Legge Regionale 14 giugno 2007, n. 17 Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale
Art. 1(Finalità) 1. Con la presente legge si emanano, nelle
more di un necessario più organico reinquadramento della complessiva normativa
regionale in materia di ambiente alla luce del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), prime disposizioni urgenti
finalizzate sia a favorire il processo di decentramento di alcune funzioni
amministrative in materia ambientale, nuove ovvero già disposte con la legge regionale 30 novembre 2000, n. 17 (Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale), sia ad
apportare utili correttivi allattuale normativa regionale vigente nelle
seguenti materie:
a)
valutazione
di impatto ambientale e valutazione di incidenza (l.r.
17/2000; legge regionale 12 aprile 2001, n.
11);
b)
emissioni in
atmosfera (legge regionale 22 gennaio 1999, n. 7; l.r. 17/2000);
c)
elenco dei
tecnici competenti in acustica ambientale (legge
regionale 8 marzo 2002, n. 5 - Norme transitorie per la tutela
dell’inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e
radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenza fra 0hz e 300 GHz);
d)
gestione
rifiuti e bonifiche (legge regionale 3 ottobre 1986,
n. 30; legge regionale 13 agosto 1993, n.
17; legge regionale 18 luglio 1996, n.
13; l.r. 17/2000);
e)
autorizzazione
integrata ambientale;
f)
immersione in
mare di materiale derivante da attività di scavo e attività di posa in mare di
cavi e condotte.
Art. 2(Valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza) 1. Alla legge
regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto
ambientale), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a)
al comma 1
dell’articolo 1 (Finalità) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “così
come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n.
120 (Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della
direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);
b)
allarticolo
4 (Ambiti di applicazione) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
1) al comma 3
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “o di siti della rete Natura 2000
di cui alle dir. 79/409/CEE e 92/43/CEE;
2) il comma 4
è sostituito dal seguente:
“4. Sono
soggetti alla valutazione di incidenza ambientale, ai sensi dell’articolo 5 del
d.p.r. 357/1997, così come integrato e modificato dal d.p.r. 120/2003, tutti gli
interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di
conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito,
nonché i piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani
agricoli e faunistico-venatori, che possono avere incidenze significative sul
sito stesso.;
c) allarticolo 6 (Autorità competenti) sono
apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
1) il comma 1
è sostituito dal seguente :
1.
La Regione è
competente per le procedure di valutazione di incidenza per :
a) i piani
territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti, ivi compresi i piani
agricoli e faunistico-venatori;
b) gli
interventi di cui al comma 4 dellarticolo 4, non compresi negli allegati A1 e
B1 e negli allegati A2 e B2 la cui localizzazione interessa il territorio di due
o più province.;
2) al comma 2
sono apportate le seguenti modifiche:
2.1 alla
lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ovvero che ricada
allinterno di aree naturali protette e di siti di cui al comma 4 dellarticolo
4;
2.2 dopo la
lettera b) è aggiunta la seguente:
b bis. Gli
interventi di cui al comma 4 dell’articolo 4, non compresi negli allegati A1 e
B1 e negli allegati A2 e B2.”;
3) al comma 3
le parole “e di valutazione di incidenza ambientale” sono soppresse e sono
aggiunte, in fine, le seguenti: I Comuni sono altresì competenti per le
procedure di valutazione di incidenza previste dal regolamento regionale 28 settembre 2005, n. 24,
pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia 4 ottobre 2005, n. 124
(Misure di conservazione relative a specie prioritarie di importanza comunitaria
e uccelli selvatici nidificanti nei centri edificati ricadenti in proposti siti
di importanza comunitaria - pSIC - e in zone di protezione speciale -ZPS;
4) il comma 4
è sostituito dal seguente:
4. Le
procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA e di valutazione di
incidenza ambientale relative a tutte le tipologie progettuali e di
pianificazione elencate nei commi precedenti, qualora ricadano, anche
parzialmente, all’interno di aree naturali protette, nazionali e regionali, sono
espletate sentiti gli enti parco competenti.;
5) dopo il
comma 4 è inserito il seguente:
4 bis Le
procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA e di valutazione di
incidenza ambientale relative alle tipologie progettuali e di pianificazione
elencate nei commi precedenti e assoggettate ad approvazione da parte
dell’Autorità di bacino regionale di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002,
n. 19 (Istituzione dellAutorità di bacino della Puglia), sono espletate sentita
l’Autorità di bacino stessa.;
d)
allarticolo 7 (Direttive) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
2 bis Per
quanto concerne la procedura di valutazione di incidenza di cui allarticolo 5
del d.p.r. 357/1997 e sue modifiche e integrazioni, per gli interventi che
possano avere incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000 di cui
alle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE, si osservano le procedure di cui
allAtto di indirizzo e coordinamento per lespletamento della procedura di
valutazione di incidenza, ai sensi dellarticolo 6 della direttiva n. 92/43/CEE
e dellarticolo 5 del d.p.r. 357/1997 così come modificato e integrato
dallarticolo 6 del d.p.r. 120/2003 approvato con deliberazione della Giunta
regionale 14 marzo 2006, n. 304 e sue modifiche e integrazioni.;
e) dopo il
comma 1 dell’articolo 10 (Presentazione del SIA) è inserito il seguente:
“1 bis. Nel
caso in cui il progetto assoggettato alla presente legge rientri nelle attività
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447
(Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione
per la realizzazione, lampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di
impianti produttivi, per lesecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per
la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma
dellarticolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), la procedura di
valutazione ambientale può essere attivata direttamente dal competente sportello
unico per le attività produttive, fermo restando in capo ai soggetti interessati
gli oneri relativi alla procedura, così come definiti ai sensi dell’articolo
30”;
f)
allarticolo 11 (Deposito e pubblicazione del SIA) sono apportate le seguenti
modifiche e integrazioni:
1) al comma
3, dopo le parole: “agli enti di gestione qualora il progetto interessi il
territorio di aree naturali protette” sono inserite le seguenti: “all’Autorità
di bacino qualora il progetto riguardi interventi assoggettati ad approvazione
della stessa Autorità”.
2) il comma 4
è sostituito dal seguente:
“4. Il parere
previsto dall’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
12 aprile 1996 (Atto di indirizzo e coordinamento per lattuazione dellarticolo
40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in
materia di valutazione di impatto ambientale), deve essere reso dagli enti
interessati all’autorità competente della procedura di VIA entro sessanta giorni
dalla data del deposito del progetto definitivo e del SIA presso i rispettivi
uffici. In caso di mancata espressione del predetto parere, l’autorità
competente procede nello svolgimento della procedura fino al relativo
completamento.”;
g) il comma 7
dell’articolo12 (Partecipazione) è sostituito dal seguente:
“7. Sul SIA
degli interventi di cui all’Allegato A - Sezione A.1 si esprime in via
obbligatoria ma non vincolante il Comitato per la VIA di cui all’articolo
28.”;
h)
allarticolo 16 (Procedura di verifica) sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma
3, dopo le parole “l’autorità competente e presso” sono inserite le seguenti:
“la provincia e” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: per trenta
giorni;
2) al comma 4
le parole entro il termine di trenta giorni dallaffissione dellavviso sono
sostituite dalle seguenti: nei predetti trenta giorni;
3) al comma
7 lultimo periodo è sostituito
dal seguente: Avverso il silenzio inadempimento dellautorità competente sono
esperibili i rimedi previsti dalla normativa vigente. La pronuncia di esclusione
dalla procedura di VIA ha efficacia per il periodo massimo di tre anni,
trascorso il quale senza che sia stato dato inizio ai lavori le procedure di cui
al presente articolo devono essere rinnovate.;
i)
all’articolo 28 (Comitato per la
VIA) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
1) al comma
1, le parole “e delle altre autorità competenti” sono soppresse;
2) al comma
2, le parole “che lo presiede” sono soppresse;
3) la lettera
a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
“a) un
docente universitario o esperto laureato da almeno dieci anni, con esperienza
specifica per ciascuna delle seguenti materie: infrastrutture, impianti
tecnologici, urbanistica, scienze ambientali, scienze biologiche e naturali,
scienze geologiche, scienze agronomiche, chimica, igiene ed epidemiologia
ambientale, aspetti giuridico-legali;”;
4) al comma 2
è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
c bis un
rappresentante dell’Assessorato regionale urbanistica e assetto del
territorio.”;
5) al comma
3, dopo le parole: “dirigente del Settore ecologia” sono inserite le seguenti:
che presiede il Comitato stesso, e sono soppresse le seguenti: “oltreché il
dirigente responsabile dell’autorità competente alla specifica procedura di VIA
in trattazione presso il Comitato”;
6) al comma
6, dopo le parole “Ai componenti” sono inserite le seguenti: “esterni, non
dipendenti regionali,”;
7) dopo il
comma 6 è aggiunto il seguente:
“6 bis. Entro
sessanta giorni dalla data di adozione della presente normativa, la Giunta adotta il regolamento
del Comitato VIA regionale per disciplinarne il funzionamento, prevedendone,
ordinariamente, la convocazione con periodicità almeno
quindicinale.”;
j)
all’allegato A (Interventi soggetti a VIA obbligatoria) sono apportate le
seguenti modifiche:
1) lettera
A.1.d) dellelenco A.1 è sostituita dalla seguente:
“A.1.d) porti
turistici e da diporto quando lo specchio dacqua è superiore a
10 ha o le aree esterne
interessate superano i 5 ha oppure i moli sono di
lunghezza superiore ai 300 m;”;
2) dopo la
lettera A.1.d) dellelenco A.1, è inserita la seguente:
“A.1.d bis)
opere di difesa del mare quando lo specchio dacqua compreso tra lopera di
difesa a mare e la costa supera i 10 ha o la lunghezza della
difesa è superiore a 300 m;;
3) la lettera
A.2.o) dellelenco A.2 è sostituita dalla seguente:
“A.2.o) piani
di gestione dei bacini estrattivi, così come identificati dal piano regionale
per le attività estrattive;”;
4) la lettera
A.1.a) dellelenco A.3 è sostituita dalla seguente:
“A.1.a) cave
e torbiere con 500 mila o più mc/ anno di materiale estratto o di area
interessata superiore a 20 ha,nonché cave e torbiere
non inserite all’interno della perimetrazione dei bacini estrattivi, così come
identificati dal piano regionale per le attività estrattive, ovvero inserite
all’interno della perimetrazione di bacini estrattivi, per i cui piani di
gestione non sia stata già espletata la procedura VIA e, ove occorra, di
valutazione di incidenza;”;
k)
all’allegato B (Interventi soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità
a VIA) sono apportate le seguenti modifiche:
1)
nellelenco B.1 la lettera B.1. f) è soppressa ed è aggiunta, in fine, la
seguente lettera B.1. p bis):
B.1.p bis)
installazione di oleodotti e gasdotti con lunghezza complessiva superiore a
20 Km.;
2)
nellelenco B2 sono apportate le seguenti modifiche:
2.1 la
lettera B.2.g/3 è sostituita dalla seguente:
B.2g/3
impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento di fonti
rinnovabili con esclusione degli impianti per autoconsumo con produzione massima
fino a 1MW;;
2.2 alla
lettera B.2.g/5 la parola superiore è sostituita dalla seguente: inferiore;
2.3 dopo la
lettera B.2.ae) sono inserite le seguenti:
B.2.ae bis)
opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e
interventi di bonifica e altri simili destinati a incidere sul regime delle
acque, compresi quelli di estrazioni di materiali litoidi dal demanio fluviale e
lacuale;
B.2.ae ter)
opere di dragaggio dei sedimenti marini e di prelievo di materiali litoidi anche
ai fini di riutilizzo, escluse le operazioni inserite in interventi di bonifica
di siti inquinati, così come definiti dalla parte IV del d.lgs. 152/2006;;
l) alle
lettere A.1g), A.2.f), A.2.k) e B.2ak) degli allegati A e B le parole: ad
esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di
cui agli articoli 31 e 33 del medesimo d.lgs. 22/1997 sono soppresse.
2. A decorrere dal 1° luglio 2007 entra
in vigore loperatività della delega alla provincia competente per territorio e
ai comuni delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di
valutazione di incidenza così come disciplinate dalla l.r. 11/2001.
3. Tutte le norme, ivi comprese quelle
contenute nelle leggi istitutive delle aree naturali protette regionali, che
prevedano attribuzioni di competenze nelle materie di cui al presente articolo,
qualora in contrasto con quanto disposto con la presente legge, si intendono
abrogate.
Art. 3(Disposizioni
per il rilascio di nulla osta nelle aree protette
regionali) 1. Sin dallistituzione dellarea protetta
a norma della legge regionale 24 luglio 1997, n.
19 (Norme per listituzione e la gestione delle aree naturali protette
nella regione Puglia), il procedimento per il rilascio del nulla osta alla
realizzazione degli interventi da effettuarsi nelle aree naturali protette
regionali è di competenza dellente di gestione dellarea o, in mancanza, del
soggetto cui è affidata la gestione provvisoria.
2. La concessione di deroghe alle misure
di salvaguardia, previste fino alla data di entrata in vigore dei piani
territoriali, è pure di competenza dellente di gestione dellarea naturale
protetta o, in mancanza, del soggetto cui è affidata la gestione provvisoria.
3. In ogni caso, lente/ufficio competente
trasmette il provvedimento rilasciato a norma del presente articolo, senza
ritardo, allUfficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia, il quale
esercita il potere di controllo nel termine di sessanta giorni, entro cui deve
avvenire leventuale annullamento del nulla osta ritenuto illegittimo. Decorso
il predetto termine, il controllo si intende effettuato con esito positivo.
4. Le disposizioni del presente articolo
sostituiscono quelle già previste in proposito nelle leggi istitutive di aree
naturali protette regionali a norma della l.r.
19/1997 e sue modifiche e integrazioni che, qualora incompatibili, si
intendono abrogate.
Art. 4(Emissioni in atmosfera) 1. A decorrere dal 1° luglio 2007 entra in
vigore loperatività della delega alla provincia competente per territorio delle
funzioni concernenti il rilascio, nel rispetto dei tempi e delle modalità
definite dalla normativa comunitaria e nazionale di settore vigente, delle
autorizzazioni per le emissioni in atmosfera finalizzate alla riduzione
dell’inquinamento atmosferico, così come disposta dall’articolo 16 della l.r. 17/2000.
2. Alla legge
regionale 22 gennaio 1999, n. 7 (Disciplina delle emissioni odorifere
delle aziende. Emissioni derivanti da sansifici. Emissioni nelle aree a elevato
rischio di crisi ambientale), sono apportate le seguenti modifiche e
integrazioni:
a)
alla lettera
B) (Emissioni diffuse) dell’articolo 1 dopo le parole a meno di duemila metri
dal perimetro urbano è inserita la seguente: è e sono soppresse le seguenti
parole: con esclusione di quelle ubicate in zone industriali, dovrà essere.
b)
all’articolo
1 è aggiunto, in fine, il seguente comma: “1 bis. Nel caso in cui, a seguito
delle verifiche operate dalle autorità di controllo ambientale, sia accertata
l’emissione diffusa diretta in atmosfera di sostanze inquinanti e/o a basso
livello olfattivo, come definita al comma 1, derivante da vasche, serbatoi e
stoccaggi non confinati in ambienti chiusi, la stessa autorità di controllo può
disporre il confinamento in ambiente chiuso, o comunque condizionato, delle
medesime strutture di deposito e/o stoccaggio, le cui successive emissioni
convogliate sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell’articolo 269, comma 8,
del d.lgs. 152/2006.;
c)
le lettere d)
ed e) del comma 1 dell’articolo 2 sono sostituite dalle seguenti:
d) lo
stoccaggio di ciascuna partita di sansa non confinato in ambiente chiuso, in
ogni caso, non deve avere una durata superiore agli otto giorni;
e) la
quantità massima di stoccaggio della sansa non confinato in ambiente chiuso non
deve mai superare il doppio della potenzialità settimanale degli impianti
presenti nell’insediamento produttivo.”;
d) dopo
larticolo 5 è aggiunto il seguente:
“5 bis.
1. Gli interventi disposti e autorizzati ai
sensi della presente legge devono essere realizzati in conformità allarticolo
269, comma 3, del d.lgs.152/2006, anche in riferimento alle procedure di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).
2. In caso di verificata impraticabilità della
realizzazione degli interventi disposti per l’adeguamento dell’impianto,
l’impresa interessata è chiamata a proporre, entro un anno dalla data di
emanazione delle prescrizioni impiantistiche, un piano di delocalizzazione
dell’impianto in questione, da concordare, nelle sue modalità operative e
temporali di attuazione, con le autorità locali.”.
Art. 5(Elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale di cui all’articolo 2
della legge n.26 ottobre 1995, n. 447) 1. La tenuta e gestione dell’elenco dei
tecnici competenti in acustica ambientale di cui alla legge 26 ottobre 1995, n.
447 (Legge quadro sullinquinamento acustico), già attribuita alla Regione ai
sensi dell’articolo 4 della legge regionale 12
febbraio 2002, n. 3 (Norme di indirizzo per il contenimento e la
riduzione dellinquinamento acustico), a decorrere dal 1° luglio 2007 è
attribuita alla competenza delle province.
2. Per l’iscrizione all’elenco dei tecnici
competenti in acustica ambientale, allo svolgimento di prestazioni relative ad
attività in materia di acustica ambientale previsto dall’articolo 2 della l.
447/1995 è equiparata la frequenza e il superamento con profitto di corsi di
perfezionamento per laureati ovvero di corsi di formazione post-diploma
tecnico-scientifica, nei cui programmi siano previste attività teoriche e
pratiche in tutti i campi dell’acustica, organizzati dagli ordini professionali
ovvero da enti di formazione legalmente riconosciuti.
Art. 6(Gestione rifiuti e bonifiche) 1. Alla legge
regionale 13 agosto 1993, n. 17 (Organizzazione dei servizi di
smaltimento dei rifiuti urbani), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1
dell’articolo 4 (Comitato tecnico scientifico per lo smaltimento dei rifiuti),
dopo le parole “di smaltimento e di recupero” sono inserite le seguenti: “nonché
alle questioni inerenti alla bonifica dei siti inquinati”;
b)
il comma 2
dell’articolo 4 è sostituito dal seguente:
2. Il
comitato è presieduto dal dirigente del settore regionale competente per materia
ed è costituito da un esperto per ciascuna delle seguenti materie:
a)
ingegneria
ambientale;
b)
chimica
ambientale;
c)
scienze
ambientali;
d)
biologia;
e)
geologia;
f)
agraria;
g)
economia del
territorio;
h)
materie
giuridiche ambientali..
2. Alla legge
regionale 18 luglio 1996, n. 13 (Nuove norme per laccelerazione e lo
snellimento delle procedure per lattuazione del piano regionale e della
organizzazione dei servizi di smaltimento di rifiuti urbani. Modifiche e
integrazioni alla l.r. 17/1993), i commi 3 e 4
dell’articolo 7 sono soppressi.
3. E’ confermata la delega alla provincia
competente per territorio delle funzioni concernenti il rilascio, nel rispetto
dei tempi e delle modalità definite dalla normativa comunitaria e nazionale di
settore vigente, delle autorizzazioni per la realizzazione e per la gestione di
impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, ivi compresi
gli impianti di incenerimento rifiuti, già delegate alle stesse province ai
sensi della legge regionale 3 ottobre 1986, n.
30 (Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.
Smaltimento rifiuti. Norme integrative e di prima attuazione) e dell’articolo 23
della l.r. 17/2000.
4. A partire dal 1° luglio 2007 vengono
esercitate dalle province le funzioni riguardanti il regime autorizzativo per
l’importazione ed esportazione dei rifiuti, in attuazione del regolamento (CEE)
n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al
controllo delle spedizioni di rifiuti allinterno della Comunità europea, nonché
in entrata e in uscita dal suo territorio, e successive modifiche e integrazioni
e delle norme nazionali di recepimento. LAssessorato regionale all’ecologia
porta a compimento tutte le procedure di cui sopra, attivate presso i propri
uffici entro il 30 giugno 2007. Per il secondo semestre dell’anno 2007 è
istituito un tavolo tecnico Regione/Province, che si riunisce almeno una volta
ogni due mesi, per affiancare il processo di delega delle funzioni di che
trattasi.
5 Nelle more della emanazione degli atti
statali inerenti ai criteri generali per la determinazione delle garanzie
finanziarie per le attività di bonifica dei siti e di bonifica di amianto,
la Regione
provvede, in via transitoria, alla determinazione delle stesse garanzie mediante
adozione di proprio atto regolamentare.
Art. 7(Esercizio
delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale
di cui al
decreto
legislativo 18 febbraio2005, n. 59) 1. Nel rispetto del calendario delle
scadenze per la presentazione delle domande per l’autorizzazione integrata
ambientale, definito dalla Regione ai sensi dellarticolo 5, comma 3, del
decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della
direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dellinquinamento), l’istruttoria e il rilascio dellautorizzazione integrata
ambientale per le attività di cui all’allegato 1 dello stesso decreto è
delegata, a decorrere dal 1° luglio 2007, alla provincia competente per
territorio.
2. Per le opere e gli interventi
sottoposti a VIA e contemporaneamente rientranti nel campo di applicazione del
d.lgs. 59/2005, è facoltà del proponente ottenere che la procedura di VIA sia
integrata nel procedimento per il rilascio dell’autorizzazione integrata
ambientale, nel rispetto delle procedure definite dalla normativa nazionale di
settore.
Art. 8(Esercizio
delle funzioni amministrative in materia di immersione in mare di materiale
derivante da attività di escavo e
attività di
posa in mare di cavi e condotte) 1. L’istruttoria e il rilascio
dell’autorizzazione di cui all’articolo 109, commi 2, 3 e 5, del d.lgs. 152/2006
e all’articolo 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia
ambientale), nel rispetto della normativa tecnica nazionale e delle linee guida
regionali, per gli interventi di ripascimento della fascia costiera, nonché di
immersione di materiali di escavo di fondali marini, o salmastri o di terreni
litoranei emersi all’interno di casse di colmata, di vasche di raccolta o
comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero, nonché per
l’attività di posa in mare di cavi e condotte con la relativa movimentazione dei
fondali marini, è delegata, con decorrenza dal 1° luglio 2007, alla provincia
competente per territorio. In caso di impiego di materiali provenienti da
fondali marini per gli interventi di ripascimento o di riempimento di casse di
colmata, vasche di raccolta o di strutture di contenimento in ambito costiero,
all’avvio dell’istruttoria per il rilascio delle relative autorizzazioni la
provincia acquisisce il parere della commissione consultiva della pesca
istituita presso la capitaneria di porto interessata e ne informa il Ministero
dell’ambiente e tutela del territorio e la Regione. E’ fatta salva la competenza
dello Stato relativa al rilascio dell’autorizzazione per l’immersione in mare
dei materiali di escavo dei fondali marini o salmastri o di terreni litoranei
emersi e per l’attività a carattere internazionale di posa in mare di cavi e
condotte e l’eventuale relativa movimentazione dei fondali marini.
Art. 9(Spese istruttorie) 1. Le spese istruttorie per il rilascio
delle autorizzazioni in campo ambientale di cui agli articoli 2, 6, 7 e 8 sono
poste a carico dei soggetti proponenti, sulla base di tariffe definite con
regolamento regionale e aggiornate con cadenza quinquennale.
2. In fase di prima applicazione, nelle
more delle successive specifiche disposizioni statali per il rilascio
dell’autorizzazione integrata ambientale di cui all’articolo 7, le tariffe da
versare a favore delle autorità competenti al rilascio delle diverse tipologie
di autorizzazione sono riportate nell’Allegato 1 alla presente legge. Con
decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, le istanze
inoltrate all’autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni
ambientali di cui al presente articolo devono essere corredate, pena il non
avvio dell’iter istruttorio, della certificazione di avvenuto versamento della
relativa tariffa di riferimento.
3. E’ istituito nel bilancio regionale il
capitolo in entrata denominato “Entrate rivenienti da versamenti eseguiti da
soggetti richiedenti rilascio autorizzazioni in materia ambientale”, alimentato
dai versamenti a effettuarsi, da parte dei soggetti interessati sulla base delle
su richiamate tariffe, sul c/c 60225323, cod. 3120, intestato a Regione Puglia
- tasse, tributi e proventi regionali.
4. Le province e i comuni istituiscono nei
rispettivi bilanci specifici capitoli di entrata ove introitare il gettito
riveniente dai versamenti delle suddette tariffe, la cui utilizzazione è
vincolata all’esercizio delle relative funzioni per il rilascio delle sopra
indicate autorizzazioni di carattere ambientale.
Art. 10(Norme transitorie) 1. I procedimenti amministrativi relativi
alle istanze per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 2, 4, 7 e
8 e per l’iscrizione allelenco di cui all’articolo 5, presentate alla Regione
alla data del 30 giugno 2007, sono espletati e portati a termine dalla Regione.
2. Al fine di garantire l’adeguata
organizzazione delle strutture provinciali per l’esercizio delle funzioni
delegate in materia ambientale di cui alla presente legge, a regime sostenute
dai rientri tariffari di cui allarticolo 9, la Regione provvede al trasferimento una
tantum a favore delle province della somma complessiva pari a euro 9.186.837,88,
a valere sugli accantonamenti operati sul capitolo del bilancio regionale 611066
e, in particolare, per euro 6.323.270,40 relativi ai residui di stanziamento
2004 e 2005 e per euro 2.863.567,48 relativi per euro 967.137,42 ai residui di
stanziamento 2002 e per euro 1.896.430,06 ai residui di stanziamento 2003,
mediante prelievo dal capitolo di bilancio 1110060 “Fondo economie vincolate”.
3. La somma destinata alle singole
province deve essere vincolata anche alla possibilità di assunzione di personale
altamente specializzato e/o alla implementazione di strutture a sostegno
dellattività degli uffici preposti nel settore ambientale.
4. Al fine di assicurare nei diversi
ambiti territoriali l’omogeneo sviluppo dell’esercizio delle funzioni relative
al rilascio, ove prescritto, delle autorizzazioni integrate ambientali di cui
all’articolo 7, l’istruttoria tecnica delle istanze relative agli impianti
esistenti e ai nuovi impianti è espletata, fino alla data del 30 ottobre 2007,
da segreterie tecniche provinciali, insediate presso ciascuna provincia e da
queste coordinate, costituite da rappresentanti della Regione, della provincia,
del Dipartimento provinciale ARPA e dellazienda sanitaria locale (ASL)
competente - dipartimento per la prevenzione.
5. Le istanze di verifica di
assoggettabilità a procedura di VIA presentate alla Regione alla data di entrata
in vigore della presente legge sono esaminate e definite dalla Regione in
applicazione della disciplina in vigore al momento della presentazione. In
relazione a tali procedimenti, il termine di conclusione del procedimento
previsto dallarticolo 16, comma 7, della l.r.
11/2001 è prorogato a complessivi centottanta giorni, decorsi i quali i
progetti si intendono esclusi dalla procedura di VIA.
Art. 11(Norme
finali) 1. Ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 110 della legge regionale 16 novembre
2001, n. 28 (Riforma dellordinamento regionale in materia di
programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), gli enti delegati
provvedono, entro il termine del 28 febbraio di ciascun anno, a presentare alla
Giunta regionale, unitamente alla rendicontazione delle spese effettuate
nell’esercizio delle funzioni delegate, una relazione riferita ai risultati
ottenuti in termini di efficienza ed efficacia nell’esercizio di tali funzioni.
Allegato 1 Definizione
delle tariffe regionali, a copertura delle spese istruttorie per il rilascio di
autorizzazioni ambientali poste a carico dei soggetti proponenti, da versare
alle autorità competenti al momento dell’inoltro dell’istanza di autorizzazione.
1.
Procedimenti per la valutazione di impatto ambientale, la verifica di
assoggettabilità a VIA e per la valutazione di incidenza.
Tipo
procedimento |
Importo
progetto |
Tariffa |
Note |
VIA |
fino a € 200.000,00 |
€
100 |
In caso di
contestuale procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, il costo di
istruttoria per il procedimento VIA non è dovuto |
|
da € 200.001,00 |
0,03%
dell’importo
di progetto |
“ |
a €
5.000.000,00
|
|
da €
5.000.001,00 |
€
1.500,00 |
“ |
a €
20.000.000,00 |
+ |
|
0,005%
parte |
eccedente |
€
5.000.000,00 |
|
oltre €
20.000.001,00 |
€
2.250,00 |
“ |
+ |
0,001%
parte |
eccedente |
€
20.000.000,00 |
Verifica
assoggettabilità a VIA |
------------------ |
30% della
tariffa definita per la procedura VIA |
In caso di
rinvio a VIA tale importo viene considerato utile ai fini del successivo
procedimento |
Valutazione
di
incidenza |
|
50% della
tariffa definita per la procedura VIA |
Procedure
singole di Valutazione di
Incidenza |
2.
Procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera
Tipologia
istanza |
Importo
progetto |
Tariffa |
Nuovo
impianto |
Fino a € 200.000,00 |
€
50,00 |
|
da € 200.001,00 |
0,025%
dell’importo di progetto |
a € 5.000.000,00 |
|
Oltre €
5.000.000,00 |
€
1.250, |
+ |
0,005% parte
eccedente |
€
5.000.000,00 |
Adeguamento
integrazione |
|
40% della
tariffa definita per la procedura di nuovo impianto
|
Rinnovo
autorizzazione |
|
10% della
tariffa definita per la procedura di nuovo impianto
|
3.
Procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni per impianti di gestione
rifiuti
Tipologia
istanza |
Tipologia
progetto |
Potenzialità
impianto |
Tariffa |
Nuovo
impianto |
Discarica/
smaltimento |
Fino a
100.000 m 3
|
€ 500,00
|
|
|
Oltre
100.000 m3
|
€ 1.000,00
|
|
Impianto di
trattamento intermedio per lo smaltimento
|
--------------- |
€ 1.000,00 |
|
Impianto di incenerimento
|
--------------- |
€ 2.500,00
|
|
Impianto di stoccaggio
|
--------------- |
€ 1.000,00
|
|
Impianto di trattamento intermedio per il
recupero |
--------------- |
Ridotta del
50% rispetto ad impianti di trattamento per lo smaltimento
|
Adeguamento
integrazione |
--------------- |
--------------- |
60% della
tariffa definita per nuovo impianto |
Rinnovo
autorizzazione |
--------------- |
--------------- |
20% della
tariffa definita per nuovo impianto
|
4.
Procedimenti per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (tariffa
stralcio definita nelle more delle determinazioni statali in materia).
Tipologia
imprese così come definite dal Reg.CE 70/2001 |
Tariffa
stralcio, nelle more determinazioni statali |
Note |
Piccole
imprese |
€ 1.500,00
|
In caso di
contestuale procedimento di VIA, la presente tariffa ricomprende anche il costo
di istruttoria della VIA |
Medie imprese
|
€ 2.500,00
|
In caso di
contestuale procedimento di VIA, la presente tariffa ricomprende anche il costo
di istruttoria della VIA |
Grandi
imprese |
€ 4.000,00
|
In caso di
contestuale procedimento di VIA, la presente tariffa ricomprende anche il costo
di istruttoria della VIA |
5.
Procedimenti per il rilascio autorizzazione immersione materiali in mare, escavo
e posa condotta e cavi.
Tipologia
progetto |
Tariffa |
Ripascimento
litorali |
€
100,00 |
Opere a mare
e posa condotta e cavi |
€ 250,00 |
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
|