Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4 Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19 - "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia(•)
(•) Vedi anche il Reg.
reg. 26 giugno 2008, n. 10 relativo ai regimi di aiuto per le
strutture e i servizi socio-assistenziali. Vedi, al riguardo, la Delib.G.R. 25 maggio 2012, n. 1037(allegata). IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE -Visto l’art. 121 della Costituzione, così come
modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui
attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti
regionali.
-Vista la Delibera di Giunta Regionale n.2050 del
28/12/2006 di adozione del Regolamento attuativo della succitata legge.
EMANA
Il seguente Regolamento:
Art. 1(Ambito di applicazione) 1. Il presente
regolamento disciplina l’attuazione della Legge
Regionale 10 luglio 2006, n. 19, “Disciplina del sistema integrato dei
servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di
Puglia”, di seguito denominata legge regionale, ai sensi del combinato disposto
degli articoli 14,
18
e 64
della medesima legge
e dell’articolo 44
dello Statuto Regionale approvato con Legge
Regionale 12 maggio 2004, n. 7.
TITOLO I ESIGIBILITA’ DEI DIRITTI
Art. 2(Accesso universalistico ai servizi e alle prestazioni) 1. Il sistema
integrato dei servizi sociali ha carattere di universalità, essendo destinato
alla generalità dei soggetti; i Comuni, pertanto, assicurano adeguate modalità
di accesso ai servizi ed alle prestazioni erogate, con carattere di omogeneità
delle condizioni di accesso e delle caratteristiche del servizio su tutto il
territorio dell’ambito.
2. I Comuni
garantiscono a livello di ambito territoriale, in ogni caso, priorità di accesso
ai servizi:
a)
ai soggetti in condizioni di fragilità per la presenza di difficoltà di
inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro;
b)
ai soggetti con limitata capacità di provvedere alle proprie esigenze per
inabilità di ordine sensoriale, fisico e psichico;
c)
ai soggetti sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria;
d)
ai minori di 14 anni, agli anziani ultrasessantacinquenni soli e/o non
autosufficienti.
3. I servizi di
pronta accoglienza e di pronto intervento per le situazioni di emergenza, di cui
all’art. 12,
comma 2 lett. c), della legge
regionale, sono destinati a tutti i soggetti che versano in condizione di
bisogno e hanno carattere gratuito. I servizi per l’accesso al sistema
integrato, di cui all’art. 12,
comma 2 lett. a) e b), della legge
regionale, hanno carattere gratuito per tutti i cittadini.
4. L’accesso alle
prestazioni sociali agevolate e ai servizi a domanda individuale è disposto
sulla base della valutazione della situazione economica dei soggetti e dei
nuclei familiari che ne fanno richiesta. Per prestazioni sociali agevolate si
intendono le prestazioni non destinate alla generalità dei soggetti, o comunque
collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche; i
servizi a domanda individuale sono quelli che si attivano su richiesta
dell’interessato.
Art. 3(Modalità e strumenti per l’accesso unico al sistema integrato dei
servizi) 1.L’accesso al sistema integrato dei servizi è garantito da Porte Uniche di
Accesso (PUA) attivate dall’ambito, in raccordo con le AUSL, secondo le
indicazioni del Piano Regionale delle Politiche Sociali e con il Piano Sanitario
Regionale, e con modalità atte a promuovere la semplificazione nell’accesso per
gli utenti, l’unicità del trattamento dei dati degli utenti e connessi al caso,
l’integrazione nella gestione del caso, nonché la garanzia per l’utente di un
termine certo per la presa in carico dello stesso. Le Porte Uniche di Accesso
operano sia per il complesso dei servizi sociali che per i servizi
sociosanitari.
2.Le Porte Uniche di Accesso forniscono informazioni ed orientamento ai cittadini
sui diritti e le opportunità sociali, sui servizi e gli interventi del sistema
locale, nel rispetto dei principi di semplificazione, trasparenza e pari
opportunità nell’accesso. L’ambito organizza l’attività delle Porte Uniche di
Accesso con modalità adeguate a favorire il contatto anche da parte di chi, per
condizioni sociali e culturali, non vi si rivolge direttamente.
3.Al fine di promuovere la differenziazione degli orari di apertura e di accesso
agli sportelli, in ottica di conciliazione e di armonizzazione dei tempi e degli
orari delle città, ed alfine di valorizzare il concorso dei soggetti del Terzo
Settore e degli enti di patronato alla realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali, con riferimento specifico alle funzioni di
informazione, analisi dei bisogni, anche inespressi, e orientamento, connesse
alla articolazione territoriale della Porta Unica di Accesso, l’ambito può
avvalersi dei soggetti di cui all’art. 19
comma 1 della legge
regionale.
4.Al fine di fornire risposte adeguate a bisogni complessi dei cittadini, che
richiedano l’integrazione di interventi e servizi sociali e sanitari, l’ambito
territoriale e la AUSL definiscono un protocollo operativo unico per:
a) accogliere la richiesta inoltrata; b) decodificare il bisogno; c) effettuare l’indagine sociale; d) attivare l’Unità di Valutazione Multidimensionale, di cui all’art. 59,
comma 4, della legge
regionale, per la predisposizione del progetto personalizzato, previa valutazione dei requisiti di ammissibilità al servizio e al beneficio; e) verificare periodicamente l’andamento dell’intervento; f) individuare il responsabile del caso per garantire l’attuazione e l’efficacia
degli interventi previsti dal progetto personalizzato.
5.L’ambito territoriale e la AUSL definiscono con proprio regolamento
l’organizzazione delle Porte Uniche di Accesso e degli strumenti tecnici per il
controllo e la valutazione dei programmi assistenziali a carattere
sociosanitario, nonché le modalità di individuazione del responsabile del caso.
6.La Unità di Valutazione Multidimensionale è una equipe multiprofessionale, in
grado di leggere le esigenze di pazienti con bisogni sanitari e sociali
complessi, che costituisce a livello di ambito il filtro per l’accesso al
sistema dei servizi socio-sanitari di natura domiciliare, semiresidenziale e
residenziale a gestione integrata e compartecipata.
Svolge
i seguenti compiti :
a) effettua la valutazione multidimensionale, utilizzando lo strumento e le
procedure previsti a livello regionale, dell’autosufficienza ovvero del residuo
grado di autonomia dell’utente, dei bisogni assistenziali suoi e del proprio
nucleo familiare, ivi inclusa la valutazione della dipendenza psico-fisica
risultante da specifica relazione che contiene motivata proposta di
intervento; b) verifica la presenza delle condizioni socio-economiche, abitative e familiari di
ammissibilità ad un certo percorso di cura e assistenza; c) elabora il progetto socio-sanitario personalizzato, che deve essere condiviso
con l’utente e con il nucleo familiare e da essi sottoscritto, e che assicuri un
uso ponderato delle risorse grazie ad una visione longitudinale nel tempo,
orientata alla pianificazione complessiva degli interventi; d) verifica e aggiorna periodicamente l’andamento del progetto personalizzato; e) procede alla dimissione concordata.
7.
La U.V.M. ha la seguente composizione:
a) coordinatore sociosanitario o altro dirigente nominato dal Direttore del
Distretto sociosanitario, ai sensi dell’art. 14,
comma 14, della l.r.
n. 25/2006, o loro delegato per le singole sedute; (1) b) assistente sociale, nominato dall’ambito territoriale, prioritariamente tra le
figure già inquadrate nei servizi sociali dei Comuni dell’ambito; c) Medico di Medicina Generale o Pediatra di libera scelta di riferimento
dell’assistito; d) medico specialista e altre figure professionali specifiche [1] , rispetto alle patologie prevalenti nel quadro delle
condizioni di salute psico-fisiche del paziente, individuate dalla ASL
competente. (2)
_____________________
1 Il geriatra per i pazienti ultra-sessantacinquenni, uno specialista
delle attività riabilitative per i diversamente abili, uno specialista di
discipline per la salute mentale del DSM della ASL competente per i pazienti
psichiatrici, uno specialista del SERT per i casi di soggetti con dipendenze
patologiche, referenti per l’assistenza sanitaria di base negli altri casi.
8.Al fine di garantire in tempi certi la più idonea risposta alle richieste di
accesso al sistema integrato dei servizi, il Distretto sociosanitario assicura
che gli adempimenti di natura sanitaria della Unità di Valutazione
Multidimensionale siano conclusi entro 20 giorni dalla segnalazione del caso. Il
regolamento per il funzionamento della Unità di Valutazione Multidimensionale
definisce le modalità di svolgimento delle procedure per la valutazione e la
presa in carico, nel rispetto delle urgenze. Le linee guida
regionali per il funzionamento della Unità di Valutazione Multidimensionale,
approvate dalla Giunta Regionale, disciplinano le modalità di svolgimento delle
procedure per la vvalutazione e la presa in carico, nel rispetto delle
urgenze . (3)
9.Per i casi di comprovata e urgente necessità è consentito un protocollo
operativo d’urgenza che consenta l’immediato accesso alle prestazioni
sociosanitarie di natura domiciliare, semi-residenziale e residenziale a
gestione integrata e compartecipata. Per questi casi è necessaria motivata
proposta del MMG o dei servizi sociali, previo nulla osta delle unità operative
della ASL e del responsabile d’ambito sociale, (ai fini dell’assunzione di
eventuali oneri finanziari), da trasmettersi alla U.V.M. affinché nel termine di
cui al precedente comma 8, svolga i compiti stabiliti nel presente articolo.
(1) lettera così sostituita dall’art. 1, comma 1 del Regolamento regionale 7 agosto 2008, n. 19(2) lettera così sostituita dall’art. 1, comma 2 del Regolamento regionale 7 agosto 2008, n. 19.(3) Comma modificato dal r.r. n. 11/2015, art. 2. Il comma era così
formulato:"Al fine di garantire in tempi certi la più
idonea risposta alle richieste di accesso al sistema integrato dei servizi, il
Distretto sociosanitario assicura che gli adempimenti di natura sanitaria della
Unità di Valutazione Multidimensionale siano conclusi entro 20 giorni dalla
segnalazione del caso. Il regolamento per il funzionamento della Unità di
Valutazione Multidimensionale definisce le modalità di svolgimento delle
procedure per la valutazione e la presa in carico, nel rispetto delle
urgenze.A tal fine l’Unità di Valutazione
Multidimensionale può effettuare visite dell’utente a domicilio ovvero presso le
strutture per acuti del Servizio Sanitario Regionale, ovvero presso la struttura
residenziale che l’utente ha scelto per l’ospitalità d’urgenza, connessa al
bisogno individuale e/o familiare."
Art. 4(Composizione del nucleo familiare) (•) 1. Ai fini del presente regolamento, in attuazione
dell’ art.22 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, il nucleo familiare è
composto dal beneficiario la prestazione sociale, dai componenti la famiglia
anagrafica ai sensi dell’art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n. 223 e dai soggetti considerati a carico del richiedente ai fini
IRPEF, anche se non conviventi.
2. Per i
soggetti collocati in strutture residenziali il nucleo familiare è quello nel
quale i soggetti erano inseriti prima dell’istituzionalizzazione. In caso di
beneficiario minore il nucleo è integrato dal genitore che l’abbia riconosciuto
ove non residente con il minore; è fatto salvo l’accertamento dell’estraneità
dei rapporti affettivi ed economici da parte dell’autorità giudiziaria o
dell’autorità pubblica competente in materia di servizi sociali.
Art. 5(Determinazione dell’Indicatore Situazione Economica Equivalente
regionale) (••) [1. Per il
calcolo dell’Indicatore della situazione economica (ISE), ai soli fini
dell’accesso alle prestazioni ed ai servizi di cui al presente regolamento, si
utilizza la seguente formula: ISE = R + 0,2 P dove R è il reddito e P il
patrimonio calcolati come di seguito specificato. Ai fini della determinazione
del valore del reddito e del patrimonio si applica quanto previsto dal D. Lgs.
31 marzo 1998 n. 109, così come modificato dal D.Lgs 3 maggio 2000 n. 130.
L’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è calcolato sulla
base della seguente formula:
ISEE = ISE _____,
S
dove S
tiene conto della composizione del nucleo familiare secondo la seguente scala di
equivalenza:
Componenti nucleo
familiare |
Valore di
S |
1 |
1,00 |
2 |
1,57 |
3 |
2,04 |
4 |
2,51 |
5 |
2,98 |
Il parametro S
viene maggiorato nel modo seguente:
·
+ 0,50 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare;
·
+ 0,20 in caso di presenza nel nucleo di un solo genitore e figli minori,
·
+ 0,60 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all’art.
3, comma 3, della Legge n. 104/1992 o d’invalidità superiore al 66%;
·
+ 0,20 per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori
svolgono attività di lavoro o d’impresa. La maggiorazione spetta quando i
genitori risultino titolari di reddito per almeno 6 mesi nel periodo afferente
la dichiarazione sostitutiva, nonché al nucleo composto da un genitore ed un
figlio minore, purché il genitore dichiari un reddito di lavoro dipendente o
d’impresa per almeno 6 mesi.
2. Il nuovo indicatore ISEE
regionale, così come determinato al comma precedente, sarà applicato dai Comuni
e dagli altri enti competenti per regolare l’accesso alle prestazioni e ai
servizi di cui al presente regolamento, subordinatamente all’adeguamento del
sistema informatico dell’INPS, cui è affidata la gestione della banca dati
relativa al calcolo dell’indicatore e il rilascio della certificazione, così
come disposto da apposita intesa tra Regione Puglia e INPS, da predisporre a
cura dell’Assessorato alla Solidarietà entro due anni dalla entrata in vigore
del presente regolamento.]
Art. 6(Requisiti di accesso ai servizi e criteri per la compartecipazione degli
utenti)(•) 1. Ai
fini del calcolo dell’ISEE valgono le disposizioni di cui al DPCM n. 159/2013.
2. I Comuni, associati in ambito
territoriale, con proprio regolamento unico di Ambito, definiscono i requisiti
per l’accesso ai servizi sociali, socio assistenziali e sociosanitari e i
criteri per la compartecipazione al costo delle prestazioni.
3. L’ISEE, come disciplinato dal DPCM n.
159/2013, è:
- requisito di
accesso ai contributi economici e ai titoli per l’acquisto di servizi;
- criterio per la compartecipazione al costo
delle prestazioni e strumento di differenziazione del valore dei titoli di
acquisto.
4. Per i
servizi residenziali a ciclo continuativo i Comuni provvedono ad integrare la
rette di ricovero nei casi in cui il beneficiario non riesca a far fronte al
pagamento, e comunque nel rispetto degli equilibri di bilancio.
5. La compartecipazione (dell’ente) al costo
dei servizi residenziali (a ciclo continuativo) per utenti non autosufficienti è
determinata al netto delle indennità percepite dal richiedente, che concorrono,
in via prioritaria, al pagamento della retta di ricovero.
6. Per i servizi a ciclo diurno e per i servizi domiciliari l’ISEE
è criterio di compartecipazione al costo dei servizi.
7. Fatta eccezione per i servizi residenziali a ciclo
continuativo, per i quali si applicano le disposizioni dei precedenti commi 4 e
5, la soglia al di sotto della quale il soggetto richiedente la prestazione è
esentato da ogni forma di compartecipazione viene individuata nel valore minimo
ISEE di € 2.000,00, che l’Ambito territoriale con proprio atto può variare. La
soglia ISEE al di sopra della quale il soggetto richiedente la prestazione è
tenuto a corrispondere per intero il costo del servizio è di € 15.000,00; tale
soglia può essere variata in relazione a specifiche tipologie di servizi, che
l’Ambito territoriale individua con proprio regolamento.
8. I Comuni associati in Ambito territoriale possono prevedere
ulteriori agevolazioni per i propri residenti e introdurre ulteriori requisiti
per l’accesso a specifiche tipologie di servizi e prestazioni, come previsto
dall’art.2, comma 1, del DPCM 159/2013.
Art. 7(Carta dei servizi) 1. Ciascun
soggetto erogatore è tenuto ad adottare la Carta dei servizi secondo le modalità
previste dall’art. 58
della legge
regionale e a darne adeguata pubblicità agli utenti.
2. La Carta dei
servizi assicura l’informazione e la partecipazione degli utenti e la
trasparenza nell’erogazione dei servizi.
3. La
Carta dei servizi deve contenere almeno gli elementi previsti dall’art. 58,
comma 2, della legge
regionale e, in particolare, al fine di tutelare le posizioni soggettive e
di rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti, deve
prevedere per gli utenti la possibilità di attivare ricorsi nei confronti dei
responsabili preposti alla gestione dei servizi e reclami formali secondo le
modalità previste dall’art. 9 del presente regolamento.
4. L’adozione
della Carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle prestazioni e dei
servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini dell’accreditamento dei
soggetti e delle strutture e del successivo inserimento nell’Albo regionale.
Art. 8(Valutazione della qualità da parte degli
utenti) 1. L’Ambito
territoriale definisce, previa concertazione con i soggetti di cui al comma 2
lett. c) dell’art. 4
della legge
regionale, le procedure e gli strumenti atti a garantire la partecipazione
degli utenti ai processi di qualità dei servizi, nonché un sistema di indicatori
di qualità percepita dagli utenti e idonei strumenti di rilevazione da
utilizzare in tutte le strutture e i servizi che concorrono alla attuazione del
sistema integrato dei servizi sociali di ambito.
2. Le
carte dei servizi, di cui al precedente art. 7 del presente regolamento,
illustrano le procedure e gli strumenti per la partecipazione degli utenti alla
valutazione della qualità dei servizi e delle prestazioni ricevute, nonché le
modalità per assicurare il rispetto delle diversità, rispetto alla identità
culturale, alla religione, agli orientamenti sessuali di tutti gli utenti.
Art. 9(Reclami) 1. Le procedure e
le modalità per la presentazione dei reclami da parte degli utenti, degli
organismi di rappresentanza dei cittadini e degli utenti e delle organizzazioni
sindacali, di cui all’art. 60,
comma 1, della legge
regionale, sono espressamente previste nella Carta dei Servizi e devono
soddisfare i seguenti criteri:
a)
registrazione cronologica di acquisizione del reclamo;
b)
rilascio, da parte dell’incaricato, di ricevuta di consegna del reclamo;
c)
predisposizione di apposita modulistica semplificata per la presentazione del
reclamo;
d)
previsione di un tempo di risposta al reclamo non superiore a 30 giorni;
e)
impegno del gestore a trasmettere mensilmente all’Ambito l’elenco dei reclami
ricevuti e l’esito degli stessi.
2. Il reclamo,
inoltre, può anche essere presentato all’Ambito competente; in tal caso il
responsabile del Servizio attiva, entro dieci giorni dal ricevimento del
reclamo, apposito procedimento di verifica, con garanzia di contraddittorio,
presso il soggetto erogatore volto ad accertare la fondatezza del reclamo.
3. Qualora, a
seguito della verifica, venga accertata la fondatezza del reclamo, l’Ambito
territoriale competente adotta le iniziative previste dal presente regolamento e
dalla legge
regionale e trasmette dettagliata relazione all’Ufficio Regionale di tutela
degli utenti, di cui all’art. 60,
comma 4, della medesima legge.
4.
Il procedimento di verifica è concluso entro 60 giorni dal ricevimento del
reclamo.
Art. 10(Ufficio Regionale di tutela degli utenti) 1. L’Ufficio
Regionale di tutela degli utenti, di cui all’art. 60,
comma 4, della legge
regionale, è la struttura deputata a sovrintendere alla tutela degli utenti.
Esso è istituito presso l’Assessorato alla Solidarietà e Politiche Sociali.
2.
L’Ufficio ha il compito di:
a) elaborare linee guida per gli Enti Locali e per i soggetti gestori delle
strutture dei servizi sociali per la raccolta e la gestione dei reclami da parte
degli utenti;
b) riesaminare i casi oggetto di reclamo o segnalazione qualora le associazioni
degli utenti e dei consumatori, le Organizzazioni sindacali, altre
organizzazioni di rappresentanza di interessi diffusi si siano dichiarate
motivatamente insoddisfatte;
c) esaminare i casi per i quali non è stata data risposta entro i termini indicati
al precedente art. 9 del presente regolamento;
d) esaminare i fatti oggetto di reclamo o segnalazione per i quali l’Ambito abbia
ritenuto, con adeguata motivazione, di non essere in grado di proporre alcuna
risposta.
3. L’Ufficio
Regionale di tutela degli Utenti è nominato dalla Giunta Regionale secondo i
seguenti criteri di composizione:
a) un dirigente regionale in rappresentanza dell’Assessorato alla Solidarietà e
Politiche sociali;
b) un funzionario della struttura regionale competente, con funzioni di segreteria
per l’Ufficio di tutela degli utenti;
c) un componente in rappresentanza delle associazioni familiari impegnate in campo
sociale;
d) un componente in rappresentanza delle principali associazioni di tutela dei
consumatori operanti a livello nazionali e con una propria rappresentanza,
dotata di autonomia giuridica e funzionale, a livello regionale;
e) un componente in rappresentanza di ciascuna delle organizzazioni sindacali più
rappresentative sul territorio nazionale;
f) un componente in rappresentanza delle associazioni di volontariato iscritte nel
registro regionale ed operanti in campo sociale;
g) un componente in rappresentanza delle principali centrali cooperative
giuridicamente riconosciute aventi sede legale ed operativa in Puglia ed
iscritte nell’albo regionale delle cooperative sociali;
h) un componente in rappresentanza delle principali associazioni datoriali di
categoria;
i) un esperto senior in materie giuridiche e con competenze specialistiche nel
settore;
j) un componente in rappresentanza degli ordini professionali.
TITOLO II ORGANIZZAZIONE
Art. 11(Assetto istituzionale dell’ambito territoriale) 1. La Regione, al
fine di garantire la gestione unitaria dei servizi socio-assistenziali e
socio-sanitari, individua gli ambiti territoriali che si compongono, di norma,
dei Comuni che fanno parte di uno stesso distretto sociosanitario. Il Comune
capofila dell’ambito territoriale è il Comune sede del distretto sociosanitario.
I Comuni interessati, previo parere delle Province territorialmente competenti,
possono avanzare alla Giunta regionale proposta di modifica dell’assetto
circoscrizionale del proprio ambito territoriale, entro i termini previsti
dall’art. 5,
comma 2 della legge regionale.
2. I Comuni
appartenenti ad uno stesso ambito territoriale, al fine di promuovere
l’esercizio in forma associata della funzione socioassistenziale, definiscono il
proprio assetto istituzionale nel rispetto di quanto previsto al Capo V del
Titolo II del D.Lgs. n. 267/2000, individuando prioritariamente una tra le
seguenti forme di associazione:
a)
la convenzione tra Comuni, di cui all’art.30 del D.Lgs. n. 267/2000
(T.U.E.L.)
b)
il Consorzio tra Comuni, di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.).
3. Con riferimento
alla lett. a) del comma 2, la Convenzione definisce composizione e funzioni del
Coordinamento Istituzionale, in coerenza con quanto previsto dal presente
regolamento, nonché le forme di partecipazione di altri enti pubblici, tra cui
la ASL e la Provincia. Il Coordinamento Istituzionale è composto da tutti i
Sindaci o loro delegati, per i compiti di indirizzo e controllo della
programmazione e della gestione degli interventi sociali in forma associata.
L’Ufficio Unico di Piano di Zona è l’organo tecnico per il coordinamento
funzionale dei Servizi Sociali dell’ambito territoriale.
4. Al
Coordinamento Istituzionale partecipa anche il Direttore Generale dell’AUSL,
ovvero suo delegato, al fine di definire l’Accordo di Programma per l’adozione
del Piano Sociale di Zona e di concorrere alla attuazione dello stesso, con
specifico riferimento alla organizzazione e al finanziamento dei servizi e degli
interventi ad elevata integrazione sociosanitaria. Al Coordinamento
istituzionale spetta di definire, previa concertazione con i soggetti di cui
all’art. 4
della legge
regionale, l’indirizzo politico delle scelte, coordinando l’attività di
programmazione e facilitando i processi di integrazione. Esso è titolare della
funzione d’indirizzo generale dell’attività dell’Ufficio di Piano e svolge
almeno i seguenti compiti:
-
designare il Comune capofila dell’ambito territoriale, ovvero confermare in tale
ruolo il Comune sede del distretto sociosanitario di riferimento;
-
disciplinare il funzionamento del Tavolo della concertazione per la
programmazione e la attuazione del Piano Sociale di Zona, di cui all’art. 13 del
presente regolamento;
-
definire le priorità strategiche e gli obiettivi specifici della programmazione
di ambito, con le relative risorse assegnate;
-
stabilire le modalità di gestione di tutti i servizi previsti nel Piano Sociale
di Zona;
-
adottare tutti i regolamenti unici di ambito;
-
adottare l’Accordo di Programma con la Provincia e la ASL, in quanto enti
interessati alla definizione, finanziamento e attuazione del Piano di Zona
insieme ai Comuni aderenti alla Convenzione, a conclusione della stesura dello
stesso Piano Sociale di Zona, ovvero gli atti integrativi connessi ad eventuali
riprogrammazioni o adeguamenti del Piano stesso;
-
consentire di realizzare un sistema di sicurezza sociale condiviso attraverso
strumenti di partecipazione, pratiche concertative e percorsi di coprogettazione
e di covalutazione;
-
istituire l’Ufficio di Piano, come tecnostruttura snella a supporto della
programmazione di ambito, mediante la approvazione di indirizzi organizzativi,
la nomina del responsabile dell’Ufficio e l’attribuzione del personale e delle
risorse adeguate al suo funzionamento;
-
dare attuazione alle forme di collaborazione e di integrazione fra l’ambito e
l’Azienda Sanitaria di riferimento, per i servizi e le prestazioni dell’area
sociosanitaria;
-
stabilire i contenuti degli Accordi di Programma e le eventuali forme di
collaborazione interambito con la Provincia di riferimento, con le altre
istituzioni pubbliche e private cointeressate dalla realizzazione di specifici
interventi.
5. La Convenzione
definisce anche le modalità di istituzione, la composizione e i compiti dell’
Ufficio di Piano. All’Ufficio di Piano compete:
a)
elaborare la proposta del Piano di Zona in base alle linee espresse dal
Coordinamento Istituzionale ed emerse dal processo di concertazione;
b)
definire e perfezionare la progettazione esecutiva di Ambito, nonché le
eventuali modifiche allo stesso Piano di Zona, che si rendano necessarie nel
periodo di validità dello stesso;
c)
supportare le procedure di gestione dei servizi previsti nel Piano sociale di
Zona, e delle relative risorse, anche mediante la elaborazione dei regolamenti
unici di ambito, di cui al successivo comma 7, nonché mediante il supporto al
Comune capofila e agli altri Comuni, eventualmente individuati come gestori di
specifici servizi nell’ambito, per l’esperimento delle procedure di
individuazione del soggetto attuatore ovvero affidatario dei servizi;
d)
implementare modalità e strumenti per il monitoraggio e la valutazione del Piano
Sociale di Zona, nonché per la rendicontazione delle risorse utilizzate.
e)
promuovere connessioni tra i Comuni dell’Ambito territoriale;
f)
facilitare i rapporti con le altre Amministrazioni Pubbliche coinvolte per
l’attuazione del Piano di Zona.
6. Con riferimento
alla lett. b) del comma 2, il Coordinamento Istituzionale dell’ ambito
territoriale è sostituito dagli organi del Consorzio.
7. Ogni ambito
territoriale, al fine di assicurare strumenti omogenei per la gestione associata
ed unitaria del sistema integrato dei servizi, adotta i seguenti regolamenti,
assicurandone gli aggiornamenti eventualmente richiesti da modifiche nella
normativa nazionale e regionale di riferimento:
a)
regolamento di organizzazione;
b)
regolamento per l’affidamento dei servizi;
c)
regolamento per l’accesso ai servizi e la compartecipazione degli utenti al
costo delle prestazioni;
d)
regolamento di contabilità;
e)
ogni altro strumento regolamentare utile alla gestione associata delle funzioni
socioassistenziali nell’ambito territoriale.
Art. 12(Modifiche dei confini amministrativi dei distretti
socio-sanitari) 1. Le eventuali
modifiche dei confini amministrativi dei distretti socio-sanitari, intervenute
entro lo stesso triennio di programmazione sociale dei Piani di Zona, non
comportano, di norma, cambiamenti nei confini amministrativi degli ambiti
territoriali per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi
socio-assistenziali e socio-sanitari, salvo diversa decisione dei Comuni
interessati. In tal caso i Comuni provvedono alternativamente a:
a) confermare
i confini amministrativi dell’ambito territoriale e gli obiettivi della
programmazione sociale già approvata, definendo un atto aggiuntivo all’accordo
di programma per la formale condivisione degli obiettivi di intervento, ovvero
per la loro ridefinizione, con i responsabili del nuovo distretto sociosanitario
ovvero della nuova ASL interessata per alcuni o tutti i Comuni dell’ambito
territoriale;
b) aderire,
anche per la gestione dei servizi e degli interventi sociali, alla nuova
configurazione dell’ambito territoriale coincidente con il nuovo distretto
sociosanitario, individuando un termine per la conclusione della gestione
associata con i Comuni dell’ambito originario, che sia adeguato rispetto ai
tempi necessari per la organizzazione del nuovo ambito e per assicurare la
continuità degli interventi e dei servizi già attivati. In tal caso il
Coordinamento Istituzionale o l’Assemblea Consortile dell’ambito originario
provvede alla contestuale individuazione dei criteri per la determinazione delle
risorse residue del Piano di Zona in essere e alla ripartizione delle stesse ai
singoli Comuni, che procedono, nei nuovi ambiti territoriali di assegnazione,
alla riprogrammazione dei Piani di Zona garantendo, laddove necessario, la
continuità agli interventi rispettivamente avviati.
Art. 13(Procedura per l’approvazione dei Piani Sociali di
Zona) 1. La Giunta
Regionale adotta, contestualmente alla approvazione del Piano Regionale delle
Politiche Sociali triennali, le linee guida regionali per la stesura dei Piani
Sociali di Zona. Il Piano sociale di Zona deve essere coerente con le priorità
di programmazione espresse dal Piano Regionale e deve essere redatto in
conformità con quanto richiesto dalle linee guida.
2. Il Sindaco del
Comune Capofila, così come individuato dalla Convenzione di cui all’art. 11,
comma 2 lett. a), ovvero il Presidente del Consorzio di cui all’art. 11 comma 2
lett. b), danno avvio al percorso per la stesura del Piano sociale di Zona,
assicurando la piena partecipazione di tutto il partenariato istituzionale e
sociale, mediante gli strumenti e le modalità per la progettazione partecipata
di cui all’art. 16 del presente regolamento ed in coerenza con quanto disposto
da eventuali regolamenti di ambito.
3. Per
l’attuazione dei servizi a rilievo sociosanitario e per i servizi di rilievo
sovra-ambito previsti nel Piano Sociale di Zona, la adozione dello stesso è
accompagnata dalla definizione di un accordo di programma con la Provincia e la
ASL, ovvero la definizione di specifici protocolli operativi da approvare
secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle norme statutarie dei
Comuni interessati.
4. Il Piano
Sociale di Zona è adottato dal Coordinamento Istituzionale ovvero dall’Assemblea
Consortile dell’ambito territoriale, al termine del percorso partecipato di
stesura del Piano di Zona, ed è approvato mediante Conferenza di Servizi, ai
sensi di quanto disposto dalla l. n. 15/2005, cui partecipano l’Ambito, la ASL,
la Provincia, la Regione.
5. Ai fini del
finanziamento del Piano di zona con il fondo globale socioassistenziale
regionale e con il fondo nazionale politiche sociali, è necessario il parere
positivo da parte della Regione in conferenza di servizi.
6. Eventuali
variazioni o integrazioni del Piano Sociale di Zona nel corso del triennio di
attuazione, sono approvate con le stesse modalità. Possono essere espletate
procedure di consultazione scritta per la espressione dei pareri di tutti i
soggetti che partecipano alla conferenza di servizi, limitatamente ai casi in
cui le modifiche non siano sostanziali, ferma restando la potestà regionale di
richiedere l’applicazione della procedura ordinaria.
7. Le norme di cui
ai commi 3, 4, 5 e 6 trovano applicazione a partire dal secondo triennio di
programmazione sociale. Fino al termine indicato continuano ad applicarsi le
linee guida regionali per l’approvazione dei Piani Sociali di Zona di cui alla
deliberazione di Giunta Regionale n. 1104/2004 con la quale la Regione ha
approvato il primo Piano Regionale delle Politiche Sociali.
Art. 14(Assetto gestionale dell’ambito
territoriale) 1. I servizi
socioassistenziali e sociosanitari previsti nel Piano Sociale di Zona sono
gestiti con le modalità previste all’art. 113 e seguenti del D.Lgs. n. 267/2000,
e nel rispetto di quanto previsto nella legge regionale.
2. L’ambito
territoriale che sceglie di gestire in economia alcuni o tutti i servizi
previsti nel Piano Sociale di Zona, direttamente o mediante affidamento a terzi,
applica la normativa vigente e quanto previsto al Titolo III del presente
regolamento.
3. In presenza di
una Azienda di Servizi alla Persona (ASP), di cui alla l.r.
n. 13/2006, con sede legale in un comune dell’ambito territoriale, è
possibile avvalersi della stessa per la gestione di alcuni o tutti i servizi
previsti nel Piano Sociale di Zona, ovvero per la concessione dell’esercizio
della funzione socioassitenziale, a condizione che almeno uno dei Comuni sia
rappresentato nel Consiglio di Amministrazione della ASP e che la stessa operi
nel rispetto dei principi fissati dal regolamento attuativo della l.r.
n. 13/2006 e in coerenza con gli obiettivi di copertura della domanda
sociale e di qualità dei servizi fissati dal presente regolamento e dalla
programmazione sociale e sociosanitaria regionale.
4. La Regione, al
fine di promuovere la costituzione di forme di gestione associata tra enti
locali e di favorire un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi in
ambiti territoriali adeguati, assicura un supporto tecnico e giuridico alla
progettazione e al funzionamento delle forme associative, attraverso appositi
momenti di formazione e affiancamento, ed eroga incentivi finanziari ai sensi
dell’art. 7
della legge
regionale, con priorità al perseguimento di un elevato grado di integrazione
e di unicità delle procedure gestionali e degli organismi preposti
all’attuazione del Piano Sociale di Zona.
Art. 15(Coordinamento di azioni integrate con i Piani Sociali
di Zona) 1. I Comuni,
nell’esercizio delle funzioni previste dall’art. 16,
comma 3, lett. b) della legge
regionale, favoriscono il raccordo funzionale e l’integrazione operativa tra
i Piani di Zona e le attività realizzate dagli enti che operano in ambito
sociale, educativo e sociosanitario, con particolare riferimento agli altri
Comuni dell’ambito territoriale, alle istituzioni scolastiche, alle AUSL, ai
servizi regionali del Ministero della Giustizia e dell’Amministrazione
Penitenziaria, nonché ad altri enti, specificamente per raccordare i Piani
Sociali di Zona con le politiche e gli altri interventi di cui all’art. 9
comma 2 lett. j) della legge regionale.
2. I Comuni, con
riferimento alla attuazione dei Piani di Zona nel rispettivo territorio,
promuovono all’interno delle rispettive strutture amministrative l’integrazione
programmatoria, organizzativa e finanziaria con gli altri interventi realizzati
nel campo delle politiche per la casa, per il lavoro, l’istruzione e la
formazione professionale, per la mobilità accessibile, la riqualificazione
urbana, le politiche culturali e del tempo libero, le politiche ambientali.
Art. 16(Partecipazione e cittadinanza attiva) 1. L’ambito
territoriale assicura, attraverso la adozione di idonee procedure e strumenti,
la partecipazione attiva dei cittadini singoli e associati alla realizzazione
del sistema integrato dei servizi sociali, nonché delle associazioni familiari,
delle organizzazioni sindacali, degli organismi di tutela, dei patronati e delle
associazioni di categoria.
2. I cittadini
partecipano in tutte le fasi della realizzazione del sistema integrato, ed in
particolare svolgono un ruolo attivo per:
a)
la programmazione del Piano Sociale di Zona, attraverso i soggetti di cui
all’art. 4
comma 2 lett. c) della legge
regionale;
b)
la progettazione e organizzazione dei servizi e degli interventi sociali;
c) la valutazione della efficacia degli interventi attuati e della qualità delle
prestazioni erogate, con le modalità e gli strumenti di cui al Titolo I del
presente regolamento.
3. Con specifico
riferimento alle fasi di programmazione e attuazione del Piano Sociale di Zona,
l’ambito provvede a:
a) pubblicare l’avviso di avvio del percorso di progettazione partecipata per la
stesura del Piano, ovvero dei relativi aggiornamenti, indicando tempi e modalità
della concertazione.
b) istituire il tavolo di concertazione, assicurandone il corretto funzionamento,
in termini di periodicità degli incontri, modalità di convocazione,
verbalizzazione delle decisioni assunte, in ciascuna delle fasi di
predisposizione, attuazione e valutazione del Piano, attraverso la adozione di
apposito regolamento. In sede di predisposizione del Piano di Zona, il verbale
dell’esito della concertazione deve essere obbligatoriamente allegato al Piano
con la esplicita indicazione della posizione assunta dalle parti;
c) predisporre e diffondere, con cadenza almeno annuale, la relazione sociale
dell’ambito territoriale, sullo stato di attuazione del Piano Sociale di Zona,
relativamente all’utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, alle
caratteristiche del contesto socio-economico, alla efficacia delle azioni
realizzate, alla qualità dei processi di partecipazione attivati, al
raggiungimento dei parametri di copertura dei servizi rispetto ai relativi
bisogni sociali e degli indicatori di costo medio delle prestazioni, così come
individuati dalla Regione.
Art. 17(Gestione dei servizi a rilievo
sovra-ambito) [1. Le
Province attivano sul proprio territorio di riferimento il Coordinamento
Interistituzionale provinciale, cui partecipano tutti gli ambiti della
provincia, per supportare la definizione degli specifici accordi relativi alla
individuazione dei servizi sovra-ambito e delle relative modalità di gestione
ottimale, nonché per svolgere quella azione di coordinamento della
programmazione sociale degli ambiti territoriali che la legge regionale assegna
alle Province. ] (4)
2.
Gli interventi e i servizi individuati come servizi di livello sovra-ambito sono
progettati, organizzati e gestiti mediante accordi di programma tra gli ambiti
territoriali, allo scopo di favorire la realizzazione di attività e servizi che
per la natura tecnica specialistica o per le loro caratteristiche organizzative,
possono essere svolti con maggiore efficacia ed efficienza a livello
sovra-ambito, salvo diverse determinazioni raggiunte a livello locale. (5)
[3. I servizi
di cui al comma 2 possono essere affidati alla gestione di una ASP che abbia
sede legale ed operi in almeno un Comune dell’area interessata.] (6)
(4) Comma soppresso dal r.r.
n. 11/2015, art. 6, p.1).(5) Cooma sostituito dal r.r.
n. 11/2015, art. 6, p.2). .Il comma era così formulato:" 2. Gli interventi
e i servizi individuati come servizi di livello sovra-ambito e, in particolare,
quelli di cui all’art. 17 comma 1 lett. e) e f) della legge regionale, sono progettati,
organizzati e gestiti dalle province territorialmente competenti, mediante
accordi di programma con gli ambiti territoriali, allo scopo di favorire la
realizzazione di attività e servizi che per la natura tecnica specialistica o
per le loro caratteristiche organizzative, possono essere svolti con maggiore
efficacia ed efficienza a livello sovra-ambito, salvo diverse determinazioni
raggiunte a livello locale. "(6) Comma soppresso dal r.r.
n. 11/2015, art. 6, p.3).
Art. 18(Attività di verifica regionale) 1. La Regione,
allo scopo di garantire la coerenza delle azioni realizzate in attuazione dei
Piani Sociali di Zona con gli indirizzi fissati dalla legge regionale e dal
Piano Regionale per le Politiche Sociali, effettua verifiche per il controllo
dell’efficacia, dell’efficienza e della qualità dei servizi. A tal fine:
a) l’ambito
territoriale presenta annualmente, entro il 30 giugno, la relazione sociale,
corredata da rendicontazione economico-finanziaria e da indicatori sui risultati
conseguiti in termini di copertura delle prestazioni erogate, rispetto alla
domanda rilevata, conformi alle direttive regionali in materia;
b) l’Assessorato alla Solidarietà della Regione dispone verifiche a campione sui
servizi attivati nell’ambito dei rispettivi Piani Sociali di Zona, nonché sulla
applicazione di quanto disposto dalla legge regionale per l’attuazione del
sistema integrato dei servizi sociali.
2. L’Assessorato
alla Solidarietà della Regione trasmette agli ambiti territoriali gli esiti
delle attività di verifica e fornisce le indicazioni idonee a promuovere una
migliore qualità degli interventi e l’uniformità dei servizi offerti su tutto il
territorio regionale, in termini di indicatori di misurazione delle attività,
della domanda e della offerta di servizi nonché i parametri di copertura
territoriale del bisogno, cui tendere in coerenza con le risorse disponibili.
Qualora, nell’esercizio delle attività di verifica, ovvero dall’esame della
relazione sociale, di cui al precedente comma 1 lett. a), emergano irregolarità
e inosservanze alla normativa vigente, le strutture regionali ne danno
comunicazione all’ambito interessato unitamente all’invito a provvedere, entro
un congruo termine comunque non inferiore a quindici giorni, agli adempimenti
conseguenti.
3. Decorsi
inutilmente i termini di cui al comma 1 lett. a) e al comma 2, la Giunta
Regionale su proposta dell’Assessore alla Solidarietà, previa diffida, esercita
il potere sostitutivo di cui all’articolo 62,
comma 3, della legge regionale. 4. Allo scopo di
consentire un adeguato livello di omogeneità e di comparabilità delle relazioni
sociali di ciascun ambito territoriale e degli indicatori in esse utilizzati, la
Regione definisce, di intesa con i Comuni, il modello di relazione sociale di
cui al comma 1, approvato dalla Giunta Regionale con apposite linee guida. La
Giunta Regionale può prevedere, nell’ambito dell’utilizzo delle risorse per la
premialità, di cui all’art. 7
della legge
regionale, modalità premiali per gli ambiti territoriali più virtuosi nella
collaborazione al percorso di verifica regionale.
Art. 19(Poteri sostitutivi) 1. Nel corso della
ordinaria attività di verifica di cui al precedente articolo 18, ovvero su
segnalazione di soggetti portatori di interessi diretti, se la Regione riscontra
casi di inadempimento ed inosservanza degli obblighi espressamente previsti
dalla legge regionale e dai relativi atti di indirizzo, nonché dal presente
regolamento, interviene mediante l’attivazione della procedura per l’esercizio
dei poteri sostitutivi.
2. La Giunta
Regionale, su proposta dell’Assessore ai Servizi Sociali, invita l’ambito
territoriale interessato a provvedere entro un congruo termine, comunque non
inferiore a quindici giorni e non superiore a novanta giorni, a sanare la
situazione che ha prodotto inadempimento ovvero inosservanza degli obblighi
normativi e regolamentari.
3. Con il medesimo
provvedimento, la Giunta nomina un commissario ad acta il quale, decorso
inutilmente il termine fissato, provvede agli adempimenti in via sostitutiva. Il
commissario produrrà all’Assessorato alla Solidarietà della Regione una
relazione dettagliata sull’attività svolta.
4. Ai fini della corretta
applicazione dell’intervento della Regione, vengono individuate le seguenti
categorie di casi di inadempimento ed inosservanza degli obblighi derivanti
dalla legge regionale, dal regolamento regionale e dai relativi atti di
indirizzo:
a) ritardi o mancata approvazione dei documenti di programmazione locale attuativa
della programmazione regionale, espressa in forma di piani e di linee guida;
b) ritardi o mancata assunzione delle scelte connesse alla definizione dell’assetto
istituzionale, organizzativo e gestionale dell’Ambito territoriale, rispetto ai
termini fissati dai documenti regionali di indirizzo e di programmazione;
c) omissione degli atti e delle procedure necessarie a favorire la più ampia
partecipazione dei soggetti di cui all’art. 4
comma 2 lett. c) della legge
regionale; d) ritardi o mancata attivazione, in assenza di adeguate
motivazioni, o attivazione con modalità difformi da quanto previsto dalla
normativa vigente e dal presente regolamento, delle procedure connesse alla
attuazione delle linee di intervento del rispettivo piano sociale di zona, con
riferimento alla gestione diretta di interventi e servizi ovvero alla gestione
mediante affidamento a terzi, concessione e altre forme, degli interventi e
servizi previsti nel suddetto piano sociale di zona;
e) la mancata revoca di provvedimenti per l’autorizzazione al funzionamento di
strutture e di servizi, che, a seguito delle attività di vigilanza e controllo
di cui agli artt. 41 e 42 del presente regolamento, siano risultati in
difformità con gli standard funzionali, strutturali e organizzativi di cui al
presente regolamento, ovvero inosservanza dei termini e degli obblighi in
materia previsti dallo stesso regolamento, tali da determinare discriminazione e
danno nei confronti dei soggetti titolari delle strutture per le quali si
richieda il provvedimento di autorizzazione;
f) adozione di atti per la gestione delle strutture e dei servizi in difformità con
quanto previsto dalle norme nazionali e regionali. (7)
5. Il commissario ad acta di cui
al precedente comma 3 del presente articolo viene individuato dalla Giunta
Regionale, in relazione alle cause che hanno reso necessario il
commissariamento, tra le seguenti figure:
a)
funzionari regionali dell’Assessorato alla Solidarietà;
b)
responsabile dell’Ufficio di Piano di Zona dell’ambito interessato;
c)
responsabile dei Servizi Sociali o altro funzionario in servizio presso uno dei
Comuni dell’ambito territoriale;
d)
responsabile dei Servizi Sociali o altro funzionario in servizio presso Comuni
afferenti ad altri Ambiti territoriali.
Qualora il
commissario ad acta venga individuato in una delle figure di cui alle lett. b),
c) e d), si applicano le disposizioni di cui all’art. 4
della l.r.
12 agosto 1981 n. 45 e successive modificazioni. (8)
Art. 20(Interventi indifferibili) (••) [ 1. Le
modalità per l’applicazione della disciplina di cui all’art. 3, comma 3, della
legge regionale saranno definite a seguito della sottoscrizione dei relativi
accordi internazionali, ferma restando l’erogazione degli interventi
indifferibili da garantirsi ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della medesima
legge.
2. Le risorse
riservate ai sensi dell’art. 3,
comma 8, della legge
regionale sono utilizzate, nei limiti della riserva determinata dal
Piano Regionale delle Politiche Sociali, con i seguenti criteri:
a) per gli interventi di cui all’art. 3,
comma 4 della legge
regionale, è riservata una quota pari al 30% delle risorse di cui
al comma 8 dello stesso art. 3, da destinare alla corresponsione
dell’anticipazione della spesa sostenuta dal Comune, nelle more dell’azione di
rivalsa e della conseguente restituzione delle somme ricevute alla Regione;
dette anticipazioni saranno riconosciute ai Comuni, con priorità per quelli con
minore dimensione demografica, come individuati dal Piano Regionale delle
Politiche Sociali, tenendo conto del numero di interventi realizzati per Comune;
b) per gli interventi dei Comuni in ottemperanza alle ordinanze del Tribunale per i
minorenni è riservata una quota pari al 70% delle risorse di cui al comma 8
dello stesso art. 3, da destinare alla corresponsione a consuntivo della
compartecipazione della Regione alla spesa complessiva in misura non superiore
al 50% per ciascun intervento; dette compartecipazioni saranno riconosciute ai
Comuni, con priorità per quelli con minore dimensione demografica, come
individuati dal Piano Regionale delle Politiche Sociali, tenendo conto del
numero di interventi realizzati per Comune.
3. I Comuni,
nel cui territorio si è manifestata la necessità di realizzare gli interventi di
cui all’art. 3,
commi 4 e 8, della legge
regionale comunicano all’Assessorato alla Solidarietà della Regione
Puglia, entro e non oltre 30 giorni dall’avvio del procedimento amministrativo
relativo all’intervento indifferibile, la attivazione dell’intervento e la
relativa previsione di spesa, richiedendo l’anticipazione ovvero la
compartecipazione alla stessa spesa.
4.
L’Assessorato alla Solidarietà della Regione Puglia predispone annualmente,
entro il 30 settembre di ogni anno, le due graduatorie dei Comuni che abbiano
richiesto, nei dodici mesi precedenti a tale scadenza, rispettivamente
l’anticipazione per la spesa per gli interventi indifferibili e la
compartecipazione alla spesa per gli interventi in ottemperanza alle ordinanze
del Tribunale per i Minorenni, secondo le modalità espresse al precedente comma.
Le due distinte graduatorie sono formate mediante la somma dei seguenti punteggi
per tutti i Comuni interessati:
Dimensione
demografica |
Punteggio |
Numero di interventi
in un anno |
Punteggio |
Fino a 5.000
ab |
50 |
Fino a 10 |
10 |
Da 5001 a
10.000 ab. |
40 |
Da
11 a 20 |
20 |
Da 10.001 a
30.000 ab. |
30 |
Da
21 a 50 |
30 |
Da 30.001 a
50.000 ab. |
20 |
Da
51 a 100 |
40 |
Oltre 50.000
ab. |
10 |
Oltre 100 interventi |
50 |
5. Gli oneri
derivanti dagli interventi di cui all’art. 3,
commi 3, 4 e 8, della legge
regionale, non coperti dalla compartecipazione regionale, restano a
carico del Comune competente con onere riferibile alla quota assegnata per il
finanziamento dei Piani di Zona, ovvero al bilancio comunale.
6. Il Piano
Regionale delle Politiche Sociali, in sede di programmazione complessiva degli
interventi sociali, può modificare i criteri e le modalità di utilizzo delle
risorse di cui al presente articolo, ivi inclusa la possibilità di gestire tali
interventi a livello di ambito territoriale, lasciando in capo ai Sindaci le
responsabilità delle funzioni di autorità sanitaria e di pubblica sicurezza per
gli interventi urgenti e indifferibili. ]
TITOLO III RAPPORTI TRA ENTI PUBBLICI E ALTRI ATTORI DEL SISTEMA INTEGRATO
Art. 21(Ruolo dei soggetti terzi per la gestione dei servizi) 1. Al fine di
promuovere il miglioramento della qualità dei servizi e valorizzare il
contributo dei soggetti del terzo settore alla realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali gli Ambiti, nella definizione delle
modalità di affidamento:
-
favoriscono la pluralità di offerta dei servizi e delle prestazioni sociali, nel
rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione amministrativa; -
individuano forme di aggiudicazione ristrette o negoziali, tali da consentire la
piena espressione della capacità progettuale ed organizzativa dei soggetti; -
favoriscono forme di coprogettazione finalizzate alla definizione di interventi
sperimentali ed innovativi per affrontare specifiche problematiche sociali; -
definiscono adeguati processi di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini
anche nelle modalità di gestione dei servizi, nel rispetto dei necessari
requisiti tecnici e professionali richiesti dalla legge regionale e dal presente
regolamento.
2. Alla gestione
degli interventi e dei servizi sociali partecipano, nelle forme e nei modi
previsti dalla legge regionale e dal presente regolamento, tutti i soggetti
privati, con o senza finalità di lucro, che operino nell’ambito dei servizi alla
persona e alla comunità. Gli Ambiti territoriali, nella selezione dei soggetti a
cui affidare gli interventi e i servizi sociali, sostengono e valorizzano il
contributo e l’apporto dei soggetti del terzo settore.
3. I soggetti
terzi che non presentano organizzazione di impresa e che intendano concorrere
alla realizzazione del sistema di welfare locale, possono svolgere
esclusivamente attività e servizi che, in coerenza con le finalità istituzionali
delle singole organizzazioni e nel rispetto della normativa vigente di
riferimento, non presentino elementi di complessità tecnica e organizzativa. (9)
4. Le attività di
cui al comma 3 del presente articolo, comunque denominate, devono configurarsi
in modo tale da consentire esclusivamente forme documentate di rimborso delle
spese sostenute, escludendo contratti di appalto ed ogni altro rapporto di
esternalizzazione di servizi. A tal fine gli Ambiti territoriali possono
stipulare con i soggetti di cui al comma 3 apposite convenzioni, in conformità a
quanto previsto dall’art. 19,
commi 3 e 4, della legge
regionale e dal presente regolamento e indire delle istruttorie pubbliche
per la coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali, con le modalità
indicate dall’art. 56
della legge
regionale e dal presente regolamento. Per le organizzazioni di volontariato
le convenzioni devono essere stipulate ai sensi del combinato disposto dell’art.
19,
commi 3 e 4, della legge
regionale n. 19/2006 e dell’art. 5,
commi 1, 2, 3 e 4 della legge
regionale n. 11/1994.
5. Nella
definizione delle procedure di affidamento diverse da quelle negoziali gli
Ambiti territoriali applicano la procedura ristretta prevista dalla legge
regionale, con riferimento specifico al criterio dell’offerta qualitativamente
ed economicamente più vantaggiosa.
6. Nelle procedure
per l’affidamento delle attività e dei servizi sociali, nonché nella definizione
dei conseguenti accordi contrattuali, gli Ambiti territoriali possono
individuare clausole di salvaguardia dei livelli occupazionali e delle posizioni
lavorative già attive, in quanto compatibile con le caratteristiche del nuovo
contratto e del CCNL di categoria, nonché soluzioni gestionali coerenti con
l’applicazione dell’art. 5 della l. n. 381/1991.
(9) comma così sostituito dall’art. 5, comma 1 del Regolamento regionale 7 agosto 2008, n. 19. Il comma era così formulato: “3. I soggetti terzi che non presentino
organizzazione di impresa, e segnatamente le associazioni e gli enti di
promozione sociale, gli enti di patronato, le organizzazioni di volontariato e
gli altri soggetti senza scopo di lucro, possono svolgere, con riferimento ai
servizi e agli interventi previsti dalla legge regionale e dal presente
regolamento, esclusivamente attività che, in coerenza con le finalità statutarie
delle singole organizzazioni e nel rispetto della normativa statuale e
comunitaria di riferimento, non presentino elementi di complessità tecnica ed
organizzativa.”
Art. 22(Requisiti generali per la partecipazione alle
procedure per l’affidamento) 1. Ai fini della
selezione dei soggetti a cui affidare la gestione dei servizi e degli interventi
sociali gli ambiti territoriali tengono conto dei seguenti requisiti di
ammissibilità:
a)
iscrizione negli appositi albi regionali, ove previsti, in conformità con la
natura giuridica dei soggetti;
b)
compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dei soggetti con le
attività oggetto dell’appalto e/o dell’affidamento;
c)
solidità economica e finanziaria, certificata dal bilancio o da idonea garanzia
bancaria, da fideiussione, da altre garanzie personali, da correlarsi alla
natura ed alle dimensioni dei servizi da affidare in gestione;
d)
possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva, rilasciato in data non
anteriore ad un semestre dalla data di avvio della procedura di affidamento.
Gli ambiti tengono, altresì, conto del possesso di una esperienza documentata,
di durata almeno triennale, nel servizio oggetto dell’appalto e/o
dell’affidamento, ovvero nell’area tematica di riferimento, se il servizio è di
nuova istituzione o di carattere sperimentale, nonché dell’impegno a stipulare
polizze assicurative per la responsabilità civile nel corso delle attività
prestate. Gli ambiti possono, con proprio regolamento, integrare i suddetti
requisiti di ammissibilità, in relazione alla natura di specifici servizi ovvero
a specifiche condizioni strutturali del contesto di riferimento, garantendo in
ogni caso la pluralità di offerta dei servizi e delle prestazioni sociali e il
rispetto dei principi di trasparenza, pari opportunità e tutela della
concorrenza. (10)
2. Ai fini della
selezione dei soggetti a cui affidare la gestione dei servizi, possono
partecipare alle procedure di evidenza pubblica anche associazioni temporanee i
cui componenti attestino singolarmente il possesso dei requisiti di cui alle
lettere a), b), c), d) del precedente comma 1, ove pertinenti in relazione alla
natura giuridica e alle caratteristiche organizzative dei singoli componenti. Solo il requisito della esperienza triennale può
essere documentato dal soggetto capofila della medesima associazione temporanea. (11)
(10) periodo sostituito dall’art.6, comma 1 del Regolamento regionale 7 agosto 2008, n. 19.
Il periodo era così formulato”[…] Gli ambiti possono, con proprio regolamento,
modificare i suddetti requisiti di ammissibilità, in relazione alla natura di
specifici servizi ovvero a specifiche condizioni strutturali del contesto di
riferimento, fatti salvi i requisiti previsti al presente comma.” (11) periodo aggiunto dall’art. 6, comma 2 del Regolamento regionale 7 agosto 2008, n. 19. Art. 23(Criteri per la valutazione delle offerte) 1. Per la
valutazione della qualità delle offerte relative all’affidamento dei servizi gli
ambiti territoriali, al fine di qualificare il sistema integrato di interventi e
servizi sociali sul territorio regionale, applicano il criterio della offerta
economicamente più vantaggiosa, escludendo in ogni caso il ricorso al massimo
ribasso.
2.
Per la valutazione della qualità delle offerte presentate si utilizzano i
seguenti criteri:
-
qualità organizzativa dell’impresa, -
qualità del servizio, -
qualità economica, -
prezzo.
3. Per la
determinazione del prezzo da porre a base d’asta il Responsabile del Servizio
tiene conto dell’incidenza del costo medio delle risorse professionali da
impiegare, calcolato sui parametri della contrattazione nazionale collettiva di
settore, del costo dei beni da impiegare per lo svolgimento delle attività, dei
costi di gestione e di ogni altro elemento ritenuto significativo per la
determinazione del costo complessivo del servizio. In nessun caso il prezzo a
base d’asta, ovvero il prezzo proposto per l’avvio della procedura negoziale,
può essere inferiore a quello che si determina applicando i criteri suddetti.
4. Gli Ambiti
territoriali, nel rispetto di quanto previsto all’ art. 52, comma 2, della legge
regionale, individuano nel possesso della certificazione di qualità da parte del
soggetto proponente, ovvero di uno dei soggetti dell’associazione temporanea
proponente, un criterio preferenziale nella valutazione della proposta
progettuale, con riferimento alla qualità del servizio e alla qualità del
proponente.
5. Gli Ambiti
territoriali, nel rispetto delle indicazioni di cui all’ art. 55, comma 2,
lettera b) della legge regionale e del presente regolamento, possono introdurre
ulteriori indicatori per la valutazione delle offerte con l’adozione del
regolamento unico di ambito per l’affidamento dei servizi, attribuendo a ciascun
indicatore un punteggio specifico. Al fattore prezzo va in ogni caso attribuito
un punteggio non superiore a 40 punti su 100.
Art. 24(Istruttoria pubblica per la
coprogettazione) 1.
Gli Ambiti territoriali, al fine di qualificare il sistema integrato di
interventi e servizi sociali del proprio territorio, adeguandolo alla emersione
di nuove domande e diversi bisogni sociali, possono indire, ai sensi dell’art.
56 della legge regionale, e entro i limiti di una dimensione economica sotto la
soglia di cui all’art. 28 del D.Lgs. n.163/2006, istruttorie pubbliche per la
coprogettazione di interventi finalizzati alla realizzazione di attività
innovative e sperimentali nell’area dei servizi alla persona e alla comunità.
Per attività innovative e sperimentali si intendono servizi ed interventi
diversi da quelli specificatamente previsti dalla legge regionale e dal presente
regolamento. (12)
2.
Possono partecipare alle istruttorie pubbliche i soggetti di cui all’art. 19,
comma 3, della legge
regionale che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a)
iscrizione negli appositi albi regionali e/o nazionali, ove previsti, in
conformità con la natura giuridica dei soggetti; b)
compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dei soggetti con
l’iniziativa da realizzare; c)
presenza di sedi operative nel territorio oggetto dell’intervento, attive da
almeno un anno al momento dell’avvio dell’iniziativa; d)
esperienza documentata, di durata almeno triennale, nel settore oggetto
dell’iniziativa ovvero in settori affini ad esso; e)
presenza di figure professionali adeguate all’iniziativa da realizzare,
operative all’interno dell’impresa; f) applicazione dei contratti collettivi nazionali e correttezza delle posizioni
previdenziali di tutti gli operatori; g) impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile verso
terzi nel corso delle attività prestate.
3. Le istruttorie
pubbliche si svolgono nelle forme e nei modi del pubblico confronto, regolato,
per quanto non specificatamente previsto dalla legge regionale e dal presente
regolamento, dalle previsioni dei regolamenti d’Ambito. In ogni caso vanno
garantiti i principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione,
efficacia, proporzionalità e pubblicità delle iniziative.
4. Gli Ambiti
territoriali, valutata l’opportunità di indire una istruttoria pubblica, ne
danno formale comunicazione mediante avviso pubblico, invitando contestualmente
i soggetti interessati all’iniziativa. Nell’esperimento dell’istruttoria
pubblica dovranno essere definite le seguenti fasi:
a)
presentazione degli aspetti tecnici già noti legati alla specifica problematica
oggetto dell’iniziativa;
b)
definizione delle modalità e dei tempi di lavoro;
c)
presentazione delle proposte e dei contributi progettuali da parte dei soggetti
partecipanti;
d)
elaborazione, presentazione ed approvazione di un progetto d’intervento.
L’istruttoria
pubblica si conclude con la definizione di uno o più progetti innovativi e/o
sperimentali, per i quali gli ambiti definiscono forme e modalità di
collaborazione con i soggetti che hanno dichiarato la loro disponibilità,
attraverso la stipula di una convenzione.
(12) Comma sostituito dal r.r. n. 11/2015, art. 8.. Il testo del comma era cos' formulato:"1. Gli Ambiti territoriali, al fine di qualificare il sistema integrato di interventi e servizi sociali del proprio territorio, adeguandolo alla emersione di nuove domande e diversi bisogni sociali, possono indire, ai sensi dell’art. 56 della legge regionale, e nell’ambito di una dimensione economica sotto la soglia di cui all’art. 28 del D.Lgs. n. 163/2006, istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi finalizzati alla realizzazione di attività innovative e sperimentali nell’area dei servizi alla persona e alla comunità. Per attività innovative e sperimentali si intendono servizi ed interventi diversi da quelli specificatamente previsti dalla legge regionale e dal presente regolamento, per i quali risulta oggettivamente complesso definire preliminarmente l’impostazione tecnico-organizzativa e le esigenze finanziarie. "
Art. 25(Convenzioni per il concorso alla attuazione della
rete dei servizi) 1. Gli Ambiti, al
fine di promuovere il concorso delle organizzazioni di volontariato, delle
associazioni di promozione sociale, degli enti di patronato e delle fondazioni
alla realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali,
possono individuare i servizi, le prestazioni e gli interventi da attuare
mediante la stipula delle convenzioni di cui all’art. 19,
commi 3 e 4, della legge
regionale e ne danno informazione a mezzo di pubblico avviso con
l’indicazione del termine di presentazione delle candidature, nonché delle
modalità per accedere a rapporti convenzionali, individuate tra le seguenti:
l’accesso a sportello, l’accesso a prestazione, l’accesso previa valutazione di
proposte progettuali, l’accesso quale esito della istruttoria pubblica di cui
all’art. 23 del presente regolamento.
2. I servizi, le
prestazioni e gli interventi oggetto delle convenzioni di cui al comma
precedente si configurano come attività che, nell’ambito delle specifiche
finalità statutarie dei soggetti di cui al comma 1, presentino anche
caratteristiche di tipo innovativo e sperimentale e non presentino elementi di
notevole complessità tecnica e organizzativa.
3. Gli Ambiti
territoriali, nell’individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni
verificano la sussistenza dei seguenti requisiti, ovvero di ulteriori e/o
diversi requisiti motivatamente individuati rispetto al contesto di riferimento:
a)
iscrizione negli appositi albi regionali, ove previsti, in conformità con la
natura giuridica dei soggetti;
b)
compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dei soggetti con le
attività da realizzare;
c)
attività svolta sul territorio di riferimento, di durata almeno annuale, nel
settore oggetto dell’attività ovvero in settori affini ad esso;
d)
esperienza documentata, di durata almeno triennale, con riferimento alla
tipologia di attività da realizzare.
Art. 26(Altre forme di gestione dei servizi) 1. Gli Ambiti,
individuano altre forme di gestione dei servizi previsti nei Piani Sociali di
Zona tra quelle previste dalla normativa nazionale e regionale vigente, ivi
inclusa la concessione e la erogazione di titoli per l’acquisto, nel rispetto
delle linee guida regionali in materia, approvate dalla Giunta Regionale di
intesa con i Comuni.
2. La Regione, con
il concorso dell’ANCI Puglia, effettua un monitoraggio costante delle soluzioni
gestionali adottate negli ambiti territoriali per le principali tipologie di
servizi, al fine di assicurare il necessario supporto tecnico-giuridico e
concorrere alla diffusione delle buone pratiche organizzative e/o gestionali.
Art. 27(Definizione degli standard di copertura delle
prestazioni) 1. La Giunta
Regionale, di intesa con i Comuni, definisce annualmente parametri di
riferimento regionale per la copertura delle diverse tipologie di servizi
rispetto ai correlati bisogni sociali previa costruzione di un sistema di
indicatori per la valutazione ex ante, in itinere ed ex post della domanda
sociale, delle attività e dei risultati realizzati.
2. La Giunta
Regionale si avvale della analisi delle relazioni sociali di ambito e del
monitoraggio condotto dall’Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali sulla
base degli indicatori di cui al comma 1, per la definizione e l’aggiornamento
della programmazione sociale regionale e delle relative priorità di attuazione
annuale, nel rispetto dei principi di equità, uguaglianza e di pari opportunità.
Art. 28(Accreditamento delle strutture e dei soggetti erogatori di servizi
socioassistenziali) (••) 1.
Al fine di promuovere la qualità del sistema integrato di interventi e garantire
l’appropriatezza delle prestazioni e favorire la pluralità dell’offerta dei
servizi assicurati mediante titoli di acquisto sociali, gli ambiti territoriali
possono rilasciare agli utenti titoli per l’acquisto di servizi, a condizione
che i soggetti erogatori risultano accreditati, con le modalità previste dalla
legge regionale e dal presente regolamento.
2. Oggetto del provvedimento
di accreditamento sono le strutture, i servizi e/o i soggetti che erogano
interventi e servizi sociali nelle forme e con le modalità definite dalla legge
regionale e dal presente regolamento. In particolare possono essere accreditati:
a)
strutture e servizi pubblici; b) enti e organismi a carattere non lucrativo;
c) strutture private e professionisti che ne facciano richiesta.
Il
rilascio del provvedimento è subordinato alla sussistenza delle condizioni di
cui al successivo articolo 29 ed ai requisiti strutturali, organizzativi,
funzionali e di qualità previsti nel presente regolamento. 3.
L’accreditamento è condizione essenziale perché i soggetti di cui al comma 2 del
presente articolo possano:
-
erogare prestazioni sociali e sociosanitarie a fronte di titoli di acquisto
rilasciati dai Comuni agli aventi diritto; - entrare nell’elenco regionale
dei soggetti accreditati di cui all’art. 31 del presente regolamento.
L’accreditamento
può costituire elemento di valutazione ovvero criterio di priorità nelle
procedure pubbliche di affidamento dei servizi a soggetto terzo, secondo quanto
disposto dagli ambiti nei rispettivi regolamenti unici per l’affidamento.
4. L’accreditamento non costituisce in capo ai Comuni, agli Ambiti
territoriali e alle ASL, alcun obbligo a instaurare con i soggetti accreditati
rapporti contrattuali per l’erogazione di interventi e servizi sociali e per la
fornitura di prestazioni, il cui costo si ponga a carico del servizio
pubblico.
(••) Articolo dapprima modificato dal r.r.
7 agosto 2008, n. 19 successivamente sostituito dal r.r.
n. 11/2015, art. 9... Il testo dell'articolo era così formulato:" Articolo 28 (Accreditamento delle strutture e dei soggetti
erogatori di servizi socioassistenziali) - 1. Al fine di sviluppare la qualità
del sistema integrato di interventi e servizi sociali gli ambiti territoriali
possono acquistare interventi, prestazioni e servizi sociali, ovvero rilasciare
agli utenti titoli per l’acquisto di servizi, a condizione che i soggetti
erogatori risultano accreditati, con le modalità previste dalla legge regionale
e dal presente regolamento. 2. Oggetto del provvedimento di accreditamento sono
le strutture, i servizi e/o i soggetti che erogano interventi e servizi sociali
nelle forme e con le modalità definite dalla legge regionale e dal presente
regolamento. In particolare possono essere accreditati: a) strutture e
servizi pubblici;b) enti e organismi a carattere non lucrativo; c)
strutture private e professionisti che ne facciano richiesta. Il rilascio del
provvedimento è subordinato alla sussistenza delle condizioni di cui al
successivo articolo 29 ed ai requisiti strutturali, organizzativi, funzionali e
di qualità previsti nel presente regolamento. 3. L’accreditamento è condizione
essenziale, quando risulti a regime nell’ambito territoriale di riferimento,
perché i soggetti di cui al comma 2 del presente articolo possano: - erogare
prestazioni il cui costo si pone a carico del servizio pubblico; -
partecipare all’istruttoria pubblica; - entrare nell’elenco di ambito
territoriale dei soggetti per i quali l’Ambito possa erogare, su richiesta degli
utenti, titoli per l’acquisto. L’accreditamento può costituire elemento di
valutazione ovvero criterio di priorità nelle procedure pubbliche di affidamento
dei servizi a soggetto terzo, secondo quanto disposto dagli ambiti nei
rispettivi regolamenti unici per l’affidamento. 4. L’accreditamento non
costituisce in capo ai Comuni, agli Ambiti territoriali e alle ASL, alcun
obbligo a instaurare con i soggetti accreditati rapporti contrattuali per
l’erogazione di interventi e servizi sociali e per la fornitura di prestazioni,
il cui costo si ponga a carico del servizio pubblico."
Art. 29(Requisiti e modalità per
l’accreditamento)(•) 1.
L’accreditamento, ai sensi dell’articolo 54 della legge regionale, è rilasciato
ai soggetti previsti all’art. 28, comma 2 del presente regolamento, dai
competenti uffici regionali subordinatamente alla sussistenza delle seguenti
condizioni:
a)
possesso dell’autorizzazione al funzionamento e iscrizione nel relativo registro
regionale, previsto dall’articolo 53 della legge regionale; b) esperienza
almeno annuale del soggetto gestore, maturata nell’ultimo quinquennio precedente
alla data di richiesta dell’accreditamento, nel settore socioassistenziale cui
afferiscono le strutture e i servizi per i quali si richiede l’accreditamento;
c) coerenza rispetto alle scelte e agli indirizzi di programmazione sociale
regionale e attuativa locale; d) rispondenza a requisiti ulteriori di
qualificazione da determinarsi in conformità a quanto previsto dal successivo
comma 4 del presente articolo; e) verifica positiva dell’attività svolta e
dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.
2.
I requisiti tecnici aggiuntivi di qualificazione, rispetto a quelli previsti per
l’autorizzazione al funzionamento, attengono a condizioni organizzative,
procedure, processi e risorse tali da garantire il miglioramento continuo della
qualità del servizio e sono, in ogni caso, vincolati ai seguenti requisiti
soggettivi e organizzativi:
a)
programmazione delle attività che preveda la realizzazione di periodiche
iniziative di aggiornamento e formazione per gli operatori; b) adozione
della carta dei servizi, con l’indicazione delle procedure che rendano effettiva
l’esigibilità delle prestazioni offerte; c) presenza operativa all’interno
dell’impresa delle figure professionali minime richieste per la organizzazione
dei servizi, in possesso dei titoli di studio, delle idoneità e delle esperienze
professionali minime previste dalle normative nazionali e regionali vigenti;
d) posizione regolare con gli obblighi relativi ai pagamenti dei contributi
previdenziali e assistenziali a favore dei propri lavoratori, siano essi soci,
dipendenti e collaboratori, e rispetto dei contratti collettivi; e)
posizione regolare con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
diversamente abili ex legge n. 68/1999, ovvero non assoggettamento a tale
obbligo; f) turnover ridotto dei dipendenti: il turnover dei lavoratori con
contratto a tempo indeterminato (sia in qualità di soci che in qualità di
dipendenti) non deve superare il 20%, per ciascun anno dell’ultimo triennio da
attestare; g) definizione precisa nei tempi, nelle modalità e nelle attività
di funzioni organizzative e procedure finalizzate al miglioramento continuo
della qualità del servizio, comprese le procedure di supervisione; h)
definizione della modalità di accoglienza della domanda e di valutazione della
stessa, con la capacità di interfacciare la rete pubblica dei punti di accesso
al sistema integrato dei servizi, anche mediante l’adozione della
cartella-utente.
3. Possono
considerarsi, inoltre, tra i requisiti tecnici aggiuntivi di qualificazione
della struttura o del servizio richiedente l’accreditamento anche la
certificazione di qualità, rilasciata secondo le norme UNI ISO, relativa
all’attività oggetto del provvedimento di accreditamento, ed eventuali requisiti
ulteriori rispetto a quanto previsto al precedente comma.
Art. 30(Procedure per
l’accreditamento)(•) 1 . L’accreditamento è subordinato alla sussistenza dei requisiti strutturali,
organizzativi, funzionali e di qualità previsti nel presente regolamento. In
sede di prima applicazione la procedura è avviata con deliberazione di Giunta
regionale da pubblicare sul B.U.R.P., con la quale sono fissati i termini entro
cui pubblicare l’avviso per invitare i soggetti interessati a presentare
istanza, specificando le aree di intervento e le tipologie di strutture e
servizi per le quali si intende procedere all’accreditamento. L’istanza ai fini
della iscrizione nell’Elenco regionale dei soggetti accreditati, di cui
all’articolo 54 della legge regionale e all’art. 31 del presente regolamento è
presentata ai competenti uffici regionali, dal legale rappresentante degli enti
di cui all’art. 28 comma 2. L’accreditamento ha valore sull’intero territorio
regionale.
2. In caso di esito negativo, una nuova richiesta di
accreditamento non potrà essere inoltrata prima che siano stati rimossi tutti
gli elementi ostativi che hanno impedito l’accesso all’accreditamento stesso.
3. Il mantenimento dei requisiti di accreditamento è oggetto di verifica
e controllo da parte dei competenti uffici della Regione Puglia con una cadenza
almeno triennale.
4. Le residenze protette o strutture sociosanitarie
assistenziali, come previste agli articoli 42 e 43 della legge regionale, già
convenzionate con le Aziende Sanitarie Locali e/o i Comuni, sono automaticamente
accreditate in via provvisoria, a condizione che risultino autorizzate in via
definitiva e iscritte nell’apposito registro di cui all’art. 53 della medesima
legge. Le predette strutture provvisoriamente accreditate sono comunque
assoggettate alle procedure previste al comma 1.
Art. 31(Modalità di gestione degli elenchi dei soggetti e delle
strutture accreditate) (•) 1.
E’ istituito presso i competenti uffici regionali l’elenco dei soggetti
accreditati, il cui aggiornamento è oggetto di pubblicazione con periodicità
annuale nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia oppure su apposita
piattaforma web. L’iscrizione nell’elenco dei soggetti accreditati avviene per
ciascuna struttura della cui gestione il soggetto risulta titolare e per
ciascuna tipologia di servizio gestito.
2. L’accreditamento può essere
sospeso o revocato a seguito del venire meno di una delle condizioni e/o dei
requisiti di cui all’art. 29.
3. Qualora si manifestino eventi indicanti
il venir meno del livello qualitativo delle prestazioni erogate da un soggetto
accreditato, saranno tempestivamente effettuate le necessarie verifiche.
4. L’accertamento di situazioni di non conformità ai requisiti di
accreditamento comporta, a seconda della gravità delle disfunzioni riscontrate
e, previa formale diffida, la sospensione con prescrizioni o la revoca
dell’accreditamento.
5. Le segnalazioni da parte dei soggetti di cui al
comma 1 dell’art. 60 della legge regionale, nonché degli enti che hanno affidato
la gestione dei servizi, sono da considerare tra gli eventi che determinano
l’attivazione delle verifiche di cui al comma 3 del presente articolo.
6. Il provvedimento di revoca o di sospensione dell’accreditamento
comporta l’immediata revoca ovvero la sospensione per i soggetti di cui all’art.
28 comma 2, dei contratti posti in essere per le prestazioni di cui all’art. 28
comma 3. Il provvedimento di revoca comporta, altresì, la cancellazione
dall’elenco previsto al comma 1 del presente articolo.
(•) Articolo dapprima modificato dal Regolamento regionale 7 agosto 2008, n. 19,
successivamente sostituito dal r.r.
n. 11/2015, art. 12. Il testo dell'articolo modificato era così
formulato:"Articolo 31 (Modalità di gestione degli elenchi dei
soggetti e delle strutture accreditate) 1. E’ istituito presso
l’Assessorato alla Solidarietà della Regione Puglia l’elenco dei soggetti
accreditati, il cui aggiornamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia con periodicità annuale. L’iscrizione nell’elenco dei soggetti
accreditati avviene per ciascuna struttura della cui gestione il soggetto
risulta titolare e per ciascuna tipologia di servizio gestito. La attivazione
della gestione di un servizio in altro ambito territoriale produce la sola
comunicazione, a carico di quest’ultimo ambito, al Settore Sistema Integrato
Servizi Sociali, responsabile della gestione dell’elenco dei soggetti
accreditati, senza che ciò richieda una modifica della iscrizione nel suddetto
elenco. 2. L’accreditamento può essere sospeso o revocato dall’Ambito che ha
adottato il provvedimento di accreditamento, a seguito del venire meno di una
delle condizioni e/o dei requisiti di cui all’art. 29. 3. Qualora nel corso del
periodo che intercorre tra due verifiche successive, si manifestino eventi
indicanti il venir meno del livello qualitativo delle prestazioni erogate da un
soggetto accreditato, l’ambito territoriale competente per l’accreditamento
provvede ad effettuare tempestivamente le necessarie verifiche. 4.
L’accertamento di situazioni di non conformità ai requisiti di accreditamento
comporta, a seconda della gravità delle disfunzioni riscontrate e, previa
formale diffida, la sospensione con prescrizioni o la revoca
dell’accreditamento. 5. L’ambito territoriale competente trasmette
all’Assessorato alla Solidarietà della Regione i provvedimenti di sospensione o
revoca dell’accreditamento. 6. Le segnalazioni da parte dei soggetti di cui al
comma 1 dell’art. 60 della legge regionale, nonché degli enti che
hanno affidato la gestione dei servizi, sono da considerare tra gli eventi che
determinano l’attivazione delle verifiche di cui al comma 3 del presente
articolo. 7. Il provvedimento di revoca o di sospensione dell’accreditamento
adottato dall’Ambito comporta, previa notifica al Settore Sistema Integrato
Servizi Sociali, l’immediata revoca ovvero la sospensione per i soggetti di cui
all’art. 28 comma 2 dei contratti posti in essere per le prestazioni di cui
all’art. 28 comma 3. Il provvedimento di revoca comporta, altresì, la
cancellazione dall’elenco di cui al comma 1 del presente articolo."
Art. 32(Criteri per la definizione delle
tariffe dei servizi) 1. Il presente articolo determina i criteri per la definizione delle
tariffe da corrispondere per l’acquisto di servizi e/o quale controprestazione
economica per i servizi erogati mediante titolo di acquisto, e che i soggetti
gestori di strutture e servizi assumono come riferimento per l’esercizio delle
attività. 2. Le tariffe da riconoscere ai soggetti titolari di strutture e di
servizi sociali e sociosanitari autorizzati ovvero accreditati, comprensive
dell’eventuale quota di compartecipazione da parte degli utenti, dovranno essere
determinate dalla Regione, d’intesa con i Comuni, e sentite le associazioni
datoriali di categoria, con apposito e successivo provvedimento della Giunta
Regionale, da adottare entro centottanta giorni dalla entrata in vigore del
presente regolamento, tenendo conto dei seguenti criteri:
a) costo del servizio in relazione ai contenuti ed alle
modalità di erogazione, sulla base di parametri medi regionali desunti da
apposite analisi di mercato;
b) caratteristiche strutturali, organizzative e professionali
del soggetto accreditato;
c) grado di complessità della prestazione, ovvero esigenza di
personalizzare la prestazione in relazione a specifiche situazioni di bisogno;
d) esigenza di promuovere e facilitare il consumo di
determinati servizi, nella platea dei potenziali utenti beneficiari.
e) applicazione dei fattori che determinano economie di scala
nella distribuzione dei costi indiretti di gestione, per ridurre
progressivamente le tariffe applicate al crescere della dimensione per moduli e
per posti/utente di ciascuna struttura. (13)
Le tariffe devono essere determinate con riferimento agli standard
strutturali ed organizzativi di cui al presente regolamento, e non coprono le
eventuali prestazioni aggiuntive offerte all’utente. 3. Definite a livello regionale le tariffe secondo i criteri
indicati al comma 2 del presente articolo, gli ambiti con propri atti potranno
determinare:
a) un incremento della tariffa da corrispondere in relazione
alle distanze da percorrere verso il luogo di residenza dell’utente finale, nel
caso di prestazioni a carattere domiciliare;
b) una riduzione della tariffa di riferimento regionale, da
corrispondere in relazione a specifiche economie di scala nonché a specifiche
condizioni di complementarietà di un servizio con altri servizi e prestazioni
garantiti dall’Ambito. (14)
(13) Lettera aggiunta dal r.r. n. 11/2015, art.
13(14) Lettera così sostituita dall’art.1,
Reg.
reg. 10 febbraio 2010, n. 7, a decorrere dal giorno stesso della sua
pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «b) una riduzione della
tariffa da corrispondere in relazione a specifiche
condizioni di complementarietà di un servizio con altre prestazioni garantite
dall'ambito.».
TITOLO IV AUTORIZZAZIONE E CONTROLLO DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI
SOCIALI
Art. 33(Autorizzazione al
funzionamento) 1. Il presente Titolo definisce i requisiti strutturali,
organizzativi e funzionali minimi che le strutture e i servizi
socio-assistenziali previsti dalla legge regionale devono possedere per essere
autorizzati al funzionamento. 2. In attuazione delle norme e dei principi fissati dalla legge
regionale, i requisiti minimi, individuati nel presente regolamento, sono volti
a garantire la qualità delle prestazioni erogate dalle strutture e dai servizi
socio-assistenziali in un’ottica di miglioramento costante della qualità della
vita e di riconoscimento dei diritti di cittadinanza e non discriminazione, ai
soggetti destinatari delle prestazioni previste dal sistema integrato di
interventi e servizi sociali in Puglia. 3. Le strutture e i servizi oggetto del presente regolamento,
nell’ambito del complessivo sistema integrato di interventi e servizi sociali,
sono articolati in modo da concorrere al superamento dei fenomeni di marginalità
ed esclusione sociale, e favorire processi educativi e di crescita dei minori e
in modo da realizzare percorsi di recupero e mantenimento dell’autonomia della
persona. Devono, altresì, essere organizzati in modo da eliminare fenomeni di
istituzionalizzazione e favorire l’integrazione e l’inclusione sociale. 4. L’ambito territoriale può individuare tipologie di strutture e di
servizi aggiuntive e diverse rispetto a quelli indicati nel presente
regolamento, laddove le stesse favoriscano la ricerca di risposte innovative e
più mirate rispetto a bisogni sociali emergenti e complessi, che richiedano
interventi integrati, anche a carattere sperimentale. I requisiti strutturali e
organizzativi individuati per le tipologie di cui al presente comma devono, in
ogni caso, non risultare in contrasto con i requisiti minimi previsti dalla
normativa nazionale e dal presente regolamento. L’ambito territoriale competente
provvede a comunicare preventivamente alla Regione l’avvio delle attività del
nuovo servizio o della nuova struttura, che entro trenta giorni dall’arrivo
della comunicazione esprime proprio parere sulla adeguatezza dei requisiti
fissati. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende acquisito
positivamente. 5. Nel caso in cui il parere regionale di cui al comma precedente è
negativo, per gravi difformità rispetto ai requisiti minimi previsti dalle norme
nazionali e regionali vigenti e dal presente regolamento, la struttura e/o il
servizio non possono essere attivati. 6. Ai sensi dell’art. 49 comma 1 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19,
il provvedimento di autorizzazione al funzionamento per le strutture e i servizi
socio-assistenziali deve essere assunto dal Comune competente per territorio in
conformità alle disposizioni di cui alla stessa legge. Laddove la gestione
associata delle funzioni socio-assistenziali comprenda esplicitamente anche
l’esercizio della funzione autorizzatoria, l’Ambito territoriale individua le
modalità per il rilascio del provvedimento di autorizzazione, con i connessi
adempimenti di verifica e controllo. (15)
Art. 34(Strutture e servizi soggetti
all’obbligo di autorizzazione) 1. Le norme di cui al presente Titolo si applicano alle strutture ed
ai servizi socio-assistenziali a gestione pubblica e a gestione privata, così
come individuati nel Titolo IV della legge regionale che, indipendentemente
dalla denominazione dichiarata, sono rivolti a:
a) minori, per interventi socio-assistenziali ed educativi
integrativi o sostitutivi della famiglia;
b) diversamente abili e affetti da malattie rare e croniche
invalidanti e/o progressive e terminali, per interventi socio-assistenziali o
socio-sanitari finalizzati al mantenimento e al recupero dei livelli di
autonomia della persona e al sostegno della famiglia;
c) anziani, per interventi socio-assistenziali o socio-sanitari
finalizzati al mantenimento e al recupero delle residue capacità di autonomia
della persona e al sostegno della famiglia;
d) persone affette da AIDS che necessitano di assistenza
continua e risultano prive del necessario supporto familiare o per le quali la
permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente
impossibile o contrastante con il progetto individuale;
e) persone con problematiche psico-sociali che necessitano di
assistenza continua e risultano prive del necessario supporto familiare o per le
quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente
impossibile o contrastante con il progetto individuale;
f) adulti con problematiche sociali per i quali la permanenza
nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibile o
contrastante con il progetto individuale;
g) adulti e nuclei familiari, che si trovino in specifiche
situazioni di difficoltà economica, connesse a forme estreme di povertà, anche
temporanee, a difficoltà abitative, ovvero a provvedimenti privativi o
limitativi della libertà personale mediante regimi detentivi disposti
dall’autorità giudiziaria;
h) cittadini stranieri immigrati e loro nuclei familiari.
2. A seguito della approvazione da parte della Giunta Regionale
degli standard o parametri di copertura territoriale delle prestazioni sociali,
gli ambiti territoriali autorizzano le strutture socioassistenziali e
sociosanitarie tenendo conto anche degli obiettivi di equilibrio e/o di
riequilibrio territoriale su base almeno provinciale per favorire le pari
opportunità di tutti i cittadini pugliesi nell’accesso alle prestazioni, nonché
per promuovere la razionale distribuzione delle strutture e dei servizi e
concorrere alla razionale allocazione delle risorse pubbliche.
Art. 35(Verifica di compatibilità per l’autorizzazione di
strutture sociosanitarie) 1. Per le strutture di cui all’articolo 34 per le quali si renda
necessaria anche l’erogazione di prestazioni ad elevata integrazione
sociosanitaria, si distinguono i seguenti casi:
a) le strutture che erogano prestazioni sanitarie nel rispetto
del modello organizzativo del Servizio Sanitario Regionale;
b) le strutture che, nel proprio modello organizzativo,
prevedono la erogazione di prestazioni sociosanitarie, con riferimento alla
propria natura caratteristica.
2. Nel caso di cui alla lett. b) del precedente comma 1, nelle more
della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali,
l’autorizzazione alla realizzazione e al funzionamento è rilasciata dagli ambiti
territoriali competenti, nel rispetto della programmazione regionale. Tale
autorizzazione è subordinata alla verifica di compatibilità prevista per le
strutture di cui all’art. 5 comma 1, lett. a, punti 1.2.1 e 1.2.2
della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8,
limitatamente alle strutture di cui alla lett. b del precedente comma, che
chiedano di erogare prestazioni sanitarie riabilitative con carattere prevalente
rispetto al complesso delle prestazioni da erogare, secondo le procedure di cui
alla stessa l.r. n. 8/2004. (16) [3. Al fine della richiesta della verifica di compatibilità,
l’Ambito territoriale competente trasmette entro trenta giorni dalla
presentazione della richiesta al Settore Sistema Integrato Servizi Sociali della
Regione la documentazione necessaria per acquisire la dichiarazione di
compatibilità. Lo stesso Settore, trasmette la richiesta della verifica di
compatibilità al competente Settore dell’Assessorato alle Politiche per la
Salute, che la conclude entro trenta giorni con provvedimento dirigenziale,
salvo la necessità di interrompere i termini per richiedere integrazioni della
documentazione. Acquisito il parere di compatibilità, l’ambito competente
conclude entro i successivi trenta giorni il procedimento per l’autorizzazione
al funzionamento e trasmette, entro quindici giorni dall’adozione,
all’Assessorato regionale alle Politiche Sociali, il provvedimento di
autorizzazione, per la successiva iscrizione nell’apposito registro regionale,
di cui all’art. 53 della legge regionale, che dovrà
avvenire entro trenta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento
dell’ambito. ] (17) 4. Le strutture di cui alla lett. b) del precedente comma 1,
preordinate anche all’erogazione di prestazioni a carattere sanitario sono
soggette, limitatamente alle stesse prestazioni, alle norme in materia
sanitaria. Il rispetto di tali norme è verificato dall’Ambito nell’espletamento
della procedura di cui al successivo art. 38.
Art. 36(Requisiti comuni alle
strutture) 1. Fermo restando il possesso dei requisiti prescritti dalle norme
di carattere generale e, in particolare, dalle disposizioni in materia di
urbanistica, di edilizia, di barriere architettoniche, di prevenzione incendi,
di igiene e sicurezza ed il rispetto degli obblighi derivanti dai contratti
collettivi di lavoro, tutte le strutture individuate nel presente regolamento
devono possedere i seguenti requisiti minimi:
a) strutturali
- ubicazione in luoghi abitati facilmente raggiungibili con l’uso
di mezzi pubblici e, comunque, tale da permettere la partecipazione degli utenti
alla vita sociale del territorio e facilitare le visite agli ospiti delle
strutture, salvo quanto diversamente disposto per specifiche strutture, ovvero
anche in zone rurali peri-urbane limitatamente a strutture semiresidenziali e
residenziali che integrano il percorso socio-assistenziale e l’accoglienza
alberghiera, con terapie occupazionali e riabilitative connesse all’uso delle
risorse rurali e agricole, nonché con percorsi di inserimento socio lavorativo
tali da richiedere la disponibilità di adeguate superfici ad uso non
residenziale per la realizzazione di percorsi dedicati ovvero di laboratori e di
attività produttive a scopo didattico-educativo. In tal caso il complesso delle
prestazioni erogate dalla struttura deve considerare quale componente integrante
il servizio di trasporto sociale per gli ospiti e per i loro familiari, tale da
assicurare la piena accessibilità della struttura. Tale possibilità non è
consentita per le strutture di cui agli artt. 58, 59, 66, 67 del presente
regolamento; (18)
- dotazione di spazi destinati ad attività collettive e di
socializzazione distinti dagli spazi destinati alle camere da letto, organizzati
in modo da garantire l’autonomia individuale, la fruibilità e la privacy;
- in tutte le strutture in cui il presente regolamento
prevede la presenza di condizionatori d’aria, laddove esigenze specifiche
connesse alla salubrità degli ambienti e alle condizioni di salute degli ospiti
lo richiedono, i condizionatori possono essere sostituiti in tutto o in parte
con adeguati sistemi di ventilazione a soffitto. (19)
b) organizzativi
- presenza di figure professionali sociali e sanitarie
qualificate, operative all’interno dell’impresa, in relazione alle
caratteristiche ed ai bisogni dell’utenza ospitata, ed in possesso di idoneo
titolo legalmente riconosciuto. Nelle more dell’emanazione degli appositi atti
normativi statali e regionali di individuazione dei profili professionali
sociali e socio-sanitari trova applicazione la disciplina prevista dal presente
regolamento e dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Al personale
attualmente in servizio e privo del possesso dei requisiti richiesti è fatto
obbligo di partecipare ai percorsi formativi e di riqualificazione programmati
e/o autorizzati dalla Regione, che certifichino il raggiungimento delle
necessarie competenze professionali;
- presenza di un coordinatore della struttura in
possesso di titolo di laurea come previsto dall’art. 46 del presente
regolamento; (20)
- registro degli ospiti;
- organizzazione delle attività nel rispetto dei normali
ritmi di vita degli ospiti;
- adozione, da parte del soggetto gestore, di una Carta dei
servizi secondo quanto previsto dall’art. 58 della legge
regionale.
c) procedurali
- predisposizione di un piano individualizzato di assistenza
e, per i minori, di un progetto educativo individuale. Il piano individualizzato
ed il progetto educativo individuale devono indicare, gli obiettivi da
raggiungere, i contenuti e le modalità dell’intervento, il piano delle verifiche
con cadenza almeno annuali.
2. In deroga alle disposizioni del presente Regolamento, ai sensi
del D.M. 21.5.2001 n. 308, esclusivamente per i requisiti strutturali degli
alloggi e limitatamente alle strutture già autorizzate e operanti
continuativamente negli ultimi dieci anni in edifici realizzati da oltre ottanta
anni, si fa riferimento, per un massimo di cinque anni dalla entrata in vigore
del presente regolamento, ai requisiti strutturali prescritti prima dell’entrata
in vigore della legge regionale. La concessione della deroga deve essere espressamente richiesta,
sufficientemente motivata e documentata e, comunque, nel rispetto della
compatibilità dei requisiti di cui alle lettere b) e c).
(18) punto elenco così modificato dall’art. 12, comma 1 del Regolamento regionale 7 agosto 2008, n. 19.
Il punto elenco era così formulato: “ - ubicazione in luoghi abitati facilmente
raggiungibili con l’uso di mezzi pubblici e, comunque, tale da permettere la
partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e facilitare le
visite agli ospiti delle strutture, salvo quanto diversamente disposto per
specifiche strutture.”(19) punto elenco aggiunto dall’art. 12, comma 2 del Regolamento regionale 7 agosto 2008, n. 19.(20) punto modificato dal r.r.
n. 11/2015, art. 14.
Art. 37(Requisiti comuni ai servizi) 1. Fermo restando l’obbligo dell’applicazione dei contratti
collettivi di lavoro e dei relativi accordi integrativi, il soggetto erogatore
dei servizi alla persona di cui alla legge regionale deve garantire il rispetto
delle seguenti condizioni organizzative:
a) presenza di figure professionali sociali e sanitarie
qualificate, in relazione alla tipologia di servizio erogato ed in possesso di
idoneo titolo legalmente riconosciuto. Nelle more dell’emanazione degli appositi
atti normativi statali e regionali di individuazione dei profili professionali
sociali e socio-sanitari trova applicazione la disciplina prevista dal presente
regolamento e dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Al personale
attualmente in servizio e privo del possesso dei requisiti richiesti è fatto
obbligo di partecipare ai percorsi formativi e di riqualificazione programmati
e/o autorizzati dalla Regione;
b)
presenza di un coordinatore del servizio in possesso di titolo di laurea come
previsto dall’art. 46 del presente regolamento (21)
c) adozione, da parte del soggetto erogatore, di una Carta dei
servizi secondo quanto previsto dall’art. 58 della legge regionale e dal presente
regolamento;
d) adozione di un registro degli utenti del servizio con
l’indicazione dei piani individualizzati di assistenza e, per i minori, di un
progetto educativo individuale.
Art. 38(Procedura
per l’autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi) (••) 1. L’Ambito territoriale, nel corso della procedura per il rilascio
del provvedimento di autorizzazione al funzionamento e delle relative modifiche
e revoche, accerta il possesso dei requisiti prescritti per le strutture e i
servizi sottoposti alla disciplina di cui alla legge regionale, [entro il
termine massimo di novanta giorni dalla data della richiesta, decorso il quale
l’autorizzazione si intende concessa. ] . (22) 2. Le strutture e i servizi in possesso di autorizzazione
provvisoria, rilasciata dopo l’entrata in vigore della legge regionale 25 agosto 2005, n. 17,
e sino alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dovranno essere
obbligatoriamente adeguate ai requisiti organizzativi, funzionali e strutturali
stabiliti dal successivo Titolo V, nel termine di tre anni dalla entrata in
vigore del presente regolamento. L’autorizzazione provvisoria si intende
prorogata fino a un massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore del
regolamento, previa presentazione, entro un anno dalla stessa data, di un piano
di adeguamento ai nuovi requisiti organizzativi, funzionali e strutturali, che specifichi in forma di relazione descrittiva le tipologie di interventi di
adeguamento e le fasi temporali di attuazione, le risorse finanziarie a
copertura del programma di investimento previsto, le principali specifiche
tecniche dell’intervento. Sono fissate con cadenza annuale le verifiche sullo
stato di avanzamento del processo di adeguamento.(23) 2 bis. Le strutture in possesso di
autorizzazione provvisoria, per le quali non risulti possibile l’adeguamento
agli standard strutturali, in presenza di specifici vincoli disposti dalla
normativa vigente, quali ad esempio quelli urbanistici, architettonici,
ambientali dandone apposita comunicazione corredata adeguata documentazione
all’Ambito territoriale, conservano l’autorizzazione provvisoria fino al termine
dei tre anni dalla entrata in vigore del presente regolamento. (24) 3. Qualora, decorso il termine di un anno per la presentazione del
piano di adeguamento, i soggetti gestori delle strutture e servizi non abbiano
provveduto ad inoltrare istanza di autorizzazione definitiva al funzionamento,
il Comune che ha rilasciato il primo provvedimento di autorizzazione
provvisoria, diffida entro il 30.09.2008 il soggetto gestore a presentare il
piano di adeguamento di cui al precedente comma 2 entro un massimo di novanta
giorni dalla notifica della predetta diffida. Decorso inutilmente il termine dei
novanta giorni dalla notifica della diffida, l’autorizzazione provvisoria decade
automaticamente e il Comune titolare ne dispone la chiusura. (25) 3bis. Per le strutture in
possesso di autorizzazione rilasciata in data antecedente alla data di entrata
in vigore della legge regionale n. 17/2003, sulla base
della precedente normativa vigente, il Comune titolare del primo provvedimento
di autorizzazione richiede alle stesse strutture di presentare il piano di
adeguamento entro un massimo di novanta giorni dalla notifica della predetta
richiesta. Decorso il termine dei novanta giorni dalla notifica,
l’autorizzazione decade automaticamente e il Comune titolare ne dispone la
chiusura. Se la struttura precedentemente autorizzata presenta già gli standard
funzionali, strutturali e organizzativi di cui al presente regolamento, ovvero
al momento del conseguimento in applicazione del piano di adeguamento, presenta
al Comune istanza di autorizzazione definitiva ai sensi della legge regionale n. 19/2006, ai fini
della successiva iscrizione nel registro regionale delle strutture
autorizzate. (26) 3ter. Il Comune
titolare del primo provvedimento di autorizzazione provvisoria provvede ad
inviare alla Regione, entro e non oltre il 31 gennaio 2009, specifica comunicazione da cui si evincano:
a) i soggetti gestori che hanno presentato un piano di
adeguamento per le strutture interessate;
b) i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui al
precedente comma 2 bis;
c) i soggetti diffidati entro il termine di cui al precedente
comma 3;
gli esiti delle
verifiche di cui al precedente comma 2. (27) 4. L’Ambito verifica il possesso dei requisiti strutturali,
organizzativi e funzionali per il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento,
avvalendosi degli uffici tecnici dei comuni componenti l’ambito, dei servizi
sociali e, per gli aspetti di natura sanitaria, della AUSL competente per
territorio. 4
bis. I requisiti organizzativi e funzionali dichiarati nella domanda di
autorizzazione al funzionamento nei modi di cui ai successivi articoli 39 e 40,
devono rispettare le disposizioni di cui al presente regolamento e devono essere
verificati mediante apposito sopralluogo da effettuarsi successivamente al
rilascio dell’autorizzazione al funzionamento, e comunque entro e non oltre 90
giorni dal predetto rilascio. (28) 5.
Il provvedimento di autorizzazione deve indicare: a) la denominazione della
struttura e del servizio;
b) l’ubicazione della struttura; c) la
denominazione, la sede legale e amministrativa del soggetto titolare e/o
gestore; c bis) la partita IVA o il Codice Fiscale del soggetto titolare e/o
gestore; d) il legale rappresentante del soggetto titolare e/o gestore;
e) la tipologia di struttura e di servizio tra quelle di cui al Titolo V;
f) la ricettività; g) la natura pubblica o privata della struttura e del
servizio.(29)
6. Qualora l’Ambito accerti la non conformità delle strutture o dei
servizi ai previsti requisiti, prima di emettere provvedimento di diniego, deve
darne comunicazione al legale rappresentante del soggetto gestore della
struttura, ovvero al titolare del servizio, che entro 15 giorni dalla ricezione
della stessa comunicazione può presentare elementi e/o documenti integrativi. 7. Il provvedimento di autorizzazione decade in presenza di
modifiche strutturali che comportano il mancato rispetto degli standard relativi
alla tipologia di struttura per la quale si è ottenuto il provvedimento stesso.
Nel caso di ampliamento di struttura che non comporti variazione degli standard
minimi e che rispetti gli standard richiesti per i servizi generali e gli spazi
comuni, l’autorizzazione va richiesta solo per la parte in ampliamento.
L’autorizzazione non decade in caso di modifica del legale rappresentante, di
modifica della natura giuridica del soggetto titolare, di modifica nella
denominazione e nell’assetto societario del soggetto titolare ovvero gestore
della struttura, purché tali modifiche non comportino cambiamenti nelle
caratteristiche strutturali e organizzative del servizio. In questi casi
l’autorizzazione è soggetta a convalida da parte del Comune che ha rilasciato il
provvedimento di autorizzazione, previa integrazione e aggiornamento della
documentazione di cui all’art. 39 del presente regolamento.(30) 8. Nel caso di sospensione dell’attività, il legale rappresentante
del soggetto gestore, ovvero il titolare del servizio, è tenuto a darne
tempestiva comunicazione motivata all’Ambito che ha rilasciato l’autorizzazione.
La sospensione dell’attività, qualora si protragga per più di 6 mesi
continuativi, comporta la decadenza dell’autorizzazione e la conseguente
comunicazione alla Regione.
(••) Rubrica così sostituita dal r.r. n. 11/2015, art. 16, comma 1.(22) Comma modificato dal r.r. n. 11/2015, art. 16, comma 2.(23) comma così modificato dall’art. 13, comma 1 del Regolamento regionale 7 agosto 2008, n. 19.
Il comma era così formulato : “Le strutture e i servizi in possesso di
autorizzazione provvisoria, rilasciata dopo l’entrata in vigore della legge regionale 25 agosto 2003, n. 17, e
sino alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dovranno essere
obbligatoriamente adeguate ai requisiti organizzativi, funzionali e strutturali
stabiliti dal successivo Titolo V, nel termine di tre anni dalla entrata in
vigore del presente regolamento. L’autorizzazione provvisoria si intende,
prorogata per tre anni,previa presentazione, entro un anno dall’entrata in
vigore del presente Regolamento, di un piano di adeguamento ai nuovi requisiti
strutturali, organizzativi e funzionali,che specifichi in forma di relazione
descrittiva le tipologie di interventi di adeguamento e le fasi temporali di
attuazione. Sono fissate con cadenza annuale le verifiche sullo stato di
avanzamento del processo di adeguamento.” (24) comma aggiunto dall’art. 13, comma 2 del Regolamento regionale 7 agosto 2008, n. 19.(25) comma così sostituito dall’art. 13, comma 3 del Regolamento regionale 7 agosto 2008, n. 19.
Il comma era così formulato:” 3. Qualora, decorso il termine indicato al comma
precedente, i soggetti gestori delle strutture e servizi non abbiano provveduto
ad inoltrare istanza di autorizzazione definitiva al funzionamento, l’atto
autorizzativo provvisorio decade automaticamente.”(26) comma aggiunto dall’art. 13 , comma 4 del Regolamento regionale 7 agosto 2008, n. 19.(27) comma aggiunto dall’art. 13 , comma 5 del Regolamento regionale 7 agosto 2008, n. 19.(28) Comma aggiunto dal r.r. n. 11/2015, art. 15, comma. 3.(29) Comma sostituito dal r.r. n. 11/2015, art. 15, comma. 4. . Il testo del comma
era così formulato:" 5. Nel provvedimento di autorizzazione
l’Ambito deve indicare: a) la denominazione della struttura e del servizio;
b) l’ubicazione della struttura; c) la sede legale e amministrativa
del soggetto proprietario e/o gestore; d) il legale rappresentante; e)
le tipologie di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari erogati; f)
la ricettività; g) la natura pubblica o privata. " (30) Comma già sostituito dall’art. 13 , comma 6 del Regolamento regionale 7 agosto 2008, n. 19, è stato nuovamnete sostituito dal r.r.
n. 11/2015, art. 16, comma 5.
Art. 38 bisNorme transitorie per l’attuazione di programmi di investimento per
l’adeguamento di strutture sociosanitarie
convenzionate (••) 1. Le
disposizioni di cui al presente articolo trovano immediata applicazione nel caso
di realizzazione di nuove strutture in sostituzione, ovvero per l’adeguamento,
di strutture già autorizzate al funzionamento, ancorché provvisoriamente, e
convenzionate con i Comuni singoli o associati e con il Servizio Sanitario
Regionale per l’erogazione di prestazioni residenziali e semiresidenziali a
carattere socio-sanitario o socio assistenziale di cui al presente Regolamento.
2. Al fine di
realizzare il piano di adeguamento ai requisiti organizzativi, funzionali e
strutturali stabiliti dal successivo Titolo V del presente regolamento, il
soggetto titolare e/o gestore della struttura interessata mantiene il
convenzionamento per il medesimo numero di posti letto ovvero per il medesimo
volume di prestazioni, anche nel caso in cui si renda necessario lo spostamento
degli utenti assistiti in altra struttura, purché rispetti le seguenti
condizioni:
a) comunichi preventivamente la necessità del trasferimento
degli assistiti alla Azienda Sanitaria Locale e al Comune con la quale ha
sottoscritto la convenzione, dichiarando nel proprio piano di adeguamento la
durata del programma di investimento e il periodo durante il quale gli obblighi
del convenzionamento dovranno essere riferiti ad altra struttura, di cui siano
compiutamente descritte le caratteristiche strutturali e organizzative;
b) sia stato dato adeguato preavviso agli utenti e ai loro
familiari della necessità del trasferimento;
c) la comunicazione preventiva dello spostamento degli utenti
assistiti sia corredata da una copia del piano di adeguamento, che espliciti
durata e caratteristiche dei lavori programmati, numero degli utenti per i quali
si richieda il trasferimento in altra struttura, nonché dall’impegno a spostare
nuovamente nella struttura di provenienza gli utenti trasferiti, entro sessanta
giorni dalla conclusione dei lavori programmati, ovvero l’impegno a trasferire
definitivamente nella nuova struttura gli utenti, dismettendo o riconvertendo i
vecchi posti letto;
d) il trasferimento degli utenti assistiti avvenga per il
medesimo numero di posti verso altra struttura già autorizzata al funzionamento,
ancorché provvisoriamente, della stessa tipologia assistenziale, ovvero presso
una struttura della stessa tipologia assistenziale che rispetti gli standard
strutturali minimi di cui al D.M. n. 308/2001, così come verificati
preventivamente dal Comune competente;
6. Con
riferimento alla struttura che accoglie temporaneamente gli utenti trasferiti
dalla struttura interessata dal piano di adeguamento, il soggetto titolare e/o
gestore non acquisisce in alcun caso diritti in merito al convenzionamento con
il SSR e con il Comune.”
Art. 39(Domanda di autorizzazione delle
strutture) 1.
La domanda per il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento delle strutture,
sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto titolare e/o gestore, deve
essere indirizzata al Comune nel cui territorio è ubicata la struttura, il quale
accerta il possesso dei requisiti prescritti per le strutture sottoposte alla
disciplina di cui alla legge regionale, entro il termine massimo di novanta
giorni dal ricevimento della domanda. La domanda deve essere corredata dalla
seguente documentazione:
a.
copia dell’atto costitutivo e dello statuto del soggetto titolare e del soggetto
gestore; b. dichiarazione di non aver riportato condanne penali, con
sentenze passate in giudicato, contro la persona, il patrimonio e lo Stato per i
titolari, amministratori o gestori; c. indicazione dell’ubicazione della
struttura e titolo di godimento della stessa; d. planimetria quotata dei
locali, nonché degli eventuali spazi verdi annessi; e. indicazione della
destinazione d’uso dei locali e degli spazi; f. certificazione di
abitabilità e di idonea conformità urbanistica; g. attestazione di possesso
dei requisiti di sicurezza inerenti gli impianti presenti nelle strutture;
h. certificato di prevenzione incendi ai sensi della normativa vigente in
materia; i. relazione di un tecnico abilito sullo stato della rimozione
delle barriere architettoniche della struttura e delle sue pertinenze j.
dichiarazione a firma del legale rappresentante del soggetto gestore indicante
la dotazione organica del personale e delle relative qualifiche e funzioni; il
rispetto di quanto dichiarato sarà oggetto di apposita verifica da effettuarsi
successivamente all’inizio dell’attività con le modalità di cui al precedente
art. 38; k. polizza assicurativa di copertura rischi per gli utenti, i
dipendenti e i volontari; l. copia della carta dei servizi adottata dalla
struttura e del regolamento interno; m. progetto assistenziale generale e/o
progetto educativo generale; n. indicazione del responsabile del servizio di
protezione e prevenzione ai sensi della normativa vigente in materia; (31)
2. Le strutture dovranno, in ogni caso, essere in possesso dei
requisiti previsti dalla normativa vigente e dai singoli regolamenti di ambito.
(31) Comma sostituito dal r.r.
n. 11/2015, art. 17. . il testo originario era così
formulato:"1. La domanda per il rilascio
dell’autorizzazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto
titolare e/o gestore, indirizzata all’ambito nel cui territorio è ubicata la
struttura, deve essere corredata dalla seguente documentazione: a. copia
dell’atto costitutivo e dello statuto della persona giuridica del soggetto
gestore; b. dichiarazione di non aver riportato condanne penali, con sentenze
passate in giudicato, contro la persona, il patrimonio e lo Stato per i
titolari, amministratori o gestori; c. indicazione dell’ubicazione della
struttura e titolo di godimento della stessa; d. planimetria quotata dei
locali, nonché degli eventuali spazi verdi annessi; e. indicazione della
destinazione d’uso dei locali e degli spazi; f. certificazione di abitabilità
e di idonea conformità urbanistica; g. attestazione di possesso dei requisiti
di sicurezza inerenti gli impianti presenti nelle strutture; h. certificato di
prevenzione incendi ai sensi della normativa vigente in materia; i. relazione
di un tecnico abilitato sullo stato della rimozione delle barriere
architettoniche della struttura e delle sue pertinenze; j. indicazione della
dotazione organica del personale e delle relative qualifiche e funzioni,
corredata da una dichiarazione unica sulla regolarità contributiva in base alle
norme vigenti; k. polizza assicurativa di copertura rischi per gli utenti, i
dipendenti e i volontari; l. copia della carta dei servizi adottata dalla
struttura e del regolamento interno; m. progetto assistenziale generale e/o
progetto educativo generale; n. l’indicazione del responsabile del servizio di
protezione e prevenzione ex d.lgs. 626/94. " Art. 40(Domanda
di autorizzazione dei servizi) (••)
1.
Per i servizi di cui all’art. 46, comma 1, della legge regionale, ad eccezione
di quelli previsti dalle lettere a) ed e), la domanda per il rilascio
dell’autorizzazione al funzionamento, deve essere indirizzata al Comune nel cui
territorio è operativo il servizio.
3. La domanda per il rilascio dell’autorizzazione, sottoscritta
dal legale rappresentante del soggetto titolare, deve essere corredata dalla
seguente documentazione:
a.
copia dell’atto costitutivo e dello statuto del soggetto titolare e del soggetto
gestore; b. dichiarazione di non aver riportato condanne penali, con
sentenze passate ingiudicato, contro la persona, il patrimonio e lo Stato per i
titolari, amministratori o gestori; c. dichiarazione a firma del legale
rappresentante del soggetto gestore indicante la dotazione organica del
personale e delle relative qualifiche e funzioni; il rispetto di quanto
dichiarato sarà oggetto di apposita verifica da effettuarsi successivamente
all’inizio dell’attività con le modalità di cui al precedente art. 38; d.
polizza assicurativa di copertura rischi per gli utenti, i dipendenti e i
volontari; e. copia della carta dei servizi e del regolamento interno; f. progetto assistenziale generale e/o progetto educativo generale; g.
l’indicazione del responsabile del servizio di protezione e prevenzione secondo
la normativa vigente in materia.
4.
Per i servizi previsti agli articoli 89, 90, 95, 101 lett. b), 104, 105, 106,
del Capo VI del presente Regolamento, deve essere altresì allegata alla domanda
la seguente documentazione:
a.
indicazione della sede operativa del servizio e titolo di godimento della
stessa; b. planimetria quotata dei locali, nonché degli eventuali spazi
verdi annessi; c. indicazione della destinazione d’uso dei locali e degli
spazi; d. certificazione di abitabilità e di idonea conformità urbanistica; e. attestazione di possesso dei requisiti di sicurezza inerenti gli impianti f. certificato di prevenzione incendi ai sensi della normativa vigente in
materia; g. relazione di un tecnico abilitato sullo stato della rimozione
delle barriere architettoniche.
(••)
Articolo sostituito dal r.r.
n. 11/2015, art. 18. Il testo originario era così formulato:"Articolo
40 (Procedura per l’autorizzazione dei
servizi)1. Per i
servizi di cui all’art. 46, comma 1, della legge regionale, ad eccezione di quelli
previsti dalla lettera a), il soggetto titolare e/o gestore richiede la
autorizzazione all’esercizio all’ambito territoriale in cui ha la propria sede
operativa, attestando il possesso dei requisiti organizzativi richiesti interni
alla propria organizzazione di impresa. L’ambito competente, a seguito della
richiesta, entro i 30 giorni successivi, attiva il procedimento per l’iscrizione
nei registri regionali del soggetto titolare e/o gestore di un servizio, previa
verifica del rispetto di tutti i requisiti richiesti per l’autorizzazione e,
nell’ipotesi in cui accerti l’insussistenza dei requisiti prescritti, dispone
l’immediata cessazione del servizio, eventualmente già attivato. 2. L’iscrizione
nel registro regionale è effettuata con le modalità di cui all’art. 53 della legge regionale e determina la
legittimazione all’esercizio dei servizi automaticamente autorizzati.
Nell’ipotesi di diniego dell’iscrizione ai registri, per la verifica di
insussistenza da parte della Regione dei requisiti prescritti, l’Ambito dispone
l’immediata cessazione del servizio. 3. Il soggetto titolare e/o gestore di un
servizio, autorizzato ai sensi dei commi precedenti, all’avvio del servizio in
un ambito territoriale presenta la comunicazione di avvio delle attività ai
sensi dell’art. 51 della suddetta legge, che dovrà contenere la dichiarazione
di sussistenza dei requisiti minimi previsti dal presente regolamento e il
possesso della iscrizione nell’apposito registro regionale. 4. A seguito della
comunicazione di avvio attività, il servizio si intende automaticamente
autorizzato, fatto salvo l’obbligo del possesso dei requisiti organizzativi e
funzionali indicati nel presente regolamento. L’Ambito competente, a seguito
della comunicazione, attiva la verifica del rispetto dei requisiti richiesti per
il servizio attivato e ne dà comunicazione agli uffici regionali competenti per
l’aggiornamento del registro regionale."
Art. 41(Attività di vigilanza e
controllo) 1. L’Ambito esercita l’attività di vigilanza avvalendosi degli
uffici tecnici comunali, degli uffici dei servizi sociali e, per gli aspetti di
natura sanitaria, delle AUSL competenti per territorio. 2. L’Ambito, nell’esercizio della propria attività di vigilanza, nel
momento in cui constata il venir meno di uno o più dei requisiti prescritti
dalla legge regionale e dal presente regolamento, comunica tempestivamente al
legale rappresentante del soggetto gestore ovvero del soggetto titolare del
servizio, il provvedimento di diffida alla regolarizzazione. Il provvedimento di
diffida deve indicare le necessarie prescrizioni e un termine da 30 a 90 giorni
per l’adeguamento. L’Ambito, nel caso di mancato adeguamento alle prescrizioni
e/o ai termini ingiunti nella diffida, ai sensi dell’art. 63, comma 3, della legge regionale, sospende o revoca il
provvedimento di autorizzazione, in relazione alla gravità delle violazioni. 3. In caso di gravi illegittimità e nelle ipotesi di abuso della
pubblica fiducia, segnalate anche da altri ambiti territoriali nei quali il
soggetto autorizzato abbia attivato il servizio, l’Ambito che ha rilasciato il
provvedimento autorizzatorio può disporre, senza la preventiva diffida, la
sospensione o la revoca dello stesso provvedimento, individuando contestualmente
le misure idonee a tutelare gli utenti ovvero favorire soluzioni alternative. [4. Nel caso in cui ricorrano le condizioni indicate
all’art.63 della legge regionale, l’Ambito
territoriale che abbia rapporti contrattuali con il soggetto gestore del
servizio o della struttura applica la sanzione amministrativa nella misura e con
le modalità previste dal medesimo articolo destinando gli introiti agli
interventi ed ai servizi sociali. ] (32)
Art. 42(Attività di vigilanza e controllo
della
Regione) 1. Il Settore Sistema Integrato Servizi Sociali della Regione Puglia
effettua controlli a campione per verificare l’esercizio delle attività di
vigilanza previste dal presente regolamento.
2. In presenza di circostanze di particolare rilievo, ivi inclusa la
mancata attivazione del Comune e/o dell’Ambito territoriale di riferimento per
le attività di vigilanza di cui all’art. 41 del presente regolamento,
l’Assessorato ai Servizi Sociali può disporre, attraverso le proprie strutture,
specifiche attività di controllo. (33) 3.
Gli esiti dell’attività regionale di controllo sono comunicati all’ente
competente al rilascio del provvedimento autorizzatorio, unitamente all’invito a
provvedere agli adempimenti conseguenti. In caso di reiterata inerzia, previa
diffida, la Giunta Regionale esercita il potere sostitutivo decorsi 30 giorni
dal termine fissato per l’adempimento. (34) 4. Per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo, la
Regione, ai sensi dell’art. 53 della legge regionale, può avvalersi di
organismi di controllo che sono identificati come organismi operanti nel settore
della certificazione di qualità dei servizi e iscritti nell’apposito albo
regionale. 5. L’iscrizione all’albo degli organismi di controllo di cui al
comma 4 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) attestazione di idoneità da parte di organismi formalmente
riconosciuti a livello nazionale;
b) organizzazione aziendale strutturata in modo da assicurare
una piena valorizzazione delle risorse presenti sul territorio regionale;
c) previsione di meccanismi idonei a verificare l’effettiva
presenza dei requisiti prescritti per l’autorizzazione e l’accreditamento delle
strutture e dei servizi iscritti nei registri di cui all’art. 53 e nell’elenco di cui all’art.
54 della legge regionale 19/2006 e dei relativi soggetti
gestori o erogatori;
d) disponibilità di risorse professionali in possesso di
esperienza almeno quinquennale nei rispettivi campi di competenza;
e) dotazione organica che preveda almeno le seguenti figure
professionali: professionista abilitato alla certificazione in materia di
sicurezza nei luoghi di lavoro, assistente sociale iscritto all’Albo
Professionale, laureato in materie economiche o giuridiche esperto nel campo
delle politiche sociali;
f) partita IVA ed iscrizione nel registro delle imprese della
CCIAA della provincia in cui ha sede legale l’organismo di certificazione.
6. L’Albo regionale è istituito con apposito provvedimento del
Dirigente del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali della Regione. Il
Dirigente dispone l’iscrizione ovvero rigetta l’istanza, previa verifica del
possesso dei requisiti prescritti dal presente regolamento. Il procedimento
amministrativo è concluso nel termine di sessanta giorni dal ricevimento
dell’istanza.
7. Il Dirigente del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali, in
caso di gravi irregolarità nello svolgimento delle attività di controllo o di
accertata perdita dei requisiti prescritti per l’iscrizione, dispone l’immediata
cancellazione dall’Albo regionale degli organismi di controllo. Ai fini del
predetto accertamento il Dirigente del Settore può disporre ispezione presso
l’organismo di controllo.
(33) comma così sostituito dall’art. 15, comma 1 del Regolamento regionale 7 agosto 2008, n. 19.
Il comma era così formulato: “ 2. In presenza di circostanze di particolare
rilievo, l’Assessore Regionale ai Servizi Sociali può disporre, attraverso gli
uffici regionali, specifiche attività di controllo.” (34) Comma così sostituito daL r.r.
n. 11/2015, art. 20. Il testo originario era così formulato:"3. L’esito dell’attività di controllo di cui ai commi 1 e 2 è
comunicato all’ambito territoriale competente del rilascio del provvedimento
autorizzatorio, unitamente all’invito a provvedere agli adempimenti conseguenti.
In caso di reiterata inerzia, previa diffida, la Giunta Regionale esercita il
potere sostitutivo decorsi 30 giorni dal termine fissato per l’adempimento."
Art. 43(Registri delle strutture
autorizzate) 1. Le strutture e i servizi autorizzati ai sensi del presente
regolamento sono iscritti nei registri regionali con le modalità fissate
dall’art. 53 della legge regionale e dal presente
regolamento. 2.
L’iscrizione nei suddetti registri è condizione necessaria per stipulare
convenzioni con enti pubblici nonché per accedere all’accreditamento di cui
all’art.
54 della legge regionale n. 19/06. (35)
(35) Comma così sostituito dal r.r.
n. 11/2015, art. 21. Il testo del comma era così
formulato:"2. L’iscrizione nei suddetti registri
determina la legittimità all’esercizio delle attività."
TITOLO V STRUTTURE E SERVIZI SOCIALI RICONOSCIUTI
Art. 44(Definizione delle strutture riconosciute
) 1. Le caratteristiche delle strutture socioassistenziali
riconosciute sul territorio regionale, sulla base dei requisiti di cui al
presente Titolo, costituiscono i requisiti minimi strutturali, organizzativi e
funzionali per la costruzione di un sistema omogeneo e di qualità sul territorio
regionale, in sede di prima e organica applicazione.
2. I requisiti strutturali e organizzativi rapportati agli ospiti
delle strutture ovvero agli utenti dei servizi sono riferiti in ogni caso alla
ricettività autorizzata in numero posti letto per le stesse strutture ovvero
alla capacità di accoglienza dei servizi in numero di utenti.
3. La Regione riconosce la necessità e la opportunità di favorire
sperimentazioni e soluzioni innovative nella organizzazione e nella
progettazione di strutture e servizi, che tengano conto delle evoluzioni
normative e della evoluzione del sistema dei bisogni della popolazione pugliese
nei diversi contesti territoriali. A tal fine procederà annualmente, mediante
deliberazioni di Giunta Regionale, e previa intesa con i Comuni, alla
definizione di altre strutture e servizi e alla individuazione dei relativi
requisiti strutturali, organizzativi e funzionali minimi per le autorizzazioni.
Capo I (Strutture per Minori)
Art. 45(Norma generale) 1. Le strutture per minori, come definite dall’art. 41 della legge regionale, devono rispettare i
requisiti previsti nel presente capo.
2. Dette strutture sono destinate altresì all’accoglienza dei minori
sottoposti a provvedimenti giudiziari anche di natura penale. Gli Accordi di
programma definiti con le AUSL ai fini dell’approvazione dei Piani di Zona
regolamentano i rapporti per gli interventi socio-sanitari presso le strutture
che accolgono minori con disabilità fisica e/o psichica ovvero con disturbi
della personalità.
3. Le strutture che accolgono minori allontanati dalla famiglia
perché vittime di maltrattamenti o abusi devono avere caratteristiche adeguate
al perseguimento degli obiettivi di promozione del benessere dei bambini
maltrattati.
4. Nel caso in cui, su disposizioni dei Tribunali per i Minorenni,
si debba procedere a realizzare legami sostitutivi adeguati al compito
riparativo, tali strutture specializzate incoraggeranno il determinarsi di
condizioni che permettano adozioni o affidamenti familiari caratterizzati da
specifiche istanze terapeutiche.
5. Per gli adempimenti di cui all’art. 2 della legge 4 maggio 1983
n. 184 e successive modificazioni e disposizioni attuative, il Settore
Programmazione Sociale e Integrazione della Regione Puglia, attraverso
l’Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali, di cui all’art. 14 della legge regionale, effettua il costante
monitoraggio delle strutture per minori e istituisce l’anagrafe dei minori in
affidamento familiare.
Art. 46(Contenuto professionale dei servizi)(36) 1.
Al fine di promuovere la qualità delle prestazioni erogate dalle strutture e dai
servizi oggetto del presente regolamento e di tutelare e valorizzare le
esperienze professionali acquisite dagli operatori, la Regione Puglia riconosce
i titoli di studio già individuati a livello nazionale per l’esercizio delle
professioni di assistente sociale, educatore professionale socio-pedagogico,
pedagogista, educatore professionale socio-sanitario, operatore socio-sanitario
e promuove percorsi di formazione professionale per la riqualificazione di
operatori già in servizio alla data di entrata in vigore del presente
regolamento, pur non in possesso dei titoli di studio richiesti dalle normative
successive, purchè non in contrasto con le norme comunitarie e nazionali
vigenti.
2.
Per lo svolgimento della funzione educativa nel settore dei servizi socio
assistenziali e socio educativi, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme
vigenti, è richiesto il possesso della qualifica di educatore professionale
socio-pedagogico e della qualifica di pedagogista di cui alla legge 27 dicembre
2017 n. 205, commi 594-598.
3.
Nell’ambito di servizi socio assistenziali che abbiano carattere prevalente di
servizi socio riabilitativi, e ad
elevata integrazione sociosanitaria, per lo svolgimento della funzione
educativa è richiesto il possesso della qualifica di educatore professionale
socio-sanitario di cui alla legge 27 dicembre 2017 n. 205, comma
596.
4.
l soggetti che alla data del 01.01.2018 hanno svolto l’attività di educatore per
un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, documentata mediante
dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell’interessato ai
sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, possono continuare ad esercitare tale attività; per tali
soggetti il mancato possesso della qualifica di educatore professionale
socio-pedagogico e di educatore professionale socio-sanitario non può
costituire, direttamente e indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale
dei rapporti di lavoro in corso alla data del 01.01.2018, né per la loro
modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al
lavoratore.
5.
Tutte le strutture e i servizi di cui agli articoli del Titolo V del presente
regolamento devono avere un coordinatore. Salvo quanto espressamente definito
per specifiche strutture o servizi, il coordinatore deve essere in possesso dei
titoli di laurea prescritti dalla normativa vigente per l’accesso alle
qualifiche di cui al comma 2. Sono fatte salve le posizioni di coordinamento già
ricoperte nelle strutture e nei servizi sulla base delle disposizioni previgenti
alla data del 01.01.2018.”
(•) lettera così sostituita dall’art.16, comma 1 del Regolamento regionale 7 agosto 2008, n. 19(•) lettera aggiunta dall’art. 16, comma 2 del Regolamento regionale 7 agosto 2008, n. 19.(•) lettera aggiunta dall’art. 16, comma 2 del Regolamento regionale 7 agosto 2008, n. 19. (•) comma sostituito dal r.r.
n. 11/2015, art. 22. Il testo originario era così formulato:"6. Tutte le strutture e i servizi di cui agli articoli del Titolo V
del presente regolamento devono prevedere la posizione di coordinatore della
struttura o coordinatore del servizio. Fatte salve le posizioni di coordinamento
già ricoperte nelle strutture e nei servizi attivi alla data di entrata in
vigore del presente regolamento, e salvo quanto espressamente definito per
specifiche strutture, le funzioni di coordinamento sono assegnate a figure in
possesso di laurea almeno triennale, ovvero a figure in possesso di diploma di
maturità con esperienza nel ruolo specifico di coordinatore di struttura o
servizio non inferiore a tre anni."(36) Articolo già modificato dal r.r.
n. 11/2015, art. 22, e dall’art. 16, del Regolamento regionale 7 agosto 2008, n. 19. è stato sostituito dal r.r.
10/2018, art. 2
, comma 1.
Art. 47(Comunità familiare) 1. La Comunità familiare deve avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione e
standard |
Tipologia e
carattere;
destinatari |
La comunità familiare è struttura educativa residenziale,
caratterizzata da bassa intensità assistenziale, destinata alla convivenza
stabile di un piccolo gruppo di minori con due o più adulti che assumono le
funzioni genitoriali. È rivolta a minori in età evolutiva per i quali non è
praticabile l’affido. |
Ricettività |
Massimo 6 ospiti in età compresa tra 0 – 18
anni |
Prestazioni |
La comunità familiare è struttura avente caratteristiche funzionali
ed organizzative orientate al modello relazionale familiare, a carattere non
professionale. La comunità familiare assicura accoglienza e cura dei minori,
costante azione educativa, assistenza e tutela, gestione della quotidianità ed
organizzazione della vita alla stregua di quanto avviene nel normale clima
familiare, coinvolgimento dei minori in tutte le attività di espletamento della
vita quotidiana come momento a forte valenza educativa, stesura di progetti
educativi individualizzati, gestione delle emergenze, socializzazione e
animazione. La struttura assicura il servizio per tutto l’arco della giornata,
ivi comprese le ore notturne.
La Comunità familiare, in particolare, deve:
- assicurare il mantenimento, l’educazione, l’istruzione di ogni
minore affidato, tenendo conto delle indicazioni della famiglia, del servizio
sociale, delle prescrizioni eventualmente stabilite dall’autorità affidante;
- agevolare i rapporti fra gli ospiti e la famiglia di origine
onde favorirne il reinserimento;
- predisporre, dopo un congruo periodo di osservazione del caso,
un progetto educativo personalizzato in accordo con la famiglia, il servizio
sociale, l’educatore tenendo conto delle indicazioni del provvedimento di
affidamento;
- tenere la cartella personale psico-sociale e sanitaria di ogni
ospite, assicurandone il costante aggiornamento a cura degli operatori della
struttura;
- tenere il registro giornaliero delle presenze degli ospiti;
- curare gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in
ordine ai rapporti con l’autorità giudiziaria minorile;
- coinvolgere, pur nella diversità dei ruoli, tutto il personale
in servizio nel programma educativo e nella gestione delle attività.
|
Personale |
Minimo due adulti che assumono funzioni genitoriali, prevedendo
preferibilmente la presenza di entrambi i sessi. Gli adulti che assumono
responsabilità genitoriali devono possedere idoneità all’affido, conformemente
alle Linee Guida regionali in materia. Gli adulti nello svolgimento della
propria funzione sono affiancati da:
- almeno un educatore;
- da altri consulenti dell’area socio-psico-pedagogica;
- da esperti per prestazioni relative ad interventi di
animazione, secondo l’organizzazione delle attività della comunità.
|
Modulo abitativo |
Le Comunità a dimensione familiare devono essere organizzate in
appartamenti collocati in civili abitazioni, adeguatamente arredati e
dimensionati in relazione ai bisogni dei minori accolti. Ogni appartamento deve
comprendere:
· camere da letto singole con uno spazio notte individuale di non
meno di mq. 9 o doppie con uno spazio complessivamente non inferiore a mq. 14
per due posti letto;
· per le camere da letto doppie, disposizione dei posti letto in
orizzontale, evitando la disposizione “a castello”;
· un locale per servizi igienici ogni 3 ospiti, di cui un locale
per servizi igienici assistito per la non autosufficienza, a cui deve
aggiungersi un locale per servizi igienici riservato agli adulti e al personale;
· zona soggiorno-pranzo, con idonei spazi per attività di gruppo
e individuali;
· cucina;
· postazione telefonica accessibile per i minori ospiti, nei casi
previsti e sotto la supervisione degli adulti;
· dotazione di condizionatore d’aria in tutti gli ambienti
destinati alla fruizione da parte degli ospiti.
|
Art. 48(Comunità educativa) 1. La Comunità educativa deve avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione e
standard |
Tipologia e carattere;
destinatari
|
La comunità educativa è struttura residenziale a carattere
comunitario di tipo familiare, caratterizzata dalla convivenza di un gruppo di
minori con un’equipe di operatori professionali che svolgono la funzione
educativa come attività di lavoro. È rivolta a minori per i quali non è
praticabile l’affido o per i quali si è in attesa dell’affido stesso.
|
Ricettività |
Massimo 10 ospiti più eventuali 2 posti per le emergenze di età
compresa tra 3 – 18 anni. La permanenza degli ospiti può essere estesa fino al
compimento del 25. mo anno di età limitatamente ai casi per i quali si rende
necessario il completamento del percorso educativo e di recupero. Le comunità
educative organizzano la propria accoglienza in modo da assicurare la omogeneità
della presenza dei minori per classi di età, in particolare curando che siano
presenti o minori fino ai 12 anni oppure minori dai 13 ai 18 anni, fatta salva
la possibilità di ospitare minori fratelli anche in fasce di età diverse da
quelle indicate. E’ possibile inserire minori di età inferiore ai tre anni ove
richiesto da particolari situazioni contingenti, ed a seguito
dell’autorizzazione dell’autorità che ne ha disposto l’inserimento.
|
Prestazioni |
La comunità educativa è struttura avente caratteristiche funzionali
ed organizzative orientate al modello relazionale familiare, a carattere
professionale.
La comunità educativa assicura accoglienza e cura dei minori,
costante azione educativa, assistenza e tutela, gestione della quotidianità ed
organizzazione della vita alla stregua di quanto avviene nel normale clima
familiare, coinvolgimento dei minori in tutte le attività di espletamento della
vita quotidiana come momento a forte valenza educativa, stesura di progetti
educativi individualizzati, gestione delle emergenze, socializzazione e
animazione.
La Comunità deve:
- assicurare il mantenimento, l’educazione, l’istruzione di ogni
minore affidato, tenendo conto delle indicazioni della famiglia, del servizio
sociale, delle prescrizioni eventualmente stabilite dall’autorità affidante;
- agevolare i rapporti fra gli ospiti e la famiglia di origine
onde favorirne il reinserimento;
- predisporre, dopo un congruo periodo di osservazione del caso,
un progetto educativo personalizzato in accordo con la famiglia, il servizio
sociale, l’educatore tenendo conto delle indicazioni del provvedimento di
affidamento;
- tenere la cartella personale psico-sociale e sanitaria di ogni
ospite, assicurandone il costante aggiornamento a cura degli operatori della
struttura;
- tenere il registro giornaliero delle presenze degli ospiti;
- curare gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in
ordine ai rapporti con l’autorità giudiziaria minorile;
- coinvolgere, pur nella diversità dei ruoli, tutto il personale
in servizio nel programma educativo e nella gestione delle attività.
|
Personale |
Nella Comunità educativa il rapporto minimo tra educatori e minori
deve essere di uno a due e comunque in numero sufficiente a garantire regolari
turnazioni nel rispetto dei CCNL e della normativa vigente, prevedendo
preferibilmente la presenza di entrambi i sessi. Nelle ore notturne la comunità
educativa di tipo familiare deve assicurare almeno la presenza di una unità di
personale educativo presenza
programmata dello psicologo. (37)
Personale ausiliario nel numero di almeno 1 ogni 6 ospiti, che
garantiscano la presenza nelle ore diurne, [per un minimo di 12 ore
giornaliere]. (38) Per la gestione della struttura e
la organizzazione delle prestazioni da erogare, è individuato un coordinatore
della struttura tra le figure professionali dell’area sociopsico-pedagogica,
impiegate nella stessa, salvo quanto disposto all’art. 46 del presente
regolamento. Se la struttura accoglie anche minori con problematiche
psico-sociali, nella equipe devono essere presenti anche educatori
professionali, ex Decreto n. 520/1998, nonché le altre figure professionali
adeguate in relazione alle prestazioni sociosanitarie richieste. Le eventuali
prestazioni sanitarie sono erogate dal Servizio Sanitario Regionale, nel
rispetto del modello organizzativo vigente. |
Modulo abitativo |
La Comunità educativa deve essere organizzata in appartamenti
collocati in civili abitazioni, adeguatamente arredati e dimensionati in
relazione ai bisogni dei minori accolti. Ogni appartamento deve comprendere:
· camere da letto singole con uno spazio notte individuale di non
meno di mq. 9 o doppie con uno spazio complessivamente non inferiore a mq. 14
per due posti letto;
· per le camere da letto doppie, disposizione dei posti letto in
orizzontale, evitando la disposizione “a castello”;
· camere doppie con l’aggiunta di un terzo letto, solo in casi
specifici determinati dalla necessità di non dividere gruppi di fratelli e di
sorelle, e solo a seguito di autorizzazione dell’autorità che ha disposto
l’inserimento dei minori;
· un locale per servizi igienici ogni quattro ospiti, di cui
almeno uno attrezzato per la non autosufficienza e un locale per servizi
igienici riservato al personale;
· zona soggiorno-pranzo, con idonei spazi per attività di gruppo
e individuali;
· cucina;
· postazione telefonica accessibile agli ospiti minori, nei casi
previsti e con la supervisione degli adulti;
· dotazione di condizionatore d’aria in tutti gli ambienti
destinati alla fruizione da parte degli ospiti. |
Art. 49(Comunità di pronta
accoglienza) 1. La Comunità di pronta accoglienza deve avere le seguenti
caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione e
standard |
Tipologia e
carattere;
destinatari |
La comunità di pronta accoglienza è struttura educativa residenziale
a carattere comunitario, caratterizzata dalla temporaneità dell’accoglienza di
un piccolo gruppo di minori con un gruppo di operatori che, anche a turno,
assumono la funzione di adulto di riferimento svolgendo attività lavorativa. La
struttura è finalizzata all’ospitalità di preadolescenti ed adolescenti che
necessitano di un urgente allontanamento dalla propria famiglia e/o di tutela
temporanea. Il periodo di permanenza dei minori nella comunità, di norma, non
deve superare i 15 giorni e non può, in ogni caso, superare i 30 giorni. Tali
termini possono essere superati soltanto a seguito di motivata autorizzazione
dell’autorità che ha disposto l’inserimento. Durante tale periodo i servizi
sociali dell’ambito formulano un progetto educativo individuale in virtù del
quale saranno attivati altri servizi o interventi. |
Ricettività |
Massimo 10 minori di età compresa tra 6 -18 anni. Le comunità di
pronta accoglienza organizzano la propria accoglienza in modo da assicurare la
omogeneità della presenza dei minori per classi di età, in particolare curando
che siano presenti o minori fino ai 12 anni oppure minori dai 13 ai 18 anni,
fatta salva la possibilità di ospitare minori fratelli anche in fasce di età
diverse da quelle indicate. E’ possibile inserire minori di età inferiore ai sei
anni ove richiesto da particolari situazioni contingenti, ed a seguito
dell’autorizzazione dell’autorità che ne ha disposto l’inserimento.
|
Prestazioni |
La Comunità assicura: il funzionamento nell’arco delle 24 ore, per
tutto l’anno, servizi di cura alla persona, azioni volte a garantire una pronta
risposta ai bisogni primari, azioni volte ad assicurare, per quanto possibile,
la continuità con le attività scolastiche e formative eventualmente in corso. La
Comunità partecipa all’elaborazione del progetto educativo individuale, la cui
titolarità resta in capo ai Servizi sociali territoriali, che ne assicura la
continuità rispetto alla struttura e ai servizi che prendono in carico il minore
dopo il periodo di permanenza nella comunità di pronta accoglienza.
La Comunità di pronta accoglienza deve:
- assicurare il rispetto delle prescrizioni eventualmente
stabilite dall’autorità affidante;
- tenere la cartella personale psico-sociale e sanitaria di ogni
ospite, assicurandone il costante aggiornamento a cura degli operatori della
struttura;
- tenere il registro giornaliero delle presenze degli ospiti;
- curare gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in
ordine ai rapporti con l’autorità giudiziaria minorile. |
Personale |
La Comunità è condotta da un numero di operatori in misura
sufficiente a garantire nell’arco delle 24 ore la presenza di almeno un
educatore ogni tre ospiti. Personale ausiliario nel numero di almeno 1 ogni 5
ospiti, che garantiscano la presenza nelle ore diurne, per un minimo di 12 ore
giornaliere. Per la gestione della struttura e la organizzazione delle
prestazioni da erogare, è individuato un coordinatore della struttura tra le
figure professionali dell’area sociopsico-pedagogica, impiegate nella stessa,
salvo quanto disposto all’art. 46 del presente regolamento.
|
Modulo abitativo |
La Comunità di pronta accoglienza deve essere organizzata in
appartamenti collocati in civili abitazioni, adeguatamente arredati e
dimensionati in relazione ai bisogni dei minori accolti. Ogni appartamento deve
comprendere:
· camere da letto singole con uno spazio notte individuale di non
meno di mq. 9 o doppie con uno spazio complessivamente non inferiore a mq. 14
per due posti letto;
· per le camere da letto doppie, disposizione dei posti letto in
orizzontale, evitando la disposizione “a castello”;
· camere doppie con l’aggiunta di un terzo letto, solo in casi
specifici determinati dalla necessità di non dividere gruppi di fratelli e di
sorelle, e solo a seguito di autorizzazione dell’autorità che ha disposto
l’inserimento dei minori;
· un locale per servizi igienici ogni quattro ospiti, di cui
almeno uno attrezzato per la non autosufficienza e un locale per servizi
igienici riservato al personale;
· zona soggiorno-pranzo, con idonei spazi per attività di gruppo
e individuali;
· cucina;
· postazione telefonica accessibile agli ospiti;
· dotazione di condizionatore d’aria in tutti gli ambienti
destinati alla fruizione da parte degli ospiti. |
Art. 50(Comunità
alloggio) 1. La Comunità alloggio deve avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione e
standard |
Tipologia e carattere;
destinatari
|
La Comunità alloggio è struttura educativa residenziale a carattere
comunitario, caratterizzata dalla convivenza di un gruppo di giovani, con la
presenza di educatori che assumono la funzione di adulti di riferimento.
|
Ricettività |
Massimo 10 ospiti più eventuali 2 posti per le emergenze di età
compresa tra 12 - 18 anni. La permanenza degli ospiti può essere estesa fino al
compimento del 25. mo anno di età limitatamente ai casi per i quali si rende
necessario il completamento del percorso educativo e di recupero. E’ possibile
inserire minori di età inferiore ai dodici anni ove richiesto da particolari
situazioni contingenti, ed a seguito dell’autorizzazione dell’autorità che ne ha
disposto l’inserimento. |
Prestazioni |
La comunità alloggio è struttura avente caratteristiche funzionali
ed organizzative orientate al modello comunitario, a carattere professionale. La
comunità alloggio assicura accoglienza e cura dei giovani, costante azione
educativa, assistenza e tutela, gestione della quotidianità, attività socio
educative volte ad un adeguato sviluppo dell’autonomia individuale,
coinvolgimento dei giovani in tutte le attività di espletamento della vita
quotidiana come momento a forte valenza educativa, inserimento in attività
formative e di lavoro, stesura di progetti educativi individualizzati, gestione
delle emergenze, socializzazione e animazione.
La Comunità alloggio deve:
- assicurare il mantenimento, l’educazione, l’istruzione di ogni
minore affidato, tenendo conto delle indicazioni della famiglia, del servizio
sociale, delle prescrizioni eventualmente stabilite dall’autorità affidante;
- agevolare i rapporti fra gli ospiti e la famiglia di origine
onde favorirne il reinserimento;
- predisporre, dopo un congruo periodo di osservazione del caso,
un progetto educativo personalizzato in accordo con la famiglia, il servizio
sociale, l’educatore tenendo conto delle indicazioni del provvedimento di
affidamento;
- tenere la cartella personale psico-sociale e sanitaria di ogni
ospite, assicurandone il costante aggiornamento a cura degli operatori della
struttura;
- tenere il registro giornaliero delle presenze degli ospiti;
- curare gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in
ordine ai rapporti con l’autorità giudiziaria minorile;
- coinvolgere, pur nella diversità dei ruoli, tutto il personale
in servizio nel programma educativo e nella gestione delle attività.
|
Personale |
La Comunità alloggio è condotta da educatori e assistenti sociali in
ragione di un operatore ogni 3 minori. Gli educatori, preferibilmente di sesso
diverso, articolano la loro presenza nella struttura con turni elastici, in modo
da mantenere stabili le figure di riferimento per i giovani ed il rapporto
numerico prima indicato. Nelle ore notturne la Comunità alloggio deve assicurare
la presenza di una unità di personale educativo. Personale ausiliario nel numero
di almeno 1 ogni 5 ospiti, che garantiscano la presenza nelle ore diurne, per un
minimo di 12 ore giornaliere. Per la gestione della struttura e la
organizzazione delle prestazioni da erogare, è individuato un coordinatore della
struttura tra le figure professionali dell’area sociopsico-pedagogica, impiegate
nella stessa, salvo quanto disposto all’art. 46 del presente regolamento.
|
Modulo abitativo |
La Comunità alloggio deve essere organizzata in appartamenti
collocati in civili abitazioni, adeguatamente arredati e dimensionati in
relazione ai bisogni dei minori accolti. Ogni appartamento deve comprendere:
· camere da letto singole con uno spazio notte individuale di
non meno di mq. 9 o doppie con uno spazio complessivamente non inferiore a mq.
14 per due posti letto;
· per le camere da letto doppie, disposizione dei posti letto in
orizzontale, evitando la disposizione “a castello”;
· camere doppie con l’aggiunta di un terzo letto, solo in casi
specifici determinati dalla necessità di non dividere gruppi di fratelli e di
sorelle, e solo a seguito di autorizzazione dell’autorità che ha disposto
l’inserimento dei minori;
· un locale per servizi igienici ogni quattro ospiti, di cui
almeno uno attrezzato per la non autosufficienza e un locale per servizi
igienici riservato al personale;
· zona soggiorno-pranzo, con idonei spazi per attività di gruppo e
individuali;
· cucina;
· postazione telefonica accessibile agli ospiti;
· dotazione di condizionatore d’aria in tutti gli ambienti
destinati alla fruizione da parte degli ospiti.
|
Art. 51(Gruppo appartamento) 1. Il Gruppo appartamento deve avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione e standard
|
Tipologia e
carattere;
destinatari |
Il
Gruppo appartamento è un servizio residenziale a bassa intensità assistenziale
rivolto a minori, di età compresa tra i 16 e i 18 anni che devono ancora
completare il percorso educativo per il raggiungimento della loro autonomia.
La permanenza degli ospiti può essere estesa fino al compimento del 25.mo
anno di età limitatamente ai casi per i quali si rende necessario il
completamento del percorso educativo e di recupero. E’ possibile inserire
minori di età inferiore ai 16 anni ove richiesto da particolari situazioni
contingenti, ed a seguito dell’autorizzazione dell’autorità che ne ha disposto
l’inserimento. Qualora all’interno del gruppo appartamento siano presenti
contestualmente sia minorenni che maggiorenni, sarà cura del soggetto gestore
diversificare opportunamente i moduli abitativi e l’organizzazione delle
attività sociali e psico-pedagogiche al fine di garantire prestazioni consone
alle differenti tipologie di accolti. Se all’interno del gruppo appartamento
sono presenti contestualmente sia minorenni che maggiorenni, i moduli abitativi
e l’organizzazione delle attività sociali e psico-pedagogiche devono essere
diversificati per garantire prestazioni consone alle differenti tipologie di
ospiti. (39) |
Ricettività |
Per
modulo abitativo: massimo 6 minori, omogenei per sesso. (40) |
Prestazioni |
Le attività quotidiane sono autogestite, sulla base di regole
condivise dai giovani accolti della struttura, con la presenza, limitata ad
alcuni momenti della giornata, di operatori professionali che a turno assumono
la funzione di adulti di riferimento, garantendo la necessaria assistenza
finalizzata al coordinamento delle attività quotidiane del gruppo e
all’accompagnamento del giovane nel suo percorso di crescita.
Il Gruppo appartamento deve:
- assicurare il mantenimento, l’educazione, l’istruzione di ogni
minore affidato, tenendo conto delle indicazioni della famiglia, del servizio
sociale, delle prescrizioni eventualmente stabilite dall’autorità affidante;
- agevolare i rapporti fra gli ospiti e la famiglia di origine
onde favorirne il reinserimento;
- predisporre, dopo un congruo periodo di osservazione del caso,
un progetto educativo personalizzato in accordo con la famiglia, il servizio
sociale, l’educatore tenendo conto delle indicazioni del provvedimento di
affidamento;
- tenere la cartella personale psico-sociale e sanitaria di ogni
ospite, assicurandone il costante aggiornamento a cura degli operatori della
struttura;
- tenere il registro giornaliero delle presenze degli ospiti;
- curare gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in
ordine ai rapporti con l’autorità giudiziaria minorile;
- coinvolgere, pur nella diversità dei ruoli, tutto il personale
in servizio nel programma educativo e nella gestione delle attività.
|
Personale |
Nel Gruppo appartamento deve esser garantita, nelle ore più significative della
giornata la presenza di almeno un educatore. Operatori nel numero di almeno 1
per modulo abitativo che garantisca la presenza nelle ore notturne
(41) |
Modulo abitativo |
Il Gruppo appartamento deve essere organizzato in appartamenti
collocati in civili abitazioni, adeguatamente arredati e dimensionati in
relazione ai bisogni dei giovani residenti. Ogni appartamento deve comprendere:
· camere da letto singole con uno spazio notte individuale di
non meno di mq. 9 o doppie con uno spazio complessivamente non inferiore a mq.
14 per due posti letto;
· per le camere da letto doppie, disposizione dei posti letto in
orizzontale, evitando la disposizione “a castello”;
· un locale per servizi igienici attrezzato per la non
autosufficienza e un locale per servizi igienici riservato al personale;
· zona soggiorno-pranzo, con idonei spazi per attività di gruppo
e individuali;
· cucina;
· postazione telefonica accessibile agli ospiti;
· dotazione di condizionatore d’aria in tutti gli ambienti
destinati alla fruizione da parte degli ospiti.
|
Il Gruppo appartamento è un servizio residenziale rivolto a giovani
in età adolescenziale e giovanile, di età compresa tra i 16 e i 18 anni, che non
possono restare e/o rientrare in famiglia oppure che devono ancora completare il
percorso educativo per il raggiungimento della loro autonomia. La permanenza
degli ospiti può essere estesa fino al compimento del 25. mo anno di età
limitatamente ai casi per i quali si rende necessario il completamento del
percorso educativo e di recupero.
E’ possibile inserire minori di età inferiore ai 16 anni ove
richiesto da particolari situazioni contingenti, ed a seguito
dell’autorizzazione dell’autorità che ne ha disposto l’inserimento.
(39) Comma modificato dl r.r.
n. 11/2015, art. n. 24, c. 1.(40) Comma modificato dl r.r.
n. 11/2015, art. n. 24, c. 2.(41) Paragrafo già modificato dal r.r.
n. 11/2015, art. n. 24, c. 3., è stato sostituito
dal r.r.
10/2018, art, 3,
comma 1.
Art. 52(Centro socio-educativo
diurno) 1. Il Centro socio-educativo diurno deve avere le seguenti
caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione e
standard |
Tipologia e
carattere;
destinatari |
Il Centro socio-educativo diurno è struttura di prevenzione e
recupero aperta a tutti i minori che, attraverso la realizzazione di un
programma di attività e servizi socio-educativi, culturali, ricreativi e
sportivi, mira in particolare al recupero dei minori con problemi di
socializzazione o esposti al rischio di emarginazione e di devianza o
diversamente abili. E’ necessario che il centro socio-educativo diurno rivolga
la propria attività alla totalità dei minori residenti nel territorio di
riferimento, al fine di promuoverne l’integrazione sociale e culturale. Il
Centro, inoltre, può accogliere anche minori non residenti nello stesso Comune,
qualora nell’ambito territoriale di riferimento non vi siano centri diurni
sufficienti a rispondere ai molteplici bisogni di minori e famiglie. Il Centro
diurno deve provvedere in tal caso ad organizzare un servizio di trasporto per i
minori. Il centro offre sostegno, accompagnamento e supporto alle famiglie ed
opera in stretto collegamento con i servizi sociali dei Comuni e con le
istituzioni scolastiche, nonché con i servizi delle comunità educative e delle
comunità di pronta accoglienza per minori. |
Ricettività |
Nel Centro possono essere accolti contemporaneamente non più di 30
minori in età compresa dai 6 ai 18 anni, prioritariamente residenti nel
quartiere o Comune e nell’ambito territoriale di riferimento. E’ possibile la
suddivisione della struttura in moduli da 30 minori ciascuno, purché ogni modulo
rientri negli standard previsti dal presente articolo, assicurando la fruizione
comune di attività e servizi generali, non in contrasto con il presente
regolamento. Le attività formative e laboratoriali devono essere svolte in
gruppi di max 10 persone, preferibilmente aggregate per classi d’età o in gruppi
di max 5 persone, se presente un minore disabile. Se il centro accoglie anche
minori con diversamente abilità o con problematiche psico-sociali, le eventuali
prestazioni sanitarie sono erogate nel rispetto del modello organizzativo del
Servizio Sanitario Regionale. |
Prestazioni |
La struttura si colloca nella rete dei servizi sociali territoriali,
caratterizzandosi per l’offerta di una pluralità di attività ed interventi che
prevedono lo svolgimento di funzioni quali l’ascolto, il sostegno alla crescita,
l’accompagnamento, l’orientamento. Assicura supporti educativi nelle attività
scolastiche ed extrascolastiche. Offre sostegno e supporto alle famiglie. Il
Centro pianifica le attività in base alle esigenze e agli interessi degli
ospiti, valorizzandone il protagonismo. Il Centro può organizzare, a titolo
esemplificativo, attività quali:
· attività sportive;
· attività ricreative;
· attività culturali;
· attività di supporto alla scuola ;
· momenti di informazione;
· prestazioni sociosanitarie eventualmente richieste per
minori con problematiche psico-sociali;
· somministrazione pasti, in relazione agli orari di
apertura.
Le attività del Centro si realizzano attraverso interventi
programmati, raccordati coni programmi e le attività degli altri servizi e
strutture educative, sociali, culturali e ricreativi esistenti nel territorio.
Le famiglie e le associazioni di rappresentanza delle stesse partecipano alla
determinazione degli indirizzi programmatici e organizzativi. Gli ospiti
partecipano alla determinazione del programma e del calendario delle attività
del Centro. L’orario di funzionamento del Centro deve essere compatibile con le
esigenze di studio e formative degli ospiti. |
Personale |
Operatori in rapporto di almeno uno per ogni 10 minori, quali figure
professionali funzionali alla realizzazione delle attività, quali educatori,
educatori professionali, assistenti sociali, animatori, altre figure
qualificate. Tra gli operatori devono figurare almeno un educatore ogni 30
minori. Se il centro accoglie anche minori con diversamente abilità o con
problematiche psico-sociali, le eventuali prestazioni sanitarie sono erogate nel
rispetto del modello organizzativo del Servizio Sanitario Regionale. In tal caso
deve essere previsto personale qualificato nell’area socio-psico-pedagogica
ovvero nell’area dell’educazione professionale in rapporto di 1 ogni 3 minori
diversamente abili. Personale ausiliario nel numero di almeno 1 ogni 30 ospiti,
che garantisca la presenza nelle ore di apertura del centro. Per la gestione
della struttura e la organizzazione delle prestazioni da erogare, è individuato
un coordinatore della struttura tra le figure professionali dell’area
socio-psico-pedagogica, impiegate nella stessa, salvo quanto disposto all’art.
46. |
Caratteristiche
strutturali |
La struttura deve essere dotata di ambienti e spazi idonei, con una
superficie complessivamente non inferiore a 150 mq. per ciascun modulo da 30
minori, in ogni caso rispondenti alle norme d’igiene e sicurezza, alle attività
previste e al riposo. Deve inoltre possedere un servizio igienico ogni dieci
ospiti, di cui almeno uno attrezzato per la non autosufficienza, e un servizio
igienico riservato al personale. |
Art. 53(Asilo nido) (••) 1. L’asilo nido o nido d’infanzia è struttura autorizzata per la
erogazione di un servizio educativo e sociale per bambini in età compresa tra i
3 e i 36 mesi, quando abbia le caratteristiche e rispetti gli standard
strutturali e qualitativi di seguito indicati:
Dimensioni |
Descrizione e standard
|
Tipologia e
carattere;
destinatari
|
Lasilo nido o nido dinfanzia è un servizio
educativo e sociale di interesse pubblico, aperto a tutte le bambine e i bambini
in età com presa tra i 3 e i 36 mesi, che concorre con le famiglie alla loro
crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e a
garanzia del diritto alleducazione, nel rispetto della identità individuale,
culturale e religiosa. Lasilo nido costituisce, inoltre, servizio di
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie, quale strumento a
supporto di una migliore organizzazione dei nuclei familiari. |
|
|
Lasilo nido garantisce il diritto
allinserimento e alla integrazione dei bambini diversamente abili, secondo
quanto previsto allarticolo 12 comma 5 della L. n. 104/1992, e per essi,
anche in collaborazione con i servizi competenti della ASL vengono definiti
progetti educativi specifici. |
|
In risposta alle nuove esigenze sociali ed
educative, possono essere istituite anche sezioni aggregate a scuole dinfanzia
o sezioni primavera, per laccoglienza di bambini in età compresa tra i 24 e i
36 mesi. |
|
Si definisce micro-nido la struttura con
finalità analoghe a quelle dellasilo nido, ma con una ricettività
ridotta. |
|
Altre strutture assimilate sono il nido
aziendale o il nido di condominio, che mantengono le stesse caratteristiche
dellasilo nido o del micro-nido, in relazione al numero di posti
bambino. |
|
Per tutte le tipologie di nido di infanzia qui
individuate si applicano le caratteristiche organizzative e gli standard di
seguito indicati. |
| |
Ricettività |
La ricettività minima e massima del nido di
infanzia, espressa in termini di capienza, è fissata rispettivamente a 20 e a 60
posti bambino. |
La ricettività minima e massima della struttura
micro-nido è fissata rispettivamente a 6 e a 20 posti
bambino. |
La presenza programmata su base annua nella
struttura può essere determinata nelle misure massime del: |
- 30% in più rispetto alla ricettività per
utenti in fascia di età 3-12 mesi; |
- 25% in più rispetto alla ricettività per
utenti in fascia di età 13-23 mesi; |
- 20% in più rispetto alla ricettività per
utenti in fascia di età 24-36 mesi. |
Detti incrementi possono essere introdotti in
considerazione dello scarto giornaliero tra bambini iscritti e reali
frequentanti, fermi restando gli standard previsti dalla sezione modulo
abitativo con riferimento alla superficie richiesta per gli spazi interni, che
va parametrata in relazione alla ricettività o capienza. |
Nel caso di asilo nido che accolga più di una
delle fasce di età sopra indicate, la presenza programmata non può determinare
incrementi rispetto alla ricettività cumulati su una sola fascia di età degli
utenti, bensì esclusivamente distribuiti tra le fasce di età presenti entro i
limiti sopra indicati. Lasilo nido e il micro-nido sono da intendere operanti a
tempo pieno, quando osservano orario di apertura pari o superiore a 36 ore e
almeno 5 gg di apertura settimanali, o a tempo parziale quando osservano un
orario di apertura inferiore alle 36 ore settimanali. |
Gli spazi essenziali destinati ai bambini e ai
servizi generali sono i seguenti: |
a) ambiente di ingresso, con adeguato spazio
filtro per la tutela microclimatica, che dia accesso alle sezioni, evitando il
passaggio attraverso i locali di altre sezioni; per le strutture aggregate a
servizi scolastici o educativi, lingresso può essere
unico; |
b) unità funzionali minime (sezioni) per ciascun
gruppo di bambini, la cui dimensione e il cui numero dipende dal numero totale
di bambini iscritti e dal progetto educativo, in grado di garantire nello stesso
spazio il riposo e il pasto ovvero in spazi funzionalmente collegati e
attrezzati, anche ad uso non esclusivo, purché prima dellutilizzo siano
assicurate le migliori condizioni di igienicità e di fruibilità compatibili con
il sonno; |
c) locali per ligiene destinati ai bambini,
anche al servizio di più sezioni ma contigui a ciascuna delle sezioni servite,
attrezzati con un fasciatoio, una vasca lavabo e una dotazione media di sanitari
non inferiore a un vaso ogni dieci bambini di età superiore a 12 mesi;
|
d) spazi comuni, destinati alle attività ludiche
e ricreative, utilizzati a rotazione dalle sezioni, ovvero per attività
individuali e di grandi o piccoli gruppi; |
e) servizi generali e spazi a disposizione degli
adulti (locale spogliatoio e WC per il personale, locali separati per deposito
per attrezzature e materiali di pulizia e per la conservazione dei materiali
connessi alla pre- parazione dei pasti, spazio per la preparazione del materiale
didattico e il colloquio con i genitori); |
f) cucina o terminale di cucina o altro spazio
attrezzato a servizio della somministrazione di pasti forniti in multiporzione
dallesterno; |
g) spazi esterni o spazi gioco attrezzati con
strutture fisse e dedicate. |
Qualora la struttura sia collocata su più piani,
dovranno essere adottate le misure utili e necessarie a garantire la sicurezza
dei bambini in ogni momento; si deve comunque garantire che ogni sezione, con
gli spazi funzionalmente collegati, sia collocata su un unico
piano. |
Ad eccezione degli spazi di cui alle lettere e)
ed f), gli spazi destinati alle attività per i bambini nonché i locali per
ligiene destinati ai bambini, non possono essere situate in seminterrati o
piani interrati, pena la non concessione, ovvero la revoca dellautorizzazione
al funanziamento dellintera struttura. (42) |
Le unità minime funzionali, o sezioni, sono
distinte per fasce di età omogenee, in base alle esigenze evolutive dei bambini
e della differenziazione delle
attività. | |
Prestazioni |
Sono assicurate le prestazioni che consentano il perseguimento delle
seguenti finalità: |
a) sostegno alle famiglie, con particolare
attenzione a quelle monoparentali, nella cura dei figli e nelle scelte
educative; |
b) cura dei bambini che richieda un affidamento
quotidiano e continuativo (superiore a 5 ore per giornata) a figure
professionali, diverse da quelle parentali, in un contesto esterno a quello
familiare; |
c) stimolazione allo sviluppo e socializzazione
dei bambini, a tutela del loro benessere psicofisico e per lo sviluppo delle
loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e
sociali. |
Devono essere assicurati, durante la permanenza
del bambino nella struttura, i servizi di igiene del bambino, il servizio mensa,
il servizio di cura e sorveglianza continuativa del bambino, il tempo riposo in
spazio adeguatamente attrezzato, lo svolgimento del progetto educativo che
preveda attività educative e attività ludico-espressive, le attività ricreative
di grandi gruppi, attività laboratoriali e di prima
alfabetizzazione. |
Deve essere elaborato un progetto educativo per
ciascuna unità funzionale minima o sezione, ivi incluse le personalizzazioni
necessarie in relazione alle diverse esigenze dei bambini componenti la
sezione. | |
Personale |
Il rapporto numerico tra personale e
bambini-ospiti dovrà essere calcolato sulla base del numero totale di posti
programmati in relazione alla ricettività o capienza della struttura.
|
La struttura deve avere un coordinatore
pedagogico, in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali
previsti dalla normativa vigente, e in coerenza con quanto indicato allart. 46
del presente Regolamento. |
Il personale richiesto per la organizzazione
delle attività di asilo nido sono: |
- gli educatori: in misura minima di 1 educatore
ogni 5 bambini di età compresa tra i 3 e i 12 mesi; di 1 educatore ogni 8
bambini di età compresa tra i 13 e i 23 mesi, di 1 educatore ogni 10 bambini di
età compresa tra i 24 e i 36 mesi in strutture che accolgano esclusivamente
bambini di questa classe di età; |
- il personale addetto ai servizi generali:
quando tali servizi vengano svolto da personale interno, e non affidati a
strutture esterne, il rapporto personale - ospiti è di 1 addetto ai servizi
generali per 20 bambini; |
- personale dedicato per la cucina, se i pasti
vengono preparati allinterno della struttura. |
In presenza di bambini diversamente abili il
rapporto operatore-bambino deve essere di 1 educatore per 1
bambino. |
Se la struttura accoglie anche minori con
problematiche psicosociali, nella équipe devono essere presenti anche educatori
professionali, ex Decreto n. 520/1998, nonché le altre figure professionali
adeguate in relazione alle prestazioni sociosanitarie richieste. Le eventuali
prestazioni sanitarie sono erogate dal Servizio Sanitario Regionale, nel
rispetto del modello organizzativo
vigente. |
.
|
Modulo abitativo |
La superficie esterna alla struttura asilo nido
o nido dinfanzia, al netto di parcheggi e viabilità carrabile, deve assicurare
la presenza di uno spazio esterno fruibile dai bambini in misura non inferiore a
10 mq per bambino iscritto tra i 18 e i 36 mesi; per gli asili nido, già
operanti e autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento
ovvero di nuova costituzione, collocati nei centri storici o in ambiti urbani
consolidati lo spazio esterno fruibile è pari almeno a 7 mq per bambino iscritto
tra i 18 e i 36 mesi, che, limitatamente al caso in cui lo spazio esterno non
sia disponibile in misura adeguata, può essere sostituito, entro la misura
massima del 70%, da spazi interni attrezzati stabilmente per il
gioco. |
La superficie interna dellasilo nido, esclusi
gli spazi dedicati ai servizi generali, a vano ingresso, a cucina o terminale,
non può essere inferiore a 7,5 mq. per posto bambino, considerando il totale
della superficie per le sezioni, gli spazi per il riposo e il pasto, gli spazi
comuni, i servizi igienici per bambini. |
Micro-nido: superficie esterna minima non
inferiore a 10 mq. per bambino iscritto tra i 18 e i 36 mesi; superficie interna
minima pari a 7 mq per bambino iscritto, considerando il totale della superficie
per le sezioni, gli spazi per il riposo e il pasto, gli spazi comuni, i servizi
igienici per bambini. |
Solo per le strutture già operanti come
micro-nido allinterno dei centri urbani consolidati, lo spazio esterno può
essere sostituito, previo parere del Comune competente, da spazio interno
dedicato al gioco con strutture fisse, in misura non inferiore a 4 mq. per
bambino iscritto tra i 18 e i 36 mesi, diverso dagli spazi comuni di cui alle
lettere a), b) e d) specificate per la ricettività della
struttura. |
Non possono, in ogni caso, essere utilizzate
superfici soppalcate e superfici in piani seminterrati e interrati per la
permanenza dei bambini nello svolgimento delle attività
quotidiane. |
Le zone esterne possono essere utilizzate nelle
fasce orarie di non utilizzo da parte della struttura, per la fruizione pubblica
limitata a bambini, accompagnati da adulti, ovvero genitori, con eventuali oneri
aggiuntivi a carico del Comune per la manutenzione connessa, previo protocollo
di intesa tra il Comune stesso e il soggetto titolare della
struttura. | |
2. Una stessa struttura può ospitare lasilo
nido o micro-nido e una o più tipologie di servizi per linfanzia o scuole per
bambini, in cui sia possibile la condivisione dei servizi generali e degli spazi
comuni, fermo restando che la progettazione e il dimensionamento degli ambienti,
nonché la organizzazione delle rispettive attività secondo una scansione oraria
programmata, devono garantire la funzionalità dei diversi servizi. Il
coordinatore pedagogico della struttura può essere unico per lintera struttura
e tutti i servizi in essa previsti.
Capo II (Strutture per diversamente abili)
Art. 54(Norma generale) 1. Le strutture per diversamente abili, come definite dall’art.
42 della legge regionale devono rispettare i
requisiti previsti dal presente capo.
Art. 55(Comunità
alloggio) 1. La Comunità alloggio deve avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione e standard |
Tipologia e
carattere;
destinatari |
La comunità alloggio è struttura residenziale a bassa intensità
assistenziale, destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e i 64
anni, privi di validi riferimenti familiari, in situazione di handicap fisico,
intellettivo o sensoriale che mantengano una buona autonomia tale da non
richiedere la presenza di operatori in maniera continuativa. Tale struttura è
rivolta anche a fornire risposte ai casi dell’area “dopo di noi” che richiedano
soluzioni di intervento di tipo residenziale. |
Ricettività |
Il modulo abitativo deve essere costituito da un minimo di 7 ad un
massimo di 12 ospiti. Il modulo abitativo deve ospitare ospiti che presentino
caratteristiche di omogeneità per macrotipologia di handicap e per classe di
età. |
Prestazioni |
La comunità alloggio è struttura avente caratteristiche funzionali
ed organizzative orientate al modello comunitario, a carattere professionale. La
comunità alloggio prevede prestazioni e servizi alberghieri inclusivi della
somministrazione dei pasti, attività a sostegno dell’autonomia individuale e
sociale, laboratori abilitativi, formativi, ricreativi, espressivi e prestazioni
sanitarie assimilabili alle forme di assistenza domiciliare.
|
Personale |
Presenza programmata per fasce orarie di un educatore professionale,
e di un assistente sociale, Ciascuna figura assicura una presenza di almeno 12
ore settimanali e tra le stesse viene individuato il coordinatore della
struttura. Personale ausiliario nel numero di almeno 1 per 12 ospiti, che
garantisca la presenza nelle ore diurne, per un minimo di 12 ore giornaliere.
|
Modulo abitativo |
La comunità alloggio deve essere organizzata in appartamenti
contigui collocati in civili abitazioni, adeguatamente arredati e dimensionati
in relazione ai bisogni degli ospiti accolti. Ogni unità appartamento deve
contenere:
· camere da letto singole con uno spazio notte individuale di
non meno di mq. 11 o doppie con uno spazio complessivamente non inferiore a mq.
16 per due posti letto;
· per le camere da letto doppie, disposizione dei posti letto
in orizzontale, evitando la disposizione “a castello”;
· un locale per servizi igienici, assistiti per la non
autosufficienza, ogni due camere da letto;
· dotazione di condizionatore d’aria in tutti gli ambienti
destinati alla fruizione da parte degli ospiti.
La struttura deve comprendere una sala pranzo, una cucina
attrezzata, uno spazio destinato alle attività giornaliere ed al tempo libero,
una linea telefonica abilitata a disposizione degli ospiti.
La struttura deve comprendere un servizio igienico doppio, distinto
per uomini e donne, ad uso collettivo, opportunamente attrezzato, ed un servizio
igienico riservato per il personale.
Non devono essere presenti barriere architettoniche per l’accesso e
la mobilità interna alla struttura. |
Art. 56(Gruppo
appartamento) 1. Il Gruppo appartamento deve avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione e
standard |
Tipologia e
carattere;
destinatari |
Il gruppo
appartamento è struttura residenziale a bassa intensità assistenziale,
parzialmente autogestita, destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra
i 18 e i 64 anni, privi di validi riferimenti familiari, in situazione di
handicap fisico, intellettivo o sensoriale che mantengano una buona autonomia
tale da non richiedere la presenza di operatori in maniera
continuativa. |
Ricettività |
Da un minimo di 2
ad un massimo di 6 ospiti. |
Prestazioni |
Il gruppo
appartamento è struttura avente caratteristiche funzionali ed organizzative
orientate al modello comunitario, a carattere professionale. Il gruppo
appartamento prevede l’autonomia nella preparazione e nella somministrazione dei
pasti e nelle altre attività della vita quotidiana. |
Personale |
Un coordinatore responsabile della struttura, nella figura
dell’educatore professionale o dell’assistente sociale, che assicuri una
presenza di almeno 12 ore settimanali. Personale ausiliario nel numero di 1 per
gruppo appartamento, che garantisca la presenza nelle ore diurne, per un minimo
di 6 ore giornaliere. |
Modulo abitativo |
Il gruppo appartamento deve essere organizzato in civile abitazione,
adeguatamente arredata e dimensionata in relazione ai bisogni degli ospiti, con
camere da letto singole con uno spazio notte individuale di non meno di mq. 11 o
doppie con uno spazio complessivamente non inferiore a mq. 16 per due posti
letto. La struttura deve prevedere un servizio igienico doppio, distinto per
uomini e per donne, assistito per la non autosufficienza, in misura di uno ogni
6 ospiti. Per le camere da letto doppie, la disposizione dei posti letto è in
orizzontale, evitando la disposizione “a castello”. La struttura deve
comprendere una sala pranzo e una cucina attrezzata, uno spazio destinato alle
attività giornaliere ed al tempo libero, una linea telefonica abilitata a
disposizione degli ospiti. Non devono essere presenti barriere architettoniche
per l’accesso e la mobilità interna alla struttura. |
Art. 57(Comunità
socio-riabilitativa) 1. La Comunità socio-riabilitativa deve avere le seguenti
caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione e standard |
Tipologia e
carattere;
destinatari |
La comunità socio-riabilitativa è struttura residenziale
socio-assistenziale a carattere comunitario destinata a soggetti maggiorenni, in
età compresa tra i 18 e i 64 anni, in situazione di handicap fisico,
intellettivo e sensoriale, privi del sostegno familiare o per i quali la
permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente
impossibile o contrastante con il progetto individuale. La Comunità può essere
costituita da moduli destinati ad un massimo di 20 ospiti, più eventuali 2 posti
per le urgenze. E’ proponibile nel medesimo stabile la compresenza di più moduli
abitativi fino ad un massimo di tre.
La struttura è finalizzata a garantire una vita quotidiana
significativa, sicura e soddisfacente a persone maggiorenni in situazione di
compromissione funzionale, con nulla o limitata autonomia, e assicura
l’erogabilità d’interventi socio sanitari non continuativi assimilabili alle
forme di assistenza rese a domicilio.
La comunità socio-riabilitativa si configura come struttura idonea a
garantire il “dopo di noi” per disabili gravi senza il necessario supporto
familiare; in questo caso deve essere assicurato il raccordo con i servizi
territoriali per l’inserimento socio-lavorativo e per il tutoraggio di percorsi
di autonomia e indipendenza economica. |
Ricettività |
La comunità può essere costituita da più nuclei aventi ciascuno la
capacità ricettiva di 5 ospiti per un massimo di 20 ospiti, più eventuali 2
posti per le emergenze. Ciascun modulo abitativo deve ospitare ospiti che
presentino caratteristiche di omogeneità per macrotipologia di handicap e per
classe di età. |
Prestazioni |
La struttura assicura un elevato grado di assistenza, protezione e
tutela nonché prestazioni riabilitative e sanitarie, finalizzate alla crescita
evolutiva delle persone accolte. Attua interventi mirati e personalizzati per lo
sviluppo dell’autonomia personale e sociale e l’acquisizione e/o il mantenimento
di capacità comportamentali ed affettivo-relazionali.
La comunità offre:
- assistenza tutelare diurna e notturna;
- attività educative indirizzate all’autonomia;
- attività riabilitative mirate all’acquisizione e al
mantenimento delle capacità comportamentali, cognitive ed affettivo-relazionali;
- attività di socializzazione;
- somministrazione pasti.
In presenza di diversamente abili gravi, le prestazioni erogate
nella Comunità trovano copertura con oneri a carico della ASL competente in
misura non inferiore al70% della retta totale, come previsto dal DPCM 29
novembre 2001 (All. 1C). |
Personale |
Educatori professionali, educatori con almeno tre anni di esperienza
nei servizi per diversamente abili e assistenti sociali, in misura di almeno 1
ogni 5 ospiti. Presenza programmata di psicologi, infermieri e tecnici della
riabilitazione; personale ausiliario nel numero di almeno 1 ogni 10
ospiti.
Il coordinatore della struttura deve essere in possesso di laurea in
educazione professionale o titolo equipollente, ovvero, solo per il personale in
servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, di altro
diploma di laurea o di diploma di maturità, con esperienza nel ruolo specifico
di durata non inferiore a cinque anni.
Personale ausiliario nel numero di 1 ogni 10 ospiti, che garantisca
la presenza nelle ore diurne, per un minimo di 18 ore settimanali.
|
Modulo abitativo |
La struttura è costituita da:
· camere da letto singole con uno spazio notte individuale di non
meno di mq. 11 o doppie con uno spazio complessivamente non inferiore a mq. 16
per due posti letto;
· servizio igienico, attrezzato per la non autosufficienza, in
misura di uno ogni stanza, con la quale deve essere comunicante;
· per le camere da letto doppie, la disposizione dei posti letto
è in orizzontale, evitando la disposizione “a castello”;
· dotazione di condizionatore d’aria in tutti gli ambienti
destinati alla fruizione da parte degli ospiti.
La struttura deve comprendere una sala pranzo e cucina attrezzata,
uno spazio destinato alle attività giornaliere ed al tempo libero, una linea
telefonica abilitata a disposizione degli ospiti. Deve, inoltre, essere dotata,
per ogni piano, di un servizio igienico doppio, distinto per uomini e donne, ad
uso collettivo,opportunamente attrezzato, ed un servizio igienico riservato per
il personale.
Tutti i locali sono privi di barriere architettoniche ed
adeguatamente attrezzati per la non autosufficienza. |
Art. 57 bisCOMUNITÀ
RESIDENZIALE SOCIO-EDUCATIVA-RIABILITATIVA DEDICATA ALLE PERSONE CON DISTURBI
DELLO SPETTRO AUTISTICO(•) 1.1. La comunità
socio-educativa-riabilitativa residenziale è destinata a soggetti di età
compresa dai 18 anni in su, nella fattispecie con disturbo autistico in
situazioni particolari e con gravi disturbi della comunicazione e della
relazione. Offre una soluzione abitativa idonea ed alternativa al nucleo
familiare, duratura o temporanea, nell’ottica dell’intervento alla
persona.
1.2. L’obiettivo della
residenzialità nei percorsi socio-educativi- riabilitativi è quello di avviare
l’utente verso il recupero e la promozione dell’autonomia personale e sociale,
di acquisire e mantenere abilità cognitive e relazionali, di garantire una vita
quotidiana dignitosa, evitando il rischio di ricoveri impropri ospedalieri o di
istituzionalizzazioni fuori Regione.
1.3. La comunità
prevede:
- un modulo di residenzialità
temporanea a breve termine per le situazioni nelle quali si rilevi la necessità
di una temporanea permanenza in un contesto così
strutturato.
- un modulo di residenzialità a
medio-lungo termine.
1.4. Le attività erogate dalla
comunità sono di tipo educativo, sociale, riabilitativo,
farmacologico.
1.5. L’intervento
socio-educativo-riabilitativo si basa su un approccio multimodale e
multidisciplinare ed è coordinato e monitorato dallo specialista
NPIA/PSICHIATRIA secondo un Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI)
condiviso con la famiglia e con l’équipe.
1.6.
RICETTIVITA’
1.6.1. Massimo 16
utenti
1.7. REQUISITI
STRUTTURALI
1.7.1 La struttura deve essere
priva di barriere architettoniche e deve prevedere:
− camere da letto singole con uno
spazio notte individuale di non meno di mq. 11 o doppie con uno spazio
complessivamente non inferiore a mq. 16 per due posti
letto;
− servizio igienico, attrezzato
per la non autosufficienza, in misura di uno ogni stanza, con la quale deve
essere comunicante;
− per le camere da letto doppie,
la disposizione dei posti letto è in orizzontale, evitando la disposizione “a
castello”;
− dotazione di condizionatore
d’aria in tutti gli ambienti destinati alla fruizione da parte degli
ospiti;
− sala pranzo e cucina
attrezzata;
− spazio destinato alle attività
giornaliere ed al tempo libero;
− linea telefonica abilitata a
disposizione degli ospiti;
− un servizio igienico doppio,
distinto per uomini e donne, ad uso collettivo, opportunamente
attrezzato;
− un servizio igienico riservato
per il personale.
1.8 REQUISITI
ORGANIZZATIVI
1.8.1 Lo standard minimo sotto
riportato è riferito a n. 16 utenti.
MODULO DI ASSISTENZA RESIDENZIALE
SOCIO-EDUCATIVA- RIABILITATIVA |
FIGURE
PROFESSIONALI |
N.
UNITA’ |
Medico specialista
NPIA/PSICHIATRIA |
4 ore
sett. |
Psicologo |
6 ore
sett. |
Infermiere |
6 ore
sett. |
Educatore
professionale/Educatore(43) |
5 di cui 1 con
funzioni di coordinamento |
Tecnico della riabilitazione
psichiatrica |
2 |
Operatore
socio-sanitario |
2 |
1.9 Le figure professionali
previste devono avere competenze specifiche per l’ASD “.
Art. 58(Residenza sociosanitaria
assistenziale per diversamente abili)
1. La residenza protetta o residenza sociosanitaria assistenziale è
una struttura che deve avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione e standard |
Tipologia e
carattere;
destinatari |
La residenza sociosanitaria assistenziale, di seguito denominata
RSSA, eroga prevalentemente servizi socioassistenziali a persone in situazione
di handicap con gravi deficit psico-fisici, in età compresa tra i 18 e i 64
anni, che non necessitano di prestazioni sanitarie complesse in RSA, ma che
richiedono un alto grado di assistenza alla persona con interventi di tipo
educativo, assistenziale e riabilitativo a elevata integrazione socio-sanitaria,
che non sono in grado di condurre una vita autonoma e le cui patologie, non in
fase acuta, non possono far prevedere che limitati livelli di recuperabilità
dell’autonomia e non possono essere assistite a domicilio.
La RSSA è collegata funzionalmente con i servizi sociosanitari
dell’ambito territoriale, comprendenti l’assistenza medico-generica,
l’assistenza farmaceutica, il segretariato sociale, l’assistenza domiciliare
integrata, i centri a carattere residenziale diurno, anche al fine di
programmare la continuità degli interventi assistenziali agli ospiti dopo la
dimissione e per ridurre l’incidenza del ricovero in strutture ospedaliere
ovvero in strutture extra-ospedaliere sanitarie per ospiti che abbiano le
caratteristiche sopra individuate.
L’ospitalità presso la RSSA fa riferimento a programmi di lunga
durata. L’accesso alle prestazioni erogate dalla RSSA, in regime di
accreditamento con l’Ambito e la ASL, avviene attraverso la Unità di Valutazione
multidimensionale, di cui all’art. 59, comma 4, della legge regionale.
[Le RSSA sono classificate di fascia alta e di fascia media in
base ai requisiti di accoglienza alberghiera. ] (44) |
Ricettività |
Ciascun modulo abitativo può ospitare fino a un massimo di 20
ospiti. La capienza massima della struttura non può superare i 120 ospiti.
|
Prestazioni |
Le RSSA assicurano le seguenti prestazioni:
- assistenza tutelare diurna e notturna;
- attività riabilitative ed educative;
- prestazioni infermieristiche;
- prestazioni e servizi alberghieri inclusivi della
somministrazione dei pasti. |
Personale |
Amministrazione:
responsabile amministrativo della struttura, operatori
amministrativi;
Servizi generali:
· cucina: 1 cuoco, 1 aiuto cuoco, 2 ausiliari per una struttura
di 120 posti letto;
· lavanderia e stireria: 1 addetto fino a 4 quintali di
biancheria da trattare al giorno; 1 addetto per ogni ulteriore quintale.
I servizi di cucina, di lavanderia, di pulizie e stireria possono
essere assicurati mediante convenzione con ditte esterne. Il servizio di
pulizia deve essere garantito nell’intero arco della giornata.
Prestazioni sociosanitarie:
• Educatori professionali o terapisti occupazionali: 18 ore
settimanali di prestazioni ogni 60 ospiti;
Operatori Socio-Sanitari (OSS): in organico 1 ogni 4 ospiti;
Infermieri: in organico 1 unità ogni 15 ospiti; durante il servizio
notturno è garantita la reperibilità, fatta salva la presenza di una unità nella
struttura;
Tecnici della riabilitazione (tecnici della riabilitazione
psichiatrica, fisioterapisti, logopedisti, terapisti della riabilitazione) in
rapporto di 18 ore settimanali ogni modulo di 20 ospiti, e comunque in misura
funzionale rispetto al progetto personalizzato di assistenza definito dalla
U.V.M.; Assistente sociale: 6 ore settimanali di prestazioni ogni 20 ospiti.
Per il profilo di O.S.S. si faccia riferimento alla definizione di
cui al Regolamento Reg. n. 14/2005 e successive modificazioni. Nelle more del
completamento dei corsi di formazione per la riqualificazione del personale in
servizio per le strutture già autorizzate, e nelle more della realizzazione dei
corsi di formazione per OSS per le risorse umane non inserite, la figura di OSS
può essere sostituita da operatori O.T.A.. Per le strutture già operanti,
l’eventuale personale con qualifica OTA, ovvero OSA, e con contratto di lavoro
dipendente a tempo indeterminato, dovrà essere riqualificato in OSS entro il
termine di tre anni dalla entrata in vigore del presente regolamento.
Almeno uno degli operatori in presenza deve essere in possesso del
patentino BLS. (45)
La struttura deve avere un coordinatore sanitario, nella figura di
un medico specialista, preferibilmente in medicina fisica e riabilitativa o
specializzazione equipollente, impegnato con prevalenti compiti di coordinamento
in materia di riabilitazione e di dietetica, nonché di coordinamento dell’intera
attività sociosanitaria e di garanzia della applicazione di protocolli omogenei
per l’accoglienza e la gestione dei casi. Il coordinatore è, inoltre, preposto
alle relazioni con la competente Unità di Valutazione Multidimensionale che
dispone il ricovero nella struttura e che provvede alla valutazione del progetto
personalizzato di assistenza e cura. Il coordinatore è impegnato per un minimo
di 6 h. settimanali di prestazioni ogni 20 ospiti.
La ASL competente è tenuta ad assicurare, in ogni caso, in favore
degli ospiti della RSSA i seguenti interventi di rilievo sanitario:
- assistenza medica generica
- assistenza medica specialistica
- fornitura di farmaci
- fornitura di presidi sanitari.
Gli interventi richiesti vengono definiti dalla Unità di Valutazione
Multidimensionale in sede di elaborazione del progetto personalizzato e di
disposizione del ricovero presso la struttura, e sono attivati dalla ASL
competente, tramite l’Area Farmaceutica, entro il termine di 1 settimana dalla
data del ricovero. Ifarmaci e il materiale farmaceutico vengono presi in
carico da personale sanitario debitamente autorizzato, per iscritto, dal
coordinatore della RSSA. Le ASL possono concordare con le strutture interessate,
previo protocollo di intesa, la fornitura periodica dei farmaci di maggior
utilizzo, al fine della continuità assistenziale, prevedendo la rendicontazione
periodica per le successive forniture, purché in stretto raccordo con
l’assistenza del medico di medicina generale e degli specialisti, titolari della
prescrizione delle terapie e dei presidi.
Le cure mediche generiche in favore degli ospiti sono assicurate dai
Medici di Medicina generale nel rispetto delle norme vigenti.
L’assistenza medica specialistica viene erogata a carico della ASL
nel cui territorio insiste la struttura. |
Modulo abitativo |
[· RSSA di fascia alta (prima categoria):] (46)
camere da letto singole con uno spazio notte individuale di non meno
di mq. 11 o doppie con uno spazio notte individuale non inferiore a mq. 16 per
due posti letto. Le succitate dimensioni escludono il servizio igienico, che
deve essere assistito per la non autosufficienza e in misura di uno ogni stanza,
con la quale deve essere comunicante. Per ogni modulo abitativo, almeno due
stanze devono essere attrezzate con servizio igienico per portatori di handicap
[· RSSA di fascia media (seconda categoria):
camere da letto singole con uno spazio notte individuale di non
meno di mq. 11, o doppie con uno spazio notte individuale non inferiore a mq. 16
per due posti letto, o triple con uno spazio complessivamente non inferiore a
mq. 21 per tre posti letto. Le succitate dimensioni escludono il servizio
igienico, anche esterno, che deve essere assistito per la non autosufficienza e
in misura di uno ogni 3 ospiti. Per ogni modulo abitativo, almeno due stanze
devono essere attrezzate con servizio igienico per portatori di
handicap.] (47)
La struttura può prevedere moduli abitativi distinti per categoria
di accoglienza alberghiera. La struttura deve comprendere una sala pranzo ed
eventuale cucina, uno spazio destinato alle attività giornaliere e ricreative,
una linea telefonica abilitata a disposizione degli ospiti.
Ogni modulo da 20 posti letto deve essere dotato di un locale per il
personale, di superficie mai inferiore a mq. 4, con annesso servizio igienico e
deve prevedere, inoltre un bagno collettivo ad uso esclusivo dei
visitatori.
L’ambulatorio, dove possono essere praticate le consultazioni, le
visite periodiche e le cure normali, deve contenere almeno una scrivania, un
lettino, un armadio farmaceutico, un servizio igienico direttamente accessibile
preceduto da una zona di attesa.
La palestra, destinata all’esercizio fisico deve accogliere
l’attrezzatura minima per consentire all’ospite un’adeguata attività motoria; in
uno spazio attiguo deve essere previsto il deposito attrezzi e lo spogliatoio
con servizio igienico. Tutti i locali devono essere adeguatamente attrezzati per
la non autosufficienza e deve essere assicurata una dotazione di condizionatori
d’aria in tutti gli ambienti destinati alla fruizione da parte degli ospiti.
|
2. Le residenze protette già accreditate, ancorché provvisoriamente,
e/o convenzionate con le ASL ai sensi del Regolamento Reg. n. 1/1997 e successive
modificazioni, e classificate nella fascia A ovvero nella fascia B di cui
all’art. 1, comma 4, dello stesso regolamento, richiedono, entro tre anni dalla
entrata in vigore del presente regolamento, la nuova classificazione in base ai
requisiti posseduti e a quelli richiesti dal presente articolo. Nelle more di
tale riclassificazione restano vigenti le autorizzazioni in essere.
3. Le strutture residenziali autorizzate
all’esercizio, classificate come RSSA e iscritte nell’apposito registro di cui
all’art. 53, comma 1 lett. b) della legge regionale, possono accedere,
all’accreditamento per l’assegnazione delle quote di spesa per l’assistenza a
rilievo sanitario fornita alle persone parzialmente o del tutto non
autosufficienti nei limiti degli indici di fabbisogno fissati dalle norme
regionali, degli obiettivi di riequilibrio territoriale da conseguire a livello
regionale e delle risorse assegnate per l’assistenza sociosanitaria residenziale
extra-ospedaliera, nel rispetto di quanto previsto dal piano regionale sanitario
e dal piano regionale delle politiche sociali.
4. Per le RSSA accreditate, che definiscano
un rapporto convenzionale, con il servizio sanitario regionale, l’ammontare
della spesa a carico della ASL resta determinato dai parametri di spesa già
applicati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, secondo
quanto determinato con la l.r. n. 14/2004, art. 32, nelle more della rideterminazione
delle rette, per la quota a carico della ASL e per la quota a carico dell’Ambito
ovvero dell’utente, previa analisi di mercato condotta su tutto il territorio
regionale, previa intesa con l’ANCI Puglia e previa concertazione con le
associazioni datoriali di categoria, da effettuarsi entro 180 giorni dalla data
di approvazione del presente regolamento.
Art. 591. La residenza sociale assistenziale è una struttura sociosanitaria
a bassa intensità assistenziale sanitaria, che deve avere le seguenti
caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione e standard
|
Tipologia e
carattere;
destinatari |
La residenza sociale assistenziale eroga prevalentemente servizi
socioassistenziali a persone in situazione di handicap con medio-gravi deficit
psico-fisici, in età compresa tra i 18 e i 64 anni, che richiedono un medio-alto
grado di assistenza alla persona con interventi di tipo educativo, assistenziale
che non sono in grado di condurre una vita autonoma e le cui patologie, non in
fase acuta, non possono far prevedere che limitati livelli di recuperabilità
dell’autonomia e non possono essere assistite a domicilio.
La residenza sociale è collegata funzionalmente con i servizi
sociosanitari dell’Ambito, comprendenti l’assistenza medico-generica,
l’assistenza farmaceutica, il segretariato sociale, l’assistenza domiciliare
integrata, i centri a carattere residenziale diurno, anche al fine di
programmare la continuità degli interventi assistenziali agli ospiti dopo la
dimissione e per ridurre l’incidenza del ricovero in strutture ospedaliere
ovvero in strutture extra-ospedaliere sanitarie per ospiti che abbiano le
caratteristiche sopra individuate.
Le Residenze sociali sono classificate di fascia alta e di fascia
media in base ai requisiti di accoglienza alberghiera. |
Ricettività |
Ciascun modulo abitativo può ospitare fino a un massimo di 20
ospiti. La capienza massima della struttura non può superare i 60 ospiti.
Nella struttura può essere previsto anche un modulo abitativo fino a
un massimo di 20 p.l. per ex utenti psichiatrici che abbiano concluso l’iter
riabilitativo nelle strutture previste dalla legge e che necessitano solo di un
intervento di lungo-assistenza e di accoglienza sociale. |
Prestazioni |
Le Residenze sociali assicurano le seguenti prestazioni:
- assistenza tutelare diurna e notturna;
- attività socializzanti ed educative;
- prestazioni infermieristiche;
- prestazioni e servizi alberghieri inclusivi della
somministrazione dei pasti. |
Personale |
Amministrazione:
responsabile amministrativo della struttura, operatori
amministrativi;
Servizi generali:
· cucina: 1 cuoco, 1 aiuto cuoco, 2 ausiliari;
· lavanderia e stireria: 1 addetto fino a 4 quintali di
biancheria da trattare al giorno; 1 addetto per ogni ulteriore quintale.
I servizi di cucina, di lavanderia, di pulizie e stireria possono
essere assicurati mediante convenzione con ditte esterne.
Il servizio di pulizia deve essere garantito nell’intero arco della
giornata.
Il servizio di telefonista, portiere e custode va organizzato a
seconda delle esigenze della RSSA.
Prestazioni sociosanitarie:
· Educatori professionali: 18 h. settimanali di prestazioni ogni
60 ospiti;
· Operatori Socio-Sanitari (OSS): in organico 1 ogni 4 ospiti;
· Infermieri: in organico 12 ore giornaliere ogni 60 posti
residenza;
· Assistente sociale: 12 h. settimanali di prestazioni ogni 20
ospiti;
· Tecnico della riabilitazione: in misura funzionale rispetto
all’eventuale progetto personalizzato di assistenza definito dalla U.V.M., per
le quali prestazioni la struttura si avvale delle strutture del SSR.
Per il profilo di O.S.S. si faccia riferimento alla definizione di
cui al Regolamento
Reg. n. 14/2005 e successive modificazioni. Nelle more del completamento dei
corsi di formazione per la riqualificazione del personale in servizio per le
strutture già autorizzate, e nelle more della realizzazione dei corsi di
formazione per OSS per le risorse umane non inserite, la figura di OSS può
essere sostituita da operatori O.T.A.. Per le strutture già operanti,
l’eventuale personale con qualifica OTA, ovvero OSA, e con contratto di lavoro
dipendente a tempo indeterminato, dovrà essere riqualificato in OSS entro il
termine di tre anni dalla entrata in vigore del presente regolamento.
Per la gestione della struttura e la organizzazione delle
prestazioni da erogare, è individuato un coordinatore della struttura tra le
figure professionali dell’area socio-psico-pedagogica, impiegate nella stessa,
salvo quanto disposto all’art. 46 del presente regolamento da impegnare con
prevalenti compiti di coordinamento in materia di attività socializzanti,
educative e di dietetica, nonché di coordinamento dell’intera attività
sociosanitaria e di garanzia della applicazione di protocolli omogenei per
l’accoglienza e la gestione dei casi. Il coordinatore è impegnato per un minimo
di 12 h. settimanali di prestazioni ogni 30 ospiti.
La ASL competente è tenuta ad assicurare, in ogni caso, in favore
degli ospiti della Residenza sociale i seguenti interventi di rilievo sanitario:
· -assistenza medica generica
· -assistenza medica specialistica
· -fornitura di farmaci
· -fornitura di presidi sanitari.
Le cure mediche generiche in favore degli ospiti sono assicurate dai
Medici di Medicina generale nel rispetto delle norme vigenti.
L’assistenza medica specialistica viene erogata a carico della ASL
nel cui territorio insiste la struttura. |
Modulo abitativo |
· Residenza sociale assistenziale di fascia alta (prima
categoria):
camere da letto singole con uno spazio notte individuale di non meno
di mq. 11 o doppie con uno spazio notte individuale non inferiore a mq. 16 per
due posti letto.
Le succitate dimensioni escludono il servizio igienico, che deve
essere assistito per la non autosufficienza e in misura di uno ogni stanza, con
la quale deve essere comunicante. Per ogni modulo abitativo, almeno due stanze
devono essere attrezzate con servizio igienico per portatori di handicap;
(48)
[· Residenza sociale assistenziale di fascia
media (seconda categoria):
camere da letto singole con uno spazio notte individuale di non
meno di mq. 11, o doppie con uno spazio notte individuale non inferiore a mq. 16
per due posti letto, o triple con uno spazio complessivamente non inferiore a
mq. 21 per tre posti letto. Le succitate dimensioni escludono il servizio
igienico, anche esterno, che deve essere assistito per la non autosufficienza e
in misura di uno ogni 3 assistiti. Per ogni modulo abitativo, almeno due stanze
devono essere attrezzate con servizio igienico per portatori di handicap.] (••)
La struttura può prevedere moduli abitativi distinti per categoria
di accoglienza alberghiera. La struttura deve comprendere una sala pranzo ed
eventuale cucina, uno spazio destinato alle attività giornaliere e ricreative,
una linea telefonica abilitata a disposizione degli ospiti.
Deve essere assicurata una dotazione di condizionatori d’aria in
tutti gli ambienti destinati alla fruizione da parte degli ospiti.
Ogni modulo da 20 posti letto deve essere dotato di un locale per il
personale, di superficie mai inferiore a mq. 4, con annesso servizio igienico e
deve prevedere, inoltre, un bagno collettivo ad uso esclusivo dei visitatori.
La palestra, destinata all’esercizio fisico deve accogliere
l’attrezzatura minima per consentire all’ospite un’adeguata attività motoria; in
uno spazio attiguo deve essere previsto il deposito attrezzi e lo spogliatoio
con servizio igienico.
Tutti i locali devono essere adeguatamente attrezzati per la non
autosufficienza |
2. All’interno delle residenze sociali assistenziali per
diversamente abili, le eventuali prestazioni sanitarie necessarie per la cura e
il benessere dell’utente ospite, vengono erogate nel rispetto del modello
organizzativo del Servizio Sanitario Regionale. Le residenze sociali, pertanto,
non accedono all’accreditamento con le ASL per l’assegnazione delle quote di
spesa per l’assistenza a rilievo sanitario fornita alle persone parzialmente o
del tutto non autosufficienti.
3. Le strutture protette che operano in regime completamente
privato, e già autorizzate ai sensi del Regolamento Regionale n. 1/1983,
mantengono l’autorizzazione provvisoria di cui sono già in possesso, e adeguano
i propri standard strutturali ed organizzativi entro tre anni dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento, formulando entro tale termine una
nuova istanza di autorizzazione.
Art. 60(Centro diurno socio-educativo e
riabilitativo) 1. Il Centro diurno socio-educativo deve avere le seguenti
caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione e standard
|
Tipologia e
carattere;
destinatari |
Tipologia
e carattere; destinatari. Il centro diurno socio-educativo, anche all’interno o
in collegamento con le strutture di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 42 della legge,
e? struttura socio-assistenziale a ciclo diurno finalizzata al mantenimento e al
recupero dei livelli di autonomia della persona e al sostegno della famiglia.
Il centro è destinato a soggetti diversamente abili, tra i 6 e i 64 anni,
anche psicosensoriali, con notevole compromissione delle autonomie funzionali,
che necessitano di prestazioni riabilitative di carattere sociosanitario. Per
gli utenti minori la frequenza del centro è prevista esclusivamente per le
attività extrascolastiche, ad integrazione e nel rispetto dell’obbligo di
frequenza dei percorsi di studio previsti . (49) |
Ricettività |
Massimo 30 utenti. |
Prestazioni |
Il
centro pianifica le attività diversificandole in base alle esigenze dell’utenza
e assicura l’apertura per almeno otto ore al giorno, per cinque giorni a
settimana. Tutte le attività sono aperte al territorio e organizzate attivando
le risorse della comunità locale. Il centro deve, in ogni caso, organizzare:
• attività educative indirizzate all’autonomia; • attività di
socializzazione ed animazione; • attività espressive, psico-motorie e
ludiche; • attività culturali e di formazione; • prestazioni
sociosanitarie e riabilitative eventualmente richieste per utenti con disabilità
psico-sensoriali ovvero con patologie psichiatriche stabilizzate. Deve,
altresì, assicurare l’assistenza nell’espletamento delle attività e delle
funzioni quotidiane anche attraverso prestazioni a carattere assistenziale
(igiene personale), nonché la somministrazione dei pasti, in relazioni agli
orari di apertura. Il centro diurno socio-educativo assicura l’erogabilità
delle prestazioni riabilitative, nel rispetto del modello organizzativo del
Servizio sanitario regionale. Il centro puo’ assicurare il servizio di
trasporto sociale, previo accordo specifico con l’Ambito e con la ASL. In
presenza di ospiti accolti in condizioni di disabilità grave, il PAI elaborato
dalla UVM competente può disporre, con adeguata motivazione, un apporto delle
figure sociosanitarie previste per singolo utente maggiore rispetto agli
standard minimi di cui al presente articolo, con corrispondente rideterminazione
della retta e delle quote di compartecipazione di competenza del SSR e della
famiglia. (50) |
Personale |
Educatori
professionali ed educatori con almeno tre anni di esperienza nei servizi per
diversamente abili in misura di almeno 1 operatore per 36 ore settimanali ogni 5
ospiti. Una figura di assistente sociale per 18 ore settimanali ogni 20 ospiti.
Presenza programmata di psicologi, altri operatori sociali, tecnici della
riabilitazione e della rieducazione funzionale (es.: logopedisti, psicomotristi,
musicoterapisti, fisioterapisti). Personale ausiliario nelle ore di apertura
del centro, in misura di 1 ogni 15 utenti. Il coordinatore della struttura
deve essere in possesso di laurea in educazione professionale o titolo
equipollente, ovvero, solo per il personale in servizio alla data di entrata in
vigore del presente regolamento, di altro diploma di laurea o di diploma di
maturità, con esperienza nel ruolo specifico di durata non inferiore a cinque
anni. (51) |
Modulo abitativo |
Il centro può configurarsi come entità edilizia autonoma o come
spazio aggregato ad altre strutture, fermi restando gli specifici requisiti
previsti per ciascuna struttura.
La struttura deve, in ogni caso, prevedere:
- congrui spazi destinati alle attività, non inferiori a
complessivi 250 mq per 30 utenti, inclusi i servizi igienici e le zone ad uso
collettivo;
- zone ad uso collettivo, suddivisibili anche attraverso
elementi mobili, per il ristoro, le attività di socializzazione e ludico-motorie
con possibilità di svolgimento di attività individualizzate;
- una zona riposo distinta dagli spazi destinati alle
attività;
- autonomi spazi destinati alla preparazione e alla
somministrazione dei pasti, in caso di erogazione del servizio;
- spazio amministrativo;
- linea telefonica abilitata a disposizione degli/lle
utenti;
- servizi igienici attrezzati:
- 2 bagni per ricettività fino a 20 utenti, di cui uno
destinato alle donne;
- 3 bagni per ricettività oltre 20 utenti, di cui uno
riservato in rapporto alla ricettività preventiva uomini/donne.
- un servizio igienico per il personale.
Tutti i servizi devono essere dotati della massima accessibilità.
|
Art. 60 bisCasa famiglia con servizi formativi alle autonomie per
l’inserimento socio lavorativo di persone con disabilità(•) 1.La
Casa Famiglia per persone con disabilità, presenta le seguenti caratteristiche
strutturali e organizzative :
Dimensioni |
Dimensioni
Descrizione e standard
|
Tipologia
e
carattere;
destinatari |
La casa famiglia
è struttura residenziale socio-assistenziale a carattere familiare destinata
prevalentemente a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i 18 e i 64 anni,
con disabilità intellettiva o psichica o con patologia psichiatrica
stabilizzata. Possono accedere a tale unità di offerta persone con disabilità
psichica e intellettiva o con patologia psichiatrica stabilizzata, con
sufficienti condizioni di autonomia primaria, dopo attenta valutazione delle
strutture competenti della ASL che intervengono nella Unità di Valutazione
Multidimensionale preposta alla analisi, valutazione e presa in carico del caso
mediante un progetto personalizzato per l’inserimento. Non possono essere
accolte persone affette da non autosufficienze gravi derivanti da disabilità
motorie che impediscano la deambulazione.
Utenti della
casa-famiglia sono quei soggetti privi del sostegno familiare o per i quali la
permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o definitivamente
impossibile.
La struttura è
finalizzata a garantire una vita quotidiana significativa, sicura e
soddisfacente a persone con disabilità per le quali sia possibile definire
percorsi di inserimento socio-lavorativo per l’autonomia
dell’individuo.
La casa-famiglia
si configura anche come struttura idonea a garantire il “ dopo di noi
“ |
Ricettività |
La Casa-Famiglia
ha una capacità ricettiva da un minimo di 3 utenti ad un massimo di 20 utenti.
La casa ospita utenti sia di sesso maschile che femminile. La casa opera per i
365 giorni dell’anno e per le 24 ore. |
Prestazioni |
Le attività
funzionali offerte nella Casa-Famiglia sono:
- assistenza diurna e notturna nelle 24 ore,
per 365 giorni anno;
- attività educative indirizzate
all’autonomia;
- attività mirate all’acquisizione e al
mantenimento delle capacità comportamentali, cognitive ed
affettivo-relazionali;
- attività di socializzazione;
-
somministrazione pasti.
A completamento
dell’offerta di prestazioni della Casa-Famiglia, sono previste attività
ludico-ricreative, comprese gite e vacanze. |
Personale |
Per l’unità di
offerta Casa-Famiglia il personale preposto è costituito da:
- educatori come
individuati all’art. 46 del presente Regolamento in misura di 1 ogni 12 ospiti,
ai quali può essere assegnata anche l’attività di coordinamento della
struttura;
- personale ausiliario per le attività di cura
materiale e per le attività di accadimento e pulizia degli ambienti;
- operatori
sociosanitari, nella misura di almeno 1 ogni 12 utenti, che garantiscano la
presenza nelle ore diurne, per un minimo di 12 ore giornaliere.
|
Modulo
abitativo |
La Casa Famiglia
deve essere organizzata in una struttura avente le caratteristiche delle
abitativo civili abitazioni, adeguatamente arredati e dimensionati in relazione
ai bisogni degli utenti accolti. Ogni nucleo abitativo deve comprendere:
camere da letto
singole con uno spazio notte individuale di non meno di mq. 11 o doppie con uno
spazio complessivamente non inferiore a mq. 16 per due posti letto o triple con
uno spazio complessivamente non inferiore a mq. 25.
La struttura
deve prevedere un servizio igienico ogni tre posti letto, di cui uno assistito.
Per le camere da letto doppie e triple, la disposizione dei posti letto è in
orizzontale, evitando la disposizione “a castello”.
La Casa-Famiglia comprende: sala pranzo e
cucina attrezzata ad uso comune, uno spazio comune destinato alle attività
ricreative ed al tempo libero (lettura, televisione e audiovisivi, ecc.), una
linea telefonica abilitata a disposizione degli utenti.
Gli spazi comuni hanno la dotazione di
servizio igienico doppio, distinto per uomini e donne, ad uso collettivo,
opportunamente attrezzato, ed un servizio igienico riservato per il personale.
Lavanderia e guardaroba.
Ripostigli per
la custodia del materiale igienico sanitario. Dispensa alimentare.
L’unità
d’offerta applica la norma in materia di abbattimento barriere architettoniche.
“ |
Art. 60 terCentro diurno integrato per il supporto cognitivo e
comportamentale ai soggetti affetti da demenza (••) 1. Il Centro diurno integrato per le demenze deve avere le
seguenti caratteristiche:
Dimensioni
|
Descrizione
e standard |
Tipologia
e carattere; destinatari |
Il
centro diurno demenze è una struttura socio-sanitaria a ciclo diurno finalizzata
all’accoglienza di soggetti in condizione di non autosufficienza, che per il
loro declino cognitivo e funzionale esprimono bisogni non sufficientemente
gestibili a domicilio per l’intero arco della giornata. |
|
Il
centro è destinato a soggetti affetti da demenza associata o meno a disturbi del
comportamento, non affetti da gravi deficit motori, gestibili in regime di
semi-residenzialità, capaci di trarre profitto da un intervento integrato, così
come definito dal rispettivo Piano assistenziale individualizzato
(PAI). |
|
Non
possono essere accolti nel Centro le seguenti tipologie di utenti: |
|
-
malattia psichiatrica (es. schizofrenia, …) |
|
-
demenza di grado avanzato, tale da non consentire il ciclo semiresidenziale di
assistenza e le tipologie di prestazioni ivi erogabili |
|
-
disturbi del comportamento di entità tale da compromettere lo svolgimento delle
attività del Centro. |
Ricettività
|
Il
Centro è strutturato per una capacità ricettiva massima di n. 30 utenti. Per
strutture specializzate per l’accoglienza di specifiche patologie, il Centro può
essere strutturato su una capacità ricettiva massima di n. 15 ospiti, adeguando
proporzionalmente gli standard strutturali e organizzativi. |
Prestazioni
|
Il
centro pianifica le attività diversificandole in base alle esigenze dell’utenza
e assicura l’apertura per almeno otto ore al giorno, per sei giorni a settimana,
dal lunedì al sabato. La frequenza di utilizzo del Centro per ciascun utente
potrà variare da un minimo di 3 a un massimo di 6 giorni a settimana, in base a
quanto definito nel PAI. |
|
Finalità
complessive del Centro sono le seguenti: |
|
-
controllare/contenere il processo di deterioramento cognitivo ed i disturbi del
comportamento; |
|
-
mantenere il più a lungo possibile le capacità funzionali e socio
relazionali; |
|
-
consentire il mantenimento dei soggetti a domicilio, ritardandone il ricovero in
strutture residenziali; |
|
-
aiutare la famiglia a comprendere l’evoluzione cronica della malattia e
supportare il care giver rispetto alle attività del Centro; |
|
-
garantire il dialogo e la collaborazione con gli altri servizi sanitari e
sociosanitari della rete. |
|
Il
centro deve, in ogni caso, organizzare: |
|
-
servizio di accoglienza |
|
-
attività di cura e assistenza alla persona |
|
-
servizio medico e infermieristico |
|
-
attività di terapia occupazionale |
|
-
attività di stimolazione/riattivazione cognitiva (memory training, terapia di
riorientamento alla realtà - ROT, training procedurale) |
|
-
attività di stimolazione sensoriale (musicoterapia, arte terapia, aromaterapia,
ecc..) |
|
-
attività di stimolazione emozionale (terapia della reminiscenza, terapia della
validazione, pet-therapy, psicoterapia di supporto) |
|
-
strategie per la riduzione della contenzione, specie farmacologica, e per
l’utilizzo dei presidi di sicurezza |
|
-
socializzazione, attività ricreative, ludiche, culturali,
religiose |
|
-
servizio pasti |
|
-
servizio trasporto da e per l’abitazione propria. |
|
Tutte
le attività sono aperte al territorio e organizzate attivando le risorse della
comunità locale. |
|
Si
accede al Centro mediante la seguente procedura: |
|
-
la UVA - Unità di Valutazione Alzheimer e gli altri servizi ospedalieri e
territoriali specialistici (neurologici, psichiatrici, geriatrici) esprimono la
diagnosi di demenza; |
|
-
gli stessi servizi formulano la richiesta di accesso, in uno con l’istanza dei
familiari o del tutore, al Direttore di Distretto sociosanitario; |
|
-
il Direttore di Distretto attiva la UVM che elabora la SVAMA del caso per
l’accesso al Centro; |
|
-
la UVM con l’equipe del Centro elaborano il PAI e lo verificano
periodicamente. |
|
Visti
gli obiettivi e le attività del Centro, la quota di compartecipazione del SSR al
pagamento della retta giornaliera pro utente è pari al 50% del
totale. |
Personale
|
Medico
specialista (geriatra/neurologo) per almeno 8 ore settimanali; Educatori
professionali in numero di 4 per 30 ospiti e per 36 ore
settimanali; |
|
Psicologo
per almeno 18 ore settimanali; |
|
Fisioterapista
per almeno 12 ore settimanali; |
|
Infermiere
per almeno 12 ore settimanali, per gli interventi di competenza, secondo le
necessità degli utenti indicate nel PAI. Tale figura deve essere fornita dai
servizi territoriali del Distretto sociosanitario di riferimento o dalle
strutture residenziali sociosanitarie presso cui è allocato il
Centro; |
|
Operatori
sociosanitari (OSS) in numero di 4 per 30 ospiti per 36 ore
settimanali. |
|
Il
coordinatore della struttura è individuato tra le figure socio sanitarie del
Centro. |
Modulo
abitativo |
Il
centro può configurarsi come entità edilizia autonoma o come spazio aggregato ad
altre strutture sociali e sociosanitarie; è localizzato in ogni caso in centro
abitato e facilmente raggiungibile con mezzi pubblici. |
|
La
struttura deve, in ogni caso, garantire: |
|
-
un ambiente sicuro e protesico per l’utenza a cui il Centro fa
riferimento |
|
-
congrui spazi destinati alle attività, non inferiori a complessivi 250 mq per 30
utenti, inclusi i servizi igienici e le zone ad uso collettivo; |
|
-
zone ad uso collettivo, suddivisibili anche attraverso elementi mobili, per il
ristoro, le attività di socializzazione e ludico-motorie con possibilità di
svolgimento di attività individualizzate; |
|
-
una zona riposo distinta dagli spazi destinati alle attività, con almeno una
camera da letto con n. 2 posti letto per la gestione delle
emergenze; |
|
-
autonomi spazi destinati alla preparazione e alla somministrazione dei pasti, in
caso di erogazione del servizio; |
|
-
spazio amministrativo; |
|
-
linea telefonica abilitata a disposizione degli/lle utenti; |
|
-
servizi igienici attrezzati: |
|
-
2 bagni per ricettività fino a 15 utenti, di cui uno destinato alle
donne; |
|
-
3 bagni per ricettività oltre 15 utenti, di cui uno riservato in rapporto alla
ricettività preventiva uomini/donne. |
|
-
un servizio igienico per il personale. |
|
Tutti
i servizi devono essere dotati della massima accessibilità
. |
Art. 60 quaterCENTRO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO DIURNO DEDICATO ALLE PERSONE CON DISTURBI
DELLO SPETTRO AUTISTICO (•) 1.1. Il Centro deve erogare
principalmente servizi destinati alla presa in carico del disturbo dello spettro
autistico, organizzati sia in attività individuali che in piccoli gruppi
omogenei, assicurando interventi personalizzati.
1.2. Il Centro, a seguito di una
valutazione funzionale eroga interventi maggiormente strutturati per soggetti
con maggiore compromissione, interventi maggiormente inclusivi per soggetti a
miglior funzionamento.
1.3. Gli interventi applicati
sono volti a migliorare la qualità di vita del soggetto e della sua famiglia
nelle diverse aree di sviluppo.
1.4. È previsto un intervento
psicoeducativo ad impostazione comportamentale/cognitivo-comportamentale volto a
promuovere e mantenere l’inclusione sociale, nello
specifico:
• Abilità
comunicative
• Abilità di autonomia personale
(igiene personale, vestirsi, lavarsi, prendersi cura del proprio
corpo)
• Abilità integranti: protezione
personale (riconoscimento situazioni pericolose, comportamenti
sessuali)
• Attività domestiche (pulire il
proprio ambiente, preparare qualche pietanza, eseguire lavori domestici come
rifare il letto, annaffiare fiori, usare correttamente utensili ed attrezzature
della cucina, lavare stoviglie, lavare biancheria)
• Gestione del tempo libero
(giochi da solo o in compagnia, visione di film, ascolto della Musica) mobilità
e vita in comunità (spostamenti pedonali, uso mezzi pubblici, frequentazione di
negozi e servizi territoriali quali piscina, maneggio ecc.
)
• Abilità occupazionali anche
finalizzate all’inserimento lavorativo
1.5. Il Centro deve prevedere,
quindi, interventi di promozione della comunicazione, delle autonomie personali,
domestiche e sociali. Molta attenzione deve essere dedicata all’organizzazione e
strutturazione degli spazi, ambienti interni ed esterni, ausili e materiali. La
visualizzazione e la prevedibilità sono le peculiarità che caratterizzano
l’ambiente educativo, con l’obiettivo di favorire nelle persone con autismo la
comprensione del mondo circostante. Per tali motivi gli ambienti devono essere
adeguati alle specifiche necessità degli utenti e rispondenti agli obiettivi
preposti all’incremento delle competenze comunicative di ciascuno e al
decremento di comportamenti problematici. Lo spazio fisico è progettato per
definire e far capire al soggetto dove si svolgono le sue attività e per quanto
tempo.
La verifica dei progetti
socio-riabilitativi per ciascun utente avviene attraverso valutazioni periodiche
annuali.
1.6.
RICETTIVITA’
1.6.1. Massimo 20 utenti,
suddivisi in gruppi
1.7. REQUISITI
STRUTTURALI
1.7.1. I locali e gli spazi
devono essere correlati alla tipologia ed al volume delle prestazioni
erogate.
1.7.2. Le struttura deve essere
dotata di ambienti specifici con dimensioni, arredi ed attrezzature adeguati
allo svolgimento delle attività coerenti con i programmi e gli obiettivi propri
della struttura.
1.7.3. La struttura deve
prevedere:
− zone ad uso collettivo,
suddivisibili anche attraverso elementi mobili, per il ristoro, le attività di
socializzazione e ludico-motorie con possibilità di svolgimento di attività
individualizzate;
− una zona riposo distinta dagli
spazi destinati alle attività;
− autonomi spazi destinati alla
preparazione dei pasti (in caso di erogazione del servizio) e, comunque, alla
loro somministrazione;
− spazio
amministrativo;
− servizi igienici per disabili;
i servizi igienici per gli utenti devono essere distinti da quelli per il
personale;
− servizi igienici e spogliatoi
per gli operatori;
1.7.4. Tutti i locali del Centro
devono essere dotati della massima accessibilità.
1.8. REQUISITI
ORGANIZZATIVI
1.8.1. Lo standard minimo sotto
riportato è riferito a n. 20 utenti.
MODULO DI
ASSISTENZA SEMIRESIDENZIALE SOCIO-EDUCATIVA -
RIABILITATIVA |
FIGURE
PROFESSIONALI |
N.
UNITA’ |
Medico specialista
NPIA/PSICHIATRIA |
4 ore
sett. |
Psicologo |
8 ore
sett. |
Educatore
professionale/Educatore (52) |
4 di cui 1 con
funzioni di coordinamento |
Tecnico della riabilitazione
psichiatrica |
2 |
Operatore
socio-sanitario |
1 |
Assistente
sociale |
8 ore
sett. |
1.8.2. Le figure professionali
previste devono avere competenze specifiche per l’ASD “
Capo III (Strutture per Anziani)
Art. 61(Norma generale) 1. Le strutture per anziani, come definite dall’art. 43 della legge regionale, devono rispettare i
requisiti previsti dal presente capo e sono destinate ai cittadini che abbiano
raggiunto i limiti previsti per il pensionamento di vecchiaia ovvero che, per
sopravvenuta invalidità, non esercitino o non possano proficuamente esercitare
attività lavorativa.
Art. 62(Comunità
alloggio) 1. La Comunità alloggio deve avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione e standard
|
Tipologia e carattere;
destinatari |
.
La comunità alloggio è struttura residenziale a bassa intensità assistenziale,
consistente in un nucleo di convivenza a carattere comunitario per anziani
autosufficienti che necessitano di una vita comunitaria e di reciproca
solidarietà. (53) |
Ricettività |
Da un minimo di 7 ad un massimo di 12 ospiti. |
Prestazioni |
La comunità alloggio è struttura avente caratteristiche funzionali
ed organizzative orientate al modello comunitario e garantisce attività a
sostegno dell’autonomia individuale e sociale. |
Personale |
Presenza programmata per fasce orarie di un assistente sociale, che
assicura una presenza di almeno 12 ore settimanali e viene individuato il
coordinatore della struttura.
Presenza programmata di altri operatori sociali per le attività di
socializzazione ed animazione.
Personale ausiliario3 nel numero di almeno 1 unità, che
garantisca la presenza continuativa nell’arco della giornata.
________
3 Si veda quanto precisato per l’O.S.S. all’articolo 58 del presente
regolamento. |
Modulo abitativo |
La comunità alloggio deve essere organizzata in modo da favorire la
vita comunitaria. Gli spazi devono essere adeguatamente arredati e dimensionati
in relazione ai bisogni degli ospiti accolti.
La struttura deve contenere:
· camere da letto singole con uno spazio notte individuale di
non meno di mq. 11 o doppie con uno spazio complessivamente non inferiore a mq.
16 per due posti letto;
· per le camere da letto doppie, disposizione dei posti letto
in orizzontale, evitando la disposizione “a castello”;
· ogni stanza da letto deve essere dotata di un servizio
igienico attrezzato per l’igiene quotidiana completa degli ospiti, dotato di
campanello di allarme.
La struttura deve comprendere una sala pranzo, di dimensioni non
inferiori a 35 mq., e cucina attrezzata, uno spazio destinato alle attività
giornaliere ed al tempo libero, una linea telefonica abilitata a disposizione
degli ospiti.
La struttura deve comprendere un servizio igienico doppio, distinto
per uomini e donne, ad uso collettivo, per ogni piano, opportunamente
attrezzato, ed un servizio igienico riservato per il personale.
Deve essere assicurata una dotazione di condizionatori d’aria in
tutti gli ambienti destinati alla fruizione da parte degli ospiti.
Non devono essere presenti barriere architettoniche per l’accesso e
la mobilità interna alla struttura. |
Art. 63(Gruppo
appartamento) 1. Il Gruppo appartamento deve avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione e standard |
Tipologia e carattere;
destinatari |
Il
gruppo appartamento è struttura residenziale per il co-housing sociale a bassa
intensità assistenziale, consistente in un nucleo di convivenza a carattere
familiare per anziani autosufficienti che necessitano di una vita di coppia e
comunitaria e di reciproca solidarietà. (54) |
Ricettività |
Da
un minimo di 2 ad un massimo di 6 ospiti. |
Prestazioni |
Sostegno abitativo
e prestazioni di sostegno alla cura materiale della persona in relazione ai
bisogni individuali degli ospiti. |
Personale |
Un coordinatore
responsabile della struttura, nella figura dell’assistente sociale, che assicuri
una presenza di almeno 12 ore settimanali. Personale ausiliario4 nel
numero di 1 per gruppo appartamento, che garantisca la presenza nelle ore
diurne, per un minimo di 6 ore giornaliere.
_________
4 Si veda quanto
precisato per l’O.S.S. all’articolo 58 del presente regolamento. |
Modulo
abitativo |
Appartamenti
collocati in civili abitazioni, adeguatamente dimensionati in relazione ai
bisogni degli ospiti.
Ogni
appartamento deve contenere:
· camere da letto singole con uno spazio notte individuale di non meno di mq. 9 o
doppie con uno spazio complessivamente non inferiore a mq. 14 per due posti
letto;
· per le camere da letto doppie, disposizione dei posti letto in orizzontale,
evitando la disposizione “a castello”;
· un servizio igienico attrezzato per l’igiene quotidiana completa ogni 3 ospiti,
dotato di campanello di allarme.
· un locale soggiorno pranzo;
· un locale cucina attrezzato;
· una utenza telefonica accessibile per gli ospiti.
Deve essere
assicurata una dotazione di condizionatori d’aria in tutti gli ambienti
destinati alla fruizione da parte degli ospiti. Non devono essere presenti
barriere architettoniche per l’accesso e la mobilità interna alla struttura. |
Art. 64(Casa alloggio) 1. La Casa alloggio deve avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione e standard |
Tipologia e carattere;
destinatari |
La casa alloggio è
struttura residenziale a prevalente accoglienza alberghiera, a bassa intensità
assistenziale, costituita da un insieme di alloggi di piccola dimensione e varia
tipologia dotati di tutti gli accessori per consentire una vita autonoma e da
servizi collettivi, destinata ad anziani autosufficienti. |
Ricettività |
Fino ad un massimo
di 20 ospiti. |
Prestazioni |
Prestazioni e
servizi alberghieri inclusivi della somministrazione pasti; attività di supporto
nell’espletamento delle funzioni e delle attività quotidiane; attività a
sostegno dell’autonomia individuale e sociale. |
Personale |
Un coordinatore
responsabile della struttura, nella figura dell’assistente sociale, che assicuri
una presenza di almeno 12 ore settimanali.
Personale
ausiliario5 nel numero di 1 per 10 ospiti, che garantisca la presenza
nelle ore diurne, per un minimo di 12 ore giornaliere.
_____________
5 Si veda quanto
precisato per l’O.S.S. all’articolo 58 del presente regolamento. |
Modulo
abitativo |
La casa alloggio
deve essere organizzata in alloggi contigui, che costituiscono unità abitative
autonome all’interno della stessa struttura, adeguatamente arredati e
dimensionati in relazione ai bisogni degli ospiti accolti.
Le stanze e i
servizi collettivi devono essere dotati d’impianto di condizionamento d’aria.
Ciascun
alloggio è composto da:
· camere da letto singole con uno spazio notte individuale di non meno di mq. 11 o
doppie con uno spazio complessivamente non inferiore a mq. 14 per due posti
letto;
· cucina attrezzata e dispensa;
· sala pranzo;
· un locale per servizi igienici;
· utenza telefonica accessibile per gli ospiti.
L’unità
abitativa minima è costituita da:
- superficie netta compresa tra un minimo di mq. 28 ed un massimo di mq 33, per
una persona;
- superficie netta compresa tra un minimo di mq. 38 ed un massimo di mq 45 per due
persone.
Deve essere
assicurata una dotazione di condizionatori d’aria in tutti gli ambienti
destinati alla fruizione da parte degli ospiti.
La distribuzione
interna degli spazi deve permettere facilità di movimento e di circolazione. |
Art. 65(Casa di riposo) 1. La Casa di riposo deve avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione e standard |
Tipologia e carattere;
destinatari |
La
casa di riposo è struttura sociale residenziale a prevalente accoglienza
alberghiera destinata a ospitare, temporaneamente o permanentemente, anziani
autosufficienti che per loro scelta preferiscono avere servizi collettivi
anziché gestire in maniera autonoma la propria vita o che hanno dei limitati
condizionamenti di natura economica o sociale nel condurre una vita autonoma,
ovvero privi di altro supporto familiare. |
Ricettività |
Massimo 120 ospiti
organizzati in moduli con capienza massima di 30 ospiti. |
Prestazioni |
Un coordinatore
responsabile della struttura, nella figura dell’educatore professionale o
dell’assistente sociale, che assicuri una presenza di almeno 12 ore settimanali.
Personale ausiliario nel numero di 1 per 10 ospiti, che garantisca la presenza
nelle ore diurne, per un minimo di 12 ore giornaliere. Nella fascia notturna un
operatore ausiliario ogni 20 ospiti.
Prestazioni e
servizi alberghieri inclusivi della somministrazione pasti; attività di supporto
nell’espletamento delle funzioni e delle attività quotidiane;attività a sostegno
dell’autonomia individuale e sociale. |
Personale |
Amministrazione:
responsabile amministrativo della struttura, operatori amministrativi;
Servizi
generali: • cucina: 1 cuoco, 1 aiuto cuoco, 2 ausiliari; • lavanderia e
stireria: 1 addetto fino a 4 quintali di biancheria da trattare al giorno; 1
addetto per ogni ulteriore quintale. I servizi di cucina, di lavanderia, di
pulizie e stireria possono essere assicurati mediante convenzione con ditte
esterne. Il servizio di pulizia deve essere garantito nell’intero arco della
giornata. Il servizio di telefonista, portiere e custode va organizzato a
seconda delle esigenze della casa di riposo.
Prestazioni
sociali: - 1 Operatore Socio-Sanitario per 36 ore settimanali ogni 10
ospiti; - presenza programmata dell’assistente sociale e dell’animatore
socio-culturale; - personale ausiliario nel numero di almeno 1 ogni 10
ospiti.
Prestazioni
sanitarie: Assicurate mediante le strutture delle AA.SS.LL. e possono essere
affidate ad un Medico convenzionato con il SSR limitatamente agli aspetti
igienico sanitari della Casa di Riposo. L’assistenza medica in favore degli
ospiti e? assicurata dai medici di medicina generale. Deve essere garantita
nell’arco dell’intera giornata la somministrazione di eventuali terapie
prescritte, tramite figura professionale infermieristica. (55) |
Modulo abitativo |
La casa di riposo
si configura come entità autonoma, articolata in più moduli. Ciascun modulo si
compone di stanze camere da letto singole con uno spazio notte individuale di
non meno di mq. 9 o doppie con uno spazio complessivamente non inferiore a mq.
14 per due posti letto.
Ogni camera da
letto deve essere dotata di un locale per servizi igienici direttamente
comunicante, ad uso esclusivo per gli ospiti della stessa camera, ed attrezzato
per l’igiene quotidiana completa degli ospiti.
Ciascun modulo
deve, altresì, comprendere una sala pranzo ed eventuale cucina, di dimensioni
adeguate alla presenza contemporanea degli ospiti previsti in ciascun modulo,
uno spazio destinato alle attività giornaliere e ricreative, una linea
telefonica abilitata a disposizione degli ospiti. Deve essere dotato di un
servizio igienico doppio, distinto per uomini e donne, ad uso collettivo,
opportunamente attrezzato, ed un servizio igienico e spogliatoio riservato per
il personale.
Deve essere
assicurata una dotazione di condizionatori d’aria in tutti gli ambienti
destinati alla fruizione da parte degli ospiti.
E’
presente, inoltre, nella struttura:
a) un ambulatorio, collocato in apposito locale dove possono essere praticate,
oltre alle cure normali, le consultazioni e le visite periodiche. Deve essere di
dimensioni tali da contenere un lavabo con acqua calda e fredda, almeno una
scrivania, un lettino, un armadio farmaceutico, un diafanoscopio, una zona
spogliatoio; deve essere dotato di un servizio igienico accessibile direttamente
dall’ambulatorio, preceduto da una zona di attesa.
b) una palestra deve essere ubicata in un locale appositamente attrezzato,
destinato all’esercizio fisico degli ospiti. Deve avere dimensioni sufficienti
ad accogliere l’attrezzatura minima indispensabile per consentire all’utente di
mantenere una soddisfacente efficienza motoria. In uno spazio attiguo alla
palestra deve essere previsto un deposito per attrezzi e uno spogliatoio con
servizio igienico;
c) un servizio igienico e uno spogliatoio riservato per il personale.
Non devono essere
presenti barriere architettoniche per l’accesso e la mobilità interna alla
struttura. |
Art. 66(Residenza sociosanitaria
assistenziale per anziani) 1. La residenza protetta o residenza sociosanitaria assistenziale è
una struttura che deve avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione e standard |
Tipologia e carattere;
destinatari |
La residenza
sociosanitaria assistenziale, di seguito denominata RSSA, eroga prevalentemente
servizi socioassistenziali a persone anziane, in età superiore ai 64 anni, con
gravi deficit psico-fisici, nonché persone affette da demenze senili, che non
necessitano di prestazioni sanitarie complesse, ma che richiedono un alto grado
di assistenza alla persona con interventi di tipo assistenziale e
socio-riabilitativo a elevata integrazione socio-sanitaria, che non sono in
grado di condurre una vita autonoma e le cui patologie, non in fase acuta, non
possono far prevedere che limitati livelli di recuperabilità dell’autonomia e
non possono essere assistite a domicilio. La RSSA per anziani non può ospitare
ospiti con età inferiore a 64, ancorché diversamente abili gravi, fatta
eccezione per persone affette da demenze senili, morbo di alzheimer e demenze
correlate, anche se non hanno raggiunto l’età dei 64 anni.
La RSSA è
collegata funzionalmente con i servizi sociosanitari dell’Ambito e del
distretto, comprendenti l’assistenza medico-generica, l’assistenza farmaceutica,
il segretariato sociale, l’assistenza domiciliare integrata, i centri a
carattere residenziale diurno, anche al fine di programmare la continuità degli
interventi assistenziali agli ospiti dopo la dimissione e per ridurre
l’incidenza del ricovero in strutture ospedaliere ovvero in strutture
extra-ospedaliere sanitarie per ospiti che abbiano le caratteristiche sopra
individuate. L’ospitalità presso la RSSA fa riferimento a programmi di lunga
durata. L’accesso alle prestazioni erogate dalla RSSA avviene attraverso la
Unità di Valutazione multidimensionale, di cui all’ art. 59, comma 4, della legge
regionale.
[Le RSSA sono
classificate di fascia alta e di fascia media in base ai requisiti di
accoglienza alberghiera.] (56) |
Ricettività |
Ciascun modulo
abitativo può ospitare fino a un massimo di 30 ospiti. La capienza massima della
struttura non può superare i 120 ospiti. |
Prestazioni |
Le RSSA assicurano
le seguenti prestazioni:
- assistenza tutelare diurna e notturna;
- attività riabilitative ed educative;
- prestazioni infermieristiche;
- prestazioni e servizi alberghieri inclusivi della somministrazione dei pasti.
|
Personale |
Amministrazione:
responsabile amministrativo della struttura, operatori amministrativi;
Servizi generali: • cucina: 1 cuoco, 1 aiuto cuoco, 2 ausiliari (per la
ricettività massima di una struttura di 120 posti letto) ; • lavanderia e
stireria: 1 addetto fino a 4 quintali di biancheria da trattare al giorno; 1
addetto per ogni ulteriore quintale. I servizi di cucina, di lavanderia, di
pulizie e stireria possono essere assicurati mediante convenzione con ditte
esterne. Il servizio di pulizia deve essere garantito nell’intero arco della
giornata. Prestazioni sociosanitarie: Educatori professionali o
terapisti occupazionali o altri profili professionali dell’area socio
riabilitativa in rapporto al piano individualizzato di assistenza, e comunque in
misura funzionale rispetto al progetto personalizzato di assistenza definito
dalla U.V.M, garantendo almeno 18 ore settimanali di prestazioni ogni 30 ospiti;
Operatori Socio-Sanitari (OSS): in organico 1 operatore per 36 ore
settimanali ogni 4 ospiti; Infermieri: in organico 1 unità per 36 ore
settimanali ogni 15 ospiti; durante il servizio notturno è garantita la
reperibilità, fatta salva la presenza di una unità nella struttura; Tecnici
della riabilitazione: 18 ore settimanali di prestazioni ogni 30 ospiti;
Assistente sociale: 6 ore settimanali di prestazioni ogni 30 ospiti. Per
il profilo di O.S.S. si faccia riferimento alla definizione di cui al Regolamento
Reg. n. 14/2005 e successive modificazioni. Nelle more del completamento dei
corsi di formazione per la riqualificazione del personale in servizio per le
strutture già autorizzate, e nelle more della realizzazione dei corsi di
formazione per OSS per le risorse umane non inserite, la figura di OSS può
essere sostituita da operatori O.T.A.. Per le strutture già operanti,
l’eventuale personale con qualifica OTA, ovvero OSA, e con contratto di lavoro
dipendente a tempo indeterminato, dovrà essere riqualificato in OSS entro il
termine di tre anni dalla entrata in vigore del presente regolamento. Almeno
uno degli operatori in presenza deve essere in possesso del patentino BLS.
La struttura deve avere un coordinatore sanitario, nella figura di un medico
laureato e abilitato, preferibilmente, ma non in via esclusiva, specialista in
geriatria, in medicina fisica e riabilitativa o specializzazione equipollente
impegnato con prevalenti compiti di coordinamento in materia di riabilitazione e
di dietetica, nonchè di coordinamento dell’intera attività sociosanitaria e di
garanzia della applicazione di protocolli omogenei per l’accoglienza e la
gestione dei casi. Il coordinatore è,inoltre, preposto alle relazioni con la
competente Unità di Valutazione Multidimensionale che dispone il ricovero nella
struttura e che provvede alla valutazione del progetto personalizzato di
assistenza e cura. Il coordinatore è impegnato per un minimo di 6 ore
settimanali di prestazioni ogni 30 ospiti. La ASL competente è tenuta ad
assicurare, in ogni caso, in favore degli ospiti della RSSA i seguenti
interventi di rilievo sanitario: - assistenza medica generica -
assistenza medica specialistica - fornitura di farmaci - fornitura di
presidi sanitari. Gli interventi richiesti vengono definiti dalla Unità di
Valutazione Multidimensionale in sede di elaborazione del progetto
personalizzato e di disposizione del ricovero presso la struttura, e sono
attivati dalla ASL competente, tramite l’Area Farmaceutica,entro il termine di 1
settimana dalla data del ricovero. I farmaci e il materiale farmaceutico vengono
presi in carico da personale sanitario debitamente autorizzato, per iscritto,
dal coordinatore della RSSA. Le ASL possono concordare con le strutture
interessate,previo protocollo di intesa, la fornitura periodica dei farmaci di
maggior utilizzo, al fine della continuità assistenziale, prevedendola
rendicontazione periodica per le successive forniture, purchè in stretto
raccordo con l’assistenza del medico di medicina generale e degli specialisti,
titolari della prescrizione delle terapie e dei presidi. Le cure mediche
generiche in favore degli ospiti sono assicurate dai Medici di Medicina generale
nel rispetto delle norme vigenti. L’assistenza medica specialistica viene
erogata a carico della ASL nel cui territorio insiste la struttura. (57) |
Modulo
abitativo |
[·
RSSA di fascia alta (prima categoria):] (58)
camere da letto
singole con uno spazio notte individuale di non meno di mq. 9 o doppie con uno
spazio notte individuale non inferiore a mq. 14 per due posti letto. Le
succitate dimensioni escludono il servizio igienico, che deve essere assistito
per la non autosufficienza e in misura di uno ogni stanza, con la quale deve
essere comunicante. Per ogni modulo abitativo, almeno due stanze devono essere
attrezzate con servizio igienico per portatori di handicap
[·
RSSA di fascia media (seconda categoria):
camere da letto
singole con uno spazio notte individuale di non meno di mq. 9, o doppie con uno
spazio notte individuale non inferiore a mq. 14 per due posti letto, o triple
con uno spazio complessivamente non inferiore a mq. 18 per tre posti letto. Le
succitate dimensioni escludono il servizio igienico, anche esterno, che deve
essere assistito per la non autosufficienza e in misura di uno ogni 3 assistiti.
Per ogni modulo abitativo, almeno due stanze devono essere attrezzate con
servizio igienico per portatori di handicap. ] (59)
La struttura può
prevedere moduli abitativi distinti per categoria di accoglienza alberghiera. La
struttura deve comprendere una sala pranzo ed eventuale cucina, uno spazio
destinato alle attività giornaliere e ricreative, una linea telefonica abilitata
a disposizione degli ospiti.
Deve
essere assicurata una dotazione di condizionatori d’aria in tutti gli ambienti
destinati alla fruizione da parte degli ospiti.
Ogni modulo da 30
posti letto deve essere dotato di un locale per il personale, di superficie mai
inferiore a mq. 4, con annesso servizio igienico e deve prevedere, inoltre un
bagno collettivo ad uso esclusivo dei visitatori.
L’ambulatorio,
dove possono essere praticate le consultazioni, le visite periodiche e le cure
normali, deve contenere almeno una scrivania, un lettino, un armadio
farmaceutico, un servizio igienico direttamente accessibile preceduto da una
zona di attesa.
La palestra,
destinata all’esercizio fisico deve accogliere l’attrezzatura minima per
consentire all’ospite un’adeguata attività motoria; in uno spazio attiguo deve
essere previsto il deposito attrezzi e lo spogliatoio con servizio igienico.
Tutti i locali devono essere adeguatamente attrezzati per la non
autosufficienza. |
2. Le residenze
protette già accreditate, ancorché provvisoriamente, e/o convenzionate con le
ASL ai sensi del Regolamento Reg. n. 1/1997 e successive modificazioni, e
classificate nella fascia A ovvero nella fascia B di cui all’art. 1, comma 4,
dello stesso regolamento, richiedono, entro tre anni dalla entrata in vigore del
presente regolamento, la nuova classificazione in base ai requisiti posseduti e
a quelli richiesti dal presente articolo. Nelle more di tale riclassificazione
restano vigenti le autorizzazioni in essere. 3. Le strutture residenziali che abbiano i requisiti per essere
autorizzate, e classificate come RSSA e iscritte nell’apposito registro di cui
all’art. 53, comma 1 lett. b) della legge regionale, possono accedere,
previa verifica di compatibilità di cui all’art. 35 del presente regolamento,
all’accreditamento per l’assegnazione delle quote di spesa per l’assistenza a
rilievo sanitario fornita alle persone parzialmente o del tutto non
autosufficienti nei limiti degli indici di fabbisogno fissati dalle norme
regionali, degli obiettivi di riequilibrio territoriale da conseguire a livello
regionale e delle risorse assegnate per l’assistenza sociosanitaria residenziale
extra-ospedaliera, nel rispetto di quanto previsto dal piano regionale sanitario
e dal piano regionale delle politiche sociali.
4. Per le RSSA accreditate, che definiscano un rapporto
convenzionale con il servizio sanitario regionale, l’ammontare della spesa a
carico della ASL resta determinato dai parametri di spesa già applicati alla
data di entrata in vigore del presente regolamento, secondo quanto determinato
con la l.r. n. 14/2004, art. 32, nelle more della rideterminazione delle rette,
per la quota a carico della ASL e per la quota a carico dell’Ambito ovvero
dell’utente, previa analisi di mercato condotta su tutto il territorio
regionale, previa intesa con l’ANCI Puglia e previa concertazione con le
associazioni datoriali di categoria, da effettuarsi entro 180 giorni dalla data
di approvazione del presente regolamento. 5. Per le RSSA per anziani già autorizzate ed operanti alla data di
entrata in vigore del presente regolamento, che ospitino anche ospiti di età
inferiore ai 64 anni e in condizioni di disabilità e non autosufficienza grave,
al fine di non arrecare disagio psico-fisico agli ospiti, gli stessi ospiti
potranno permanere nelle stesse strutture entro il limite di 10 ospiti. Laddove
il numero di ospiti diversamente abili gravi superi le dieci unità, deve essere
realizzato un modulo dedicato all’utenza disabile, nella stessa struttura, con
capienza non superiore a n. 20 posti letto, che rispetti gli standard
strutturali e organizzativi di cui all’art. 59 del presente regolamento.
(56) Parole soppresse dal r.r.
n. 11/2015, art. 31, c. 1. (57) Paragrafo dapprima modificato dall’art. 19, comma 1 del Regolamento regionale 7 agosto 2008, n. 19, successivamente sostituito dal r.r.
n. 11/2015, art. 31, c. 3 .(58) Parole soppresse dal r.r.
n. 11/2015, art. 31, c. 2 (59) Categoria eliminata dall’art. 4,
Reg.
reg. 10 febbraio 2010, n. 7.
Art. 67(Residenza sociale assistenziale per
anziani) 1. La residenza sociale assistenziale è una struttura sociosanitaria
a bassa intensità assistenziale sanitaria, che deve avere le seguenti
caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione e standard |
Tipologia e carattere;
destinatari |
La residenza
sociale assistenziale, eroga prevalentemente servizi socioassistenziali a
persone anziane, in età superiore ai 64 anni, con gravi deficit psico-fisici,
che non necessitano di prestazioni sanitarie complesse, ma che richiedono un
alto grado di assistenza alla persona con interventi di tipo assistenziale, che
non sono in grado di condurre una vita autonoma e le cui patologie, non in fase
acuta, non possono far prevedere che limitati livelli di recuperabilità
dell’autonomia e non possono essere assistite a domicilio.
La residenza
sociale è collegata funzionalmente con i servizi sociosanitari dell’Ambito,
comprendenti l’assistenza medico-generica, l’assistenza farmaceutica, il
segretariato sociale, l’assistenza domiciliare integrata, i centri a carattere
residenziale diurno, anche al fine di programmare la continuità degli interventi
assistenziali agli ospiti dopo la dimissione e per ridurre l’incidenza del
ricovero in strutture ospedaliere ovvero in strutture extra-ospedaliere
sanitarie per ospiti che abbiano le caratteristiche sopra individuate.
[Le Residenze
sociali sono classificate di fascia alta e di fascia media in base ai requisiti
di accoglienza alberghiera.] (60) |
Ricettività |
Ciascun
modulo abitativo può ospitare fino a un massimo di 30 ospiti. La capienza
massima della struttura non può superare i 120 ospiti. |
Prestazioni |
Le
Residenze sociali assicurano le seguenti prestazioni:
- assistenza tutelare diurna e notturna;
- attività socializzanti ed educative;
- prestazioni infermieristiche;
- restazioni e servizi alberghieri inclusivi della somministrazione dei pasti.
|
Personale |
Amministrazione:
responsabile amministrativo della struttura, operatori amministrativi;
Servizi
generali: cucina: 1 cuoco, 1 aiuto cuoco, 2 ausiliari (per la ricettività
massima di 120 ospiti); lavanderia e stireria: 1 addetto fino a 4 quintali
di biancheria da trattare al giorno; 1 addetto per ogni ulteriore quintale.
I servizi di cucina, di lavanderia, di pulizie e stireria possono essere
assicurati mediante convenzione con ditte esterne. Il servizio di pulizia
deve essere garantito nell’intero arco della giornata.
Prestazioni
sociosanitarie: • Operatori Socio-Sanitari (OSS): in organico 1 ogni 4
ospiti per 36 ore settimanali; • Infermieri: in organico 12 ore giornaliere
ogni 60 posti residenza; Tecnici della riabilitazione: in rapporto di 9 ore
settimanali ogni nucleo da 30 ospiti, e comunque in misura funzionale rispetto
al progetto personalizzato di assistenza definito dalla U.V.M., per il quale la
struttura può avvalersi delle prestazioni delle strutture del SSR; •
Assistente sociale: 12 ore settimanali di prestazioni ogni 30 ospiti Per il
profilo di O.S.S. si faccia riferimento alla definizione di cui al Regolamento
Reg. n. 14/2005 e successive modificazioni. Nelle more del completamento dei
corsi di formazione per la riqualificazione del personale in servizio per le
strutture già autorizzate, e nelle more della realizzazione dei corsi di
formazione per OSS per le risorse umane non inserite, la figura di OSS può
essere sostituita da operatori O.T.A.. Per le strutture già operanti,
l’eventuale personale con qualifica OTA, ovvero OSA, e con contratto di lavoro
dipendente a tempo indeterminato, dovrà essere riqualificato in OSS entro il
termine di tre anni dalla entrata in vigore del presente regolamento. La
struttura deve avere un coordinatore sociale, nella figura di un assistente
sociale laureato, di un educatore o educatore professionale, impegnato con
prevalenti compiti di coordinamento in materia di attività socializzanti,
educative e di dietetica, nonché di coordinamento dell’intera attività
sociosanitaria e di garanzia della applicazione di protocolli omogenei per
l’accoglienza e la gestione dei casi. Il coordinatore è impegnato per un minimo
di 12 ore settimanali di prestazioni ogni 30 ospiti. La ASL competente è
tenuta ad assicurare, in ogni caso, in favore degli ospiti della Residenza
sociale i seguenti interventi di rilievo sanitario: - assistenza medica
generica - assistenza medica specialistica - fornitura di farmaci -
fornitura di presidi sanitari. Le cure mediche generiche in favore degli
ospiti sono assicurate dai Medici di Medicina generale nel rispetto delle norme
vigenti. L’assistenza medica specialistica viene erogata a carico della ASL
nel cui territorio insiste la struttura. (61) |
Modulo abitativo |
[·
Residenza sociale assistenziale di fascia alta (prima categoria): ] (62)
camere da letto singole con uno spazio notte individuale di nonmeno di mq. 9 o
doppie con uno spazio notte individuale non inferiore a mq. 14 per due posti
letto. Le succitate dimensioni escludono il servizio igienico, che deve essere
assistito per la non autosufficienza e in misura di uno ogni stanza, con la
quale deve essere comunicante. Per ogni modulo abitativo, almeno due stanze
devono essere attrezzate con servizio igienico assistito per la non
autosufficienza;
[·
Residenza sociale assistenziale di fascia media (seconda categoria):
camere da letto singole con uno spazio notte individuale di non meno di mq. 9, o
doppie con uno spazio notte individuale non inferiore a mq. 14 per due posti
letto, o triple con uno spazio complessivamente non inferiore a mq. 18 per tre
posti letto. Le succitate dimensioni escludono il servizio igienico, anche
esterno, che deve essere assistito per la non autosufficienza e in misura di uno
ogni 3 assistiti.] (63)
La
struttura può prevedere moduli abitativi distinti per categoria di accoglienza
alberghiera. La struttura deve comprendere una sala pranzo ed eventuale cucina,
uno spazio destinato alle attività giornaliere e ricreative, una linea
telefonica abilitata a disposizione degli ospiti.
Deve
essere assicurata una dotazione di condizionatori d’aria in tutti gli ambienti
destinati alla fruizione da parte degli ospiti.
Ogni
modulo da 30 posti letto deve essere dotato di un locale per il personale, di
superficie mai inferiore a mq. 4, con annesso servizio igienico e deve
prevedere, inoltre un bagno collettivo ad uso esclusivo dei visitatori.
La
palestra, destinata all’esercizio fisico deve accogliere l’attrezzatura minima
per consentire all’ospite un’adeguata attività motoria; in uno spazio attiguo
deve essere previsto il deposito attrezzi e lo spogliatoio con servizio
igienico.
Tutti i locali
devono essere adeguatamente attrezzati per la non
autosufficienza | 2. All’interno delle residenze sociali assistenziali per anziani, le
eventuali prestazioni sanitarie necessarie per la cura e il benessere
dell’utente ospite, vengono erogate nel rispetto del modello organizzativo del
Servizio Sanitario Regionale. Le residenze sociali, pertanto, non accedono ad
accreditamento con le ASL per l’assegnazione delle quote di spesa per
l’assistenza a rilievo sanitario fornita alle persone parzialmente o del tutto
non autosufficienti. 3. Le strutture protette che operano in regime completamente
privato, e già autorizzate ai sensi del Regolamento Regionale n. 1/1983,
mantengono l’autorizzazione provvisoria di cui sono già in possesso, e adeguano
i propri standard strutturali ed organizzativi entro tre anni dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento, formulando entro tale termine una
nuova istanza di autorizzazione.
Art. 68(Centro diurno) 1. Il Centro diurno deve avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione e standard |
Tipologia e
carattere;
destinatari |
Il centro diurno è
struttura socio-assistenziale a regime semiresidenziale costituente luogo
d’incontro e di relazioni in grado di permettere, anche all’interno o in
collegamento con le strutture di cui ai commi 3, 4 e 5, dell’ art. 43 della legge
regionale, l’erogabilità delle prestazioni che rispondano a specifici bisogni
della popolazione anziana. |
Ricettività |
Fino ad un massimo
di 30 utenti |
Prestazioni |
Il centro
organizza le proprie attività diversificandole in base alle esigenze dell’utenza
e assicura l’apertura per otto ore al giorno, e per almeno cinque giorni a
settimana. Tutte le attività sono aperte al territorio e organizzate attivando
le risorse della comunità locale. Deve assicurare l’assistenza nell’espletamento
delle attività e delle funzioni quotidiane anche attraverso prestazioni a
carattere assistenziale (igiene personale) e sanitario correlate alle terapie
prescritte dai medici curanti, nonché un servizio lavanderia e la
somministrazione dei pasti, in relazione agli orari di apertura.
Il
centro organizza, inoltre:
·
attività educative a supporto dell’autonomia;
·
attività di socializzazione ed animazione;
·
attività culturali e ludico-ricreative;
·
attività psico-motorie.
Il
centro assicura il servizio di trasporto sociale, salvo accordi diversi con i
Comuni. |
Personale |
Almeno un
educatore professionale e un’assistente sociale per 18 ore settimanali, per
assicurare il funzionamento della struttura. Presenza programmata di operatori
addetti all’assistenza in misura adeguata al numero, alle caratteristiche e alle
esigenze dell’utenza.
Animatori
sociali e professionisti con competenze adeguate allo svolgimento delle
specifiche attività programmate; presenza fissa di personale ausiliario in
misura di 1 ogni 15 ospiti.
Le attività di
socializzazione ed animazione, le attività culturali e ludico-ricreative, le
attività psico-motorie possono essere oggetto di convenzione con i soggetti di
cui all’art. 21 commi 4 e 5. |
Modulo
abitativo |
Il centro può
configurarsi come entità edilizia autonoma o come spazio aggregato ad altre
strutture, fermi restando gli specifici requisiti previsti per ciascuna
struttura.
Gli
ambienti devono essere dotati d’impianto di condizionamento d’aria.
La
struttura, di dimensione non inferiore a 150 mq., deve, in ogni caso, prevedere:
· congrui spazi destinati alle attività;
· zone ad uso collettivo, suddivisibili anche attraverso elementi mobili, per il
ristoro, le attività di socializzazione e ludico-motorie con possibilità di
svolgimento di attività individualizzate;
· una zona riposo distinta dagli spazi destinati alle attività;
· autonomi spazi destinati alla preparazione e alla somministrazione dei pasti, in
caso di erogazione del servizio;
· linea telefonica accessibile per gli utenti;
· un locale destinato a servizi igienici ogni 10 utenti, distinto per uomini e
donne e, in ogni caso, almeno un locale per servizi igienici per piano, di cui
almeno uno attrezzato per la non autosufficienza;
· un servizio igienico - spogliatoio per il personale.
Tutti
i servizi devono essere dotati della massima accessibilità. |
Capo IV (Strutture per persone con problematiche
psico-sociali)
Art. 69(Norma generale) 1. Le strutture per persone con problematiche psico-sociali, come
definite dall’art. 44 della legge regionale devono rispettare i
requisiti previsti dal presente capo.
Art. 70(Casa famiglia o casa per la vita
per persone con problematiche psicosociali) (••) 1. La casa famiglia per persone con problematiche psico-sociali
deve avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni
|
Descrizione
e standard |
Tipologia e carattere; |
La
casa per la vita è una struttura residenziale a carattere socio-sanitario a
bassa o media intensità assistenziale sanitaria. |
destinatari
|
La
struttura è destinata ad accogliere, in via temporanea o permanente, persone con
problematiche psico-sociali e pazienti psichiatrici stabilizzati usciti dal
circuito psichiatrico riabilitativo residenziale, prive di validi riferimenti
familiari, e/o che necessitano di sostegno nel mantenimento del livello di
autonomia e nel percorso di inserimento o reinserimento sociale e/o
lavorativo. |
Ricettività
|
Fino
a 4 ospiti per ciascun modulo abitativo, e fino ad un massimo di quattro moduli
abitativi per struttura. |
Prestazioni
|
La
casa per la vita è struttura avente caratteristiche funzionali ed organizzative
proprie della casa famiglia o del gruppo appartamento, orientate al modello
comunitario. |
|
L’attività
e gli interventi vengono attuati in base al progetto individualizzato
predisposto dai competenti servizi sociali, in collaborazione con i servizi
sanitari e socio-assistenziali territoriali. |
|
Qualora
il progetto personalizzato definito dalla UVM preveda l’erogazione di
prestazioni terapeutiche e socio-riabilitative per gli ospiti con problemi
psichiatrici le ASL definiscono apposite intese per il riconoscimento di un
concorso al costo delle prestazioni in misura pari al 70% del costo complessivo
per giornata di permanenza dell’utente, ai sensi di quanto previsto
dall’Allegato 1C del D.P.C.M. 29 novembre 2001 [1], come previsto dalla
L.R. n. 23/2008 (Piano Regionale di Salute 2008-2010. Le eventuali
prestazioni sanitarie sono erogate nel rispetto del modello organizzativo del
Servizio Sanitario Regionale (media intensità assistenziale). |
|
Per
gli utenti con problematiche psico-sociali non gravi, che necessitano di bassa
intensità assistenziale sanitaria, le ASL possono definire intese per il
riconoscimento di un concorso al costo delle prestazioni in misura non superiore
al 40% del costo complessivo per giornata di permanenza dell’utente, come
previsto dalla L.R. n. 23/2008 (Piano Regionale di Salute 2008-2010
(bassa intensità assistenziale) |
Personale
|
•
Strutture a bassa intensità assistenziale: |
|
Almeno
un assistente sociale ogni 8 utenti per 36 hh settimanali e un educatore
professionale ogni 8 utenti per 36 hh settimanali. |
|
Per
l’assistenza alla persona, n. 1 figura con qualifica di OSS ogni 16 utenti per
36 hh settimanali per ciascun turno, incluso il turno notturno. |
|
•
Strutture a media intensità assistenziale: |
|
Almeno
un assistente sociale ogni 8 utenti per 36 hh settimanali e tre educatore
professionale ogni 16 utenti per 36 hh settimanali. |
|
Per
l’assistenza alla persona, n. 1 figura con qualifica di OSS ogni 8 utenti per 36
hh settimanali; per la copertura del turno notturno n. 2 figure con qualifica di
OSS per 16 utenti. |
|
Può
essere prevista, nelle strutture a media intensità assistenziale la presenza di
una unità di personale ausiliario (addetto alle pulizie, cuoco) laddove per la
tipologia degli utenti accolti non fosse possibile mettere a valore l’apporto
diretto di lavoro quotidiano degli utenti per la cura personale e la gestione
domestica della casa. |
Modulo
abitativo |
La
casa per la vita deve essere organizzata in modo da favorire la vita comunitaria
e l’integrazione sociale degli ospiti. Gli spazi devono essere adeguatamente
arredati e dimensionati in relazione ai bisogni degli ospiti
accolti. |
|
La
struttura può essere articolata in un numero massimo di 4 moduli
abitativi. |
|
Ciascun
modulo abitativo è costituito da stanze singole con uno spazio notte individuale
di non meno di mq. 9 o doppie con uno spazio notte complessivamente non
inferiore a mq. 14 e deve essere dotata di almeno un locale per servizi
igienici, con dotazione completa e funzionante (vaso, lavabo, bidet e vasca da
bagno o piatto doccia) ogni tre ospiti. Il servizio igienico previsto deve
possedere il requisito della adattabilità (ex legge n.
13/1989). |
|
Gli
spazi collettivi, ovvero destinati alla socializzazione: cucina, sala pranzo -
sala TV, spazio destinato alle attività giornaliere e ricreative possono essere
spazi comuni ai moduli abitativi dell’intera struttura . |
|
|
_____________
[1] In questo caso le strutture devono essere accreditate dal
Servizio Sanitario Regionale.
Art. 71(Comunità alloggio per
ex-tossicodipendenti) 1. La Comunità alloggio per ex tossicodipendenti deve avere le
seguenti caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione e standard |
Tipologia e
carattere;
destinatari |
La comunità
alloggio per ex tossicodipendenti è struttura residenziale temporanea o
permanente a bassa intensità assistenziale, a carattere familiare, autogestito
da soggetti privi di validi riferimenti familiari o per i quali si reputi
opportuno l’allontanamento dal nucleo familiare o che necessitano di sostegno
nel percorso di autonomia e di inserimento o reinserimento sociale.
|
Ricettività |
Da
un minimo di 7 ad un massimo di 12 ospiti |
Prestazioni |
La comunità
alloggio è struttura avente caratteristiche funzionali ed organizzative
orientate al modello comunitario. L’attività educativa viene attuata in base al
progetto individualizzato predisposto dai competenti servizi sociali.
La vita
comunitaria è improntata a modalità di collaborazione nel gestire
l’organizzazione domestica, nonché all’inserimento degli ospiti nel contesto
sociale.
Gli interventi
vengono attuati in collaborazione con i servizi sanitari e socio-assistenziali
territoriali. |
Personale |
Personale
ausiliario 8 per i servizi di assistenza alla persona in misura di 1
per modulo abitativo che assicuri la presenza giornaliera minima di 12 ore.
Un coordinatore
responsabile della struttura, nella figura dell’assistente sociale o
dell’educatore o dell’educatore professionale, che assicuri una presenza di
almeno 12 ore settimanali.
Presenza
programmata dello psicologo e di altre figure sociali per la realizzazione di
attività rieducative, di socializzazione e di inserimento lavorativo.
_________
8
Si veda quanto precisato per l’O.S.S. all’articolo 59 del presente regolamento.
|
Modulo
abitativo |
La
comunità alloggio deve essere organizzata in modo da favorire la vita
comunitaria. Gli spazi devono essere adeguatamente arredati e dimensionati in
relazione ai bisogni degli ospiti accolti.
La
struttura è costituita da stanze singole con uno spazio notte individuale di non
meno di mq. 9 o doppie con uno spazio complessivamente non inferiore a mq. 14
per due posti letto e deve essere dotata di almeno un locale per servizi
igienici ogni tre ospiti.
Deve
essere assicurata una dotazione di condizionatori d’aria in tutti gli ambienti
destinati alla fruizione da parte degli ospiti.
La
struttura deve comprendere la sala pranzo, la cucina, uno spazio destinato alle
attività giornaliere e ricreative, una linea telefonica abilitata a disposizione
degli ospiti. |
Art. 72(Gruppo
appartamento per giovani adulti) (••) 1. Il Gruppo appartamento per ex tossicodipendenti deve avere le seguenti
caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione e standard |
Tipologia e carattere; destinatari |
Il
gruppo appartamento è struttura residenziale a bassa intensità assistenziale, a
carattere familiare, autogestita da giovani adulti dai 18 ai 21 anni, privi di
validi riferimenti familiari o per i quali si reputi opportuno l’allontanamento
dal nucleo familiare o che necessitano di sostegno nel percorso di autonomia e
di inserimento o reinserimento sociale. A titolo esemplificativo sono
destinatari prioritari: ex tossicodipendenti, ex minori stranieri non
accompagnati, ex minori fuori famiglia, giovani già sottoposti a provvedimenti
privativi della libertà personale.
|
Ricettività |
Fino
ad un massimo di 6 ospiti. |
Prestazioni |
Il
gruppo appartamento è struttura avente caratteristiche funzionali ed
organizzative orientate al modello familiare e garantisce attività a sostegno
dell’autonomia individuale e sociale. |
Personale |
Personale
ausiliario per i servizi di pulizia in misura adeguata al numero degli ospiti e
operatori sociali in maniera non continuativa. Presenza programmata
dell’assistente sociale e dello psicologo.
|
Modulo abitativo |
Piccoli
appartamenti per civile abitazione inseriti in normali complessi edilizi.
L’alloggio offre un contesto di vita il più possibile simile all’ambiente
familiare, comprendendo spazi personali e spazi comuni adeguati per giorno e
notte. |
Capo V (Strutture per adulti con problematiche
sociali)
Art. 73(Norma generale) 1. Le strutture per persone adulte con problematiche sociali come
definite dall’art. 45
della legge
regionale devono rispettare i requisiti previsti dal
presente capo.
Art. 74(Comunità alloggio per gestanti e
madri con figli a carico) 1. La Comunità alloggio per gestanti e madri con figli a carico deve
avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione
e standard |
Tipologia
e carattere;
destinatari |
La
comunità alloggio per gestanti e madri con figli a carico è struttura
residenziale a media intensità assistenziale, a carattere temporaneo o
permanente, per gestanti e madri con figli a carico, prive di validi riferimenti
familiari o per le quali si reputi opportuno l’allontanamento dal nucleo
familiare e che necessitano di supporto per il miglioramento delle capacità
genitoriali e di sostegno nel percorso d’inserimento o reinserimento sociale. (64) |
Ricettività |
Fino
ad un massimo di 8 ospiti adulte più 2 posti per l’ospitalità d’urgenza. (65) |
Prestazioni |
La comunità
assicura: servizi di cura alla persona e attività socio-educative volte allo
sviluppo dell’autonomia individuale, con particolare riferimento alla funzione
genitoriale. Le ospiti partecipano alla gestione della vita ordinaria della
comunità nell’arco dell’intera giornata. |
Personale |
Nella
struttura opera almeno un educatore per almeno 36 ore settimanali, in stretta
collaborazione con i servizi sociali e socio-sanitari territoriali, impegnato a
ricostruire o mediare i rapporti delle donne accolte con i loro contesti di
provenienza. E’ assicurata, inoltre, la presenza di operatori ausiliari in
misura sufficiente a garantire assistenza materiale alle ospiti. (66) |
Modulo
abitativo |
La comunità deve
essere organizzata in strutture ad hoc adeguatamente dimensionate in relazione
ai bisogni degli/lle accolti.
La struttura è
costituita da stanze singole con uno spazio notte individuale di non meno di mq.
9 o doppie con uno spazio complessivamente non inferiore a mq. 14 per due posti
letto; ogni donna deve poter dormire con il suo bambino, ove presente.
La
struttura deve essere dotata di almeno un locale per servizi igienici ogni tre
ospiti adulte, di un locale soggiorno-pranzo, di una cucina, nonché di
postazione telefonica accessibile per le ospiti.
Deve
essere assicurata una dotazione di condizionatori d’aria in tutti gli ambienti
destinati alla fruizione da parte degli ospiti. |
Art. 75(Gruppo appartamento per gestanti e
madri con figli a carico) 1. Il Gruppo appartamento per gestanti e madri con figli a carico
deve avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione
e standard |
Tipologia
e carattere;
destinatari |
Il
gruppo appartamento è struttura residenziale a bassa intensità assistenziale,
consistente in un nucleo autogestito di convivenza a carattere familiare
destinata a gestanti e madri con figli a carico per le quali si reputi opportuno
l’allontanamento dal nucleo familiare e che necessitano di sostegno nel percorso
d’inserimento o reinserimento sociale. (67) |
Ricettività |
Fino
ad un massimo di 6 ospiti adulte . (68) |
Prestazioni |
Servizi di cura
alla persona e attività socio-educative volte allo sviluppo dell’autonomia
individuale, con un riferimento particolare alla funzione genitoriale.
Le ospiti
partecipano alla gestione della vita ordinaria del gruppo nell’arco dell’intera
giornata. |
Personale |
Nella
struttura opera almeno un educatore per almeno 18 ore settimanali, in stretta
collaborazione con i servizi sociali e socio-sanitari territoriali, impegnato a
ricostruire o mediare i rapporti delle donne accolte con i loro contesti di
provenienza. E’ assicurata, inoltre, la presenza di operatori ausiliari in
misura sufficiente a garantire assistenza materiale alle ospiti. (69) |
Modulo
abitativo |
Appartamenti
per civile abitazione.
Ogni
appartamento deve comprendere:
· camere da letto singole per ogni donna, in cui può essere aggiunto solo il letto
del bambino;
· locali per servizi igienici in misura di almeno 1 ogni 3 ospiti;
· un locale soggiorno-pranzo;
· cucina;
· postazione telefonica accessibili per le ospiti. |
Art. 76(Alloggio sociale per adulti in
difficoltà) 1. L’alloggio sociale per adulti in difficoltà deve avere le
seguenti caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione e
standard |
Tipologia
e carattere;
destinatari |
L’alloggio sociale
per adulti in difficoltà è struttura che offre una risposta temporanea alle
esigenze abitative e di accoglienza di persone con difficoltà di carattere
sociale prive del sostegno familiare o per le quali la permanenza nel nucleo
familiare sia valutata temporaneamente o permanentemente impossibile o
contrastante con il progetto individuale. |
Ricettività |
Fino ad un massimo
di 10 ospiti. La permanenza è, di norma, limitata ad un periodo di 6 mesi.
|
Prestazioni |
L’alloggio sociale
è struttura avente caratteristiche funzionali ed organizzative orientate al
modello comunitario e svolge, prevalentemente, attività socio-educative volte
allo sviluppo dell’autonomia individuale e sociale, nonché all’inserimento e
reinserimento lavorativo. Tutte le attività vengono svolte in stretta
collaborazione con i servizi del territorio. |
Personale |
Il coordinamento
della struttura è affidato ad un assistente sociale oppure ad un educatore, che
assicura una presenza di almeno 18 h settimanali. Operano, inoltre, nella
struttura animatori sociali o di comunità e, in presenza di persone immigrate,
mediatori interculturali. Presenza programmata dello psicologo e altri operatori
sociali. Personale ausiliario per i servizi di pulizia in misura di 1 ogni 10
ospiti, assicurando una copertura giornaliera di almeno 3 h; inoltre gli ospiti
partecipano alla gestione della vita ordinaria della comunità nell’arco
dell’intera giornata. L’alloggio sociale deve assicurare il raccordo funzionale
con i Servizi sociali territoriali e con le principali agenzie educative e i
centri preposti a promuovere l’inserimento e il reinserimento lavorativo.
|
Modulo
abitativo |
L’ alloggio
sociale deve essere organizzato in modo da favorire la vita comunitaria.
Gli spazi devono
essere adeguatamente arredati e dimensionati in relazione ai bisogni degli
ospiti accolti.
La struttura è
costituita da stanze singole con uno spazio notte individuale di non meno di mq.
9 o doppie con uno spazio complessivamente non inferiore a mq. 14 per due posti
letto e deve essere dotata di almeno un locale per servizi igienici ogni tre
ospiti.
La struttura deve
comprendere la sala pranzo, la cucina, uno spazio destinato alle attività
giornaliere e ricreative, una linea telefonica abilitata a disposizione degli
ospiti. |
Art. 77(Centro di pronta accoglienza per
adulti) 1. Il Centro di pronta accoglienza per adulti deve avere le seguenti
caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione e standard
|
Tipologia e
carattere; destinatari |
Il centro di
pronta accoglienza per adulti è struttura residenziale a carattere comunitario
destinata esclusivamente alle situazioni di emergenza. |
Ricettività |
Fino
ad un massimo di 12 ospiti |
Prestazioni |
Il centro
assicura: servizi di cura alla persona, azioni volte a garantire una pronta
risposta ai bisogni primari, azioni volte ad assicurare, per quanto possibile,
la continuità con le attività lavorative eventualmente in corso, il
funzionamento nell’arco delle 24 ore, per tutto l’anno e la somministrazione dei
pasti. |
Personale
|
Il centro è
condotto da un numero di operatori in misura sufficiente a garantire nell’arco
delle ore diurne la presenza di almeno un educatore ogni 4 ospiti.
Presenza
programmata dello psicologo, dell’assistente sociale e di altri operatori
sociali. Gli operatori sono affiancati da altro personale addetto ai
servizi generali in misura sufficiente a garantire la funzionalità della
struttura. |
Modulo
abitativo |
Il centro,
adeguatamente arredato e dimensionato in relazione ai bisogni degli ospiti è
costituito da stanze singole con uno spazio notte individuale di non meno di mq.
9 o doppie con uno spazio complessivamente non inferiore a mq. 14 per due posti
letto e deve essere dotata di almeno un locale per servizi igienici ogni tre
ospiti.
La struttura deve
comprendere la sala pranzo ed eventuale cucina, uno spazio destinato alle
attività giornaliere e ricreative, una linea telefonica abilitata a disposizione
degli ospiti. |
Art. 78(Centro di accoglienza per persone
sottoposte o già sottoposte a provvedimenti privativi
o limitativi della libertà personale) 1. Il Centro di accoglienza per persone sottoposte o già sottoposte
a provvedimenti privativi o limitativi della libertà personale deve avere le
seguenti caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione e standard
|
Tipologia
e carattere;
destinatari |
Il centro di
accoglienza per persone sottoposte o già sottoposte a provvedimenti privativi o
limitativi della libertà personale è struttura residenziale a carattere
comunitario che offre ospitalità completa e/o diurna a persone già o ancora
sottoposte a misure restrittive della libertà personale, secondo modalità
concordate con i servizi territoriali competenti riguardo alla gestione del
percorso trattamentale della persona in ambito penale.
Il centro può
ospitare, a titolo esemplificativo: detenuti soggetti a misure alternative al
carcere; detenuti in regime di semilibertà o ammessi al lavoro esterno (per i
momenti della giornata non occupati da attività lavorative come il pranzo, il
pomeriggio, la cena, notte esclusa); detenuti in “permesso premio” (3-15
giorni); detenuti in regime di detenzione domiciliare o di affidamento in prova
al Servizio Sociale (per il periodo concordato con l’Autorità Giudiziaria o con
la Magistratura di Sorveglianza); imputati in regime di arresti domiciliari; ex
detenuti. I tempi di permanenza nella struttura possono variare da pochi giorni
per i permessi premio, ad un anno, salvo specifiche esigenze dettate dal
procedimento penale. |
Ricettività |
Da
un minimo di 7 ad un massimo di 12 ospiti. |
Prestazioni |
Il centro offre
accoglienza ed ospitalità e garantisce attività a sostegno dell’autonomia
individuale e sociale quali, ad esempio:
· facilitazione all’inserimento ed al reinserimento socio-lavorativo;
· corsi di formazione professionale;
· facilitazione alla ricerca abitativa. |
Personale |
Educatori,
assistenti sociali ed esperti dell’inserimento lavorativo con presenza non
inferiore a 18 h settimanali, per assicurare lo svolgimento delle specifiche
attività programmate.
Il centro può
essere autogestito dagli ospiti sia per la pulizia che per quel che riguarda il
sostentamento quotidiano, sotto la supervisione di un coordinatore responsabile
delle attività, nella figura dell’educatore o dell’assistente sociale.
|
Modulo
abitativo |
Il centro di
accoglienza deve essere organizzato in modo da favorire la vita comunitaria. Gli
spazi devono essere adeguatamente arredati e dimensionati in relazione ai
bisogni degli ospiti accolti.
La struttura è
costituita da stanze singole con uno spazio notte individuale di non meno di mq.
9 o doppie con uno spazio complessivamente non inferiore a mq. 14 per due posti
letto e deve essere dotata di almeno un locale per servizi igienici ogni tre
ospiti.
La struttura deve
comprendere la sala pranzo, la cucina, uno spazio destinato alle attività
giornaliere, una linea telefonica a disposizione degli ospiti. |
Art. 79(Centro sociale rieducativo per persone
sottoposte o già sottoposte a
provvedimenti privativi o limitativi della libertà personale) 1. Il Centro sociale rieducativo per persone sottoposte o già
sottoposte a provvedimenti privativi o limitativi della libertà personale è una
struttura che eroga servizi a supporto della funzione rieducativa che
l’Amministrazione Penitenziaria è chiamata a svolgere, al fine di sostenere il
percorso rieducativo con il percorso di reinserimento sociale. Il Centro ha le
seguenti caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione e
standard |
Tipologia
e carattere;
destinatari |
Il centro sociale
rieducativo per detenuti è struttura semi-residenziale a carattere comunitario e
a ciclo diurno, che sviluppa un programma rieducativo personalizzato rivolto a
detenuti ristretti a cui venga consentito di trascorrere parte del giorno fuori
dell’istituto di pena, per partecipare ad un programma di trattamento concordato
tra il direttore dello stesso istituto di pena e il responsabile del centro,
secondo modalità concordate con i servizi territoriali competenti riguardo alla
gestione del percorso trattamentale della persona in ambito penale.
Il centro può
ospitare: detenuti soggetti a misure alternative al carcere; detenuti in regime
di semilibertà; detenuti in “permesso premio” (3-15 giorni); detenuti in regime
di detenzione domiciliare o di affidamento in prova al Servizio Sociale (per il
periodo concordato con l’Autorità Giudiziaria o con la Magistratura di
Sorveglianza); imputati in regime di arresti domiciliari. |
Ricettività |
Fino ad un massimo
di 50 ospiti |
Prestazioni |
Il centro consente
lo svolgimento di attività a sostegno dell’autonomia individuale e sociale,
mediante percorsi rieducativi personalizzati finalizzati:
- al superamento di stili di vita e di comportamenti tipici degli ambienti
devianti;
- alla riflessione interiore quale stimolo al cambiamento e ad un corretto e
costruttivo rapporto con il contesto sociale esterno.
Per raggiungere
tali finalità il centro può sviluppare, ad esempio, le seguenti attività:
· ricostituzione di un sistema di relazioni all’interno della comunità locale;
· tutoraggio nell’avvio di un percorso di riavvicinamento alla e con la famiglia
di origine, prestando particolare attenzione verso figli minorenni;
· orientamento al lavoro attraverso valutazione delle competenze, ed avvio a
percorsi di riqualificazione e di formazione professionale, nonché
accompagnamento all’avvio di percorsi di autoimpresa e di inserimento in
cooperative sociali;
· accompagnamento nell’inserimento sociale, attraverso tutoraggio nello
svolgimento di adempimenti burocratici, ricerca abitativa, ecc..
Il centro opera in
stretto contatto con l’Amministrazione Penitenziaria, ivi inclusi gli Uffici per
l’Esecuzione Penale Esterna competenti per territorio, e può svolgere attività
di tutoraggio anche per i percorsi di reinserimento sociale e lavorativo delle
persone sottoposte a misure alternative alla detenzione, impegnate in lavori di
pubblica utilità ovvero in tirocini e stages presso le organizzazioni del
privato sociale. |
Personale |
Educatori,
assistenti sociali e professionisti con competenze adeguate allo svolgimento
delle specifiche attività programmate.
Il centro può
essere autogestito dagli ospiti sia per la pulizia che per quel che riguarda il
sostentamento quotidiano, sotto la supervisione di un coordinatore responsabile
delle attività, che è un assistente sociale ovvero un educatore, il quale
assicura una presenza nella struttura non inferiore a 18 h settimanali.
Educatori nella
misura di 1 ogni 10 ospiti.
Presenza
programmata dello psicologo e di artigiani e maestri d’arte per la realizzazione
di laboratori artigianali e altre attività di avvio al lavoro. |
Modulo
abitativo |
Il centro sociale
rieducativo deve essere organizzato in modo da favorire la vita comunitaria. Gli
spazi devono essere adeguatamente arredati e dimensionati in relazione ai
bisogni degli ospiti accolti. |
Art. 80(Casa rifugio per donne vittime di
violenza) (••) 1. La casa rifugio per donne vittime di violenza deve avere le
seguenti caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione e
standard |
Tipologia
e carattere;
destinatari |
La
casa rifugio per donne vittime di violenza è struttura residenziale a carattere
comunitario che offre ospitalità e assistenza a donne vittime di violenza fisica
e/o psicologica con o senza figli per le quali si renda necessario il distacco
dal luogo in cui è avvenuta la violenza e l’inserimento in comunità. La casa
rifugio è stata concepita per offrire alle donne un luogo sicuro in cui
sottrarsi alla violenza e all’aggressività dei soggetti che la praticano. E’ un
luogo in cui intraprendere con tranquillità un percorso di allontanamento
emotivo e materiale dalla relazione violenta e ricostruire con serenità la
propria autonomia. L’indirizzo della struttura deve essere protetto e
segreto. La metodologia di accoglienza è basata sulla relazione tra donne.
|
Ricettività |
Fino
ad un massimo di 10 ospiti adulte, con figli minori se
presenti. |
Prestazioni |
Servizi
di cura alla persona e attività socio-educative volte allo sviluppo
dell’autonomia individuale, con un riferimento particolare alla funzione
genitoriale. Sostegno psicologico per il compimento del percorso di
allontanamento emotivo e materiale dalla relazione violenta e di ricostruzione
della propria autonomia. Viene inoltre erogata consulenza legale e attività
di orientamento e valutazione delle competenze e delle abilità delle ospiti per
indirizzarle verso nuovi sbocchi relazioni con il mondo esterno, anche in
termini di avviamento al lavoro, per la indipendenza economica. L’accesso
alla casa rifugio può avvenire tramite i Centri Antiviolenza, i Servizi Sociali
o le Forze dell’Ordine territorialmente competenti. L’accesso alla struttura
avviene e si realizza nell’ambito di un programma personalizzato di sostegno,
recupero e di inclusione sociale, costruito di concerto con i Centri
antiviolenza e i Servizi Sociali, finalizzato a ripristinare la piena autonomia
individuale, nel rispetto della riservatezza e dell’anonimato. Laddove per
le ospiti siano necessarie prestazioni a rilievo sanitario, queste sono erogate,
quanto possibile, all’interno della casa rifugio, per garantire le necessarie
condizioni di sicurezza e riservatezza, nel rispetto del modello organizzativo
della ASL competente. |
Personale |
Nella
casa rifugio opera un’equipe di figure professionali composta da una o più
assistenti sociali, psicologhe, educatrici, avvocate - con pluriennale
esperienza nel settore e con adeguata e specifica formazione. La struttura
può avvalersi di altre figure professionali ai fini dell’erogazione delle
prestazioni previste, quali operatrici per l’animazione in favore dei minori,
per la mediazione linguistica-culturale, per l’orientamento socio-lavorativo,
ecc. Il coordinamento della struttura è affidato all’assistente sociale ovvero
ad altra figura componente l’equipe in possesso di capacità ed esperienza
pregressa nell’ambito della gestione e del coordinamento di servizi. E’
prevista la presenza programmata di personale ausiliario per i servizi di
pulizia, a supporto delle ospiti che partecipano alla gestione della vita
ordinaria della comunità nell’arco dell’intera giornata. E’prevista la
presenza programmata di un’operatrice durante tutto l’arco delle ore notturne.
|
Modulo
abitativo |
Appartamenti
anche in civile abitazione. Ogni appartamento deve comprendere: • camere
da letto singole o doppie; • numero minimo di locali per servizi igienici in
misura di almeno 3 per 10 ospiti adulti, di cui uno attrezzato per la
disabilità; • un locale soggiorno-pranzo; • cucina. Deve essere
assicurata una dotazione di condizionatori d’aria ovvero altro sistema di
aereazione e di riscaldamento in tutti gli ambienti destinati alla fruizione da
parte delle ospiti. Inoltre l’appartamento deve essere dotato di un sistema di
video-sorveglianza esterno. |
Art. 81(Casa rifugio per persone vittime di
tratta) 1. La casa rifugio per persone vittime di tratta deve avere le
seguenti caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione
e standard |
Tipologia e carattere;
destinatari |
La casa rifugio
per persone vittime di tratta a fini di sfruttamento sessuale ovvero lavorativo,
è struttura residenziale a carattere comunitario che offre ospitalità e
assistenza a persone vittime di violenza fisica e/o psicologica rivolta alla
riduzione in schiavitù o servitù, per lo sfruttamento lavorativo ovvero
sessuale, per le quali si renda necessario il distacco dal luogo in cui è stata
rilevata la situazione di sfruttamento.
La casa rifugio
offre alle persone vittime di tratta un luogo sicuro in cui sottrarsi alla
violenza degli sfruttatori ed in cui intraprendere in un ambiente protetto e con
attività di accompagnamento, percorsi per l’inserimento sociale e lavorativo,
ovvero, per il rientro nel Paese d’origine.
L’indirizzo della
struttura deve essere protetto e segreto. |
Ricettività |
Le strutture sono
distinte per uomini e per donne; sono distinte, inoltre, per la prima
accoglienza (o accoglienza d’urgenza) e per la seconda accoglienza (ospitalità).
Una casa rifugio può ospitare fino ad un massimo di 10 ospiti, con i loro
bambini se presenti. |
Prestazioni |
Servizi
di cura alla persona e attività socio-educative volte allo sviluppo
dell’autonomia individuale, con un riferimento particolare alla funzione
genitoriale. Sostegno psicologico e consulenza legale per il compimento del
percorso di allontanamento emotivo e materiale dalla situazione di sfruttamento
e di ricostruzione della propria autonomia.
Viene inoltre
erogata consulenza legale e attività di orientamento e valutazione delle
competenze e delle abilità degli ospiti per indirizzarli verso nuovi sbocchi
relazionali con il mondo esterno, anche in termini di avviamento al lavoro, per
la indipendenza economica.
La casa rifugio
opera a stretto contatto con gli sportelli di accoglienza e con i servizi di
mediazione interculturale. |
Personale |
Nella
casa rifugio opera un’equipe di figure professionali composta da assistenti
sociali, educatori, psicologi, avvocati -con pluriennale esperienza nel settore
e con adeguata e specifica formazione. La struttura si avvale anche di altre
figure professionali quali mediatori linguistici ed interculturali ed esperti di
inserimento lavorativo, per seguire i percorsi di reinserimento sociale e di
inserimento lavorativo. Il personale deve avere esperienza pluriennale nel
settore e adeguata e specifica formazione. Il coordinamento della struttura è
affidato all’assistente sociale ovvero ad altra figura componente l’equipe in
possesso di capacità ed esperienza pregressa nell’ambito della gestione e del
coordinamento di servizi. E’ prevista la presenza programmata di personale
ausiliario per i servizi di pulizia, a supporto degli ospiti che partecipano
alla gestione della vita ordinaria della comunità nell’arco dell’intera
giornata. E’ prevista la presenza programmata di un operatore durante tutto
l’arco delle ore notturne. (70) |
Modulo abitativo |
Appartamenti
anche in civile abitazione. Ogni appartamento deve comprendere: • camere
da letto singole o doppie; • numero minimo di locali per servizi igienici in
misura di almeno 3 per 10 ospiti adulti, di cui uno attrezzato per la
disabilità; • un locale soggiorno-pranzo; • cucina; • postazione
telefonica accessibile per gli ospiti, sotto la supervisione degli operatori.
Deve essere assicurata una dotazione di condizionatori d’aria ovvero altro
sistema di aereazione e di riscaldamento in tutti gli ambienti destinati alla
fruizione da parte degli ospiti. Inoltre l’appartamento deve essere dotato di un
sistema di video-sorveglianza esterno. (71) |
Art. 81 bisAlbergo diffuso per l’accoglienza abitativa di lavoratori
stranieri immigrati stagionali (••)
1. L’albergo diffuso per l’accoglienza abitativa di lavoratori stranieri
immigrati stagionali si configura quale una struttura socio assistenziale a
carattere residenziale per l’accoglienza di lavoratori stranieri immigrati, ed
ha le seguenti caratteristiche strutturali e organizzative.
Dimensioni Descrizione e Standard
Tipologia e carattere; destinatari.
Il centro di accoglienza per lavoratori stranieri immigrati
stagionali è una struttura di accoglienza alberghiera, che è denominato “albergo
diffuso” in quanto struttura di prossimità rispetto ai luoghi di lavoro degli
stessi lavoratori immigrati, e quindi può sorgere anche in luoghi distanti dal
centro abitato, purché dotati di adeguati servizi di trasporto pubblici ovvero
garantiti dal soggetto titolare del centro, per favorire la piena integrazione
sociale degli utenti e la raggiungibilità degli stessi luoghi di lavoro.
Il centro è anche il luogo nel quale gli utenti immigrati ricevono i
servizi di prima accoglienza, mediazione interculturale e consulenza e
orientamento rispetto alla rete dei servizi.
Ricettività
Il centro è distinto in due sezioni separate, una per le persone di
sesso maschile e una per le per-sone di sesso femminile; il centro assicura
l’ospitalità fino ad un massimo di 100 utenti, organizzati in stanze da 2, 3 o 4
posti letto massimo, con adeguati spazi comuni per le attività di tipo
comunitario. La permanenza della struttura di ciascun utente nel centro non
potrà essere superiore a 90 gg, visto il carattere temporale dell’accoglienza e
in considerazione dell’obiettivo finale che è quello della piena integrazione
sociale dell’utente.
Prestazioni e attività
Il centro e caratterizzato con servizi di mediazione linguistica e
culturale, con servizi di orientamento sociale e lavorativo, con attività di
mediazione abitativa, con prestazioni sanitarie di base.
La gestione quotidiana del centro si avvale anche di modalità di
autogestione degli aspetti di igiene e pulizia degli ambienti individuali e
comunitari del centro.
L’accoglienza alberghiera prevede il pernottamento, la fornitura dei
pasti principali durante al giornata, i servizi per l’igiene personale.
Nella struttura possono essere previste anche figure con competenze
specialistiche per la erogazione di consulenze specifiche, quali ad esempio
quelle legali, psicologiche, economico-finanziarie, pensionistiche.
Personale
Il centro è coordinato da un operatore nella funzione di
coordinatore della struttura. Al coordinatore si aggiunge il seguente personale:
- n. 1 assistente sociale o educatore o altra figura
sociale, per minimo 9 hh settimanali;
- n. 1 mediatore culturale ogni 20 utenti, per minimo 18 hh
settimanali;
- n. 1 operatore OSS ogni 20 utenti ospiti della struttura,
per l’organizzazione dell’accoglienza e per mantenere l’igiene e la salubrità
dell’ambiente;
- n. 1 cuoco e n. 1 aiuto-cuoco per la cucina eventualmente
prevista all’interno del modello organizzativo del servizio.
Il centro può acquisire dall’esterno servizi aggiuntivi per la
pulizia straordinaria degli ambienti, per la cucina e i servizi di trasporto o
altri servizi generali.
Fino al termine del triennio dalla entrata in vigore del presente
regolamento, l’operatore OSS può essere sostituito da figure professionali con
qualifiche inferiori (OSA, ADEST, OTA, ausiliario) nelle more del completamento
del processo di riqualificazione in atto.
Modulo abitativo
Il centro può configurarsi come entità edilizia autonoma ovvero come
spazio aggregato ad altre strutture, purché abbia spazi riservati alla
funzionalità del centro e ingresso distinto e separato..
La struttura
deve prevedere:
- stanza singola di mq. 9, stanza doppia di mq. 14, stanza
tripla di mq. 18, stanza quadrupla di mq. 21;
- un servizio igienico per ogni stanza;
- un servizio igienico riservato agli operatori, con annesso
spogliatoio;
- n. 1 doccia ogni 5 ospiti;
- locale accoglienza ospiti e locale per l’erogazione del
servizio colazione e dei pasti;
- eventuale locale cucina;
- eventuale locale lavanderia.
Art. 81 ter“Centro notturno di accoglienza per persone senza fissa
dimora” (••) 1. Il centro
notturno di accoglienza per persone senza fissa dimora si configura quale
servizio socio assistenziale per il pronto intervento sociale in favore di
adulti senza fissa dimora, ed ha le seguenti caratteristiche strutturali ed
organizzative.
DimensioniDescrizione e Standard
Tipologia e carattere; destinatari.
Il centro notturno è un servizio a carattere socio-assistenziale a
regime semiresidenziale costituente luogo in grado di permettere l’erogazione di
prestazioni minime legate al riposo e alla igiene personale di soggetti senza
fissa dimora, ma con carattere di stanzialità. Il centro assicura l’apertura per
12 ore giornaliere, dalle ore 20,00 alle ore 8,00 e per 7 giorni alla settimana.
Ciascun utente può usufruire delle prestazioni del centro per un periodo
continuativo non superiore a 90 giornate. Nel centro non possono essere presenti
ospiti con età inferiore a 14 anni, salvo che per i bambini accompagnati da
almeno uno dei due genitori naturali.
Ricettività
Il centro è distinto in due sezioni separate, una per le persone di
sesso maschile e una per le persone di sesso femminile e assicura l’ospitalità
fino ad un massimo di 24 utenti, per ciascuno dei due moduli attivati. Solo in
situazioni di emergenza le stanze di uno dei moduli possono essere messe a
disposizione della utenza dell’altro modulo e per un periodo non superiore a 30
giornate.
Prestazioni e attività
Il centro organizza la residenzialità notturna, tenendo conto delle
esigenze dell’utenza, nonché le esigenze di ordine pubblico e di sicurezza.
Assicura l’apertura nella fascia oraria serale (ore 20,00 – ore 8,00). Deve
assicurare l’espletamento delle attività e delle funzioni quotidiane connesse al
riposo e alla igiene personale degli individui, anche mediante prestazioni a
carattere assistenziale, correlate alle eventuali terapie mediche già prescritte
dal SSN, e si avvale di prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Regionale per
l’erogazione di eventuali prestazioni aggiuntive a carattere sanitario.
Personale
Il centro è coordinato da un operatore nella funzione di
coordinatore della struttura. Al coordinatore si aggiunge il seguente personale:
- n. 1 assistente sociale, per minimo 9 hh settimanali;
- n. 1 operatore OSS ogni 24 utenti ospiti della struttura,
per l’organizzazione dell’accoglienza e per mantenere l’igiene e la salubrità
dell’ambiente.
Il centro può acquisire dall’esterno servizi aggiuntivi per la
pulizia straordinaria degli ambienti.
Fino al termine del triennio dalla entrata in vigore del presente
regolamento, l’operatore OSS può essere sostituito da figure professionali con
qualifiche inferiori (OSA, ADEST, OTA, ausiliario) nelle more del completamento
del processo di riqualificazione in atto.
Modulo abitativo
Il centro può configurarsi come entità edilizia autonoma ovvero come
spazio aggregato ad altre strutture, purché abbia spazi riservati alla
funzionalità del centro e ingresso distinto e separato, fermi restando i
requisiti previsti da ciascuna struttura. Gli ambienti devono essere dotati di
sistemi di climatizzazione o di ventilazione.
La struttura
deve prevedere:
- stanza singola di mq. 9, stanza doppia di mq. 14, stanza
tripla di mq. 18, stanza quadrupla di mq. 21;
- un servizio igienico ogni 4 ospiti (di cui almeno 1 ogni
12 ospiti attrezzato per la non autosufficienza);
- un servizio igienico riservato agli operatori, con annesso
spogliatoio;
- n. 1 doccia ogni 5 ospiti;
- locale accoglienza ospiti e locale per l’erogazione del
servizio colazione: mq 30;
- eventuale locale cucina;
- eventuale locale lavanderia.
Capo VI (Servizi
Socioassistenziali)
Art. 82(Norma generale) 1. I servizi socio-assistenziali, come individuati e definiti dagli
artt. 46 e 47 della legge regionale, devono rispettare i
requisiti minimi organizzativi previsti dal presente regolamento.
Art. 83(Servizio di segretariato
sociale) 1. Il servizio di segretariato sociale deve avere le seguenti
caratteristiche:
Tipologia/Carattere
Il servizio di segretariato sociale opera come sportello unico per
l’accesso ai servizi socio-assistenziali e sociosanitari o sportello di
cittadinanza, svolge attività d’informazione, di accoglienza, di
accompagnamento, di ascolto e di orientamento sui diritti di cittadinanza con
caratteristiche di gratuità per l’utenza. Il servizio di segretariato sociale
deve caratterizzarsi per l’elevato grado di prossimità al cittadino,
diversificandosi dalle attività di presa in carico.
Prestazioni
Il servizio di segretariato sociale fornisce notizie e informazioni
sui servizi sociali e sociosanitari presenti nell’ambito territoriale e nel
distretto sociosanitario. Accoglie la domanda del cittadino/utente, svolge
attività di consulenza, orientamento e indirizzo, fornisce indicazioni sulle
modalità d’accesso ai servizi.
Le attività di informazione e di orientamento possono essere
garantite anche avvalendosi delle associazioni di volontariato e dei patronati,
di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sulla base di apposite convenzioni.
Il segretariato sociale deve aiutare il cittadino a rintracciare la
soluzione al suo problema, quando questo non presenta la necessità di essere
preso in carico dal Servizio sociale professionale.
Collabora con le Associazioni e con gli Enti di Patronato,
coordinandone gli interventi.
Personale
Il servizio di segretariato sociale è assicurato nell’ambito del
servizio sociale professionale dal quale è coordinato, e deve essere garantito
da professionisti assistenti sociali.
Le attività di informazione possono essere realizzate anche da altro
personale destinato stabilmente alla funzione, in possesso di specifiche
competenze relazionali e di conoscenza del territorio.
Articolazione territoriale
Il servizio di segretariato sociale deve articolarsi
territorialmente in maniera da garantire la massima fruibilità da parte di tutti
i cittadini, garantendo, nei limiti delle risorse disponibili, il raggiungimento
di una articolazione con almeno uno sportello per ogni Comune nell’ambito
territoriale.
Art. 84(Sportello
sociale) 1. Il servizio di sportello sociale deve avere le seguenti
caratteristiche:
Tipologia/ Carattere
Il servizio di sportello sociale si configura come servizio di
prossimità, articolazione dello sportello unico per le attività informative
connesse al segretariato sociale, o sportello di cittadinanza, più avanzata sul
territorio perché presente nei contesti di vita dei cittadini, anche al di fuori
delle istituzioni pubbliche, per svolgere attività di ricezione dei bisogni
sociali e delle domande, anche inespresse, provenienti dalle persone e dai loro
nuclei familiari, cui rivolge azioni informative, di sensibilizzazione e di
supporto per il contatto con le istituzioni pubbliche.
Costituisce il primo livello di accesso al sistema dei servizi, e
rappresenta una articolazione diffusa del punto di accesso.
Prestazioni
Il servizio di sportello sociale raccoglie elementi informativi sul
sistema di bisogni e di domande, anche inespresse, da parte delle persone e
delle famiglie, e ne orienta la manifestazione mediante azioni mirate di
informazione e di accompagnamento nella rete degli attori sociali, con specifico
riferimento ai Comuni, ai soggetti del terzo settore, agli altri soggetti
privati.
Presso lo sportello sociale il cittadino può richiedere anche
prestazioni di supporto burocratico-amministrativo per seguire le pratiche
amministrative connesse alla richiesta ed alla fruizione dei servizi sociali e
sociosanitari, ivi comprese, a puro titolo esemplificativo, le questioni
fiscali, contributive, pensionistiche, la determinazione dell’indicatore di
situazione economica, la formulazione di eventuali autocertificazioni.
Questa articolazione di attività dello sportello unico fornisce
notizie e informazioni sui servizi sociali e sociosanitari presenti nell’ambito
territoriale e nel distretto sociosanitario. Tali attività possono essere
assicurate dall’Ambito avvalendosi delle associazioni di volontariato, delle
associazioni di categoria e dei patronati, di cui alla legge 30 marzo 2001, n.
152, sulla base di apposite convenzioni.
Personale
Il servizio di sportello sociale deve essere garantito da risorse
umane che abbiano una buona conoscenza degli strumenti e delle tecniche di
comunicazione sociale e che abbiano esperienza nei settori richiesti, oltre che
essere in possesso di specifiche competenze relazionali e di conoscenza del
territorio. Presso tale servizio è prevista la presenza di mediatori linguistici
e di mediatori interculturali, quando necessaria per la positiva interazione con
persone immigrate.
Articolazione territoriale
Il servizio di sportello sociale deve articolarsi territorialmente
in maniera da garantire la massima fruibilità da parte di tutti i cittadini.
Art. 85(Servizio di Pronto Intervento
Sociale) 1. Il servizio di Pronto Intervento Sociale deve avere le seguenti
caratteristiche:
Tipologia/ Carattere
Il servizio di Pronto Intervento Sociale per le situazioni di
emergenza sociale, quale tipologia di intervento del servizio sociale
professionale, è un servizio preposto al trattamento delle emergenze/urgenze
sociali, attivo 24 ore su 24, rivolto a tutte quelle situazioni che richiedono
interventi, decisioni, soluzioni immediate e improcrastinabili, che affronta
l’emergenza sociale in tempi rapidi e in maniera flessibile, strettamente
collegato con i servizi sociali territoriali. Il servizio va articolato per aree
di bisogno e presenta caratteristiche peculiari per ciascuna di esse, con
particolare riferimento alle esigenze delle persone cui si rivolge.
Deve prevedere l’attivazione di interventi e servizi in rete capaci
di garantire tempestivamente un sostegno sociale e una sistemazione alloggiativa
in attesa della presa in carico del servizio sociale professionale preposto alla
elaborazione del piano di lavoro. Non deve essere attivato per situazioni legate
al bisogno urgente di cure e assistenza sanitaria, o per contenere comportamenti
pericolosi per i quali sono previsti altri canali di intervento.
Il servizio di Pronto Intervento Sociale deve perseguire una
valutazione partecipata e globale immediata, perché si tratta di situazioni che
si caratterizzano per stato di gravità sempre più emergenti.
Prestazioni
Il servizio di Pronto Intervento Sociale si articola in una serie di
prestazioni differenti e flessibili, finalizzate a fornire le forme di
assistenza primaria urgenti alle persone in situazione di bisogno. Sono
prestazioni del servizio anche quelle specificamente erogate, a carattere
temporaneo, dalle strutture di pronta accoglienza e dall’alloggio sociale per
adulti in difficoltà e persone vittime di abusi, maltrattamenti e tratta.
Il servizio di Pronto Intervento Sociale è funzione propria del
Servizio Sociale professionale che lo coordina.
Il Servizio di Pronto Intervento Sociale è organizzato nell’arco
delle 24 ore, attraverso:
- accoglienza, ascolto telefonico ed informazione di base,
- immediato intervento sul posto della segnalazione, o
presso il domicilio dell’utente,
- repentino accordo con le risorse del territorio,
- accompagnamento, presso le strutture di accoglienza con
l’ausilio dei vigili urbani del Comune.
Personale
Il servizio di Pronto Intervento Sociale è assicurato nell’ambito
del servizio sociale professionale. Si avvale di altre figure professionali
quali psicologi, educatori, assistenti domiciliari, mediatori linguistici e
culturali, altri operatori sociali.
Articolazione territoriale
Il servizio di pronto intervento sociale deve articolarsi
territorialmente in maniera da garantire la massima fruibilità da parte di tutti
i cittadini, garantendo in ogni caso almeno un servizio per Ambito territoriale.
Art. 86(Servizio Sociale
professionale) 1. Il Servizio Sociale professionale deve avere le seguenti
caratteristiche:
Tipologia/ Carattere
Il Servizio Sociale professionale è un servizio aperto ai bisogni di
tutta la comunità, finalizzato ad assicurare prestazioni necessarie a prevenire,
ridurre e/o rimuovere situazioni problematiche o di bisogno sociale dei
cittadini.
L’attenzione prioritaria è indirizzata ai soggetti più deboli ed
emarginati, con interventi di prevenzione del disagio, potenziamento e
attivazione delle risorse individuali familiari e comunitarie, di valorizzazione
dell’individuo.
Prestazioni
Sono prestazioni del Servizio Sociale professionale la lettura e la
decodificazione della domanda sociale, la presa in carico della persona, della
famiglia e/o del gruppo sociale, la predisposizione di progetti personalizzati,
l’attivazione e integrazione dei servizi e delle risorse in rete,
l’accompagnamento e l’aiuto nel processo di promozione ed emancipazione.
Il Servizio Sociale professionale è trasversale ai vari servizi
specialistici, svolge uno specifico ruolo nei processi di pianificazione e
coordinamento della rete dei servizi sociali e socio-sanitari; assume un ruolo
di interventi professionali proprio e di livello essenziale per osservare e
gestire i fenomeni sociali, erogare prestazioni di informazione, consulenza e
aiuto professionale.
Rispetto alla tipologia di intervento si distingue in:
1. Servizio di segretariato sociale;
2. Gestione sociale del caso (case management);
3. Osservazione, pianificazione, direzione e coordinamento
delle politiche socio-assistenziali e socio-sanitarie;
4. Servizio di pronto intervento per l’emergenza sociale.
Personale
Professionisti assistenti sociali anche
mediante società tra professionisti ai sensi dell’art. 10 della l.n.
183/2011. (72)
Articolazione territoriale
Il Servizio Sociale professionale deve articolarsi territorialmente
in maniera da garantire la massima fruibilità da parte di tutti i cittadini.
Nelle zone rurali, è necessario che venga valutata, oltre al bacino di utenza,
la distanza tra i Comuni e le difficoltà nella viabilità, per la articolazione
del Servizio.
Art. 87(Servizio di assistenza domiciliare) 1. Il servizio di assistenza domiciliare deve avere le seguenti
caratteristiche:
Tipologia/ Carattere
Il servizio di assistenza domiciliare consiste in interventi da
fornire ai cittadini al fine di favorire la permanenza nel loro ambiente di
vita, evitando l’istituzionalizzazione e consentendo loro una soddisfacente vita
di relazione attraverso un complesso di prestazioni socio-assistenziali.
Prestazioni
l
servizio di assistenza domiciliare comprende prestazioni di tipo
socio-assistenziale che si articolano per aree di bisogno in assistenza
domiciliare per minori e famiglie, assistenza domiciliare per diversamente
abili, assistenza domiciliare per anziani. Sono prestazioni di assistenza
domiciliare quelle di aiuto alla persona nello svolgimento delle normali
attività quotidiane, quelle di sostegno alla funzione educativa genitoriale,
quelle di sostegno alla mobilità personale, vale a dire le attività di trasporto
e accompagnamento per persone anziane e parzialmente non autosufficienti, che a
causa dell’età e/o di patologie invalidanti, accusano ridotta o scarsa capacità
nella mobilità personale, anche temporanea, con evidente limitazione
dell’autonomia personale e conseguente riduzione della qualità della vita.
Rientrano nelle prestazioni di assistenza domiciliare anche le prestazioni di
aiuto per famiglie che assumono compiti di accoglienza e di cura di diversamente
abili fisici, psichici e sensoriali e di altre persone in difficoltà, di
anziani. Sono considerate prestazioni aggiuntive i servizi per la
teleassistenza e il telemonitoraggio erogati h24 da una centrale di assistenza
con personale dedicato con l’adeguato impiego di tecnologia per la domotica
sociale. (73)
Personale
Figure
professionali di assistenza alla persona, con specifica formazione in relazione
alle diverse aree di bisogno nella misura di almeno 1 OSS per 36 ore settimanali
ogni 10 utenti per l’alimentazione e l’igiene della persona, oltre ad eventuali
figure ausiliarie per l’igiene della casa. Per le attività di teleassistenza
e telemonitoraggio è assicurato personale di contatto e di assistenza a distanza
con specifica formazione per l’assistenza di base alla persona anziana e in
condizioni di disagio e/o solitudine, nella misura di almeno 1 postazione
telefonica e web monitorata h24 ogni 30 utenti in carico, nonché mediante
l’impiego di specifiche tecnologie di domotica sociale presso il domicilio degli
utenti assistiti. La attività integrative di welfare leggero (compagnia, aiuto
nel disbrigo di piccole pratiche e sostegno della mobilità personale) sono parte
integrante del servizio di assistenza e possono essere assicurate dall’Ambito e
dalla ASL avvalendosi delle associazioni di volontariato e di promozione
sociale, sulla base di apposite convenzioni, ai sensi commi 3 e 4 dell’art. 21
del presente regolamento. (74)
Art. 87 bis(Assistenza educativa domiciliare) (••) Tipologia/carattere
Il
servizio viene erogato a domicilio di famiglie in situazione di disagio
socio-relazionale dove sono presenti uno o più minori che presentano un disagio
o sono a rischio di devianza sociale e/o di emarginazione. Persegue
obiettivi sia di prevenzione che di sostegno diretto ai minori al fine di
tutelare, accompagnare, promuovere le risorse personali, e alle loro famiglie
per supportare e rafforzare le funzioni genitoriali. E’ un servizio a forte
valenza preventivae si caratterizza come intervento di rete volto a facilitare
il riconoscimento dei bisogni/problemi dei minori da parte dei familiari,
riattivare e sviluppare la comunicazione e le relazioni interpersonali,
promuovere le capacità genitoriali e l’assunzione delle responsabilità di cura e
educative, salvaguardando o recuperando quanto più possibile la qualità del
rapporto genitori-figli,prevenire il ricorso all’istituzionalizzazione e/o
facilitare il rientro dei minori in famiglia.
Prestazioni
Sono prestazioni nell’ambito del servizio ADE: gli interventi educativi
rivolti direttamente al minore, in rapporto all’età degli stessi, con
l’obiettivo di favorire lo sviluppo personale ed i rapporti con i membri del
nucleo familiare e del contesto socio - ambientale di riferimento (cura di sé e
gestione dei propri spazi di vita, capacità di gestire il materiale scolastico e
l’organizzazione dello studio, accompagnamento nelle relazioni con il gruppo dei
pari, accompagnamento allo sviluppo di autonomie attraverso esperienze pratiche
in vari settori); gli interventi di sostegno alla famiglia nello svolgimento
delle sue funzioni educative e di cura attraverso l’educazione all’ascolto e la
comprensione dei bisogni del minore, la definizione condivisa e la reciproca
osservazione delle regole educative, la funzione di mediazione delle relazioni
familiari,il sostegno ai genitori nell’imparare a gestire il rapporto con
servizi e istituzioni,la funzione di stimolo e traduzione pratica nella gestione
delle risorse e dell’organizzazione familiare dei principi educativi e del
rispetto dei componenti il nucleo; le attività di coordinamento e di
mediazione con le agenzie socio-educative e ricreative del territorio: la
scuola, i centri diurni, le società sportive e culturali, i centri estivi;
gli interventi di promozione dell’autonomia dei genitorinell’accesso a
prestazioni e servizi sociali e socio-sanitari, la funzione di collegamento con
l’intera rete dei servizi, la creazione di una rete formale e informale di
supporto alla famiglia. Il servizio deve comprendere gli interventi come
definiti nel Progetto Educativo Individualizzato (PEI), attivato su valutazione
e richiesta del servizio sociale, concordato con l’equipe del servizio, con la
famiglia, con gli operatori scolastici e con altri soggetti istituzionali che si
occupano dei minori. Non rientrano tra le prestazioni del servizio ADE le
attività di sostegno scolastico e di aiuto nei compiti scolastici.
Personale.
Il servizio dovrà essere realizzato da educatori laureati in possesso dei
requisiti specifici previsti dall’art. 46 del presente regolamento. Gli
educatori domiciliari devono conoscere la rete dei servizi offerti dal
territorio, devono essere in grado di leggere i bisogni specifici del minori e
di relazionarsi con essi, di intervenire nell’ambito delle dinamiche familiari e
delle situazioni di conflitto, di valutare i risultati ottenuti e di rapportarsi
agli operatori degli altri servizi. Il servizio deve prevedere la figura di un
coordinatore esperto in grado di programmare, organizzare, gestire e rendere
operativo il gruppo degli educatori domiciliari, di collaborare attivamente con
le equipe multidisciplinari integrate dell’ambito territoriale, con i referenti
dei centri per le famiglie e degli altri servizi territoriali che si occupano
dei minori. Il coordinatore deve essere in possesso di laurea dell’area
socio-psico-pedagogica. Se il servizio si rivolge a minori con problematiche
psicosociali, nella équipe devono essere presenti anche educatori professionali,
ex Decreto n. 520/1998 ovvero altre figure professionali adeguate in relazione
alle prestazioni sociosanitarie richieste. Tutti gli operatori devono avere
comprovata esperienza nel settore.
Art. 88(Servizio di assistenza domiciliare integrata) 1. Il servizio di assistenza domiciliare integrata (A.D.I.) deve
avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/ Carattere
Il servizio di assistenza domiciliare integrata consiste in
interventi da fornire ai cittadini al fine di favorire la permanenza nel loro
ambiente di vita, evitando l’istituzionalizzazione e consentendo loro una
soddisfacente vita di relazione attraverso un complesso di prestazioni
socio-assistenziali e sanitarie.
Caratteristica del servizio è l’unitarietà dell’intervento, che
assicura prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative e
socio-assistenziali in forma integrata e secondo piani individuali programmati.
Prestazioni
Le
prestazioni ADI si rivolgono a pazienti/utenti che pur non presentando
criticita? specifiche o sintomi particolarmente complessi, hanno bisogno di
continuita? assistenziale ed interventi programmati che si articolano sui 5
giorni (I^ livello) o 6 giorni ( II^ livello). Si rinvia alle Linee guida per le
Cure domiciliari integrate, che saranno adottate con deliberazione di Giunta
Regionale, per la definizione dei criteri di eleggibilità, degli standard di
qualità dell’erogazione dei servizi, degli indicatori di verifica delle cure
domiciliari.
Rientrano
nelle prestazioni di assistenza domiciliare integrata anche le prestazioni di
aiuto materiale per l’igiene della persona e della casa, per l’utente preso in
carico e il suo nucleo familiare. Sono considerate prestazioni aggiuntive i
servizi per la teleassistenza e il telemonitoraggio dei parametri vitali in
relazione alle patologie presenti, erogati h24 da una centrale di assistenza con
personale dedicato con l’adeguato impiego di tecnologia per la domotica
sociale. (75)
Personale
L’equipe
per le cure domiciliari integrate deputata ad erogare le prestazioni sociali e
sociosanitarie che compongono il servizio di assistenza domiciliare integrata,
nel rispetto dei singoli PAI elaborati dalla Unità di Valutazione
Multidimensionale e delle quote di compartecipazione a carico del SSR e
dell’utente ovvero del Comune, in relazione alla normativa vigente, è composta
dalle seguenti figure: - almeno 1 operatore OSS per 36 ore settimanali ogni
5 utenti per l’alimentazione e la cura della persona - almeno 1 assistente
sociale per 36 ore settimanali ogni 30 utenti; - presenza programmata di
educatore professionale e psicologo in relazione al progetto personalizzato.
- eventuali figure ausiliarie per l’igiene della casa, non in misura
prevalente nel singolo PAI e in ogni caso ad integrazione delle figure
obbligatorie. L’equipe è coordinata dalle figure infermieristiche assicurate
dalla ASL e dal distretto sociosanitario di riferimento, Per le attività di
teleassistenza e telemonitoraggio dei parametri vitali, al fianco di personale
per l’assistenza infermieristica e per l’attivazione dei previsti presidi
sanitari, è assicurato personale di contatto e di assistenza a distanza, con
specifica formazione per l’assistenza di base alla persona non autosufficiente a
h24 ogni 30 utenti in carico, nonché mediante l’impiego di specifiche tecnologie
di domotica sociale presso il domicilio degli utenti assistiti. (76)
Articolazione territoriale
Il servizio di assistenza domiciliare integrata deve articolarsi
territorialmente in maniera da garantire la massima fruibilità da parte di tutti
i cittadini, garantendo in ogni caso la presenza del servizio per ognuno degli
ambiti territoriali.
articolo 88 bis (Servizio
formativo alle autonomie per l’inserimento lavorativo di persone con
disabilità)(••)
Dimensioni |
Dimensioni e
standard
|
Tipologia
e
carattere;
destinatari |
Il servizio
formativo alle autonomie per l’inserimento lavorativo di persone con
disabilità.
E’ una unità di
offerta socio-assistenziale che offre, percorsi orientati alla didattica e
formazione professionalizzante, al sostegno delle autonomie acquisite,
preferibilmente, ancorché non esclusivamente, al collocamento lavorativo ad
esempio in attività manifatturiere, della ristorazione e turistico alberghiere,
orticole e florovivaistiche, attingendo i soggetti fruitori del servizio dalle
liste del collocamento obbligatorio presso le agenzie del collocamento
Provinciali, che trattano la collocazione lavorativa di persone con inabilità -
l. n. 68/1999- individuando tra queste le persone con invalidità intellettiva e
psichica.
Reception con
annessi uffici di direzione
Aule didattiche
(moduli per contenere 8/15 persone).
Aula informatica
con 15/20 postazioni.
Salone
polivalente.
Servizi igienici
doppi, distinti per uomini e donne, ad uso collettivo, opportunamente
attrezzato, di cui un servizio igienico riservato per il personale ed uno
attrezzato per disabili non autosufficienti. Ripostigli per materiale didattico
e igienico sanitario.
Il Servizio
Formativo alle Autonomie ospita le persone diversamente abili negli orari
diurni, secondo il calendario lavorativo, per un minimo di sette ore
giornaliere, individuate sia nella fascia antimeridiana che nella fascia
pomeridiana, dal lunedì al venerdì, per la formazione alle autonomie, con
programmazione settimanale delle attività sia comuni che
individuali.
Il Servizio
offre alle persone accolte e inserite, percorsi prevalentemente orientati al
collocamento lavorativo ed al mantenimento e rafforzamento delle autonomie
acquisite.
Le attività si
svolgeranno in apposite aule didattiche, nonché in contesti
operativi,
anche esterni
alla struttura ospitante il Servizio, per favorire l’incontro degli utenti con i
soggetti della produzione, pubblici o privati.
Il servizio
assicura un elevato grado di assistenza, protezione e tutela, finalizzate alla
crescita umana e professionale, facendo leva sulle abilità residue. l progetti
individuali o personalizzati hanno lo scopo di sviluppare e rafforzare non solo
le autonomie primarie, ma di acquisire quelle competenze necessarie ad una
qualità di vita, di comportamenti, compresi quelli
affettivo-relazionali.
Le attività
funzionali assicurate nell’ambito del servizio sono:
− assistenza ed
educazione, secondo il calendario lavorativo, dal lunedì al venerdì, per almeno
sette ore giornaliere;
− didattica
primaria per il mantenimento delle abilità di scrittura e
lettura;
− didattica per
la conoscenza delle tecnologie, cultura generale;
− attività
occupazionali di orientamento al lavoro;
− tutoraggio
personalizzato al fine della realizzazione di stage presso
aziende
pubbliche e
private;
− attività
ricreative e di socializzazione;
Per le persone
ammesse che non dovessero raggiungere l’obiettivo della collocazione lavorativa,
l’unità di offerta del servizio formativo alle autonomie può divenire la
condizione stabile per il mantenimento delle autonomie e del loro percorso di
vita.
Il personale
preposto lavora in equipe composte da:
− educatori di
cui all’art. 46 del presente regolamento, nella misura di almeno 1 ogni 7
utenti;
− docenti,
maestri d’arte e mestieri proporzionati al numero di frequentanti
ogni
modulo educativo
e alla necessità di ciascun Progetto Educativo
Individuale;
Il coordinatore
del Servizio Formativo alle Autonomie può svolgere anche la mansione di
coordinamento.”
|
Art. 89(Ludoteca) 1. Il servizio di ludoteca deve avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/ Carattere
Il servizio di ludoteca consiste in un insieme di attività
educative, ricreative e culturali aperto a minori di età compresa dai 3 ai 5
anni e dai 6 ai 10 anni, che intendono fare esperienza di gioco e allo scopo di
favorire lo sviluppo personale, la socializzazione, l’educazione all’autonomia e
alla libertà di scelta al fine di valorizzare le capacità creative ed
espressive.
La capacità di accoglienza della ludoteca, con uno spazio minimo di
150 mq destinato alle attività ludiche, al netto dello spazio per servizi
igienici, non può superare i 30 bambini. In presenza di superfici maggiori, la
capacità della struttura può crescere proporzionalmente.
Esso si configura come un insieme di attività opportunamente
strutturate per tipologie ludiche, allo scopo di sviluppare e valorizzare
interessi, attitudini e competenze sul piano individuale o di gruppo, a livello
logico, linguistico, sociale comunicativo e manuale. E’ riconosciuto quale
servizio di ludoteca anche quello di “ludobus”, o in altro modo denominato,
svolto in maniera itinerante nelle strade e nelle piazze dei quartieri.
Prestazioni
Sono prestazioni del servizio di ludoteca i giochi guidati e liberi,
i laboratori manuali ed espressivi, gli interventi di animazione, il servizio di
prestito giocattoli. Di norma il servizio di ludoteca dispone di spazi suddivisi
per tipologia di giochi (giochi a tavolino, angoli strutturati, laboratori,
spazi per il gioco libero, servizio di prestito giocattoli, ecc.) ovvero per
fascia di età (fino a 5 anni, da 6 a 10, ed eventualmente fino a 12 anni). Il
servizio di “ludobus” viene organizzato tenendo conto del luogo dove viene
realizzato.
Personale
Il
servizio di ludoteca deve essere garantito da animatori socioculturali e da
educatori,prevedendo anche, sulla base di progetti concordati, la collaborazione
con operatori esperti nell’uso di particolari tecniche di animazione con i
bambini e di mediatori linguistici e interculturali per l’integrazione di
bambini stranieri immigrati. Il rapporto operatori/bambini richiede la presenza
di 1 operatore ogni 8 bambini in età compresa dai 3 ai 5 anni e di 1 operatore
ogni 12 bambini dai 6 ai 12 anni di età. (77)
Art. 90(Centro ludico prima
infanzia) 1. Il centro ludico per la prima infanzia è struttura autorizzata
per la erogazione di un servizio educativo e sociale per bambini in età compresa
tra i 3 e i 36 mesi, quando abbia le caratteristiche e rispetti gli standard
strutturali e qualitativi di seguito indicati:
Dimensioni |
Descrizione
e standard |
Tipologia
e carattere;
destinatari |
Il centro ludico
per la prima infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico,
aperto a tutte le bambine e i bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi, e ai
loro genitori, che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione,
garantendo il diritto all’inserimento e alla integrazione dei bambini
diversamente abili, secondo quanto previsto all’articolo 12 comma 5 della l. n.
104/1992, e per essi, anche in collaborazione con i servizi competenti della ASL
vengono definiti progetti educativi specifici. Concorre inoltre a sostenere la
coppia genitori-figli nel rinforzo della relazione emotiva-affettiva, mediante
lo strumento del gioco.
Si tratta di una
tipologia di servizio più snello rispetto al servizi di asilo nido perché a
differenza dell’asilo nido prevede:
- una frequenza giornaliera non superiore a 5 ore;
- non è prevista la somministrazione di pasti;
- non è previsto uno spazio attrezzato per il riposo pomeridiano. |
Ricettività |
La
ricettività massima del centro ludico per la prima infanzia è fissata in 50
posti bambino. La presenza programmata su base annua nel servizio può essere
determinata nelle misure massime del: - 30% in più rispetto alla ricettività
per minori in fascia di età 3-12 mesi; - 25% in più rispetto alla
ricettività per minori in fascia di età 13-23 mesi; - 20% in più rispetto
alla ricettività per minori in fascia di età 24-36 mesi. Detti incrementi
possono essere introdotti in considerazione dello scarto giornaliero tra minori
iscritti e reali frequentanti, fermi restando gli standard previsti nella
sezione “modulo abitativo” con riferimento alla superficie richiesta per gli
spazi interni, che va parametrata in relazione alla ricettività o capienza.
Nel caso di centro ludico che accolga più di una delle fasce di età sopra
indicate, la presenza programmata non può determinare incrementi rispetto alla
ricettività cumulati su una sola fascia di età dei minori utenti, bensì
esclusivamente distribuiti tra le fasce di età presenti entro i limiti sopra
indicati. |
Prestazioni |
Sono assicurate le
prestazioni che consentano il perseguimento delle seguenti finalità: -
- sostegno alle famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali, nella
cura dei figli e nelle scelte educative;
- cura
dei bambini che richieda un affidamento quotidiano e continuativo (inferiore a 5
ore per giornata) a figure professionali, diverse da quelle parentali, in un
contesto esterno a quello familiare;
- formazione
e socializzazione dei bambini, a tutela del loro benessere psicofisico e per lo
sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali.
Devono
essere assicurati, durante la permanenza del bambino nella struttura, i servizi
di igiene del bambino, il servizio di cura e sorveglianza continuativa del
bambino, lo svolgimento del progetto educativo che preveda attività educative e
attività ludico-espressive, le attività ricreative di grandi gruppi.
Deve essere
elaborato un progetto educativo per ciascuna unità funzionale minima o sezione,
ivi incluse le personalizzazioni necessarie in relazione alle diverse esigenze
dei bambini componenti la sezione. (78) |
Personale |
Il rapporto
numerico tra personale e bambini-ospiti dovrà essere calcolato sulla base del
numero totale di bambini iscritti.
Se la struttura
accoglie anche minori con problematiche psico-sociali, nella equipe devono
essere presenti anche educatori professionali, ex Decreto n. 520/1998, nonché le
altre figure professionali adeguate in relazione alle prestazioni sociosanitarie
richieste. Le eventuali prestazioni sanitarie sono erogate dal Servizio
Sanitario Regionale, nel rispetto del modello organizzativo vigente.
La struttura deve
avere un coordinatore pedagogico, in possesso dei titoli di studio e dei
requisiti professionali previsti dalla normativa vigente, e fatto salvo quanto
disposto all’art. 46.
Il personale
richiesto per la organizzazione delle attività di centro ludico per la prima
infanzia è il seguente:
- educatori (tra cui è compreso il coordinatore pedagogico): in misura minima di 1
educatore ogni 8 bambini iscritti di età compresa tra i 3 e i 24 mesi; di 1
educatore ogni 15 bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi in strutture,
anche aggregate a scuole per l’infanzia, che accolgano esclusivamente bambini di
questa classe di età;
- il personale addetto ai servizi generali: quando tali servizi vengano svolto da
personale interno, e non affidati a strutture esterne, il rapporto personale –
ospiti è di 1 addetto ai servizi generali per 20 bambini iscritti.
In presenza di
bambini diversamente abili il rapporto operatore – bambino deve essere di 1
educatore di sostegno per 1 bambino. |
Modulo
abitativo |
Gli
spazi essenziali destinati ai bambini e ai servizi generali sono i seguenti:
a)
ambiente di ingresso, con adeguato spazio filtro per la tutela microclimatica,
che dia accesso alle sezioni, evitando il passaggio attraverso i locali di altre
sezioni; per le strutture aggregate a servizi scolastici o educativi, l’ingresso
può essere unico; b) unità funzionali minime (sezioni) per ciascun gruppo di
bambini, la cui dimensione e il cui numero dipende dal numero totale di bambini
iscritti e dal progetto educativo; c) locali per l’igiene destinati ai
bambini, anche al servizio di più sezioni ma continui a ciascuna delle sezioni
servite,attrezzati con un fasciatoio, una vasca lavabo e una dotazione media di
sanitari non inferiore a un vaso ogni dieci bambini; d) spazi comuni,
destinati alle attività ludiche e ricreative,utilizzati a rotazione dalle
sezioni, ovvero per attività individuali e di grandi o piccoli gruppi; e)
servizi generali e spazi a disposizione degli adulti (locale spogliatoio e WC
per il personale, locali separati per deposito per attrezzature e materiali di
pulizia, spazio perla preparazione del materiale didattico e il colloquio con i
genitori); f) spazio idoneo per il riposo dei bambini, in numero minimo di1
posto letto ogni 10 bambini iscritti, per accogliere coloro che ne manifestino
eventualmente la necessità durante la permanenza all’interna della struttura;
g) spazi esterni.
Qualora
la struttura sia collocata su più piani, dovranno essere adottate le misure
utili e necessarie a garantire la sicurezza dei bambini in ogni momento; si deve
comunque garantire che ogni sezione, con gli spazi funzionalmente collegati, sia
collocata su un unico piano. Ad eccezione degli spazi di cui alla lettere e)
gli spazi destinati alle attività per i bambini non possono essere situate in
seminterrati o piani interrati. Le unità minime funzionali o sezioni sono
distinte per fasce di età omogenee, in base alle esigenze evolutive dei bambini
e della differenziazione delle attività. La superficie esterna alla
struttura centro ludico per la prima infanzia, al netto di parcheggi e viabilità
carrabile, deve assicurare la presenza di uno spazio esterno fruibile dai
bambini in misura non inferiore a 8 mq per bambino iscritto; per i centri ludici
per la prima infanzia collocati nei centri storici o in ambiti urbani
consolidati lo spazio esterno fruibile è pari almeno a 5 mq. Per posto bambino e
può essere sostituito, previo parere del Comune competente, da spazio interno
dedicato al gioco con strutture fisse,in misura non inferiore a 4 mq. per posto
bambino, diverso dagli spazi comuni di cui alle lettere a), b) e d) specificate
per la ricettività della struttura. La superficie interna del centro ludico,
esclusi gli spazi dedicati ai servizi generali, a vano ingresso, a cucina o
terminale, non può essere inferiore a 6 mq. per posto bambino, considerando il
totale della superficie per le sezioni, gli spazi per il riposo, gli spazi
comuni, i servizi igienici per bambini. Non possono, in ogni caso, essere
utilizzate superfici soppalcate e superfici in piani seminterrati e interrati
per la permanenza dei bambini nello svolgimento delle attività quotidiane. (79) |
Art. 91(Tutor) 1. Il servizio di tutor deve avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/ Carattere
Il tutor è un servizio che assume la responsabilità d’interventi
personalizzati nell’ambito di progetti d’inclusione sociale per minori, adulti e
anziani, definiti in relazione alle specifiche situazioni di bisogno.
L’intervento di tutoraggio è rivolto a soggetti con problemi
relazionali, di socializzazione e comportamentali, ha lo scopo di rafforzare i
legami nel sistema delle relazioni significative familiari e comunitarie.
Prestazioni
Sono prestazioni di tutoraggio le attività educative, di sostegno ed
integrazione sociale, realizzate in funzione del progetto educativo
personalizzato.
Personale
L’attività di tutoraggio è garantita da assistenti sociali,
educatori ed educatori professionali, nonché da altri operatori con specifica
formazione in relazione alle diverse aree di bisogno.
Art. 92 (Servizio per l’integrazione scolastica e
sociale extrascolastica dei diversamente abili) 1. Il servizio per l’integrazione scolastica dei diversamente abili
deve avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/ Carattere
I servizi per l’integrazione scolastica dei diversamente abili sono
finalizzati a garantire il diritto allo studio dei portatori di handicap fisici,
psichici e sensoriali attraverso il loro inserimento nelle strutture scolastiche
ordinarie, ivi comprese la Scuola per l’infanzia e l’Università.
Tale obiettivo è perseguito per mezzo di:
a) Servizi atti a rimuovere gli ostacoli di natura fisica,
psichica e ambientale che impediscono la piena fruizione del diritto allo
studio;
b) Servizi per la realizzazione del tempo pieno e per
l’accompagnamento e il trasporto casa-scuola;
c) Attribuzione di assegni di studio per limitare l’aggravio
economico derivante dalla frequenza della scuola (in caso di impossibilità ad
assicurare accompagnamento e trasporto);
d) Iniziative per la promozione culturale, l’educazione
permanente e l’attività sportiva dei soggetti diversamente abili;
e) attività di integrazione sociale extrascolastica, per
l’integrazione tra il percorso scolastico e l’ambiente di vita familiare ed
extra-scolastico della persona disabile, al fine di assicurare la continuità e
la efficacia del progetto educativo individualizzato;
f) Iniziative d’informazione nell’ambito della scuola e delle
famiglie, d’intesa con gli organismi scolastici competenti, sulle cause che
provocano l’handicap e disadattamento e sulle possibilità di prevenzione nel più
vasto contesto dell’educazione sanitaria;
g) Iniziative per la qualificazione e l’aggiornamento degli
operatori;
h) Adeguamento dell’organizzazione e del funzionamento degli
asili nido alle esigenze dei bambini con handicap;
i) Integrazione dei bambini con handicap nelle scuole materne
comunali anche con l’ausilio di educatori specializzati per il sostegno e la
sperimentazione di nuove metodologie di socializzazione e di apprendimento.
Prestazioni
Sono prestazioni del servizio di integrazione scolastica il sostegno
socio-educativo; il trasporto scolastico; l’acquisto di attrezzature tecniche e
sussidi didattici per l’integrazione scolastica e le attività collegate,
comprese le attività sportive; le attività didattiche di sostegno con personale
specializzato; il sostegno psico-socio-educativo in ambiente scolastico ed
extrascolastico per il rapporto dei soggetti diversamente abili con i loro
nuclei familiari e con il gruppo-classe.
Personale
Le prestazioni del servizio di integrazione scolastica sono
assicurate da équipes integrate così composte: medico specializzato, psicologo,
pedagogista, educatore professionale, assistente sociale, terapista. Le équipes
sono coadiuvate dal personale ausiliario e di assistenza.
Per le attività di diagnosi, cura e riabilitazione dell’handicap, le
AUSL continuano ad avvalersi, oltre che del personale dipendente, del personale
sanitario in servizio ai sensi della l.r. n. 16/1987, nelle condizioni
indicate dall’art. 68, comma 3 della legge regionale, dove per convenzione
indiretta con le AUSL deve intendersi anche il caso di convenzione con il
Comune, conseguente a specifico accordo formale tra AUSL e Comune o Ambito
territoriale.
Art. 93(Centro di ascolto per le famiglie e servizi di sostegno
alla famiglia e alla genitorialità) 1. Il servizio di sostegno alla famiglia e alla genitorialità deve
avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/Carattere
I servizi di sostegno alla genitorialità sono servizi diversi e
flessibili che, in una logica di rete e di potenziamento dei servizi esistenti
(sistema dell’istruzione e della formazione, servizi sanitari, servizi
socio-assistenziali), intervengono in maniera specifica per promuovere il
benessere dell’intero nucleo familiare, sostenendo la coppia, il nucleo
familiare e ogni singolo componente nella fase del ciclo vita, facilitando la
formazione di un’identità genitoriale, finalizzata ad una scelta consapevole e
responsabile della maternità e della paternità; favorendo la capacità dei
genitori di relazionarsi con gli altri e con l’ambiente circostante; stimolando
la capacità di organizzazione e l’autonomia di ognuno, nonché l’elaborazione e
la conduzione di propri progetti di vita in armonia con il proprio ruolo
genitoriale.
Prestazioni
Sono prestazioni del servizio di sostegno alla famiglia e alla
genitorialità i percorsi d’orientamento e d’informazione per genitori con figli
minori; le consulenze specialistiche (socio-psico-pedagogiche) a genitori,
coppie, minori e adolescenti; il potenziamento e la valorizzazione dei servizi
offerti dai Consultori Familiari e dei centri per la famiglia (ex l. n.
285/1997); l’organizzazione e la promozione di sportelli per il sostegno alla
relazione genitori/figli; il sostegno e l’assistenza agli insegnanti nella
programmazione delle attività scolastiche extra-curriculari; l’assistenza
psico-sociale ed ascolto rivolto alle giovani coppie e a neo-genitori, in ambiti
d’intervento diversi da quelli sanitari; i corsi di preparazione alla nascita e
alla fase post-parto; l’attività d’informazione e di prevenzione alle malattie
sessualmente trasmesse e alle patologie genetiche; le attività di prevenzione e
le azioni di informazione e sensibilizzazione in ambito scolastico.
Personale
Il servizio di sostegno alla famiglia e alla genitorialità deve
essere prestato da un’èquipe integrata di professionalità che, secondo le
rispettive competenze, deve comprendere lo psicologo, il pedagogista,
l’educatore professionale e l’assistente sociale, nel rispetto delle competenze
e degli interventi specifici.
Art. 94(Mediazione familiare) 1. Il servizio di mediazione familiare deve avere le seguenti
caratteristiche:
Tipologia/Carattere
Il servizio di mediazione familiare è un servizio a sostegno della
riorganizzazione delle relazioni familiari in presenza di una separazione o di
crisi nei rapporti di coppia o di decisione di divorzio. La mediazione familiare
aiuta le parti a trovare le basi di accordi durevoli e condivisi che tengano
conto dei bisogni di ciascun componente della famiglia e particolarmente di
quelli dei figli, in uno spirito di corresponsabilità dei ruoli genitoriali. La
mediazione, inoltre, deve promuovere l’autonomia decisionale delle parti, la
responsabilità genitoriali e la condivisione, qualunque sia il regime di
affidamento adottato (congiunto, monogenitoriale, alternato e condiviso), e
facilita le competenze, la motivazione al dialogo, alla stima e alla fiducia
reciproca con l’obiettivo di prevenire il disagio dei minori coinvolti nelle
situazioni di crisi degli adulti.
La mediazione interviene anche per affrontare situazioni di crisi o
di conflitto che possono nascere in famiglia, nel rapporto di coppia, nella
relazione genitori-figli e in altri contesti relazionali o come supporto nei
casi afferenti l’ambito della giustizia minorile.
Prestazioni/Metodologia
Sono prestazioni del servizio di mediazione familiare: attività di
sensibilizzazione ed informazione sulla mediazione familiare; attività di
raccolta e filtro della domanda; incontri di pre-mediazione e di mediazione;
percorsi di formazione e supervisione rivolti agli operatori; organizzazione di
incontri o percorsi di in-formazione sulla gestione dei conflitti; promozione
della “cultura” della mediazione. I mediatori familiari curano inoltre un
servizio di “luogo neutro” di rilevante supporto all’attività mediativa
medesima, quale spazio di incontro specificamente dedicato alla ricostruzione
del rapporto genitori-figli.
La mediazione familiare utilizza gli strumenti dell’ascolto,
dell’empatia, dell’accoglienza dei bisogni delle parti in lite.
Personale
Il servizio di mediazione familiare deve essere prestato da
operatori già in possesso di laurea in psicologia, sociologia, giurisprudenza,
scienze dell’educazione e della formazione, pedagogia, educatore professionale,
psichiatria, neuropsichiatria, corso di laurea per assistenti sociali, o titoli
equipollenti, con specifica formazione professionale conseguita presso
istituzioni universitarie, enti di formazione accreditati dalla Regione Puglia o
riconosciuti a livello nazionale e/o europeo, e con esperienza professionale
almeno triennale nello stesso servizio, svolto presso uffici di mediazione
pubblici, in stretto collegamento con l’autorità giudiziaria, ovvero in
strutture private. Il mediatore familiare è un operatore adeguatamente formato
alla comprensione e alla gestione dei momenti di crisi e di conflitto della
coppia e della famiglia e possiede conoscenze di tipo interdisciplinare in campo
psicologico, sociale, pedagogico, giuridico. I mediatori operano in stretta
collaborazione con gli altri professionisti coinvolti nel processo di
separazione e/o di divorzio dei coniugi (avvocati, assistenti sociali,
educatori, psicologi,ecc) e sono tenuti al segreto professionale.(39)
(39) paragrafo
così modificato dall’art. 23, comma 1 del Regolamento regionale 7 agosto 2008, n. 19. Il paragrafo era così formulato: “ Il servizio di mediazione
familiare deve essere prestato da operatori già in possesso di laurea in
psicologia, sociologia, giurisprudenza, scienze dell’educazione e della
formazione, pedagogia, educatore professionale, psichiatria, neuropsichiatria,
corso di laurea per assistenti sociali, o titoli equipollenti, con specifica
formazione professionale conseguita presso centri accreditati e riconosciuti a
livello europeo ed esperienza professionale almeno triennale nello stesso
servizio, svolto presso uffici di mediazione pubblici, in stretto collegamento
con l’autorità giudiziaria, ovvero in strutture private. Il mediatore familiare
è un operatore adeguatamente formato alla comprensione e alla gestione dei
momenti di crisi e di conflitto della coppia e della famiglia e possiede
conoscenze di tipo interdisciplinare in campo psicologico, sociale, pedagogico,
giuridico. I mediatori operano in stretta collaborazione con gli altri
professionisti coinvolti nel processo di separazione e/o di divorzio dei coniugi
(avvocati, assistenti sociali, educatori, psicologi,ecc) e sono tenuti al
segreto professionale.” (80)
(80) paragrafo così modificato dall’art. 23, comma 1 del Regolamento regionale 7 agosto 2008, n. 19.
Il paragrafo era così formulato: “ Il servizio di mediazione familiare deve
essere prestato da operatori già in possesso di laurea in psicologia,
sociologia, giurisprudenza, scienze dell’educazione e della formazione,
pedagogia, educatore professionale, psichiatria, neuropsichiatria, corso di
laurea per assistenti sociali, o titoli equipollenti, con specifica formazione
professionale conseguita presso centri accreditati e riconosciuti a livello
europeo ed esperienza professionale almeno triennale nello stesso servizio,
svolto presso uffici di mediazione pubblici, in stretto collegamento con
l’autorità giudiziaria, ovvero in strutture private. Il mediatore familiare è un
operatore adeguatamente formato alla comprensione e alla gestione dei momenti di
crisi e di conflitto della coppia e della famiglia e possiede conoscenze di tipo
interdisciplinare in campo psicologico, sociale, pedagogico, giuridico. I
mediatori operano in stretta collaborazione con gli altri professionisti
coinvolti nel processo di separazione e/o di divorzio dei coniugi (avvocati,
assistenti sociali, educatori, psicologi,ecc) e sono tenuti al segreto
professionale.”
Art. 95(Comunità familiare o
casa-famiglia) 1. Il servizio di accoglienza in comunità familiare o casa-famiglia
deve avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/Carattere
La Comunità familiare o casa-famiglia è una modalità di accoglienza
residenziale, destinata a favorire la convivenza stabile di un piccolo gruppo di
minori all’interno di un nucleo familiare già costituito. È rivolta a minori in
età evolutiva temporaneamente privi di adeguati supporti familiari, per i quali
non è praticabile l’affido o si sia in attesa dell’affido stesso. Possono essere
accolti non più di 4 minori in età compresa tra i 4 e i 18 anni.
L’accoglienza avviene in strutture aventi le caratteristiche della
civile abitazione e gli ospiti accolti dalla famiglia devono essere ospitati in
stanze con uno o due posti letto, dotate di almeno un locale da adibire a
servizio igienico riservato all’uso per i minori ospiti.
Prestazioni
La casa-famiglia è struttura avente caratteristiche funzionali ed
organizzative orientate al modello relazionale familiare, a carattere non
professionale, ed in questo la casa-famiglia si differenzia dalla comunità
familiare di cui all’art. 47 del presente regolamento.
La casa-famiglia assicura accoglienza e cura dei minori, costante
azione educativa, assistenza e tutela, gestione della quotidianità ed
organizzazione della vita alla stregua di quanto avviene nel normale clima
familiare, coinvolgimento dei minori in tutte le attività di espletamento della
vita quotidiana come momento a forte valenza educativa, stesura di progetti
educativi individualizzati, gestione delle emergenze, socializzazione e
animazione.
Il nucleo familiare che accoglie i minori assicura il servizio per
tutto l’arco della giornata, ivi comprese le ore notturne. Assicura inoltre:
- il mantenimento, l’educazione, l’istruzione di ogni minore
affidato, tenendo conto delle indicazioni della famiglia, del servizio sociale,
delle prescrizioni eventualmente stabilite dall’autorità affidante;
- la promozione dei rapporti fra gli ospiti e la famiglia di
origine onde favorirne il reinserimento;
- la predisposizione, dopo un congruo periodo di
osservazione del caso, di un progetto educativo personalizzato in accordo con il
servizio sociale, le istituzioni scolastiche, gli operatori del Tribunale per i
Minorenni.
Personale
Il servizio di accoglienza in casa-famiglia è svolto da minimo due
adulti che assumono funzioni genitoriali, prevedendo comunque la presenza di
entrambi i sessi. Entrambi gli adulti della coppia genitoriale devono avere età
non superiore a 60 anni. Uno degli adulti assume la funzione di coordinatore del
servizio e referente per tutte le istituzioni pubbliche. Gli adulti svolgono la
propria funzione avvalendosi della collaborazione di operatori professionali,
anche dei servizi pubblici, di consulenti socio-psico-pedagogici e di esperti
per prestazioni relative ad interventi di animazioni.
Art. 96(Affidamento familiare
minori) Il Servizio di affidamento familiare dei minori deve avere le
seguenti caratteristiche:
Tipologia/Carattere
L’affidamento familiare è un servizio attraverso il quale un minore,
che per difficoltà temporanee della propria famiglia deve essere dalla stessa
allontanato, viene accolto da un altro nucleo idoneo ad offrire adeguate
risposte alle sue necessità di educazione, istruzione, accudimento e tutela. Il
minore può essere affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli, o ad una
persona singola.
L’affidamento familiare si configura come un intervento di aiuto e
sostegno al minore ed alla sua famiglia di origine e rappresenta un segno
concreto della possibilità di garantire i diritti fondamentali ai minori in
difficoltà e di sperimentare una cultura solidale sul territorio.
L’affidamento familiare può essere:
· consensuale, disposto dai Servizi Sociali, con il consenso
della famiglia d’origine e di quella affidataria, con esecutività del Giudice
Tutelare, per la durata massima di 24 mesi; la eventuale proroga, qualora la
sospensione dell’affidamento rechi pregiudizio al minore, deve essere disposta
dal Tribunale per i Minorenni;
· giudiziario, disposto dal Tribunale per i Minorenni, sia in
assenza del consenso dei genitori sia in favore di minori in situazioni di
pregiudizio. L’affidamento familiare si svolge nell’ambito di un processo
dinamico in rapporto all’evoluzione della situazione della famiglia d’origine e
dei bisogni del minore, a cui si deve garantire una costante azione di verifica
e valutazione. Esso implica, inoltre, la fiducia da parte degli operatori e
della famiglia affidataria nella possibilità di mutare, riducendole, la
situazione di disagio e di promuovere i punti di forza e le risorse reciproche,
ivi compresa la capacità della famiglia d’origine di esprimere e sviluppare
forme di autopromozione e tutela.
L’affidamento familiare, a seconda dell’istituto giuridico
utilizzato, può essere:
- affidamento residenziale etero familiare - affidamento residenziale intra familiare - affidamento part time.
Prestazioni
L’intervento è di pertinenza del Servizio Sociale dell’Ambito
territoriale, previo consenso manifestato dai genitori esercenti la potestà,
ovvero dal tutore, sentito il minore che abbia compiuto i dodici anni, e anche i
minori di età inferiore, in relazione alla capacità di discernimento.
Le caratteristiche del provvedimento di affidamento che il Servizio
Sociale deve disporre sono le stesse sia per l’affidamento consensuale sia per
quello giudiziale. In particolare deve prevedere un progetto individualizzato
contenente:
- analisi della situazione familiare e personale del/la
minore - modalità, tempi di attuazione e prevedibile durata
dell’affidamento - interventi a favore della famiglia d’origine, degli
affidatari, del/la minore - tipo e frequenza dei rapporti tra le due famiglie
- momenti di verifica periodici.
I compiti del Servizio Sociale, individuati dalla L. n. 184/83 e
dalle modifiche introdotte dalla L. n. 149/01, sono così riassumibili:
- disporre un programma di assistenza e sostegno alla
famiglia di origine del minore, nonché il progetto educativo a tutela del
minore, con la partecipazione di tutti i soggetti interessati - valutare la necessità di attivare un affidamento familiare
come intervento prioritario e alternativo all’inserimento in struttura
comunitaria - vigilare sull’andamento dell’affidamento svolgendo opera
di sostegno educativo - agevolare i rapporti tra minore e famiglia d’origine
favorendo il suo rientro nella stessa secondo le modalità più idonee - ricercare la massima integrazione funzionale con i servizi
sanitari e sociosanitari del territorio, nell’attuazione dell’affidamento
- avvalersi della collaborazione delle associazioni
familiari, per la individuazione e la formazione delle famiglie affidatarie e
per supportare la rete tra le esperienze di affidamento - comunicare al Giudice Tutelare o al Tribunale per i
Minorenni ( a seconda che si tratti di affidamento consensuale o giudiziale)
“ogni evento di particolare rilevanza” che riguardi il minore o gli affidatari o
la famiglia d’origine - inviare semestralmente una relazione al Giudice Tutelare o
al Tribunale per i Minorenni sull’andamento del programma di assistenza, sulla
presumibile ulteriore durata e sull’evoluzione delle condizioni di difficoltà
del nucleo familiare di provenienza (art.4 L. 184/83 e s.m.i.) - dare sostegno al minore per l’elaborazione del distacco
dalla famiglia affidataria e la preparazione al rientro presso il nucleo
d’origine - definire i tempi e le modalità più favorevoli al
reinserimento nella famiglia di origine, anche valutando l’opportunità del
mantenimento di rapporti con la famiglia affidataria.
Personale
Le funzioni di presa in carico, di promozione della cultura
dell’affidamento familiare, di reperimento e valutazione degli aspiranti
affidatari, di formazione e sostegno degli affidatari, di attivazione dei
possibili abbinamenti, richiedono l’apporto stabile, integrato e continuativo di
professionalità socio-sanitarie diverse, capaci di garantire un intervento
articolato e protratto nel tempo. A tal fine l’Ambito, in collaborazione con la
ASL, si dotano, in rapporto alla propria organizzazione territoriale di una o
più équipes integrate alle quali attribuire compiti specifici. Le équipes
operano in modo tale da evitare che medesimi operatori abbiano in carico
famiglia naturale e famiglia affidataria.
Tali équipes integrate devono essere composte almeno da un
assistente sociale, da un educatore o pedagogista e da uno psicologo, assegnati
a questo compito dal proprio Servizio di appartenenza, e devono essere
organizzate in modo da prevedere ore di lavoro sia congiunto sia individuale.
Alle suddette figure si possono affiancare mediatori interculturali, per
supportare in specifiche condizioni la elaborazione del progetto educativo per
il minore, e per sviluppare iniziative di sensibilizzazione all’accoglienza da
parte di famiglie miste o della stessa etnia dei minori interessati.
Il Servizio di Affidamento familiare deve essere disciplinato
dall’Ambito territoriale, con l’adozione di un regolamento unico di ambito che,
recependo le linee guida regionali e le norme del presente regolamento,
definisca impegni e compiti dei vari soggetti protagonisti dell’intervento.
L’Ambito sottoscrive specifici protocolli d’intesa con le
istituzioni che a vario titolo operano sul tema, in particolare con le AUSL del
Servizio sanitario regionale per favorire e rafforzare il processo di
integrazione sociosanitaria dei servizi territoriali.
Art. 97(Affido adulti) 1. Il servizio affido adulti deve avere le seguenti caratteristiche:
Tipologia/Carattere
L’affido adulti è un servizio prestato da famiglie finalizzato ad
assicurare a persone in difficoltà o prive di assistenza il sostegno alla vita
quotidiana in un contesto relazionale familiare. Le disposizioni per
l’affidamento familiare dei minori si applicano, per quanto compatibili, agli
affidamenti familiari di adulti.
Prestazioni
Sono prestazioni del servizio di affido adulti la cura e la tutela
delle persone in difficoltà nell’espletamento delle funzioni ordinarie della
vita quotidiana.
Il presupposto essenziale per procedere all’affidamento è la
formulazione di un progetto che trova coinvolti i Servizi Sociali e Sanitari. Il
progetto individua:
a) le motivazioni che rendono necessario l’affido; b) il Servizio Sociale locale cui è attribuita la
responsabilità del programma d’assistenza e di vigilanza durante l’affidamento;
c) le forme di mantenimento del rapporto tra persona e
comunità; d) gli impegni definiti dal Servizio per la famiglia
affidataria; e) la previsione della durata dell’affido; f) i momenti di verifica del progetto stesso e di sostegno
alla famiglia.
L’affidamento familiare può essere a tempo parziale o a tempo pieno.
Personale
Le funzioni di promozione della cultura dell’affido, di reperimento
e valutazione delle famiglie disponibili, di raccolta delle richieste di affido
e di attivazione dei possibili abbinamenti sono svolte da un’èquipe integrata di
professionalità che, in ogni caso, deve comprendere l’assistente sociale,
l’educatore e lo psicologo.
Art. 98(Affido anziani) 1. Il servizio affido anziani deve avere le seguenti
caratteristiche:
Tipologia/Carattere
L’affido anziani è un servizio prestato da famiglie che assicura a
persone anziane, in difficoltà o prive di assistenza, il sostegno alla vita
quotidiana finalizzato ad escludere forme di assistenza al di fuori di un
contesto relazionale familiare.
Prestazioni
Sono prestazioni del servizio di affido anziani la cura e la tutela
delle persone anziane, in difficoltà o prive di assistenza, nell’espletamento
delle funzioni ordinarie della vita quotidiana. Il presupposto essenziale per
procedere all’affidamento è la formulazione di un progetto che trova coinvolti i
Servizi Sociali e Sanitari. Il progetto individua:
a) le motivazioni che rendono necessario l’affido;
b) il Servizio Sociale locale cui è attribuita la
responsabilità del programma d’assistenza e di vigilanza durante l’affidamento;
c) le forme di mantenimento del rapporto tra persona anziana e
comunità; d) gli impegni definiti dal Servizio per la famiglia
affidataria; e) la previsione della durata dell’ affido; f) i momenti di verifica del progetto stesso e di sostegno
alla famiglia.
L’affidamento familiare può essere a tempo parziale o a tempo pieno.
Personale
Le funzioni di promozione della cultura dell’affido, di reperimento
e valutazione delle famiglie disponibili, di raccolta delle richieste di affido
e di attivazione dei possibili abbinamenti sono svolte da un’equipe integrata di
professionalità che, in ogni caso, deve comprendere l’assistente sociale e lo
psicologo.
Art. 99(Servizio civile degli
anziani) 1. Il servizio civile degli anziani deve avere le seguenti
caratteristiche:
Tipologia/Carattere
Il servizio civile degli anziani consiste nell’attività prestata da
persone anziane in programmi di pubblica utilità finalizzata a valorizzare il
ruolo della persona anziana nella società. Il servizio civile può rivolgersi ad
iniziative con finalità di mutuo aiuto tra anziani soli e famiglie di anziani,
nonché ad iniziative di educazione degli adulti.
Prestazioni
Le prestazioni del servizio civile anziani sono quelle della
sorveglianza presso le scuole; sorveglianza e piccola manutenzione dei giardini
e degli spazi pubblici anche annessi a scuole e ad edifici pubblici;
utilizzazione del verde pubblico o di aree agricole per attività autogestite;
vigilanza e ausilio nelle biblioteche comunali, nei musei od in altri edifici di
interesse artistico-culturale, nelle mostre e negli stadi; attività di
formazione culturale dell’anziano attraverso la partecipazione a corsi popolari,
nonché attraverso la partecipazione a rappresentazioni teatrali e musicali;
impiego di anziani esperti artigiani mediante la realizzazione di laboratori per
la rivalutazione delle arti e dei mestieri in via di estinzione.
Personale
La gestione dell’intervento è affidata al servizio sociale
professionale, che può avvalersi delle Associazioni di volontariato attraverso
apposita convenzione.
Art. 100(Servizio di telefonia
sociale) 1. Il servizio di telefonia sociale deve avere le seguenti
caratteristiche:
Tipologia/Carattere
Il servizio di telefonia sociale consiste nell’aiuto rivolto a tutti
i cittadini, da assicurare nei tempi e nei modi adeguati al bisogno, per
l’accesso alle prestazioni fruibili sul territorio.
Il servizio di telefonia sociale ha il fine di limitare la
condizione d’isolamento nella quale possono trovarsi persone in situazione di
difficoltà, per situazioni di disagio ambientale e socio-economiche e/o per
precarie condizioni di salute. Il servizio tende ad orientare la persona in
difficoltà fornendogli informazioni che favoriscano la sua comunicazione con il
sistema dei servizi socio-assistenziali e sociosanitari territoriali, nonché con
il contesto socioculturale nel quale vive.
Prestazioni
Il servizio di telefonia sociale è un servizio continuativo, con
copertura non inferiore a 10 ore giornaliere, da svolgersi prioritariamente
nelle ore notturne e nei giorni festivi in forma integrata con gli altri
interventi.
Requisiti del servizio dal punto di vista:
· tecnico-operativo:
a) gestione del servizio da parte di struttura con adeguata e
provata esperienza nel settore della teleassistenza e che, in particolare per la
centrale di ascolto, si avvalga di proprio personale dipendente con elevata
professionalità; b) impiego di strumentazione telematica di telesoccorso
(centrali operative, apparecchiature d’utente) omologata; c) dotazione in comodato gratuito agli utenti di apparecchi
individuali segnalatori delle condizioni di allarme; · delle attività assistenziali e di sostegno:a) presenza e funzionamento della centrale d’ascolto su tutto
il territorio di competenza in modo da assicurare la fruizione del servizio da
parte delle persone aventi diritto; b) controllo delle condizioni di salute della persona
attraverso un contatto telefonico giornaliero; c) accesso dell’anziano al servizio di assistenza e
teleassistenza presso qualsiasi domicilio in tutto il territorio dell’ambito.
Personale
Il servizio deve essere assicurato da operatori opportunamente
formati, con esclusione di risponditori automatici.
Art. 101(Servizi socio-educativi innovativi
e sperimentali per la prima infanzia) 1. Sono servizi socioeducativi per la prima infanzia a carattere
innovativo e sperimentale, i servizi educativi flessibili e differenziati per i
bambini da tre mesi a tre anni, finalizzati alla promozione dello sviluppo
psico-fisico, cognitivo, affettivo e sociale del bambino e al sostegno alle
famiglie e ai nuclei familiari, nel loro compito educativo:
a. il servizio di educazione familiare per l’infanzia o
servizio per l’infanzia a domicilio;
b. b)
Il piccolo gruppo educativo o nido in famiglia. (83)
2. Il
servizio di educazione familiare per l’infanzia o servizio per l’infanzia a
domicilio è un servizio flessibile, erogato per fasce orarie, di norma a
supporto delle altre tipologie di servizi per la prima infanzia e di servizi
educativi per l’infanzia, perché rivolto a completare con modalità e orari
flessibili la frequenza del bambino presso l’asilo nido o il centro ludico per
l’infanzia. In particolare tale servizio può essere erogato nelle prime ore del
mattino o nelle ore successive all’uscita dall’asilo nido o dal centro ludico,
in relazione alle diverse esigenze dei tempi di lavoro e di vita della famiglia,
al fine di assicurare la permanenza del bambino nel proprio ambiente di vita nel
rispetto dei suoi ritmi biologici e di specifiche diverse condizioni di salute.
Il servizio è assicurato da educatori come individuati all’art. 46 del presente
Regolamento. Il progetto educativo è sviluppato quale estensione del progetto
educativo del nido d’infanzia.(81)
3. “Il
servizio di piccolo gruppo educativo o nido in famiglia consente di affiancare i
nuclei familiari nelle funzioni educative e di assicurare un idoneo ambiente
protetto per la prima socializzazione dei bambini in età compresa tra i 3 e i 36
mesi, alternativo all’asilo nido o nido d’infanzia, per un numero di ore
giornaliere non superiore a sei. Il piccolo gruppo educativo o nido in famiglia
si colloca in una civile abitazione ed è rivolto a massimo 4 bambini
contemporaneamente, compresi i propri. Il servizio è assicurato da educatori
come individuati all’art. 46 del presente Regolamento.
Gli
spazi essenziali destinati al servizio sono:
-
Locale destinato in via esclusiva ai bambini, quando presenti, per attività di
gioco e socializzazione;
-
Locale destinato in via esclusiva al riposo dei bambini;
-
Servizio igienico dedicato dotato di fasciatoio, lavabo,
riduttore;
-
Locale cucina attrezzato per la preparazione e la somministrazione dei
pasti;
-
Spazio dedicato alla custodia degli effetti personali dei
bambini.
Gli
spazi, le sostanze utilizzate per la pulizia degli ambienti, i giochi e i
materiali didattici devono essere conformi alla normativa vigente in tema di
tutela della salute e della sicurezza degli ambienti e delle
persone.(82)
(81) Articolo già modificato dal r.r.
n. 11/2015, art. 44, c. 2. , è stato sostituito dal r.r.
10/2018, art. 6,
comma 1.(82) Articolo già modificato dal r.r.
n. 11/2015, art. 44, c. 3. ,è stato sostituito dal r.r.
10/2018, art. 6,
comma 2.(83) Lettera sostituita dal r.r.
n. 11/2015, art. 44, c. 1.
Art. 102(Servizi di contrasto della povertà
e della devianza) 1. I servizi di contrasto della povertà e della devianza si
articolano in servizi diversi e flessibili:
a) Servizi di ascolto, informazione e sensibilizzazione
Tipologia/Carattere
Servizi a bassa soglia che svolgono attività di primo ascolto,
informazione, orientamento, aiuto e presa in carico per problematiche che fanno
capo a differenti situazioni di difficoltà: disagio psichico, senza fissa
dimora, persone straniere con problemi di integrazione, donne che si
prostituiscono e persone alla ricerca di un lavoro. Questi servizi sono rivolti
non solo a coloro che sono coinvolti in una situazione di disagio ed
emarginazione ma anche a familiari, amici, operatori dei servizi, associazioni,
insegnanti.
Prestazioni
Sportelli d’ascolto e d’informazione; corsi di formazione; campagne
di sensibilizzazione; progettazione e gestione di percorsi formativi; consulenza
psicologica; rilevazione, sistematizzazione e informatizzazione dei dati;
collegamento e raccordo con le risorse presenti nei territori.
Personale
Assistenti sociali; psicologi; educatori; esperti in relazione
d’aiuto, mediatori linguistici ed interculturali..
b) Forme di sostegno economico ad integrazione del reddito
Il servizio consiste nell’erogazione da parte degli ambiti
territoriali di misure di sostegno economico in forma mirata rispetto alle cause
e alle condizioni di fragilità economica e sociale del nucleo o della persona
beneficiari. Nel rispetto dell’art. 33 della legge regionale sono misure di sostegno
economico per il contrasto alle povertà, le seguenti:
Forme di intervento
per il contrasto
delle
nuove
povertà |
Situazioni di
bisogno /
Cause di
povertà |
Obiettivi di
intervento
con lo strumento di
contrasto |
Contributo sociale per l’integrazione al
reddito |
-
giovani coppie e singoli, con redditi da lavoro precario e discontinuo, che
devono stabilizzare in alcuni periodi le proprie entrate per rendere possibile
la continuità del proprio progetto di vita e il soddisfacimento di bisogni
primari
-
nuclei familiari per i quali la fragilità economica non è connessa ad assenza di
lavoro, ma a numerosità del nucleo familiare, insufficienza dei redditi da
lavoro o da pensione percepiti, sostegno di altre spese di carattere
eccezionale, ecc… |
-
assicurare un reddito aggiuntivo limitatamente ad un periodo di tempo definito,
per il soddisfacimento immediato di primarie situazioni di bisogno
|
Reddito minimo di inserimento |
-
sostegno economico a nuclei familiari con reddito insufficiente perché il
capofamiglia e le altre figure adulte hanno difficoltà nell’accesso al lavoro
ovvero che hanno redditi da lavoro insufficienti connessi a situazioni
lavorative precarie o irregolari |
-
definire contratti di inclusione tra l’Ambito territoriale e il soggetto o il
nucleo familiare, rivolti a sostenere economicamente il nucleo per il periodo
nel quale uno o più dei componenti si impegna a concorrere ad un progetto di
empowerment (formazione, tirocinii, lavori di pubblica utilità, tutoraggio,
ecc..) delle capacità proprie e del nucleo di conseguire autonomamente una
situazione di indipendenza economica, connesse alle capacità di cura adeguate
rispetto a specifiche situazioni di fragilità presenti nel nucleo |
Assegno di cura e dote per i nuovi nati |
-
sostegno economico a nuclei familiari in cui il reddito insufficiente deriva
dalla necessità che uno o più componenti assumano il carico di cura di un
soggetto fragile (anziano, disabile, minor 0-3 anni) rinunciando al lavoro
ovvero impegnando larga parte di un reddito da lavoro per l’accesso a specifici
servizi di cura e/o di conciliazione |
-
fornire sostegno economico mirato per promuovere le capacità di cura delle
famiglie e per valorizzare la modalità domiciliare di intervento nelle
situazioni di fragilità, in alternativa al ricovero nelle strutture
residenziali.
-
il sostegno economico, comunque integrato con i servizi di assistenza
domiciliare e comunitari, è rivolto a riconoscere il lavoro di cura assunto da
una figura parentale o da una figura di sostituzione e a sostenere la situazione
economica del nucleo familiare in un periodo limitato di tempo in cui si
concentrano spese aggiuntive straordinarie connesse ai carichi di
cura. |
Prestito sull’onore
Contributi in conto interessi per l’acquisto della prima
casa |
-
forme di accesso agevolato al credito
-
per affrontare spese importanti per la famiglia, quali la crescita di un figlio
nei primi anni di vita, ovvero l’acquisto della prima casa, ovvero l’avvio di
una nuova esperienza di autoimprenditorialità nel settore dei servizi alla
persona |
-
Contributi in conto interesse
-
-fondo di rotazione per il prestito sull’onore. |
2. Gli ambiti territoriali pongono in essere ogni iniziativa per
rendere omogenee le forme di intervento per il contrasto delle povertà tra tutti
i Comuni dell’ambito, promuovendo la integrazione con le risorse autonome dei
bilanci comunali eventualmente finalizzate al perseguimento di obiettivi di
contrasto delle povertà o ad essi correlati, al fine di evitare sovrapposizioni
o inefficienze economiche.
3. Al fine del riconoscimento di un intervento di sostegno
economico, l’Ambito territoriale definisce, attraverso il Servizio Sociale
Professionale, ovvero attraverso l’Unità di Valutazione Multidimensionale, il
progetto personalizzato di intervento in cui il sostegno economico possa trovare
piena integrazione con gli altri interventi in servizi e prestazioni rivolti a
sostenere il carico di cura del nucleo familiare nei confronti della specifica
situazione di fragilità.
4. I criteri di accesso, le modalità d’erogazione, l’entità dei
contributi e la tipologia dei contributi disponibili, di norma, sono definiti
dalla Giunta Regionale nei documenti di programmazione sociale regionale e, per
gli aspetti attuativi, nel Piano di Zona e in un apposito regolamento d’accesso
unico di Ambito, da comunicare diffusamente alla cittadinanza, fatta salva
l’autonomia dell’Ambito di finanziare con risorse proprie, anche aggiuntive,
specifici interventi di contrasto alle povertà, rientranti nelle tipologie di
cui al precedente comma 2, nelle more della attivazione di interventi a valenza
regionale.
articolo 102 bis (Servizio
di Unità di Strada)(••) Il
Servizio di unità di strada deve avere le seguenti
caratteristiche:
Tipologia/Carattere
L’Unità
di Strada si caratterizza come unità mobile che offre servizi di prevenzione, di
accompagnamento, di sostegno socio-educativo, di promozione del benessere, di
sensibilizzazione e informazione, di consulenza, di riduzione del rischio e del
danno, attraverso interventi che si articolano per aree di bisogno. Destinatari
del servizio sono persone in situazione di devianza (tossicodipendenti, minori
in difficoltà a rischio devianza, coinvolte nella prostituzione), e in
situazioni di emarginazione.
Prestazioni
L’Unità
di strada, anche in collaborazione con le ASL, enti e istituzioni pubbliche e
del Terzo Settore, nonché in rete con altri servizi, pone in essere interventi
con modalità itinerante nel perseguimento dei seguenti
obiettivi:
-
promozione della socializzazione attraverso l’ascolto, l’informazione,
l’individuazione dei bisogni, la consulenza, l’accompagnamento e il
sostegno;
-
prevenzione specifica dell’emarginazione, della devianza, della
tossicodipendenza o di altri comportamenti a rischio, miglioramento della
qualità della vita;
-
reinserimento sociale e lavorativo;
-
sensibilizzazione e informazione della comunità sociale anche attraverso un
lavoro di rete fra i servizi.
Personale:
Equipe
multidisciplinare di operatori di strada con competenze necessarie in relazione
al target di utenti (assistente sociale, psicologo, educatore professionale
socio pedagogico, operatore socio sanitario, mediatore culturale, infermiere,
altre figure professionali e operatori generici provenienti dal circuito degli
ex utenti) coordinata da un assistente sociale.
(••) Articolo inserito dal r.r. 10/2018,
art 7,
comma1.
Art. 103(Servizi educativi per il tempo
libero) (••) 1.
I servizi educativi per il tempo libero devono avere le seguenti
caratteristiche:
Tipologia/Carattere
I servizi educativi per il tempo libero sono destinati a minori di età compresa
tra 3 e 14 anni. Sono organizzati per fasce di età compatibili, sulla base di
specifiche progettualità e sono erogati per un massimo di 8 ore giornaliere. Si
caratterizzano, ancorché ripetendosi ogni anno nell’arco di determinati periodi,
per la provvisorietà e la periodicità delle esigenze di conciliazione cui fanno
fronte le famiglie nonché per la temporaneità degli interventi programmati. In
ogni caso, deve essere garantita una funzione educativa specifica attraverso
l’elaborazione di un progetto educativo.
Prestazioni
Sono
prestazioni dei servizi educativi per il tempo libero: animazione estiva;
attività ludico-ricreative, come laboratori, o socio-educative, come visite
guidate, collegate a specifiche progettualità di carattere temporaneo.
Personale.
I servizi educativi per il tempo libero sono garantiti da animatori
socioculturali e da educatori, prevedendo anche, sulla base di progetti
concordati, la collaborazione con operatori esperti nell’uso di particolari
tecniche di animazione con i bambini e di mediatori linguistici e interculturali
per l’integrazione di bambini stranieri immigrati. Nella fascia di età 3-6
anni deve essere garantito il rapporto di un operatore ogni 8 bambini, nella
fascia di età 7-14 anni il rapporto di 1 ogni 12 bambini. Il coordinamento è
assicurato da una figura laureata con esperienza almeno triennale
nell’attuazione di progetti educativi analoghi.
Art. 104 (Centro aperto polivalente per minori) 1. Il Centro aperto polivalente deve avere le seguenti
caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione
e standard |
Tipologia
e carattere;
destinatari |
Il centro aperto
polivalente è una struttura aperta alla partecipazione anche non continuativa di
minori e di giovani del territorio ed opera in raccordo con i servizi sociali
d’Ambito e con le istituzioni scolastiche, attraverso la progettazione e
realizzazione di interventi di socializzazione ed educativo-ricreativi, miranti
a promuovere il benessere della comunità e contrastare fenomeni di marginalità e
disagio minorile. |
Ricettività |
Nel Centro possono
essere accolti contemporaneamente non più di 50 giovani, in età compresa dai 6
ai 24 anni, con priorità per i minori fino a 18 anni residenti nel quartiere,
Comune e Ambito. |
Prestazioni |
La struttura si
colloca nella rete dei servizi sociali territoriali, caratterizzandosi per
l’offerta di una pluralità di attività ed interventi che prevedono lo
svolgimento di funzioni quali l’ascolto, il sostegno alla crescita,
l’accompagnamento, l’orientamento.
Il centro realizza
attività ludico-ricreative, di animazione extrascolastiche, rivolte a promuovere
le relazioni tra ragazzi, valorizzare le propensioni e gli interessi dei
ragazzi.
Il Centro può
organizzare, a titolo esemplificativo, attività quali:
·
attività sportive;
·
attività ricreative;
·
attività culturali;
·
momenti di informazione;
·
laboratori ludico-espressivi e artistici;
·
vacanze invernali ed estive. |
Personale |
Operatori in
rapporto di almeno uno per ogni 10 giovani; figure professionali funzionali alla
realizzazione delle attività, quali educatori, educatori professionali,
assistenti sociali, animatori, altre figure qualificate. Tra gli operatori
devono figurare almeno un educatore.
Personale
ausiliario nel numero di almeno 1 ogni 25 ospiti, che garantisca la presenza
nelle ore di apertura del centro.
Per la gestione
della struttura e la organizzazione delle prestazioni da erogare, è individuato
un coordinatore della struttura tra le figure professionali dell’area
socio-psico-pedagogica, impiegate nella stessa, salvo quanto disposto all’art.
46 del presente regolamento. |
Modulo
abitativo |
La
struttura deve essere dotata di ambienti e spazi idonei, con una superficie
complessivamente non inferiore a 250 mq., in ogni caso rispondenti alle norme
d’igiene e sicurezza e alle attività previste.
Deve
inoltre possedere un servizio igienico ogni venti ospiti, di cui almeno uno
attrezzato per la non autosufficienza, e un servizio igienico riservato al
personale. |
Art. 105 (Centro sociale polivalente per diversamente
abili) 1. Il Centro sociale polivalente per diversamente abili è struttura
autorizzata per la erogazione di un servizio aperto alla partecipazione anche
non continuativa di diversamente abili. Il Centro deve avere le seguenti
caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione
e standard |
Tipologia
e carattere;
destinatari |
Il centro sociale
polivalente è una struttura aperta alla partecipazione anche non continuativa di
diversamente abili, con bassa compromissione delle autonomie funzionali, alle
attività ludico-ricreative e di socializzazione e animazione, in cui sono
garantite le prestazioni minime connesse alla organizzazione delle suddette
attività, ai presidi di garanzia per la salute e l’incolumità degli utenti
durante lo svolgimento delle attività del centro.
Gli interventi e
le attività all’interno e all’esterno del Centro devono consentire di
contrastare l’isolamento e l’emarginazione sociale delle persone diversamente
abili, di mantenere i livelli di autonomia della persona, di supportare la
famiglia. |
Ricettività |
Nel
Centro possono essere accolti contemporaneamente non più di 50 utenti, residenti
nel quartiere o Comune, ovvero nei Comuni dello stesso ambito territoriale
sociale. |
Prestazioni |
Il Centro si
colloca nella rete dei servizi sociali territoriali, caratterizzandosi per
l’offerta di una pluralità di attività ed interventi, diversificati in base alle
esigenze dei diversamente abili e delle loro famiglie, e assicura l’apertura
sulla base delle prestazioni e attività erogate.
Per un Centro
sociale polivalente per diversamente abili deve essere garantita l’apertura per
almeno 6 ore per 6 giorni la settimana. Tutte le attività sono aperte al
territorio.
Il Centro
pianifica le attività di seguito individuate, in base alle esigenze degli
utenti:
-
attività educative indirizzate all’autonomia;
-
attività di socializzazione e animazione
-
attività espressive, psico-motorie e ludiche;
-
attività culturali e di formazione;
-
prestazioni a carattere assistenziale;
-
attività di laboratorio ludico-espressivo e artistico;
-
organizzazione di vacanze invernali ed estive;
-
somministrazione dei pasti (facoltativa);
-
servizio trasporto (facoltativa).
A differenza del
centro diurno socioeducativo per diversamente abili, nel Centro sociale
polivalente non sono previsti:
- accoglienza di pazienti psichiatrici stabilizzati;
- ospitalità di utenti psico-sensoriali con notevole compromissione delle
autonomie funzionali,
- prestazioni di carattere sanitario e riabilitativo,
- spazio attrezzato per il riposo, obbligo della somministrazione dei pasti,
- presenza di personale medico e socio-sanitario. |
Personale |
Operatori addetti
all’assistenza nella misura di 1 ogni 10 ospiti; educatori professionali e
animatori sociali nella misura di 1 ogni 15 utenti. Deve essere, infine,
garantita, la presenza programmata dell’assistente sociale, nonché di terapisti
della riabilitazione in presenza di esigenze specifiche per alcuni utenti.
|
Modulo
abitativo |
La struttura deve
essere dotata di ambienti e spazi idonei, con una superficie complessivamente
non inferiore a 250 mq., in ogni caso rispondenti alle norme d’igiene e
sicurezza, alle attività previste.
Deve inoltre
possedere un servizio igienico ogni venti ospiti, attrezzati per la non
autosufficienza, di cui almeno uno destinato alle donne, e un servizio igienico
riservato al personale.
Tutti i servizi e
gli spazi devono essere dotati della massima accessibilità. |
Art. 106(Centro sociale polivalente per
anziani) 1. Il Centro aperto polivalente per anziani è struttura autorizzata
per la erogazione di un servizio aperto alla partecipazione anche non
continuativa di anziani. Il Centro deve avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni |
Descrizione
e standard |
Tipologia
e carattere;
destinatari |
Il centro sociale
polivalente è una struttura aperta alla partecipazione anche non continuativa di
anziani autosufficienti, alle attività ludico-ricreative e di socializzazione e
animazione, in cui sono garantite le prestazioni minime connesse alla
organizzazione delle suddette attività, ai presidi di garanzia per la salute e
l’incolumità degli utenti durante lo svolgimento delle attività del centro.
Gli interventi e
le attività all’interno e all’esterno del Centro devono consentire di
contrastare l’isolamento e l’emarginazione sociale delle persone anziane, di
mantenere i livelli di autonomia della persona, di supportare la famiglia.
|
Ricettività |
Nel Centro possono
essere accolti contemporaneamente non più di 60 utenti, residenti nel quartiere
o Comune, ovvero nei Comuni dello stesso ambito territoriale sociale, in
presenza di una superficie di 200 mq. La ricettività può variare in relazione
alla superficie complessiva a disposizione, per un massimo di 120 utenti,
accolti contemporaneamente per strutture con superficie complessiva non
superiore a 500 mq. |
Prestazioni |
Il Centro si
colloca nella rete dei servizi sociali territoriali, caratterizzandosi per
l’offerta di una pluralità di attività ed interventi, diversificati in base alle
esigenze degli anziani utenti e delle loro famiglie, e assicura l’apertura sulla
base delle prestazioni e attività erogate.
Per un Centro
sociale polivalente per anziani deve essere garantita l’apertura per almeno 8
ore, suddivise tra ore diurne e ore pomeridiane, per 6 giorni la settimana.
Tutte le attività
sono aperte al territorio.
Il Centro
pianifica le attività di seguito individuate, in base alle esigenze degli
utenti:
-
attività educative indirizzate all’autonomia;
-
attività di socializzazione e animazione
-
attività espressive, psico-motorie;
-
attività ludiche e ricreative;
-
attività culturali e occupazionali;
-
segretariato sociale;
-
prestazioni a carattere assistenziale;
-
attività a garanzia della salute degli utenti;
-
attività di laboratorio ludico-espressivo e artistico;
-
organizzazione di vacanze invernali ed estive;
-
somministrazione dei pasti (facoltativa);
-
servizio trasporto (facoltativa).
Il Centro,
inoltre, può concorrere alla erogazione del servizio di pronto intervento
sociale per l’area anziani. |
Personale |
Operatori addetti
all’assistenza in misura adeguata alle caratteristiche e alle esigenze degli
ospiti; educatori e animatori sociali per 36ore settimanali ciascuno, al fine di
garantire il regolare funzionamento della struttura, con utenza non superiore a
60 persone. Deve essere, infine, garantita, la presenza programmata
dell’assistente sociale, nonché di terapisti della riabilitazione in presenza di
esigenze specifiche per alcuni utenti. |
Modulo
abitativo |
La struttura deve
essere dotata di ambienti e spazi idonei in ogni caso rispondenti alle norme
d’igiene e sicurezza, alle attività previste.
Deve inoltre
possedere un servizio igienico ogni venti ospiti, di cui uno attrezzato per la
non autosufficienza, e di cui almeno uno destinato alle donne, e un servizio
igienico riservato al personale.
Tutti i servizi e
gli spazi devono essere dotati della massima accessibilità. |
Art. 107(Centro
antiviolenza) (••) 1. Il centro antiviolenza deve avere le seguenti caratteristiche
Tipologia/ Carattere
Il Centro antiviolenza organizza ed eroga un insieme di attività
di ascolto e accoglienza, assistenza, consulenza e sostegno, rivolte a donne
vittime di violenza, sole o con minori, subita o minacciata, in qualunque forma.
La metodologia di accoglienza è basata sulla relazione tra donne
Prestazioni
Sono prestazioni del centro antiviolenza gli interventi di
ascolto (anche telefonico), il sostegno psico-sociale individuale e di gruppo,
il supporto nell’ascolto protetto e di evaluation (nelle attività di indagine e
processuali), la consulenza legale, le attività di orientamento verso i servizi
sociosanitari e assistenziali territoriali e per il reinserimento sociale e
lavorativo delle donne vittime di maltrattamenti e violenze. Il centro
antiviolenza dispone pertanto di una linea telefonica abilitata all’ascolto,
all’informazione ed al contatto preliminare alla presa in carico e di spazi
attrezzati per lo svolgimento delle attività. Il centro antiviolenza svolge
anche attività di prevenzione attraverso interventi di sensibilizzazione,
informazione, formazione, iniziative culturali, in favore della comunità
sociale. Il centro antiviolenza concorre allo svolgimento delle attività di
formazione e aggiornamento delle operatrici e degli operatori che, nei diversi
ambiti di competenza, svolgono attività connesse alla prevenzione e al contrasto
della violenza e al sostegno delle vittime. Il centro opera in stretta
connessione con le case rifugio, con i servizi per la formazione e il lavoro,
con le strutture educative e scolastiche, con l’associazionismo e le
organizzazioni di volontariato attive nel territorio. Il centro mantiene
costanti e funzionali rapporti con le Istituzioni e gli Enti pubblici cui
compete il pronto intervento e l’assistenza, la prevenzione e la repressione dei
reati, e definisce eventuali specifici accordi con gli Ambiti territoriali per
gli interventi di pronto intervento sociale. Il percorso personalizzato di
sostegno è sempre costruito insieme alla donna e formulato nel rispetto delle
sue decisioni e dei suoi tempi. Il centro opera in raccordo funzionale con
l’equipe multidisciplinare integrata dell’Ambito territoriale per le situazioni
di violenza contro le donne che coinvolgono anche minori. Il centro deve
garantire fruibilità nell’accesso e condizioni di riservatezza. Non è
consentito l’accesso ai locali del Centro agli autori della violenza e dei
maltrattamenti.
Personale
Il centro antiviolenza deve prevedere la presenza di una o più
psicologhe, educatrici, assistenti sociali, avvocate civiliste e penaliste,
tutte con esperienza nel settore e formazione specifica sul tema della violenza
di genere. Il centro garantisce la formazione iniziale e continua per le
figure professionali ivi operanti. E’ fatto esplicito divieto di applicare
le tecniche di mediazione familiare come strumento di contrasto alla violenza
contro le donne.
Art. 108(Sportelli per l’integrazione
socio-sanitaria-culturale degli immigrati) 1. In ogni ambito territoriale è assicurata la presenza di almeno
uno sportello per l’integrazione socio-sanitaria-culturale dei cittadini
stranieri immigrati, che svolge attività di informazione sui diritti, di
formazione e affiancamento degli operatori sociali e sanitari per la promozione
della cultura della integrazione organizzativa e professionale in favore degli
immigrati, di primo orientamento e accompagnamento dei cittadini stranieri
immigrati e loro nuclei nell’accesso alla rete dei servizi sociali, sanitari,
dell’istruzione, di consulenza tecnica specialistica per supportare i servizi
nella costruzione e nella gestione dei progetti personalizzati di intervento.
2. Gli sportelli per l’integrazione socio-sanitaria-culturale
operano in stretto contatto con gli sportelli sociali e con il segretariato
sociale di ogni ambito territoriale, ivi inclusa la possibilità di una
organizzazione integrata unica degli sportelli, purché per il funzionamento
dello sportello per l’integrazione degli immigrati sia assicurata la presenza di
personale qualificato nei servizi di mediazione linguistica e interculturale,
adeguato a rispettare le specificità culturali, etniche e religiose delle
persone che si rivolgono allo sportello.
Art. 109 (Autonomia gestionale dei soggetti privati e del privato
sociale) 1. La Regione Puglia riconosce l’autonomia gestionale delle imprese
private e delle imprese sociali, che assicurano i servizi e le prestazioni
domiciliari, semi-residenziali e residenziali, riconosciuti dal presente
regolamento, nonché risultato di percorsi innovativi e sperimentali. Le imprese
scelgono le forme di esternalizzazione, di assunzione e di collaborazione al
fine di assicurare i servizi minimi previsti e il conseguimento degli obiettivi
di qualità fissati, nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali
sul mercato del lavoro e sull’approvvigionamento di beni e servizi, nonché nel
rispetto dei requisiti organizzativi fissati dal presente regolamento, con
specifico riferimento a quanto previsto dagli articoli 29 e 36 per i requisiti
minimi per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture e dei servizi.
Art. 110 (Modifiche al r egolamento regionale n.
1/2000)
“10. la Commissione decade automaticamente al termine delle attività
di valutazione dei progetti finanziati a valere sulle risorse finanziarie
relative all’esercizio 2001”.
“3. Le risorse finanziarie di cui all’art. 1 del presente
regolamento, relative agli anni 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001, derivanti dalle
eventuali economie di spesa, dovranno essere utilizzate dagli enti assegnatari
dando continuità alle azioni progettuali previste, previa comunicazione al
Settore Sistema Integrato Servizi Sociali dell’Assessorato alla Solidarietà.”
“2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano
sulle quote di Fondo nazionale di Lotta alla Droga assegnate alla Regione Puglia
ai sensi dell’art. 127 del DPR n. 309/1990, come sostituito dall’art. 1 comma 2
della l. n. 45/1999, fino all’utilizzo delle risorse relative all’esercizio
finanziario 2001.
3. Con riferimento ai progetti a valere sulle risorse relative
all’esercizio finanziario 2002 e anni successivi, e per i progetti finalizzati
alla prevenzione e lotta alla droga, realizzati nell’ambito dell’area dipendenze
dei Piani sociali di Zona, a valere almeno sulla riserva pari al 5% delle
risorse disponibili a valere sul Fondo Nazionale Politiche Sociali e relativi
cofinanziamenti regionali e locali che confluiscono nel quadro finanziario del
Piano di Zona, si applicano le norme di cui alla l.
r. n. 19/2006 e al relativo regolamento attuativo, costituendo tali
attività parte integrante del sistema integrato dei servizi sociali attivato con
lo stesso Piano di Zona.”
4. Al fine della definizione delle progettualità di cui al comma 3,
i Comuni e la AUSL sviluppano una progettazione integrata, con la partecipazione
all’Ufficio di Piano del Direttore del Dipartimento per le Dipendenze
Patologiche o suo delegato. Le suddette progettualità, inoltre, devono risultare
coerenti con quanto disposto all’art. 2 del regolamento regionale n. 1/2000 e con
ulteriori linee guida o atti di indirizzo eventualmente assunti in materia dalla
Giunta Regionale, sentito il CRIDIP, come previsto dalle disposizioni vigenti. (84)
Disposizioni finali Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell ’art. 53 comma 1della L.R. 12/05/2004, n. 7 “ Statuto della
Regione Puglia”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare
come Regolamento della Regione Puglia.
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