Anno 2006
Numero 20
Data 10/07/2006
Abrogato No
Materia Territorio - Ambiente - Inquinamento;
Note Pubblicata nel B.U.R. Puglia n. 87 del 12 luglio 2006
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Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 20

Istituzione del Parco naturale regionale "Isola di S. Andrea e litorale di punta Pizzo"(1) 


(1) Vedi anche la l.r. 17/2007, art. 2, comma 2 e art. 3


Art. 1

(Istituzione dellarea naturale protetta)


1. Ai sensi dellarticolo 6 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per listituzione e la gestione delle aree naturali protette nella regione Puglia), è istituito il Parco naturale regionale Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo.


2. I confini del Parco naturale regionale Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo ricadenti sul territorio del comune di Gallipoli sono riportati nella cartografia in scala 1:25.000, allegata alla presente legge (Allegato A), della quale costituisce parte integrante; essa è depositata in originale presso lAssessorato allambiente della Regione Puglia e, in copia conforme, presso lAmministrazione provinciale di Lecce, presso lAmministrazione comunale di Gallipoli e presso la sede dellEnte di gestione di cui allarticolo 3.


3. I confini saranno resi visibili mediante apposita tabellazione da eseguirsi, prima della costituzione dellEnte di gestione di cui allarticolo 3, a cura dellAmministrazione comunale di Gallipoli con apposito finanziamento della Regione.




Art. 2

(Finalità)


1. Le finalità istitutive del Parco naturale regionale Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo sono le seguenti:

a)      conservare e recuperare le biocenosi, con particolare riferimento alle specie animali e vegetali e agli habitat contenuti nelle direttive comunitarie 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonché i valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici e idrogeologici superficiali e sotterranei;

b)      salvaguardare i valori e i beni storico-architettonici;

c)      incrementare la superficie e migliorare la funzionalità ecologica degli ambienti umidi;

d)      recuperare e salvaguardare la funzionalità del sistema dunale;

e)      monitorare linquinamento e lo stato degli indicatori biologici;

f)        allestire infrastrutture per la mobilità lenta;

g)      promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché attività ricreative sostenibili;

h)      promuovere e riqualificare le attività economiche compatibili con le finalità del presente articolo, al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti.




Art. 3

(Gestione)  


1. Ai sensi dellarticolo 9 della l.r. 19/1997 la gestione del Parco naturale regionale Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo è affidata allEnte di gestione delle aree naturali protette della provincia di Lecce, ente strumentale di diritto pubblico istituito ai sensi dellarticolo 5 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 25 (Istituzione del Parco naturale regionale Bosco e Paludi di Rauccio).

 

2. In caso di gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle normative vigenti o per persistente inattività, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dellAssessore allambiente e previa deliberazione della Giunta stessa, provvede, con proprio decreto, allo scioglimento degli organi responsabili dellEnte di gestione e alla nomina contestuale di un commissario con pieni poteri, che resta in carica fino alla ricostruzione degli organi disciolti. 




Art. 4

(Norme generali di tutela del territorio e dellambiente naturale)


1. Sullintero territorio del Parco naturale regionale Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare, vige il divieto di:

a)      aprire nuove cave, miniere e discariche;

b)      esercitare lattività venatoria: sono consentiti, su autorizzazione dellEnte di gestione, gli interventi di controllo delle specie previsti dallarticolo 11, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), ed eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca e di studio;

c)      alterare e modificare le condizioni di vita degli animali;

d)      raccogliere o danneggiare le specie vegetali spontanee, a eccezione degli interventi a fini scientifici e di studio preventivamente autorizzati dallEnte di gestione. Sono comunque consentite le operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali;

e)      asportare minerali e materiale dinteresse geologico, fatti salvi i prelievi a scopi scientifici preventivamente autorizzati dallEnte di gestione;

f)        introdurre nellambiente naturale specie faunistiche e floristiche non autoctone;

g)      effettuare opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno;

h)      apportare modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici e idrogeotermici o tali da incidere sulle finalità di cui allarticolo 2;

i)        transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;

j)        costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali e delle attività di fruizione naturalistica.

 

2. Fino allapprovazione del Piano di cui allarticolo 6 è fatto divieto di:

a)      costruire nuovi edifici od opere allesterno dei centri edificati come delimitati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento delledilizia residenziale pubblica). Per gravi motivi di salvaguardia ambientale il divieto è esteso anche allarea edificata compresa nel perimetro indicato;

b)      mutare la destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agricole, forestali e pastorali;

c)      effettuare interventi sulle aree boscate e tagli boschivi senza lautorizzazione dei competenti uffici dellAssessorato regionale agricoltura e foreste.


3. Fino allapprovazione del Piano territoriale di cui allarticolo 6, la competente struttura regionale di cui allarticolo 23 della l.r. 19/1997, dintesa con lEnte di gestione, può concedere deroghe ai divieti di cui al comma 2, lettere a) e b), solo se necessarie per effettuare adeguamenti di tipo tecnologico e/o igienico-sanitario connessi allapplicazione della normativa vigente. Possono inoltre essere realizzati interventi di trasformazione e/o ampliamento degli edifici rurali esistenti nella misura massima del 15 per cento della loro superficie utile, previa valutazione e approvazione di apposito piano di miglioramento aziendale redatto a norma del regolamento (CE) 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo al sostegno e allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e successive modificazioni e integrazioni. Sono consentiti, previa valutazione da parte dellUfficio parchi e riserve naturali della Regione, interventi pubblici o privati, realizzati nel rispetto della normativa vigente, destinati a migliorare la fruizione della zona costiera, attraverso laccesso con manufatti di tipo precario, amovibili, in legno o altro materiale naturale, tali da rispettare le esigenze di compatibilità ambientale dellarea salvaguardando le attività balneari esistenti. Sono comunque fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti ove più restrittive. In tutti i casi devono comunque essere utilizzate e/o rispettate le tipologie edilizie e le tecnologie costruttive della tradizione storica locale e non devono verificarsi interferenze con alcuno dei valori naturalistici e ambientali presenti nellarea.


4. E consentita la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti edilizi esistenti ai sensi dei commi a) e b), dellarticolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per ledilizia residenziale) e successive modifiche e integrazioni.


5. Sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali a eccezione dei diritti esclusivi di caccia o di altri usi civici di prelievo faunistico, che sono liquidati dal competente commissario per gli usi civici su istanza dellEnte di gestione.  




Art. 5

(Strumenti di attuazione)


1. Per lattuazione delle finalità del Parco naturale regionale Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo, lEnte di gestione di cui allarticolo 3 si dota dei seguenti strumenti di attuazione:

a)      Piano territoriale dellarea naturale protetta, di cui allarticolo 20 della l.r. 19/1997;

b)      Piano pluriennale economico sociale dellarea naturale protetta, di cui allarticolo 21 della l.r. 19/1997;

c)      Regolamento dellarea naturale protetta, di cui allarticolo 22 della l.r. 19/1997.




Art. 6

(Piano territoriale dellarea naturale protetta)


1. Il Piano territoriale del Parco naturale regionale Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo deve:

a)      individuare le opere necessarie alla conservazione e alleventuale ripristino ambientale;

b)      dettare disposizioni intese alla salvaguardia dei valori storici e ambientali delle aree edificate e del patrimonio architettonico rurale;

c)      individuare le eventuali attività esistenti incompatibili con le finalità istitutive dellarea naturale protetta e stabilirne i tempi di cessazione e le modalità di recupero;

d)      individuare e regolamentare le attività antropiche esistenti;

e)      individuare le eventuali aree e beni da acquisire in proprietà pubblica, anche mediante espropriazione, per gli usi necessari al conseguimento delle finalità istitutive;

f)        indicare la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;

g)      indicare la tipologia e le modalità di realizzazione, di ampliamenti, trasformazioni, variazioni di destinazione duso per edifici e manufatti esistenti;

h)      definire il sistema della mobilità interna allarea naturale protetta;

i)        individuare e definire il sistema di monitoraggio;

j)        definire le misure per la riduzione degli impatti ambientali sul sistema dunale;

k)      definire le metodologie per la valutazione ex ante degli interventi di trasformazione.

 

2. Le procedure per la formazione, ladozione e lapprovazione del Piano sono quelle stabilite dallarticolo 20 della l.r. 19/1997.  




Art. 7

(Piano pluriennale economico sociale)  


1. Il Piano pluriennale economico sociale del Parco naturale regionale Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo è predisposto dalla Comunità delle aree naturali protette della provincia di Lecce, organo dellEnte di gestione di cui allarticolo 3, con il fine di individuare indirizzi e obiettivi di tutela dellambiente naturale e le relative forme di sviluppo economico compatibile secondo le procedure fissate dallarticolo 21 della l.r. 19/1997.


2. Il Piano pluriennale economico sociale dellarea protetta valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche delle identità delle comunità locali e ne prevede la tutela anche mediante indirizzi che autorizzino lesercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini locali, fatte salve le norme in materia di attività venatoria.


3. Il Piano pluriennale economico sociale è predisposto, dintesa con il Consiglio direttivo dellEnte di gestione, contestualmente alla formazione del Piano di cui allarticolo 6.  




Art. 8

(Regolamento) 


1. Il Regolamento, predisposto e approvato con le modalità previste dallarticolo 11 della l. 394/1991, ha la funzione di disciplinare, anche in deroga ai divieti di cui allarticolo 4, lesercizio delle attività consentite allinterno del Parco naturale regionale Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo ed è adottato dallEnte di gestione contestualmente alladozione del Piano territoriale dellarea.




Art. 9

(Nulla osta e pareri)



1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti e opere ricadenti allinterno dellarea naturale protetta è subordinato al preventivo nulla osta dellEnte di gestione, che deve essere rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte. Decorso infruttuosamente tale termine, il nulla osta si intende rilasciato con esito favorevole.


2. Il rilascio del nulla osta è subordinato alla conformità delle opere da realizzare con il Piano territoriale e con il regolamento ovvero, in assenza di questi, alla compatibilità con le finalità di cui allarticolo 2.


3. Fino allentrata in vigore del Piano territoriale e del Regolamento, lEnte di gestione rilascia parere obbligatorio nei termini di cui al comma 1 su ogni intervento, al fine di garantire il rispetto delle normative generali e di salvaguardia di cui allarticolo 4. 




Art. 10

(Sanzioni) 


1. Per le violazioni di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui allarticolo 30 della l. 394/1991.


2. Le violazioni al divieto di cui alla lett. a) del comma 1 dellarticolo 4 comportano la sanzione amministrativa di euro 1032,91 per ogni metro cubo di materiale rimosso.


3. Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b) del comma 1 dellarticolo 4 si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.


4. Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d), e), e i) del comma 1 dellarticolo 4 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 25,82 a un massimo di euro 258,22.


5. Le violazioni ai divieti di cui alla lettera f) del comma 1 dellarticolo 4 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 103,29 a un massimo di euro 1032,91.


6. Le violazioni al divieto di cui alla lettera a) del comma 1 dellarticolo 4 comportano la sanzione amministrativa di euro 1.032,91 per ogni 10 metri cubi di materiale movimentato.


7. Le violazioni al divieto di cui alla lettera h) del comma 1 dellarticolo 4 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.032,91 a un massimo di euro 10.329,13.


8. Le violazioni di cui alla lettera j) del comma 1 dellarticolo 4 e le limitazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dellarticolo 4 comportano le sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.


9. Gli interventi sulle aree boscate effettuati in difformità da quanto previsto dallarticolo 4, comma 2, lettera c), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 566,00 a un massimo di euro 2.582,28 per ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato lintervento.


10. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, lobbligo del ripristino, che dovrà essere realizzato in conformità delle disposizioni formulate dallEnte di gestione.


11. E comunque fatta salva lapplicazione delle sanzioni penali previste al comma 1 dellarticolo 30 della l. 394/1991.


12. Per laccertamento delle violazioni e lapplicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme e i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).


13. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse in applicazione delle norme contenute nel regolamento di cui allarticolo 8 sono introitate nel bilancio dellEnte di gestione con lobbligo di destinazione alla gestione del Parco. 




Art. 11

(Indennizzi)  


1. Gli indennizzi per gli effettivi danni economici ai proprietari di immobili situati nel Parco naturale regionale Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo sono erogati direttamente dallEnte di gestione di cui allarticolo 3, facendovi fronte con il proprio bilancio.


2. La liquidazione dei danni provocati alle colture, anche pluriennali, avviene dopo aver accertato che i danni stessi derivino da un vincolo effettivo posto con la presente legge o con il Piano di cui allarticolo 6 e che lo stesso vincolo abbia impedito, in tutto o in parte, lesecuzione di attività economiche in atto connesse alle attività agro-silvo-pastorali riducendone in modo continuativo il reddito. Danno comunque diritto allindennizzo:

a)      la riduzione del carico di bestiame al di sotto dei limiti di carico ottimale e la riduzione del normale periodo di pascolamento;

b)      le riduzioni di reddito derivanti da limitazioni colturali o da modificazioni delle tecniche di coltivazione.

 

3. LEnte di gestione deve procedere alla liquidazione del danno entro centoventi giorni dalla data della denuncia.


4. Non sono liquidabili i danni teorici derivanti da previsioni e norme di tipo urbanistico e territoriale, fatta salva la possibilità da parte della Regione ovvero dellEnte di gestione di provvedere, per particolari motivi di tutela ambientale, allespropriazione delle aree. 




Art. 12

(Sorveglianza del territorio)


1. La sorveglianza sullosservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge è affidata allEnte di gestione, che lesercita attraverso lutilizzo del proprio personale di sorveglianza ovvero, sulla base di specifiche convenzioni, tramite personale di altri enti.


2. La sorveglianza è altresì affidata agli agenti di polizia locale, urbana e rurale, nonché ai nuclei di vigilanza territoriale della provincia di Lecce.


3. Ai fini della sorveglianza, lEnte di gestione può stipulare convenzioni con il Corpo forestale dello Stato, ai sensi dellarticolo 27, comma 2, della l. 394/1991.


4. Lutilizzazione delle guardie venatorie volontarie di cui allarticolo 44, comma 1, lett. b), della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dellattività venatoria), è subordinata alla stipulazione di apposite convenzioni con l Ente di gestione.  




Art. 13

(Vigilanza) 


1. Le funzioni amministrative di vigilanza connesse allattuazione della presente legge sono espletate dallUfficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia secondo il dettato dellarticolo 23 della l.r. 19/1997.




Art. 14

(Zona di Protezione Speciale)


1. Le norme di cui agli articoli 4, 10, 11, 12 e 13 si applicano anche alle aree della designata Zona di protezione speciale Litorale di Gallipoli e Isola di S. Andrea (IT9150015) non comprese nei confini descritti dallarticolo 1, comma 2.


2. Con successivo regolamento, emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale precisa le modalità applicative della disposizione di cui al comma 13. 




Art. 15

(Norma finanziaria) 


1. Gli oneri derivanti dallattuazione della presente legge, quantificati in euro 50.000,00, sono a carico del capitolo 0581011 Spese per la costituzione delle aree naturali protette nella Regione Puglia del bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2006. 




Art. 16

(Disposizioni transitorie)  


1. Nelle more della costituzione dellEnte di gestione di cui allarticolo 3, la gestione del Parco naturale regionale Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo è affidata provvisoriamente al Sindaco del comune di Gallipoli, che istituisce unAutorità di gestione provvisoria.


2. I beni strumentali e durevoli e qualsiasi altro bene acquistato con fondi pubblici stanziati per la gestione del Parco seguono la destinazione di questa e, pertanto, confluiscono nel patrimonio dellEnte di gestione non appena lo stesso è costituito.


3. In caso di gravi inadempienze gestionali o fatti gravi contrari alle normative vigenti o per persistente inattività, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dellAssessore allambiente, può nominare un Commissario che sostituisce lAutorità di gestione provvisoria sino alla costituzione dellEnte di gestione di cui all articolo 3. 



INDICE 

Articolo 1 - Istituzione dellarea naturale protetta

Articolo 2 - Finalità

Articolo 3 - Gestione

Articolo 4 - Norme generali di tutela del territorio e dellambiente naturale

Articolo 5 - Strumenti di attuazione

Articolo 6 - Piano territoriale dellarea naturale protetta

Articolo 7 - Piano Pluriennale Economico Sociale

Articolo 8 - Regolamento

Articolo 9 - Nulla osta e pareri

Articolo 10 - Sanzioni

Articolo 11 - Indennizzi

Articolo 12 - Sorveglianza del territorio

Articolo 13 - Vigilanza

Articolo 14 - Zona di protezione speciale

Articolo 15 - Norma finanziaria

Articolo 16 - Disposizioni transitorie





Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.