Legge Regionale 30 settembre 2004, n. 15 Riforma delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone
Art. 1(Finalità e ambito
dapplicazione) 1. La presente legge detta norme per la riforma delle Istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza (IPAB) in coerenza al decreto legislativo 4 maggio
2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza, a norma dellarticolo10 della legge 8 novembre 2000, n.
328).
2. Le disposizioni di cui alla presente
legge si applicano alle IPAB e a tutti gli enti in ogni modo denominati
assoggettati alle disposizioni di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 (Norme
sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) aventi sede legale
nella Regione Puglia.
TITOLO 1TRASFORMAZIONE DELLE ISTITUZIONI
Art. 2(Obbligo di trasformazione) 1. Le
istituzioni di cui al comma 2 dellarticolo 1 in possesso dei requisiti previsti
dalla presente legge per le rispettive tipologie sono trasformate, fermo
restando lesclusione di fini di lucro, in:
a) aziende pubbliche di
servizi alla persona;
b) persone giuridiche
di diritto privato.
2. Le istituzioni che
non possono essere trasformate in una delle tipologie di cui al comma 1 sono
estinte o sono fuse con altre IPAB per essere trasformate in
azienda.
3. Ai fini della
trasformazione gli organi statutari delle istituzioni, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del regolamento attuativo della presente legge,
individuano, con proprio atto deliberativo, la nuova forma giuridica e
propongono per lapprovazione regionale il nuovo
statuto.
4. Il legale
rappresentante dellistituzione, entro trenta giorni dalla data delladozione,
trasmette al Settore servizi sociali della Regione, per i successivi
adempimenti, latto deliberativo di cui al comma 3.
Art. 3(Trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona) 1. I competenti organi statutari delle istituzioni che
intendono ottenere la trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona
presentano alla Regione, entro trenta giorni dalla data dellatto
dindividuazione di cui al comma 3 dellarticolo 2, la formale e motivata
deliberazione di trasformazione e la proposta di approvazione dello Statuto
adeguato al nuovo assetto istituzionale.
2. Il dirigente del
Settore servizi sociali accerta, previa acquisizione del parere del Comune sede
legale dellistituzione, in conformità dei criteri e delle modalità definite con
regolamento regionale, il possesso dei requisiti di cui allarticolo 4 e, entro
centoventi giorni dalla data di ricevimento della richiesta, accoglie o respinge
la proposta di trasformazione in azienda.
3. Il parere del Comune
deve essere espresso entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento
della richiesta, decorso il quale sintende acquisito
favorevolmente.
4. Con lo stesso
provvedimento dirigenziale di trasformazione è approvato lo statuto
dellazienda.
5. Le istituzioni non
trasformabili in azienda, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di
notifica del provvedimento regionale di non accoglimento della proposta di
trasformazione, sono tenute a deliberare e a presentare alla Regione altra
proposta in conformità delle disposizioni della presente
legge.
Art. 4(Requisiti per la trasformazione in
azienda) 1. Le istituzioni per le quali ricorrono congiuntamente i
seguenti requisiti possono essere trasformate in
azienda:
a)
perseguimento dei fini statutari in ambito socio-assistenziale in via
continuativa per lintero periodo degli ultimi cinque
anni;
b) capacità
patrimoniale non inferiore a euro 500 mila e in ogni caso congrua al
perseguimento dei fini statutari di natura socio-assistenziale;
c) volume di bilancio
non inferiore a euro 250 mila.
Art. 5(Esclusione dalla trasformazione in azienda) 1. La trasformazione in azienda pubblica di servizi alla
persona è, in ogni caso, esclusa per le
istituzioni:
a) per le quali siano
accertate le caratteristiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 16 febbraio 1990 (Direttiva alle Regioni in materia di riconoscimento
della personalità giuridica di diritto privato alle Istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza a carattere regionale e infraregionale) ivi comprese le
istituzioni che operano prevalentemente nel settore
scolastico;
b) individuate
dallarticolo 91 della legge n. 6972 del 1890;
c) le cui finalità
previste nelle tavole di fondazione o negli statuti risultino esaurite o non
siano più conseguibili o non siano state svolte in via continuativa per lintero
periodo degli ultimi cinque anni.
Art. 6(Piano di risanamento per la
trasformazione in azienda) 1. Le IPAB non trasformabili in aziende per insufficiente
entità patrimoniale e volume di bilancio possono deliberare, nel termine di cui
al comma 3 dellarticolo 2, e presentare alla Regione, nel termine di cui al
comma 4 dellarticolo 2, un piano di risanamento per la ripresa dellattività
nel campo socio-assistenziale tale da consentire il mantenimento della
personalità giuridica di diritto pubblico e la trasformazione in
azienda.
2. Le stesse
istituzioni con il piano di risanamento possono proporre la fusione con altre
IPAB, al fine di pervenire alla trasformazione in
azienda.
3. Il piano di
risanamento deve essere attuato nel termine di due anni dalla presentazione,
durante i quali gli enti interessati conservano la condizione giuridica in
atto.
4. La Regione, al
termine della fase di risanamento, ove accerti che il piano non abbia avuto
attuazione, promuove, nei successivi sei mesi, lestinzione
dellistituzione.
Art. 7(Trasformazione del fine) 1. Le IPAB, nel caso risultino esaurite o non siano più
conseguibili le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti,
ove dispongano di risorse adeguate alla gestione di attività e servizi in misura
tale da giustificare il mantenimento della personalità giuridica di diritto
pubblico, possono deliberare, nel termine di cui al comma 2 dellarticolo 3, e
presentare alla Regione, nel termine di cui al comma 4 dellarticolo 2, proposta
di trasformazione dei fini statutari allontanandosi il meno possibile dalle
tavole di fondazione ed eventualmente prevedendo anche la fusione con altre
IPAB.
2. Le proposte di
trasformazione del fine devono prevedere la trasformazione delle istituzioni in
azienda o in persone giuridiche di diritto privato.
3. Alle proposte di
trasformazione in azienda si applicano le disposizioni di cui allarticolo
6.
4. Alle proposte di
trasformazione di persona giuridica di diritto privato si applicano le
disposizioni di cui allarticolo 10.
Art. 8(Attività socio-assistenziale indiretta) 1. Le IPAB che svolgono indirettamente attività
socio-assistenziale mediante lerogazione delle rendite derivanti dallattività
di amministrazione del proprio patrimonio e delle liberalità ricevute a tal fine
possono deliberare, nel termine di cui al comma 3 dellarticolo 2, e presentare
alla Regione, nel termine di cui al comma 4 dellarticolo 2, richiesta di
trasformazione in azienda qualora sussistano i requisiti di cui allarticolo
4.
2. Gli enti di cui al
comma 1 esclusi dalla trasformazione in azienda sono trasformati in fondazioni
di diritto privato secondo le disposizioni di cui allarticolo
10.
Art. 9(Fusioni) 1. Le proposte di fusione sono consentite esclusivamente ai
fini della trasformazione delle istituzioni in aziende di servizi alla persona
ovvero in persona giuridica di diritto privato.
2. Ai fini
dellattivazione della procedura di fusione, almeno una delle IPAB deve
obbligatoriamente già possedere autonomamente i requisiti necessari alla
trasformazione in azienda o in persona giuridica di diritto
privato.
3. La Regione,
acquisita la proposta di fusione, chiede il parere agli enti e ai Comuni
interessati.
4. Il parere deve
essere espresso entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della
richiesta, decorso il quale sintende espresso
favorevolmente.
5. Il dirigente del
Settore servizi sociali accerta, in conformità dei criteri approvati con
regolamento regionale, la fondatezza dei presupposti per il possesso dei
requisiti per la trasformazione e, entro centoventi giorni dalla data di
ricevimento, accoglie o respinge la proposta.
6. Con lo stesso
provvedimento dirigenziale è approvato lo statuto del nuovo soggetto
giuridico.
7. Lo statuto deve
prevedere la continuità delle finalità istituzionali, stabilite dagli originari
statuti e dalle tavole di fondazione, anche con riferimento alle categorie dei
soggetti destinatari dei servizi e degli
interventi.
Art. 10(Trasformazione in persone giuridiche di diritto privato) 1. Ai procedimenti per lacquisizione della personalità
giuridica di diritto privato da parte delle istituzioni, previo accertamento
delle caratteristiche che consentono la trasformazione, si applicano le
disposizioni vigenti in materia di persone giuridiche private e dellarticolo 17
del d.lgs. 207/2001
2. I conservatori che
non abbiano scopi educativi della gioventù, gli ospizi dei pellegrini, i ritiri,
eremi e istituti consimili non aventi scopo civile o sociale, le confraternite,
confraterie, congreghe, congregazioni e altri consimili istituti di cui
allarticolo 91 della legge n. 6972 del 1890 deliberano, nel termine di cui al
comma 3 dellarticolo 2, la propria trasformazione in enti con personalità
giuridica di diritto privato.
3. La deliberazione di
trasformazione delle istituzioni di cui al comma 2, secondo la procedura di cui
al comma 4 dellarticolo 2, è trasmessa alla Regione ai fini della cancellazione
dallelenco delle IPAB e alla competente Prefettura per liscrizione nel
registro delle persone giuridiche.
4. Il dirigente del
Settore servizi sociali, entro novanta giorni dalla data di ricevimento, accerta
il ricorrere di una delle condizioni giuridiche di cui al comma 2 e dispone la
cancellazione dallelenco delle IPAB con decorrenza contestuale alliscrizione
nel registro delle persone giuridiche di diritto privato. Latto dirigenziale è
notificato allistituzione e alla Prefettura.
5. Nel caso di non
accoglimento della proposta di trasformazione si applica il disposto di cui al
comma 5 dellarticolo 3.
6. La Regione esercita
lattività di controllo e vigilanza ai sensi delle disposizioni del codice
civile e della normativa di riferimento.
7. E istituito presso
il Settore servizi sociali della Regione lelenco delle persone giuridiche di
diritto privato operanti nel campo dei servizi
socio-assistenziali.
Art. 11(Patrimonio delle persone giuridiche di diritto privato) 1. Le persone giuridiche di diritto privato derivanti dalla
trasformazione delle istituzioni di cui al comma 2 dellarticolo 1 della
presente legge sono tenute a redigere linventario dei beni patrimoniali con
specifica annotazione dei beni destinati dagli statuti e dalle tavole di
fondazione alla realizzazione degli scopi
istituzionali.
2. Gli atti di
dismissione, di vendita o di costituzione di diritti reali su beni delle persone
giuridiche di diritto privato originariamente destinati dagli statuti e dalle
tavole di fondazione delle istituzioni alla realizzazione delle finalità
istituzionali sono inviati al Settore servizi sociali della Regione, che, ove
rilevi la deliberazione in contrasto con latto costitutivo o lo statuto, attiva
procedimento amministrativo per lesame da parte della Giunta regionale al fine
del successivo inoltro al Pubblico Ministero competente per lesercizio
dellazione di cui allarticolo 23 del codice civile.
Art. 12(Rapporti giuridici) 1. Le istituzioni trasformate in aziende o in persone
giuridiche private conservano i diritti e gli obblighi anteriori alla
trasformazione e subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi delle
istituzioni dalle quali derivano.
2. La trasformazione
attuata ai sensi della presente legge non costituisce causa di risoluzione del
rapporto di lavoro con il personale dipendente che alla data della
trasformazione abbia in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. II
personale dipendente conserva i diritti derivanti dallanzianità complessiva
maturata allatto della trasformazione. Eventuali contratti di lavoro a termine
sono mantenuti fino alla scadenza.
3. Agli enti
trasformati in persone giuridiche di diritto privato si applicano le
disposizioni dellarticolo 4, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338
(Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione
degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento
dei patronati), convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n.
389.
Art. 13(Estinzioni) 1. Le istituzioni di cui al comma 2 dellarticolo 1 non
trasformate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche
di diritto privato sono estinte.
2. La dichiarazione
destinzione è disposta con atto del dirigente del Settore servizi sociali della
Regione in conformità della deliberazione della Giunta regionale con la quale si
dispone per lattribuzione, con vincolo di destinazione ai servizi sociali,
delleventuale residuo patrimonio nel rispetto delle tavole di fondazione o, in
mancanza di disposizioni specifiche, in favore di una o più istituzioni aventi
finalità identiche o analoghe del rispettivo ambito territoriale come definito
dalla legge regionale 25 agosto 2003, n. 17
(Sistema integrato dinterventi e servizi sociali in Puglia) ovvero, in
subordine, in favore di altro ente pubblico o del Comune territorialmente
competente.
3. Gli enti come
individuati al comma 2 subentrano, per quanto di rispettiva competenza, ad ogni
rapporto giuridico attivo e passivo dell istituzione
estinta.
4. La Giunta regionale
determina, altresì, lattribuzione del personale dipendente dellistituzione
estinta.
5. Le istituzioni di
cui allarticolo 1, comma 2, amministrate dai Comuni per effetto delle
disposizioni di cui alla legge regionale 15 marzo
1978, n. 17 (Soppressione degli ECA: norme sul passaggio ai Comuni del
personale, dei beni e delle funzioni), sono estinte di
diritto.
6. Il dirigente del
Settore servizi sociali della Regione con proprio atto provvede alla
ricognizione delle istituzioni estinte ai sensi del comma
5.
Art. 14(Modalità per la trasformazione e per lapprovazione degli statuti) 1. Le modalità e le procedure per la trasformazione delle
istituzioni di cui al comma 2 dellarticolo 1 e per lapprovazione e le
modifiche degli statuti delle aziende pubbliche di servizi alla persona e delle
persone giuridiche di diritto privato sono definite dal regolamento di
attuazione della presente legge.
2. Lo stesso
regolamento definisce i tempi per lespletamento dei relativi procedimenti
amministrativi.
3. Nel corso della
procedura di trasformazione e dapprovazione e modifiche statutarie delle
aziende deve essere acquisito il parere dei Comuni ove hanno sede legale le
istituzioni.
4. Il parere deve
essere espresso entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della
richiesta, decorso il quale sintende espresso
favorevolmente.
TITOLO 2AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA
Art. 15(Azienda pubblica di servizi alla persona) 1. Lazienda pubblica di servizi alla persona ha personalità
giuridica di diritto pubblico con finalità socio-assistenziali, non ha fini di
lucro, ha autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica e
opera con criteri imprenditoriali nellambito delle disposizioni della presente
legge e del relativo regolamento di attuazione.
2. Lazienda ha
autonomia finanziaria basata sulle entrate derivanti dalle rendite del
patrimonio, dai corrispettivi per i servizi resi, da liberalità e da
trasferimenti di risorse a qualunque titolo.
3. Lazienda informa la
propria attività di gestione a criteri di efficienza ed economicità, di
efficacia e di qualità di servizio, nel rispetto del pareggio di bilancio da
perseguire attraverso lequilibrio dei costi e dei ricavi, in questi compresi i
trasferimenti.
4. Allazienda si
applica il principio della distinzione dei poteri dindirizzo e programmazione
dai poteri di gestione.
5. Gli statuti, nel
rispetto delle disposizioni della presente legge, disciplinano i modi delezione
o nomina degli organi di governo e di direzione e i loro
poteri.
6. Nellambito della
propria autonomia lazienda può porre in essere tutti gli atti e i negozi, anche
di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali e
allassolvimento degli impegni derivanti dalla programmazione regionale e
zonale.
7. Lazienda può
partecipare a consorzi di comuni ed enti locali per la gestione associata
dinterventi e servizi sociali e costituire società o istituire fondazioni di
diritto privato al fine di svolgere attività strumentali a quelle istituzionali
nonché di provvedere alla gestione e alla manutenzione del proprio
patrimonio.
8. Leventuale
affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene secondo
criteri comparativi di scelta rispondenti allesclusivo interesse
dellazienda.
Art. 16(Statuti) 1. Lazienda adotta il proprio statuto che, tenendo conto
della mutata condizione giuridica e in coerenza alle disposizioni originarie,
definisce, in osservanza alle disposizioni di cui alla presente
legge:
a) gli scopi
istituzionali, le norme fondamentali per lattività e
lorganizzazione;
b) lambito
territoriale di operatività;
c) la composizione e le
attribuzioni degli organi statutari e i requisiti specifici necessari per
ricoprire le cariche degli organi di governo, prevedendo obbligatoriamente la
presenza di almeno un componente di nomina
regionale;
d) le modalità di
nomina del Presidente e del Consiglio di amministrazione, le competenze degli
organi statutari degli organi di
direzione, la durata del mandato;
e) quando prevista, le
funzioni dellAssemblea dei soci;
f) i criteri per la
nomina del direttore;
g) la composizione, le
procedure di nomina e la durata dellorgano di revisione ovvero laffidamento
dei compiti di revisione a società specializzate nei casi individuati dal
regolamento regionale;
h) gli ambiti
territoriali di riferimento dellattività e i limiti nei quali può essere estesa
in ambiti diversi da quello regionale o
infraregionale;
i) lobbligo
dellapplicazione al personale dei contratti collettivi di
lavoro.
2. Gli statuti sono
trasmessi per lapprovazione al Settore servizi sociali della Regione, nelle
forme e con le modalità previste dal regolamento regionale. Con le stesse
procedure sono approvate le modifiche statutarie.
Art. 17(Organi di governo) 1. Sono organi di governo delle
aziende:
a) il Consiglio di
amministrazione;
b) il Presidente del
Consiglio di amministrazione;
c) lAssemblea dei
soci, qualora statutariamente prevista, per le sole aziende aventi origine
associativa.
2. Gli organi di
governo delle aziende esercitano le funzioni dindirizzo, definiscono gli
obiettivi e i programmi di attività e di sviluppo, verificano la rispondenza dei
risultati dellattività amministrativa e della gestione agli indirizzi
prefissati.
3. Gli organi di
governo restano di norma in carica per non più di due mandati consecutivi, salvo
che lo statuto disponga diversamente e, dopo linsediamento, la nomina dei suoi
membri non può essere revocata dagli organi designanti.
Art. 18(Consiglio di amministrazione) 1. Il Consiglio di amministrazione dellazienda è composto da
cinque membri, compreso il Presidente, ed è costituito secondo le disposizioni
statutarie con provvedimento del dirigente del Settore servizi sociali della
Regione.
2. La costituzione del
Consiglio di amministrazione è disposta a seguito di acquisizione di tutte le
designazioni previste dallo statuto.
3. Le nomine dei
rappresentanti regionali sono di competenza della Giunta
regionale.
4. Il Consiglio di
amministrazione esercita le funzioni attribuite dallo statuto e, in ogni caso,
provvede:
a) alla nomina del
Direttore generale, determinandone il trattamento economico in conformità dei
criteri definiti dalla Giunta regionale;
b) alla definizione e
allapprovazione di obiettivi, priorità, piani e programmi in coerenza con la
programmazione regionale e zonale in materia;
c) a impartire
direttive generali per lazione amministrativa e per la gestione;
d) allindividuazione e
assegnazione al Direttore generale delle risorse umane, materiali ed
economico-finanziarie da destinare al fine del raggiungimento delle finalità da
perseguire;
e) a deliberare in
materia di diritti reali su beni immobili;
f) a deliberare la
partecipazione a società di capitali, alla costituzione di fondazioni e a forme
associative;
g) alla designazione di
rappresentanti dellazienda presso altri enti o
istituzioni;
h) allapprovazione dei
bilanci di previsione annuali e pluriennali;
i) allapprovazione dei
conti consuntivi;
j) alla verifica
dellazione amministrativa, della gestione e dei relativi risultati, nonché
alladozione dei provvedimenti conseguenti;
k) allapprovazione
dello statuto e, su proposta del Direttore generale, dei regolamenti, nonché
alle relative modifiche.
5. Il regolamento
regionale disciplina i requisiti per accedere alla carica di amministratore, le
procedure e le modalità relative alla costituzione e allo scioglimento dei
Consigli di amministrazione, nonché alla decadenza degli
amministratori.
6. Le deliberazioni del
Consiglio di amministrazione sono pubblicate entro quindici giorni dalla data di
adozione mediante affissione nel proprio albo per dieci giorni consecutivi e
sono immediatamente esecutive.
7. Per la validità
delle deliberazioni occorre lintervento dei 3/5 dei componenti e il voto
favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del
Presidente.
8. I componenti del
Consiglio di amministrazione, alla scadenza del mandato e in caso di dimissioni,
restano in carica sino alla sostituzione. Si applicano le disposizioni di cui
alla legge regionale 4 marzo 1993, n. 3
(Disciplina transitoria per il rinnovo degli organi amministrativi e per le
designazioni di competenza della Regione Puglia).
Art. 19(Presidente dellazienda) 1. Il Presidente individuato a norma dello statuto ha la
rappresentanza legale dellazienda.
2. Il Presidente convoca e
presiede le sedute del Consiglio di amministrazione, stabilisce lordine del
giorno dei lavori ed esercita le funzioni attribuite dallo
statuto.
3. In caso dassenza o
dimpedimento del Presidente, qualora nello statuto non sia prevista la figura
del Vice Presidente, le funzioni sono svolte dal consigliere delegato alle
funzioni vicarie o, in difetto, dal consigliere più anziano di nomina o, in caso
di contemporanea nomina, dal più anziano detà.
Art. 20(Incompatibilità e ineleggibilità degli amministratori) 1. La carica di Presidente o di componente del Consiglio di
amministrazione è incompatibile con la carica di:
a) membro del Parlamento
e consigliere e/o assessore regionale, provinciale, comunale e amministratore di
Comunità montana competente per territorio;
b) direttore generale,
amministrativo e sanitario dellAUSL dellambito territoriale di riferimento,
dirigenti e dipendenti in servizio presso il Settore servizi sociali della
Regione e dirigenti e dipendenti del Comune e della Provincia di riferimento in
servizio presso strutture competenti in materia di servizi socio-assistenziali o
che comunque assolvono funzioni di vigilanza sulle aziende, i dipendenti con un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato con
lazienda;
c) amministratore e
dirigente di enti o organismi con cui sussistono rapporti economici o di
consulenza e di strutture che svolgono attività concorrenziale con la
stessa;
d) componenti di organi
di governo di altra azienda pubblica di servizi alla
persona;
e) magistrato di ogni
ordine e grado, avvocato procuratore presso lAvvocatura dello Stato,
appartenenti alle Forze armate in servizio permanente
effettivo.
2. Non possono essere
nominati membri del Consiglio di amministrazione:
a) coloro che hanno
riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore a un
anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi
per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso
dei poteri o violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, salvo
quanto disposto dal secondo comma dellarticolo 166 del codice
penale;
b) i soggetti che si
trovano nelle condizioni previste dagli articoli 58, comma 1, e 78, comma 2, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sullordinamento degli enti locali), e dallarticolo 2382 del codice
civile;
c) coloro che sono
sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto larresto
obbligatorio in flagranza;
d) coloro che sono
stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo, a una misura di
prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dallarticolo 15
della legge 3 agosto 1988, n. 327 (Norme in materia di misure di prevenzione
personali), e dallarticolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove
disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre
gravi forme di manifestazione di pericolosità
sociale);
e) coloro che sono
sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà
vigilata;
f) coloro che sono
stati dichiarati inadempienti allobbligo della presentazione dei conti o
responsabili delle irregolarità che cagionarono il diniego di approvazione dei
conti resi e non hanno riportato quietanza finale del risultato della loro
gestione;
g) chi abbia lite
pendente con lazienda o abbia debiti liquidi verso essa e sia in mora di
pagamento; nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli
amministratori, i dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento di
imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi
dellazienda.
3. Non possono
contemporaneamente far parte della stessa amministrazione i congiunti e gli
affini entro il secondo grado.
4. I consiglieri non
possono prendere parte ai punti allordine del giorno in cui si discutono o si
deliberano atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi
stessi o i loro congiunti o affini entro il quarto
grado.
Art. 21(Decadenza e dimissioni dalla carica) 1. Il Presidente e i membri del Consiglio di amministrazione
che vengano a trovarsi in uno dei casi previsti dallarticolo 20 o che non
partecipino a tre sedute consecutive decadono dalla
carica.
2. La decadenza è
dichiarata dal Consiglio di amministrazione previa contestazione e, qualora,
entro il termine perentorio di quindici giorni, la causa non sia stata rimossa,
il procedimento di decadenza è attivato su istanza o dufficio ed è concluso con
provvedimento del dirigente del Settore servizi sociali della
Regione.
3. Le dimissioni dei
consiglieri sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di
presa datto.
4. I consiglieri
deceduti, dichiarati decaduti o dimissionari sono surrogati a norma di
statuto.
5. I consiglieri
nominati in surrogazione restano in carica fino alla scadenza naturale del
mandato del Consiglio di amministrazione.
Art. 22(Indennità di carica ed emolumenti) 1. I componenti del Consiglio di amministrazione e del
Collegio dei revisori hanno diritto a unindennità con onere a carico del
bilancio dellazienda.
2. Al Direttore
generale competono esclusivamente gli emolumenti definiti in apposito contratto
di lavoro di diritto privato con onere a carico del bilancio
dellazienda.
3. La Giunta regionale
definisce i criteri per la determinazione delle indennità di carica agli
amministratori, ai componenti il Collegio dei revisori e ai Commissari e degli
emolumenti al Direttore generale graduandoli in relazione alla dimensione e alla
tipologia di attività delle aziende.
Art. 23(Scioglimento e decadenza del Consiglio di amministrazione) 1. Il Consiglio di amministrazione dellazienda è sciolto nei
casi di cessazione dalla carica della maggioranza dei componenti, di grave
violazione di legge e di norme statutarie, di accertato mancato
funzionamento.
2. Il Consiglio di
amministrazione può essere temporaneamente sospeso nel corso degli accertamenti
per gravi violazioni di legge o di norme
statutarie.
3. Lo scioglimento, la
sospensione e la dichiarazione di decadenza per decorso dei termini di cui alla
legge regionale 3/1993 sono disposti, su
proposta dellAssessore regionale al ramo, con decreto del Presidente della
Regione, che contestualmente provvede alla nomina di un Commissario per la
temporanea gestione dellazienda.
4. Nel termine di sei
mesi dalla data di adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, prorogabile una
sola volta, si deve provvedere al reintegro o alla ricostituzione dellorgano
ordinario di amministrazione e, ove non fosse possibile disporre la
ricostituzione, alla nomina di un nuovo Commissario.
Art. 24(Bilanci e contabilità) 1. La gestione economica patrimoniale delle aziende sinforma
al principio del pareggio di bilancio.
2. Al fine di ridurre i
costi di gestione e favorire economie di scala, le aziende possono prevedere
forme di collaborazione con altre aziende e altri enti gestori di strutture
erogatrici di servizi alla persona.
3. Le aziende sono
tenute a utilizzare eventuali avanzi di gestione per lo sviluppo delle attività
istituzionali indicate dallo statuto, la riduzione dei costi delle prestazioni,
la conservazione e il potenziamento del patrimonio.
4. Le aziende approvano
il bilancio preventivo pluriennale, di durata triennale, il bilancio preventivo
annuale e il bilancio consuntivo annuale corredati della relazione del Direttore
generale sulla situazione dellazienda, sullandamento della gestione con
particolare riguardo agli investimenti, ai ricavi e ai proventi, ai costi e agli
oneri dellesercizio.
5. Lesercizio
finanziario coincide con lanno solare.
6. Il bilancio
preventivo annuale è approvato entro il 31 dicembre dellanno precedente a
quello cui si riferisce, è redatto in conformità delle norme in materia di
contabilità degli enti pubblici e del regolamento regionale di attuazione della
presente legge.
7. Il bilancio
consuntivo, predisposto dal Direttore generale entro il 31 marzo dellanno
successivo alla chiusura dellesercizio, deve essere approvato dal Consiglio di
amministrazione entro il seguente 30 aprile.
8. Il bilancio di
previsione e il bilancio consuntivo, unitamente alla relazione dei revisori dei
conti, sono trasmessi al Settore servizi sociali della Regione nei trenta giorni
successivi alla data di adozione e, contestualmente, resi pubblici mediante
affissione, per dieci giorni consecutivi, nel proprio
albo.
9. In caso
dinadempimento nellapprovazione del bilancio di previsione e del bilancio
consuntivo nel termine di cui ai commi 6 e 7, previa diffida ad adempiere entro
il termine perentorio di quindici giorni da parte del Dirigente del Settore
servizi sociali della Regione, il Presidente della Regione, su proposta
dellAssessore al ramo, nomina un commissario ad acta per la predisposizione e
lapprovazione del bilancio preventivo e/o del bilancio
consuntivo.
10. La mancata
approvazione nei termini prescritti del bilancio di previsione e del bilancio
consuntivo è causa di scioglimento del Consiglio di amministrazione dellazienda
e alla gestione si provvede nei limiti delle spese
obbligatorie.
11. Il Direttore
generale è responsabile della regolare tenuta dei libri
contabili.
12. Nel caso in cui la
relazione del Collegio dei revisori contenga osservazioni al bilancio preventivo
e al bilancio consuntivo, il Dirigente del Settore servizi sociali della Regione
invita il Consiglio di amministrazione ad adeguarsi o a controdedurre entro un
congruo termine non superiore a trenta giorni. In mancanza, i componenti il
Consiglio di amministrazione, con esclusione di coloro che hanno esplicitamente
espresso voto contrario allapprovazione, assumono la diretta e personale
responsabilità.
13. Nellipotesi di cui
al comma 12, la Giunta regionale, su proposta dellAssessore al ramo, assume le
conseguenti determinazioni.
Art. 25(Patrimonio delle aziende) 1. Il patrimonio dellazienda è costituito da tutti i beni
mobili e immobili a essa appartenenti, nonché da tutti i beni comunque acquisiti
nellesercizio della propria attività o a seguito di atti di
liberalità.
2. Allatto
dellistituzione le aziende sono tenute a redigere linventario dei beni mobili
e immobili.
3. Linventario e le
successive modifiche sono trasmesse al Settore servizi sociali della
Regione.
4. I beni mobili e
immobili che lazienda destina alle attività statutarie costituiscono patrimonio
indisponibile della stessa, soggetto alla disciplina dellarticolo 828, comma 2,
del codice civile, con destinazione specifica a servizi di assistenza
sociale.
5. Il vincolo
dellindisponibilità dei beni va a gravare:
a) in caso di
sostituzione di beni mobili per degrado o adeguamento tecnologico, sui beni
acquistati in sostituzione;
b) in caso di
trasferimento dei servizi pubblici in altri immobili appositamente acquistati o
ristrutturati, sui nuovi immobili.
6. I beni immobili e
mobili sostituiti entrano automaticamente a far parte del patrimonio disponibile
dellazienda.
7. Le operazioni di cui ai
commi 4, 5 e 6 sono documentate con specifica annotazione nel registro
dellinventario.
8. La gestione del
patrimonio disponibile dellazienda pubblica si esercita in piena autonomia e si
ispira ai seguenti principi:
a) conservazione per
quanto possibile della dotazione originaria con particolare riguardo ai beni di
valore storico e monumentale;
b) rispetto del vincolo
di destinazione indicato dal fondatore;
c) incremento della
redditività annua ai fini di un miglioramento economico e
gestionale;
d) conservazione,
manutenzione, ristrutturazione e adeguamento del patrimonio
immobiliare.
9. Le aziende
predispongono programmi di conservazione e di valorizzazione del proprio
patrimonio immobiliare.
Art. 26(Controllo sugli atti di natura patrimoniale) 1. Le deliberazioni concernenti il trasferimento a terzi di
diritti reali su immobili, la partecipazione a società di capitali e la
costituzione di fondazioni sono trasmesse, entro trenta giorni dalla data di
adozione, al Settore servizi sociali della Regione, il quale può richiedere
chiarimenti qualora le stesse non risultino compatibili con gli scopi statutari
e, per gli atti di trasferimento, anche nei casi in cui non sia contestualmente
documentato il reinvestimento dei relativi
proventi.
2. I chiarimenti sono
richiesti entro il termine di trenta giorni dalla ricevuta comunicazione degli
atti, decorso inutilmente il quale gli atti acquistano
efficacia.
3. Ove il Settore
servizi sociali chieda chiarimenti, il termine di sospensione dellefficacia
degli atti è prorogato fino al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui le
aziende li hanno forniti.
4. Gli atti non
acquistano efficacia nel caso in cui il Settore si opponga con motivato atto
dirigenziale in quanto gli stessi risultino gravemente pregiudizievoli per le
attività istituzionali dellazienda.
5. Avverso tale
provvedimento è ammesso ricorso alla Giunta regionale entro il termine di trenta
giorni dalla data di avvenuta notifica del provvedimento di
opposizione.
Art. 27(Contratti) 1. I contratti per la fornitura di beni e di servizi sono
regolati dalle norme generali comunitarie e nazionali, salvo la disciplina per i
contratti di valore inferiore a quello fissato dalle norme comunitarie
determinata dal regolamento regionale di attuazione della presente
legge.
Art. 28(Strumenti di controllo) 1. Le aziende, nellambito della loro autonomia, definiscono
con apposito regolamento gli strumenti di controllo interno di regolarità
amministrativa e contabile, di gestione, di valutazione della dirigenza, di
valutazione e controllo strategico in conformità delle disposizioni di legge e
dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti per il personale
dipendente.
Art. 29(Collegio dei revisori) 1. Lo Statuto delle aziende prevede un Collegio di revisori di
tre membri per il controllo amministrativo e contabile e i casi in cui il
Consiglio di amministrazione può affidare in alternativa detto controllo a
società specializzate in conformità delle disposizioni di cui al regolamento
regionale.
2. Il
Collegio è nominato dal Consiglio di amministrazione tra gli iscritti agli Albi
dei revisori contabili previsti dalla normativa vigente in
materia
3. Lo
Statuto determina la durata in carica e i modi di nomina e decadenza dei
componenti il Collegio, uno dei quali deve essere obbligatoriamente nominato
dalla Giunta regionale.
Art. 30(Incompatibilità dei revisori) 1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui
al primo comma dellarticolo 2399 del codice civile, intendendosi per
amministratori i componenti del Consiglio di amministrazione
dellazienda.
2.
Lincarico di revisore non può essere esercitato dai componenti degli organi
dellazienda e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio
precedente alla nomina, dal Direttore generale e dai dipendenti dellazienda,
dai dipendenti con funzioni di rappresentanza della Regione e della
Provincia.
3. I
membri dellorgano di revisione contabile non possono svolgere incarichi o
consulenze presso lazienda o presso organismi
dipendenti.
Art. 31(Albo dei Direttori generali) 1. E istituito, presso il Settore servizi sociali della
Regione, lAlbo regionale dei Direttori generali delle aziende pubbliche di
servizi alla persona.
2. Il
regolamento di attuazione della presente legge stabilisce le modalità per la
costituzione dellAlbo, i requisiti, i criteri e i modi per
liscrizione.
3.
LAlbo ha validità triennale ed è pubblicato sul Bollettino ufficiale della
Regione.
Art. 32(Direttore generale) 1. II Direttore generale è il responsabile della gestione
dellazienda.
2. Il
Consiglio di amministrazione nomina, sulla base dei criteri definiti dallo
statuto, il Direttore generale tra gli iscritti allAlbo regionale dei Direttori
delle aziende con atto motivato in relazione alle caratteristiche e
allesperienza professionale richiesta.
3. Il
rapporto di lavoro del Direttore è regolato da un contratto di lavoro di diritto
privato avente durata, stabilita dal Consiglio di amministrazione, non superiore
alla durata in carica dello stesso Consiglio.
4. Il
trattamento economico è determinato in conformità dei criteri definiti dal
regolamento regionale di attuazione della presente
legge.
5. Il
contratto di lavoro deve espressamente prevedere che il Consiglio di
amministrazione, servendosi degli strumenti di valutazione come definiti ai
sensi dellarticolo 28, possa assumere nei confronti del Direttore generale i
provvedimenti conseguenti al risultato negativo della gestione e dellattività
amministrativa e al mancato raggiungimento degli obiettivi, ivi compresa la
risoluzione del rapporto di lavoro in caso di grave e reiterata inosservanza
delle direttive impartite o qualora durante la gestione si verifichi il
ragionevole rischio di un risultato negativo.
6. Al
Direttore, nel rispetto del principio della distinzione tra poteri dindirizzo e
programmazione e poteri di gestione, competono tutti gli adempimenti non
specificamente attribuiti alla competenza degli organi dellazienda e, in
particolare, è responsabile:
a) del
raggiungimento degli obiettivi programmati dal Consiglio di
amministrazione;
b)
della realizzazione dei programmi e progetti attuativi e del loro
risultato;
c) della
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa
dellazienda;
d)
delle decisioni organizzative e della gestione del
personale.
Art. 33(Incompatibilità del Direttore generale) 1. Lincarico di Direttore generale è incompatibile con
qualsiasi altra attività lavorativa, dipendente o autonoma, e laccettazione
dellincarico comporta il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto
alla conservazione del posto.
2. Nel
caso in cui il Direttore generale sia dipendente del medesimo ente, lo stesso è
collocato in aspettativa senza assegni con diritto alla conservazione del
posto.
3. Gli
adempimenti e gli oneri riguardanti i contributi previdenziali sono a carico
dellazienda.
4. Non
possono in ogni caso essere nominati Direttori delle aziende coloro che si
trovano nelle condizioni di cui allarticolo 20 della presente
legge.
5. Le
condizioni dincompatibilità subentrate dopo la nomina devono essere rimosse
entro quindici giorni, decorsi i quali il Consiglio di amministrazione dichiara
la decadenza del contratto di lavoro e provvede contestualmente alla nomina del
nuovo Direttore generale.
6. I
contratti di lavoro posti in essere in violazione del presente articolo sono
nulli di diritto.
Art. 34(Personale dipendente) 1. Il rapporto di lavoro del personale delle aziende ha natura
privatistica.
2. La
dotazione organica è di norma determinata ogni triennio con il regolamento di
organizzazione che, fra laltro, definisce i requisiti e le modalità di
assunzione del personale, nonché le cause di cessazione del rapporto in
conformità dei principi di buon andamento, imparzialità, efficienza ed
economicità, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e della
contrattazione collettiva.
3. Al
personale si applica il Contratto collettivo nazionale di lavoro come definito
in base alle vigenti disposizioni in materia.
4. I
requisiti e le modalità di assunzione del personale sono determinati dal
regolamento di cui allarticolo 35 assicurando idonee procedure selettive e di
pubblicizzazione nel rispetto delle norme vigenti in materia di assunzione nel
pubblico impiego.
5. Il
personale dipendente dalle IPAB trasformate in azienda è collocato nei ruoli
organici delle rispettive aziende senza alcun pregiudizio sulla durata del
rapporto e sulla posizione giuridica ed economica in godimento, con
conservazione dellanzianità complessiva maturata allatto della
trasformazione.
6. I
rapporti di lavoro a tempo determinato proseguono sino alla naturale
scadenza.
7. Gli
adeguamenti connessi alleventuale applicazione di nuovi inquadramenti
contrattuali derivanti dalla trasformazione sono definiti in sede di
contrattazione decentrata regionale.
Art. 35(Regolamento di organizzazione e contabilità) 1. Il Consiglio di amministrazione dellazienda adotta, su
proposta del Direttore generale, entro sei mesi dalla data di approvazione dello
Statuto, il regolamento di organizzazione e contabilità che, fra laltro,
stabilisce:
a)
larticolazione della struttura organizzativa, prevedendo specifica struttura
per le relazioni con lutenza;
c) la
definizione dei requisiti e delle modalità di assunzione del personale, nel
rispetto di quanto previsto in materia di contratti collettivi e delle norme
vigenti in materia di assunzione nel pubblico
impiego;
d) le
procedure di contabilità;
e) la
disciplina dei contratti, del servizio di cassa e di economato, degli acquisti
in economia, delle riscossioni e dei pagamenti;
f) le
modalità per laffidamento del servizio di tesoreria a un istituto di
credito;
g) gli
strumenti di controllo;
i)
ogni altra funzione organizzativa.
2. Il
regolamento di organizzazione e contabilità e le relative modifiche sono
sottoposte alle procedure di controllo previste dallarticolo 26 della presente
legge.
Art. 36(Fusioni di aziende) 1. Le aziende possono essere fuse per incorporazione o
mediante la creazione di una nuova azienda quando sia evidente lutilità per il
miglioramento del sistema integrato dei servizi sociali del
territorio.
2. La
fusione è deliberata da ciascuna delle aziende interessate ed è presentata al
Settore servizi sociali della Regione insieme alla proposta di nuovo
statuto.
3. Lo
statuto della nuova azienda deve prevedere la continuità delle finalità
istituzionali stabiliti dagli originari statuti e dalle tavole di fondazione,
anche con riferimento alle categorie dei soggetti destinatari dei servizi e
degli interventi.
4. La
Regione, acquisita la proposta di fusione, chiede il parere alle aziende e ai
comuni interessati.
5. Il
parere deve essere espresso entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
data della richiesta, decorso il quale sintende espresso
favorevolmente.
6. La
fusione è disposta, con le procedure di cui al regolamento regionale, con atto
del Dirigente del Settore servizi sociali in conformità della deliberazione
della Giunta regionale.
7. Con lo
stesso provvedimento dirigenziale è approvato lo statuto della nuova
azienda.
Art. 37(Costituzione di nuove aziende) 1. La costituzione di nuove aziende è consentita a seguito di
atti di liberalità da parte di privati o disposizioni testamentarie
espressamente destinati allistituzione di un ente pubblico avente lo scopo di
erogare servizi sociali.
2.
Lentità del patrimonio destinato alla costituzione della nuova azienda deve
garantire il perseguimento continuativo dello
scopo.
3. La
costituzione della nuova azienda è promossa dai soggetti individuati dalle
disposizioni testamentarie o dagli atti da cui trae origine ovvero dufficio
sulla base delle comunicazioni di cui allarticolo 3 delle disposizioni di
attuazione del codice civile.
4.
Lazienda è costituita, con le procedure di cui al regolamento regionale, con
atto del Dirigente del Settore servizi sociali in conformità della deliberazione
della Giunta regionale.
5. Nel
caso lentità del patrimonio non risulti congrua per la costituzione di una
nuova azienda, la Giunta regionale ne dispone lassegnazione ad altra azienda
con vincolo di destinazione alle finalità indicate dagli atti di liberalità o
dalle disposizioni testamentarie.
Art. 381. La costituzione di nuove aziende è consentita a seguito di atti di liberalità
da parte di privati o disposizioni testamentarie espressamente destinati
allistituzione di un ente pubblico avente lo scopo di erogare servizi
sociali.
2.
Lentità del patrimonio destinato alla costituzione della nuova azienda deve
garantire il perseguimento continuativo dello
scopo.
3. La
costituzione della nuova azienda è promossa dai soggetti individuati dalle
disposizioni testamentarie o dagli atti da cui trae origine ovvero dufficio
sulla base delle comunicazioni di cui allarticolo 3 delle disposizioni di
attuazione del codice civile.
4.
Lazienda è costituita, con le procedure di cui al regolamento regionale, con
atto del Dirigente del Settore servizi sociali in conformità della deliberazione
della Giunta regionale.
5. Nel
caso lentità del patrimonio non risulti congrua per la costituzione di una
nuova azienda, la Giunta regionale ne dispone lassegnazione ad altra azienda
con vincolo di destinazione alle finalità indicate dagli atti di liberalità o
dalle disposizioni
testamentarie.
1. Le
aziende, nel caso di accertata impossibilità di perseguire gli scopi statutari o
che gli stessi siano esauriti o cessati, sono soggette a
estinzione.
2. La
procedura destinzione può essere promossa dal Consiglio di amministrazione o
dal Commissario dellazienda, dal Comune ove ha sede legale lazienda, dufficio
dalla Regione.
3. Per
lestinzione delle aziende si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4
dellarticolo 13 della presente legge.
Art. 39(Vigilanza e intervento sostitutivo) 1. La Regione, tramite lAssessore regionale al ramo, esercita
il potere di vigilanza sullamministrazione e sulla gestione delle
aziende.
2.
Nellesercizio dellattività di vigilanza di cui al comma 1 possono essere
richiesti atti e documenti, disposte le necessarie ispezioni e nominate
Commissioni dinchiesta.
3. In
caso dinosservanza delle disposizioni statutarie e di legge, il Dirigente del
Settore servizi sociali della Regione assegna allorgano inadempiente un termine
non inferiore a quindici giorni per adempiere, decorso infruttuosamente il quale
il Presidente della Regione, su proposta dellAssessore al ramo, nomina un
Commissario che provvede in via sostitutiva.
4. I
Comuni competenti per territorio esercitano il potere di vigilanza sullattività
socio-assistenziale erogata dalle strutture dellazienda e a tal fine possono
disporre le necessarie verifiche e ispezioni in conformità delle vigenti
disposizioni in materia.
Art. 40(Potere generale di annullamento)
1. La
Giunta regionale, su proposta dellAssessore al ramo, può annullare, in
qualsiasi momento, dufficio o su denuncia, atti illegittimi delle
aziende.
2. Ai
fini della determinazione di cui al comma 1, il Dirigente del Settore servizi
sociali attiva il relativo procedimento amministrativo e invita preliminarmente
lamministrazione dellazienda interessata ad adottare, entro un termine
perentorio non inferiore a trenta giorni, i provvedimenti di
autotutela.
3.
Decorso il termine di cui al comma 2, il responsabile del procedimento
amministrativo conclude liter proponendo le consequenziali
determinazioni.
TITOLO 3DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI
Art. 41(Partecipazione alla realizzazione dei servizi)
1. Le
aziende e le persone giuridiche di diritto privato iscritte nellelenco di cui
allarticolo 10, in coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale,
partecipano, quali soggetti attivi, alla programmazione e alla realizzazione del
sistema integrato dinterventi e servizi sociali come definito dalla legge
regionale e dal piano regionale socio-assistenziale e, direttamente e/o tramite
le associazioni rappresentative, intervengono alle fasi consultive e
concertative della programmazione socio-assistenziale a livello regionale e
locale.
2. Le
stesse concorrono alla progettazione e alla realizzazione dei servizi e degli
interventi previsti dalla programmazione, partecipano alle intese per la
definizione dei piani di zona e alla stipulazione degli accordi di programma per
lattuazione degli stessi.
3. Nel
rispetto delle finalità originariamente previste dai rispettivi statuti e atti
di fondazione, le istituzioni trasformate ai sensi della presente legge
informano la propria attività alle esigenze emergenti dal territorio, al fine di
garantire pluralità di offerta e differenziazione degli interventi e dei
servizi.
Art. 42(Sostegno finanziario) 1. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione dei
servizi sul territorio, nel piano regionale degli interventi e dei servizi
sociali e nei piani di zona di cui alla legge regionale 17/2003 possono essere
riservate risorse per favorire i processi di fusione tra più
istituzioni.
Art. 43(Regolamento di attuazione) 1. La Giunta regionale approva il regolamento di attuazione
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. Il
regolamento individua gli atti da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della
Regione.
Art. 44(Delega) 1. Il Presidente della Regione può delegare le competenze
attribuite dalla presente legge allAssessore regionale al
ramo.
Art. 45(Disposizioni transitorie e di rinvio) 1. Sino alladozione del provvedimento di trasformazione di
cui allarticolo 2 della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni
previgenti in materia di IPAB.
2. Per
le istituzioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono
amministrate da un Commissario straordinario, gli adempimenti connessi alla
trasformazione sono assunti dal medesimo e lincarico commissTimes New Romane
è prorogato per il tempo necessario a portare a compimento la fase di
trasformazione.
3. Per
quanto non previsto dalla presente legge si fa riferimento alle disposizioni di
cui al d.lgs. 207/2001 in quanto compatibili e al regolamento di attuazione
della presente legge.
4. Il
Presidente della Giunta regionale decreta lestinzione delle IPAB che negli
ultimi diciotto mesi non abbiano svolto alcuna attività compresa tra quelle
previste dagli Statuti o dalle tavole di fondazione, che non dispongano di
alcuna sede di proprietà o in locazione utile allo svolgimento di detta attività
e per le quali sussista una situazione debitoria superiore al 50 per cento del
valore del patrimonio.
5. Per
le IPAB che rientrano nelle condizioni di cui al comma 4 non si applicano le
disposizioni di cui al titolo I della presente legge, fatto salvo larticolo 13
per quanto compatibile.
6. Il
decreto di estinzione di cui al comma 4 è adottato sulla base di motivata
proposta conseguente a specifico procedimento amministrativo da attivarsi entro
e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e
da concludersi nei successivi sessanta giorni.
Art. 46(Abrogazioni) 1. Salvo il disposto di cui al comma 1 dellarticolo 45, sono
abrogate:
a)
la legge regionale 4 luglio 1974, n. 22 (Delega
alle province di funzioni amministrative in materia di pubblica
assistenza);
b) la legge regionale 28 novembre 1983, n. 20
(Interventi per il potenziamento dei servizi socio-assistenziali delle
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) - Norme per la
salvaguardia del patrimonio e modalità per
lestinzione);
c)
la legge regionale 20 novembre 2000, n. 15
(Modifiche alla legge regionale 28 novembre 1983, n.
20 concernente interventi per il potenziamento dei servizi
socio-assistenziali delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
(IPAB) - Norme per la salvaguardia del patrimonio e modalità per
lestinzione);
d) i
commi 1 e 3 dellarticolo 17 della legge regionale 25
agosto 2003, n.
17
(Sistema integrato dinterventi e servizi
sociali in Puglia).
TITOLO 4
Art. 47(Modifica allarticolo 43 della legge
regionale 4 agosto 2004, n.
14) 1. La lettera b) del comma 1 dellarticolo 43 della
legge
regionale 4 agosto 2004, n. 14
(Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per lesercizio
finanziario 2004), è sostituita dalla seguente:
b) al comma 3, dopo le parole: che abbia operato anche non
continuativamente, sono inserite le seguenti: incluso nel regime di
convenzione indiretta con le AUSL, e le parole 31 dicembre 1999 sono
sostituite dalle seguenti: 31 ottobre 1998.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente
ai sensi e per gli effetti dellart. 53 dello statuto ed entrerà in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.
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