Legge Regionale 2 ottobre 2008, n. 24
Disposizioni in materia di stabilimenti balneari
Art. 1(Integrazione dell’articolo 11 della legge regionale 23 giugno 2006, n. 17)
1. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 11 della legge regionale 23 giugno 2006, n. 17(Disciplina della tutela e dell’uso della costa), come aggiunto dall’articolo 42 della legge regionale 16 aprile 2007, n. 10, sono aggiunti i seguenti:
“4 ter A parziale modifica dell’articolo 3.07.4, punto 4.1, lett. b, del piano urbanistico territoriale tematico (PUTT) paesaggio, approvato con delibera di Giunta regionale n. 1748 del 15 dicembre 2000, tutte le strutture funzionali all’attività balneare, purché di facile amovibilità, possono essere mantenute per l’intero anno.
4 quater La rimozione delle strutture di cui al comma 4 ter avviene alla scadenza dell’atto concessorio, se non rinnovato, ovvero anche anticipatamente per sopravvenute esigenze di tutela ambientale.
4 quinquies I soggetti interessati devono munirsi preventivamente del nulla-osta dell’autorità competente in materia.
4 sexies In fase di prima applicazione le autorizzazioni di durata stagionale, rilasciate secondo le procedure della previgente prescrizione del PUTT paesaggio, si intendono uniformate al dettato della presente norma.”