Legge Regionale 5 giugno 2007, n. 15 Istituzione del parco naturale regionale 'Lama Balice
Art. 1(Istituzione
dellarea naturale protetta) 1. Ai sensi
dellarticolo 6 della legge regionale 24 luglio 1997,
n. 19 (Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette
nella regione Puglia) e dellarticolo 2 della legge
regionale 1 giugno 2004, n. 9 (Riclassificazione dei parchi naturali di
Porto Selvaggio e Lama Balice – Modifica dell’articolo 27 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19), è istituito
il parco naturale regionale Lama Balice.
2. I confini
del parco naturale regionale Lama Balice, ricadente nel territorio dei Comuni
di Bari e Bitonto, sono riportati nella cartografia in scala 1:25.000, allegata
alla presente legge (Allegato A), della quale costituisce parte integrante, e
depositata in originale presso lAssessorato allecologia della Regione Puglia
e, in copia conforme, presso la Provincia di
Bari e presso i Comuni di Bari e Bitonto.
3. I confini
saranno resi visibili mediante apposita tabellazione da eseguirsi a cura dei
Comuni interessati con finanziamento proprio e regionale.
Art. 2(Finalità) 1. Le
finalità istitutive del parco naturale regionale Lama Balice sono le seguenti:
a)
conservare e
recuperare le biocenosi, con particolare riferimento alle specie animali e
vegetali e agli habitat tutelati dalla normativa regionale, statale e
comunitaria, nonché i valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli
equilibri idraulici e idrogeologici superficiali e sotterranei;
b)
salvaguardare
i valori e i beni storico-architettonici;
c)
incrementare
la superficie e migliorare la funzionalità ecologica degli ambienti umidi e
rupestri;
d)
recuperare e
salvaguardare la funzionalità del sistema idrologico;
e)
monitorare
linquinamento e lo stato degli indicatori biologici;
f)
promuovere la
mobilità lenta e sviluppare mezzi e metodi di trasporto alternativi e a basso
impatto ambientale per il collegamento con le aree urbane e industriali
circostanti e con larea aeroportuale;
g)
promuovere
attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché attività
ricreative sostenibili in particolare mediante luso degli immobili di proprietà
pubblica a tali fini recuperati;
h)
promuovere e
riqualificare le attività economiche compatibili con le finalità del presente
articolo, al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni
residenti;
i)
contribuire a
migliorare la qualità della vita dei cittadini residenti nelle aree urbane
circostanti.
Art. 3(Norme
generali di tutela del territorio e dellambiente naturale) 1.
Sullintero territorio del parco naturale regionale Lama Balice sono vietate
le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e
degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla
fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare, vige il divieto di:
a)
aprire nuove
cave, miniere e discariche;
b)
esercitare
lattività venatoria; sono consentiti, previa autorizzazione del Comitato
tecnico di cui allarticolo 9, gli interventi di controllo delle specie previsti
dallarticolo 11, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro
sulle aree protette), ed eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca e di
studio;
c)
alterare e
modificare le condizioni di vita degli animali;
d)
raccogliere o
danneggiare le specie vegetali spontanee, a eccezione degli interventi a fini
scientifici e di studio preventivamente autorizzati dallente interessato. Sono
comunque consentite le operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali;
e)
asportare
minerali e materiale dinteresse geologico, fatti salvi i prelievi a scopi
scientifici preventivamente autorizzati dallente interessato;
f)
introdurre
nellambiente naturale specie faunistiche e floristiche non autoctone;
g)
effettuare
opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del
terreno;
h)
apportare
modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici e idrogeotermici o tali da
incidere sulle finalità di cui all’articolo 2;
i)
transitare
con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private
e vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi
di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;
j)
costruire
nuove strade o parcheggi e ampliare le strade esistenti, se non in funzione
delle attività agro-silvo-pastorali e delle attività di fruizione naturalistica.
2. Fino
allapprovazione del piano di cui allarticolo 12 è fatto divieto di:
a)
costruire
nuovi edifici od opere allesterno dei centri edificati, come delimitati ai
sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento per
l’edilizia residenziale pubblica). Per gravi motivi di salvaguardia ambientale
il divieto è esteso anche allarea edificata compresa nel perimetro indicato;
a)
mutare la
destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo
svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agricole, forestali e
pastorali;
b)
effettuare
interventi sulle aree boscate e tagli boschivi senza lautorizzazione dei
competenti uffici dellAssessorato regionale alle risorse agroalimentari.
3. Fino
allapprovazione del piano di cui allarticolo 12, lUfficio parchi e riserve
naturali della Regione Puglia può concedere deroghe ai divieti di cui al comma
2, lettera a), solo se necessarie per effettuare adeguamenti di tipo tecnologico
e/o igienico-sanitario connessi allapplicazione della normativa vigente.
Possono inoltre essere realizzati interventi di trasformazione e/o ampliamento
degli edifici rurali esistenti nella misura massima del 15 per cento della loro
superficie utile, previa valutazione e approvazione di apposito piano di
miglioramento aziendale redatto a norma del regolamento (CE) n. 1257 del
Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da
parte del fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), e
successive modificazioni e integrazioni.
4. Fino
allapprovazione del piano di cui allarticolo 12, lUfficio parchi e riserve
naturali della Regione Puglia può concedere deroghe ai divieti di cui al comma
1, lettera j), solo per interventi di ampliamento e/o miglioramento della
sicurezza di strade esistenti, classificate extraurbane secondarie, di rilevanza
regionale e/o di collegamento ad aree strategiche di trasporto.
5. Sono
consentiti, previa valutazione da parte dellUfficio parchi e riserve naturali
della Regione Puglia, interventi pubblici o privati, realizzati nel rispetto
della normativa vigente, destinati a migliorare la fruizione dellarea naturale
protetta mediante luso di manufatti di tipo precario, amovibili, in legno o
altro materiale naturale, tali da rispettare le esigenze di compatibilità
ambientale dellarea.
6. E
consentita la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria dei manufatti edilizi esistenti ai sensi delle lettere a), b) e c)
del comma 1 dellarticolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di edilizia).
7. In tutti i
casi devono comunque essere utilizzate e/o rispettate le tipologie edilizie e le
tecnologie costruttive della tradizione storica locale e non devono verificarsi
interferenze con alcuno dei valori naturalistici e ambientali presenti
nellarea.
8. Sono fatte
salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti ove più restrittive.
9. Sono fatti
salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali a eccezione dei
diritti esclusivi di caccia o di altri usi civici di prelievo faunistico che
sono liquidati dal competente commissario per gli usi civici.
Art. 4(Gestione) 1. Ai sensi
dellarticolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e dellarticolo 9 della l.r. 19/1997 la gestione del parco naturale regionale
Lama Balice è affidata ai Comuni di Bari e Bitonto e alla Provincia di Bari,
che, a tal fine, stipulano una convenzione.
2. La
convenzione ha come scopo lorganizzazione della gestione amministrativa e
tecnica del parco secondo quanto previsto dalla
l.r. 19/1997 e dalla presente legge.
3. La
convenzione viene deliberata dai Consigli comunali di Bari e Bitonto e dal
Consiglio provinciale e sottoscritta entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
4. Laddove
non vengano rispettati i termini di cui al comma 3, il Presidente della Regione
Puglia nomina un commissario ad acta per lapprovazione e la stipula della
convenzione.
5. Fino alla
stipula della convenzione, la gestione del parco è affidata allUfficio parchi e
riserve naturali della Regione Puglia.
Art. 5(Organi del
parco) 1. Sono
organi del parco:
a)
lAssemblea
degli amministratori;
b)
il Direttore
del parco;
c)
il Comitato
tecnico.
2. Detti
organi operano secondo le modalità e le competenze di cui ai seguenti articoli.
Art. 6(Assemblea
degli amministratori) 1.
LAssemblea
degli amministratori, costituita dai Sindaci dei Comuni convenzionati e dal
Presidente della Provincia o loro delegati, si riunisce ogni due mesi o con
maggiore frequenza in caso di necessità. Le deliberazioni dellAssemblea sono
valide con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti e diventano
esecutive con la sottoscrizione del Direttore del parco.
2. Le
deliberazioni dellAssemblea degli amministratori impegnano gli enti interessati
nei limiti stabiliti nella convenzione. LAssemblea è convocata su richiesta di
due dei tre componenti. Il rappresentante dellente capofila svolge le funzioni
di presidente. La prima convocazione dellAssemblea è effettuata dallAssessore
regionale allecologia.
3.
LAssemblea
svolge le seguenti funzioni, oltre a quelle attribuite alla Comunità del parco
prevista dall’articolo 14 della l.r. 19/1997:
a)
individuare
lente capofila della convenzione;
b)
nominare il
Direttore del parco secondo i criteri stabiliti dall’articolo 15 della l.r. 19/1997, stabilire il compenso e la durata del
suo incarico e il gettone di presenza dei componenti del Comitato tecnico;
c)
esercitare
attività di indirizzo, controllo e verifica;
d)
approvare le
proposte dei programmi di intervento e di gestione del parco e i relativi costi,
prima che venga dato corso alla loro realizzazione per il tramite dei Comuni
competenti;
e)
stabilire le
quote di partecipazione in termini monetari ai sensi dell’articolo 10;
f)
predisporre
il piano territoriale, il piano pluriennale economico-sociale e il regolamento
dellarea naturale protetta di cui agli articoli 20, 21 e 22 della l.r. 19/1997;
g)
approvare il
bilancio di previsione, le variazioni e il rendiconto annuale su proposta del
Direttore del parco;
h)
determinare
leventuale ricorso a personale comandato, ad assunzioni a tempo determinato, a
fornitura di lavoro temporaneo e a consulenze esterne.
Art. 7(Ente
capofila) 1.
Lente
capofila della convenzione viene individuato dallAssemblea degli
amministratori.
2. Il
Presidente del parco è il legale rappresentante dellente capofila o suo
delegato.
3. Allente
capofila sono attribuite le competenze in ordine all’assunzione degli atti
esecutivi.
4.
Lente
capofila predispone nel proprio bilancio appositi capitoli di entrata e di
uscita sui quali sono accertate le entrate e impegnate le spese. La gestione di
detti capitoli è attribuita al Direttore del parco.
5. Per le
funzioni, competenze organizzative e gestione, lente capofila si avvale di un
apposito ufficio le cui risorse (personale interno ed esterno, mezzi, strutture
interne o esterne) sono alluopo individuate. Allente capofila è riconosciuto
un rimborso spese per limpiego di risorse interne nella misura determinata
dallAssemblea degli amministratori allinizio di ogni esercizio finanziario.
Art. 8(Direttore
del parco) 1. Il
Direttore del parco è affiancato dal personale interno ed esterno ritenuto
necessario allespletamento dei compiti distituto.
2. Il
Direttore del parco:
a)
propone
allAssemblea degli amministratori il bilancio di previsione, le variazioni e il
rendiconto annuale della gestione del parco;
b)
partecipa
alle riunioni dellAssemblea degli amministratori con funzioni di assistenza
giuridico-amministrativa;
c)
convoca,
dirige e coordina il Comitato tecnico;
d)
gestisce
tramite lente capofila le somme a disposizione per la realizzazione delle
iniziative.
Art. 9(Comitato
tecnico) 1. È
costituito il Comitato tecnico di gestione formato da funzionari tecnici degli
enti aderenti alla convenzione o da esperti, allo scopo formalmente delegati dai
relativi enti.
2. Il
Comitato tecnico si riunisce presso la sede del parco con cadenza periodica e
ogni qualvolta ritenuto necessario.
3. Il
Comitato tecnico è convocato, diretto e coordinato dal Direttore del parco.
4. Al
Comitato tecnico compete la gestione delle iniziative e degli orientamenti
deliberati dallAssemblea degli amministratori e in particolare:
a)
formulare le
proposte operative da sottoporre allAssemblea degli amministratori o agli
organi competenti dei singoli enti;
b)
valutare
migliori forme di gestione del parco;
c)
proporre la
programmazione delle opere da realizzare nel parco, eventualmente ripartite per
lotti, ai fini del loro inserimento nel programma delle opere pubbliche di
ciascun Comune;
d)
promuovere
forme di convenzionamento con enti pubblici o soggetti privati e del terzo
settore per la cura e la salvaguardia del territorio del parco;
e)
promuovere
forme di conoscenza e divulgazione delle iniziative collegate alla gestione del
parco;
f)
coordinare le
richieste di contributi per la realizzazione o la gestione del parco presso le
competenti istituzioni;
g)
proporre la
ripartizione delle spese relative alle iniziative del parco fra gli enti
convenzionati.
Art. 101. Gli enti
partecipano alla convenzione con una quota paritaria.
2.
Lammontare
delle spese è determinato annualmente dallAssemblea degli amministratori su
proposta del Comitato tecnico.
3. I mezzi
con i quali si finanzia il parco sono:
a)
la quota
spese ripartita ai sensi del comma 1;
b)
i contributi
ministeriali, regionali e provinciali;
c)
altre entrate
riconducibili allattività del parco;
d)
contributi e
donazioni di privati.
4. Per la
copertura della spesa corrente le entrate sono erogate allente capofila, che le
iscrive in un capitolo del proprio bilancio alluopo istituito. Parimenti, nel
bilancio dellente capoconvenzione devono essere istituiti appositi capitoli di
spesa, sulla cui programmazione è competente lAssemblea degli amministratori.
5. Le spese
per le manutenzioni di aree comunali eventualmente affidate alla gestione
unitaria del parco sono coperte da risorse rese interamente disponibili da parte
del comune titolare di dette aree.
Art. 11(Strumenti di attuazione) 1. Per
lattuazione delle finalità del parco naturale regionale Lama Balice,
lAssemblea degli amministratori si dota del:
a)
piano
territoriale dellarea naturale protetta di cui allarticolo 20 della legge regionale 19/1997;
b)
piano
pluriennale economico sociale dellarea naturale protetta di cui allarticolo 21
della l.r. 19/1997;
c)
regolamento
dellarea naturale protetta di cui allarticolo 22 della l.r. 19/1997.
Art. 12(Piano
territoriale dellarea naturale protetta) 1. Il piano
territoriale del parco naturale regionale Lama Balice è adottato dalla
Provincia di Bari previa deliberazione dei Consigli comunali di Bari e Bitonto e
approvato secondo i tempi e le modalità prescritte dallarticolo 20 della l.r. 19/1997. Esso deve avere i contenuti di cui
all’articolo 12 della l. 394/1991 e
inoltre, in particolare, deve:
a)
individuare
le opere necessarie alla conservazione e alleventuale ripristino ambientale;
b)
dettare
disposizioni tese alla salvaguardia dei valori storici e ambientali delle aree
edificate e del patrimonio architettonico rurale;
c)
individuare
le eventuali attività esistenti incompatibili con le finalità istitutive
dellarea naturale protetta e stabilirne i tempi di cessazione e le modalità di
recupero;
d)
individuare e
regolamentare le attività antropiche esistenti;
e)
individuare
le eventuali aree e beni da acquisire nel patrimonio pubblico, anche mediante
espropriazione, per il conseguimento delle finalità istitutive;
f)
indicare la
tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
g)
indicare la
tipologia e le modalità di realizzazione di ampliamenti, trasformazioni,
variazioni di destinazione duso per edifici e manufatti esistenti;
h)
definire il
sistema della mobilità interna allarea naturale protetta e di collegamento tra
questultima e le aree urbane e industriali circostanti e larea aeroportuale;
i)
individuare e
definire il sistema di monitoraggio;
j)
definire le
misure per la riduzione degli impatti ambientali sul sistema idrologico
superficiale e sotterraneo;
k)
definire le
metodologie per la valutazione ex ante degli interventi di trasformazione.
Art. 13(Piano
pluriennale economico sociale) 1. Il piano
pluriennale economico sociale del parco naturale regionale Lama Balice è
predisposto dall’Assemblea degli amministratori con il fine di individuare
indirizzi e obiettivi di tutela dellambiente naturale e le relative forme di
sviluppo economico compatibile. Esso è approvato secondo le procedure fissate
dallarticolo 21 della l.r. 19/1997.
2. Il piano
pluriennale economico sociale dellarea naturale protetta valorizza, altresì,
gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni
residenti nel territorio, nonché le espressioni culturali tipiche del tessuto
connettivo locale, fatte salve le norme in materia di attività venatoria.
Art. 14(Regolamento) 1. Il
regolamento ha la funzione di disciplinare lesercizio delle attività consentite
allinterno del parco naturale regionale Lama Balice ed è adottato secondo le
norme di cui alla l.r. 19/1997.
Art. 15(Nulla osta e
pareri) 1. Il
rilascio di concessioni e autorizzazioni relative a interventi, impianti e opere
ricadenti allinterno del parco naturale regionale Lama Balice è subordinato
al preventivo nulla osta dell’ente di gestione, da rilasciarsi a cura
dell’ufficio all’uopo individuato nella convenzione di cui all’articolo 4.
2. La
documentazione relativa alla richiesta di concessione e/o autorizzazione, entro
dieci giorni dalla sua presentazione, è inviata allUfficio parchi e riserve
naturali della Regione Puglia, che, nei venti giorni successivi, può chiedere
integrazioni o chiarimenti. Qualora le integrazioni o i chiarimenti non siano
ritenuti sufficienti, lUfficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia,
con provvedimento motivato, comunica la non conformità dellistanza alle
prescrizioni e alle finalità della presente legge.
3. Decorsi
sessanta giorni dalla data di presentazione dellistanza senza che sia
intervenuta alcuna osservazione o prescrizione, il nulla osta si intende
rilasciato con esito favorevole.
4. Il
rilascio del nulla osta è subordinato alla conformità delle opere da realizzare
con il piano territoriale e con il regolamento ovvero, in assenza di questi,
alla compatibilità con le finalità di cui allarticolo 2.
5. Fino alla
stipula della convenzione di cui all’articolo 4, il nulla osta è rilasciato
dall’Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia, nell’esercizio dei
propri poteri di gestione provvisoria di cui all’articolo 4, comma 5.
Art. 16(Sanzioni) 1. Per le
violazioni di cui alla presente legge si applicano in quanto compatibili le
norme di cui allarticolo 30 della l. 394/1991.
2. Le
violazioni al divieto di cui alla lett. a) del comma 1 dellarticolo 3
comportano la sanzione amministrativa di euro 1.032,91 per ogni metro cubo di
materiale rimosso.
3. Per le
violazioni al divieto di cui alla lettera b) del comma 1 dellarticolo 3 si
applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.
4. Le
violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d), e) e i) del comma 1
dellarticolo 3 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro
25,82 a un massimo di euro
258,22.
5. Le
violazioni ai divieti di cui alla lettera f) del comma 1 dellarticolo 3
comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 103,29 a un massimo di euro
1.032,91.
6. Le
violazioni al divieto di cui alla lettera g) del comma 1 dellarticolo 3
comportano la sanzione amministrativa di euro 1.032,91 per ogni
10 metri cubi di materiale
movimentato.
7. Le
violazioni al divieto di cui alla lettera h) del comma 1 dellarticolo 3
comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.032,91 a un massimo di euro
10.329,13.
8. Le
violazioni di cui alla lettera j) del comma 1 dell’articolo 3 e alle limitazioni
di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dellarticolo 3 comportano le sanzioni
amministrative previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica.
9. Gli
interventi sulle aree boscate effettuati in difformità da quanto previsto
dallarticolo 3, comma 2, lettera c), comportano la sanzione amministrativa da
un minimo di euro 566,00 a un massimo di euro
2.582,28 per ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato lintervento.
10. Le
violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4, 5, 6, 7, 8, e 9 del presente
articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, lobbligo del
ripristino, che deve essere realizzato in conformità delle disposizioni
formulate dallorganismo di gestione.
11. E
comunque fatta salva lapplicazione delle sanzioni penali previste al comma 1
dellarticolo 30 della l. 394/1991.
12. Per
laccertamento delle violazioni e lirrogazione delle sanzioni amministrative
previste dalla presente legge si applicano le norme e i principi di cui al Capo
I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
13 Le somme
riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse in applicazione delle
norme contenute nel regolamento di cui allarticolo 14 sono introitate nel
bilancio dellente capofila della convenzione, con lobbligo di destinazione
alla gestione del parco naturale regionale Lama Balice.
Art. 17(Sorveglianza
del territorio) 1. Il
controllo sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente
legge è affidato ai Comuni di Bari e Bitonto e alla Provincia di Bari, che lo
esercitano attraverso lutilizzo del proprio personale ovvero, sulla base di
specifiche convenzioni, tramite personale di altri enti.
2. Ai fini
della sorveglianza, l’ente capofila, sentita lAssemblea degli amministratori,
può stipulare convenzioni con il Corpo forestale dello Stato, ai sensi
dellarticolo 27, comma 2, della l. 394/1991.
3.
Lutilizzazione delle guardie venatorie volontarie di cui all’articolo 44, comma
1, lett. b), della legge regionale 13 agosto 1998, n.
27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la
tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la
regolamentazione dellattività venatoria), è subordinata alla stipulazione di
apposite convenzioni con lAssemblea degli amministratori.
Art. 18(Controllo) 1. Le
funzioni di controllo amministrativo e finanziario sulla gestione del parco
naturale regionale Lama Balice sono affidate allUfficio parchi e riserve
naturali della Regione Puglia.
2.
Lattività di
controllo può essere disciplinata da apposite direttive, emanate con
deliberazione di Giunta regionale, che possono prevedere anche lobbligo
delladozione di determinati sistemi di contabilità, nonché ladozione di
specifiche procedure di controllo della gestione. In ogni caso, lAssemblea
degli amministratori adotta, annualmente, un documento preventivo decisionale
coerente con le linee generali di intervento definite dallAssessorato regionale
allecologia. Tale documento deve essere approvato dallUfficio parchi e riserve
naturali e, successivamente, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione
Puglia.
3.
LAssemblea
degli amministratori provvede a inviare allUfficio parchi e riserve naturali il
rendiconto delle spese, che è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione
Puglia.
Art. 19(Commissariamento) 1.
In caso di
gravi inadempienze gestionali, di omissioni o inerzie e fatti gravi, il
Presidente della Giunta regionale, su proposta dellAssessore allecologia può
nominare, per un periodo determinato, un commissario che sostituisce gli organi
di gestione del parco naturale regionale Lama Balice.
Art. 20(Norma
finanziaria) 1. Gli oneri
derivanti dallattuazione della presente legge sono a carico dei Comuni di Bari
e Bitonto e della Provincia di Bari, da ripartire in relazione alle quote di
partecipazione di cui allarticolo 10.
2.
Annualmente, in relazione agli obiettivi gestionali raggiunti e alla
programmazione regionale, la Regione
Puglia trasferisce fondi idonei a
integrare gli stanziamenti degli enti locali.
3.
In sede di
prima applicazione della presente legge, sono stanziati euro 50 mila a carico
del Capitolo 0581011 Spese per la costituzione delle aree naturali protette
nella Regione Puglia del bilancio di previsione per lesercizio finanziario
2007.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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