Legge Regionale 4 giugno 2007, n. 14 Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia(•)
(•) Vedi, anche, la Delib.G.R. 11 marzo 2009, n. 312 e la Delib.G.R. 28 dicembre
2009, n. 2666, la Delib.G.R. 31 maggio 2011, n. 1227, e la Det.
reg. 1° giugno 2011, n. 127 (ALLEGATE)
TITOLO 1Finalità e definizioni
Art. 1(Finalità) 1. La Regione Puglia tutela e valorizza gli alberi di ulivo monumentali, anche isolati, in virtù della loro funzione produttiva, di difesa ecologica e idrogeologica nonchè quali elementi peculiari e caratterizzanti della storia, della cultura e del paesaggio regionale.2. La tutela degli ulivi non aventi carattere di monumentalità resta disciplinata dalla legge 14 febbraio 1951, n. 144 (Modificazione degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, concernente il divieto di abbattimento di alberi di ulivo), e dalle norme applicative regionali.
Art. 2(Definizioni)(1) 1. Il carattere di monumentalità viene attribuito quando la pianta di ulivo possiede età plurisecolare deducibile da: a) dimensioni del tronco della pianta, con diametro uguale o superiore a centimetri 100, misurato all’altezza di centimetri 130 dal suolo; nel caso di alberi con tronco frammentato il diametro è quello complessivo ottenuto ricostruendo la forma teorica del tronco intero; b) oppure accertato valore storico-antropologico per citazione o rappresentazione in documenti o rappresentazioni iconiche-storiche; 2. Può prescindersi dai caratteri definiti al comma 1 nel caso di alberi con diametro compreso tra i centimetri 70 e 100 misurato ricostruendo, nel caso di tronco frammentato, la forma teorica del tronco intero nei seguenti casi: (2) a) forma scultorea del tronco (forma spiralata, alveolare, cavata, portamento a bandiera, presenza di formazioni mammellonari); b) riconosciuto valore simbolico attribuito da una comunità; c)localizzazioni in adiacenza a beni di interesse storico-artistico, architettonico, archeologico riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). 3. Il carattere di monumentalità può attribuirsi agli uliveti che presentano una percentuale minima del 60 per cento di piante monumentali all’interno dell’unità colturale, individuata nella relativa particella catastale.
(1) Vedi, anche, la Delib.G.R. 3 settembre 2013, n.
1576(allegata) (2) Vedi la Delib.G.R. 30 maggio 2012, n.
1044(allegata)
TITOLO 2Rilevazione sistematica e tutela
Art. 3(Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali) 1. È istituita la Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali, che ha sede presso l’Assessorato regionale all’ecologia ed è composta da: a) un dirigente o funzionario nominato dall’Assessore regionale all’ecologia, con funzioni di Presidente; b) un dirigente o funzionario nominato dall’Assessore regionale all’assetto del territorio o suo delegato; c) un dirigente o funzionario nominato dall’Assessore regionale alle risorse agroalimentari o suo delegato; d) un rappresentante indicato dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per la Puglia; e) un rappresentante indicato dal Comando regionale del Corpo forestale dello Stato; f) due rappresentanti indicati dalle associazioni ambientaliste regionali riconosciute ai sensi dellarticolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale) e successive modificazioni, con specifica competenza nella tutela del paesaggio; g) tre rappresentanti nominati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, con specifica competenza nel settore olivicolo e/o forestale; h) un rappresentante delle associazioni agrituristiche riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della l. 349/1986 e successive modificazioni; i) un rappresentante dell’Università degli Studi di Bari, competente in coltivazioni arboree e alberi monumentali; (3) j) un rappresentante dell’Università degli Studi di Foggia, competente in coltivazioni arboree e alberi monumentali. (4) 1 bis. La Commissione di cui al comma 1 è integrata da un rappresentante dell’Amministrazione comunale sul cui territorio ricade l’intervento proposto. (5) 2. Svolge le funzioni di segretario della Commissione un funzionario designato dall’Assessore regionale all’ecologia. 3. Le proposte di nomina devono pervenire, a seguito di richiesta dell’Assessore all’ecologia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Commissione è validamente costituita, con apposita deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, quando sia stata nominata la maggioranza dei suoi membri. 4. La Commissione svolge relativamente agli alberi monumentali i seguenti compiti: a) formulare pareri sulla metodologia di rilevazione, sui parametri e sulla scheda di identificazione degli alberi monumentali; b) validare le segnalazioni pervenute e le rilevazioni sistematiche effettuate per incarico della Giunta regionale; c) formulare pareri in merito all’inclusione degli alberi monumentali segnalati nell’elenco degli ulivi monumentali di cui all’articolo 5 o nell’albo regionale di cui all’ articolo 18; d) suggerire forme integrate di tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale in oggetto, comprese le misure di politica agricola e forestale idonee a tal fine e la promozione di attività di ricerca; e) esprimere entro e non oltre novanta giorni dalla data di presentazione della domanda (6) parere obbligatorio e vincolante sulleventuale abbattimento e/o spostamento degli alberi monumentali inseriti nell’albo regionale di cui all’articolo 18 e nell’elenco di cui all’articolo 5. Tale termine è da intendersi dimezzato per le opere pubbliche dichiarate di preminente interesse nazionale finalizzate alla tutela della pubblica e privata incolumità. (7) 5. La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente, su richiesta dellAssessore all’ecologia o dell’Assessore all’assetto del territorio o dellAssessore alle risorse agroalimentari o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Le riunioni della Commissione sono valide con la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti. 6. La Commissione dura in carica cinque anni e scade con lo scioglimento del Consiglio regionale. Essa svolge la sua attività fino all’insediamento dei nuovi componenti. 7. Ai membri della Commissione esterni al personale della Regione Puglia spettano il gettone di presenza e le altre eventuali indennità previste dalle leggi regionali vigenti in materia.
(3) Lettera così sostituita dalla l.r. 36/2011, art. 1, c.1, lett. a). Il testo originario era così formulato: «i) un rappresentante del Dipartimento
di scienze delle produzioni vegetali dell'Università degli studi di
Bari;». (4) Lettera così sostituita dalla l.r. 36/2011, art. 1, c.1, lett. a). Il testo originario era così formulato: «j) un rappresentante del Dipartimento
di scienze agroambientali, chimica e difesa vegetale dell'Università di
Foggia.». (5) Comma inserito dalla l.r. 36/2011, art. 1, c.1, lett. b) (6) Lettera così integrata dalla l.r. 36/2011, art. 1, c.1, lett. c) (7) Periodo aggiunto dalla l.r. 32/2022, art. 71, comma 1.
Art. 4(Rilevazione sistematica degli ulivi monumentali) 1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva, con proprio provvedimento, su proposta della Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali, la scheda di rilevazione degli ulivi e degli uliveti monumentali della Puglia allo scopo di predisporne il rilevamento sistematico e la relativa identificazione.(8) 2. La scheda deve essere predisposta per la raccolta di dati e informazioni dettagliate relative a: a) univoca localizzazione; b) proprietà; c) dimensione e numero delle piante; d) caratteristiche monumentali, paesaggistico–ambientali, storico-culturali, tipologie colturali. 3. Con il provvedimento di cui al comma 1, la Giunta regionale dichiara avviato il rilevamento sistematico degli ulivi e uliveti monumentali, che può effettuarsi anche attraverso la stipula di convenzioni e protocolli di intesa con altri enti o organizzazioni. Singoli cittadini, associazioni, organizzazioni, enti pubblici e loro articolazioni possono segnalare lesistenza di ulivi e/o uliveti monumentali da sottoporre a tutela e valorizzazione.
(8) Con Delib.G.R. 31 ottobre 2007, n. 1795 e con Delib.G.R. 16 ottobre 2012, n. 2004 sono state approvate la
rilevazione sistematica degli ulivi monumentali e le attività di informazione,
in applicazione del presente articolo.
Art. 5(Elenco degli ulivi e uliveti monumentali) 1. A seguito della rilevazione sistematica e delle segnalazioni degli ulivi monumentali la Giunta regionale, su proposta dell’Assessorato all’ecologia, sentito il parere della Commissione tecnica di cui allarticolo 3, predispone e aggiorna annualmente l’elenco degli ulivi monumentali della regione Puglia e determina le risorse finanziarie destinate alla loro tutela e valorizzazione. 2. L’elenco di cui al comma 1 è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e comunicato agli enti interessati. Tale elenco contiene anche le indicazioni catastali utili per l’individuazione delle singole proprietà. I proprietari dei suoli possono, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, proporre motivata opposizione alla Giunta regionale avverso il provvedimento di cui al presente comma. 3. La Giunta regionale, sentito il parere della Commissione tecnica di cui all’articolo 3, decide sulle opposizioni ricevute e approva in via definitiva l’elenco degli ulivi monumentali. Tale elenco è sottoposto a nuova pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
Art. 6(Tutela degli ulivi monumentali) 1. Con la pubblicazione definitiva dell’elenco, gli uliveti monumentali sono automaticamente sottoposti a vincolo paesaggistico in quanto assimilati a beni diffusi del paesaggio e come tali devono essere individuati negli strumenti urbanistici comunali. Per essi saranno previste adeguate forme di valorizzazione. 2. Ad ogni ulivo monumentale é attribuito un codice di identificazione univoco, anche nel caso in cui quest’ultimo ricada in uliveto monumentale. 3 .Gli uliveti monumentali sono sottoposti alle prescrizioni di cui al punto 4 dell’articolo 3.14 delle norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio (PUTT/P). 4. Per la tutela e la manutenzione degli ulivi monumentali e delle aree sulle quali essi insistono, la Regione Puglia e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, possono ricorrere a convenzioni con gli imprenditori agricoli, stipulate ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57). Tali convenzioni sono stipulate prioritariamente con i coltivatori diretti e con gli imprenditori agricoli professionali.
TITOLO 3Azioni di promozione
Art. 7(Menzione speciale “Olio extravergine degli ulivi secolari di Puglia”) 1. E’ istituita la menzione speciale “Olio extravergine degli ulivi secolari di Puglia”, che può essere utilizzata da tutti i produttori di olio extravergine ottenuto da drupe provenienti da ulivi e uliveti monumentali inseriti nell’elenco di cui all’ articolo 5. 2. La menzione speciale può essere associata a quella prevista da marchi di denominazione di origine protetta (DOP) o di indicazione geografica protetta (IGP), da marchi collettivi. 3. Alla promozione dei prodotti che godono della menzione speciale provvede la Regione Puglia, a proprie spese, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio e utilizzando i finanziamenti europei previsti dal programma di sviluppo rurale, anche su istanza dei proprietari o di associazioni di proprietari e degli aventi diritto, mediante avvio di appositi accordi commerciali, promozione di consorzi di produttori, partecipazione a fiere e manifestazioni, promozione mediante canali pubblicitari.
Art. 8(Promozione del paesaggio ulivetato) 1. La Regione Puglia promuove l’immagine del paesaggio ulivetato della Puglia, in particolare degli ulivi e uliveti monumentali e delle loro produzioni, anche a fini turistici. 2. In considerazione dei peculiari aspetti storici, rurali, sociali, ambientali e paesaggistici che caratterizzano il patrimonio regionale degli ulivi secolari, l’Assessorato al turismo e industria alberghiera, di concerto con l’Assessorato all’ecologia, sentita la Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali di cui all’articolo 3, promuove uno specifico progetto di valorizzazione turistica, da realizzarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Nell’ambito dell’applicazione della politica agricola comunitaria e in particolare del regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all’attuazione di un’organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, e successive modifiche e integrazioni, la Regione Puglia promuove azioni nei confronti del Ministero delle politiche agricole e forestali e della stessa Unione europea volte a intraprendere operazioni collettive di mantenimento in produzione degli ulivi monumentali ad alto valore storico-culturale-ambientale e/o a rischio di abbandono. 4. La Regione Puglia promuove, indirizza e sostiene le attività delle organizzazioni agricole e degli operatori del settore olivicolo volte a perseguire gli obiettivi sopra definiti.
Art. 9(Premialità a favore degli uliveti monumentali) 1. Gli imprenditori agricoli proprietari di
suoli interessati da ulivi monumentali hanno priorità nei finanziamenti
regionali, nazionali e comunitari per la realizzazione di progetti con finalità
di mantenimento in coltura degli ulivi monumentali, miglioramento qualitativo
del prodotto, recupero e manutenzione del paesaggio rurale.
TITOLO 4Divieti e deroghe - funzioni di controllo e sorveglianza - sanzioni
Art. 10(Divieti) 1. È vietato il danneggiamento, labbattimento,
lespianto e il commercio degli ulivi monumentali inseriti nellelenco regionale
di cui allarticolo 5.
Art. 11(Deroghe) 1. Per gli ulivi e gli uliveti monumentali di
cui allarticolo 5 possono essere concesse deroghe ai divieti di cui
allarticolo 10 esclusivamente per motivi di pubblica utilità o per opere i cui
procedimenti autorizzativi siano stati completati alla data di entrata in vigore
della presente legge, ovvero
per piani attuativi di strumenti urbanistici generali adeguati alla legge
regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), ubicati nelle
zone omogenee B e C e con destinazioni miste alla residenza, nonché per aree di
completamento (zona B del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile
1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza
fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti
residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive,
al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi
strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art.
17 della L. 6 agosto 1967, n. 765), ricadenti nei centri abitati delimitati ai
sensi del Codice della strada. Per tali ultimi
interventi non si applicano le previsioni di cui al comma 3 dell’articolo 6. (9)
2. È in ogni caso vietato destinare e
trasportare le piante di cui al comma 1 per scopi vivaistici e/o
ornamentali.
3. Le deroghe possono essere concesse, con le
vigenti procedure relative allapplicazione della L. n. 144/1951 e delle norme
applicative regionali, soltanto previa acquisizione del parere vincolante della
Commissione tecnica di cui allarticolo 3, che deve valutare la sussistenza
delle condizioni che possono consentire lespianto, le sue finalità, la
documentata inesistenza di soluzioni alternative, lesistenza di un apposito
progetto di reimpianto di
tutte le piante delle quali si prevede l’espianto. Il
reimpianto deve essere realizzato nelle aree libere delle stesse unità edilizie
o urbanistiche d’intervento e, qualora ne sia dimostrata l’impossibilità, in
altre aree idonee di proprietà pubblica o privata precisamente individuate e
preferibilmente contermini. (10)
4. È fatta salva la procedura di valutazione di
incidenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.
357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della
fauna selvatiche) e successive modifiche e integrazioni, nel caso siano
interessati siti di Rete Natura 2000 (proposti siti di importanza comunitaria
- pSIC, zone di protezione speciale - ZPS, zone speciali di conservazione -ZSC)
e il nulla-osta dellEnte di gestione nel caso di aree protette nazionali e
regionali (legge 6 dicembre 1991, n. 394 - Legge-quadro sulle aree protette - e
legge
regionale 24 luglio 1997, n. 19 - Norme per listituzione e la gestione
delle aree naturali protette nella Regione Puglia).
5. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del
presente articolo hanno validità improrogabile di due anni.
(10) Comma così integrato dall'art. 1,
comma 1, lettera b) della l.r. 11 aprile 2013, n. 12. (9) Comma così integrato dapprima dall'art. 1,
comma 1, lettera a) della l.r.11 aprile 2013, n. 12 e successivamente modificato dall'art. 8,
comma 1 della l.r.19 luglio 2013, n. 19.
Art. 12Reimpianto di ulivi plurisecolari. 1. Loperazione di reimpianto di ulivi
monumentali di cui allarticolo 11 è a totale carico del realizzatore
dellopera.
2. Loperazione di cui al comma 1 deve avvenire
in aree libere degli stessi lotti di intervento o, subordinatamente, in altre
aree di proprietà privata o pubblica del territorio comunale o di comuni
viciniori.
3. Le comunità montane, le amministrazioni
comunali e provinciali e gli enti di gestione delle aree naturali protette
possono individuare aree di loro proprietà o di cui acquisiscono la
disponibilità per il reimpianto di ulivi monumentali e attivare convenzioni per
la loro manutenzione, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228
(Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dellarticolo 7
della legge 5 marzo 2001, n. 57). Le aree destinate al reimpianto non possono
essere scelte tra quelle coperte da vegetazione arborea o arbustiva spontanea o
che facciano parte di habitat naturali di interesse comunitario (dir.
92/43/CEE).
4. Gli enti di cui al comma 3 comunicano la
presenza di aree destinate al reimpianto di ulivi monumentali e le loro
caratteristiche allAssessorato regionale alle risorse agroalimentari, che
redige un elenco delle aree disponibili per il reimpianto degli ulivi
monumentali, consultabile presso gli uffici provinciali per lagricoltura
(UPA).
5. Gli alberi da reimpiantare possono essere
spostati soltanto se accompagnati da apposita autorizzazione rilasciata dallUPA
competente, indicante larea di espianto e quella del successivo reimpianto. Per le opere pubbliche dichiarate di preminente interesse nazionale finalizzate alla tutela della pubblica e privata incolumità, l’UPA competente è tenuta a rilasciare detta autorizzazione entro i 30 giorni dalla presentazione della relativa istanza. Spirato tale termine, l’autorizzazione è da intendersi concessa. (12) Il
mancato reimpianto è soggetto alle sanzioni di cui allarticolo 17.
6. Gli enti che individuano aree per il
reimpianto di ulivi monumentali e che riservano quote dei bilanci comunali alla
tutela e valorizzazione degli stessi, o che prevedono agevolazioni fiscali per
gli imprenditori agricoli proprietari di suoli interessati da uliveti
monumentali, hanno priorità nellaccesso a finanziamenti regionali per la
realizzazione di progetti con finalità di tutela del patrimonio naturale e del
paesaggio.
[6
bis. E’ obbligatoria la presentazione di apposite garanzie fidejussorie a favore
dell’Amministrazione regionale idonee ad assicurare, in caso di mancato
attecchimento della pianta, il risarcimento del danno prodottosi a carico dei
profili di interesse generale di cui al comma 1 dell’articolo 1. Le modalità per
la presentazione di tali fidejussioni, anche sotto il profilo della
quantificazione economica della garanzia, sono definite con atto del dirigente
del Servizio regionale ecologia.(11) ]
(11) Comma inserito dalla l.r.11 aprile 2013, n. 12 , art. 2, comma 1 . è stato abrogato dalla l.r. 32/2022, art. 71, comma 3. (12) Parole aggiunte dalla l.r. 32/2022, art. 71, comma 2.
Art. 13Opere di miglioramento fondiario 1. Le opere di miglioramento fondiario
consentite nei terreni con notevole presenza di ulivi monumentali inseriti
nell’elenco di cui all’articolo 5 devono eseguirsi senza arrecare danno alle
piante già esistenti. (13)
2. Il rinfittimento deve essere effettuato con
piante di ulivo di varietà locale e/o di varietà previste dai relativi
disciplinari di produzione delle DOP.
3. Negli uliveti monumentali può altresì essere
consentita, se richiede limitati spostamenti di ulivi monumentali allinterno
della stessa particella catastale, la realizzazione di piccole opere a servizio
dellattività agricola.
4. Le opere di cui al comma 3 sono sottoposte al
parere della Commissione di cui allarticolo 3.
5. Le autorizzazioni sono rilasciate con le
medesime modalità previste per i piani di miglioramento aziendale.
(13) Comma così sostituito dall’art. 2,
l.r. 12 dicembre 2011, n. 36. Il testo originario era così formulato: «1. Le opere di
miglioramento fondiario consentite nei terreni con notevole presenza di ulivi
monumentali inseriti nell'elenco di cui all'articolo 5 sono unicamente quelle di
rinfittimento dell'uliveto stesso, o che prevedano la realizzazione di colture
consociate, da eseguirsi senza arrecare danno alle piante già
esistenti.».
Art. 14(Monitoraggio del paesaggio ulivetato pugliese) 1. Alla fine di ogni anno, gli ispettorati
provinciali dellagricoltura, sulla base di quanto disposto dalla Delib.G.R. 14
dicembre 1989, n. 7310 (Direttive per lesercizio della delega ai capi degli
ispettorati provinciali dellagricoltura concernente lautorizzazione
allabbattimento di alberi dulivo) e delle domande di espianto degli ulivi e
delle deroghe e autorizzazioni concesse ai sensi degli articoli 11 e 13, inviano
alla Commissione di cui allarticolo 3 una dettagliata relazione sulle modifiche
intervenute nel paesaggio ulivetato del territorio di propria competenza.
Art. 15(Regime transitorio) (14) 1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente
legge e la data di pubblicazione definitiva dellelenco degli ulivi monumentali
di cui allarticolo 5, è vietato su tutto il territorio regionale il
danneggiamento, labbattimento, lespianto e il commercio degli ulivi
plurisecolari rispondenti a una delle caratteristiche indicate nellarticolo 2.(15)
(14) Il regime transitorio di cui al presente articolo che stato prorogato fino al
31 dicembre 2011 dall'art. 18,
l.r.
25 febbraio 2010, n. 5. (15) Comma così modificato dall’art. 3,
l.r.
12 dicembre 2011, n. 36
Art. 16(Funzioni di controllo e sorveglianza) 1. Le funzioni di controllo e sorveglianza sulle
violazioni alla presente legge sono demandate al Corpo forestale dello Stato.
Attività di controllo può altresì essere svolta dalle polizie provinciali e
municipali, dalle guardie di caccia e pesca e dalle guardie ecologiche
volontarie di cui alla legge regionale 28 luglio 2003, n. 10 (Istituzione del
servizio volontario di vigilanza ecologica). Verifiche e controlli sul rispetto
delle deroghe e autorizzazioni concesse possono essere effettuati anche dal
personale appositamente delegato dagli uffici provinciali per lagricoltura e
dagli ispettorati ripartimentali delle foreste.
Art. 17(Sanzioni) 1. Dalla data di pubblicazione dellelenco degli
ulivi monumentali di cui allarticolo 5 e fatto salvo il concorso con altre e
più gravi violazioni, chiunque violi le norme contenute negli articoli 10, 11,
12, 13 e 15 viene punito con una sanzione amministrativa da un minimo di euro 3
mila a un massimo di euro 30 mila per ogni pianta interessata, sino a un massimo
di euro 250 mila. Gli importi provenienti da dette sanzioni affluiscono sul
capitolo di entrata 3061120 Proventi derivanti dalle indennità pecuniarie per
violazione delle disposizioni legislative in materia dei beni culturali e
ambientali dellunità previsionale di base 3.4.2 del bilancio regionale e
devono essere utilizzate per gli scopi di tutela e valorizzazione previste dalla
presente legge.
TITOLO 5Tutela paesaggistica degli alberi
Art. 18(Modifica dellarticolo 30 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 14) 1. Larticolo 30
(Tutela paesaggistica alberi) della legge
regionale 31 maggio 2001, n. 14 (Bilancio di previsione per lesercizio
finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003), è sostituito dal
seguente:
«Art. 30
Tutela paesaggistica degli alberi.
1. È istituito presso lAssessorato
regionale allecologia lalbo degli Alberi monumentali, nel quale sono
iscritti gli alberi di qualsiasi essenza spontanea o coltivata, anche in
esemplari isolati, che, per le loro caratteristiche di monumentalità,
costituiscono elemento caratteristico del paesaggio. Nellalbo possono anche
essere iscritti esemplari arborei che rivestano importanza storica e
culturale.
2. Nellambito del patrimonio arboreo della
Regione particolare rilevanza assume la presenza di alberi secolari di carrubo.
A tal fine sono sottoposti alle norme di tutela di cui allarticolo 6, comma 1,
tutti gli alberi di carrubo che presentano diametro uguale o superiore a
centimetri 80 misurato allaltezza di centimetri 130 dal suolo.
3. Alla formazione e aggiornamento dellalbo
provvede lAssessorato regionale allecologia su segnalazione degli ispettorati
ripartimentali delle foreste, degli uffici provinciali dellagricoltura, nonché
di altri enti pubblici, delle associazioni ambientaliste, delle organizzazioni
professionali agricole e di singoli cittadini.
4. LAssessorato regionale allecologia può
provvedere allindividuazione degli alberi monumentali anche attraverso
rilevamenti sistematici realizzati anche in collaborazione con altri enti.
Linserimento di esemplari nellalbo degli Alberi monumentali viene notificato
ai proprietari dei medesimi.
5. Gli alberi monumentali iscritti allalbo
regionale vengono individuati da apposite tabelle alla cui realizzazione e posa
in opera provvede la Regione Puglia, anche attraverso appositi accordi con le
amministrazioni provinciali.
6. È fatto divieto di danneggiare in qualsiasi
maniera, tagliare e spiantare gli alberi monumentali iscritti allalbo di cui al
presente articolo.
7. Deroghe allespianto e al taglio sono ammesse
per motivi eccezionali, quali la morte delle piante, gravi fitopatie o gravi
danni da eventi naturali.
8. Il taglio e lespianto sono subordinati
allautorizzazione degli ispettorati ripartimentali delle foreste, che
provvedono a effettuare i controlli per accertare che ne ricorrano le
condizioni.
9. La violazione delle norme di cui al presente
articolo comporta una sanzione amministrativa da euro 3 mila a euro 30 mila per
albero, che affluiscono sul capitolo di entrata 3061120 Proventi derivanti
dalle indennità pecuniarie per violazione delle disposizioni legislative in
materia dei beni culturali e ambientali dellunità previsionale di base 3.4.2
del bilancio regionale.».
TITOLO 6Norma finanziaria
Art. 19Norma finanziaria. 1. Agli oneri necessari per il conseguimento dei fini della presente legge si
provvede mediante listituzione di un nuovo capitolo nello stato di previsione
dellesercizio finanziario 2007 Spese per la tutela e la valorizzazione degli
alberi di interesse monumentale con una dotazione di euro 200 mila e la
riduzione di pari importo del capitolo 581011 Spese per la costituzione delle
aree protette regionali (L.R.
n. 19/1997) dellunità previsionale di base 14.1.1 del medesimo bilancio.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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