Legge Regionale 9 febbraio 2005, n. 2 Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale
Sommario Art. 1 (Recepimento)
Art. 2 (Elezione diretta del Presidente della Regione.
Nomina a Consigliere regionale del candidato alla carica di Presidente della
Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente
inferiore)
Art. 3 (Numero dei Consiglieri regionali)
Art. 4 (Ripartizione tra le circoscrizioni
provinciali. Assegnazione dei seggi alle circoscrizioni)
Art. 5 (Convocazione dei comizi per la rinnovazione
del Consiglio regionale e per lelezione del Presidente della Giunta
regionale)
Art. 6 (Cause d ineleggibilità)
Art. 7 (Scheda elettorale)
Art. 8 (Liste e candidature)
Art. 9 (Lista regionale)
Art. 10 (Modifiche alla legge n. 108 del
1968)
Art. 11 (Modifiche alla legge n. 43 del
1995)
Art. 12 (Norme di prima attuazione)
Art. 1(Recepimento) 1 Allelezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale si
applicano le disposizioni della presente legge.
2. Per quanto non espressamente previsto e in quanto
compatibili con la presente legge sono recepite la legge 17 febbraio 1968, n.
108 (Norme per lelezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto
normale) e la legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per lelezione dei
Consigli delle Regioni a statuto ordinario), con le successive modificazioni e
integrazioni.
3. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili con
la presente legge, le altre disposizioni vigenti, anche regolamentari,
nellordinamento in materia.
Art. 2(Elezione diretta del Presidente della Regione. Nomina a Consigliere regionale
del candidatoalla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un
numero di voti validiimmediatamente inferiore) 1. Il Presidente della Regione, ai sensi dellarticolo 41 dello Statuto, è
eletto a suffragio universale e diretto, in concomitanza con il rinnovo del
Consiglio regionale.
2. Presso lUfficio centrale regionale sono
presentate le candidature a Presidente della Giunta regionale da parte di un
delegato del candidato dalle ore 08,00 del trentesimo giorno alle ore 12,00 del
ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione.
3. La presentazione della candidatura è accompagnata
dalla dichiarazione di collegamento con uno o più gruppi di liste,
dallaccettazione del collegamento da parte del candidato Presidente, nonché dal
certificato discrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della
Repubblica del candidato.
4. La presentazione della candidatura e la
dichiarazione di collegamento devono essere autenticate da uno dei soggetti di
cui allarticolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a
garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), e successive
modifiche e integrazioni.
5. La candidatura di ciascun candidato Presidente è
valida se accompagnata dalla dichiarazione di accettazione, autenticata da uno
dei soggetti di cui allarticolo 14 della legge n. 53 del 1990, e successive
modifiche e integrazioni, contenente delega a un elettore a effettuare il
deposito di cui al comma 2.
6. LUfficio centrale regionale ammette, entro
ventiquattro ore dalla presentazione, le candidature alla carica di Presidente
se conformi alla presente legge e, acquisite le necessarie comunicazioni dagli
Uffici circoscrizionali, comunica senza indugio allUfficio centrale
circoscrizionale lavvenuta ammissione, in almeno tre circoscrizioni, delle
liste aventi medesimo contrassegno ed effettua il sorteggio tra i candidati alla
carica di Presidente ai fini del relativo ordine di stampa sulla
scheda.
7. È proclamato eletto Presidente della Regione il
candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito
regionale.
8. Il Presidente della Regione, ai sensi
dellarticolo 24 dello Statuto, è membro del Consiglio regionale.
9. È altresì Consigliere il candidato alla carica di
Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi
immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. A
questi fini è utilizzato lultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste
circoscrizionali collegate con il medesimo candidato non eletto alla carica di
Presidente della Regione o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con
la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio
unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui; oppure,
qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con
quoziente intero in sede circoscrizionale, lUfficio centrale regionale procede
allattribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si tiene conto per la
determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste
di maggioranza in seno al Consiglio regionale.
Art. 3(Numero dei Consiglieri regionali) 1. Il Consiglio regionale è composto da settanta membri, compreso il Presidente
eletto, di cui cinquantasei eletti sulla base di liste circoscrizionali
concorrenti e tredici eletti tra i gruppi di liste collegate con il candidato
Presidente eletto, secondo le modalità previste dal successivo articolo
9.
2. Le liste per le elezioni del Consiglio regionale
devono essere presentate e ammesse in almeno tre circoscrizioni con lo stesso
contrassegno.
3. In ogni gruppo di liste nessuno dei due sessi può
essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di
quoziente frazionario si procede allarrotondamento dellunità più vicina. I
movimenti e i partiti politici presentatori di liste che non abbiano rispettato
la proporzione di cui al presente comma sono tenuti a versare alla Giunta
regionale limporto del rimborso delle spese elettorali di cui alla legge 3
giugno 1999, n. 157 (Nuove norme in materia di rimborso delle spese per
consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni
concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici), fino a
un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale ai candidati in più
rispetto a quello minimo consentito. Il Presidente della Regione determina con
proprio decreto lammontare della somma.
Art. 4(Ripartizione tra le circoscrizioni provinciali. Assegnazione dei seggi alle
circoscrizioni) 1. Il terzo comma dellarticolo 2 della legge n. 108 del 1968 è sostituito dal
seguente:
La determinazione dei seggi del Consiglio regionale
e lassegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto
del Presidente della Regione emanato contemporaneamente al decreto di
convocazione dei comizi, in modo proporzionale alla popolazione residente,
secondo lultimo censimento, sulla base dei quozienti interi e dei resti più
alti. A tal fine, il numero degli abitanti della regione è suddiviso per
cinquantasei..
Art. 5(Convocazione dei comizi per la rinnovazione del Consiglio regionale e per
lelezione del Presidente della Giunta regionale) 1. Il secondo comma dellarticolo 3 della legge n. 108 del 1968 è sostituito
dal seguente:
Le elezioni del nuovo Consiglio possono essere
effettuate a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del
quinquennio. Nei casi di scioglimento del Consiglio regionale, previsti dallo
Statuto, si procede allindizione delle nuove elezioni del Consiglio e del
Presidente della Regione entro tre mesi..
2. Il quarto comma dellarticolo 3
della legge n. 108 del 1968 è sostituito dal seguente:
Le elezioni sono indette con decreto del Presidente
della Regione..
Art. 6(Cause di ineleggibilità) 1. Oltre ai casi previsti dal primo comma dellarticolo 2 della legge 23 aprile
1981, n. 154, non sono eleggibili a Presidente della Regione e a Consigliere
regionale i Presidenti delle Province della Regione e i Sindaci dei Comuni della
Regione.
2. Le cause dineleggibilità di cui al comma 1 non
hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni non oltre
il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
Art. 7(Scheda elettorale) 1. La scheda per lelezione del Presidente è quella stessa utilizzata per
lelezione del Consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla
carica di Presidente, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono
riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è
collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla
carica di Presidente e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno
sul contrassegno di una di tali liste. Nel caso in cui l elettore tracci un
unico segno sulla scheda a favore di una lista, il voto sintende espresso anche
a favore del candidato Presidente a essa collegato.
2. Ciascun elettore può altresì votare per un
candidato alla carica di Presidente, anche non collegato alla lista prescelta,
tracciando un segno sul relativo rettangolo.
3. Ciascun elettore può esprimere inoltre un solo
voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il
cognome sullapposita riga posta a fianco del contrassegno.
4. Qualora il candidato abbia due cognomi,
lelettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. Lindicazione deve
contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più
candidati.
5. In caso di discordanza tra il voto di lista e il
voto di preferenza al candidato, il voto viene attribuito alla lista del
candidato prescelto e al candidato medesimo.
6. Qualora il candidato Consigliere non sia
designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato
della stessa lista, sarà ritenuto valido il voto di lista, se espressamente
votata.
7. Se l elettore non ha indicato alcun contrassegno
di lista, ma ha espresso la preferenza per un candidato della medesima lista,
sintende che abbia votato la lista alla quale lo stesso appartiene.
8. Se l elettore ha segnato più di un contrassegno
di lista, ma ha espresso la preferenza per un candidato appartenente a una
soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il
candidato indicato.
9. Qualora lelettore esprima il voto a favore di un
candidato Presidente e la preferenza per più di una lista a esso collegata viene
ritenuto valido il voto al candidato Presidente e nulli i voti di
lista.
10. Con decreto del Presidente della Giunta
regionale, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, è approvato il modello di scheda formato secondo le
indicazioni contenute nel presente articolo.
Art. 8(Liste e candidature) 1. In deroga a quanto previsto dallarticolo 9 della legge n. 108 del 1968,
nelle prime elezioni regionali successive allentrata in vigore della presente
legge, le liste circoscrizionali, con simbolo anche composito, che sono
espressioni di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già
presenti in Consiglio o costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in
corso al momento della indizione delle elezioni, anche in una sola delle Camere,
sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori. In tal caso la delega alla
presentazione della lista viene effettuata dal legale rappresentante del gruppo
o del partito, il quale può, a sua volta, sub delegare un altro soggetto, con
atto autenticato da notaio.
2. Il numero 4 del comma 8 dellarticolo 9 della
legge n. 108 del 1968 è sostituito dal seguente:
4) un modello di contrassegno, anche figurato, in
triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o
confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti
simboli usati tradizionalmente da altri partiti. A tali fini costituiscono
elementi di confondibilità, congiuntamente o isolatamente considerati, oltre
alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i
singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi
costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche
connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa,
inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di
contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per
essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre
in errore lelettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni
riproducenti immagini o soggetti religiosi. Infine, non è ammessa la
presentazione di contrassegni che non siano stati ammessi a precedenti
consultazioni elettorali per effetto di un provvedimento giurisdizionale
pronunciato negli ultimi tre anni, trasmesso dagli interessati allorgano
preposto alla ricezione e ammissione delle liste e delle candidature.
Art. 9(Lista regionale) 1. La lista regionale, prevista dalla legge n.108 del 1968 così come modificata
dalla legge n. 43 del 1995, deve intendersi composta, successivamente
allattribuzione di tutti i seggi da parte dellUfficio centrale regionale,
esclusivamente attingendo dai gruppi di liste provinciali che abbiano conseguito
almeno un seggio della quota proporzionale e secondo le modalità di cui ai
successivi commi.
2. LUfficio centrale regionale divide la somma
delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste provinciali collegati con
il Presidente eletto, ammesse ai sensi del comma precedente, per tredici;
nelleffettuare loperazione trascura leventuale parte frazionaria del
quoziente.
3. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo
di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di
seggi da assegnare a ciascun gruppo.
4. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono
assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori
resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori
cifre elettorali.
5. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono
attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al decimo e
undicesimo comma dellarticolo 15 della legge n. 108 del 1968, a iniziare dalla
prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio, ai
sensi del decimo comma del citato articolo 15 della legge n. 108 del
1968.
6. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano
già dato luogo allassegnazione di seggi, lattribuzione di ulteriori seggi ha
nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima
graduatoria.
Art. 10(Modifiche alla legge n. 108 del 1968) 1. Alla legge n. 108 del 1968 vengono apportate le seguenti modifiche:
a) al quarto comma dellarticolo 1 dopo la parola:
Province sono aggiunte le seguenti: istituite dalla legge della
Repubblica;
b) il quinto comma dellarticolo 9 è sostituito dal
seguente:
Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non
inferiore al numero dei Consiglieri da eleggere in ciascuna circoscrizione e non
superiore allo stesso numero aumentato di un quarto, con arrotondamento
allunità superiore se il decimale è maggiore di cinque.;
c) alla lettera a) del terzo comma dellarticolo 15
le parole: nonché la cifra elettorale di ciascuna lista regionale sono
eliminate;
d) alla lettera d) del terzo comma dellarticolo 15
le parole: comunica altresì la cifra elettorale di ciascuna lista regionale
sono eliminate;
e) al numero 1) del comma 13 dellarticolo 15 le
parole: le cifre elettorali a essa attribuite ai sensi del terzo comma, lettera
a) sono sostituite dalle seguenti: il numero dei voti conseguito da ciascun
candidato alla presidenza e le parole: a ciascuna lista regionale sono
sostituite dalle seguenti: a ciascun candidato alla presidenza;
f) il numero 2) del comma 13 dellarticolo 15 è
sostituito dal seguente:
2) individua il candidato alla carica di Presidente che
ha conseguito il maggior numero di voti;
g) al numero 3) del comma 13 dellarticolo 15 le
parole: alla lista regionale sono sostituite dalle seguenti: al candidato
Presidente;
h) al numero 4) del comma 13 dellarticolo 15 le
parole: alla lista regionale sono sostituite dalle seguenti: al candidato
Presidente;
i) al numero 5) del comma 13 dellarticolo 15 il
periodo Proclama quindi eletti tutti i candidati compresi nella lista
regionale. è sostituito dal seguente: Proclama eletto il candidato Presidente
maggiormente suffragato e tutti i candidati.;
j) il numero 6) del comma 13 dellarticolo 15 è
sostituito dal seguente:
6) verifica quindi se i voti riservati al candidato
Presidente risultato eletto sia pari o superiore al 40 per cento dei voti
conseguiti da tutti i candidati alla carica di Presidente;;
k) al comma 15 dellarticolo 15 le parole: alla
lista sono sostituite dalle seguenti: al candidato Presidente.
Art. 11(Modifiche alla legge n. 43 del 1995) 1. Alla legge n. 43 del 1995 vengono apportate le seguenti modifiche:
a) allarticolo 1, comma 3, le parole da nei modi
previsti ... a ridotti alla metà sono sostituite dalle seguenti: nei modi
previsti dal precedente articolo 9;
b) il comma 5 dellarticolo 1 è eliminato;
c) al comma 8 dellarticolo 1 le parole: con una
delle liste regionali sono sostituite dalle seguenti: con un candidato
Presidente e le parole: dai delegati alla presentazione della lista regionale
predetta sono sostituite dalle seguenti: dal candidato Presidente; le parole
Le liste provinciali e la lista regionale collegate sono contrassegnate dal
medesimo simbolo sono eliminate;
d) al comma 9 dellarticolo 1 le parole alla
medesima lista regionale sono sostituite dalle seguenti: al medesimo candidato
Presidente; le parole: In tal caso, la lista regionale è contrassegnata da un
simbolo unico, ovvero dai simboli di tutte le liste a essa collegate sono
eliminate;
e) il comma 11 dellarticolo 1 è
eliminato;
f) il comma 1 dellarticolo 2 è sostituito dal
seguente:
1. La scheda e le modalità di espressione del voto sono
quelle descritte nellarticolo 7 della presente legge;
g) al comma 1 dellarticolo 5 il periodo: Per i
candidati che si presentano nella lista regionale il limite delle spese per la
campagna elettorale è pari ad euro 30.987,41 è eliminato;
h) al quarto periodo del comma 1 dellarticolo 5 le
parole: e nella lista regionale sono eliminate;
i) al comma 2 dellarticolo 5 le parole: capolista
della lista regionale sono sostituite dalle seguenti: candidato
Presidente;
j) l art. 7 è sostituito dal seguente:
Art. 7 Non sono ammesse allassegnazione dei seggi le
liste provinciali non collegate ad altre liste il cui gruppo abbia ottenuto
nellintera regione meno del 5 per cento dei voti validi. Le liste collegate
sono ammesse alla distribuzione dei seggi ove abbiano ottenuto, nell intera
regione, complessivamente tra loro, almeno il 5 per cento dei voti validi. A
partire dalle votazioni per le elezioni della IX legislatura, non sono ammessi
allassegnazione di seggi i gruppi di liste che, anche se collegate ad altre
liste, non abbiano individualmente superato la soglia del 4 per cento dei voti
validi.;
k) larticolo 8 è eliminato.
Art. 12(Norme di prima attuazione) 1. Nelle prime elezioni regionali successive allentrata in vigore della
presente legge e in deroga a quanto previsto dallarticolo 9, primo comma, della
legge n. 108 del 1968 e dallarticolo 2, comma 2, della presente legge le
candidature a Presidente e le liste dei candidati devono essere presentate dalle
ore 08,00 del ventiseiesimo giorno alle ore 12,00 del venticinquesimo giorno
antecedenti quello ultimo della votazione.
Allegato CAPITOLO I
FORMAZIONE DELLE
CANDIDATURE
SEZIONE I
LISTE PROVINCIALI
1. –
Elenco dei documenti necessari per la presentazione delle liste
provinciali.
Per la presentazione delle candidature relative alle
liste provinciali per l’elezione dei consigli regionali nella Regione Puglia, la
legge richiede la produzione della lista dei candidati e dei documenti che qui
di seguito si elencano e che saranno illustrati dettagliatamente nei paragrafi
successivi:
a) dichiarazione
di presentazione della lista provinciale;
b) certificati
attestanti che i presentatori della lista provinciale sono elettori di un Comune
della circoscrizione elettorale corrispondente alla rispettiva
provincia;
c) dichiarazione
di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato della lista
provinciale;
d) dichiarazione
di collegamento della lista provinciale con un candidato alla carica di
presidente della giunta e copia di analoga dichiarazione resa dal medesimo
candidato presidente;
e) certificato
attestante l’iscrizione dei candidati della lista provinciale nelle liste
elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica;
f) modello del
contrassegno della lista provinciale.
2. –
Lista provinciale dei candidati.
La lista provinciale deve comprendere un numero di
candidati non inferiore al numero dei consiglieri da eleggere nel collegio e non
superiore allo stesso numero aumentato di un quarto con arrotondamento all’unità
superiore se il decimale è superiore di cinque (art. 10, primo comma, lett.
B) della legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2).
La lista provinciale deve recare, per ciascun
candidato, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita (art. 9,
sesto comma, della legge n. 108). Per le donne coniugate o vedove può essere
indicato anche il cognome del marito.
I nomi dei candidati vanno elencati e contrassegnati con
numeri arabi progressivi secondo l’ordine di presentazione (art. 9, sesto
comma, della legge n. 108).
Si tenga presente il disposto dell’art. 3, comma 3, della
citata legge regionale n. 2/2005, secondo il quale in ogni gruppo di liste
(costituiscono gruppo di liste tre liste provinciali con lo stesso
contrassegno) nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura
superiore ai due terzi dei candidati pena la restituzione, alla Giunta
regionale, del rimborso spese elettorali di cui alla legge n. 157/99, fino ad un
massimo della metà, in misura direttamente proporzionale ai candidati in più
rispetto a quello minimo consentito. Pertanto, onde evitare il verificarsi di
detta circostanza si consiglia di rispettare la proporzionalità tra i sessi, già
in sede di presentazione di lista provinciale.
3. –
Dichiarazione di presentazione della lista provinciale dei
candidati.
La lista provinciale dei candidati dev’essere presentata
con apposita dichiarazione scritta. La legge
non prevede una particolare formulazione per detta
dichiarazione: sarà, quindi, sufficiente che essa contenga i requisiti
sostanziali che la legge stessa richiede.
Si allega uno schema di dichiarazione che i presentatori,
ove lo credano, potranno prendere a modello (mod. A).
Detti requisiti sono:
A) – NUMERO DEI PRESENTATORI.
La dichiarazione di presentazione della lista provinciale
dei candidati dev’essere sottoscritta, a norma dell’art. 9, secondo comma, della
legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni:
a) da almeno 750
e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni
compresi nelle circoscrizioni elettorali provinciali sino a 100.000
abitanti;
b) da almeno
1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni
compresi nelle circoscrizioni elettorali provinciali con più di 100.000 abitanti
e fino a 500.000 abitanti;
c) da almeno
1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni
compresi nelle circoscrizioni elettorali provinciali con più di 500.000 abitanti
e sino ad 1.000.000 di abitanti;
d) da almeno
2.000 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni
compresi nelle circoscrizioni elettorali provinciali con più di 1.000.000 di
abitanti.
Sembra logicamente inammissibile e contrario alla
funzione assegnata dalla legge alla dichiarazione di cui trattasi che i
candidati figurino tra i presentatori delle liste; pertanto le loro eventuali
sottoscrizioni devono ritenersi come non apposte.
Nessun elettore può sottoscrivere più
di una dichiarazione di presentazione di lista provinciale di candidati sotto
pena di gravi sanzioni.
In deroga a quanto previsto dall’articolo 9 della legge
n. 108/1968, nelle elezioni regionali del 2005, le liste circoscrizionali, con
simbolo anche composito, che sono espressioni di partiti o movimenti
rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio o costituiti in
gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della indizione delle
elezioni, anche in una sola delle Camere, sono esonerate dalla sottoscrizione
degli elettori. In tal caso la delega alla presentazione della lista viene
effettuata dal legale rappresentante del gruppo o del partito, il quale può, a
sua volta, sub delegare un altro soggetto, con atto autenticato da
Notaio.
B) – SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEGLI ELETTORI
PRESENTATORI.
La firma degli elettori presentatori deve avvenire su
appositi moduli, recanti il contrassegno di lista, il cognome, il nome, il luogo
e la data di nascita di ciascun candidato, nonché il cognome, il nome, il luogo
e la data di nascita di ognuno dei sottoscrittori (art. 9, terzo comma, della
legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni).
Fermo il disposto dell’articolo 9 della legge n. 108, per
quanto riguarda i requisiti formali della presentazione delle liste dei
candidati (si confronti la lettera A) che precede), esse possono essere
contraddistinte con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo
politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola
delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo
parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla
data di indizione dei comizi elettorali, ovvero – in caso di contemporaneo
svolgimento delle elezioni politiche con consultazioni regionali, provinciali e
comunali – nella legislatura precedente a quella per la quale vengono svolte le
elezioni politiche, a condizione che, all’atto di presentazione della lista, sia
allegata, oltre alla restante documentazione, una dichiarazione – sottoscritta
dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o
segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione
dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti
all’uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio – attestante che
le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o
gruppo politico stesso.
C) – AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA DEI
SOTTOSCRITTORI.
A seguito dell’entrata in vigore della legge 28 aprile
1998, n. 130, la quale ha sostituito l’art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53
e della legge 30 aprile 1999, n. 120, il cui art. 4, comma 2, lo ha
ulteriormente modificato, la firma di ciascuno degli elettori che
sottoscrivono la dichiarazione di presentazione della lista provinciale
dev’essere autenticata, in ogni caso, da uno dei seguenti pubblici
ufficiali:
. notaio,
. giudice di pace,
. cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle
corti d’appello e dei tribunali;
. segretario delle procure della Repubblica,
. presidente della provincia,
. sindaco,
. assessore comunale,
. assessore provinciale,
. presidente del consiglio comunale,
. presidente del consiglio provinciale,
. presidente del consiglio circoscrizionale,
. vicepresidente del consiglio
circoscrizionale,
. segretario comunale,
. segretario provinciale,
. funzionario incaricato dal sindaco,
. funzionario incaricato dal presidente della
provincia,
. consigliere provinciale che abbia comunicato la propria
disponibilità al presidente della provincia,
. consigliere comunale che abbia comunicato la propria
disponibilità al sindaco del Comune.
L’autenticazione deve essere redatta con le modalità di
cui al secondo comma dell’art. 21 della legge 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modificazioni e deve contenere l’indicazione del Comune nelle cui
liste l’elettore che firma dichiara di essere iscritto (art. 9, terzo comma,
della legge n. 108).
E’ evidente, però, che la norma del terzo comma dell’art.
9 della legge n. 108 è rispettata anche quando l’indicazione del Comune di
iscrizione nelle liste elettorali venga riportata a fianco delle firme dei
sottoscrittori e non nella formula di autenticazione delle firme
stesse.
Le autenticazioni sono nulle se anteriori al 180° giorno
precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature
(art. 14, comma 3, della legge 21 marzo
1990, n. 53, e successive modificazioni).
Si rammenta che il Ministero della Giustizia ha espresso
il parere secondo il quale i pubblici ufficiali previsti dal citato art. 14, ai
quali è espressamente attribuita la competenza ad eseguire le autenticazioni
delle firme dei sottoscrittori, dispongono del potere di autenticare le
sottoscrizioni stesse esclusivamente nel territorio di competenza
dell’ufficio di cui sono titolari.
Sempre, in relazione alla presentazione delle
candidature, si richiama all’art. 1, comma 4, della legge 23 febbraio 1995, n.
43 il cui dettato prevede che in ogni regione in cui si svolgano elezioni
regionali, nei venti giorni che precedono il termine di presentazione delle
liste, tutti i Comuni devono assicurare agli elettori di qualunque Comune la
possibilità di sottoscrivere celermente le liste dei candidati per non meno
di dieci ore al giorno dal lunedì al venerdì ed otto ore il sabato e la
domenica, svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla
residenza municipale. Le ore di apertura sono ridotte alla metà nei Comuni con
meno di tremila abitanti. Gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro
esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici
(art. 1, comma 4, della legge n. 43).
D) – INDICAZIONE DEI DELEGATI AUTORIZZATI A
DESIGNARE RAPPRESENTANTI DELLA LISTA PROVINCIALE E DEI DELEGATI ALLA
PRESENTAZIONE DELLA LISTA MEDESIMA AUTORIZZATI A DICHIARARE IL COLLEGAMENTO CON
IL CANDIDATO PRESIDENTE.
La dichiarazione di presentazione della lista provinciale
deve contenere anche l’indicazione di due delegati incaricati di assistere alle
operazioni di sorteggio delle liste, di effettuare le designazioni dei
rappresentanti di lista di cui si dirà appresso (art. 9, ultimo comma, della
legge 17 febbraio 1968, n. 108, art. 1, ultimo comma, della medesima legge ed
art. 33, primo comma, lettera e-bis), del testo unico 16 maggio 1960, n.
570, e successive modificazioni), di ricevere le comunicazioni e di proporre
i ricorsi previsti dall’art. 10 della legge n. 108, nonché l’indicazione di
delegati alla presentazione delle liste provinciali designati a dichiarare il
collegamento con un candidato alla carica di presidente della giunta (art. 1,
comma 8, della legge 23 febbraio 1995, n. 43 e art. 11, comma 1, lett. c) della
legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2).
Sebbene la legge non rechi alcuna disposizione in
proposito, è da ritenere, per intuitive ragioni, che i delegati siano
preferibilmente da scegliere fra i presentatori e non fra i
candidati.
Nulla vieta, poi, che la scelta cada su persone che non
siano presentatori.
In caso di contemporaneità di elezioni regionali,
provinciali, comunali e circoscrizionali, è consentito che le stesse persone
siano designate quali delegati della lista per le elezioni regionali, comunali e
circoscrizionali e del gruppo dei candidati per le elezioni
provinciali.
L’indicazione, però, dei delegati autorizzati a
designare i rappresentanti di lista non è un requisito essenziale della
dichiarazione di presentazione della lista. Un’eventuale mancata indicazione di
tali delegati non importerà la nullità della dichiarazione; essa avrà come
conseguenza l’impossibilità di nominare propri rappresentanti presso i seggi
elettorali e presso l’Ufficio centrale circoscrizionale nonché di presentare
ricorsi contro le decisioni di eliminazione della lista o di suoi
candidati.
Per contro, la mancata indicazione dei delegati alla
presentazione delle liste provinciali comporta l’impossibilità di dichiarare il
collegamento con un candidato alla carica di presidente della giunta,
collegamento che è richiesto a pena di nullità della presentazione medesima
(art. 1, comma 8, della legge n. 43 e art. 11, comma 1, lett. c) della legge
regionale 28 gennaio 2005, n. 2).
4. –
Certificati attestanti la qualità di elettore dei presentatori della lista
provinciale.
Per garantire che i
sottoscrittori della dichiarazione di presentazione di una lista provinciale
siano elettori iscritti nelle liste elettorali di un Comune della circoscrizione
elettorale provinciale e per rendere, nello stesso tempo, facile e rapido
l’accertamento di tale condizione, è necessario che ogni lista di candidati sia
corredata dei certificati che comprovino che i sottoscrittori si trovino in
possesso del requisito di elettore di cui trattasi.
I certificati potranno essere anche collettivi, cioè
redatti in unico atto, e dovranno essere rilasciati dal sindaco del Comune nelle
cui liste elettorali sono iscritti i presentatori delle liste (art. 9, ottavo
comma, n. 1, della legge 17 febbraio 1968, n. 108). Il rilascio dei
certificati predetti deve avvenire entro il termine perentorio di 24 ore dalla
richiesta.
Ogni ritardo, doloso o colposo, da parte dei sindaci, nel
rilascio di tali certificati recherebbe gravissimo pregiudizio alla
presentazione delle liste nei termini prescritti; pertanto ciò deve essere
assolutamente evitato con l’uso tempestivo dei mezzi che la legge pone a
disposizione dell’autorità governativa.
I Prefetti dovranno, quindi, avvalersi, nel caso, della
facoltà loro concessa per inviare un commissario presso il Comune inadempiente
appena se ne manifesti la necessità, in maniera tale che i certificati possano
essere rilasciati immediatamente.
5. –
Dichiarazione di accettazione della candidatura nella lista
provinciale.
Altro documento da allegare alla lista è la dichiarazione
con la quale ciascun candidato dichiara di accettare la candidatura nella lista
provinciale medesima (art. 9, ottavo comma, n. 2, della legge 17 febbraio
1968, n. 108).
Per la compilazione di tale dichiarazione non è richiesta
alcuna speciale formulazione. E’ necessario, però, che essa contenga la
dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità di cui
all’art. 6 della legge regionale n. 2/2005 ed alla legge n. 154/1981; nonché
l’espressa dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle
condizioni previste dall’art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55,
e successive modificazioni.
Si tenga presente che oltre alle cause di ineleggibilità
previste dall’art. 2 della legge 23 aprile 1981 n. 154, non sono eleggibili a
presidente della regione ed a consigliere regionale i presidenti delle province
della Regione e i sindaci dei comuni della Regione. Dette cause di
ineleggibilità non
hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per
dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle
candidature.
Un medesimo candidato non può accettare la candidatura in
più di tre circoscrizioni elettorali provinciali, né per liste provinciali
aventi contrassegni diversi, né in più di due regioni, qualora le elezioni
avvengano nello stesso giorno; inoltre,
chi è presidente o consigliere regionale in carica in una regione non può
presentarsi come candidato in un’altra regione (art. 9, settimo comma,
della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni; art. 7, primo
comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154, e successive
modificazioni).
Qualora un candidato accetti più di tre candidature in
liste provinciali sotto lo stesso simbolo, l’Ufficio centrale regionale
provvederà – sentiti i rappresentanti di lista, ove siano stati designati – ad
eliminare le candidature eccedenti, ovvero le candidature presentate con
contrassegni diversi rispetto alla
prima in ordine di tempo. Qualora il candidato accetti,
nella circoscrizione elettorale provinciale, la candidatura in liste con
contrassegni diversi, l’Ufficio centrale circoscrizionale provvederà ad
eliminare le candidature presentate in eccedenza, lasciando valida solo la
prima.
Si allega, a titolo esemplificativo, uno schema di
dichiarazione di accettazione della candidatura in una lista provinciale
(mod. A2).
La dichiarazione di accettazione della candidatura
dev’essere firmata dal candidato ed autenticata da uno dei soggetti indicati nel
precedente paragrafo 3, lettera C).
Per i candidati che si trovino eventualmente all’estero,
l’autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura
dev’essere effettuata da un’autorità diplomatica o consolare
italiana.
6. –
Certificato attestante che i candidati sono elettori di un Comune della
Repubblica.
L’atto di presentazione delle candidature dev’essere,
inoltre, corredato, dei certificati attestanti che i candidati sono iscritti
nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica (art. 9, ottavo comma,
n. 3, della legge 17 febbraio 1968, n. 108).
Per quanto riguarda il rilascio di tali certificati,
valgono le modalità e le garanzie richiamate nel paragrafo 4 per il rilascio
degli analoghi certificati per i presentatori delle candidature.
7. –
Contrassegno della lista provinciale.
Infine dovrà essere presentato, per ogni lista
provinciale, un modello di contrassegno, il quale sarà riprodotto sul manifesto
recante le liste dei candidati e sulle schede di votazione.
Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o
confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti
simboli usati tradizionalmente da altri partiti. A tali fini costituiscono
elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre
alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i
singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi
costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche
connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa,
inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di
contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per
essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre
in errore l’elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni
riproducenti immagini o soggetti religiosi. Infine, non è ammessa la
presentazione di contrassegni che non siano stati ammessi a precedenti
consultazioni elettorali per effetto di un provvedimento giurisdizionale
pronunciato negli ultimi tre anni, trasmesso dagli interessati all’organo
preposto alla ricezione ed ammissione delle liste e delle candidature (art.
8, comma 8, della legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2).
Affinché l’Ufficio centrale circoscrizionale non ricusi
il loro contrassegno, i presentatori dovranno tener conto di quanto sopra
evidenziato.
Il modello del contrassegno dovrà essere presentato in
triplice esemplare e potrà essere anche figurato; come già detto, esso sarà
riprodotto, sulle schede di votazione, con i colori del contrassegno presentato
ai sensi dell’art. 9, ottavo comma, n. 4, della legge n. 108 (art. 1, ultimo
comma, della legge n. 108 ed art. 27, secondo comma, ultimo periodo, del testo
unico n. 570, e successive modificazioni).
Ad evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione
dei contrassegni sulle schede, si ritiene opportuno suggerire ai presentatori
delle liste che i contrassegni siano disegnati su carta lucida, con inchiostro
di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritte una
da un cerchio del diametro di 10 centimetri (per la riproduzione sul manifesto
delle liste dei candidati) e l’altra da un cerchio del diametro di 2 centimetri
(per la riproduzione sulla scheda di votazione): in tal modo, gli stessi
presentatori avranno anche la possibilità di avere un’esatta ed immediata
cognizione di come risulterà, sulla scheda di votazione, il contrassegno da loro
prescelto.
Si tenga presente che anche eventuali diciture facenti
parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio.
Per evitare ogni dubbio da parte delle autorità
incaricate della stampa dei manifesti e delle schede, è necessario che i disegni
dei modelli anzidetti siano perfettamente identici nelle due misure e che
vengano indicate la parte superiore e quella inferiore dei modelli
medesimi.
8. – Dichiarazione di collegamento della lista
provinciale con un candidato alla carica di presidente della giunta
regionale.
Come già rilevato nel paragrafo 3 (lettera D),
ultimo periodo), è necessario che le liste provinciali si colleghino,
a pena di nullità della stessa presentazione, con un candidato alla
carica di presidente della giunta regionale.
Pertanto, per ogni lista provinciale, i rispettivi
delegati alla presentazione debbono dichiarare tale collegamento con un
candidato presidente. La dichiarazione predetta ha efficacia solo se convergente
con
analoga dichiarazione resa dal candidato presidente col
quale sia stato dichiarato il collegamento (art. 2, comma 3, della legge
regionale 28 gennaio 1995, n. 2).
9. –
Esenzione dalle tasse di bollo.
Gli atti e i documenti
richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle
candidature delle liste provinciali sono esenti dal pagamento delle imposte di
bollo.
SEZIONE II
CANDIDATURA A PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE
10.
– Elenco dei documenti necessari per la presentazione della
candidatura.
Per la presentazione della candidatura a presidente della
giunta regionale la legge richiede la produzione di documenti che qui di seguito
si elencano e che saranno illustrati dettagliatamente nei paragrafi
successivi:
a) dichiarazione
di presentazione (mod. B);
b) dichiarazione
di accettazione della candidatura da parte del candidato presidente (mod.
B1);
c) dichiarazione
di collegamento del candidato presidente con uno o più gruppi di liste
provinciali (mod. B1) e copia dell’analoga dichiarazione resa dai
delegati alla presentazione delle liste provinciali (mod. A3);
d) certificato
attestante l’iscrizione del candidato presidente nelle liste elettorali di un
qualsiasi comune della Repubblica.
11.
– Dichiarazioni di presentazione della candidatura a presidente della
giunta
La persona che intende proporre la propria candidatura
alla carica di presidente della giunta regionale deve presentare un’apposita
dichiarazione scritta, a firma autenticata da uno dei soggetti di cui comma 1,
della legge 53/90. La legge regionale n. 2/2005 non prevede una particolare
formulazione per detta dichiarazione, sarà, quindi, sufficiente che essa
contenga i requisiti sostanziali richiesti dalla legge.
Si allega uno schema di dichiarazione di presentazione
della candidatura che potrà, eventualmente, essere preso a modello (mod.
B).
Si rammenta che il documento di presentazione della
candidatura deve contenere la dichiarazione di collegamento con i gruppi di
liste provinciali. Detta dichiarazione ha efficacia solo se convergente con
analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi stessi (art. 2, comma 3,
della legge regionale n. 2/2005).
Si precisa che il collegamento dev’essere effettuato con
almeno un gruppo di liste provinciali (costituiscono ‘gruppo’ le liste
provinciali presentate nella stessa regione con il medesimo contrassegno)
presentate in almeno tre province (art. 3 comma 2 della legge regionale
n. 2/2005).
Avendo la legge regionale n. 2/2005, all’art. 11, comma
1, lett. e), non recepito l’art. 1, comma 11, della legge n. 43/95, non è
possibile estendere ai candidati alla carica di presidente della giunta le
disposizioni di cui agli artt. 9, 10 e 11 della legge n. 108/68.
Si consiglia, comunque, di inserire nella dichiarazione
di presentazione della candidatura anche l’indicazione di due persone che, ove
ritenuto opportuno dall’Ufficio centrale regionale, potrebbero essere ammesse ad
assistere alle operazioni di sorteggio e ricevere eventuali
comunicazioni.
12 –
Dichiarazione di accettazione della candidatura.
Documento da allegare alla dichiarazione di presentazione
è la dichiarazione con la quale il candidato dichiara di accettare la
candidatura (art. 2, quinto comma, della legge regionale n.
2/2005).
Per la compilazione di tale dichiarazione non è richiesta
alcuna speciale formulazione. E’ necessario, però, che essa contenga
l’indicazione della persona a cui il candidato intende delegare l’effettuazione
del deposito della propria candidatura; la dichiarazione di non trovarsi in
alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all’art. 6 della legge regionale n.
2/2005 ed alla legge n. 154/1981; nonché l’espressa dichiarazione del candidato
di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 15, comma
1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.
Si tenga presente che oltre alle cause di ineleggibilità
previste dall’art. 2 della legge 23 aprile 1981 n. 154, non sono eleggibili a
presidente della regione ed a consigliere regionale i presidenti delle province
della Regione e i sindaci dei comuni della Regione. Dette cause di
ineleggibilità non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per
dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
Inoltre, ex art. 7 della citata legge n. 154/1981, un medesimo candidato non può
accettare la candidatura in più di due regioni, qualora le elezioni avvengano
nello stesso giorno; e, chi è
presidente o consigliere regionale in carica in una regione non può presentarsi
come candidato in un’altra regione.
Si allega, a titolo
esemplificativo, uno schema di dichiarazione di accettazione della candidatura
alla carica di presidente della giunta (mod. B1).
La dichiarazione di accettazione della candidatura
dev’essere firmata dal candidato ed autenticata da uno dei soggetti indicati nel
precedente paragrafo 3, lettera C).
13.
– Certificato attestante che il candidato è elettore di un Comune della
Repubblica.
L’atto di presentazione della candidatura dev’essere,
inoltre, corredato, dal certificato attestante che il candidato è iscritto nelle
liste elettorali di un Comune della Repubblica (art. 2, terzo comma, della
legge regionale n. 2/2005).
Per quanto riguarda il rilascio di tale certificato,
valgono le modalità e le garanzie richiamate nel paragrafo 4.
CAPITOLO II
PRESENTAZIONE DELLE LISTE
PROVINCIALI
AGLI UFFICI CENTRALI
CIRCOSCRIZIONALI
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
ALLA CARICA
DI PRESIDENTE DELLA
GIUNTA
ALL’UFFICIO CENTRALE
REGIONALE
14.
– Modalità e termini per la materiale presentazione delle
candidature.
Le liste provinciali debbono essere presentate, per ciascuna circoscrizione
elettorale provinciale, alla cancelleria del tribunale presso cui ha sede
l’Ufficio centrale circoscrizionale (art. 9, primo comma, della legge n.
108).
Le candidature alla carica di presidente della giunta
vanno, invece, presentate alla
cancelleria della corte d’appello del capoluogo della regione presso la quale ha
sede l’Ufficio centrale regionale (art. 2, comma 2, della legge regionale n.
2/2005).
La presentazione delle candidature dev’essere effettuata
dalle ore 8 del 30° giorno alla ore 12 del 29° giorno antecedente la data
fissata per la votazione.
Ex art. 12, comma 1, della legge n. 2/2005, nelle prime
elezioni regionali (2005) successive all’entrata in vigore della legge stessa,
in deroga a quanto previsto dall’art. 9, primo comma, della legge n. 108/1968 e
dall’art. 2, comma 2, della legge regionale n. 2/2005 le candidature a
Presidente e le liste dei candidati devono essere presentate dalle ore 8 del
ventiseiesimo giorno alle ore 12 del venticinquesimo giorno antecedenti quello
ultimo della votazione.
Per consentire la presentazione delle candidature, la
cancelleria del tribunale presso cui ha sede l’Ufficio centrale circoscrizionale
e la cancelleria della corte d’appello presso la quale è costituito l’Ufficio
centrale regionale restano aperte quotidianamente, compresi i giorni
festivi, dalle ore 8 alle ore 20, il primo giorno, e dalle ore 8 sino
alle ore 12, nel secondo giorno.
15. – Compiti delle cancellerie degli Uffici centrali
circoscrizionali e dell’Ufficio centrale regionale al momento della
presentazione delle liste.
Per ogni lista, provinciale e per ogni candidatura a
presidente, che venga depositata presso i rispettivi uffici, dev’essere redatto
un verbale di ricevuta degli atti relativi (modd. A6 – B2).
Il verbale dev’essere redatto in duplice copia e
sottoscritto sia dal cancelliere che dal presentatore.
Una copia sarà
immediatamente consegnata al presentatore mentre l’altra verrà allegata agli
atti da consegnare, rispettivamente, all’Ufficio centrale circoscrizionale, per
le liste provinciali, ed all’Ufficio centrale regionale, per la candidatura a
presidente.
Le cancellerie attribuiranno, provvisoriamente, a
ciascuna lista ed a ciascun candidato presidente un numero progressivo secondo
l’ordine di presentazione; ciò ai soli fini della verbalizzazione, in
quanto, in seguito all’introduzione del sorteggio, tale numero è ininfluente per
quanto attiene alla riproduzione dei contrassegni delle liste sui manifesti e
sulle schede di votazione.
Nel verbale di ricevuta, dev’essere fatta menzione della
lista dei candidati, dei contrassegni presentati, della designazione dei
delegati della lista, dei delegati alla presentazione, nonché del numero
d’ordine provvisorio, attribuito alla lista al momento della
presentazione, nonché del giorno e dell’ora della presentazione. Appare ancora
raccomandabile che il verbale contenga l’elenco particolareggiato di tutti
gli atti presentati, in maniera tale da evitare eventuali contestazioni nel
caso di documentazioni incomplete (art. 1, ultimo comma, della legge n. 108
ed art. 32, ultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive
modificazioni).
E’ opportuno precisare
che il cancelliere non può rifiutarsi di ricevere le liste, le candidature e i
relativi allegati, anche se li ritenga irregolari o se siano presentati
tardivamente.
E’, tuttavia, raccomandabile che il cancelliere non
ometta di far rilevare quelle irregolarità che gli sia dato di conoscere, come,
ad esempio, l’eventuale mancanza di autenticazione delle sottoscrizioni dei
presentatori della lista.
Le cancellerie dei
predetti uffici – immediatamente dopo la ricezione delle candidature con i
relativi documenti – dovranno rimetterle, rispettivamente, all’Ufficio centrale
circoscrizionale costituito presso il tribunale ed all’Ufficio centrale
regionale costituito presso la corte d’appello, per l’esame e le determinazioni
di competenza.
CAPITOLO III
L’UFFICIO CENTRALE
CIRCOSCRIZIONALE,
L’UFFICIO CENTRALE
REGIONALE
E LE OPERAZIONI DA ESSI COMPIUTE IN
ORDINE ALL’ESAME DELLE LISTE
PROVINCIALI E ALLA CANDIDATURA A
PRESIDENTE DELLA GIUNTA
16.
– Composizione dell’Ufficio centrale circoscrizionale e dell’Ufficio centrale
regionale.
L’art. 8, primo comma, della legge 17 febbraio 1968, n.
108, stabilisce che l’Ufficio centrale circoscrizionale è costituito
presso il tribunale nella cui giurisdizione si trova il Comune capoluogo della
provincia. Il medesimo articolo, al terzo comma, dispone inoltre che, presso la
corte d’appello del capoluogo della regione, è costituito l’Ufficio centrale
regionale, il quale esercita le attribuzioni previste dal citato art. 8,
terzo comma, nonché quelle stabilite dall’art. 2, commi 2 e 6, della legge
regionale 28 gennaio 2005, n. 2.
Entrambi gli uffici sono composti da tre magistrati, uno
dei quali svolge le funzioni di presidente. La costituzione dell’Ufficio
centrale circoscrizionale deve avvenire entro il terzo giorno successivo
a quello di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (cioè entro
il 42° giorno antecedente quello della votazione), mentre quella dell’Ufficio
centrale regionale entro cinque giorni dalla medesima data (vale a dire
entro il 40° giorno antecedente quello della votazione).
La legge prevede l’aggregazione di altri magistrati
all’Ufficio centrale circoscrizionale solo per il riesame delle schede
contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati, quando esse siano
in numero tale da non poter essere rapidamente esaminate (art. 15, primo
comma, n. 2, della legge n. 108). Niente è invece, stabilito per la
supplenza dei componenti di ciascun ufficio centrale per lo svolgimento di tutte
le altre operazioni di competenza dell’ufficio medesimo (esame delle
candidature; completamento delle operazioni delle sezioni; operazioni di riparto
dei seggi fra le singole liste; proclamazione degli eletti).
Sembra, pertanto, opportuno che, al momento della
costituzione di ognuno dei due uffici centrali, siano nominati anche membri
supplenti, per il caso di assenza o di impedimento dei titolari, ed in numero
adeguato a giudizio del presidente.
17. – Operazioni
dell’Ufficio centrale regionale e dell’Ufficio centrale circoscrizionale in
ordine all’esame delle candidature.
Prima di illustrare le varie operazioni che l’’Ufficio
centrale regionale e l’Ufficio centrale circoscrizionale devono compiere, ai
sensi dell’art. 2, comma 6 della legge regionale, n. 2/2005 e dell’art. 10 della
legge 17 febbraio 1968, n. 108, si fa presente che dette operazioni debbono
essere ultimate entro il termine improrogabile di ventiquattro ore
dalla scadenza del termine per la presentazione delle liste.
L’Ufficio centrale regionale e l’Ufficio centrale
circoscrizionale, per evitare che il termine di cui sopra venga a scadere senza
che sia stato possibile esaminare tutte le candidature presentate, vorranno
considerare l’opportunità di adottare le proprie determinazioni in ordine alle
singole candidature a presidente e alle singole liste, mano a mano che queste
saranno loro trasmesse dalla rispettiva cancelleria.
Le operazioni
dell’Ufficio centrale regionale e dell’Ufficio centrale circoscrizionale sono le
seguenti:
I.
– ACCERTAMENTO DELLA DATA DI
PRESENTAZIONE.
La prima operazione che gli Uffici predetti devono
compiere è quella di controllare se le liste e le candidature a presidente della
giunta regionale siano state presentate entro il termine previsto dalle
rispettive norme.
Qualora dovessero accertare che una lista o una
candidatura a presidente della giunta regionale sia stato presentata oltre tale
termine, la dichiareranno non valida.
II. – ESAME DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI PRESIDENTE
DELLA GIUNTA
L’Ufficio centrale regionale accerterà:
- che la presentazione della candidatura sia accompagnata
dalla dichiarazione di collegamento con uno o più gruppi di lista;
- che sia stato presentato il certificato di iscrizione
nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica;
- cha sia stata dichiarata l’accettazione della
candidatura e che non sussistano alcune delle condizioni previste dall’art. 15,
comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- che sia stata dichiarata l’accettazione del
collegamento con uno o più gruppi di liste;
- che sia stata individuata la persona
delegata alla presentazione della candidatura;
- che tutte le suddette dichiarazioni
siano state sottoscritte ed autenticate da uno dei soggetti di cui all’art. 14
della legge 21 marzo 1990, n. 53.
III. – ESAME DELLA LISTA E DELLA POSIZIONE DEI
SINGOLI CANDIDATI.
L’Ufficio centrale circoscrizionale dovrà procedere
all’esame delle liste provinciali e della posizione dei singoli candidati in
essa compresi.
A tale scopo effettuerà i seguenti controlli:
a) Controllo del numero dei
candidati.
L’operazione consiste nell’accertare se la lista
provinciale abbia un numero di candidati non inferiore al numero dei consiglieri
da eleggere nel collegio e non superiore allo stesso numero aumentato di un
quarto, con arrotondamento all’unità superiore se il decimale e maggiore di
cinque (art. 10, comma 1, lett. b) della legge regionale 28 gennaio 2005, n.
2).
Quando i candidati compresi nella lista fossero in numero
inferiore a tale limite, la lista dovrà essere dichiarata non valida (art.
10, primo comma, n. 1, della legge n. 108).
Se, poi, la lista provinciale dovesse contenere un numero
di candidati superiore al numero prescritto, l’Ufficio provvederà a ridurla
entro tale limite, cancellando gli ultimi nominativi (art. 10, primo comma,
n. 1, della legge n. 108).
Si tenga presente che le cancellazioni dalle liste
provinciali che contengano un numero di candidati superiore al limite massimo
prescritto non saranno necessarie se la lista si trovi ridotta al limite stesso
in conseguenza delle cancellazioni effettuate in base alle operazioni di cui
alle successive lettere b), c), d) ed e).
b) Controllo delle dichiarazioni di accettazione della
candidatura, delle dichiarazioni di collegamento e delle relative
accettazioni.
L’operazione consiste nel verificare se, per ciascuno dei
candidati compresi nella lista, via sia la prescritta dichiarazione di
accettazione della candidatura, firmata dall’interessato e debitamente
autenticata da uno dei soggetti indicati nel paragrafo 3, lettera C).
occorrerà, inoltre, verificare che alle liste siano allegate le
dichiarazioni di collegamento ad un candidato alla carica di presidente della
giunta.
Saranno dichiarate non valide le liste provinciali dei
candidati per le quali manchino la prescritta dichiarazione di collegamento di
cui sopra e la relativa accettazione del candidato presidente. (art. 11,
comma 1, lett. c), della legge regionale n. 2/2005).
I candidati a carico dei quali venga accertata la
sussistenza di alcune delle condizioni previste dall’art. 15, comma 1, della
legge 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali manchi la prescritta dichiarazione di
accettazione della candidatura, oppure la stessa non sia completa, a norma
dell’art. 9, ottavo comma, della legge n. 108, dovranno essere cancellati dalla
lista (art. 10, primo comma, n. 2, della legge n. 108).
Dovrà, inoltre, essere accertato che le generalità dei
candidati, contenute nelle rispettive dichiarazioni di accettazione,
corrispondono esattamente a quelle indicate nella dichiarazione di
presentazione di ogni lista, disponendo, in caso negativo, gli opportuni
accertamenti per evitare dubbi sull’identità dei candidati e per non incorrere
in errori nella stampa dei manifesti.
c) Controllo dei certificati di iscrizione dei candidati
nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica.
Gli Uffici centrali passeranno a verificare se, per
tutti i candidati, siano stati presentati i certificati di iscrizione nelle
liste elettorali di un Comune della Repubblica.
I candidati che non si trovino in possesso del predetto
requisito e quelli per i quali non sia stata prodotta la documentazione
richiesta, dovranno essere cancellati dalla lista (art. 10, primo comma, n.
3, della legge n. 108).
d) Confronto dei nomi dei candidati compresi
nelle varie liste.
Il controllo si rende necessario al fine di procedere
alla cancellazione, da una lista, dei nomi dei candidati compresi in un’altra
lista presentata in precedenza nella stessa circoscrizione elettorale
provinciale (art. 10, primo comma, n. 4, della legge n. 108).
Se, per effetto
di una delle cancellazioni di cui alle lettere b), c), d) ed e),
la lista, che contenga un limitato numero di candidati, venga a ridursi al
di sotto del minimo prescritto, essa dovrà essere dichiarata non valida.
IV. -
VERIFICA DEL NUMERO DEI
PRESENTATORI.
L’Ufficio centrale
circoscrizionale, controllerà se il numero dei presentatori di ogni lista sia
quello prescritto dall’art. 9, secondo comma, della legge n. 108 (eventualmente
ridotto alla metà in caso di scioglimento del consiglio regionale che ne
anticipi la scadenza di oltre 120 giorni).
A tale scopo, occorrerà che l’ufficio effettui due
verifiche:
- la prima consiste nel contare le firme contenute nella
dichiarazione di presentazione della lista e negli altri atti ad essa
eventualmente allegati;
- la seconda nell’accertare la regolarità delle
autenticazioni delle predette firme e se il possesso, da parte dei
sottoscrittori, del requisito di elettore di un Comune della circoscrizione sia
documentato dai relativi certificati di iscrizione nelle liste
elettorali.
L’ufficio dovrà depennare i sottoscrittori la cui firma
non sia stata autenticata, quelli per i quali il requisito di elettore di un
Comune della circoscrizione elettorale provinciale non risulti documentato e
quelli che abbiano sottoscritto la dichiarazione di presentazione di un’altra
lista depositata in precedenza.
Se, compiute tali verifiche, la lista risultasse
presentata da un numero di elettori – che abbiano dimostrato tale qualità e le
cui firme siano state debitamente autenticate – inferiore a quello
prescritto, essa dovrà essere ricusata.
V. – ESAME DEI CONTRASSEGNI DI LISTA.
L’Ufficio centrale circoscrizionale dovrà procedere, poi,
all’esame dei contrassegni delle liste provinciali (art. 10, primo comma, n.
1, della legge n. 108).
L’Ufficio dovrà ricusare i contrassegni che non
rispettano i requisiti di cui all’art. 8, comma 2, della legge regionale 28
gennaio 2005, n. 2.
Ricusato un contrassegno, l’Ufficio centrale
circoscrizionale dovrà darne immediatamente comunicazione ai delegati di
lista, invitandoli a presentare un contrassegno diverso non più tardi dalle
ore 9 del mattino successivo al giorno entro il quale l’Ufficio deve
ultimare l’esame delle liste.
Se il nuovo contrassegno non verrà presentato, o se esso
non risponderà alle condizioni previste dalla legge, la lista sarà senz’altro
ricusata.
VI. – DECISIONI DELL’UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE E DELL’UFFICIO
CENTRALE REGIONALE.
a)
Comunicazioni ai delegati di lista.
I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione
delle contestazioni e delle modificazioni apportate dall’Ufficio centrale
circoscrizionale entro la stessa sera (art. 10, secondo comma, della legge n.
108).
L’Ufficio centrale circoscrizionale tornerà, a riunirsi
il giorno successivo alle ore 9, per udire, eventualmente, i delegati
delle liste contestate o modificate, per ammettere ed esaminare nuovi documenti
o un nuovo contrassegno e per adottare, seduta stante, le decisioni conclusive
sui casi controversi.
Le decisioni del predetto Ufficio devono essere
comunicate nella stessa giornata ai delegati di lista.
Poiché l’anzidetta comunicazione viene effettuata ai fini
di un’eventuale impugnativa delle decisioni di esclusione di liste o di
candidature, si ritiene, malgrado la legge niente stabilisca in proposito, che
le decisioni vengano notificate per mezzo di ufficiale giudiziario.
b) Trasmissione delle liste all’Ufficio centrale
regionale, nell’esercizio delle funzioni previste dall’at. 8, terzo comma, della
legge 17 febbraio 1968, n. 108.
Com’è stato illustrato nel paragrafo 5, non è
consentita la presentazione di una stessa candidatura nelle liste provinciali
in più di tre circoscrizioni elettorali provinciali, sempre che siano
sotto lo stesso simbolo (art. 9, settimo comma, primo periodo, della
legge n. 108).
Per rendere effettivo il divieto anzidetto, la stessa
norma prescrive che l’Ufficio centrale circoscrizionale, entro 12 ore dalla
scadenza del termine per la presentazione delle liste dei candidati, deve
inviare le liste stesse all’Ufficio centrale regionale, costituito ai sensi
dell’art. 8, terzo comma, della legge n. 108, al fine di decidere su eventuali
ricorsi contro l’eliminazione di liste o di candidature.
Per la cancellazione delle candidature eccedenti il
limite suindicato e per il divieto di presentazione della stessa candidatura in
liste provinciali che abbiano un diverso contrassegno, si ritiene che l’Ufficio
centrale regionale debba seguire l’analogo criterio della priorità nella
presentazione della lista, previsto per le operazioni dell’Ufficio centrale
circoscrizionale.
A tal fine, si rende necessario che gli Uffici centrali
circoscrizionali, nel trasmettere le liste dei candidati, comunichino anche, per
ciascuna lista, il giorno e l’ora in cui le medesime sono state
presentate.
c)
Sospensione delle operazioni dell’Ufficio centrale
circoscrizionale.
Compiuti gli
accertamenti illustrati nei paragrafi precedenti in ordine a tutte le liste
presentate, e comunicate, ai delegati di lista, le decisioni adottate, l’Uffici
centrali circoscrizionali sospendono le loro operazioni.
Avverso le decisioni negative di detti Uffici, i delegati
di lista possono ricorrere, entro 24 ore dalla comunicazione di cui al
precedente paragrafo, all’Ufficio centrale regionale nell’esercizio delle
funzioni di decisione dei ricorsi di cui all’art. 8, terzo comma, della citata
legge n. 108.
Gli Uffici centrali circoscrizionali proseguiranno
nell’espletamento dei compiti loro affidati dalla legge appena sarà scaduto il
termine per la presentazione dei ricorsi, vale a dire dopo 24 ore dalla notifica
della loro ultima decisione, solamente qualora non siano stati presentati
ricorsi.
Se, invece, siano stati
presentati ricorsi, detti Uffici riprenderanno le operazioni in ordine alle
liste dei candidati solo quando saranno state assunte le decisioni sui ricorsi
medesimi.
CAPITOLO IV
OPERAZIONI
DELL’ UFFICIO CENTRALE
REGIONALE
E DELL’UFFICIO CENTRALE
CIRCOSCRIZIONALE
IN SEGUITO ALLE DECISIONI SUI
RICORSI
O DOPO LA SCADENZA
DEL TERMINE PER
RICORRERE
18
Operazioni in ordine alle candidature.
Si indicano qui di
seguito le operazioni che l’Ufficio centrale regionale e gli Uffici centrali
circoscrizionali devono compiere, rispettivamente, in ordine alle candidature
alla carica di presidente della giunta e alle liste provinciali:
I. – SORTEGGIO.
L’Ufficio centrale regionale e l’Ufficio centrale
circoscrizionale (tenendo presenti le eventuali decisioni adottate dall’Ufficio
centrale regionale nell’esercizio delle funzioni di cui all’art. 8, terzo comma,
della legge 17 febbraio 1968, n. 108), provvederanno ad assegnare un numero
progressivo a ciascun candidato presidente ed a ciascuna lista ammessa
mediante sorteggi, da effettuare alla presenza dei delegati di lista e
dei candidati presidenti appositamente convocati.
Si è già detto che le cancellerie, rispettivamente, della
corte d’appello e del tribunale attribuiscono, a ciascuna candidatura e lista
presentata, un numero progressivo provvisorio; ora, i relativi Uffici ,
tenendo conto dell’ordine risultato dal sorteggio, assegneranno il numero
d’ordine definitivo.
II. – ASSEGNAZIONE DI UN NUMERO AI SINGOLI CANDIDATI DI
CIASCUNA LISTA.
La numerazione dei singoli candidati di ciascuna lista
viene fatta secondo l’ordine in cui essi sono stati compresi nella lista
(art. 11, primo comma, n. 2, della legge n. 108).
Tale operazione è
conclusiva rispetto a quelle previste per l’ammissione di ciascuna lista, in
quanto viene eseguita dopo che tutti i rilievi siano stati fatti, dopo che
tutti i motivi per l’eventuale cancellazione dei candidati siano stati presi in
esame e dopo che gli eventuali ricorsi contro le esclusioni di candidati siano
stati decisi. Essa può importare, quindi, l’assegnazione ai candidati di un
numero diverso da quello indicato all’atto della presentazione della lista, pur
rimanendo invariato l’ordine di elencazione dei candidati nella lista
stessa.
L’assegnazione del
numero d’ordine progressivo ai singoli candidati è necessaria ai fini
dell’assegnazione dei seggi nell’ambito di ciascuna lista nel caso di parità di
cifra individuale fra più candidati della lista medesima.
III. – COMUNICAZIONE, AI DELEGATI, DELLE DEFINTIVE
DETERMINAZIONI ADOTTATE.
Compiute le operazioni illustrate nei
punti precedenti, l’Ufficio centrale regionale e l’Ufficio centrale
circoscrizionale provvederanno a comunicare ai delegati le definitive decisioni
adottate, cioè: numero d’ordine attribuito ai candidati presidenti; numero
d’ordine attribuito a ciascuna lista circoscrizionale e numero d’ordine
assegnato a ciascuno dei candidati compresi nella medesima (art. 2, comma 6,
della legge regionale n. 2/2005 e art. 11, primo comma, n. 3, della legge n.
108).
19.
– Stampa delle schede di votazione e dei manifesti.
Appena completate tutte
le formalità relative all’esame ed all’ammissione delle candidature alla carica
di presidente della giunta e delle liste, l’Ufficio centrale regionale e gli
Uffici centrali circoscrizionali dovranno comunicare alle Prefetture della
Regione, rispettivamente le candidature a presidente e le liste definitivamente
ammesse, affinché venga provveduto:
a) alla stampa delle schede di votazione:
Le Prefetture provvederanno, secondo le indicazione che
impartirà la Regione Puglia, alla stampa delle schede di votazione ed alla loro
distribuzione alle sezioni elettorali dei Comuni;
b) alla stampa del manifesto:
Nella parte superiore del manifesto i candidati
presidenti saranno riportate secondo l’ordine di precedenza loro spettante in
base al numero assegnato dal sorteggio effettuato, a livello regionale,
dall’Ufficio centrale regionale.
Nella parte inferiore
del manifesto le liste provinciali saranno riportate, in corrispondenza del
candidato presidente collegato, secondo l’ordine del rispettivo
sorteggio.
Stampati i manifesti per la per la circoscrizione
elettorale provinciale, le Prefetture provvederanno a ripartire detti manifesti
tra i Comuni della circoscrizione medesima al fine di provvedere alla loro
pubblicazione, la quale deve avvenire mediante affissione entro il 15° giorno
antecedente quello fissato per la votazione (art. 11, primo comma, n. 4, della
legge n. 108).
20.
– Comunicazione, ai sindaci dei Comuni, delle candidature e delle liste ammesse,
ai fini dell’assegnazione degli spazi di propaganda elettorale.
L’Ufficio centrale regionale e l’Ufficio centrale
circoscrizionale devono, quindi, comunicare – alle Prefetture della regione – le
candidature a presidente e le liste provinciali ammesse, affinché le portino a
conoscenza dei sindaci per gli adempimenti di competenza delle giunte comunali
in ordine all’assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale (art. 4
della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni).
21.
– Comunicazione ai Comuni dell’elenco dei delegati di lista.
Gli Uffici centrali circoscrizionali devono, infine,
comunicare ai sindaci dei Comuni compresi, nella rispettiva circoscrizione
elettorale provinciale, l’elenco dei delegati di ciascuna lista provinciale
entro il giovedì precedente la data della votazione (art. 1, ultimo comma,
della legge n. 108 ed art. 35, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n.
570).
Se qualche
dichiarazione di presentazione di lista non contenga la specificazione dei
delegati, gli Uffici in parola ne dovranno far espressa menzione nella
comunicazione di cui sopra.
CAPITOLO V
I RICORSI ALL’UFFICIO CENTRALE
REGIONALE
22.
– Decisioni che possono essere impugnate.
Nei capitoli precedenti
si è accennato al fatto che l’art. 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e
successive modificazioni, riconosce, ai delegati di lista, la facoltà di
proporre ricorso contro le decisioni degli Uffici centrali
circoscrizionali.
Si precisa che le
decisioni dei ricorsi da parte dell’Ufficio centrale regionale sono atti
definitivi e che non tutte le decisioni possono essere impugnate.
Il legislatore ha voluto evitare che le liste o le
candidature possano essere escluse indebitamente dalla competizione elettorale.
Le decisioni degli Uffici predetti che possono essere impugnate sono
esclusivamente quelle che importano un’eliminazione di liste o di singole
candidature (art. 10, quinto comma, della legge n. 108 e successive
modificazioni).
23.
– Persone legittimate a ricorrere.
I ricorsi possono essere proposti soltanto dai
delegati di lista, giusta quanto dispone l’art. 10, quinto comma, della legge n.
108.
Essendo l’impugnativa limitata alle sole decisioni di
eliminazione di liste o di candidati, si ha, di conseguenza, che gli unici
legittimati a ricorrere sono i delegati della lista cui si riferisce la
decisione di esclusione.
24.
– Termine e modalità per la presentazione dei ricorsi.
I ricorsi devono essere prodotti entro 24 ore
dall’avvenuta comunicazione della decisione dell’Ufficio centrale
circoscrizionale (art. 10, quinto comma, della legge n. 108). Com’è già
stato suggerito in precedenza, la comunicazione dev’essere effettuata a
mezzo di ufficiale giudiziario.
I ricorsi, da redigersi in esenzione dalle tasse di bollo
come tutti gli atti che riguardano il procedimento elettorale, debbono
essere depositati, entro l’anzidetto termine ed a pena di decadenza,
nella cancelleria del tribunale in cui ha sede l’Ufficio centrale
circoscrizionale.
Si rammenta che il ricorso dovrà essere sottoscritto dai
delegati di lista.
25.
– Invio dei ricorsi all’Ufficio centrale regionale.
I ricorsi presentati
debbono essere immediatamente esaminati dai rispettivi Uffici, in modo tale che
questi possano redigere le proprie deduzioni.
Compiuto l’anzidetto esame, i ricorsi, nella stessa
giornata in cui sono stati depositati, debbono essere inviati, a mezzo di un
corriere speciale, all’Ufficio centrale regionale nell’esercizio delle funzioni
di cui all’art. 8, terzo comma, della legge n. 108, corredati delle anzidette
deduzioni (art. 10, settima comma, della legge n. 108).
26.
– Decisioni dell’Ufficio centrale regionale nell’esercizio dei poteri di cui
all’art. 8, terzo comma, della legge n. 108. – Comunicazione delle
decisioni.
L’Ufficio centrale regionale decide sui ricorsi
inviatigli entro due giorni dalla loro ricezione (art. 10, ottavo comma,
della legge n. 108).
Adottate le proprie decisioni, l’Ufficio centrale
regionale provvede a comunicarle, nelle 24 ore successive, sia ai
ricorrenti sia agli Uffici centrali circoscrizionali della regione (art. 10,
ultimo comma, della legge n. 108).
Per quanto riguarda le
comunicazioni agli Uffici predetti, si suggerisce di far precedere l’invio della
copia della decisione da una comunicazione telegrafica, al fine di mettere in
grado gli Uffici medesimi di compiere, senza perdita di tempo, le conseguenti
operazioni previste dalla legge ed illustrate nel precedente capitolo
quarto.
CAPITOLO VI
DESIGNAZIONI
DEI RAPPRESENTANTI DELLE LISTE
PROVINCIALI
27.
– Compiti dei delegati di lista.
L’art. 9, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968, n.
108, e successive modificazioni stabilisce che la dichiarazione di presentazione
della lista dei candidati deve contenere anche l’indicazione di due
delegati, i quali sono autorizzati a designare – personalmente o per mezzo
di persone da loro autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio – i
rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l’Ufficio centrale
circoscrizionale preposto all’ammissione delle candidature.
E’ bene tener presente
che la designazione dei rappresentanti di lista non è obbligatoria ma
facoltativa, in quanto viene fatta nell’interesse della lista rappresentata:
infatti, i rappresentanti non fanno parte integrante dell’ufficio elettorale, ma
vigilano per la tutela degli interessi delle rispettive liste contro eventuali
irregolarità delle operazioni elettorali.
28.
– Modalità di presentazione delle designazioni dei rappresentanti delle liste
provinciali.
Nel silenzio della legge n. 108, per la designazione dei
rappresentanti di lista, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle
amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, nelle parti riguardanti i
consigli dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (art. 1,
ultimo comma, della legge n. 108).
Ciò stante, la designazione dei rappresentanti di lista
va fatta con dichiarazione redatta su carta libera e la firma dei delegati che
effettuano la designazione predetta dev’essere autenticata da uno dei soggetti
previsti dall’art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive
modificazioni (si veda il paragrafo 3, lettera C)
La designazione di cui trattasi può essere fatta anche
per mezzo di persone che siano state a ciò espressamente autorizzate, con
dichiarazione autenticata da notaio, dai delegati medesimi. In tal caso, il
notaio, nell’autenticare le firme apposte in calce all’apposita autorizzazione,
dà atto che i delegati di lista hanno esibito il verbale di ricevuta rilasciato
dalla cancelleria del tribunale all’atto del deposito della lista dei
candidati.
Tale facoltà è stata, evidentemente, prevista dal
legislatore nella considerazione che i delegati (due, come si è detto, per ogni
circoscrizione elettorale provinciale) non sono in grado di conoscere
direttamente le persone che potrebbero opportunamente essere incaricate
di svolgere, presso le singole sezioni, la funzione di rappresentante di lista;
essi si avvarranno, nei singoli Comuni, di propri fiduciari, i quali possono
effettuare la scelta in loro nome.
Per lo svolgimento del
loro compito, i delegati della lista provinciale debbono dimostrare la loro
qualifica, esibendo la copia del predetto verbale di ricevuta.
Ai fini
dell’autenticazione della designazione dei rappresentanti di lista, le persone
autorizzate come sopra potranno anche esibire – ai pubblici ufficiali che
procedono all’autenticazione medesima – una copia notarile della ricevuta
rilasciata all’atto del deposito della lista.
Poiché le designazioni
dei rappresentanti di lista presso le sezioni elettorali devono essere
successivamente consegnate dal segretario comunale ai singoli presidenti di
seggio, è preferibile che le medesime vengano redatte in tanti atti separati
quante sono le sezioni presso le quali i delegati ritengono di designare i
rappresentanti di lista.
Le designazioni
potranno anche essere contenute in un unico atto; in tal caso sarà necessario
presentare, contestualmente, tanti estratti di esso, debitamente autenticati con
le modalità già precisate, per quanto saranno le sezioni presso le quali i
rappresentanti siano stati designati.
Nel caso di contemporaneità di più elezioni,
poiché le medesime persone possono
essere designate quali delegati (paragrafo 3, lettera D) ), questi
ultimi potranno provvedere con un solo atto a designare i rappresentanti
presso i seggi e gli altri uffici elettorali con riferimento a tutte le
consultazioni che si svolgeranno nella stessa data.
Le designazioni presso
ciascuna sezione debbono essere fatte per due rappresentanti di lista, uno
effettivo e l’altro supplente, in modo da assicurare la continuità
dell’esercizio della funzione ad essi demandata.
29.
– Organi ai quali va diretta la designazione. – Termini.
La designazione dei rappresentanti di lista è fatta in
uffici diversi, a seconda degli uffici elettorali presso i quali i
rappresentanti stessi debbano svolgere il loro compito.
a) Rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali
di sezione.
La designazione dei rappresentanti di lista presso gli
uffici elettorali di sezione – giusta quanto dispongono l’art. 1, ultimo comma,
della legge n. 108 e l’art. 35 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570 – può
essere fatta:
1° - al segretario del Comune, entro il venerdì
precedente il giorno della votazione.
Il segretario comunale controllerà le regolarità delle
designazioni, accertando che le medesime siano firmate dai delegati di lista
compresi nell’elenco che l’Ufficio centrale circoscrizionale preposto
all’ammissione delle candidature abbia fatto pervenire al sindaco e le farà
consegnare ai presidenti delle rispettive sezioni prima dell’insediamento dei
seggi;
2° - direttamente al presidente di ciascun seggio,
il sabato pomeriggio, durante le operazioni di autenticazione delle
schede, oppure la mattina della domenica, purché prima che abbiano
avuto inizio le operazioni di votazione.
Per tale ipotesi, il sindaco deve consegnare, al
presidente dell’ufficio elettorale di ogni sezione – contemporaneamente agli
oggetti ed agli atti occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio –
l’elenco dei delegati delle liste provinciali per le quali non siano
stati ancora designati i rappresentanti.
Il presidente di seggio provvederà, poi, a verificare la
regolarità degli atti di designazione di ciascun rappresentante ed al controllo
di coloro che tali designazioni abbiano fatto (delegati di lista ovvero persone
da essi autorizzate).
b) Rappresentanti di lista presso l’Ufficio centrale
circoscrizionale.
La designazione dei rappresentanti di lista presso
l’Ufficio centrale circoscrizionale dev’essere presentata alla cancelleria del
tribunale in cui ciascun ufficio ha la propria sede, la quale ne rilascia
ricevuta (vedasi modelli).
Nessun termine è stabilito dalla legge per la
presentazione di tali designazioni. Si ritiene, però, che – in analogia a
quanto stabilito per gli uffici elettorali di sezione – i delegati delle liste
possano provvedervi sino al momento in cui hanno inizio le operazioni di
competenza dell’Ufficio centrale circoscrizionale.
30.
– Requisiti dei rappresentanti di lista.
La legge non contiene alcun cenno circa i requisiti dei
rappresentanti di lista.
Tuttavia, tenuto conto
del compito loro affidato dalla legge, si ritiene che essi debbano essere
elettori e saper leggere e scrivere.
Nulla vieta che un delegato designi se stesso quale
rappresentante.
Nel caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni
regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, è consentito che lo stesso elettore sia desinato
rappresentante di lista per le elezioni regionali, comunali e circoscrizionali e
rappresentante del gruppo dei candidati per le elezioni provinciali presso lo
stesso seggio.
In tal caso, comunque –
al fine di consentire al rappresentante di esprimere il proprio voto per tutte
le elezioni che hanno luogo contemporaneamente nella sezione presso cui egli
svolge l’incarico, a norma dell’art. 40 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570 –
si suggerisce che i rappresentanti vengano scelti tra gli elettori dell’organo
da eleggere avente l’ambito territoriale più ristretto (così, ad esempio, in
caso di elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, il
rappresentante dev’essere elettore della circoscrizione
amministrativa).
Se – all’atto
della presentazione delle liste di candidati per le elezioni regionali, comunali
e circoscrizionali, e del gruppo dei candidati per le elezioni provinciali –
siano stati designati delegati diversi per ciascun tipo di elezione, sarà
opportuno che i delegati di lista o di gruppo prendano preventivi accordi per
designare la stessa persona sia come rappresentante di lista per le elezioni
regionali, comunali e circoscrizionali che come rappresentante di gruppo per le
elezioni provinciali, per evitare un eccessivo affollamento presso i
seggi.
Analoghi accordi potranno essere presi in caso di
coincidenza delle elezioni politiche con le elezioni regionali ed
amministrative.
dott. Raffaele Fitto
ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA
REGIONALE
Modulistica per la presentazione delle
candidature
Mod.
A dichiarazione di presentazione di una lista provinciale
Mod.
A1 atto separato di dichiarazione di presentazione di una lista
provinciale
Mod.
A2 dichiarazione di accettazione delle candidatura (candidato
circoscrizionale)
Mod.
A3 dichiarazione di collegamento di una lista provinciale con il
candidato Presidente
Mod.
A4 dichiarazione di presentazione del simbolo della lista
provinciale
Mod.
A5 autorizzazione di delega per la designazione dei rappresentanti di
lista
Mod.
A6 ricevuta di avvenuta presentazione di una lista
provinciale
Mod.
A7 ricevuta della designazione del rappresentante di lista
effettivo
Mod. A7
bis ricevuta della designazione del rappresentante di lista
supplente
Mod.
B dichiarazione di presentazione di un candidato
presidente e relativi collegamenti.
Mod.
B1 dichiarazione di accettazione della candidatura e di accettazione
dei collegamenti
con le liste provinciali (candidato presidente)
Mod.
B2 ricevuta di avvenuta presentazione candidatura a
presidente
Mod.
C designazione del mandatario elettorale
MODELLO A
Contrassegno
ELEZIONE DEL
PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL
CONSIGLIO
REGIONALE DELLA PUGLIA
DEL …………………[data]
Circoscrizione di
……………
DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA
PROVINCIALE DI CANDIDATI
I sottoscritti elettori
compresi nelle liste elettorali dei Comuni della Provincia di ………………. nel numero
di ………. risultante dalle firme legalmente autenticate, contenute in questo
foglio ed in numero di ……atti separati, nonché da numero ……. dichiarazioni, rese
nelle forme indicate al quarto comma dell’art. 28 del Testo Unico 16 maggio
1960, n. 570, come modificato dall’art. 4, comma 7, della legge 11 agosto 1991,
n. 291,
dichiarano di
presentare,
per la elezione del
Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio regionale della Puglia che
avrà luogo……… , una lista provinciale di numero …. candidati alla carica di
consigliere regionale, nelle persone e nell’ordine sotto indicato.
La lista
provinciale, di seguito qui riportata, - della quale i sottoscritti dichiarano
di aver preso visione è contraddistinta dal seguente contrassegno
ed
è collegata al candidato alla carica di
Presidente della Giunta Regionale
………………………………………………… nato a ……………………………….. il
…………….…..…
LISTA DEI
CANDIDATI
n. |
Cognome |
Nome |
Luogo
e data di nascita |
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I sottoscritti
delegano:
1) il signor ………………………………………………… nato
a………………………………………..
il
………………………….. e domiciliato in ……………………………………………………………
ed il
signor ………………………………………………. nato a……………………………………….
il
………………………….. e domiciliato in ……………………………………………………………
i quali possono assistere,
su convocazione dell’Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso il
Tribunale, alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a
ciascuna lista provinciale di candidati ammessa ed hanno la facoltà; altresì, di
designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso il medesimo
Ufficio centrale circoscrizionale.
2) l
signor …………………………… …………………………… …………………………… nato a …………………………… e domiciliato
in…………………………………………………………………
a
depositare la presente lista provinciale; delegano come supplente, per il
compimento dei medesimi atti,
il signor
…………………………… …………………………… ……………………………
nato a
…………………………….. domiciliato in ………………………………………………………..
3) l
signor …………………………… …………………………… ……………………………
nato a
…………………………… e domiciliato in …………………………………………………………
a
sottoscrivere la relativa dichiarazione di collegamento e a presentare, il
simbolo della lista provinciale di cui sonodelegati.
Designano, come supplente, per il compimento dei medesimi
atti, il signor ………………………………
………………………
nato a ……………………………………………… il
……………………………... e domiciliato in ………………………………………………………………………
A corredo della presente dichiarazione uniscono:
a) numero …… di certificati, dei quali
numero……collettivi, comprovanti l’iscrizione dei presentatori della lista
provinciale nelle liste elettorali dei comuni della Provincia
di………………;
b) numero ……. dichiarazioni di accettazione della
candidatura alla carica di consigliere regionale firmate e
autenticate;
c) numero …. certificati attestanti che i candidati della
lista provinciale sono elettori di un Comune della Repubblica;
d) dichiarazione di accettazione del collegamento resa
dal candidato alla carica di Presidente della Giunta;
e) dichiarazione di collegamento resa dal delegato della
presente lista provinciale con il candidato alla carica di Presidente della
Giunta Regionale;
f) dichiarazione,
sottoscritta dal presidente o dal segretario nazionale del partito o del gruppo
politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali
risultino per l’attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali,
ovvero da rappresentanti all’uopo da loro incaricati con mandato autenticato da
notaio, attestante che sia il simbolo, sia la lista provinciale, così come
collegata al candidato alla carica di presidente della giunta, sono presentati
in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso;
g) il modello del contrassegno della lista provinciale,
in due dimensioni ed in triplice esemplare per ciascuna dimensione;
Per eventuali comunicazioni da
parte dell’Ufficio Centrale regionale e circoscrizionale,
i sottoscritti eleggono domicilio
presso il sig ………………………………………………………………
………………..domiciliato in
……………………………………… Tel……………………….. Cell.
……………………………..
Data,
………………………………………………….
ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA
PROVINCIALE
I sottoscritti elettori
dichiarano di non aver sottoscritto, per l’elezione del Presidente della Giunta
Regione e del Consiglio Regionale di cui trattasi, nessun’altra dichiarazione di
presentazione di lista provinciale di candidati.
I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi
dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in
materia di protezione dei
dati personali), che il promotore della sottoscrizione
è/sono
…………………………………………………………………..
con sede in
……………………………………………………………………………….
Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente
dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le
sole finalità previste dalla legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2, e secondo
modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati all’Ufficio
centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale del capoluogo di
provincia, presso il quale l’interessato potrà esercitare i diritti previsti
dall’articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.
Cognome e nome |
Luogo e data di
nascita |
|
|
Comune di iscrizione nelle liste
elettorali |
Documento di identificazione |
Firma del sottoscrittore |
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Cognome e nome |
Luogo e data di
nascita |
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Comune di iscrizione nelle liste
elettorali |
Documento di identificazione |
Firma del sottoscrittore |
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Cognome e nome |
Luogo e data di
nascita |
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Comune di iscrizione nelle liste
elettorali |
Documento di identificazione |
Firma del sottoscrittore |
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Cognome e nome |
Luogo e data di
nascita |
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Comune di
iscrizione nelle liste
elettorali |
Documento
di identificazione |
Firma del
sottoscrittore |
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Cognome e nome |
Luogo e data di
nascita |
|
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Comune di
iscrizione nelle liste
elettorali |
Documento
di identificazione |
Firma del
sottoscrittore |
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La firma qui apposta vale come consenso a norma
dell’articolo 23, comma 4, del d.lgs. 196/2003 ai soli fini sopra
indicati.
Cognome e nome |
Luogo e data di
nascita |
|
|
Comune di
iscrizione nelle liste
elettorali |
Documento
di identificazione |
Firma del
sottoscrittore |
|
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Cognome e nome |
Luogo e data di
nascita |
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Comune di
iscrizione nelle liste
elettorali |
Documento
di identificazione |
Firma del
sottoscrittore |
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Cognome e nome |
Luogo e data di
nascita |
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Comune di
iscrizione nelle liste
elettorali |
Documento
di identificazione |
Firma del
sottoscrittore |
|
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Cognome e nome |
Luogo e data di
nascita |
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Comune di
iscrizione nelle liste
elettorali |
Documento
di identificazione |
Firma del
sottoscrittore |
|
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|
La firma qui apposta vale come consenso a norma
dell’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196,
ai soli fini sopra indicati
AUTENTICAZIONE DELLE FIRME
A norma dell’articolo 21, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modificazioni, certifico vere ed autentiche le firme apposte in mia presenza,
degli elettori sopra indicati (n. [in cifre]….), da me identificati con il
documento segnato in corrispondenza di ciascuno.
……………..….addì …………..
…………………………………………………………………………
Timbro, firma (Nome e cognome per esteso) e qualifica del
pubblico ufficiale che procede
all’autenticazione (art. 14, legge 21 marzo 1990, n.
53)
Contrassegno
MODELLO A1
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE
E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA
PUGLIA
DEL [data]
Circoscrizione di
………………………………
ATTO SEPARATO DI DICHIARAZIONE DI
PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PROVINCIALE DI CANDIDATI
Elenco n…..dei sottoscrittori della lista provinciale
recante il contrassegno,
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
per la elezione del
Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio regionale della Puglia che
avrà luogo……..……………
La lista provinciale, comprensiva di n. …...candidati, di
seguito qui riportata, e della quale i sottoscritti dichiarano di aver preso
visione, è collegata al candidato alla carica di Presidente della Giunta
Regionale ………………………………… nato a ………………..il ………………………………..
CANDIDATI DELLA LISTA
PROVINCIALE
n. |
Cognome |
Nome |
Luogo e data di
nascita |
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ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA
PROVINCIALE
I sottoscritti elettori dichiarano di non aver
sottoscritto, per l’elezione del Presidente della Giunta Regione e del Consiglio
Regionale di cui trattasi, nessun’altra dichiarazione di presentazione di lista
provinciale di candidati.
I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi
dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali), e successive modificazioni, che il
promotore della sottoscrizione è
……………………………………………………… con sede in
……………………………………………………………………
Sono altresì informati che i dati compresi nella presente
dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le
sole finalità previste dalla legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2, e secondo
modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati all’Ufficio
centrale circoscrizionale costituito presso il tribunale del capoluogo di
provincia, presso il quale l’interessato potrà esercitare i diritti previsti
dall’articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Cognome e nome |
Luogo e data di
nascita |
|
|
Comune di
iscrizione nelle liste
elettorali |
Documento
di identificazione |
Firma del
sottoscrittore |
|
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Cognome e nome |
Luogo e data di
nascita |
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|
Comune di
iscrizione nelle liste
elettorali |
Documento
di identificazione |
Firma del
sottoscrittore |
|
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Cognome e nome |
Luogo e data di
nascita |
|
|
Comune di
iscrizione nelle liste
elettorali |
Documento
di identificazione |
Firma del
sottoscrittore |
|
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|
Cognome e nome |
Luogo e data di
nascita |
|
|
Comune di
iscrizione nelle liste
elettorali |
Documento
di identificazione |
Firma del
sottoscrittore |
|
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|
|
La firma qui apposta vale come consenso a norma dell’art.
23, comma 4, del d.lgs 196/2003, ai soli fini sopra indicati
(proseguono le firme dei
sottoscrittori)
Cognome e nome |
Luogo e data di
nascita |
|
|
Comune di
iscrizione nelle liste
elettorali |
Documento
di identificazione |
Firma del
sottoscrittore |
|
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|
Cognome e nome |
Luogo e data di
nascita |
|
|
Comune di
iscrizione nelle liste
elettorali |
Documento
di identificazione |
Firma del
sottoscrittore |
|
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|
Cognome e nome |
Luogo e data di
nascita |
|
|
Comune di
iscrizione nelle liste
elettorali |
Documento
di identificazione |
Firma del
sottoscrittore |
|
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|
Cognome e nome |
Luogo e data di
nascita |
|
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Comune di
iscrizione nelle liste
elettorali |
Documento
di identificazione |
Firma del
sottoscrittore |
|
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Cognome e nome |
Luogo e data di
nascita |
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Comune di
iscrizione nelle liste
elettorali |
Documento
di identificazione |
Firma del
sottoscrittore |
|
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Cognome e nome |
Luogo e data di
nascita |
|
|
Comune di
iscrizione nelle liste
elettorali |
Documento
di identificazione |
Firma del
sottoscrittore |
|
|
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|
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|
La firma qui
apposta vale come consenso a norma dell’art. 23, comma 4, del d.lgs 196/2003, ai
soli fini sopra indicati
(proseguono le
firme dei sottoscrittori)
Cognome e nome |
Luogo e data di
nascita |
|
|
Comune di
iscrizione nelle liste
elettorali |
Documento
di identificazione |
Firma del
sottoscrittore |
|
|
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Cognome e nome |
Luogo e data di
nascita |
|
|
Comune di
iscrizione nelle liste
elettorali |
Documento
di identificazione |
Firma del
sottoscrittore |
|
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|
Cognome e nome |
Luogo e data di
nascita |
|
|
Comune di
iscrizione nelle liste
elettorali |
Documento
di identificazione |
Firma del
sottoscrittore |
|
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Cognome e nome |
Luogo e data di
nascita |
|
|
Comune di
iscrizione nelle liste
elettorali |
Documento
di identificazione |
Firma del
sottoscrittore |
|
|
|
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La firma qui apposta vale come
consenso a norma dell’art. 23, comma 4, del d.lgs. 196/2003, ai soli fini sopra
indicati.
AUTENTICAZIONE DELLE FIRME
A norma
dell’articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, certifico vere ed autentiche
le firme apposte in mia presenza, degli elettori sopra indicati (n. [in
cifre]….), da me identificati con il documento segnato in corrispondenza di
ciascuno.
……….addì …………..
…………………………………………………………………………
Timbro, firma (Nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico
ufficiale che procede
all’autenticazione (art. 14, legge 21 marzo 1990, n. 53)
MODELLO A2
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
E DEL CONSIGLIO
REGIONALE DELLA PUGLIA
DEL …[data]
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA
DI
CONSIGLIERE REGIONALE COME CANDIDATO IN UNA LISTA
PROVINCIALE
Il
sottoscritto…………………………………………………………………………………….
nato
a…………………………………………………………………il………………………..
dichiara di
accettare la candidatura alla carica di consigliere regionale della Regione
Puglia, per l’elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio
medesimo che si svolgerà il ………..……………….,
come candidato della lista
provinciale nella circoscrizione di …………………………………
recante il contrassegno
……………………………………………………………..……..……
…………………………………………………………………………………………….…….
………………………………………………………………………….…………………..…
Il sottoscritto
dichiara, altresì:
1) di aver
rispettato i limiti di candidatura previsti dall’art. 9, comma 7, della legge n.
108/1968 in quanto:
- non ha
accettato la candidatura per altre liste provinciali della stessa circoscrizione
elettorale e di essersi presentato, invece, come candidato, con lo stesso
contrassegno sopra specificato, nelle circoscrizioni elettorali provinciali di
……………………….……………………………………;
- non ha
accettato la candidatura a consigliere regionale in liste provinciali di altre
regioni (ovvero ha accettato la candidatura a consigliere regionale nelle
circoscrizioni di ……………………., nelle liste provinciali
aventi il
contrassegno
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
- non ha
presentato la propria candidature alla carica di Presidente della Giunta nella
Regione o in altre regioni, (ovvero ha accettato la candidatura
alla carica dei Presidente della Giunta nella Regione
………………),
2) di non
trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 15, comma 1, della legge
19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.
3) di non
trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all’art. 6 della legge
regionale 28 gennaio 2005, n. 2 e alla legge 23 aprile 1981, n. 154.
…………………..addì…….
FIRMA
…………………………………
AUTENTICAZIONE
DELLA FIRMA
A norma
dell’articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, certifico vera ed autentica
la firma, apposta in mia presenza, alla sopra estesa dichiarazione di
accettazione della candidatura, del
sig…………………………………………………………………………
nato a
………………………………………………il ……………e domiciliato in……………………….
della cui
identità sono certo. Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla
responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione
mendace.
……..addì…………
……………………………………………………
Firma
(nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale
che procede all’autenticazione della firma
MODELLO A3
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL
CONSIGLIO
REGIONALE DELLA PUGLIA
DEL ……………………[data]
DICHIARAZIONE DI COLLEGAMENTO DELLA LISTA PROVINCIALE AD UN
CANDIDATO
ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Il
sottoscritto…………………………………………………………………..………………
nato a…………………………………………………….… il
………………………………
e domiciliato in
……………………………………………………………………………….
delegato della lista provinciale per
la circoscrizione elettorale provinciale di …………………….
recante il contrassegno
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……...
dichiara
che, in occasione dell’elezione del
Presidente della Giunta e del Consiglio regionale della Puglia che avrà
luogo il ……………………………………..………., la
lista provinciale presentata nella circoscrizione di
……………………………….., rappresentata dal
sottoscritto è collegata alla candidatura alla carica di
Presidente della Giunta Regionale
del signor
…………………………………………………………………………….……..…………
nato
a…………………………………………il………………………..
……..addì…….
FIRMA
DEL DELEGATO
…………………………………………………
AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
A norma
dell’articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, certifico vera ed autentica
la firma, apposta in mia presenza, alla sopra estesa dichiarazione, del
sig…………………………………………………………………………………………
nato a ……………………..…………il ……………e
domiciliato in……………………..
della cui identità sono certo. Il
sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale
nella quale può incorrere in caso di
dichiarazione mendace.
…………………..addì…………
…………………………………………………………
Firma
(nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico
ufficiale che procede all’autenticazione della firma
QUESTO
DOCUMENTO DEV’ESSERE COMPILATO E AUTENTICATO IN DUPLICE ESEMPLARE: il
primo viene allegato alla lista provinciale presentata all’Ufficio centrale
circoscrizionale; il secondo deve essere consegnato come allegato alla
dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della
Giunta regionale all’Ufficio centrale regionale.
MODELLO A4
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO
REGIONALE
DELLA PUGLIA
DEL ………………..…[data]
Contrassegno
DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DEL SIMBOLO
DA CUI E’ CONTRASSEGNATA UNA LISTA PROVINCIALE
Il sottoscritto
………………………………………………………………………………...…
nato a
……………………………………………………………….……….il …………….…
e domiciliato in
………………………………………………………..…….……..……………
delegato del gruppo di liste
provinciali recanti il contrassegno
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
ovvero in quanto autorizzato nelle
circoscrizioni di …………………………………….
………………………………………………………………………………………
DICHIARA
di presentare,
ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2,
in triplice copia e per ciascuna delle due dimensioni, il
simbolo da cui è contrassegnata la lista provinciale
…………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………..…………………
FIRME DEL DELEGATO
………………………………………………………
AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA
A norma
dell’articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, certifico vera ed autentica
la firma, apposta in mia presenza, alla sopra estesa
dichiarazione, del
sig…………………………………………….…………….……
nato a ……………………………………………il
….……………….…………e domiciliato
in…………………………………………………………………………………..
della cui identità sono certo.
Il sottoscrittore è stato
preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere
in caso di dichiarazione mendace.
……..addì…………
Firma
(nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale
che
procede all’autenticazione della firma
Il signor
……………………………………………………………. allega dichiarazione, sottoscritta dal presidente o dal
segretario nazionale del partito o del gruppo politico o dai presidenti o
segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per l’attestazione
dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti
all’uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che la
presentazione del simbolo è effettuata in nome e per conto del partito o gruppo
politico stesso.
MODELLO A5
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO
REGIONALE DELLA
PUGLIA
DEL ……………. …[data]
ATTO DI AUTORIZZAZIONE PER LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI
DI
LISTA PRESSO I SEGGI DELLA CIRCOSCRIZIONE E PRESSO
L’UFFICIO
CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE
Il sottoscritto
…………………………………………….…………………….……….
nato a……………………………………………… il
…………………………………
e domiciliato in
………………………………………………………………………….
delegato alla designazione dei
rappresentanti della lista ……………………………..…………. presso ogni
seggio della circoscrizione
di…………….... e presso l’ufficio centrale circoscrizionale come risulta
dalla
dichiarazione del modello A
AUTORIZZA
Il sig.
…………………………………………………………………………………
nato a…………………………………………………………… il
……….…………
e domiciliato in
………………………………………………………………………
a designare i rappresentanti
della lista suddetta presso ogni seggio della circoscrizione e presso
l’ufficio
centrale circoscrizionale.
…………….…..addì…….
FIRMA
…………………………………………..
AUTENTICAZIONE NOTARILE DELLA FIRMA
(Art. 9, co. 9, legge n. 108/68)
Certifico vera ed autentica la
firma, apposta in mia presenza, alla sopra estesa dichiarazione, del
sig………………………………………………………………..
nato a ………………………………………………il ……………e
domiciliato in ……………………….
della cui identità sono certo.
Il sottoscrittore è stato
preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere
in
caso di dichiarazione mendace.
……..addì…………
……………………………………………………
Firma (nome e cognome per esteso) e sigillo notarile
MODELLO A6
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO
REGIONALE DELLA PUGLIA
DEL ……………. …[data]
MODELLO DEL VERBALE DI RICEVUTA DI AVVENUTA PRESENTAZIONE DI UNA
LISTA PROVINCIALE
RILASCIATO DALLA CANCELLERIA DELL’UFFICIO CENTRALE
CIRCOSCRIZIONALE
COSTITUITO PRESSO IL TRIBUNALE DEL CAPOLUOGO DI
PROVINCIA
CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE PROVINCIALE DI ……………………
CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI ………………….
L’anno duemila
………., addì……..del mese di …..….., alle ore….., si è presentato, presso questa
cancelleria, il sig. ………………………………nato a ……………….il …………..…… , il quale, ha
dichiarato di presentare una lista provinciale di candidati, per
l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della
Puglia di domenica ………………. …………………….20…., la quale
intende contraddistinguersi con il seguente
contrassegno……………………………………………………..……………………..…………………………
Il
sottoscritto procede all’identificazione del presentatore
ed accerta che il medesimo è il sig………………………………., il quale ha
depositato una lista provinciale di candidati per l’elezione del predetto
presidente della giunta e consiglio regionale, la quale si distingue con
l’indicato contrassegno e che è sottoscritta da numero….elettori della
circoscrizione elettorale provinciale, le cui firme sono contenute in numero
……atti (ovvero, non è sottoscritta da elettori della circoscrizione
elettorale provinciale, in quanto il presentatore dichiara essere esonerata, ex
art. 8, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2.
Allegati alla predetta lista
provinciale di candidati sono stati presentati anche:
a) numero …… di
certificati, dei quali numero……collettivi, comprovanti l’iscrizione dei
presentatori della lista provinciale nelle liste elettorali dei comuni della
Provincia di………………;
b) numero …….
dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di consigliere
regionale firmate e autenticate;
c) numero ….
certificati attestanti che i candidati della lista provinciale sono elettori di
un Comune della Repubblica;
d)
dichiarazione di accettazione del collegamento resa dal candidato alla carica di
Presidente della Giunta;
e)
dichiarazione di collegamento della lista provinciale con un candidato alla
carica di Presidente della Giunta regionale;
f)
dichiarazione, sottoscritta dal presidente o dal segretario nazionale del
partito o del gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o
provinciali di essi, che tali risultino per l’attestazione dei rispettivi
presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti all’uopo da loro
incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che sia il simbolo, sia
la lista provinciale, così come collegata al candidato alla carica di presidente
della giunta, sono presentati in nome e per conto del partito o gruppo politico
stesso;
g) il modello
del contrassegno della lista provinciale, in due dimensioni ed in triplice
esemplare per ciascuna dimensione;
La
dichiarazione di presentazione della lista
provinciale contiene la designazione del signor
……………………………….……………….………nato a ………………………il …………………… e del signor
……………………………………………………………nato a ………………il …..………………..
come delegati
della stessa, ai sensi dell’art. 9, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1968,
n. 108, e successive modificazioni.
Alla predetta
lista provinciale è attribuito, secondo l’ordine di presentazione , il numero
……………………
Di quanto
sopra viene redatto, in duplice esemplare, il presente verbale, che viene letto,
confermato e sottoscritto.
Il
presentatore
Il cancelliere
della lista
provinciale dell’Ufficio
Centrale Circoscrizionale
……………………….
……………………………………
MODELLO A7
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO
REGIONALE DELLA
PUGLIA
DEL ……………. …[data]
MODELLO DI RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE
DEL RAPPRESENTANTE EFFETTIVO DI UNA LISTA PROVINCIALE
DI CANDIDATI PRESSO L’UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE
CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE PROVINCIALE DI ……………………
CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI ………………….
L’anno
duemila……., addì……..del mese di ……………., alle ore ………….., è stata presentata,
presso questa cancelleria, la dichiarazione scritta,
debitamente sottoscritta ed autenticata, a firma del sig.
…………...………………….. nato a …………..…….il ……………..…………. e del sig……
……………………………….………..… nato a ……………….
il ……………...….., nella loro qualità di delegati della lista
provinciale all’elezione del presidente della giunta regionale e
del consiglio regionale del …………………………di domenica …………….20……..- contraddistinta
con il numero di presentazione……………………………………………….e recante il seguente
contrassegno: ……………………………….………………………….- con la quale
il sig.
…………………………………, domiciliato in ……………..………………………………………, viene designato come
rappresentante effettivo dell’anzidetta lista provinciale presso
l’Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso questo tribunale.
Si rilascia la
presente ricevuta per attestare che la dichiarazione di cui sopra è stata
effettivamente depositata presso questa cancelleria.
Il
cancelliere
dell’Ufficio
centrale circoscrizionale
MODELLO A7 bis
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO
REGIONALE DELLA
PUGLIA
DEL ……………. …[data]
MODELLO DI RICEVUTA DELLA DESIGNAZIONE
DEL RAPPRESENTANTE SUPPLENTE DI UNA LISTA PROVINCIALE
DI CANDIDATI PRESSO L’UFFICIO CENTRALE CIRCOSCRIZIONALE
CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE PROVINCIALE DI ……………………
CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI ………………….
L’anno
duemila……..., addì………….…..del mese di ……………….………., alle ore ………….., è stata
presentata, presso questa cancelleria, la ichiarazione scritta,
debitamente sottoscritta ed autenticata, a firma del sig. ……………………..…………….. nato
a ……………….…….il ………………. e del sig.
……………………………………………
nato a ………..………. il ……………….., nella loro qualità di delegati della
lista provinciale all’elezione del presidente della giunta
regionale e del consiglio regionale del …………………………di domenica …………….20……..-
contraddistinta con il numero di presentazione……………………….………………………….e
recante il seguente contrassegno: ……………………………………………………………………. - con
la quale il sig. …………………………………..………, domiciliato in ……………………………………………, viene
designato come rappresentante supplente dell’anzidetta lista
provinciale presso l’Ufficio centrale circoscrizionale costituito presso
questo tribunale.
Si
rilascia la presente ricevuta per attestare che la dichiarazione di cui sopra è
stata effettivamente depositata presso questa cancelleria.
Il
cancelliere
dell’Ufficio
centrale circoscrizionale
MODELLO B
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL
CONSIGLIO
REGIONALE DELLA PUGLIA DEL ……………………[data]
DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA
DI
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Il sottoscritto
_____________________________________________________
nato a
_______________________________________________ il __________
residente a
_____________________________________________________
e domiciliato in
_____________________________________________________
in occasione delle consultazioni
regionali per l’elezioni diretta del Presidente della Giunta
Regionale e del Consiglio Regionale
che si terranno il prossimo _________________
DICHIARA
di presentare la propria
candidatura a Presidente della Giunta regionale della Regione Puglia;
Il sottoscritto dichiara,
altresì:
a) di essere iscritto nelle liste
elettorali del comune di ___________________;
b) di essere collegato con:
1) il gruppo di
lista del partito politico/movimento denominato ________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________
presente con proprie liste nelle circoscrizioni di
________________________________________________________;
2) il gruppo di
lista del partito politico/movimento denominato ________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________
presente con proprie liste nelle circoscrizioni di
________________________________________________________;
3) il gruppo di
lista del partito politico/movimento denominato ________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________
presente con proprie liste nelle circoscrizioni di
________________________________________________________;
e) di delegare:
il signor
______________________________________________ nato a __________
Il _____________________ e
domiciliato in ___-_____________________________
Tel. _________________________ Cell.
___________________________________
ed il signor
______________________________________________________ nato a
_______________.
Il _____________________ e
domiciliato in _________________________________
Tel. _________________________ Cell.
___________________________________
- ad
assistere, ove ritenuto opportuno dall’Ufficio Centrale Regionale costituito
presso la Corte di Appello di Bari, alle operazioni di sorteggio previste per
determinare l’ordine di presentazione sul manifesto, sulla scheda e negli spazi
di propaganda elettorale;
- a
ricevere, dall’Ufficio Centrale Regionale, eventuali comunicazioni che
riguardano lo scrivente.
A corredo della presente
dichiarazione unisce:
a) certificato
attestante di essere elettore di un Comune della Repubblica;
b)
dichiarazione di accettazione della candidatura; di accettazione di collegamento
con n. __________ gruppo/i di liste provinciali sopra indicato/i; nonché di
delega alla presentazione della propria candidatura;
c) n.
_______dichiarazione/i, effettuate dal/dai delegato/i di gruppo all’uopo
espressamente incaricati, di collegamento con la candidatura dello scrivente
(ovvero n. ________________dichiarazioni, effettuate dai delegati di ciascuna
delle liste provinciali appartenenti al/ai gruppo/i sopra indicato/i).
Data, _____________________
FIRME DEL
CANDIDATO
______________________
AUTENTICAZIONE
DELLA FIRMA
A norma dell’articolo 21, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modificazioni, certifico vera ed autentica la firma, apposta in mia
presenza, alla sopra estesa dichiarazione, dal sig
______________________________________________ nato a ___________________ il
____________________ e domiciliato in
_____________________________________________ della cui identità sono certo.
Il sottoscrittore è stato
preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere
in caso di dichiarazione mendace.
…………..…..addì
……………………………………………………………..
Firma
(nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale
che
procede all’autenticazione della firma
MODELLO B1
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL
CONSIGLIO
REGIONALE DELLA PUGLIA DEL _______________[data]
DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DI
ACCETTAZIONE DELLA CANDIDARTURA, DI ACCETTAZIONE DEI
COLLEGAMENTI CON I GRUPPI DI LISTE PROVINCIALI
Il sottoscritto
………………………………………………….………… nato a……………………………….
dichiara
a) di accettare la propria
candidatura alla carica di Presidente della Giunta regionale della Puglia;
b) di accettare il collegamento tra
la propria candidatura e i gruppi di liste provinciali, contraddistinte dai
seguenti contrassegni:
1)
……………………..………………..……………….………..…………………
…………………………………………………………...…………………………
presenti nelle
circoscrizioni di …………………………………..…………………….
….……………………………………………………………………………..….…
.
2)
……………………..…………………………………………………………….
…………………………………………………………………….………………..
presenti nelle
circoscrizioni di ………………….………………………..…..……….
…………………………………………………………………….…..……………
3)
……………………………………………..………………………….………….
………………………………………………………………………….…...………
presenti nelle
circoscrizioni di ……………………………………………….……..…
..………………………………..……………………………………………………
4)……
c) di non
trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 15, comma 1, della legge
19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni
d) di non
trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità di cui all’art. 6 della legge
regionale 28 gennaio 2005, n. 2 e alla legge 23 aprile 1981, n. 154.
e) di
delegare, ex art. 2, comma 5, della legge regionale 28 gennaio 2005, n.
2, la presentazione della
propria
candidatura al signor ……………………………………………………………………………
nato a
…………………il ……………………… domiciliato in …………………….………………….
elettore
iscritto nelle liste elettorali del Comune di ……………………….;
ed in caso di suo impedimento il
signor …………………………………………….nato a …………………il …..…… domiciliato in ……………………………….
elettore iscritto
nelle liste elettorali del Comune di ……………………….;
…………….addì…….
FIRMA
……………………………………………
AUTENTICAZIONE
DELLA FIRMA
A norma
dell’articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, certifico vera ed autentica
la firma, apposta in mia presenza, alla sopra estesa dichiarazione di
accettazione dei collegamenti, del sig…………………………………………………………nato a
………………………………………il …………..………e domiciliato in………….…………….della cui identità sono
certo. Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità
penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.
……..addì…………
…….…………………………………………………………
Firma
(nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale
che
procede all’autenticazione della firma
MODELLO B2
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO
REGIONALE DELLA PUGLIA
DEL ……………. …[data]
MODELLO DEL VERBALE DI RICEVUTA DI AVVENUTA PRESENTAZIONE
CANDIDATURA
A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
RILASCIATO DALLA CANCELLERIA DELL’UFFICIO CENTRALE
REGIONALE
COSTITUITO PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI BARI
CANCELLERIA DELLA CORTE D’APPELLO DI BARI
L’anno
duemila …………………., addì……………..del mese di …………..……………….., alle ore…………, si è
presentato, presso questa cancelleria, il sig. …………...…………………………….nato a
…………………..il ………...…….., il quale, ha dichiarato di essere delegato a presentare
la candidatura alla carica di Presidente
della Giunta Regionale della Puglia del Signor
…………………………………. nato a……………………..…….il………………………………………………………….
Il
sottoscritto procede alla sua identificazione ed
accerta che lo stesso è il sig ………………………..…………………… delegato alla
presentazione del predetto candidato alla carica di Presidente della Giunta
regionale.
In allegato,
dal delegato, sono stati presentati:
a) atto di
presentazione della candidatura a Presidente della persona sopra indicata;
b)
certificato comprovante che il candidato alla predetta carica è iscritto nelle
liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica;
c) del
candidato Presidente, atto contestuale di dichiarazione di accettazione alla
candidatura e di accettazione di collegamento con n. …… gruppo/i di lista/e
provinciale che si presenta/ano per l’elezione del consiglio regionale (ovvero
con n. ……. liste provinciali presenti nelle circoscrizioni di
………………………………………………………….. per l’elezione del consiglio regionale);
d) del/i
gruppo/i di lista/e collegato/i (ovvero delle liste collegate), numero
…………….dichiarazioni di collegamento con la predetta candidatura alla carica di
Presidente della Giunta.
Alla predetta
candidatura alla carica di Presidente della Giunta è attribuito, secondo
l’ordine di presentazione , il numero ………
Di quanto
sopra viene redatto, in duplice esemplare, il presente verbale, che viene letto,
confermato e sottoscritto.
Il presentatore
Il cancelliere
del candidato Presidente
dell’Ufficio
Centrale Regionale
…………………….
……………………………………….
MODELLO C
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL
CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
DEL ……………. …[data]
MODELLO DI DESIGNAZIONE DEL MANDATARIO
ELETTORALE
DI UN CANDIDATO A CONSIGLIERE REGIONALE
O A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DESIGNAZIONE DEL MANDATARIO ELETTORALE
(da presentarsi al Collegio Regionale di Garanzia elettorale
costituito presso la Corte d’Appello)
Il sottoscritto
…………….……………………., nato a ……………………….il ……………...………..., e residente in
………………………….avendo accettato la candidatura per l’elezione del presidente della
giunta regionale e del consiglio regionale del ……………………che si svolgerà domenica
…………..20……:
a) come
candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale;
b) nella
lista provinciale presentata nella circoscrizione elettorale provinciale di
…………………………………………………………e contraddistinta dal seguente contrassegno:
…………………………………..
In riferimento
all’art. 5, comma 4, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, ed all’art. 7 commi 3
e 4 della legge 10 dicembre 1993, n. 515;
DESIGNA
Quale mandatario elettorale per
tutti gli adempimenti previsti dalla legge, il sig. ……………………………………………nato
a………………….il………………….. e residente in …………………………………..……..
………………………………………..
Firma
AUTENTICAZIONE DELLA FIRMADEL CANDIDATO A CONSIGLIERE REGIONALE
O A
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE CHE DESIGNA IL MANDATARIO
ELETTORALE
(l’autenticazione della sottoscrizione dev’essere effettuata
esclusivamente presso un notaio)
A norma
dell’articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, certifico vera ed autentica
la firma apposta, in mia presenza, alla sopra estesa designazione, dal sig
……………………………………………………….., nato a…………………….
………………………, il
………………..….., domiciliato in ……………………….……………………………………………; della cui identità sono
certo.
Il
sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale
nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace.
…………………., addì……………..20…..
……………………………………….
Firma
(nome e cognome per esteso) e sigillo notarile
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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