Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 28 Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare(1)
(1) Vedi anche la l.r. 19/99
Art. 1(Disposizioni generali) 1. La Regione Puglia individua indirizzi, modalità e misure per favorire lemersione del lavoro irregolare attraverso la concertazione con le parti sociali e le istituzioni responsabili, nel rispetto delle rispettive competenze. In tale quadro favorisce, nei modi da definirsi con apposito regolamento, interventi specifici di educazione alla legalità nelle scuole secondarie di secondo grado rivolti agli alunni, alle famiglie e, più in generale, ai cittadini. (2)
2. Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati a qualsiasi titolo dalla Regione Puglia, in via diretta o indiretta, ai sensi delle vigenti leggi regionali, a favore di datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, nei capitolati di appalto della Regione Puglia, Aziende sanitarie ed Enti partecipati attinenti allesecuzione di opere o servizi, nei bandi per lerogazione da parte della Regione Puglia a favore di datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, di fondi comunitari, nazionali e regionali deve essere inserita la clausola esplicita determinante lobbligo per il beneficiario, appaltatore o sub appaltatore di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti o, nel caso di cooperative, dei soci, quale che sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente, contratti collettivi nazionali e territoriali del settore di appartenenza, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
3. Lobbligo di cui al comma 2 deve essere osservato per tutto il tempo in cui limprenditore beneficia delle agevolazioni concesse, anche in via indiretta, dalla Regione Puglia, sino allapprovazione della rendicontazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
4. In ogni caso, nei provvedimenti di cui al comma 2, deve essere richiesto ai beneficiari il possesso del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi della normativa vigente.
5. Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia stata accertata dai competenti organi ispettivi comporta, a titolo di sanzione e in relazione alla gravità dellinadempimento, la riduzione delle erogazioni spettanti, o il loro recupero parziale o totale, e nei casi più gravi o di recidiva lesclusione del responsabile, per un tempo fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore concessione di benefici ovvero da qualsiasi appalto ovvero da qualsiasi finanziamento. Lavvio e la conclusione del relativo procedimento sono comunicati entro dieci giorni allAssessorato agli affari generali della Regione Puglia.
6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Direttori generali delle Aziende sanitarie locali (ASL) e i rappresentanti legali degli Enti partecipati della Regione sono tenuti a verificare i contratti in essere rispetto alle prescrizioni della presente legge. Nel caso siano riscontrate gravi irregolarità, i contratti sintendono risolti di diritto.
7. Linosservanza delle norme di cui al comma 6 è elemento di valutazione negativa nelle verifiche delloperato dei Direttori generali e dei legali rappresentanti degli Enti partecipati della Regione.
8. La dimostrazione del rispetto degli indici di congruità di cui allarticolo 2, comma 3, è condizione per laccesso a qualunque beneficio economico e normativo, per la partecipazione a bandi e/o gare dappalto, per il godimento di erogazioni da parte della Regione Puglia, a qualunque titolo, anche in forma indiretta, di fondi comunitari, nazionali e regionali. Quanto previsto dal presente comma si applica ai datori di lavoro a partire dal terzo anno di attività, a condizione che non vi sia una sostanziale coincidenza degli assetti proprietari, o dei legali rappresentanti, con unimpresa già esistente, o una situazione di controllo da parte di unimpresa già esistente. E in ogni caso esclusa, ai fini della presente legge, lapplicazione dellarticolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
9. La Regione Puglia promuove la redazione di protocolli dintesa tra le Amministrazioni pubbliche presenti sul territorio regionale e le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano regionale, nei quali la committenza pubblica assuma quale criterio per gli appalti di opere, servizi e forniture la previa quantificazione degli oneri di personale, nel rispetto delle leggi in materia di lavoro e dei contratti collettivi nazionali e territoriali del settore di appartenenza, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
(2) Vedi il reg. reg. 31/2009
Art. 2(Norme per la trasparenza e la
legalità) 1. Il datore di lavoro che benefici
delle agevolazioni e delle erogazioni di cui allarticolo 1 è tenuto a
presentare al competente Centro territoriale per limpiego la comunicazione di
cui allarticolo 9 bis, comma 2, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510
(Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a
sostegno del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come sostituito
dallarticolo 6, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297
(Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000,
n. 181, recante norme per agevolare lincontro tra domanda e offerta di lavoro,
in attuazione dellarticolo 45, comma1, lettera a), della legge 17 maggio 1999,
n. 144), il giorno antecedente a quello delleffettivo inizio del rapporto di
lavoro, mediante documentazione avente data certa. In caso di urgenze connesse a
esigenze produttive, la comunicazione di cui sopra può essere effettuata entro
cinque giorni dalla data di instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando
lobbligo di comunicare entro il giorno antecedente, anche in via telematica,
mediante documentazione avente data certa, la data di inizio della prestazione e
le generalità del lavoratore e del datore di lavoro. 2. In caso di inadempimento dellobbligo
di cui al comma 1, si applicano le sanzioni previste dallarticolo 1, comma 5,
della presente legge e, comunque, la Regione Puglia provvede alla
riduzione o alleventuale recupero delle agevolazioni e delle erogazioni
concesse nella misura di euro 10 mila per ogni lavoratore o lavoratrice per i
quali sia stata omessa o ritardata la comunicazione di cui al comma 1. 3. Entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, la Regione Puglia procede
allindividuazione, di concerto con le organizzazioni datoriali e sindacali
maggiormente rappresentative sul piano regionale rispettivamente nei settori di
cui allarticolo 2, commi 2 e 4, lettere a), b), c) e d), della legge 30
dicembre 1986, n. 936 (Norme sul Consiglio nazionale delleconomia e del
lavoro), di indici di congruità, articolati per settore e per le categorie di
imprese di cui allarticolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive
18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di
individuazione di piccole e medie imprese). Gli indici di congruità definiscono
il rapporto tra la quantità e qualità dei beni e dei servizi offerti dai datori
di lavoro, imprenditori e non imprenditori, e la quantità delle ore lavorate,
nonché la deviazione percentuale dallindice individuato che sia da considerare
normale. Le Università pugliesi e gli organi ispettivi operanti sul territorio
regionale saranno invitati a partecipare, con finalità di supporto tecnico e
scientifico, alla definizione degli indici di congruità stessi. 4. Ai fini dellapplicazione delle
previsioni di cui al comma 3, i datori di lavoro, imprenditori e non
imprenditori, sono obbligati, allatto della domanda di attribuzione di benefici
o della partecipazione a gare di appalto o della richiesta di erogazione di
fondi e sino allavvenuta conclusione del rapporto o allavvenuta
rendicontazione delle somme erogate, a fornire annualmente copia della
dichiarazione annuale IVA e dei libri paga contenenti le indicazioni di cui
allarticolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per lassicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali). 5. La difformità dagli indici di congruità
di cui al comma 3, intesa come deviazione superiore ai limiti definiti nello
stesso comma 3, viene segnalata al datore di lavoro, imprenditore e non
imprenditore, a opera della Regione
Puglia - Assessorato al lavoro - entro e non oltre sei mesi dalla data di
ricezione dei dati indicati al comma 4. 6. Il datore di lavoro che sia stato destinatario della segnalazione di cui
al comma 5, può, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione
della segnalazione stessa, fornire documentazione idonea, illustrando le ragioni
di fatto e di diritto per le quali la difformità dagli indici di congruità sia
da ritenere inesistente o giustificabile. LAmministrazione regionale -
Assessorato al lavoro - decide nel termine perentorio di sessanta giorni,
decorsi i quali le giustificazioni del datore di lavoro sintendono accolte. Nel
caso di mancato accoglimento delle giustificazioni, lAmministrazione provvede,
secondo il principio di proporzionalità, alla riduzione o alla revoca e
alleventuale recupero, parziale o totale, delle agevolazioni e delle erogazioni
concesse. Non si produce alcun altro effetto, e in particolare non si producono
effetti sui rapporti di lavoro o con gli enti previdenziali.
7. Gli indici di congruità di cui al comma
3 sono oggetto di revisione nel caso di concorde richiesta alla Regione Puglia dalle parti indicate al medesimo comma
o, in via ordinaria, ogni tre anni.
Art. 3(Azione ispettiva) 1. La Regione Puglia destina le risorse di cui allarticolo 6, nel limite massimo del dieci per cento, al rafforzamento dellattività ispettiva sul territorio regionale, in conformità ai programmi condivisi dalla Commissione regionale per lemersione del lavoro non regolare. A tal fine, sono sottoscritti appositi protocolli dintesa con il Ministero del lavoro, con lo scopo di garantire il controllo dei datori di lavoro beneficiari degli interventi di cui allarticolo 1.
Art. 4(Osservatorio regionale sul lavoro non
regolare e banca dati) 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione Puglia istituisce lOsservatorio regionale sul lavoro non regolare, con la funzione di effettuare studi e analisi delle principali problematiche delleconomia sommersa, del lavoro irregolare e dei loro riflessi sul mercato del lavoro e di creare una banca dati integrata, al fine di interagire con le istituzioni pubbliche competenti, di sorvegliare lapplicazione delle previsioni della presente legge, nonché di ricavare indicatori utili allo studio del fenomeno del lavoro non regolare alla definizione degli indici di congruità di cui allarticolo 2. Le funzioni dellOsservatorio possono essere affidate, in tutto o in parte, a soggetti terzi, ivi compresi gli enti bilaterali, nel rispetto della normativa vigente.
Art. 5(Sostegno allemersione) 1. La Regione Puglia, nel limite delle risorse di cui allarticolo 6, promuove ulteriori misure di sostegno allemersione del lavoro non regolare. In particolare, in conformità ai programmi condivisi dalla Commissione regionale per lemersione del lavoro non regolare, possono essere erogati, nel rispetto della normativa comunitaria in tema di regimi di aiuto e de minimis, incentivazioni finalizzate alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro subordinato. Per lindividuazione delle misure di cui al presente comma, la Regione Puglia, in coordinamento con la Commissione regionale per lemersione del lavoro non regolare, promuove la definizione settoriale di misure di sostegno alluscita dalle situazioni di irregolarità, di concerto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale nei rispettivi settori di attività economica. Promuove altresì, in coordinamento con le Commissioni provinciali per lemersione del lavoro non regolare, piani territoriali per lemersione del lavoro non regolare, di concerto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale e gli enti locali delle comunità interessate, in relazione alle situazioni territoriali di particolare criticità che siano individuate di comune accordo. In tale ambito si terrà prioritariamente conto, fra laltro, dei costi per assicurare la residenzialità e il trasporto dei lavoratori immigrati e no.
2. Le incentivazioni possono essere riconosciute alle imprese che, indipendentemente dal godimento delle agevolazioni, dei benefici e delle erogazioni di cui allarticolo 1, dimostrino che il rapporto tra la quantità e qualità dei beni o servizi offerti e la quantità delle ore lavorate sia divenuto congruo ai sensi dellindice di cui allarticolo 2, comma 3, e abbiano migliorato di almeno il 25 per cento il rapporto registrato nellanno precedente.
3. Le incentivazioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere riconosciute in presenza di regolarizzazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché, in relazione alle imprese che svolgono attività esclusivamente in periodi predeterminati nel corso dellanno, anche di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, instaurati in relazione a esigenze temporanee di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
Art. 6(Norma finanziaria) 1. Gli oneri derivanti dagli articoli 3, 4 e 5 della presente legge hanno copertura finanziaria, per lanno 2006, per un importo pari a euro 4.548.133,46 mediante i fondi attualmente disponibili sul Cap. 956057 del bilancio regionale (u.p.b. 060202), a copertura finanziaria del programma di attività per lemersione del lavoro non regolare di cui alla deliberazione di Giunta regionale 4 luglio 2006, n. 962 e, per lanno 2007, per un importo di euro 4.949.367,82 , a valere sui fondi stanziati dalla delibera CIPE 21 dicembre 2000, n. 138 (Riparto delle risorse per le aree depresse per il triennio 2001-2003), e non ancora accreditati alla Regione Puglia.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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