Legge Regionale 4 giugno 2007, n. 14 Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia
TITOLO 1FINALITÀ E
DEFINIZIONI
Art. 1(Finalità) 1. La Regione
Puglia tutela e valorizza gli alberi di ulivo monumentali, anche isolati, in
virtù della loro funzione produttiva, di difesa ecologica e idrogeologica nonché
quali elementi peculiari e caratterizzanti della storia, della cultura e del
paesaggio regionale.
2. La tutela
degli ulivi non aventi carattere di monumentalità resta disciplinata dalla legge
14 febbraio 1951, n. 144 (Modificazione degli articoli 1 e 2 del decreto
legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, concernente il divieto di
abbattimento di alberi di ulivo), e dalle norme applicative regionali.
Art. 2(Definizioni) 1. Il
carattere di monumentalità viene attribuito quando la pianta di ulivo possiede
età plurisecolare deducibile da:
a)
dimensioni
del tronco della pianta, con diametro uguale o superiore a centimetri 100,
misurato all’altezza di centimetri 130 dal suolo; nel caso di alberi con tronco
frammentato il diametro è quello complessivo ottenuto ricostruendo la forma
teorica del tronco intero;
b)
oppure
accertato valore storico-antropologico per citazione o rappresentazione in
documenti o rappresentazioni iconiche-storiche.
2. Può
prescindersi dai caratteri definiti al comma 1 nel caso di alberi con diametro
compreso tra i centimetri 70 e 100 misurato ricostruendo, nel caso di tronco
frammentato, la forma teorica del tronco intero nei seguenti casi:
a)
forma
scultorea del tronco (forma spiralata, alveolare, cavata, portamento a bandiera,
presenza di formazioni mammellonari);
b)
riconosciuto
valore simbolico attribuito da una comunità;
c)
localizzazioni
in adiacenza a beni di interesse storico-artistico, architettonico, archeologico
riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei
beni culturali, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
3. Il
carattere di monumentalità può attribuirsi agli uliveti che presentano una
percentuale minima del 60 per cento di piante monumentali all’interno dell’unità
colturale, individuata nella relativa particella catastale.
TITOLO 2RILEVAZIONE
SISTEMATICA E TUTELA
Art. 3(Commissione
tecnica per la tutela degli alberi monumentali) 1. È
istituita la Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali, che ha
sede presso l’Assessorato regionale all’ecologia ed è composta da:
a)
un dirigente
o funzionario nominato dall’Assessore regionale all’ecologia, con funzioni di
Presidente;
b)
un dirigente
o funzionario nominato dall’Assessore regionale all’assetto del territorio o suo
delegato;
c)
un dirigente
o funzionario nominato dall’Assessore regionale alle risorse agroalimentari o
suo delegato;
d)
un
rappresentante indicato dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per il
paesaggio per la
Puglia;
e)
un
rappresentante indicato dal Comando regionale del Corpo forestale dello Stato;
a)
due
rappresentanti indicati dalle associazioni ambientaliste regionali riconosciute
ai sensi dellarticolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del
Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale) e successive
modificazioni, con specifica competenza nella tutela del paesaggio;
b)
tre
rappresentanti nominati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente
rappresentative a livello regionale, con specifica competenza nel settore
olivicolo e/o forestale;
c)
un
rappresentante delle associazioni agrituristiche riconosciute ai sensi
dell’articolo 13 della l. 349/1986 e successive modificazioni;
d)
un
rappresentante del Dipartimento di scienze delle produzioni vegetali
dell’Università degli studi di Bari;
e)
un
rappresentante del Dipartimento di scienze agroambientali, chimica e difesa
vegetale dell’Università di Foggia.
2. Svolge le
funzioni di segretario della Commissione un funzionario designato dall’Assessore
regionale all’ecologia.
3. Le
proposte di nomina devono pervenire, a seguito di richiesta dell’Assessore
all’ecologia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. La Commissione è
validamente costituita, con apposita deliberazione della Giunta regionale da
adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, quando sia stata nominata la maggioranza dei suoi membri.
4. La
Commissione svolge relativamente agli alberi monumentali i seguenti compiti:
a)
formulare
pareri sulla metodologia di rilevazione, sui parametri e sulla scheda di
identificazione degli alberi monumentali;
b)
validare le
segnalazioni pervenute e le rilevazioni sistematiche effettuate per incarico
della Giunta regionale;
c)
formulare
pareri in merito all’inclusione degli alberi monumentali segnalati nell’elenco
degli ulivi monumentali di cui all’articolo 5 o nell’albo regionale di cui all’
articolo 18;
d)
suggerire
forme integrate di tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale in oggetto,
comprese le misure di politica agricola e forestale idonee a tal fine e la
promozione di attività di ricerca;
e)
esprimere
parere obbligatorio e vincolante sulleventuale abbattimento e/o spostamento
degli alberi monumentali inseriti nell’albo regionale di cui all’articolo 18 e
nell’elenco di cui all’articolo 5.
5. La
Commissione si riunisce su convocazione del Presidente, su richiesta
dellAssessore all’ecologia o dell’Assessore all’assetto del territorio o
dellAssessore alle risorse agroalimentari o su richiesta di almeno un terzo dei
suoi componenti. Le riunioni della Commissione sono valide con la partecipazione
della maggioranza assoluta dei componenti.
6. La
Commissione dura in carica cinque anni e scade con lo scioglimento del Consiglio
regionale. Essa svolge la sua attività fino all’insediamento dei nuovi
componenti.
7. Ai membri
della Commissione esterni al personale della Regione Puglia spettano il gettone
di presenza e le altre eventuali indennità previste dalle leggi regionali
vigenti in materia.
Art. 4(Rilevazione
sistematica degli ulivi monumentali) 1. La Giunta
regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, approva, con proprio provvedimento, su proposta della
Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali, la scheda di
rilevazione degli ulivi e degli uliveti monumentali della Puglia allo scopo di
predisporne il rilevamento sistematico e la relativa identificazione.
2. La scheda
deve essere predisposta per la raccolta di dati e informazioni dettagliate
relative a:
a)
univoca
localizzazione;
b)
proprietà;
c)
dimensione e
numero delle piante;
d)
caratteristiche
monumentali, paesaggistico-ambientali, storico-culturali, tipologie colturali.
3. Con il
provvedimento di cui al comma 1, la Giunta regionale dichiara avviato il
rilevamento sistematico degli ulivi e uliveti monumentali, che può effettuarsi
anche attraverso la stipula di convenzioni e protocolli di intesa con altri enti
o organizzazioni. Singoli cittadini, associazioni, organizzazioni, enti pubblici
e loro articolazioni possono segnalare lesistenza di ulivi e/o uliveti
monumentali da sottoporre a tutela e valorizzazione.
Art. 5(Elenco degli
ulivi e uliveti monumentali) 1. A seguito
della rilevazione sistematica e delle segnalazioni degli ulivi monumentali
la Giunta
regionale, su proposta dell’Assessorato all’ecologia, sentito il parere della
Commissione tecnica di cui allarticolo 3, predispone e aggiorna annualmente
l’elenco degli ulivi monumentali della regione Puglia e determina le risorse
finanziarie destinate alla loro tutela e valorizzazione.
2. L’elenco
di cui al comma 1 è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e
comunicato agli enti interessati. Tale elenco contiene anche le indicazioni
catastali utili per l’individuazione delle singole proprietà. I proprietari dei
suoli possono, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino
ufficiale della Regione Puglia, proporre motivata opposizione alla Giunta
regionale avverso il provvedimento di cui al presente comma.
3. La Giunta
regionale, sentito il parere della Commissione tecnica di cui all’articolo 3,
decide sulle opposizioni ricevute e approva in via definitiva l’elenco degli
ulivi monumentali. Tale elenco è sottoposto a nuova pubblicazione sul Bollettino
ufficiale della Regione Puglia.
Art. 6(Tutela degli
ulivi monumentali) 1. Con la
pubblicazione definitiva dell’elenco, gli uliveti monumentali sono
automaticamente sottoposti a vincolo paesaggistico in quanto assimilati a beni
diffusi del paesaggio e come tali devono essere individuati negli strumenti
urbanistici comunali. Per essi saranno previste adeguate forme di
valorizzazione.
2. Ad ogni
ulivo monumentale é attribuito un codice di identificazione univoco, anche nel
caso in cui quest’ultimo ricada in uliveto monumentale.
3. Gli
uliveti monumentali sono sottoposti alle prescrizioni di cui al punto 4
dell’articolo 3.14 delle norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano
urbanistico territoriale tematico per il paesaggio (PUTT/P).
4. Per la
tutela e la manutenzione degli ulivi monumentali e delle aree sulle quali essi
insistono, la Regione Puglia e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive
competenze, possono ricorrere a convenzioni con gli imprenditori agricoli,
stipulate ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo
7 della legge 5 marzo 2001, n. 57). Tali convenzioni sono stipulate
prioritariamente con i coltivatori diretti e con gli imprenditori agricoli
professionali.
TITOLO 3AZIONI DI
PROMOZIONE
Art. 7(Menzione speciale “Olio extravergine degli ulivi secolari di
Puglia”) 1. E’
istituita la menzione speciale “Olio extravergine degli ulivi secolari di
Puglia”, che può essere utilizzata da tutti i produttori di olio extravergine
ottenuto da drupe provenienti da ulivi e uliveti monumentali inseriti
nell’elenco di cui all’articolo 5.
2. La
menzione speciale può essere associata a quella prevista da marchi di
denominazione di origine protetta (DOP) o di indicazione geografica protetta
(IGP), da marchi collettivi.
3. Alla
promozione dei prodotti che godono della menzione speciale provvede la Regione
Puglia, a proprie spese, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio e
utilizzando i finanziamenti europei previsti dal programma di sviluppo rurale,
anche su istanza dei proprietari o di associazioni di proprietari e degli aventi
diritto, mediante avvio di appositi accordi commerciali, promozione di consorzi
di produttori, partecipazione a fiere e manifestazioni, promozione mediante
canali pubblicitari.
Art. 8(Promozione
del paesaggio ulivetato) 1. La Regione
Puglia promuove l’immagine del paesaggio ulivetato della Puglia, in particolare
degli ulivi e uliveti monumentali e delle loro produzioni, anche a fini
turistici.
2. In
considerazione dei peculiari aspetti storici, rurali, sociali, ambientali e
paesaggistici che caratterizzano il patrimonio regionale degli ulivi secolari,
l’Assessorato al turismo e industria alberghiera, di concerto con l’Assessorato
all’ecologia, sentita la Commissione tecnica per la tutela degli alberi
monumentali di cui all’articolo 3, promuove uno specifico progetto di
valorizzazione turistica, da realizzarsi entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
3.
Nell’ambito dell’applicazione della politica agricola comunitaria e in
particolare del regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998,
che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all’attuazione di
un’organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, e successive
modifiche e integrazioni, la Regione Puglia promuove azioni nei confronti del
Ministero delle politiche agricole e forestali e della stessa Unione europea
volte a intraprendere operazioni collettive di mantenimento in produzione degli
ulivi monumentali ad alto valore storico-culturale-ambientale e/o a rischio di
abbandono.
4. La Regione
Puglia promuove, indirizza e sostiene le attività delle organizzazioni agricole
e degli operatori del settore olivicolo volte a perseguire gli obiettivi sopra
definiti.
Art. 9(Premialità a
favore degli uliveti monumentali) 1. Gli
imprenditori agricoli proprietari di suoli interessati da ulivi monumentali
hanno priorità nei finanziamenti regionali, nazionali e comunitari per la
realizzazione di progetti con finalità di mantenimento in coltura degli ulivi
monumentali, miglioramento qualitativo del prodotto, recupero e manutenzione del
paesaggio rurale.
TITOLO 4DIVIETI E
DEROGHE - FUNZIONI DI CONTROLLO
E
SORVEGLIANZA - SANZIONI
Art. 10(Divieti) 1. E’
vietato il danneggiamento, l’abbattimento, l’espianto e il commercio degli ulivi
monumentali inseriti nell’elenco regionale di cui all’articolo 5.
Art. 11(Deroghe) 1. Per gli
ulivi e gli uliveti monumentali di cui all’articolo 5 possono essere concesse
deroghe ai divieti di cui all’articolo 10 esclusivamente per motivi di pubblica
utilità o per opere i cui procedimenti autorizzativi siano stati completati alla
data di entrata in vigore della presente legge.
2. E’ in ogni
caso vietato destinare e trasportare le piante di cui al comma 1 per scopi
vivaistici e/o ornamentali.
3. Le deroghe
possono essere concesse, con le vigenti procedure relative all’applicazione
della l. 144/1951 e delle norme applicative regionali, soltanto previa
acquisizione del parere vincolante della Commissione tecnica di cui all’articolo
3, che deve valutare la sussistenza delle condizioni che possono consentire
l’espianto, le sue finalità, la documentata inesistenza di soluzioni
alternative, l’esistenza di un apposito progetto di reimpianto.
4. E’ fatta
salva la procedura di valutazione di incidenza di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della
direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche e integrazioni, nel caso siano
interessati siti di “Rete Natura 2000” (proposti siti di importanza comunitaria
- pSIC, zone di protezione speciale -ZPS, zone speciali di conservazione
-ZSC) e il nulla-osta dell’Ente di
gestione nel caso di aree protette nazionali e regionali (legge 6 dicembre 1991,
n. 394 - Legge quadro sulle aree protette - e legge
regionale 24 luglio 1997, n. 19 -Norme per l’istituzione e la
gestione delle aree naturali protette nella regione Puglia).
5. Le
autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente articolo hanno validità
improrogabile di due anni.
Art. 12(Reimpianto
di ulivi plurisecolari) 1.
L’operazione di reimpianto di ulivi monumentali di cui all’articolo 11 è a
totale carico del realizzatore dell’opera.
2.
L’operazione di cui al comma 1 deve avvenire in aree libere degli stessi lotti
di intervento o, subordinatamente, in altre aree di proprietà privata o pubblica
del territorio comunale o di comuni viciniori.
3. Le
comunità montane, le amministrazioni comunali e provinciali e gli enti di
gestione delle aree naturali protette possono individuare aree di loro proprietà
o di cui acquisiscono la disponibilità per il reimpianto di ulivi monumentali e
attivare convenzioni per la loro manutenzione, ai sensi del decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a
norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57). Le aree destinate al
reimpianto non possono essere scelte tra quelle coperte da vegetazione arborea o
arbustiva spontanea o che facciano parte di habitat naturali di interesse
comunitario (dir. 92/43/CEE).
4. Gli enti
di cui al comma 3 comunicano la presenza di aree destinate al reimpianto di
ulivi monumentali e le loro caratteristiche all’Assessorato regionale alle
risorse agroalimentari, che redige un elenco delle aree disponibili per il
reimpianto degli ulivi monumentali, consultabile presso gli uffici provinciali per l’agricoltura (UPA).
5. Gli alberi
da reimpiantare possono essere spostati soltanto se accompagnati da apposita
autorizzazione rilasciata dall’UPA competente, indicante l’area di espianto e
quella del successivo reimpianto. Il mancato reimpianto è soggetto alle sanzioni
di cui all’articolo 17.
6. Gli enti
che individuano aree per il reimpianto di ulivi monumentali e che riservano
quote dei bilanci comunali alla tutela e valorizzazione degli stessi, o che
prevedono agevolazioni fiscali per gli imprenditori agricoli proprietari di
suoli interessati da uliveti monumentali, hanno priorità nell’accesso a
finanziamenti regionali per la realizzazione di progetti con finalità di tutela
del patrimonio naturale e del paesaggio.
Art. 13(Opere di
miglioramento fondiario) 1. Le opere
di miglioramento fondiario consentite nei terreni con notevole presenza di ulivi
monumentali inseriti nell’elenco di cui all’articolo 5 sono unicamente quelle di
rinfittimento dell’uliveto stesso, o che prevedano la realizzazione di colture
consociate, da eseguirsi senza arrecare danno alle piante già esistenti.
2. Il
rinfittimento deve essere effettuato con piante di ulivo di varietà locale e/o
di varietà previste dai relativi disciplinari di produzione delle DOP.
3. Negli
uliveti monumentali può altresì essere consentita, se richiede limitati
spostamenti di ulivi monumentali all’interno della stessa particella catastale,
la realizzazione di piccole opere a servizio dell’attività agricola.
4. Le opere
di cui al comma 3 sono sottoposte al parere della Commissione di cui
all’articolo 3.
5. Le
autorizzazioni sono rilasciate con le medesime modalità previste per i piani di
miglioramento aziendale.
Art. 14(Monitoraggio
del paesaggio ulivetato pugliese) 1. Alla
fine di ogni anno, gli ispettorati provinciali dell’agricoltura, sulla base di
quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 1989, n.
7310 (Direttive per l’esercizio della delega ai capi dell’ispettorati
provinciali dell’agricoltura concernente l’autorizzazione all’abbattimento di
alberi d’ulivo) e delle domande di espianto degli ulivi e delle deroghe e
autorizzazioni concesse ai sensi degli articoli 11 e 13, inviano alla
Commissione di cui all’articolo 3 una dettagliata relazione sulle modifiche
intervenute nel paesaggio ulivetato del territorio di propria competenza.
Art. 15(Regime
transitorio) 1. Nel
periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e la
data di pubblicazione definitiva
dell’elenco degli ulivi monumentali di cui all’articolo 5, e comunque per non
più di tre anni, è vietato su tutto il territorio regionale il danneggiamento,
l’abbattimento, l’espianto e il commercio degli ulivi plurisecolari rispondenti
a una delle caratteristiche indicate nell’articolo 2.
Art. 16(Funzioni di
controllo e sorveglianza) 1. Le
funzioni di controllo e sorveglianza sulle violazioni alla presente legge sono
demandate al Corpo forestale dello Stato. Attività di controllo può altresì
essere svolta dalle polizie provinciali e municipali, dalle guardie di caccia e
pesca e dalle guardie ecologiche volontarie di cui alla legge
regionale 28 luglio 2003, n. 10 (Istituzione del servizio volontario
di vigilanza ecologica). Verifiche e controlli sul rispetto delle deroghe e
autorizzazioni concesse possono essere effettuati anche dal personale
appositamente delegato dagli uffici provinciali per l’agricoltura e dagli
ispettorati ripartimentali delle foreste.
Art. 17(Sanzioni) 1.
Dalla data di pubblicazione dell’elenco degli ulivi monumentali di cui
all’articolo 5 e fatto salvo il concorso con altre e più gravi violazioni,
chiunque violi le norme contenute negli articoli 10, 11, 12, 13 e 15 viene
punito con una sanzione amministrativa da un minimo di euro 3 mila a un massimo
di euro 30 mila per ogni pianta interessata, sino a un massimo di euro 250 mila.
Gli importi provenienti da dette sanzioni affluiscono sul capitolo di entrata
3061120 Proventi derivanti dalle indennità pecuniarie per violazione delle
disposizioni legislative in materia dei beni culturali e ambientali dell’unità
previsionale di base 3.4.2 del bilancio regionale e devono essere utilizzate per
gli scopi di tutela e valorizzazione previste dalla presente legge.
TITOLO 5TUTELA
PAESAGGISTICA DEGLI ALBERI
Art. 18(Modifica
dell’articolo 30 della legge regionale 31 maggio 2001, n.
14) 1. L’articolo
30 (Tutela paesaggistica alberi) della legge
regionale 31 maggio 2001, n. 14 (Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003 ), è sostituito
dal seguente:
“ Art.
30
(Tutela
paesaggistica degli alberi)
1. E’
istituito presso l’Assessorato regionale
all’ecologia lalbo degli “Alberi monumentali”, nel quale sono iscritti gli
alberi di qualsiasi essenza spontanea o coltivata, anche in esemplari isolati,
che, per le loro caratteristiche di monumentalità, costituiscono elemento
caratteristico del paesaggio. Nell’albo possono anche essere iscritti esemplari
arborei che rivestano importanza storica e culturale.
2.
Nell’ambito del patrimonio arboreo della regione particolare rilevanza assume la
presenza di alberi secolari di carrubo. A tal fine sono sottoposti alle norme di
tutela di cui all’articolo 6, comma 1, tutti gli alberi di carrubo che
presentano diametro uguale o superiore a centimetri 80 misurato all’altezza di
centimetri 130 dal suolo.
3. Alla
formazione e aggiornamento dellalbo provvede lAssessorato regionale
allecologia su segnalazione degli ispettorati ripartimentali delle foreste,
degli uffici provinciali dell’agricoltura, nonché di altri enti pubblici, delle
associazioni ambientaliste, delle organizzazioni professionali agricole e di
singoli cittadini.
4.
L’Assessorato regionale all’ecologia può provvedere all’individuazione degli
alberi monumentali anche attraverso rilevamenti sistematici realizzati anche in
collaborazione con altri enti. L’inserimento di esemplari nell’albo degli
“Alberi monumentali” viene notificato ai proprietari dei medesimi.
5. Gli alberi
monumentali iscritti all’albo regionale vengono individuati da apposite tabelle
alla cui realizzazione e posa in opera provvede la Regione Puglia, anche
attraverso appositi accordi con le amministrazioni provinciali.
6. E fatto
divieto di danneggiare in qualsiasi maniera, tagliare e spiantare gli alberi
monumentali iscritti all’albo di cui al presente articolo.
7. Deroghe
all’espianto e al taglio sono ammesse per motivi eccezionali, quali la morte
delle piante, gravi fitopatie o gravi
danni da eventi naturali.
8. Il taglio
e lespianto sono subordinati allautorizzazione degli ispettorati
ripartimentali delle foreste, che provvedono a effettuare i controlli per
accertare che ne ricorrano le condizioni.
9. La
violazione delle norme di cui al presente articolo comporta una sanzione
amministrativa da euro 3 mila a euro 30 mila per albero, che affluiscono sul
capitolo di entrata 3061120 Proventi derivanti dalle indennità pecuniarie per
violazione delle disposizioni legislative in materia dei beni culturali e
ambientali dell’unità previsionale di base 3.4.2 del bilancio regionale.
TITOLO 6NORMA
FINANZIARIA
Art. 19(Norma finanziaria) 1. Agli
oneri necessari per il conseguimento dei fini della presente legge si provvede
mediante l’istituzione di un nuovo capitolo nello stato di previsione
dell’esercizio finanziario 2007 “Spese per la tutela e la valorizzazione degli
alberi di interesse monumentale” con una dotazione di euro 200 mila e la
riduzione di pari importo del capitolo 581011 “Spese per la costituzione delle
aree protette regionali (l.r.
19/1997)” dell’unità previsionale di base 14.1.1 del medesimo
bilancio.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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