Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 20 Istituzione del Parco naturale regionale "Isola di S. Andrea e litorale di punta Pizzo"
Art. 1(Istituzione dellarea naturale
protetta) 1. Ai sensi dellarticolo 6 della legge regionale 24 luglio 1997,
n. 19 (Norme per
listituzione e la gestione delle aree naturali protette nella regione Puglia),
è istituito il Parco naturale regionale Isola di S. Andrea e litorale di Punta
Pizzo.
2. I confini del Parco
naturale regionale Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo ricadenti sul
territorio del comune di Gallipoli sono riportati nella cartografia in scala
1:25.000, allegata alla presente legge (Allegato A), della quale costituisce
parte integrante; essa è depositata in originale presso lAssessorato
allambiente della Regione Puglia e, in copia conforme, presso lAmministrazione
provinciale di Lecce, presso lAmministrazione comunale di Gallipoli e presso la
sede dellEnte di gestione di cui allarticolo 3.
3. I confini saranno resi
visibili mediante apposita tabellazione da eseguirsi, prima della costituzione
dellEnte di gestione di cui allarticolo 3,
a cura dellAmministrazione
comunale di Gallipoli con apposito finanziamento della
Regione.
Art. 2(Finalità) 1. Le finalità istitutive del Parco naturale regionale Isola di S. Andrea e
litorale di Punta Pizzo sono le seguenti:
a)
conservare e recuperare le
biocenosi, con particolare riferimento alle specie animali e vegetali e agli
habitat contenuti nelle direttive comunitarie 79/409/CEE del Consiglio, del 2
aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE
del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonché i valori
paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici e idrogeologici
superficiali e sotterranei;
b)
salvaguardare i valori e i beni
storico-architettonici;
c)
incrementare la superficie e
migliorare la funzionalità ecologica degli ambienti umidi;
d)
recuperare e salvaguardare la
funzionalità del sistema dunale;
e)
monitorare linquinamento e lo
stato degli indicatori biologici;
f)
allestire infrastrutture per la
mobilità lenta;
g)
promuovere attività di
educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché attività ricreative
sostenibili;
h)
promuovere e riqualificare le
attività economiche compatibili con le finalità del presente articolo, al fine
di migliorare la qualità della vita delle popolazioni
residenti.
Art. 3(Gestione) 1. Ai sensi dellarticolo 9
della l.r.
19/1997 la
gestione del Parco naturale regionale Isola di S. Andrea e litorale di Punta
Pizzo è affidata allEnte di gestione delle aree naturali protette della
provincia di Lecce, ente strumentale di diritto pubblico istituito ai sensi
dellarticolo 5 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 25 (Istituzione del
Parco naturale regionale Bosco e Paludi di Rauccio).
2.
In caso di gravi inadempienze
gestionali o fatti gravi contrari alle normative vigenti o per persistente
inattività, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dellAssessore
allambiente e previa deliberazione della Giunta stessa, provvede, con proprio
decreto, allo scioglimento degli organi responsabili dellEnte di gestione e
alla nomina contestuale di un commissario con pieni poteri, che resta in carica
fino alla ricostruzione degli organi disciolti.
Art. 4(Norme generali di tutela del
territorio e dellambiente naturale) 1. Sullintero territorio del Parco naturale regionale Isola di S. Andrea e
litorale di Punta Pizzo sono vietate le attività e le opere che possono
compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati,
con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi
habitat. In particolare, vige il divieto di:
a)
aprire nuove cave, miniere e
discariche;
b)
esercitare lattività
venatoria: sono consentiti, su autorizzazione dellEnte di gestione, gli
interventi di controllo delle specie previsti dallarticolo 11, comma 4, della
legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), ed eventuali
prelievi effettuati a scopo di ricerca e di studio;
c)
alterare e modificare le
condizioni di vita degli animali;
d)
raccogliere o danneggiare le
specie vegetali spontanee, a eccezione degli interventi a fini scientifici e di
studio preventivamente autorizzati dallEnte di gestione. Sono comunque
consentite le operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali;
e)
asportare minerali e materiale
dinteresse geologico, fatti salvi i prelievi a scopi scientifici
preventivamente autorizzati dallEnte di gestione;
f)
introdurre nellambiente
naturale specie faunistiche e floristiche non autoctone;
g)
effettuare opere di movimento
terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;
h)
apportare modificazioni agli
equilibri ecologici, idraulici e idrogeotermici o tali da incidere sulle
finalità di cui allarticolo 2;
i)
transitare con mezzi
motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e
vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi
di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;
j)
costruire nuove strade e
ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali e
delle attività di fruizione naturalistica.
2. Fino allapprovazione del
Piano di cui allarticolo 6 è fatto divieto di:
a)
costruire nuovi edifici od
opere allesterno dei centri edificati come delimitati ai sensi della legge 22
ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento delledilizia residenziale
pubblica). Per gravi motivi di salvaguardia ambientale il divieto è esteso anche
allarea edificata compresa nel perimetro indicato;
b)
mutare la destinazione dei
terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei
terreni in coltivazione, delle attività agricole, forestali e
pastorali;
c)
effettuare interventi sulle
aree boscate e tagli boschivi senza lautorizzazione dei competenti uffici
dellAssessorato regionale agricoltura e foreste.
3. Fino allapprovazione
del Piano territoriale di cui allarticolo 6, la competente struttura regionale
di cui allarticolo 23 della l.r. 19/1997, dintesa con lEnte di
gestione, può concedere deroghe ai divieti di cui al comma 2, lettere a) e b),
solo se necessarie per effettuare adeguamenti di tipo tecnologico e/o
igienico-sanitario connessi allapplicazione della normativa vigente. Possono
inoltre essere realizzati interventi di trasformazione e/o ampliamento degli
edifici rurali esistenti nella misura massima del 15 per cento della loro
superficie utile, previa valutazione e approvazione di apposito piano di
miglioramento aziendale redatto a norma del regolamento (CE) 1257/1999 del
Consiglio del 17 maggio 1999, relativo al sostegno e allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e
successive modificazioni e integrazioni. Sono consentiti, previa valutazione da
parte dellUfficio parchi e riserve naturali della Regione, interventi pubblici
o privati, realizzati nel rispetto della normativa vigente, destinati a
migliorare la fruizione della zona costiera, attraverso laccesso con manufatti
di tipo precario, amovibili, in legno o altro materiale naturale, tali da
rispettare le esigenze di compatibilità ambientale dellarea salvaguardando le
attività balneari esistenti. Sono comunque fatte salve le prescrizioni degli
strumenti urbanistici vigenti ove più restrittive. In tutti i casi devono
comunque essere utilizzate e/o rispettate le tipologie edilizie e le tecnologie
costruttive della tradizione storica locale e non devono verificarsi
interferenze con alcuno dei valori naturalistici e ambientali presenti
nellarea.
4. E consentita la realizzazione di
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi
esistenti ai sensi dei commi a) e b), dellarticolo 31 della legge 5 agosto
1978, n. 457 (Norme per ledilizia residenziale) e successive modifiche e
integrazioni.
5. Sono fatti salvi i diritti reali e gli
usi civici delle collettività locali a eccezione dei diritti esclusivi di caccia
o di altri usi civici di prelievo faunistico, che sono liquidati dal competente
commissario per gli usi civici su istanza dellEnte di gestione.
Art. 5(Strumenti di attuazione) 1. Per lattuazione delle finalità del Parco naturale regionale Isola di S.
Andrea e litorale di Punta Pizzo, lEnte di gestione di cui allarticolo 3 si
dota dei seguenti strumenti di attuazione:
a)
Piano territoriale dellarea
naturale protetta, di cui allarticolo 20 della l.r. 19/1997;
b)
Piano pluriennale economico
sociale dellarea naturale protetta, di cui allarticolo 21 della l.r. 19/1997;
c)
Regolamento dellarea naturale
protetta, di cui allarticolo 22 della l.r. 19/1997.
Art. 6(Piano territoriale dellarea
naturale protetta) 1. Il Piano territoriale del Parco naturale regionale Isola di S. Andrea e
litorale di Punta Pizzo deve:
a)
individuare le opere necessarie
alla conservazione e alleventuale ripristino ambientale;
b)
dettare disposizioni intese
alla salvaguardia dei valori storici e ambientali delle aree edificate e del
patrimonio architettonico rurale;
c)
individuare le eventuali
attività esistenti incompatibili con le finalità istitutive dellarea naturale
protetta e stabilirne i tempi di cessazione e le modalità di recupero;
d)
individuare e regolamentare le
attività antropiche esistenti;
e)
individuare le eventuali aree e
beni da acquisire in proprietà pubblica, anche mediante espropriazione, per gli
usi necessari al conseguimento delle finalità istitutive;
f)
indicare la tipologia e le
modalità di costruzione di opere e manufatti;
g)
indicare la tipologia e le
modalità di realizzazione, di ampliamenti, trasformazioni, variazioni di
destinazione duso per edifici e manufatti esistenti;
h)
definire il sistema della
mobilità interna allarea naturale protetta;
i)
individuare e definire il
sistema di monitoraggio;
j)
definire le misure per la
riduzione degli impatti ambientali sul sistema dunale;
k)
definire le metodologie per la
valutazione ex ante degli interventi di trasformazione.
2. Le procedure per la
formazione, ladozione e lapprovazione del Piano sono quelle stabilite
dallarticolo 20 della l.r. 19/1997.
Art. 71. Il Piano territoriale del
Parco naturale regionale Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo
deve:
a)
individuare le opere necessarie
alla conservazione e alleventuale ripristino ambientale;
b)
dettare disposizioni intese
alla salvaguardia dei valori storici e ambientali delle aree edificate e del
patrimonio architettonico rurale;
c)
individuare le eventuali
attività esistenti incompatibili con le finalità istitutive dellarea naturale
protetta e stabilirne i tempi di cessazione e le modalità di recupero;
d)
individuare e regolamentare le
attività antropiche esistenti;
e)
individuare le eventuali aree e
beni da acquisire in proprietà pubblica, anche mediante espropriazione, per gli
usi necessari al conseguimento delle finalità istitutive;
f)
indicare la tipologia e le
modalità di costruzione di opere e manufatti;
g)
indicare la tipologia e le
modalità di realizzazione, di ampliamenti, trasformazioni, variazioni di
destinazione duso per edifici e manufatti esistenti;
h)
definire il sistema della
mobilità interna allarea naturale protetta;
i)
individuare e definire il
sistema di monitoraggio;
j)
definire le misure per la
riduzione degli impatti ambientali sul sistema dunale;
k)
definire le metodologie per la
valutazione ex ante degli interventi di trasformazione.
2. Le procedure per la
formazione, ladozione e lapprovazione del Piano sono quelle stabilite
dallarticolo 20 della l.r. 19/1997. 1. Il Piano
pluriennale economico sociale del Parco naturale regionale Isola di S. Andrea e
litorale di Punta Pizzo è predisposto dalla Comunità delle aree naturali
protette della provincia di Lecce, organo dellEnte di gestione di cui
allarticolo 3, con il fine di individuare indirizzi e obiettivi di tutela
dellambiente naturale e le relative forme di sviluppo economico compatibile
secondo le procedure fissate dallarticolo 21 della l.r. 19/1997.
2. Il Piano pluriennale
economico sociale dellarea protetta valorizza altresì gli usi, i costumi, le
consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul
territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche delle
identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante indirizzi
che autorizzino lesercizio di attività particolari collegate agli usi, ai
costumi e alle consuetudini locali, fatte salve le norme in materia di attività
venatoria.
3. Il Piano pluriennale
economico sociale è predisposto, dintesa con il Consiglio direttivo dellEnte
di gestione, contestualmente alla formazione del Piano di cui allarticolo 6.
Art. 8(Regolamento) 1. Il Regolamento, predisposto e approvato con le modalità previste
dallarticolo 11 della l. 394/1991, ha la funzione di disciplinare, anche in
deroga ai divieti di cui allarticolo 4,
lesercizio delle attività
consentite allinterno del Parco naturale regionale Isola di S. Andrea e
litorale di Punta Pizzo ed è adottato dallEnte di gestione contestualmente
alladozione del Piano territoriale dellarea.
Art. 9(Nulla osta e pareri) 1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti e
opere ricadenti allinterno dellarea naturale protetta è subordinato al
preventivo nulla osta dellEnte di gestione, che deve essere rilasciato entro
sessanta giorni dalla data di ricezione della documentazione richiesta, completa
in ogni sua parte. Decorso infruttuosamente tale termine, il nulla osta si
intende rilasciato con esito favorevole.
2. Il rilascio del nulla osta è subordinato
alla conformità delle opere da realizzare con il Piano territoriale e con il
regolamento ovvero, in assenza di questi, alla compatibilità con le finalità di
cui allarticolo 2.
3. Fino allentrata in
vigore del Piano territoriale e del Regolamento, lEnte di gestione rilascia
parere obbligatorio nei termini di cui al comma 1 su ogni intervento, al fine di
garantire il rispetto delle normative generali e di salvaguardia di cui
allarticolo 4.
Art. 10(Sanzioni) 1. Per le violazioni di cui alla presente legge si applicano, in quanto
compatibili, le norme di cui allarticolo 30 della l. 394/1991.
2. Le violazioni al divieto
di cui alla lett. a) del comma 1 dellarticolo 4 comportano la sanzione
amministrativa di euro 1032,91 per ogni metro cubo di materiale rimosso.
3. Per le violazioni al
divieto di cui alla lettera b) del comma 1 dellarticolo 4 si applicano le
sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.
4. Le violazioni ai divieti di cui alle
lettere c), d), e), e i) del comma 1 dellarticolo 4 comportano la sanzione
amministrativa da un minimo di euro 25,82
a un massimo di euro
258,22.
5. Le violazioni ai divieti di cui alla
lettera f) del comma 1 dellarticolo 4 comportano la sanzione amministrativa da
un minimo di euro 103,29
a un massimo di euro 1032,91.
6. Le violazioni al divieto
di cui alla lettera a) del comma 1 dellarticolo 4 comportano la sanzione
amministrativa di euro 1.032,91 per ogni 10 metri
cubi di materiale movimentato.
7. Le violazioni al divieto
di cui alla lettera h) del comma 1 dellarticolo 4 comportano la sanzione
amministrativa da un minimo di euro 1.032,91
a un massimo di euro 10.329,13.
8. Le violazioni di cui
alla lettera j) del comma 1 dellarticolo 4 e le limitazioni di cui alle lettere
a) e b) del comma 2 dellarticolo 4 comportano le sanzioni amministrative
previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.
9. Gli interventi sulle
aree boscate effettuati in difformità da quanto previsto dallarticolo 4, comma
2, lettera c), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro
566,00
a un massimo di euro 2.582,28
per ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato lintervento.
10. Le violazioni ai
divieti richiamati ai commi 1, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del presente articolo
comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, lobbligo del
ripristino, che dovrà essere realizzato in conformità delle disposizioni
formulate dallEnte di gestione.
11. E comunque fatta salva lapplicazione
delle sanzioni penali previste al comma 1 dellarticolo 30 della l. 394/1991.
12. Per laccertamento
delle violazioni e lapplicazione delle sanzioni amministrative previste dalla
presente legge si applicano le norme e i principi di cui al Capo I della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
13. Le somme riscosse ai sensi del presente
articolo e quelle riscosse in applicazione delle norme contenute nel regolamento
di cui allarticolo 8 sono introitate nel bilancio dellEnte di gestione con
lobbligo di destinazione alla gestione del Parco.
Art. 11(Indennizzi) 1. Gli indennizzi per gli effettivi danni economici ai proprietari di immobili
situati nel Parco naturale regionale Isola di S. Andrea e litorale di Punta
Pizzo sono erogati direttamente dallEnte di gestione di cui allarticolo 3,
facendovi fronte con il proprio bilancio.
2. La liquidazione dei
danni provocati alle colture, anche pluriennali, avviene dopo aver accertato che
i danni stessi derivino da un vincolo effettivo posto con la presente legge o
con il Piano di cui allarticolo 6 e che lo stesso vincolo abbia impedito, in
tutto o in parte, lesecuzione di attività economiche in atto connesse alle
attività agro-silvo-pastorali riducendone in modo continuativo il reddito. Danno
comunque diritto allindennizzo:
a)
la
riduzione del carico di bestiame al di sotto dei limiti di carico ottimale e la
riduzione del normale periodo di pascolamento;
b)
le
riduzioni di reddito derivanti da limitazioni colturali o da modificazioni delle
tecniche di coltivazione.
3.
LEnte di gestione deve
procedere alla liquidazione del danno entro centoventi giorni dalla data della
denuncia.
4. Non sono liquidabili i
danni teorici derivanti da previsioni e norme di tipo urbanistico e
territoriale, fatta salva la possibilità da parte della Regione ovvero dellEnte
di gestione di provvedere, per particolari motivi di tutela ambientale,
allespropriazione delle aree.
Art. 12(Sorveglianza del
territorio) 1. La sorveglianza sullosservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalla
presente legge è affidata allEnte di gestione, che lesercita attraverso
lutilizzo del proprio personale di sorveglianza ovvero, sulla base di
specifiche convenzioni, tramite personale di altri enti.
2. La sorveglianza è
altresì affidata agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, nonché ai
nuclei di vigilanza territoriale della provincia di Lecce.
3. Ai fini della
sorveglianza, lEnte di gestione può stipulare convenzioni con il Corpo
forestale dello Stato, ai sensi dellarticolo 27, comma 2, della l.
394/1991.
4. Lutilizzazione delle guardie venatorie
volontarie di cui allarticolo 44, comma 1, lett. b), della legge regionale 13 agosto 1998,
n. 27 (Norme per
la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione
delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dellattività
venatoria), è subordinata alla stipulazione di apposite convenzioni con l Ente
di gestione.
Art. 13(Vigilanza) 1. Le funzioni amministrative di vigilanza connesse allattuazione della
presente legge sono espletate dallUfficio parchi e riserve naturali della
Regione Puglia secondo il dettato dellarticolo 23 della l.r. 19/1997.
Art. 14(Zona di Protezione
Speciale) 1. Le norme di cui agli articoli 4, 10, 11, 12 e 13 si applicano anche alle aree
della designata Zona di protezione speciale Litorale di Gallipoli e Isola di S.
Andrea (IT9150015) non comprese nei confini descritti dallarticolo 1, comma 2.
2. Con successivo
regolamento, emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, la Giunta regionale precisa le modalità applicative della
disposizione di cui al comma 13.
Art. 15(Norma finanziaria) 1. Gli oneri derivanti dallattuazione della presente legge, quantificati in
euro 50.000,00, sono a carico del capitolo 0581011 Spese per la costituzione
delle aree naturali protette nella Regione Puglia del bilancio di previsione
per lesercizio finanziario 2006.
Art. 16(Disposizioni transitorie) 1. Nelle more della costituzione dellEnte di gestione di cui allarticolo 3, la
gestione del Parco naturale regionale Isola di S. Andrea e litorale di Punta
Pizzo è affidata provvisoriamente al Sindaco del comune di Gallipoli, che
istituisce unAutorità di gestione provvisoria.
2. I beni strumentali e
durevoli e qualsiasi altro bene acquistato con fondi pubblici stanziati per la
gestione del Parco seguono la destinazione di questa e, pertanto, confluiscono
nel patrimonio dellEnte di gestione non appena lo stesso è costituito.
3. In caso di gravi
inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle normative vigenti o per
persistente inattività, il Presidente della Giunta regionale, su proposta
dellAssessore allambiente, può nominare un Commissario che sostituisce
lAutorità di gestione provvisoria sino alla costituzione dellEnte di gestione
di cui all articolo 3.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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