Anno 2006
Numero 10
Data 15/05/2006
Abrogato No
Materia Territorio - Ambiente - Inquinamento;
Note
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Legge Regionale 15 maggio 2006, n. 10

Istituzione del Parco naturale regionale 'Bosco Incoronata(1) 


(1) Vedi anche la l.r. 17/2007, art. 2, comma 2 e art. 3


Art. 1

(Istituzione dellarea naturale protetta)


1. Ai sensi dellarticolo 6 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per listituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia), è istituito il Parco naturale regionale Bosco Incoronata.

2. I confini del Parco naturale regionale Bosco Incoronata ricadente sul territorio del comune di Foggia sono riportati nella cartografia in scala 1:25.000, allegata alla presente legge (Allegato A), della quale costituisce parte integrante e depositata in originale presso lAssessorato allecologia della Regione Puglia e, in copia conforme, presso lAmministrazione provinciale di Foggia, presso la sede dellEnte di gestione di cui allarticolo 5.

3. I confini saranno resi visibili mediante apposita tabellazione che sarà predisposta dal comune di Foggia con fondi regionali.




Art. 2

(Finalità) 


1. Le finalità istitutive del Parco naturale regionale Bosco Incoronata sono le seguenti: 

a) conservare e recuperare le biocenosi, con particolare riferimento alle specie animali e vegetali e agli habitat contenuti nelle direttive comunitarie 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonché i valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici e idrogeologici superficiali e sotterranei;

b) salvaguardare i valori e i beni storico-architettonici;

c) incrementare la superficie e migliorare la funzionalità ecologica degli ambienti naturali;

d) monitorare linquinamento e lo stato degli indicatori biologici;

e) allestire infrastrutture per la mobilità lenta;

f) promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché attività ricreative sostenibili; 

g) promuovere e riqualificare le attività economiche compatibili con le finalità del presente articolo, al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti.






Art. 3

(Zonizzazione provvisoria)


1. Fino allapprovazione del Piano territoriale di cui allarticolo 7, il Parco naturale regionale Bosco Incoronata, è suddiviso in:

a) zona 1, di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e/o storico-culturale, caratterizzata dalla presenza di solchi erosivi, boschi e vegetazione spontanea;

b) zona 2, di valore naturalistico, paesaggistico e/o storico culturale con presenza di un maggior grado di antropizzazione.






Art. 4

(Norme generali di tutela del territorio e dellambiente naturale)


1. Sullintero territorio del Parco naturale regionale Bosco Incoronata sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare, vige il divieto di:

a) aprire nuove cave, miniere e discariche. Lattività delle cave in esercizio è consentita sino alla scadenza delle autorizzazioni. Le cave già esistenti, ma non in esercizio, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso di tutte le autorizzazioni paesaggistiche e ambientali previste dalle leggi statali e regionali possono esercitare lattività previa conclusione delliter autorizzativo. In tutti i casi, devono essere rispettate le disposizioni di cui alla legge regionale 12 novembre 2004, n. 21 (Disposizioni in materia di attività estrattiva);

b) esercitare lattività venatoria: sono consentiti, su autorizzazione dellEnte di gestione, gli interventi di controllo delle specie previsti dallarticolo 11, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), ed eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca e di studio; 

c) alterare e modificare le condizioni di vita degli animali;

d) raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee, a eccezione degli interventi a fini scientifici e di studio preventivamente autorizzati dallEnte di gestione. Sono comunque consentite le operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali;

e) asportare minerali e materiale dinteresse geologico, fatti salvi i prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dallEnte di gestione;

f) introdurre nellambiente naturale specie faunistiche e floristiche non autoctone;

g) effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno; 

h) apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici o tali da incidere sulle finalità di cui allarticolo 2;

i) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali; 

j) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali. 


2. Fino allapprovazione del Piano di cui allarticolo 7 è fatto divieto di

a) costruire nuovi edifici od opere allesterno dei centri edificati così come delimitati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento per ledilizia residenziale pubblica);

b) mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agricole, forestali e pastorali;

c) effettuare interventi sulle aree boscate e tagli boschivi senza lautorizzazione dei competenti uffici dellAssessorato alle risorse agroalimentari.


3. Fino allapprovazione del Piano territoriale del Parco, la competente struttura regionale di cui allarticolo 23 della l.r. 19/1997, dintesa con lEnte di gestione, può concedere deroghe ai divieti di cui al comma 2, lettere a) e b), esclusivamente in funzione dellattività agro-silvo-pastorale. A tal fine, possono essere realizzati interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici rurali esistenti nella misura massima del 15 per cento della loro superficie utile, previa valutazione e approvazione di apposito Piano di miglioramento aziendale redatto a norma del regolamento (CE) 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), e sue successive modificazioni e integrazioni. Sono altresì consentiti interventi di adeguamento di tipo tecnologico e/o igienico-sanitario connessi allapplicazione delle normative vigenti ove più restrittive. In tutti i casi devono essere utilizzate e/o rispettate le tipologie edilizie e le tecnologie costruttive della tradizione storica locale e non devono verificarsi interferenze con alcuno dei valori naturalistici e ambientali presenti nellarea. 

4. Sullintero territorio del Parco è consentita la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 1 dellarticolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia).




Art. 5

(Ente di gestione)


1. La gestione del Parco naturale regionale Bosco Incoronata è affidata al Comune di Foggia, che vi provvede coordinando strettamente i propri interventi con gli obiettivi di programmazione regionale in materia di conservazione della natura e aree naturali protette.

2. Il Comune di Foggia, per la gestione dellarea protetta, organizza una struttura autonoma nellambito dellAmministrazione comunale. Il Sindaco può nominare un Direttore della riserva; in ogni caso, la struttura amministrativa di riferimento deve essere impiegata esclusivamente nei compiti di gestione dellarea protetta.





Art. 6

(Strumenti di attuazione)


1. Per lattuazione delle finalità del Parco naturale regionale Bosco Incoronata lEnte di gestione si dota dei seguenti strumenti di attuazione:

a) Piano territoriale dellarea naturale protetta, di cui allarticolo 20 della l.r. 19/1997;

b) Piano pluriennale economico sociale dellarea naturale protetta, di cui allarticolo 21 della l.r. 19/1997;

c) Regolamento dellarea naturale protetta, di cui allarticolo 22 della l.r. 19/1997.




Art. 7

(Piano territoriale dellarea naturale protetta)


1. Il Piano territoriale del Parco naturale regionale Bosco Incoronata è adottato dal Consiglio comunale di Foggia con i tempi e le modalità previste dallarticolo 20 della l.r. 19/1997. Esso deve: 

a) individuare le opere necessarie alla conservazione e alleventuale ripristino ambientale;

b) dettare disposizioni intese alla salvaguardia dei valori storici e ambientali delle aree edificate e del patrimonio architettonico rurale;

c) individuare le eventuali attività esistenti incompatibili con le finalità istitutive dellarea naturale protetta e stabilirne i tempi di cessazione e le modalità di recupero;

d) individuare e regolamentare le attività antropiche esistenti;

e) individuare le eventuali aree e beni da acquisire in proprietà pubblica, anche mediante espropriazione, per gli usi necessari al conseguimento delle finalità istitutive;

f) indicare la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;

g) indicare la tipologia e le modalità di realizzazione di ampliamenti, trasformazioni, variazioni di destinazione duso per edifici e manufatti esistenti;

h) definire il sistema della mobilità interna allarea naturale protetta;

i) individuare e definire il sistema di monitoraggio;

j) definire le metodologie per la valutazione ex ante degli interventi di trasformazione.






Art. 8

(Piano pluriennale economico sociale)


1. Il Piano pluriennale economico sociale del Parco naturale regionale Bosco Incoronata è adottato, contestualmente alladozione del Piano territoriale dellarea protetta, con il fine di individuare indirizzi e obiettivi di tutela dellambiente naturale e le relative forme di sviluppo economico compatibile secondo le procedure fissate dallarticolo 21 della l.r. 19/1997.

2. Il Piano pluriennale economico sociale dellarea protetta valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche delle identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante indirizzi che autorizzino lesercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini locali, fatte salve le norme in materia di attività venatoria.




Art. 9

(Regolamento)


1. Il Regolamento ha la funzione di disciplinare, anche in deroga ai divieti di cui allarticolo 4, lesercizio delle attività consentite allinterno del Parco naturale regionale Bosco Incoronata ed è adottato contestualmente alladozione del Piano territoriale dellarea protetta.




Art. 10

(Nulla osta e pareri)


1. Il rilascio di concessioni e autorizzazioni relative a interventi, impianti e opere ricadenti allinterno del Parco naturale regionale Bosco Incoronata è subordinato al preventivo nulla osta dellEnte di gestione.

2. La documentazione relativa alla richiesta di concessione e/o autorizzazione, entro dieci giorni dalla sua presentazione allEnte di gestione, è inviata da questultimo allUfficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia, che, nei venti giorni successivi, può chiedere integrazioni o chiarimenti. Qualora le integrazioni o i chiarimenti non siano ritenuti sufficienti, lUfficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia, con provvedimento motivato, comunica la non conformità dellistanza alle prescrizioni e alle finalità della presente legge.

3. Decorsi sessanta giorni dalla presentazione dellistanza senza che sia intervenuta alcuna osservazione o prescrizione, il nulla osta sintende rilasciato con esito favorevole. 

4. Il rilascio del nulla osta è subordinato alla conformità delle opere da realizzare con il Piano territoriale e con il Regolamento ovvero, in assenza di questi, alla compatibilità con le finalità di cui allarticolo 2. 

5. Fino allentrata in vigore del Piano territoriale e del regolamento, il nulla osta preventivo è rilasciato dallUfficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia.






Art. 11

(Sanzioni)


1. Per le violazioni di cui alla presente legge si applicano in quanto compatibili le norme di cui allarticolo 30 della l. 394/1991.

2. Le violazioni al divieto di cui alla lett. a) del comma 1 dellarticolo 4 comportano la sanzione amministrativa di euro 1032,91 per ogni metro cubo di materiale rimosso. 

3. Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b) del comma 1 dellarticolo 4 si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.

4. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d), e) e i) del comma 1 dellarticolo 4 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,82 a un massimo di euro 258,22.

5. Le violazioni ai divieti di cui alla lettera f) del comma 1 dellarticolo 4 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 103,29 a un massimo di euro 1032,91.

6. Le violazioni al divieto di cui alla lettera g) del comma 1 dellarticolo 4 comportano la sanzione amministrativa di euro 1.032,91 per ogni 10 metri cubi di materiale movimentato.

 
7. Le violazioni al divieto di cui alla lettera h) del comma 1 dellarticolo 4 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.032,91 a un massimo di euro 10.329,13. 

8. Le violazioni di cui alla lettera j) del comma 1 dellarticolo 4 e alle limitazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dellarticolo 4 comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.

9. Gli interventi sulle aree boscate effettuati in difformità da quanto previsto dallarticolo 4, comma 2, lettera c), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 566,00 a un massimo di euro 2.582,28 per ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato lintervento. 

10. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, lobbligo del ripristino, che deve essere realizzato in conformità delle disposizioni formulate dallEnte di gestione.

11. E comunque fatta salva lapplicazione delle sanzioni penali previste al comma 1 dellarticolo 30 della l. 394/1991.

12. Per laccertamento delle violazioni e lapplicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme e i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) .

13. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse in applicazione delle norme contenute nel Regolamento di cui allarticolo 9 sono introitate nel bilancio dellEnte di gestione con lobbligo di destinazione alla gestione del Parco naturale regionale Bosco Incoronata.






Art. 12

(Sorveglianza del territorio)


1. La sorveglianza sullosservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge è affidata allEnte di gestione, che la esercita attraverso lutilizzo del proprio personale di sorveglianza ovvero, sulla base di specifiche convenzioni, tramite personale di altri enti.

2. La sorveglianza è altresì affidata agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, nonché ai nuclei di vigilanza territoriale della provincia di Foggia e alle guardie ecologiche volontarie. 

3. Ai fini della sorveglianza, lEnte di gestione può stipulare convenzioni con il Corpo forestale dello Stato, ai sensi dellarticolo 27, comma 2, della l. 394/1991.

4. Lutilizzazione delle guardie venatorie volontarie di cui allarticolo 44, comma 1, lett. b), della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dellattività venatoria), è subordinata alla stipulazione di apposite convenzioni con lEnte di gestione.





Art. 13

(Controllo) 


1. Le funzioni di controllo amministrativo e finanziario sulla gestione del Parco naturale regionale Bosco Incoronata sono affidate allUfficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia. 

2. Le modalità dellattività di controllo possono essere precisate da apposite direttive, da emanarsi con deliberazione di Giunta regionale, che possono prevedere anche lobbligo delladozione di determinati sistemi di contabilità, nonché ladozione di specifiche procedure di controllo della gestione. 

3. In ogni caso, lEnte di gestione adotta, annualmente, un documento preventivo decisionale coerente con le linee generali di intervento definite dallAssessorato regionale allecologia. Tale documento deve essere approvato dallUfficio parchi e riserve naturali e, successivamente, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

4. LEnte di gestione provvede a inviare allUfficio parchi e riserve naturali, con cadenza semestrale, un rendiconto delle somme impegnate e pagate, che è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.






Art. 14

(Commissariamento)


1. In caso di gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle normative vigenti o per persistente inattività, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dellAssessore allecologia, può nominare, per un periodo determinato, un Commissario che sostituisce lEnte nella gestione del Parco naturale regionale.




Art. 15

(Norma finanziaria)


1. Gli oneri derivanti dallattuazione della presente legge sono a carico dellEnte di gestione. 

2. Annualmente, in relazione agli obiettivi gestionali raggiunti e alla programmazione regionale, la Regione Puglia trasferisce fondi idonei a integrare gli stanziamenti comunali nei limiti di quanto previsto nel bilancio regionale.

3. omissis




Art. 16

(Gestione di aree monocomunali in provincia di Brindisi)


1. La gestione delle aree protette regionali monocomunali Parco naturale regionale Saline di Punta della Contessa e Riserva naturale regionale orientata Boschi di Santa Teresa e dei Lucci, istituite, rispettivamente, con legge regionale 23 dicembre 2002, n. 28 e legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, e situate interamente nel territorio del comune di Brindisi, è affidata al Comune di Brindisi, che è individuato quale Ente di gestione. La gestione della Riserva naturale regionale Bosco di Cerano, istituita con la legge regionale 23 dicembre 2002, n. 26, è affidata al Comune di Brindisi e a quello di San Pietro Vernotico, che coordinano i propri interventi ai sensi dellarticolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali). 

2. Il Comune di Brindisi, per la gestione delle aree di cui al comma 1, organizza una struttura autonoma nellambito dellAmministrazione comunale. Il Sindaco può nominare un Direttore delle aree protette; in ogni caso, la struttura amministrativa di riferimento deve essere impiegata esclusivamente nei compiti di gestione dellarea.

3. Il rilascio di concessioni e autorizzazioni è affidato allEnte di gestione, fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 dell articolo 10.

4. Le funzioni di controllo amministrativo e finanziario sulla gestione delle aree di cui al comma 1, sono affidate allUfficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia, che le esercita ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell articolo 13. Le aree possono essere, altresì, soggette al commissariamento di cui all articolo 14.

5. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge non compatibili col presente articolo. 




Art. 17

(Gestione di aree monocomunali in provincia di Taranto)


1. La gestione delle Riserve naturali regionali orientate del Litorale Tarantino Orientale, istituite con la legge regionale 23 dicembre 2002, n. 24, è affidata, in via definitiva, al Comune di Manduria, che è individuato quale Ente di gestione.

2. Il Comune di Manduria, per la gestione dellarea di cui al comma 1, organizza una struttura autonoma nellambito dellAmministrazione comunale. Il Sindaco può nominare un Direttore dellarea protetta; in ogni caso, la struttura amministrativa di riferimento deve essere impiegata esclusivamente nei compiti di gestione dellarea.

3. Il rilascio di concessioni e autorizzazioni è affidato allEnte di gestione, fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 dell articolo 10.

4. Le funzioni di controllo amministrativo e finanziario sulla gestione delle aree di cui al comma 1 sono affidate allUfficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia, che le esercita ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dellarticolo 13. Le aree possono essere, altresì, soggette al commissariamento di cui allarticolo 14.

5. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge non compatibili col presente articolo.






Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
 
 ALLEGATO  A (vedasi allegato)

INDICE 

Articolo 1 - Istituzione dellarea naturale protetta

Articolo 2 - Finalità

Articolo 3 - Zonizzazione provvisoria

Articolo 4 - Norme generali di tutela del territorio e dellambiente naturale

Articolo 5 - Ente di gestione

Articolo 6 - Strumenti di attuazione

Articolo 7 - Piano territoriale dellarea naturale protetta

Articolo 8 - Piano Pluriennale Economico Sociale

Articolo 9 - Regolamento

Articolo 10 - Nulla osta e pareri

Articolo 11 - Sanzioni

Articolo 12 - Sorveglianza del territorio

Articolo 13 - Controllo

Articolo 14 - Commissariamento

Articolo 15 - Norma finanziaria

Articolo 16 - Gestione di aree monocomunali in provincia di Brindisi

Articolo 17 - Gestione di aree monocomunali in provincia di Taranto