispongono la sospensione dellattività per un periodo di tempo sino a sei mesi.

8. Lattività sospesa può essere nuovamente esercitata previo accertamento dellintervenuta rimozione delle infrazioni rilevate. In caso contrario le Autorità competenti dichiarano la revoca dellautorizzazione.

9. Nei casi previsti ai commi 4 e 6 è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra un minimo di euro 3 mila e un massimo di euro 6 mila.

10. Il legale rappresentante e il responsabile sanitario della struttura che non adempiono agli obblighi a essi rispettivamente imposti dagli articoli 12 e 14 sono soggetti rispettivamente alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille a euro 2 mila.

11. Salvo quanto previsto dall’articolo 12, comma 1, lettera d), l’autorizzazione decade automaticamente in caso di dichiarata o accertata chiusura o inattività per un periodo superiore a tre mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’accordo contrattuale. (51) ]






(50) La presente legge è  stata abrogata dalla l.r. n. 9/2017, art. 31, l. a).
(51) Comma già modificato dalla l.r. 4/2010, art. 4, c. 1, lett. n) è stato successivamente così sostituito dalla l.r. 14/2013, art. 1. Il testo originario era così formulato:" 11. Salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera d), l'autorizzazione decade automaticamente in caso di dichiarata o  accertata chiusura o inattività per un periodo superiore a sei mesi."


Art. 16

(Procedimento per lapplicazione dei provvedimenti di cui allarticolo 15)(52) 


[1. Laccertamento delle violazioni di cui al presente capo è effettuato dal Dipartimento di prevenzione dellAzienda USL territorialmente competente.

2. Per laccertamento e lapplicazione delle sanzioni pecuniarie si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. Resta fermo lobbligo di rapporto allAutorità giudiziaria nel caso di violazione di norme penali.

3. La chiusura della struttura ai sensi dellarticolo 15, commi 1 e 5, è disposta dallAutorità competente.

4. Nel caso previsto dallarticolo 15, comma 2, salvo accertata situazione di pericolo per la salute dei cittadini, linteressato può far pervenire allAutorità competente, entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione, scritti difensivi e documenti nonché chiedere di essere sentito. Dopo aver acquisito il rapporto del Dipartimento di prevenzione dellAzienda USL, esaminati gli scritti difensivi e sentito eventualmente linteressato, lAutorità competente, se ritiene fondato laccertamento, dispone i relativi provvedimenti sanzionatori previsti dallarticolo 15. E consentito il pagamento in misura ridotta ai sensi dellarticolo 16 della legge 689/1981. LAutorità competente, qualora dallaccertamento, comprensivo delle controdeduzioni dellorgano accertatore, non ravvisi la sussistenza delle violazioni o inadempienze, emette provvedimento motivato di archiviazione. Il provvedimento emanato è notificato allinteressato ed è trasmesso allorgano che ha redatto il rapporto il quale, nel caso sia disposta la chiusura, ne cura lesecuzione.

5. I proventi delle sanzioni amministrative comminate dallAutorità competente sono incamerati dalla Regione e utilizzati con destinazione ad attività socio-sanitarie e al potenziamento delle dotazioni organiche e finanziarie dei dipartimenti di prevenzione delle ASL. (53) ]





(52) La presente legge è  stata abrogata dalla l.r. n. 9/2017, art. 31, l. a).
(53) Comma così integrato dalla l.r. 4/2010, art. 4, c. 1, lett. o)


Art. 17

(Registro delle strutture autorizzate)(54) 


[1. E istituito presso il competente Assessorato della Regione il Registro delle strutture sanitarie e socio-sanitarie autorizzate allesercizio.

2. A tale scopo il Sindaco trasmette allAzienda USL, nel territorio della quale è ricompreso il Comune, copia di tutti gli atti autorizzativi rilasciati nonché le pronunce di sospensione, decadenza e revoca, al fine della registrazione degli stessi nel Sistema informativo sanitario regionale.

2 bis E istituito presso il Comune di appartenenza lapposito elenco degli studi odontoiatrici autorizzati con i nominativi dei titolari abilitati allesercizio.(55) ]



(54) La presente legge è  stata abrogata dalla l.r. n. 9/2017, art. 31, l. a).
(55) Comma aggiunto dalla l.r. 1/2005, art. 16


Art. 18

(Verifica periodica dei requisiti minimi autorizzativi e vigilanza)(56) 


[1. I soggetti autorizzati allesercizio dellattività sanitaria inviano, con cadenza quinquennale, al Dipartimento di prevenzione dellAzienda USL territorialmente competente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente la permanenza del possesso dei requisiti minimi di cui allarticolo 6, corredata di relazione tecnico-sanitaria redatta a cura del responsabile sanitario.

2. Il Dipartimento di prevenzione, dintesa con altre strutture in rapporto alla tipologia di prestazioni erogate dalle strutture interessate, con cadenza almeno quinquennale e ogni qualvolta la Regione ne ravvisi la necessità, provvede a effettuare controlli e verifiche ispettive tese allaccertamento della permanenza dei requisiti che hanno dato luogo al rilascio dellautorizzazione. Di ogni verifica è redatto apposito verbale da consegnare in copia al legale rappresentante della struttura, al responsabile sanitario, alla Regione e al Comune per gli eventuali provvedimenti di cui allarticolo 15.

2 bis.Al fine di assicurare il puntuale svolgimento da parte del personale del servizio igiene e sanità pubblica delle attività derivanti da piani straordinari o periodici di verifica approvati dalla Regione, nonché da  verifiche disposte in forza di norme nazionali, i direttori generali delle  ASL adottano, sulla base di apposita proposta del direttore del dipartimento di prevenzione, gli interventi organizzativi necessari per il rispetto dei medesimi piani anche mediante l’utilizzo degli istituti contrattuali previsti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL). (57) ]




(56) La presente legge è  stata abrogata dalla l.r. n. 9/2017, art. 31, l. a).
(57) Comma a aggiunto dalla l.r. 4/2010, art. 4, cv. 1, lett. p)


Art. 18 bis

(Trasferimento definitivo delle strutture autorizzate all’esercizio)(58) 


[1. L’autorizzazione all’esercizio si intende conferita esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura così come risulta dall’atto che la conferisce. 

2. Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già autorizzate all’esercizio è consentito, ai sensi dell’articolo 8, mediante apposita autorizzazione all’esercizio per trasferimento. 

3. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie già autorizzate all’esercizio di cui lettera a) del comma 1 dell’articolo 5 sono autorizzate all’esercizio per trasferimento previa acquisizione dell’autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto di cui al punto 3.3 della lettera a) del comma 1 dell’articolo 5 e all’articolo 7. La verifica di compatibilità regionale è eseguita secondo le modalità e i contenuti previsti dal comma 3 dell’articolo 28 bis.”. (59) ]


(58) La presente legge è  stata abrogata dalla l.r. n. 9/2017, art. 31, l. a).
(59) Articolo inserito dalla l.r. 14/2013, art.2, comma 1


Art. 19

(Norme transitorie)(60) 


[1. Le disposizioni di cui alla presente legge trovano immediata applicazione nel caso di realizzazione di nuove strutture e di ampliamento o trasformazione di strutture già autorizzate.

2. Gli studi medici, odontoiatrici e delle altre professioni sanitarie, per i quali la precedente normativa non prevedeva lautorizzazione allesercizio, già operanti al 15 ottobre 2002, data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale del 30 settembre 2002, n. 1412, sono provvisoriamente autorizzati, nel rispetto di quanto previsto ai commi successivi.

3. Le strutture già autorizzate e i soggetti di cui al comma 2, fermo restando il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente per i requisiti generali, devono adeguarsi ai requisiti di cui allarticolo 6, nei termini sotto indicati decorrenti dal 1° gennaio 2006, primo giorno successivo ai termini di cui ai commi 5 e 7 bis del presente articolo:

a) entro quattro anni, per quanto riguarda i requisiti strutturali e impiantistici e tecnologici, generali e specifici;

b) entro due anni, per quanto riguarda i requisiti organizzativi generali e specifici. (61) 


4. I termini di cui al comma 3 per le strutture pubbliche, decorrenti dalla data di approvazione del piano di adeguamento di cui allarticolo 9, comma 2, della l.r. 19/2003, sono coincidenti con quelli dellaccreditamento di cui al capo III.

5. Le strutture private già autorizzate ai sensi della normativa vigente, per continuare a svolgere le attività, devono presentare, entro il 31 dicembre 2005, domanda di conferma dellautorizzazione con impegno alla realizzazione dei requisiti entro i termini di cui al comma 3. (62) 

6. LAutorità competente, accertata tramite il Dipartimento di prevenzione dellAzienda USL la sussistenza dei requisiti richiesti, rinnova lautorizzazione stessa.


7. La mancata presentazione della domanda di conferma dellautorizzazione o il mancato adeguamento ai requisiti disciplinati dalla presente legge nei termini indicati nel comma 3 comporta la decadenza dellautorizzazione e la conseguente chiusura dellesercizio.

7 bis. In deroga a quanto previsto dallarticolo 30 della l. r. 1/2005, i soggetti di cui al comma 2 presentano le richieste dinserimento nel registro provvisorio entro il 31 dicembre 2005. (63) 


7 ter. I professionisti autorizzati ai sensi del comma 2 sono tenuti al pagamento della tassa governativa di cui allarticolo 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4 (Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera e dei relativi personale e uffici), recepito con legge regionale 4 dicembre 2001, n. 31 (Disposizioni di carattere tributario), a decorrere dalla data dellautorizzazione definitiva allesercizio, rilasciata ai sensi del comma 6. (64) ]





(60) La presente legge è  stata abrogata dalla l.r. n. 9/2017, art. 31, l. a).
(61) Comma integrato dalla l.r. 12/2005, art. 17 e successivamente modificato dalla l.r. 26/2006, art. 12
(62) Comma prima sostituito dalla l.r. 1/2005, art. 16 e successivamente modificato dalla l.r. 12/2005, art. 17.Il testo originario era così formulato: «5. Le strutture private già autorizzate ai sensi della normativa vigente, per continuare a svolgere le attività, devono presentare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di conferma dell'autorizzazione con impegno alla realizzazione dei requisiti entro i termini di cui al comma 3 decorrenti dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).». 
(63) Comma aggiunto dalla l.r. 12/2005, art. 17
(64) Comma aggiunto dalla l.r. 26/2006, art. 12


CAPO 3

Accreditamento delle strutture pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie e socio-sanitarie 





Art. 20

(Accreditamento istituzionale e obbligatorietà del possesso dei requisiti)(65) 


[1. Laccreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto e a carico del servizio sanitario.

2. Le strutture sanitarie pubbliche, le strutture sanitarie private autorizzate in esercizio e i professionisti che intendano erogare prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale allinterno dei vincoli della programmazione sanitaria regionale devono ottenere preventivamente laccreditamento. (66) 

3. Lautorizzazione alla realizzazione e allesercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale.

4. Laccreditamento, nellambito della programmazione regionale, è titolo necessario per linstaurazione dei rapporti di cui allarticolo 8-quinquies del decreto legislativo.

5. Oggetto del provvedimento di accreditamento istituzionale sono le strutture sanitarie e relative funzioni.

6. I soggetti accreditati erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto del Servizio sanitario regionale nellambito dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), nonché degli eventuali livelli aggiuntivi previsti dalla Regione.

7. Le funzioni amministrative concernenti laccreditamento sono svolte dal Dirigente del Settore sanità del competente Assessorato della Regione.]



(65) La presente legge è  stata abrogata dalla l.r. n. 9/2017, art. 31, l. a).
(66) Vedi l’art. 9 della  l.r. 26/2006. Vedi anche il Reg. reg. 28/2007


Art. 21

(Condizioni per laccreditamento) (67) (68) 


[1. Laccreditamento istituzionale è rilasciato subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e ai requisiti di cui allarticolo 23.

2. Condizioni essenziali per laccreditamento sono:

a) il possesso dei requisiti generali e specifici concernenti la struttura, le tecnologie e lorganizzazione del servizio;

b) laccettazione del sistema di pagamento a prestazione nel rispetto del volume massimo di prestazioni e del corrispondente corrispettivo fissato a livello regionale e di singole Unità sanitarie locali e dei criteri fissati dalla Regione a norma dellarticolo 8-quinquies, comma 1, lettera d), del decreto legislativo;

c) ladozione di un programma interno di verifica e di promozione della qualità dellassistenza;

d) il possesso dellautorizzazione allesercizio, ove preventivamente richiesta dalla normativa vigente al momento dellattivazione della struttura;

e) la funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale relativamente al fabbisogno assistenziale e verifica positiva dellattività svolta e dei risultati raggiunti in caso di accreditamento provvisorio di cui allarticolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo;

f) la rispondenza della struttura, della funzione o del soggetto accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui allarticolo 23;

g) il dimensionamento massimo dei posti letto delle Unità operative (UO), per quanto riguarda i presidi ospedalieri pubblici ed equiparati, secondo quanto indicato nel Piano sanitario regionale e nel collegato riordino della rete ospedaliera nel tempo vigente; (69) 

h) la rispondenza allo standard minimo di posti letto, per quanto riguarda le case di cura private, previsto dallarticolo 6.

h bis) In sede di adozione del PRS, la Giunta regionale, in esecuzione della propria deliberazione 28 settembre 2005, n. 1585, ridefinisce gli standard di posti letto per disciplina secondo criteri di efficacia ed efficienza, anche al fine di garantire lequa distribuzione territoriale e la riduzione della mobilità passiva extra regionale; (70) 

h ter) In sede di revisione dellorganizzazione ospedaliera, in esecuzione della del. reg. 1385/2005, la Giunta ridefinisce gli standard secondo criteri di efficienza ed efficacia, anche al fine di garantire lequa distribuzione territoriale delle strutture e la riduzione della mobilità passiva extra regionale. (77) 


3. Le case di cura transitoriamente accreditate o autorizzate allesercizio possono essere accreditate per un numero di posti letto, calcolati con riferimento ai requisiti minimi strutturali per larea di degenza fissati dalla Regione, fino al massimo della dotazione in esercizio alla data del 31 ottobre 2003. Laccreditamento può essere rilasciato in maniera graduale per unità o disciplina o settori al completamento della relativa fase istruttoria. (71) 

4. Fermo restando quanto fissato al comma 3 nonché ai commi 2 e 3 dellarticolo 24, le case di cura e gli altri soggetti privati, transitoriamente accreditati, devono presentare alla Regione un piano di adeguamento ai requisiti prescritti dal regolamento n. 31/2005 (72)  , entro sei mesi dalla data di scadenza del bando di cui allarticolo 24, comma 4. Le altre strutture autorizzate già operanti devono essere in possesso dei requisiti prescritti al momento della presentazione della richiesta di accreditamento. (73) 

[ 4 bis. Il bando di cui allarticolo 24, comma 4, è emanato entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dellatto di programmazione relativo alla rimodulazione della rete ospedaliera regionale, previsto dallintesa tra Stato, Regioni e P.A. del 23 marzo 2005, repertorio n. 2271.] (74) 

4 ter Le strutture di ricovero per acuti già autorizzate e in esercizio al 31 ottobre 2003 nonché le strutture transitoriamente accreditate, che sottoscrivono le preintese di cui alla deliberazione della Giunta regionale 28 settembre 2005, n. 1385 (Intesa Stato - Regioni del 23 marzo 2005. Adeguamento dello standard di posti letto), possono presentare domanda di accreditamento entro dodici mesi dalla data di adozione delle preintese da parte della Giunta regionale. Le strutture che a seguito della sottoscrizione delle preintese devono riconvertire posti letto per acuti in attività residenziale extra ospedaliera o altra fattispecie che configuri una delle condizioni previste dallarticolo 5, comma 1, lettera a), numero 3), possono presentare domanda di accreditamento, entro lo stesso termine di cui al presente comma, per le nuove attività da assicurare presso la stessa o diversa struttura. Lapprovazione delle preintese da parte della Giunta regionale e la del. Giunta reg. 1870/2002 costituiscono valutazione positiva di compatibilità col fabbisogno ai fini dellautorizzazione alla realizzazione e di funzionalità rispetto alla programmazione, in deroga alle procedure di cui allarticolo 7, intendendosi il fabbisogno determinato allesito delle suddette preintese e dalle stesse soddisfatto per quanto riguarda i posti letto per acuti. Per le attività di nuova realizzazione, tali strutture sono esentate dalla presentazione del piano di adeguamento di cui al comma 4, fermo restando il possesso dei requisiti accertato secondo la procedura di verifica degli stessi. (75) 

5. Nei piani di cui al comma 4 devono essere previsti tempi differenziati di adeguamento ai requisiti, in relazione alla loro complessità e funzione.

[6. Ogni casa di cura deve essere articolata in UO con un numero di posti letto non inferiore al 50 per cento delle dotazioni standard previste per le strutture pubbliche dal piano regionale di riordino della rete ospedaliera]  (76) 

7. Sono esclusi dal processo di accreditamento le strutture che erogano prestazioni sanitarie ove si svolgono anche attività ludiche, sportive ed estetiche, fatta eccezione per gli stabilimenti termali.]





(67) Per i termini dell’accreditamento vedi la l.r. 10/2007, art. 36
(68) La presente legge è  stata abrogata dalla l.r. n. 9/2017, art. 31, l. a).
(69) Lettera così modificata dalla l.r. 12/2005, art. 17
(70) Lettera aggiunta dalla l.r. 26/2006, art. 12
(71) Comma così integrato dalla l.r. 1/2005, art. 16
(72) Da intendersi regolamento n. 3/2005
(73) Comma così sostituito dalla l.r. 12/2005, art. 17
(74) Comma  inserito dalla l.r. 12/2005, art. 17 e successivamente abrogato dalla l.r. 1/2008, art. 6
(75) Comma aggiunto dalla l.r. 26/2006, art. 12
(76) Comma soppresso dalla l.r. 26/2006, art. 12
(77) Lettera aggiunta dalla l.r. 9 agosto 2006, n. 26, art.12, comma 1, lettera e).


Art. 22

(Rapporti tra soggetti accreditati ed ente pubblico)(78) 


[1. La Giunta regionale disciplina i rapporti di cui allarticolo 8-quinquies del decreto legislativo mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono lindicazione delle quantità, delle tipologie di prestazioni da erogare, delle tariffe e le modalità delle verifiche e dei controlli rispetto alla qualità delle prestazioni erogate.

2. La Giunta Regionale provvede alla definizione degli indirizzi per la formulazione dei piani annuali preventivi di attività, con lindicazione delle funzioni e delle attività da potenziare e da depotenziare nel rispetto della programmazione regionale, compatibilmente con le risorse finanziarie, e dei criteri per lindividuazione dei soggetti erogatori, tra quelli accreditati, con i quali stipulare i contratti.

3. La Regione e le Aziende USL definiscono accordi con le Aziende sanitarie e stipulano contratti con le strutture private e i professionisti anche mediante intese con le relative organizzazioni rappresentative a livello regionale.

4. La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende USL a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei contratti stipulati ai sensi dellarticolo 8-quinquies del decreto legislativo.]




(78) La presente legge è  stata abrogata dalla l.r. n. 9/2017, art. 31, l. a).


Art. 23

Definizione degli ulteriori requisiti di qualificazione per laccreditamento.(79) 


[1. I requisiti ulteriori di qualificazione ai fini dellaccreditamento fissati dalla Giunta regionale devono risultare:

a) compatibili con lesigenza di garantire che lo sviluppo del sistema sia funzionale alle scelte di programmazione regionale;

b) orientati a promuovere lappropriatezza, laccessibilità, lefficacia, lefficienza delle attività e delle prestazioni, in coerenza con i LEA;

c) finalizzati a perseguire luniformità dei livelli di qualità dellassistenza offerta dai soggetti pubblici e privati;

d) commisurati rispetto al livello quantitativo e qualitativo di dotazioni strumentali, tecnologiche e amministrative correlate alla tipologia delle prestazioni erogabili;

e) tesi a favorire il miglioramento della qualità e lumanizzazione dellassistenza attraverso la risultanza positiva rispetto al controllo di qualità, anche con riferimento agli indicatori di efficienza e di qualità dei servizi e delle prestazioni previsti dagli articoli 10 e 14 del decreto legislativo e dal sistema di garanzia dei LEA.

2. La Giunta Regionale individua:

a) gli ambiti e strumenti per la verifica dellattività svolta e dei risultati raggiunti ai fini della conferma dellaccreditamento istituzionale;

b) le modalità per le verifiche, iniziali e successive, del possesso e della permanenza dei requisiti della struttura o del professionista accreditato.

3. La Giunta Regionale aggiorna i requisiti ulteriori richiesti per laccreditamento ogni qualvolta levoluzione tecnologica o normativa lo rendano necessario.]





(79) La presente legge è  stata abrogata dalla l.r. n. 9/2017, art. 31, l. a).


Art. 24

(Procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti).(80) 


[1. Per le Aziende sanitarie, nel rispetto di quanto stabilito allarticolo 9, comma 1, lettera c, della l.r. 19/2003, il processo di autorizzazione e accreditamento è unificato e si applicano le procedure di cui al comma 11, lettera a).

2. I soggetti privati nonché i professionisti che intendono chiedere laccreditamento istituzionale inoltrano la domanda con la relativa documentazione al Settore sanità del competente Assessorato regionale.

2 bis Ai fini della riduzione delle liste dattesa, le strutture di cui allarticolo 5, comma 1, lettera a), numero 1.2, 1.3 e a2, numeri 2.3 e 2.4, possono presentare domande di accreditamento istituzionale unitamente alla domanda di autorizzazione, fermo restando il rispetto del fabbisogno individuato nel regolamento di cui allarticolo 3. (81) 

2 ter I centri prelievo sono permessi solo a coloro che hanno nello stesso comune un laboratorio di analisi accreditato. (89) 

3. Ai fini della concessione dellaccreditamento, il Dirigente del Settore sanità, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati allatto dellautorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria e chiede il parere sugli aspetti tecnico-sanitari alle strutture competenti. In base alle risultanze delle valutazioni effettuate, il Dirigente del Settore sanità, completata la fase istruttoria, predispone gli atti conseguenti. Le valutazioni sulla persistenza dei requisiti di accreditamento sono effettuate con periodicità triennale e ogni qualvolta dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica non programmata. Gli oneri derivanti dallattività di valutazione sono a carico dei soggetti che richiedono laccreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta Regionale.

4. Le strutture e i professionisti transitoriamente accreditati ai sensi dellarticolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e ai sensi del regolamento regionale 27 novembre 2002, n. 7 (Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private), devono presentare richiesta di accreditamento istituzionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando che la Regione emanerà a seguito dellapprovazione da parte della Giunta regionale degli atti di cui allarticolo 3. Scaduto inutilmente il termine previsto per la richiesta dellaccreditamento istituzionale, il Dirigente del Settore sanità provvede alla revoca dellaccreditamento transitorio della struttura. Una nuova richiesta di accreditamento può essere inoltrata da queste strutture dopo un anno dalla data del provvedimento di revoca. (82) 

5. Qualora il professionista accreditato, ai sensi dellarticolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), intenda continuare la propria attività in forma associata, a domanda, è consentito il trasferimento dellautorizzazione e dellaccreditamento, da effettuarsi con specifico atto dellautorità competente, a condizione che trattasi di associazioni di persone costituite da professionisti abilitati allesercizio professionale nella stessa branca, previa verifica della sussistenza dei titoli e requisiti nonché le quantità e tipologie di prestazioni da erogare per conto e a carico del SSR nellambito degli appositi rapporti, unitamente ad atto consensuale degli associati che concordino preventivamente nelleventualità di qualsivoglia recesso e per qualsiasi causa la titolarità dellautorizzazione e dellaccreditamento dellassociazione. In caso di scioglimento della predetta associazione o di recesso del professionista associato, già titolare dellautorizzazione e dellaccreditamento, rivive la titolarità originaria. (83) 

5 bis La società di capitale autorizzata all’esercizio ai sensi del punto 2 bis) del comma 1 dell’articolo 10 mantiene l’accreditamento provvisorio e/o istituzionale, qualora posseduta dall’azienda e/o dalla società di persone, previa verifica della sussistenza dei titoli e dei requisiti. (84) 

6. Le strutture e i professionisti autorizzati già in esercizio possono presentare richiesta di accreditamento, senza limiti di tempo, a decorrere dal primo giorno successivo alla data di scadenza del termine previsto dal bando di cui al comma 4. Le richieste pervenute alla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge sono, comunque, acquisite e la relativa istruttoria verrà assicurata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. (85) 

7. Al termine dellistruttoria viene rilasciato laccreditamento istituzionale alle strutture e ai professionisti transitoriamente accreditati nonché a quelli autorizzati allesercizio che ne abbiano fatto richiesta entro i termini fissati. Laccreditamento è revocato in conseguenza della verifica negativa circa il volume di attività svolta e la qualità dei risultati. (86) 

8. La Regione procede, ogni tre anni, per il tramite del Dirigente del Settore sanità, alla verifica della sussistenza dei requisiti in possesso dei soggetti di cui al comma 7.

9. In caso di esito negativo della valutazione di cui al comma 3, il Dirigente del Settore sanità respinge la domanda e comunica il relativo provvedimento allinteressato nel termine di otto mesi dalla data di ricevimento della richiesta di accreditamento. Qualora in fase istruttoria sia stata rilevata una parziale insussistenza dei requisiti richiesti, sono comunicati al richiedente le prescrizioni e il termine per ladeguamento, alla scadenza del quale si procederà ad ulteriore valutazione. In caso di diniego o di prescrizione, è data facoltà al richiedente di proporre istanza di riesame ai sensi dellarticolo 26.

10. Laccreditamento viene conferito, sospeso o revocato con determinazione del Dirigente del Settore sanità.

11. I requisiti di accreditamento devono essere posseduti entro i seguenti termini:

a) le aziende sanitarie pubbliche, gli IRCCS pubblici e privati e gli enti ecclesiastici, ivi compreso lex ospedale psichiatrico di Bisceglie e Foggia, sono tenuti ad adeguare ai requisiti minimi e ulteriori le strutture sanitarie, ivi compresi i presidi ospedalieri di cui alle deliberazioni della Giunta regionale 2 agosto 2002, n. 1087 e 30 settembre 2002, n.. 1429, secondo le seguenti fasi:

1) entro sei mesi dalla data di scadenza del bando di cui al comma 4, le aziende, gli istituti ed enti di cui sopra predispongono un piano di adeguamento ai requisiti; (87) 

2) lattuazione del piano di adeguamento deve essere comunque garantita entro il termine massimo di quattro anni, per quanto riguarda i requisiti strutturali, impiantistici e tecnologici, e di due anni, per quanto riguarda i requisiti organizzativi generali e specifici, dalla data in cui il piano stesso è stato approvato dalla Giunta regionale; nei piani devono essere previsti tempi differenziati di adeguamento ai requisiti, in relazione alla loro complessità e funzione. Per lesercizio delle attività sanitarie, le strutture di nuova realizzazione devono, comunque, essere in possesso dei requisiti autorizzativi di cui allarticolo 9, comma 1, lettera a), della l.r. 19/2003. Gli IRCCS pubblici e privati e gli enti ecclesiastici hanno lobbligo di adeguarsi alle disposizioni dellarticolo 15 undecies del decreto legislativo entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

b) le case di cura e gli altri soggetti privati transitoriamente accreditati sono tenuti ad adeguarsi agli ulteriori requisiti previsti per laccreditamento: (88) 

1) ai requisiti strutturali, impiantistici e tecnologici generali e specifici: entro quattro anni dalla data di approvazione del piano di adeguamento, come specificato al comma 12;

2) ai requisiti organizzativi generali e specifici: entro due anni dalla data di approvazione del piano di adeguamento, come specificato al comma 12.

12. I piani di adeguamento presentati ai sensi dellarticolo 21, comma 4, devono essere approvati dalla Giunta regionale. In caso di non approvazione, viene disposta la revoca dellaccreditamento transitorio nei confronti del soggetto richiedente.]





(80) La presente legge è  stata abrogata dalla l.r. n. 9/2017, art. 31, l. a).
(81) Comma aggiunto dalla l.r. 26/2006, art. 12
(82) Vedi l’art. 13 della l.r. 26/2006
(83) Comma  così sostituito dalla l.r. 26/2006, art. 12. Il testo originario era così formulato: «5. Qualora il professionista accreditato intenda continuare la propria attività in forma associata, a domanda, è consentito il trasferimento dell'autorizzazione e dell'accreditamento, da effettuarsi con specifico atto dell'Autorità competente, a condizione che trattasi di associazioni di persone costituite da professionisti specialisti accreditati nella stessa branca, ferma restando la sussistenza dei titoli e requisiti e ferme restando le quantità e tipologie di prestazioni da erogare per conto e a carico del Servizio sanitario regionale nell'ambito degli appositi rapporti.». 
(84) Comma inserito dalla l.r. 45/2008, art. 8
(85) Comma  così sostituito dalla l.r. 12/2005, art. 17. Il testo originario era così formulato: «6. Le strutture e i professionisti autorizzati già in esercizio possono presentare, secondo le modalità di cui al comma 4, domanda di accreditamento, senza vincoli di tempo, successivamente all'approvazione da parte della Giunta regionale degli atti di cui all'articolo 3.». 
(86) Comma  così modificato  dalla l.r. 1/2005, art. 16. Il testo originario era così formulato: «L'accreditamento è revocato in conseguenza di verifica negativa di cui all'articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo.». 
(87) Numero già modificato dalla l.r. 1/2005, art. 16 e successivamente sostituito dalla l.r. 12/2005, art. 17
(88) Lettera così modificata dalla l.r. 12/2005, art. 17
(89) Comma aggiunto dalla l.r. 9 agosto 2006, n. 26, art. 12, comma 1, lettera h),  


Art. 25

(Accreditamento provvisorio)(90) 


[1. Per lattivazione di nuove strutture o per lavvio di nuove attività in strutture preesistenti, ferma restando la compatibilità di cui allarticolo 8-ter, comma 3, del decreto legislativo per lautorizzazione alla realizzazione, i soggetti interessati, unitamente allautorizzazione allesercizio dellattività, possono richiedere laccreditamento istituzionale. In tal caso il soggetto richiedente deve essere in possesso dei requisiti minimi e ulteriori al momento della loro verifica, che sarà effettuata congiuntamente. In caso di esito positivo della valutazione dei requisiti, sarà concessa lautorizzazione allesercizio e un accreditamento provvisorio per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei risultati, anche in relazione alle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti contrattuali di cui allarticolo 8-quinquies del decreto legislativo.

2. Quanto stabilito al comma 1 si applica anche ai soggetti già autorizzati alla realizzazione di nuove strutture sanitarie o di nuove attività in strutture preesistenti.

2 bis. Laccreditamento provvisorio di cui al comma 1 è concesso subordinatamente alla definizione delle procedure riguardanti le strutture temporaneamente accreditate e le altre già operanti di cui allarticolo 8 quater, comma 6, del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni e allarticolo 29 della presente legge. (91) 

3. In relazione alla conformità ai requisiti minimi e ulteriori richiesti, può essere concessa anche la sola autorizzazione allesercizio, con prescrizioni e termini per ladeguamento ai requisiti mancanti per la concessione dellaccreditamento.

4. Nel caso in cui i soggetti di cui ai commi 1 e 2 intendano fare richiesta solo di autorizzazione allesercizio, essi possono richiedere laccreditamento provvisorio dopo un anno dalla data di concessione dellautorizzazione.

5. Le modalità per la richiesta dellaccreditamento provvisorio e le procedure per il rilascio dello stesso sono quelle previste dalla presente legge.]






(90) La presente legge è  stata abrogata dalla l.r. n. 9/2017, art. 31, l. a).
(91) Comma aggiunto dalla l.r. 14/2004, art. 16


Art. 26

(Istanza di riesame)(92) 


[1. In caso di diniego dellaccreditamento o nel caso lo stesso contenga prescrizioni, linteressato può presentare al Presidente della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dellatto medesimo, le proprie controdeduzioni mediante istanza di riesame.

2. Il Presidente della Giunta regionale decide sullistanza nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della stessa.]





(92) La presente legge è  stata abrogata dalla l.r. n. 9/2017, art. 31, l. a).


Art. 27

(Sospensione e revoca dellaccreditamento)(93) 


[1. La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti necessari per laccreditamento e lattuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento medesimo.

2. L’accreditamento è revocato a seguito dal venir meno delle condizioni di cui all’articolo 21.(94) 

3. Qualora nel corso del triennio di accreditamento si verifichino eventi che possano rappresentare pregiudizio rispetto ai livelli qualitativi dellassistenza erogata dal soggetto accreditato, il Dirigente del Settore sanità dispone le necessarie verifiche ispettive. L’accertamento di situazioni di non conformità ai requisiti di accreditamento comporta, previa formale diffida, la revoca dell’accreditamento. (95) 

4. L’accreditamento può, altresì, essere revocato a seguito di accertamento della violazione grave e continuativa degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8 quinquies del decreto legislativo nonché del mancato rispetto degli accordi eventualmente sottoscritti con le organizzazioni rappresentative a livello regionale.(96) 

4 bis. In caso di mancata stipula degli accordi di cui all’articolo 8 quinquies del decreto legislativo, l’accreditamento è sospeso fino alla stipula dei predetti accordi. (97) 

5. La revoca dell’accreditamento comporta la revoca degli accordi contrattuali eventualmente stabiliti con l’ASL di competenza. (98) 

6. La revoca dell’accreditamento è altresì disposta nel caso di violazione degli standard quantitativi e qualitativi, così come previsto sia per le strutture pubbliche che per le strutture private dal regol. reg. 3/2005, nonché in caso di mancata applicazione agli addetti del corrispondente CCNL. (99) ]






(93) La presente legge è  stata abrogata dalla l.r. n. 9/2017, art. 31, l. a).
(94) Comma così sostituto dalla l.r. 4/2010, art. 4, c. 1, lett. q).  Il testo originario era così formulato: «2. L'accreditamento può essere sospeso o revocato a seguito del venir meno delle condizioni di cui all'articolo 21.».  
(95) Comma così modificato dalla l.r. 4/2010, art. 4, c. 1, lett. r). Il testo originario era così formulato: «L'accertamento di situazioni di non conformità ai requisiti di accreditamento comporta, a seconda della gravità delle disfunzioni riscontrate e, previa formale diffida, la sospensione con prescrizioni.».
(96) Comma così sostituito dalla l.r. 3/2013, art. 1, c. 1, lett. a). Il testo originario era così formulato: «4. L'accreditamento può, altresì, essere revocato a seguito di accertamento della violazione grave e continuativa degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo nonché in conseguenza del rifiuto di stipula del contratto e del non rispetto degli accordi eventualmente sottoscritti con le organizzazioni rappresentative a livello regionale.». 
(97) Comma inserito dalla l.r. 3/2013, art. 1, c. 1, lett. b)
(98) Comma così sostituto dalla l.r. 4/2010, art. 4, c. 1, lett. s). Il testo originario era così formulato: «5. La revoca o la sospensione dell'accreditamento comportano, rispettivamente, l'immediata revoca o sospensione degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo.».
(99) Comma così sostituto dalla l.r. 4/2010, art. 4, c. 1, lett. t). Il testo originario era così formulato: «6. L'accreditamento non può essere sospeso per un periodo superiore a due anni, trascorso inutilmente il quale è revocato.». 


Art. 28

(Anagrafe dei soggetti accreditati)


1. È istituito, presso il Settore sanità dellAssessorato competente, lelenco dei soggetti accreditati, distinti per classe di appartenenza della struttura e per tipologia di prestazioni erogabili, il cui aggiornamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione con periodicità annuale.

2. Ciascuna Azienda USL pubblica lelenco dei soggetti accreditati con i quali ha instaurato rapporti, con lindicazione delle tipologie delle prestazioni e i relativi volumi di spesa e di attività che ciascuno di essi eroga a carico del Servizio sanitario regionale.





Art. 28 bis

(Trasferimento definitivo delle strutture accreditate) (100) (101) 


[1. L’accreditamento si intende conferito esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura così come risulta dall’atto che lo concede.

2. Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già accreditate è autorizzato, ai fini del mantenimento dell’accreditamento nella nuova sede, nel termine di centottanta giorni dalla data di presentazione di apposita istanza, dal dirigente del Servizio regionale competente, nell’ambito del distretto di appartenenza o distretto contiguo della stessa Azienda Sanitaria Locale, nei casi di sopravvenuta impossibilità dello svolgimento dell’attività non addebitabile a colpa del soggetto gestore.

3. Nei casi di cui al comma 2, il trasferimento definitivo della sede in altro comune o distretto socio-sanitario è autorizzato, anche con riferimento alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della medesima tipologia esistenti nel distretto socio sanitario o nel Comune di destinazione ed in quello di provenienza, sentito il Direttore generale della ASL interessata, che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. Tale verifica è effettuata ai sensi dell’articolo 8 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni, e sostituisce la verifica di compatibilità prevista dagli articoli 7 e 24, rispettivamente, ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione per trasferimento e del mantenimento dell’accreditamento.

4. L’autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 costituisce titolo necessario e legittimante alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto di cui al punto 3.3 della lett. a) del comma 1 dell’articolo 5 e all’articolo 7, nonché all’autorizzazione all’esercizio per trasferimento di cui all’articolo 8.

5. La verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie), presso la nuova sede, ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per trasferimento e del mantenimento dell’accreditamento, è eseguita in modo congiunto dal Dipartimento di prevenzione individuato, ai sensi del comma 2 dell’articolo 29, su richiesta dell’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per trasferimento.

6. Nei casi in cui, ai sensi del comma 3 dell’articolo 8, competente al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio sia la Regione, l’autorizzazione all’esercizio per trasferimento e il mantenimento dell’accreditamento nella nuova sede sono disposti con unico atto nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell’esito positivo della verifica di cui al comma 5. Nei casi in cui, ai sensi del comma 4 dell’articolo 8, competente al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio sia il Comune, questa è rilasciata nel termine di trenta giorni e nel medesimo termine trasmessa alla Regione che, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento, adotta l’atto di mantenimento dell’accreditamento nella nuova sede.]



(100) Articolo inserito dalla l.r. 17 giugno 2013, n. 14, art. 3, comma 1.
(101) La presente legge è  stata abrogata dalla l.r. n. 9/2017, art. 31, l. a).


Art. 29

(Norme transitorie e finali)(102) (103) 


[1. Laccreditamento transitorio viene prorogato, sino alla decorrenza dei termini di cui allarticolo 24, comma 11, lettera b), e comma 12, alle strutture e ai professionisti che richiedono laccreditamento istituzionale, fermo restando quanto stabilito ai commi 2 e 3 dello stesso articolo 24.

2. Nelle more della regolamentazione della materia, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui al comma 3 dellarticolo 24, il Dirigente del Settore sanità si avvale dei Dipartimenti di prevenzione e delle altre strutture delle Aziende USL regionali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare.

3. In fase di prima applicazione della presente legge, per le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti, il numero dei posti letto da confermare per lautorizzazione allesercizio va calcolato determinandolo in base ai requisiti minimi strutturali per larea di degenza fissati dalla Regione, fino al massimo della dotazione dei posti letto autorizzati alla data del 31 ottobre 2003, fatti salvi i posti già assegnati con la del. giunta reg. 1870/2002 previsti dal riordino della rete ospedaliera. Nel caso in cui il numero dei posti letto così calcolati risulti inferiore rispetto a quelli autorizzati alla data del 31 ottobre 2003, le strutture sanitarie possono richiedere nuova autorizzazione per lampliamento del numero dei posti letto o per il trasferimento presso nuova struttura, configurandosi la fattispecie prevista dallarticolo 5, comma 1, lettera a), numero 3). Nel caso in cui non sia richiesto laumento o il trasferimento, lautorizzazione relativa ai posti letto eccedenti decade dalla data del provvedimento di rilascio dellaccreditamento istituzionale. Nel caso in cui il numero dei posti letto ricalcolati risulti inferiore rispetto alla dotazione minima di cui allarticolo 6, comma 2, le strutture sanitarie che non abbiano già provveduto possono inoltrare richiesta di adeguamento del numero dei posti letto o di trasferimento presso nuova struttura, configurandosi la fattispecie prevista dallarticolo 5, comma 1, lettera a), numero 3). In mancanza, lautorizzazione allesercizio per lintera struttura decade. In entrambe le ipotesi, nel caso di richiesta di adeguamento del numero dei posti letto o di trasferimento presso nuova struttura, i termini per uniformarsi ai requisiti sono quelli di cui allarticolo 19, comma 3. (104)   (105) 

4. In caso di necessità connesse alla realizzazione di interventi strutturali necessari ad adeguare e/o mantenere i requisiti strutturali e tecnologici previsti dalla normativa vigente, al fine di non interrompere lerogazione dei servizi, la struttura sanitaria, previa comunicazione allAzienda sanitaria inviata con preavviso non inferiore a giorni sessanta, può disporre, temporaneamente, il trasferimento del presidio in altra idonea sede, nellambito della stessa Azienda USL, per il tempo strettamente necessario allesecuzione delle opere. La comunicazione deve contenere:

a) lindirizzo completo del presidio che sintende temporaneamente trasferire;

b) lindicazione delle funzioni oggetto del trasferimento (che possono essere totali o parziali);

c) la data in cui avverrà il trasferimento;

d) lindirizzo completo dei locali che sintendono utilizzare per il trasferimento temporaneo;

e) la durata prevista del trasferimento;

f) la dichiarazione del legale rappresentante della struttura sanitaria autorizzata o accreditata transitoriamente che attesti la conformità dei nuovi locali sia alle norme di sicurezza che a quelle di carattere igienico-sanitario.

Alla comunicazione deve essere allegata, a pena di nullità della stessa, piantina in scala 1:100 contenente la descrizione della destinazione dei singoli locali che sintendono utilizzare. Qualora ritenuto opportuno, lAzienda USL competente, previa ispezione dei locali che saranno utilizzati per accogliere temporaneamente il presidio, può inibire il trasferimento temporaneo in presenza di gravi e consistenti inadeguatezze strutturali e igieniche dei locali. A tal fine, il diniego deve essere adeguatamente motivato e circostanziato e deve essere notificato allerogatore, a pena di decadenza del provvedimento di diniego stesso, entro e non oltre dieci giorni prima della data prevista per il trasferimento. Nel caso in cui non vi sia alcuna comunicazione entro i sessanta giorni dalla data di presentazione dellistanza, il trasferimento sintende autorizzato.

[ 4 bis Le strutture e i professionisti autorizzati e/o transitoriamente accreditati, individuati in applicazione dei fabbisogni determinati dai regolamenti regionali di cui allarticolo 3, in caso di necessità di adeguamento ai requisiti strutturali di cui al regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie), sono autorizzati al trasferimento definitivo e/o alla realizzazione di nuove strutture nellambito della stessa AUSL, secondo le vigenti procedure autorizzative. Il trasferimento non comporta la sospensione né la revoca dellaccreditamento transitorio, che deve intendersi valido ed efficace fino allacquisizione dellaccreditamento istituzionale. A tal fine si applicano le procedure di cui al comma 4, per quanto compatibili. ] (106) 

4 ter. In deroga a quanto previsto allarticolo 24, comma 4, le strutture provvisoriamente e transitoriamente accreditate ai sensi del regolamento regionale 27 novembre 2002 n. 7 (Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private), nonché le strutture transitoriamente accreditate di cui alla deliberazione della Giunta regionale 13 giugno 2006, n. 813 (Schema di RR Modifica dellarticolo 5 del RR n. 16 del 06/04/05 Lr 8/2004 - art. 3: fabbisogno di posti letto delle strutture private eroganti prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno), possono presentare domanda di accreditamento istituzionale.  (107) 

[ 5. In caso di necessità connesse alla realizzazione di interventi strutturali per ladeguamento ai requisiti prescritti, le strutture di cui al regolamento regionale 27 novembre 2002, n. 7 (Organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private), considerando positiva la compatibilità con il fabbisogno complessivo, sono autorizzate dai Comuni alle relative modifiche o al trasferimento definitivo, nellambito del AUSL ove è ubicata la struttura autorizzata, previa verifica dei requisiti strutturali e organizzativi da parte dellAzienda USL competente per territorio. In tal caso, si applicano, per quanto compatibili, le procedure di cui allarticolo 7. In caso di trasferimento temporaneo, si applicano le disposizioni di cui al comma 4. I termini previsti per ladeguamento ai requisiti da parte delle strutture di cui allarticolo 7 del r.r. 7/2002 sono prorogati secondo le seguenti scadenze:

a) per i requisiti organizzativi, entro due anni dalla data di entrata in vigore del r.r. 7/2002;

b) per i requisiti strutturali e tecnologici, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del r.r. 7/2002. ] (108) 

5 bis. Le strutture di cui al r.r. 7/2002 che hanno operato in regime di convenzione con le unità sanitarie locali (USL), sulla scorta di atti autorizzativi di questultime, in conformità alla programmazione definita dai dipartimenti di salute mentale, devono essere considerate, a tutti li effetti, autorizzate allesercizio delle attività. (109) 

6. I soggetti transitoriamente accreditati che hanno in corso interventi strutturali per le cui opere è stata rilasciata concessione edilizia o presentata denuncia di inizio attività alla data di pubblicazione della del. giunta reg. 1412/2002 possono chiedere la conferma dei posti letto in esercizio alla data del 31 ottobre 2003, purché la nuova struttura sia conforme ai requisiti minimi strutturali per larea di degenza fissati dalla Regione.

6 bis. I soggetti transitoriamente accreditati che hanno realizzato interventi strutturali per le cui opere è stata rilasciata concessione edilizia prima della data di entrata in vigore della l.r. 28/2000 hanno diritto alla conferma dei posti letto in esercizio alla data del rilascio della concessione e possono chiedere lampliamento, ai soli fini dellautorizzazione, dei posti letto in conformità con il progetto approvato con la stessa concessione e purché la nuova struttura sia conforme ai requisiti minimi strutturali per larea di degenza fissati dalla Regione. Ai posti letto autorizzati ai sensi del presente comma non si applica il regime dellassistenza indiretta. (110) 

6 ter. Le procedure di trasferimento definitivo delle strutture sanitarie e sociosanitarie ancora in corso alla data dell’entrata in vigore del presente comma, restano disciplinate dalle norme previgenti in materia. L’accreditamento nella nuova sede in occasione delle suddette procedure non costituisce nuovo accreditamento anche ai sensi e per gli effetti del comma 32 dell’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40, (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008 - 2010 della Regione Puglia) e della lettera u) del comma 796 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007). (111) ]




(102) L’art. 38 della l.r. 10/2009 così dispone: “Art. 38  (Modifica all’articolo 29 della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8) 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva provvedimenti di modifica e integrazione al regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie).  2. Fino all’emanazione delle modifiche e integrazioni di cui al comma 1, e comunque entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono sospesi i trasferimenti di cui ai commi 4 e 4 bis dell’articolo 29 della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), come modificata dalla l.r.26/2006.”  Vedi il Reg. reg. 18/2009
(103) La presente legge è  stata abrogata dalla l.r. n. 9/2017, art. 31, l. a).
(104) Comma  prima sostituito dalla l.r. 12/2005, art. 17 e poi nuovamente così sostituito dalla l.r. 26/2006, art. 12. Il testo precedente era così formulato: «3. In fase di prima applicazione della presente legge, per le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti, il numero dei posti letto da confermare per l'autorizzazione all'esercizio va calcolato determinandolo in base ai requisiti minimi strutturali per l'area di degenza fissati dalla Regione, fino al massimo della dotazione dei posti letto autorizzati alla data del 31 ottobre 2003. Nel caso in cui il numero dei posti letto così calcolati risulti inferiore rispetto a quelli autorizzati alla data del 31 ottobre 2003, le strutture sanitarie possono richiedere nuova autorizzazione per l'ampliamento del numero dei posti letto o per il trasferimento presso nuova struttura, configurandosi la fattispecie prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 3. Nel caso in cui non sia richiesto l'aumento o il trasferimento, l'autorizzazione relativa ai posti letto eccedenti decade il 31 dicembre 2005. Nel caso in cui il numero di posti letto ricalcolati risulti inferiore rispetto alla dotazione minima di cui all'articolo 6, comma 2, le strutture sanitarie possono inoltrare, entro il 31 dicembre 2005, contestualmente alla domanda di conferma dell'autorizzazione, richiesta di ampliamento del numero dei posti letto o per il trasferimento presso nuova struttura, configurandosi la fattispecie prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 3. In caso contrario, l'autorizzazione all'esercizio per l'intera struttura decade il 31 dicembre 2005. In entrambe le due ipotesi, nel caso di richiesta di aumento del numero dei posti letto o di trasferimento presso nuova struttura, i termini per l'adeguamento ai requisiti sono quelli di cui all'articolo 19, comma 3.».  
(105) Vedi anche la l.r. 26/2006, art. 12, comma 2
(106) Comma prima aggiunto dalla l.r. 26/2006, art. 12 e poi abrogato dalla l.r. 14/2013, art. 4, c.1, lett. a).
(107) Vedi il comma 3 dell’art. 12 della l.r. 26/2006 che fissa il termine per la presentazione delle domande di accreditamento.
(108) Comma già modificato dalla l.r. 1/2005, art. 16 e dalla l.r. 26/2006, art. 12. È stato abrogato dalla l.r. 14/2013, art. 4, c., lett. a)
(109) Comma inserito dalla l.r. 1/2005, art. 16 .
(110) Comma aggiunto dalla l.r. 26/2006, art. 12.
(111) Comma aggiunto dalla l.r. 14/2013, art. 4, c.1, lett. b)


Disposizioni finali


  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dellart. 60  dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.