Regolamento Regionale 4 settembre 2007, n. 22 Regolamento recante misure di conservazione ai sensi delle direttive comunitarie 79/409 e 92/43 e del DPR 357/97 e successive modifiche ed integrazioni 
  Art. 1Finalità [Il presente 
regolamento concerne la gestione delle ZPS che formano la rete Natura 2000 in 
Puglia in attuazione delle direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 
e 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992.  
Esso contiene 
le misure di conservazione e le indicazioni per la gestione. 
 
Le misure di 
conservazione e le indicazioni per la gestione sono finalizzate a garantire la 
coerenza ecologica della Rete Natura 2000 e l’uniformità della gestione. 
 
Oltre che 
garantire la coerenza della rete, l’individuazione di tali misure ha lo scopo di 
assicurare il mantenimento o all’occorrenza il ripristino in uno stato di 
conservazione soddisfacente degli habitat di interesse comunitario e degli 
habitat di specie di interesse comunitario, nonché di stabilire misure idonee ad 
evitare la perturbazione delle specie per cui i siti sono stati designati, 
tenuto conto degli obiettivi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.   
  
  Art. 2Obblighi e 
indicazioni Le misure di 
conservazione sono obbligatorie. 
Le 
indicazioni per la gestione consistono in obiettivi da conseguire nellarea e/o 
da buone pratiche da realizzare e, comunque, costituiscono indirizzi di cui 
tener conto nella eventuale redazione dei piani di gestione dei siti e nelle 
procedure di Valutazione di Incidenza.  
Le 
indicazioni per la gestione sono altresì pratiche da incentivare e finanziare 
attraverso Fondi comunitari o altre forme di finanziamento.  
 
  Art. 3Definizione 
delle misure di conservazione per le Zone di Protezione Speciale 
(ZPS) 1 . Il 
presente provvedimento recante le misure di conservazione e gli indirizzi di 
gestione per le ZPS è redatto in conformità agli obiettivi di conservazione 
della Direttiva 79/409/CEE e agli indirizzi espressi nel decreto del Ministro 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 3 settembre 2002 recante 
“Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”. 
 
  
2 . Per le 
ZPS ricadenti all’interno di aree naturali protette o di aree marine protette 
istituite ai sensi della legislazione vigente, le misure di salvaguardia 
esistenti e le previsioni normative definite dai rispettivi strumenti di 
regolamentazione e di pianificazione vanno integrate con le disposizioni del 
presente provvedimento. Nel caso di conflitto di norme si applica quella a 
maggiore tutela.  
  
3 . Per tutte 
le ZPS sono fatte salve le norme del Reg. (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 
2003 relative al regime di sostegno diretto nell’ambito della Politica Agricola 
Comune (PAC) e relative norme nazionali e regionali di recepimento e successive 
modifiche e integrazioni ;  
 
  Art. 4Individuazione 
di tipologie ambientali di riferimento per le ZPS   1 . Tenuto conto dei criteri ornitologici indicati nella Direttiva 79/409/CEE e delle esigenze ecologiche delle specie presenti nelle diverse ZPS, sono individuate le sette tipologie ambientali di riferimento di seguito elencate: -         ambienti forestali delle montagne mediterranee ; -         ambienti misti mediterranei; -         ambienti steppici; -         colonie di uccelli marini; -         zone umide; -         presenza di corridoi di migrazione; -         valichi montani ed isole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche.   2 . Ogni ZPS è assegnata ad una o più tipologie ambientali e per essa nella definizione delle misure di conservazione si applicano le misure e gli indirizzi specifici per ciascuna tipologia, oltre a quelli validi per tutte le ZPS. Nel caso in cui una ZPS risultasse assegnata a due o più tipologie ambientali, per essa vigono i criteri previsti per ciascuna delle tipologie.  3 . Nell’allegato 1 che costituisce parte integrante del presente provvedimento vengono fornite la descrizione e la caratterizzazione delle sette tipologie ambientali. Nell’allegato 2 che costituisce parte integrante del presente provvedimento viene fornita l’appartenenza delle singole ZPS alle tipologie ambientali. 4 . I divieti di cui all’art. 5 dal punto a) al punto k) devono essere inseriti nei calendari venatori regionali di cui alla legge n. 157/92, art. 18, comma 4 e nei piani faunistico - venatori di cui alla legge n. 157/92, art. 10.  
 
 
 
  Art. 5Misure di 
conservazione per tutte le ZPS 1 . In tutte 
le ZPS è fatto divieto di:  
a)      
esercitare 
lattività venatoria in data antecedente alla terza domenica di settembre; 
 
b)      
esercitare 
l’attività venatoria nel mese di gennaio per più di due giornate prefissate alla 
settimana individuate tra quelle previste dal calendario venatorio; 
 
c)      
effettuare la 
preapertura dellattività venatoria;  
d)      
esercitare 
lattività venatoria in deroga ai sensi dellarticolo 9, paragrafo 1, lettera 
c), della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979; 
 
e)      
utilizzo di 
munizionamento a pallini di piombo all’interno delle zone umide, quali laghi, 
stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune, sia d’acqua dolce che salmastra, 
nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più 
esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/2009;  
f)        
attuare la 
pratica dello sparo al nido nello svolgimento dellattività di controllo 
demografico delle popolazioni di corvidi, salvo diversa prescrizione 
dell’autorità di gestione della ZPS;  
g)      
effettuare i 
ripopolamenti a scopo venatorio, ad esclusione di quelli realizzati con soggetti 
appartenenti alle specie autoctone mantenute in purezza e provenienti da 
allevamenti nazionali, e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente 
dalle zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di 
riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo 
territorio;  
h)      
abbattere 
esemplari appartenenti alle specie, combattente (Philomacus pugnax), moretta 
(Ayhytia fuligula);  
i)        
svolgere 
attività di addestramento di cani da caccia, con o senza sparo, prima della 
prima domenica di settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono 
fatte salve le attività in corso fino a scadenza della specifica concessione. 
 
j)        
costituire 
nuove zone per lallenamento e laddestramento dei cani e per le gare cinofile, 
nonché ampliare quelle esistenti;  
k)      
distruggere o 
danneggiare intenzionalmente nidi, salvo quanto previsto dall’art. 9 della 
direttiva 79/409 e previo parere dell’autorità di gestione della ZPS; 
 
l)        
utilizzo e 
spandimento di fanghi di depurazione, provenienti dai depuratori urbani e 
industriali, con l’esclusione dei fanghi provenienti dalle aziende 
agroalimentari, sulle superfici agricole e sulle superfici naturali ; 
 
m)    
realizzare 
nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e 
rifiuti nonché ampliare quelli esistenti ;  
n)      
realizzare 
nuovi impianti eolici, ivi compresa un’area buffer di 500 metri. In un’area buffer 
di 5 km dalle ZPS e dalle IBA 
(Important Bird Areas) si richiede un parere di Valutazione di Incidenza ai fini 
di meglio valutare gli impatti di tali impianti sulle rotte migratorie degli 
Uccelli di cui alla Direttiva 79/409. Sono fatti salvi, previa positiva 
valutazione d’incidenza, gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche 
tecnologico;  
o)      
realizzare 
impianti a fune permanenti , fatti salvi gli impianti per i quali sia stato 
ultimato il procedimento di autorizzazione, nonché fatti salvi, previa positiva 
valutazione d’incidenza, gli interventi di sostituzione e ammodernamento anche 
tecnologico ;  
p)      
aprire nuove 
cave e ampliare quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli 
strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti che abbiano conseguito 
la positiva valutazione di incidenza e prevedano altresì il recupero finale 
delle aree interessate dall’attività estrattiva a fini naturalistici; 
 
q)      
svolgere 
attività sportiva di fuoristrada e motocross al di fuori delle strade esistenti; 
 
r)       
eliminare o 
trasformare gli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio 
agrario con alta valenza ecologica, in particolare, muretti a secco, 
terrazzamenti, specchie, cisterne, siepi, filari alberati, risorgive, fontanili. 
Sono consentite le ordinarie attività di manutenzione e ripristino e fatti salvi 
gli interventi autorizzati dall’autorità di gestione della ZPS ; 
 
s)       
convertire le 
superfici a pascolo permanente ad altri usi ai sensi dell’articolo 2 punto 2 del 
regolamento (CE) n. 796/04, fatta eccezione per interventi connessi alla 
sicurezza pubblica e previo parere dell’autorità di gestione della ZPS; 
 
t)        
effettuare il 
livellamento dei terreni non autorizzati dall’ente gestore della ZPS; 
 
u)      
utilizzo di 
diserbanti chimici nel controllo della vegetazione lungo le banchine stradali ; 
 
v)      
sorvolo, 
parapendio, volo a vela, arrampicata libera o attrezzata sulle pareti rocciose 
nel periodo di nidificazione dal 1 gennaio al 30 agosto. Sono fatte salve 
operazione connesse alla sicurezza pubblica;  
w)    
divieto di 
bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al 
termine di prati naturali o seminati prima del 1 settembre, salvo interventi 
connessi ad emergenze di carattere fitosanitario e previo parere dell’autorità 
di gestione della ZPS;  
x)      
taglio di 
alberi in cui sia accertata la presenza di nidi e dormitori di specie 
d’interesse comunitario;  
Le misure 
sopra elencate e contrassegnate dalle lettere da a) a k) si applicano altresì ai 
territori individuati p.S.I.C. e S.I.C. in attesa dei decreti di designazione 
delle Z.S.C. da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare che conterranno le specifiche misure di conservazione . 
 
  
2 . In tutte 
le ZPS è fatto obbligo di:  
a)      
mettere in 
sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, 
elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in 
manutenzione straordinaria o in ristrutturazione. Possibili interventi 
riguardano opere di prevenzione del rischio di elettrocuzione/collisione 
mediante luso di supporti tipo Boxer, lisolamento di parti di linea in 
prossimità e sui pali di sostegno ; lutilizzo di cavi tipo elicord aerei o 
l’interramento dei cavi; l’applicazione di piattaforme di sosta, la posa di 
spirali di segnalazione, di eliche o sfere luminescenti ;  
  
3 . In tutte 
le ZPS sono indirizzi per la gestione:  
a)      
informazione 
e sensibilizzazione della popolazione locale sulla rete Natura 2000; 
 
b)      
incentivazione 
e promozione della agricoltura biologica;  
c)      
forme di 
allevamento e agricoltura estensive tradizionali;  
d)      
ripristino di 
habitat naturali e seminaturali quali ad esempio siepi, filari, boschetti, zone 
umide, temporanee e permanenti;  
e)      
ricorso a 
pratiche agricole ecocompatibili;  
f)        
monitoraggio 
delle popolazioni delle specie ornitiche protette dalla Direttiva 79/409/CEE e 
in particolare quelle dell’Allegato I della medesima direttiva o comunque a 
priorità di conservazione;  
 
  Art. 6Misure di 
conservazione e indirizzi gestionali per tipologie di ZPS 1 .ZPS 
caratterizzate dalla presenza di ambienti forestali delle montagne mediterranee. 
 
  
Misure di 
conservazione obbligatorie  
-         
divieto di 
impermeabilizzare le strade ad uso forestale ;  
-         
divieto di 
forestazione con essenze arboree alloctone ;  
-         
divieto di 
attività selvicolturali nel periodo 15 marzo-15 luglio;  
-         
divieto di 
tagliate contigue superiori a 20 ha nel corso della stessa 
stagione silvana; tagli superiori nella stessa stagione silvana sono consentiti 
solo conservando una fascia di 100 m tra le due tagliate 
adiacenti, fascia che può eventualmente essere utilizzata nel corso di tagliate 
successive ;  
-         
è fatto 
obbligo di lasciare almeno 10 esemplari arborei ad ha, di particolari 
caratteristiche fenotipiche, diametriche ed ecologiche in grado di crescere 
indefinitamente e 10 esemplari arborei ad ha morti o marcescenti, fatti salvi 
interventi fitosanitari in presenza di conclamate patologie infestanti previo 
parere dell’autorità di gestione della ZPS;  
-         
divieto di 
rimboschimento delle radure di superficie inferiore a 1 ha per le fustaie e 5000 
mq per i cedui semplici o composti;  
-         
nella 
realizzazione di chiudende è necessario permettere il passaggio della fauna 
selvatica ;  
  
Indirizzi per 
la gestione  
-         
Favorire 
l’avvicendamento all’alto fusto e alla disetaneità;  
-         
Attività 
agro-silvo-pastorali in grado di mantenere una struttura disetanea dei 
soprassuoli e la presenza di radure e chiarie all’interno delle compagini 
forestali;  
-         
Regolamentazioni 
connesse alle attività forestali in merito all’eventuale rilascio di matricine 
nei boschi cedui, alla eventuale indicazione di provvigioni minime, di norme su 
tagli intercalari, apertura di nuove strade e piste forestali a carattere 
permanente;  
-         
Conservazione 
e creazione di prati allinterno del bosco anche di medio/piccola estensione e 
di pascoli ed aree agricole, anche a struttura complessa, nei pressi delle aree 
forestali.  
-         
Manutenzione, 
dei muretti a secco esistenti e realizzazione di nuovi attraverso tecniche 
costruttive tradizionali;  
-         
Conservazione 
delle specie arbustive ed arborescenti del sottobosco;  
-         
Interventi 
selvicolturali e gestionali utili all’aumento della biodoversità e delle nicchie 
ambientali (stagni, alberi habitat, cataste di legna e/o roccia, ecc.). 
 
-         
Nella 
realizzazione di piste forestali e/o viali parafuoco evitare la frammentazione 
delle superfici boscate e l’eccessiva riduzione del bosco ; 
 
  
2 . ZPS 
caratterizzate dalla presenza di ambienti misti mediterranei. 
 
Misure di 
conservazione obbligatorie  
-         
divieto di 
impermeabilizzare le strade ad uso forestale ;  
-         
-ivieto di 
forestazione con essenze arboree alloctone ;  
-         
divieto di 
attività selvicolturali nel periodo 15 marzo-15 luglio;  
-         
divieto di 
tagliate contigue superiori a 20 ha nel corso della stessa 
stagione silvana; tagli superiori nella stessa stagione silvana sono consentiti 
solo conservando una fascia di 100 m tra le due tagliate 
adiacenti, fascia che può eventualmente essere utilizzata nel corso di tagliate 
successive .  
-         
è fatto 
obbligo di lasciare almeno 10 esemplari arborei ad ha, di particolari 
caratteristiche fenotipiche, diametriche ed ecologiche in grado di crescere 
indefinitamente e 10 esemplari arborei ad ha morti o marcescenti, fatt i salvi 
interventi fitosanitari in presenza conclamate patologie infestanti previo 
parere dell’autorità di gestione della ZPS;  
-         
divieto di 
rimboschimento delle radure di superficie inferiore a 1 ha per le fustaie e 5000 
mq per i cedui semplici o composti;  
-         
nella 
realizzazione di chiudende è necessario permettere il passaggio della fauna 
selvatica ;  
  
Indirizzi per 
la gestione  
-         
controllo 
della vegetazione arbustiva nei prati e pascoli aridi;  
-         
manutenzione, 
senza rifacimento totale, dei muretti a secco esistenti e realizzazione di nuovi 
attraverso tecniche costruttive tradizionali e manufatti in pietra; 
 
-         
ripristino di 
prati e pascoli tramite la messa a riposo dei seminativ i ; 
 
-         
pratiche 
pastorali tradizionali estensive ;  
-         
conservazione 
del sottobosco;  
-         
Favorire 
l’avvicendamento all’alto fusto e alla disetaneità;  
-         
Attività 
agro-silvo-pastorali in grado di mantenere una struttura disetanea dei 
soprassuoli e la presenza di radure e chiarie all’interno delle compagini 
forestali;  
-         
Regolamentazioni 
connesse alle attività forestali in merito all’eventuale rilascio di matricine 
nei boschi cedui, alla eventuale indicazione di provvigioni minime, di norme su 
tagli intercalari, apertura di nuove strade e piste forestali a carattere 
permanente;  
-         
Conservazione 
e creazione di prati allinterno del bosco anche di medio/piccola estensione e 
di pascoli ed aree agricole, anche a struttura complessa, nei pressi delle aree 
forestali.  
-         
nella 
realizzazione di piste forestali e/o viali parafuoco bisogna evitare la 
frammentazione delle superfici boscate e l’eccessiva riduzione del bosco; 
 
  
3 . ZPS 
caratterizzate dalla presenza di ambienti steppici .  
  
Misure di 
conservazione obbligatorie  
-         
divieto del 
dissodamento con successiva macinazione delle pietre nelle aree coperte da 
vegetazione naturale;  
-         
divieto di 
impermeabilizzare le strade rurali esistenti e di nuova realizzazione; 
 
  
Indirizzi per 
la gestione  
-         
mantenimento 
e ripristino di piccole raccolte d’acqua e pozze stagionali 
 
-         
manutenzione, 
senza rifacimento totale, dei muretti a secco esistenti e realizzazione di nuovi 
attraverso tecniche costruttive tradizionali e manufatti in pietra; 
 
-         
controllo 
della vegetazione arbustiva nei pascoli aridi;  
-         
incentivazione 
delle pratiche pastorali tradizionali estensive ;  
-         
ripristino di 
pascoli aridi tramite la messa a riposo dei seminativ i ;  
-         
coltivazione 
di essenze officinali con metodi di agricoltura biologica. 
 
  
4 . ZPS 
caratterizzate dalla presenza di colonie di uccelli marini. 
 
  
Misure di 
conservazione obbligatorie  
-         
Obbligo di 
segnalazione delle colonie riproduttive di uccelli delle specie coinvolte e di 
vietare l’accesso, l’ormeggio, lo sbarco, il transito, la balneazione, le 
attività speleologiche, di parapendio e di arrampicata a meno di 
100 metri dalle colonie 
medesime durante i periodi di riproduzione, se non per scopo di studio e di 
ricerca scientifica espressamente autorizzati dall’ente gestore, nei seguenti 
periodi. Berta maggiore 15 marzo-30 settembre, Berta minore 1 marzo-30 luglio, 
Gabbiano corso 15 aprile-15 luglio;  
  
Indirizzi per 
la gestione  
-         
Controllo dei 
predatori introdotti dall’uomo, in particolare ratti, e controllo con metodi non 
cruenti dei cani e gatti, previo parere dell’autorità di gestione della ZPS nel 
rispetto della normativa vigente in materia;  
  
5 . ZPS 
caratterizzate dalla presenza di zone umide .  
  
Misure di 
conservazione obbligatorie  
-         
divieto di 
prosciugamento, anche solo temporaneo, delle zone  umide,  
o delle  variazioni  improvvise e consistenti del livello 
dell’acqua, o della riduzione della superficie di isole o zone affioranti. Sono 
fatte salve le operazioni di prosciugamento delle sole vasche salanti delle 
saline in produzione;  
-         
divieto di 
bonifica delle zone umide naturali e seminaturali ;  
-         
divieto di 
interventi di controllo ovvero gestione della vegetazione spontanea arborea, 
arbustiva e erbacea all’interno delle zone umide e delle garzaie, attraverso 
taglio, sfalcio, trinciatura, incendio, diserbo chimico, lavorazioni 
superficiali del terreno, durante il periodo riproduttivo dell’avifauna 1 
marzo-15 luglio, fatti salvi interventi straordinari di gestione previa 
autorizzazione dell’ente gestore ;  
-         
divieto di 
taglio della vegetazione interessata da garzaie nei periodi di nidificazione 1 
marzo-15 luglio, fatti salvi interventi straordinari di gestione previa 
autorizzazione dell’ente gestore;  
-         
divieto di 
utilizzazione dei diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della 
vegetazione della rete idraulica (canali di irrigazione, fossati, scoline e 
canali collettori);  
  
Indirizzi per 
la gestione  
-         
mantenimento 
di depressioni temporaneamente inondate nei terreni agricoli, dei ristagni nei 
fossati e di fossati stessi.  
-         
realizzazione 
di impianti di pioppicoltura solo su superfici agricole;  
-         
particolare 
attenzione mantenimento dei cicli di circolazione delle acque salate nelle 
saline abbandonate al fine di conservare gli habitat con acque e fanghi 
ipersalati idonei per Limicoli, Sternidi e Fenicottero;  
-         
interventi di 
taglio delle vegetazione, nei corsi d’acqua con alveo di larghezza superiore ai 
5 metri, effettuati solo su 
una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di 
garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali; 
 
-         
creazione di 
isole e zone affioranti idonee alla nidificazione in aree dove questi elementi 
scarseggiano a causa di processi di erosione, subsidenza, mantenimento di alti 
livelli dell’acqua in primavera ;  
-         
incentivazione 
al mantenimento di bordi di campi gestiti a prato per almeno 50 centimetri di 
larghezza ;  
-         
trasformazione 
ad agricoltura biologica nelle aree agricole esistenti contigue alle zone umide 
;  
-         
realizzazione 
di sistemi per la fitodepurazione ;  
-         
gestione 
periodica degli ambiti di canneto da realizzarsi solamente al di fuori del 
periodo di riproduzione dell’avifauna, 1 settembre – 1 febbraio, con sfalci 
finalizzati alla diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al 
mantenimento di specchi d’acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per 
parcelle ed evitando il taglio raso;  
-         
ripristino di 
steppe salate, zone umide temporanee o permanenti, ampliamento di biotopi 
relitti gestiti per scopi esclusivamente ambientali, in particolare nelle aree 
contigue a lagune costiere, saline laghi tramite la messa a riposo dei 
seminativi  
-         
utilizzo di 
tecniche per il risparmio idrico e introduzione di colture a basso fabbisogno 
cidrico e utilizzo di fonti di approvvigionamento idrico sostenibili, tra cui 
reflui depurati per tamponare le situazioni di stress idrico estivo. 
 
-         
adozione di 
pratiche ecocompatibili nella pioppicoltura, tra cui il mantenimento della 
vegetazione erbacea durante gli stadi avanzati di crescita del pioppeto, il 
mantenimento di strisce non fresate anche durante le lavorazioni nei primi anni 
di impianto, il mantenimento di piccoli nuclei di alberi morti, annosi o 
deperienti ;  
-         
regolamentazione 
della realizzazione di sbarramenti idrici, degli interventi di 
artificializzazione degli alvei e delle sponde tra cui rettificazioni, 
tombamenti, canalizzazioni, arginature, riduzione della superficie di isole e/o 
zone affioranti ;  
-         
adozione di 
interventi di rinaturalizzazione dei corsi d’acqua;  
  
6 . ZPS 
caratterizzate da presenza di corridoi di migrazione .  
  
Misure di 
conservazione obbligatorie  
-         
divieto di 
utilizzo del parapendio nei periodi compresi tra i mesi di Marzo e Maggio e i 
mesi di Agosto e Ottobre.  
  
Indirizzi per 
la gestione  
-         
conservazione 
delle aree aperte in cui si creano le correnti termiche utilizzate dagli uccelli 
veleggiatori ;  
-         
sorveglianza 
e monitoraggio durante il periodo di migrazione.  
  
7 . ZPS 
caratterizzate dalla presenza di valichi montani ed isole rilevanti per la 
migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche.  
  
Indirizzi per 
la gestione  
-Incentivare 
la riduzione dell’inquinamento luminoso .  
-Conservazione 
e Realizzazione di aree trofiche adatte all’alimentazione delle specie.          Vedi:  REG. 
22-2007allegati 
 
 
  Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
 
  
                                
                                
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