Legge Regionale 20 dicembre 2005, n. 18 Istituzione del Parco naturale regionale 'Terra delle gravine'
Art. 1(Istituzione dellarea naturale protetta) 1. Ai sensi dellarticolo 6 della legge regionale
24 luglio 1997, n. 19 (Norme per listituzione e
la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia), è istituito il
Parco naturale regionale Terra delle gravine.
2. La perimetrazione del Parco naturale regionale Terra delle
gravine, ricadente sui territori dei comuni di Castellaneta, Crispiano, Ginosa,
Grottaglie, Laterza, Martina Franca, Massafra, Montemesola, Mottola,
Palagianello, Palagiano, S. Marzano di S. Giuseppe, Statte e Villa Castelli, è
riportata nella cartografia in scala 1:50.000 allegata alla presente legge e
della quale costituisce parte integrante.
3. Entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le aziende private agricole e zootecniche nonché i
titolari di diritti reali ricadenti nei territori di cui al comma 2 possono, per
il tramite delle associazioni di categoria più rappresentative, presentare
istanza di esclusione dal parco e di inclusione per gli stessi soggetti non
compresi nella perimetrazione del Parco. La Regione, dintesa con il Comune di
riferimento, si esprime entro centoventi giorni sulle istanze prodotte.
4. I confini saranno resi visibili mediante apposita tabellazione
realizzata dallEnte di gestione con fondi propri e trasferiti dalla Regione
Puglia.
Art. 2(Finalità) 1. Le finalità istitutive del Parco naturale regionale Terra
delle gravine sono le seguenti:
a) conservare e recuperare le biocenosi, con particolare riferimento
agli habitat e alle specie animali e vegetali individuate nelle direttive
79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli
uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna
selvatiche, nonché i valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli
equilibri idraulici e idrogeologici superficiali e
sotterranei;
b) salvaguardare e
valorizzare i beni storico-architettonici, il patrimonio antropologico e le
attività produttive agro-silvo-pastorali e artigianali tradizionali;
c) migliorare la qualità strutturale dei boschi e aumentarne le
superfici;
d) salvaguardare i solchi gravinali e la qualità delle acque
presenti;
e) favorire la connessione ecologica dei diversi ambienti naturali;
f) promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca
scientifica, nonché attività ricreative sostenibili;
g) favorire la mobilità lenta e laccoglienza
diffusa;
h) promuovere e
riqualificare le attività economiche, in particolare quelle
agro-silvo-pastorali, del turismo, dellartigianato e dei servizi, compatibili
con le finalità del presente articolo, al fine di migliorare la qualità della
vita delle popolazioni residenti;
i) promuovere lintegrazione tra le risorse naturali, le attività
umane, le risorse storico-architettoniche, i valori antropologici, le
espressioni culturali, le identità delle comunità locali.
Art. 3(Zonizzazione provvisoria) 1. Sino allapprovazione del Piano di cui allarticolo 7, il
Parco naturale regionale Terra delle gravine, è suddiviso in:
a) zona 1, di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e/o
storico-culturale, caratterizzata dalla presenza di solchi erosivi, boschi e
vegetazione spontanea;
b) zona 2, di valore naturalistico, paesaggistico e/o storico
culturale con presenza di un maggior grado di antropizzazione e di attività
agraria.
Art. 4(Azioni di valorizzazione del territorio e norme di tutela) 1. Ai comuni e alle province il cui territorio è compreso, in
tutto o in parte, entro i confini del Parco naturale regionale Terra delle
gravine è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti dellUnione
europea, dello Stato e della Regione richiesti per la realizzazione, entro i
confini del parco, degli interventi previsti nel Piano di cui allarticolo 7; la
priorità in detti finanziamenti è, altresì, attribuita ai privati, singoli o
associati, che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio
compatibili con le finalità istitutive del Parco.
2. Sullintero territorio del Parco naturale regionale Terra delle
gravine lEnte di gestione di cui allarticolo 5 promuove azioni di
valorizzazione e, in particolare:
a) il restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore
storico e culturale;
b) il recupero dei nuclei abitati rurali;
c) le opere igieniche e idropotabili e di risanamento dellacqua,
dellaria e del suolo;
d) la conservazione e il recupero dei biotopi naturali e delle
specie di fauna e flora selvatica rara e minacciata;
e) le opere di conservazione e di ripristino ambientale del
territorio attraverso pratiche di ingegneria naturalistica;
f) le attività culturali nei campi di interesse del parco;
g) lagriturismo, il turismo storico-culturale, il turismo
enogastronomico;
h) la realizzazione di percorsi escursionistici legati a forme di
mobilità lenta e le attività sportive compatibili;
i) la promozione del risparmio energetico, lutilizzazione di fonti
energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e altri gas combustibili,
nonché lautoproduzione energetica attraverso luso di energie rinnovabili, in
particolare del fotovoltaico;
3. In applicazione delle finalità indicate dallarticolo 2,
sullintero territorio del Parco naturale regionale Terra delle gravine sono
consentite le seguenti attività agro-silvo-pastorali:
a) pratiche di allevamenti fissi e bradi con lindividuazione, ove
possibile, di tecniche di pascolo a minor impatto ambientale;
b) pratiche
colturali arboree, vigneti, seminativo e altre colture agricole, nonché attività
agricole connesse;
c) raccolta regolamentata di funghi e vegetazione spontanea a fini
alimentari;
d) trasformazione delle
colture agricole già presenti in altre.
Sono, inoltre, consentiti gli interventi di recupero e restauro di
manufatti storici dellarchitettura rurale ai fini della tutela del paesaggio.
4. Sullintero territorio del Parco è consentita la realizzazione di
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi
esistenti, ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 1 dellarticolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), e in particolare:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria, che riguardano le opere
di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e
quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici
esistenti;
b) gli interventi di manutenzione straordinaria necessari per
rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per
realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non
alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non
comportino modifiche delle destinazioni duso;
c) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo rivolti
a conservare lorganismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un
insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici,
formali e strutturali dellorganismo stesso, ne consentano destinazioni duso
con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il
ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi delledificio, linserimento
degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze delluso,
leliminazione degli elementi estranei allorganismo edilizio.
5. Con lautorizzazione dellEnte di gestione possono essere
consentiti gli interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici rurali
e annessi rustici esistenti nella misura massima del 20 per cento della loro
superficie totale, previa valutazione e approvazione di apposito piano di
miglioramento aziendale redatto a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999 del
Consiglio, del 17 maggio 1999, concernente il sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), e sue
applicazioni e modifiche. Sono altresì consentiti interventi di adeguamento di
tipo tecnologico e/o igienico-sanitario connessi allapplicazione delle
normative vigenti in materia agro-zootecnica, interventi di miglioramento delle
prestazioni energetiche attive e passive degli edifici, di recupero e riciclo
delle acque, di riduzione della produzione di rifiuti, nonché, ove non
producente volumetria aggiuntiva, la realizzazione di annessi agricoli. Sono
comunque fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, ove
più restrittive.
6. Per lattuazione di quanto previsto dai precedenti commi devono
essere utilizzate e/o rispettate le tipologie edilizie e le tecnologie
costruttive della tradizione storica locale e non devono verificarsi
interferenze con alcuno dei valori naturalistici e ambientali presenti
nellarea.
7. Allo scopo di
perseguire le finalità di salvaguardia e valorizzazione dellambiente naturale,
nel Parco naturale regionale Terra delle gravine non è consentito:
a) aprire nuove cave, miniere e discariche. Lattività delle cave in
esercizio è consentita sino alla scadenza delle autorizzazioni. Le cave già
esistenti, ma non in esercizio, che, allatto dellentrata in vigore della
presente legge, siano in possesso di tutte le autorizzazioni paesaggistiche e
ambientali previste dalle leggi statali e regionali possono esercitare
lattività previa conclusione delliter autorizzativo. In tutti i casi, devono
essere rispettate le disposizioni di cui alla legge
regionale 12 novembre 2004, n. 21 (Disposizioni
in materia di attività estrattiva);
b) effettuare opere di movimento terra che alterino consistentemente
la morfologia del terreno, a eccezione delle normali pratiche agronomiche, e dei
cambi colturali e fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali, a norma dellarticolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n.
352);
c) trasformare le
superfici coperte da vegetazione spontanea;
d) esercitare lattività venatoria; sono fatti salvi, su
autorizzazione dellEnte di gestione, gli interventi di controllo delle specie
previsti dallarticolo 11, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge
quadro sulle aree protette), ed eventuali prelievi effettuati a fini
scientifici;
e) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali
selvatici e raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee, a eccezione
degli interventi a fini scientifici preventivamente autorizzati dallEnte di
gestione, tranne quanto disposto dal comma 3, lettera c);
f) asportare minerali e materiale dinteresse geologico, fatti salvi
i prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dallEnte di
gestione;
g) introdurre nellambiente a vegetazione spontanea specie
faunistiche e floristiche non autoctone;
h) apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici e
idrogeotermici o tali da incidere sulle finalità di cui allarticolo 2;
i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali,
provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico
passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività
agro-silvo-pastorali;
j) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione
delle attività agro-silvo-pastorali;
k) effettuare, fino allapprovazione del Piano di cui allarticolo
7, interventi sulle aree boscate e tagli boschivi senza lautorizzazione dei
competenti uffici dellAssessorato regionale alle risorse agroalimentari;
l) costruire, fino allapprovazione del Piano di cui allarticolo 7,
nuovi edifici o opere allesterno dei centri edificati così come delimitati ai
sensi della legge 22 ottobre 1971, n.865 (Programmi e coordinamento per
ledilizia residenziale pubblica);
m) mutare, fino allapprovazione del Piano di cui allarticolo 7, la
destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo
svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agricole, forestali e
pastorali.
8. Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle
collettività locali a eccezione dei diritti esclusivi di caccia o di altri usi
civici di prelievo faunistico, che sono liquidati dal competente Commissario per
gli usi civici, a istanza dellEnte di gestione.
Art. 5(Gestione) 1. Ai sensi dellarticolo 9 della l.r.
19/1997, la gestione
del Parco è affidata allEnte di gestione delle aree naturali protette della
provincia di Taranto, ente strumentale di diritto pubblico, istituito con
larticolo 5 della legge
regionale 23 dicembre 2002, n. 24 (Istituzione
delle riserve orientate del litorale tarantino-orientale).
Art. 6(Strumenti di attuazione) 1. Per lattuazione delle finalità del Parco naturale
regionale Terra delle gravine, lEnte di gestione si dota dei seguenti
strumenti:
a) Piano territoriale dellarea naturale protetta, di cui
allarticolo 20 della l.r.
19/1997;
b) Piano pluriennale economico sociale dellarea naturale protetta,
di cui allarticolo 21 della
l.r. 19/1997;
c) Regolamento dellarea naturale protetta, di cui allarticolo 22
della l.r.
19/1997.
Art. 7(Piano territoriale dellarea naturale protetta) 1. Il Piano territoriale del Parco naturale regionale Terra
delle gravine deve:
a) precisare, mediante zonizzazione secondo quanto previsto
dallarticolo 12 della L. 394/1991, le destinazioni delle diverse parti
dellarea naturale protetta;
b) individuare le opere necessarie alla conservazione e
alleventuale ripristino ambientale;
c) dettare disposizioni intese alla salvaguardia dei valori storici
e ambientali delle aree edificate e del patrimonio architettonico rurale;
d) individuare le eventuali attività esistenti incompatibili con le
finalità istitutive dellarea naturale protetta e stabilirne i tempi di
cessazione e le modalità di recupero;
e) individuare e regolamentare le attività antropiche esistenti;
f) individuare le eventuali aree e beni da acquisire in proprietà
pubblica, anche mediante espropriazione, per gli usi necessari al conseguimento
delle finalità istitutive;
g) indicare la tipologia e le modalità di costruzione di opere e
manufatti anche volti a valorizzare il Parco sotto il profilo turistico,
prevedendo interventi di qualità che utilizzino materiali naturali locali e
abbiano un basso impatto paesaggistico-ambientale;
h) indicare la tipologia e le modalità di realizzazione di
ampliamenti, trasformazioni, variazioni di destinazione duso per edifici e
manufatti esistenti;
i) definire il sistema della mobilità interna allarea naturale
protetta;
j) definire le misure per la riduzione degli impatti ambientali in
relazione allo smaltimento dei rifiuti, alla gestione dei reflui, alla bonifica
e al recupero ambientale;
k) definire le metodologie per la valutazione ex ante degli
interventi di trasformazione;
l) definire il trasferimento su altre aree dei diritti edificatori
previsti da strumenti urbanistici generali vigenti allinterno della
perimetrazione del parco, laddove, a seguito dellapprovazione del Piano
territoriale, i soggetti titolari degli stessi siano posti nellimpossibilità di
esercitarli.
Art. 8(Piano pluriennale economico sociale) 1. Il Piano pluriennale economico sociale del Parco naturale
regionale Terra delle gravine è predisposto dalla Comunità del Parco, con il
fine di individuare indirizzi e obiettivi di tutela dellambiente naturale e le
relative forme di sviluppo economico compatibile secondo le procedure fissate
dallarticolo 21 della
l.r. 19/1997.
2. Il Piano pluriennale
economico sociale dellarea protetta valorizza altresì gli usi, i costumi, le
consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul
territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche delle
identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante indirizzi
che autorizzino lesercizio di attività particolari collegate agli usi, ai
costumi e alle consuetudini locali, fatte salve le norme in materia di attività
venatoria.
3. Il Piano pluriennale economico sociale è predisposto
contestualmente alla formazione del Piano di cui allarticolo 7.
Art. 9(Regolamento) 1. Il Regolamento ha la funzione di disciplinare lesercizio
delle attività consentite allinterno del Parco naturale regionale Terra delle
gravine ed è adottato dallEnte di gestione contestualmente alladozione del
Piano territoriale dellarea.
2. Il Regolamento deve contenere le disposizioni di cui allarticolo
11 della L. 394/1991 e di cui allarticolo 4 della presente legge.
Art. 10(Applicazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228) 1. LEnte di gestione svolge attività volte a:
a) promuovere le vocazioni produttive del territorio;
b) tutelare le produzioni di qualità e le tradizioni alimentari
locali;
c) salvaguardare la
biodiversità, il patrimonio culturale rurale e il paesaggio agrario e forestale;
d) curare la manutenzione e il mantenimento dellassetto
idrogeologico.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, lEnte di
gestione ricorre prioritariamente a contratti e convenzioni, ai sensi degli
articoli 14 e 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dellarticolo 7 della legge 5
marzo 2001, n. 57), con le imprese agricole le cui aziende siano in tutto o in
parte ubicate allinterno del territorio del Parco.
3. LEnte di gestione, di
concerto con le organizzazioni professionali agricole maggiormente
rappresentative a livello regionale, redige, entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, un piano per la manutenzione
territoriale nel quale vengono individuate le priorità di intervento e le
modalità per la stipula dei contratti e delle convenzioni di cui al comma 2.
Art. 11(Autorizzazioni, nulla osta e pareri) 1. Il rilascio di concessioni e autorizzazioni relative a
interventi, impianti e opere ricadenti allinterno del Parco naturale regionale
Terra delle gravine è subordinato al preventivo nulla-osta dellEnte di
gestione.
2. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione dellistanza senza
che sia intervenuta alcuna osservazione o prescrizione il nulla osta sintende
rilasciato con esito favorevole.
3. Il rilascio del nulla
osta è subordinato alla conformità delle opere da realizzare con il Piano
territoriale e con il Regolamento ovvero, in assenza di questi, alla
compatibilità con le finalità di cui allarticolo 2.
Art. 12(Sanzioni) 1. Per le violazioni di cui alla presente legge si applicano
in quanto compatibili le norme di cui allarticolo 30 della L. 394/1991.
2. Le violazioni al divieto di cui alla lettera a) del comma 7
dellarticolo 4 comportano la sanzione amministrativa di euro 1.032,91 per ogni
metro cubo di materiale rimosso.
3. Per le violazioni al divieto di cui alla lettera d) del comma 7
dellarticolo 4 si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di
caccia.
4. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere e), f), e i) del
comma 7 dellarticolo 4 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di
euro 25,82 a un massimo di euro 258,22.
5. Le violazioni ai divieti di cui alla lettera g) del comma 7
dellarticolo 4 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro
103,29 a un massimo di euro 1.032,91.
6. Le violazioni al divieto di cui alla lettera b) del comma 7
dellarticolo 4 comportano la sanzione amministrativa di euro 1.032,91 per ogni
10 metri cubi di materiale movimentato.
7. Le violazioni al divieto di cui alla lettera h) del comma 7
dellarticolo 4 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro
1.032,91 a un massimo di euro 10.329,13.
8. Le violazioni di cui alla lettera j) e alle limitazioni di cui
alle lettere l) e m) del comma 7 dellarticolo 4 comportano le sanzioni
amministrative previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.
9. Gli interventi sulle aree boscate effettuati in difformità da
quanto previsto dalla lettera k) del comma 7 dellarticolo 4 comportano la
sanzione amministrativa da un minimo di euro 566,00 a un massimo di euro
2.582,28 per ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato lintervento.
10. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4, 5, 6, 7, 8 e
9 comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, lobbligo del
ripristino che dovrà essere realizzato in conformità delle disposizioni
formulate dallEnte di gestione.
11. E comunque fatta
salva lapplicazione delle sanzioni penali previste al comma 1 dellarticolo 30
della L. 394/1991.
12. Per laccertamento delle violazioni e lapplicazione delle
sanzioni amministrative si applicano le norme e i principi di cui al Capo I
della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
Art. 13(Indennizzi) 1. Gli indennizzi per gli effettivi danni economici ai
proprietari di immobili nel Parco naturale regionale Terra delle gravine sono
erogati direttamente dallEnte di gestione.
2. La liquidazione dei danni provocati alle colture, anche
pluriennali, avviene dopo aver accertato che i danni stessi derivino da un
vincolo effettivo posto con la presente legge o con il Piano di cui allarticolo
7 e che lo stesso vincolo abbia impedito, in tutto o in parte, lesecuzione di
attività economiche in atto connesse alle attività agro-silvo-pastorali
riducendone in modo continuativo il reddito. Danno comunque diritto
allindennizzo:
a) leventuale riduzione del carico di bestiame al di sotto dei
limiti di carico ottimale e la riduzione del normale periodo di pascolamento;
b) le eventuali riduzioni di reddito derivanti da limitazioni
colturali o da modificazioni delle tecniche di coltivazione.
3. LEnte di gestione deve procedere alla liquidazione del danno
entro centoventi giorni dalla data della denuncia.
4. Non sono liquidabili i danni teorici derivanti da previsioni e
norme di tipo urbanistico e territoriale, fatta salva la possibilità da parte
della Regione ovvero dellEnte di gestione di provvedere, per particolari motivi
di tutela ambientale, allespropriazione delle aree.
Art. 14(Sorveglianza del territorio) 1. La sorveglianza sullosservanza degli obblighi e dei
divieti previsti dalla presente legge è affidata allEnte di gestione, che la
esercita attraverso lutilizzo del proprio personale di sorveglianza ovvero,
sulla base di specifiche convenzioni, tramite personale delle amministrazioni
comunali interessate e di altri enti.
2. La sorveglianza è altresì affidata agli agenti di polizia locale,
urbana e rurale, nonché ai nuclei di vigilanza territoriale e alle guardie
ecologiche volontarie.
3. Ai fini della sorveglianza, lente di gestione può stipulare
convenzioni con il Corpo forestale dello Stato, ai sensi dellarticolo 27, comma
2, della L. 394/1991.
4. Lutilizzo delle
guardie venatorie volontarie di cui al comma 1, lettera b), dellarticolo 44
della legge
regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione
delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dellattività
venatoria), è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni con lEnte
di gestione.
Art. 15(Controllo) 1. Le funzioni di controllo amministrativo e finanziario sulla
gestione del Parco naturale regionale Terra delle gravine sono affidate
allUfficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia.
2. Le modalità dellattività di controllo possono essere precisate
da apposite direttive, da emanarsi con deliberazione di Giunta regionale, che
possono prevedere anche lobbligo delladozione di determinati sistemi di
contabilità, nonché ladozione di specifiche procedure di controllo della
gestione.
3. In ogni caso, lEnte di gestione adotta, annualmente, un
documento preventivo decisionale coerente con le linee generali di intervento
definite dallAssessorato regionale allecologia. Tale documento deve essere
approvato dallUfficio parchi e riserve naturali e, successivamente, pubblicato
sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
4. LEnte di gestione provvede a inviare allUfficio parchi e
riserve naturali, con cadenza semestrale, un rendiconto delle somme impegnate e
pagate, che è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
Art. 16(Commissariamento) 1. In caso di gravi inadempienze gestionali o fatti gravi
contrari alle normative vigenti o per persistente inattività, il Presidente
della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta
dellAssessore allecologia, provvede, con proprio decreto, allo scioglimento
degli organi responsabili degli enti di gestione e alla nomina contestuale di un
Commissario con pieni poteri, che resta in carica fino alla ricostituzione degli
organi disciolti.
Art. 17(Norme finanziarie) 1. Gli oneri derivanti dallattuazione della presente legge
sono a carico dellEnte di gestione e delle Amministrazioni interessate.
2. In sede di prima applicazione della presente legge sono stanziati
euro 230 mila a carico del Capitolo 0581011 Spese per la costituzione delle
aree naturali protette nella Regione Puglia del bilancio di previsione per
lesercizio finanziario 2005.
Art. 18(Disposizioni transitorie) 1. Fino alla costituzione degli organi dellEnte di gestione
delle aree naturali protette della provincia di Taranto, le funzioni attribuite
a questultimo dalla presente legge sono svolte dalla Provincia di
Taranto.
2. Per lintera area del
Parco è consentita, fino alla scadenza dei rispettivi bandi e fatta salva la
procedura di valutazione dincidenza di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della
direttiva 92/43 CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive
modificazioni, la completa realizzazione delle misure dei programmi agricoli del
Programma di sviluppo rurale (PSR), degli interventi del Programma operativo
regionale (POR) e Leader Plus, nonché delle azioni previste dai Progetti
integrati territoriali e dal Progetto integrato settoriale (PIS) n. 13
Itinerario turistico-culturale Habitat Rupestre; sono altresì consentiti gli
interventi di adeguamento funzionali della strada statale n. 172.
3. Decorsi otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la Regione Puglia istituisce un tavolo di concertazione a cui partecipano
le Amministrazioni provinciali e comunali interessate; tale tavolo verifica
lattuazione di quanto disposto dallarticolo 4 e propone eventuali modifiche
dello stesso.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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