Anno 2005
Numero 2
Data 09/02/2005
Abrogato No
Materia Ordinamento e organizzazione regionale;Referendum ed iniziativa popolare;
Note Allegato alla presente legge" il Provvedimento adottato dal Presidente della Regione concernente; Disposizioni per la presentazione delle candidature alla carica di presidente della giunta regionale e di consigliere regionale" Pubblicata nel B.U.R.Puglia n. 17 del 31 gennaio 2005
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Legge Regionale 9 febbraio 2005, n. 2

Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale



Art. 1

Recepimento


1 Allelezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale si applicano le disposizioni della presente legge.

 

2. Per quanto non espressamente previsto e in quanto compatibili con la presente legge sono recepite la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per lelezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e la legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per lelezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario), con le successive modificazioni e integrazioni.

 

3. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili con la presente legge, le altre disposizioni vigenti, anche regolamentari, nellordinamento in materia.




Art. 2

Elezione diretta del Presidente della Regione. Nomina a Consigliere regionale del candidato

 alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore


1. Il Presidente della Regione, ai sensi dellarticolo 41  dello Statuto, è eletto a suffragio universale e diretto, in concomitanza con il rinnovo del Consiglio regionale.

 

2. Presso lUfficio centrale regionale sono presentate le candidature a Presidente della Giunta regionale da parte di un delegato del candidato dalle ore 08,00 del trentesimo giorno alle ore 12,00 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione.

 

3. La presentazione della candidatura è accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno o più gruppi di liste, dallaccettazione del collegamento da parte del candidato Presidente, nonché dal certificato discrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica del candidato.

 

4. La presentazione della candidatura e la dichiarazione di collegamento devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui allarticolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), e successive modifiche e integrazioni.

 

5. La candidatura di ciascun candidato Presidente è valida se accompagnata dalla dichiarazione di accettazione, autenticata da uno dei soggetti di cui allarticolo 14 della legge n. 53 del 1990, e successive modifiche e integrazioni, contenente delega a un elettore a effettuare il deposito di cui al comma 2.

 

6. LUfficio centrale regionale ammette, entro ventiquattro ore dalla presentazione, le candidature alla carica di Presidente se conformi alla presente legge e, acquisite le necessarie comunicazioni dagli Uffici circoscrizionali, comunica senza indugio allUfficio centrale circoscrizionale lavvenuta ammissione, in almeno tre circoscrizioni, delle liste aventi medesimo contrassegno ed effettua il sorteggio tra i candidati alla carica di Presidente ai fini del relativo ordine di stampa sulla scheda.

 

7. È proclamato eletto Presidente della Regione il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.

 

8. Il Presidente della Regione, ai sensi dellarticolo 24 dello Statuto, è membro del Consiglio regionale.

 

9. È altresì Consigliere il candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. A questi fini è utilizzato lultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il medesimo candidato non eletto alla carica di Presidente della Regione o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui; oppure, qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, lUfficio centrale regionale procede allattribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si tiene conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.




Art. 3

Numero dei Consiglieri regionali


1. Il Consiglio regionale è composto da settanta membri, compreso il Presidente eletto, di cui cinquantasei eletti sulla base di liste circoscrizionali concorrenti e tredici eletti tra i gruppi di liste collegate con il candidato Presidente eletto, secondo le modalità previste dal successivo articolo 9.

 

2. Le liste per le elezioni del Consiglio regionale devono essere presentate e ammesse in almeno tre circoscrizioni con lo stesso contrassegno.

 

3. In ogni gruppo di liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede allarrotondamento dellunità più vicina. I movimenti e i partiti politici presentatori di liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al presente comma sono tenuti a versare alla Giunta regionale limporto del rimborso delle spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157 (Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici), fino a un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale ai candidati in più rispetto a quello minimo consentito. Il Presidente della Regione determina con proprio decreto lammontare della somma (1) 



(1) Con D.P.G.R. 15 dicembre 2005, n. 1021 sono stati approvati gli adempimenti di cui al presente comma relativamente alle elezioni del 2005


Art. 4

Ripartizione tra le circoscrizioni provinciali. Assegnazione dei seggi alle circoscrizioni


1. Il terzo comma dellarticolo 2 della legge n. 108 del 1968 è sostituito dal seguente:

 

La determinazione dei seggi del Consiglio regionale e lassegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Presidente della Regione emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi, in modo proporzionale alla popolazione residente, secondo lultimo censimento, sulla base dei quozienti interi e dei resti più alti. A tal fine, il numero degli abitanti della Regione è suddiviso per cinquantasei..




Art. 5

Convocazione dei comizi per la rinnovazione del Consiglio regionale

e per lelezione del Presidente della Giunta regionale


1. Il secondo comma dellarticolo 3 della legge n. 108 del 1968 è sostituito dal seguente:

 

Le elezioni del nuovo Consiglio possono essere effettuate a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio. Nei casi di scioglimento del Consiglio regionale, previsti dallo Statuto, si procede allindizione delle nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione entro tre mesi..

 

2. Il quarto comma dellarticolo 3 della legge n. 108 del 1968 è sostituito dal seguente:

 

Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Regione..




Art. 6

Cause di ineleggibilità


1. Oltre ai casi previsti dal primo comma dellarticolo 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154, non sono eleggibili a Presidente della Regione e a Consigliere regionale i Presidenti delle Province della Regione e i Sindaci dei Comuni della Regione.

 

2. Le cause dineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.




Art. 7

Scheda elettorale


1. La scheda per lelezione del Presidente è quella stessa utilizzata per lelezione del Consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di Presidente e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Nel caso in cui lelettore tracci un unico segno sulla scheda a favore di una lista, il voto sintende espresso anche a favore del candidato Presidente a essa collegato.

 

2. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di Presidente, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

 

3. Ciascun elettore può esprimere inoltre un solo voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sullapposita riga posta a fianco del contrassegno.

 

4. Qualora il candidato abbia due cognomi, lelettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. Lindicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.

 

5. In caso di discordanza tra il voto di lista e il voto di preferenza al candidato, il voto viene attribuito alla lista del candidato prescelto e al candidato medesimo.

 

6. Qualora il candidato Consigliere non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista, sarà ritenuto valido il voto di lista, se espressamente votata.

 

7. Se lelettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza per un candidato della medesima lista, sintende che abbia votato la lista alla quale lo stesso appartiene.

 

8. Se lelettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza per un candidato appartenente a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato indicato.

 

9. Qualora lelettore esprima il voto a favore di un candidato Presidente e la preferenza per più di una lista a esso collegata viene ritenuto valido il voto al candidato Presidente e nulli i voti di lista.

 

10. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il modello di scheda formato secondo le indicazioni contenute nel presente articolo.




Art. 8

 

Liste e candidature


1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale), da ultimo modificato dall’articolo 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, nelle prossime elezioni regionali per il rinnovo del Consiglio regionale della IX legislatura le liste circoscrizionali, con simbolo anche composito, che sono espressioni di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio o costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della indizione delle elezioni anche in una sola delle Camere, o per iniziativa di un solo consigliere regionale in carica nella legislatura appena conclusa, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori. In tal caso la delega alla presentazione della lista viene effettuata dal legale rappresentante del gruppo o del partito, o dal consigliere regionale, i quali possono, a loro volta, sub delegare un altro soggetto, con atto autenticato da notaio (2) 

2. Il numero 4 del comma 8 dellarticolo 9 della legge n. 108 del 1968 è sostituito dal seguente:

 

4) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente o isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possano trarre in errore lelettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi. Infine, non è ammessa la presentazione di contrassegni che non siano stati ammessi a precedenti consultazioni elettorali per effetto di un provvedimento giurisdizionale pronunciato negli ultimi tre anni, trasmesso dagli interessati allorgano preposto alla ricezione e ammissione delle liste e delle candidature.



(2) Comma così sostituito dall’art. 37, l.r. 31 dicembre 2009, n. 34. Il testo originario era così formulato: «1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge n. 108 del 1968, nelle prime elezioni regionali successive all'entrata in vigore della presente legge, le liste circoscrizionali, con simbolo anche composito, che sono espressioni di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio o costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della indizione delle elezioni, anche in una sola delle Camere, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori. In tal caso la delega alla presentazione della lista viene effettuata dal legale rappresentante del gruppo o del partito, il quale può, a sua volta, sub-delegare un altro soggetto, con atto autenticato da notaio.».


Art. 9

Lista regionale


1. La lista regionale, prevista dalla legge n. 108 del 1968 così come modificata dalla legge n. 43 del 1995, deve intendersi composta, successivamente allattribuzione di tutti i seggi da parte dellUfficio centrale regionale, esclusivamente attingendo dai gruppi di liste provinciali che abbiano conseguito almeno un seggio della quota proporzionale e secondo le modalità di cui ai successivi commi.

 

2. LUfficio centrale regionale divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste provinciali collegati con il Presidente eletto, ammesse ai sensi del comma precedente, per tredici; nelleffettuare loperazione trascura leventuale parte frazionaria del quoziente.

 

3. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo.

 

4. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali.

 

5. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al decimo e undicesimo comma dellarticolo 15 della legge n. 108 del 1968, a iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio, ai sensi del decimo comma del citato articolo 15 della legge n. 108 del 1968.

 

6. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo allassegnazione di seggi, lattribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria.




Art. 10

Modifiche alla legge n. 108 del 1968


1. Alla legge n. 108 del 1968 vengono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al quarto comma dellarticolo 1 dopo la parola: Province sono aggiunte le seguenti: istituite dalla legge della Repubblica;

 

b) il quinto comma dellarticolo 9 è sostituito dal seguente:

Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore al numero dei Consiglieri da eleggere in ciascuna circoscrizione e non superiore allo stesso numero aumentato di un quarto, con arrotondamento allunità superiore se il decimale è maggiore di cinque.;

 

c) alla lettera a) del terzo comma dellarticolo 15 le parole: nonché la cifra elettorale di ciascuna lista regionale sono eliminate;

 

d) alla lettera d) del terzo comma dellarticolo 15 le parole: comunica altresì la cifra elettorale di ciascuna lista regionale sono eliminate;

 

e) al numero 1) del comma 13 dellarticolo 15 le parole: le cifre elettorali a essa attribuite ai sensi del terzo comma, lettera a) sono sostituite dalle seguenti: il numero dei voti conseguito da ciascun candidato alla presidenza e le parole: a ciascuna lista regionale sono sostituite dalle seguenti: a ciascun candidato alla presidenza;

 

f) il numero 2) del comma 13 dellarticolo 15 è sostituito dal seguente:

2) individua il candidato alla carica di Presidente che ha conseguito il maggior numero di voti;

 

g) al numero 3) del comma 13 dellarticolo 15 le parole: alla lista regionale sono sostituite dalle seguenti: al candidato Presidente;

 

h) al numero 4) del comma 13 dellarticolo 15 le parole: alla lista regionale sono sostituite dalle seguenti: al candidato Presidente;

 

i) al numero 5) del comma 13 dellarticolo 15 il periodo Proclama quindi eletti tutti i candidati compresi nella lista regionale. è sostituito dal seguente: Proclama eletto il candidato Presidente maggiormente suffragato e tutti i candidati.;

 

[j) il numero 6) del comma 13 dellarticolo 15 è sostituito dal seguente:

6) verifica quindi se i voti riservati al candidato Presidente risultato eletto sia pari o superiore al 40 per cento dei voti conseguiti da tutti i candidati alla carica di Presidente;] (3) ;

k)   al comma 15 dellarticolo 15 le parole: alla lista sono sostituite dalle seguenti: al candidato Presidente.



(3) La Corte Costituzionale con sentenza n. 188/2011 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della presente lettera.


Art. 11

Modifiche alla legge n. 43 del 1995


1. Alla legge n. 43 del 1995 vengono apportate le seguenti modifiche:

a) allarticolo 1, comma 3, le parole da nei modi previsti ... a ridotti alla metà sono sostituite dalle seguenti: nei modi previsti dal precedente articolo 9;

 

b) il comma 5 dellarticolo 1 è eliminato;

 

c) al comma 8 dellarticolo 1 le parole: con una delle liste regionali sono sostituite dalle seguenti: con un candidato Presidente e le parole: dai delegati alla presentazione della lista regionale predetta sono sostituite dalle seguenti: dal candidato Presidente; le parole Le liste provinciali e la lista regionale collegate sono contrassegnate dal medesimo simbolo sono eliminate;

 

d) al comma 9 dellarticolo 1 le parole alla medesima lista regionale sono sostituite dalle seguenti: al medesimo candidato Presidente; le parole: In tal caso, la lista regionale è contrassegnata da un simbolo unico, ovvero dai simboli di tutte le liste a essa collegate sono eliminate;

 

e) il comma 11 dellarticolo 1 è eliminato;

 

f) il comma 1 dellarticolo 2 è sostituito dal seguente:

1. La scheda e le modalità di espressione del voto sono quelle descritte nellarticolo 7 della presente legge;

 

g) al comma 1 dellarticolo 5 il periodo: Per i candidati che si presentano nella lista regionale il limite delle spese per la campagna elettorale è pari ad euro 30.987,41 è eliminato;

 

h) al quarto periodo del comma 1 dellarticolo 5 le parole: e nella lista regionale sono eliminate;

 

i) al comma 2 dellarticolo 5 le parole: capolista della lista regionale sono sostituite dalle seguenti: candidato Presidente;

 

j) lart. 7 è sostituito dal seguente:

Art. 7

Non sono ammesse allassegnazione dei seggi le liste provinciali non collegate ad altre liste il cui gruppo abbia ottenuto nellintera Regione meno del 5 per cento dei voti validi. Le liste collegate sono ammesse alla distribuzione dei seggi ove abbiano ottenuto, nellintera Regione, complessivamente tra loro, almeno il 5 per cento dei voti validi. A partire dalle votazioni per le elezioni della IX legislatura, non sono ammessi allassegnazione di seggi i gruppi di liste che, anche se collegate ad altre liste, non abbiano individualmente superato la soglia del 4 per cento dei voti validi.;

 

k) larticolo 8 è eliminato.




Art. 12

Norme di prima attuazione


1. Nelle prime elezioni regionali successive allentrata in vigore della presente legge e in deroga a quanto previsto dallarticolo 9, primo comma, della legge n. 108 del 1968 e dallarticolo 2, comma 2, della presente legge le candidature a Presidente e le liste dei candidati devono essere presentate dalle ore 08,00 del ventiseiesimo giorno alle ore 12,00 del venticinquesimo giorno antecedenti quello ultimo della votazione.





Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.