Legge Regionale 9 febbraio 2005, n. 2 Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale
Art. 1Recepimento 1 Allelezione del
Presidente della Regione e del Consiglio regionale si applicano le disposizioni
della presente legge. 2. Per quanto non
espressamente previsto e in quanto compatibili con la presente legge sono
recepite la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per lelezione dei Consigli
regionali delle Regioni a statuto normale) e la legge 23 febbraio 1995, n. 43
(Nuove norme per lelezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario), con
le successive modificazioni e integrazioni.
3. Si applicano, inoltre,
in quanto compatibili con la presente legge, le altre disposizioni vigenti,
anche regolamentari, nellordinamento in materia.
Art. 2Elezione diretta del
Presidente della Regione. Nomina a Consigliere regionale del candidato
alla carica di Presidente
della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente
inferiore 1. Il Presidente della
Regione, ai sensi dellarticolo 41
dello Statuto,
è eletto a suffragio universale e diretto, in concomitanza con il rinnovo del
Consiglio regionale.
2. Presso lUfficio
centrale regionale sono presentate le candidature a Presidente della Giunta
regionale da parte di un delegato del candidato dalle ore 08,00 del trentesimo
giorno alle ore 12,00 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della
votazione.
3. La presentazione della
candidatura è accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno o più
gruppi di liste, dallaccettazione del collegamento da parte del candidato
Presidente, nonché dal certificato discrizione nelle liste elettorali di un
qualsiasi comune della Repubblica del candidato.
4. La presentazione della
candidatura e la dichiarazione di collegamento devono essere autenticate da uno
dei soggetti di cui allarticolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure
urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), e
successive modifiche e integrazioni.
5. La candidatura di
ciascun candidato Presidente è valida se accompagnata dalla dichiarazione di
accettazione, autenticata da uno dei soggetti di cui allarticolo 14 della legge
n. 53 del 1990, e successive modifiche e integrazioni, contenente delega a un
elettore a effettuare il deposito di cui al comma 2.
6. LUfficio centrale
regionale ammette, entro ventiquattro ore dalla presentazione, le candidature
alla carica di Presidente se conformi alla presente legge e, acquisite le
necessarie comunicazioni dagli Uffici circoscrizionali, comunica senza indugio
allUfficio centrale circoscrizionale lavvenuta ammissione, in almeno tre
circoscrizioni, delle liste aventi medesimo contrassegno ed effettua il
sorteggio tra i candidati alla carica di Presidente ai fini del relativo ordine
di stampa sulla scheda.
7. È proclamato eletto
Presidente della Regione il candidato che ha conseguito il maggior numero di
voti validi in ambito regionale.
8. Il Presidente della
Regione, ai sensi dellarticolo 24 dello Statuto, è membro del Consiglio
regionale.
9. È altresì Consigliere il
candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di
voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto
Presidente. A questi fini è utilizzato lultimo dei seggi eventualmente
spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il medesimo candidato non
eletto alla carica di Presidente della Regione o, altrimenti, il seggio
attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle
stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi
circoscrizionali residui; oppure, qualora tutti i seggi spettanti alle liste
collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale,
lUfficio centrale regionale procede allattribuzione di un seggio aggiuntivo,
del quale si tiene conto per la determinazione della conseguente quota
percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio
regionale.
Art. 3Numero dei Consiglieri regionali 1. Il Consiglio regionale è
composto da settanta membri, compreso il Presidente eletto, di cui cinquantasei
eletti sulla base di liste circoscrizionali concorrenti e tredici eletti tra i
gruppi di liste collegate con il candidato Presidente eletto, secondo le
modalità previste dal successivo articolo 9. 2. Le liste per le elezioni
del Consiglio regionale devono essere presentate e ammesse in almeno tre
circoscrizioni con lo stesso contrassegno.
3. In ogni gruppo di liste
nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi
dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede allarrotondamento
dellunità più vicina. I movimenti e i partiti politici presentatori di liste
che non abbiano rispettato la proporzione di cui al presente comma sono tenuti a
versare alla Giunta regionale limporto del rimborso delle spese elettorali di
cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157 (Nuove norme in materia di rimborso delle
spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle
disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti
politici), fino a un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale ai
candidati in più rispetto a quello minimo consentito. Il Presidente della
Regione determina con proprio decreto lammontare della somma (1)
(1) Con D.P.G.R. 15 dicembre 2005, n. 1021 sono stati approvati gli adempimenti di cui al presente comma relativamente alle elezioni del 2005
Art. 4Ripartizione tra le circoscrizioni provinciali. Assegnazione dei seggi alle
circoscrizioni 1. Il terzo comma
dellarticolo 2 della legge n. 108 del 1968 è sostituito dal seguente:
La determinazione dei
seggi del Consiglio regionale e lassegnazione di essi alle singole
circoscrizioni sono effettuate con decreto del Presidente della Regione emanato
contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi, in modo proporzionale
alla popolazione residente, secondo lultimo censimento, sulla base dei
quozienti interi e dei resti più alti. A tal fine, il numero degli abitanti
della Regione è suddiviso per cinquantasei..
Art. 5Convocazione dei comizi per
la rinnovazione del Consiglio regionale
e per lelezione del
Presidente della Giunta regionale 1. Il secondo comma
dellarticolo 3 della legge n. 108 del 1968 è sostituito dal seguente:
Le elezioni del nuovo
Consiglio possono essere effettuate a decorrere dalla quarta domenica precedente
il compimento del quinquennio. Nei casi di scioglimento del Consiglio regionale,
previsti dallo Statuto, si procede allindizione delle nuove elezioni del
Consiglio e del Presidente della Regione entro tre mesi..
2. Il quarto comma
dellarticolo 3 della legge n. 108 del 1968 è sostituito dal seguente:
Le elezioni sono indette
con decreto del Presidente della Regione..
Art. 6Cause di ineleggibilità 1. Oltre ai casi previsti
dal primo comma dellarticolo 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154, non sono
eleggibili a Presidente della Regione e a Consigliere regionale i Presidenti
delle Province della Regione e i Sindaci dei Comuni della Regione.
2. Le cause
dineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se gli interessati cessano
dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione
delle candidature.
Art. 7Scheda elettorale 1. La scheda per lelezione
del Presidente è quella stessa utilizzata per lelezione del Consiglio. La
scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente, scritti
entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della
lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con
un unico voto, votare per un candidato alla carica di Presidente e per una delle
liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali
liste. Nel caso in cui lelettore tracci un unico segno sulla scheda a favore di
una lista, il voto sintende espresso anche a favore del candidato Presidente a
essa collegato.
2. Ciascun elettore può
altresì votare per un candidato alla carica di Presidente, anche non collegato
alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.
3. Ciascun elettore può
esprimere inoltre un solo voto di preferenza per un candidato della lista da lui
votata, scrivendone il cognome sullapposita riga posta a fianco del
contrassegno.
4. Qualora il candidato
abbia due cognomi, lelettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo.
Lindicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di
confusione tra più candidati.
5. In caso di discordanza
tra il voto di lista e il voto di preferenza al candidato, il voto viene
attribuito alla lista del candidato prescelto e al candidato medesimo.
6. Qualora il candidato
Consigliere non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni
altro candidato della stessa lista, sarà ritenuto valido il voto di lista, se
espressamente votata.
7. Se lelettore non ha
indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza per un
candidato della medesima lista, sintende che abbia votato la lista alla quale
lo stesso appartiene.
8. Se lelettore ha segnato
più di un contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza per un candidato
appartenente a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui
appartiene il candidato indicato.
9. Qualora lelettore
esprima il voto a favore di un candidato Presidente e la preferenza per più di
una lista a esso collegata viene ritenuto valido il voto al candidato Presidente
e nulli i voti di lista.
10. Con decreto del
Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro quindici giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, è approvato il modello di scheda
formato secondo le indicazioni contenute nel presente articolo.
Art. 8
Liste e candidature 1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n.
108 (Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto
normale), da ultimo modificato dall’articolo 1 della legge 23 febbraio 1995, n.
43, nelle prossime elezioni regionali per il rinnovo del Consiglio regionale
della IX legislatura le liste circoscrizionali, con simbolo anche composito, che
sono espressioni di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già
presenti in Consiglio o costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in
corso al momento della indizione delle elezioni anche in una sola delle Camere,
o per iniziativa di un solo consigliere regionale in carica nella legislatura
appena conclusa, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori. In tal caso
la delega alla presentazione della lista viene effettuata dal legale
rappresentante del gruppo o del partito, o dal consigliere regionale, i quali
possono, a loro volta, sub delegare un altro soggetto, con atto autenticato da
notaio (2) 2. Il numero 4 del comma 8
dellarticolo 9 della legge n. 108 del 1968 è sostituito dal seguente:
4) un modello di
contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la
presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in
precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da
altri partiti. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità,
congiuntamente o isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e
cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni
letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione
degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza
politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di
altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi
caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti
presenti in Parlamento, possano trarre in errore lelettore. Non è neppure
ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti
religiosi. Infine, non è ammessa la presentazione di contrassegni che non siano
stati ammessi a precedenti consultazioni elettorali per effetto di un
provvedimento giurisdizionale pronunciato negli ultimi tre anni, trasmesso dagli
interessati allorgano preposto alla ricezione e ammissione delle liste e delle
candidature.
(2) Comma così sostituito dall’art. 37,
l.r.
31 dicembre 2009, n. 34. Il testo originario era così formulato: «1. In
deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge n. 108 del 1968, nelle
prime elezioni regionali successive all'entrata in vigore della presente legge,
le liste circoscrizionali, con simbolo anche composito, che sono espressioni di
partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio
o costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della
indizione delle elezioni, anche in una sola delle Camere, sono esonerate dalla
sottoscrizione degli elettori. In tal caso la delega alla presentazione della
lista viene effettuata dal legale rappresentante del gruppo o del partito, il
quale può, a sua volta, sub-delegare un altro soggetto, con atto autenticato da
notaio.».
Art. 9Lista regionale 1. La lista regionale,
prevista dalla legge n. 108 del 1968 così come modificata dalla legge n. 43 del
1995, deve intendersi composta, successivamente allattribuzione di tutti i
seggi da parte dellUfficio centrale regionale, esclusivamente attingendo dai
gruppi di liste provinciali che abbiano conseguito almeno un seggio della quota
proporzionale e secondo le modalità di cui ai successivi commi.
2. LUfficio centrale
regionale divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste
provinciali collegati con il Presidente eletto, ammesse ai sensi del comma
precedente, per tredici; nelleffettuare loperazione trascura leventuale parte
frazionaria del quoziente.
3. Divide poi la cifra
elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il
risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo.
4. I seggi che rimangono
ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime
divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che
hanno conseguito le maggiori cifre elettorali.
5. I seggi spettanti a
ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le
modalità di cui al decimo e undicesimo comma dellarticolo 15 della legge n. 108
del 1968, a iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora
attribuito il seggio, ai sensi del decimo comma del citato articolo 15 della
legge n. 108 del 1968.
6. Qualora tutti i posti
della graduatoria abbiano già dato luogo allassegnazione di seggi,
lattribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima
circoscrizione della medesima graduatoria.
Art. 10Modifiche alla legge n. 108 del 1968 1. Alla legge n. 108 del
1968 vengono apportate le seguenti modifiche: a) al quarto comma
dellarticolo 1 dopo la parola: Province sono aggiunte le seguenti: istituite
dalla legge della Repubblica; b) il quinto comma
dellarticolo 9 è sostituito dal seguente: Ogni lista deve
comprendere un numero di candidati non inferiore al numero dei Consiglieri da
eleggere in ciascuna circoscrizione e non superiore allo stesso numero aumentato
di un quarto, con arrotondamento allunità superiore se il decimale è maggiore
di cinque.; c) alla lettera a) del
terzo comma dellarticolo 15 le parole: nonché la cifra elettorale di ciascuna
lista regionale sono eliminate; d) alla lettera d) del
terzo comma dellarticolo 15 le parole: comunica altresì la cifra elettorale di
ciascuna lista regionale sono eliminate; e) al numero 1) del comma
13 dellarticolo 15 le parole: le cifre elettorali a essa attribuite ai sensi
del terzo comma, lettera a) sono sostituite dalle seguenti: il numero dei voti
conseguito da ciascun candidato alla presidenza e le parole: a ciascuna lista
regionale sono sostituite dalle seguenti: a ciascun candidato alla
presidenza; f) il numero 2) del comma
13 dellarticolo 15 è sostituito dal seguente: 2) individua il candidato
alla carica di Presidente che ha conseguito il maggior numero di voti; g) al numero 3) del comma
13 dellarticolo 15 le parole: alla lista regionale sono sostituite dalle
seguenti: al candidato Presidente; h) al numero 4) del comma
13 dellarticolo 15 le parole: alla lista regionale sono sostituite dalle
seguenti: al candidato Presidente; i) al numero 5) del comma
13 dellarticolo 15 il periodo Proclama quindi eletti tutti i candidati
compresi nella lista regionale. è sostituito dal seguente: Proclama eletto il
candidato Presidente maggiormente suffragato e tutti i candidati.; [j) il numero 6) del comma 13 dellarticolo
15 è sostituito dal seguente:
6)
verifica quindi se i voti riservati al candidato Presidente risultato eletto sia
pari o superiore al 40 per cento dei voti conseguiti da tutti i candidati alla
carica di Presidente;] (3) ; k) al comma 15 dellarticolo 15 le parole: alla lista sono sostituite dalle seguenti: al candidato Presidente.
(3) La Corte Costituzionale con sentenza n. 188/2011 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della presente lettera.
Art. 11Modifiche alla legge n. 43 del 1995 1. Alla legge n. 43 del
1995 vengono apportate le seguenti modifiche:
a) allarticolo 1, comma 3,
le parole da nei modi previsti ... a ridotti alla metà sono sostituite dalle
seguenti: nei modi previsti dal precedente articolo 9;
b) il comma 5 dellarticolo
1 è eliminato;
c) al comma 8 dellarticolo
1 le parole: con una delle liste regionali sono sostituite dalle seguenti:
con un candidato Presidente e le parole: dai delegati alla presentazione
della lista regionale predetta sono sostituite dalle seguenti: dal candidato
Presidente; le parole Le liste provinciali e la lista regionale collegate sono
contrassegnate dal medesimo simbolo sono eliminate;
d) al comma 9 dellarticolo
1 le parole alla medesima lista regionale sono sostituite dalle seguenti: al
medesimo candidato Presidente; le parole: In tal caso, la lista regionale è
contrassegnata da un simbolo unico, ovvero dai simboli di tutte le liste a essa
collegate sono eliminate;
e) il comma 11
dellarticolo 1 è eliminato;
f) il comma 1 dellarticolo
2 è sostituito dal seguente:
1. La scheda e le modalità
di espressione del voto sono quelle descritte nellarticolo 7 della presente
legge;
g) al comma 1 dellarticolo
5 il periodo: Per i candidati che si presentano nella lista regionale il limite
delle spese per la campagna elettorale è pari ad euro 30.987,41 è
eliminato;
h) al quarto periodo del
comma 1 dellarticolo 5 le parole: e nella lista regionale sono eliminate;
i) al comma 2 dellarticolo
5 le parole: capolista della lista regionale sono sostituite dalle seguenti:
candidato Presidente;
j) lart. 7 è sostituito
dal seguente:
Art. 7
Non sono ammesse
allassegnazione dei seggi le liste provinciali non collegate ad altre liste il
cui gruppo abbia ottenuto nellintera Regione meno del 5 per cento dei voti
validi. Le liste collegate sono ammesse alla distribuzione dei seggi ove abbiano
ottenuto, nellintera Regione, complessivamente tra loro, almeno il 5 per cento
dei voti validi. A partire dalle votazioni per le elezioni della IX legislatura,
non sono ammessi allassegnazione di seggi i gruppi di liste che, anche se
collegate ad altre liste, non abbiano individualmente superato la soglia del 4
per cento dei voti validi.;
k) larticolo 8 è
eliminato.
Art. 12Norme di prima attuazione 1. Nelle prime elezioni regionali successive allentrata in vigore della presente legge e in deroga a quanto previsto dallarticolo 9, primo comma, della legge n. 108 del 1968 e dallarticolo 2, comma 2, della presente legge le candidature a Presidente e le liste dei candidati devono essere presentate dalle ore 08,00 del ventiseiesimo giorno alle ore 12,00 del venticinquesimo giorno antecedenti quello ultimo della votazione.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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