Anno 2005
Numero 2
Data 09/02/2005
Abrogato No
Materia Ordinamento e organizzazione regionale;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia del 31 gennaio 2005, n. 17 (*) In calce alla presente legge è pubblicato il Provvedimento adottato dal Presidente della Regione concernente; Disposizioni per la presentazione delle candidature alla carica di presidente della giunta regionale e di consigliere regionale.
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Legge Regionale 9 febbraio 2005, n. 2

Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale



Sommario


Art. 1   (Recepimento)
Art. 2  (Elezione diretta del Presidente della Regione. Nomina a Consigliere regionale del candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore)
Art. 3   (Numero dei Consiglieri regionali)
Art. 4   (Ripartizione tra le circoscrizioni provinciali. Assegnazione dei seggi alle circoscrizioni)
Art. 5   (Convocazione dei comizi per la rinnovazione del Consiglio regionale e per lelezione del Presidente della Giunta regionale)
Art. 6   (Cause d ineleggibilità)
Art. 7   (Scheda elettorale)
Art. 8   (Liste e candidature)
Art. 9   (Lista regionale)
Art. 10 (Modifiche alla legge n. 108 del 1968)
Art. 11 (Modifiche alla legge n. 43 del 1995)
Art. 12 (Norme di prima attuazione) 



Art. 1

(Recepimento)


1 Allelezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale si applicano le disposizioni della presente legge.

2. Per quanto non espressamente previsto e in quanto compatibili con la presente legge sono recepite la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per lelezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e la legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per lelezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario), con le successive modificazioni e integrazioni.

3. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili con la presente legge, le altre disposizioni vigenti, anche regolamentari, nellordinamento in materia.



Art. 2

(Elezione diretta del Presidente della Regione. Nomina a Consigliere regionale del candidatoalla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validiimmediatamente inferiore)


1. Il Presidente della Regione, ai sensi dellarticolo 41 dello Statuto, è eletto a suffragio universale e diretto, in concomitanza con il rinnovo del Consiglio regionale.

2. Presso lUfficio centrale regionale sono presentate le candidature a Presidente della Giunta regionale da parte di un delegato del candidato dalle ore 08,00 del trentesimo giorno alle ore 12,00 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione.

3. La presentazione della candidatura è accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno o più gruppi di liste, dallaccettazione del collegamento da parte del candidato Presidente, nonché dal certificato discrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica del candidato.

4. La presentazione della candidatura e la dichiarazione di collegamento devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui allarticolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), e successive modifiche e integrazioni.

5. La candidatura di ciascun candidato Presidente è valida se accompagnata dalla dichiarazione di accettazione, autenticata da uno dei soggetti di cui allarticolo 14 della legge n. 53 del 1990, e successive modifiche e integrazioni, contenente delega a un elettore a effettuare il deposito di cui al comma 2.

6. LUfficio centrale regionale ammette, entro ventiquattro ore dalla presentazione, le candidature alla carica di Presidente se conformi alla presente legge e, acquisite le necessarie comunicazioni dagli Uffici circoscrizionali, comunica senza indugio allUfficio centrale circoscrizionale lavvenuta ammissione, in almeno tre circoscrizioni, delle liste aventi medesimo contrassegno ed effettua il sorteggio tra i candidati alla carica di Presidente ai fini del relativo ordine di stampa sulla scheda.

7. È proclamato eletto Presidente della Regione il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.

8. Il Presidente della Regione, ai sensi dellarticolo 24 dello Statuto, è membro del Consiglio regionale.
 
9. È altresì Consigliere il candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. A questi fini è utilizzato lultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il medesimo candidato non eletto alla carica di Presidente della Regione o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui; oppure, qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, lUfficio centrale regionale procede allattribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si tiene conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale. 



Art. 3

(Numero dei Consiglieri regionali)


1. Il Consiglio regionale è composto da settanta membri, compreso il Presidente eletto, di cui cinquantasei eletti sulla base di liste circoscrizionali concorrenti e tredici eletti tra i gruppi di liste collegate con il candidato Presidente eletto, secondo le modalità previste dal successivo articolo 9.

2. Le liste per le elezioni del Consiglio regionale devono essere presentate e ammesse in almeno tre circoscrizioni con lo stesso contrassegno.

3. In ogni gruppo di liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede allarrotondamento dellunità più vicina. I movimenti e i partiti politici presentatori di liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al presente comma sono tenuti a versare alla Giunta regionale limporto del rimborso delle spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157 (Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici), fino a un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale ai candidati in più rispetto a quello minimo consentito. Il Presidente della Regione determina con proprio decreto lammontare della somma.



Art. 4

(Ripartizione tra le circoscrizioni provinciali. Assegnazione dei seggi alle circoscrizioni)


1. Il terzo comma dellarticolo 2 della legge n. 108 del 1968 è sostituito dal seguente:

La determinazione dei seggi del Consiglio regionale e lassegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Presidente della Regione emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi, in modo proporzionale alla popolazione residente, secondo lultimo censimento, sulla base dei quozienti interi e dei resti più alti. A tal fine, il numero degli abitanti della regione è suddiviso per cinquantasei..



Art. 5

(Convocazione dei comizi per la rinnovazione del Consiglio regionale e per lelezione del Presidente della Giunta regionale)


1.  Il secondo comma dellarticolo 3 della legge n. 108 del 1968 è sostituito dal seguente:
Le elezioni del nuovo Consiglio possono essere effettuate a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio. Nei casi di scioglimento del Consiglio regionale, previsti dallo Statuto, si procede allindizione delle nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione entro tre mesi..
 

2. Il quarto comma dellarticolo 3 della legge n. 108 del 1968 è sostituito dal seguente:
Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Regione..



Art. 6

(Cause di ineleggibilità)


1. Oltre ai casi previsti dal primo comma dellarticolo 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154, non sono eleggibili a Presidente della Regione e a Consigliere regionale i Presidenti delle Province della Regione e i Sindaci dei Comuni della Regione.

2. Le cause dineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.



Art. 7

(Scheda elettorale)


1. La scheda per lelezione del Presidente è quella stessa utilizzata per lelezione del Consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di Presidente e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Nel caso in cui l elettore tracci un unico segno sulla scheda a favore di una lista, il voto sintende espresso anche a favore del candidato Presidente a essa collegato.

2. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di Presidente, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

3. Ciascun elettore può esprimere inoltre un solo voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sullapposita riga posta a fianco del contrassegno.

4. Qualora il candidato abbia due cognomi, lelettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. Lindicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.

5. In caso di discordanza tra il voto di lista e il voto di preferenza al candidato, il voto viene attribuito alla lista del candidato prescelto e al candidato medesimo.

6. Qualora il candidato Consigliere non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista, sarà ritenuto valido il voto di lista, se espressamente votata.

7. Se l elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza per un candidato della medesima lista, sintende che abbia votato la lista alla quale lo stesso appartiene.

8. Se l elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza per un candidato appartenente a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato indicato.

9. Qualora lelettore esprima il voto a favore di un candidato Presidente e la preferenza per più di una lista a esso collegata viene ritenuto valido il voto al candidato Presidente e nulli i voti di lista.

10. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il modello di scheda formato secondo le indicazioni contenute nel presente articolo.



Art. 8

(Liste e candidature)


1. In deroga a quanto previsto dallarticolo 9 della legge n. 108 del 1968, nelle prime elezioni regionali successive allentrata in vigore della presente legge, le liste circoscrizionali, con simbolo anche composito, che sono espressioni di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio o costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della indizione delle elezioni, anche in una sola delle Camere, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori. In tal caso la delega alla presentazione della lista viene effettuata dal legale rappresentante del gruppo o del partito, il quale può, a sua volta, sub delegare un altro soggetto, con atto autenticato da notaio.

2. Il numero 4 del comma 8 dellarticolo 9 della legge n. 108 del 1968 è sostituito dal seguente:
 
4) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente o isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore lelettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Infine, non è ammessa la presentazione di contrassegni che non siano stati ammessi a precedenti consultazioni elettorali per effetto di un provvedimento giurisdizionale pronunciato negli ultimi tre anni, trasmesso dagli interessati allorgano preposto alla ricezione e ammissione delle liste e delle candidature.



Art. 9

(Lista regionale)


1. La lista regionale, prevista dalla legge n.108 del 1968 così come modificata dalla legge n. 43 del 1995, deve intendersi composta, successivamente allattribuzione di tutti i seggi da parte dellUfficio centrale regionale, esclusivamente attingendo dai gruppi di liste provinciali che abbiano conseguito almeno un seggio della quota proporzionale e secondo le modalità di cui ai successivi commi.

2. LUfficio centrale regionale divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste provinciali collegati con il Presidente eletto, ammesse ai sensi del comma precedente, per tredici; nelleffettuare loperazione trascura leventuale parte frazionaria del quoziente.

3. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo.

4. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali.

5. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al decimo e undicesimo comma dellarticolo 15 della legge n. 108 del 1968, a iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio, ai sensi del decimo comma del citato articolo 15 della legge n. 108 del 1968.

6. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo allassegnazione di seggi, lattribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria.



Art. 10

(Modifiche alla legge n. 108 del 1968)


1. Alla legge n. 108 del 1968 vengono apportate le seguenti modifiche:

a) al quarto comma dellarticolo 1 dopo la parola: Province sono aggiunte le seguenti: istituite dalla legge della Repubblica;

b) il quinto comma dellarticolo 9 è sostituito dal seguente:
 
Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore al numero dei Consiglieri da eleggere in ciascuna circoscrizione e non superiore allo stesso numero aumentato di un quarto, con arrotondamento allunità superiore se il decimale è maggiore di cinque.;

c) alla lettera a) del terzo comma dellarticolo 15 le parole: nonché la cifra elettorale di ciascuna lista regionale sono eliminate;

d) alla lettera d) del terzo comma dellarticolo 15 le parole: comunica altresì la cifra elettorale di ciascuna lista regionale sono eliminate;

e) al numero 1) del comma 13 dellarticolo 15 le parole: le cifre elettorali a essa attribuite ai sensi del terzo comma, lettera a) sono sostituite dalle seguenti: il numero dei voti conseguito da ciascun candidato alla presidenza e le parole: a ciascuna lista regionale sono sostituite dalle seguenti: a ciascun candidato alla presidenza;

f) il numero 2) del comma 13 dellarticolo 15 è sostituito dal seguente:
 
2) individua il candidato alla carica di Presidente che ha conseguito il maggior numero di voti;

g) al numero 3) del comma 13 dellarticolo 15 le parole: alla lista regionale sono sostituite dalle seguenti: al candidato Presidente;

h) al numero 4) del comma 13 dellarticolo 15 le parole: alla lista regionale sono sostituite dalle seguenti: al candidato Presidente;

i) al numero 5) del comma 13 dellarticolo 15 il periodo Proclama quindi eletti tutti i candidati compresi nella lista regionale. è sostituito dal seguente: Proclama eletto il candidato Presidente maggiormente suffragato e tutti i candidati.;

j) il numero 6) del comma 13 dellarticolo 15 è sostituito dal seguente:
 
6) verifica quindi se i voti riservati al candidato Presidente risultato eletto sia pari o superiore al 40 per cento dei voti conseguiti da tutti i candidati alla carica di Presidente;;

k) al comma 15 dellarticolo 15 le parole: alla lista sono sostituite dalle seguenti: al candidato Presidente. 



Art. 11

(Modifiche alla legge n. 43 del 1995)


1. Alla legge n. 43 del 1995 vengono apportate le seguenti modifiche:

a) allarticolo 1, comma 3, le parole da nei modi previsti ... a ridotti alla metà sono sostituite dalle seguenti: nei modi previsti dal precedente articolo 9;

b) il comma 5 dellarticolo 1 è eliminato;

c) al comma 8 dellarticolo 1 le parole: con una delle liste regionali sono sostituite dalle seguenti: con un candidato Presidente e le parole: dai delegati alla presentazione della lista regionale predetta sono sostituite dalle seguenti: dal candidato Presidente; le parole Le liste provinciali e la lista regionale collegate sono contrassegnate dal medesimo simbolo sono eliminate;

d) al comma 9 dellarticolo 1 le parole alla medesima lista regionale sono sostituite dalle seguenti: al medesimo candidato Presidente; le parole: In tal caso, la lista regionale è contrassegnata da un simbolo unico, ovvero dai simboli di tutte le liste a essa collegate sono eliminate;

e) il comma 11 dellarticolo 1 è eliminato;

f) il comma 1 dellarticolo 2 è sostituito dal seguente:
 
1. La scheda e le modalità di espressione del voto sono quelle descritte nellarticolo 7 della presente legge;

g) al comma 1 dellarticolo 5 il periodo: Per i candidati che si presentano nella lista regionale il limite delle spese per la campagna elettorale è pari ad euro 30.987,41 è eliminato;

h) al quarto periodo del comma 1 dellarticolo 5 le parole: e nella lista regionale sono eliminate;

i) al comma 2 dellarticolo 5 le parole: capolista della lista regionale sono sostituite dalle seguenti: candidato Presidente;

j) l art. 7 è sostituito dal seguente:
 
Art. 7 Non sono ammesse allassegnazione dei seggi le liste provinciali non collegate ad altre liste il cui gruppo abbia ottenuto nellintera regione meno del 5 per cento dei voti validi. Le liste collegate sono ammesse alla distribuzione dei seggi ove abbiano ottenuto, nell intera regione, complessivamente tra loro, almeno il 5 per cento dei voti validi. A partire dalle votazioni per le elezioni della IX legislatura, non sono ammessi allassegnazione di seggi i gruppi di liste che, anche se collegate ad altre liste, non abbiano individualmente superato la soglia del 4 per cento dei voti validi.;

k) larticolo 8 è eliminato.



Art. 12

(Norme di prima attuazione)


1. Nelle prime elezioni regionali successive allentrata in vigore della presente legge e in deroga a quanto previsto dallarticolo 9, primo comma, della legge n. 108 del 1968 e dallarticolo 2, comma 2, della presente legge le candidature a Presidente e le liste dei candidati devono essere presentate dalle ore 08,00 del ventiseiesimo giorno alle ore 12,00 del venticinquesimo giorno antecedenti quello ultimo della votazione.



Allegato


CAPITOLO I
 
FORMAZIONE DELLE CANDIDATURE
 
SEZIONE I
 
LISTE PROVINCIALI
 
1. – Elenco dei documenti necessari per la presentazione delle liste provinciali.
 
Per la presentazione delle candidature relative alle liste provinciali per l’elezione dei consigli regionali nella Regione Puglia, la legge richiede la produzione della lista dei candidati e dei documenti che qui di seguito si elencano e che saranno illustrati dettagliatamente nei paragrafi successivi:
 
a) dichiarazione di presentazione della lista provinciale;
b) certificati attestanti che i presentatori della lista provinciale sono elettori di un Comune della circoscrizione elettorale corrispondente alla rispettiva provincia;
c) dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato della lista provinciale;
d) dichiarazione di collegamento della lista provinciale con un candidato alla carica di presidente della giunta e copia di analoga dichiarazione resa dal medesimo candidato presidente;
e) certificato attestante l’iscrizione dei candidati della lista provinciale nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica;
f) modello del contrassegno della lista provinciale.
 
2. – Lista provinciale dei candidati.
 
La lista provinciale deve comprendere un numero di candidati non inferiore al numero dei consiglieri da eleggere nel collegio e non superiore allo stesso numero aumentato di un quarto con arrotondamento all’unità superiore se il decimale è superiore di cinque (art. 10, primo comma, lett. B) della legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2).
 
La lista provinciale deve recare, per ciascun candidato, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita (art. 9, sesto comma, della legge n. 108). Per le donne coniugate o vedove può essere indicato anche il cognome del marito.
 
I nomi dei candidati vanno elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi secondo l’ordine di presentazione (art. 9, sesto comma, della legge n. 108).
 
Si tenga presente il disposto dell’art. 3, comma 3, della citata legge regionale n. 2/2005, secondo il quale in ogni gruppo di liste (costituiscono gruppo di liste tre liste provinciali con lo stesso contrassegno) nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati pena la restituzione, alla Giunta regionale, del rimborso spese elettorali di cui alla legge n. 157/99, fino ad un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale ai candidati in più rispetto a quello minimo consentito. Pertanto, onde evitare il verificarsi di detta circostanza si consiglia di rispettare la proporzionalità tra i sessi, già in sede di presentazione di lista provinciale.
 
3. – Dichiarazione di presentazione della lista provinciale dei candidati.
 
La lista provinciale dei candidati dev’essere presentata con apposita dichiarazione scritta. La legge
non prevede una particolare formulazione per detta dichiarazione: sarà, quindi, sufficiente che essa contenga i requisiti sostanziali che la legge stessa richiede.
 
Si allega uno schema di dichiarazione che i presentatori, ove lo credano, potranno prendere a modello (mod. A).
 
Detti requisiti sono:
 
           A) – NUMERO DEI PRESENTATORI.
 
La dichiarazione di presentazione della lista provinciale dei candidati dev’essere sottoscritta, a norma dell’art. 9, secondo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni:
 
a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni elettorali provinciali sino a 100.000 abitanti;
 
b) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni elettorali provinciali con più di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
 
c) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni elettorali provinciali con più di 500.000 abitanti e sino ad 1.000.000 di abitanti;
 
d) da almeno 2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni elettorali provinciali con più di 1.000.000 di abitanti.
 
Sembra logicamente inammissibile e contrario alla funzione assegnata dalla legge alla dichiarazione di cui trattasi che i candidati figurino tra i presentatori delle liste; pertanto le loro eventuali sottoscrizioni devono ritenersi come non apposte.
 
                  Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista provinciale di candidati sotto pena di gravi sanzioni.
 
In deroga a quanto previsto dall’articolo 9 della legge n. 108/1968, nelle elezioni regionali del 2005, le liste circoscrizionali, con simbolo anche composito, che sono espressioni di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio o costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della indizione delle elezioni, anche in una sola delle Camere, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori. In tal caso la delega alla presentazione della lista viene effettuata dal legale rappresentante del gruppo o del partito, il quale può, a sua volta, sub delegare un altro soggetto, con atto autenticato da Notaio.
 
B) – SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEGLI ELETTORI PRESENTATORI.
 
La firma degli elettori presentatori deve avvenire su appositi moduli, recanti il contrassegno di lista, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita di ciascun candidato, nonché il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita di ognuno dei sottoscrittori (art. 9, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni).
 
Fermo il disposto dell’articolo 9 della legge n. 108, per quanto riguarda i requisiti formali della presentazione delle liste dei candidati (si confronti la lettera A) che precede), esse possono essere contraddistinte con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, ovvero – in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con consultazioni regionali, provinciali e comunali – nella legislatura precedente a quella per la quale vengono svolte le elezioni politiche, a condizione che, all’atto di presentazione della lista, sia allegata, oltre alla restante documentazione, una dichiarazione – sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all’uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio – attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.
 
C) – AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEI SOTTOSCRITTORI.
 
A seguito dell’entrata in vigore della legge 28 aprile 1998, n. 130, la quale ha sostituito l’art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e della legge 30 aprile 1999, n. 120, il cui art. 4, comma 2, lo ha ulteriormente modificato, la firma di ciascuno degli elettori che sottoscrivono la dichiarazione di presentazione della lista provinciale dev’essere autenticata, in ogni caso, da uno dei seguenti pubblici ufficiali:
 
. notaio,
. giudice di pace,
. cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d’appello e dei tribunali;
. segretario delle procure della Repubblica,
. presidente della provincia,
. sindaco,
. assessore comunale,
. assessore provinciale,
. presidente del consiglio comunale,
. presidente del consiglio provinciale,
. presidente del consiglio circoscrizionale,
. vicepresidente del consiglio circoscrizionale,
. segretario comunale,
. segretario provinciale,
. funzionario incaricato dal sindaco,
. funzionario incaricato dal presidente della provincia,
. consigliere provinciale che abbia comunicato la propria disponibilità al presidente della provincia,
. consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità al sindaco del Comune.
 
L’autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui al secondo comma dell’art. 21 della legge 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e deve contenere l’indicazione del Comune nelle cui liste l’elettore che firma dichiara di essere iscritto (art. 9, terzo comma, della legge n. 108).
 
E’ evidente, però, che la norma del terzo comma dell’art. 9 della legge n. 108 è rispettata anche quando l’indicazione del Comune di iscrizione nelle liste elettorali venga riportata a fianco delle firme dei sottoscrittori e non nella formula di autenticazione delle firme stesse.
 
Le autenticazioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature (art. 14, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni).
 
Si rammenta che il Ministero della Giustizia ha espresso il parere secondo il quale i pubblici ufficiali previsti dal citato art. 14, ai quali è espressamente attribuita la competenza ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori, dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni stesse esclusivamente nel territorio di competenza dell’ufficio di cui sono titolari.
 
Sempre, in relazione alla presentazione delle candidature, si richiama all’art. 1, comma 4, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 il cui dettato prevede che in ogni regione in cui si svolgano elezioni regionali, nei venti giorni che precedono il termine di presentazione delle liste, tutti i Comuni devono assicurare agli elettori di qualunque Comune la possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati per non meno di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì ed otto ore il sabato e la domenica, svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. Le ore di apertura sono ridotte alla metà nei Comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici (art. 1, comma 4, della legge n. 43).
 
D) –    INDICAZIONE DEI DELEGATI AUTORIZZATI A DESIGNARE  RAPPRESENTANTI   DELLA   LISTA  PROVINCIALE E DEI DELEGATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA LISTA MEDESIMA AUTORIZZATI A DICHIARARE IL COLLEGAMENTO CON IL CANDIDATO PRESIDENTE.
 
La dichiarazione di presentazione della lista provinciale deve contenere anche l’indicazione di due delegati incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste, di effettuare le designazioni dei rappresentanti di lista di cui si dirà appresso (art. 9, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, art. 1, ultimo comma, della medesima legge ed art. 33, primo comma, lettera e-bis), del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni), di ricevere le comunicazioni e di proporre i ricorsi previsti dall’art. 10 della legge n. 108, nonché l’indicazione di delegati alla presentazione delle liste provinciali designati a dichiarare il collegamento con un candidato alla carica di presidente della giunta (art. 1, comma 8, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 e art. 11, comma 1, lett. c) della legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2).
 
Sebbene la legge non rechi alcuna disposizione in proposito, è da ritenere, per intuitive ragioni, che i delegati siano preferibilmente da scegliere fra i presentatori e non fra i candidati.
 
Nulla vieta, poi, che la scelta cada su persone che non siano presentatori.
 
In caso di contemporaneità di elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, è consentito che le stesse persone siano designate quali delegati della lista per le elezioni regionali, comunali e circoscrizionali e del gruppo dei candidati per le elezioni provinciali.
 
L’indicazione, però, dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti di lista non è un requisito essenziale della dichiarazione di presentazione della lista. Un’eventuale mancata indicazione di tali delegati non importerà la nullità della dichiarazione; essa avrà come conseguenza l’impossibilità di nominare propri rappresentanti presso i seggi elettorali e presso l’Ufficio centrale circoscrizionale nonché di presentare ricorsi contro le decisioni di eliminazione della lista o di suoi candidati.
 
Per contro, la mancata indicazione dei delegati alla presentazione delle liste provinciali comporta l’impossibilità di dichiarare il collegamento con un candidato alla carica di presidente della giunta, collegamento che è richiesto a pena di nullità della presentazione medesima (art. 1, comma 8, della legge n. 43 e art. 11, comma 1, lett. c) della legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2).
 
4. – Certificati attestanti la qualità di elettore dei presentatori della lista provinciale.
 
Per garantire che i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione di una lista provinciale siano elettori iscritti nelle liste elettorali di un Comune della circoscrizione elettorale provinciale e per rendere, nello stesso tempo, facile e rapido l’accertamento di tale condizione, è necessario che ogni lista di candidati sia corredata dei certificati che comprovino che i sottoscrittori si trovino in possesso del requisito di elettore di cui trattasi.
 
I certificati potranno essere anche collettivi, cioè redatti in unico atto, e dovranno essere rilasciati dal sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti i presentatori delle liste (art. 9, ottavo comma, n. 1, della legge 17 febbraio 1968, n. 108). Il rilascio dei certificati predetti deve avvenire entro il termine perentorio di 24 ore dalla richiesta.
 
Ogni ritardo, doloso o colposo, da parte dei sindaci, nel rilascio di tali certificati recherebbe gravissimo pregiudizio alla presentazione delle liste nei termini prescritti; pertanto ciò deve essere assolutamente evitato con l’uso tempestivo dei mezzi che la legge pone a disposizione dell’autorità governativa.
 
I Prefetti dovranno, quindi, avvalersi, nel caso, della facoltà loro concessa per inviare un commissario presso il Comune inadempiente appena se ne manifesti la necessità, in maniera tale che i certificati possano essere rilasciati immediatamente.
 
5. – Dichiarazione di accettazione della candidatura nella lista provinciale.
 
Altro documento da allegare alla lista è la dichiarazione con la quale ciascun candidato dichiara di accettare la candidatura nella lista provinciale medesima (art. 9, ottavo comma, n. 2, della legge 17 febbraio 1968, n. 108).
 
Per la compilazione di tale dichiarazione non è richiesta alcuna speciale formulazione. E’ necessario, però, che essa contenga la dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all’art. 6 della legge regionale n. 2/2005 ed alla legge n. 154/1981; nonché l’espressa dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.
 
Si tenga presente che oltre alle cause di ineleggibilità previste dall’art. 2 della legge 23 aprile 1981 n. 154, non sono eleggibili a presidente della regione ed a consigliere regionale i presidenti delle province della Regione e i sindaci dei comuni della Regione. Dette cause di ineleggibilità non
hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
 
Un medesimo candidato non può accettare la candidatura in più di tre circoscrizioni elettorali provinciali, né per liste provinciali aventi contrassegni diversi, né in più di due regioni, qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno; inoltre, chi è presidente o consigliere regionale in carica in una regione non può presentarsi come candidato in un’altra regione (art. 9, settimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni; art. 7, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154, e successive modificazioni).
 
Qualora un candidato accetti più di tre candidature in liste provinciali sotto lo stesso simbolo, l’Ufficio centrale regionale provvederà – sentiti i rappresentanti di lista, ove siano stati designati – ad eliminare le candidature eccedenti, ovvero le candidature presentate con contrassegni diversi rispetto alla
prima in ordine di tempo. Qualora il candidato accetti, nella circoscrizione elettorale provinciale, la candidatura in liste con contrassegni diversi, l’Ufficio centrale circoscrizionale provvederà ad eliminare le candidature presentate in eccedenza, lasciando valida solo la prima.
 
Si allega, a titolo esemplificativo, uno schema di dichiarazione di accettazione della candidatura in una lista provinciale (mod. A2).
 
La dichiarazione di accettazione della candidatura dev’essere firmata dal candidato ed autenticata da uno dei soggetti indicati nel precedente paragrafo 3, lettera C).
Per i candidati che si trovino eventualmente all’estero, l’autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura dev’essere effettuata da un’autorità diplomatica o consolare italiana.
 
6. – Certificato attestante che i candidati sono elettori di un Comune della Repubblica.
 
L’atto di presentazione delle candidature dev’essere, inoltre, corredato, dei certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica (art. 9, ottavo comma, n. 3, della legge 17 febbraio 1968, n. 108).
 
Per quanto riguarda il rilascio di tali certificati, valgono le modalità e le garanzie richiamate nel paragrafo 4 per il rilascio degli analoghi certificati per i presentatori delle candidature.
 
7. – Contrassegno della lista provinciale.
 
Infine dovrà essere presentato, per ogni lista provinciale, un modello di contrassegno, il quale sarà riprodotto sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede di votazione.
 
Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore l’elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Infine, non è ammessa la presentazione di contrassegni che non siano stati ammessi a precedenti consultazioni elettorali per effetto di un provvedimento giurisdizionale pronunciato negli ultimi tre anni, trasmesso dagli interessati all’organo preposto alla ricezione ed ammissione delle liste e delle candidature (art. 8, comma 8, della legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2).
 
Affinché l’Ufficio centrale circoscrizionale non ricusi il loro contrassegno, i presentatori dovranno tener conto di quanto sopra evidenziato.
 
Il modello del contrassegno dovrà essere presentato in triplice esemplare e potrà essere anche figurato; come già detto, esso sarà riprodotto, sulle schede di votazione, con i colori del contrassegno presentato ai sensi dell’art. 9, ottavo comma, n. 4, della legge n. 108 (art. 1, ultimo comma, della legge n. 108 ed art. 27, secondo comma, ultimo periodo, del testo unico n. 570, e successive modificazioni).
 
Ad evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede, si ritiene opportuno suggerire ai presentatori delle liste che i contrassegni siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritte una da un cerchio del diametro di 10 centimetri (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l’altra da un cerchio del diametro di 2 centimetri (per la riproduzione sulla scheda di votazione): in tal modo, gli stessi presentatori avranno anche la possibilità di avere un’esatta ed immediata cognizione di come risulterà, sulla scheda di votazione, il contrassegno da loro prescelto.
 
Si tenga presente che anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio.
 
Per evitare ogni dubbio da parte delle autorità incaricate della stampa dei manifesti e delle schede, è necessario che i disegni dei modelli anzidetti siano perfettamente identici nelle due misure e che vengano indicate la parte superiore e quella inferiore dei modelli medesimi.
 
8. – Dichiarazione di collegamento della lista provinciale con un candidato alla carica di presidente della giunta regionale.
 
Come già rilevato nel paragrafo 3 (lettera D), ultimo periodo), è necessario che le liste provinciali si colleghino, a pena di nullità della stessa presentazione, con un candidato alla carica di presidente della giunta regionale.
 
Pertanto, per ogni lista provinciale, i rispettivi delegati alla presentazione debbono dichiarare tale collegamento con un candidato presidente. La dichiarazione predetta ha efficacia solo se convergente con
analoga dichiarazione resa dal candidato presidente col quale sia stato dichiarato il collegamento (art. 2, comma 3, della legge regionale 28 gennaio 1995, n. 2).
 
9. – Esenzione dalle tasse di bollo.
 
Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature delle liste provinciali sono esenti dal pagamento delle imposte di bollo.
 
 
SEZIONE II
 

CANDIDATURA A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 
10. – Elenco dei documenti necessari per la presentazione della candidatura.
 
 
Per la presentazione della candidatura a presidente della giunta regionale la legge richiede la produzione di documenti che qui di seguito si elencano e che saranno illustrati dettagliatamente nei paragrafi successivi:
 
a) dichiarazione di presentazione (mod. B);
 
b) dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato presidente (mod. B1);
 
c) dichiarazione di collegamento del candidato presidente con uno o più gruppi di liste provinciali (mod. B1) e copia dell’analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione delle liste provinciali (mod. A3);
 
d) certificato attestante l’iscrizione del candidato presidente nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.
 
11. – Dichiarazioni di presentazione della candidatura a presidente della giunta
 
La persona che intende proporre la propria candidatura alla carica di presidente della giunta regionale deve presentare un’apposita dichiarazione scritta, a firma autenticata da uno dei soggetti di cui  comma 1, della legge 53/90. La legge regionale n. 2/2005 non prevede una particolare formulazione per detta dichiarazione, sarà, quindi, sufficiente che essa contenga i requisiti sostanziali richiesti dalla legge.
 
Si allega uno schema di dichiarazione di presentazione della candidatura che potrà, eventualmente, essere preso a modello (mod. B).
 
Si rammenta che il documento di presentazione della candidatura deve contenere la dichiarazione di collegamento con i gruppi di liste provinciali. Detta dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi stessi (art. 2, comma 3, della legge regionale n. 2/2005).
 
Si precisa che il collegamento dev’essere effettuato con almeno un gruppo di liste provinciali (costituiscono ‘gruppo’ le liste provinciali presentate nella stessa regione con il medesimo contrassegno) presentate in almeno tre province (art. 3 comma 2 della legge regionale n. 2/2005).
 
Avendo la legge regionale n. 2/2005, all’art. 11, comma 1, lett. e), non recepito l’art. 1, comma 11, della legge n. 43/95, non è possibile estendere ai candidati alla carica di presidente della giunta le disposizioni di cui agli artt. 9, 10 e 11 della legge n. 108/68.
 
Si consiglia, comunque, di inserire nella dichiarazione di presentazione della candidatura anche l’indicazione di due persone che, ove ritenuto opportuno dall’Ufficio centrale regionale, potrebbero essere ammesse ad assistere alle operazioni di sorteggio e ricevere eventuali comunicazioni.
 
12 – Dichiarazione di accettazione della candidatura.
 
Documento da allegare alla dichiarazione di presentazione è la dichiarazione con la quale il candidato dichiara di accettare la candidatura (art. 2, quinto comma, della legge regionale n. 2/2005).
 
Per la compilazione di tale dichiarazione non è richiesta alcuna speciale formulazione. E’ necessario, però, che essa contenga l’indicazione della persona a cui il candidato intende delegare l’effettuazione del deposito della propria candidatura; la dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all’art. 6 della legge regionale n. 2/2005 ed alla legge n. 154/1981; nonché l’espressa dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.
 
Si tenga presente che oltre alle cause di ineleggibilità previste dall’art. 2 della legge 23 aprile 1981 n. 154, non sono eleggibili a presidente della regione ed a consigliere regionale i presidenti delle province della Regione e i sindaci dei comuni della Regione. Dette cause di ineleggibilità non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. Inoltre, ex art. 7 della citata legge n. 154/1981, un medesimo candidato non può accettare la candidatura in più di due regioni, qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno; e, chi è presidente o consigliere regionale in carica in una regione non può presentarsi come candidato in un’altra regione.
 
Si allega, a titolo esemplificativo, uno schema di dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di presidente della giunta (mod. B1).
 
La dichiarazione di accettazione della candidatura dev’essere firmata dal candidato ed autenticata da uno dei soggetti indicati nel precedente paragrafo 3, lettera C).
 
13. – Certificato attestante che il candidato è elettore di un Comune della Repubblica.
 
L’atto di presentazione della candidatura dev’essere, inoltre, corredato, dal certificato attestante che il candidato è iscritto nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica (art. 2, terzo comma, della legge regionale n. 2/2005).
 
Per quanto riguarda il rilascio di tale certificato, valgono le modalità e le garanzie richiamate nel paragrafo 4.
 
CAPITOLO II
 
PRESENTAZIONE DELLE LISTE PROVINCIALI
AGLI UFFICI CENTRALI CIRCOSCRIZIONALI
 
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA
DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ALL’UFFICIO CENTRALE REGIONALE
 
 
14. – Modalità e termini per la materiale presentazione delle candidature.
 
Le liste provinciali debbono essere presentate, per ciascuna circoscrizione elettorale provinciale, alla cancelleria del tribunale presso cui ha sede l’Ufficio centrale circoscrizionale (art. 9, primo comma, della legge n. 108).
 
Le candidature alla carica di presidente della giunta vanno, invece, presentate alla cancelleria della corte d’appello del capoluogo della regione presso la quale ha sede l’Ufficio centrale regionale (art. 2, comma 2, della legge regionale n. 2/2005).
 
La presentazione delle candidature dev’essere effettuata dalle ore 8 del 30° giorno alla ore 12 del 29° giorno antecedente la data fissata per la votazione.
 
Ex art. 12, comma 1, della legge n. 2/2005, nelle prime elezioni regionali (2005) successive all’entrata in vigore della legge stessa, in deroga a quanto previsto dall’art. 9, primo comma, della legge n. 108/1968 e dall’art. 2, comma 2, della legge regionale n. 2/2005 le candidature a Presidente e le liste dei candidati devono essere presentate dalle ore 8 del ventiseiesimo giorno alle ore 12 del venticinquesimo giorno antecedenti quello ultimo della votazione.
 
Per consentire la presentazione delle candidature, la cancelleria del tribunale presso cui ha sede l’Ufficio centrale circoscrizionale e la cancelleria della corte d’appello presso la quale è costituito l’Ufficio centrale regionale restano aperte quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20, il primo giorno, e dalle ore 8 sino alle ore 12, nel secondo giorno.
 
15. – Compiti delle cancellerie degli Uffici centrali circoscrizionali e dell’Ufficio centrale regionale al momento della presentazione delle liste.
 
Per ogni lista, provinciale e per ogni candidatura a presidente, che venga depositata presso i rispettivi uffici, dev’essere redatto un verbale di ricevuta degli atti relativi (modd. A6 – B2).
 
Il verbale dev’essere redatto in duplice copia e sottoscritto sia dal cancelliere che dal presentatore.
 
Una copia sarà immediatamente consegnata al presentatore mentre l’altra verrà allegata agli atti da consegnare, rispettivamente, all’Ufficio centrale circoscrizionale, per le liste provinciali, ed all’Ufficio centrale regionale, per la candidatura a presidente.
 
Le cancellerie attribuiranno, provvisoriamente, a ciascuna lista ed a ciascun candidato presidente un numero progressivo secondo l’ordine di presentazione; ciò ai soli fini della verbalizzazione, in quanto, in seguito all’introduzione del sorteggio, tale numero è ininfluente per quanto attiene alla riproduzione dei contrassegni delle liste sui manifesti e sulle schede di votazione.
 
Nel verbale di ricevuta, dev’essere fatta menzione della lista dei candidati, dei contrassegni presentati, della designazione dei delegati della lista, dei delegati alla presentazione, nonché del numero d’ordine provvisorio, attribuito alla lista al momento della presentazione, nonché del giorno e dell’ora della presentazione. Appare ancora raccomandabile che il verbale contenga l’elenco particolareggiato di tutti gli atti presentati, in maniera tale da evitare eventuali contestazioni nel caso di documentazioni incomplete (art. 1, ultimo comma, della legge n. 108 ed art. 32, ultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).
 
E’ opportuno precisare che il cancelliere non può rifiutarsi di ricevere le liste, le candidature e i relativi allegati, anche se li ritenga irregolari o se siano presentati tardivamente.
 
E’, tuttavia, raccomandabile che il cancelliere non ometta di far rilevare quelle irregolarità che gli sia dato di conoscere, come, ad esempio, l’eventuale mancanza di autenticazione delle sottoscrizioni dei presentatori della lista.
 
Le cancellerie dei predetti uffici – immediatamente dopo la ricezione delle candidature con i relativi documenti – dovranno rimetterle, rispettivamente, all’Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale ed all’Ufficio centrale regionale costituito presso la corte d’appello, per l’esame e le determinazioni di competenza.
 
 
CAPITOLO III
 
L’UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE,
L’UFFICIO CENTRALE REGIONALE
E LE OPERAZIONI DA ESSI COMPIUTE IN ORDINE ALL’ESAME DELLE LISTE
PROVINCIALI E ALLA CANDIDATURA A PRESIDENTE DELLA GIUNTA
 
 
16. – Composizione dell’Ufficio centrale circoscrizionale e dell’Ufficio centrale regionale.
 
L’art. 8, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, stabilisce che l’Ufficio centrale circoscrizionale è costituito presso il tribunale nella cui giurisdizione si trova il Comune capoluogo della provincia. Il medesimo articolo, al terzo comma, dispone inoltre che, presso la corte d’appello del capoluogo della regione, è costituito l’Ufficio centrale regionale, il quale esercita le attribuzioni previste dal citato art. 8, terzo comma, nonché quelle stabilite dall’art. 2, commi 2 e 6, della legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2.
 
Entrambi gli uffici sono composti da tre magistrati, uno dei quali svolge le funzioni di presidente. La costituzione dell’Ufficio centrale circoscrizionale deve avvenire entro il terzo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (cioè entro il 42° giorno antecedente quello della votazione), mentre quella dell’Ufficio centrale regionale entro cinque giorni dalla medesima data (vale a dire entro il 40° giorno antecedente quello della votazione).
 
La legge prevede l’aggregazione di altri magistrati all’Ufficio centrale circoscrizionale solo per il riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati, quando esse siano in numero tale da non poter essere rapidamente esaminate (art. 15, primo comma, n. 2, della legge n. 108). Niente è invece, stabilito per la supplenza dei componenti di ciascun ufficio centrale per lo svolgimento di tutte le altre operazioni di competenza dell’ufficio medesimo (esame delle candidature; completamento delle operazioni delle sezioni; operazioni di riparto dei seggi fra le singole liste; proclamazione degli eletti).
 
Sembra, pertanto, opportuno che, al momento della costituzione di ognuno dei due uffici centrali, siano nominati anche membri supplenti, per il caso di assenza o di impedimento dei titolari, ed in numero adeguato a giudizio del presidente.
 
 
17. – Operazioni dell’Ufficio centrale regionale e dell’Ufficio centrale circoscrizionale in ordine all’esame delle candidature.
 
Prima di illustrare le varie operazioni che l’’Ufficio centrale regionale e l’Ufficio centrale circoscrizionale devono compiere, ai sensi dell’art. 2, comma 6 della legge regionale, n. 2/2005 e dell’art. 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, si fa presente che dette operazioni debbono essere ultimate entro il termine improrogabile di ventiquattro ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle liste.
 
L’Ufficio centrale regionale e l’Ufficio centrale circoscrizionale, per evitare che il termine di cui sopra venga a scadere senza che sia stato possibile esaminare tutte le candidature presentate, vorranno considerare l’opportunità di adottare le proprie determinazioni in ordine alle singole candidature a presidente e alle singole liste, mano a mano che queste saranno loro trasmesse dalla rispettiva cancelleria.
 
Le operazioni dell’Ufficio centrale regionale e dell’Ufficio centrale circoscrizionale sono le seguenti:
 
 
I.                   – ACCERTAMENTO DELLA DATA DI PRESENTAZIONE.
 
La prima operazione che gli Uffici predetti devono compiere è quella di controllare se le liste e le candidature a presidente della giunta regionale siano state presentate entro il termine previsto dalle rispettive norme.
 
Qualora dovessero accertare che una lista o una candidatura a presidente della giunta regionale sia stato presentata oltre tale termine, la dichiareranno non valida.
 
 
II. – ESAME DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA  GIUNTA
 
 
     L’Ufficio centrale regionale accerterà:
 
- che la presentazione della candidatura sia accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno o più gruppi di lista;
 
- che sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica;
 
- cha sia stata dichiarata l’accettazione della candidatura e che non sussistano alcune delle condizioni previste dall’art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55;
 
- che sia stata dichiarata l’accettazione del collegamento con uno o più gruppi di liste;
 
            - che sia stata individuata la persona delegata alla presentazione della candidatura;
    
            - che tutte le suddette dichiarazioni siano state sottoscritte ed autenticate da uno dei soggetti di cui all’art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.
 
 
        III. – ESAME DELLA LISTA E DELLA POSIZIONE DEI SINGOLI CANDIDATI.
 
L’Ufficio centrale circoscrizionale dovrà procedere all’esame delle liste provinciali e della posizione dei singoli candidati in essa compresi.
 
A tale scopo effettuerà i seguenti controlli:
 
             a) Controllo del numero dei candidati.
 
L’operazione consiste nell’accertare se la lista provinciale abbia un numero di candidati non inferiore al numero dei consiglieri da eleggere nel collegio e non superiore allo stesso numero aumentato di un quarto, con arrotondamento all’unità superiore se il decimale e maggiore di cinque (art. 10, comma 1, lett. b) della legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2).
 
Quando i candidati compresi nella lista fossero in numero inferiore a tale limite, la lista dovrà essere dichiarata non valida (art. 10, primo comma, n. 1, della legge n. 108).
 
Se, poi, la lista provinciale dovesse contenere un numero di candidati superiore al numero prescritto, l’Ufficio provvederà a ridurla entro tale limite, cancellando gli ultimi nominativi (art. 10, primo comma, n. 1, della legge n. 108).
 
Si tenga presente che le cancellazioni dalle liste provinciali che contengano un numero di candidati superiore al limite massimo prescritto non saranno necessarie se la lista si trovi ridotta al limite stesso in conseguenza delle cancellazioni effettuate in base alle operazioni di cui alle successive lettere b), c), d) ed e).
 
b) Controllo delle dichiarazioni di accettazione della candidatura, delle dichiarazioni di collegamento e  delle relative accettazioni.
 
L’operazione consiste nel verificare se, per ciascuno dei candidati compresi nella lista, via sia la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura, firmata dall’interessato e debitamente autenticata da uno dei soggetti indicati nel paragrafo 3, lettera C). occorrerà, inoltre, verificare che alle liste siano allegate le dichiarazioni di collegamento ad un candidato alla carica di presidente della giunta.
 
Saranno dichiarate non valide le liste provinciali dei candidati per le quali manchino la prescritta dichiarazione di collegamento di cui sopra e la relativa accettazione del candidato presidente. (art. 11, comma 1, lett. c), della legge regionale n. 2/2005).
 
I candidati a carico dei quali venga accertata la sussistenza di alcune delle condizioni previste dall’art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali manchi la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura, oppure la stessa non sia completa, a norma dell’art. 9, ottavo comma, della legge n. 108, dovranno essere cancellati dalla lista (art. 10, primo comma, n. 2, della legge n. 108).
 
Dovrà, inoltre, essere accertato che le generalità dei candidati, contenute nelle rispettive dichiarazioni di accettazione, corrispondono esattamente a quelle indicate nella dichiarazione di presentazione di ogni lista, disponendo, in caso negativo, gli opportuni accertamenti per evitare dubbi sull’identità dei candidati e per non incorrere in errori nella stampa dei manifesti.
 
c) Controllo dei certificati di iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica.
 
Gli Uffici centrali passeranno a verificare se, per tutti i candidati, siano stati presentati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica.
 
I candidati che non si trovino in possesso del predetto requisito e quelli per i quali non sia stata prodotta la documentazione richiesta, dovranno essere cancellati dalla lista (art. 10, primo comma, n. 3, della legge n. 108).
 
          d) Confronto dei nomi dei candidati compresi nelle varie liste.
 
Il controllo si rende necessario al fine di procedere alla cancellazione, da una lista, dei nomi dei candidati compresi in un’altra lista presentata in precedenza nella stessa circoscrizione elettorale provinciale (art. 10, primo comma, n. 4, della legge n. 108).
 
Se, per effetto di una delle cancellazioni di cui alle lettere b), c), d) ed e), la lista, che contenga un limitato numero di candidati, venga a ridursi al di sotto del minimo prescritto, essa dovrà essere dichiarata non valida.
 
IV. - VERIFICA DEL NUMERO DEI PRESENTATORI.
 
 
L’Ufficio centrale circoscrizionale, controllerà se il numero dei presentatori di ogni lista sia quello prescritto dall’art. 9, secondo comma, della legge n. 108 (eventualmente ridotto alla metà in caso di scioglimento del consiglio regionale che ne anticipi la scadenza di oltre 120 giorni).
 
A tale scopo, occorrerà che l’ufficio effettui due verifiche:
 
- la prima consiste nel contare le firme contenute nella dichiarazione di presentazione della lista e negli altri atti ad essa eventualmente allegati;
 
- la seconda nell’accertare la regolarità delle autenticazioni delle predette firme e se il possesso, da parte dei sottoscrittori, del requisito di elettore di un Comune della circoscrizione sia documentato dai relativi certificati di iscrizione nelle liste elettorali.
 
L’ufficio dovrà depennare i sottoscrittori la cui firma non sia stata autenticata, quelli per i quali il requisito di elettore di un Comune della circoscrizione elettorale provinciale non risulti documentato e quelli che abbiano sottoscritto la dichiarazione di presentazione di un’altra lista depositata in precedenza.
 
Se, compiute tali verifiche, la lista risultasse presentata da un numero di elettori – che abbiano dimostrato tale qualità e le cui firme siano state debitamente autenticate – inferiore a quello prescritto, essa dovrà essere ricusata.
 
 
 
V. – ESAME DEI CONTRASSEGNI DI LISTA.
 
 
L’Ufficio centrale circoscrizionale dovrà procedere, poi, all’esame dei contrassegni delle liste provinciali (art. 10, primo comma, n. 1, della legge n. 108).
 
L’Ufficio dovrà ricusare i contrassegni che non rispettano i requisiti di cui all’art. 8, comma 2, della legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2.
 
Ricusato un contrassegno, l’Ufficio centrale circoscrizionale dovrà darne immediatamente comunicazione ai delegati di lista, invitandoli a presentare un contrassegno diverso non più tardi dalle ore 9 del mattino successivo al giorno entro il quale l’Ufficio deve ultimare l’esame delle liste.
 
Se il nuovo contrassegno non verrà presentato, o se esso non risponderà alle condizioni previste dalla legge, la lista sarà senz’altro ricusata.
 
   VI.    – DECISIONI DELL’UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE E  DELL’UFFICIO CENTRALE REGIONALE.
 
 
a) Comunicazioni ai delegati di lista.
 
I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione delle contestazioni e delle modificazioni apportate dall’Ufficio centrale circoscrizionale entro la stessa sera (art. 10, secondo comma, della legge n. 108).
 
L’Ufficio centrale circoscrizionale tornerà, a riunirsi il giorno successivo alle ore 9, per udire, eventualmente, i delegati delle liste contestate o modificate, per ammettere ed esaminare nuovi documenti o un nuovo contrassegno e per adottare, seduta stante, le decisioni conclusive sui casi controversi.
 
Le decisioni del predetto Ufficio devono essere comunicate nella stessa giornata ai delegati di lista.
 
Poiché l’anzidetta comunicazione viene effettuata ai fini di un’eventuale impugnativa delle decisioni di esclusione di liste o di candidature, si ritiene, malgrado la legge niente stabilisca in proposito, che le decisioni vengano notificate per mezzo di ufficiale giudiziario.
 
b) Trasmissione delle liste all’Ufficio centrale regionale, nell’esercizio delle funzioni previste dall’at. 8, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108.
 
 
          Com’è stato illustrato nel paragrafo 5, non è consentita la presentazione di una stessa candidatura nelle liste provinciali in più di tre circoscrizioni elettorali provinciali, sempre che siano sotto lo stesso simbolo (art. 9, settimo comma, primo periodo, della legge n. 108).
 
Per rendere effettivo il divieto anzidetto, la stessa norma prescrive che l’Ufficio centrale circoscrizionale, entro 12 ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle liste dei candidati, deve inviare le liste stesse all’Ufficio centrale regionale, costituito ai sensi dell’art. 8, terzo comma, della legge n. 108, al fine di decidere su eventuali ricorsi contro l’eliminazione di liste o di candidature.
 
Per la cancellazione delle candidature eccedenti il limite suindicato e per il divieto di presentazione della stessa candidatura in liste provinciali che abbiano un diverso contrassegno, si ritiene che l’Ufficio centrale regionale debba seguire l’analogo criterio della priorità nella presentazione della lista, previsto per le operazioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale.
 
A tal fine, si rende necessario che gli Uffici centrali circoscrizionali, nel trasmettere le liste dei candidati, comunichino anche, per ciascuna lista, il giorno e l’ora in cui le medesime sono state presentate.
 
c) Sospensione delle operazioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale.
 
Compiuti gli accertamenti illustrati nei paragrafi precedenti in ordine a tutte le liste presentate, e comunicate, ai delegati di lista, le decisioni adottate, l’Uffici centrali circoscrizionali sospendono le loro operazioni.
 
Avverso le decisioni negative di detti Uffici, i delegati di lista possono ricorrere, entro 24 ore dalla comunicazione di cui al precedente paragrafo, all’Ufficio centrale regionale nell’esercizio delle funzioni di decisione dei ricorsi di cui all’art. 8, terzo comma, della citata legge n. 108.
 
Gli Uffici centrali circoscrizionali proseguiranno nell’espletamento dei compiti loro affidati dalla legge appena sarà scaduto il termine per la presentazione dei ricorsi, vale a dire dopo 24 ore dalla notifica della loro ultima decisione, solamente qualora non siano stati presentati ricorsi.
 
Se, invece, siano stati presentati ricorsi, detti Uffici riprenderanno le operazioni in ordine alle liste dei candidati solo quando saranno state assunte le decisioni sui ricorsi medesimi.
 
 
CAPITOLO IV
 
OPERAZIONI
DELL’ UFFICIO CENTRALE REGIONALE
E DELL’UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE
IN SEGUITO ALLE DECISIONI SUI RICORSI
O DOPO LA SCADENZA
DEL TERMINE PER RICORRERE
 
 
 
18 Operazioni in ordine alle candidature.
  
Si indicano qui di seguito le operazioni che l’Ufficio centrale regionale e gli Uffici centrali circoscrizionali devono compiere, rispettivamente, in ordine alle candidature alla carica di presidente della giunta e alle liste provinciali:
 
I. – SORTEGGIO.
  
L’Ufficio centrale regionale e l’Ufficio centrale circoscrizionale (tenendo presenti le eventuali decisioni adottate dall’Ufficio centrale regionale nell’esercizio delle funzioni di cui all’art. 8, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108), provvederanno ad assegnare un numero progressivo a ciascun candidato presidente ed a ciascuna lista ammessa mediante sorteggi, da effettuare alla presenza dei delegati di lista e dei candidati presidenti appositamente convocati.
 
Si è già detto che le cancellerie, rispettivamente, della corte d’appello e del tribunale attribuiscono, a ciascuna candidatura e lista presentata, un numero progressivo provvisorio; ora, i relativi Uffici , tenendo conto dell’ordine risultato dal sorteggio, assegneranno il numero d’ordine definitivo.
 
 
II. – ASSEGNAZIONE DI UN NUMERO AI SINGOLI CANDIDATI DI CIASCUNA   LISTA.
  
La numerazione dei singoli candidati di ciascuna lista viene fatta secondo l’ordine in cui essi sono stati compresi nella lista (art. 11, primo comma, n. 2, della legge n. 108).
 
Tale operazione è  conclusiva  rispetto  a quelle previste per l’ammissione di ciascuna lista, in quanto viene eseguita dopo che tutti  i rilievi siano stati fatti,      dopo che tutti i motivi per l’eventuale cancellazione dei candidati siano stati presi in esame e dopo che gli eventuali ricorsi contro le esclusioni di candidati siano stati decisi. Essa può importare, quindi, l’assegnazione ai candidati di un numero diverso da quello indicato all’atto della presentazione della lista, pur rimanendo invariato l’ordine di elencazione dei candidati nella lista stessa.
 
L’assegnazione del numero d’ordine progressivo ai singoli candidati è necessaria ai fini dell’assegnazione dei seggi nell’ambito di ciascuna lista nel caso di parità di cifra individuale fra più candidati della lista medesima.
 
 
III. – COMUNICAZIONE, AI DELEGATI, DELLE DEFINTIVE DETERMINAZIONI ADOTTATE.
 
            Compiute le operazioni illustrate nei punti precedenti, l’Ufficio centrale regionale e l’Ufficio centrale circoscrizionale provvederanno a comunicare ai delegati le definitive decisioni adottate, cioè: numero d’ordine attribuito ai candidati presidenti; numero d’ordine attribuito a ciascuna lista circoscrizionale e numero d’ordine assegnato a ciascuno dei candidati compresi nella medesima (art. 2, comma 6, della legge regionale n. 2/2005 e art. 11, primo comma, n. 3, della legge n. 108).
 
 
19. – Stampa delle schede di votazione e dei manifesti.
 
Appena completate tutte le formalità relative all’esame ed all’ammissione delle candidature alla carica di presidente della giunta e delle liste, l’Ufficio centrale regionale e gli Uffici centrali circoscrizionali dovranno comunicare alle Prefetture della Regione, rispettivamente le candidature a presidente e le liste definitivamente ammesse, affinché venga provveduto:
 
 
a) alla stampa delle schede di votazione:
 
Le Prefetture provvederanno, secondo le indicazione che impartirà la Regione Puglia, alla stampa delle schede di votazione ed alla loro distribuzione alle sezioni elettorali dei Comuni;
 
          b) alla stampa del manifesto:
 
Nella parte superiore del manifesto i candidati presidenti saranno riportate secondo l’ordine di precedenza loro spettante in base al numero assegnato dal sorteggio effettuato, a livello regionale, dall’Ufficio centrale regionale.
 
Nella parte inferiore del manifesto le liste provinciali saranno riportate, in corrispondenza del candidato presidente collegato, secondo l’ordine del rispettivo sorteggio.
 
Stampati i manifesti per la per la circoscrizione elettorale provinciale, le Prefetture provvederanno a ripartire detti manifesti tra i Comuni della circoscrizione medesima al fine di provvedere alla loro pubblicazione, la quale deve avvenire mediante affissione entro il 15° giorno antecedente quello fissato per la votazione (art. 11, primo comma, n. 4, della legge n. 108).
 
20. – Comunicazione, ai sindaci dei Comuni, delle candidature e delle liste ammesse, ai fini dell’assegnazione degli spazi di propaganda elettorale.
 
L’Ufficio centrale regionale e l’Ufficio centrale circoscrizionale devono, quindi, comunicare – alle Prefetture della regione – le candidature a presidente e le liste provinciali ammesse, affinché le portino a conoscenza dei sindaci per gli adempimenti di competenza delle giunte comunali in ordine all’assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale (art. 4 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni).
 
21. – Comunicazione ai Comuni dell’elenco dei delegati di lista.
 
Gli Uffici centrali circoscrizionali devono, infine, comunicare ai sindaci dei Comuni compresi, nella rispettiva circoscrizione elettorale provinciale, l’elenco dei delegati di ciascuna lista provinciale entro il giovedì precedente la data della votazione (art. 1, ultimo comma, della legge n. 108 ed art. 35, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570).
 
Se qualche dichiarazione di presentazione di lista non contenga la specificazione dei delegati, gli Uffici in parola ne dovranno far espressa menzione nella comunicazione di cui sopra.
 
 
CAPITOLO V
 
I RICORSI ALL’UFFICIO CENTRALE REGIONALE
 
22. – Decisioni che possono essere impugnate.
 
Nei capitoli precedenti si è accennato al fatto che l’art. 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, riconosce, ai delegati di lista, la facoltà di proporre ricorso contro le decisioni degli Uffici centrali circoscrizionali.
 
Si precisa che le decisioni dei ricorsi da parte dell’Ufficio centrale regionale sono atti definitivi e che non tutte le decisioni possono essere impugnate.
 
Il legislatore ha voluto evitare che le liste o le candidature possano essere escluse indebitamente dalla competizione elettorale. Le decisioni degli Uffici predetti che possono essere impugnate sono esclusivamente quelle che importano un’eliminazione di liste o di singole candidature (art. 10, quinto comma, della legge n. 108 e successive modificazioni).
 
23. – Persone legittimate a ricorrere.
 
I ricorsi possono essere proposti soltanto dai delegati di lista, giusta quanto dispone l’art. 10, quinto comma, della legge n. 108.
 
Essendo l’impugnativa limitata alle sole decisioni di eliminazione di liste o di candidati, si ha, di conseguenza, che gli unici legittimati a ricorrere sono i delegati della lista cui si riferisce la decisione di esclusione.
 
24. – Termine e modalità per la presentazione dei ricorsi.
 
I ricorsi devono essere prodotti entro 24 ore dall’avvenuta comunicazione della decisione dell’Ufficio centrale circoscrizionale (art. 10, quinto comma, della legge n. 108). Com’è già stato suggerito in precedenza, la comunicazione dev’essere effettuata a mezzo di ufficiale giudiziario.
 
I ricorsi, da redigersi in esenzione dalle tasse di bollo come tutti gli atti che riguardano il procedimento elettorale, debbono essere depositati, entro l’anzidetto termine ed a pena di decadenza, nella cancelleria del tribunale in cui ha sede l’Ufficio centrale circoscrizionale.
 
Si rammenta che il ricorso dovrà essere sottoscritto dai delegati di lista.
 
25. – Invio dei ricorsi all’Ufficio centrale regionale.
 
I ricorsi presentati debbono essere immediatamente esaminati dai rispettivi Uffici, in modo tale che  questi possano redigere le proprie deduzioni.
 
Compiuto l’anzidetto esame, i ricorsi, nella stessa giornata in cui sono stati depositati, debbono essere inviati, a mezzo di un corriere speciale, all’Ufficio centrale regionale nell’esercizio delle funzioni di cui all’art. 8, terzo comma, della legge n. 108, corredati delle anzidette deduzioni (art. 10, settima comma, della legge n. 108).
 
26. – Decisioni dell’Ufficio centrale regionale nell’esercizio dei poteri di cui all’art. 8, terzo comma, della legge n. 108. – Comunicazione delle decisioni.
 
L’Ufficio centrale regionale decide sui ricorsi inviatigli entro due giorni dalla loro ricezione (art. 10, ottavo comma, della legge n. 108).
 
Adottate le proprie decisioni, l’Ufficio centrale regionale provvede a comunicarle, nelle 24 ore successive, sia ai ricorrenti sia agli Uffici centrali circoscrizionali della regione (art. 10, ultimo comma, della legge n. 108).
 
Per quanto riguarda le comunicazioni agli Uffici predetti, si suggerisce di far precedere l’invio della copia della decisione da una comunicazione telegrafica, al fine di mettere in grado gli Uffici medesimi di compiere, senza perdita di tempo, le conseguenti operazioni previste dalla legge ed illustrate nel precedente capitolo quarto.
 
 
CAPITOLO VI
 
DESIGNAZIONI
DEI RAPPRESENTANTI DELLE LISTE PROVINCIALI
 
27. – Compiti dei delegati di lista.
 
 
L’art. 9, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni stabilisce che la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere anche l’indicazione di due delegati, i quali sono autorizzati a designare – personalmente o per mezzo di persone da loro autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio – i rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l’Ufficio centrale circoscrizionale preposto all’ammissione delle candidature.
 
E’ bene tener presente che la designazione dei rappresentanti di lista non è obbligatoria ma facoltativa, in quanto viene fatta nell’interesse della lista rappresentata: infatti, i rappresentanti non fanno parte integrante dell’ufficio elettorale, ma vigilano per la tutela degli interessi delle rispettive liste contro eventuali irregolarità delle operazioni elettorali.
 
28. – Modalità di presentazione delle designazioni dei rappresentanti delle liste provinciali.
 
Nel silenzio della legge n. 108, per la designazione dei rappresentanti di lista, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i consigli dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (art. 1, ultimo comma, della legge n. 108).
 
Ciò stante, la designazione dei rappresentanti di lista va fatta con dichiarazione redatta su carta libera e la firma dei delegati che effettuano la designazione predetta dev’essere autenticata da uno dei soggetti previsti dall’art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni (si veda il paragrafo 3, lettera C)
 
La designazione di cui trattasi può essere fatta anche per mezzo di persone che siano state a ciò espressamente autorizzate, con dichiarazione autenticata da notaio, dai delegati medesimi. In tal caso, il notaio, nell’autenticare le firme apposte in calce all’apposita autorizzazione, dà atto che i delegati di lista hanno esibito il verbale di ricevuta rilasciato dalla cancelleria del tribunale all’atto del deposito della lista dei candidati.
 
Tale facoltà è stata, evidentemente, prevista dal legislatore nella considerazione che i delegati (due, come si è detto, per ogni circoscrizione elettorale provinciale) non sono in grado di conoscere direttamente le persone che potrebbero opportunamente essere incaricate di svolgere, presso le singole sezioni, la funzione di rappresentante di lista; essi si avvarranno, nei singoli Comuni, di propri fiduciari, i quali possono effettuare la scelta in loro nome.
 
Per lo svolgimento del loro compito, i delegati della lista provinciale debbono dimostrare la loro qualifica, esibendo la copia del predetto verbale di ricevuta.
 
Ai fini dell’autenticazione della designazione dei rappresentanti di lista, le persone autorizzate come sopra potranno anche esibire – ai pubblici ufficiali che procedono all’autenticazione medesima – una copia notarile della ricevuta rilasciata all’atto del deposito della lista.
 
Poiché le designazioni dei rappresentanti di lista presso le sezioni elettorali devono essere successivamente consegnate dal segretario comunale ai singoli presidenti di seggio, è preferibile che le medesime vengano redatte in tanti atti separati quante sono le sezioni presso le quali i delegati ritengono di designare i rappresentanti di lista.
 
Le designazioni potranno anche essere contenute in un unico atto; in tal caso sarà necessario presentare, contestualmente, tanti estratti di esso, debitamente autenticati con le modalità già precisate, per quanto saranno le sezioni presso le quali i rappresentanti siano stati designati.
 
Nel caso di contemporaneità di più elezioni, poiché le medesime persone possono essere designate quali delegati (paragrafo 3, lettera D) ), questi ultimi potranno provvedere con un solo atto a designare i rappresentanti presso i seggi e gli altri uffici elettorali con riferimento a tutte le consultazioni che si svolgeranno nella stessa data.
 
Le designazioni presso ciascuna sezione debbono essere fatte per due rappresentanti di lista, uno effettivo e l’altro supplente, in modo da assicurare la continuità dell’esercizio della funzione ad essi demandata.
 
29. – Organi ai quali va diretta la designazione. – Termini.
 
La designazione dei rappresentanti di lista è fatta in uffici diversi, a seconda degli uffici elettorali presso i quali i rappresentanti stessi debbano svolgere il loro compito.
 
a) Rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione.
 
La designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione – giusta quanto dispongono l’art. 1, ultimo comma, della legge n. 108 e l’art. 35 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570 – può essere fatta:
 
1° - al segretario del Comune, entro il venerdì precedente il giorno della votazione.
 
Il segretario comunale controllerà le regolarità delle designazioni, accertando che le medesime siano firmate dai delegati di lista compresi nell’elenco che l’Ufficio centrale circoscrizionale preposto all’ammissione delle candidature abbia fatto pervenire al sindaco e le farà consegnare ai presidenti delle rispettive sezioni prima dell’insediamento dei seggi;
 
2° - direttamente   al   presidente   di ciascun seggio, il sabato pomeriggio, durante le operazioni di autenticazione delle schede, oppure la mattina della domenica, purché prima che abbiano avuto inizio le operazioni di votazione.
 
Per tale ipotesi, il sindaco deve consegnare, al presidente dell’ufficio elettorale di ogni sezione – contemporaneamente agli oggetti ed agli atti occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio – l’elenco dei delegati delle liste provinciali per le quali non siano stati ancora designati i rappresentanti.
 
Il presidente di seggio provvederà, poi, a verificare la regolarità degli atti di designazione di ciascun rappresentante ed al controllo di coloro che tali designazioni abbiano fatto (delegati di lista ovvero persone da essi autorizzate).
 
b) Rappresentanti di lista presso l’Ufficio centrale circoscrizionale.
 
La designazione dei rappresentanti di lista presso l’Ufficio centrale circoscrizionale dev’essere presentata alla cancelleria del tribunale in cui ciascun ufficio ha la propria sede, la quale ne rilascia ricevuta (vedasi modelli).
 
Nessun termine è stabilito dalla legge per la presentazione di tali designazioni. Si ritiene, però,  che – in analogia a quanto stabilito per gli uffici elettorali di sezione – i delegati delle liste possano provvedervi sino al momento in cui hanno inizio le operazioni di competenza dell’Ufficio centrale circoscrizionale.
 
30. – Requisiti dei rappresentanti di lista.
 
La legge non contiene alcun cenno circa i requisiti dei rappresentanti di lista.
 
Tuttavia, tenuto conto del compito loro affidato dalla legge, si ritiene che essi debbano essere elettori e saper leggere e scrivere.
 
Nulla vieta che un delegato designi se stesso quale rappresentante.
 
Nel caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, è consentito che lo stesso elettore sia desinato rappresentante di lista per le elezioni regionali, comunali e circoscrizionali e rappresentante del gruppo dei candidati per le elezioni provinciali presso lo stesso seggio.
 
In tal caso, comunque – al fine di consentire al rappresentante di esprimere il proprio voto per tutte le elezioni che hanno luogo contemporaneamente nella sezione presso cui egli svolge l’incarico, a norma dell’art. 40 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570 – si suggerisce che i rappresentanti vengano scelti tra gli elettori dell’organo da eleggere avente l’ambito territoriale più ristretto (così, ad esempio, in caso di elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, il rappresentante dev’essere elettore della circoscrizione amministrativa).
 
Se – all’atto della presentazione delle liste di candidati per le elezioni regionali, comunali e circoscrizionali, e del gruppo dei candidati per le elezioni provinciali – siano stati designati delegati diversi per ciascun tipo di elezione, sarà opportuno che i delegati di lista o di gruppo prendano preventivi accordi per designare la stessa persona sia come rappresentante di lista per le elezioni regionali, comunali e circoscrizionali che come rappresentante di gruppo per le elezioni provinciali, per evitare un eccessivo affollamento presso i seggi.
 
Analoghi accordi potranno essere presi in caso di coincidenza delle elezioni politiche con le elezioni regionali ed amministrative.
 
dott. Raffaele Fitto
 
 
 
ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE
 
 
Modulistica per la presentazione delle candidature


Mod. A           dichiarazione di presentazione di una lista provinciale


Mod. A1         atto separato di dichiarazione di presentazione di una lista provinciale


Mod. A2         dichiarazione di accettazione delle candidatura (candidato circoscrizionale)


Mod. A3         dichiarazione di collegamento di una lista provinciale con il candidato Presidente


Mod. A4         dichiarazione di presentazione del simbolo della lista provinciale


Mod. A5         autorizzazione di delega per la designazione dei rappresentanti di lista


Mod. A6         ricevuta di avvenuta presentazione di una lista provinciale


Mod. A7         ricevuta della designazione del rappresentante di lista effettivo


Mod. A7 bis    ricevuta della designazione del rappresentante di lista supplente


Mod. B                       dichiarazione di presentazione di un candidato presidente e relativi collegamenti.


Mod. B1          dichiarazione di accettazione della candidatura e di accettazione dei collegamenti
con le liste provinciali (candidato presidente)


Mod. B2          ricevuta di avvenuta presentazione candidatura a presidente


Mod. C                       designazione del mandatario elettorale




MODELLO A

Contrassegno

 
 
ELEZIONE DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO
REGIONALE DELLA PUGLIA
DEL …………………[data]
 
Circoscrizione di ……………
 
 

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI



I sottoscritti elettori compresi nelle liste elettorali dei Comuni della Provincia di ………………. nel numero di ………. risultante dalle firme legalmente autenticate, contenute in questo foglio ed in numero di ……atti separati, nonché da numero ……. dichiarazioni, rese nelle forme indicate al quarto comma dell’art. 28 del Testo Unico 16 maggio 1960, n. 570, come modificato dall’art. 4, comma 7, della legge 11 agosto 1991, n. 291,
dichiarano di presentare,
per la elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio regionale della Puglia che avrà luogo……… , una lista provinciale di numero …. candidati alla carica di consigliere regionale, nelle persone e nell’ordine sotto indicato.
La lista provinciale, di seguito qui riportata, - della quale i sottoscritti dichiarano di aver preso visione è contraddistinta dal seguente contrassegno








ed      è      collegata      al       candidato       alla       carica       di    Presidente    della    Giunta    Regionale
………………………………………………… nato a ……………………………….. il …………….…..…
 
 
LISTA DEI CANDIDATI
n.
Cognome
Nome
Luogo e data di nascita
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I sottoscritti delegano:
1) il  signor ………………………………………………… nato a………………………………………..
    il ………………………….. e domiciliato in ……………………………………………………………
    ed il signor ………………………………………………. nato a……………………………………….
    il ………………………….. e domiciliato in ……………………………………………………………
i quali possono assistere, su convocazione dell’Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il Tribunale, alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascuna lista provinciale di candidati ammessa ed hanno la facoltà; altresì, di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso il medesimo Ufficio centrale circoscrizionale.
2) l signor …………………………… …………………………… …………………………… nato a …………………………… e domiciliato in…………………………………………………………………
a  depositare  la presente  lista provinciale; delegano come supplente, per il compimento dei medesimi atti,
il signor …………………………… …………………………… ……………………………
nato a …………………………….. domiciliato in ………………………………………………………..
3) l signor …………………………… …………………………… ……………………………
nato a …………………………… e domiciliato in …………………………………………………………
a sottoscrivere la relativa dichiarazione di collegamento e a presentare, il simbolo della lista provinciale di cui sonodelegati.
Designano, come supplente, per il compimento dei medesimi atti, il signor ………………………………
……………………… nato a  ……………………………………………… il ……………………………... e domiciliato in ………………………………………………………………………
A corredo della presente dichiarazione uniscono:
  a) numero …… di certificati, dei quali numero……collettivi, comprovanti l’iscrizione dei presentatori della lista provinciale nelle liste elettorali dei comuni della Provincia di………………;
  b) numero ……. dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere regionale firmate e autenticate;
  c) numero …. certificati attestanti che i candidati della lista provinciale sono elettori di un Comune della Repubblica;
  d) dichiarazione di accettazione del collegamento resa dal candidato alla carica di Presidente della Giunta;
  e) dichiarazione di collegamento resa dal delegato della presente lista provinciale con il candidato alla carica di Presidente della Giunta Regionale;
  f) dichiarazione, sottoscritta dal presidente o dal segretario nazionale del partito o del gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per l’attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti all’uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che sia il simbolo, sia la lista provinciale, così come collegata al candidato alla carica di presidente della giunta, sono presentati in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso;
  g) il modello del contrassegno della lista provinciale, in due dimensioni ed in triplice esemplare per ciascuna dimensione;
Per      eventuali      comunicazioni      da      parte      dell’Ufficio      Centrale      regionale      e circoscrizionale,    i         sottoscritti     eleggono    domicilio
presso il sig ……………………………………………………………… ………………..domiciliato      in
……………………………………… Tel……………………….. Cell. ……………………………..
Data, ………………………………………………….
 
ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA PROVINCIALE
 
I sottoscritti elettori dichiarano di non aver sottoscritto, per l’elezione del Presidente della Giunta Regione e del Consiglio Regionale di cui trattasi, nessun’altra dichiarazione di presentazione di lista provinciale di candidati.


I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia      di              protezione      dei      dati       personali),       che    il    promotore     della  sottoscrizione  è/sono
………………………………………………………………….. con sede in
……………………………………………………………………………….
Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2, e secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati all’Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale del capoluogo di provincia, presso il quale l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.




Cognome e nome
Luogo e data di nascita




Comune di iscrizione nelle liste
elettorali
Documento di identificazione
Firma del sottoscrittore
















Cognome e nome
Luogo e data di nascita




Comune di iscrizione nelle liste
elettorali
Documento di identificazione
Firma del sottoscrittore
















Cognome e nome
Luogo e data di nascita




Comune di iscrizione nelle liste
elettorali
Documento di identificazione
Firma del sottoscrittore
















Cognome e nome
Luogo e data di nascita




Comune di iscrizione nelle liste
elettorali
Documento di identificazione
Firma del sottoscrittore
















Cognome e nome
Luogo e data di nascita




Comune di iscrizione nelle liste
elettorali
Documento di identificazione
Firma del sottoscrittore
















La firma qui apposta vale come consenso a norma dell’articolo 23, comma 4, del d.lgs. 196/2003 ai soli fini sopra indicati.
 


Cognome e nome
Luogo e data di nascita




Comune di iscrizione nelle liste
elettorali
Documento di identificazione
Firma del sottoscrittore
















Cognome e nome
Luogo e data di nascita




Comune di iscrizione nelle liste
elettorali
Documento di identificazione
Firma del sottoscrittore
















Cognome e nome
Luogo e data di nascita




Comune di iscrizione nelle liste
elettorali
Documento di identificazione
Firma del sottoscrittore
















Cognome e nome
Luogo e data di nascita




Comune di iscrizione nelle liste
elettorali
Documento di identificazione
Firma del sottoscrittore


















La firma qui apposta vale come consenso a norma dell’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, ai soli fini sopra indicati
 
 

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME





A norma dell’articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, certifico vere ed autentiche le firme apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati (n. [in cifre]….), da me identificati con il documento segnato in corrispondenza di ciascuno.
 
……………..….addì …………..
…………………………………………………………………………
Timbro, firma (Nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede
all’autenticazione (art. 14, legge 21 marzo 1990, n. 53)
 


Contrassegno



MODELLO A1
 
 
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
DEL [data]
Circoscrizione di ………………………………
 
 
 
ATTO SEPARATO DI DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI
 
 
Elenco n…..dei sottoscrittori della lista provinciale recante il contrassegno,
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
per la elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio regionale della Puglia che avrà luogo……..……………
 
La lista provinciale, comprensiva di n. …...candidati, di seguito qui riportata, e della quale i sottoscritti dichiarano di aver preso visione, è collegata al candidato alla carica di Presidente della Giunta Regionale ………………………………… nato a ………………..il ………………………………..
 
CANDIDATI DELLA LISTA PROVINCIALE
n.
Cognome
Nome
Luogo e data di nascita
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA PROVINCIALE


I sottoscritti elettori dichiarano di non aver sottoscritto, per l’elezione del Presidente della Giunta Regione e del Consiglio Regionale di cui trattasi, nessun’altra dichiarazione di presentazione di lista provinciale di candidati.
I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e successive modificazioni, che il promotore della sottoscrizione è
……………………………………………………… con sede in
……………………………………………………………………
Sono altresì informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dalla legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2, e secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati all’Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale del capoluogo di provincia, presso il quale l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.


Cognome e nome
Luogo e data di nascita




Comune di iscrizione nelle liste
elettorali
Documento di identificazione
Firma del sottoscrittore
















Cognome e nome
Luogo e data di nascita




Comune di iscrizione nelle liste
elettorali
Documento di identificazione
Firma del sottoscrittore
















Cognome e nome
Luogo e data di nascita




Comune di iscrizione nelle liste
elettorali
Documento di identificazione
Firma del sottoscrittore
















Cognome e nome
Luogo e data di nascita




Comune di iscrizione nelle liste
elettorali
Documento di identificazione
Firma del sottoscrittore
















La firma qui apposta vale come consenso a norma dell’art. 23, comma 4, del d.lgs 196/2003, ai soli fini sopra indicati
(proseguono le firme dei sottoscrittori)




Cognome e nome
Luogo e data di nascita




Comune di iscrizione nelle liste
elettorali
Documento di identificazione
Firma del sottoscrittore
















Cognome e nome
Luogo e data di nascita




Comune di iscrizione nelle liste
elettorali
Documento di identificazione
Firma del sottoscrittore
















Cognome e nome
Luogo e data di nascita




Comune di iscrizione nelle liste
elettorali
Documento di identificazione
Firma del sottoscrittore
















Cognome e nome
Luogo e data di nascita




Comune di iscrizione nelle liste
elettorali
Documento di identificazione
Firma del sottoscrittore
















Cognome e nome
Luogo e data di nascita




Comune di iscrizione nelle liste
elettorali
Documento di identificazione
Firma del sottoscrittore
















Cognome e nome
Luogo e data di nascita




Comune di iscrizione nelle liste
elettorali
Documento di identificazione
Firma del sottoscrittore
















La firma qui apposta vale come consenso a norma dell’art. 23, comma 4, del d.lgs 196/2003, ai soli fini sopra indicati
(proseguono le firme dei sottoscrittori)




Cognome e nome
Luogo e data di nascita




Comune di iscrizione nelle liste
elettorali
Documento di identificazione
Firma del sottoscrittore
















Cognome e nome
Luogo e data di nascita




Comune di iscrizione nelle liste
elettorali
Documento di identificazione
Firma del sottoscrittore














 
Cognome e nome
Luogo e data di nascita




Comune di iscrizione nelle liste
elettorali
Documento di identificazione
Firma del sottoscrittore
















Cognome e nome
Luogo e data di nascita




Comune di iscrizione nelle liste
elettorali
Documento di identificazione
Firma del sottoscrittore
















La firma qui apposta vale come consenso a norma dell’art. 23, comma 4, del d.lgs. 196/2003, ai soli fini sopra indicati.


AUTENTICAZIONE DELLE FIRME


A norma dell’articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, certifico vere ed autentiche le firme apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati (n. [in cifre]….), da me identificati con il documento segnato in corrispondenza di ciascuno.
……….addì …………..
…………………………………………………………………………
Timbro, firma (Nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede
all’autenticazione (art. 14, legge 21 marzo 1990, n. 53)






MODELLO A2
 
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO
REGIONALE DELLA PUGLIA
DEL                …[data]
 
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI
CONSIGLIERE REGIONALE COME CANDIDATO IN UNA LISTA PROVINCIALE


Il sottoscritto…………………………………………………………………………………….
nato a…………………………………………………………………il………………………..
dichiara di accettare la candidatura alla carica di consigliere regionale della Regione Puglia, per l’elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio medesimo che si svolgerà il ………..……………….,
come candidato della lista provinciale nella circoscrizione di …………………………………
recante il contrassegno ……………………………………………………………..……..……
…………………………………………………………………………………………….…….
………………………………………………………………………….…………………..…
Il sottoscritto dichiara, altresì:
1) di aver rispettato i limiti di candidatura previsti dall’art. 9, comma 7, della legge n. 108/1968 in quanto:
   - non ha accettato la candidatura per altre liste provinciali della stessa circoscrizione elettorale e di essersi presentato, invece, come candidato, con lo stesso contrassegno sopra specificato, nelle circoscrizioni elettorali provinciali di ……………………….……………………………………;
   - non ha accettato la candidatura a consigliere regionale in liste provinciali di altre regioni (ovvero ha accettato la candidatura a consigliere regionale nelle circoscrizioni di ……………………., nelle liste provinciali                           aventi                                                il                                          contrassegno
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
   - non ha presentato la propria candidature alla carica di Presidente della Giunta nella Regione o in altre regioni,   (ovvero   ha   accettato   la   candidatura   alla   carica   dei  Presidente della Giunta nella Regione
………………),
2) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.
 
3) di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all’art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2 e alla legge 23 aprile 1981, n. 154.
…………………..addì…….
FIRMA …………………………………
AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
A norma dell’articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, alla sopra estesa dichiarazione di accettazione della candidatura, del
sig…………………………………………………………………………
nato a ………………………………………………il ……………e domiciliato in……………………….
della cui identità sono certo. Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.
……..addì…………
……………………………………………………
Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale
                                                                            che procede all’autenticazione della firma




MODELLO A3
 
 
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO
REGIONALE DELLA PUGLIA
DEL ……………………[data]
 
 
DICHIARAZIONE DI COLLEGAMENTO DELLA LISTA PROVINCIALE AD UN CANDIDATO
ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Il sottoscritto…………………………………………………………………..………………
nato a…………………………………………………….… il ………………………………
e domiciliato in ……………………………………………………………………………….
delegato della lista provinciale per la circoscrizione elettorale provinciale di …………………….
recante il contrassegno
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……...
dichiara
che, in occasione dell’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia che avrà
luogo il ……………………………………..………., la lista provinciale presentata nella circoscrizione di
……………………………….., rappresentata dal sottoscritto è collegata alla candidatura alla carica di
Presidente della Giunta Regionale del signor
…………………………………………………………………………….……..…………
nato a…………………………………………il………………………..
……..addì…….
FIRMA DEL DELEGATO
…………………………………………………
AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
 
A norma dell’articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, alla sopra estesa dichiarazione, del
sig…………………………………………………………………………………………
nato a ……………………..…………il ……………e domiciliato in……………………..
della cui identità sono certo. Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale
nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.
…………………..addì…………
…………………………………………………………
Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico
ufficiale che procede all’autenticazione della firma


QUESTO DOCUMENTO DEV’ESSERE COMPILATO E AUTENTICATO IN DUPLICE ESEMPLARE: il primo viene allegato alla lista provinciale presentata all’Ufficio centrale circoscrizionale; il secondo deve essere consegnato come allegato alla dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale all’Ufficio centrale regionale.
 




MODELLO A4
 
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA
DEL ………………..…[data]
Contrassegno
 
DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DEL SIMBOLO
DA CUI E’ CONTRASSEGNATA UNA LISTA PROVINCIALE


Il sottoscritto ………………………………………………………………………………...…
nato a ……………………………………………………………….……….il …………….…
e domiciliato in ………………………………………………………..…….……..……………
delegato del gruppo di liste provinciali recanti il contrassegno
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
ovvero in quanto autorizzato nelle circoscrizioni di …………………………………….
………………………………………………………………………………………
DICHIARA
di presentare, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2, in triplice copia   e   per   ciascuna   delle   due   dimensioni, il   simbolo   da  cui è contrassegnata la lista provinciale
…………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………..…………………
FIRME DEL DELEGATO
………………………………………………………
AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
A norma dell’articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e  successive  modificazioni, certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, alla sopra estesa
dichiarazione, del sig…………………………………………….…………….……
nato a ……………………………………………il ….……………….…………e domiciliato
in…………………………………………………………………………………..
della cui identità sono certo.
Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.
……..addì…………
Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale
che procede all’autenticazione della firma
Il signor ……………………………………………………………. allega dichiarazione, sottoscritta dal presidente o dal segretario nazionale del partito o del gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per l’attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti all’uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che la presentazione del simbolo è effettuata in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.
 
 
MODELLO A5
 
 
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA
PUGLIA
 
DEL ……………. …[data]
 
 
 
ATTO DI AUTORIZZAZIONE PER LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI
LISTA PRESSO I SEGGI DELLA CIRCOSCRIZIONE E PRESSO L’UFFICIO
CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE
Il sottoscritto …………………………………………….…………………….……….
nato a……………………………………………… il …………………………………
e domiciliato in ………………………………………………………………………….
delegato alla designazione dei rappresentanti della lista ……………………………..…………. presso ogni
seggio della circoscrizione di…………….... e  presso  l’ufficio centrale circoscrizionale come risulta dalla
dichiarazione del modello A


 
AUTORIZZA




Il sig. …………………………………………………………………………………
nato a…………………………………………………………… il ……….…………
e domiciliato in ………………………………………………………………………
a  designare  i  rappresentanti  della  lista suddetta presso ogni seggio della circoscrizione e presso l’ufficio
centrale circoscrizionale.
…………….…..addì…….


FIRMA
…………………………………………..
 
AUTENTICAZIONE NOTARILE DELLA FIRMA
(Art. 9, co. 9, legge n. 108/68)


Certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, alla sopra estesa dichiarazione, del
sig………………………………………………………………..
nato a ………………………………………………il ……………e domiciliato in ……………………….
della cui identità sono certo.
Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in
caso di dichiarazione mendace.
……..addì…………
……………………………………………………
Firma (nome e cognome per esteso) e sigillo notarile








MODELLO A6
 
 
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
DEL ……………. …[data]
 
MODELLO DEL VERBALE DI RICEVUTA DI AVVENUTA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PROVINCIALE
RILASCIATO DALLA CANCELLERIA DELL’UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE
COSTITUITO PRESSO IL TRIBUNALE DEL CAPOLUOGO DI PROVINCIA
 
CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE PROVINCIALE DI ……………………
 
CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI ………………….


L’anno duemila ………., addì……..del mese di …..….., alle ore….., si è presentato, presso questa cancelleria, il sig. ………………………………nato a ……………….il …………..…… , il quale, ha dichiarato di presentare una lista provinciale di candidati, per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Puglia di domenica  ……………….   …………………….20…., la      quale       intende          contraddistinguersi       con    il    seguente contrassegno……………………………………………………..……………………..…………………………
Il    sottoscritto     procede     all’identificazione     del     presentatore     ed    accerta   che  il  medesimo  è  il sig………………………………., il  quale  ha depositato una lista provinciale di candidati per l’elezione del predetto presidente della giunta e consiglio regionale, la quale si distingue con l’indicato contrassegno e che è sottoscritta da numero….elettori della circoscrizione elettorale provinciale, le cui firme sono contenute in numero ……atti (ovvero, non è sottoscritta da elettori della circoscrizione elettorale provinciale, in quanto il presentatore dichiara essere esonerata, ex art. 8, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2.


Allegati alla predetta lista provinciale di candidati sono stati presentati anche:
a) numero …… di certificati, dei quali numero……collettivi, comprovanti l’iscrizione dei presentatori della lista provinciale nelle liste elettorali dei comuni della Provincia di………………;
b) numero ……. dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere regionale firmate e autenticate;
c) numero …. certificati attestanti che i candidati della lista provinciale sono elettori di un Comune della Repubblica;
d) dichiarazione di accettazione del collegamento resa dal candidato alla carica di Presidente della Giunta;
e) dichiarazione di collegamento della lista provinciale con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale;
f) dichiarazione, sottoscritta dal presidente o dal segretario nazionale del partito o del gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per l’attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti all’uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che sia il simbolo, sia la lista provinciale, così come collegata al candidato alla carica di presidente della giunta, sono presentati in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso;
g) il modello del contrassegno della lista provinciale, in due dimensioni ed in triplice esemplare per ciascuna dimensione;
La     dichiarazione      di      presentazione       della      lista       provinciale    contiene    la   designazione   del signor ……………………………….……………….………nato a ………………………il …………………… e del signor ……………………………………………………………nato a ………………il …..………………..
come delegati della stessa, ai sensi dell’art. 9, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni.
Alla predetta lista provinciale è attribuito, secondo l’ordine di presentazione , il numero ……………………
Di quanto sopra viene redatto, in duplice esemplare, il presente verbale, che viene letto, confermato e sottoscritto.


Il presentatore                                                                                          Il cancelliere
della lista provinciale                                                   dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale
……………………….                                                         ……………………………………




MODELLO A7
 
 
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA
PUGLIA
 
DEL ……………. …[data]
 
 
 
MODELLO DI RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE
DEL RAPPRESENTANTE EFFETTIVO DI UNA LISTA PROVINCIALE
DI CANDIDATI PRESSO L’UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE
 
 
CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE PROVINCIALE DI ……………………
 
 
CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI ………………….


 
L’anno duemila……., addì……..del mese di ……………., alle ore ………….., è stata presentata,  presso      questa     cancelleria,   la    dichiarazione     scritta,    debitamente    sottoscritta    ed  autenticata,  a firma del sig. …………...………………….. nato a …………..…….il ……………..…………. e del sig……
……………………………….………..… nato a ………………. il ……………...….., nella loro qualità di delegati     della     lista    provinciale    all’elezione    del   presidente della giunta regionale e del consiglio regionale del …………………………di domenica …………….20……..- contraddistinta con il numero di presentazione……………………………………………….e  recante il seguente contrassegno: ……………………………….………………………….- con la quale
il sig. …………………………………, domiciliato in ……………..………………………………………, viene designato come rappresentante effettivo dell’anzidetta lista provinciale presso l’Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso questo tribunale.
Si rilascia la presente ricevuta per attestare che la dichiarazione di cui sopra è stata effettivamente depositata presso questa cancelleria.




     Il cancelliere
dell’Ufficio centrale circoscrizionale




MODELLO A7 bis
 
 
 
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA
PUGLIA
 
DEL ……………. …[data]
 
 
MODELLO DI RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE
DEL RAPPRESENTANTE SUPPLENTE DI UNA LISTA PROVINCIALE
DI CANDIDATI PRESSO L’UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE
 
 
CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE PROVINCIALE DI ……………………
 
 
CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI ………………….
 
L’anno duemila……..., addì………….…..del mese di ……………….………., alle ore ………….., è stata presentata,     presso     questa   cancelleria, la  ichiarazione scritta, debitamente sottoscritta ed autenticata, a firma del sig. ……………………..…………….. nato a ……………….…….il ………………. e del sig.
…………………………………………… nato a ………..………. il ……………….., nella loro qualità di delegati    della    lista    provinciale    all’elezione    del    presidente  della giunta regionale e del consiglio regionale del …………………………di domenica …………….20……..- contraddistinta con il numero di presentazione……………………….………………………….e     recante      il    seguente    contrassegno: ……………………………………………………………………. - con la quale il sig. …………………………………..………, domiciliato in ……………………………………………, viene designato come rappresentante supplente dell’anzidetta lista provinciale presso l’Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso questo tribunale.
Si rilascia la presente ricevuta per attestare che la dichiarazione di cui sopra è stata effettivamente depositata presso questa cancelleria.
 
     Il cancelliere
dell’Ufficio centrale circoscrizionale




MODELLO B
 
 
 
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO
REGIONALE DELLA PUGLIA DEL ……………………[data]
 
 
DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Il sottoscritto    _____________________________________________________
nato a   _______________________________________________ il __________
residente a       _____________________________________________________
e domiciliato in _____________________________________________________
in occasione delle consultazioni regionali per l’elezioni diretta del Presidente della Giunta
Regionale e del Consiglio Regionale che si terranno il prossimo _________________
 
DICHIARA
 
di presentare la propria candidatura a Presidente della Giunta regionale della Regione Puglia;
Il sottoscritto dichiara, altresì:
a) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ___________________;
b) di essere collegato con:
1) il gruppo di lista del partito politico/movimento denominato ________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________ presente con proprie liste nelle circoscrizioni di
________________________________________________________;
2) il gruppo di lista del partito politico/movimento denominato ________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________ presente con proprie liste nelle circoscrizioni di
________________________________________________________;
3) il gruppo di lista del partito politico/movimento denominato ________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________ presente con proprie liste nelle circoscrizioni di
________________________________________________________;
e) di delegare:
il signor ______________________________________________ nato a __________
Il _____________________ e domiciliato in ___-_____________________________
Tel. _________________________ Cell. ___________________________________
ed    il     signor ______________________________________________________ nato a
_______________.
Il _____________________ e domiciliato in _________________________________
Tel. _________________________ Cell. ___________________________________




  • ad assistere, ove ritenuto opportuno dall’Ufficio Centrale Regionale costituito presso la Corte di Appello di Bari, alle operazioni di sorteggio previste per determinare l’ordine di presentazione sul manifesto, sulla scheda e negli spazi di propaganda elettorale;
  • a ricevere, dall’Ufficio Centrale Regionale, eventuali comunicazioni che riguardano lo scrivente.




A corredo della presente dichiarazione unisce:


a) certificato attestante di essere elettore di un Comune della Repubblica;
 
b) dichiarazione di accettazione della candidatura; di accettazione di collegamento con n. __________ gruppo/i di liste provinciali sopra indicato/i; nonché di delega alla presentazione della propria candidatura;
 
c) n. _______dichiarazione/i, effettuate dal/dai delegato/i di gruppo all’uopo espressamente incaricati, di collegamento con la candidatura dello scrivente (ovvero n. ________________dichiarazioni, effettuate dai delegati di ciascuna delle liste provinciali appartenenti al/ai gruppo/i sopra indicato/i).
 


Data, _____________________






FIRME DEL CANDIDATO
______________________
 
 
 
 
AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA


 
A norma dell’articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, alla sopra estesa dichiarazione, dal sig ______________________________________________ nato a ___________________ il ____________________ e domiciliato in      _____________________________________________ della cui identità sono certo.
Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.


…………..…..addì




……………………………………………………………..
Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale
che procede all’autenticazione della firma
 




MODELLO B1
 
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO
REGIONALE DELLA PUGLIA DEL _______________[data]
 
DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DI
ACCETTAZIONE DELLA CANDIDARTURA, DI ACCETTAZIONE DEI COLLEGAMENTI CON I GRUPPI DI LISTE PROVINCIALI


Il sottoscritto ………………………………………………….………… nato  a……………………………….


dichiara


a)  di accettare la propria candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale della Puglia;
b)  di accettare il collegamento tra la propria candidatura e i gruppi di liste provinciali, contraddistinte dai
     seguenti contrassegni:


1) ……………………..………………..……………….………..…………………
…………………………………………………………...…………………………
presenti nelle circoscrizioni di …………………………………..…………………….
….……………………………………………………………………………..….…
.
2) ……………………..…………………………………………………………….
…………………………………………………………………….………………..
presenti nelle circoscrizioni di ………………….………………………..…..……….
…………………………………………………………………….…..……………


3) ……………………………………………..………………………….………….
………………………………………………………………………….…...………
presenti nelle circoscrizioni di ……………………………………………….……..…
..………………………………..……………………………………………………


4)……


c) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni
 
d) di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all’art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2 e alla legge 23 aprile 1981, n. 154.
 
e) di  delegare, ex art. 2,   comma 5, della   legge   regionale  28  gennaio 2005, n. 2, la presentazione della
propria candidatura al signor ……………………………………………………………………………
nato a …………………il ……………………… domiciliato in …………………….………………….
 
elettore iscritto nelle liste elettorali del Comune di ……………………….;


ed in caso di suo impedimento il signor …………………………………………….nato a …………………il …..…… domiciliato in ……………………………….
elettore iscritto nelle liste elettorali del Comune di ……………………….;
…………….addì…….
 
                                    FIRMA ……………………………………………
 
AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
 
A norma dell’articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia presenza, alla sopra estesa dichiarazione di accettazione dei collegamenti, del sig…………………………………………………………nato a ………………………………………il …………..………e domiciliato in………….…………….della cui identità sono certo. Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.
……..addì…………
…….…………………………………………………………
Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale
                                                          che procede all’autenticazione della firma






MODELLO B2
 
 
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
 
DEL ……………. …[data]
 
 
MODELLO DEL VERBALE DI RICEVUTA DI AVVENUTA PRESENTAZIONE CANDIDATURA
A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
RILASCIATO DALLA CANCELLERIA DELL’UFFICIO CENTRALE REGIONALE
COSTITUITO PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI BARI
 
CANCELLERIA DELLA CORTE D’APPELLO DI BARI




L’anno duemila …………………., addì……………..del mese di …………..……………….., alle ore…………, si è presentato, presso questa cancelleria, il sig. …………...…………………………….nato a …………………..il ………...…….., il quale, ha dichiarato di essere delegato a presentare la candidatura alla        carica        di        Presidente        della        Giunta        Regionale       della     Puglia    del   Signor …………………………………. nato a……………………..…….il………………………………………………………….


Il     sottoscritto    procede       alla      sua      identificazione     ed     accerta     che    lo stesso  è   il sig ………………………..…………………… delegato alla presentazione del predetto candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.
 
In allegato, dal delegato, sono stati presentati:
 
a) atto di presentazione della candidatura a Presidente della persona sopra indicata;
 
b) certificato comprovante che il candidato alla predetta carica è iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica;
 
c) del candidato Presidente, atto contestuale di dichiarazione di accettazione alla candidatura e di accettazione di collegamento con n. …… gruppo/i di lista/e provinciale che si presenta/ano per l’elezione del consiglio regionale (ovvero con n. ……. liste provinciali presenti nelle circoscrizioni di ………………………………………………………….. per l’elezione del consiglio regionale);
 
d) del/i gruppo/i di lista/e collegato/i (ovvero delle liste collegate), numero …………….dichiarazioni di collegamento con la predetta candidatura alla carica di Presidente della Giunta.
 
Alla predetta candidatura alla carica di Presidente della Giunta è attribuito, secondo l’ordine di presentazione , il numero ………
Di quanto sopra viene redatto, in duplice esemplare, il presente verbale, che viene letto, confermato e sottoscritto.
 




Il presentatore                                                                                    Il cancelliere
   del candidato Presidente                                                              dell’Ufficio Centrale Regionale
    …………………….                                                                     ……………………………………….


MODELLO C
 
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
 
DEL ……………. …[data]
 
 
MODELLO DI DESIGNAZIONE DEL MANDATARIO ELETTORALE
DI UN CANDIDATO A CONSIGLIERE REGIONALE
O A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
DESIGNAZIONE DEL MANDATARIO ELETTORALE
(da presentarsi al Collegio Regionale di Garanzia elettorale costituito presso la Corte d’Appello)




Il sottoscritto …………….……………………., nato a ……………………….il ……………...………..., e residente in ………………………….avendo accettato la candidatura per l’elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale del ……………………che si svolgerà domenica …………..20……:
a) come candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale;
 
b) nella lista provinciale presentata nella circoscrizione elettorale provinciale di …………………………………………………………e contraddistinta dal seguente contrassegno: …………………………………..
 
In riferimento all’art. 5, comma 4, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, ed all’art. 7 commi 3 e 4 della legge 10 dicembre 1993, n. 515;


DESIGNA


Quale mandatario elettorale per tutti gli adempimenti previsti dalla legge, il sig. ……………………………………………nato a………………….il………………….. e residente   in …………………………………..……..
 
                                                                                                                                                          ………………………………………..
Firma


AUTENTICAZIONE DELLA FIRMADEL CANDIDATO A CONSIGLIERE REGIONALE
O A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE CHE DESIGNA IL MANDATARIO
ELETTORALE
(l’autenticazione della sottoscrizione dev’essere effettuata esclusivamente presso un notaio)
 
A norma dell’articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, certifico vera ed autentica la firma apposta, in mia presenza, alla sopra estesa designazione, dal sig ……………………………………………………….., nato    a…………………….
………………………, il ………………..….., domiciliato in ……………………….……………………………………………; della cui identità sono certo.
Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.


…………………., addì……………..20…..
……………………………………….
Firma (nome e cognome per esteso) e sigillo notarile
 



Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.