Regolamento Regionale 4 settembre 2007, n. 22 Regolamento recante misure di conservazione ai sensi delle direttive comunitarie 79/409 e 92/43 e del DPR 357/97 e successive modifiche ed integrazioni(1)  
 (1) Regolamento già  abrogato dal  Reg. reg. 15/2008, art. 7 è stato nuovamente abrogato dal Reg. reg. 28/2008 che ha implicitamente  abrogato anche  Reg. reg. 15/2008
    IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONAL E -      
Visto lart. 121 della Costituzione,
così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella
parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei
regolamenti regionali.  
-      
Vista la Deliberazione di Giunta
Regionale n. 181 del 27 febbraio 2007 “Attuazione del Decreto Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 21 dicembre 2006, n . 12541 .  
-      
Vista la Delibera di Giunta Regionale n.
1367 dello 03/08/2007 di adozione del Regolamento .  
  
EMANA 
  
Il seguente Regolamento 
  
  Art. 1 Finalità(2)  [Il presente regolamento concerne la gestione delle ZPS che formano 
la rete Natura 2000 in Puglia in attuazione delle direttive 79/409/CEE del 
Consiglio del 2 aprile 1979 e 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992. 
 Esso contiene le misure di conservazione e le indicazioni per la 
gestione.  Le misure di conservazione e le indicazioni per la gestione sono 
finalizzate a garantire la coerenza ecologica della Rete Natura 2000 e 
l’uniformità della gestione.  Oltre che garantire la coerenza della rete, l’individuazione di tali 
misure ha lo scopo di assicurare il mantenimento o all’occorrenza il ripristino 
in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat di interesse 
comunitario e degli habitat di specie di interesse comunitario, nonché di 
stabilire misure idonee ad evitare la perturbazione delle specie per cui i siti 
sono stati designati, tenuto conto degli obiettivi delle direttive 79/409/CEE e 
92/43/CEE. ] 
 
 
 
 
 (2) Regolamento già  abrogato dal  Reg. reg. 15/2008, art. 7 è stato nuovamente abrogato dal Reg. reg. 28/2008 che ha implicitamente  abrogato anche  Reg. reg. 15/2008
  
  Art. 2Obblighi e indicazioni(•)    
  
[Le misure di conservazione sono 
obbligatorie. 
Le indicazioni per la gestione consistono in obiettivi da conseguire 
nellarea e/o da buone pratiche da realizzare e, comunque, costituiscono 
indirizzi di cui tener conto nella eventuale redazione dei piani di gestione dei 
siti e nelle procedure di Valutazione di Incidenza. 
 
Le indicazioni per la gestione sono altresì pratiche da incentivare 
e finanziare attraverso Fondi comunitari o altre forme di finanziamento. 
] 
  
 
 (•) Regolamento già  abrogato dal  Reg. reg. 15/2008, art. 7 è stato nuovamente abrogato dal Reg. reg. 28/2008 che ha implicitamente  abrogato anche  Reg. reg. 15/2008
  
  Art. 3Definizione delle misure di conservazione per le Zone di Protezione Speciale (ZPS)(3)  [1 . Il presente provvedimento recante le misure di conservazione e 
gli indirizzi di gestione per le ZPS è redatto in conformità agli obiettivi di 
conservazione della Direttiva 79/409/CEE e agli indirizzi espressi nel decreto 
del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 3 settembre 
2002 recante “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”. 
2 . Per le ZPS ricadenti all’interno di aree naturali protette o di 
aree marine protette istituite ai sensi della legislazione vigente, le misure di 
salvaguardia esistenti e le previsioni normative definite dai rispettivi 
strumenti di regolamentazione e di pianificazione vanno integrate con le 
disposizioni del presente provvedimento. Nel caso di conflitto di norme si 
applica quella a maggiore tutela. 
3 . Per tutte le ZPS sono fatte salve le norme del Reg. (CE) n. 
1782/2003 del 29 settembre 2003 relative al regime di sostegno diretto 
nell’ambito della Politica Agricola Comune (PAC) e relative norme nazionali e 
regionali di recepimento e successive modifiche e integrazioni ; 
] 
  
 
 (3) Regolamento già  abrogato dal  Reg. reg. 15/2008, art. 7 è stato nuovamente abrogato dal Reg. reg. 28/2008 che ha implicitamente  abrogato anche  Reg. reg. 15/2008
  
  Art. 4Individuazione di tipologie ambientali di riferimento per le ZPS(4)    
[1 . Tenuto conto dei criteri ornitologici indicati nella Direttiva 
79/409/CEE e delle esigenze ecologiche delle specie presenti nelle diverse ZPS, 
sono individuate le sette tipologie ambientali di riferimento di seguito 
elencate:  
-         
ambienti 
forestali delle montagne mediterranee ;  
-         
ambienti 
misti mediterranei;  
-         
ambienti 
steppici;  
-         
colonie di 
uccelli marini;  
-         
zone umide; 
 
-         
presenza di 
corridoi di migrazione;  
-         
valichi 
montani ed isole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie 
ornitiche.  
  
2 . Ogni ZPS è assegnata ad una o più tipologie ambientali e per 
essa nella definizione delle misure di conservazione si applicano le misure e 
gli indirizzi specifici per ciascuna tipologia, oltre a quelli validi per tutte 
le ZPS. Nel caso in cui una ZPS risultasse assegnata a due o più tipologie 
ambientali, per essa vigono i criteri previsti per ciascuna delle tipologie. 
 
 3 . Nell’allegato 1 che costituisce parte integrante del presente 
provvedimento vengono fornite la descrizione e la caratterizzazione delle sette 
tipologie ambientali. Nell’allegato 2 che costituisce parte integrante del 
presente provvedimento viene fornita l’appartenenza delle singole ZPS alle 
tipologie ambientali. 
4 . I divieti di cui all’art. 5 dal punto a) al punto k) devono 
essere inseriti nei calendari venatori regionali di cui alla legge n. 157/92, 
art. 18, comma 4 e nei piani faunistico - venatori di cui alla legge n. 157/92, 
art. 10. ] 
  
 
 (4) Regolamento già  abrogato dal  Reg. reg. 15/2008, art. 7 è stato nuovamente abrogato dal Reg. reg. 28/2008 che ha implicitamente  abrogato anche  Reg. reg. 15/2008
  
  Art. 5Misure di conservazione per tutte le ZPS(5)    
[1 . In tutte le ZPS è fatto divieto di: 
 
a)      
esercitare 
lattività venatoria in data antecedente alla terza domenica di settembre; 
 
b)      
esercitare 
l’attività venatoria nel mese di gennaio per più di due giornate prefissate alla 
settimana individuate tra quelle previste dal calendario venatorio; 
 
c)      
effettuare la 
preapertura dellattività venatoria;  
d)      
esercitare 
lattività venatoria in deroga ai sensi dellarticolo 9, paragrafo 1, lettera 
c), della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979; 
 
e)      
utilizzo di 
munizionamento a pallini di piombo all’interno delle zone umide, quali laghi, 
stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune, sia d’acqua dolce che salmastra, 
nonché nel raggio di 150 
metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione 
venatoria 2008/2009;  
f)        
attuare la 
pratica dello sparo al nido nello svolgimento dellattività di controllo 
demografico delle popolazioni di corvidi, salvo diversa prescrizione 
dell’autorità di gestione della ZPS;  
g)      
effettuare i 
ripopolamenti a scopo venatorio, ad esclusione di quelli realizzati con soggetti 
appartenenti alle specie autoctone mantenute in purezza e provenienti da 
allevamenti nazionali, e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente 
dalle zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di 
riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo 
territorio;  
h)      
abbattere 
esemplari appartenenti alle specie, combattente (Philomacus pugnax), moretta 
(Ayhytia fuligula);  
i)        
svolgere 
attività di addestramento di cani da caccia, con o senza sparo, prima della 
prima domenica di settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono 
fatte salve le attività in corso fino a scadenza della specifica concessione. 
 
j)        
costituire 
nuove zone per lallenamento e laddestramento dei cani e per le gare cinofile, 
nonché ampliare quelle esistenti;  
k)      
distruggere o 
danneggiare intenzionalmente nidi, salvo quanto previsto dall’art. 9 della 
direttiva 79/409 e previo parere dell’autorità di gestione della ZPS; 
 
l)        
utilizzo e 
spandimento di fanghi di depurazione, provenienti dai depuratori urbani e 
industriali, con l’esclusione dei fanghi provenienti dalle aziende 
agroalimentari, sulle superfici agricole e sulle superfici naturali ; 
 
m)    
realizzare 
nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e 
rifiuti nonché ampliare quelli esistenti ;  
n)      
realizzare 
nuovi impianti eolici, ivi compresa un’area buffer di 500 metri. In un’area buffer 
di 5 km 
dalle ZPS e dalle IBA (Important Bird Areas) si richiede un parere di 
Valutazione di Incidenza ai fini di meglio valutare gli impatti di tali impianti 
sulle rotte migratorie degli Uccelli di cui alla Direttiva 79/409. Sono fatti 
salvi, previa positiva valutazione d’incidenza, gli interventi di sostituzione e 
ammodernamento, anche tecnologico;  
o)      
realizzare 
impianti a fune permanenti , fatti salvi gli impianti per i quali sia stato 
ultimato il procedimento di autorizzazione, nonché fatti salvi, previa positiva 
valutazione d’incidenza, gli interventi di sostituzione e ammodernamento anche 
tecnologico ;  
p)      
aprire nuove 
cave e ampliare quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli 
strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti che abbiano conseguito 
la positiva valutazione di incidenza e prevedano altresì il recupero finale 
delle aree interessate dall’attività estrattiva a fini naturalistici; 
 
q)      
svolgere 
attività sportiva di fuoristrada e motocross al di fuori delle strade esistenti; 
 
r)       
eliminare o 
trasformare gli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio 
agrario con alta valenza ecologica, in particolare, muretti a secco, 
terrazzamenti, specchie, cisterne, siepi, filari alberati, risorgive, fontanili. 
Sono consentite le ordinarie attività di manutenzione e ripristino e fatti salvi 
gli interventi autorizzati dall’autorità di gestione della ZPS ; 
 
s)       
convertire le 
superfici a pascolo permanente ad altri usi ai sensi dell’articolo 2 punto 2 del 
regolamento (CE) n. 796/04, fatta eccezione per interventi connessi alla 
sicurezza pubblica e previo parere dell’autorità di gestione della ZPS; 
 
t)        
effettuare il 
livellamento dei terreni non autorizzati dall’ente gestore della ZPS; 
 
u)      
utilizzo di 
diserbanti chimici nel controllo della vegetazione lungo le banchine stradali ; 
 
v)      
sorvolo, 
parapendio, volo a vela, arrampicata libera o attrezzata sulle pareti rocciose 
nel periodo di nidificazione dal 1 gennaio al 30 agosto. Sono fatte salve 
operazione connesse alla sicurezza pubblica;  
w)    
divieto di 
bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al 
termine di prati naturali o seminati prima del 1 settembre, salvo interventi 
connessi ad emergenze di carattere fitosanitario e previo parere dell’autorità 
di gestione della ZPS;  
x)      
taglio di 
alberi in cui sia accertata la presenza di nidi e dormitori di specie 
d’interesse comunitario;  
Le misure sopra elencate e contrassegnate dalle lettere da a) a k) 
si applicano altresì ai territori individuati p.S.I.C. e S.I.C. in attesa dei 
decreti di designazione delle Z.S.C. da parte del Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare che conterranno le specifiche misure di 
conservazione .  
  
2 . In tutte le ZPS è fatto obbligo di: 
 
a)      
mettere in 
sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, 
elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in 
manutenzione straordinaria o in ristrutturazione. Possibili interventi 
riguardano opere di prevenzione del rischio di elettrocuzione/collisione 
mediante luso di supporti tipo Boxer, lisolamento di parti di linea in 
prossimità e sui pali di sostegno ; lutilizzo di cavi tipo elicord aerei o 
l’interramento dei cavi; l’applicazione di piattaforme di sosta, la posa di 
spirali di segnalazione, di eliche o sfere luminescenti ; 
 
  
3 . In tutte le ZPS sono indirizzi per la gestione: 
 
a)      
informazione 
e sensibilizzazione della popolazione locale sulla rete Natura 2000; 
 
b)      
incentivazione 
e promozione della agricoltura biologica;  
c)      
forme di 
allevamento e agricoltura estensive tradizionali;  
d)      
ripristino di 
habitat naturali e seminaturali quali ad esempio siepi, filari, boschetti, zone 
umide, temporanee e permanenti;  
e)      
ricorso a 
pratiche agricole ecocompatibili;  
f)        
monitoraggio 
delle popolazioni delle specie ornitiche protette dalla Direttiva 79/409/CEE e 
in particolare quelle dell’Allegato I della medesima direttiva o comunque a 
priorità di conservazione; ] 
  
 
 (5) Regolamento già  abrogato dal  Reg. reg. 15/2008, art. 7 è stato nuovamente abrogato dal Reg. reg. 28/2008 che ha implicitamente  abrogato anche  Reg. reg. 15/2008
  
  Art. 6Misure di conservazione e indirizzi gestionali per tipologie di ZPS(6)  [1 .ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti forestali delle 
montagne mediterranee. 
 Misure di conservazione obbligatorie 
-         
divieto di 
impermeabilizzare le strade ad uso forestale ;  
-         
divieto di 
forestazione con essenze arboree alloctone ;  
-         
divieto di 
attività selvicolturali nel periodo 15 marzo-15 luglio; 
 
-         
divieto di 
tagliate contigue superiori a 20 ha nel corso della stessa stagione 
silvana; tagli superiori nella stessa stagione silvana sono consentiti solo 
conservando una fascia di 100 
m tra le due tagliate adiacenti, fascia che può 
eventualmente essere utilizzata nel corso di tagliate successive ; 
 
-     è fatto 
obbligo di lasciare almeno 10 esemplari arborei ad ha, di particolari 
caratteristiche fenotipiche, diametriche ed ecologiche in grado di crescere 
indefinitamente e 10 esemplari arborei ad ha morti o marcescenti, fatti salvi 
interventi fitosanitari in presenza di conclamate patologie infestanti previo 
parere dell’autorità di gestione della ZPS;  
-         
divieto di 
rimboschimento delle radure di superficie inferiore a 1 ha per le fustaie e 5000 
mq per i cedui semplici o composti;  
-         
nella 
realizzazione di chiudende è necessario permettere il passaggio della fauna 
selvatica ;  
 Indirizzi per la gestione 
-         
Favorire 
l’avvicendamento all’alto fusto e alla disetaneità; 
 
-         
Attività 
agro-silvo-pastorali in grado di mantenere una struttura disetanea dei 
soprassuoli e la presenza di radure e chiarie all’interno delle compagini 
forestali;  
-         
Regolamentazioni 
connesse alle attività forestali in merito all’eventuale rilascio di matricine 
nei boschi cedui, alla eventuale indicazione di provvigioni minime, di norme su 
tagli intercalari, apertura di nuove strade e piste forestali a carattere 
permanente;  
-         
Conservazione 
e creazione di prati allinterno del bosco anche di medio/piccola estensione e 
di pascoli ed aree agricole, anche a struttura complessa, nei pressi delle aree 
forestali.  
-         
Manutenzione, 
dei muretti a secco esistenti e realizzazione di nuovi attraverso tecniche 
costruttive tradizionali;  
-         
Conservazione 
delle specie arbustive ed arborescenti del sottobosco; 
 
-         
Interventi 
selvicolturali e gestionali utili all’aumento della biodoversità e delle nicchie 
ambientali (stagni, alberi habitat, cataste di legna e/o roccia, ecc.). 
 
-         
Nella 
realizzazione di piste forestali e/o viali parafuoco evitare la frammentazione 
delle superfici boscate e l’eccessiva riduzione del bosco ; 
 
 2 . ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti misti 
mediterranei. 
Misure di conservazione obbligatorie  
-         
divieto di 
impermeabilizzare le strade ad uso forestale ;  
-         
-ivieto di 
forestazione con essenze arboree alloctone ;  
-         
divieto di 
attività selvicolturali nel periodo 15 marzo-15 luglio; 
 
-         
divieto di 
tagliate contigue superiori a 20 ha nel corso della stessa stagione 
silvana; tagli superiori nella stessa stagione silvana sono consentiti solo 
conservando una fascia di 100 
m tra le due tagliate adiacenti, fascia che può 
eventualmente essere utilizzata nel corso di tagliate successive . 
 
-         
è fatto 
obbligo di lasciare almeno 10 esemplari arborei ad ha, di particolari 
caratteristiche fenotipiche, diametriche ed ecologiche in grado di crescere 
indefinitamente e 10 esemplari arborei ad ha morti o marcescenti, fatt i salvi 
interventi fitosanitari in presenza conclamate patologie infestanti previo 
parere dell’autorità di gestione della ZPS;  
-         
divieto di 
rimboschimento delle radure di superficie inferiore a 1 ha per le fustaie e 5000 
mq per i cedui semplici o composti;  
-         
nella 
realizzazione di chiudende è necessario permettere il passaggio della fauna 
selvatica ;  
 Indirizzi per la gestione 
-         
controllo 
della vegetazione arbustiva nei prati e pascoli aridi; 
 
-         
manutenzione, 
senza rifacimento totale, dei muretti a secco esistenti e realizzazione di nuovi 
attraverso tecniche costruttive tradizionali e manufatti in pietra; 
 
-         
ripristino di 
prati e pascoli tramite la messa a riposo dei seminativ i ; 
 
-         
pratiche 
pastorali tradizionali estensive ;  
-         
conservazione 
del sottobosco;  
-         
Favorire 
l’avvicendamento all’alto fusto e alla disetaneità; 
 
-         
Attività 
agro-silvo-pastorali in grado di mantenere una struttura disetanea dei 
soprassuoli e la presenza di radure e chiarie all’interno delle compagini 
forestali;  
-         
Regolamentazioni 
connesse alle attività forestali in merito all’eventuale rilascio di matricine 
nei boschi cedui, alla eventuale indicazione di provvigioni minime, di norme su 
tagli intercalari, apertura di nuove strade e piste forestali a carattere 
permanente;  
-         
Conservazione 
e creazione di prati allinterno del bosco anche di medio/piccola estensione e 
di pascoli ed aree agricole, anche a struttura complessa, nei pressi delle aree 
forestali.  
-         
nella 
realizzazione di piste forestali e/o viali parafuoco bisogna evitare la 
frammentazione delle superfici boscate e l’eccessiva riduzione del bosco; 
 
  
3 . ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti steppici . 
 
 Misure di conservazione obbligatorie 
-         
divieto del 
dissodamento con successiva macinazione delle pietre nelle aree coperte da 
vegetazione naturale;  
-         
divieto di 
impermeabilizzare le strade rurali esistenti e di nuova realizzazione; 
 
Indirizzi per la gestione 
-         
mantenimento 
e ripristino di piccole raccolte d’acqua e pozze stagionali 
 
-         
manutenzione, 
senza rifacimento totale, dei muretti a secco esistenti e realizzazione di nuovi 
attraverso tecniche costruttive tradizionali e manufatti in pietra; 
 
-         
controllo 
della vegetazione arbustiva nei pascoli aridi;  
-         
incentivazione 
delle pratiche pastorali tradizionali estensive ;  
-         
ripristino di 
pascoli aridi tramite la messa a riposo dei seminativ i ; 
 
-         
coltivazione 
di essenze officinali con metodi di agricoltura biologica. 
 
4 . ZPS caratterizzate dalla presenza di colonie di uccelli marini. 
  
Misure di conservazione obbligatorie  
-         
Obbligo di 
segnalazione delle colonie riproduttive di uccelli delle specie coinvolte e di 
vietare l’accesso, l’ormeggio, lo sbarco, il transito, la balneazione, le 
attività speleologiche, di parapendio e di arrampicata a meno di 
100 
metri dalle colonie medesime durante i periodi di 
riproduzione, se non per scopo di studio e di ricerca scientifica espressamente 
autorizzati dall’ente gestore, nei seguenti periodi. Berta maggiore 15 marzo-30 
settembre, Berta minore 1 marzo-30 luglio, Gabbiano corso 15 aprile-15 luglio; 
 
  
Indirizzi per la gestione  
-         
Controllo dei 
predatori introdotti dall’uomo, in particolare ratti, e controllo con metodi non 
cruenti dei cani e gatti, previo parere dell’autorità di gestione della ZPS nel 
rispetto della normativa vigente in materia;  
  
5 . ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide . 
 
  
Misure di conservazione obbligatorie  
-         
divieto di 
prosciugamento, anche solo temporaneo, delle zone  umide,  
o delle  variazioni  improvvise e consistenti del livello 
dell’acqua, o della riduzione della superficie di isole o zone affioranti. Sono 
fatte salve le operazioni di prosciugamento delle sole vasche salanti delle 
saline in produzione;  
-         
divieto di 
bonifica delle zone umide naturali e seminaturali ; 
 
-         
divieto di 
interventi di controllo ovvero gestione della vegetazione spontanea arborea, 
arbustiva e erbacea all’interno delle zone umide e delle garzaie, attraverso 
taglio, sfalcio, trinciatura, incendio, diserbo chimico, lavorazioni 
superficiali del terreno, durante il periodo riproduttivo dell’avifauna 1 
marzo-15 luglio, fatti salvi interventi straordinari di gestione previa 
autorizzazione dell’ente gestore ;  
-         
divieto di 
taglio della vegetazione interessata da garzaie nei periodi di nidificazione 1 
marzo-15 luglio, fatti salvi interventi straordinari di gestione previa 
autorizzazione dell’ente gestore;  
-         
divieto di 
utilizzazione dei diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della 
vegetazione della rete idraulica (canali di irrigazione, fossati, scoline e 
canali collettori);  
  
Indirizzi per la gestione  
-         
mantenimento 
di depressioni temporaneamente inondate nei terreni agricoli, dei ristagni nei 
fossati e di fossati stessi.  
-         
realizzazione 
di impianti di pioppicoltura solo su superfici agricole; 
 
-         
particolare 
attenzione mantenimento dei cicli di circolazione delle acque salate nelle 
saline abbandonate al fine di conservare gli habitat con acque e fanghi 
ipersalati idonei per Limicoli, Sternidi e Fenicottero; 
 
-         
interventi di 
taglio delle vegetazione, nei corsi d’acqua con alveo di larghezza superiore ai 
5 
metri, effettuati solo su una delle due sponde in modo 
alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di 
habitat idonei a specie vegetali e animali;  
-         
creazione di 
isole e zone affioranti idonee alla nidificazione in aree dove questi elementi 
scarseggiano a causa di processi di erosione, subsidenza, mantenimento di alti 
livelli dell’acqua in primavera ;  
-         
incentivazione 
al mantenimento di bordi di campi gestiti a prato per almeno 50 centimetri di 
larghezza ;  
-         
trasformazione 
ad agricoltura biologica nelle aree agricole esistenti contigue alle zone umide 
;  
-         
realizzazione 
di sistemi per la fitodepurazione ;  
-         
gestione 
periodica degli ambiti di canneto da realizzarsi solamente al di fuori del 
periodo di riproduzione dell’avifauna, 1 settembre – 1 febbraio, con sfalci 
finalizzati alla diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al 
mantenimento di specchi d’acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per 
parcelle ed evitando il taglio raso;  
-         
ripristino di 
steppe salate, zone umide temporanee o permanenti, ampliamento di biotopi 
relitti gestiti per scopi esclusivamente ambientali, in particolare nelle aree 
contigue a lagune costiere, saline laghi tramite la messa a riposo dei 
seminativi  
-         
utilizzo di 
tecniche per il risparmio idrico e introduzione di colture a basso fabbisogno 
cidrico e utilizzo di fonti di approvvigionamento idrico sostenibili, tra cui 
reflui depurati per tamponare le situazioni di stress idrico estivo. 
 
-         
adozione di 
pratiche ecocompatibili nella pioppicoltura, tra cui il mantenimento della 
vegetazione erbacea durante gli stadi avanzati di crescita del pioppeto, il 
mantenimento di strisce non fresate anche durante le lavorazioni nei primi anni 
di impianto, il mantenimento di piccoli nuclei di alberi morti, annosi o 
deperienti ;  
-         
regolamentazione 
della realizzazione di sbarramenti idrici, degli interventi di 
artificializzazione degli alvei e delle sponde tra cui rettificazioni, 
tombamenti, canalizzazioni, arginature, riduzione della superficie di isole e/o 
zone affioranti ;  
-         
adozione di 
interventi di rinaturalizzazione dei corsi d’acqua; 
 
  
6 . ZPS caratterizzate da presenza di corridoi di migrazione . 
 
  
Misure di conservazione obbligatorie  
-         
divieto di 
utilizzo del parapendio nei periodi compresi tra i mesi di Marzo e Maggio e i 
mesi di Agosto e Ottobre.  
  
Indirizzi per la gestione  
-         
conservazione 
delle aree aperte in cui si creano le correnti termiche utilizzate dagli uccelli 
veleggiatori ;  
-         
sorveglianza 
e monitoraggio durante il periodo di migrazione.  
  
7 . ZPS caratterizzate dalla presenza di valichi montani ed isole 
rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche. 
 
  
Indirizzi per la gestione  
  
-Incentivare la riduzione dell’inquinamento luminoso . 
 
-Conservazione e Realizzazione di aree trofiche adatte 
all’alimentazione delle specie. ]  
 
 (6) Regolamento già  abrogato dal  Reg. reg. 15/2008, art. 7 è stato nuovamente abrogato dal Reg. reg. 28/2008 che ha implicitamente  abrogato anche  Reg. reg. 15/2008
  
  ALLEGATI ALLEGATO  N.1 ALLEGATO N. 2 
 
  Disposizioni finali [Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 comma 1della L.R. 
12/05/2004, n. 7 “ Statuto della Regione Puglia ” . E’ fatto obbligo 
a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione 
Puglia. ] 
  
 
  
                                
                                
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