Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4 Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19 - "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia
Art. 1(Ambito
di applicazione) 1.
Il presente regolamento disciplina l’attuazione della Legge
Regionale 10 luglio 2006, n. 19,
“Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il
benessere delle donne e degli uomini di Puglia”, di seguito denominata legge
regionale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 14, 18 e 64 della
medesima legge e dell’articolo 44 dello Statuto Regionale approvato con
Legge
Regionale 12 maggio 2004, n. 7.
TITOLO 1ESIGIBILITA’
DEI DIRITTI
Art. 2(Accesso universalistico ai servizi e alle prestazioni) 1.
Il sistema integrato dei servizi sociali ha carattere di universalità, essendo
destinato alla generalità dei soggetti; i Comuni, pertanto, assicurano adeguate
modalità di accesso ai servizi ed alle prestazioni erogate, con carattere di
omogeneità delle condizioni di accesso e delle caratteristiche del servizio su
tutto il territorio dell’ambito.
2.
I Comuni garantiscono a livello di ambito territoriale, in ogni caso, priorità
di accesso ai servizi:
a)
ai
soggetti in condizioni di fragilità per la presenza di difficoltà di inserimento
nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro;
b)
ai
soggetti con limitata capacità di provvedere alle proprie esigenze per inabilità
di ordine sensoriale, fisico e psichico;
c)
ai
soggetti sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria;
d)
ai
minori di 14 anni, agli anziani ultrasessantacinquenni soli e/o non
autosufficienti.
3.
I servizi di pronta accoglienza e di pronto intervento per le situazioni di
emergenza, di cui all’art. 12, comma 2 lett. c), della legge regionale, sono
destinati a tutti i soggetti che versano in condizione di bisogno e hanno
carattere gratuito. I servizi per l’accesso al sistema integrato, di cui
all’art. 12, comma 2 lett. a) e b), della legge regionale, hanno carattere
gratuito per tutti i cittadini.
4.
L’accesso alle prestazioni sociali agevolate e ai servizi a domanda individuale
è disposto sulla base della valutazione della situazione economica dei soggetti
e dei nuclei familiari che ne fanno richiesta. Per prestazioni sociali agevolate
si intendono le prestazioni non destinate alla generalità dei soggetti, o
comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;
i servizi a domanda individuale sono quelli che si attivano su richiesta
dell’interessato.
Art. 3(Modalità
e strumenti per l’accesso unico al sistema integrato dei servizi) 1.
L’accesso al sistema integrato dei servizi è garantito da Porte Uniche di
Accesso (PUA) attivate dall’ambito, in raccordo con le AUSL, secondo le
indicazioni del Piano Regionale delle Politiche Sociali e con il Piano Sanitario
Regionale, e con modalità atte a promuovere la semplificazione nell’accesso per
gli utenti, l’unicità del trattamento dei dati degli utenti e connessi al caso,
l’integrazione nella gestione del caso, nonché la garanzia per l’utente di un
termine certo per la presa in carico dello stesso. Le Porte Uniche di Accesso
operano sia per il complesso dei servizi sociali che per i servizi
sociosanitari.
2.
Le Porte Uniche di Accesso forniscono informazioni ed orientamento ai cittadini
sui diritti e le opportunità sociali, sui servizi e gli interventi del sistema
locale, nel rispetto dei principi di semplificazione, trasparenza e pari
opportunità nell’accesso. L’ambito organizza l’attività delle Porte Uniche di
Accesso con modalità adeguate a favorire il contatto anche da parte di chi, per
condizioni sociali e culturali, non vi si rivolge direttamente.
3.
Al fine di promuovere la differenziazione degli orari di apertura e di accesso
agli sportelli, in ottica di conciliazione e di armonizzazione dei tempi e degli
orari delle città, ed al fine di valorizzare il concorso dei soggetti del Terzo
Settore e degli enti di patronato alla realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali, con riferimento specifico alle funzioni di
informazione, analisi dei bisogni, anche inespressi, e orientamento, connesse
alla articolazione territoriale della Porta Unica di Accesso, l’ambito può
avvalersi dei soggetti di cui all’art. 19 comma 1 della legge regionale.
4.
Al fine di fornire risposte adeguate a bisogni complessi dei cittadini, che
richiedano l’integrazione di interventi e servizi sociali e sanitari, l’ambito
territoriale e la
AUSL definiscono un protocollo operativo unico per:
a)
accogliere
la richiesta inoltrata;
b)
decodificare
il bisogno;
c)
effettuare
l’indagine sociale;
d)
attivare
l’Unità di Valutazione Multidimensionale, di cui all’art. 59, comma 4, della
legge regionale, per la predisposizione del progetto personalizzato, previa
valutazione dei requisiti di ammissibilità al servizio e al beneficio;
e)
verificare
periodicamente l’andamento dell’intervento;
f)
individuare
il responsabile del caso per garantire l’attuazione e l’efficacia degli
interventi previsti dal progetto personalizzato.
5.
L’ambito territoriale e la
AUSL definiscono con proprio regolamento l’organizzazione delle
Porte Uniche di Accesso e degli strumenti tecnici per il controllo e la
valutazione dei programmi assistenziali a carattere sociosanitario, nonché le
modalità di individuazione del responsabile del caso.
6.
La Unità di Valutazione Multidimensionale è una equipe multiprofessionale, in
grado di leggere le esigenze di pazienti con bisogni sanitari e sociali
complessi, che costituisce a livello di ambito il filtro per l’accesso al
sistema dei servizi socio-sanitari di natura domiciliare, semiresidenziale e
residenziale a gestione integrata e compartecipata.
Svolge
i seguenti compiti :
a)
effettua
la valutazione multidimensionale, utilizzando lo strumento e le procedure
previsti a livello regionale, dell’autosufficienza ovvero del residuo grado di
autonomia dell’utente, dei bisogni assistenziali suoi e del proprio nucleo
familiare, ivi inclusa la valutazione della dipendenza psico-fisica risultante
da specifica relazione che contiene motivata proposta di
intervento;
b)
verifica
la presenza delle condizioni socio-economiche, abitative e familiari di
ammissibilità ad un certo percorso di cura e assistenza;
c)
elabora
il progetto socio-sanitario personalizzato, che deve essere condiviso con
l’utente e con il nucleo familiare e da essi sottoscritto, e che assicuri un uso
ponderato delle risorse grazie ad una visione longitudinale nel tempo, orientata
alla pianificazione complessiva degli interventi;
d)
verifica
e aggiorna periodicamente l’andamento del progetto personalizzato;
e)
procede
alla dimissione concordata.
7.
La U.V.M. ha la
seguente composizione:
a)
coordinatore
sociosanitario nominato dal Direttore del Distretto sociosanitario, ai sensi
dell’art. 14, comma 14, della l. r. n.
25/2006;
b)
assistente
sociale, nominato dall’ambito territoriale, prioritariamente tra le figure già
inquadrate nei servizi sociali dei Comuni dell’ambito;
c)
Medico
di Medicina Generale o Pediatra di libera scelta di riferimento dell’assistito;
d)
medico
specialista e altre figure professionali specifiche1
individuate dalla ASL competente.
_________________
1
Il geriatra per i pazienti ultra-sessantacinquenni, uno specialista delle
attività riabilitative per i diversamente abili, uno specialista di discipline
per la salute mentale del DSM della ASL competente per i pazienti psichiatrici,
uno specialista del SERT per i casi di soggetti con dipendenze patologiche,
referenti per l’assistenza sanitaria di base negli altri casi.
8.
Al
fine di garantire in tempi certi la più idonea risposta alle richieste di
accesso al sistema integrato dei servizi, il Distretto sociosanitario assicura
che gli adempimenti di natura sanitaria della Unità di Valutazione
Multidimensionale siano conclusi entro 20 giorni dalla segnalazione del caso. Il
regolamento per il funzionamento della Unità di Valutazione Multidimensionale
definisce le modalità di svolgimento delle procedure per la valutazione e la
presa in carico, nel rispetto delle urgenze. A tal fine l’Unità di Valutazione
Multidimensionale può effettuare visite dell’utente a domicilio ovvero presso le
strutture per acuti del Servizio Sanitario Regionale, ovvero presso la struttura
residenziale che l’utente ha scelto per l’ospitalità d’urgenza, connessa al
bisogno individuale e/o familiare.
9.
Per i casi di comprovata e urgente necessità è consentito un protocollo
operativo d’urgenza che consenta l’immediato accesso alle prestazioni
sociosanitarie di natura domiciliare, semi-residenziale e residenziale a
gestione integrata e compartecipata. Per questi casi è necessaria motivata
proposta del MMG o dei servizi sociali, previo nulla osta delle unità operative
della ASL e del responsabile d’ambito sociale, (ai fini dell’assunzione di
eventuali oneri finanziari), da trasmettersi alla U.V.M. affinché nel termine di
cui al precedente comma 8, svolga i compiti stabiliti nel presente articolo.
Art. 4(Criteri
per la individuazione del nucleo familiare) 1.
Ai fini del presente regolamento e per disciplinare il calcolo dell’ISEE in base
al quale è regolato l’accesso ai servizi e agli interventi sociali di cui alla
legge
regionale 10 luglio 2006, n. 19,
il nucleo familiare è composto dal richiedente medesimo, dai componenti la
famiglia anagrafica ai sensi dell’art. 4 del Decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e dai soggetti considerati a carico del
richiedente ai fini IRPEF, anche se non conviventi.
Art. 5(Determinazione
dell’Indicatore Situazione Economica Equivalente
regionale) 1.
Per il calcolo dell’Indicatore della situazione economica (ISE), ai soli fini
dell’accesso alle prestazioni ed ai servizi di cui al presente regolamento, si
utilizza la seguente formula: ISE = R + 0,2 P dove R è il reddito e P il
patrimonio calcolati come di seguito specificato. Ai fini della determinazione
del valore del reddito e del patrimonio si applica quanto previsto dal D. Lgs.
31 marzo 1998 n. 109, così come modificato dal D.Lgs 3 maggio 2000 n. 130.
L’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è calcolato sulla
base della seguente formula:
ISEE
= ISE
_____,
S
dove
S tiene conto della composizione del nucleo familiare secondo la seguente scala
di equivalenza:
Componenti
nucleo familiare |
Valore
di S |
1 |
1,00 |
2 |
1,57 |
3 |
2,04 |
4 |
2,51 |
5 |
2,98 |
Il
parametro S viene maggiorato nel modo seguente:
·
+
0,50 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare;
·
+
0,20 in caso di presenza nel
nucleo di un solo genitore e figli minori,
·
+
0,60 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all’art. 3,
comma 3, della Legge n. 104/1992 o d’invalidità superiore al 66%;
·
+
0,20 per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono
attività di lavoro o d’impresa. La maggiorazione spetta quando i genitori
risultino titolari di reddito per almeno 6 mesi nel periodo afferente la
dichiarazione sostitutiva, nonché al nucleo composto da un genitore ed un figlio
minore, purché il genitore dichiari un reddito di lavoro dipendente o d’impresa
per almeno 6 mesi.
Art. 6(Criteri
per la compartecipazione alla spesa per il servizio) 1.
L’ambito territoriale definisce forme di compartecipazione degli utenti alla
spesa per l’accesso e la fruizione dei servizi, con riferimento a tutti i
servizi a domanda individuale, così come previsti nel rispettivo Piano Sociale
di Zona. La compartecipazione da parte degli utenti deve essere determinata
assumendo a riferimento i seguenti principi:
a)
gradualità
della contribuzione secondo criteri di equità e solidarietà in relazione alle
condizioni economiche effettive;
b)
adozione
di metodologie di valutazione delle condizioni economiche imparziali e
trasparenti;
c)
definizione
di procedure semplici per la richiesta delle agevolazioni da parte dei cittadini
che si avvalgono dell’autocertificazione e realizzazione di azioni di supporto e
di informazione da parte degli uffici dell’ambito.
d)
condivisione
della responsabilità per gli oneri del progetto di cura estesa a tutti i
soggetti tenuti agli alimenti di cui all’art. 433 C.C., anche se non
conviventi.
2.
Per la definizione delle condizioni di cui al comma 1 lett. b), l’ambito si
attiene alle disposizioni del D.lgs. n. 109/1998 come modificato dal D.lgs. n.
130/2000 ed ai contenuti del Piano di Zona, secondo le modalità di seguito
specificate ed applicando gli eventuali fattori correttivi.
3.
La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con
riferimento al nucleo familiare, combinando i redditi ed i patrimoni di tutti i
componenti, calcolati nel rispetto della Tabella 2 allegata al D.Lgs. 31 marzo
1998 n. 109, così come modificata dall’art. 9 del D. Lgs. 130/2000 e dall’art.
12 del presente regolamento.
4.
Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate, nell’ambito di percorsi
assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, erogate a domicilio o in
ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con
handicap permanente grave di cui all’art. 3, comma 3, della legge 104/92,
accertato ai sensi dell’art. 4 della stessa legge, nonché ai soggetti
ultrasessantacinquenni in condizione di accertata non autosufficienza fisica o
psichica, la situazione economica è riferita al solo soggetto tenuto alla
partecipazione ai costi della prestazione, qualora più favorevole. In tal caso
si considerano quali redditi del destinatario dell’intervento i redditi ad ogni
titolo percepiti, ivi inclusi i redditi non fiscalmente rilevanti, quali
l’indennità di accompagnamento dell’INPS, le pensioni di invalidità, le rendite
INAIL.
5.
Con riferimento ai casi di cui al comma 4, l’ambito territoriale concorre alla
spesa della retta per il ricovero in strutture residenziali, ovvero per la
frequenza di strutture a ciclo diurno, al netto della quota determinata dalla
indennità di accompagnamento di cui il soggetto interessato è titolare, che
concorrerà in via prioritaria al pagamento della stessa retta, limitatamente
alla quota di compartecipazione a carico dell’utente.
6.
Per la determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali
si procede individuando:
a)
la
soglia al di sotto della quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato
da ogni forma di compartecipazione al costo del servizio. Tale soglia viene
individuata in un valore dell’ISEE minimo regionale uguale a Euro 7.500,00, che
l’ambito territoriale, con proprio atto, può variare, fatta eccezione per
i servizi residenziali e semiresidenziali, anche in relazione alle differenti
modalità di calcolo del reddito presunto;
b)
la
soglia ISEE al di sopra della quale il soggetto richiedente la prestazione è
tenuto a corrispondere per intero il costo unitario del servizio previsto dal
soggetto gestore è fissata in Euro 30.000,00; tale soglia può essere variata in
relazione a specifiche tipologie di servizi, che l’ambito territoriale individua
nel proprio regolamento unico.
c)
l’ambito
territoriale può introdurre forme di esenzione dal pagamento della
compartecipazione al costo del servizio per specifiche tipologie di servizi in
relazione alla presenza di specifiche condizioni di bisogno e di specifiche
patologie, e specifica le quote di compartecipazione degli utenti ricadenti
nelle fasce ISEE comprese entro i limiti sopra individuati.
Le
soglie minima e massima di ISEE per le condizioni di accesso e di
compartecipazione alle prestazioni sono aggiornate annualmente con deliberazione
di Giunta Regionale, previa intesa con l’ANCI Puglia da definire sulla base
delle risultanze del monitoraggio condotto sul territorio regionale. Lo stesso
atto può individuare servizi e prestazioni che, in relazione a specifiche
condizioni del contesto socio-economico di riferimento, è opportuno rendere ad
accesso gratuito per gli utenti. Per qualsiasi valore ISEE compreso tra le
soglie determinate ai sensi dei precedenti punti a) e b) il soggetto richiedente
la prestazione sarà tenuto a corrispondere una quota agevolata di
compartecipazione al costo del servizio strettamente correlata alla propria
situazione economica.
7.
L’ambito territoriale adotta il regolamento per la definizione delle modalità
per l’accesso e la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi e delle
prestazioni con le modalità ed i limiti di cui ai precedenti commi. La quota di
compartecipazione eventualmente prevista a carico dell’utente verrà corrisposta
dall’utente direttamente con il proprio reddito, o con l’aggiunta della quota di
compartecipazione alla spesa dei parenti obbligati a prestare gli alimenti ai
sensi dell’art. 433 Cod. Civ.
8.
In caso di compartecipazione dell’ambito e dei privati al pagamento delle rette,
le somme poste a carico dell’utente dovranno essere garantite dallo stesso
ovvero dai soggetti obbligati al pagamento, salvo che il regolamento dell’ambito
non preveda la possibilità di anticipazione da parte dell’ambito, nelle more
della rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati a prestare gli alimenti ai
sensi dell’art. 433 Cod. Civ..
9.
I singoli comuni costituenti l’ambito territoriale possono, con fondi aggiuntivi
del proprio bilancio, prevedere ulteriori agevolazioni per i propri cittadini
per particolari servizi a domanda individuale.
Art. 7(Carta
dei servizi) 1.
Ciascun soggetto erogatore è tenuto ad adottare la Carta dei servizi secondo le modalità
previste dall’art. 58 della legge regionale e a darne adeguata pubblicità agli
utenti.
2.
La Carta dei
servizi assicura l’informazione e la partecipazione degli utenti e la
trasparenza nell’erogazione dei servizi.
3.
La Carta dei
servizi deve contenere almeno gli elementi previsti dall’art. 58, comma 2, della
legge regionale e, in particolare, al fine di tutelare le posizioni soggettive e
di rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, deve
prevedere per gli utenti la possibilità di attivare ricorsi nei confronti dei
responsabili preposti alla gestione dei servizi e reclami formali secondo le
modalità previste dall’art. 9 del presente regolamento.
4.
L’adozione della Carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle
prestazioni e dei servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini
dell’accreditamento dei soggetti e delle strutture e del successivo inserimento
nell’Albo regionale.
Art. 8(Valutazione
della qualità da parte degli utenti) 1.
L’Ambito territoriale definisce, previa concertazione con i soggetti di cui al
comma 2 lett. c) dell’art. 4 della legge regionale, le procedure e gli strumenti
atti a garantire la partecipazione degli utenti ai processi di qualità dei
servizi, nonché un sistema di indicatori di qualità percepita dagli utenti e
idonei strumenti di rilevazione da utilizzare in tutte le strutture e i servizi
che concorrono alla attuazione del sistema integrato dei servizi sociali di
ambito.
2.
Le carte dei servizi, di cui al precedente art. 7 del presente regolamento,
illustrano le procedure e gli strumenti per la partecipazione degli utenti alla
valutazione della qualità dei servizi e delle prestazioni ricevute, nonché le
modalità per assicurare il rispetto delle diversità, rispetto alla identità
culturale, alla religione, agli orientamenti sessuali di tutti gli utenti.
Art. 9(Reclami) 1.
Le procedure e le modalità per la presentazione dei reclami da parte degli
utenti, degli organismi di rappresentanza dei cittadini e degli utenti e delle
organizzazioni sindacali, di cui all’art. 60, comma 1, della legge regionale,
sono espressamente previste nella Carta dei Servizi e devono soddisfare i
seguenti criteri:
a)
registrazione
cronologica di acquisizione del reclamo;
b)
rilascio,
da parte dell’incaricato, di ricevuta di consegna del reclamo;
c)
predisposizione
di apposita modulistica semplificata per la presentazione del reclamo;
d)
previsione
di un tempo di risposta al reclamo non superiore a 30 giorni;
e)
impegno
del gestore a trasmettere mensilmente all’Ambito l’elenco dei reclami ricevuti e
l’esito degli stessi.
2.
Il reclamo, inoltre, può anche essere presentato all’Ambito competente; in tal
caso il responsabile del Servizio attiva, entro dieci giorni dal ricevimento del
reclamo, apposito procedimento di verifica, con garanzia di contraddittorio,
presso il soggetto erogatore volto ad accertare la fondatezza del reclamo.
3.
Qualora, a seguito della verifica, venga accertata la fondatezza del reclamo,
l’Ambito territoriale competente adotta le iniziative previste dal presente
regolamento e dalla legge regionale e trasmette dettagliata relazione
all’Ufficio Regionale di tutela degli utenti, di cui all’art. 60, comma 4, della
medesima legge.
4.
Il procedimento di verifica è concluso entro 60 giorni dal ricevimento del
reclamo
Art. 10(Ufficio
Regionale di tutela degli utenti) 1.
L’Ufficio Regionale di tutela degli utenti, di cui all’art. 60, comma 4, della
legge regionale, è la struttura deputata a sovrintendere alla tutela degli
utenti. Esso è istituito presso l’Assessorato alla Solidarietà e Politiche
Sociali.
2.
L’Ufficio ha il compito di:
a)
elaborare
linee guida per gli Enti Locali e per i soggetti gestori delle strutture dei
servizi sociali per la raccolta e la gestione dei reclami da parte degli utenti;
b)
riesaminare
i casi oggetto di reclamo o segnalazione qualora le associazioni degli utenti e
dei consumatori, le Organizzazioni sindacali, altre organizzazioni di
rappresentanza di interessi diffusi si siano dichiarate motivatamente
insoddisfatte;
c)
esaminare
i casi per i quali non è stata data risposta entro i termini indicati al
precedente art. 9 del presente regolamento;
d)
esaminare
i fatti oggetto di reclamo o segnalazione per i quali l’Ambito abbia ritenuto,
con adeguata motivazione, di non essere in grado di proporre alcuna risposta.
3.
L’Ufficio Regionale di tutela degli Utenti è nominato dalla Giunta Regionale
secondo i seguenti criteri di composizione:
a)
un
dirigente regionale in rappresentanza dell’Assessorato alla Solidarietà e
Politiche sociali;
b)
un
funzionario della struttura regionale competente, con funzioni di segreteria per
l’Ufficio di tutela degli utenti;
c)
un
componente in rappresentanza delle associazioni familiari impegnate in campo
sociale;
d)
un
componente in rappresentanza delle principali associazioni di tutela dei
consumatori operanti a livello nazionali e con una propria rappresentanza,
dotata di autonomia giuridica e funzionale, a livello regionale;
e)
un
componente in rappresentanza di ciascuna delle organizzazioni sindacali più
rappresentative sul territorio nazionale;
f)
un
componente in rappresentanza delle associazioni di volontariato iscritte nel
registro regionale ed operanti in campo sociale;
g)
un
componente in rappresentanza delle principali centrali cooperative
giuridicamente riconosciute aventi sede legale ed operativa in Puglia ed
iscritte nell’albo regionale delle cooperative sociali;
h)
un
componente in rappresentanza delle principali associazioni datoriali di
categoria;
i)
un
esperto senior in materie giuridiche e con competenze specialistiche nel
settore;
j)
un
componente in rappresentanza degli ordini professionali.
TITOLO 2ORGANIZZAZIONE
Art. 11(Assetto
istituzionale dell’ambito territoriale) 1.
La Regione, al fine di garantire la
gestione unitaria dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, individua
gli ambiti territoriali che si compongono, di norma, dei Comuni che fanno parte
di uno stesso distretto sociosanitario. Il Comune capofila dell’ambito
territoriale è il Comune sede del distretto sociosanitario. I Comuni
interessati, previo parere delle Province territorialmente competenti, possono
avanzare alla Giunta regionale proposta di modifica dell’assetto
circoscrizionale del proprio ambito territoriale, entro i termini previsti
dall’art. 5, comma 2 della legge regionale.
2.
I Comuni appartenenti ad uno stesso ambito territoriale, al fine di promuovere
l’esercizio in forma associata della funzione socioassistenziale, definiscono il
proprio assetto istituzionale nel rispetto di quanto previsto al Capo V del
Titolo II del D.Lgs. n. 267/2000, individuando prioritariamente una tra le
seguenti forme di associazione:
a)
la
convenzione tra Comuni, di cui all’art.30 del D.Lgs. n. 267/2000
(T.U.E.L.)
b)
il
Consorzio tra Comuni, di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.).
3.
Con riferimento alla lett. a) del comma 2, la Convenzione definisce
composizione e funzioni del Coordinamento Istituzionale, in coerenza con quanto
previsto dal presente regolamento, nonché le forme di partecipazione di altri
enti pubblici, tra cui la
ASL e la
Provincia. Il Coordinamento Istituzionale è composto da tutti i
Sindaci o loro delegati, per i compiti di indirizzo e controllo della
programmazione e della gestione degli interventi sociali in forma associata.
L’Ufficio Unico di Piano di Zona è l’organo tecnico per il coordinamento
funzionale dei Servizi Sociali dell’ambito territoriale.
4.
Al Coordinamento Istituzionale partecipa anche il Direttore Generale dell’AUSL,
ovvero suo delegato, al fine di definire l’Accordo di Programma per l’adozione
del Piano Sociale di Zona e di concorrere alla attuazione dello stesso, con
specifico riferimento alla organizzazione e al finanziamento dei servizi e degli
interventi ad elevata integrazione sociosanitaria. Al Coordinamento
istituzionale spetta di definire, previa concertazione con i soggetti di cui
all’art. 4 della legge regionale, l’indirizzo politico delle scelte, coordinando
l’attività di programmazione e facilitando i processi di integrazione. Esso è
titolare della funzione d’indirizzo generale dell’attività dell’Ufficio di Piano
e svolge almeno i seguenti compiti:
-
designare
il Comune capofila dell’ambito territoriale, ovvero confermare in tale ruolo il
Comune sede del distretto sociosanitario di riferimento;
-
disciplinare
il funzionamento del Tavolo della concertazione per la programmazione e la
attuazione del Piano Sociale di Zona, di cui all’art. 13 del presente
regolamento;
-
definire
le priorità strategiche e gli obiettivi specifici della programmazione di
ambito, con le relative risorse assegnate;
-
stabilire
le modalità di gestione di tutti i servizi previsti nel Piano Sociale di Zona;
-
adottare
tutti i regolamenti unici di ambito;
-
adottare
l’Accordo di Programma con la
Provincia e la
ASL, in quanto enti interessati alla definizione, finanziamento
e attuazione del Piano di Zona insieme ai Comuni aderenti alla Convenzione, a
conclusione della stesura dello stesso Piano Sociale di Zona, ovvero gli atti
integrativi connessi ad eventuali riprogrammazioni o adeguamenti del Piano
stesso;
-
consentire
di realizzare un sistema di sicurezza sociale condiviso attraverso strumenti di
partecipazione, pratiche concertative e percorsi di coprogettazione e di
covalutazione;
-
istituire
l’Ufficio di Piano, come tecnostruttura snella a supporto della programmazione
di ambito, mediante la approvazione di indirizzi organizzativi, la nomina del
responsabile dell’Ufficio e l’attribuzione del personale e delle risorse
adeguate al suo funzionamento;
-
dare
attuazione alle forme di collaborazione e di integrazione fra l’ambito e
l’Azienda Sanitaria di riferimento, per i servizi e le prestazioni dell’area
sociosanitaria;
-
stabilire
i contenuti degli Accordi di Programma e le eventuali forme di collaborazione
interambito con la
Provincia di riferimento, con le altre istituzioni pubbliche e
private cointeressate dalla realizzazione di specifici interventi.
5.
La
Convenzione definisce anche le modalità di istituzione, la
composizione e i compiti dell’ Ufficio di Piano. All’Ufficio di Piano compete:
a)
elaborare
la proposta del Piano di Zona in base alle linee espresse dal Coordinamento
Istituzionale ed emerse dal processo di concertazione;
b)
definire
e perfezionare la progettazione esecutiva di Ambito, nonché le eventuali
modifiche allo stesso Piano di Zona, che si rendano necessarie nel periodo di
validità dello stesso;
c)
supportare
le procedure di gestione dei servizi previsti nel Piano sociale di Zona, e delle
relative risorse, anche mediante la elaborazione dei regolamenti unici di
ambito, di cui al successivo comma 7, nonché mediante il supporto al Comune
capofila e agli altri Comuni, eventualmente individuati come gestori di
specifici servizi nell’ambito, per l’esperimento delle procedure di
individuazione del soggetto attuatore ovvero affidatario dei servizi;
d)
implementare
modalità e strumenti per il monitoraggio e la valutazione del Piano Sociale di
Zona, nonché per la rendicontazione delle risorse utilizzate.
e)
promuovere
connessioni tra i Comuni dell’Ambito territoriale;
f)
facilitare
i rapporti con le altre Amministrazioni Pubbliche coinvolte per l’attuazione del
Piano di Zona.
6.
Con riferimento alla lett. b) del comma 2, il Coordinamento Istituzionale dell’
ambito territoriale è sostituito dagli organi del Consorzio.
7.
Ogni ambito territoriale, al fine di assicurare strumenti omogenei per la
gestione associata ed unitaria del sistema integrato dei servizi, adotta i
seguenti regolamenti, assicurandone gli aggiornamenti eventualmente richiesti da
modifiche nella normativa nazionale e regionale di riferimento:
a)
regolamento
di organizzazione;
b)
regolamento
per l’affidamento dei servizi;
c)
regolamento
per l’accesso ai servizi e la compartecipazione degli utenti al costo delle
prestazioni;
d)
regolamento
di contabilità;
e)
ogni
altro strumento regolamentare utile alla gestione associata delle funzioni
socioassistenziali nell’ambito territoriale.
Art. 12(Modifiche
dei confini amministrativi dei distretti
socio-sanitari) 1.
Le eventuali modifiche dei confini amministrativi dei distretti socio-sanitari,
intervenute entro lo stesso triennio di programmazione sociale dei Piani di
Zona, non comportano, di norma, cambiamenti nei confini amministrativi degli
ambiti territoriali per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi
socio-assistenziali e socio-sanitari, salvo diversa decisione dei Comuni
interessati. In tal caso i Comuni provvedono alternativamente a:
a)
confermare
i confini amministrativi dell’ambito territoriale e gli obiettivi della
programmazione sociale già approvata, definendo un atto aggiuntivo all’accordo
di programma per la formale condivisione degli obiettivi di intervento, ovvero
per la loro ridefinizione, con i responsabili del nuovo distretto sociosanitario
ovvero della nuova ASL interessata per alcuni o tutti i Comuni dell’ambito
territoriale;
b)
aderire,
anche per la gestione dei servizi e degli interventi sociali, alla nuova
configurazione dell’ambito territoriale coincidente con il nuovo distretto
sociosanitario, individuando un termine per la conclusione della gestione
associata con i Comuni dell’ambito originario, che sia adeguato rispetto ai
tempi necessari per la organizzazione del nuovo ambito e per assicurare la
continuità degli interventi e dei servizi già attivati. In tal caso il
Coordinamento Istituzionale o l’Assemblea Consortile dell’ambito originario
provvede alla contestuale individuazione dei criteri per la determinazione delle
risorse residue del Piano di Zona in essere e alla ripartizione delle stesse ai
singoli Comuni, che procedono, nei nuovi ambiti territoriali di assegnazione,
alla riprogrammazione dei Piani di Zona garantendo, laddove necessario, la
continuità agli interventi rispettivamente avviati.
Art. 13(Procedura
per l’approvazione dei Piani Sociali di Zona) 1.
La Giunta Regionale adotta, contestualmente alla approvazione del Piano
Regionale delle Politiche Sociali triennali, le linee guida regionali per la
stesura dei Piani Sociali di Zona. Il Piano sociale di Zona deve essere coerente
con le priorità di programmazione espresse dal Piano Regionale e deve essere
redatto in conformità con quanto richiesto dalle linee guida.
2.
Il Sindaco del Comune Capofila, così come individuato dalla Convenzione di cui
all’art. 11, comma 2 lett. a), ovvero il Presidente del Consorzio di cui
all’art. 11 comma 2 lett. b), danno avvio al percorso per la stesura del Piano
sociale di Zona, assicurando la piena partecipazione di tutto il partenariato
istituzionale e sociale, mediante gli strumenti e le modalità per la
progettazione partecipata di cui all’art. 16 del presente regolamento ed in
coerenza con quanto disposto da eventuali regolamenti di ambito.
3.
Per l’attuazione dei servizi a rilievo sociosanitario e per i servizi di rilievo
sovra-ambito previsti nel Piano Sociale di Zona, la adozione dello stesso è
accompagnata dalla definizione di un accordo di programma con la Provincia e
la ASL, ovvero la
definizione di specifici protocolli operativi da approvare secondo quanto
previsto dalla normativa vigente e dalle norme statutarie dei Comuni
interessati.
4.
Il Piano Sociale di Zona è adottato dal Coordinamento Istituzionale ovvero
dall’Assemblea Consortile dell’ambito territoriale, al termine del percorso
partecipato di stesura del Piano di Zona, ed è approvato mediante Conferenza di
Servizi, ai sensi di quanto disposto dalla l. n. 15/2005, cui partecipano
l’Ambito, la ASL,
la
Provincia, la
Regione.
5.
Ai fini del finanziamento del Piano di zona con il fondo globale
socioassistenziale regionale e con il fondo nazionale politiche sociali, è
necessario il parere positivo da parte della Regione in conferenza di servizi.
6.
Eventuali variazioni o integrazioni del Piano Sociale di Zona nel corso del
triennio di attuazione, sono approvate con le stesse modalità. Possono essere
espletate procedure di consultazione scritta per la espressione dei pareri di
tutti i soggetti che partecipano alla conferenza di servizi, limitatamente ai
casi in cui le modifiche non siano sostanziali, ferma restando la potestà
regionale di richiedere l’applicazione della procedura ordinaria.
7.
Le norme di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 trovano applicazione a partire dal secondo
triennio di programmazione sociale. Fino al termine indicato continuano ad
applicarsi le linee guida regionali per l’approvazione dei Piani Sociali di Zona
di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1104/2004 con la quale
la Regione ha approvato il primo Piano
Regionale delle Politiche Sociali.
Art. 14(Assetto
gestionale dell’ambito territoriale) 1.
I servizi socioassistenziali e sociosanitari previsti nel Piano Sociale di Zona
sono gestiti con le modalità previste all’art. 113 e seguenti del D.Lgs. n.
267/2000, e nel rispetto di quanto previsto nella legge regionale.
2.
L’ambito territoriale che sceglie di gestire in economia alcuni o tutti i
servizi previsti nel Piano Sociale di Zona, direttamente o mediante affidamento
a terzi, applica la normativa vigente e quanto previsto al Titolo III del
presente regolamento.
3.
In presenza di una Azienda di Servizi alla Persona (ASP), di cui alla l.r. n.
13/2006, con sede legale in un comune dell’ambito territoriale, è possibile
avvalersi della stessa per la gestione di alcuni o tutti i servizi previsti nel
Piano Sociale di Zona, ovvero per la concessione dell’esercizio della funzione
socioassitenziale, a condizione che almeno uno dei Comuni sia rappresentato nel
Consiglio di Amministrazione della ASP e che la stessa operi nel rispetto dei
principi fissati dal regolamento attuativo della l.r. n. 13/2006 e in coerenza
con gli obiettivi di copertura della domanda sociale e di qualità dei servizi
fissati dal presente regolamento e dalla programmazione sociale e sociosanitaria
regionale.
4.
La Regione, al fine di promuovere la
costituzione di forme di gestione associata tra enti locali e di favorire un
efficace esercizio delle funzioni e dei servizi in ambiti territoriali adeguati,
assicura un supporto tecnico e giuridico alla progettazione e al funzionamento
delle forme associative, attraverso appositi momenti di formazione e
affiancamento, ed eroga incentivi finanziari ai sensi dell’art. 7 della legge
regionale, con priorità al perseguimento di un elevato grado di integrazione e
di unicità delle procedure gestionali e degli organismi preposti all’attuazione
del Piano Sociale di Zona.
Art. 15(Coordinamento
di azioni integrate con i Piani Sociali di Zona) 1.
I Comuni, nell’esercizio delle funzioni previste dall’art. 16, comma 3, lett. b)
della legge regionale, favoriscono il raccordo funzionale e l’integrazione
operativa tra i Piani di Zona e le attività realizzate dagli enti che operano in
ambito sociale, educativo e sociosanitario, con particolare riferimento agli
altri Comuni dell’ambito territoriale, alle istituzioni scolastiche, alle AUSL,
ai servizi regionali del Ministero della Giustizia e dell’Amministrazione
Penitenziaria, nonché ad altri enti, specificamente per raccordare i Piani
Sociali di Zona con le politiche e gli altri interventi di cui all’art. 9 comma
2 lett. j) della legge regionale.
2.
I Comuni, con riferimento alla attuazione dei Piani di Zona nel rispettivo
territorio, promuovono all’interno delle rispettive strutture amministrative
l’integrazione programmatoria, organizzativa e finanziaria con gli altri
interventi realizzati nel campo delle politiche per la casa, per il lavoro,
l’istruzione e la formazione professionale, per la mobilità accessibile, la
riqualificazione urbana, le politiche culturali e del tempo libero, le politiche
ambientali.
Art. 16(Partecipazione
e cittadinanza attiva) 1.
L’ambito territoriale assicura, attraverso la adozione di idonee procedure e
strumenti, la partecipazione attiva dei cittadini singoli e associati alla
realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali, nonché delle
associazioni familiari, delle organizzazioni sindacali, degli organismi di
tutela, dei patronati e delle associazioni di categoria.
2.
I cittadini partecipano in tutte le fasi della realizzazione del sistema
integrato, ed in particolare svolgono un ruolo attivo per:
a)
la
programmazione del Piano Sociale di Zona, attraverso i soggetti di cui all’art.
4 comma 2 lett. c) della legge regionale;
b)
la
progettazione e organizzazione dei servizi e degli interventi sociali;
c)
la
valutazione della efficacia degli interventi attuati e della qualità delle
prestazioni erogate, con le modalità e gli strumenti di cui al Titolo I del
presente regolamento.
3.
Con specifico riferimento alle fasi di programmazione e attuazione del Piano
Sociale di Zona, l’ambito provvede a:
a)
pubblicare
l’avviso di avvio del percorso di progettazione partecipata per la stesura del
Piano, ovvero dei relativi aggiornamenti, indicando tempi e modalità della
concertazione.
b)
istituire
il tavolo di concertazione, assicurandone il corretto funzionamento, in termini
di periodicità degli incontri, modalità di convocazione, verbalizzazione delle
decisioni assunte, in ciascuna delle fasi di predisposizione, attuazione e
valutazione del Piano, attraverso la adozione di apposito regolamento. In sede
di predisposizione del Piano di Zona, il verbale dell’esito della concertazione
deve essere obbligatoriamente allegato al Piano con la esplicita indicazione
della posizione assunta dalle parti;
c)
predisporre
e diffondere, con cadenza almeno annuale, la relazione sociale dell’ambito
territoriale, sullo stato di attuazione del Piano Sociale di Zona, relativamente
all’utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, alle caratteristiche del
contesto socio-economico, alla efficacia delle azioni realizzate, alla qualità
dei processi di partecipazione attivati, al raggiungimento dei parametri di
copertura dei servizi rispetto ai relativi bisogni sociali e degli indicatori di
costo medio delle prestazioni, così come individuati dalla Regione.
Art. 17(Gestione
dei servizi a rilievo sovra-ambito) 1.
Le Province attivano sul proprio territorio di riferimento il Coordinamento
Interistituzionale provinciale, cui partecipano tutti gli ambiti della
provincia, per supportare la definizione degli specifici accordi relativi alla
individuazione dei servizi sovra-ambito e delle relative modalità di gestione
ottimale, nonchè per svolgere quella azione di coordinamento della
programmazione sociale degli ambiti territoriali che la legge regionale assegna
alle Province.
2.
Gli interventi e i servizi individuati come servizi di livello sovra-ambito e,
in particolare, quelli di cui all’art. 17 comma 1 lett. e) e f) della legge
regionale, sono progettati, organizzati e gestiti dalle province
territorialmente competenti, mediante accordi di programma con gli ambiti
territoriali, allo scopo di favorire la realizzazione di attività e servizi che
per la natura tecnica specialistica o per le loro caratteristiche organizzative,
possono essere svolti con maggiore efficacia ed efficienza a livello
sovra-ambito, salvo diverse determinazioni raggiunte a livello locale.
3.
I servizi di cui al comma 2 possono essere affidati alla gestione di una ASP che
abbia sede legale ed operi in almeno un Comune dell’area interessata.
Art. 18(Attività
di verifica regionale) 1.
La Regione, allo scopo di garantire
la coerenza delle azioni realizzate in attuazione dei Piani Sociali di Zona con
gli indirizzi fissati dalla legge regionale e dal Piano Regionale per le
Politiche Sociali, effettua verifiche per il controllo dell’efficacia,
dell’efficienza e della qualità dei servizi. A tal fine:
a)
l’ambito
territoriale presenta annualmente, entro il 30 giugno, la relazione sociale,
corredata da rendicontazione economico-finanziaria e da indicatori sui risultati
conseguiti in termini di copertura delle prestazioni erogate, rispetto alla
domanda rilevata, conformi alle direttive regionali in materia;
b)
l’Assessorato
alla Solidarietà della Regione
dispone verifiche a campione sui servizi attivati nell’ambito dei rispettivi
Piani Sociali di Zona, nonché sulla applicazione di quanto disposto dalla legge
regionale per l’attuazione del sistema integrato dei servizi sociali.
2.
L’Assessorato alla Solidarietà della Regione trasmette agli ambiti territoriali gli esiti
delle attività di verifica e fornisce le indicazioni idonee a promuovere una
migliore qualità degli interventi e l’uniformità dei servizi offerti su tutto il
territorio regionale, in termini di indicatori di misurazione delle attività,
della domanda e della offerta di servizi nonché i parametri di copertura
territoriale del bisogno, cui tendere in coerenza con le risorse disponibili.
Qualora, nell’esercizio delle attività di verifica, ovvero dall’esame della
relazione sociale, di cui al precedente comma 1 lett. a), emergano irregolarità
e inosservanze alla normativa vigente, le strutture regionali ne danno
comunicazione all’ambito interessato unitamente all’invito a provvedere, entro
un congruo termine comunque non inferiore a quindici giorni, agli adempimenti
conseguenti.
3.
Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 1 lett. a) e al comma 2, la Giunta
Regionale su proposta dell’Assessore alla Solidarietà, previa diffida, esercita
il potere sostitutivo di cui all’articolo 62, comma 3, della legge regionale.
4.
Allo scopo di consentire un adeguato livello di omogeneità e di comparabilità
delle relazioni sociali di ciascun ambito territoriale e degli indicatori in
esse utilizzati, la
Regione definisce,
di intesa con i Comuni, il modello di relazione sociale di cui al comma 1,
approvato dalla Giunta Regionale con apposite linee guida. La Giunta Regionale
può prevedere, nell’ambito dell’utilizzo delle risorse per la premialità, di cui
all’art. 7 della legge regionale, modalità premiali per gli ambiti territoriali
più virtuosi nella collaborazione al percorso di verifica regionale.
Art. 19(Poteri
sostitutivi) 1.
Nel corso della ordinaria attività di verifica di cui al precedente articolo 18,
ovvero su segnalazione di soggetti portatori di interessi diretti, se
la Regione riscontra casi di
inadempimento ed inosservanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge
regionale e dai relativi atti di indirizzo, nonché dal presente regolamento,
interviene mediante l’attivazione della procedura per l’esercizio dei poteri
sostitutivi.
2.
La Giunta
Regionale, su proposta dell’Assessore ai Servizi Sociali,
invita l’ambito territoriale interessato a provvedere entro un congruo termine,
comunque non inferiore a quindici giorni e non superiore a novanta giorni, a
sanare la situazione che ha prodotto inadempimento ovvero inosservanza degli
obblighi normativi e regolamentari.
3.
Con il medesimo provvedimento, la Giunta nomina un commissario ad acta
il quale, decorso inutilmente il termine fissato, provvede agli adempimenti in
via sostitutiva. Il commissario produrrà all’Assessorato alla Solidarietà della
Regione una relazione dettagliata
sull’attività svolta.
Art. 20(Interventi
indifferibili) 1.
Le modalità per l’applicazione della disciplina di cui all’art. 3, comma 3,
della legge regionale saranno definite a seguito della sottoscrizione dei
relativi accordi internazionali, ferma restando l’erogazione degli interventi
indifferibili da garantirsi ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della medesima
legge.
2.
Le risorse riservate ai sensi dell’art. 3, comma 8, della legge regionale sono
utilizzate, nei limiti della riserva determinata dal Piano Regionale delle
Politiche Sociali, con i seguenti criteri:
a)
per
gli interventi di cui all’art. 3, comma 4 della legge regionale, è riservata una
quota pari al 30% delle risorse di cui al comma 8 dello stesso art. 3, da
destinare alla corresponsione dell’anticipazione della spesa sostenuta dal
Comune, nelle more dell’azione di rivalsa e della conseguente restituzione delle
somme ricevute alla Regione; dette
anticipazioni saranno riconosciute ai Comuni, con priorità per quelli con minore
dimensione demografica, come individuati dal Piano Regionale delle Politiche
Sociali, tenendo conto del numero di interventi realizzati per Comune;
b)
per
gli interventi dei Comuni in ottemperanza alle ordinanze del Tribunale per i
minorenni è riservata una quota pari al 70% delle risorse di cui al comma 8
dello stesso art. 3, da destinare alla corresponsione a consuntivo della
compartecipazione della Regione alla
spesa complessiva in misura non superiore al 50% per ciascun intervento; dette
compartecipazioni saranno riconosciute ai Comuni, con priorità per quelli con
minore dimensione demografica, come individuati dal Piano Regionale delle
Politiche Sociali, tenendo conto del numero di interventi realizzati per Comune.
3.
I Comuni, nel cui territorio si è manifestata la necessità di realizzare gli
interventi di cui all’art. 3, commi 4 e 8, della legge regionale comunicano
all’Assessorato alla Solidarietà della Regione Puglia, entro e non oltre 30 giorni
dall’avvio del procedimento amministrativo relativo all’intervento
indifferibile, la attivazione dell’intervento e la relativa previsione di spesa,
richiedendo l’anticipazione ovvero la compartecipazione alla stessa spesa.
4.
L’Assessorato alla Solidarietà della Regione Puglia predispone annualmente, entro il 30
settembre di ogni anno, le due graduatorie dei Comuni che abbiano richiesto, nei
dodici mesi precedenti a tale scadenza, rispettivamente l’anticipazione per la
spesa per gli interventi indifferibili e la compartecipazione alla spesa per gli
interventi in ottemperanza alle ordinanze del Tribunale per i Minorenni, secondo
le modalità espresse al precedente comma. Le due distinte graduatorie sono
formate mediante la somma dei seguenti punteggi per tutti i Comuni interessati:
Dimensione
demografica |
Punteggio |
Numero
di interventi
in
un anno |
Punteggio |
Fino
a 5.000 ab |
50 |
Fino
a 10 |
10 |
Da
5001 a 10.000
ab. |
40 |
Da
11 a
20 |
20 |
Da
10.001 a 30.000
ab. |
30 |
Da
21 a
50 |
30 |
Da
30.001 a 50.000
ab. |
20 |
Da
51 a
100 |
40 |
Oltre
50.000 ab. |
10 |
Oltre
100 interventi |
50 |
5.
Gli oneri derivanti dagli interventi di cui all’art. 3, commi 3, 4 e 8, della
legge regionale, non coperti dalla compartecipazione regionale, restano a carico
del Comune competente con onere riferibile alla quota assegnata per il
finanziamento dei Piani di Zona, ovvero al bilancio comunale.
6.
Il Piano Regionale delle Politiche Sociali, in sede di programmazione
complessiva degli interventi sociali, può modificare i criteri e le modalità di
utilizzo delle risorse di cui al presente articolo, ivi inclusa la possibilità
di gestire tali interventi a livello di ambito territoriale, lasciando in capo
ai Sindaci le responsabilità delle funzioni di autorità sanitaria e di pubblica
sicurezza per gli interventi urgenti e indifferibili.
TITOLO 3RAPPORTI
TRA ENTI PUBBLICI E ALTRI ATTORI DEL SISTEMA INTEGRATO
Art. 21(Ruolo dei soggetti terzi per la gestione dei servizi) 1.
Al fine di promuovere il miglioramento della qualità dei servizi e valorizzare
il contributo dei soggetti del terzo settore alla realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali gli Ambiti, nella definizione delle
modalità di affidamento:
-
favoriscono
la pluralità di offerta dei servizi e delle prestazioni sociali, nel rispetto
dei principi di trasparenza e semplificazione amministrativa;
-
individuano
forme di aggiudicazione ristrette o negoziali, tali da consentire la piena
espressione della capacità progettuale ed organizzativa dei soggetti;
-
favoriscono
forme di coprogettazione finalizzate alla definizione di interventi sperimentali
ed innovativi per affrontare specifiche problematiche sociali;
-
definiscono
adeguati processi di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini anche nelle
modalità di gestione dei servizi, nel rispetto dei necessari requisiti tecnici e
professionali richiesti dalla legge regionale e dal presente regolamento.
2.
Alla gestione degli interventi e dei servizi sociali partecipano, nelle forme e
nei modi previsti dalla legge regionale e dal presente regolamento, tutti i
soggetti privati, con o senza finalità di lucro, che operino nell’ambito dei
servizi alla persona e alla comunità. Gli Ambiti territoriali, nella selezione
dei soggetti a cui affidare gli interventi e i servizi sociali, sostengono e
valorizzano il contributo e l’apporto dei soggetti del terzo settore.
3.
I soggetti terzi che non presentino organizzazione di impresa, e segnatamente le
associazioni e gli enti di promozione sociale, gli enti di patronato, le
organizzazioni di volontariato e gli altri soggetti senza scopo di lucro,
possono svolgere, con riferimento ai servizi e agli interventi previsti dalla
legge regionale e dal presente regolamento, esclusivamente attività che, in
coerenza con le finalità statutarie delle singole organizzazioni e nel rispetto
della normativa statuale e comunitaria di riferimento, non presentino elementi
di complessità tecnica ed organizzativa.
4.
Le attività di cui al comma 3 del presente articolo, comunque denominate, devono
configurarsi in modo tale da consentire esclusivamente forme documentate di
rimborso delle spese sostenute, escludendo contratti di appalto ed ogni altro
rapporto di esternalizzazione di servizi. A tal fine gli Ambiti territoriali
possono stipulare con i soggetti di cui al comma 3 apposite convenzioni, in
conformità a quanto previsto dall’art. 19, commi 3 e 4, della legge regionale e
dal presente regolamento e indire delle istruttorie pubbliche per la
coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali, con le modalità
indicate dall’art. 56 della legge regionale e dal presente regolamento. Per le
organizzazioni di volontariato le convenzioni devono essere stipulate ai sensi
del combinato disposto dell’art. 19, commi 3 e 4, della legge regionale n.
19/2006 e dell’art. 5, commi 1, 2, 3 e 4 della legge regionale n. 11/1994.
5.
Nella definizione delle procedure di affidamento diverse da quelle negoziali gli
Ambiti territoriali applicano la procedura ristretta prevista dalla legge
regionale, con riferimento specifico al criterio dell’offerta qualitativamente
ed economicamente più vantaggiosa.
6.
Nelle procedure per l’affidamento delle attività e dei servizi sociali, nonché
nella definizione dei conseguenti accordi contrattuali, gli Ambiti territoriali
possono individuare clausole di salvaguardia dei livelli occupazionali e delle
posizioni lavorative già attive, in quanto compatibile con le caratteristiche
del nuovo contratto e del CCNL di categoria, nonché soluzioni gestionali
coerenti con l’applicazione dell’art. 5 della l. n. 381/1991.
Art. 22(Requisiti
generali per la partecipazione alle procedure per
l’affidamento) 1.
Ai fini della selezione dei soggetti a cui affidare la gestione dei servizi e
degli interventi sociali gli ambiti territoriali tengono conto dei seguenti
requisiti di ammissibilità:
a)
iscrizione
negli appositi albi regionali, ove previsti, in conformità con la natura
giuridica dei soggetti;
b)
compatibilità
della natura giuridica e dello scopo sociale dei soggetti con le attività
oggetto dell’appalto e/o dell’affidamento;
c)
solidità
economica e finanziaria, certificata dal bilancio o da idonea garanzia bancaria,
da fideiussione, da altre garanzie personali, da correlarsi alla natura ed alle
dimensioni dei servizi da affidare in gestione;
d)
possesso
del Documento Unico di Regolarità Contributiva, rilasciato in data non anteriore
ad un semestre dalla data di avvio della procedura di affidamento.
Gli
ambiti tengono, altresì, conto del possesso di una esperienza documentata, di
durata almeno triennale, nel servizio oggetto dell’appalto e/o dell’affidamento,
ovvero nell’area tematica di riferimento, se il servizio è di nuova istituzione
o di carattere sperimentale, nonché dell’impegno a stipulare polizze
assicurative per la responsabilità civile nel corso delle attività prestate. Gli
ambiti possono, con proprio regolamento, modificare i suddetti requisiti di
ammissibilità, in relazione alla natura di specifici servizi ovvero a specifiche
condizioni strutturali del contesto di riferimento, fatti salvi i requisiti
previsti al presente comma.
2.
Ai fini della selezione dei soggetti a cui affidare la gestione dei servizi,
possono partecipare alle procedure di evidenza pubblica anche associazioni
temporanee i cui componenti attestino singolarmente il possesso dei requisiti di
cui alle lettere a), b), c), d) del precedente comma 1. Solo il requisito della
esperienza triennale può essere documentato dal soggetto capofila della medesima
associazione temporanea.
Art. 23(Criteri
per la valutazione delle offerte) 1.
Per la valutazione della qualità delle offerte relative all’affidamento dei
servizi gli ambiti territoriali, al fine di qualificare il sistema integrato di
interventi e servizi sociali sul territorio regionale, applicano il criterio
della offerta economicamente più vantaggiosa, escludendo in ogni caso il ricorso
al massimo ribasso.
2.
Per la valutazione della qualità delle offerte presentate si utilizzano i
seguenti criteri:
-
qualità
organizzativa dell’impresa,
-
qualità
del servizio,
-
qualità
economica,
-
prezzo.
3.
Per la determinazione del prezzo da porre a base d’asta il Responsabile del
Servizio tiene conto dell’incidenza del costo medio delle risorse professionali
da impiegare, calcolato sui parametri della contrattazione nazionale collettiva
di settore, del costo dei beni da impiegare per lo svolgimento delle attività,
dei costi di gestione e di ogni altro elemento ritenuto significativo per la
determinazione del costo complessivo del servizio. In nessun caso il prezzo a
base d’asta, ovvero il prezzo proposto per l’avvio della procedura negoziale,
può essere inferiore a quello che si determina applicando i criteri suddetti.
4.
Gli Ambiti territoriali, nel rispetto di quanto previsto all’art. 52, comma 2,
della legge regionale, individuano nel possesso della certificazione di qualità
da parte del soggetto proponente, ovvero di uno dei soggetti dell’associazione
temporanea proponente, un criterio preferenziale nella valutazione della
proposta progettuale, con riferimento alla qualità del servizio e alla qualità
del proponente.
5.
Gli Ambiti territoriali, nel rispetto delle indicazioni di cui all’art. 55,
comma 2, lettera b) della legge regionale e del presente regolamento, possono
introdurre ulteriori indicatori per la valutazione delle offerte con l’adozione
del regolamento unico di ambito per l’affidamento dei servizi, attribuendo a
ciascun indicatore un punteggio specifico. Al fattore prezzo va in ogni caso
attribuito un punteggio non superiore a 40 punti su 100.
Art. 24(Istruttoria
pubblica per la coprogettazione) 1.
Gli Ambiti territoriali, al fine di qualificare il sistema integrato di
interventi e servizi sociali del proprio territorio, adeguandolo alla emersione
di nuove domande e diversi bisogni sociali, possono indire, ai sensi dell’art.
56 della legge regionale, e nell’ambito di una dimensione economica sotto la
soglia di cui all’art. 28 del D.Lgs. n. 163/2006, istruttorie pubbliche per la
coprogettazione di interventi finalizzati alla realizzazione di attività
innovative e sperimentali nell’area dei servizi alla persona e alla comunità.
Per attività innovative e sperimentali si intendono servizi ed interventi
diversi da quelli specificatamente previsti dalla legge regionale e dal presente
regolamento, per i quali risulta oggettivamente complesso definire
preliminarmente l’impostazione tecnico-organizzativa e le esigenze finanziarie.
2.
Possono partecipare alle istruttorie pubbliche i soggetti di cui all’art. 19,
comma 3, della legge regionale che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a)
iscrizione
negli appositi albi regionali e/o nazionali, ove previsti, in conformità con la
natura giuridica dei soggetti;
b)
compatibilità
della natura giuridica e dello scopo sociale dei soggetti con l’iniziativa da
realizzare;
c)
presenza
di sedi operative nel territorio oggetto dell’intervento, attive da almeno un
anno al momento dell’avvio dell’iniziativa;
d)
esperienza
documentata, di durata almeno triennale, nel settore oggetto dell’iniziativa
ovvero in settori affini ad esso;
e)
presenza
di figure professionali adeguate all’iniziativa da realizzare, operative
all’interno dell’impresa;
f)
applicazione
dei contratti collettivi nazionali e correttezza delle posizioni previdenziali
di tutti gli operatori;
g)
impegno
a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi nel
corso delle attività prestate.
3.
Le istruttorie pubbliche si svolgono nelle forme e nei modi del pubblico
confronto, regolato, per quanto non specificatamente previsto dalla legge
regionale e dal presente regolamento, dalle previsioni dei regolamenti d’Ambito.
In ogni caso vanno garantiti i principi di trasparenza, parità di trattamento,
non discriminazione, efficacia, proporzionalità e pubblicità delle iniziative.
4.
Gli Ambiti territoriali, valutata l’opportunità di indire una istruttoria
pubblica, ne danno formale comunicazione mediante avviso pubblico, invitando
contestualmente i soggetti interessati all’iniziativa. Nell’esperimento
dell’istruttoria pubblica dovranno essere definite le seguenti fasi:
a)
presentazione
degli aspetti tecnici già noti legati alla specifica problematica oggetto
dell’iniziativa;
b)
definizione
delle modalità e dei tempi di lavoro;
c)
presentazione
delle proposte e dei contributi progettuali da parte dei soggetti partecipanti;
d)
elaborazione,
presentazione ed approvazione di un progetto d’intervento.
L’istruttoria
pubblica si conclude con la definizione di uno o più progetti innovativi e/o
sperimentali, per i quali gli ambiti definiscono forme e modalità di
collaborazione con i soggetti che hanno dichiarato la loro disponibilità,
attraverso la stipula di una convenzione.
Art. 25(Convenzioni
per il concorsoalla attuazione della rete dei
servizi) 1.
Gli Ambiti, al fine di promuovere il concorso delle organizzazioni di
volontariato, delle associazioni di promozione sociale, degli enti di patronato
e delle fondazioni alla realizzazione del sistema integrato degli interventi e
dei servizi sociali, possono individuare i servizi, le prestazioni e gli
interventi da attuare mediante la stipula delle convenzioni di cui all’art. 19,
commi 3 e 4, della legge regionale e ne danno informazione a mezzo di pubblico
avviso con l’indicazione del termine di presentazione delle candidature, nonché
delle modalità per accedere a rapporti convenzionali, individuate tra le
seguenti: l’accesso a sportello, l’accesso a prestazione, l’accesso previa
valutazione di proposte progettuali, l’accesso quale esito della istruttoria
pubblica di cui all’art. 23 del presente regolamento.
2.
I servizi, le prestazioni e gli interventi oggetto delle convenzioni di cui al
comma precedente si configurano come attività che, nell’ambito delle specifiche
finalità statutarie dei soggetti di cui al comma 1, presentino anche
caratteristiche di tipo innovativo e sperimentale e non presentino elementi di
notevole complessità tecnica e organizzativa.
3.
Gli Ambiti territoriali, nell’individuazione dei soggetti con cui stipulare le
convenzioni verificano la sussistenza dei seguenti requisiti, ovvero di
ulteriori e/o diversi requisiti motivatamente individuati rispetto al contesto
di riferimento:
a)
iscrizione
negli appositi albi regionali, ove previsti, in conformità con la natura
giuridica dei soggetti;
b)
compatibilità
della natura giuridica e dello scopo sociale dei soggetti con le attività da
realizzare;
c)
attività
svolta sul territorio di riferimento, di durata almeno annuale, nel settore
oggetto dell’attività ovvero in settori affini ad esso;
d)
esperienza
documentata, di durata almeno triennale, con riferimento alla tipologia di
attività da realizzare.
Art. 26(Altre
forme di gestione dei servizi) 1.
Gli Ambiti, individuano altre forme di gestione dei servizi previsti nei Piani
Sociali di Zona tra quelle previste dalla normativa nazionale e regionale
vigente, ivi inclusa la concessione e la erogazione di titoli per l’acquisto,
nel rispetto delle linee guida regionali in materia, approvate dalla Giunta
Regionale di intesa con i Comuni.
2.
La Regione, con il concorso dell’ANCI
Puglia, effettua un monitoraggio costante delle soluzioni gestionali adottate
negli ambiti territoriali per le principali tipologie di servizi, al fine di
assicurare il necessario supporto tecnico-giuridico e concorrere alla diffusione
delle buone pratiche organizzative e/o gestionali.
Art. 27(Definizione
degli standard di copertura delle prestazioni) 1.
La Giunta
Regionale, di intesa con i Comuni, definisce annualmente
parametri di riferimento regionale per la copertura delle diverse tipologie di
servizi rispetto ai correlati bisogni sociali previa costruzione di un sistema
di indicatori per la valutazione ex ante, in itinere ed ex post della domanda
sociale, delle attività e dei risultati realizzati.
2.
La Giunta
Regionale si avvale della analisi delle relazioni sociali di
ambito e del monitoraggio condotto dall’Osservatorio Regionale delle Politiche
Sociali sulla base degli indicatori di cui al comma 1, per la definizione e
l’aggiornamento della programmazione sociale regionale e delle relative priorità
di attuazione annuale, nel rispetto dei principi di equità, uguaglianza e di
pari opportunità.
Art. 28(Accreditamento
delle strutture e dei soggetti erogatoridi servizi socioassistenziali) 1.
Al fine di sviluppare la qualità del sistema integrato di interventi e servizi
sociali gli ambiti territoriali possono acquistare interventi, prestazioni e
servizi sociali, ovvero rilasciare agli utenti titoli per l’acquisto di servizi,
a condizione che i soggetti erogatori risultano accreditati, con le modalità
previste dalla legge regionale e dal presente regolamento.
2.
Oggetto del provvedimento di accreditamento sono le strutture, i servizi e/o i
soggetti che erogano interventi e servizi sociali nelle forme e con le modalità
definite dalla legge regionale e dal presente regolamento. In particolare
possono essere accreditati:
a)
strutture
e servizi pubblici;
b)
enti
e organismi a carattere non lucrativo;
c)
strutture
private e professionisti che ne facciano richiesta.
Il
rilascio del provvedimento è subordinato alla sussistenza delle condizioni di
cui al successivo articolo 29 ed ai requisiti strutturali, organizzativi,
funzionali e di qualità previsti nel presente regolamento.
3.
L’accreditamento è condizione essenziale, quando risulti a regime nell’ambito
territoriale di riferimento, perché i soggetti di cui al comma 2 del presente
articolo possano:
-
erogare
prestazioni il cui costo si pone a carico del servizio pubblico;
-
partecipare
all’istruttoria pubblica;
-
entrare
nell’elenco di ambito territoriale dei soggetti per i quali l’Ambito possa
erogare, su richiesta degli utenti, titoli per l’acquisto.
L’accreditamento
può costituire elemento di valutazione ovvero criterio di priorità nelle
procedure pubbliche di affidamento dei servizi a soggetto terzo, secondo quanto
disposto dagli ambiti nei rispettivi regolamenti unici per l’affidamento.
4.
L’accreditamento per l’erogazione di interventi e servizi sociali non
costituisce in capo ai Comuni, agli ambiti territoriali e alle ASL alcun obbligo
a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni
erogate.
Art. 29(Requisiti
e modalità per l’accreditamento) 1.
L’accreditamento, ai sensi dell’articolo 54 della legge regionale, è rilasciato
ai soggetti di cui all’art. 28, comma 2 del presente regolamento, dall’Ambito
subordinatamente alla sussistenza delle seguenti condizioni:
a)
possesso
dell’autorizzazione all’esercizio e iscrizione nel relativo registro regionale,
ove previsto dall’articolo 53 della legge regionale;
b)
esperienza
almeno annuale del soggetto gestore, maturata nell’ultimo quinquennio precedente
alla data di richiesta dell’accreditamento, nel settore socioassistenziale cui
afferiscono le strutture e i servizi per i quali si richiede l’accreditamento;
tale criterio non si applica per le strutture e i servizi introdotti per la
prima volta dalla legge regionale n. 19/2006, ovvero negli ambiti territoriali
in cui gli stessi servizi risultavano assenti;
c)
coerenza
rispetto alle scelte e agli indirizzi di programmazione sociale regionale e
attuativa locale;
d)
rispondenza
a requisiti ulteriori di qualificazione da determinarsi in conformità a quanto
previsto dal successivo comma 4 del presente articolo;
e)
verifica
positiva dell’attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi
di accesso ai servizi.
2.
L’ambito territoriale competente per l’accreditamento delle strutture è quello
sul cui territorio insiste la struttura stessa.
3.
L’ambito competente per l’accreditamento dei soggetti che erogano servizi, è
quello ove ha sede la struttura operativa del soggetto erogatore.
4.
I requisiti tecnici aggiuntivi di qualificazione, rispetto a quelli previsti per
l’autorizzazione all’esercizio, attengono a condizioni organizzative, procedure,
processi e risorse tali da garantire il miglioramento continuo della qualità del
servizio e sono, in ogni caso, vincolati ai seguenti requisiti soggettivi e
organizzativi:
a)
programmazione
delle attività che preveda la realizzazione di periodiche iniziative di
aggiornamento e formazione per gli operatori;
b)
adozione
della carta dei servizi, con l’indicazione delle procedure che rendano effettiva
l’esigibilità delle prestazioni offerte;
c)
presenza
operativa all’interno dell’impresa delle figure professionali minime richieste
per la organizzazione dei servizi, in possesso dei titoli di studio, delle
idoneità e delle esperienze professionali minime previste dalle normative
nazionali e regionali vigenti;
d)
posizione
regolare con gli obblighi relativi ai pagamenti dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei propri lavoratori, siano essi soci, dipendenti e
collaboratori, e rispetto dei contratti collettivi;
e)
posizione
regolare con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei diversamente
abili ex legge n. 68/1999, ovvero non assoggettamento a tale obbligo;
f)
turnover
ridotto dei dipendenti: il turnover dei lavoratori con contratto a tempo
indeterminato (sia in qualità di soci che in qualità di dipendenti) non deve
superare il 20%, per ciascun anno dell’ultimo triennio da attestare;
g)
definizione
precisa nei tempi, nelle modalità e nelle attività di funzioni organizzative e
procedure finalizzate al miglioramento continuo della qualità del servizio,
comprese le procedure di supervisione;
h)
definizione
della modalità di accoglienza della domanda e di valutazione della stessa, con
la capacità di interfacciare la rete pubblica dei punti di accesso al sistema
integrato dei servizi, anche mediante l’adozione della cartella-utente.
5.
L’ambito territoriale può considerare, inoltre, tra i requisiti tecnici
aggiuntivi di qualificazione della struttura o del soggetto richiedente
l’accreditamento anche la certificazione di qualità, rilasciata secondo le norme
UNI ISO, relativa all’attività oggetto del provvedimento di accreditamento, ed
eventuali requisiti ulteriori rispetto a quanto previsto al comma 4 del presente
articolo.
Art. 30(Procedure
per l’accreditamento) 1.
La procedura di accreditamento è attivata su istanza del soggetto interessato,
da inoltrare all’ambito territoriale competente, e comporta la verifica della
sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 28 e 29 del presente
regolamento. La procedura è conclusa con provvedimento dell’Ambito nel termine
di 120 (centoventi) giorni dalla data di ricezione dell’istanza. In sede di
prima applicazione, l’ambito pubblica apposito avviso per invitare i soggetti
interessati a presentare istanza, specificando le aree di intervento e le
tipologie di strutture e servizi per le quali si intende procedere
all’accreditamento. L’istanza è presentata dal soggetto interessato per ciascuna
struttura della cui gestione risulta titolare, presso l’ambito territoriale in
cui la stessa struttura ricade, e per ciascuna tipologia di servizio erogato,
presso l’ambito territoriale in cui ricade la sede operativa del soggetto
stesso.
2.
In
caso di esito negativo, una nuova richiesta di accreditamento non potrà essere
inoltrata prima che sia decorso un anno dalla data del provvedimento conclusivo
del procedimento di cui al comma precedente.
3.
L’Ambito territoriale competente trasmette all’Assessorato alla Solidarietà
della Regione Puglia il provvedimento
di accreditamento entro 15 giorni dalla adozione, ai fini della iscrizione
nell’Elenco regionale dei soggetti accreditati, di cui all’articolo 54 della
legge regionale e all’art. 31 del presente regolamento.
4.
L’Ambito territoriale competente, con una cadenza almeno triennale e secondo le
modalità che avrà definito con proprio regolamento, svolge la verifica di
mantenimento dei requisiti di accreditamento e ne comunica l’esito al competente
Settore della Regione Puglia. La
sussistenza della regolarità contributiva (DURC) è verificata in sede di
eventuale liquidazione di competenze con cadenza almeno semestrale.
5.
Le residenze protette o strutture sociosanitarie assistenziali, come previste
agli articoli 42 e 43 della legge regionale, già convenzionate con le Aziende
Sanitarie Locali e/o i Comuni, sono automaticamente accreditate in via
provvisoria, a condizione che risultino iscritte nell’apposito registro di cui
all’art. 53 della medesima legge. I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie
Locali, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento,
provvedono a comunicare agli ambiti competenti per territorio e al Settore
Sistema Integrato Servizi Sociali della Regione l’elenco delle strutture convenzionate. Gli
ambiti, previa verifica del possesso delle condizioni e dei requisiti prescritti
dagli artt. 58 e 66 del presente regolamento, provvedono a disporre
l’accreditamento definitivo entro tre anni dall’entrata in vigore del presente
regolamento.
Art. 31(Modalità
di gestione degli elenchidei soggetti e delle strutture accreditate) 1.
E’ istituito presso l’Assessorato alla Solidarietà della Regione Puglia l’elenco dei soggetti accreditati, il
cui aggiornamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia con periodicità annuale. L’iscrizione
nell’elenco dei soggetti accreditati avviene per ciascuna struttura della cui
gestione il soggetto risulta titolare e per ciascuna tipologia di servizio
gestito. La attivazione della gestione di un servizio in altro ambito
territoriale produce la sola comunicazione, a carico di quest’ultimo ambito, al
Settore Sistema Integrato Servizi Sociali, responsabile della gestione
dell’elenco dei soggetti accreditati, senza che ciò richieda una modifica della
iscrizione nel suddetto elenco.
2.
L’accreditamento può essere sospeso o revocato dall’Ambito che ha adottato il
provvedimento di accreditamento, a seguito del venire meno di una delle
condizioni e/o dei requisiti di cui all’art. 29.
3.
Qualora nel corso del periodo che intercorre tra due verifiche successive, si
manifestino eventi indicanti il venir meno del livello qualitativo delle
prestazioni erogate da un soggetto accreditato, l’ambito territoriale competente
per l’accreditamento provvede ad effettuare tempestivamente le necessarie
verifiche.
4.
L’accertamento di situazioni di non conformità ai requisiti di accreditamento
comporta, a seconda della gravità delle disfunzioni riscontrate e, previa
formale diffida, la sospensione con prescrizioni o la revoca
dell’accreditamento.
5.
L’ambito territoriale competente trasmette all’Assessorato alla Solidarietà
della Regione i provvedimenti di
sospensione o revoca dell’accreditamento.
6.
Le segnalazioni da parte dei soggetti di cui al comma 1 dell’art. 60 della legge
regionale, nonché degli enti che hanno affidato la gestione dei servizi, sono da
considerare tra gli eventi che determinano l’attivazione delle verifiche di cui
al comma 3 del presente articolo.
Art. 32(Criteri
per la definizione delle tariffe dei servizi) 1.
Il presente articolo determina i criteri per la definizione delle tariffe da
corrispondere per l’acquisto di servizi e/o quale controprestazione economica
per i servizi erogati mediante titolo di acquisto, e che i soggetti gestori di
strutture e servizi assumono come riferimento per l’esercizio delle attività.
2.
Le tariffe da riconoscere ai soggetti titolari di strutture e di servizi sociali
e sociosanitari autorizzati ovvero accreditati, comprensive dell’eventuale quota
di compartecipazione da parte degli utenti, dovranno essere determinate dalla
Regione, d’intesa con i Comuni, e
sentite le associazioni datoriali di categoria, con apposito e successivo
provvedimento della Giunta Regionale, da adottare entro centottanta giorni dalla
entrata in vigore del presente regolamento, tenendo conto dei seguenti criteri:
a)
costo
del servizio in relazione ai contenuti ed alle modalità di erogazione, sulla
base di parametri medi regionali desunti da apposite analisi di mercato;
b)
caratteristiche
strutturali, organizzative e professionali del soggetto accreditato;
c)
grado
di complessità della prestazione, ovvero esigenza di personalizzare la
prestazione in relazione a specifiche situazioni di bisogno;
d)
esigenza
di promuovere e facilitare il consumo di determinati servizi, nella platea dei
potenziali utenti beneficiari.
Le
tariffe devono essere determinate con riferimento agli standard strutturali ed
organizzativi di cui al presente regolamento, e non coprono le eventuali
prestazioni aggiuntive offerte all’utente.
3.
Definite a livello regionale le tariffe secondo i criteri indicati al comma 2
del presente articolo, gli ambiti con propri atti potranno determinare:
a)
un
incremento della tariffa da corrispondere in relazione alle distanze da
percorrere verso il luogo di residenza dell’utente finale, nel caso di
prestazioni a carattere domiciliare;
b)
una
riduzione della tariffa da corrispondere in relazione a specifiche condizioni di
complementarietà di un servizio con altre prestazioni garantite dall’ambito.
TITOLO 4AUTORIZZAZIONE
E CONTROLLO DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI SOCIALI
Art. 33(Autorizzazione al funzionamento) 1.
Il presente Titolo definisce i requisiti strutturali, organizzativi e funzionali
minimi che le strutture e i servizi socio-assistenziali previsti dalla legge
regionale devono possedere per essere autorizzati al funzionamento.
2.
In
attuazione delle norme e dei principi fissati dalla legge regionale, i requisiti
minimi, individuati nel presente regolamento, sono volti a garantire la qualità
delle prestazioni erogate dalle strutture e dai servizi socio-assistenziali in
un’ottica di miglioramento costante della qualità della vita e di riconoscimento
dei diritti di cittadinanza e non discriminazione, ai soggetti destinatari delle
prestazioni previste dal sistema integrato di interventi e servizi sociali in
Puglia.
3.
Le strutture e i servizi oggetto del presente regolamento, nell’ambito del
complessivo sistema integrato di interventi e servizi sociali, sono articolati
in modo da concorrere al superamento dei fenomeni di marginalità ed esclusione
sociale, e favorire processi educativi e di crescita dei minori e in modo da
realizzare percorsi di recupero e mantenimento dell’autonomia della persona.
Devono, altresì, essere organizzati in modo da eliminare fenomeni di
istituzionalizzazione e favorire l’integrazione e l’inclusione sociale.
4.
L’ambito territoriale può individuare tipologie di strutture e di servizi
aggiuntive e diverse rispetto a quelli indicati nel presente regolamento,
laddove le stesse favoriscano la ricerca di risposte innovative e più mirate
rispetto a bisogni sociali emergenti e complessi, che richiedano interventi
integrati, anche a carattere sperimentale. I requisiti strutturali e
organizzativi individuati per le tipologie di cui al presente comma devono, in
ogni caso, non risultare in contrasto con i requisiti minimi previsti dalla
normativa nazionale e dal presente regolamento. L’ambito territoriale competente
provvede a comunicare preventivamente alla Regione l’avvio delle attività del nuovo servizio o
della nuova struttura, che entro trenta giorni dall’arrivo della comunicazione
esprime proprio parere sulla adeguatezza dei requisiti fissati. Decorso
inutilmente tale termine, il parere si intende acquisito positivamente.
5.
Nel caso in cui il parere regionale di cui al comma precedente è negativo, per
gravi difformità rispetto ai requisiti minimi previsti dalle norme nazionali e
regionali vigenti e dal presente regolamento, la struttura e/o il servizio non
possono essere attivati.
Art. 34(Strutture
e servizi soggetti all’obbligo di autorizzazione) 1.
Le norme di cui al presente Titolo si applicano alle strutture ed ai servizi
socio-assistenziali a gestione pubblica e a gestione privata, così come
individuati nel Titolo IV della legge regionale che, indipendentemente dalla
denominazione dichiarata, sono rivolti a:
a)
minori,
per interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della
famiglia;
b)
diversamente
abili e affetti da malattie rare e croniche invalidanti e/o progressive e
terminali, per interventi socio-assistenziali o socio-sanitari finalizzati al
mantenimento e al recupero dei livelli di autonomia della persona e al sostegno
della famiglia;
c)
anziani,
per interventi socio-assistenziali o socio-sanitari finalizzati al mantenimento
e al recupero delle residue capacità di autonomia della persona e al sostegno
della famiglia;
d)
persone
affette da AIDS che necessitano di assistenza continua e risultano prive del
necessario supporto familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare
sia temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto
individuale;
e)
persone
con problematiche psico-sociali che necessitano di assistenza continua e
risultano prive del necessario supporto familiare o per le quali la permanenza
nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente impossibile o
contrastante con il progetto individuale;
f)
adulti
con problematiche sociali per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia
temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il progetto
individuale;
g)
adulti
e nuclei familiari, che si trovino in specifiche situazioni di difficoltà
economica, connesse a forme estreme di povertà, anche temporanee, a difficoltà
abitative, ovvero a provvedimenti privativi o limitativi della libertà personale
mediante regimi detentivi disposti dall’autorità giudiziaria;
h)
cittadini
stranieri immigrati e loro nuclei familiari.
2.
A
seguito della approvazione da parte della Giunta Regionale degli standard o
parametri di copertura territoriale delle prestazioni sociali, gli ambiti
territoriali autorizzano le strutture socioassistenziali e sociosanitarie
tenendo conto anche degli obiettivi di equilibrio e/o di riequilibrio
territoriale su base almeno provinciale per favorire le pari opportunità di
tutti i cittadini pugliesi nell’accesso alle prestazioni, nonché per promuovere
la razionale distribuzione delle strutture e dei servizi e concorrere alla
razionale allocazione delle risorse pubbliche.
Art. 35(Verifica
di compatibilità per l’autorizzazione di strutturesociosanitarie) 1.
Per le strutture di cui all’articolo 34 per le quali si renda necessaria anche
l’erogazione di prestazioni ad elevata integrazione sociosanitaria, si
distinguono i seguenti casi:
a)
le
strutture che erogano prestazioni sanitarie nel rispetto del modello
organizzativo del Servizio Sanitario Regionale;
b)
le
strutture che, nel proprio modello organizzativo, prevedono la erogazione di
prestazioni sociosanitarie, con riferimento alla propria natura caratteristica.
2.
Nel caso di cui alla lett. b) del precedente comma 1, nelle more della
definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, l’autorizzazione
alla realizzazione e al funzionamento è rilasciata dagli ambiti territoriali
competenti, nel rispetto della programmazione regionale. Tale autorizzazione è
subordinata alla verifica di compatibilità prevista per le strutture di cui
all’art. 5, comma 1, lettera a) punto 1), della legge regionale 28 maggio 2004,
n. 8, limitatamente alle strutture che chiedono di erogare anche prestazioni
sanitarie riabilitative.
3.
Al fine della richiesta della verifica di compatibilità, l’Ambito territoriale
competente trasmette entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta al
Settore Sistema Integrato Servizi Sociali della Regione la documentazione necessaria per acquisire la
dichiarazione di compatibilità. Lo stesso Settore, trasmette la richiesta della
verifica di compatibilità al competente Settore dell’Assessorato alle Politiche
per la Salute,
che la conclude entro trenta giorni con provvedimento dirigenziale, salvo la
necessità di interrompere i termini per richiedere integrazioni della
documentazione. Acquisito il parere di compatibilità, l’ambito competente
conclude entro i successivi trenta giorni il procedimento per l’autorizzazione
al funzionamento e trasmette, entro quindici giorni dall’adozione,
all’Assessorato regionale alle Politiche Sociali, il provvedimento di
autorizzazione, per la successiva iscrizione nell’apposito registro regionale,
di cui all’art. 53 della legge regionale, che dovrà avvenire entro trenta giorni
dalla data di ricevimento del provvedimento dell’ambito.
4.
Le strutture di cui alla lett. b) del precedente comma 1, preordinate anche
all’erogazione di prestazioni a carattere sanitario sono soggette, limitatamente
alle stesse prestazioni, alle norme in materia sanitaria. Il rispetto di tali
norme è verificato dall’Ambito nell’espletamento della procedura di cui al
successivo art. 38.
Art. 36(Requisiti
comuni alle strutture) 1.
Fermo restando il possesso dei requisiti prescritti dalle norme di carattere
generale e, in particolare, dalle disposizioni in materia di urbanistica, di
edilizia, di barriere architettoniche, di prevenzione incendi, di igiene e
sicurezza ed il rispetto degli obblighi derivanti dai contratti collettivi di
lavoro, tutte le strutture individuate nel presente regolamento devono possedere
i seguenti requisiti minimi:
a)
strutturali
-
ubicazione
in luoghi abitati facilmente raggiungibili con l’uso di mezzi pubblici e,
comunque, tale da permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale
del territorio e facilitare le visite agli ospiti delle strutture, salvo quanto
diversamente disposto per specifiche strutture;
-
dotazione
di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione distinti dagli
spazi destinati alle camere da letto, organizzati in modo da garantire
l’autonomia individuale, la fruibilità e la privacy;
b)
organizzativi
-
presenza
di figure professionali sociali e sanitarie qualificate, operative all’interno
dell’impresa, in relazione alle caratteristiche ed ai bisogni dell’utenza
ospitata, ed in possesso di idoneo titolo legalmente riconosciuto. Nelle more
dell’emanazione degli appositi atti normativi statali e regionali di
individuazione dei profili professionali sociali e socio-sanitari trova
applicazione la disciplina prevista dal presente regolaento e dai contratti
collettivi nazionali di lavoro. Al personale attualmente in servizio e privo del
possesso dei requisiti richiesti è fatto obbligo di partecipare ai percorsi
formativi e di riqualificazione programmati e/o autorizzati dalla
Regione, che certifichino il
raggiungimento delle necessarie competenze professionali;
-
presenza
di un coordinatore della struttura;
-
registro
degli ospiti;
-
organizzazione
delle attività nel rispetto dei normali ritmi di vita degli ospiti;
-
adozione,
da parte del soggetto gestore, di una Carta dei servizi secondo quanto previsto
dall’art. 58 della legge regionale.
c)
procedurali
-
predisposizione
di un piano individualizzato di assistenza e, per i minori, di un progetto
educativo individuale. Il piano individualizzato ed il progetto educativo
individuale devono indicare, gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le
modalità dell’intervento, il piano delle verifiche con cadenza almeno annuali.
2.
In
deroga alle disposizioni del presente Regolamento, ai sensi del D.M. 21.5.2001
n. 308, esclusivamente per i requisiti strutturali degli alloggi e limitatamente
alle strutture già autorizzate e operanti continuativamente negli ultimi dieci
anni in edifici realizzati da oltre ottanta anni, si fa riferimento, per un
massimo di cinque anni dalla entrata in vigore del presente regolamento, ai
requisiti strutturali prescritti prima dell’entrata in vigore della legge
regionale. La concessione della deroga deve essere espressamente richiesta,
sufficientemente motivata e documentata e, comunque, nel rispetto della
compatibilità dei requisiti di cui alle lettere b) e c).
Art. 37(Requisiti
comuni ai servizi) 1.
Fermo restando l’obbligo dell’applicazione dei contratti collettivi di lavoro e
dei relativi accordi integrativi, il soggetto erogatore dei servizi alla persona
di cui alla legge regionale deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni
organizzative:
a)
presenza
di figure professionali sociali e sanitarie qualificate, in relazione alla
tipologia di servizio erogato ed in possesso di idoneo titolo legalmente
riconosciuto. Nelle more dell’emanazione degli appositi atti normativi statali e
regionali di individuazione dei profili professionali sociali e socio-sanitari
trova applicazione la disciplina prevista dal presente regolamento e dai
contratti collettivi nazionali di lavoro. Al personale attualmente in servizio e
privo del possesso dei requisiti richiesti è fatto obbligo di partecipare ai
percorsi formativi e di riqualificazione programmati e/o autorizzati dalla
Regione;
b)
presenza
di un coordinatore responsabile in possesso di laurea ovvero di specifico titolo
con esperienza professionale specifica in riferimento alla tipologia della
struttura;
c)
adozione,
da parte del soggetto erogatore, di una Carta dei servizi secondo quanto
previsto dall’art. 58 della legge regionale e dal presente regolamento;
d)
adozione
di un registro degli utenti del servizio con l’indicazione dei piani
individualizzati di assistenza e, per i minori, di un progetto educativo
individuale.
Art. 38(Procedura
per l’autorizzazione al funzionamento delle strutture) 1.
L’Ambito territoriale, nel corso della procedura per il rilascio del
provvedimento di autorizzazione al funzionamento e delle relative modifiche e
revoche, accerta il possesso dei requisiti prescritti per le strutture e i
servizi sottoposti alla disciplina di cui alla legge regionale, entro il termine
massimo di novanta giorni dalla data della richiesta, decorso il quale
l’autorizzazione si intende concessa.
2.
Le strutture e i servizi in possesso di autorizzazione provvisoria, rilasciata
dopo l’entrata in vigore della legge regionale 25 agosto 2003, n. 17, e sino
alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dovranno essere
obbligatoriamente adeguate ai requisiti organizzativi, funzionali e strutturali
stabiliti dal successivo Titolo V, nel termine di tre anni dalla entrata in
vigore del presente regolamento. L’autorizzazione provvisoria si intende,
prorogata per tre anni,previa presentazione, entro un anno dall’entrata in
vigore del presente Regolamento, di un piano di adeguamento ai nuovi requisiti
strutturali, organizzativi e funzionali,che specifichi in forma di relazione
descrittiva le tipologie di interventi di adeguamento e le fasi temporali di
attuazione. Sono fissate con cadenza annuale le verifiche sullo stato di
avanzamento del processo di adeguamento.
3.
Qualora, decorso il termine indicato al comma precedente, i soggetti gestori
delle strutture e servizi non abbiano provveduto ad inoltrare istanza di
autorizzazione definitiva al funzionamento, l’atto autorizzativo provvisorio
decade automaticamente.
4.
L’Ambito verifica il possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e
funzionali per il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento, avvalendosi
degli uffici tecnici dei comuni componenti l’ambito, dei servizi sociali e, per
gli aspetti di natura sanitaria, della AUSL competente per territorio.
5.
Nel provvedimento di autorizzazione l’Ambito deve indicare:
a)
la
denominazione della struttura e del servizio;
b)
l’ubicazione
della struttura;
c)
la
sede legale e amministrativa del soggetto proprietario e/o gestore;
d)
il
legale rappresentante;
e)
le
tipologie di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari
erogati;
f)
la
ricettività;
g)
la
natura pubblica o privata.
6.
Qualora l’Ambito accerti la non conformità delle strutture o dei servizi ai
previsti requisiti, prima di emettere provvedimento di diniego, deve darne
comunicazione al legale rappresentante del soggetto gestore della struttura,
ovvero al titolare del servizio, che entro 15 giorni dalla ricezione della
stessa comunicazione può presentare elementi e/o documenti integrativi.
7.
Le modifiche agli elementi presi a base del provvedimento di autorizzazione,
quali gli standard organizzativi e strutturali, ivi inclusi gli ampliamenti e le
trasformazioni delle strutture, determinano la decadenza dall’autorizzazione.
L’autorizzazione non decade in caso di modifica del legale rappresentante, di
mero trasferimento della struttura, di modifica nella denominazione e
nell’assetto societario del soggetto titolare ovvero gestore della struttura,
purché tali modifiche non comportino cambiamenti nelle caratteristiche
strutturali e organizzative del servizio.
8.
Nel caso di sospensione dell’attività, il legale rappresentante del soggetto
gestore, ovvero il titolare del servizio, è tenuto a darne tempestiva
comunicazione motivata all’Ambito che ha rilasciato l’autorizzazione. La
sospensione dell’attività, qualora si protragga per più di 6 mesi continuativi,
comporta la decadenza dell’autorizzazione e la conseguente comunicazione alla
Regione.
Art. 39(Domanda
di autorizzazione delle strutture) 1.
La domanda per il rilascio dell’autorizzazione, sottoscritta dal legale
rappresentante del soggetto titolare e/o gestore, indirizzata all’ambito nel cui
territorio è ubicata la struttura, deve essere corredata dalla seguente
documentazione:
a. copia dell’atto costitutivo e dello statuto
della persona giuridica del soggetto gestore;
b.
dichiarazione di non aver riportato
condanne penali, con sentenze passate in giudicato, contro la persona, il
patrimonio e lo Stato per i titolari, amministratori o gestori;
c. indicazione dell’ubicazione della struttura e
titolo di godimento della stessa;
d.
planimetria quotata dei locali, nonché
degli eventuali spazi verdi annessi;
e. indicazione della destinazione d’uso dei
locali e degli spazi;
f. certificazione di abitabilità e di idonea
conformità urbanistica;
g.
attestazione di possesso dei requisiti
di sicurezza inerenti gli impianti presenti nelle strutture;
h.
certificato di prevenzione incendi ai
sensi della normativa vigente in materia;
i. relazione di un tecnico abilitato sullo
stato della rimozione delle barriere architettoniche della struttura e delle sue
pertinenze;
j. indicazione della dotazione organica del
personale e delle relative qualifiche e funzioni, corredata da una dichiarazione
unica sulla regolarità contributiva in base alle norme vigenti;
k.
polizza assicurativa di copertura rischi
per gli utenti, i dipendenti e i volontari;
l. copia della carta dei servizi adottata dalla
struttura e del regolamento interno;
m.
progetto assistenziale generale e/o
progetto educativo generale;
n. l’indicazione del responsabile del servizio
di protezione e prevenzione ex d.lgs. 626/94.
2.
Le strutture dovranno, in ogni caso, essere in possesso dei requisiti previsti
dalla normativa vigente e dai singoli regolamenti di ambito.
Art. 40(Procedura
per l’autorizzazione dei servizi) 1.
Per i servizi di cui all’art. 46, comma 1, della legge regionale, ad eccezione
di quelli previsti dalla lettera a), il soggetto titolare e/o gestore richiede
la autorizzazione all’esercizio all’ambito territoriale in cui ha la propria
sede operativa, attestando il possesso dei requisiti organizzativi richiesti
interni alla propria organizzazione di impresa. L’ambito competente, a seguito
della richiesta, entro i 30 giorni successivi, attiva il procedimento per
l’iscrizione nei registri regionali del soggetto titolare e/o gestore di un
servizio, previa verifica del rispetto di tutti i requisiti richiesti per
l’autorizzazione e, nell’ipotesi in cui accerti l’insussistenza dei requisiti
prescritti, dispone l’immediata cessazione del servizio, eventualmente già
attivato.
2.
L’iscrizione nel registro regionale è effettuata con le modalità di cui all’art.
53 della legge regionale e determina la legittimazione all’esercizio dei servizi
automaticamente autorizzati. Nell’ipotesi di diniego dell’iscrizione ai
registri, per la verifica di insussistenza da parte della Regione dei requisiti prescritti, l’Ambito dispone
l’immediata cessazione del servizio.
3.
Il soggetto titolare e/o gestore di un servizio, autorizzato ai sensi dei commi
precedenti, all’avvio del servizio in un ambito territoriale presenta la
comunicazione di avvio delle attività ai sensi dell’art. 51 della suddetta
legge, che dovrà contenere la dichiarazione di sussistenza dei requisiti minimi
previsti dal presente regolamento e il possesso della iscrizione nell’apposito
registro regionale.
4.
A
seguito della comunicazione di avvio attività, il servizio si intende
automaticamente autorizzato, fatto salvo l’obbligo del possesso dei requisiti
organizzativi e funzionali indicati nel presente regolamento. L’Ambito
competente, a seguito della comunicazione, attiva la verifica del rispetto dei
requisiti richiesti per il servizio attivato e ne dà comunicazione agli uffici
regionali competenti per l’aggiornamento del registro regionale.
Art. 41(Attività
di vigilanza e controllo) 1.
L’Ambito esercita l’attività di vigilanza avvalendosi degli uffici tecnici
comunali, degli uffici dei servizi sociali e, per gli aspetti di natura
sanitaria, delle AUSL competenti per territorio.
2.
L’Ambito, nell’esercizio della propria attività di vigilanza, nel momento in cui
constata il venir meno di uno o più dei requisiti prescritti dalla legge
regionale e dal presente regolamento, comunica tempestivamente al legale
rappresentante del soggetto gestore ovvero del soggetto titolare del servizio,
il provvedimento di diffida alla regolarizzazione. Il provvedimento di diffida
deve indicare le necessarie prescrizioni e un termine da 30
a 90 giorni per l’adeguamento. L’Ambito,
nel caso di mancato adeguamento alle prescrizioni e/o ai termini ingiunti nella
diffida, ai sensi dell’art. 63, comma 3, della legge regionale, sospende o
revoca il provvedimento di autorizzazione, in relazione alla gravità delle
violazioni.
3.
In
caso di gravi illegittimità e nelle ipotesi di abuso della pubblica fiducia,
segnalate anche da altri ambiti territoriali nei quali il soggetto autorizzato
abbia attivato il servizio, l’Ambito che ha rilasciato il provvedimento
autorizzatorio può disporre, senza la preventiva diffida, la sospensione o la
revoca dello stesso provvedimento, individuando contestualmente le misure idonee
a tutelare gli utenti ovvero favorire soluzioni alternative.
4.
Nel caso in cui ricorrano le condizioni indicate all’art. 63 della legge
regionale, l’Ambito territoriale che abbia rapporti contrattuali con il soggetto
gestore del servizio o della struttura applica la sanzione amministrativa nella
misura e con le modalità previste dal medesimo articolo destinando gli introiti
agli interventi ed ai servizi sociali.
Art. 42(Attività
di vigilanza e controllo della
Regione) 1.
Il Settore Sistema Integrato Servizi Sociali della Regione Puglia effettua controlli a campione per
verificare l’esercizio delle attività di vigilanza previste dal presente
regolamento.
2.
In
presenza di circostanze di particolare rilievo, l’Assessore Regionale ai Servizi
Sociali può disporre, attraverso gli uffici regionali, specifiche attività di
controllo.
3.
L’esito dell’attività di controllo di cui ai commi 1 e 2 è comunicato all’ambito
territoriale competente del rilascio del provvedimento autorizzatorio,
unitamente all’invito a provvedere agli adempimenti conseguenti. In caso di
reiterata inerzia, previa diffida, la Giunta Regionale esercita il potere
sostitutivo decorsi 30 giorni dal termine fissato per l’adempimento.
4.
Per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo, la Regione, ai sensi dell’art. 53 della
legge regionale, può avvalersi di organismi di controllo che sono identificati
come organismi operanti nel settore della certificazione di qualità dei servizi
e iscritti nell’apposito albo regionale.
5.
L’iscrizione all’albo degli organismi di controllo di cui al comma 4 è
subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a)
attestazione
di idoneità da parte di organismi formalmente riconosciuti a livello nazionale;
b)
organizzazione
aziendale strutturata in modo da assicurare una piena valorizzazione delle
risorse presenti sul territorio regionale;
c)
previsione
di meccanismi idonei a verificare l’effettiva presenza dei requisiti prescritti
per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture e dei servizi iscritti
nei registri di cui all’art. 53 e nell’elenco di cui all’art. 54 della legge
regionale e dei relativi soggetti gestori o erogatori;
d)
disponibilità
di risorse professionali in possesso di esperienza almeno quinquennale nei
rispettivi campi di competenza;
e)
dotazione
organica che preveda almeno le seguenti figure professionali: professionista
abilitato alla certificazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro,
assistente sociale iscritto all’Albo Professionale, laureato in materie
economiche o giuridiche esperto nel campo delle politiche sociali;
f)
partita
IVA ed iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA della provincia in cui
ha sede legale l’organismo di certificazione.
6.
L’Albo regionale è istituito con apposito provvedimento del Dirigente del
Settore Sistema Integrato Servizi Sociali della Regione. Il Dirigente dispone l’iscrizione ovvero
rigetta l’istanza, previa verifica del possesso dei requisiti prescritti dal
presente regolamento. Il procedimento amministrativo è concluso nel termine di
sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza.
7.
Il Dirigente del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali, in caso di gravi
irregolarità nello svolgimento delle attività di controllo o di accertata
perdita dei requisiti prescritti per l’iscrizione, dispone l’immediata
cancellazione dall’Albo regionale degli organismi di controllo. Ai fini del
predetto accertamento il Dirigente del Settore può disporre ispezione presso
l’organismo di controllo.
Art. 43(Registri
delle strutture autorizzate) 1.
Le strutture e i servizi autorizzati ai sensi del presente regolamento sono
iscritti nei registri regionali con le modalità fissate dall’art. 53 della legge
regionale e dal presente regolamento.
2.
L’iscrizione nei suddetti registri determina la legittimità all’esercizio delle
attività.
TITOLO 5STRUTTURE
E SERVIZI SOCIALI RICONOSCIUTI
Art. 44STRUTTURE
E SERVIZI SOCIALI RICONOSCIUTI 1.
Le caratteristiche delle strutture socioassistenziali riconosciute sul
territorio regionale, sulla base dei requisiti di cui al presente Titolo,
costituiscono i requisiti minimi strutturali, organizzativi e funzionali per la
costruzione di un sistema omogeneo e di qualità sul territorio regionale, in
sede di prima e organica applicazione.
2.
I requisiti strutturali e organizzativi rapportati agli ospiti delle strutture
ovvero agli utenti dei servizi sono riferiti in ogni caso alla ricettività
autorizzata in numero posti letto per le stesse strutture ovvero alla capacità
di accoglienza dei servizi in numero di utenti.
3.
La Regione riconosce la necessità e la
opportunità di favorire sperimentazioni e soluzioni innovative nella
organizzazione e nella progettazione di strutture e servizi, che tengano conto
delle evoluzioni normative e della evoluzione del sistema dei bisogni della
popolazione pugliese nei diversi contesti territoriali. A tal fine procederà
annualmente, mediante deliberazioni di Giunta Regionale, e previa intesa con i
Comuni, alla definizione di altre strutture e servizi e alla individuazione dei
relativi requisiti strutturali, organizzativi e funzionali minimi per le
autorizzazioni.
CAPO 1(Strutture
per Minori)
Art. 45(Norma
generale) 1.
Le strutture per minori, come definite dall’art. 41 della legge regionale,
devono rispettare i requisiti previsti nel presente capo.
2.
Dette strutture sono destinate altresì all’accoglienza dei minori sottoposti a
provvedimenti giudiziari anche di natura penale. Gli Accordi di programma
definiti con le AUSL ai fini dell’approvazione dei Piani di Zona regolamentano i
rapporti per gli interventi socio-sanitari presso le strutture che accolgono
minori con disabilità fisica e/o psichica ovvero con disturbi della personalità.
3.
Le strutture che accolgono minori allontanati dalla famiglia perché vittime di
maltrattamenti o abusi devono avere caratteristiche adeguate al perseguimento
degli obiettivi di promozione del benessere dei bambini maltrattati.
4.
Nel caso in cui, su disposizioni dei Tribunali per i Minorenni, si debba
procedere a realizzare legami sostitutivi adeguati al compito riparativo, tali
strutture specializzate incoraggeranno il determinarsi di condizioni che
permettano adozioni o affidamenti familiari caratterizzati da specifiche istanze
terapeutiche.
5.
Per gli adempimenti di cui all’art. 2 della legge 4 maggio 1983 n. 184 e
successive modificazioni e disposizioni attuative, il Settore Programmazione
Sociale e Integrazione della Regione
Puglia, attraverso l’Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali, di cui
all’art. 14 della legge regionale, effettua il costante monitoraggio delle
strutture per minori e istituisce l’anagrafe dei minori in affidamento
familiare.
Art. 46(Contenuto
professionale dei servizi) 1.
Al fine di promuovere la qualità delle prestazioni erogate dalle strutture e dai
servizi oggetto del presente regolamento e di tutelare e valorizzare le
esperienze professionali acquisite dagli operatori, la Regione Puglia riconosce i titoli di
studio già individuati a livello nazionale per l’esercizio delle professioni di
assistente sociale, educatore professionale, operatore sociosanitario e promuove
percorsi di formazione professionale per la riqualificazione di operatori già in
servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, pur non in
possesso dei titoli di studio richiesti dalle normative successive, purché non
in contrasto con le norme comunitarie e nazionali vigenti.
2.
In
via transitoria e nelle more della definizione a livello nazionale di ulteriori
profili professionali sociali, nonché nelle more della definizione a livello
regionale del regolamento di cui all’art. 57 della legge regionale, ed a titolo
meramente ricognitivo, per lo svolgimento della funzione educativa nel settore
dei servizi socioassistenziali e sociosanitari, i titoli di studio utili
attualmente rilasciati dai canali di formazione universitaria e della formazione
professionale sono i seguenti:
a)
laurea
in educazione professionale, ex D.M. n. 520/1998 e titoli equipollenti;
b)
laurea
in Scienze dell’Educazione, ex indirizzo in Educatore professionale
extrascolastico;
c)
laurea
triennale in Scienze dell’Educazione nel campo del disagio minorile, della
devianza, della marginalità;
d)
laurea
triennale in Scienze dell’Educazione e della Formazione, indirizzi Scienze
dell’Educazione e Scienze dell’educazione nei servizi socioculturali e
interculturali;
e)
laurea
in Pedagogia;
f)
laurea
in Scienze dell’Educazione, ex indirizzi in Insegnanti di Scienze
dell’Educazione e in Esperto di processi formativi, e laurea triennale in
Scienze dell’Educazione,indirizzo in Processi di formazione e valutazione.
3.
In
via transitoria e nelle more della definizione a livello nazionale di ulteriori
profili professionali sociali, per gli operatori in possesso dei titoli di cui
alla lettera f) che non risultino già in servizio alla data di entrata in vigore
del presente regolamento, possono essere ricoperte le funzioni educative nel
settore dei servizi socioassistenziali solo in presenza di una esperienza
documentata almeno triennale nel settore dei servizi socioeducativi e di cura
delle persone.
4.
Nell’ambito di servizi socioassistenziali che abbiano un carattere prevalente di
servizi socioeducativi, per una più efficace organizzazione degli stessi servizi
e rispondenza delle funzioni assegnate alla natura del servizio, è assicurato
nella formazione delle équipes professionali l’impiego pur non esclusivo di
operatori che abbiano i titoli dalla lett. b) alla lett. f) del comma 3.
Nell’ambito di servizi socioassistenziali che abbiano carattere prevalente di
servizi socioriabilitativi, e ad elevata integrazione sociosanitaria, è
assicurato nella formazione delle équipes professionali l’impiego pur non
esclusivo di operatori che abbiano i titoli di cui alla lett. a) del comma 3.
5.
In
via transitoria e nelle more della definizione a livello nazionale di ulteriori
profili professionali sociali, nonchè nelle more della definizione a livello
regionale del regolamento di cui all’art. 57 della legge regionale, ed a titolo
meramente ricognitivo, per lo svolgimento della funzione educativa nel settore
dei servizi socioassistenziali e sociosanitari sono impiegati anche operatori in
possesso di diploma di maturità di scuola media superiore, che abbiano una
esperienza documentata almeno triennale nel settore dei servizi educativi e di
cura delle persone.
6.
Tutte le strutture e i servizi di cui agli articoli del Titolo V del presente
regolamento devono prevedere la posizione di coordinatore della struttura o
coordinatore del servizio. Fatte salve le posizioni di coordinamento già
ricoperte nelle strutture e nei servizi attivi alla data di entrata in vigore
del presente regolamento, e salvo quanto espressamente definito per specifiche
strutture, le funzioni di coordinamento sono assegnate a figure in possesso di
laurea almeno triennale, ovvero a figure in possesso di diploma di maturità con
esperienza nel ruolo specifico di coordinatore di struttura o servizio non
inferiore a tre anni.
Art. 47(Comunità
familiare) 1.
La Comunità
familiare deve avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione
e standard |
Tipologia e
carattere;
destinatari |
La comunità
familiare è struttura educativa residenziale, caratterizzata da bassa intensità
assistenziale, destinata alla convivenza stabile di un piccolo gruppo di minori
con due o più adulti che assumono le funzioni genitoriali. È rivolta a minori in
età evolutiva per i quali non è praticabile l’affido. |
Ricettività |
Massimo
6 ospiti in età compresa tra 0 – 18 anni |
Prestazioni |
La
comunità familiare è struttura avente caratteristiche funzionali ed
organizzative orientate al modello relazionale familiare, a carattere non
professionale. La comunità familiare assicura accoglienza e cura dei minori,
costante azione educativa, assistenza e tutela, gestione della quotidianità ed
organizzazione della vita alla stregua di quanto avviene nel normale clima
familiare, coinvolgimento dei minori in tutte le attività di espletamento della
vita quotidiana come momento a forte valenza educativa, stesura di progetti
educativi individualizzati, gestione delle emergenze, socializzazione e
animazione. La struttura assicura il servizio per tutto l’arco della giornata,
ivi comprese le ore notturne.
La
Comunità familiare, in particolare, deve:
-
assicurare
il mantenimento, l’educazione, l’istruzione di ogni minore affidato, tenendo
conto delle indicazioni della famiglia, del servizio sociale, delle prescrizioni
eventualmente stabilite dall’autorità affidante;
-
agevolare
i rapporti fra gli ospiti e la famiglia di origine onde favorirne il
reinserimento;
-
predisporre,
dopo un congruo periodo di osservazione del caso, un progetto educativo
personalizzato in accordo con la famiglia, il servizio sociale, l’educatore
tenendo conto delle indicazioni del provvedimento di affidamento;
-
tenere
la cartella personale psico-sociale e sanitaria di ogni ospite, assicurandone il
costante aggiornamento a cura degli operatori della struttura;
-
tenere
il registro giornaliero delle presenze degli ospiti;
-
curare
gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in ordine ai rapporti con
l’autorità giudiziaria minorile;
-
coinvolgere,
pur nella diversità dei ruoli, tutto il personale in servizio nel programma
educativo e nella gestione delle attività. |
Personale |
Minimo
due adulti che assumono funzioni genitoriali, prevedendo preferibilmente la
presenza di entrambi i sessi. Gli adulti che assumono responsabilità genitoriali
devono possedere idoneità all’affido, conformemente alle Linee Guida regionali
in materia. Gli adulti nello svolgimento della propria funzione sono affiancati
da:
-
almeno
un educatore;
-
da
altri consulenti dell’area socio-psico-pedagogica;
-
da
esperti per prestazioni relative ad interventi di animazione, secondo
l’organizzazione
delle attività della comunità. |
Modulo
abitativo |
Le
Comunità a dimensione familiare devono essere organizzate in appartamenti
collocati in civili abitazioni, adeguatamente arredati e dimensionati in
relazione ai bisogni dei minori accolti. Ogni appartamento deve comprendere:
·
camere
da letto singole con uno spazio notte individuale di non meno di mq. 9 o doppie
con uno spazio complessivamente non inferiore a mq. 14 per due posti letto;
·
per
le camere da letto doppie, disposizione dei posti letto in orizzontale, evitando
la disposizione “a castello”;
·
un
locale per servizi igienici ogni 3 ospiti, di cui un locale per servizi igienici
assistito per la non autosufficienza, a cui deve aggiungersi un locale per
servizi igienici riservato agli adulti e al personale;
·
zona
soggiorno-pranzo, con idonei spazi per attività di gruppo e individuali;
·
cucina;
·
postazione
telefonica accessibile per i minori ospiti, nei casi previsti e sotto la
supervisione degli adulti;
·
dotazione
di condizionatore d’aria in tutti gli ambienti destinati alla fruizione da parte
degli ospiti. |
Art. 48(Comunità
educativa) 1.
La Comunità educativa deve avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione
e standard |
Tipologia
e carattere;
destinatari
|
La comunità
educativa è struttura residenziale a carattere comunitario di tipo familiare,
caratterizzata dalla convivenza di un gruppo di minori con un’equipe di
operatori professionali che svolgono la funzione educativa come attività di
lavoro. È rivolta a minori per i quali non è praticabile l’affido o per i quali
si è in attesa dell’affido stesso. |
Ricettività |
Massimo
10 ospiti più eventuali 2 posti per le emergenze di età compresa tra 3 – 18
anni. La permanenza degli ospiti può essere estesa fino al compimento del 25. mo
anno di età limitatamente ai casi per i quali si rende necessario il
completamento del percorso educativo e di recupero. Le comunità educative
organizzano la propria accoglienza in modo da assicurare la omogeneità della
presenza dei minori per classi di età, in particolare curando che siano presenti
o minori fino ai 12 anni oppure minori dai 13 ai 18 anni, fatta salva la
possibilità di ospitare minori fratelli anche in fasce di età diverse da quelle
indicate. E’ possibile inserire minori di età inferiore ai tre anni ove
richiesto da particolari situazioni contingenti, ed a seguito
dell’autorizzazione dell’autorità che ne ha disposto l’inserimento. |
Prestazioni |
La
comunità educativa è struttura avente caratteristiche funzionali ed
organizzative orientate al modello relazionale familiare, a carattere
professionale.
La
comunità educativa assicura accoglienza e cura dei minori, costante azione
educativa, assistenza e tutela, gestione della quotidianità ed organizzazione
della vita alla stregua di quanto avviene nel normale clima familiare,
coinvolgimento dei minori in tutte le attività di espletamento della vita
quotidiana come momento a forte valenza educativa, stesura di progetti educativi
individualizzati, gestione delle emergenze, socializzazione e animazione.
La
Comunità deve:
-
assicurare
il mantenimento, l’educazione, l’istruzione di ogni minore affidato, tenendo
conto delle indicazioni della famiglia, del servizio sociale, delle prescrizioni
eventualmente stabilite dall’autorità affidante;
-
agevolare
i rapporti fra gli ospiti e la famiglia di origine onde favorirne il
reinserimento;
-
predisporre,
dopo un congruo periodo di osservazione del caso, un progetto educativo
personalizzato in accordo con la famiglia, il servizio sociale, l’educatore
tenendo conto delle indicazioni del provvedimento di affidamento;
-
tenere
la cartella personale psico-sociale e sanitaria di ogni ospite, assicurandone il
costante aggiornamento a cura degli operatori della struttura;
-
tenere
il registro giornaliero delle presenze degli ospiti;
-
curare
gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in ordine ai rapporti con
l’autorità giudiziaria minorile;
-
coinvolgere,
pur nella diversità dei ruoli, tutto il personale in servizio nel programma
educativo e nella gestione delle attività. |
Personale |
Nella
Comunità educativa il rapporto minimo tra educatori e minori deve essere di uno
a due e comunque in numero sufficiente a garantire regolari turnazioni nel
rispetto dei CCNL e della normativa vigente, prevedendo preferibilmente la
presenza di entrambi i sessi. Nelle ore notturne la comunità educativa di tipo
familiare deve assicurare almeno la presenza di una unità di personale
educativo.
Personale
ausiliario nel numero di almeno 1 ogni 6 ospiti, che garantiscano la presenza
nelle ore diurne, per un minimo di 12 ore giornaliere. Per la gestione della
struttura e la organizzazione delle prestazioni da erogare, è individuato un
coordinatore della struttura tra le figure professionali dell’area
sociopsico-pedagogica, impiegate nella stessa, salvo quanto disposto all’art. 46
del presente regolamento. Se la struttura accoglie anche minori con
problematiche psico-sociali, nella equipe devono essere presenti anche educatori
professionali, ex Decreto n. 520/1998, nonché le altre figure professionali
adeguate in relazione alle prestazioni sociosanitarie richieste. Le eventuali
prestazioni sanitarie sono erogate dal Servizio Sanitario Regionale, nel
rispetto del modello organizzativo vigente. |
Modulo
abitativo |
La
Comunità educativa deve essere organizzata in appartamenti collocati in civili
abitazioni, adeguatamente arredati e dimensionati in relazione ai bisogni dei
minori accolti. Ogni appartamento deve comprendere:
·
camere
da letto singole con uno spazio notte individuale di non meno di mq. 9 o doppie
con uno spazio complessivamente non inferiore a mq. 14 per due posti letto;
·
per
le camere da letto doppie, disposizione dei posti letto in orizzontale, evitando
la disposizione “a castello”;
·
camere
doppie con l’aggiunta di un terzo letto, solo in casi specifici determinati
dalla necessità di non dividere gruppi di fratelli e di sorelle, e solo a
seguito di autorizzazione dell’autorità che ha disposto l’inserimento dei
minori;
·
un
locale per servizi igienici ogni quattro ospiti, di cui almeno uno attrezzato
per la non autosufficienza e un locale per servizi igienici riservato al
personale;
·
zona
soggiorno-pranzo, con idonei spazi per attività di gruppo e individuali;
·
cucina;
·
postazione
telefonica accessibile agli ospiti minori, nei casi previsti e con la
supervisione degli adulti;
·
dotazione
di condizionatore d’aria in tutti gli ambienti destinati alla fruizione da parte
degli ospiti. |
Art. 49(Comunità
di pronta accoglienza) 1.
La Comunità di pronta accoglienza deve avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione
e standard |
Tipologia e
carattere;
destinatari |
La comunità
di pronta accoglienza è struttura educativa residenziale a carattere
comunitario, caratterizzata dalla temporaneità dell’accoglienza di un piccolo
gruppo di minori con un gruppo di operatori che, anche a turno, assumono la
funzione di adulto di riferimento svolgendo attività lavorativa. La struttura è
finalizzata all’ospitalità di preadolescenti ed adolescenti che necessitano di
un urgente allontanamento dalla propria famiglia e/o di tutela temporanea. Il
periodo di permanenza dei minori nella comunità, di norma, non deve superare i
15 giorni e non può, in ogni caso, superare i 30 giorni. Tali termini possono
essere superati soltanto a seguito di motivata autorizzazione dell’autorità che
ha disposto l’inserimento. Durante tale periodo i servizi sociali dell’ambito
formulano un progetto educativo individuale in virtù del quale saranno attivati
altri servizi o interventi. |
Ricettività |
Massimo
10 minori di età compresa tra 6 -18 anni. Le comunità di pronta accoglienza
organizzano la propria accoglienza in modo da assicurare la omogeneità della
presenza dei minori per classi di età, in particolare curando che siano presenti
o minori fino ai 12 anni oppure minori dai 13 ai 18 anni, fatta salva la
possibilità di ospitare minori fratelli anche in fasce di età diverse da quelle
indicate. E’ possibile inserire minori di età inferiore ai sei anni ove
richiesto da particolari situazioni contingenti, ed a seguito
dell’autorizzazione dell’autorità che ne ha disposto l’inserimento. |
Prestazioni |
La
Comunità
assicura: il funzionamento nell’arco delle 24 ore, per tutto l’anno, servizi di
cura alla persona, azioni volte a garantire una pronta risposta ai bisogni
primari, azioni volte ad assicurare, per quanto possibile, la continuità con le
attività scolastiche e formative eventualmente in corso. La Comunità partecipa
all’elaborazione del progetto educativo individuale, la cui titolarità resta in
capo ai Servizi sociali territoriali, che ne assicura la continuità rispetto
alla struttura e ai servizi che prendono in carico il minore dopo il periodo di
permanenza nella comunità di pronta accoglienza.
La
Comunità di pronta accoglienza deve:
-
assicurare
il rispetto delle prescrizioni eventualmente stabilite dall’autorità affidante;
-
tenere
la cartella personale psico-sociale e sanitaria di ogni ospite, assicurandone il
costante aggiornamento a cura degli operatori della struttura;
-
tenere
il registro giornaliero delle presenze degli ospiti;
-
curare gli
adempimenti previsti dalla vigente normativa in ordine ai rapporti con
l’autorità giudiziaria minorile. |
Personale |
La
Comunità è condotta da un numero di operatori in misura sufficiente a garantire
nell’arco delle 24 ore la presenza di almeno un educatore ogni tre ospiti.
Personale ausiliario nel numero di almeno 1 ogni 5 ospiti, che garantiscano la
presenza nelle ore diurne, per un minimo di 12 ore giornaliere. Per la gestione
della struttura e la organizzazione delle prestazioni da erogare, è individuato
un coordinatore della struttura tra le figure professionali dell’area
sociopsico-pedagogica, impiegate nella stessa, salvo quanto disposto all’art. 46
del presente regolamento. |
Modulo
abitativo |
La
Comunità di pronta accoglienza deve essere organizzata in appartamenti collocati
in civili abitazioni, adeguatamente arredati e dimensionati in relazione ai
bisogni dei minori accolti. Ogni appartamento deve comprendere:
·
camere
da letto singole con uno spazio notte individuale di non meno di mq. 9 o doppie
con uno spazio complessivamente non inferiore a mq. 14 per due posti letto;
·
per
le camere da letto doppie, disposizione dei posti letto in orizzontale, evitando
la disposizione “a castello”;
·
camere
doppie con l’aggiunta di un terzo letto, solo in casi specifici determinati
dalla necessità di non dividere gruppi di fratelli e di sorelle, e solo a
seguito di autorizzazione dell’autorità che ha disposto l’inserimento dei
minori;
·
un
locale per servizi igienici ogni quattro ospiti, di cui almeno uno attrezzato
per la non autosufficienza e un locale per servizi igienici riservato al
personale;
·
zona
soggiorno-pranzo, con idonei spazi per attività di gruppo e individuali;
·
cucina;
·
postazione
telefonica accessibile agli ospiti;
·
dotazione
di condizionatore d’aria in tutti gli ambienti destinati alla fruizione da parte
degli ospiti. |
Art. 50(Comunità
alloggio) 1.
La Comunità alloggio deve avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione
e standard |
Tipologia
e carattere;
destinatari
|
La Comunità
alloggio è struttura educativa residenziale a carattere comunitario,
caratterizzata dalla convivenza di un gruppo di giovani, con la presenza di
educatori che assumono la funzione di adulti di riferimento. |
Ricettività |
Massimo
10 ospiti più eventuali 2 posti per le emergenze di età compresa tra 12 - 18
anni. La permanenza degli ospiti può essere estesa fino al compimento del 25. mo
anno di età limitatamente ai casi per i quali si rende necessario il
completamento del percorso educativo e di recupero. E’ possibile inserire minori
di età inferiore ai dodici anni ove richiesto da particolari situazioni
contingenti, ed a seguito dell’autorizzazione dell’autorità che ne ha disposto
l’inserimento. |
Prestazioni |
La
comunità alloggio è struttura avente caratteristiche funzionali ed organizzative
orientate al modello comunitario, a carattere professionale. La comunità
alloggio assicura accoglienza e cura dei giovani, costante azione educativa,
assistenza e tutela, gestione della quotidianità, attività socio educative volte
ad un adeguato sviluppo dell’autonomia individuale, coinvolgimento dei giovani
in tutte le attività di espletamento della vita quotidiana come momento a forte
valenza educativa, inserimento in attività formative e di lavoro, stesura di
progetti educativi individualizzati, gestione delle emergenze, socializzazione e
animazione.
La
Comunità alloggio deve:
-
assicurare
il mantenimento, l’educazione, l’istruzione di ogni minore affidato, tenendo
conto delle indicazioni della famiglia, del servizio sociale, delle prescrizioni
eventualmente stabilite dall’autorità affidante;
-
agevolare
i rapporti fra gli ospiti e la famiglia di origine onde favorirne il
reinserimento;
-
predisporre,
dopo un congruo periodo di osservazione del caso, un progetto educativo
personalizzato in accordo con la famiglia, il servizio sociale, l’educatore
tenendo conto delle indicazioni del provvedimento di affidamento;
-
tenere
la cartella personale psico-sociale e sanitaria di ogni ospite, assicurandone il
costante aggiornamento a cura degli operatori della struttura;
-
tenere
il registro giornaliero delle presenze degli ospiti;
-
curare
gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in ordine ai rapporti con
l’autorità giudiziaria minorile;
-
coinvolgere,
pur nella diversità dei ruoli, tutto il personale in servizio nel programma
educativo e nella gestione delle attività. |
Personale |
La
Comunità alloggio è condotta da educatori e assistenti sociali in ragione di un
operatore ogni 3 minori. Gli educatori, preferibilmente di sesso diverso,
articolano la loro presenza nella struttura con turni elastici, in modo da
mantenere stabili le figure
di riferimento per i giovani ed il rapporto numerico prima indicato. Nelle ore
notturne la
Comunità alloggio deve assicurare la presenza di una unità di
personale educativo. Personale ausiliario nel numero di almeno 1 ogni 5 ospiti,
che garantiscano la presenza nelle ore diurne, per un minimo di 12 ore
giornaliere. Per la gestione della struttura e la organizzazione delle
prestazioni da erogare, è individuato un coordinatore della struttura tra le
figure professionali dell’area sociopsico-pedagogica, impiegate nella stessa,
salvo quanto disposto all’art. 46 del presente regolamento.
|
Modulo
abitativo |
La
Comunità alloggio deve essere organizzata in appartamenti collocati in civili
abitazioni, adeguatamente arredati e dimensionati in relazione ai bisogni dei
minori accolti. Ogni appartamento deve comprendere:
·
camere
da letto singole con uno spazio notte individuale di non meno di mq. 9 o doppie
con uno spazio complessivamente non inferiore a mq. 14 per due posti letto;
·
per
le camere da letto doppie, disposizione dei posti letto in orizzontale, evitando
la disposizione “a castello”;
·
camere
doppie con l’aggiunta di un terzo letto, solo in casi specifici determinati
dalla necessità di non dividere gruppi di fratelli e di sorelle, e solo a
seguito di autorizzazione dell’autorità che ha disposto l’inserimento dei
minori;
·
un
locale per servizi igienici ogni quattro ospiti, di cui almeno uno attrezzato
per la non autosufficienza e un locale per servizi igienici riservato al
personale;
·
zona
soggiorno-pranzo, con idonei spazi per attività di gruppo e individuali;
·
cucina;
·
postazione
telefonica accessibile agli ospiti;
·
dotazione
di condizionatore d’aria in tutti gli ambienti destinati alla fruizione da parte
degli ospiti. |
Art. 51(Gruppo
appartamento) 1.
Il Gruppo appartamento deve avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione e
standard |
Tipologia e
carattere;
destinatari |
Il
Gruppo appartamento è un servizio residenziale rivolto a giovani in età
adolescenziale e giovanile, di età compresa tra i 16 e i 18 anni, che non
possono restare e/o rientrare in famiglia oppure che devono ancora completare il
percorso educativo per il raggiungimento della loro autonomia. La permanenza
degli ospiti può essere estesa fino al compimento del 25. mo anno di età
limitatamente ai casi per i quali si rende necessario il completamento del
percorso educativo e di recupero.
E’
possibile inserire minori di età inferiore ai 16 anni ove richiesto da
particolari situazioni contingenti, ed a seguito dell’autorizzazione
dell’autorità che ne ha disposto l’inserimento. |
Ricettività |
Per
modulo abitativo: massimo 4 minori, omogenei per sesso. |
Prestazioni |
Le
attività quotidiane sono autogestite, sulla base di regole condivise dai giovani
accolti della struttura, con la presenza, limitata ad alcuni momenti della
giornata, di operatori professionali che a turno assumono la funzione di adulti
di riferimento, garantendo la necessaria assistenza finalizzata al coordinamento
delle attività quotidiane del gruppo e all’accompagnamento del giovane nel suo
percorso di crescita.
Il
Gruppo appartamento deve:
-
assicurare
il mantenimento, l’educazione, l’istruzione di ogni minore affidato, tenendo
conto delle indicazioni della famiglia, del servizio sociale, delle prescrizioni
eventualmente stabilite dall’autorità affidante;
-
agevolare
i rapporti fra gli ospiti e la famiglia di origine onde favorirne il
reinserimento;
-
predisporre,
dopo un congruo periodo di osservazione del caso, un progetto educativo
personalizzato in accordo con la famiglia, il servizio sociale, l’educatore
tenendo conto delle indicazioni del provvedimento di affidamento;
-
tenere
la cartella personale psico-sociale e sanitaria di ogni ospite, assicurandone il
costante aggiornamento a cura degli operatori della struttura;
-
tenere
il registro giornaliero delle presenze degli ospiti;
-
curare
gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in ordine ai rapporti con
l’autorità giudiziaria minorile;
-
coinvolgere,
pur nella diversità dei ruoli, tutto il personale in servizio nel programma
educativo e nella gestione delle attività. |
Personale |
Nel
Gruppo appartamento deve esser garantita, nelle ore più significative della
giornata e nelle ore notturne, la presenza di almeno un educatore. Personale
ausiliario nel numero di almeno 1 per modulo abitativo, che garantisca la
presenza nelle ore diurne, per un minimo di 12 ore giornaliere. |
Modulo
abitativo |
Il
Gruppo appartamento deve essere organizzato in appartamenti collocati in civili
abitazioni, adeguatamente arredati e dimensionati in relazione ai bisogni dei
giovani residenti. Ogni appartamento deve comprendere:
·
camere
da letto singole con uno spazio notte individuale di non meno di mq. 9 o doppie
con uno spazio complessivamente non inferiore a mq. 14 per due posti letto;
·
per
le camere da letto doppie, disposizione dei posti letto in orizzontale, evitando
la disposizione “a castello”;
·
un
locale per servizi igienici attrezzato per la non autosufficienza e un locale
per servizi igienici riservato al personale;
·
zona
soggiorno-pranzo, con idonei spazi per attività di gruppo e individuali;
·
cucina;
·
postazione
telefonica accessibile agli ospiti;
·
dotazione
di condizionatore d’aria in tutti gli ambienti destinati alla fruizione da parte
degli ospiti. |
Art. 52(Centro
socio-educativo diurno) 1. Il
Centro socio-educativo diurno deve avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione
e standard |
Tipologia e
carattere;
destinatari |
Il
Centro socio-educativo diurno è struttura di prevenzione e recupero aperta a
tutti i minori che, attraverso la realizzazione di un programma di attività e
servizi socio-educativi, culturali, ricreativi e sportivi, mira in particolare
al recupero dei minori con problemi di socializzazione o esposti al rischio di
emarginazione e di devianza o
diversamente abili. E’ necessario che il centro socio-educativo diurno rivolga
la propria attività alla totalità dei minori residenti nel territorio di
riferimento, al fine di promuoverne l’integrazione sociale e culturale. Il
Centro, inoltre, può accogliere anche minori non residenti nello stesso Comune,
qualora nell’ambito territoriale di riferimento non vi siano centri diurni
sufficienti a rispondere ai molteplici bisogni di minori e famiglie. Il Centro
diurno deve provvedere in tal caso ad organizzare un servizio di trasporto per i
minori. Il centro offre sostegno, accompagnamento e supporto alle famiglie ed
opera in stretto collegamento con i servizi sociali dei Comuni e con le
istituzioni scolastiche, nonché con i servizi delle comunità educative e delle
comunità di pronta accoglienza per minori. |
Ricettività |
Nel
Centro possono essere accolti contemporaneamente non più di 30 minori in età
compresa dai 6 ai 18 anni, prioritariamente residenti nel quartiere o Comune e
nell’ambito territoriale di riferimento. E’ possibile la suddivisione della
struttura in moduli da 30 minori ciascuno, purché ogni modulo rientri negli
standard previsti dal presente articolo, assicurando la fruizione comune di
attività e servizi generali, non in contrasto con il presente regolamento. Le
attività formative e laboratoriali devono essere svolte in gruppi di max 10
persone, preferibilmente aggregate per classi d’età o in gruppi di max 5
persone, se presente un minore disabile. Se il centro accoglie anche minori con
diversamente abilità o con problematiche psico-sociali, le eventuali prestazioni
sanitarie sono erogate nel rispetto del modello organizzativo del Servizio
Sanitario Regionale. |
Prestazioni |
La
struttura si colloca nella rete dei servizi sociali territoriali,
caratterizzandosi per l’offerta di una pluralità di attività ed interventi che
prevedono lo svolgimento di funzioni quali l’ascolto, il sostegno alla crescita,
l’accompagnamento, l’orientamento. Assicura supporti educativi nelle attività
scolastiche ed extrascolastiche. Offre sostegno e supporto alle famiglie. Il
Centro pianifica le attività in base alle esigenze e agli interessi degli
ospiti, valorizzandone il protagonismo. Il Centro può organizzare, a titolo
esemplificativo, attività quali:
·
attività
sportive;
·
attività
ricreative;
·
attività
culturali;
·
attività
di supporto alla scuola ;
·
momenti
di informazione;
·
prestazioni
sociosanitarie eventualmente richieste per minori con problematiche
psico-sociali;
·
somministrazione
pasti, in relazione agli orari di apertura.
Le
attività del Centro si realizzano attraverso interventi programmati, raccordati
coni programmi e le attività degli altri servizi e strutture educative, sociali,
culturali e ricreativi esistenti nel territorio. Le famiglie e le associazioni
di rappresentanza delle stesse partecipano alla determinazione degli indirizzi
programmatici e organizzativi. Gli ospiti partecipano alla determinazione del
programma e del calendario delle attività del Centro. L’orario di funzionamento
del Centro deve essere compatibile con le esigenze di studio e formative degli
ospiti. |
Personale |
Operatori
in rapporto di almeno uno per ogni 10 minori, quali figure professionali
funzionali alla realizzazione delle attività, quali educatori, educatori
professionali, assistenti sociali, animatori, altre figure qualificate. Tra gli
operatori devono figurare almeno un educatore ogni 30 minori. Se il centro
accoglie anche minori con diversamente abilità o con problematiche
psico-sociali, le eventuali prestazioni sanitarie sono erogate nel rispetto del
modello organizzativo del Servizio Sanitario Regionale. In tal caso deve essere
previsto personale qualificato nell’area socio-psico-pedagogica ovvero nell’area
dell’educazione professionale in rapporto di 1 ogni 3 minori diversamente abili.
Personale ausiliario nel numero di almeno 1 ogni 30 ospiti, che garantisca la
presenza nelle ore di apertura del centro. Per la gestione della struttura e la
organizzazione delle prestazioni da erogare, è individuato un coordinatore della
struttura tra le figure professionali dell’area socio-psico-pedagogica,
impiegate nella stessa, salvo quanto disposto all’art. 46. |
Caratteristiche
strutturali |
La
struttura deve essere dotata di ambienti e spazi idonei, con una superficie
complessivamente non inferiore a 150 mq. per ciascun modulo da 30 minori, in
ogni caso rispondenti alle norme d’igiene e sicurezza, alle attività previste e
al riposo. Deve inoltre possedere un servizio igienico ogni dieci ospiti, di cui
almeno uno attrezzato per la non autosufficienza, e un servizio igienico
riservato al personale. |
Art. 53(Asilo
nido) 1.
L’asilo nido o nido d’infanzia è struttura autorizzata per la erogazione di un
servizio educativo e sociale per bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi,
quando abbia le caratteristiche e rispetti gli standard strutturali e
qualitativi di seguito indicati:
Dimensioni |
Descrizione e
standard |
Tipologia e
carattere;
destinatari |
L’asilo
nido o nido d’infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico,
aperto a tutte le bambine e i bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi, che
concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una
politica per la prima infanzia e a garanzia del diritto all’educazione, nel
rispetto della identità individuale, culturale e religiosa. L’asilo nido
costituisce, inoltre, servizio di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
delle famiglie, quale strumento a supporto di una migliore organizzazione dei
nuclei familiari. L’asilo nido garantisce il diritto all’inserimento e alla
integrazione dei bambini diversamente abili, secondo quanto previsto
all’articolo 12 comma 5 della l. n. 104/1992, e per essi, anche in
collaborazione con i servizi competenti della ASL vengono definiti progetti
educativi specifici. In risposta alle nuove esigenze sociali ed educative,
possono essere istituite anche sezioni aggregate a scuole d’infanzia o
sezioni primavera, per l’accoglienza di bambini in età compresa tra i 24
e i 36 mesi. Si definisce micro-nido la struttura con finalità analoghe a
quelle dell’asilo nido, ma con una ricettività ridotta. Altre strutture
assimilate sono il nido aziendale o il nido di condominio, che
mantengono le stesse caratteristiche dell’asilo nido o del micro-nido, in
relazione al numero di posti bambino. Per tutte le tipologie di nido di infanzia
qui individuate si applicano le caratteristiche organizzative e gli standard di
seguito indicati. |
Ricettività |
La
ricettività minima e massima del nido di infanzia è fissata rispettivamente a 20
e a 60 posti bambino. La ricettività massima del nido può essere incrementata
nella misura massima del 15%, in considerazione dello scarto giornaliero tra
bambini iscritti e reali frequentanti, ed in presenza della disponibilità di
tutta la superficie richiesta per gli spazi interni. La ricettività minima e
massima della struttura micro-nido è fissata rispettivamente a 6 e a 20 posti
bambino. L’asilo nido e il micro-nido possono essere a tempo pieno, quando
osservano orario di apertura pari o superiore alle 8 ore giornaliere, o a tempo
parziale quando osservano un orario di apertura inferiore alle 8 ore
giornaliere.
Gli
spazi essenziali destinati ai bambini e ai servizi generali sono i seguenti:
a)
ambiente
di ingresso, con adeguato spazio filtro per la tutela microclimatica, che dia
accesso alle sezioni, evitando il passaggio attraverso i locali di altre
sezioni; per le strutture aggregate a servizi scolastici o educativi, l’ingresso
può essere unico;
b)
unità
funzionali minime (sezioni) per ciascun gruppo di bambini, la cui dimensione e
il cui numero dipende dal numero totale di bambini iscritti e dal progetto
educativo, in grado di garantire nello stesso spazio il riposo e il pasto ovvero
in spazi funzionalmente collegati e attrezzati, anche ad uso non esclusivo,
purché prima dell’utilizzo siano assicurate le migliori condizioni di igienicità
e di fruibilità compatibili con il sonno;
c)
locali
per l’igiene destinati ai bambini, anche al servizio di più sezioni ma continui
a ciascuna delle sezioni servite, attrezzati con un fasciatoio, una vasca lavabo
e una dotazione media di sanitari non inferiore a un vaso ogni dieci bambini;
d)
spazi
comuni, destinati alle attività ludiche e ricreative, utilizzati a rotazione
dalle sezioni, ovvero per attività individuali e di grandi o piccoli gruppi;
e)
servizi
generali e spazi a disposizione degli adulti (locale spogliatoio e WC per il
personale, locali separati per deposito per attrezzature e materiali di pulizia
e per la conservazione dei materiali connessi alla preparazione dei pasti,
spazio per la preparazione del materiale didattico e il colloquio con i
genitori);
f)
cucina
o terminale di cucina o altro spazio attrezzato a servizio della
somministrazione di pasti forniti in multiporzione dall’esterno;
g)
spazi
esterni o spazi gioco attrezzati con strutture fisse e
dedicate.
Qualora la
struttura sia collocata su più piani, dovranno essere adottate le misure utili e
necessarie a garantire la sicurezza dei bambini in ogni momento; si deve
comunque garantire che ogni sezione, con gli spazi funzionalmente collegati, sia
collocata su un unico piano. Ad eccezione degli spazi di cui alle lettere e) ed
f), gli spazi destinati alle attività per i bambini non possono essere situate
in seminterrati o piani interrati. Le unità minime funzionali o sezioni sono
distinte per fasce di età omogenee, in base alle esigenze evolutive dei bambini
e della differenziazione delle attività. |
Prestazioni |
Sono
assicurate le prestazioni che consentano il perseguimento delle seguenti
finalità:
a)
sostegno
alle famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali, nella cura dei
figli e nelle scelte educative;
b)
cura
dei bambini che richieda un affidamento quotidiano e continuativo (superiore a 5
ore per giornata) a figure professionali, diverse da quelle parentali, in un
contesto esterno a quello familiare;
c)
stimolazione
allo sviluppo e socializzazione dei bambini, a tutela del loro benessere
psicofisico e per lo sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive,
relazionali e sociali.
Devono
essere assicurati, durante la permanenza del bambino nella struttura, i servizi
di igiene del bambino, il servizio mensa, il servizio di cura e sorveglianza
continuativa del bambino, il tempo riposo in spazio adeguatamente attrezzato, lo
svolgimento del progetto educativo che preveda attività educative e attività
ludico-espressive, le attività ricreative di grandi gruppi, attività
laboratoriali e di prima alfabetizzazione.
Deve
essere elaborato un progetto educativo per ciascuna unità funzionale minima o
sezione, ivi incluse le personalizzazioni necessarie in relazione alle diverse
esigenze dei bambini componenti la sezione. |
Personale |
Il
rapporto numerico tra personale e bambini-ospiti dovrà essere calcolato sulla
base del numero totale di bambini iscritti.
La
struttura deve avere un coordinatore pedagogico, in possesso dei titoli di
studio e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente.
Il
personale richiesto per la organizzazione delle attività di asilo nido sono:
-
gli
educatori: in misura minima di 1 educatore ogni 5 bambini iscritti di età
compresa tra i 3 e i 12 mesi; di 1 educatore ogni 8 bambini iscritti di età
compresa tra i 13 e i 24 mesi, di 1 educatore ogni 10 bambini di età compresa
tra i 25 e i 36 mesi in strutture che accolgano esclusivamente bambini di questa
classe di età;
-
il
personale addetto ai servizi generali: quando tali servizi vengano svolti
-
da
personale interno, e non affidati a strutture esterne, il rapporto personale –
ospiti è di 1 addetto ai servizi generali per 20 bambini iscritti;
-
personale
dedicato per la cucina, se i pasti vengono preparati all’interno della
struttura.
In
presenza di bambini diversamente abili il rapporto operatore – bambino deve
essere di 1 educatore per 1 bambino.
Se
la struttura accoglie anche minori con problematiche psico-sociali, nella equipe
devono essere presenti anche educatori professionali, ex Decreto n. 520/1998,
nonché le altre figure professionali adeguate in relazione alle prestazioni
sociosanitarie richieste. Le eventuali prestazioni sanitarie sono erogate dal
Servizio Sanitario Regionale, nel rispetto del modello organizzativo vigente.
|
Modulo
abitativo |
La
superficie esterna alla struttura asilo nido o nido d’infanzia, al netto
di parcheggi e viabilità carrabile, deve assicurare la presenza di uno spazio
esterno fruibile dai bambini in misura non inferiore a 10 mq per bambino
iscritto tra i 18 e i 36 mesi; per gli asili nido, già operanti e autorizzati
alla data di entrata in vigore del presente regolamento ovvero di nuova
costituzione, collocati nei centri storici o in ambiti urbani consolidati lo
spazio esterno fruibile è pari almeno a 7 mq per bambino iscritto tra i 18 e i
36 mesi, che, limitatamente al caso in cui lo spazio esterno non sia disponibile
in misura adeguata, può essere sostituito, entro la misura massima del 70%, da
spazi interni attrezzati stabilmente per il gioco. La superficie interna
dell’asilo nido, esclusi gli spazi dedicati ai servizi generali, a vano
ingresso, a cucina o terminale, non può essere inferiore a 7,5 mq. per posto
bambino, considerando il totale della superficie per le sezioni, gli spazi per
il riposo e il pasto, gli spazi comuni, i servizi igienici per bambini.
Micro-nido:
superficie esterna minima non inferiore a 10 mq. per bambino iscritto tra i 18 e
i 36 mesi; superficie interna minima pari a 7 mq per bambino iscritto,
considerando il totale della superficie per le sezioni, gli spazi per il riposo
e il pasto, gli spazi comuni, i servizi igienici per bambini. Solo per le
strutture già operanti come micro-nido all’interno dei centri urbani
consolidati, lo spazio esterno può essere sostituito, previo parere del Comune
competente, da spazio interno dedicato al gioco con strutture fisse, in misura
non inferiore a 4 mq. per bambino iscritto tra i 18 e i 36 mesi, diverso dagli
spazi comuni di cui alle lettere a), b) e d) specificate per la ricettività
della struttura.
Non
possono, in ogni caso, essere utilizzate superfici soppalcate e superfici in
piani seminterrati e interrati per la permanenza dei bambini nello svolgimento
delle attività quotidiane. Le zone esterne possono essere utilizzate nelle fasce
orarie di non utilizzo da parte della struttura, per la fruizione pubblica
limitata a bambini, accompagnati da adulti, ovvero genitori, con eventuali oneri
aggiuntivi a carico del Comune per la manutenzione connessa, previo protocollo
di intesa tra il Comune stesso e il soggetto titolare della struttura.
|
2.
Una stessa struttura può ospitare l’asilo nido o micro-nido e una o più
tipologie di servizi per l’infanzia
o
scuole per bambini, in cui sia possibile la condivisione dei servizi generali e
degli spazi comuni, fermo restando che la progettazione e il dimensionamento
degli ambienti, nonché la organizzazione delle rispettive attività secondo una
scansione oraria programmata, devono garantire la funzionalità dei diversi
servizi. Il coordinatore pedagogico della struttura può essere unico per
l’intera struttura e tutti i servizi in essa previsti.
CAPO 2(Strutture
per diversamente abili)
Art. 54(Norma
generale) 1.
Le strutture per diversamente abili, come definite dall’art. 42 della legge
regionale devono rispettare i requisiti previsti dal presente capo.
Art. 55(Comunità
alloggio) 1.
La Comunità
alloggio deve avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione e standard
|
Tipologia e
carattere;
destinatari |
La
comunità alloggio è struttura residenziale a bassa intensità assistenziale,
destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e i 64 anni, privi di
validi riferimenti familiari, in situazione di handicap fisico, intellettivo o
sensoriale che mantengano una buona autonomia tale da non richiedere la presenza
di operatori in maniera continuativa. Tale struttura è rivolta anche a fornire
risposte ai casi dell’area “dopo di noi” che richiedano soluzioni di intervento
di tipo residenziale. |
Ricettività |
Il
modulo abitativo deve essere costituito da un minimo di 7 ad un massimo di 12
ospiti. Il modulo abitativo deve ospitare ospiti che presentino caratteristiche
di omogeneità per macrotipologia di handicap e per classe di età. |
Prestazioni |
La
comunità alloggio è struttura avente caratteristiche funzionali ed organizzative
orientate al modello comunitario, a carattere professionale. La comunità
alloggio prevede prestazioni e servizi alberghieri inclusivi della
somministrazione dei pasti, attività a sostegno dell’autonomia individuale e
sociale, laboratori abilitativi, formativi, ricreativi, espressivi e prestazioni
sanitarie assimilabili alle forme di assistenza domiciliare. |
Personale |
Presenza
programmata per fasce orarie di un educatore professionale, e di un assistente
sociale, Ciascuna figura assicura una presenza di almeno 12 ore settimanali e
tra le stesse viene individuato il coordinatore della struttura. Personale
ausiliario nel numero di almeno 1 per 12 ospiti, che garantisca la presenza
nelle ore diurne, per un minimo di 12 ore giornaliere. |
Modulo
abitativo |
La
comunità alloggio deve essere organizzata in appartamenti contigui collocati in
civili abitazioni, adeguatamente arredati e dimensionati in relazione ai bisogni
degli ospiti accolti. Ogni unità appartamento deve contenere:
·
camere
da letto singole con uno spazio notte individuale di non meno di mq. 11 o doppie
con uno spazio complessivamente non inferiore a mq. 16 per due posti letto;
·
per
le camere da letto doppie, disposizione dei posti letto in orizzontale, evitando
la disposizione “a castello”;
·
un
locale per servizi igienici, assistiti per la non autosufficienza, ogni due
camere da letto;
·
dotazione
di condizionatore d’aria in tutti gli ambienti destinati alla fruizione da parte
degli ospiti.
La
struttura deve comprendere una sala pranzo, una cucina attrezzata, uno spazio
destinato alle attività giornaliere ed al tempo libero, una linea telefonica
abilitata a disposizione degli ospiti.
La
struttura deve comprendere un servizio igienico doppio, distinto per uomini e
donne, ad uso collettivo, opportunamente attrezzato, ed un servizio igienico
riservato per il personale.
Non
devono essere presenti barriere architettoniche per l’accesso e la mobilità
interna alla struttura. |
Art. 56(Gruppo
appartamento) 1.
Il Gruppo appartamento deve avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione
e standard |
Tipologia e
carattere;
destinatari |
Il
gruppo appartamento è struttura residenziale a bassa intensità assistenziale,
parzialmente autogestita, destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra
i 18 e i 64 anni, privi di validi riferimenti familiari, in situazione di
handicap fisico, intellettivo o sensoriale che mantengano una buona autonomia
tale da non richiedere la presenza di operatori in maniera
continuativa. |
Ricettività |
Da
un minimo di 2 ad un massimo di 6 ospiti. |
Prestazioni |
Il gruppo
appartamento è struttura avente caratteristiche funzionali ed organizzative
orientate al modello comunitario, a carattere professionale. Il gruppo
appartamento prevede l’autonomia nella preparazione e nella somministrazione dei
pasti e nelle altre attività della vita quotidiana. |
Personale |
Un
coordinatore responsabile della struttura, nella figura dell’educatore
professionale o dell’assistente sociale, che assicuri una presenza di almeno 12
ore settimanali. Personale ausiliario nel numero di 1 per gruppo appartamento,
che garantisca la presenza nelle ore diurne, per un minimo di 6 ore
giornaliere. |
Modulo
abitativo |
Il
gruppo appartamento deve essere organizzato in civile abitazione, adeguatamente
arredata e dimensionata in relazione ai bisogni degli ospiti, con camere da
letto singole con uno spazio notte individuale di non meno di mq. 11 o doppie
con uno spazio complessivamente non inferiore a mq. 16 per due posti letto. La
struttura deve prevedere un servizio igienico doppio, distinto per uomini e per
donne, assistito per la non autosufficienza, in misura di uno ogni 6 ospiti. Per
le camere da letto doppie, la disposizione dei posti letto è in orizzontale,
evitando la disposizione “a castello”. La struttura deve comprendere una sala
pranzo e una cucina attrezzata, uno spazio destinato alle attività giornaliere
ed al tempo libero, una linea telefonica abilitata a disposizione degli ospiti.
Non devono essere presenti barriere architettoniche per l’accesso e la mobilità
interna alla struttura. |
Art. 57(Comunità
socio-riabilitativa) 1.
La Comunità
socio-riabilitativa deve avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione e standard
|
Tipologia e
carattere;
destinatari |
La
comunità socio-riabilitativa è struttura residenziale socio-assistenziale a
carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18
e i 64 anni, in situazione di handicap fisico, intellettivo e sensoriale, privi
del sostegno familiare o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia
valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il
progetto individuale. La Comunità può essere costituita da moduli destinati ad
un massimo di 20 ospiti, più eventuali 2 posti per le urgenze. E’ proponibile
nel medesimo stabile la compresenza di più moduli abitativi fino ad un massimo
di tre.
La
struttura è finalizzata a garantire una vita quotidiana significativa, sicura e
soddisfacente a persone maggiorenni in situazione di compromissione funzionale,
con nulla o limitata autonomia, e assicura l’erogabilità d’interventi socio
sanitari non continuativi assimilabili alle forme di assistenza rese a
domicilio.
La
comunità socio-riabilitativa si configura come struttura idonea a garantire il
“dopo di noi” per disabili gravi senza il necessario supporto familiare; in
questo caso deve essere assicurato il raccordo con i servizi territoriali per
l’inserimento socio-lavorativo e per il tutoraggio di percorsi di autonomia e
indipendenza economica. |
Ricettività |
La
comunità può essere costituita da più nuclei aventi ciascuno la capacità
ricettiva di 5 ospiti per un massimo di 20 ospiti, più eventuali 2 posti per le
emergenze. Ciascun modulo abitativo deve ospitare ospiti che presentino
caratteristiche di omogeneità per macrotipologia di handicap e per classe di
età. |
Prestazioni |
La
struttura assicura un elevato grado di assistenza, protezione e tutela nonché
prestazioni riabilitative e sanitarie, finalizzate alla crescita evolutiva delle
persone accolte. Attua interventi mirati e personalizzati per lo sviluppo
dell’autonomia personale e sociale e l’acquisizione e/o il mantenimento di
capacità comportamentali ed affettivo-relazionali.
La
comunità offre:
-
assistenza
tutelare diurna e notturna;
-
attività
educative indirizzate all’autonomia;
-
attività
riabilitative mirate all’acquisizione e al mantenimento delle capacità
comportamentali, cognitive ed affettivo-relazionali;
-
attività
di socializzazione;
-
somministrazione
pasti.
In
presenza di diversamente abili gravi, le prestazioni erogate nella Comunità
trovano copertura con oneri a carico della ASL competente in misura non
inferiore al70% della retta totale, come previsto dal DPCM 29 novembre 2001
(All. 1C). |
Personale |
Educatori
professionali, educatori con almeno tre anni di esperienza nei servizi per
diversamente abili e assistenti sociali, in misura di almeno 1 ogni 5 ospiti.
Presenza programmata di psicologi, infermieri e tecnici della riabilitazione;
personale ausiliario nel numero di almeno 1 ogni 10
ospiti.
Il
coordinatore della struttura deve essere in possesso di laurea in educazione
professionale o titolo equipollente, ovvero, solo per il personale in servizio
alla data di entrata in vigore del presente regolamento, di altro diploma di
laurea o di diploma di maturità, con esperienza nel ruolo specifico di durata
non inferiore a cinque anni.
Personale
ausiliario nel numero di 1 ogni 10 ospiti, che garantisca la presenza nelle ore
diurne, per un minimo di 18 ore settimanali. |
Modulo
abitativo |
La
struttura è costituita da:
·
camere
da letto singole con uno spazio notte individuale di non meno di mq. 11 o doppie
con uno spazio complessivamente non inferiore a mq. 16 per due posti letto;
·
servizio
igienico, attrezzato per la non autosufficienza, in misura di uno ogni stanza,
con la quale deve essere comunicante;
·
per
le camere da letto doppie, la disposizione dei posti letto è in orizzontale,
evitando la disposizione “a castello”;
·
dotazione
di condizionatore d’aria in tutti gli ambienti destinati alla fruizione da parte
degli ospiti.
La
struttura deve comprendere una sala pranzo e cucina attrezzata, uno spazio
destinato alle attività giornaliere ed al tempo libero, una linea telefonica
abilitata a disposizione degli ospiti. Deve, inoltre, essere dotata, per ogni
piano, di un servizio igienico doppio, distinto per uomini e donne, ad uso
collettivo,opportunamente attrezzato, ed un servizio igienico riservato per il
personale.
Tutti
i locali sono privi di barriere architettoniche ed adeguatamente attrezzati per
la non autosufficienza. |
Art. 58(Residenza
sociosanitaria assistenziale per diversamente abili) 1.
La residenza protetta o residenza sociosanitaria assistenziale è una struttura
che deve avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione e standard
|
Tipologia e
carattere;
destinatari |
La
residenza sociosanitaria assistenziale, di seguito denominata RSSA, eroga
prevalentemente servizi socioassistenziali a persone in situazione di handicap
con gravi deficit psico-fisici, in età compresa tra i 18 e i 64 anni, che non
necessitano di prestazioni sanitarie complesse in RSA, ma che richiedono un alto
grado di assistenza alla persona con interventi di tipo educativo, assistenziale
e riabilitativo a elevata integrazione socio-sanitaria, che non sono in grado di
condurre una vita autonoma e le cui patologie, non in fase acuta, non possono
far prevedere che limitati livelli di recuperabilità dell’autonomia e non
possono essere assistite a domicilio.
La
RSSA
è collegata funzionalmente con i servizi sociosanitari dell’ambito territoriale,
comprendenti l’assistenza medico-generica, l’assistenza farmaceutica, il
segretariato sociale, l’assistenza domiciliare integrata, i centri a carattere
residenziale diurno, anche al fine di programmare la continuità degli interventi
assistenziali agli ospiti dopo la dimissione e per ridurre l’incidenza del
ricovero in strutture ospedaliere ovvero in strutture extra-ospedaliere
sanitarie per ospiti che abbiano le caratteristiche sopra individuate.
L’ospitalità
presso la RSSA fa riferimento a programmi di lunga durata. L’accesso alle
prestazioni erogate dalla RSSA, in regime di accreditamento con l’Ambito e la
ASL, avviene attraverso la
Unità di Valutazione multidimensionale, di cui all’art. 59,
comma 4, della legge regionale.
Le
RSSA sono classificate di fascia alta e di fascia media in base ai requisiti di
accoglienza alberghiera. |
Ricettività |
Ciascun
modulo abitativo può ospitare fino a un massimo di 20 ospiti. La capienza
massima della struttura non può superare i 120 ospiti. |
Prestazioni |
Le RSSA assicurano le seguenti prestazioni:
-
assistenza
tutelare diurna e notturna;
-
attività
riabilitative ed educative;
-
prestazioni
infermieristiche;
-
prestazioni
e servizi alberghieri inclusivi della somministrazione dei pasti.
|
Personale |
Amministrazione:
responsabile
amministrativo della struttura, operatori amministrativi;
Servizi
generali:
·
cucina:
1 cuoco, 1 aiuto cuoco, 2 ausiliari per una struttura di 120 posti letto;
·
lavanderia
e stireria: 1 addetto fino a 4 quintali di biancheria da trattare al giorno; 1
addetto per ogni ulteriore quintale.
I
servizi di cucina, di lavanderia, di pulizie e stireria possono essere
assicurati mediante convenzione con ditte esterne. Il servizio di pulizia
deve essere garantito nell’intero arco della giornata.
Prestazioni
sociosanitarie:
•
Educatori professionali o terapisti occupazionali: 18 ore settimanali di
prestazioni ogni 60 ospiti;
Operatori
Socio-Sanitari (OSS): in organico 1 ogni 4 ospiti;
Infermieri:
in organico 1 unità ogni 15 ospiti; durante il servizio notturno è garantita la
reperibilità, fatta salva la presenza di una unità nella struttura;
Tecnici
della riabilitazione (tecnici della riabilitazione psichiatrica, fisioterapisti,
logopedisti, terapisti della riabilitazione) in rapporto di 18 ore settimanali
ogni modulo di 20 ospiti, e comunque in misura funzionale rispetto al progetto
personalizzato di assistenza definito dalla U.V.M.; Assistente sociale: 6 ore
settimanali di prestazioni ogni 20 ospiti.
Per
il profilo di O.S.S. si faccia riferimento alla definizione di cui al
Regolamento Reg. n. 14/2005 e successive modificazioni. Nelle more del
completamento dei corsi di formazione per la riqualificazione del personale in
servizio per le strutture già autorizzate, e nelle more della realizzazione dei
corsi di formazione per OSS per le risorse umane non inserite, la figura di OSS
può essere sostituita da operatori O.T.A.. Per le strutture già operanti,
l’eventuale personale con qualifica OTA, ovvero OSA, e con contratto di lavoro
dipendente a tempo indeterminato, dovrà essere riqualificato in OSS entro il
termine di tre anni dalla entrata in vigore del presente regolamento.
Almeno
uno degli operatori in presenza deve essere in possesso del patentino ACLS.
La
struttura deve avere un coordinatore sanitario, nella figura di un medico
specialista, preferibilmente in medicina fisica e riabilitativa o
specializzazione equipollente, impegnato con prevalenti compiti di coordinamento
in materia di riabilitazione e di dietetica, nonché di coordinamento dell’intera
attività sociosanitaria e di garanzia della applicazione di protocolli omogenei
per l’accoglienza e la gestione dei casi. Il coordinatore è, inoltre, preposto
alle relazioni con la competente Unità di Valutazione Multidimensionale che
dispone il ricovero nella struttura e che provvede alla valutazione del progetto
personalizzato di assistenza e cura. Il coordinatore è impegnato per un minimo
di 6 h. settimanali di prestazioni ogni 20 ospiti.
La
ASL competente è
tenuta ad assicurare, in ogni caso, in favore degli ospiti della RSSA i seguenti
interventi di rilievo sanitario:
-
assistenza
medica generica
-
assistenza
medica specialistica
-
fornitura di
farmaci
-
fornitura di
presidi sanitari.
Gli
interventi richiesti vengono definiti dalla Unità di Valutazione
Multidimensionale in sede di elaborazione del progetto personalizzato e di
disposizione del ricovero presso la struttura, e sono attivati dalla ASL
competente, tramite l’Area Farmaceutica, entro il termine di 1 settimana dalla
data del ricovero. Ifarmaci e il materiale farmaceutico vengono presi in carico da
personale sanitario debitamente autorizzato, per iscritto, dal coordinatore
della RSSA. Le ASL possono concordare con le strutture interessate, previo
protocollo di intesa, la fornitura periodica dei farmaci di maggior utilizzo, al
fine della continuità assistenziale, prevedendo la rendicontazione periodica per
le successive forniture, purché in stretto raccordo con l’assistenza del medico
di medicina generale e degli specialisti, titolari della prescrizione delle
terapie e dei presidi.
Le cure
mediche generiche in favore degli ospiti sono assicurate dai Medici di Medicina
generale nel rispetto delle norme vigenti.
L’assistenza
medica specialistica viene erogata a carico della ASL nel cui territorio insiste
la struttura. |
Modulo
abitativo |
·
RSSA
di fascia alta (prima categoria):
camere
da letto singole con uno spazio notte individuale di non meno di mq. 11 o doppie
con uno spazio notte individuale non inferiore a mq. 16 per due posti letto. Le
succitate dimensioni escludono il servizio igienico, che deve essere assistito
per la non autosufficienza e in misura di uno ogni stanza, con la quale deve
essere comunicante. Per ogni modulo abitativo, almeno due stanze devono essere
attrezzate con servizio igienico per portatori di handicap
·
RSSA
di fascia media (seconda categoria):
camere
da letto singole con uno spazio notte individuale di non meno di mq. 11, o
doppie con uno spazio notte individuale non inferiore a mq. 16 per due posti
letto, o triple con uno spazio complessivamente non inferiore a mq. 21 per tre
posti letto. Le succitate dimensioni escludono il servizio igienico, anche
esterno, che deve essere assistito per la non autosufficienza e in misura di uno
ogni 3 ospiti. Per ogni modulo abitativo, almeno due stanze devono essere
attrezzate con servizio igienico per portatori di handicap.
La
struttura può prevedere moduli abitativi distinti per categoria di accoglienza
alberghiera. La struttura deve comprendere una sala pranzo ed eventuale cucina,
uno spazio destinato alle attività giornaliere e ricreative, una linea
telefonica abilitata a disposizione degli ospiti.
Ogni
modulo da 20 posti letto deve essere dotato di un locale per il personale, di
superficie mai inferiore a mq. 4, con annesso servizio igienico e deve
prevedere, inoltre un bagno collettivo ad uso esclusivo dei
visitatori.
L’ambulatorio,
dove possono essere praticate le consultazioni, le visite periodiche e le cure
normali, deve contenere almeno una scrivania, un lettino, un armadio
farmaceutico, un servizio igienico direttamente accessibile preceduto da una
zona di attesa.
La
palestra, destinata all’esercizio fisico deve accogliere l’attrezzatura minima
per consentire all’ospite un’adeguata attività motoria; in uno spazio attiguo
deve essere previsto il deposito attrezzi e lo spogliatoio con servizio
igienico. Tutti i locali devono essere adeguatamente attrezzati per la non
autosufficienza e deve essere assicurata una dotazione di condizionatori d’aria
in tutti gli ambienti destinati alla fruizione da parte degli ospiti.
|
2.
Le residenze protette già accreditate, ancorché provvisoriamente, e/o
convenzionate con le ASL ai sensi del Regolamento Reg. n. 1/1997 e successive
modificazioni, e classificate nella fascia A ovvero nella fascia B di cui
all’art. 1, comma 4, dello stesso regolamento, richiedono, entro tre anni dalla
entrata in vigore del presente regolamento, la nuova classificazione in base ai
requisiti posseduti e a quelli richiesti dal presente articolo. Nelle more di
tale riclassificazione restano vigenti le autorizzazioni in essere.
3.
Le strutture residenziali autorizzate all’esercizio, classificate come RSSA e
iscritte nell’apposito registro di cui all’art. 53, comma 1 lett. b) della legge
regionale, possono accedere, all’accreditamento per l’assegnazione delle quote
di spesa per l’assistenza a rilievo sanitario fornita alle persone parzialmente
o del tutto non autosufficienti nei limiti degli indici di fabbisogno fissati
dalle norme regionali, degli obiettivi di riequilibrio territoriale da
conseguire a livello regionale e delle risorse assegnate per l’assistenza
sociosanitaria residenziale extra-ospedaliera, nel rispetto di quanto previsto
dal piano regionale sanitario e dal piano regionale delle politiche sociali.
4.
Per le RSSA accreditate, che definiscano un rapporto convenzionale, con il
servizio sanitario regionale, l’ammontare della spesa a carico della ASL resta
determinato dai parametri di spesa già applicati alla data di entrata in vigore
del presente regolamento, secondo quanto determinato con la l.r. n. 14/2004,
art. 32, nelle more della rideterminazione delle rette, per la quota a carico
della ASL e per la quota a carico dell’Ambito ovvero dell’utente, previa analisi
di mercato condotta su tutto il territorio regionale, previa intesa con l’ANCI
Puglia e previa concertazione con le associazioni datoriali di categoria, da
effettuarsi entro 180 giorni dalla data di approvazione del presente
regolamento.
Art. 59(Residenza
sociale assistenziale per diversamente abili) 1.
La residenza sociale assistenziale è una struttura sociosanitaria a bassa
intensità assistenziale sanitaria, che deve avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione
e standard |
Tipologia e
carattere;
destinatari |
La
residenza sociale assistenziale eroga prevalentemente servizi socioassistenziali
a persone in situazione di handicap con medio-gravi deficit psico-fisici, in età
compresa tra i 18 e i 64 anni, che richiedono un medio-alto grado di assistenza
alla persona con interventi di tipo educativo, assistenziale che non sono in
grado di condurre una vita autonoma e le cui patologie, non in fase acuta, non
possono far prevedere che limitati livelli di recuperabilità dell’autonomia e
non possono essere assistite a domicilio.
La
residenza sociale è collegata funzionalmente con i servizi sociosanitari
dell’Ambito, comprendenti l’assistenza medico-generica, l’assistenza
farmaceutica, il segretariato sociale, l’assistenza domiciliare integrata, i
centri a carattere residenziale diurno, anche al fine di programmare la
continuità degli interventi assistenziali agli ospiti dopo la dimissione e per
ridurre l’incidenza del ricovero in strutture ospedaliere ovvero in strutture
extra-ospedaliere sanitarie per ospiti che abbiano le caratteristiche sopra
individuate.
Le
Residenze sociali sono classificate di fascia alta e di fascia media in base ai
requisiti di accoglienza alberghiera. |
Ricettività |
Ciascun
modulo abitativo può ospitare fino a un massimo di 20 ospiti. La capienza
massima della struttura non può superare i 60 ospiti.
Nella
struttura può essere previsto anche un modulo abitativo fino a un massimo di 20
p.l. per ex utenti psichiatrici che abbiano concluso l’iter riabilitativo nelle
strutture previste dalla legge e che necessitano solo di un intervento di
lungo-assistenza e di accoglienza sociale. |
Prestazioni |
Le
Residenze sociali assicurano le seguenti prestazioni:
-
assistenza
tutelare diurna e notturna;
-
attività
socializzanti ed educative;
-
prestazioni
infermieristiche;
-
prestazioni
e servizi alberghieri inclusivi della somministrazione dei pasti.
|
Personale |
Amministrazione:
responsabile
amministrativo della struttura, operatori amministrativi;
Servizi
generali:
·
cucina:
1 cuoco, 1 aiuto cuoco, 2 ausiliari;
·
lavanderia
e stireria: 1 addetto fino a 4 quintali di biancheria da trattare al giorno; 1
addetto per ogni ulteriore quintale.
I
servizi di cucina, di lavanderia, di pulizie e stireria possono essere
assicurati mediante convenzione con ditte esterne.
Il
servizio di pulizia deve essere garantito nell’intero arco della giornata.
Il
servizio di telefonista, portiere e custode va organizzato a seconda delle
esigenze della RSSA.
Prestazioni
sociosanitarie:
·
Educatori
professionali: 18 h. settimanali di prestazioni ogni 60 ospiti;
·
Operatori
Socio-Sanitari (OSS): in organico 1 ogni 4 ospiti;
·
Infermieri:
in organico 12 ore giornaliere ogni 60 posti residenza;
·
Assistente
sociale: 12 h. settimanali di prestazioni ogni 20 ospiti;
·
Tecnico
della riabilitazione: in misura funzionale rispetto all’eventuale progetto
personalizzato di assistenza definito dalla U.V.M., per le quali prestazioni la
struttura si avvale delle strutture del SSR.
Per
il profilo di O.S.S. si faccia riferimento alla definizione di cui al
Regolamento Reg. n. 14/2005 e successive modificazioni. Nelle more del
completamento dei corsi di formazione per la riqualificazione del personale in
servizio per le strutture già autorizzate, e nelle more della realizzazione dei
corsi di formazione per OSS per le risorse umane non inserite, la figura di OSS
può essere sostituita da operatori O.T.A.. Per le strutture già operanti,
l’eventuale personale con qualifica OTA, ovvero OSA, e con contratto di lavoro
dipendente a tempo indeterminato, dovrà essere riqualificato in OSS entro il
termine di tre anni dalla entrata in vigore del presente regolamento.
Per
la gestione della struttura e la organizzazione delle prestazioni da erogare, è
individuato un coordinatore della struttura tra le figure professionali
dell’area socio-psico-pedagogica, impiegate nella stessa, salvo quanto disposto
all’art. 46 del presente regolamento da impegnare con prevalenti compiti di
coordinamento in materia di attività socializzanti, educative e di dietetica,
nonché di coordinamento dell’intera attività sociosanitaria e di garanzia della
applicazione di protocolli omogenei per l’accoglienza e la gestione dei casi. Il
coordinatore è impegnato per un minimo di 12 h. settimanali di prestazioni ogni
30 ospiti.
La
ASL
competente è tenuta ad assicurare, in ogni caso, in favore degli ospiti della
Residenza sociale i seguenti interventi di rilievo sanitario:
·
-assistenza
medica generica
·
-assistenza
medica specialistica
·
-fornitura
di farmaci
·
-fornitura
di presidi sanitari.
Le
cure mediche generiche in favore degli ospiti sono assicurate dai Medici di
Medicina generale nel rispetto delle norme vigenti.
L’assistenza
medica specialistica viene erogata a carico della ASL nel cui territorio insiste
la struttura. |
Modulo
abitativo |
·
Residenza
sociale assistenziale di fascia alta (prima categoria):
camere
da letto singole con uno spazio notte individuale di non meno di mq. 11 o doppie
con uno spazio notte individuale non inferiore a mq. 16 per due posti letto.
Le
succitate dimensioni escludono il servizio igienico, che deve essere assistito
per la non autosufficienza e in misura di uno ogni stanza, con la quale deve
essere comunicante. Per ogni modulo abitativo, almeno due stanze devono essere
attrezzate con servizio igienico per portatori di handicap;
·
Residenza
sociale assistenziale di fascia media (seconda categoria):
camere
da letto singole con uno spazio notte individuale di non meno di mq. 11, o
doppie con uno spazio notte individuale non inferiore a mq. 16 per due posti
letto, o triple con uno spazio complessivamente non inferiore a mq. 21 per tre
posti letto. Le succitate dimensioni escludono il servizio igienico, anche
esterno, che deve essere assistito per la non autosufficienza e in misura di uno
ogni 3 assistiti. Per ogni modulo abitativo, almeno due stanze devono essere
attrezzate con servizio igienico per portatori di handicap.
La
struttura può prevedere moduli abitativi distinti per categoria di accoglienza
alberghiera. La struttura deve comprendere una sala pranzo ed eventuale cucina,
uno spazio destinato alle attività giornaliere e ricreative, una linea
telefonica abilitata a disposizione degli ospiti.
Deve
essere assicurata una dotazione di condizionatori d’aria in tutti gli ambienti
destinati alla fruizione da parte degli ospiti.
Ogni
modulo da 20 posti letto deve essere dotato di un locale per il personale, di
superficie mai inferiore a mq. 4, con annesso servizio igienico e deve
prevedere, inoltre, un bagno collettivo ad uso esclusivo dei visitatori.
La
palestra, destinata all’esercizio fisico deve accogliere l’attrezzatura minima
per consentire all’ospite un’adeguata attività motoria; in uno spazio attiguo
deve essere previsto il deposito attrezzi e lo spogliatoio con servizio
igienico.
Tutti
i locali devono essere adeguatamente attrezzati per la non
autosufficienza |
2.
All’interno delle residenze sociali assistenziali per diversamente abili, le
eventuali prestazioni sanitarie necessarie per la cura e il benessere
dell’utente ospite, vengono erogate nel rispetto del modello organizzativo del
Servizio Sanitario Regionale. Le residenze sociali, pertanto, non accedono
all’accreditamento con le ASL per l’assegnazione delle quote di spesa per
l’assistenza a rilievo sanitario fornita alle persone parzialmente o del tutto
non autosufficienti.
3.
Le strutture protette che operano in regime completamente privato, e già
autorizzate ai sensi del Regolamento Regionale n. 1/1983, mantengono
l’autorizzazione provvisoria di cui sono già in possesso, e adeguano i propri
standard strutturali ed organizzativi entro tre anni dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento, formulando entro tale termine una nuova istanza
di autorizzazione.
Art. 60(Centro
diurno socio-educativo e riabilitativo) 1.
Il Centro diurno socio-educativo deve avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione
e standard |
Tipologia e
carattere;
destinatari |
Il
centro diurno socio-educativo, anche all’interno o in collegamento con le
strutture di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 42 della legge, è struttura
socio-assistenziale a ciclo diurno finalizzata al mantenimento e al recupero dei
livelli di autonomia della persona e al sostegno della famiglia.
Il
centro è destinato a soggetti diversamente abili, anche psico-sensoriali, con
notevole compromissione delle autonomie funzionali, che necessitano di
prestazioni riabilitative di carattere sociosanitario. |
Ricettività |
Massimo 30
utenti. |
Prestazioni |
Il
centro pianifica le attività diversificandole in base alle esigenze dell’utenza
e assicura l’apertura per almeno otto ore al giorno, per cinque giorni a
settimana. Tutte le attività sono aperte al territorio e organizzate attivando
le risorse della comunità locale.
Il
centro deve, in ogni caso, organizzare:
·
attività
educative indirizzate all’autonomia;
·
attività
di socializzazione ed animazione;-
·
attività
espressive, psico-motorie e ludiche;
·
attività
culturali e di formazione;
·
prestazioni
sociosanitarie e riabilitative eventualmente richieste per utenti con disabilità
psico-sensoriali ovvero con patologie psichiatriche stabilizzate.
Deve,
altresì, assicurare l’assistenza nell’espletamento delle attività e delle
funzioni quotidiane anche attraverso prestazioni a carattere assistenziale
(igiene personale), nonché la somministrazione dei pasti, in relazioni agli
orari di apertura.
Il
centro diurno socio-educativo assicura l’erogabilità delle prestazioni
riabilitative, nel rispetto del modello organizzativo del Servizio sanitario
regionale.
Il
centro può assicurare il servizio di trasporto sociale, previo accordo specifico
con l’Ambito e con la
ASL. |
Personale |
Educatori
professionali, educatori con almeno tre anni di esperienza nei servizi per
diversamente abili e assistenti sociali, in misura di almeno 1 ogni 5 ospiti.
Presenza programmata di psicologi, altri operatori sociali, tecnici della
riabilitazione e della rieducazione funzionale (es: logopedisti, psicomotristi,
musicoterapisti, fisioterapisti).
Personale
ausiliario2
nelle
ore di apertura del centro, in misura di 1 ogni 15 utenti. Il coordinatore della
struttura deve essere in possesso di laurea in educazione professionale o titolo
equipollente, ovvero, solo per il personale in servizio alla data di entrata in
vigore del presente regolamento, di altro diploma di laurea o di diploma di
maturità, con esperienza nel ruolo specifico di durata non inferiore a cinque
anni.
_______
2 Si veda
quanto precisato per l’O.S.S. all’articolo 58 del presente regolamento. |
Modulo
abitativo |
Il
centro può configurarsi come entità edilizia autonoma o come spazio aggregato ad
altre strutture, fermi restando gli specifici requisiti previsti per ciascuna
struttura.
La
struttura deve, in ogni caso, prevedere:
-
congrui
spazi destinati alle attività, non inferiori a complessivi 250 mq per 30
utenti,
inclusi i servizi igienici e le zone ad uso collettivo;
-
zone
ad uso collettivo, suddivisibili anche attraverso elementi mobili, per il
ristoro, le attività di socializzazione e ludico-motorie con possibilità di
svolgimento di attività individualizzate;
-
una
zona riposo distinta dagli spazi destinati alle attività;
-
autonomi
spazi destinati alla preparazione e alla somministrazione dei pasti, in caso di
erogazione del servizio;
-
spazio
amministrativo;
-
linea
telefonica abilitata a disposizione degli/lle utenti;
-
servizi
igienici attrezzati:
-
2
bagni per ricettività fino a 20 utenti, di cui uno destinato alle donne;
-
3
bagni per ricettività oltre 20 utenti, di cui uno riservato in rapporto alla
ricettività preventiva uomini/donne.
-
un
servizio igienico per il personale.
Tutti
i servizi devono essere dotati della massima accessibilità. |
CAPO 3(Strutture
per Anziani)
Art. 61(Norma
generale) 1.
Le strutture per anziani, come definite dall’art. 43 della legge regionale,
devono rispettare i requisiti previsti dal presente capo e sono destinate ai
cittadini che abbiano raggiunto i limiti previsti per il pensionamento di
vecchiaia ovvero che, per sopravvenuta invalidità, non esercitino o non possano
proficuamente esercitare attività lavorativa.
Art. 62(Comunità
alloggio) 1.
La Comunità
alloggio deve avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione
e standard |
Tipologia
e carattere;
destinatari |
La
comunità alloggio è struttura residenziale autogestita in forma associata
secondo le norme del Cod. Civ., a bassa intensità assistenziale, consistente in
un nucleo di convivenza a carattere familiare per anziani autosufficienti che
necessitano di una vita comunitaria e di reciproca solidarietà. |
Ricettività |
Da
un minimo di 7 ad un massimo di 12 ospiti. |
Prestazioni |
La
comunità alloggio è struttura avente caratteristiche funzionali ed organizzative
orientate al modello comunitario e garantisce attività a sostegno dell’autonomia
individuale e sociale. |
Personale |
Presenza
programmata per fasce orarie di un assistente sociale, che assicura una presenza
di almeno 12 ore settimanali e viene individuato il coordinatore della
struttura.
Presenza
programmata di altri operatori sociali per le attività di socializzazione ed
animazione.
Personale
ausiliario3
nel
numero di almeno 1 unità, che garantisca la presenza continuativa nell’arco
della giornata.
________
3
Si veda quanto precisato per l’O.S.S. all’articolo 58 del presente
regolamento. |
Modulo
abitativo |
La
comunità alloggio deve essere organizzata in modo da favorire la vita
comunitaria. Gli spazi devono essere adeguatamente arredati e dimensionati in
relazione ai bisogni degli ospiti accolti.
La
struttura deve contenere:
·
camere
da letto singole con uno spazio notte individuale di non meno di mq. 11 o doppie
con uno spazio complessivamente non inferiore a mq. 16 per due posti letto;
·
per
le camere da letto doppie, disposizione dei posti letto in orizzontale, evitando
la disposizione “a castello”;
·
ogni
stanza da letto deve essere dotata di un servizio igienico attrezzato per
l’igiene quotidiana completa degli ospiti, dotato di campanello di allarme.
La
struttura deve comprendere una sala pranzo, di dimensioni non inferiori a 35
mq., e cucina attrezzata, uno spazio destinato alle attività giornaliere ed al
tempo libero, una linea telefonica abilitata a disposizione degli ospiti.
La
struttura deve comprendere un servizio igienico doppio, distinto per uomini e
donne, ad uso collettivo, per ogni piano, opportunamente attrezzato, ed un
servizio igienico riservato per il personale.
Deve
essere assicurata una dotazione di
condizionatori d’aria in tutti gli ambienti destinati alla fruizione da parte
degli ospiti.
Non
devono essere presenti barriere architettoniche per l’accesso e la mobilità
interna alla struttura. |
Art. 63(Gruppo
appartamento) 1.
Il Gruppo appartamento deve avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione
e standard |
Tipologia e
carattere;
destinatari |
Il gruppo
appartamento è struttura residenziale autogestita in forma associata, come
nucleo civile di convivenza, secondo le norme del C.C., a bassa intensità
assistenziale, consistente in un nucleo di convivenza a carattere familiare per
anziani autosufficienti che necessitano di una vita di coppia e comunitaria e di
reciproca solidarietà. |
Ricettività |
Da
un minimo di 2 ad un massimo di 6 ospiti. |
Prestazioni |
Sostegno
abitativo e prestazioni di sostegno alla cura materiale della persona in
relazione ai bisogni individuali degli ospiti. |
Personale |
Un
coordinatore responsabile della struttura, nella figura dell’assistente sociale,
che assicuri una presenza di almeno 12 ore settimanali. Personale
ausiliario4
nel
numero di 1 per gruppo appartamento, che garantisca la presenza nelle ore
diurne, per un minimo di 6 ore giornaliere.
_________
4 Si veda
quanto precisato per l’O.S.S. all’articolo 58 del presente regolamento. |
Modulo
abitativo |
Appartamenti
collocati in civili abitazioni, adeguatamente dimensionati in relazione ai
bisogni degli ospiti.
Ogni
appartamento deve contenere:
·
camere
da letto singole con uno spazio notte individuale di non meno di mq. 9 o doppie
con uno spazio complessivamente non inferiore a mq. 14 per due posti letto;
·
per
le camere da letto doppie, disposizione dei posti letto in orizzontale, evitando
la disposizione “a castello”;
·
un
servizio igienico attrezzato per l’igiene quotidiana completa ogni 3 ospiti,
dotato di campanello di allarme.
·
un
locale soggiorno pranzo;
·
un
locale cucina attrezzato;
·
una
utenza telefonica accessibile per gli ospiti.
Deve
essere assicurata una dotazione di condizionatori d’aria in tutti gli ambienti
destinati alla fruizione da parte degli ospiti. Non devono essere presenti
barriere architettoniche per l’accesso e la mobilità interna alla
struttura. |
Art. 64(Casa
alloggio) 1.
La Casa alloggio deve avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione
e standard |
Tipologia e
carattere;
destinatari |
La
casa alloggio è struttura residenziale a prevalente accoglienza alberghiera, a
bassa intensità assistenziale, costituita da un insieme di alloggi di piccola
dimensione e varia tipologia dotati di tutti gli accessori per consentire una
vita autonoma e da servizi collettivi, destinata ad anziani autosufficienti.
|
Ricettività |
Fino
ad un massimo di 20 ospiti. |
Prestazioni |
Prestazioni
e servizi alberghieri inclusivi della somministrazione pasti; attività di
supporto nell’espletamento delle funzioni e delle attività quotidiane; attività
a sostegno dell’autonomia individuale e sociale. |
Personale |
Un
coordinatore responsabile della struttura, nella figura dell’assistente sociale,
che assicuri una presenza di almeno 12 ore settimanali.
Personale
ausiliario5
nel
numero di 1 per 10 ospiti, che garantisca la presenza nelle ore diurne, per un
minimo di 12 ore giornaliere.
_____________
5 Si veda
quanto precisato per l’O.S.S. all’articolo 58 del presente regolamento. |
Modulo
abitativo |
La
casa alloggio deve essere organizzata in alloggi contigui, che costituiscono
unità abitative autonome all’interno della stessa struttura, adeguatamente
arredati e dimensionati in relazione ai bisogni degli ospiti accolti.
Le
stanze e i servizi collettivi devono essere dotati d’impianto di condizionamento
d’aria.
Ciascun
alloggio è composto da:
·
camere
da letto singole con uno spazio notte individuale di non meno di mq. 11 o doppie
con uno spazio complessivamente non inferiore a mq. 14 per due posti letto;
·
cucina
attrezzata e dispensa;
·
sala
pranzo;
·
un
locale per servizi igienici;
·
utenza
telefonica accessibile per gli ospiti.
L’unità
abitativa minima è costituita da:
-
superficie
netta compresa tra un minimo di mq. 28 ed un massimo di mq 33, per una persona;
-
superficie
netta compresa tra un minimo di mq. 38 ed un massimo di mq 45 per due persone.
Deve
essere assicurata una dotazione di condizionatori d’aria in tutti gli ambienti
destinati alla fruizione da parte degli ospiti.
La
distribuzione interna degli spazi deve permettere facilità di movimento e di
circolazione. |
Art. 65(Casa
di riposo) 1.
La Casa di riposo deve avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione
e standard |
Tipologia e
carattere; destinatari |
La
casa di riposo è struttura sociale residenziale a prevalente accoglienza
alberghiera destinata a ospitare, temporaneamente o permanentemente, anziani
autosufficienti che per loro scelta preferiscono avere servizi collettivi
anziché gestire in maniera autonoma la propria vita o che hanno dei limitati
condizionamenti di natura economica o sociale nel condurre una vita autonoma,
ovvero privi di altro supporto familiare. |
Ricettività |
Massimo
120 ospiti organizzati in moduli con capienza massima di 30 ospiti. |
Prestazioni |
Un
coordinatore responsabile della struttura, nella figura dell’educatore
professionale o dell’assistente sociale, che assicuri una presenza di almeno 12
ore settimanali. Personale ausiliario nel numero di 1 per 10 ospiti, che
garantisca la presenza nelle ore diurne, per un minimo di 12 ore giornaliere.
Nella fascia notturna un operatore ausiliario ogni 20 ospiti.
Prestazioni
e servizi alberghieri inclusivi della somministrazione pasti; attività di
supporto nell’espletamento delle funzioni e delle attività quotidiane;attività a
sostegno dell’autonomia individuale e sociale. |
Personale |
Amministrazione:
responsabile
amministrativo della struttura, operatori amministrativi.
Servizi
generali:
·
cucina:
1 cuoco, 1 aiuto cuoco, 2 ausiliari;
·
lavanderia
e stireria: 1 addetto fino a 4 quintali di biancheria da trattare al giorno; 1
addetto per ogni ulteriore quintale.
I
servizi di cucina, di lavanderia, di pulizie e stireria possono essere
assicurati mediante convenzione con ditte esterne.
Il
servizio di pulizia deve essere garantito nell’intero arco della giornata.
Il
servizio di telefonista, portiere e custode va organizzato a seconda delle
esigenze della casa di riposo.
Prestazioni
sociali:
-
1
Operatore Socio-Sanitario6
ogni 10 ospiti;
-
presenza
programmata dell’assistente sociale e dell’animatore
socio-culturale;
-
personale
ausiliario nel numero di almeno 1 ogni 10 ospiti.
Prestazioni
sanitarie:
Assicurate
mediante le strutture delle AA.SS.LL. e possono essere affidate ad un Medico
convenzionato con il SSR limitatamente agli aspetti igienico sanitari della Casa
di Riposo. L’assistenza medica in favore degli ospiti è assicurata dai medici di
medicina generale. Deve essere garantita nell’arco dell’intera giornata la
somministrazione di eventuali terapie prescritte, tramite figura professionale
infermieristica.
___________
6 Si veda
quanto precisato per l’O.S.S. all’articolo 59 del presente regolamento. |
Modulo
abitativo |
La
casa di riposo si configura come entità autonoma, articolata in più moduli.
Ciascun modulo si compone di stanze camere da letto singole con uno spazio notte
individuale di non meno di mq. 9 o doppie con uno spazio complessivamente non
inferiore a mq. 14 per due posti letto.
Ogni
camera da letto deve essere dotata di un locale per servizi igienici
direttamente comunicante, ad uso esclusivo per gli ospiti della stessa camera,
ed attrezzato per l’igiene quotidiana completa degli ospiti.
Ciascun
modulo deve, altresì, comprendere una sala pranzo ed eventuale cucina, di
dimensioni adeguate alla presenza contemporanea degli ospiti previsti in ciascun
modulo, uno spazio destinato alle attività giornaliere e ricreative, una linea
telefonica abilitata a disposizione degli ospiti. Deve essere dotato di un
servizio igienico doppio, distinto per uomini e donne, ad uso collettivo,
opportunamente attrezzato, ed un servizio igienico e spogliatoio riservato per
il personale.
Deve
essere assicurata una dotazione di condizionatori d’aria in tutti gli ambienti
destinati alla fruizione da parte degli ospiti.
E’
presente, inoltre, nella struttura:
a)
un
ambulatorio, collocato in apposito locale dove possono essere praticate, oltre
alle
cure normali, le consultazioni e le visite periodiche. Deve essere di dimensioni
tali da contenere un lavabo con acqua calda e fredda, almeno una scrivania, un
lettino, un armadio farmaceutico, un diafanoscopio, una zona spogliatoio; deve
essere dotato di un servizio igienico accessibile direttamente dall’ambulatorio,
preceduto da una zona di attesa.
b)
una
palestra deve essere ubicata in un locale appositamente attrezzato, destinato
all’esercizio fisico degli ospiti. Deve avere dimensioni sufficienti ad
accogliere l’attrezzatura minima indispensabile per consentire all’utente di
mantenere una soddisfacente efficienza motoria. In uno spazio attiguo alla
palestra deve essere previsto un deposito per attrezzi e uno spogliatoio con
servizio igienico;
c)
un
servizio igienico e uno spogliatoio riservato per il
personale.
Non
devono essere presenti barriere architettoniche per l’accesso e la mobilità
interna alla struttura. |
Art. 66(Residenza
sociosanitaria assistenziale per anziani) 1.
La residenza protetta o residenza sociosanitaria assistenziale è una struttura
che deve avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione
e standard |
Tipologia e
carattere;
destinatari |
La
residenza sociosanitaria assistenziale, di seguito denominata RSSA, eroga
prevalentemente servizi socioassistenziali a persone anziane, in età superiore
ai 64 anni, con gravi deficit psico-fisici, nonché persone affette da demenze
senili, che non necessitano di prestazioni sanitarie complesse, ma che
richiedono un alto grado di assistenza alla persona con interventi di tipo
assistenziale e socio-riabilitativo a elevata integrazione socio-sanitaria, che
non sono in grado di condurre una vita autonoma e le cui patologie, non in fase
acuta, non possono far prevedere che limitati livelli di recuperabilità
dell’autonomia e non possono essere assistite a domicilio. La RSSA per anziani non può
ospitare ospiti con età inferiore a 64, ancorché diversamente abili gravi, fatta
eccezione per persone affette da demenze senili, morbo di alzheimer e demenze
correlate, anche se non hanno raggiunto l’età dei 64 anni.
La
RSSA è collegata funzionalmente con i servizi sociosanitari dell’Ambito e del
distretto, comprendenti l’assistenza medico-generica, l’assistenza farmaceutica,
il segretariato sociale, l’assistenza domiciliare integrata, i centri a
carattere residenziale diurno, anche al fine di programmare la continuità degli
interventi assistenziali agli ospiti dopo la dimissione e per ridurre
l’incidenza del ricovero in strutture ospedaliere ovvero in strutture
extra-ospedaliere sanitarie per ospiti che abbiano le caratteristiche sopra
individuate. L’ospitalità presso la RSSA fa riferimento a programmi di lunga
durata. L’accesso alle prestazioni erogate dalla RSSA avviene attraverso
la Unità di
Valutazione multidimensionale, di cui all’art. 59, comma 4, della legge
regionale.
Le
RSSA sono classificate di fascia alta e di fascia media in base ai requisiti di
accoglienza alberghiera. |
Ricettività |
Ciascun
modulo abitativo può ospitare fino a un massimo di 30 ospiti. La capienza
massima della struttura non può superare i 120 ospiti. |
Prestazioni |
Le
RSSA assicurano le seguenti prestazioni:
-
assistenza
tutelare diurna e notturna;
-
attività
riabilitative ed educative;
-
prestazioni
infermieristiche;
-
prestazioni
e servizi alberghieri inclusivi della somministrazione dei pasti.
|
Personale |
Amministrazione:
responsabile
amministrativo della struttura, operatori amministrativi;
Servizi
generali:
·
cucina:
1 cuoco, 1 aiuto cuoco, 2 ausiliari (per la ricettività massima di 120 ospiti);
·
lavanderia
e stireria: 1 addetto fino a 4 quintali di biancheria da trattare al giorno; 1
addetto per ogni ulteriore quintale.
I
servizi di cucina, di lavanderia, di pulizie e stireria possono essere
assicurati mediante convenzione con ditte esterne.
Il
servizio di pulizia deve essere garantito nell’intero arco della
giornata. Prestazioni sociosanitarie:
·
Educatori
professionali o terapisti occupazionali: 18 ore settimanali di prestazioni ogni
60 ospiti;
·
Operatori
Socio-Sanitari (OSS): in organico 1 ogni 4 ospiti;
·
Infermieri:
in organico 1 unità ogni 15 ospiti; durante il servizio notturno è garantita la
reperibilità, fatta salva la presenza di una unità nella struttura.
·
Tecnici
della riabilitazione nella misura definita in rapporto al piano individualizzato
di assistenza, garantendo, comunque, almeno 18 ore settimanali di prestazioni
ogni 30 ospiti, e comunque in misura funzionale rispetto al progetto
personalizzato di assistenza definito dalla U.V.M.;
Assistente
sociale: 6 h. settimanali di prestazioni ogni 30 ospiti.
Per
il profilo di O.S.S. si faccia riferimento alla definizione di cui al
Regolamento Reg. n. 14/2005 e successive modificazioni. Nelle more del
completamento dei corsi di formazione per la riqualificazione del personale in
servizio per le strutture già autorizzate, e nelle more della realizzazione dei
corsi di formazione per OSS per le risorse umane non inserite, la figura di OSS
può essere sostituita da operatori O.T.A.. Per le strutture già operanti,
l’eventuale personale con qualifica OTA, ovvero OSA, e con contratto di lavoro
dipendente a tempo indeterminato, dovrà essere riqualificato in OSS entro il
termine di tre anni dalla entrata in vigore del presente regolamento.
Almeno
uno degli operatori in presenza deve essere in possesso del patentino ACLS. La
struttura deve avere un coordinatore sanitario, nella figura di un medico
specialista, preferibilmente in geriatria, in medicina fisica e riabilitativa o
specializzazione equipollente o affine, impegnato con prevalenti compiti di
coordinamento in materia di riabilitazione e di dietetica, nonché di
coordinamento dell’intera attività sociosanitaria e di garanzia della
applicazione di protocolli omogenei per l’accoglienza e la gestione dei casi. Il
coordinatore è, inoltre, preposto alle relazioni con la competente Unità di
Valutazione Multidimensionale che dispone il ricovero nella struttura e che
provvede alla valutazione del progetto personalizzato di assistenza e cura. Il
coordinatore è impegnato per un minimo di 6 h. settimanali di prestazioni ogni
30 ospiti.
La
ASL competente è tenuta ad assicurare, in ogni caso, in favore degli ospiti
della RSSA i seguenti interventi di rilievo sanitario:
-
assistenza
medica generica
-
assistenza
medica specialistica
-
fornitura
di farmaci
-
fornitura
di presidi sanitari.
Gli
interventi richiesti vengono definiti dalla Unità di Valutazione
Multidimensionale in sede di elaborazione del progetto personalizzato e di
disposizione del ricovero presso la struttura, e sono attivati dalla ASL
competente, tramite l’Area Farmaceutica, entro il termine di 1 settimana dalla
data del ricovero. Ifarmaci e il materiale farmaceutico vengono presi in carico da
personale sanitario debitamente autorizzato, per iscritto, dal coordinatore
della RSSA. Le ASL possono concordare con le strutture interessate, previo
protocollo di intesa, la fornitura periodica dei farmaci di maggior utilizzo, al
fine della continuità assistenziale, prevedendo la rendicontazione periodica per
le successive forniture, purché in stretto raccordo con l’assistenza del medico
di medicina generale e degli specialisti, titolari della prescrizione delle
terapie e dei presidi..
Le
cure mediche generiche in favore degli ospiti sono assicurate dai Medici di
Medicina generale nel rispetto delle norme vigenti. L’assistenza medica
specialistica viene erogata a carico della ASL nel cui territorio insiste la
struttura. |
Modulo
abitativo |
·
RSSA
di fascia alta (prima categoria):
camere
da letto singole con uno spazio notte individuale di non meno di mq. 9 o doppie
con uno spazio notte individuale non inferiore a mq. 14 per due posti letto. Le
succitate dimensioni escludono il servizio igienico, che deve essere assistito
per la non autosufficienza e in misura di uno ogni stanza, con la quale deve
essere comunicante. Per ogni modulo abitativo, almeno due stanze devono essere
attrezzate con servizio igienico per portatori di handicap
·
RSSA
di fascia media (seconda categoria):
camere
da letto singole con uno spazio notte individuale di non meno di mq. 9, o doppie
con uno spazio notte individuale non inferiore a mq. 14 per due posti letto, o
triple con uno spazio complessivamente non inferiore a mq. 18 per tre posti
letto. Le succitate dimensioni escludono il servizio igienico, anche esterno,
che deve essere assistito per la non autosufficienza e in misura di uno ogni 3
assistiti. Per ogni modulo abitativo, almeno due stanze devono essere attrezzate
con servizio igienico per portatori di handicap.
La
struttura può prevedere moduli abitativi distinti per categoria di accoglienza
alberghiera. La struttura deve comprendere una sala pranzo ed eventuale cucina,
uno spazio destinato alle attività giornaliere e ricreative, una linea
telefonica abilitata a disposizione degli ospiti.
Deve
essere assicurata una dotazione di condizionatori d’aria in tutti gli ambienti
destinati alla fruizione da parte degli ospiti.
Ogni
modulo da 30 posti letto deve essere dotato di un locale per il personale, di
superficie mai inferiore a mq. 4, con annesso servizio igienico e deve
prevedere, inoltre un bagno collettivo ad uso esclusivo dei visitatori.
L’ambulatorio,
dove possono essere praticate le consultazioni, le visite periodiche e le cure
normali, deve contenere almeno una scrivania, un lettino, un armadio
farmaceutico, un servizio igienico direttamente accessibile preceduto da una
zona di attesa.
La
palestra, destinata all’esercizio fisico deve accogliere l’attrezzatura minima
per consentire all’ospite un’adeguata attività motoria; in uno spazio attiguo
deve essere previsto il deposito attrezzi e lo spogliatoio con servizio
igienico. Tutti i locali devono essere adeguatamente attrezzati per la non
autosufficienza. |
2.
Le residenze protette già accreditate, ancorché provvisoriamente, e/o
convenzionate con le ASL ai sensi del Regolamento Reg. n. 1/1997 e successive
modificazioni, e classificate nella fascia A ovvero nella fascia B di cui
all’art. 1, comma 4, dello stesso regolamento, richiedono, entro tre anni dalla
entrata in vigore del presente regolamento, la nuova classificazione in base ai
requisiti posseduti e a quelli richiesti dal presente articolo. Nelle more di
tale riclassificazione restano vigenti le autorizzazioni in essere.
3.
Le strutture residenziali che abbiano i requisiti per essere autorizzate, e
classificate come RSSA e iscritte nell’apposito registro di cui all’art. 53,
comma 1 lett. b) della legge regionale, possono accedere, previa verifica di
compatibilità di cui all’art. 35 del presente regolamento, all’accreditamento
per l’assegnazione delle quote di spesa per l’assistenza a rilievo sanitario
fornita alle persone parzialmente o del tutto non autosufficienti nei limiti
degli indici di fabbisogno fissati dalle norme regionali, degli obiettivi di
riequilibrio territoriale da conseguire a livello regionale e delle risorse
assegnate per l’assistenza sociosanitaria residenziale extra-ospedaliera, nel
rispetto di quanto previsto dal piano regionale sanitario e dal piano regionale
delle politiche sociali.
4.
Per le RSSA accreditate, che definiscano un rapporto convenzionale con il
servizio sanitario regionale, l’ammontare della spesa a carico della ASL resta
determinato dai parametri di spesa già applicati alla data di entrata in vigore
del presente regolamento, secondo quanto determinato con la l.r. n. 14/2004,
art. 32, nelle more della rideterminazione delle rette, per la quota a carico
della ASL e per la quota a carico dell’Ambito ovvero dell’utente, previa analisi
di mercato condotta su tutto il territorio regionale, previa intesa con l’ANCI
Puglia e previa concertazione con le associazioni datoriali di categoria, da
effettuarsi entro 180 giorni dalla data di approvazione del presente
regolamento.
5.
Per le RSSA per anziani già autorizzate ed operanti alla data di entrata in
vigore del presente regolamento, che ospitino anche ospiti di età inferiore ai
64 anni e in condizioni di disabilità e non autosufficienza grave, al fine di
non arrecare disagio psico-fisico agli ospiti, gli stessi ospiti potranno
permanere nelle stesse strutture entro il limite di 10 ospiti. Laddove il numero
di ospiti diversamente abili gravi superi le dieci unità, deve essere realizzato
un modulo dedicato all’utenza disabile, nella stessa struttura, con capienza non
superiore a n. 20 posti letto, che rispetti gli standard strutturali e
organizzativi di cui all’art. 59 del presente regolamento.
Art. 67(Residenza
sociale assistenziale per anziani) 1.
La residenza sociale assistenziale è una struttura sociosanitaria a bassa
intensità assistenziale sanitaria, che deve avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione
e standard |
Tipologia
e carattere;
destinatari |
La
residenza sociale assistenziale, eroga prevalentemente servizi
socioassistenziali a persone anziane, in età superiore ai 64 anni, con gravi
deficit psico-fisici, che non necessitano di prestazioni sanitarie complesse, ma
che richiedono un alto grado di assistenza alla persona con interventi di tipo
assistenziale, che non sono in grado di condurre una vita autonoma e le cui
patologie, non in fase acuta, non possono far prevedere che limitati livelli di
recuperabilità dell’autonomia e non possono essere assistite a domicilio.
La
residenza sociale è collegata funzionalmente con i servizi sociosanitari
dell’Ambito, comprendenti l’assistenza medico-generica, l’assistenza
farmaceutica, il segretariato sociale, l’assistenza domiciliare integrata, i
centri a carattere residenziale diurno, anche al fine di programmare la
continuità degli interventi assistenziali agli ospiti dopo la dimissione e per
ridurre l’incidenza del ricovero in strutture ospedaliere ovvero in strutture
extra-ospedaliere sanitarie per ospiti che abbiano le caratteristiche sopra
individuate.
Le Residenze
sociali sono classificate di fascia alta e di fascia media in base ai requisiti
di accoglienza alberghiera. |
Ricettività |
Ciascun
modulo abitativo può ospitare fino a un massimo di 30 ospiti. La capienza
massima della struttura non può superare i 120 ospiti. |
Prestazioni |
Le
Residenze sociali assicurano le seguenti prestazioni:
-
assistenza
tutelare diurna e notturna;
-
attività
socializzanti ed educative;
-
prestazioni
infermieristiche;
-
prestazioni
e servizi alberghieri inclusivi della somministrazione dei pasti.
|
Personale |
Amministrazione:
responsabile
amministrativo della struttura, operatori amministrativi;
Servizi
generali:
·
cucina:
1 cuoco, 1 aiuto cuoco, 2 ausiliari (per la ricettività massima di 120 ospiti);
·
lavanderia
e stireria: 1 addetto fino a 4 quintali di biancheria da trattare al giorno; 1
addetto per ogni ulteriore quintale.
I
servizi di cucina, di lavanderia, di pulizie e stireria possono essere
assicurati mediante convenzione con ditte esterne. Il servizio di pulizia deve
essere garantito nell’intero arco della giornata.
Prestazioni
sociosanitarie:
·
Operatori
Socio-Sanitari (OSS): in organico 1 ogni 4 ospiti;
·
Infermieri:
in organico 12 ore giornaliere ogni 60 posti residenza;
·
Tecnici
della riabilitazione: in rapporto di 9 ore settimanali ogni nucleo da 30 ospiti,
e comunque in misura funzionale rispetto al progetto personalizzato di
assistenza definito dalla U.V.M., per il quale la struttura può avvalersi delle
prestazioni delle strutture del SSR;
·
Assistente
sociale: 12 h. settimanali di prestazioni ogni 20 ospiti.
Per
il profilo di O.S.S. si faccia riferimento alla definizione di cui al
Regolamento Reg. n. 14/2005 e successive modificazioni. Nelle more del
completamento dei corsi di formazione per la riqualificazione del personale in
servizio per le strutture già autorizzate, e nelle more della realizzazione dei
corsi di formazione per OSS per le risorse umane non inserite, la figura di OSS
può essere sostituita da operatori O.T.A.. Per le strutture già operanti,
l’eventuale personale con qualifica OTA, ovvero OSA, e con contratto di lavoro
dipendente a tempo indeterminato, dovrà essere riqualificato in OSS entro il
termine di tre anni dalla entrata in vigore del presente regolamento.
La
struttura deve avere un coordinatore sociale, nella figura di un assistente
sociale laureato, di un educatore o educatore professionale, impegnato con
prevalenti compiti di coordinamento in materia di attività socializzanti,
educative e di dietetica, nonché di coordinamento dell’intera attività
sociosanitaria e di garanzia della applicazione di protocolli omogenei per
l’accoglienza e la gestione dei casi. Il coordinatore è impegnato per un minimo
di 12 h. settimanali di prestazioni ogni 30 ospiti.
La
ASL
competente è tenuta ad assicurare, in ogni caso, in favore degli ospiti della
Residenza sociale i seguenti interventi di rilievo sanitario:
-
assistenza
medica generica
-
assistenza
medica specialistica
-
fornitura
di farmaci
-
fornitura
di presidi sanitari.
Le
cure mediche generiche in favore degli ospiti sono assicurate dai Medici di
Medicina generale nel rispetto delle norme vigenti.
L’assistenza
medica specialistica viene erogata a carico della ASL nel cui territorio insiste
la struttura. |
Modulo
abitativo |
·
Residenza
sociale assistenziale di fascia alta (prima categoria): camere da letto singole
con uno spazio notte individuale di non meno di mq. 9 o doppie con uno spazio
notte individuale non inferiore a mq. 14 per due posti letto. Le succitate
dimensioni escludono il servizio igienico, che deve essere assistito per la non
autosufficienza e in misura di uno ogni stanza, con la quale deve essere
comunicante. Per ogni modulo abitativo, almeno due stanze devono essere
attrezzate con servizio igienico assistito per la non autosufficienza;
·
Residenza
sociale assistenziale di fascia media (seconda categoria): camere da letto
singole con uno spazio notte individuale di non meno di mq. 9, o doppie con uno
spazio notte individuale non inferiore a mq. 14 per due posti letto, o triple
con uno spazio complessivamente non inferiore a mq. 18 per tre posti letto. Le
succitate dimensioni escludono il servizio igienico, anche esterno, che deve
essere assistito per la non autosufficienza e in misura di uno ogni 3 assistiti.
La
struttura può prevedere moduli abitativi distinti per categoria di accoglienza
alberghiera. La struttura deve comprendere una sala pranzo ed eventuale cucina,
uno spazio destinato alle attività giornaliere e ricreative, una linea
telefonica abilitata a disposizione degli ospiti.
Deve
essere assicurata una dotazione di condizionatori d’aria in tutti gli ambienti
destinati alla fruizione da parte degli ospiti.
Ogni
modulo da 30 posti letto deve essere dotato di un locale per il personale, di
superficie mai inferiore a mq. 4, con annesso servizio igienico e deve
prevedere, inoltre un bagno collettivo ad uso esclusivo dei visitatori.
La
palestra, destinata all’esercizio fisico deve accogliere l’attrezzatura minima
per consentire all’ospite un’adeguata attività motoria; in uno spazio attiguo
deve essere previsto il deposito attrezzi e lo spogliatoio con servizio
igienico.
Tutti
i locali devono essere adeguatamente attrezzati per la non
autosufficienza |
2.
All’interno delle residenze sociali assistenziali per anziani, le eventuali
prestazioni sanitarie necessarie per la cura e il benessere dell’utente ospite,
vengono erogate nel rispetto del modello organizzativo del Servizio Sanitario
Regionale. Le residenze sociali, pertanto, non accedono ad accreditamento con le
ASL per l’assegnazione delle quote di spesa per l’assistenza a rilievo sanitario
fornita alle persone parzialmente o del tutto non autosufficienti.
3.
Le strutture protette che operano in regime completamente privato, e già
autorizzate ai sensi del Regolamento Regionale n. 1/1983, mantengono
l’autorizzazione provvisoria di cui sono già in possesso, e adeguano i propri
standard strutturali ed organizzativi entro tre anni dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento, formulando entro tale termine una nuova istanza
di autorizzazione.
Art. 68(Centro
diurno) 1.
Il Centro diurno deve avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione
e standard |
Tipologia
e carattere;
destinatari |
Il
centro diurno è struttura socio-assistenziale a regime semiresidenziale
costituente luogo d’incontro e di relazioni in grado di permettere, anche
all’interno o in collegamento con le strutture di cui ai commi 3, 4 e 5,
dell’art. 43 della legge regionale, l’erogabilità delle prestazioni che
rispondano a specifici bisogni della popolazione anziana. |
Ricettività |
Fino
ad un massimo di 30 utenti |
Prestazioni |
Il
centro organizza le proprie attività diversificandole in base alle esigenze
dell’utenza e assicura l’apertura per otto ore al giorno, e per almeno cinque
giorni a settimana. Tutte le attività sono aperte al territorio e organizzate
attivando le risorse della comunità locale. Deve assicurare l’assistenza
nell’espletamento delle attività e delle funzioni quotidiane anche attraverso
prestazioni a carattere assistenziale (igiene personale) e sanitario correlate
alle terapie prescritte dai medici curanti, nonché un servizio lavanderia e la
somministrazione dei pasti, in relazione agli orari di apertura.
Il
centro organizza, inoltre:
·
attività
educative a supporto dell’autonomia;
·
attività
di socializzazione ed animazione;
·
attività
culturali e ludico-ricreative;
·
attività
psico-motorie.
Il
centro assicura il servizio di trasporto sociale, salvo accordi diversi con i
Comuni. |
Personale |
Almeno
un educatore professionale e un’assistente sociale per 18 ore settimanali, per
assicurare il funzionamento della struttura. Presenza programmata di operatori
addetti all’assistenza in misura adeguata al numero, alle caratteristiche e alle
esigenze dell’utenza.
Animatori
sociali e professionisti con competenze adeguate allo svolgimento delle
specifiche attività programmate; presenza fissa di personale ausiliario in
misura di 1 ogni 15 ospiti.
Le
attività di socializzazione ed animazione, le attività culturali e
ludico-ricreative, le attività psico-motorie possono essere oggetto di
convenzione con i soggetti di cui all’art. 21 commi 4 e 5. |
Modulo
abitativo |
Il
centro può configurarsi come entità edilizia autonoma o come spazio aggregato ad
altre strutture, fermi restando gli specifici requisiti previsti per ciascuna
struttura.
Gli
ambienti devono essere dotati d’impianto di condizionamento d’aria.
La
struttura, di dimensione non inferiore a 150 mq., deve, in ogni caso, prevedere:
·
congrui
spazi destinati alle attività;
·
zone
ad uso collettivo, suddivisibili anche attraverso elementi mobili, per il
ristoro, le attività di socializzazione e ludico-motorie con possibilità di
svolgimento di attività individualizzate;
·
una
zona riposo distinta dagli spazi destinati alle attività;
·
autonomi
spazi destinati alla preparazione e alla somministrazione dei pasti, in caso di
erogazione del servizio;
·
linea
telefonica accessibile per gli utenti;
·
un
locale destinato a servizi igienici ogni 10 utenti, distinto per uomini e donne
e, in ogni caso, almeno un locale per servizi igienici per piano, di cui almeno
uno attrezzato per la non autosufficienza;
·
un
servizio igienico - spogliatoio per il personale.
Tutti
i servizi devono essere dotati della massima accessibilità. |
CAPO 4(Strutture
per persone con problematiche psico-sociali)
Art. 69(Norma
generale) 1.
Le strutture per persone con problematiche psico-sociali, come definite
dall’art. 44 della legge regionale devono rispettare i requisiti previsti dal
presente capo.
Art. 70(Casa
famiglia o casa per la vita per persone con problematiche
psicosociali) 1.
La casa famiglia per persone con problematiche psico-sociali deve avere le
seguenti caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione
e standard |
Tipologia
e carattere;
destinatari |
La casa per
la vita è una casa famiglia per persone con problematiche psicosociali, intesa
come struttura residenziale a carattere prevalentemente sociale e a bassa
intensità assistenziale sanitaria, per accoglienza temporanea o permanente,
consistente in un nucleo, anche autogestito, di convivenza a carattere familiare
per persone con problematiche psicosociali definitivamente uscite dal circuito
sanitario/psichiatrico, prive di validi riferimenti familiari, e/o che
necessitano di sostegno nel mantenimento del livello di autonomia e nel percorso
di inserimento o reinserimento sociale e/o lavorativo. |
Ricettività |
Fino
a 6-8 ospiti, per ciascun modulo abitativo, fino ad un massimo di due moduli
abitativi per struttura. |
Prestazioni |
La
casa per la vita è struttura avente caratteristiche funzionali ed organizzative
proprie della casa famiglia, orientate al modello comunitario. L’attività e gli
interventi vengono attuati in base al progetto individualizzato predisposto dai
competenti servizi sociali, in collaborazione con i servizi sanitari e
socio-assistenziali territoriali.
La
vita comunitaria è improntata a modalità di collaborazione nel gestire
l’organizzazione domestica, nonché all’inserimento degli ospiti nel contesto
sociale e lavorativo.
Gli
interventi vengono attuati in collaborazione con i servizi sanitari e
socio-assistenziali territoriali.
Le
eventuali prestazioni sanitarie sono erogate nel rispetto del modello
organizzativo del Servizio Sanitario Regionale
Qualora
il progetto personalizzato definito dalla UVM preveda la erogazione di
prestazioni terapeutiche e socioriabilitative per gli ospiti con problemi
psichiatrici, e/o delle famiglie di provenienza, le ASL possono definire intese
per il riconoscimento di un concorso al costo delle prestazioni non superiore al
40% del costo complessivo per giornata di permanenza dell’utente, ai sensi di
quanto previsto al punto 9. dell’Assegnato 1C del DPCM del
29.11.20017.
__________
7 In questo
caso le strutture devono essere accreditate dal Servizio Sanitario
Regionale. |
Personale |
Personale
ausiliario per la gestione dei bisogni domestici in misura adeguata al numero
degli ospiti e educatori professionali in maniera non continuativa. Presenza
programmata dell’assistente sociale e dell’educatore professionale. |
Modulo
abitativo |
La
casa per la vita deve essere organizzata in modo da favorire la vita comunitaria
e l’integrazione sociale degli ospiti. Gli spazi devono essere adeguatamente
arredati e dimensionati in relazione ai bisogni degli ospiti accolti.
Il
modulo abitativo è costituito da stanze singole con uno spazio notte individuale
di non meno di mq. 9 o doppie con uno spazio notte complessivamente non
inferiore a mq. 14 e deve essere dotata di almeno un locale per servizi igienici
ogni tre ospiti.
Il
modulo abitativo deve comprendere la sala pranzo e la cucina, uno spazio
destinato alle attività giornaliere e ricreative, una linea telefonica abilitata
a disposizione degli ospiti.
Deve
essere assicurata una dotazione di condizionatori d’aria in tutti gli ambienti
destinati alla fruizione da parte degli ospiti. |
Art. 71(Comunità
alloggio per ex-tossicodipendenti) 1.
La Comunità alloggio per ex tossicodipendenti deve avere le seguenti
caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione
e standard |
Tipologia
e carattere;
destinatari |
La
comunità alloggio per ex tossicodipendenti è struttura residenziale temporanea o
permanente a bassa intensità assistenziale, a carattere familiare, autogestito
da soggetti privi di validi riferimenti familiari o per i quali si reputi
opportuno l’allontanamento dal nucleo familiare o che necessitano di sostegno
nel percorso di autonomia e di inserimento o reinserimento sociale. |
Ricettività |
Da
un minimo di 7 ad un massimo di 12 ospiti |
Prestazioni |
La
comunità alloggio è struttura avente caratteristiche funzionali ed organizzative
orientate al modello comunitario. L’attività educativa viene attuata in base al
progetto individualizzato predisposto dai competenti servizi sociali.
La
vita comunitaria è improntata a modalità di collaborazione nel gestire
l’organizzazione domestica, nonché all’inserimento degli ospiti nel contesto
sociale.
Gli
interventi vengono attuati in collaborazione con i servizi sanitari e
socio-assistenziali territoriali. |
Personale |
Personale
ausiliario8
per
i servizi di assistenza alla persona in misura di 1 per modulo abitativo che
assicuri la presenza giornaliera minima di 12 ore.
Un
coordinatore responsabile della struttura, nella figura dell’assistente sociale
o dell’educatore o dell’educatore professionale, che assicuri una presenza di
almeno 12 ore settimanali.
Presenza
programmata dello psicologo e di altre figure sociali per la realizzazione di
attività rieducative, di socializzazione e di inserimento lavorativo.
_________
8 Si veda
quanto precisato per l’O.S.S. all’articolo 59 del presente regolamento. |
Modulo
abitativo |
La
comunità alloggio deve essere organizzata in modo da favorire la vita
comunitaria. Gli spazi devono essere adeguatamente arredati e dimensionati in
relazione ai bisogni degli ospiti accolti.
La
struttura è costituita da stanze singole con uno spazio notte individuale di non
meno di mq. 9 o doppie con uno spazio complessivamente non inferiore a mq. 14
per due posti letto e deve essere dotata di almeno un locale per servizi
igienici ogni tre ospiti.
Deve
essere assicurata una dotazione di condizionatori d’aria in tutti gli ambienti
destinati alla fruizione da parte degli ospiti.
La
struttura deve comprendere la sala pranzo, la cucina, uno spazio destinato alle
attività giornaliere e ricreative, una linea telefonica abilitata a disposizione
degli ospiti. |
Art. 72(Gruppo
appartamento per ex-tossicodipendenti) 1.
Il Gruppo appartamento per ex tossicodipendenti deve avere le seguenti
caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione
e standard |
Tipologia
e carattere; destinatari |
Il
gruppo appartamento per ex tossicodipendenti è struttura residenziale temporaneo
permanente a bassa intensità assistenziale, a carattere familiare, autogestito
da soggetti privi di validi riferimenti familiari o per i quali si reputi
opportuno l’allontanamento dal nucleo familiare o che necessitano di sostegno
nel percorso di autonomia e di inserimento o reinserimento sociale.
|
Ricettività |
Da
un minimo di 2 ad un massimo di 6 ospiti. |
Prestazioni |
Il
gruppo appartamento è struttura avente caratteristiche funzionali ed
organizzative orientate al modello familiare e garantisce attività a sostegno
dell’autonomia individuale e sociale. |
Personale |
Personale
ausiliario per i servizi di pulizia in misura adeguata al numero degli ospiti e
operatori sociali in maniera non continuativa. Presenza programmata
dell’assistente sociale e dello psicologo. |
Modulo
abitativo |
Piccoli
appartamenti per civile abitazione inseriti in normali complessi edilizi.
L’alloggio offre un contesto di vita il più possibile simile all’ambiente
familiare, comprendendo spazi personali e spazi comuni adeguati per giorno e
notte. |
CAPO 5(Strutture
per adulti con problematiche sociali)
Art. 73(Norma
generale) 1.
Le strutture per persone adulte con problematiche sociali come definite
dall’art. 45 della legge regionale devono rispettare i requisiti previsti dal
presente capo.
Art. 74(Comunità
alloggio per gestanti e madri con figli a carico) 1.
La Comunità alloggio per gestanti e madri con figli a carico deve avere le
seguenti caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione
e standard |
Tipologia
e carattere;
destinatari |
La
comunità alloggio per gestanti e madri con figli a carico è struttura
residenziale a bassa intensità assistenziale, a carattere temporaneo o
permanente, consistente in un nucleo autogestito di convivenza a carattere
familiare per gestanti e madri con figli a carico, prive di validi riferimenti
familiari o per le quali si reputi opportuno l’allontanamento dal nucleo
familiare e che necessitano di sostegno nel percorso d’inserimento o
reinserimento sociale. |
Ricettività |
Fino
ad un massimo di 8 ospiti adulte più 2 posti per l’ospitalità d’urgenza. |
Prestazioni |
La
comunità assicura: servizi di cura alla persona e attività socio-educative volte
allo sviluppo dell’autonomia individuale, con particolare riferimento alla
funzione genitoriale. Le ospiti partecipano alla gestione della vita ordinaria
della comunità nell’arco dell’intera giornata. |
Personale |
Nella
comunità opera almeno un educatore impegnato, in stretta collaborazione con i
servizi sociali e socio-sanitari territoriali, a ricostruire o mediare i
rapporti delle donne accolte con i loro contesti di provenienza. E’ garantita,
inoltre, la presenza di operatori in misura di 1 ogni 5 ospiti adulte.
|
Modulo
abitativo |
La
comunità deve essere organizzata in strutture ad hoc adeguatamente dimensionate
in relazione ai bisogni degli/lle accolti.
La
struttura è costituita da stanze singole con uno spazio notte individuale di non
meno di mq. 9 o doppie con uno spazio complessivamente non inferiore a mq. 14
per due posti letto; ogni donna deve poter dormire con il suo bambino, ove
presente.
La
struttura deve essere dotata di almeno un locale per servizi igienici ogni tre
ospiti adulte, di un locale soggiorno-pranzo, di una cucina, nonché di
postazione telefonica accessibile per le ospiti.
Deve
essere assicurata una dotazione di condizionatori d’aria in tutti gli ambienti
destinati alla fruizione da parte degli ospiti. |
Art. 75(Gruppo
appartamento per gestanti e madri con figli a carico) 1.
Il Gruppo appartamento per gestanti e madri con figli a carico deve avere le
seguenti caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione
e standard |
Tipologia
e carattere;
destinatari |
Il
gruppo appartamento per gestanti e madri con figli a carico è struttura
residenziale a bassa intensità assistenziale, a carattere temporaneo o
permanente, consistente in un nucleo autogestito di convivenza a carattere
familiare per gestanti e madri con figli a carico, prive di validi riferimenti
familiari o per le quali si reputi opportuno l’allontanamento dal nucleo
familiare e che necessitano di sostegno nel percorso d’inserimento o
reinserimento sociale. |
Ricettività |
Da
un minimo di 2 ad un massimo di 6 ospiti adulte. |
Prestazioni |
Servizi
di cura alla persona e attività socio-educative volte allo sviluppo
dell’autonomia individuale, con un riferimento particolare alla funzione
genitoriale.
Le
ospiti partecipano alla gestione della vita ordinaria del gruppo nell’arco
dell’intera giornata. |
Personale |
Nella
struttura opera almeno un educatore impegnato, in stretta collaborazione con i
servizi sociali e socio-sanitari territoriali, a ricostruire o mediare i
rapporti delle donne accolte con i loro contesti di provenienza.
E’
garantita, inoltre, la presenza di operatori ausiliari in misura sufficiente a
garantire assistenza materiale alle ospiti.
Presenza
programmata di assistente
sociale,
pedagogista, psicologo e altri
operatori sociali. |
Modulo
abitativo |
Appartamenti
per civile abitazione.
Ogni
appartamento deve comprendere:
·
camere
da letto singole per ogni donna, in cui può essere aggiunto solo il letto del
bambino;
·
locali
per servizi igienici in misura di almeno 1 ogni 3 ospiti;
·
un
locale soggiorno-pranzo;
·
cucina;
·
postazione
telefonica accessibili per le ospiti. |
Art. 76(Alloggio
sociale per adulti in difficoltà) 1.
L’alloggio sociale per adulti in difficoltà deve avere le seguenti
caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione
e standard |
Tipologia
e carattere;
destinatari |
L’alloggio
sociale per adulti in difficoltà è struttura che offre una risposta temporanea
alle esigenze abitative e di accoglienza di persone con difficoltà di carattere
sociale prive del sostegno familiare o per le quali la permanenza nel nucleo
familiare sia valutata temporaneamente o permanentemente impossibile o
contrastante con il progetto individuale. |
Ricettività |
Fino
ad un massimo di 10 ospiti. La permanenza è, di norma, limitata ad un periodo di
6 mesi. |
Prestazioni |
L’alloggio
sociale è struttura avente caratteristiche funzionali ed organizzative orientate
al modello comunitario e svolge, prevalentemente, attività socio-educative volte
allo sviluppo dell’autonomia individuale e sociale, nonché all’inserimento e
reinserimento lavorativo. Tutte le attività vengono svolte in stretta
collaborazione con i servizi del territorio. |
Personale |
Il
coordinamento della struttura è affidato ad un assistente sociale oppure ad un
educatore, che assicura una presenza di almeno 18 h settimanali. Operano,
inoltre, nella struttura animatori sociali o di comunità e, in presenza di
persone immigrate, mediatori interculturali. Presenza programmata dello
psicologo e altri operatori sociali. Personale ausiliario per i servizi di
pulizia in misura di 1 ogni 10 ospiti, assicurando una copertura giornaliera di
almeno 3 h; inoltre gli ospiti partecipano alla gestione della vita ordinaria
della comunità nell’arco dell’intera giornata. L’alloggio sociale deve
assicurare il raccordo funzionale con i Servizi sociali territoriali e con le
principali agenzie educative e i centri preposti a promuovere l’inserimento e il
reinserimento lavorativo. |
Modulo
abitativo |
L’
alloggio sociale deve essere organizzato in modo da favorire la vita
comunitaria.
Gli
spazi devono essere adeguatamente arredati e dimensionati in relazione ai
bisogni degli ospiti accolti.
La
struttura è costituita da stanze singole con uno spazio notte individuale di non
meno di mq. 9 o doppie con uno spazio complessivamente non inferiore a mq. 14
per due posti letto e deve essere dotata di almeno un locale per servizi
igienici ogni tre ospiti.
La
struttura deve comprendere la sala pranzo, la cucina, uno spazio destinato alle
attività giornaliere e ricreative, una linea telefonica abilitata a disposizione
degli ospiti. |
Art. 77(Centro
di pronta accoglienza per adulti) 1.
Il Centro di pronta accoglienza per adulti deve avere le seguenti
caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione
e standard |
Tipologia
e carattere; destinatari |
Il
centro di pronta accoglienza per adulti è struttura residenziale a carattere
comunitario destinata esclusivamente alle situazioni di emergenza.
|
Ricettività |
Fino
ad un massimo di 12 ospiti |
Prestazioni |
Il
centro assicura: servizi di cura alla persona, azioni volte a garantire una
pronta risposta ai bisogni primari, azioni volte ad assicurare, per quanto
possibile, la continuità con le attività lavorative eventualmente in corso, il
funzionamento nell’arco delle 24 ore, per tutto l’anno e la somministrazione dei
pasti. |
Personale |
Il
centro è condotto da un numero di operatori in misura sufficiente a garantire
nell’arco delle ore diurne la presenza di almeno un educatore ogni 4 ospiti.
Presenza
programmata dello psicologo, dell’assistente sociale e di altri operatori
sociali. Gli operatori sono affiancati da altro personale addetto ai
servizi generali in misura sufficiente a garantire la funzionalità della
struttura. |
Modulo
abitativo |
Il
centro, adeguatamente arredato e dimensionato in relazione ai bisogni degli
ospiti è costituito da stanze singole con uno spazio notte individuale di non
meno di mq. 9 o
doppie con uno spazio complessivamente non inferiore a mq. 14 per due posti
letto e deve essere dotata di almeno un locale per servizi igienici ogni tre
ospiti.
La
struttura deve comprendere la sala pranzo ed eventuale cucina, uno spazio
destinato alle attività giornaliere e ricreative, una linea telefonica abilitata
a disposizione degli ospiti. |
Art. 78(Centro
di accoglienza per persone sottoposte
o
già sottoposte a provvedimenti privativi o limitativi della libertà
personale) 1.
Il Centro di accoglienza per persone sottoposte o già sottoposte a provvedimenti
privativi o limitativi della libertà personale deve avere le seguenti
caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione
e standard |
Tipologia
e carattere;
destinatari |
Il
centro di accoglienza per persone sottoposte o già sottoposte a provvedimenti
privativi o limitativi della libertà personale è struttura residenziale a
carattere comunitario che offre ospitalità completa e/o diurna a persone già o
ancora sottoposte a misure restrittive della libertà personale, secondo modalità
concordate con i servizi territoriali competenti riguardo alla gestione del
percorso trattamentale della persona in ambito penale.
Il
centro può ospitare, a titolo esemplificativo: detenuti soggetti a misure
alternative al carcere; detenuti in regime di semilibertà o ammessi al lavoro
esterno (per i momenti della giornata non occupati da attività lavorative come
il pranzo, il pomeriggio, la cena, notte esclusa); detenuti in “permesso premio”
(3-15 giorni); detenuti in regime di detenzione domiciliare o di affidamento in
prova al Servizio Sociale (per il periodo concordato con l’Autorità Giudiziaria
o con la Magistratura di
Sorveglianza); imputati in regime di arresti domiciliari; ex detenuti. I tempi
di permanenza nella struttura possono variare da pochi giorni per i permessi
premio, ad un anno, salvo specifiche esigenze dettate dal procedimento penale.
|
Ricettività |
Da
un minimo di 7 ad un massimo di 12 ospiti. |
Prestazioni |
Il
centro offre accoglienza ed ospitalità e garantisce attività a sostegno
dell’autonomia individuale e sociale quali, ad esempio:
·
facilitazione
all’inserimento ed al reinserimento socio-lavorativo;
·
corsi
di formazione professionale;
·
facilitazione
alla ricerca abitativa. |
Personale |
Educatori,
assistenti sociali ed esperti dell’inserimento lavorativo con presenza non
inferiore a 18 h settimanali, per assicurare lo svolgimento delle specifiche
attività programmate.
Il
centro può essere autogestito dagli ospiti sia per la pulizia che per quel che
riguarda il sostentamento quotidiano, sotto la supervisione di un coordinatore
responsabile delle attività, nella figura dell’educatore o dell’assistente
sociale. |
Modulo
abitativo |
Il
centro di accoglienza deve essere organizzato in modo da favorire la vita
comunitaria. Gli spazi devono essere adeguatamente arredati e dimensionati in
relazione ai bisogni degli ospiti accolti.
La
struttura è costituita da stanze singole con uno spazio notte individuale di non
meno di mq. 9 o doppie con uno spazio complessivamente non inferiore a mq. 14
per due posti letto e deve essere dotata di almeno un locale per servizi
igienici ogni tre ospiti.
La
struttura deve comprendere la sala pranzo, la cucina, uno spazio destinato alle
attività giornaliere, una linea telefonica a disposizione degli ospiti. |
Art. 79(Centro
sociale rieducativo per persone sottoposte
o
già sottoposte a provvedimenti privativi o limitativi della libertà
personale) 1.
Il Centro sociale rieducativo per persone sottoposte o già sottoposte a
provvedimenti privativi o limitativi della libertà personale è una struttura che
eroga servizi a supporto della funzione rieducativa che l’Amministrazione
Penitenziaria è chiamata a svolgere, al fine di sostenere il percorso
rieducativo con il percorso di reinserimento sociale. Il Centro ha le seguenti
caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione
e standard |
Tipologia
e carattere;
destinatari |
Il
centro sociale rieducativo per detenuti è struttura semi-residenziale a
carattere comunitario e a ciclo diurno, che sviluppa un programma rieducativo
personalizzato rivolto a detenuti ristretti a cui venga consentito di
trascorrere parte del giorno fuori dell’istituto di pena, per partecipare ad un
programma di trattamento concordato tra il direttore dello stesso istituto di
pena e il responsabile del centro, secondo modalità concordate con i servizi
territoriali competenti riguardo alla gestione del percorso trattamentale della
persona in ambito penale.
Il
centro può ospitare: detenuti soggetti a misure alternative al carcere; detenuti
in regime di semilibertà; detenuti in “permesso premio” (3-15 giorni); detenuti
in regime di detenzione domiciliare o di affidamento in prova al Servizio
Sociale (per il periodo concordato con l’Autorità Giudiziaria o con
la Magistratura di Sorveglianza);
imputati in regime di arresti domiciliari. |
Ricettività |
Fino
ad un massimo di 50 ospiti |
Prestazioni |
Il
centro consente lo svolgimento di attività a sostegno dell’autonomia individuale
e sociale, mediante percorsi rieducativi personalizzati finalizzati:
-
al
superamento di stili di vita e di comportamenti tipici degli ambienti devianti;
-
alla
riflessione interiore quale stimolo al cambiamento e ad un corretto e
costruttivo rapporto con il contesto sociale esterno.
Per
raggiungere tali finalità il centro può sviluppare, ad esempio, le seguenti
attività:
·
ricostituzione
di un sistema di relazioni all’interno della comunità locale;
·
tutoraggio
nell’avvio di un percorso di riavvicinamento alla e con la famiglia di origine,
prestando particolare attenzione verso figli minorenni;
·
orientamento
al lavoro attraverso valutazione delle competenze, ed avvio a percorsi di
riqualificazione e di formazione professionale, nonché accompagnamento all’avvio
di percorsi di autoimpresa e di inserimento in cooperative sociali;
·
accompagnamento
nell’inserimento sociale, attraverso tutoraggio nello svolgimento di adempimenti
burocratici, ricerca abitativa, ecc..
Il
centro opera in stretto contatto con l’Amministrazione Penitenziaria, ivi
inclusi gli Uffici per l’Esecuzione Penale Esterna competenti per territorio, e
può svolgere attività di tutoraggio anche per i percorsi di reinserimento
sociale e lavorativo delle persone sottoposte a misure alternative alla
detenzione, impegnate in lavori di pubblica utilità ovvero in tirocini e stages
presso le organizzazioni del privato sociale. |
Personale |
Educatori,
assistenti sociali e professionisti con competenze adeguate allo svolgimento
delle specifiche attività programmate.
Il
centro può essere autogestito dagli ospiti sia per la pulizia che per quel che
riguarda il sostentamento quotidiano, sotto la supervisione di un coordinatore
responsabile delle attività, che è un assistente sociale ovvero un educatore, il
quale assicura una presenza nella struttura non inferiore a 18 h settimanali.
Educatori
nella misura di 1 ogni 10 ospiti.
Presenza
programmata dello psicologo e di artigiani e maestri d’arte per la realizzazione
di laboratori artigianali e altre attività di avvio al lavoro.
|
Modulo
abitativo |
Il
centro sociale rieducativo deve essere organizzato in modo da favorire la vita
comunitaria. Gli spazi devono essere adeguatamente arredati e dimensionati in
relazione ai bisogni degli ospiti accolti. |
Art. 80(Casa
rifugio per donne vittime di violenza) 1.
La casa rifugio per donne vittime di violenza deve avere le seguenti
caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione
e standard |
Tipologia
e carattere;
destinatari |
La
casa rifugio per donne vittime di violenza è struttura residenziale a carattere
comunitario che offre ospitalità e assistenza a donne vittime di violenza fisica
e/o psicologica con o senza figli, e a donne vittime della tratta e sfruttamento
sessuale, per le quali si renda necessario il distacco dal luogo in cui è
avvenuta la violenza, e l’inserimento in comunità.
La
casa rifugio è stata concepita per offrire alle donne un luogo sicuro in cui
sottrarsi alla violenza e all’aggressività dei soggetti che la praticano. E’ un
luogo in cui intraprendere con tranquillità un percorso di allontanamento
emotivo e materiale dalla relazione violenta e ricostruire con serenità la
propria autonomia.
L’indirizzo
della struttura deve essere protetto e segreto. |
Ricettività |
Fino
ad un massimo di 10 ospiti, con i loro bambini se presenti. |
Prestazioni |
Servizi
di cura alla persona e attività socio-educative volte allo sviluppo
dell’autonomia individuale, con un riferimento particolare alla funzione
genitoriale.
Sostegno
psicologico per il compimento del percorso di allontanamento emotivo e materiale
dalla relazione violenta e di ricostruzione della propria autonomia.
Viene
inoltre erogata consulenza legale e attività di orientamento e valutazione delle
competenze e delle abilità delle ospiti per indirizzarle verso nuovi sbocchi
relazioni con il mondo esterno, anche in termini di avviamento al lavoro, per la
indipendenza economica.
La
casa rifugio opera a stretto contatto con i centri antiviolenza operanti sul
territorio.
Laddove
per le ospiti siano necessarie prestazioni a rilievo sanitario, queste sono
erogate, quanto possibile, all’interno della casa rifugio, per garantire le
necessarie condizioni di sicurezza e riservatezza, nel rispetto del modello
organizzativo della ASL competente. |
Personale |
Nella
comunità opera un assistente sociale, con funzioni di coordinatore della
struttura, per almeno 18 h settimanali. Operano inoltre educatori ed esperti di
inserimento lavorativo, per seguire i percorsi di reinserimento sociale e di
inserimento lavorativo. E’ prevista la presenza programmata dello psicologo.
Personale
ausiliario per i servizi di pulizia in misura di 1 ogni 10 ospiti, assicurando
una copertura giornaliera di almeno 6 h; e inoltre gli ospiti partecipano alla
gestione della vita ordinaria della comunità nell’arco dell’intera giornata.
|
Modulo
abitativo |
Appartamenti
per civile abitazione.
Ogni
appartamento deve comprendere:
·
camere
da letto singole o doppie;
·
numero
minimo di locali per servizi igienici in misura di almeno 3 per 10 ospiti
adulti;
·
un
locale soggiorno-pranzo;
·
cucina.
Deve
essere assicurata una dotazione di condizionatori d’aria in tutti gli ambienti
destinati alla fruizione da parte degli ospiti. |
Art. 81(Casa
rifugio per persone vittime di tratta) 1.
La casa rifugio per persone vittime di tratta deve avere le seguenti
caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione
e standard |
Tipologia
e carattere;
destinatari |
La
casa rifugio per persone vittime di tratta a fini di sfruttamento sessuale
ovvero lavorativo, è struttura residenziale a carattere comunitario che offre
ospitalità e assistenza a persone vittime di violenza fisica e/o psicologica
rivolta alla riduzione in schiavitù o servitù, per lo sfruttamento lavorativo
ovvero sessuale, per le quali si renda necessario il distacco dal luogo in cui è
stata rilevata la situazione di sfruttamento.
La
casa rifugio offre alle persone vittime di tratta un luogo sicuro in cui
sottrarsi alla violenza degli sfruttatori ed in cui intraprendere in un ambiente
protetto e con attività di accompagnamento, percorsi per l’inserimento sociale e
lavorativo, ovvero, per il rientro nel Paese d’origine.
L’indirizzo
della struttura deve essere protetto e segreto. |
Ricettività |
Le
strutture sono distinte per uomini e per donne; sono distinte, inoltre, per la
prima accoglienza (o accoglienza d’urgenza) e per la seconda accoglienza
(ospitalità). Una casa rifugio può ospitare fino ad un massimo di 10 ospiti, con
i loro bambini se presenti. |
Prestazioni |
Servizi
di cura alla persona e attività socio-educative volte allo sviluppo
dell’autonomia individuale, con un riferimento particolare alla funzione
genitoriale. Sostegno psicologico e consulenza legale per il compimento del
percorso di allontanamento emotivo e materiale dalla situazione di sfruttamento
e di ricostruzione della propria autonomia.
Viene
inoltre erogata consulenza legale e attività di orientamento e valutazione delle
competenze e delle abilità degli ospiti per indirizzarli verso nuovi sbocchi
relazionali con il mondo esterno, anche in termini di avviamento al lavoro, per
la indipendenza economica.
La
casa rifugio opera a stretto contatto con gli sportelli di accoglienza e con i
servizi di mediazione interculturale. |
Personale |
Nella
comunità opera un assistente sociale, con funzioni di coordinatore della
struttura, per almeno 18 h settimanali. Operano inoltre educatori, mediatori
linguistici ed interculturali ed esperti di inserimento lavorativo, per seguire
i percorsi di reinserimento sociale e di inserimento lavorativo. E’ prevista la
presenza programmata dello psicologo, assicurato dalla ASL competente, secondo
il modello organizzativo vigente.
Personale
ausiliario per i servizi di pulizia in misura di 1 ogni 10 ospiti, assicurando
una copertura giornaliera di almeno 6 h; e inoltre gli ospiti partecipano alla
gestione della vita ordinaria della comunità nell’arco dell’intera giornata.
|
Modulo
abitativo |
Appartamenti
per civile abitazione.
Ogni
appartamento deve comprendere:
·
camere
da letto singole o doppie;
·
numero
minimo di locali per servizi igienici in misura di almeno 3 per 10 ospiti
adulti;
·
un
locale soggiorno-pranzo;
·
cucina;
·
postazione
telefonica accessibile per gli ospiti, sotto la supervisione degli operatori.
Deve
essere assicurata una dotazione di condizionatori d’aria in tutti gli ambienti
destinati alla fruizione da parte degli ospiti. |
CAPO 6(Servizi
Socioassistenziali)
Art. 82(Norma
generale) 1.
I servizi socio-assistenziali, come individuati e definiti dagli artt. 46 e 47
della legge regionale, devono rispettare i requisiti minimi organizzativi
previsti dal presente regolamento.
Art. 83(Servizio
di segretariato sociale) 1.
Il servizio di segretariato sociale deve avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/Carattere
Il
servizio di segretariato sociale opera come sportello unico per l’accesso ai
servizi socio-assistenziali e sociosanitari o sportello di cittadinanza, svolge
attività d’informazione, di accoglienza, di accompagnamento, di ascolto e di
orientamento sui diritti di cittadinanza con caratteristiche di gratuità per
l’utenza. Il servizio di segretariato sociale deve caratterizzarsi per l’elevato
grado di prossimità al cittadino, diversificandosi dalle attività di presa in
carico.
Prestazioni
Il
servizio di segretariato sociale fornisce notizie e informazioni sui servizi
sociali e sociosanitari presenti nell’ambito territoriale e nel distretto
sociosanitario. Accoglie la domanda del cittadino/utente, svolge attività di
consulenza, orientamento e indirizzo, fornisce indicazioni sulle modalità
d’accesso ai servizi.
Le
attività di informazione e di orientamento possono essere garantite anche
avvalendosi delle associazioni di volontariato e dei patronati, di cui alla
legge 30 marzo 2001, n. 152, sulla base di apposite convenzioni.
Il
segretariato sociale deve aiutare il cittadino a rintracciare la soluzione al
suo problema, quando questo non presenta la necessità di essere preso in carico
dal Servizio sociale professionale.
Collabora
con le Associazioni e con gli Enti di Patronato, coordinandone gli interventi.
Personale
Il
servizio di segretariato sociale è assicurato nell’ambito del servizio sociale
professionale dal quale è coordinato, e deve essere garantito da professionisti
assistenti sociali.
Le
attività di informazione possono essere realizzate anche da altro personale
destinato stabilmente alla funzione, in possesso di specifiche competenze
relazionali e di conoscenza del territorio.
Articolazione
territoriale
Il
servizio di segretariato sociale deve articolarsi territorialmente in maniera da
garantire la massima fruibilità da parte di tutti i cittadini, garantendo, nei
limiti delle risorse disponibili, il raggiungimento di una articolazione con
almeno uno sportello per ogni Comune nell’ambito territoriale.
Art. 84(Sportello
sociale) 1.
Il servizio di sportello sociale deve avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/
Carattere
Il
servizio di sportello sociale si configura come servizio di prossimità,
articolazione dello sportello unico per le attività informative connesse al
segretariato sociale, o sportello di cittadinanza, più avanzata sul territorio
perché presente nei contesti di vita dei cittadini, anche al di fuori delle
istituzioni pubbliche, per svolgere attività di ricezione dei bisogni sociali e
delle domande, anche inespresse, provenienti dalle persone e dai loro nuclei
familiari, cui rivolge azioni informative, di sensibilizzazione e di supporto
per il contatto con le istituzioni pubbliche.
Costituisce
il primo livello di accesso al sistema dei servizi, e rappresenta una
articolazione diffusa del punto di accesso.
Prestazioni
Il
servizio di sportello sociale raccoglie elementi informativi sul sistema di
bisogni e di domande, anche inespresse, da parte delle persone e delle famiglie,
e ne orienta la manifestazione mediante azioni mirate di informazione e di
accompagnamento nella rete degli attori sociali, con specifico riferimento ai
Comuni, ai soggetti del terzo settore, agli altri soggetti privati.
Presso
lo sportello sociale il cittadino può richiedere anche prestazioni di supporto
burocratico-amministrativo per seguire le pratiche amministrative connesse alla
richiesta ed alla fruizione dei servizi sociali e sociosanitari, ivi comprese, a
puro titolo esemplificativo, le questioni fiscali, contributive, pensionistiche,
la determinazione dell’indicatore di situazione economica, la formulazione di
eventuali autocertificazioni.
Questa
articolazione di attività dello sportello unico fornisce notizie e informazioni
sui servizi sociali e sociosanitari presenti nell’ambito territoriale e nel
distretto sociosanitario. Tali attività possono essere assicurate dall’Ambito
avvalendosi delle associazioni di volontariato, delle associazioni di categoria
e dei patronati, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sulla base di apposite
convenzioni.
Personale
Il
servizio di sportello sociale deve essere garantito da risorse umane che abbiano
una buona conoscenza degli strumenti e delle tecniche di comunicazione sociale e
che abbiano esperienza nei settori richiesti, oltre che essere in possesso di
specifiche competenze relazionali e di conoscenza del territorio. Presso tale
servizio è prevista la presenza di mediatori linguistici e di mediatori
interculturali, quando necessaria per la positiva interazione con persone
immigrate.
Articolazione
territoriale
Il
servizio di sportello sociale deve articolarsi territorialmente in maniera da
garantire la massima fruibilità da parte di tutti i cittadini.
Art. 85(Servizio
di Pronto Intervento Sociale) 1.
Il servizio di Pronto Intervento Sociale deve avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/
Carattere
Il
servizio di Pronto Intervento Sociale per le situazioni di emergenza sociale,
quale tipologia di intervento del servizio sociale professionale, è un servizio
preposto al trattamento delle emergenze/urgenze sociali, attivo 24 ore su 24,
rivolto a tutte quelle situazioni che richiedono interventi, decisioni,
soluzioni immediate e improcrastinabili, che affronta l’emergenza sociale in
tempi rapidi e in maniera flessibile, strettamente collegato con i servizi
sociali territoriali. Il servizio va articolato per aree di bisogno e presenta
caratteristiche peculiari per ciascuna di esse, con particolare riferimento alle
esigenze delle persone cui si rivolge.
Deve
prevedere l’attivazione di interventi e servizi in rete capaci di garantire
tempestivamente un sostegno sociale e una sistemazione alloggiativa in attesa
della presa in carico del servizio sociale professionale preposto alla
elaborazione del piano di lavoro. Non deve essere attivato per situazioni legate
al bisogno urgente di cure e assistenza sanitaria, o per contenere comportamenti
pericolosi per i quali sono previsti altri canali di intervento.
Il
servizio di Pronto Intervento Sociale deve perseguire una valutazione
partecipata e globale immediata, perché si tratta di situazioni che si
caratterizzano per stato di gravità sempre più emergenti.
Prestazioni
Il
servizio di Pronto Intervento Sociale si articola in una serie di prestazioni
differenti e flessibili, finalizzate a fornire le forme di assistenza primaria
urgenti alle persone in situazione di bisogno. Sono prestazioni del servizio
anche quelle specificamente erogate, a carattere temporaneo, dalle strutture di
pronta accoglienza e dall’alloggio sociale per adulti in difficoltà e persone
vittime di abusi, maltrattamenti e tratta.
Il
servizio di Pronto Intervento Sociale è funzione propria del Servizio Sociale
professionale che lo coordina.
Il
Servizio di Pronto Intervento Sociale è organizzato nell’arco delle 24 ore,
attraverso:
-
accoglienza,
ascolto telefonico ed informazione di base,
-
immediato
intervento sul posto della segnalazione, o presso il domicilio dell’utente,
-
repentino
accordo con le risorse del territorio,
-
accompagnamento,
presso le strutture di accoglienza con l’ausilio dei vigili urbani del Comune.
Personale
Il
servizio di Pronto Intervento Sociale è assicurato nell’ambito del servizio
sociale professionale. Si avvale di altre figure professionali quali psicologi,
educatori, assistenti domiciliari, mediatori linguistici e culturali, altri
operatori sociali.
Articolazione
territoriale
Il
servizio di pronto intervento sociale deve articolarsi territorialmente in
maniera da garantire la massima fruibilità da parte di tutti i cittadini,
garantendo in ogni caso almeno un servizio per Ambito territoriale.
Art. 86(Servizio
Sociale professionale) 1.
Il Servizio Sociale professionale deve avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/
Carattere
Il
Servizio Sociale professionale è un servizio aperto ai bisogni di tutta la
comunità, finalizzato ad assicurare prestazioni necessarie a prevenire, ridurre
e/o rimuovere situazioni problematiche o di bisogno sociale dei cittadini.
L’attenzione
prioritaria è indirizzata ai soggetti più deboli ed emarginati, con interventi
di prevenzione del disagio, potenziamento e attivazione delle risorse
individuali familiari e comunitarie, di valorizzazione dell’individuo.
Prestazioni
Sono
prestazioni del Servizio Sociale professionale la lettura e la decodificazione
della domanda sociale, la presa in carico della persona, della famiglia e/o del
gruppo sociale, la predisposizione di progetti personalizzati, l’attivazione e
integrazione dei servizi e delle risorse in rete, l’accompagnamento e l’aiuto
nel processo di promozione ed emancipazione.
Il
Servizio Sociale professionale è trasversale ai vari servizi specialistici,
svolge uno specifico ruolo nei processi di pianificazione e coordinamento della
rete dei servizi sociali e socio-sanitari; assume un ruolo di interventi
professionali proprio e di livello essenziale per osservare e gestire i fenomeni
sociali, erogare prestazioni di informazione, consulenza e aiuto professionale.
Rispetto
alla tipologia di intervento si distingue in:
1.
Servizio
di segretariato sociale;
2.
Gestione
sociale del caso (case management);
3.
Osservazione,
pianificazione, direzione e coordinamento delle politiche socio-assistenziali e
socio-sanitarie;
4.
Servizio
di pronto intervento per l’emergenza sociale.
Personale
Professionisti
assistenti sociali.
Articolazione
territoriale
Il
Servizio Sociale professionale deve articolarsi territorialmente in maniera da
garantire la massima fruibilità da parte di tutti i cittadini. Nelle zone
rurali, è necessario che venga valutata, oltre al bacino di utenza, la distanza
tra i Comuni e le difficoltà nella viabilità, per la articolazione del Servizio.
Art. 87(Servizio
di assistenza domiciliare) 1.
Il servizio di assistenza domiciliare deve avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/
Carattere
Il
servizio di assistenza domiciliare consiste in interventi da fornire ai
cittadini al fine di favorire la permanenza nel loro ambiente di vita, evitando
l’istituzionalizzazione e consentendo loro una soddisfacente vita di relazione
attraverso un complesso di prestazioni socio-assistenziali.
Prestazioni
Il
servizio di assistenza domiciliare comprende prestazioni di tipo
socio-assistenziale che si articolano per aree di bisogno in assistenza
domiciliare per minori e famiglie, assistenza domiciliare per diversamente
abili, assistenza domiciliare per anziani. Sono prestazioni di assistenza
domiciliare quelle di aiuto alla persona nello svolgimento delle normali
attività quotidiane, quelle di sostegno alla funzione educativa genitoriale,
quelle di sostegno alla mobilità personale, vale a dire le attività di trasporto
e accompagnamento per persone anziane e parzialmente non autosufficienti, che a
causa dell’età e/o di patologie invalidanti, accusano ridotta o scarsa capacità
nella mobilità personale, anche temporanea, con evidente limitazione
dell’autonomia personale e conseguente riduzione della qualità della vita.
Rientrano nelle prestazioni di assistenza domiciliare anche le prestazioni di
aiuto per famiglie che assumono compiti di accoglienza e di cura di diversamente
abili fisici, psichici e sensoriali e di altre persone in difficoltà, di minori
in affidamento, di anziani.
Personale
Figure
professionali di assistenza alla persona, con specifica formazione in relazione
alle diverse aree di bisogno. La attività integrative di welfare leggero
(compagnia, aiuto nel disbrigo di piccole pratiche e sostegno della mobilità
personale) sono parte integrante del servizio di assistenza e possono essere
assicurate dall’Ambito e dalla ASL avvalendosi delle associazioni di
volontariato e di promozione sociale, sulla base di apposite convenzioni, ai
sensi commi 3 e 4 dell’art. 21 del presente regolamento.
Articolazione
territoriale
Il
servizio di assistenza domiciliare deve articolarsi territorialmente in maniera
da garantire la massima fruibilità da parte di tutti i cittadini, garantendo in
ogni caso la presenza del servizio per ognuno degli Ambiti territoriali.
Art. 88(Servizio
di assistenza domiciliare integrata) 1.
Il servizio di assistenza domiciliare integrata (A.D.I.) deve avere le seguenti
caratteristiche:
Tipologia/
Carattere
Il
servizio di assistenza domiciliare integrata consiste in interventi da fornire
ai cittadini al fine di favorire la permanenza nel loro ambiente di vita,
evitando l’istituzionalizzazione e consentendo loro una soddisfacente vita di
relazione attraverso un complesso di prestazioni socio-assistenziali e
sanitarie.
Caratteristica
del servizio è l’unitarietà dell’intervento, che assicura prestazioni mediche,
infermieristiche, riabilitative e socio-assistenziali in forma integrata e
secondo piani individuali programmati.
L’accesso
alle prestazioni di assistenza domiciliare avviene attraverso la Unità di Valutazione multidimensionale, di cui
all’art. 59, comma 4, della legge regionale.
Tali
prestazioni di assistenza domiciliare si integrano, nel progetto personalizzato,
con l’eventuale riconoscimento dell’assegno di cura, di cui all’articolo 33
della legge regionale, in presenza di una situazione di fragilità economica
connessa alla non autosufficienza di uno dei componenti del nucleo familiare.
Prestazioni
Il
servizio di assistenza domiciliare integrata comprende prestazioni di tipo
socio-assistenziale e sanitario che si articolano per aree di bisogno, con
riferimento a persone affette da malattie croniche invalidanti e/o
progressivo-terminali. Sono prestazioni di assistenza domiciliare integrata
quelle di aiuto alla persona nello svolgimento delle normali attività
quotidiane, quelle infermieristiche e quelle riabilitative e riattivanti, da
effettuarsi sotto il controllo del personale medico, quelle di sostegno alla
mobilità personale, vale a dire le attività di trasporto e accompagnamento per
persone anziane e parzialmente non autosufficienti, che a causa dell’età e/o di
patologie invalidanti, accusano ridotta o scarsa capacità nella mobilità
personale, anche temporanea, con evidente limitazione dell’autonomia personale e
conseguente riduzione della qualità della vita.
Il
costo delle prestazioni di assistenza domiciliare integrata trova copertura
nella compartecipazione, in misura non inferiore al 50%, a carico del servizio
sanitario regionale, mediante apporto del personale necessario ovvero di
cofinanziamento monetario da parte della ASL competente. Le modalità di gestione
prescelte devono assicurare la massima unitarietà delle prestazioni a beneficio
dell’utente e la effettiva attuazione dei progetti personalizzati di intervento
definiti dalla UVM..
Personale
Figure
professionali di assistenza alla persona, infermieri, terapisti della
riabilitazione, personale medico con specifica formazione in relazione alle
diverse aree di bisogno. Presenza programmata di assistente sociale, educatore
professionale e psicologo in relazione al progetto personalizzato.
Le
attività integrative di welfare leggero (compagnia, aiuto nel disbrigo di
piccole pratiche e sostegno della mobilità personale) sono parte integrante del
servizio di assistenza e possono essere assicurate dall’Ambito e dalla ASL
avvalendosi delle associazioni di volontariato e di promozione sociale, sulla
base di apposite convenzioni, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 21 del presente
regolamento.
Articolazione
territoriale
Il
servizio di assistenza domiciliare integrata deve articolarsi territorialmente
in maniera da garantire la massima fruibilità da parte di tutti i cittadini,
garantendo in ogni caso la presenza del servizio per ognuno degli ambiti
territoriali.
Art. 89(Ludoteca) 1.
Il servizio di ludoteca deve avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/
Carattere
Il
servizio di ludoteca consiste in un insieme di attività educative, ricreative e
culturali aperto a minori di età compresa dai 3 ai 5 anni e dai 6 ai 10 anni,
che intendono fare esperienza di gioco e allo scopo di favorire lo sviluppo
personale, la socializzazione, l’educazione all’autonomia e alla libertà di
scelta al fine di valorizzare le capacità creative ed espressive.
La
capacità di accoglienza della ludoteca, con uno spazio minimo di 150 mq
destinato alle attività ludiche, al netto dello spazio per servizi igienici, non
può superare i 30 bambini. In presenza di superfici maggiori, la capacità della
struttura può crescere proporzionalmente.
Esso
si configura come un insieme di attività opportunamente strutturate per
tipologie ludiche, allo scopo di sviluppare e valorizzare interessi, attitudini
e competenze sul piano individuale o di gruppo, a livello logico, linguistico,
sociale comunicativo e manuale. E’ riconosciuto quale servizio di ludoteca anche
quello di “ludobus”, o in altro modo denominato, svolto in maniera itinerante
nelle strade e nelle piazze dei quartieri.
Prestazioni
Sono
prestazioni del servizio di ludoteca i giochi guidati e liberi, i laboratori
manuali ed espressivi, gli interventi di animazione, il servizio di prestito
giocattoli. Di norma il servizio di ludoteca dispone di spazi suddivisi per
tipologia di giochi (giochi a tavolino, angoli strutturati, laboratori, spazi
per il gioco libero, servizio di prestito giocattoli, ecc.) ovvero per fascia di
età (fino a 5 anni, da 6 a 10, ed
eventualmente fino a 12 anni). Il servizio di “ludobus” viene organizzato
tenendo conto del luogo dove viene realizzato.
Personale
Il
servizio di ludoteca deve essere garantito da animatori socioculturali e da
educatori, prevedendo anche, sulla base di progetti concordati, la
collaborazione con operatori esperti nell’uso di particolari tecniche di
animazione con i bambini e di mediatori linguistici e interculturali per
l’integrazione di bambini stranieri immigrati. Il rapporto operatori/bambini
richiede la presenza di un operatore ogni 15 bambini.
Art. 90(Centro
ludico prima infanzia) 1.
Il centro ludico per la prima infanzia è struttura autorizzata per la erogazione
di un servizio educativo e sociale per bambini in età compresa tra i 3 e i 36
mesi, quando abbia le caratteristiche e rispetti gli standard strutturali e
qualitativi di seguito indicati:
Dimensioni |
Descrizione
e standard |
Tipologia
e carattere;
destinatari |
Il
centro ludico per la prima infanzia è un servizio educativo e sociale di
interesse pubblico, aperto a tutte le bambine e i bambini in età compresa tra i
3 e i 36 mesi, e ai loro genitori, che concorre con le famiglie alla loro
crescita e formazione, garantendo il diritto all’inserimento e alla integrazione
dei bambini diversamente abili, secondo quanto previsto all’articolo 12 comma 5
della l. n. 104/1992, e per essi, anche in collaborazione con i servizi
competenti della ASL vengono definiti progetti educativi specifici. Concorre
inoltre a sostenere la coppia genitori-figli nel rinforzo della relazione
emotiva-affettiva, mediante lo strumento del gioco.
Si
tratta di una tipologia di servizio più snello rispetto al servizi di asilo nido
perché a differenza dell’asilo nido prevede:
-
una
frequenza giornaliera non superiore a 5 ore;
-
non
è prevista la somministrazione di pasti;
-
non
è previsto uno spazio attrezzato per il riposo
pomeridiano. |
Ricettività |
La
ricettività massima del centro ludico per la prima infanzia è fissata in 50
posti bambino.
Gli
spazi essenziali destinati ai bambini e ai servizi generali sono i seguenti:
a)
ambiente
di ingresso, con adeguato spazio filtro per la tutela microclimatica, che dia
accesso alle sezioni, evitando il passaggio attraverso i locali di altre
sezioni; per le strutture aggregate a servizi scolastici o educativi, l’ingresso
può essere unico;
b)
unità
funzionali minime (sezioni) per ciascun gruppo di bambini, la cui dimensione e
il cui numero dipende dal numero totale di bambini iscritti e dal progetto
educativo;
c)
locali
per l’igiene destinati ai bambini, anche al servizio di più sezioni ma continui
a ciascuna delle sezioni servite, attrezzati con un fasciatoio, una vasca lavabo
e una dotazione media di sanitari non inferiore a un vaso ogni dieci bambini;
d)
spazi
comuni, destinati alle attività ludiche e ricreative, utilizzati a rotazione
dalle sezioni, ovvero per attività individuali e di grandi o piccoli gruppi;
e)
servizi
generali e spazi a disposizione degli adulti (locale spogliatoio e WC per il
personale, locali separati per deposito per attrezzature e materiali di pulizia,
spazio per la preparazione del materiale didattico e il colloquio con i
genitori);
f)
spazio
idoneo per il riposo dei bambini, in numero minimo di 1 posto letto ogni 10
bambini iscritti, per accogliere coloro che ne manifestino eventualmente la
necessità durante la permanenza all’interna della struttura;
g)
spazi
esterni.
Qualora
la struttura sia collocata su più piani, dovranno essere adottate le misure
utili e necessarie a garantire la sicurezza dei bambini in ogni momento; si deve
comunque garantire che ogni sezione, con gli spazi funzionalmente collegati, sia
collocata su un unico piano.
Ad
eccezione degli spazi di cui alla lettere e) gli spazi destinati alle attività
per i bambini non possono essere situate in seminterrati o piani interrati.
Le
unità minime funzionali o sezioni sono distinte per fasce di età omogenee, in
base alle esigenze evolutive dei bambini e della differenziazione delle
attività. |
Prestazioni |
Sono
assicurate le prestazioni che consentano il perseguimento delle seguenti
finalità: -
-
sostegno
alle famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali, nella cura dei
figli e nelle scelte educative;
-
cura
dei bambini che richieda un affidamento quotidiano e continuativo (inferiore a 5
ore per giornata) a figure professionali, diverse da quelle parentali, in un
contesto esterno a quello familiare;
-
formazione
e socializzazione dei bambini, a tutela del loro benessere psicofisico e per lo
sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali.
Devono
essere assicurati, durante la permanenza del bambino nella struttura, i servizi
di igiene del bambino, il servizio di cura e sorveglianza continuativa del
bambino, lo svolgimento del progetto educativo che preveda attività educative e
attività ludico-espressive, le attività ricreative di grandi gruppi.
Deve
essere elaborato un progetto educativo per ciascuna unità funzionale minima o
sezione, ivi incluse le personalizzazioni necessarie in relazione alle diverse
esigenze dei bambini componenti la sezione. |
Personale |
Il
rapporto numerico tra personale e bambini-ospiti dovrà essere calcolato sulla
base del numero totale di bambini iscritti.
Se
la struttura accoglie anche minori con problematiche psico-sociali, nella equipe
devono essere presenti anche educatori professionali, ex Decreto n. 520/1998,
nonché le altre figure professionali adeguate in relazione alle prestazioni
sociosanitarie richieste. Le eventuali prestazioni sanitarie sono erogate dal
Servizio Sanitario Regionale, nel rispetto del modello organizzativo vigente.
La
struttura deve avere un coordinatore pedagogico, in possesso dei titoli di
studio e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente, e fatto
salvo quanto disposto all’art. 46.
Il
personale richiesto per la organizzazione delle attività di centro ludico per la
prima infanzia è il seguente:
-
educatori
(tra cui è compreso il coordinatore pedagogico): in misura minima di 1 educatore
ogni 8 bambini iscritti di età compresa tra i 3 e i 24 mesi; di 1 educatore ogni
15 bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi in strutture, anche aggregate a
scuole per l’infanzia, che accolgano esclusivamente bambini di questa classe di
età;
-
il
personale addetto ai servizi generali: quando tali servizi vengano svolto da
personale interno, e non affidati a strutture esterne, il rapporto personale –
ospiti è di 1 addetto ai servizi generali per 20 bambini iscritti.
In
presenza di bambini diversamente abili il rapporto operatore – bambino deve
essere di 1 educatore di sostegno per 1 bambino.
|
Modulo
abitativo |
La
superficie esterna alla struttura centro ludico per la prima infanzia, al netto
di parcheggi e viabilità carrabile, deve assicurare la presenza di uno spazio
esterno fruibile dai bambini in misura non inferiore a 8 mq per bambino
iscritto; per i centri ludici per la prima infanzia collocati nei centri storici
o in ambiti urbani consolidati lo spazio esterno fruibile è pari almeno a 5 mq.
per posto bambino e può essere sostituito, previo parere del Comune competente,
da spazio interno dedicato al gioco con strutture fisse, in misura non inferiore
a 4 mq. per posto bambino, diverso dagli spazi comuni di cui alle lettere a), b)
e d) specificate per la ricettività della struttura.
La
superficie interna del centro ludico, esclusi gli spazi dedicati ai servizi
generali, a vano ingresso, a cucina o terminale, non può essere inferiore a 6
mq. per posto bambino, considerando il totale della superficie per le sezioni,
gli spazi per il riposo, gli spazi comuni, i servizi igienici per bambini.
Non
possono, in ogni caso, essere utilizzate superfici soppalcate e superfici in
piani seminterrati e interrati per la permanenza dei bambini nello svolgimento
delle attività quotidiane. |
Art. 91(Tutor) 1.
Il servizio di tutor deve avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/
Carattere
Il
tutor è un servizio che assume la responsabilità d’interventi personalizzati
nell’ambito di progetti d’inclusione sociale per minori, adulti e anziani,
definiti in relazione alle specifiche situazioni di bisogno.
L’intervento
di tutoraggio è rivolto a soggetti con problemi relazionali, di socializzazione
e comportamentali, ha lo scopo di rafforzare i legami nel sistema delle
relazioni significative familiari e comunitarie.
Prestazioni
Sono
prestazioni di tutoraggio le attività educative, di sostegno ed integrazione
sociale, realizzate in funzione del progetto educativo personalizzato.
Personale
L’attività
di tutoraggio è garantita da assistenti sociali, educatori ed educatori
professionali, nonché da altri operatori con specifica formazione in relazione
alle diverse aree di bisogno.
Art. 92(Servizio
per l’integrazione scolastica e sociale extrascolastica dei diversamente
abili) 1.
Il servizio per l’integrazione scolastica dei diversamente abili deve avere le
seguenti caratteristiche:
Tipologia/
Carattere
I
servizi per l’integrazione scolastica dei diversamente abili sono finalizzati a
garantire il diritto allo studio dei portatori di handicap fisici, psichici e
sensoriali attraverso il loro inserimento nelle strutture scolastiche ordinarie,
ivi comprese la Scuola per l’infanzia
e l’Università.
Tale
obiettivo è perseguito per mezzo di:
a)
Servizi
atti a rimuovere gli ostacoli di natura fisica, psichica e ambientale che
impediscono la piena fruizione del diritto allo studio;
b)
Servizi
per la realizzazione del tempo pieno e per l’accompagnamento e il trasporto
casa-scuola;
c)
Attribuzione
di assegni di studio per limitare l’aggravio economico derivante dalla frequenza
della scuola (in caso di impossibilità ad assicurare accompagnamento e
trasporto);
d)
Iniziative
per la promozione culturale, l’educazione permanente e l’attività sportiva dei
soggetti diversamente abili;
e)
attività
di integrazione sociale extrascolastica, per l’integrazione tra il percorso
scolastico e l’ambiente di vita familiare ed extra-scolastico della persona
disabile, al fine di assicurare la continuità e la efficacia del progetto
educativo individualizzato;
f)
Iniziative
d’informazione nell’ambito della scuola e delle famiglie, d’intesa con gli
organismi scolastici competenti, sulle cause che provocano l’handicap e
disadattamento e sulle possibilità di prevenzione nel più vasto contesto
dell’educazione sanitaria;
g)
Iniziative
per la qualificazione e l’aggiornamento degli operatori;
h)
Adeguamento
dell’organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei
bambini con handicap;
i)
Integrazione
dei bambini con handicap nelle scuole materne comunali anche con l’ausilio di
educatori specializzati per il sostegno e la sperimentazione di nuove
metodologie di socializzazione e di apprendimento.
Prestazioni
Sono
prestazioni del servizio di integrazione scolastica il sostegno socio-educativo;
il trasporto scolastico; l’acquisto di attrezzature tecniche e sussidi didattici
per l’integrazione scolastica e le attività collegate, comprese le attività
sportive; le attività didattiche di sostegno con personale specializzato; il
sostegno psico-socio-educativo in ambiente scolastico ed extrascolastico per il
rapporto dei soggetti diversamente abili con i loro nuclei familiari e con il
gruppo-classe.
Personale
Le
prestazioni del servizio di integrazione scolastica sono assicurate da èquipes
integrate così composte: medico specializzato, psicologo, pedagogista, educatore
professionale, assistente sociale, terapista. Le èquipes sono coadiuvate dal
personale ausiliario e di assistenza.
Per
le attività di diagnosi, cura e riabilitazione dell’handicap, le AUSL continuano
ad avvalersi, oltre che del personale dipendente, del personale sanitario in
servizio ai sensi della l.r. n. 16/1987, nelle condizioni indicate dall’art. 68,
comma 3 della legge regionale, dove per convenzione indiretta con le AUSL deve
intendersi anche il caso di convenzione con il Comune, conseguente a specifico
accordo formale tra AUSL e Comune o Ambito territoriale.
Art. 93(Centro
di ascolto per le famigliee servizi di sostegno alla famiglia e alla
genitorialità) 1.
Il servizio di sostegno alla famiglia e alla genitorialità deve avere le
seguenti caratteristiche:
Tipologia/Carattere
I
servizi di sostegno alla genitorialità sono servizi diversi e flessibili che, in
una logica di rete e di potenziamento dei servizi esistenti (sistema
dell’istruzione e della formazione, servizi sanitari, servizi
socio-assistenziali), intervengono in maniera specifica per promuovere il
benessere dell’intero nucleo familiare, sostenendo la coppia, il nucleo
familiare e ogni singolo componente nella fase del ciclo vita, facilitando la
formazione di un’identità genitoriale, finalizzata ad una scelta consapevole e
responsabile della maternità e della paternità; favorendo la capacità dei
genitori di relazionarsi con gli altri e con l’ambiente circostante; stimolando
la capacità di organizzazione e l’autonomia di ognuno, nonché l’elaborazione e
la conduzione di propri progetti di vita in armonia con il proprio ruolo
genitoriale.
Prestazioni
Sono
prestazioni del servizio di sostegno alla famiglia e alla genitorialità i
percorsi d’orientamento e d’informazione per genitori con figli minori; le
consulenze specialistiche (socio-psico-pedagogiche) a genitori, coppie, minori e
adolescenti; il potenziamento e la valorizzazione dei servizi offerti dai
Consultori Familiari e dei centri per la famiglia (ex l. n. 285/1997);
l’organizzazione e la promozione di sportelli per il sostegno alla relazione
genitori/figli; il sostegno e l’assistenza agli insegnanti nella programmazione
delle attività scolastiche extra-curriculari; l’assistenza psico-sociale ed
ascolto rivolto alle giovani coppie e a neo-genitori, in ambiti d’intervento
diversi da quelli sanitari; i corsi di preparazione alla nascita e alla fase
post-parto; l’attività d’informazione e di prevenzione alle malattie
sessualmente trasmesse e alle patologie genetiche; le attività di prevenzione e
le azioni di informazione e sensibilizzazione in ambito scolastico.
Personale
Il
servizio di sostegno alla famiglia e alla genitorialità deve essere prestato da
un’èquipe integrata di professionalità che, secondo le rispettive competenze,
deve comprendere lo psicologo, il pedagogista, l’educatore professionale e
l’assistente sociale, nel rispetto delle competenze e degli interventi
specifici.
Art. 94(Mediazione
familiare) 1.
Il servizio di mediazione familiare deve avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/Carattere
Il
servizio di mediazione familiare è un servizio a sostegno della riorganizzazione
delle relazioni familiari in presenza di una separazione o di crisi nei rapporti
di coppia o di decisione di divorzio. La mediazione familiare aiuta le parti a
trovare le basi di accordi durevoli e condivisi che tengano conto dei bisogni di
ciascun componente della famiglia e particolarmente di quelli dei figli, in uno
spirito di corresponsabilità dei ruoli genitoriali. La mediazione, inoltre, deve
promuovere l’autonomia decisionale delle parti, la responsabilità genitoriali e
la condivisione, qualunque sia il regime di affidamento adottato (congiunto,
monogenitoriale, alternato e condiviso), e facilita le competenze, la
motivazione al dialogo, alla stima e alla fiducia reciproca con l’obiettivo di
prevenire il disagio dei minori coinvolti nelle situazioni di crisi degli
adulti.
La
mediazione interviene anche per affrontare situazioni di crisi o di conflitto
che possono nascere in famiglia, nel rapporto di coppia, nella relazione
genitori-figli e in altri contesti relazionali o come supporto nei casi
afferenti l’ambito della giustizia minorile.
Prestazioni/Metodologia
Sono
prestazioni del servizio di mediazione familiare: attività di sensibilizzazione
ed informazione sulla mediazione familiare; attività di raccolta e filtro della
domanda; incontri di pre-mediazione e di mediazione; percorsi di formazione e
supervisione rivolti agli operatori; organizzazione di incontri o percorsi di
in-formazione sulla gestione dei conflitti; promozione della “cultura” della
mediazione. I mediatori familiari curano inoltre un servizio di “luogo neutro”
di rilevante supporto all’attività mediativa medesima, quale spazio di incontro
specificamente dedicato alla ricostruzione del rapporto genitori-figli.
La
mediazione familiare utilizza gli strumenti dell’ascolto, dell’empatia,
dell’accoglienza dei bisogni delle parti in lite.
Personale
Il
servizio di mediazione familiare deve essere prestato da operatori già in
possesso di laurea in psicologia, sociologia, giurisprudenza, scienze
dell’educazione e della formazione, pedagogia, educatore professionale,
psichiatria, neuropsichiatria, corso di laurea per assistenti sociali, o titoli
equipollenti, con specifica formazione professionale conseguita presso centri
accreditati e riconosciuti a livello europeo ed esperienza professionale almeno
triennale nello stesso servizio, svolto presso uffici di mediazione pubblici, in
stretto collegamento con l’autorità giudiziaria, ovvero in strutture private. Il
mediatore familiare è un operatore adeguatamente formato alla comprensione e
alla gestione dei momenti di crisi e di conflitto della coppia e della famiglia
e possiede conoscenze di tipo interdisciplinare in campo psicologico, sociale,
pedagogico, giuridico. I mediatori operano in stretta collaborazione con gli
altri professionisti coinvolti nel processo di separazione e/o di divorzio dei
coniugi (avvocati, assistenti sociali, educatori, psicologi,ecc) e sono tenuti
al segreto professionale.
Art. 95(Comunità
familiare o casa-famiglia) 1.
Il servizio di accoglienza in comunità familiare o casa-famiglia deve avere le
seguenti caratteristiche:
Tipologia/Carattere
La
Comunità
familiare o casa-famiglia è una modalità di accoglienza residenziale, destinata
a favorire la convivenza stabile di un piccolo gruppo di minori all’interno di
un nucleo familiare già costituito. È rivolta a minori in età evolutiva
temporaneamente privi di adeguati supporti familiari, per i quali non è
praticabile l’affido o si sia in attesa dell’affido stesso. Possono essere
accolti non più di 4 minori in età compresa tra i 4 e i 18 anni.
L’accoglienza
avviene in strutture aventi le caratteristiche della civile abitazione e gli
ospiti accolti dalla famiglia devono essere ospitati in stanze con uno o due
posti letto, dotate di almeno un locale da adibire a servizio igienico riservato
all’uso per i minori ospiti.
Prestazioni
La
casa-famiglia è struttura avente caratteristiche funzionali ed organizzative
orientate al modello relazionale familiare, a carattere non professionale, ed in
questo la casa-famiglia si differenzia dalla comunità familiare di cui all’art.
47 del presente regolamento.
La
casa-famiglia assicura accoglienza e cura dei minori, costante azione educativa,
assistenza e tutela, gestione della quotidianità ed organizzazione della vita
alla stregua di quanto avviene nel normale clima familiare, coinvolgimento dei
minori in tutte le attività di espletamento della vita quotidiana come momento a
forte valenza educativa, stesura di progetti educativi individualizzati,
gestione delle emergenze, socializzazione e animazione.
Il
nucleo familiare che accoglie i minori assicura il servizio per tutto l’arco
della giornata, ivi comprese le ore notturne. Assicura inoltre:
-
il
mantenimento, l’educazione, l’istruzione di ogni minore affidato, tenendo conto
delle indicazioni della famiglia, del servizio sociale, delle prescrizioni
eventualmente stabilite dall’autorità affidante;
-
la
promozione dei rapporti fra gli ospiti e la famiglia di origine onde favorirne
il reinserimento;
-
la
predisposizione, dopo un congruo periodo di osservazione del caso, di un
progetto educativo personalizzato in accordo con il servizio sociale, le
istituzioni scolastiche, gli operatori del Tribunale per i Minorenni.
Personale
Il
servizio di accoglienza in casa-famiglia è svolto da minimo due adulti che
assumono funzioni genitoriali, prevedendo comunque la presenza di entrambi i
sessi. Entrambi gli adulti della coppia genitoriale devono avere età non
superiore a 60 anni. Uno degli adulti assume la funzione di coordinatore del
servizio e referente per tutte le istituzioni pubbliche. Gli adulti svolgono la
propria funzione avvalendosi della collaborazione di operatori professionali,
anche dei servizi pubblici, di consulenti socio-psico-pedagogici e di esperti
per prestazioni relative ad interventi di animazioni.
Art. 96(Affidamento
familiare minori) Il
Servizio di affidamento familiare dei minori deve avere le seguenti
caratteristiche:
Tipologia/Carattere
L’affidamento
familiare è un servizio attraverso il quale un minore, che per difficoltà
temporanee della propria famiglia deve essere dalla stessa allontanato, viene
accolto da un altro nucleo idoneo ad offrire adeguate risposte alle sue
necessità di educazione, istruzione, accudimento e tutela. Il minore può essere
affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli, o ad una persona singola.
L’affidamento
familiare si configura come un intervento di aiuto e sostegno al minore ed alla
sua famiglia di origine e rappresenta un segno concreto della possibilità di
garantire i diritti fondamentali ai minori in difficoltà e di sperimentare una
cultura solidale sul territorio.
L’affidamento
familiare può essere:
·
consensuale,
disposto dai Servizi Sociali, con il consenso della famiglia d’origine e di
quella affidataria, con esecutività del Giudice Tutelare, per la durata massima
di 24 mesi; la eventuale proroga, qualora la sospensione dell’affidamento rechi
pregiudizio al minore, deve essere disposta dal Tribunale per i Minorenni;
·
giudiziario,
disposto dal Tribunale per i Minorenni, sia in assenza del consenso dei genitori
sia in favore di minori in situazioni di pregiudizio. L’affidamento familiare si
svolge nell’ambito di un processo dinamico in rapporto all’evoluzione della
situazione della famiglia d’origine e dei bisogni del minore, a cui si deve
garantire una costante azione di verifica e valutazione. Esso implica, inoltre,
la fiducia da parte degli operatori e della famiglia affidataria nella
possibilità di mutare, riducendole, la situazione di disagio e di promuovere i
punti di forza e le risorse reciproche, ivi compresa la capacità della famiglia
d’origine di esprimere e sviluppare forme di autopromozione e tutela.
L’affidamento
familiare, a seconda dell’istituto giuridico utilizzato, può essere:
-
affidamento
residenziale etero familiare
-
affidamento
residenziale intra familiare
-
affidamento
part time.
Prestazioni
L’intervento
è di pertinenza del Servizio Sociale dell’Ambito territoriale, previo consenso
manifestato dai genitori esercenti la potestà, ovvero dal tutore, sentito il
minore che abbia compiuto i dodici anni, e anche i minori di età inferiore, in
relazione alla capacità di discernimento.
Le
caratteristiche del provvedimento di affidamento che il Servizio Sociale deve
disporre sono le stesse sia per l’affidamento consensuale sia per quello
giudiziale. In particolare deve prevedere un progetto individualizzato
contenente:
-
analisi
della situazione familiare e personale del/la minore
-
modalità,
tempi di attuazione e prevedibile durata dell’affidamento
-
interventi
a favore della famiglia d’origine, degli affidatari, del/la minore
-
tipo
e frequenza dei rapporti tra le due famiglie
-
momenti
di verifica periodici.
I
compiti del Servizio Sociale, individuati dalla L. n. 184/83 e dalle modifiche
introdotte dalla L. n. 149/01, sono così riassumibili:
-
disporre
un programma di assistenza e sostegno alla famiglia di origine del minore,
nonché il progetto educativo a tutela del minore, con la partecipazione di tutti
i soggetti interessati
-
valutare
la necessità di attivare un affidamento familiare come intervento prioritario e
alternativo all’inserimento in struttura comunitaria
-
vigilare
sull’andamento dell’affidamento svolgendo opera di sostegno educativo
-
agevolare
i rapporti tra minore e famiglia d’origine favorendo il suo rientro nella stessa
secondo le modalità più idonee
-
ricercare
la massima integrazione funzionale con i servizi sanitari e sociosanitari del
territorio, nell’attuazione dell’affidamento
-
avvalersi
della collaborazione delle associazioni familiari, per la individuazione e la
formazione delle famiglie affidatarie e per supportare la rete tra le esperienze
di affidamento
-
comunicare
al Giudice Tutelare o al Tribunale per i Minorenni ( a seconda che si tratti di
affidamento consensuale o giudiziale) “ogni evento di particolare rilevanza” che
riguardi il minore o gli affidatari o la famiglia d’origine
-
inviare
semestralmente una relazione al Giudice Tutelare o al Tribunale per i Minorenni
sull’andamento del programma di assistenza, sulla presumibile ulteriore durata e
sull’evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di
provenienza (art.4 L. 184/83 e s.m.i.)
-
dare
sostegno al minore per l’elaborazione del distacco dalla famiglia affidataria e
la preparazione al rientro presso il nucleo d’origine
-
definire
i tempi e le modalità più favorevoli al reinserimento nella famiglia di origine,
anche valutando l’opportunità del mantenimento di rapporti con la famiglia
affidataria.
Personale
Le
funzioni di presa in carico, di promozione della cultura dell’affidamento
familiare, di reperimento e valutazione degli aspiranti affidatari, di
formazione e sostegno degli affidatari, di attivazione dei possibili
abbinamenti, richiedono l’apporto stabile, integrato e continuativo di
professionalità socio-sanitarie diverse, capaci di garantire un intervento
articolato e protratto nel tempo. A tal fine l’Ambito, in collaborazione con
la ASL, si dotano, in rapporto alla
propria organizzazione territoriale di una o più equipes integrate alle quali
attribuire compiti specifici. Le èquipes operano in modo tale da evitare che
medesimi operatori abbiano in carico famiglia naturale e famiglia affidataria.
Tali
èquipes integrate devono essere composte almeno da un assistente sociale, da un
educatore o pedagogista e da uno psicologo, assegnati a questo compito dal
proprio Servizio di appartenenza, e devono essere organizzate in modo da
prevedere ore di lavoro sia congiunto sia individuale. Alle suddette figure si
possono affiancare mediatori interculturali, per supportare in specifiche
condizioni la elaborazione del progetto educativo per il minore, e per
sviluppare iniziative di sensibilizzazione all’accoglienza da parte di famiglie
miste o della stessa etnia dei minori interessati.
Il
Servizio di Affidamento familiare deve essere disciplinato dall’Ambito
territoriale, con l’adozione di un regolamento unico di ambito che, recependo le
linee guida regionali e le norme del presente regolamento, definisca impegni e
compiti dei vari soggetti protagonisti dell’intervento.
L’Ambito
sottoscrive specifici protocolli d’intesa con le istituzioni che a vario titolo
operano sul tema, in particolare con le AUSL del Servizio sanitario regionale
per favorire e rafforzare il processo di integrazione sociosanitaria dei servizi
territoriali.
Art. 97(Affido
adulti) 1.
Il servizio affido adulti deve avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/Carattere
L’affido
adulti è un servizio prestato da famiglie finalizzato ad assicurare a persone in
difficoltà o prive di assistenza il sostegno alla vita quotidiana in un contesto
relazionale familiare. Le disposizioni per l’affidamento familiare dei minori si
applicano, per quanto compatibili, agli affidamenti familiari di adulti.
Prestazioni
Sono
prestazioni del servizio di affido adulti la cura e la tutela delle persone in
difficoltà nell’espletamento delle funzioni ordinarie della vita quotidiana.
Il
presupposto essenziale per procedere all’affidamento è la formulazione di un
progetto che trova coinvolti i Servizi Sociali e Sanitari. Il progetto
individua:
a)
le
motivazioni che rendono necessario l’affido;
b)
il
Servizio Sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma
d’assistenza e di vigilanza durante l’affidamento;
c)
le
forme di mantenimento del rapporto tra persona e comunità;
d)
gli
impegni definiti dal Servizio per la famiglia affidataria;
e)
la
previsione della durata dell’affido;
f)
i
momenti di verifica del progetto stesso e di sostegno alla famiglia.
L’affidamento
familiare può essere a tempo parziale o a tempo pieno.
Personale
Le
funzioni di promozione della cultura dell’affido, di reperimento e valutazione
delle famiglie disponibili, di raccolta delle richieste di affido e di
attivazione dei possibili abbinamenti sono svolte da un’èquipe integrata di
professionalità che, in ogni caso, deve comprendere l’assistente sociale,
l’educatore e lo psicologo.
Art. 98(Affido
anziani) 1.
Il servizio affido anziani deve avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/Carattere
L’affido
anziani è un servizio prestato da famiglie che assicura a persone anziane, in
difficoltà o prive di assistenza, il sostegno alla vita quotidiana finalizzato
ad escludere forme di assistenza al di fuori di un contesto relazionale
familiare.
Prestazioni
Sono
prestazioni del servizio di affido anziani la cura e la tutela delle persone
anziane, in difficoltà o prive di assistenza, nell’espletamento delle funzioni
ordinarie della vita quotidiana. Il presupposto essenziale per procedere
all’affidamento è la formulazione di un progetto che trova coinvolti i Servizi
Sociali e Sanitari. Il progetto individua:
a)
le
motivazioni che rendono necessario l’affido;
b)
il
Servizio Sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma
d’assistenza e di vigilanza durante l’affidamento;
c)
le
forme di mantenimento del rapporto tra persona anziana e comunità;
d)
gli
impegni definiti dal Servizio per la famiglia affidataria;
e)
la
previsione della durata dell’ affido;
f)
i
momenti di verifica del progetto stesso e di sostegno alla famiglia.
L’affidamento
familiare può essere a tempo parziale o a tempo pieno.
Personale
Le
funzioni di promozione della cultura dell’affido, di reperimento e valutazione
delle famiglie disponibili, di raccolta delle richieste di affido e di
attivazione dei possibili abbinamenti sono svolte da un’equipe integrata di
professionalità che, in ogni caso, deve comprendere l’assistente sociale e lo
psicologo.
Art. 99(Servizio
civile degli anziani) 1.
Il servizio civile degli anziani deve avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/Carattere
Il
servizio civile degli anziani consiste nell’attività prestata da persone anziane
in programmi di pubblica utilità finalizzata a valorizzare il ruolo della
persona anziana nella società. Il servizio civile può rivolgersi ad iniziative
con finalità di mutuo aiuto tra anziani soli e famiglie di anziani, nonché ad
iniziative di educazione degli adulti.
Prestazioni
Le
prestazioni del servizio civile anziani sono quelle della sorveglianza presso le
scuole; sorveglianza e piccola manutenzione dei giardini e degli spazi pubblici
anche annessi a scuole e ad edifici pubblici; utilizzazione del verde pubblico o
di aree agricole per attività autogestite; vigilanza e ausilio nelle biblioteche
comunali, nei musei od in altri edifici di interesse artistico-culturale, nelle
mostre e negli stadi; attività di formazione culturale dell’anziano attraverso
la partecipazione a corsi popolari, nonché attraverso la partecipazione a
rappresentazioni teatrali e musicali; impiego di anziani esperti artigiani
mediante la realizzazione di laboratori per la rivalutazione delle arti e dei
mestieri in via di estinzione.
Personale
La
gestione dell’intervento è affidata al servizio sociale professionale, che può
avvalersi delle Associazioni di volontariato attraverso apposita convenzione.
Art. 100(Servizio
di telefonia sociale) 1.
Il servizio di telefonia sociale deve avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/Carattere
Il
servizio di telefonia sociale consiste nell’aiuto rivolto a tutti i cittadini,
da assicurare nei tempi e nei modi adeguati al bisogno, per l’accesso alle
prestazioni fruibili sul territorio.
Il
servizio di telefonia sociale ha il fine di limitare la condizione d’isolamento
nella quale possono trovarsi persone in situazione di difficoltà, per situazioni
di disagio ambientale e socio-economiche e/o per precarie condizioni di salute.
Il servizio tende ad orientare la persona in difficoltà fornendogli informazioni
che favoriscano la sua comunicazione con il sistema dei servizi
socio-assistenziali e sociosanitari territoriali, nonché con il contesto
socioculturale nel quale vive.
Prestazioni
Il
servizio di telefonia sociale è un servizio continuativo, con copertura non
inferiore a 10 ore giornaliere, da svolgersi prioritariamente nelle ore notturne
e nei giorni festivi in forma integrata con gli altri interventi.
Requisiti
del servizio dal punto di vista:
·
tecnico-operativo:
a)
gestione
del servizio da parte di struttura con adeguata e provata esperienza nel settore
della teleassistenza e che, in particolare per la centrale di ascolto, si
avvalga di proprio personale dipendente con elevata professionalità;
b)
impiego
di strumentazione telematica di telesoccorso (centrali operative,
apparecchiature d’utente) omologata;
c)
dotazione
in comodato gratuito agli utenti di apparecchi individuali segnalatori delle
condizioni di allarme;
·
delle
attività assistenziali e di sostegno:
a)
presenza
e funzionamento della centrale d’ascolto su tutto il territorio di competenza in
modo da assicurare la fruizione del servizio da parte delle persone aventi
diritto;
b)
controllo
delle condizioni di salute della persona attraverso un contatto telefonico
giornaliero;
c)
accesso
dell’anziano al servizio di assistenza e teleassistenza presso qualsiasi
domicilio in tutto il territorio dell’ambito.
Personale
Il
servizio deve essere assicurato da operatori opportunamente formati, con
esclusione di risponditori automatici.
Art. 101(Servizi
socio-educativi innovativi e sperimentali per la prima infanzia) 1.
Sono servizi socioeducativi per la prima infanzia a carattere innovativo e
sperimentale, i servizi educativi flessibili e differenziati per i bambini da
tre mesi a tre anni, finalizzati alla promozione dello sviluppo psico-fisico,
cognitivo, affettivo e sociale del bambino e al sostegno alle famiglie e ai
nuclei familiari, nel loro compito educativo:
a.
il
servizio di educazione familiare per l’infanzia o servizio per l’infanzia a
domicilio;
b.
i
piccoli gruppi educativi.
2.
L’educatore familiare o servizio per l’infanzia a domicilio è un servizio
flessibile, erogato per fasce orarie, di norma a supporto delle altre tipologie
di servizi per la prima infanzia e di servizi educativi per l’infanzia, perché
rivolto a completare con modalità e orari flessibili la frequenza del bambino
presso l’asilo nido o il centro ludico per l’infanzia. In particolare tale
servizio può essere erogato nelle prime ore del mattino o nelle ore successive
all’uscita dall’asilo nido o dal centro ludico, in relazione alle diverse
esigenze dei tempi di lavoro e di vita della famiglia, al fine di assicurare la
permanenza del bambino nel proprio ambiente di vita nel rispetto dei suoi ritmi
biologici e di specifiche diverse condizioni di salute. Il servizio è assicurato
da educatori e altri operatori sociali, e comunque con la supervisione del
progetto educativo da parte di educatori così come individuati all’art. 46 del
presente regolamento, in un rapporto massimo di 1 educatore ogni 2 bambini, se
appartenenti allo stesso nucleo familiare e conviventi nella stessa abitazione.
Il progetto educativo per il servizio dell’educatore familiare è, di norma,
sviluppato quale estensione del progetto educativo del nido d’infanzia.
3.
I piccoli gruppi educativi consentono di affiancare i nuclei familiari, anche
nell’ambito di esperienze di mutuo-aiuto familiare, nelle funzioni educative e
di assicurare un idoneo ambiente protetto per la prima socializzazione dei
bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi, alternativo all’asilo nido o nido
d’infanzia, per un numero di ore non superiore sei ore al giorno. I piccoli
gruppi educativi sono composti da un numero massimo di 4 bambini in uno spazio
appositamente dedicato, all’interno di una civile abitazione, in cui sia
presente almeno una figura di educatore, così come individuata all’art. 46 del
presente regolamento, che provvede alla elaborazione di un progetto educativo e
alla condivisione dello stesso con i genitori.
Art. 102(Servizi
di contrasto della povertà e della devianza) 1.
I servizi di contrasto della povertà e della devianza si articolano in servizi
diversi e flessibili:
a)
Servizi di ascolto, informazione e sensibilizzazione
Tipologia/Carattere
Servizi
a bassa soglia che svolgono attività di primo ascolto, informazione,
orientamento, aiuto e presa in carico per problematiche che fanno capo a
differenti situazioni di difficoltà: disagio psichico, senza fissa dimora,
persone straniere con problemi di integrazione, donne che si prostituiscono e
persone alla ricerca di un lavoro. Questi servizi sono rivolti non solo a coloro
che sono coinvolti in una situazione di disagio ed emarginazione ma anche a
familiari, amici, operatori dei servizi, associazioni, insegnanti.
Prestazioni
Sportelli
d’ascolto e d’informazione; corsi di formazione; campagne di sensibilizzazione;
progettazione e gestione di percorsi formativi; consulenza psicologica;
rilevazione, sistematizzazione e informatizzazione dei dati; collegamento e
raccordo con le risorse presenti nei territori.
Personale
Assistenti
sociali; psicologi; educatori; esperti in relazione d’aiuto, mediatori
linguistici ed interculturali..
b)
Forme di sostegno economico ad integrazione del reddito
Il
servizio consiste nell’erogazione da parte degli ambiti territoriali di misure
di sostegno economico in forma mirata rispetto alle cause e alle condizioni di
fragilità economica e sociale del nucleo o della persona beneficiari. Nel
rispetto dell’art. 33 della legge regionale sono misure di sostegno economico
per il contrasto alle povertà, le seguenti:
Forme
di intervento
per
il contrasto delle
nuove
povertà |
Situazioni
di
bisogno
/
Cause
di povertà |
Obiettivi
di intervento
con
lo strumento di contrasto |
Contributo
sociale per l’integrazione al reddito |
-
giovani
coppie e singoli, con redditi da lavoro precario e discontinuo, che devono
stabilizzare in alcuni periodi le proprie entrate per rendere possibile la
continuità del proprio progetto di vita e il soddisfacimento di bisogni
primari
-
nuclei
familiari per i quali la fragilità economica non è connessa ad assenza di
lavoro, ma a numerosità del nucleo familiare, insufficienza dei redditi da
lavoro o da pensione percepiti, sostegno di altre spese di carattere
eccezionale, ecc… |
-
assicurare
un reddito aggiuntivo limitatamente ad un periodo di tempo definito, per il
soddisfacimento immediato di primarie situazioni di bisogno |
Reddito
minimo di inserimento |
-
sostegno
economico a nuclei familiari con reddito insufficiente perché il capofamiglia e
le altre figure adulte hanno difficoltà nell’accesso al lavoro ovvero che hanno redditi da lavoro insufficienti
connessi a situazioni lavorative precarie o irregolari |
-
definire
contratti di inclusione tra l’Ambito territoriale e il soggetto o il nucleo
familiare, rivolti a sostenere economicamente il nucleo per il periodo nel quale
uno o più dei componenti si impegna a concorrere ad un progetto di empowerment (formazione, tirocinii, lavori di
pubblica utilità, tutoraggio, ecc..) delle capacità proprie e del nucleo di
conseguire autonomamente una situazione di indipendenza economica, connesse alle
capacità di cura adeguate rispetto a specifiche situazioni di fragilità presenti
nel nucleo |
Assegno
di cura e dote per i nuovi nati |
-
sostegno
economico a nuclei familiari in cui il reddito insufficiente deriva dalla
necessità che uno o più componenti assumano il carico di cura di un soggetto
fragile (anziano, disabile, minor 0-3 anni) rinunciando al lavoro ovvero
impegnando larga parte di un reddito da lavoro per l’accesso a specifici servizi
di cura e/o di conciliazione |
-
fornire
sostegno economico mirato per promuovere le capacità di cura delle famiglie e
per valorizzare la modalità domiciliare di intervento nelle situazioni di
fragilità, in alternativa al ricovero nelle strutture
residenziali.
- il
sostegno economico, comunque integrato con i servizi di assistenza domiciliare e
comunitari, è rivolto a riconoscere il
lavoro di cura assunto da una figura parentale o da una figura di sostituzione e
a sostenere la situazione economica del nucleo familiare in un periodo limitato
di tempo in cui si concentrano spese aggiuntive straordinarie connesse ai
carichi di cura. |
Prestito
sull’onore
Contributi
in conto interessi per l’acquisto della prima
casa |
-
forme
di accesso agevolato al credito
-
per
affrontare spese importanti per la famiglia, quali la crescita di un figlio nei
primi anni di vita, ovvero l’acquisto della prima casa, ovvero l’avvio di una
nuova esperienza di autoimprenditorialità nel settore dei servizi alla
persona |
-
Contributi
in conto interesse
-
-fondo di
rotazione per il prestito
sull’onore. |
2.
Gli ambiti territoriali pongono in essere ogni iniziativa per rendere omogenee
le forme di intervento per il contrasto delle povertà tra tutti i Comuni
dell’ambito, promuovendo la integrazione con le risorse autonome dei bilanci
comunali eventualmente finalizzate al perseguimento di obiettivi di contrasto
delle povertà o ad essi correlati, al fine di evitare sovrapposizioni o
inefficienze economiche.
3.
Al fine del riconoscimento di un intervento di sostegno economico, l’Ambito
territoriale definisce, attraverso il Servizio Sociale Professionale, ovvero
attraverso l’Unità di Valutazione Multidimensionale, il progetto personalizzato
di intervento in cui il sostegno economico possa trovare piena integrazione con
gli altri interventi in servizi e prestazioni rivolti a sostenere il carico di
cura del nucleo familiare nei confronti della specifica situazione di fragilità.
4.
I criteri di accesso, le modalità d’erogazione, l’entità dei contributi e la
tipologia dei contributi disponibili, di norma, sono definiti dalla Giunta
Regionale nei documenti di programmazione sociale regionale e, per gli aspetti
attuativi, nel Piano di Zona e in un apposito regolamento d’accesso unico di
Ambito, da comunicare diffusamente alla cittadinanza, fatta salva l’autonomia
dell’Ambito di finanziare con risorse proprie, anche aggiuntive, specifici
interventi di contrasto alle povertà, rientranti nelle tipologie di cui al
precedente comma 2, nelle more della attivazione di interventi a valenza
regionale.
Art. 103(Servizi
educativi per il tempo libero) 1.
I servizi educativi per il tempo libero devono avere le seguenti
caratteristiche:
Tipologia/Carattere
I
servizi educativi per il tempo libero sono servizi offerti alla collettività
sulla base di specifiche progettualità che si caratterizzano per la
provvisorietà e periodicità delle esigenze e per la temporaneità degli
interventi programmati in un ambito territoriale definito. In ogni caso deve
essere garantita una funzione educativa specifica attraverso l’elaborazione di
un progetto educativo.
Prestazioni
Sono
prestazioni dei servizi educativi per il tempo libero l’animazione estiva; le
attività ludicoricreative; le attività socio-educative; le attività
ginnico-sportive; i campi scuola; le visite culturali; gli scambi culturali tra
gruppi residenti in contesti territoriali diversi; attività di formazione
culturale dell’anziano attraverso la partecipazione a corsi popolari, seminari o
corsi di studio organizzati dalle Università della terza età nonché attraverso
la partecipazione a rappresentazioni teatrali e musicali.
Personale
I
servizi educativi per il tempo libero sono garantiti da educatori; animatori;
guide turistiche; istruttori sportivi.
Art. 104(Centro
aperto polivalente per minori) 1.
Il Centro aperto polivalente deve avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione
e standard |
Tipologia
e carattere;
destinatari |
Il
centro aperto polivalente è una struttura aperta alla partecipazione anche non
continuativa di minori e di giovani del territorio ed opera in raccordo con i
servizi sociali d’Ambito e con le istituzioni scolastiche, attraverso la
progettazione e realizzazione di interventi di socializzazione ed
educativo-ricreativi, miranti a promuovere il benessere della comunità e
contrastare fenomeni di marginalità e disagio minorile. |
Ricettività |
Nel
Centro possono essere accolti contemporaneamente non più di 50 giovani, in età
compresa dai 6 ai 24 anni, con priorità per i minori fino a 18 anni residenti
nel quartiere, Comune e Ambito. |
Prestazioni |
La
struttura si colloca nella rete dei servizi sociali territoriali,
caratterizzandosi per l’offerta di una pluralità di attività ed interventi che
prevedono lo svolgimento di funzioni quali l’ascolto, il sostegno alla crescita,
l’accompagnamento, l’orientamento.
Il
centro realizza attività ludico-ricreative, di animazione extrascolastiche,
rivolte a promuovere le relazioni tra ragazzi, valorizzare le propensioni e gli
interessi dei ragazzi.
Il
Centro può organizzare, a titolo esemplificativo, attività quali:
·
attività
sportive;
·
attività
ricreative;
·
attività
culturali;
·
momenti
di informazione;
·
laboratori
ludico-espressivi e artistici;
·
vacanze
invernali ed estive. |
Personale |
Operatori
in rapporto di almeno uno per ogni 10 giovani; figure professionali funzionali
alla realizzazione delle attività, quali educatori, educatori professionali,
assistenti sociali, animatori, altre figure qualificate. Tra gli operatori
devono figurare almeno un educatore.
Personale
ausiliario nel numero di almeno 1 ogni 25 ospiti, che garantisca la presenza
nelle ore di apertura del centro.
Per
la gestione della struttura e la organizzazione delle prestazioni da erogare, è
individuato un coordinatore della struttura tra le figure professionali
dell’area socio-psico-pedagogica, impiegate nella stessa, salvo quanto disposto
all’art. 46 del presente regolamento. |
Modulo
abitativo |
La
struttura deve essere dotata di ambienti e spazi idonei, con una superficie
complessivamente non inferiore a 250 mq., in ogni caso rispondenti alle norme
d’igiene e sicurezza e alle attività previste.
Deve
inoltre possedere un servizio igienico ogni venti ospiti, di cui almeno uno
attrezzato per la non autosufficienza, e un servizio igienico riservato al
personale. |
Art. 105(Centro
sociale polivalente per diversamente abili) 1.
Il Centro sociale polivalente per diversamente abili è struttura autorizzata per
la erogazione di un servizio aperto alla partecipazione anche non continuativa
di diversamente abili. Il Centro deve avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione
e standard |
Tipologia
e carattere;
destinatari |
Il
centro sociale polivalente è una struttura aperta alla partecipazione anche non
continuativa di diversamente abili, con bassa compromissione delle autonomie
funzionali, alle attività ludico-ricreative e di socializzazione e animazione,
in cui sono garantite le prestazioni minime connesse alla organizzazione delle
suddette attività, ai presidi di garanzia per la salute e l’incolumità degli
utenti durante lo svolgimento delle attività del centro.
Gli
interventi e le attività all’interno e all’esterno del Centro devono consentire
di contrastare l’isolamento e l’emarginazione sociale delle persone diversamente
abili, di mantenere i livelli di autonomia della persona, di supportare la
famiglia. |
Ricettività |
Nel
Centro possono essere accolti contemporaneamente non più di 50 utenti, residenti
nel quartiere o Comune, ovvero nei Comuni dello stesso ambito territoriale
sociale. |
Prestazioni |
Il
Centro si colloca nella rete dei servizi sociali territoriali, caratterizzandosi
per l’offerta di una pluralità di attività ed interventi, diversificati in base
alle esigenze dei diversamente abili e delle loro famiglie, e assicura
l’apertura sulla base delle prestazioni e attività erogate.
Per
un Centro sociale polivalente per diversamente abili deve essere garantita
l’apertura per almeno 6 ore per 6 giorni la settimana. Tutte le attività sono
aperte al territorio.
Il
Centro pianifica le attività di seguito individuate, in base alle esigenze degli
utenti:
-
attività
educative indirizzate all’autonomia;
-
attività
di socializzazione e animazione
-
attività
espressive, psico-motorie e ludiche;
-
attività
culturali e di formazione;
-
prestazioni
a carattere assistenziale;
-
attività
di laboratorio ludico-espressivo e artistico;
-
organizzazione
di vacanze invernali ed estive;
-
somministrazione
dei pasti (facoltativa);
-
servizio
trasporto (facoltativa).
A
differenza del centro diurno socioeducativo per diversamente abili, nel Centro
sociale polivalente non sono previsti:
-
accoglienza
di pazienti psichiatrici stabilizzati;
-
ospitalità
di utenti psico-sensoriali con notevole compromissione delle autonomie
funzionali,
-
prestazioni
di carattere sanitario e riabilitativo,
-
spazio
attrezzato per il riposo, obbligo della somministrazione dei pasti,
-
presenza di
personale medico e socio-sanitario. |
Personale |
Operatori
addetti all’assistenza nella misura di 1 ogni 10 ospiti; educatori professionali
e animatori sociali nella misura di 1 ogni 15 utenti. Deve essere, infine,
garantita, la presenza programmata dell’assistente sociale, nonché di terapisti
della riabilitazione in presenza di esigenze specifiche per alcuni utenti.
|
Modulo
abitativo |
La
struttura deve essere dotata di ambienti e spazi idonei, con una superficie
complessivamente non inferiore a 250 mq., in ogni caso rispondenti alle norme
d’igiene e sicurezza, alle attività previste.
Deve
inoltre possedere un servizio igienico ogni venti ospiti, attrezzati per la non
autosufficienza, di cui almeno uno destinato alle donne, e un servizio igienico
riservato al personale.
Tutti
i servizi e gli spazi devono essere dotati della massima
accessibilità. |
Art. 106(Centro
sociale polivalente per anziani) 1.
Il Centro aperto polivalente per anziani è struttura autorizzata per la
erogazione di un servizio aperto alla partecipazione anche non continuativa di
anziani. Il Centro deve avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione
e standard |
Tipologia
e carattere;
destinatari |
Il
centro sociale polivalente è una struttura aperta alla partecipazione anche non
continuativa di anziani autosufficienti, alle attività ludico-ricreative e di
socializzazione e animazione, in cui sono garantite le prestazioni minime
connesse alla organizzazione delle suddette attività, ai presidi di garanzia per
la salute e l’incolumità degli utenti durante lo svolgimento delle attività del
centro.
Gli
interventi e le attività all’interno e all’esterno del Centro devono consentire
di contrastare l’isolamento e l’emarginazione sociale delle persone anziane, di
mantenere i livelli di autonomia della persona, di supportare la famiglia.
|
Ricettività |
Nel
Centro possono essere accolti contemporaneamente non più di 60 utenti, residenti
nel quartiere o Comune, ovvero nei Comuni dello stesso ambito territoriale
sociale, in presenza di una superficie di 200 mq. La ricettività può variare in
relazione
alla superficie complessiva a disposizione, per un massimo di 120 utenti,
accolti contemporaneamente per strutture con superficie complessiva non
superiore a 500 mq. |
Prestazioni |
Il
Centro si colloca nella rete dei servizi sociali territoriali, caratterizzandosi
per l’offerta di una pluralità di attività ed interventi, diversificati in base
alle esigenze degli anziani utenti e delle loro famiglie, e assicura l’apertura
sulla base delle prestazioni e attività erogate.
Per
un Centro sociale polivalente per anziani deve essere garantita l’apertura per
almeno 8 ore, suddivise tra ore diurne e ore pomeridiane, per 6 giorni la
settimana.
Tutte
le attività sono aperte al territorio.
Il
Centro pianifica le attività di seguito individuate, in base alle esigenze degli
utenti:
-
attività
educative indirizzate all’autonomia;
-
attività
di socializzazione e animazione
-
attività
espressive, psico-motorie;
-
attività
ludiche e ricreative;
-
attività
culturali e occupazionali;
-
segretariato
sociale;
-
prestazioni
a carattere assistenziale;
-
attività
a garanzia della salute degli utenti;
-
attività
di laboratorio ludico-espressivo e artistico;
-
organizzazione
di vacanze invernali ed estive;
-
somministrazione
dei pasti (facoltativa);
-
servizio
trasporto (facoltativa).
Il
Centro, inoltre, può concorrere alla erogazione del servizio di pronto
intervento sociale per l’area anziani. |
Personale |
Operatori
addetti all’assistenza in misura adeguata alle caratteristiche e alle esigenze
degli ospiti; educatori e animatori sociali per 36ore settimanali ciascuno, al
fine di garantire il regolare funzionamento della struttura, con utenza non
superiore a 60 persone. Deve essere, infine, garantita, la presenza programmata
dell’assistente sociale, nonché di terapisti della riabilitazione in presenza di
esigenze specifiche per alcuni utenti. |
Modulo
abitativo |
La
struttura deve essere dotata di ambienti e spazi idonei in ogni caso rispondenti
alle norme d’igiene e sicurezza, alle attività previste.
Deve
inoltre possedere un servizio igienico ogni venti ospiti, di cui uno attrezzato
per la non autosufficienza, e di cui almeno uno destinato alle donne, e un
servizio igienico riservato al personale.
Tutti
i servizi e gli spazi devono essere dotati della massima
accessibilità. |
Art. 107(Centro
antiviolenza) 1.
Il centro antiviolenza deve avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/
Carattere
Il
centro antiviolenza organizza ed eroga un insieme di attività di assistenza,
aiuto, tutela e protezione rivolte a minori vittime di maltrattamenti ed abusi
ed a donne vittime di violenza. Il centro antiviolenza svolge anche attività di
prevenzione e sensibilizzazione finalizzata alla promozione di una cultura non
violenta nella comunità di riferimento.
Prestazioni
Sono
prestazioni del centro antiviolenza gli interventi di ascolto (anche
telefonico), di aiuto e sostegno psicosociale individuale e di gruppo, di
psico-terapia, nonché di sostegno nell’ascolto protetto e di evaluation (nelle
attività di indagine e processuali), di assistenza legale, nonché di sostegno ed
orientamento per l’inserimento sociale e lavorativo delle donne vittime di
maltrattamenti e violenze. Il centro antiviolenza svolge anche attività di
prevenzione attraverso interventi di sensibilizzazione, formazione, attività
culturali, ecc. in favore della comunità sociale in generale ma particolarmente
rivolte ad operatori del sistema socio sanitario e della scuola.
Il
centro antiviolenza dispone pertanto di una linea telefonica abilitata
all’ascolto, all’informazione ed al contatto preliminare alla presa in carico,
di spazi adeguati destinati alle attività di aiuto individuali e di gruppo,
opportunamente attrezzati e arredati, nonché di strumenti per gli interventi di
prossimità e di pronto intervento.
Il
centro opera in stretta connessione con i servizi del pronto intervento sociale
e con le strutture di accoglienza residenziale di cui agli articoli 81 e 82 del
presente regolamento.
Personale
Il
centro antiviolenza deve prevedere la presenza di uno o più psicologi, di
psicoterapeuti, di educatori ed assistenti sociali con specifiche competenze
nella relazione d’aiuto e nell’assistenza a soggetti deboli, vittime elettive di
maltrattamenti e violenze.
Il
centro antiviolenza deve prevedere inoltre la presenza programmata di uno o più
avvocati per le attività di informazione e assistenza legale.
Art. 108(Sportelli
per l’integrazione socio-sanitaria-culturale degli immigrati) 1.
In
ogni ambito territoriale è assicurata la presenza di almeno uno sportello per
l’integrazione socio-sanitaria-culturale dei cittadini stranieri immigrati, che
svolge attività di informazione sui diritti, di formazione e affiancamento degli
operatori sociali e sanitari per la promozione della cultura della integrazione
organizzativa e professionale in favore degli immigrati, di primo orientamento e
accompagnamento dei cittadini stranieri immigrati e loro nuclei nell’accesso
alla rete dei servizi sociali, sanitari, dell’istruzione, di consulenza tecnica
specialistica per supportare i servizi nella costruzione e nella gestione dei
progetti personalizzati di intervento.
2.
Gli sportelli per l’integrazione socio-sanitaria-culturale operano in stretto
contatto con gli sportelli sociali e con il segretariato sociale di ogni ambito
territoriale, ivi inclusa la possibilità di una organizzazione integrata unica
degli sportelli, purché per il funzionamento dello sportello per l’integrazione
degli immigrati sia assicurata la presenza di personale qualificato nei servizi
di mediazione linguistica e interculturale, adeguato a rispettare le specificità
culturali, etniche e religiose delle persone che si rivolgono allo sportello.
Art. 109(Autonomia
gestionale dei soggetti privati e del privato sociale) 1.
La Regione
Puglia riconosce l’autonomia gestionale delle imprese private e
delle imprese sociali, che assicurano i servizi e le prestazioni domiciliari,
semi-residenziali e residenziali, riconosciuti dal presente regolamento, nonché
risultato di percorsi innovativi e sperimentali. Le imprese scelgono le forme di
esternalizzazione, di assunzione e di collaborazione al fine di assicurare i
servizi minimi previsti e il conseguimento degli obiettivi di qualità fissati,
nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali sul mercato del
lavoro e sull’approvvigionamento di beni e servizi, nonché nel rispetto dei
requisiti organizzativi fissati dal presente regolamento, con specifico
riferimento a quanto previsto dagli articoli 29 e 36 per i requisiti minimi per
l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture e dei servizi.
Art. 110(Modifiche
al regolamento regionale n. 1/2000) 1.
All’art. 7 del regolamento regionale n. 1/2000 è aggiunto il seguente comma:
“10.
la Commissione decade automaticamente al termine delle attività di valutazione
dei progetti finanziati a valere sulle risorse finanziarie relative
all’esercizio 2001”.
2.
All’articolo 13 del regolamento regionale n. 1/2000 è aggiunto il seguente
comma:
“3.
Le risorse finanziarie di cui all’art. 1 del presente regolamento, relative agli
anni 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001, derivanti dalle eventuali economie di spesa,
dovranno essere utilizzate dagli enti assegnatari dando continuità alle azioni
progettuali previste, previa comunicazione al Settore Sistema Integrato Servizi
Sociali dell’Assessorato alla Solidarietà.”
3.
All’art. 14 del regolamento regionale n. 1/2000 sono aggiunti i seguenti commi:
“2.
Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano sulle quote di Fondo
nazionale di Lotta alla Droga assegnate alla Regione Puglia ai sensi dell’art. 127 del DPR n.
309/1990, come sostituito dall’art. 1 comma 2 della l. n. 45/1999, fino
all’utilizzo delle risorse relative all’esercizio finanziario 2001.
3.
Con riferimento ai progetti a valere sulle risorse relative all’esercizio
finanziario 2002 e anni successivi, e per i progetti finalizzati alla
prevenzione e lotta alla droga, realizzati nell’ambito dell’area dipendenze dei
Piani sociali di Zona, a valere almeno sulla riserva pari al 5% delle risorse
disponibili a valere sul Fondo Nazionale Politiche Sociali e relativi
cofinanziamenti regionali e locali che confluiscono nel quadro finanziario del
Piano di Zona, si applicano le norme di cui alla l. r. n. 19/2006 e al relativo
regolamento attuativo, costituendo tali attività parte integrante del sistema
integrato dei servizi sociali attivato con lo stesso Piano di Zona.”
4.
Al fine della definizione delle progettualità di cui al comma 3, i Comuni e
la AUSL sviluppano una progettazione
integrata, con la partecipazione all’Ufficio di Piano del Direttore del
Dipartimento per le Dipendenze Patologiche o suo delegato. Le suddette
progettualità, inoltre, devono risultare coerenti con quanto disposto all’art. 2
del regolamento regionale n. 1/2000 e con ulteriori linee guida o atti di
indirizzo eventualmente assunti in materia dalla Giunta Regionale, sentito il
CRIDIP, come previsto dalle disposizioni vigenti. (1)
(1) Art. 6 della l. r. n. 26/2006 e Del. G.R. n. 1722 del 30.11.2005.
Indice Art.
1 -(Ambito di applicazione)
TITOLO
II – ORGANIZZAZIONE
TITOLO
III - RAPPORTI TRA ENTI PUBBLICI E ALTRI ATTORI DEL SISTEMA
INTEGRATO
TITOLO
IV - AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI
SOCIALI
TITOLO
V - STRUTTURE E SERVIZI SOCIALI RICONOSCIUTI
Capo
I -(Strutture per Minori)
Capo
II -(Strutture per diversamente abili)
Capo
III -(Strutture per Anziani)
Capo
IV - (Strutture per persone con problematiche
psico-sociali)
Capo
V -(Strutture per adulti con problematiche sociali)
Capo
VI - (Servizi Socioassistenziali)
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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