Legge Regionale 7 febbraio 2006, n. 1
Affidamentondell'incarico di direzione dei distretti socio-sanitari
Art. 11. Lincarico di direttore di distretto, ai sensi dellarticolo 3 sexies, comma
3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina
in materia sanitaria, a norma dellarticolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n.
421) e successive modificazioni, è attribuito dal direttore generale a un
dirigente dellazienda, che abbia maturato una specifica esperienza nei servizi
territoriali e unadeguata formazione nella loro organizzazione, oppure a un
medico convenzionato, ai sensi dellarticolo 8, comma 1, del d.lgs 502/1992, da
almeno dieci anni, con contestuale congelamento di un corrispondente posto di
organico della dirigenza sanitaria. Il direttore di distretto, ai sensi
dellarticolo 3 sexies, comma 2, del d.lgs 502/1992, si avvale di un ufficio di
coordinamento delle attività distrettuali, composto da rappresentanti delle
figure professionali operanti nei servizi distrettuali. Sono membri di diritto
di tale ufficio un rappresentante dei medici di medicina generale, uno dei
pediatri di libera scelta e uno degli specialisti ambulatoriali convenzionati
operanti nel distretto.
2. Sono abrogate le seguenti
disposizioni:
a) comma 7 dellarticolo 26
della legge
regionale 28 dicembre 1994, n. 36 (Norme e principi per il
riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517);
b) lettera C. del comma 1
dellarticolo 30 della legge
regionale 7 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione
del bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione
Puglia).
La presente legge sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dellart. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n° 7 Statuto della Regione Puglia.
E fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.