Anno 1999
Numero 6
Data 22/01/1999
Abrogato No
Materia Territorio - Ambiente - Inquinamento;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia 27 gennaio 1999, n. 10. * In calce alla presente legge è pubblicata la deliberazione di Giunta regionale 26 settembre 2003, n. 1441 concernente: "l.r. n. 6/99 - art. 10 e art. 5 comma 8 lett. a). Approvazione Regolamento Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale".
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Legge Regionale 22 gennaio 1999, n. 6

Sistema regionale della prevenzione. Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA).(1) 


(1) Vedi il Reg. reg. 7/2008. Vedi anche la l. r. 17/2000 e la l.r. 17/2007


Art. 1

(Obiettivi)


1.       La presente legge ha la finalità di disciplinare lesercizio di attività e compiti in materia di prevenzione e tutela ambientale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica  5 giugno 1993, n. 177, ai fini della salvaguardia delle condizioni ambientali soprattutto in funzione della tutela della salute dei cittadini e della collettività.

2.       Listituzione dellAgenzia regionale, in attuazione della legge 21 gennaio 1994, n. 61 ed in armonia con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, è finalizzata ad assicurare il coordinamento fra le istituzioni che si occupano di tutela ambientale e le istituzioni preposte alla tutela igienico-sanitaria.




Art. 2

( Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dellambiente)(2) 


1. E istituita lAgenzia regionale per la prevenzione e la protezione dellambiente, di seguito denominata ARPA, quale organo tecnico dellAmministrazione regionale, dotata di personalità giuridica pubblica, autonomia tecnico-giuridica, amministrativa e contabile.

2. Il controllo sugli atti dellARPA è esercitato secondo le norme vigenti in materia di controllo sugli atti delle Aziende unità sanitarie locali (AUSL).

3. LARPA è sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale.

4. In particolare, sono sottoposti al controllo preventivo della Giunta regionale i seguenti atti:

    a) il bilancio di previsione annuale e pluriennale;

    b) gli impegni di spesa pluriennali;

   c) il conto consuntivo.

5. I provvedimenti di cui al comma 4, sono trasmessi, entro quindici giorni dalladozione, alla Giunta regionale ed approvati entro i successivi centoventi giorni. Trascorso tale termine, i provvedimenti sono esecutivi.



(2) Articolo così  modificato dalle ll.rr. 20/2002, art. 15;  1/2004, art. 49,  14/2004, art. 53  e 27/2006, art. 1


Art. 3

(Decentramento amministrativo)


1. La Regione, le Province e gli Enti gestori di aree protette, le Comunità montane ed i Comuni, per lo svolgimento delle funzioni in materia di prevenzione e ambiente di rispettiva competenza, si avvolgono dellARPA.

2. I rapporti per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 saranno disciplinati con apposito regolamento approvato dal Consiglio regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3.     Con separato provvedimento legislativo, da adottarsi entro e non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, la Regione provvede allorganica ricomposizione, in capo alle Provincie, delle funzioni amministrative in materia ambientale di cui allarticolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali) . (3) 

4. In materia di prevenzione igienico-sanitaria, i Dipartimenti di prevenzione delle AUSL si avvolgono dellARPA, la quale è tenuta a garantire il necessario supporto tecnico-strumentale e laboratoristico richiesto secondo il programma e le indicazioni stabilite dal Comitato di indirizzo di cui allarticolo 6 e, comunque, nel rispetto della pianificazione sanitaria della Regione e tramite un apposito protocollo di intesa.  (4) 



(3) Comma così modificato dalla l.r. 27/2006, art. 2
(4) Comma così integrato dalla l.r. 27/2006, art. 2


Art. 4

(Compiti dellAgenzia)(5) 


1. LARPA svolge, in particolare, le seguenti attività:

a) promuove, sviluppa e realizza, anche in collaborazione con gli altri enti pubblici operanti nel settore, le iniziative di ricerca di base e applicata sugli elementi dellambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali di rischio ambientale, nel corretto uso delle risorse naturali e sulle forme di tutela dellecosistema;

b) indagini di epidemiologia ambientale;

c) provvede alla raccolta sistematica informatizzata dei dati sulla situazione ambientale, ivi compresi la formazione e laggiornamento di carte ambientali, anche interfacciandosi con il sistema informativo ambientale, in accordo con i servizi tecnici nazionali e attraverso un proprio sistema informativo;

d) elabora i suddetti dati ambientali, tenendo conto anche di quelli epidemiologici, predisponendo rapporti e valutazioni tecniche, ai fini dellesercizio delle funzioni di programmazione regionale, nonché delle funzioni di controllo ambientale delle Province;

e) collabora con lAgenzia per lambiente e i servizi tecnici nazionali (APAT);

f) presta supporto alla Regione nella predisposizione e attuazione del programma regionale per la tutela dellambiente ai sensi dellarticolo 4 della legge regionale 30 novembre 2000, n. 17 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale) e nella redazione dei piani mirati per la tutela dellambiente di interesse regionale;

g) coordina le attività dei propri Dipartimenti provinciali e dei Servizi territoriali, secondo il criterio del decentramento operativo delle strutture sulla base delle priorità indicate dalla programmazione regionale;

h) definisce lorganizzazione dei propri Dipartimenti provinciali e dei Servizi territoriali;

i) cura le attività di formazione, educazione e informazione ambientale, anche in collaborazione con il sistema regionale e con le Università;

j) contribuisce allinformazione sulla prevenzione dei rischi ambientali e predispone la relazione annuale sullo stato dellambiente della Regione Puglia;

k) cura attività tecnico-scientifiche in materia ambientale, anche in collaborazione con gli organismi e istituti di ricerca pubblici e nazionali;

l) esercita ogni tipo di controllo tecnico e amministrativo sulle attività delle proprie strutture territoriali, anche ai fini di unefficace valutazione e revisione della qualità delle prestazioni;

m) promuove la ricerca nonché lo sviluppo e la diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale;

n) formula, anche avvalendosi della consulenza di strutture del Servizio sanitario nazionale (SSN), strutture scientifiche, universitarie e non, proposte e pareri sulle normative e specifiche tecniche sui limiti di accettabilità delle sostanze inquinanti, sugli standard di qualità dellaria, delle risorse idriche e del suolo, sullo smaltimento dei rifiuti, nonché sulle metodologie per il rilevamento dello stato dellambiente e per il controllo dei fenomeni dinquinamento dei fattori di rischio e sugli interventi per la tutela, il risanamento e il recupero dellambiente, delle aree naturali protette, dellambiente marino e costiero;

o) presta supporto per lesame e listruttoria tecnica dei progetti sottoposti alle procedure di Valutazione dimpatto ambientale (VIA), ai sensi dellarticolo 6, comma 6, della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dellimpatto ambientale);

p) presta supporto per lesercizio delle funzioni ambientali di cui allarticolo 18 della L.R. n. 11/2001;

q) fornisce il supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione e alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi alle attività produttive nonché il supporto tecnico-scientifico alle attività istruttorie connesse allapprovazione di progetti e al rilascio di autorizzazione in materia ambientale;

r) verifica la congruità e lefficacia tecnica nellapplicazione delle disposizioni normative e amministrative in materia ambientale;

s) verifica i livelli di contaminazione dei siti da inserire nellanagrafe dei siti da bonificare secondo quanto definito dallarticolo 17 del D.M. 25 ottobre 1999, n. 471 del Ministro dellambiente (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dellart. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni) e gestisce lanagrafe stessa secondo la regolamentazione adottata dalla Regione e dintesa con le Province;

t) provvede alle verifiche e ai controlli impiantistici, preventivi e periodici, nei grandi rischi industriali e delle tematiche rientranti nellambito dellingegneria ambientale;

u) provvede al controllo dei fattori fisici, chimici e biologici dinquinamento ambientale;

v) provvede, nellambito delle proprie competenze, al controllo ambientale delle attività connesse alluso pacifico dellenergia nucleare; provvede, altresì, ai controlli ambientali in materia di radiazioni ionizzanti e non realizzando il catasto delle sorgenti fisse di impianti, sistemi e apparecchiature operanti con frequenze comprese tra 0 KHz e trecento GHz, ai sensi dellarticolo 19, lettera b), della L.R. n. 17/2000;

w) in collaborazione con i Dipartimenti di prevenzione delle AUSL, persegue lunitarietà dellesame dei problemi della protezione dellambiente attraverso la programmazione di iniziative finalizzate alla promozione e alla tutela del benessere collettivo e della salute pubblica;

x) svolge attività di studio, ricerca, controllo e monitoraggio dellambiente marino costiero, provvedendo, dintesa con la Regione e gli Enti locali, alla diffusione dei dati relativi, fatte salve le competenze statali;

y) elabora i dati e le informazioni di interesse ambientale e provvede alla loro diffusione, mediante la costituzione di una banca dati;

z) promuove attività di aggiornamento tecnico-scientifico sui temi ambientali, anche in collaborazione con analoghi organismi nazionali e internazionali;

aa) promuove forme di consultazione con le organizzazioni ambientalistiche, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale e con le associazioni imprenditoriali di categoria di livello regionale, mediante sottoscrizione di appositi protocolli che definiscano le azioni di intervento, le modalità operative e i tempi del confronto;

bb) svolge, nellambito delle proprie competenze, attività di consulenza e di supporto tecnico-specialistico e laboratoristico nei confronti delle AUSL e degli organi periferici del Ministero della sanità e di altri soggetti pubblici;

cc) svolge le indagini richieste dalla Regione, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dagli Enti gestori di aree protette, dalle AUSL e da altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dei rispettivi compiti di istituto, nonché ogni altra attività collegata alla competenza in materia ambientale;

dd) svolge attività di vigilanza in materia ambientale tramite i propri servizi territoriali in collaborazione con i Dipartimenti di prevenzione per i problemi aventi rilevanza igienico-sanitaria, raccordandosi, ove necessario, con le forze dellordine operanti in materia ambientale, allo scopo di favorire le azioni di contrasto ai fenomeni di inquinamento e di criminalità ambientale;

ee) presta supporto: alla Regione, per lindividuazione delle aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nellatmosfera, nel suolo e nel sottosuolo, che comportano rischio per lambiente e la popolazione, secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 8 della L.R. n. 1/2000; alle Province, in materia di monitoraggio dellinquinamento acustico secondo quanto previsto dallarticolo 13 della L.R. n. 17/2000; alla Regione e alle Province, in materia di inquinamento atmosferico, per tutte le funzioni e compiti previsti dagli articoli 15 e 16 della L.R. n. 17/2000.

2. In sede di definizione degli indirizzi triennali e del programma annuale di attività, il Comitato di indirizzo di cui allarticolo 6 definisce le modalità di svolgimento dei compiti di cui al comma 1.

3. Per quanto attiene alle indagini strumentali e di laboratorio, relativamente alligiene degli alimenti e della nutrizione, le AUSL si avvalgono delle strutture tecniche dellARPA o degli Istituti zooprofilattici.

4. Per le indagini strumentali e di laboratorio di secondo livello, a supporto delle funzioni igienico-sanitarie, i Dipartimenti di prevenzione si avvalgono delle strutture tecniche dellARPA. Gli oneri sono stabiliti con specifici protocolli dintesa.

5. Rimangono attribuite alle competenze dellARPA tutte le funzioni espressamente assegnate dalle vigenti leggi ai Presidi multizonali di prevenzione (PMP) in materia ambientale, con esclusione degli ambienti di lavoro che restano di competenza dei Servizi di prevenzione delle AUSL



(5) Articolo così sostituito dalla l.r. 27/2006, art. 3


Art. 5

(Organi dellAgenzia)(6) 


1. Sono organi dellAgenzia il Direttore generale, il Comitato di indirizzo e il Collegio dei revisori.

2. Il Direttore generale è scelto, a seguito di apposito bando, tra i soggetti che siano in possesso di diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti, coerenti alle funzioni da svolgere e attestanti qualificata attività professionale di direzione tecnica o amministrativa in enti, strutture pubbliche o private di media o grande dimensione, con esperienza acquisita per almeno cinque anni e comunque non oltre i due anni precedenti. Può costituire titolo preferenziale, nella scelta, laver svolto le predette attività in strutture operanti in campo ambientale e in quello della prevenzione della salute pubblica. Il Direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta.

3. Il rapporto di lavoro del Direttore generale, regolato da contratto di diritto privato, di durata quinquennale rinnovabile con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta, è a tempo pieno.

4. I contenuti del contratto di cui al comma 3, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale. Valgono per il Direttore generale le incompatibilità previste per il Direttore generale della AUSL dal decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare apposito provvedimento per ladeguamento e laggiornamento delle condizioni contrattuali alle disposizioni di cui alla presente norma.

5. Il Direttore generale è responsabile del raggiungimento degli obiettivi e della corretta gestione delle risorse.

6. Al Direttore generale sono riservati tutti i poteri di gestione nonché la legale rappresentanza dellAgenzia.

7. Per lespletamento delle funzioni di competenza, il Direttore generale si avvale del Direttore scientifico e del Direttore amministrativo di cui allarticolo 8.

8. Il Direttore generale provvede in particolare:

a) alladozione dello Statuto e dei regolamenti e alla definizione della pianta organica dellARPA, da sottoporre allapprovazione della Giunta regionale;

b) alladozione, sulla base di uno schema-tipo predisposto dalla Giunta regionale, del bilancio di previsione e del rendiconto, secondo le norme di contabilità stabilite dalla Regione per le AUSL;

c) alla definizione dei programmi annuali o pluriennali di intervento;

d) alla nomina del Direttore scientifico, del Direttore amministrativo e dei responsabili delle strutture complesse dellAgenzia. Fatta eccezione per il Direttore scientifico e per il Direttore amministrativo, nominati ai sensi dellarticolo 8, tutti gli altri dirigenti responsabili delle strutture complesse dellAgenzia sono nominati dal Direttore generale, con provvedimento motivato, tra il personale di livello apicale organicamente assegnato allARPA, secondo criteri che tengano conto della professionalità e dellesperienza dei candidati valutata in base a un giudizio complessivo sullattività svolta e sui titoli posseduti;

e) alla determinazione delle risorse finanziarie da assegnare ai Dipartimenti provinciali e alle strutture complesse dellAgenzia, nonché alla verifica e al controllo sullutilizzo delle stesse;

f) alla redazione di una relazione annuale sullattività svolta e sui risultati conseguiti, da sottoporre alla valutazione della Giunta regionale.

9. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazioni di legge o di principi di buon andamento e di imparzialità dellamministrazione, nonché in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi per due anni consecutivi, il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta e su parere del Comitato di indirizzo, provvede alla sostituzione del Direttore generale. In caso di vacanza dellufficio o nei casi di assenza o di impedimento del Direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal Direttore amministrativo o dal Direttore scientifico, su delega del Direttore generale o, in mancanza di delega, dal Direttore più anziano.

10. In fase di prima attuazione, il bando di cui al comma 2 è pubblicato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa adozione del provvedimento di cui al comma 4. 



(6) Articolo così sostituito dalla l.r. 27/2006, art. 4


Art. 6

(Comitato di indirizzo)(7) 


1. Il Comitato di indirizzo è organo di programmazione dellARPA e in particolare:

a) definisce, la prima volta entro il 30 settembre 2004 per il triennio 2005-2007 e successivamente entro la stessa data dellanno di scadenza di ciascun triennio, gli indirizzi triennali dellazione dellARPA sul territorio regionale;

b) approva il programma annuale di attività predisposto dallARPA sulla base degli indirizzi di cui alla lettera a).

2. In sede di approvazione del programma di cui al comma 1, lettera b), il Comitato, che può richiedere chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio, deve approvarlo entro trenta giorni dalla data di ricevimento. La richiesta di chiarimenti sospende il decorso del termine.

3. Il Comitato di indirizzo è composto da:

a) lAssessore regionale allambiente, che lo presiede;

b) lAssessore regionale alla sanità;

c) il Presidente del Comitato regionale di protezione civile;

d) il Presidente del Comitato istituzionale dellAutorità di bacino della Puglia, istituita con L.R. n. 19/2002, in attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo);

e) il Presidente delle Province della Puglia, o gli Assessori provinciali allambiente, se delegati;

f) i Sindaci dei capoluoghi di provincia della Regione o gli Assessori allambiente, se delegati;

g) un rappresentante dellANCI.

4. Ai componenti del Comitato non compete alcun compenso o rimborso spese per la partecipazione alle riunioni del Comitato medesimo. 



(7) Articolo così sostituito dalla l.r. 27/2006, art. 5


Art. 7

(Collegio dei revisori)


1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti nominati con Decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta, che ne definisce anche le indennità spettanti.

2. I Revisori devono essere iscritti allAlbo nazionale dei revisori ufficiali dei conti e durano in carica cinque anni.




Art. 8

(Direttore scientifico e Direttore amministrativo)


1. Il Direttore scientifico è scelto tra personale laureato in discipline tecnico-scientifiche che non abbia superato i sessantacinque anni di età e che abbia svolto, per almeno cinque anni, qualificata attività tecnico-scientifica in materia di prevenzione e di tutela ambientale presso enti o strutture di medie e grandi dimensioni, con provvedimento motivato del Direttore generale, ed è responsabile nei confronti dello stesso. (8) 

2. Il Direttore scientifico coordina le Aree tecniche della sede centrale, i Dipartimenti provinciali e le altre strutture tecniche dellAgenzia e fornisce parere obbligatorio al Direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza. (9)


3. Il Direttore amministrativo è scelto tra il personale laureato in discipline giuridiche o economiche o tecniche che non abbia superato il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività amministrativa in enti o strutture di medie e grandi dimensioni, con provvedimento motivato del Direttore generale, ed è responsabile nei confronti dello stesso.  (9)

4. Il Direttore amministrativo è preposto alla gestione amministrativa e finanziaria e fornisce parere obbligatorio al Direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.

5. Gli atti assunti dal Direttore generale in difformità ai pareri espressi rispettivamente dal Direttore scientifico e/o dal Direttore amministrativo devono essere adottati con provvedimento motivato. (9) 

6. Il Direttore scientifico ed il Direttore amministrativo possono essere revocati dal loro incarico, con provvedimento motivato, dal Direttore generale.

7. Il rapporto di lavoro del Direttore scientifico e del Direttore amministrativo è regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale.  Il contenuto di tale contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale.



(8) Comma così sostituito dalla l.r. 27/2006, art. 6
(9) Comma così modificato dalla l.r. 14/2004, art. 53


Art. 9

(Aspetti  organizzativi)(10) 


1. Al fine di perseguire le proprie funzioni e compiti di istituto, lARPA si articola a livello regionale in una struttura centrale e a livello territoriale in Dipartimenti provinciali.

2. Alla struttura centrale dellARPA, con sede nel capoluogo di Regione, sono demandate tutte le attività connesse alla gestione del personale, del bilancio e del patrimonio, al coordinamento tecnico delle attività, alla formazione e aggiornamento del personale, e ogni altra attività programmatica che coinvolga lARPA nella sua unitarietà.

3. Il livello territoriale è organizzato in Dipartimenti provinciali, dotati di autonomia tecnico-funzionale e gestionale, con sede in ogni capoluogo di provincia.

4. Allo scopo dellutilizzo ottimale delle risorse, il Direttore generale, su proposta del Direttore scientifico, individua nellambito dei Dipartimenti provinciali poli di specializzazione a valenza interprovinciale e regionale.

5. A ogni Dipartimento provinciale è preposto un direttore, scelto dal Direttore generale, sentito il parere del Direttore scientifico, tra il personale qualificato che ne possegga i titoli ai sensi del contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL), tramite procedure concorsuali.

6. Lassetto organizzativo dellAgenzia, sia per quanto riguarda i compiti e le funzioni dettate dalla presente legge, sia per quanto riguarda il dimensionamento e le forme di direzione e coordinamento delle proprie strutture centrali, provinciali e quelle di cui al comma 4, viene definito dal regolamento dellARPA di cui allarticolo 10, comma 1. In esso devono comunque essere assicurate, a livello decentrato, le attività analitiche necessarie allo svolgimento delle funzioni di controllo e vigilanza degli Enti locali e delle AUSL.

7. Ciascun Dipartimento provinciale dellAgenzia deve assicurare la propria attività in maniera continuativa, almeno in reperibilità, nellarco dellintera giornata, anche festiva. 



(10) Articolo così sostituito dalla l.r. 27/2006, art. 7


Art. 10

(Regolamenti)(11) 


1. Sulla base degli obiettivi del controllo ambientale stabiliti dai parametri di cui allarticolo 03, comma 2, del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dellAgenzia nazionale per la protezione dellambiente), articolo premesso allarticolo 1 dalla legge di 21 gennaio 1994, n. 61, lorganizzazione interna dellARPA, i poteri, le competenze e le funzioni dei suoi diversi organi e organismi, delle aree tecnica e amministrativa centrali, dei Dipartimenti provinciali e delle altre strutture, nonché le indennità spettanti al Collegio dei revisori, vengono definiti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente normativa, con apposito regolamento della Giunta regionale su proposta del Direttore generale, sentiti i pareri del Direttore scientifico e del Direttore amministrativo, previa consultazione con le organizzazioni di categoria firmatarie del CCNL. (12) 

2. Con lo stesso regolamento sono stabiliti i compiti degli organismi e comitati di cui agli articoli 11 e 12 e ne vengono disciplinate le modalità di funzionamento.


3. Per la definizione delle attività tecniche a supporto delle funzioni di prevenzione collettiva e di controllo ambientale degli Enti locali e dei Dipartimenti di prevenzione delle AUSL, nonché per la individuazione dei livelli qualitativi e quantitativi, dei tempi e dei costi delle prestazioni erogate dallARPA, la Regione promuove la conclusione di un apposito accordo di programma tra i soggetti interessati. A tal fine, il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, convoca unapposita conferenza tra i rappresentanti delle AUSL, dei Comuni capoluogo, dellARPA, dellANCI e dellUPI per la valutazione degli elementi e delle condizioni dellaccordo.





(11) Articolo così sostituito dalla l.r. 27/2006, art. 8
(12) Il regolamento dell’ARPA approvato con DGR n. 1441/2003 è stato successivamente superato dal reg. reg. 7/2008


Art. 11

(Organismi)(13) 


1. Nellambito dellARPA sono istituiti i seguenti organismi:

a)       Comitato di consultazione, nominato dal Direttore generale, che lo presiede, composto da:

1) un rappresentante dellANCI;

2) un rappresentante dellUPI;

3) tre rappresentanti delle associazioni imprenditoriali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;

4) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;

5) tre rappresentanti delle associazioni ambientalistiche riconosciute ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

6) un rappresentante delle associazioni consumatori, maggiormente rappresentative a livello regionale.

Il Comitato di consultazione viene convocato prima della convocazione del Comitato di   indirizzo per la definizione dei criteri di quantificazione delle quote di finanziamento di cui allarticolo 14, lettera g), e per formulare pareri su proposte del Comitato di indirizzo.

b)       Comitato di programmazione e coordinamento, costituito dal Direttore generale, che lo presiede, dai Direttori scientifico e amministrativo, dai Direttori delle Aree tecniche regionali e dai Direttori dei Dipartimenti provinciali;

c)       Comitato di garanzia, nominato dal Direttore generale, costituito dal Direttore scientifico, che lo presiede e, previa intesa con l’Università di appartenenza, da un docente delle Università pugliesi, da un docente di unUniversità di altra regione, da un rappresentante degli Enti di ricerca pubblici o a prevalente partecipazione pubblica esperto in materia ambientale. Il Comitato fornisce parere annuale sul rapporto dello stato dellambiente, prima della sua pubblicazione. ((14) )



(13) Articolo così sostituito dalla l.r. 27/2006, art. 9
(14) Comma così modificato dalla l.r. 39/2006, art. 16


Art. 12

(Comitato tecnico provinciale di coordinamento)


1. Al fine di garantire il coordinamento delle attività dei Dipartimenti provinciali dellARPA con i competenti servizi delle rispettive Amministrazioni provinciali e comunali, nonché con i Dipartimenti di prevenzione delle AUSL, presso ciascun Dipartimento provinciale è costituito il Comitato tecnico provinciale di coordinamento.

2. Sono membri del Comitato tecnico provinciale di coordinamento:

a)      il direttore del dipartimento dellARPA, che lo presiede;

b)     [i responsabili dei Servizi in cui si articola il  dipartimento dellARPA; ] (15) 

 c)      il Presidente dellAmministrazione provinciale o, in sua vece, lAssessore allambiente;

d)     un rappresentante designato dallANCI;

e)      i responsabili dei Dipartimenti di prevenzione delle AUSL insistenti nellambito del bacino di intervento provinciale dellARPA, con voto limitato ad uno.

3. Alle riunioni del Comitato tecnico provinciale di coordinamento partecipa di diritto un rappresentante della Direzione generale dellARPA. (16) 



(15) Lettera abrogate dalla l.r. 27/2006, art. 10
(16) Comma così modificato dalla l.r. 27/2006, art. 10


Art. 13

(Consulenze ed esami strumentali)


 1. Oltre al supporto tecnico, strumentale e laboratoristico che lARPA è tenuta a garantire per lo svolgimento delle funzioni di competenza della Regione, delle Province, degli Enti gestori di aree protette, delle Comunità montane, dei Comuni e dei Dipartimenti di prevenzione delle AUSL e oltre ai compiti indicati nell’art. 4,  lARPA può svolgere attività di consulenza per conto terzi ed effettuare indagini strumentali ed esami di laboratorio per enti pubblici e privati secondo un tariffario emanato dalla Giunta regionale.

 2.  In sede di prima applicazione della presente legge, per le prestazioni di cui al presente articolo troverà applicazione il tariffario vigente approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell’art. 11 della legge regionale 17 gennaio 1988, n. 4.

 2-bis. LARPA stipula convenzioni-quadro con le Università e gli Enti pubblici di ricerca presenti nella regione, al fine di perseguire gli obiettivi di cui allarticolo 4.. (17) 





(17) Comma aggiunto  dalla l.r. 27/2006, art. 11


Art. 14

(Finanza e contabilità ARPA)


1. LARPA ha un patrimonio ed un bilancio proprio. Si applicano allARPA le norme di bilancio e contabilità delle AUSL.

2. Al finanziamento dellARPA concorrono:

a)      una quota del Fondo sanitario regionale (FSR) corrispondente alla media della spesa sostenuta nei tre anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge per la gestione dei Settori dei PMP e dei Servizi delle AUSL adibiti alle attività ambientali di cui allart. 1 della legge n. 61 del 1994, le cui funzioni sono trasferite allARPA, salvo che la spesa sostenuta ad analogo titolo nellultimo anno non sia complessivamente maggiore rispetto alla media degli ultimi tre anni assunti come riferimento;

b)      le entrate derivanti dalla esecuzione di progetti scientifici;

c)      le entrate relative ai proventi per prestazioni rese a terzi;

d)     le risorse finanziarie della Regione, e di altri enti locali corrispondenti agli oneri per il personale trasferito allARPA ai sensi della presente legge;

e)      una quota delle entrate proprie della Regione da determinarsi annualmente dal Consiglio regionale in sede di approvazione del bilancio annuale in rapporto agli obiettivi del controllo ambientale, non inferiore al cinquanta per cento degli introiti derivanti dallapplicazione delle sanzioni amministrative per violazioni di norme in materia ambientale;

f)       unulteriore quota del FSN destinato alla prevenzione da determinarsi annualmente da parte della Giunta regionale in rapporto alle specifiche attività di supporto tecnico, strumentale e laboratoristico attribuite allARPA, secondo le previsioni di cui allart. 4;

g)      uneventuale quota dei finanziamento destinati dai Comuni e dalle Province per attività di prevenzione e protezione dellambiente, da stabilire in sede di Comitato tecnico provinciale di coordinamento;

h)      gli introiti derivanti dalle tariffe indicate stabilite con le modalità di cui allart. 2, comma 4, del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, dalla legge n. 61 dei 1994.




Art. 15

(Dotazione organica, strumentale e finanziaria)(18) 


1. Sono trasferiti allARPA e alle sue articolazioni territoriali le funzioni, il personale ed i beni immobili e mobili, le attrezzature dei Settori fisico-ambientale, chimico-ambientale-tossicologico e micro-bio-tossicologico dei PMP e degli altri Servizi delle AUSL, adibiti alle attività di cui allart. 1 della legge n. 61 del 1994, secondo le modalità di cui allart, 16.

2. Contestualmente sono trasferiti i contratti e le convenzioni attinenti le attività di cui allart. 4 della presente legge.

3. [In sede di prima applicazione della presente legge e comunque entro centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore, la Giunta regionale, sentite le Commissioni consiliari competenti,  stabilisce gli obiettivi del controllo ambientale, sulla base dei parametri di cui allart. 3,  comma 2, della legge n. 61 del 1994 e provvede a strutturare su di essi la dotazione organica, strumentale e finanziaria dellARPA.]   (19) 

4. La copertura dei posti previsti in organico può essere attuata mediante trasferimento, per mobilità, di personale regionale e dipendente da enti finanziati con risorse regionali, di personale dipendente delle AUSL nonché dei Comuni e delle Province e di altri enti pubblici anche economici, con preferenza per le unità già inserite in comparti della organizzazione preposti alla trattazione di materie a specifico interesse ambientale, ovvero in possesso di specifici titoli di studio e di adeguata esperienza professionale attinente il posto da ricoprire.

5. Esperite le procedure di mobilità, alla copertura .dei posti vacanti nellorganico dellARPA si procede mediante concorsi pubblici.

6. Nelle more della definizione della pianta organica dellARPA e dellattuazione dei procedimenti di trasferimento o mobilità, le prime necessità dellAgenzia sono fronteggiate mediante comando del personale di cui al presente articolo, a richiesta degli interessati e con formali provvedimenti delle Amministrazioni interessate,, ricomprendendo nel personale interessato al comando tutte quelle figure professionali non già considerate nelle piante organiche dei Settori chimico-ambientale tossicologico, fisico-ambientale e micro-bio-tossicologico dei PMP e dei Servizi delle AUSL adibiti ad attività ambientale ma funzionali allo svolgimento del complesso delle attività assegnate allARPA. (20) 

7. E fatto divieto allAUSL di mantenere o istituire Settori, Servizi od ogni altro Ufficio i cui compiti coincidano con quelli assegnati allARPA dalla presente legge.



(18) La l.r. 4/2003, art. 42, comma 2, così dispone: “ Il personale, le dotazioni strumentali e le funzioni dei servizi impiantistico-antinfortunistici delle AUSL titolari della gestione dei presidi multizonali di prevenzione sono assegnati alle rispettive articolazioni dell’ARPA. ”
(19) Comma abrogato dalla l.r. 27/2006, art. 12.
(20) Vedi la l.r. 1/2005, art. 78; vedi anche la l.r. 20/2005, art. 14


Art. 16


1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede a nominare il Direttore generale secondo le procedure previste dallart. 5. Entro lo stesso termine, i Direttori generali delle AUSL sono tenuti ad adottare un provvedimento di ricognizione del personale, dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, dei contratti e delle convenzioni di cui allart. 13 dei PMP nonché dei Servizi adibiti alle attività tecnico-scientifiche per la protezione dellambiente, indicando le relative dotazioni finanziarie destinate per il loro funzionamento con riferimento alla situazione esistente al 31 dicembre 1996. In caso di inadempienza nel termine prescritto, provvede in via sostitutiva la Giunta regionale per il tramite del Direttore generale dellARPA.

2. Entro i successivi trenta giorni, il Presidente della Giunta regionale adotta il provvedimento di costituzione dellARPA.

3. Entro i successivi trenta giorni la Giunta regionale, sulla base di una articolata relazione organizzativa predisposta dal Direttore generale dellARPA, definisce gli obiettivi che la stessa intende perseguire in materia di controllo ambientale e determina la dotazione organica strumentale e finanziaria dellAgenzia.  Contestualmente, la Giunta regionale provvede:

a)      alla individuazione della sede regionale della direzione generale dellARPA;

b)      allassegnazione del personale, dei beni mobili e immobili e delle attrezzature;

c)      allassegnazione delle risorse finanziarie che, in sede di prima applicazione, sono individuate sulla base della spesa storica sostenuta nellultimo anno, rispetto a quello di entrata in vigore della presente legge, per il funzionamento e la gestione dei Servizi trasferiti allARPA.

4. Dopo la ricognizione operata dai Direttori generali delle AUSL ed entro il termine previsto per lemanazione dei provvedimenti di cui ai comma 3, il personale dei soppressi PMP può essere assegnato ai servizi delle AUSL che già li avevano in carico, nei limiti delle dotazioni organiche delle stesse e previo avviso di mobilità ad esso riservato.

Al personale trasferito allAgenzia ai sensi del comma precedente, nonché al personale assegnato con le procedure di cui allart. 15 è mantenuto ad personam il trattamento giuridico ed economico spettante presso le Amministrazioni di provenienza fino allattuazione delle disposizioni di cui allart. 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Tale personale costituisce liniziale dotazione organica dellARPA.   (21) 

5. Il personale dellARPA, che riveste lo stato di dipendente pubblico, è collocato, ai fini giuridici ed economici, nel comparto della sanità secondo quanto stabilito dai vigenti Contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) dellArea di comparto e dellArea della dirigenza medica e non medica del SSN.

6. Il Direttore generale, sulla base della normativa vigente e di quanto previsto dal CCNL del personale dipendente del SSN, individua i soggetti preposti alle attività di vigilanza ambientale e, previa intesa con il Presidente della Regione, li propone allautorità competente per il riconoscimento della qualifica di ufficiale di Polizia giudiziaria. (22) 

7. Con latto di cui al comma 3 vengono definite apposite tabelle di equiparazione tra le qualifiche previste dallorganico dellARPA e quelle degli enti di provenienza del personale medesimo; nel frattempo, al personale medesimo è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle norme contrattuali vigenti presso i rispettivi enti di provenienza.

8. Il personale dellARPA non può assumere, esternamente allARPA stessa, incarichi professionali di consulenza, progettazione e direzione favori su attività in campo ambientale.




(21) Comma così integrato dalla l.r. 27/2006, art. 13.
(22) Comma così sostituito dalla  l.r. 27/2006, art. 14.


Art. 16 bis

(Personale in posizione di comando)(23) 


1. Il personale in posizione di comando e in servizio presso lARPA alla data del 15 settembre 2006, a domanda da effettuarsi al Direttore generale dellARPA, entro il 30 novembre 2006, è trasferito nelliniziale dotazione organica dellARPA.

(23) Articolo aggiunto dalla   l.r. 27/2006, art. 15.


Art. 17

(Gestione amministrativa)(24) 


  [Nelle more della costituzione del Settore amministrativo dellARPA, i Servizi gestione del personale, provveditorato-economato, economico-finanziario e affari generali saranno assicurati, per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, dalle AUSL titolari della gestione dei PMP ed i rapporti relativi saranno disciplinati con apposito atto convenzionale.] 



(24) Articolo abrogato dalla  l.r. 27/2006, art. 16.


Art. 18

 (Norme transitorie e finali - Soppressione  dei PMP) (25) 


 

1.[     L’entrata  in funzione dei singoli Dipartimenti provinciali è comunicata dal Direttore generale dell’ARPA all’Assessore alla sanità, all’Assessore all’ambiente e alle AUSL interessate e dalla data  della comunicazione si provvederà alla soppressione dei  PMP di cui alla legge regionale n.4 del 1988, del Comitato tecnico risorse idriche (COTRI)  e dei  Comitati tecnici regionali e provinciali in materia ambientale.]

 [2.   I controlli  impiantistici preventivi e periodici, già svolti dai Settori impiantistici–antinfortunistici dei PMP ai sensi dellart. 5,  comma  5, della legge regionale  n. 4 del 1988  e non ricompresi tra le attività devolute alla competenza dellARPA a norma della presente legge, sono assicurati in ambito regionale dai Dipartimenti di prevenzione delle AUSL.]

 3.       [Per lesercizio delle funzioni di cui al comma 2, è istituito presso ciascuna delle AUSL interessate, in aggiunta ai Servizi di cui allart. 24,  comma 3,  della legge regionale 28  dicembre  1994, n.36, il Servizio impiantistico-antinfortunistico.](26) 

 4.       [La dotazione strumentale dei soppressi Settori impiantistico-antinfortunistici dei PMP è assegnata ai Servizi impiantistico-antinfortunistici istituiti presso le AUSL che già l’aveva in carico in quanto sede di PMP.] (27) 

 5.     [Il personale per il controllo impiantistico-antinfortunistico da assegnare ai Dipartimenti di prevenzione presso ciascuna AUSL sarà reperito con trasferimento, anche previo comando, a domanda del personale in servizio presso le strutture dei preesistenti PMP.](28) 

 



(25) Articolo abrogato dalla  l.r. 27/2006, art. 16.
(26) comma abrogato dall’art.42,comma 1, l.r. n. 4/2003.
(27) comma abrogato dall’art.42,comma 1, l.r. n. 4/2003.
(28) comma abrogato dall’art.42,comma 1, l.r. n. 4/2003.


Disposizioni finali


La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.       
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.



Allegato

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 settembre 2003, n. 1441- L.r. n. 6/1999 – art. 10 e art. 5 comma 8 lettera a). Approvazione Regolamento Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale.