Legge Regionale 22 gennaio 1999, n. 6 Sistema regionale della prevenzione. Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA).
Art. 1(Obiettivi) 1. La presente legge ha la finalità di
disciplinare lesercizio di attività e compiti in materia di prevenzione e
tutela ambientale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 177, ai fini della
salvaguardia delle condizioni ambientali soprattutto in funzione della tutela
della salute dei cittadini e della collettività.
2. Listituzione dellAgenzia regionale, in
attuazione della legge 21 gennaio 1994, n. 61 ed in armonia con il decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, è finalizzata
ad assicurare il coordinamento fra le istituzioni che si occupano di tutela
ambientale e le istituzioni preposte alla tutela igienico-sanitaria.
Art. 2(Agenzia regionale per la prevenzione e l’ambiente) 1. È istituita lAgenzia regionale per la prevenzione e la protezione dellambiente, di seguito denominata A.R.P.A., quale organo tecnico dellAmministrazione regionale, dotata di personalità giuridica pubblica, autonomia tecnico-giuridica, amministrativa e contabile . 2. Il controllo sugli atti dellA.R.P.A. è esercitato secondo le norme vigenti in materia di controllo sugli atti delle Aziende unità sanitarie locali (A.U.S.L.). 3. LA.R.P.A. è sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale. 4. In particolare, sono sottoposti al controllo preventivo della Giunta regionale i seguenti atti: a) il bilancio di previsione annuale e pluriennale; b) gli impegni di spesa pluriennali; c) il conto consuntivo. 5. I provvedimenti di cui al comma 4 sono trasmessi, entro quindici giorni dalladozione, alla Giunta regionale ed approvati entro i successivi centoventi giorni . Trascorso tale termine, i provvedimenti sono esecutivi.
Art. 3(Decentramento amministrativo) 1. La Regione, le Province e gli Enti gestori di aree protette, le Comunità montane ed i Comuni, per lo svolgimento delle funzioni in materia di prevenzione e ambiente di rispettiva competenza, si avvalgono dellARPA. 2. I rapporti per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 saranno disciplinati con apposito regolamento approvato dal Consiglio regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Con separato provvedimento legislativo, da adottarsi entro e non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, la Regione provvede allorganica ricomposizione, in capo alle Provincie, delle funzioni amministrative in materia ambientale di cui allart. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 4. In materia di prevenzione igienico-sanitaria, i Dipartimenti di prevenzione delle AUSL si avvalgono dellARPA, la quale è tenuta a garantire il necessario supporto tecnico-strumentale e laboratoristico richiesto.
Art. 4(Compiti dellAgenzia) 1.
LARPA svolge, in particolare, le seguenti attività:
a) provvede
a promuovere, sviluppare e realizzare, anche in collaborazione con gli altri
enti pubblici operanti nel settore, le iniziative di ricerca di base ed
applicata sugli elementi dellambiente fisico, sui
fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali di rischio ambientale
nel corretto uso delle risorse naturali e sulle forme di tutela
dellecosistema;
b) provvede
alla raccolta sistematica informatizzata dei dati sulla situazione ambientale,
ivi compresi la formazione e laggiornamento di carte ambientali, attraverso la
realizzazione del sistema informativo e di monitoraggio ambientale in accordo
con i servizi tecnici nazionali;
c) predispone
ed elabora i dati ambientali, tenendo conto anche di quelli epidemiologici correlati,
nonché le valutazioni tecniche ai fini dellesercizio delle funzioni di
programmazione regionale e della costituzione del sistema informativo
regionale;
d) collabora
con lAgenzia nazionale per la protezione dellambiente (ANPA);
e) definisce,
nel rispetto della programmazione regionale, i piani mirati per la tutela
dellambiente di interesse regionale;
f) coordina
le attività dei propri Dipartimenti provinciali e dei Servizi territoriali,
secondo il criterio del decentramento operativo delle strutture sulla base
delle priorità indicate dalla programmazione regionale;
g) definisce
lorganizzazione dei propri Dipartimenti provinciali e dei Servizi
territoriali;
h) promuove
attività di informazione e formazione, nonché attività tecnico-scientifiche
anche in collaborazione con gli organismi pubblici nazionali e locali;
i) esercita
ogni tipo di controllo tecnico ed amministrativo sulle attività delle proprie
strutture territoriali, anche ai fini di una efficace valutazione e revisione
della qualità delle prestazioni;
j) contribuisce
alla informazione sulla prevenzione dei rischi ambientali e predispone la
relazione annuale sullo stato dellambiente della regione Puglia;
k) promuove
la ricerca nonché lo sviluppo e la diffusione di tecnologie ecologicamente
compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale;
l) formula,
anche avvalendosi della consulenza di strutture del Servizio sanitario
nazionale (SSN), strutture scientifiche, universitarie e non, proposte e pareri
sulle normative e specifiche tecniche sui limiti di accettabilità delle
sostanze inquinanti, sugli standards di qualità dellaria, delle risorse
idriche e del suolo, sullo smaltimento dei rifiuti, nonché sulle metodologie
per il rilevamento dello stato dellambiente e per il controllo dei fenomeni di
inquinamento dei fattori di rischio e sugli interventi per la tutela, il
risanamento ed il recupero dellambiente, delle aree naturali protette,
dellambiente marino e costiero;
m) contribuisce
allesame di studi di valutazione di impatto ambientale;
n) fornisce
il supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione
dei rischi di incidenti rilevanti connessi alle attività produttive nonché il
supporto tecnico-scientifico alle attività istruttorie connesse
all’approvazione di progetti ed al rilascio di autorizzazione in materia
ambientale;
o) verifica
la congruità e lefficacia tecnica nellapplicazione delle disposizioni
normative ed amministrative in materia ambientale;
p) provvede
al controllo dei fattori fisici, chimici e biologici di inquinamento
ambientale;
q) provvede,
nellambito delle proprie competenze, al controllo ambientale delle attività
connesse alluso pacifico dellenergia nucleare; provvede altresì ai controlli
ambientali in materia di radiazioni ionizzanti e non;
r) in
collaborazione con i Dipartimenti di prevenzione delle AUSL, persegue
lunitarietà dellesame dei problemi della protezione dellambiente attraverso
la programmazione di iniziative finalizzate alla promozione ed alla tutela del
benessere collettivo e della salute pubblica;
s) elabora
i dati e le informazioni di interesse ambientale e provvede alla loro
diffusione, mediante la costituzione di una banca dati;
t) promuove
attività di aggiornamento tecnico-scientifico sui temi ambientali, anche in collaborazione
con analoghi organismi nazionali ed internazionali;
u) promuove
forme di consultazione con le organizzazioni ambientalistiche, con le
organizzazioni sindacali del comparto della sanità e con le associazioni
imprenditoriali di categoria;
v) svolge,
nellambito delle proprie competenze, attività di consulenza e di supporto
tecnico specialistico e laboratoristico nei confronti delle AUSL. e degli
organi periferici del Ministero della sanità e di altri soggetti pubblici;
w) svolge
le indagini richieste dalla Regione, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità
montane, dagli Enti gestori di aree protette, dalle AUSL e da altre
amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dei rispettivi compiti di
istituto, nonché ogni altra attività collegata alla competenza in materia
ambientale;
x) svolge
attività di vigilanza in materia ambientale tramite i propri servizi
territoriali in collaborazione con i Dipartimenti di prevenzione per i problemi
aventi rilevanza igienico-sanitaria.
2.
Per quanto attiene le indagini strumentali e di laboratorio relativamente
alligiene degli alimenti e della nutrizione, le AUSL si avvalgono delle
strutture tecniche dellARPA o degli istituti zooprofilattici.
3.
Per le indagini strumentali e di laboratorio di secondo livello, a supporto
delle funzioni igienico-sanitarie, i Dipartimenti di prevenzione si avvalgono
delle strutture tecniche dellARPA senza alcun onere a carico della AUSL
richiedente.
4.
Rimangono attribuite alle competenze dellARPA tutte le funzioni espressamente
assegnate dalle vigenti leggi ai Presidi multizonali di prevenzione (PMP) in
materia ambientale, con esclusione degli ambienti di lavoro che restano di
competenza dei Servizi di prevenzione delle AUSL.
Art. 5(Organi dellAgenzia) 1. Sono organi dellAgenzia il Direttore
generale, il Comitato di indirizzo e il
Collegio dei revisori.
2. Il Direttore generale è scelto, a seguito
di apposito bando, tra i soggetti che siano in possesso di diploma di laurea e
di specifici e documentati requisiti, coerenti alle funzioni da svolgere ed
attestanti qualificata attività professionale di direzione tecnica o
amministrativa in enti, strutture pubbliche o private di media o grande
dimensione, con esperienza acquisita per almeno cinque anni e comunque non oltre
i due anni precedenti. Il Direttore generale è nominato con decreto del
Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta.
3. Il rapporto di lavoro del Direttore
generale, regolato da contratto di
diritto privato, di durata quinquennale rinnovabile, è a tempo pieno.
4. I contenuti del contratto di cui al comma
3, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono stabiliti
con provvedimento della Giunta regionale. Valgono per il Direttore generale le
incompatibilità previste per il Direttore generale della AUSL dal decreto legislativo n. 502 del 1992 e
successive modifiche.
5. Il Direttore generale è responsabile del
raggiungimento degli obiettivi e della corretta gestione delle risorse.
6. Al Direttore generale sono riservati
tutti i poteri di gestione nonché la legale rappresentanza dellAgenzia.
7. Per lespletamento delle funzioni di
competenza, il Direttore generale si avvale del Direttore scientifico
e del Direttore amministrativo,
di cui all’art. 8.
8. Il Direttore generale provvede in
particolare:
a)
alladozione
dello statuto e dei regolamenti e alla definizione della pianta organica
dell’ARPA, da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale;
b)
alladozione,
sulla base di uno schema-tipo predisposto dalla Giunta regionale, del bilancio
di previsione e del rendiconto secondo le norme di contabilità stabilite dalla
Regione per le AUSL;
c)
alla
definizione dei programmi annuali o
pluriennali di intervento;
d)
alla
nomina del Direttore scientifico, del Direttore amministrativo, dei dirigenti
responsabili dei Settori tecnici e amministrativo regionali, nonché dei
Direttori dei Dipartimenti provinciali, dei Direttori dei Sevizi provinciali e
dei responsabili dei Servizi territoriali. Fatta eccezione per il Direttore
scientifico e per il Direttore amministrativo, nominati ai sensi dellart. 8,
tutti gli altri dirigenti dei Settori, Dipartimenti e Servizi sono nominati dal
Direttore generale, con provvedimento motivato, tra il personale di livello
apicale organicamente assegnato allARPA, secondo criteri che tengano conto
della professionalità e dellesperienza dei candidati, valutata in base ad un
giudizio complessivo sullattività svolta e sui titoli
posseduti;
e)
alla
determinazione delle risorse finanziarie da assegnare ai Dipartimenti
provinciali ed ai Servizi territoriali nonché alla verifica ed al controllo
sull’utilizzo delle
stesse;
f) alla
redazione di una relazione annuale
sull’attività svolta e sui risultati conseguiti, da sottoporre alla valutazione
della Giunta regionale.
9. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o
la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazioni
di legge o di principi di buon andamento e di imparzialità dellamministrazione
nonché in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi per due anni
consecutivi, il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione
della Giunta e su parere del Comitato di indirizzo, provvede alla sostituzione
del Direttore generale. In caso di vacanza dellufficio o nei casi di assenza o
di impedimento del Direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal
Direttore amministrativo o dal Direttore scientifico su delega del Direttore
generale o, in mancanza di delega, dal Direttore più anzi
10. In fase di prima attuazione, il bando di cui al comma 2 è pubblicato entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa
adozione del provvedimento di cui al comma 4.
Art. 6(Comitato di indirizzo) 1. Il Comitato di indirizzo è organo di programmazione dellARPA e in particolare: a) definisce, la prima volta entro il 30 settembre 2004 per il triennio 2005-2007 e successivamente entro la stessa data dellanno di scadenza di ciascun triennio, gli indirizzi triennali dellazione dellARPA sul territorio regionale; b) approva il programma annuale di attività predisposto dallARPA sulla base degli indirizzi di cui alla lettera a). 2. In sede di approvazione del programma di cui al comma 1, lettera b), il Comitato, che può richiedere chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio, deve approvarlo entro trenta giorni dalla data di ricevimento. La richiesta di chiarimenti sospende il decorso del termine. 3. Il Comitato di indirizzo è composto da: a) lAssessore regionale allambiente, che lo presiede; b) lAssessore regionale alla sanità; c) il Presidente del Comitato regionale di protezione civile; d) il Presidente del Comitato istituzionale dellAutorità di bacino della Puglia, istituita con L.R. n. 19/2002, in attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo); e) il Presidente delle Province della Puglia, o gli Assessori provinciali allambiente, se delegati; f) i Sindaci dei capoluoghi di provincia della Regione o gli Assessori allambiente, se delegati; g) un rappresentante dellANCI. 4. Ai componenti del Comitato non compete alcun compenso o rimborso spese per la partecipazione alle riunioni del Comitato medesimo
Art. 7(Collegio dei revisori) 1. Il Collegio dei revisori dei conti è
composto da tre membri effettivi e da due supplenti nominati con decreto del
Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta, che ne
definisce anche le indennità spettanti.
2. I Revisori devono essere iscritti
allAlbo nazionale dei revisori ufficiali dei conti e durano in carica cinque
anni.
Art. 8(Direttore scientifico e Direttore amministrativo) 1. Il Direttore scientifico è scelto tra
personale laureato in discipline tecnico-scientifiche che non abbia superato i
sessantacinque anni di età e che abbia svolto, per almeno cinque anni,
qualificata attività di direzione tecnica in materia di prevenzione e di tutela
ambientale presso enti o strutture di medie e grandi dimensioni, tramite
apposito bando.
2. Il Direttore scientifico coordina i
Settori tecnici dellAgenzia, i Dipartimenti provinciali e i Servizi
territoriali e fornisce parere obbligatorio al Direttore generale sugli atti
relativi alle materie di competenza.
3. Il
Direttore amministrativo è scelto tra il personale laureato in discipline
giuridiche o economiche che non abbia superato il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno
cinque anni qualificata attività di direzione amministrativa in enti o strutture
di medie e grandi dimensioni.
4. Il Direttore amministrativo è preposto
alla gestione amministrativa e finanziaria e fornisce parere obbligatorio al
Direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.
5. Gli atti assunti dal Direttore generale
in difformità ai pareri espressi rispettivamente dal Direttore scientifico e/o dal Direttore
amministrativo devono essere adottati con provvedimento motivato e comunicati al
Comitato d’indirizzo.
6. Il Direttore scientifico ed il Direttore
amministrativo possono essere revocati dal loro incarico, con provvedimento
motivato, dal Direttore generale.
7. Il rapporto di lavoro del Direttore
scientifico e del Direttore amministrativo è regolato da contratto di diritto
privato di durata quinquennale. Il contenuto di tale contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione
degli emolumenti, sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale.
Art. 9(Aspetti organizzativi) 1. LARPA si articola in tre
livelli:
a) regionale;
b) provinciale;
c) territoriale.
2. Il
livello regionale è articolato nei seguenti Settori:
a) protezione
dellambiente;
b) prevenzione
individuale e collettiva sui fattori di rischio collegati allambiente;
c) formazione ed
informazione,
d)
amministrativo.
3. I Settori tecnici di cui al comma 2 hanno
il compito di controllare lattuazione dei programmi, per le funzioni di
specifica competenza, anche in termini di efficacia ed efficienza, e di
assicurare indirizzi omogenei alle attività di prevenzione, di vigilanza e di
controllo ambientale assicurate dai corrispondenti Servizi dei Dipartimenti
provinciali dellARPA.
4. Il livello provinciale è organizzato in
Dipartimenti dotati di autonomia tecnico-funzionale e gestionale, con sede in
ogni capoluogo di provincia, articolati nei seguenti Servizi:
a) prevenzione
ambientale;
b) prevenzione
individuale e collettiva sui fattori di rischio correlati allambiente di
vita.
5. Allo scopo dellutilizzo ottimale delle
risorse, il Direttore generale, su proposta del Direttore scientifico, individua
nellambito dei Dipartimenti provinciali poli di specializzazione a valenza
interprovinciale o regionale. I Dipartimenti provinciali sono preposti allo
svolgimento di tutte le attività in materia di prevenzione ambientale,
individuale e collettiva, nonché delle attività di consulenza e supporto
tecnico-specialistico e laboratoristico nei confronti della Regione, delle
Province, degli Enti gestori di aree protette, delle Comunità montane, dei
Comuni, dei Dipartimenti di prevenzione delle AUSL e degli organi periferici del Ministero della sanità.
Laddove sia necessario per carenza di strumentazione e organico specialistico, i
Dipartimenti provinciali si convenzionano con enti pubblici di ricerca ed enti
universitari per i supporti laboratoristici e per supporti di consulenza
tecnico-specialistica.
6. Ad ogni Dipartimento provinciale è
preposto un Direttore scelto tra i responsabili
dei Servizi in cui si articola il
Dipartimento.
7. Il
livello territoriale è rappresentato da Servizi con bacino di intervento
coincidente di norma con gli ambiti territoriali delle AUSL. Essi costituiscono
articolazioni periferiche dei Dipartimenti provinciali, deputate allo
svolgimento delle attività tecniche di primo livello nonché delle attività
istruttorie e di vigilanza in materia di prevenzione ambientale.
8. Ciascun Dipartimento provinciale
dellARPA deve assicurare la propria attività in maniera continuativa, almeno in reperibilità, nell’arco dell’intera
giornata, anche festiva.
Art. 10(Regolamenti) 1. Lorganizzazione interna dellARPA, i poteri, le competenze e le funzioni dei
suoi diversi organi ed organismi, dei Settori tecnici, dei Dipartimenti provinciali e dei Servizi territoriali,
nonché le indennità spettanti al Collegio dei revisori, vengono definiti dal
Consiglio regionale con il regolamento
di cui all’art. 3, comma 2, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. I rapporti tra l’ARPA ed i Dipartimenti
di prevenzione della AUSL vengono disciplinati da accordi di programma al fine
di regolamentare l’esercizio delle attività di supporto tecnico-specialistico,
strumentali e laboratoristiche.
3. Con lo stesso regolamento sono stabiliti
i compiti degli organismi e comitati di cui agli artt. 11 e 12 e
ne vengono disciplinate le modalità di funzionamento.
Art. 11(Organismi) 1. Nellambito dellARPA sono istituiti i
seguenti organismi:
1)
Comitato di consultazione nominato dal direttore generale che lo
presiede, composto da:
a) un rappresentante
dell’ANCI;
b) un rappresentante
dell’UPI;
c) tre
rappresentanti delle associazioni imprenditoriali di categoria maggiormente
rappresentative a livello regionale;
d) tre
rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello regionale;
e) tre
rappresentanti delle associazioni ambientalistiche riconosciute ai sensi della
legge 6 dicembre 1991, n. 394;
f) un
rappresentante delle associazioni consumatori maggiormente rappresentative a
livello regionale.
Il
Comitato di consultazione viene convocato, tra l’altro, in sede di ripartizione
annuale delle risorse finanziarie da assegnarsi ai Dipartimenti provinciali ed
ai Servizi territoriali in linea con quanto previsto alla lett. e) dellart. 5;
2) Comitato di programmazione e coordinamento,
costituito dal Direttore generale, che
lo presiede, dai Direttori scientifico ed amministrativo, dai Direttori dei
Settori tecnici regionali e dai Direttori dei Dipartimenti provinciali.
Art. 12(Comitato tecnico provinciale di coordinamento)
1. Al fine di garantire il coordinamento
delle attività dei Dipartimenti provinciali dellARPA con i competenti servizi
delle rispettive Amministrazioni provinciali e comunali, nonché con i
Dipartimenti di prevenzione delle AUSL., presso ciascun Dipartimento provinciale
è costituito il Comitato tecnico provinciale di coordinamento.
2. Sono membri del Comitato tecnico
provinciale di coordinamento:
a) il direttore del
dipartimento dellARPA, che lo presiede;
b) i responsabili
dei Servizi in cui si articola il
dipartimento dellARPA;
c) il Presidente
dellAmministrazione provinciale o, in sua vece, l’Assessore all’ambiente;
d) un rappresentante
designato dallANCI;
e) i
responsabili dei Dipartimenti di prevenzione delle AUSL insistenti nell’ambito
del bacino di intervento provinciale dell’ARPA, con voto limitato ad
uno.
3. Alle riunioni del Comitato tecnico
provinciale di coordinamento partecipano di diritto il Direttore scientifico ed
il Direttore amministrativo dellARPA.
Art. 13(Consulenze ed esami
strumentali) 1. Oltre al supporto tecnico, strumentale e
laboratoristico che lARPA è tenuta a garantire per lo svolgimento delle
funzioni di competenza della Regione, delle Province, degli Enti gestori di aree
protette, delle Comunità montane, dei Comuni e dei Dipartimenti di prevenzione
delle AUSL e oltre ai compiti indicati nell’art. 4, lARPA può svolgere attività di consulenza
per conto terzi ed effettuare indagini strumentali ed esami di laboratorio per
enti pubblici e privati secondo un tariffario emanato dalla Giunta
regionale.
2. In sede di prima applicazione della
presente legge, per le prestazioni di cui al presente articolo troverà
applicazione il tariffario vigente approvato dalla Giunta regionale ai sensi
dell’art. 11 della legge regionale 17 gennaio 1988, n. 4.
Art. 14(Finanza e contabilità ARPA) 1. L ARPA
ha un patrimonio ed un bilancio proprio. Si applicano allARPA le
norme di bilancio e contabilità delle AUSL.
2. Al finanziamento dellARPA
concorrono:
a) una
quota del Fondo sanitario regionale (FSR) corrispondente alla media della spesa
sostenuta nei tre anni precedenti la data di entrata in vigore della presente
legge per la gestione dei Settori dei PMP e dei Servizi delle AUSL adibiti alle
attività ambientali di cui all’art. 1 della legge n. 61 del 1994, le cui
funzioni sono trasferite all’ARPA, salvo che la spesa sostenuta ad analogo
titolo nell’ultimo anno non sia complessivamente maggiore rispetto alla media
degli ultimi tre anni assunti come riferimento;
b) le entrate
derivanti dalla esecuzione di progetti scientifici;
c) le entrate
relative ai proventi per prestazioni rese a terzi;
d) le risorse
finanziarie della Regione e di altri enti locali corrispondenti agli oneri per
il personale trasferito all ARPA ai sensi della presente legge;
e) una
quota delle entrate proprie della Regione da determinarsi annualmente dal
Consiglio regionale in sede di approvazione del bilancio annuale in rapporto
agli obiettivi del controllo ambientale, non inferiore al cinquanta per cento
degli introiti derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative per
violazioni di norme in materia ambientale;
f) un’ulteriore
quota del FSN destinato alla prevenzione da determinarsi annualmente da parte
della Giunta regionale in rapporto alle specifiche attività di supporto tecnico,
strumentale e laboratoristico attribuite all’ARPA, secondo le previsioni di cui
all’art. 4;
g) un’eventuale
quota dei finanziamenti destinati dai Comuni e dalle Province per attività di
prevenzione e protezione dell’ambiente, da stabilire in sede di Comitato tecnico
provinciale di coordinamento;
h) gli
introiti derivanti dalle tariffe indicate stabilite con le modalità di cui
all’art. 2, comma 4, del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito dalla
legge n. 61 del 1994.
Art. 15(Dotazione organica, strumentale e finanziaria) 1. Sono trasferiti allARPA e alle sue
articolazioni territoriali le funzioni, il
personale ed i beni immobili e mobili, le attrezzature dei Settori
fisico-ambientale, chimico-ambientale-tossicologico e micro-bio-tossicologico
dei PMP e degli altri Servizi delle AUSL. adibiti alle attività di cui
allart. 1 della legge n. 61 del 1994,
secondo le modalità di cui all’art. 16.
2. Contestualmente sono trasferiti i
contratti e le convenzioni attinenti le attività di cui allart. 4 della
presente legge.
3. In sede di prima applicazione della
presente legge e comunque entro centoventi giorni dalla data della sua entrata
in vigore, la Giunta regionale, sentite le Commissioni consiliari
competenti, stabilisce gli obiettivi del
controllo ambientale, sulla base dei parametri di cui allart. 3, comma 2, della legge n. 61 del 1994 e
provvede a strutturare su di essi la dotazione organica, strumentale e
finanziaria dellARPA.
4. La copertura dei posti previsti in
organico può essere attuata mediante trasferimento, per mobilità, di personale
regionale e dipendente da enti finanziati con risorse regionali, di personale
dipendente delle AUSL nonché dei Comuni e delle Province e di altri enti
pubblici anche economici, con preferenza per le unità già inserite in comparti
della organizzazione preposti alla trattazione di materie a specifico interesse
ambientale, ovvero in possesso di specifici titoli di studio e di adeguata
esperienza professionale attinente il posto da ricoprire.
5. Esperite le procedure di mobilità, alla
copertura dei posti vacanti nellorganico dellARPA si procede mediante concorsi
pubblici.
6. Nelle more della definizione della pianta
organica dellARPA e dellattuazione dei procedimenti di trasferimento o
mobilità, le prime necessità dellAgenzia sono fronteggiate mediante comando del
personale di cui al presente articolo, a richiesta degli interessati e con
formali provvedimenti delle Amministrazioni interessate, ricomprendendo nel
personale interessato al comando tutte quelle figure professionali non già
considerate nelle piante organiche dei Settori chimico-ambientale tossicologico,
fisico-ambientale e micro-bio-tossicologico dei PMP e dei Servizi delle AUSL
adibiti ad attività ambientale ma funzionali allo svolgimento del complesso
delle attività assegnate all’ARPA.
7. E fatto divieto all’AUSL di mantenere o
istituire Settori, Servizi od ogni altro Ufficio i cui compiti coincidano con
quelli assegnati allARPA dalla presente legge.
Art. 16(Temporizzazione del processo di attivazione dellARPA) 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede a nominare il
Direttore generale secondo le procedure previste dall’art. 5. Entro lo stesso
termine, i Direttori generali delle AUSL
sono tenuti ad adottare un provvedimento di ricognizione del personale, dei beni
immobili e mobili, delle attrezzature, dei contratti e delle convenzioni di cui
all’art. 13 dei PMP nonché dei Servizi adibiti alle attività
tecnico-scientifiche per la protezione dell’ambiente, indicando le relative
dotazioni finanziarie destinate per il loro funzionamento con riferimento alla
situazione esistente al 31 dicembre 1996. In caso di inadempienza nel termine
prescritto, provvede in via sostitutiva la Giunta regionale per il tramite del
Direttore generale dell’ARPA.
2. Entro i successivi trenta giorni, il
Presidente della Giunta regionale adotta il provvedimento di costituzione
dellARPA.
3. Entro i successivi trenta giorni la
Giunta regionale, sulla base di una articolata relazione organizzativa
predisposta dal Direttore generale dell’ARPA, definisce gli obiettivi che la
stessa intende perseguire in materia di controllo ambientale e determina la
dotazione organica, strumentale e finanziaria dell’Agenzia.
Contestualmente,
la Giunta regionale provvede:
a) alla
individuazione della sede regionale della direzione generale dell’ARPA;
b) all’assegnazione
del personale, dei beni mobili e immobili e delle attrezzature;
c) all’assegnazione
delle risorse finanziarie che, in sede di prima applicazione, sono individuate
sulla base della spesa storica sostenuta nell’ultimo anno, rispetto a quello di
entrata in vigore della presente legge, per il funzionamento e la gestione dei
Servizi trasferiti all’ARPA.
4.
Dopo la ricognizione operata dai Direttori generali delle AUSL ed entro
il termine previsto per l’emanazione dei provvedimenti di cui al comma 3, il
personale dei soppressi PMP può essere assegnato ai servizi delle AUSL che già
li avevano in carico, nei limiti delle dotazioni organiche delle stesse e previo
avviso di mobilità ad esso riservato.
Al personale trasferito all’Agenzia ai sensi
del comma precedente, nonché al personale assegnato con le procedure di cui
all’art.15 è mantenuto ad personam il trattamento giuridico ed economico
spettante presso le Amministrazioni di provenienza fino all’attuazione delle
disposizioni di cui all’art.45 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
5.
Il personale dellARPA, che riveste lo stato di dipendente pubblico, è
collocato, ai fini giuridici ed economici, nel comparto della sanità secondo
quanto stabilito dai vigenti Contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL)
dellArea di comparto e dellArea della dirigenza medica e non medica del
SSN.
6. Il Direttore generale, sulla base della
normativa vigente e di quanto previsto dal CCNL del personale dipendente del
SSN, individuerà i soggetti preposti alle attività di vigilanza ambientale per i
quali proporre al Presidente della Giunta regionale il riconoscimento di
qualifica di Ufficiale di Polizia giudiziaria.
7. Con latto di cui al comma 3 vengono
definite apposite tabelle di equiparazione tra le qualifiche previste
dallorganico dellARPA e quelle degli enti di provenienza del personale
medesimo; nel frattempo, al personale medesimo è attribuito il trattamento
giuridico ed economico previsto dalle norme contrattuali vigenti presso i
rispettivi enti di provenienza.
8. Il personale dell’ARPA non può assumere,
esternamente all’ARPA stessa, incarichi professionali di consulenza,
progettazione e direzione lavori su attività in campo ambientale.
Art. 17(Gestione amministrativa) 1. Nelle more della costituzione del
Settore amministrativo dellARPA, i Servizi gestione del personale,
provveditorato-economato, economico-finanziario e affari generali saranno
assicurati, per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, dalle AUSL
titolari della gestione dei PMP ed i rapporti relativi saranno disciplinati con
apposito atto convenzionale.
Art. 18(Norme transitorie e finali - Soppressione
dei PMP) 1. L’entrata in funzione dei singoli Dipartimenti
provinciali è comunicata dal Direttore generale dell’ARPA all’Assessore alla
sanità, all’Assessore all’ambiente e alle AUSL interessate e dalla data della comunicazione si provvederà alla
soppressione dei PMP di cui alla legge
regionale n.4 del 1988, del Comitato tecnico risorse idriche (COTRI) e dei
Comitati tecnici regionali e provinciali in materia ambientale.
2. I controlli impiantistici preventivi e periodici, già
svolti dai Settori impiantistici–antinfortunistici dei PMP ai sensi dellart.
5, comma 5, della legge regionale n. 4 del 1988 e non ricompresi tra le attività devolute
alla competenza dellARPA a norma della presente legge, sono assicurati in
ambito regionale dai Dipartimenti di prevenzione delle AUSL.
3. Per lesercizio delle funzioni di cui al
comma 2, è istituito presso ciascuna delle AUSL interessate, in aggiunta ai
Servizi di cui allart. 24, comma
3, della legge regionale 28 dicembre 1994, n. 36, il Servizio
impiantistico-antinfortunistico.
4. La dotazione strumentale dei soppressi
Settori impiantistico-antinfortunistici dei PMP è assegnata ai Servizi
impiantistico-antinfortunistici istituiti presso le AUSL che già l’aveva in
carico in quanto sede di PMP.
5. Il personale per il controllo
impiantistico-antinfortunistico da assegnare ai Dipartimenti di prevenzione
presso ciascuna AUSL sarà reperito con trasferimento, anche previo comando, a
domanda del personale in servizio presso le strutture dei preesistenti PMP.
Disposizioni finali La presente legge sarà pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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