Regolamento Regionale 4 settembre 2007, n. 22 Regolamento recante misure di conservazione ai sensi delle direttive comunitarie 79/409 e 92/43 e del DPR 357/97 e successive modifiche ed integrazioni
Art. 1Finalità [Il presente
regolamento concerne la gestione delle ZPS che formano la rete Natura 2000 in
Puglia in attuazione delle direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979
e 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992.
Esso contiene
le misure di conservazione e le indicazioni per la gestione.
Le misure di
conservazione e le indicazioni per la gestione sono finalizzate a garantire la
coerenza ecologica della Rete Natura 2000 e l’uniformità della gestione.
Oltre che
garantire la coerenza della rete, l’individuazione di tali misure ha lo scopo di
assicurare il mantenimento o all’occorrenza il ripristino in uno stato di
conservazione soddisfacente degli habitat di interesse comunitario e degli
habitat di specie di interesse comunitario, nonché di stabilire misure idonee ad
evitare la perturbazione delle specie per cui i siti sono stati designati,
tenuto conto degli obiettivi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.
Art. 2Obblighi e
indicazioni Le misure di
conservazione sono obbligatorie.
Le
indicazioni per la gestione consistono in obiettivi da conseguire nellarea e/o
da buone pratiche da realizzare e, comunque, costituiscono indirizzi di cui
tener conto nella eventuale redazione dei piani di gestione dei siti e nelle
procedure di Valutazione di Incidenza.
Le
indicazioni per la gestione sono altresì pratiche da incentivare e finanziare
attraverso Fondi comunitari o altre forme di finanziamento.
Art. 3Definizione
delle misure di conservazione per le Zone di Protezione Speciale
(ZPS) 1 . Il
presente provvedimento recante le misure di conservazione e gli indirizzi di
gestione per le ZPS è redatto in conformità agli obiettivi di conservazione
della Direttiva 79/409/CEE e agli indirizzi espressi nel decreto del Ministro
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 3 settembre 2002 recante
“Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”.
2 . Per le
ZPS ricadenti all’interno di aree naturali protette o di aree marine protette
istituite ai sensi della legislazione vigente, le misure di salvaguardia
esistenti e le previsioni normative definite dai rispettivi strumenti di
regolamentazione e di pianificazione vanno integrate con le disposizioni del
presente provvedimento. Nel caso di conflitto di norme si applica quella a
maggiore tutela.
3 . Per tutte
le ZPS sono fatte salve le norme del Reg. (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre
2003 relative al regime di sostegno diretto nell’ambito della Politica Agricola
Comune (PAC) e relative norme nazionali e regionali di recepimento e successive
modifiche e integrazioni ;
Art. 4Individuazione
di tipologie ambientali di riferimento per le ZPS 1 . Tenuto conto dei criteri ornitologici indicati nella Direttiva 79/409/CEE e delle esigenze ecologiche delle specie presenti nelle diverse ZPS, sono individuate le sette tipologie ambientali di riferimento di seguito elencate: - ambienti forestali delle montagne mediterranee ; - ambienti misti mediterranei; - ambienti steppici; - colonie di uccelli marini; - zone umide; - presenza di corridoi di migrazione; - valichi montani ed isole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche. 2 . Ogni ZPS è assegnata ad una o più tipologie ambientali e per essa nella definizione delle misure di conservazione si applicano le misure e gli indirizzi specifici per ciascuna tipologia, oltre a quelli validi per tutte le ZPS. Nel caso in cui una ZPS risultasse assegnata a due o più tipologie ambientali, per essa vigono i criteri previsti per ciascuna delle tipologie. 3 . Nell’allegato 1 che costituisce parte integrante del presente provvedimento vengono fornite la descrizione e la caratterizzazione delle sette tipologie ambientali. Nell’allegato 2 che costituisce parte integrante del presente provvedimento viene fornita l’appartenenza delle singole ZPS alle tipologie ambientali. 4 . I divieti di cui all’art. 5 dal punto a) al punto k) devono essere inseriti nei calendari venatori regionali di cui alla legge n. 157/92, art. 18, comma 4 e nei piani faunistico - venatori di cui alla legge n. 157/92, art. 10.
Art. 5Misure di
conservazione per tutte le ZPS 1 . In tutte
le ZPS è fatto divieto di:
a)
esercitare
lattività venatoria in data antecedente alla terza domenica di settembre;
b)
esercitare
l’attività venatoria nel mese di gennaio per più di due giornate prefissate alla
settimana individuate tra quelle previste dal calendario venatorio;
c)
effettuare la
preapertura dellattività venatoria;
d)
esercitare
lattività venatoria in deroga ai sensi dellarticolo 9, paragrafo 1, lettera
c), della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979;
e)
utilizzo di
munizionamento a pallini di piombo all’interno delle zone umide, quali laghi,
stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune, sia d’acqua dolce che salmastra,
nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più
esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/2009;
f)
attuare la
pratica dello sparo al nido nello svolgimento dellattività di controllo
demografico delle popolazioni di corvidi, salvo diversa prescrizione
dell’autorità di gestione della ZPS;
g)
effettuare i
ripopolamenti a scopo venatorio, ad esclusione di quelli realizzati con soggetti
appartenenti alle specie autoctone mantenute in purezza e provenienti da
allevamenti nazionali, e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente
dalle zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di
riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo
territorio;
h)
abbattere
esemplari appartenenti alle specie, combattente (Philomacus pugnax), moretta
(Ayhytia fuligula);
i)
svolgere
attività di addestramento di cani da caccia, con o senza sparo, prima della
prima domenica di settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono
fatte salve le attività in corso fino a scadenza della specifica concessione.
j)
costituire
nuove zone per lallenamento e laddestramento dei cani e per le gare cinofile,
nonché ampliare quelle esistenti;
k)
distruggere o
danneggiare intenzionalmente nidi, salvo quanto previsto dall’art. 9 della
direttiva 79/409 e previo parere dell’autorità di gestione della ZPS;
l)
utilizzo e
spandimento di fanghi di depurazione, provenienti dai depuratori urbani e
industriali, con l’esclusione dei fanghi provenienti dalle aziende
agroalimentari, sulle superfici agricole e sulle superfici naturali ;
m)
realizzare
nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e
rifiuti nonché ampliare quelli esistenti ;
n)
realizzare
nuovi impianti eolici, ivi compresa un’area buffer di 500 metri. In un’area buffer
di 5 km dalle ZPS e dalle IBA
(Important Bird Areas) si richiede un parere di Valutazione di Incidenza ai fini
di meglio valutare gli impatti di tali impianti sulle rotte migratorie degli
Uccelli di cui alla Direttiva 79/409. Sono fatti salvi, previa positiva
valutazione d’incidenza, gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche
tecnologico;
o)
realizzare
impianti a fune permanenti , fatti salvi gli impianti per i quali sia stato
ultimato il procedimento di autorizzazione, nonché fatti salvi, previa positiva
valutazione d’incidenza, gli interventi di sostituzione e ammodernamento anche
tecnologico ;
p)
aprire nuove
cave e ampliare quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli
strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti che abbiano conseguito
la positiva valutazione di incidenza e prevedano altresì il recupero finale
delle aree interessate dall’attività estrattiva a fini naturalistici;
q)
svolgere
attività sportiva di fuoristrada e motocross al di fuori delle strade esistenti;
r)
eliminare o
trasformare gli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio
agrario con alta valenza ecologica, in particolare, muretti a secco,
terrazzamenti, specchie, cisterne, siepi, filari alberati, risorgive, fontanili.
Sono consentite le ordinarie attività di manutenzione e ripristino e fatti salvi
gli interventi autorizzati dall’autorità di gestione della ZPS ;
s)
convertire le
superfici a pascolo permanente ad altri usi ai sensi dell’articolo 2 punto 2 del
regolamento (CE) n. 796/04, fatta eccezione per interventi connessi alla
sicurezza pubblica e previo parere dell’autorità di gestione della ZPS;
t)
effettuare il
livellamento dei terreni non autorizzati dall’ente gestore della ZPS;
u)
utilizzo di
diserbanti chimici nel controllo della vegetazione lungo le banchine stradali ;
v)
sorvolo,
parapendio, volo a vela, arrampicata libera o attrezzata sulle pareti rocciose
nel periodo di nidificazione dal 1 gennaio al 30 agosto. Sono fatte salve
operazione connesse alla sicurezza pubblica;
w)
divieto di
bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al
termine di prati naturali o seminati prima del 1 settembre, salvo interventi
connessi ad emergenze di carattere fitosanitario e previo parere dell’autorità
di gestione della ZPS;
x)
taglio di
alberi in cui sia accertata la presenza di nidi e dormitori di specie
d’interesse comunitario;
Le misure
sopra elencate e contrassegnate dalle lettere da a) a k) si applicano altresì ai
territori individuati p.S.I.C. e S.I.C. in attesa dei decreti di designazione
delle Z.S.C. da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare che conterranno le specifiche misure di conservazione .
2 . In tutte
le ZPS è fatto obbligo di:
a)
mettere in
sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli,
elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in
manutenzione straordinaria o in ristrutturazione. Possibili interventi
riguardano opere di prevenzione del rischio di elettrocuzione/collisione
mediante luso di supporti tipo Boxer, lisolamento di parti di linea in
prossimità e sui pali di sostegno ; lutilizzo di cavi tipo elicord aerei o
l’interramento dei cavi; l’applicazione di piattaforme di sosta, la posa di
spirali di segnalazione, di eliche o sfere luminescenti ;
3 . In tutte
le ZPS sono indirizzi per la gestione:
a)
informazione
e sensibilizzazione della popolazione locale sulla rete Natura 2000;
b)
incentivazione
e promozione della agricoltura biologica;
c)
forme di
allevamento e agricoltura estensive tradizionali;
d)
ripristino di
habitat naturali e seminaturali quali ad esempio siepi, filari, boschetti, zone
umide, temporanee e permanenti;
e)
ricorso a
pratiche agricole ecocompatibili;
f)
monitoraggio
delle popolazioni delle specie ornitiche protette dalla Direttiva 79/409/CEE e
in particolare quelle dell’Allegato I della medesima direttiva o comunque a
priorità di conservazione;
Art. 6Misure di
conservazione e indirizzi gestionali per tipologie di ZPS 1 .ZPS
caratterizzate dalla presenza di ambienti forestali delle montagne mediterranee.
Misure di
conservazione obbligatorie
-
divieto di
impermeabilizzare le strade ad uso forestale ;
-
divieto di
forestazione con essenze arboree alloctone ;
-
divieto di
attività selvicolturali nel periodo 15 marzo-15 luglio;
-
divieto di
tagliate contigue superiori a 20 ha nel corso della stessa
stagione silvana; tagli superiori nella stessa stagione silvana sono consentiti
solo conservando una fascia di 100 m tra le due tagliate
adiacenti, fascia che può eventualmente essere utilizzata nel corso di tagliate
successive ;
-
è fatto
obbligo di lasciare almeno 10 esemplari arborei ad ha, di particolari
caratteristiche fenotipiche, diametriche ed ecologiche in grado di crescere
indefinitamente e 10 esemplari arborei ad ha morti o marcescenti, fatti salvi
interventi fitosanitari in presenza di conclamate patologie infestanti previo
parere dell’autorità di gestione della ZPS;
-
divieto di
rimboschimento delle radure di superficie inferiore a 1 ha per le fustaie e 5000
mq per i cedui semplici o composti;
-
nella
realizzazione di chiudende è necessario permettere il passaggio della fauna
selvatica ;
Indirizzi per
la gestione
-
Favorire
l’avvicendamento all’alto fusto e alla disetaneità;
-
Attività
agro-silvo-pastorali in grado di mantenere una struttura disetanea dei
soprassuoli e la presenza di radure e chiarie all’interno delle compagini
forestali;
-
Regolamentazioni
connesse alle attività forestali in merito all’eventuale rilascio di matricine
nei boschi cedui, alla eventuale indicazione di provvigioni minime, di norme su
tagli intercalari, apertura di nuove strade e piste forestali a carattere
permanente;
-
Conservazione
e creazione di prati allinterno del bosco anche di medio/piccola estensione e
di pascoli ed aree agricole, anche a struttura complessa, nei pressi delle aree
forestali.
-
Manutenzione,
dei muretti a secco esistenti e realizzazione di nuovi attraverso tecniche
costruttive tradizionali;
-
Conservazione
delle specie arbustive ed arborescenti del sottobosco;
-
Interventi
selvicolturali e gestionali utili all’aumento della biodoversità e delle nicchie
ambientali (stagni, alberi habitat, cataste di legna e/o roccia, ecc.).
-
Nella
realizzazione di piste forestali e/o viali parafuoco evitare la frammentazione
delle superfici boscate e l’eccessiva riduzione del bosco ;
2 . ZPS
caratterizzate dalla presenza di ambienti misti mediterranei.
Misure di
conservazione obbligatorie
-
divieto di
impermeabilizzare le strade ad uso forestale ;
-
-ivieto di
forestazione con essenze arboree alloctone ;
-
divieto di
attività selvicolturali nel periodo 15 marzo-15 luglio;
-
divieto di
tagliate contigue superiori a 20 ha nel corso della stessa
stagione silvana; tagli superiori nella stessa stagione silvana sono consentiti
solo conservando una fascia di 100 m tra le due tagliate
adiacenti, fascia che può eventualmente essere utilizzata nel corso di tagliate
successive .
-
è fatto
obbligo di lasciare almeno 10 esemplari arborei ad ha, di particolari
caratteristiche fenotipiche, diametriche ed ecologiche in grado di crescere
indefinitamente e 10 esemplari arborei ad ha morti o marcescenti, fatt i salvi
interventi fitosanitari in presenza conclamate patologie infestanti previo
parere dell’autorità di gestione della ZPS;
-
divieto di
rimboschimento delle radure di superficie inferiore a 1 ha per le fustaie e 5000
mq per i cedui semplici o composti;
-
nella
realizzazione di chiudende è necessario permettere il passaggio della fauna
selvatica ;
Indirizzi per
la gestione
-
controllo
della vegetazione arbustiva nei prati e pascoli aridi;
-
manutenzione,
senza rifacimento totale, dei muretti a secco esistenti e realizzazione di nuovi
attraverso tecniche costruttive tradizionali e manufatti in pietra;
-
ripristino di
prati e pascoli tramite la messa a riposo dei seminativ i ;
-
pratiche
pastorali tradizionali estensive ;
-
conservazione
del sottobosco;
-
Favorire
l’avvicendamento all’alto fusto e alla disetaneità;
-
Attività
agro-silvo-pastorali in grado di mantenere una struttura disetanea dei
soprassuoli e la presenza di radure e chiarie all’interno delle compagini
forestali;
-
Regolamentazioni
connesse alle attività forestali in merito all’eventuale rilascio di matricine
nei boschi cedui, alla eventuale indicazione di provvigioni minime, di norme su
tagli intercalari, apertura di nuove strade e piste forestali a carattere
permanente;
-
Conservazione
e creazione di prati allinterno del bosco anche di medio/piccola estensione e
di pascoli ed aree agricole, anche a struttura complessa, nei pressi delle aree
forestali.
-
nella
realizzazione di piste forestali e/o viali parafuoco bisogna evitare la
frammentazione delle superfici boscate e l’eccessiva riduzione del bosco;
3 . ZPS
caratterizzate dalla presenza di ambienti steppici .
Misure di
conservazione obbligatorie
-
divieto del
dissodamento con successiva macinazione delle pietre nelle aree coperte da
vegetazione naturale;
-
divieto di
impermeabilizzare le strade rurali esistenti e di nuova realizzazione;
Indirizzi per
la gestione
-
mantenimento
e ripristino di piccole raccolte d’acqua e pozze stagionali
-
manutenzione,
senza rifacimento totale, dei muretti a secco esistenti e realizzazione di nuovi
attraverso tecniche costruttive tradizionali e manufatti in pietra;
-
controllo
della vegetazione arbustiva nei pascoli aridi;
-
incentivazione
delle pratiche pastorali tradizionali estensive ;
-
ripristino di
pascoli aridi tramite la messa a riposo dei seminativ i ;
-
coltivazione
di essenze officinali con metodi di agricoltura biologica.
4 . ZPS
caratterizzate dalla presenza di colonie di uccelli marini.
Misure di
conservazione obbligatorie
-
Obbligo di
segnalazione delle colonie riproduttive di uccelli delle specie coinvolte e di
vietare l’accesso, l’ormeggio, lo sbarco, il transito, la balneazione, le
attività speleologiche, di parapendio e di arrampicata a meno di
100 metri dalle colonie
medesime durante i periodi di riproduzione, se non per scopo di studio e di
ricerca scientifica espressamente autorizzati dall’ente gestore, nei seguenti
periodi. Berta maggiore 15 marzo-30 settembre, Berta minore 1 marzo-30 luglio,
Gabbiano corso 15 aprile-15 luglio;
Indirizzi per
la gestione
-
Controllo dei
predatori introdotti dall’uomo, in particolare ratti, e controllo con metodi non
cruenti dei cani e gatti, previo parere dell’autorità di gestione della ZPS nel
rispetto della normativa vigente in materia;
5 . ZPS
caratterizzate dalla presenza di zone umide .
Misure di
conservazione obbligatorie
-
divieto di
prosciugamento, anche solo temporaneo, delle zone umide,
o delle variazioni improvvise e consistenti del livello
dell’acqua, o della riduzione della superficie di isole o zone affioranti. Sono
fatte salve le operazioni di prosciugamento delle sole vasche salanti delle
saline in produzione;
-
divieto di
bonifica delle zone umide naturali e seminaturali ;
-
divieto di
interventi di controllo ovvero gestione della vegetazione spontanea arborea,
arbustiva e erbacea all’interno delle zone umide e delle garzaie, attraverso
taglio, sfalcio, trinciatura, incendio, diserbo chimico, lavorazioni
superficiali del terreno, durante il periodo riproduttivo dell’avifauna 1
marzo-15 luglio, fatti salvi interventi straordinari di gestione previa
autorizzazione dell’ente gestore ;
-
divieto di
taglio della vegetazione interessata da garzaie nei periodi di nidificazione 1
marzo-15 luglio, fatti salvi interventi straordinari di gestione previa
autorizzazione dell’ente gestore;
-
divieto di
utilizzazione dei diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della
vegetazione della rete idraulica (canali di irrigazione, fossati, scoline e
canali collettori);
Indirizzi per
la gestione
-
mantenimento
di depressioni temporaneamente inondate nei terreni agricoli, dei ristagni nei
fossati e di fossati stessi.
-
realizzazione
di impianti di pioppicoltura solo su superfici agricole;
-
particolare
attenzione mantenimento dei cicli di circolazione delle acque salate nelle
saline abbandonate al fine di conservare gli habitat con acque e fanghi
ipersalati idonei per Limicoli, Sternidi e Fenicottero;
-
interventi di
taglio delle vegetazione, nei corsi d’acqua con alveo di larghezza superiore ai
5 metri, effettuati solo su
una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di
garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali e animali;
-
creazione di
isole e zone affioranti idonee alla nidificazione in aree dove questi elementi
scarseggiano a causa di processi di erosione, subsidenza, mantenimento di alti
livelli dell’acqua in primavera ;
-
incentivazione
al mantenimento di bordi di campi gestiti a prato per almeno 50 centimetri di
larghezza ;
-
trasformazione
ad agricoltura biologica nelle aree agricole esistenti contigue alle zone umide
;
-
realizzazione
di sistemi per la fitodepurazione ;
-
gestione
periodica degli ambiti di canneto da realizzarsi solamente al di fuori del
periodo di riproduzione dell’avifauna, 1 settembre – 1 febbraio, con sfalci
finalizzati alla diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al
mantenimento di specchi d’acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per
parcelle ed evitando il taglio raso;
-
ripristino di
steppe salate, zone umide temporanee o permanenti, ampliamento di biotopi
relitti gestiti per scopi esclusivamente ambientali, in particolare nelle aree
contigue a lagune costiere, saline laghi tramite la messa a riposo dei
seminativi
-
utilizzo di
tecniche per il risparmio idrico e introduzione di colture a basso fabbisogno
cidrico e utilizzo di fonti di approvvigionamento idrico sostenibili, tra cui
reflui depurati per tamponare le situazioni di stress idrico estivo.
-
adozione di
pratiche ecocompatibili nella pioppicoltura, tra cui il mantenimento della
vegetazione erbacea durante gli stadi avanzati di crescita del pioppeto, il
mantenimento di strisce non fresate anche durante le lavorazioni nei primi anni
di impianto, il mantenimento di piccoli nuclei di alberi morti, annosi o
deperienti ;
-
regolamentazione
della realizzazione di sbarramenti idrici, degli interventi di
artificializzazione degli alvei e delle sponde tra cui rettificazioni,
tombamenti, canalizzazioni, arginature, riduzione della superficie di isole e/o
zone affioranti ;
-
adozione di
interventi di rinaturalizzazione dei corsi d’acqua;
6 . ZPS
caratterizzate da presenza di corridoi di migrazione .
Misure di
conservazione obbligatorie
-
divieto di
utilizzo del parapendio nei periodi compresi tra i mesi di Marzo e Maggio e i
mesi di Agosto e Ottobre.
Indirizzi per
la gestione
-
conservazione
delle aree aperte in cui si creano le correnti termiche utilizzate dagli uccelli
veleggiatori ;
-
sorveglianza
e monitoraggio durante il periodo di migrazione.
7 . ZPS
caratterizzate dalla presenza di valichi montani ed isole rilevanti per la
migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche.
Indirizzi per
la gestione
-Incentivare
la riduzione dell’inquinamento luminoso .
-Conservazione
e Realizzazione di aree trofiche adatte all’alimentazione delle specie. Vedi: REG.
22-2007allegati
Disposizioni finali Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.
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