Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 28 Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare
Art. 1(Disposizioni generali) 1. La Regione Puglia individua indirizzi,
modalità e misure per favorire lemersione del lavoro irregolare attraverso la
concertazione con le parti sociali e le istituzioni responsabili, nel rispetto
delle rispettive competenze. In tale quadro favorisce, nei modi da definirsi con
apposito regolamento, interventi specifici di educazione alla legalità nelle
scuole secondarie di secondo grado rivolti agli alunni, alle famiglie e, più in
generale, ai cittadini.
2. Nei provvedimenti di
concessione di benefici accordati a qualsiasi titolo dalla Regione Puglia, in via diretta o indiretta, ai sensi
delle vigenti leggi regionali, a favore di datori di lavoro, imprenditori e non
imprenditori, nei capitolati di appalto della Regione Puglia, Aziende sanitarie ed Enti partecipati
attinenti allesecuzione di opere o servizi, nei bandi per lerogazione da parte
della Regione Puglia a favore di
datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, di fondi comunitari,
nazionali e regionali deve essere inserita la clausola esplicita determinante
lobbligo per il beneficiario, appaltatore o sub appaltatore di applicare o di
far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti o, nel caso di
cooperative, dei soci, quale che sia la qualificazione giuridica del rapporto di
lavoro intercorrente, contratti collettivi nazionali e territoriali del settore
di appartenenza, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle
associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
3. Lobbligo di cui al comma 2 deve essere
osservato per tutto il tempo in cui limprenditore beneficia delle agevolazioni
concesse, anche in via indiretta, dalla Regione Puglia, sino allapprovazione della
rendicontazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
4. In ogni caso, nei provvedimenti di cui
al comma 2, deve essere richiesto ai beneficiari il possesso del documento unico
di regolarità contributiva, ai sensi della normativa vigente.
5. Ogni infrazione al suddetto obbligo che
sia stata accertata dai competenti organi ispettivi comporta, a titolo di
sanzione e in relazione alla gravità dellinadempimento, la riduzione delle
erogazioni spettanti, o il loro recupero parziale o totale, e nei casi più gravi
o di recidiva lesclusione del responsabile, per un tempo fino a cinque anni, da
qualsiasi ulteriore concessione di benefici ovvero da qualsiasi appalto ovvero
da qualsiasi finanziamento. Lavvio e la conclusione del relativo procedimento
sono comunicati entro dieci giorni allAssessorato agli affari generali della
Regione Puglia.
6. Entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i Direttori generali delle Aziende
sanitarie locali (ASL) e i rappresentanti legali degli Enti partecipati della
Regione sono tenuti a verificare i
contratti in essere rispetto alle prescrizioni della presente legge. Nel caso
siano riscontrate gravi irregolarità, i contratti sintendono risolti di
diritto.
7. Linosservanza delle norme di cui al
comma 6 è elemento di valutazione negativa nelle verifiche delloperato dei
Direttori generali e dei legali rappresentanti degli Enti partecipati della
Regione.
8. La dimostrazione del rispetto degli
indici di congruità di cui allarticolo 2, comma 3, è condizione per laccesso a
qualunque beneficio economico e normativo, per la partecipazione a bandi e/o
gare dappalto, per il godimento di erogazioni da parte della Regione Puglia, a qualunque titolo, anche in forma
indiretta, di fondi comunitari, nazionali e regionali. Quanto previsto dal
presente comma si applica ai datori di lavoro a partire dal terzo anno di
attività, a condizione che non vi sia una sostanziale coincidenza degli assetti
proprietari, o dei legali rappresentanti, con unimpresa già esistente, o una
situazione di controllo da parte di unimpresa già esistente. E in ogni caso
esclusa, ai fini della presente legge, lapplicazione dellarticolo 49 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE
e 2004/18/CE).
9. La Regione Puglia promuove la redazione
di protocolli dintesa tra le Amministrazioni pubbliche presenti sul territorio
regionale e le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più
rappresentative sul piano regionale, nei quali la committenza pubblica assuma
quale criterio per gli appalti di opere, servizi e forniture la previa
quantificazione degli oneri di personale, nel rispetto delle leggi in materia di
lavoro e dei contratti collettivi nazionali e territoriali del settore di
appartenenza, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle
associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale.
Art. 2(Norme per la trasparenza e la
legalità) 1.
Il datore di lavoro che benefici delle agevolazioni e delle erogazioni di
cui allarticolo 1 è tenuto a presentare al competente Centro territoriale per
limpiego la comunicazione di cui allarticolo 9 bis, comma 2, del decreto legge
1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente
utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale),
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come
sostituito dallarticolo 6, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 2002,
n. 297 (Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181, recante norme per agevolare lincontro tra domanda e offerta di
lavoro, in attuazione dellarticolo 45, comma1, lettera a), della legge 17
maggio 1999, n. 144), il giorno antecedente a quello delleffettivo inizio del
rapporto di lavoro, mediante documentazione avente data certa. In caso di
urgenze connesse a esigenze produttive, la comunicazione di cui sopra può essere
effettuata entro cinque giorni dalla data di instaurazione del rapporto di
lavoro, fermo restando lobbligo di comunicare entro il giorno antecedente,
anche in via telematica, mediante documentazione avente data certa, la data di
inizio della prestazione e le generalità del lavoratore e del datore di lavoro.
2. In caso di inadempimento dellobbligo
di cui al comma 1, si applicano le sanzioni previste dallarticolo 1, comma 5,
della presente legge e, comunque, la Regione Puglia provvede alla
riduzione o alleventuale recupero delle agevolazioni e delle erogazioni
concesse nella misura di euro 10 mila per ogni lavoratore o lavoratrice per i
quali sia stata omessa o ritardata la comunicazione di cui al comma 1.
3. Entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, la Regione Puglia procede
allindividuazione, di concerto con le organizzazioni datoriali e sindacali
maggiormente rappresentative sul piano regionale rispettivamente nei settori di
cui allarticolo 2, commi 2 e 4, lettere a), b), c) e d), della legge 30
dicembre 1986, n. 936 (Norme sul Consiglio nazionale delleconomia e del
lavoro), di indici di congruità, articolati per settore e per le categorie di
imprese di cui allarticolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive
18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di
individuazione di piccole e medie imprese). Gli indici di congruità definiscono
il rapporto tra la quantità e qualità dei beni e dei servizi offerti dai datori
di lavoro, imprenditori e non imprenditori, e la quantità delle ore lavorate,
nonché la deviazione percentuale dallindice individuato che sia da considerare
normale. Le Università pugliesi e gli organi ispettivi operanti sul territorio
regionale saranno invitati a partecipare, con finalità di supporto tecnico e
scientifico, alla definizione degli indici di congruità stessi.
4. Ai fini dellapplicazione delle
previsioni di cui al comma 3, i datori di lavoro, imprenditori e non
imprenditori, sono obbligati, allatto della domanda di attribuzione di benefici
o della partecipazione a gare di appalto o della richiesta di erogazione di
fondi e sino allavvenuta conclusione del rapporto o allavvenuta
rendicontazione delle somme erogate, a fornire annualmente copia della
dichiarazione annuale IVA e dei libri paga contenenti le indicazioni di cui
allarticolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per lassicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).
5. La difformità dagli indici di congruità
di cui al comma 3, intesa come deviazione superiore ai limiti definiti nello
stesso comma 3, viene segnalata al datore di lavoro, imprenditore e non
imprenditore, a opera della Regione
Puglia - Assessorato al lavoro - entro e non oltre sei mesi dalla data di
ricezione dei dati indicati al comma 4.
6.
Il datore di lavoro che sia stato destinatario della segnalazione di cui
al comma 5, può, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione
della segnalazione stessa, fornire documentazione idonea, illustrando le ragioni
di fatto e di diritto per le quali la difformità dagli indici di congruità sia
da ritenere inesistente o giustificabile. LAmministrazione regionale -
Assessorato al lavoro - decide nel termine perentorio di sessanta giorni,
decorsi i quali le giustificazioni del datore di lavoro sintendono accolte. Nel
caso di mancato accoglimento delle giustificazioni, lAmministrazione provvede,
secondo il principio di proporzionalità, alla riduzione o alla revoca e
alleventuale recupero, parziale o totale, delle agevolazioni e delle erogazioni
concesse. Non si produce alcun altro effetto, e in particolare non si producono
effetti sui rapporti di lavoro o con gli enti previdenziali.
7. Gli indici di congruità di cui al comma
3 sono oggetto di revisione nel caso di concorde richiesta alla Regione Puglia dalle parti indicate al medesimo comma
o, in via ordinaria, ogni tre anni.
Art. 3(Azione ispettiva) 1. La Regione Puglia destina le risorse di
cui allarticolo 6, nel limite massimo del dieci per cento, al rafforzamento
dellattività ispettiva sul territorio regionale, in conformità ai programmi
condivisi dalla Commissione regionale per lemersione del lavoro non regolare. A
tal fine, sono sottoscritti appositi protocolli dintesa con il Ministero del
lavoro, con lo scopo di garantire il controllo dei datori di lavoro beneficiari
degli interventi di cui allarticolo 1.
Art. 4(Osservatorio regionale sul lavoro non
regolare e banca dati) 1. Entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, la Regione Puglia istituisce
lOsservatorio regionale sul lavoro non regolare, con la funzione di effettuare
studi e analisi delle principali problematiche delleconomia sommersa, del
lavoro irregolare e dei loro riflessi sul mercato del lavoro e di creare una
banca dati integrata, al fine di interagire con le istituzioni pubbliche
competenti, di sorvegliare lapplicazione delle previsioni della presente legge,
nonché di ricavare indicatori utili allo studio del fenomeno del lavoro non
regolare alla definizione degli indici di congruità di cui allarticolo 2. Le
funzioni dellOsservatorio possono essere affidate, in tutto o in parte, a
soggetti terzi, ivi compresi gli enti bilaterali, nel rispetto della normativa
vigente.
Art. 5(Sostegno allemersione) 1. La Regione Puglia, nel limite delle
risorse di cui allarticolo 6, promuove ulteriori misure di sostegno
allemersione del lavoro non regolare. In particolare, in conformità ai
programmi condivisi dalla Commissione regionale per lemersione del lavoro non
regolare, possono essere erogati, nel rispetto della normativa comunitaria in
tema di regimi di aiuto e de minimis, incentivazioni finalizzate alla
regolarizzazione dei rapporti di lavoro subordinato. Per lindividuazione delle
misure di cui al presente comma, la Regione Puglia, in coordinamento con
la
Commissione regionale per lemersione del lavoro non regolare,
promuove la definizione settoriale di misure di sostegno alluscita dalle
situazioni di irregolarità, di concerto con le organizzazioni sindacali dei
lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano regionale nei rispettivi settori di attività
economica. Promuove altresì, in coordinamento con le Commissioni provinciali per
lemersione del lavoro non regolare, piani territoriali per lemersione del
lavoro non regolare, di concerto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori
e le associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul
piano regionale e gli enti locali delle comunità interessate, in relazione alle
situazioni territoriali di particolare criticità che siano individuate di comune
accordo. In tale ambito si terrà prioritariamente conto, fra laltro, dei costi
per assicurare la residenzialità e il trasporto dei lavoratori immigrati e no.
2. Le incentivazioni possono essere
riconosciute alle imprese che, indipendentemente dal godimento delle
agevolazioni, dei benefici e delle erogazioni di cui allarticolo 1, dimostrino
che il rapporto tra la quantità e qualità dei beni o servizi offerti e la
quantità delle ore lavorate sia divenuto congruo ai sensi dellindice di cui
allarticolo 2, comma 3, e abbiano migliorato di almeno il 25 per cento il
rapporto registrato nellanno precedente.
3. Le incentivazioni di cui ai commi 1 e 2
possono essere riconosciute in presenza di regolarizzazione di rapporti di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché, in relazione alle imprese che
svolgono attività esclusivamente in periodi predeterminati nel corso dellanno,
anche di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, instaurati in
relazione a esigenze temporanee di carattere tecnico, produttivo, organizzativo
o sostitutivo.
Art. 6(Norma finanziaria) 1. Gli oneri derivanti dagli
articoli 3, 4 e 5 della presente legge hanno copertura finanziaria, per lanno
2006, per un importo pari a euro 4.548.133,46 mediante i fondi attualmente
disponibili sul Cap. 956057 del bilancio regionale (u.p.b. 060202), a copertura
finanziaria del programma di attività per lemersione del lavoro non regolare di
cui alla deliberazione di Giunta regionale 4 luglio 2006, n. 962 e, per lanno
2007, per un importo di euro 4.949.367,82 , a valere sui fondi stanziati dalla
delibera CIPE 21 dicembre 2000, n. 138 (Riparto delle risorse per le aree
depresse per il triennio 2001-2003), e non ancora accreditati alla
Regione Puglia.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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