Legge Regionale 5 giugno 2007, n. 15 Istituzione del parco naturale regionale 'Lama Balice'(1)  
 (1) Vedi anche la l.r. 17/2007, art. 2, comma 2 e art. 3
   Art. 1(Istituzione 
dellarea naturale protetta) 1. Ai sensi 
dellarticolo 6 
della legge 
regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l’istituzione e la 
gestione delle aree naturali protette nella regione Puglia) e dellarticolo 2 
della legge 
regionale 1 giugno 2004, n. 9 (Riclassificazione dei parchi naturali 
di Porto Selvaggio e Lama Balice – Modifica dell’articolo 27 
della legge 
regionale 24 luglio 1997, n. 19), è istituito il parco naturale 
regionale Lama Balice.    2. I confini 
del parco naturale regionale Lama Balice, ricadente nel territorio dei Comuni 
di Bari e Bitonto, sono riportati nella cartografia in scala 1:25.000, allegata 
alla presente legge (Allegato A), della quale costituisce parte integrante, e 
depositata in originale presso lAssessorato allecologia della Regione Puglia 
e, in copia conforme, presso la 
Provincia di Bari e presso i Comuni di 
Bari e Bitonto.    
 3. I confini 
saranno resi visibili mediante apposita tabellazione da eseguirsi a cura dei 
Comuni interessati con finanziamento proprio e regionale.   
  
  Art. 2(Finalità)   
1. Le 
finalità istitutive del parco naturale regionale Lama Balice sono le seguenti: 
 
a)      
conservare e 
recuperare le biocenosi, con particolare riferimento alle specie animali e 
vegetali e agli habitat tutelati dalla normativa regionale, statale e 
comunitaria, nonché i valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli 
equilibri idraulici e idrogeologici superficiali e sotterranei; 
 
b)      
salvaguardare 
i valori e i beni storico-architettonici;  
c)      
incrementare 
la superficie e migliorare la funzionalità ecologica degli ambienti umidi e 
rupestri;  
d)      
recuperare e 
salvaguardare la funzionalità del sistema idrologico;  
e)      
monitorare 
linquinamento e lo stato degli indicatori biologici;  
f)        
promuovere la 
mobilità lenta e sviluppare mezzi e metodi di trasporto alternativi e a basso 
impatto ambientale per il collegamento con le aree urbane e industriali 
circostanti e con larea aeroportuale;  
g)      
promuovere 
attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché attività 
ricreative sostenibili in particolare mediante luso degli immobili di proprietà 
pubblica a tali fini recuperati;  
h)      
promuovere e 
riqualificare le attività economiche compatibili con le finalità del presente 
articolo, al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni 
residenti;  
i)        
contribuire a 
migliorare la qualità della vita dei cittadini residenti nelle aree urbane 
circostanti.   
 
  Art. 3(Norme 
generali di tutela del territorio e dellambiente naturale) 1. 
Sullintero territorio del parco naturale regionale Lama Balice sono vietate 
le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e 
degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla 
fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare, vige il divieto di: 
 
a)      
aprire nuove 
cave, miniere e discariche;  
b)      
esercitare 
lattività venatoria; sono consentiti, previa autorizzazione del Comitato 
tecnico di cui allarticolo 9, gli interventi di controllo delle specie previsti 
dallarticolo 11, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro 
sulle aree protette), ed eventuali prelievi effettuati a scopo di ricerca e di 
studio;  
c)      
alterare e 
modificare le condizioni di vita degli animali;  
d)      
raccogliere o 
danneggiare le specie vegetali spontanee, a eccezione degli interventi a fini 
scientifici e di studio preventivamente autorizzati dallente interessato. Sono 
comunque consentite le operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali; 
 
e)      
asportare 
minerali e materiale dinteresse geologico, fatti salvi i prelievi a scopi 
scientifici preventivamente autorizzati dallente interessato; 
 
f)        
introdurre 
nellambiente naturale specie faunistiche e floristiche non autoctone; 
 
g)      
effettuare 
opere di movimento terra tali da modificare consistentemente la morfologia del 
terreno;  
h)      
apportare 
modificazioni agli equilibri ecologici, idraulici e idrogeotermici o tali da 
incidere sulle finalità di cui all’articolo 2;  
i)        
transitare 
con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private 
e vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi 
di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali;  
j)        
costruire 
nuove strade o parcheggi e ampliare le strade esistenti, se non in funzione 
delle attività agro-silvo-pastorali e delle attività di fruizione naturalistica. 
 
  
2. Fino 
allapprovazione del piano di cui allarticolo 12 è fatto divieto di: 
 
a)      
costruire 
nuovi edifici od opere allesterno dei centri edificati, come delimitati ai 
sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento per 
l’edilizia residenziale pubblica). Per gravi motivi di salvaguardia ambientale 
il divieto è esteso anche allarea edificata compresa nel perimetro indicato; 
 
b)      
mutare la 
destinazione dei terreni, fatte salve le normali operazioni connesse allo 
svolgimento, nei terreni in coltivazione, delle attività agricole, forestali e 
pastorali;  
c)      
effettuare 
interventi sulle aree boscate e tagli boschivi senza lautorizzazione dei 
competenti uffici dellAssessorato regionale alle risorse agroalimentari. 
 
  
3. Fino 
allapprovazione del piano di cui allarticolo 12, lUfficio parchi e riserve 
naturali della Regione Puglia può concedere deroghe ai divieti di cui al comma 
2, lettera a), solo se necessarie per effettuare adeguamenti di tipo tecnologico 
e/o igienico-sanitario connessi allapplicazione della normativa vigente. 
Possono inoltre essere realizzati interventi di trasformazione e/o ampliamento 
degli edifici rurali esistenti nella misura massima del 15 per cento della loro 
superficie utile, previa valutazione e approvazione di apposito piano di 
miglioramento aziendale redatto a norma del regolamento (CE) n. 1257 del 
Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da 
parte del fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), e 
successive modificazioni e integrazioni.  
  
4. Fino 
allapprovazione del piano di cui allarticolo 12, lUfficio parchi e riserve naturali 
della Regione Puglia può concedere deroghe ai divieti di cui al comma 1, lettera 
j), solo per interventi di ampliamento e/o miglioramento della sicurezza di 
strade esistenti, classificate extraurbane secondarie, di rilevanza regionale 
e/o di collegamento ad aree strategiche di trasporto.  
  
5. Sono 
consentiti, previa valutazione da parte dellUfficio parchi e riserve naturali 
della Regione Puglia, interventi pubblici o privati, realizzati nel rispetto 
della normativa vigente, destinati a migliorare la fruizione dellarea naturale 
protetta mediante luso di manufatti di tipo precario, amovibili, in legno o 
altro materiale naturale, tali da rispettare le esigenze di compatibilità 
ambientale dellarea.  
  
6. E 
consentita la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria dei manufatti edilizi esistenti ai sensi delle lettere a), b) e c) 
del comma 1 dellarticolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 
2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di edilizia).  
  
7. In tutti i 
casi devono comunque essere utilizzate e/o rispettate le tipologie edilizie e le 
tecnologie costruttive della tradizione storica locale e non devono verificarsi 
interferenze con alcuno dei valori naturalistici e ambientali presenti 
nellarea.  
  
8. Sono fatte 
salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti ove più restrittive. 
 
  
9. Sono fatti 
salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali a eccezione dei 
diritti esclusivi di caccia o di altri usi civici di prelievo faunistico che 
sono liquidati dal competente commissario per gli usi civici.    
 
  Art. 4(Gestione) 1. Ai sensi 
dellarticolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e dellarticolo 9 
della l.r. 
19/1997 la gestione del parco naturale regionale Lama Balice è 
affidata ai Comuni di Bari e Bitonto e alla Provincia di Bari, che, a tal fine, 
stipulano una convenzione.  
  
2. La 
convenzione ha come scopo lorganizzazione della gestione amministrativa e 
tecnica del parco secondo quanto previsto dalla  
l.r. 
19/1997 e dalla presente legge.  
  
3. La 
convenzione viene deliberata dai Consigli comunali di Bari e Bitonto e dal 
Consiglio provinciale e sottoscritta entro sei mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente legge.  
  
4. Laddove 
non vengano rispettati i termini di cui al comma 3, il Presidente della Regione 
Puglia nomina un commissario ad acta per lapprovazione e la stipula della 
convenzione.  
  
5. Fino alla 
stipula della convenzione, la gestione del parco è affidata allUfficio parchi e 
riserve naturali della Regione Puglia.   
 
  Art. 5(Organi del 
parco) 1. Sono 
organi del parco: 
a)      
lAssemblea 
degli amministratori; 
b)      
il Direttore 
del parco;  
c)      
il Comitato 
tecnico. 
  
2. Detti 
organi operano secondo le modalità e le competenze di cui ai seguenti articoli.    
 
  Art. 6(Assemblea 
degli amministratori) 1. 
LAssemblea 
degli amministratori, costituita dai Sindaci dei Comuni convenzionati e dal 
Presidente della Provincia o loro delegati, si riunisce ogni due mesi o con 
maggiore frequenza in caso di necessità. Le deliberazioni dellAssemblea sono 
valide con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti e diventano 
esecutive con la sottoscrizione del Direttore del parco.  
  
2. Le 
deliberazioni dellAssemblea degli amministratori impegnano gli enti interessati 
nei limiti stabiliti nella convenzione. LAssemblea è convocata su richiesta di 
due dei tre componenti. Il rappresentante dellente capofila svolge le funzioni 
di presidente. La prima convocazione dellAssemblea è effettuata dallAssessore 
regionale allecologia.  
  
3. 
LAssemblea 
svolge le seguenti funzioni, oltre a quelle attribuite alla Comunità del parco 
prevista dall’articolo 14 
della l.r. 
19/1997:  
a)      
individuare 
lente capofila della convenzione;  
b)      
nominare il 
Direttore del parco secondo i criteri stabiliti dall’articolo 15 
della l.r. 
19/1997, stabilire il compenso e la durata del suo incarico e il 
gettone di presenza dei componenti del Comitato tecnico;  
c)      
esercitare 
attività di indirizzo, controllo e verifica;  
d)      
approvare le 
proposte dei programmi di intervento e di gestione del parco e i relativi costi, 
prima che venga dato corso alla loro realizzazione per il tramite dei Comuni 
competenti;  
e)      
stabilire le 
quote di partecipazione in termini monetari ai sensi dell’articolo 10; 
 
f)        
predisporre 
il piano territoriale, il piano pluriennale economico-sociale e il regolamento 
dellarea naturale protetta di cui agli articoli 20, 21 e 22 della l.r. 19/1997; 
 
g)      
approvare il 
bilancio di previsione, le variazioni e il rendiconto annuale su proposta del 
Direttore del parco;  
h)      
determinare 
leventuale ricorso a personale comandato, ad assunzioni a tempo determinato, a 
fornitura di lavoro temporaneo e a consulenze esterne.   
 
  Art. 7(Ente 
capofila) 1. 
Lente 
capofila della convenzione viene individuato dallAssemblea degli 
amministratori.  
  
2. Il 
Presidente del parco è il legale rappresentante dellente capofila o suo 
delegato.  
  
3. Allente 
capofila sono attribuite le competenze in ordine all’assunzione degli atti 
esecutivi.  
  
4. 
Lente 
capofila predispone nel proprio bilancio appositi capitoli di entrata e di 
uscita sui quali sono accertate le entrate e impegnate le spese. La gestione di 
detti capitoli è attribuita al Direttore del parco.  
  
5. Per le 
funzioni, competenze organizzative e gestione, lente capofila si avvale di un 
apposito ufficio le cui risorse (personale interno ed esterno, mezzi, strutture 
interne o esterne) sono alluopo individuate. Allente capofila è riconosciuto 
un rimborso spese per limpiego di risorse interne nella misura determinata 
dallAssemblea degli amministratori allinizio di ogni esercizio finanziario.    
 
  Art. 8(Direttore 
del parco) 1. Il 
Direttore del parco è affiancato dal personale interno ed esterno ritenuto 
necessario allespletamento dei compiti distituto.  
  
2. Il 
Direttore del parco:  
a)      
propone 
allAssemblea degli amministratori il bilancio di previsione, le variazioni e il 
rendiconto annuale della gestione del parco;  
b)      
partecipa 
alle riunioni dellAssemblea degli amministratori con funzioni di assistenza 
giuridico-amministrativa;  
c)      
convoca, 
dirige e coordina il Comitato tecnico;  
d)      
gestisce 
tramite lente capofila le somme a disposizione per la realizzazione delle 
iniziative.   
 
  Art. 9(Comitato 
tecnico) 1. È 
costituito il Comitato tecnico di gestione formato da funzionari tecnici degli 
enti aderenti alla convenzione o da esperti, allo scopo formalmente delegati dai 
relativi enti.  
  
2. Il 
Comitato tecnico si riunisce presso la sede del parco con cadenza periodica e 
ogni qualvolta ritenuto necessario.  
  
3. Il 
Comitato tecnico è convocato, diretto e coordinato dal Direttore del parco. 
 
  
4. Al 
Comitato tecnico compete la gestione delle iniziative e degli orientamenti 
deliberati dallAssemblea degli amministratori e in particolare: 
 
a)      
formulare le 
proposte operative da sottoporre allAssemblea degli amministratori o agli 
organi competenti dei singoli enti;  
b)      
valutare 
migliori forme di gestione del parco;  
c)      
proporre la 
programmazione delle opere da realizzare nel parco, eventualmente ripartite per 
lotti, ai fini del loro inserimento nel programma delle opere pubbliche di 
ciascun Comune;  
d)      
promuovere 
forme di convenzionamento con enti pubblici o soggetti privati e del terzo 
settore per la cura e la salvaguardia del territorio del parco; 
 
e)      
promuovere 
forme di conoscenza e divulgazione delle iniziative collegate alla gestione del 
parco;  
f)        
coordinare le 
richieste di contributi per la realizzazione o la gestione del parco presso le 
competenti istituzioni;  
g)      
proporre la 
ripartizione delle spese relative alle iniziative del parco fra gli enti 
convenzionati.   
 
  Art. 10(Quote di 
partecipazione alla convenzione e ripartizione delle spese) 1. Gli enti 
partecipano alla convenzione con una quota paritaria.  
  
2. 
Lammontare 
delle spese è determinato annualmente dallAssemblea degli amministratori su 
proposta del Comitato tecnico.  
  
3. I mezzi 
con i quali si finanzia il parco sono:  
a)      
la quota 
spese ripartita ai sensi del comma 1;  
b)      
i contributi 
ministeriali, regionali e provinciali;  
c)      
altre entrate 
riconducibili allattività del parco;  
d)      
contributi e 
donazioni di privati.  
  
4. Per la 
copertura della spesa corrente le entrate sono erogate allente capofila, che le 
iscrive in un capitolo del proprio bilancio alluopo istituito. Parimenti, nel 
bilancio dellente capoconvenzione devono essere istituiti appositi capitoli di 
spesa, sulla cui programmazione è competente lAssemblea degli amministratori. 
 
  
5. Le spese 
per le manutenzioni di aree comunali eventualmente affidate alla gestione 
unitaria del parco sono coperte da risorse rese interamente disponibili da parte 
del comune titolare di dette aree.   
 
  Art. 11(Strumenti di 
attuazione) 1. Per 
lattuazione delle finalità del parco naturale regionale Lama Balice, 
lAssemblea degli amministratori si dota del:  
a)      
piano 
territoriale dellarea naturale protetta di cui allarticolo 20 
della legge 
regionale 19/1997;  
b)      
piano 
pluriennale economico sociale dellarea naturale protetta di cui allarticolo 21 
della l.r. 
19/1997;  
c)      
regolamento 
dellarea naturale protetta di cui allarticolo 22 
della l.r. 
19/1997.   
 
  Art. 12(Piano 
territoriale dellarea naturale protetta) 1. Il piano 
territoriale del parco naturale regionale Lama Balice è adottato dalla 
Provincia di Bari previa deliberazione dei Consigli comunali di Bari e Bitonto e 
approvato secondo i tempi e le modalità prescritte dallarticolo 20 
della l.r. 
19/1997. Esso deve avere i contenuti di cui all’articolo  12 della l. 394/1991 e inoltre, in 
particolare, deve:  
a)      
individuare 
le opere necessarie alla conservazione e alleventuale ripristino ambientale; 
 
b)      
dettare 
disposizioni tese alla salvaguardia dei valori storici e ambientali delle aree 
edificate e del patrimonio architettonico rurale;  
c)      
individuare 
le eventuali attività esistenti incompatibili con le finalità istitutive 
dellarea naturale protetta e stabilirne i tempi di cessazione e le modalità di 
recupero;  
d)      
individuare e 
regolamentare le attività antropiche esistenti;  
e)      
individuare 
le eventuali aree e beni da acquisire nel patrimonio pubblico, anche mediante 
espropriazione, per il conseguimento delle finalità istitutive; 
 
f)        
indicare la 
tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti; 
 
g)      
indicare la 
tipologia e le modalità di realizzazione di ampliamenti, trasformazioni, 
variazioni di destinazione duso per edifici e manufatti esistenti; 
 
h)      
definire il 
sistema della mobilità interna allarea naturale protetta e di collegamento tra 
questultima e le aree urbane e industriali circostanti e larea aeroportuale; 
 
i)        
individuare e 
definire il sistema di monitoraggio;  
j)        
definire le 
misure per la riduzione degli impatti ambientali sul sistema idrologico 
superficiale e sotterraneo;  
k)      
definire le 
metodologie per la valutazione ex ante degli interventi di trasformazione.    
 
  Art. 13(Piano 
pluriennale economico sociale) 1. Il piano 
pluriennale economico sociale del parco naturale regionale Lama Balice è 
predisposto dall’Assemblea degli amministratori con il fine di individuare 
indirizzi e obiettivi di tutela dellambiente naturale e le relative forme di 
sviluppo economico compatibile. Esso è approvato secondo le procedure fissate 
dallarticolo 21 
della l.r. 
19/1997.  
  
2. Il piano 
pluriennale economico sociale dellarea naturale protetta valorizza, altresì, 
gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni 
residenti nel territorio, nonché le espressioni culturali tipiche del tessuto 
connettivo locale, fatte salve le norme in materia di attività venatoria.    
 
  Art. 14(Regolamento) 1. Il 
regolamento ha la funzione di disciplinare lesercizio delle attività consentite 
allinterno del parco naturale regionale Lama Balice ed è adottato secondo le 
norme di cui alla l.r. 
19/1997.  
 
  Art. 15(Nulla osta e 
pareri) 1. Il 
rilascio di concessioni e autorizzazioni relative a interventi, impianti e opere 
ricadenti allinterno del parco naturale regionale Lama Balice è subordinato 
al preventivo nulla osta dell’ente di gestione, da rilasciarsi a cura 
dell’ufficio all’uopo individuato nella convenzione di cui all’articolo 4. 
 
  
2. La 
documentazione relativa alla richiesta di concessione e/o autorizzazione, entro 
dieci giorni dalla sua presentazione, è inviata allUfficio parchi e riserve 
naturali della Regione Puglia, che, nei venti giorni successivi, può chiedere 
integrazioni o chiarimenti. Qualora le integrazioni o i chiarimenti non siano 
ritenuti sufficienti, lUfficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia, 
con provvedimento motivato, comunica la non conformità dellistanza alle 
prescrizioni e alle finalità della presente legge.  
  
3. Decorsi 
sessanta giorni dalla data di presentazione dellistanza senza che sia 
intervenuta alcuna osservazione o prescrizione, il nulla osta si intende 
rilasciato con esito favorevole.  
  
4. Il 
rilascio del nulla osta è subordinato alla conformità delle opere da realizzare 
con il piano territoriale e con il regolamento ovvero, in assenza di questi, 
alla compatibilità con le finalità di cui allarticolo 2.  
  
5. Fino alla 
stipula della convenzione di cui all’articolo 4, il nulla osta è rilasciato 
dall’Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia, nell’esercizio dei 
propri poteri di gestione provvisoria di cui all’articolo 4, comma 5.    
 
  Art. 16(Sanzioni) 1. Per le 
violazioni di cui alla presente legge si applicano in quanto compatibili le 
norme di cui allarticolo 30 della l. 394/1991.  
  
2. Le 
violazioni al divieto di cui alla lett. a) del comma 1 dellarticolo 3 
comportano la sanzione amministrativa di euro 1.032,91 per ogni metro cubo di 
materiale rimosso.  
  
3. Per le 
violazioni al divieto di cui alla lettera b) del comma 1 dellarticolo 3 si 
applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia. 
 
  
4. Le 
violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d), e) e i) del comma 1 
dellarticolo 3 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 
25,82 a un 
massimo di euro 258,22.  
  
5. Le 
violazioni ai divieti di cui alla lettera f) del comma 1 dellarticolo 3 
comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 103,29 a un massimo di euro 
1.032,91.  
  
6. Le 
violazioni al divieto di cui alla lettera g) del comma 1 dellarticolo 3 
comportano la sanzione amministrativa di euro 1.032,91 per ogni 
10 metri 
cubi di materiale movimentato.  
  
7. Le 
violazioni al divieto di cui alla lettera h) del comma 1 dellarticolo 3 
comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.032,91 a un massimo di euro 
10.329,13.  
  
8. Le 
violazioni di cui alla lettera j) del comma 1 dell’articolo 3 e alle limitazioni 
di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dellarticolo 3 comportano le sanzioni 
amministrative previste dalle vigenti leggi in materia urbanistica. 
 
  
9. Gli 
interventi sulle aree boscate effettuati in difformità da quanto previsto 
dallarticolo 3, comma 2, lettera c), comportano la sanzione amministrativa da 
un minimo di euro 566,00 
a un massimo di euro 2.582,28 per ettaro o frazione di 
ettaro su cui è stato effettuato lintervento.  
  
10. Le 
violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4, 5, 6, 7, 8, e 9 del presente 
articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, lobbligo del 
ripristino, che deve essere realizzato in conformità delle disposizioni 
formulate dallorganismo di gestione.  
  
11. E 
comunque fatta salva lapplicazione delle sanzioni penali previste al comma 1 
dellarticolo 30 della l. 394/1991.  
  
12. Per 
laccertamento delle violazioni e lirrogazione delle sanzioni amministrative 
previste dalla presente legge si applicano le norme e i principi di cui al Capo 
I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). 
 
  
13 Le somme 
riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse in applicazione delle 
norme contenute nel regolamento di cui allarticolo 14 sono introitate nel 
bilancio dellente capofila della convenzione, con lobbligo di destinazione 
alla gestione del parco naturale regionale Lama Balice.   
 
  Art. 17(Sorveglianza 
del territorio) 1. Il 
controllo sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente 
legge è affidato ai Comuni di Bari e Bitonto e alla Provincia di Bari, che lo 
esercitano attraverso lutilizzo del proprio personale ovvero, sulla base di 
specifiche convenzioni, tramite personale di altri enti.  
  
2. Ai fini 
della sorveglianza, l’ente capofila, sentita lAssemblea degli amministratori, 
può stipulare convenzioni con il Corpo forestale dello Stato, ai sensi 
dellarticolo 27, comma 2, della l. 394/1991.  
  
3. 
Lutilizzazione delle guardie venatorie volontarie di cui all’articolo 44, 
comma 1, lett. b), della legge 
regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna 
selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse 
faunistico-ambientali e per la regolamentazione dellattività venatoria), è 
subordinata alla stipulazione di apposite convenzioni con lAssemblea degli 
amministratori.   
 
  Art. 18(Controllo) 1. Le 
funzioni di controllo amministrativo e finanziario sulla gestione del parco 
naturale regionale Lama Balice sono affidate allUfficio parchi e riserve 
naturali della Regione Puglia.  
  
2. 
Lattività di 
controllo può essere disciplinata da apposite direttive, emanate con 
deliberazione di Giunta regionale, che possono prevedere anche lobbligo 
delladozione di determinati sistemi di contabilità, nonché ladozione di 
specifiche procedure di controllo della gestione. In ogni caso, lAssemblea 
degli amministratori adotta, annualmente, un documento preventivo decisionale 
coerente con le linee generali di intervento definite dallAssessorato regionale 
allecologia. Tale documento deve essere approvato dallUfficio parchi e riserve 
naturali e, successivamente, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione 
Puglia.  
  
3. 
LAssemblea 
degli amministratori provvede a inviare allUfficio parchi e riserve naturali il 
rendiconto delle spese, che è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione 
Puglia.   
 
  Art. 19(Commissariamento) 1. 
In caso di 
gravi inadempienze gestionali, di omissioni o inerzie e fatti gravi, il 
Presidente della Giunta regionale, su proposta dellAssessore allecologia può 
nominare, per un periodo determinato, un commissario che sostituisce gli organi 
di gestione del parco naturale regionale Lama Balice.  
 
  Art. 20(Norma 
finanziaria) 1. Gli oneri 
derivanti dallattuazione della presente legge sono a carico dei Comuni di Bari 
e Bitonto e della Provincia di Bari, da ripartire in relazione alle quote di 
partecipazione di cui allarticolo 10.    2. 
Annualmente, in relazione agli obiettivi gestionali raggiunti e alla 
programmazione regionale, la 
Regione Puglia trasferisce fondi idonei a 
integrare gli stanziamenti degli enti locali.    
 3. 
In sede di 
prima applicazione della presente legge, sono stanziati euro 50 mila a carico 
del Capitolo 0581011 Spese per la costituzione delle aree naturali protette 
nella Regione Puglia del bilancio di previsione per lesercizio finanziario 
2007.  
 
  Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
 
  
                                
                                
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