Anno 2006
Numero 1
Data 07/02/2006
Abrogato No
Materia Sanità;
Note Pubblicata nel B.U.R.Puglia n. 19 del 10 febbraio 2006
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Legge Regionale 7 febbraio 2006, n. 1

Affidamento dell'incarico di direzione dei distretti socio-sanitari



Art. 1


1. Lincarico di direttore di distretto, ai sensi dellarticolo 3 sexies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dellarticolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni, è attribuito dal direttore generale a un dirigente dellazienda, che abbia maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali e unadeguata formazione nella loro organizzazione, oppure a un medico convenzionato, ai sensi dellarticolo 8, comma 1, del d.lgs 502/1992, da almeno dieci anni, con contestuale congelamento di un corrispondente posto di organico della dirigenza sanitaria. Il direttore di distretto, ai sensi dellarticolo 3 sexies, comma 2, del d.lgs 502/1992, si avvale di un ufficio di coordinamento delle attività distrettuali, composto da rappresentanti delle figure professionali operanti nei servizi distrettuali. Sono membri di diritto di tale ufficio un rappresentante dei medici di medicina generale, uno dei pediatri di libera scelta e uno degli specialisti ambulatoriali convenzionati operanti nel distretto. (1) 

2. Sono abrogate le seguenti disposizioni:


a) comma 7 dellarticolo 26 della legge regionale 28 dicembre 1994, n. 36 (Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517);


b) lettera C. del comma 1 dellarticolo 30 della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Puglia).

  




(1) Vedi anche la l.r. 25/2006, art.14


Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.