Anno 1999
Numero 6
Data 22/01/1999
Abrogato No
Materia Territorio - Ambiente - Inquinamento;
Note * In calce alla presente legge è pubblicata la deliberazione di Giunta regionale 26 settembre 2003, n. 1441 concernente: "l.r. n. 6/99 - art. 10 e art. 5 comma 8 lett. a). Approvazione Regolamento Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale".
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Legge Regionale 22 gennaio 1999, n. 6

Sistema regionale della prevenzione. Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA).



Art. 1

(Obiettivi)


1.       La presente legge ha la finalità di disciplinare lesercizio di attività e compiti in materia di prevenzione e tutela ambientale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica  5 giugno 1993, n. 177, ai fini della salvaguardia delle condizioni ambientali soprattutto in funzione della tutela della salute dei cittadini e della collettività.
 
2.       Listituzione dellAgenzia regionale, in attuazione della legge 21 gennaio 1994, n. 61 ed in armonia con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, è finalizzata ad assicurare il coordinamento fra le istituzioni che si occupano di tutela ambientale e le istituzioni preposte alla tutela igienico-sanitaria.
 



Art. 2

(Agenzia regionale per la prevenzione e l’ambiente)


1. È istituita lAgenzia regionale per la prevenzione e la protezione dellambiente, di seguito denominata A.R.P.A., quale organo tecnico dellAmministrazione regionale, dotata di personalità giuridica pubblica, autonomia tecnico-giuridica, amministrativa e contabile .
2. Il controllo sugli atti dellA.R.P.A. è esercitato secondo le norme vigenti in materia di controllo sugli atti delle Aziende unità sanitarie locali (A.U.S.L.).
3. LA.R.P.A. è sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale.
4. In particolare, sono sottoposti al controllo preventivo della Giunta regionale i seguenti atti:
a) il bilancio di previsione annuale e pluriennale;
b) gli impegni di spesa pluriennali;
c) il conto consuntivo.
5. I provvedimenti di cui al comma 4 sono trasmessi, entro quindici giorni dalladozione, alla Giunta regionale ed approvati entro i successivi centoventi giorni . Trascorso tale termine, i provvedimenti sono esecutivi. 



Art. 3

(Decentramento amministrativo)


1.       La Regione, le Province e gli Enti gestori di aree protette, le Comunità montane ed i Comuni, per lo svolgimento delle funzioni in materia di prevenzione e ambiente di rispettiva competenza, si avvalgono dellARPA.
 
2.       I rapporti per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 saranno disciplinati con apposito regolamento approvato dal  Consiglio regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 
3.       Con separato provvedimento legislativo, da adottarsi entro e non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, la Regione provvede allorganica  ricomposizione, in capo alle Provincie, delle funzioni amministrative in materia ambientale di cui allart. 14 della legge  8 giugno 1990, n. 142.
 
4.       In materia di prevenzione igienico-sanitaria, i Dipartimenti di prevenzione delle AUSL si avvalgono dellARPA, la quale è tenuta a garantire il necessario supporto tecnico-strumentale e laboratoristico richiesto.



Art. 4

(Compiti dellAgenzia)


1.       LARPA  svolge, in particolare, le seguenti attività:
a)     provvede a promuovere, sviluppare e realizzare, anche in collaborazione con gli altri enti pubblici operanti nel settore, le iniziative di  ricerca di base ed applicata sugli elementi dellambiente fisico,  sui   fenomeni  di inquinamento, sulle condizioni generali di rischio ambientale nel corretto uso delle risorse naturali e sulle forme di tutela dellecosistema;
b)    provvede alla raccolta sistematica informatizzata dei dati sulla situazione ambientale, ivi compresi la formazione e laggiornamento di carte ambientali, attraverso la realizzazione del sistema informativo e di monitoraggio ambientale in accordo con i servizi tecnici nazionali;
c)      predispone ed elabora i dati ambientali, tenendo conto anche di quelli epidemiologici correlati, nonché le valutazioni tecniche ai fini dellesercizio delle funzioni di programmazione regionale e della costituzione del sistema informativo regionale;
d)    collabora con lAgenzia  nazionale per la protezione dellambiente (ANPA);
e)     definisce, nel rispetto della programmazione regionale, i piani mirati per la tutela dellambiente di interesse regionale;
f)     coordina le attività dei propri Dipartimenti provinciali e dei Servizi territoriali, secondo il criterio del decentramento operativo delle strutture sulla base delle priorità indicate dalla programmazione regionale;
g)    definisce lorganizzazione dei propri Dipartimenti provinciali e dei Servizi territoriali;
h)    promuove attività di informazione e formazione, nonché attività tecnico-scientifiche anche in collaborazione con gli organismi pubblici nazionali e locali;
i)      esercita ogni tipo di controllo tecnico ed amministrativo sulle attività delle proprie strutture territoriali, anche ai fini di una efficace valutazione e revisione della qualità delle prestazioni;
j)      contribuisce alla informazione sulla prevenzione dei rischi ambientali e predispone la relazione annuale sullo stato dellambiente della regione Puglia;
k)    promuove la ricerca nonché lo sviluppo e la diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale;
l)      formula, anche avvalendosi della consulenza di strutture del Servizio sanitario nazionale (SSN), strutture scientifiche, universitarie e non, proposte e pareri sulle normative e specifiche tecniche sui limiti di accettabilità delle sostanze inquinanti, sugli standards di qualità dellaria, delle risorse idriche e del suolo, sullo smaltimento dei rifiuti, nonché sulle metodologie per il rilevamento dello stato dellambiente e per il controllo dei fenomeni di inquinamento dei fattori di rischio e sugli interventi per la tutela, il risanamento ed il recupero dellambiente, delle aree naturali protette, dellambiente marino e costiero;
m)   contribuisce allesame di studi di valutazione di impatto ambientale;
n)    fornisce il supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi alle attività produttive nonché il supporto tecnico-scientifico alle attività istruttorie connesse all’approvazione di progetti ed al rilascio di autorizzazione in materia ambientale;
o)    verifica la congruità e lefficacia tecnica nellapplicazione delle disposizioni normative ed amministrative in materia ambientale;
p)    provvede al controllo dei fattori fisici, chimici e biologici di inquinamento ambientale;
q)    provvede, nellambito delle proprie competenze, al controllo ambientale delle attività connesse alluso pacifico dellenergia nucleare; provvede altresì ai controlli ambientali in materia di radiazioni ionizzanti e non;
r)     in collaborazione con i Dipartimenti di prevenzione delle AUSL, persegue lunitarietà dellesame dei problemi della protezione dellambiente attraverso la programmazione di iniziative finalizzate alla promozione ed alla tutela del benessere collettivo e della salute pubblica;
s)     elabora i dati e le informazioni di interesse ambientale e provvede alla loro diffusione, mediante la costituzione di una banca dati;
t)      promuove attività di aggiornamento tecnico-­scientifico sui temi ambientali, anche in collaborazione con analoghi organismi nazionali ed internazionali;
u)    promuove forme di consultazione con le organizzazioni ambientalistiche, con le organizzazioni sindacali del comparto della sanità e con le associazioni imprenditoriali di categoria;
v)    svolge, nellambito delle proprie competenze, attività di consulenza e di supporto tecnico specialistico e laboratoristico nei confronti delle AUSL. e degli organi periferici del Ministero della sanità e di altri soggetti pubblici;
w)   svolge le indagini richieste dalla Regione, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dagli Enti gestori di aree protette, dalle AUSL e da altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dei rispettivi compiti di istituto, nonché ogni altra attività collegata alla competenza in materia ambientale;
x)    svolge attività di vigilanza in materia ambientale tramite i propri servizi territoriali in collaborazione con i Dipartimenti di prevenzione per i problemi aventi rilevanza igienico-sanitaria.
 
2.       Per quanto attiene le indagini strumentali e di laboratorio relativamente alligiene degli alimenti e della nutrizione, le AUSL si avvalgono delle strutture tecniche dellARPA o degli istituti zooprofilattici.
 
3.       Per le indagini strumentali e di laboratorio di secondo livello, a supporto delle funzioni igienico-sanitarie, i Dipartimenti di prevenzione si avvalgono delle strutture tecniche dellARPA senza alcun onere a carico della AUSL richiedente.
 
4.       Rimangono attribuite alle competenze dellARPA tutte le funzioni espressamente assegnate dalle vigenti leggi ai Presidi multizonali di prevenzione (PMP) in materia ambientale, con esclusione degli ambienti di lavoro che restano di competenza dei Servizi di prevenzione delle AUSL.
 



Art. 5

(Organi dellAgenzia)


1.       Sono organi dellAgenzia il Direttore generale, il Comitato  di indirizzo e il Collegio  dei  revisori.
 
2.       Il Direttore generale è scelto, a seguito di apposito bando, tra i soggetti che siano in possesso di diploma di laurea e di specifici e documentati requisiti, coerenti alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata attività professionale di direzione tecnica o amministrativa in enti, strutture pubbliche o private di media o grande dimensione, con esperienza acquisita per almeno cinque anni e comunque non oltre i due anni precedenti. Il Direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta.
 
3.       Il rapporto di lavoro del Direttore generale,  regolato da contratto di diritto privato, di durata quinquennale rinnovabile, è a tempo pieno.
 
4.       I contenuti del contratto di cui al comma 3, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale. Valgono per il Direttore generale le incompatibilità previste per il Direttore generale della AUSL  dal decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche.
 
5.       Il Direttore generale è responsabile del raggiungimento degli obiettivi e della corretta gestione delle  risorse.
 
6.       Al Direttore generale sono riservati tutti i poteri di gestione nonché la legale rappresentanza dellAgenzia.
 
7.       Per lespletamento delle funzioni di competenza, il Direttore generale si avvale del Direttore  scientifico  e del  Direttore amministrativo, di cui all’art. 8.
 

8.       Il Direttore generale provvede in particolare:

a)            alladozione dello statuto e dei regolamenti e alla definizione della pianta organica dell’ARPA, da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale;

b)            alladozione, sulla base di uno schema-tipo predisposto dalla Giunta regionale, del bilancio di previsione e del rendiconto secondo le norme di contabilità stabilite dalla Regione per le AUSL;

c)            alla definizione dei programmi  annuali o pluriennali di intervento;

d)            alla nomina del Direttore scientifico, del Direttore amministrativo, dei dirigenti responsabili dei Settori tecnici e amministrativo regionali, nonché dei Direttori dei Dipartimenti provinciali, dei Direttori dei Sevizi provinciali e dei responsabili dei Servizi territoriali. Fatta eccezione per il Direttore scientifico e per il Direttore amministrativo, nominati ai sensi dellart. 8, tutti gli altri dirigenti dei Settori, Dipartimenti e Servizi sono nominati dal Direttore generale, con provvedimento motivato, tra il personale di livello apicale organicamente assegnato allARPA, secondo criteri che tengano conto della professionalità e dellesperienza dei candidati, valutata in base ad un giudizio complessivo sullattività svolta e sui titoli posseduti;

e)            alla determinazione delle risorse finanziarie da assegnare ai Dipartimenti provinciali ed ai Servizi territoriali nonché alla verifica ed al controllo sull’utilizzo delle  stesse;

f)              alla redazione  di una relazione annuale sull’attività svolta e sui risultati conseguiti, da sottoporre alla valutazione della Giunta regionale.

 

9.       Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazioni di legge o di principi di buon andamento e di imparzialità dellamministrazione nonché in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi per due anni consecutivi, il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta e su parere del Comitato di indirizzo, provvede alla sostituzione del Direttore generale. In caso di vacanza dellufficio o nei casi di assenza o di impedimento del Direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal Direttore amministrativo o dal Direttore scientifico su delega del Direttore generale o, in mancanza di delega, dal Direttore più anzi

 

10.     In fase di prima attuazione, il  bando di cui al comma 2 è pubblicato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa adozione del provvedimento di cui al comma 4. 




Art. 6

(Comitato di indirizzo)


1. Il Comitato di indirizzo è organo di programmazione dellARPA e in particolare:
a) definisce, la prima volta entro il 30 settembre 2004 per il triennio 2005-2007 e successivamente entro la stessa data dellanno di scadenza di ciascun triennio, gli indirizzi triennali dellazione dellARPA sul territorio regionale;
b) approva il programma annuale di attività predisposto dallARPA sulla base degli indirizzi di cui alla lettera a).
2. In sede di approvazione del programma di cui al comma 1, lettera b), il Comitato, che può richiedere chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio, deve approvarlo entro trenta giorni dalla data di ricevimento. La richiesta di chiarimenti sospende il decorso del termine.
3. Il Comitato di indirizzo è composto da:
a) lAssessore regionale allambiente, che lo presiede;
b) lAssessore regionale alla sanità;
c) il Presidente del Comitato regionale di protezione civile;
d) il Presidente del Comitato istituzionale dellAutorità di bacino della Puglia, istituita con L.R. n. 19/2002, in attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo);
e) il Presidente delle Province della Puglia, o gli Assessori provinciali allambiente, se delegati;
f) i Sindaci dei capoluoghi di provincia della Regione o gli Assessori allambiente, se delegati;
g) un rappresentante dellANCI.
4. Ai componenti del Comitato non compete alcun compenso o rimborso spese per la partecipazione alle riunioni del Comitato medesimo           



Art. 7

(Collegio dei revisori)


1.       Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta, che ne definisce anche le indennità spettanti.
 
2.       I Revisori devono essere iscritti allAlbo nazionale dei revisori ufficiali dei conti e durano in carica cinque anni.



Art. 8

(Direttore scientifico e Direttore amministrativo)


1.       Il Direttore scientifico è scelto tra personale laureato in discipline tecnico-scientifiche che non abbia superato i sessantacinque anni di età e che abbia svolto, per almeno cinque anni, qualificata attività di direzione tecnica in materia di prevenzione e di tutela ambientale presso enti o strutture di medie e grandi dimensioni, tramite apposito bando.
 
2.       Il Direttore scientifico coordina i Settori tecnici dellAgenzia, i Dipartimenti provinciali e i Servizi territoriali e fornisce parere obbligatorio al Direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.
 
3.       Il  Direttore amministrativo è scelto tra il personale laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia superato il sessantacinquesimo  anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione amministrativa in enti o strutture di medie e grandi dimensioni.
 
4.       Il Direttore amministrativo è preposto alla gestione amministrativa e finanziaria e fornisce parere obbligatorio al Direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.
 
5.       Gli atti assunti dal Direttore generale in difformità ai pareri espressi rispettivamente  dal Direttore scientifico e/o dal Direttore amministrativo devono essere adottati con provvedimento motivato e comunicati al Comitato d’indirizzo.
 
6.       Il Direttore scientifico ed il Direttore amministrativo possono essere revocati dal loro incarico, con provvedimento motivato, dal Direttore generale.
 
7.       Il rapporto di lavoro del Direttore scientifico e del Direttore amministrativo è regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale. Il contenuto di tale contratto, ivi  compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale.



Art. 9

(Aspetti  organizzativi)


1.       LARPA si articola in tre livelli:
 
a)             regionale;
b)             provinciale;
c)             territoriale.
 
 
 
2.       Il  livello regionale è articolato nei seguenti  Settori:
 
a)             protezione dellambiente;
b)             prevenzione individuale e collettiva sui fattori di rischio collegati allambiente;
c)             formazione ed informazione,
d)             amministrativo.
 
3.       I Settori tecnici di cui al comma 2 hanno il compito di controllare lattuazione dei programmi, per le funzioni di specifica competenza, anche in termini di efficacia ed efficienza, e di assicurare indirizzi omogenei alle attività di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale assicurate dai corrispondenti Servizi dei Dipartimenti provinciali dellARPA.
 
4.       Il livello provinciale è organizzato in Dipartimenti dotati di autonomia tecnico-funzionale e gestionale, con sede in ogni capoluogo di provincia, articolati nei seguenti Servizi:
 
a)             prevenzione ambientale;
b)             prevenzione individuale e collettiva sui fattori di rischio correlati allambiente di vita.
 
5.       Allo scopo dellutilizzo ottimale delle risorse, il Direttore generale, su proposta del Direttore scientifico, individua nellambito dei Dipartimenti provinciali poli di specializzazione a valenza interprovinciale o regionale. I Dipartimenti provinciali sono preposti allo svolgimento di tutte le attività in materia di prevenzione ambientale, individuale e collettiva, nonché delle attività di consulenza e supporto tecnico-specialistico e laboratoristico nei confronti della Regione, delle Province, degli Enti gestori di aree protette, delle Comunità montane, dei Comuni, dei Dipartimenti di prevenzione delle AUSL e degli  organi periferici del Ministero della sanità. Laddove sia necessario per carenza di strumentazione e organico specialistico, i Dipartimenti provinciali si convenzionano con enti pubblici di ricerca ed enti universitari per i supporti laboratoristici e per supporti di consulenza tecnico-specialistica.
 
6.       Ad ogni Dipartimento provinciale è preposto un Direttore scelto tra i responsabili  dei Servizi in cui si articola il  Dipartimento.
 
7.       Il  livello territoriale è rappresentato da Servizi con bacino di intervento coincidente di norma con gli ambiti territoriali delle AUSL. Essi costituiscono articolazioni periferiche dei Dipartimenti provinciali, deputate allo svolgimento delle attività tecniche di primo livello nonché delle attività istruttorie e di vigilanza in materia di prevenzione ambientale.
 
8.       Ciascun Dipartimento provinciale dellARPA deve assicurare la propria attività in maniera continuativa,  almeno in reperibilità, nell’arco dell’intera giornata, anche festiva.



Art. 10

(Regolamenti)


1.       Lorganizzazione interna dellARPA,  i poteri, le competenze e le funzioni dei suoi diversi organi ed organismi, dei Settori tecnici, dei Dipartimenti  provinciali e dei Servizi territoriali, nonché le indennità spettanti al Collegio dei revisori, vengono definiti dal Consiglio regionale con il  regolamento di cui all’art. 3, comma 2, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 
2.       I rapporti tra l’ARPA ed i Dipartimenti di prevenzione della AUSL vengono disciplinati da accordi di programma al fine di regolamentare l’esercizio delle attività di supporto tecnico-specialistico, strumentali e laboratoristiche.
 
3.       Con lo stesso regolamento sono stabiliti i compiti degli organismi e comitati di cui agli artt. 11 e  12  e ne vengono disciplinate le modalità di funzionamento.



Art. 11

(Organismi)


1.       Nellambito dellARPA sono istituiti i seguenti organismi:
 
1)      Comitato di consultazione nominato dal direttore generale che lo presiede, composto da:
a)             un rappresentante dell’ANCI;
b)             un rappresentante dell’UPI;
c)             tre rappresentanti delle associazioni imprenditoriali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;
d)             tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;
e)             tre rappresentanti delle associazioni ambientalistiche riconosciute ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
f)               un rappresentante delle associazioni consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.
 
Il Comitato di consultazione viene convocato, tra l’altro, in sede di ripartizione annuale delle risorse finanziarie da assegnarsi ai Dipartimenti provinciali ed ai Servizi territoriali in linea con quanto previsto alla lett. e) dellart. 5;
  
2)  Comitato di programmazione e coordinamento, costituito dal Direttore generale,   che lo presiede, dai Direttori scientifico ed amministrativo, dai Direttori dei Settori tecnici regionali e dai Direttori dei Dipartimenti provinciali.



Art. 12

(Comitato tecnico provinciale di coordinamento)



1.       Al fine di garantire il coordinamento delle attività dei Dipartimenti provinciali dellARPA con i competenti servizi delle rispettive Amministrazioni provinciali e comunali, nonché con i Dipartimenti di prevenzione delle AUSL., presso ciascun Dipartimento provinciale è costituito il Comitato tecnico provinciale di coordinamento.
 
2.       Sono membri del Comitato tecnico provinciale di coordinamento:
 
a)             il direttore del dipartimento dellARPA, che lo presiede;
b)             i responsabili dei Servizi in cui si articola il  dipartimento dellARPA;
c)             il Presidente dellAmministrazione provinciale o, in sua vece, l’Assessore all’ambiente;
d)             un rappresentante designato dallANCI;
e)             i responsabili dei Dipartimenti di prevenzione delle AUSL insistenti nell’ambito del bacino di intervento provinciale dell’ARPA, con voto limitato ad uno.
 
3.       Alle riunioni del Comitato tecnico provinciale di coordinamento partecipano di diritto il Direttore scientifico ed il Direttore amministrativo dellARPA. 



Art. 13

(Consulenze ed esami strumentali)


1.       Oltre al supporto tecnico, strumentale e laboratoristico che lARPA è tenuta a garantire per lo svolgimento delle funzioni di competenza della Regione, delle Province, degli Enti gestori di aree protette, delle Comunità montane, dei Comuni e dei Dipartimenti di prevenzione delle AUSL e oltre ai compiti indicati nell’art. 4,  lARPA può svolgere attività di consulenza per conto terzi ed effettuare indagini strumentali ed esami di laboratorio per enti pubblici e privati secondo un tariffario emanato dalla Giunta regionale.
 
2.         In sede di prima applicazione della presente legge, per le prestazioni di cui al presente articolo troverà applicazione il tariffario vigente approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell’art. 11 della legge regionale 17 gennaio 1988, n. 4.



Art. 14

(Finanza e contabilità ARPA)


1.       L ARPA  ha un patrimonio ed un bilancio proprio. Si applicano allARPA  le  norme di bilancio e contabilità delle AUSL.
 
2.       Al finanziamento dellARPA concorrono:
 
a)             una quota del Fondo sanitario regionale (FSR) corrispondente alla media della spesa sostenuta nei tre anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge per la gestione dei Settori dei PMP e dei Servizi delle AUSL adibiti alle attività ambientali di cui all’art. 1 della legge n. 61 del 1994, le cui funzioni sono trasferite all’ARPA, salvo che la spesa sostenuta ad analogo titolo nell’ultimo anno non sia complessivamente maggiore rispetto alla media degli ultimi tre anni assunti come riferimento;
b)             le entrate derivanti dalla esecuzione di progetti scientifici;
c)             le entrate relative ai proventi per prestazioni rese a terzi;
d)             le risorse finanziarie della Regione e di altri enti locali corrispondenti agli oneri per il personale trasferito all ARPA ai sensi della presente legge;
e)             una quota delle entrate proprie della Regione da determinarsi annualmente dal Consiglio regionale in sede di approvazione del bilancio annuale in rapporto agli obiettivi del controllo ambientale, non inferiore al cinquanta per cento degli introiti derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni di norme in materia ambientale;
f)               un’ulteriore quota del FSN destinato alla prevenzione da determinarsi annualmente da parte della Giunta regionale in rapporto alle specifiche attività di supporto tecnico, strumentale e laboratoristico attribuite all’ARPA, secondo le previsioni di cui all’art. 4;
g)             un’eventuale quota dei finanziamenti destinati dai Comuni e dalle Province per attività di prevenzione e protezione dell’ambiente, da stabilire in sede di Comitato tecnico provinciale di coordinamento;
h)             gli introiti derivanti dalle tariffe indicate stabilite con le modalità di cui all’art. 2, comma 4, del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito dalla legge n. 61 del 1994.



Art. 15

(Dotazione organica, strumentale e finanziaria)


1.       Sono trasferiti allARPA e alle sue articolazioni territoriali le funzioni, il  personale ed i beni immobili e mobili, le attrezzature dei Settori fisico-ambientale, chimico-ambientale-tossicologico e micro-bio-tossicologico dei PMP e degli altri Servizi delle AUSL. adibiti alle attività di cui allart.  1 della legge n. 61 del 1994, secondo le modalità di cui all’art. 16.
 
2.       Contestualmente sono trasferiti i contratti e le convenzioni attinenti le attività di cui allart. 4 della presente legge.
 
3.       In sede di prima applicazione della presente legge e comunque entro centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore, la Giunta regionale, sentite le Commissioni consiliari competenti,  stabilisce gli obiettivi del controllo ambientale, sulla base dei parametri di cui allart. 3,  comma 2, della legge n. 61 del 1994 e provvede a strutturare su di essi la dotazione organica, strumentale e finanziaria dellARPA.
 
4.       La copertura dei posti previsti in organico può essere attuata mediante trasferimento, per mobilità, di personale regionale e dipendente da enti finanziati con risorse regionali, di personale dipendente delle AUSL nonché dei Comuni e delle Province e di altri enti pubblici anche economici, con preferenza per le unità già inserite in comparti della organizzazione preposti alla trattazione di materie a specifico interesse ambientale, ovvero in possesso di specifici titoli di studio e di adeguata esperienza professionale attinente il posto da ricoprire.
 
5.       Esperite le procedure di mobilità, alla copertura dei posti vacanti nellorganico dellARPA si procede mediante concorsi pubblici.
 
6.       Nelle more della definizione della pianta organica dellARPA e dellattuazione dei procedimenti di trasferimento o mobilità, le prime necessità dellAgenzia sono fronteggiate mediante comando del personale di cui al presente articolo, a richiesta degli interessati e con formali provvedimenti delle Amministrazioni interessate, ricomprendendo nel personale interessato al comando tutte quelle figure professionali non già considerate nelle piante organiche dei Settori chimico-ambientale tossicologico, fisico-ambientale e micro-bio-tossicologico dei PMP e dei Servizi delle AUSL adibiti ad attività ambientale ma funzionali allo svolgimento del complesso delle attività assegnate all’ARPA.
 
7.       E fatto divieto all’AUSL di mantenere o istituire Settori, Servizi od ogni altro Ufficio i cui compiti coincidano con quelli assegnati allARPA dalla presente legge.



Art. 16

(Temporizzazione del processo di attivazione dellARPA)


1.       Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede a nominare il Direttore generale secondo le procedure previste dall’art. 5. Entro lo stesso termine, i Direttori generali  delle AUSL sono tenuti ad adottare un provvedimento di ricognizione del personale, dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, dei contratti e delle convenzioni di cui all’art. 13 dei PMP nonché dei Servizi adibiti alle attività tecnico-scientifiche per la protezione dell’ambiente, indicando le relative dotazioni finanziarie destinate per il loro funzionamento con riferimento alla situazione esistente al 31 dicembre 1996. In caso di inadempienza nel termine prescritto, provvede in via sostitutiva la Giunta regionale per il tramite del Direttore generale dell’ARPA.
2.       Entro i successivi trenta giorni, il Presidente della Giunta regionale adotta il provvedimento di costituzione dellARPA.
 
3.       Entro i successivi trenta giorni la Giunta regionale, sulla base di una articolata relazione organizzativa predisposta dal Direttore generale dell’ARPA, definisce gli obiettivi che la stessa intende perseguire in materia di controllo ambientale e determina la dotazione organica, strumentale e finanziaria dell’Agenzia.
 
Contestualmente, la Giunta regionale provvede:
 
a)             alla individuazione della sede regionale della direzione generale dell’ARPA;
b)             all’assegnazione del personale, dei beni mobili e immobili e delle attrezzature;
c)             all’assegnazione delle risorse finanziarie che, in sede di prima applicazione, sono individuate sulla base della spesa storica sostenuta nell’ultimo anno, rispetto a quello di entrata in vigore della presente legge, per il funzionamento e la gestione dei Servizi trasferiti all’ARPA.
 
4.       Dopo la ricognizione operata dai Direttori generali delle AUSL ed entro il termine previsto per l’emanazione dei provvedimenti di cui al comma 3, il personale dei soppressi PMP può essere assegnato ai servizi delle AUSL che già li avevano in carico, nei limiti delle dotazioni organiche delle stesse e previo avviso di mobilità ad esso riservato.
Al personale trasferito all’Agenzia ai sensi del comma precedente, nonché al personale assegnato con le procedure di cui all’art.15 è mantenuto ad personam il trattamento giuridico ed economico spettante presso le Amministrazioni di provenienza fino all’attuazione delle disposizioni di cui all’art.45  del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.


5.       Il personale dellARPA, che riveste lo stato di dipendente pubblico, è collocato, ai fini giuridici ed economici, nel comparto della sanità secondo quanto stabilito dai vigenti Contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) dellArea di comparto e dellArea della dirigenza medica e non medica del SSN.
 
6.       Il Direttore generale, sulla base della normativa vigente e di quanto previsto dal CCNL del personale dipendente del SSN, individuerà i soggetti preposti alle attività di vigilanza ambientale per i quali proporre al Presidente della Giunta regionale il riconoscimento di qualifica di Ufficiale di Polizia giudiziaria.
 
7.       Con latto di cui al comma 3 vengono definite apposite tabelle di equiparazione tra le qualifiche previste dallorganico dellARPA e quelle degli enti di provenienza del personale medesimo; nel frattempo, al personale medesimo è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle norme contrattuali vigenti presso i rispettivi enti di provenienza.
 
8.       Il personale dell’ARPA non può assumere, esternamente all’ARPA stessa, incarichi professionali di consulenza, progettazione e direzione lavori su attività in campo ambientale.



Art. 17

(Gestione amministrativa)


1.       Nelle more della costituzione del Settore amministrativo dellARPA, i Servizi gestione del personale, provveditorato-economato, economico-finanziario e affari generali saranno assicurati, per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, dalle AUSL titolari della gestione dei PMP ed i rapporti relativi saranno disciplinati con apposito atto convenzionale.



Art. 18

(Norme transitorie e finali - Soppressione  dei PMP)


1.       L’entrata  in funzione dei singoli Dipartimenti provinciali è comunicata dal Direttore generale dell’ARPA all’Assessore alla sanità, all’Assessore all’ambiente e alle AUSL interessate e dalla data  della comunicazione si provvederà alla soppressione dei  PMP di cui alla legge regionale n.4 del 1988, del Comitato tecnico risorse idriche (COTRI)  e dei  Comitati tecnici regionali e provinciali in materia ambientale.
 
2.       I controlli  impiantistici preventivi e periodici, già svolti dai Settori impiantistici–antinfortunistici dei PMP ai sensi dellart. 5,  comma  5, della legge regionale  n. 4 del 1988  e non ricompresi tra le attività devolute alla competenza dellARPA a norma della presente legge, sono assicurati in ambito regionale dai Dipartimenti di prevenzione delle AUSL.
 
3.       Per lesercizio delle funzioni di cui al comma 2, è istituito presso ciascuna delle AUSL interessate, in aggiunta ai Servizi di cui allart. 24,  comma 3,  della legge regionale 28  dicembre  1994, n. 36, il Servizio impiantistico-antinfortunistico.
 
 
4.       La dotazione strumentale dei soppressi Settori impiantistico-antinfortunistici dei PMP è assegnata ai Servizi impiantistico-antinfortunistici istituiti presso le AUSL che già l’aveva in carico in quanto sede di PMP.
 
5.         Il personale per il controllo impiantistico-antinfortunistico da assegnare ai Dipartimenti di prevenzione presso ciascuna AUSL sarà reperito con trasferimento, anche previo comando, a domanda del personale in servizio presso le strutture dei preesistenti PMP.



Disposizioni finali


La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
           
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.