Legge Regionale 15 maggio 2006, n. 10 Istituzione del Parco naturale regionale 'Bosco Incoronata
Art. 1(Istituzione dellarea naturale protetta) 1. Ai sensi dellarticolo 6 della legge regionale 24 luglio 1997, n.
19 (Norme per listituzione e la gestione
delle aree naturali protette nella Regione Puglia), è istituito il Parco
naturale regionale Bosco Incoronata.
2. I
confini del Parco naturale regionale Bosco Incoronata ricadente sul territorio
del comune di Foggia sono riportati nella cartografia in scala 1:25.000,
allegata alla presente legge (Allegato A), della quale costituisce parte
integrante e depositata in originale presso lAssessorato allecologia della
Regione Puglia e, in copia conforme, presso lAmministrazione provinciale di
Foggia, presso la sede dellEnte di gestione di cui allarticolo 5.
3.
I confini saranno resi visibili mediante apposita tabellazione che sarà
predisposta dal comune di Foggia con fondi regionali.
Art. 2(Finalità) 1. Le finalità istitutive del Parco naturale regionale Bosco Incoronata sono
le seguenti:
a) conservare e recuperare le biocenosi, con
particolare riferimento alle specie animali e vegetali e agli habitat contenuti
nelle direttive comunitarie 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979,
concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio,
del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonché i valori
paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici e idrogeologici
superficiali e sotterranei;
b) salvaguardare i valori e i beni
storico-architettonici;
c) incrementare la superficie e migliorare la
funzionalità ecologica degli ambienti naturali;
d) monitorare linquinamento e lo stato degli
indicatori biologici;
e) allestire infrastrutture per la mobilità
lenta;
f) promuovere
attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché attività
ricreative sostenibili;
g) promuovere e riqualificare le attività economiche
compatibili con le finalità del presente articolo, al fine di migliorare la
qualità della vita delle popolazioni residenti.
Art. 3(Zonizzazione provvisoria) 1. Fino allapprovazione del Piano territoriale di cui allarticolo 7, il Parco
naturale regionale Bosco Incoronata, è suddiviso in:
a) zona 1, di rilevante interesse naturalistico,
paesaggistico e/o storico-culturale, caratterizzata dalla presenza di solchi
erosivi, boschi e vegetazione spontanea;
b) zona 2, di valore naturalistico, paesaggistico e/o
storico culturale con presenza di un maggior grado di antropizzazione.
Art. 4(Norme generali di tutela del territorio e dellambiente naturale) 1. Sullintero territorio del Parco naturale regionale Bosco Incoronata sono
vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del
paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora
e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare, vige il divieto
di:
a) aprire nuove
cave, miniere e discariche. Lattività delle cave in esercizio è consentita sino
alla scadenza delle autorizzazioni. Le cave già esistenti, ma non in esercizio,
che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso di
tutte le autorizzazioni paesaggistiche e ambientali previste dalle leggi statali
e regionali possono esercitare lattività previa conclusione delliter
autorizzativo. In tutti i casi, devono essere rispettate le disposizioni di cui
alla legge regionale 12 novembre 2004, n.
21 (Disposizioni in materia di attività
estrattiva);
b) esercitare lattività venatoria: sono consentiti, su
autorizzazione dellEnte di gestione, gli interventi di controllo delle specie
previsti dallarticolo 11, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge
quadro sulle aree protette), ed eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca
e di studio;
c) alterare e modificare le condizioni di vita degli
animali;
d) raccogliere o danneggiare le specie vegetali
spontanee, a eccezione degli interventi a fini scientifici e di studio
preventivamente autorizzati dallEnte di gestione. Sono comunque consentite le
operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali;
e) asportare minerali e materiale dinteresse
geologico, fatti salvi i prelievi a scopi scientifici preventivamente
autorizzati dallEnte di gestione;
f) introdurre nellambiente naturale specie faunistiche
e floristiche non autoctone;
g) effettuare opere di movimento terra tali da
modificare consistentemente la morfologia del terreno;
h) apportare modificazioni agli equilibri ecologici,
idraulici ed idrogeotermici o tali da incidere sulle finalità di cui
allarticolo 2;
i) transitare
con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private
e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i
mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;
j) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se
non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali.
2.
Fino allapprovazione del Piano di cui allarticolo 7 è fatto divieto
di:
a) costruire
nuovi edifici od opere allesterno dei centri edificati così come delimitati ai
sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento per
ledilizia residenziale pubblica);
b) mutare la
destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo
svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agricole, forestali e
pastorali;
c) effettuare
interventi sulle aree boscate e tagli boschivi senza lautorizzazione dei
competenti uffici dellAssessorato alle risorse agroalimentari.
3.
Fino allapprovazione del Piano territoriale del Parco, la competente struttura
regionale di cui allarticolo 23 della l.r.
19/1997, dintesa con lEnte di gestione, può
concedere deroghe ai divieti di cui al comma 2, lettere a) e b), esclusivamente
in funzione dellattività agro-silvo-pastorale. A tal fine, possono essere
realizzati interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici rurali
esistenti nella misura massima del 15 per cento della loro superficie utile,
previa valutazione e approvazione di apposito Piano di miglioramento aziendale
redatto a norma del regolamento (CE) 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio
1999, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), e sue successive modificazioni e
integrazioni. Sono altresì consentiti interventi di adeguamento di tipo
tecnologico e/o igienico-sanitario connessi allapplicazione delle normative
vigenti ove più restrittive. In tutti i casi devono essere utilizzate e/o
rispettate le tipologie edilizie e le tecnologie costruttive della tradizione
storica locale e non devono verificarsi interferenze con alcuno dei valori
naturalistici e ambientali presenti nellarea.
4. Sullintero territorio del Parco è
consentita la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria dei manufatti edilizi esistenti ai sensi delle lettere a), b) e c)
del comma 1 dellarticolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 6
giugno 2001 n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di edilizia).
Art. 5(Ente di gestione) 1. La gestione del Parco naturale regionale Bosco Incoronata è affidata al
Comune di Foggia, che vi provvede coordinando strettamente i propri interventi
con gli obiettivi di programmazione regionale in materia di conservazione della
natura e aree naturali protette.
2.
Il Comune di Foggia, per la gestione dellarea protetta, organizza una struttura
autonoma nellambito dellAmministrazione comunale. Il Sindaco può nominare un
Direttore della riserva; in ogni caso, la struttura amministrativa di
riferimento deve essere impiegata esclusivamente nei compiti di gestione
dellarea protetta.
Art. 6(Strumenti di attuazione) 1. Per lattuazione delle finalità del Parco naturale regionale Bosco
Incoronata lEnte di gestione si dota dei seguenti strumenti di attuazione:
a) Piano territoriale dellarea naturale protetta, di
cui allarticolo 20 della l.r.
19/1997;
b) Piano
pluriennale economico sociale dellarea naturale protetta, di cui allarticolo
21 della l.r. 19/1997;
c) Regolamento
dellarea naturale protetta, di cui allarticolo 22 della l.r. 19/1997.
Art. 7(Piano territoriale dellarea naturale protetta) 1. Il Piano territoriale del Parco naturale regionale Bosco Incoronata è
adottato dal Consiglio comunale di Foggia con i tempi e le modalità previste
dallarticolo 20 della l.r. 19/1997. Esso deve:
a) individuare
le opere necessarie alla conservazione e alleventuale ripristino ambientale;
b) dettare disposizioni intese alla salvaguardia dei
valori storici e ambientali delle aree edificate e del patrimonio architettonico
rurale;
c) individuare
le eventuali attività esistenti incompatibili con le finalità istitutive
dellarea naturale protetta e stabilirne i tempi di cessazione e le modalità di
recupero;
d) individuare e regolamentare le attività antropiche
esistenti;
e) individuare le eventuali aree e beni da acquisire in
proprietà pubblica, anche mediante espropriazione, per gli usi necessari al
conseguimento delle finalità istitutive;
f) indicare la tipologia e le modalità di costruzione
di opere e manufatti;
g) indicare la tipologia e le modalità di realizzazione
di ampliamenti, trasformazioni, variazioni di destinazione duso per edifici e
manufatti esistenti;
h) definire il sistema della mobilità interna allarea
naturale protetta;
i) individuare e definire il sistema di monitoraggio;
j) definire le metodologie per la valutazione ex ante
degli interventi di trasformazione.
Art. 8(Piano pluriennale economico sociale) 1. Il Piano pluriennale economico sociale del Parco naturale regionale Bosco
Incoronata è adottato, contestualmente alladozione del Piano territoriale
dellarea protetta, con il fine di individuare indirizzi e obiettivi di tutela
dellambiente naturale e le relative forme di sviluppo economico compatibile
secondo le procedure fissate dallarticolo 21 della l.r. 19/1997.
2.
Il Piano pluriennale economico sociale dellarea protetta valorizza altresì gli
usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni
residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e
caratteristiche delle identità delle comunità locali e ne prevede la tutela
anche mediante indirizzi che autorizzino lesercizio di attività particolari
collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini locali, fatte salve le norme
in materia di attività venatoria.
Art. 9(Regolamento) 1. Il Regolamento ha la funzione di disciplinare, anche in deroga ai divieti di
cui allarticolo 4,
lesercizio delle
attività consentite allinterno del Parco naturale regionale Bosco Incoronata
ed è adottato contestualmente alladozione del Piano territoriale dellarea
protetta.
Art. 10(Nulla osta e pareri) 1. Il rilascio di concessioni e autorizzazioni relative a interventi, impianti e
opere ricadenti allinterno del Parco naturale regionale Bosco Incoronata è
subordinato al preventivo nulla osta dellEnte di gestione.
2.
La documentazione relativa alla richiesta di concessione e/o autorizzazione,
entro dieci giorni dalla sua presentazione allEnte di gestione, è inviata da
questultimo allUfficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia, che,
nei venti giorni successivi, può chiedere integrazioni o chiarimenti. Qualora le
integrazioni o i chiarimenti non siano ritenuti sufficienti, lUfficio parchi e
riserve naturali della Regione Puglia, con provvedimento motivato, comunica la
non conformità dellistanza alle prescrizioni e alle finalità della presente
legge.
3.
Decorsi sessanta giorni dalla presentazione dellistanza senza che sia
intervenuta alcuna osservazione o prescrizione, il nulla osta sintende
rilasciato con esito favorevole.
4. Il rilascio del nulla osta è subordinato
alla conformità delle opere da realizzare con il Piano territoriale e con il
Regolamento ovvero, in assenza di questi, alla compatibilità con le finalità di
cui allarticolo 2.
5.
Fino allentrata in vigore del Piano territoriale e del regolamento, il nulla
osta preventivo è rilasciato dallUfficio parchi e riserve naturali della
Regione Puglia.
Art. 11(Sanzioni) 1. Per le violazioni di cui alla presente legge si applicano in quanto
compatibili le norme di cui allarticolo 30 della l. 394/1991.
2.
Le violazioni al divieto di cui alla lett. a) del comma 1 dellarticolo 4
comportano la sanzione amministrativa di euro 1032,91 per ogni metro cubo di
materiale rimosso.
3.
Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b) del comma 1 dellarticolo 4
si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.
4. Le
violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d), e) e i) del comma 1
dellarticolo 4 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro
25,82
a un massimo di euro
258,22.
5. Le violazioni ai divieti di cui alla
lettera f) del comma 1 dellarticolo 4 comportano la sanzione amministrativa da
un minimo di euro 103,29
a un massimo di euro
1032,91.
6.
Le violazioni al divieto di cui alla lettera g) del comma 1 dellarticolo 4
comportano la sanzione amministrativa di euro 1.032,91 per ogni
10 metri
cubi di materiale
movimentato.
7. Le violazioni al divieto di cui alla
lettera h) del comma 1 dellarticolo 4 comportano la sanzione amministrativa da
un minimo di euro 1.032,91
a un massimo di euro
10.329,13.
8.
Le violazioni di cui alla lettera j) del comma 1 dellarticolo 4 e alle
limitazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dellarticolo 4 comportano
le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.
9.
Gli interventi sulle aree boscate effettuati in difformità da quanto previsto
dallarticolo 4, comma 2, lettera c), comportano la sanzione amministrativa da
un minimo di euro 566,00
a un massimo di euro
2.582,28 per ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato lintervento.
10. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4,
5, 6, 7, 8 e 9 comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste,
lobbligo del ripristino, che deve essere realizzato in conformità delle
disposizioni formulate dallEnte di gestione.
11. E comunque fatta salva lapplicazione delle
sanzioni penali previste al comma 1 dellarticolo 30 della l. 394/1991.
12. Per laccertamento delle violazioni e
lapplicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si
applicano le norme e i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981,
n. 689 (Modifiche al sistema penale).
13. Le somme riscosse ai sensi del presente
articolo e quelle riscosse in applicazione delle norme contenute nel Regolamento
di cui allarticolo 9 sono introitate nel bilancio dellEnte di gestione con
lobbligo di destinazione alla gestione del Parco naturale regionale Bosco
Incoronata.
Art. 12(Sorveglianza del territorio) 1. La sorveglianza sullosservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalla
presente legge è affidata allEnte di gestione, che la esercita attraverso
lutilizzo del proprio personale di sorveglianza ovvero, sulla base di
specifiche convenzioni, tramite personale di altri enti.
2. La sorveglianza è altresì affidata agli
agenti di polizia locale, urbana e rurale, nonché ai nuclei di vigilanza
territoriale della provincia di Foggia e alle guardie ecologiche
volontarie.
3.
Ai fini della sorveglianza, lEnte di gestione può stipulare convenzioni con il
Corpo forestale dello Stato, ai sensi dellarticolo 27, comma 2, della l.
394/1991.
4.
Lutilizzazione delle guardie venatorie volontarie di cui allarticolo 44, comma
1, lett. b), della legge regionale 13 agosto
1998, n. 27 (Norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse
faunistico-ambientali e per la regolamentazione dellattività venatoria), è
subordinata alla stipulazione di apposite convenzioni con lEnte di
gestione.
Art. 13(Controllo) 1. Le funzioni di controllo amministrativo e finanziario sulla gestione del
Parco naturale regionale Bosco Incoronata sono affidate allUfficio parchi e
riserve naturali della Regione Puglia.
2.
Le modalità dellattività di controllo possono essere precisate da apposite
direttive, da emanarsi con deliberazione di Giunta regionale, che possono
prevedere anche lobbligo delladozione di determinati sistemi di contabilità,
nonché ladozione di specifiche procedure di controllo della gestione.
3.
In ogni caso, lEnte di gestione adotta, annualmente, un documento preventivo
decisionale coerente con le linee generali di intervento definite
dallAssessorato regionale allecologia. Tale documento deve essere approvato
dallUfficio parchi e riserve naturali e, successivamente, pubblicato sul
Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
4.
LEnte di gestione provvede a inviare allUfficio parchi e riserve naturali, con
cadenza semestrale, un rendiconto delle somme impegnate e pagate, che è
pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
Art. 14(Commissariamento) 1. In caso di gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle
normative vigenti o per persistente inattività, il Presidente della Giunta
regionale, su proposta dellAssessore allecologia, può nominare, per un periodo
determinato, un Commissario che sostituisce lEnte nella gestione del Parco
naturale regionale.
Art. 15(Norma finanziaria) 1. Gli oneri derivanti dallattuazione della presente legge sono a carico
dellEnte di gestione.
2.
Annualmente, in relazione agli obiettivi gestionali raggiunti e alla
programmazione regionale, la Regione Puglia trasferisce fondi idonei a integrare
gli stanziamenti comunali nei limiti di quanto previsto nel bilancio regionale.
3.
In sede di prima applicazione della presente legge, sono stanziati euro 50 mila
a carico del Capitolo 0581011 Spese per la costituzione delle aree naturali
protette nella Regione Puglia del bilancio di previsione per lesercizio
finanziario 2006.
Art. 16(Gestione di aree monocomunali in
provincia di Brindisi) 1. La gestione delle aree protette regionali
monocomunali Parco naturale regionale Saline di Punta della Contessa e
Riserva naturale regionale orientata Boschi di Santa Teresa e dei Lucci,
istituite, rispettivamente, con legge regionale 23 dicembre 2002, n. 28 e legge
regionale 23 dicembre 2002, n. 23, e situate interamente nel territorio del
comune di Brindisi, è affidata al Comune di Brindisi, che è individuato quale
Ente di gestione. La gestione della Riserva naturale regionale Bosco di
Cerano, istituita con la legge regionale 23 dicembre 2002, n. 26, è affidata al
Comune di Brindisi e a quello di San Pietro Vernotico, che coordinano i propri
interventi ai sensi dellarticolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 (Testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali).
2.
Il Comune di Brindisi, per la gestione delle aree di cui al comma 1, organizza
una struttura autonoma nellambito dellAmministrazione comunale. Il Sindaco può
nominare un Direttore delle aree protette; in ogni caso, la struttura
amministrativa di riferimento deve essere impiegata esclusivamente nei compiti
di gestione dellarea.
3.
Il rilascio di concessioni e autorizzazioni è affidato allEnte di gestione,
fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 dell articolo 10.
4.
Le funzioni di controllo amministrativo e finanziario sulla gestione delle aree
di cui al comma 1, sono affidate allUfficio parchi e riserve naturali della
Regione Puglia, che le esercita ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell articolo 13.
Le aree possono essere, altresì, soggette al commissariamento di cui all
articolo 14.
5.
Sono abrogate tutte le disposizioni di legge non compatibili col presente
articolo.
Art. 17(Gestione di aree monocomunali in
provincia di Taranto) 1. La gestione delle Riserve naturali regionali orientate del Litorale Tarantino
Orientale, istituite con la legge regionale 23 dicembre 2002, n.
24, è affidata, in via definitiva, al
Comune di Manduria, che è individuato quale Ente di gestione.
2.
Il Comune di Manduria, per la gestione dellarea di cui al comma 1, organizza
una struttura autonoma nellambito dellAmministrazione comunale. Il Sindaco può
nominare un Direttore dellarea protetta; in ogni caso, la struttura
amministrativa di riferimento deve essere impiegata esclusivamente nei compiti
di gestione dellarea.
3.
Il rilascio di concessioni e autorizzazioni è affidato allEnte di gestione,
fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 dell articolo 10.
4.
Le funzioni di controllo amministrativo e finanziario sulla gestione delle aree
di cui al comma 1 sono affidate allUfficio parchi e riserve naturali della
Regione Puglia, che le esercita ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dellarticolo 13. Le
aree possono essere, altresì, soggette al commissariamento di cui allarticolo
14.
5. Sono abrogate tutte le disposizioni di
legge non compatibili col presente articolo.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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